COMUNE DI PONTASSIEVE (Provincia di Firenze) REGOLAMENTO IMPOSTA DI PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Allegato “B” piano generale degli impianti per la pubblicità di cui all’art.8 del regolamento e all’art.3 comma 3 del D.Lgs.507/93 approvato con Del. C.C. n.170 del 28.12.1995 1 ART.1 - ZONIZZAZIONE Il territorio comunale è suddiviso, agli effetti dell’installazione dei mezzi pubblicitari, in tre zone, così come di seguito specificato. - ZONA “A“ : AREE DI INTERESSE STORICO – ARCHITETTONICO La zona comprende le vie e le piazze dei centri abitati di seguito elencate: PONTASSIEVE: via Roma, via Ghiberti, via Tanzini, via P. Palagi, via Filicaia, via F.lli Monzecchi, via V. Veneto e via Piave; piazze XIV Martiri, piazza Boetani, piazza Vittorio Emanuele II; vicoli del Fangaccio, vicolo del Portuccio, vicolo della Sieve, vicolo della Fonte, vicolo del Fosso e vicolo delle Scalette. SIECI: via Aretina, lato numeri pari, dal n. 180 al n. 212; via Aretina, lato numeri dispari, dal n. 97 (pieve di S. Giovanni a Remole) al n. 151; piazza Albizi. MOLINO DEL PIANO: via F.lli Carli, via del Torrente, via Vecchia, via del Fosso di Sieci, via della Costa e via del Vallone; piazza Matteotti, piazza del Mercato e piazza V. Emanuele. MONTELORO, SANTA BRIGIDA, DOCCIA, ACONE e COLOGNOLE: intero abitato - ZONA “B“: AREE URBANE DI RISPETTO La zona è costituita dalle aree dei centri abitati non comprese nella zona A. - ZONA “C“: AREE SOTTOPOSTE A VINCOLI PAESAGGISTICI ED AMBIENTALI ED EDIFICI SOTTOPOSTI A TUTELA STORICO - ARTISTICA La zona è costituita dalle aree sottoposte a tutela e a vincolo dalle seguenti leggi e loro successive integrazioni e modificazioni: L. 1.6.1939, n. 1089, L. 29.6.1939, n. 1497, L. R. 1.5.1980, n. 59, L. R. 29.06.1982, n. 52, L. 8.8.1985, n. 431. ART. 2 - LIMITAZIONI E DIVIETI – NORME PER LA ZONA A 1. Sono vietati i mezzi pubblicitari sui terrazzi. 2. E’ vietata l’installazione di cartelloni, pannelli, frecce di direzione e mezzi similari, lungo le strade. 3. I cassonetti sono consentiti solo se collocati entro i sovrapporti degli sporti; l’installazione del cassonetto dovrà occupare interamente l’apposito vano e dovrà esservi una sporgenza massima di cm. 3 dal filo del muro delle mazzette interne agli sporti. Sulle sporgenze e sulla collocazione dei cassonetti, in presenza di insolubili esigenze tecniche da dimostrare ed ove non fossero possibili altre forme alternative, potranno essere esaminate e concesse eventuali deroghe. 4. Sono vietati gli striscioni, gli stendardi e i mezzi similari, tranne che gli stessi pubblicizzino manifestazioni culturali ed artistiche così come disposto dai commi 11 e 14 del successivo art.8. 5. Sono vietate le insegne con neon a vista, i globi, i prismi ed i mezzi similari. 6. Sono vietate le insegne luminose, illuminate e qualsiasi altro mezzo pubblicitario che per tipologia, materiali, colori e forme siano esteticamente o architettonicamente in dissonanza con le caratteristiche del paesaggio urbano circostante. 7. Per le insegne e per tutti gli altri mezzi pubblicitari dovranno essere impiegati preferibilmente materiali naturali; potranno essere consentiti anche altri, purché non in contrasto con i materiali, le dimensioni ed i colori degli edifici circostanti. Le diverse soluzioni, infine, dovranno inserirsi in un organico progetto d’insieme. 2 ART. 3 - LIMITAZIONI E DIVIETI – NORME PER LA ZONA B 1. Per i cassonetti è applicabile la normativa prevista per la zona “A“, salvo la possibilità di una sporgenza massima di cm. 5 dal filo del muro o delle mazzette interne agli sporti. Potranno essere esaminate e concesse eventuali deroghe in caso di irrisolvibili e provate esigenze tecniche. 2. All’interno dei centri abitati è vietata l’installazione di cartelloni e pannelli lungo le strade. ART. 4 - LIMITAZIONI E DIVIETI – NORME PER LA ZONA C 1. Sono vietati cartelli, cartelloni, striscioni, stendardi e mezzi similari. Per quanto concerne gli striscioni e gli stendardi valgono le disposizioni previste al comma 11 del successivo articolo 8. 2. Per le insegne e mezzi similari si rimanda a quanto prescritto per la zona A al precedente articolo 2. 3. E’ vietata l’installazione di cartelloni, pannelli, frecce direzionali e mezzi similari, ad eccezione della segnaletica di indicazione relativa ad attività agricole, o comunque legate all’agricoltura, turistiche ed agrituristiche. ART. 5 - LIMITAZIONI E DIVIETI – NORME PER TUTTE LE ZONE 1. E’ vietata l’installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario sui tetti. 2. Per tutti i mezzi pubblicitari è vietato l’uso dell’illuminazione ad intermittenza. 3. E’ vietata la collocazione di ogni mezzo pubblicitario sulle opere d’arte o sugli edifici di importanza storica e monumentale. 4. I mezzi pubblicitari non potranno essere installati in modo da coprire gli elementi decorativi degli edifici quali fregi e riquadri di porte, finestre e balconi, cornici marcapiano, lesenature, né interessare arcate, portici, sottoportici e relative strutture architettoniche. 5. E’ vietato il collocamento di mezzi pubblicitari sulle mazzette dei negozi e sulle saracinesche, nonché la tinteggiatura ed il rivestimento di queste, anche se non hanno intento pubblicitario, quando alterino o modifichino le caratteristiche strutturali ed estetiche dei fabbricati e dell’ambiente circostante. 6. L’installazione dei mezzi pubblicitari a lettere luminose, singole, a parete, dovrà essere realizzata in modo tale che l’eventuale sottostante telaio si armonizzi con i colori della struttura di appoggio. Nella zona B potrà essere consentita l’apposizione di un pannello di sottofondo. 7. Le targhe indicanti le professioni, mestieri ed attività in genere, dovranno essere collocate in modo uniforme riguardo alle dimensioni ed al materiale d’impiego e in presenza di sottostanti bozze, contenute nella misura delle stesse. 8. In presenza di molteplici targhe potrà essere richiesta l’applicazione di un unico portatarghe. 9. Non sono consentite iscrizioni pubblicitarie sui lampioni della pubblica illuminazione. 10. Sono vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi e non luminosi visibili dai veicoli in transito sulle strade che per loro forma, dimensione, colore ed ubicazione possono generare confusione, nonché le sorgenti luminose che possano determinare abbagliamento. 11. La pubblicità sonora è vietata ad esclusione dei casi previsti dall’art. 23 del nuovo Codice della Strada e dall’art. 59 del suo Regolamento di attuazione. ART 6 - MEZZI PUBBLICITARI A BANDIERA – DIVIETO PER TUTTE LE ZONE 1. E’ sempre vietata l’installazione di mezzi pubblicitari verticali ed orizzontali “a bandiera“. 2. Quando le caratteristiche ambientali e l’architettura dell’immobile lo consentano, potrà essere autorizzata l’installazione verticale “a bandiera“ anche a cassonetto unicamente ad insegne con simbolo per l’individuazione di ospedali, ambulatori di pronto soccorso, farmacie, telefoni e generi di monopolio, impianti di distribuzione di carburanti. 3 3. Nei casi di cui al comma precedente l’altezza dal suolo non potrà essere inferiore a metri 4,00. Potranno essere consentite deroghe in ragione alla larghezza della strada e quando non sussistano pericoli per la sicurezza della circolazione. ART. 7 - PUBBLICITA’ TEMPORAMEA 1. E’ da intendersi temporanea quella pubblicità che, indipendentemente dal contenuto del messaggio, per le caratteristiche dell’impianto e del materiale impiegato non abbia carattere di oggettiva stabilità. 2. Tutte le forme di pubblicità temporanea, anche se luminosa o illuminata, devono essere riconducibili alle seguenti fattispecie: striscioni, stendardi, insegne provvisorie, cartelli murali, pubblicità relativa alle vendite straordinarie e di liquidazione la cui esposizione ha durata annuale massima di giorni 90, non prorogabili. 3. Le domande per l’esposizione dei suddetti mezzi pubblicitari devono essere redatte in conformità a quanto previsto dall’articolo 18 del Regolamento. In luogo della documentazione fotografica può essere presentata una documentazione grafica dalla quale si possano desumere tutte le informazioni richieste al comma 3, punto a), dello stesso articolo 18. ART. 8 - NORME PER L’INSTALLAZIONE DI MATERIALE PUBBLICATARIO A CARATTERE PROVVISORIO 1. E’ consentita in tutto il territorio comunale la sola esposizione di stendardi con dimensioni m. 1,90 di altezza per m. 1,30 di base nelle localizzazioni previste appositamente dalla A.C. 2. E’ consentita la collocazione di soli due stendardi perfettamente combacianti su ogni singolo sostegno, in modo da formare un’unica soluzione a doppia faccia. 3. E’ consentita la collocazione di stendardi pubblicitari ai soli pali o sostegni per l’illuminazione o altra pubblica utilità, o su altri supporti anche appositamente predisposti, di diametro alla base superiore a cm 10, e a condizione che il fissaggio del materiale pubblicitario sia effettuato con fascette di plastica oppure proteggendo il palo con manicotti in gomma nel punto di fissaggio. A tale scopo, pertanto, è vietato l’uso del filo di ferro. 4. E’ consentita la sola esposizione di stendardi in tela, senza applicazione di manifesti in carta o plastica. Su di essi dovranno essere riportate, sul bordo inferiore ed in caratteri ben leggibili, l’indicazione della ditta installatrice, la data di scadenza che è indicata nell’autorizzazione ed il numero progressivo del mezzo pubblicitario che dovrà corrispondere esattamente a quello indicato dalla ditta nell’istanza e successivamente autorizzato dall’Amministrazione comunale. 5. Lo stendardo deve essere collocato ad una altezza non inferiore a m. 3,00 dal piano terra, misurata dal bordo inferiore ed inoltre non essere ancorato al sostegno in modo tale da non pregiudicare o diminuire l’uso e l’efficacia del manufatto e di non determinare situazione di pericolo per le cose e le persone. 6. Le domande dovranno essere redatte in conformità a quanto stabilito dall’art.18 del Regolamento. E’ comunque richiesto un bozzetto dello stendardo chiaro e fedele nel complesso della sua veste grafica. L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, qualora lo reputi opportuno, una foto del mezzo pubblicitario. 7. E’ vietata la collocazione di stendardi ai pali della pubblica illuminazione quando questi ultimi sono rivestiti dallo strato di resina poliestere e fibra di vetro. 8. E’ vietata la collocazione di stendardi a meno di m. 25 dagli impianti semaforici, ai pali che sostengono indicazioni stradali o turistiche o comunque in modo tale da pregiudicare, anche parzialmente, la visibilità della segnaletica stradale e delle altre indicazioni di interesse pubblico. 9. E’ vietata l’installazione di stendardi su pali che insistono sulle aiuole poste nelle piazze o negli slarghi. Sono escluse le aiuole spartitraffico e quelle che separano la strada in due semicarreggiate, ferme restando le limitazioni di cui ai commi precedenti. 10. E’ severamente vietata la collocazione o l’ancoraggio di stendardi, striscioni ed altri mezzi pubblicitari alle piante. 4 11. E’ vietata l’installazione di stendardi all’interno delle zone A e C di cui all’articolo 1. All’interno di dette zone potrà essere consentita esposizione di stendardi inerenti manifestazioni culturali ed artistiche indette o patrocinate dall’Amministrazione comunale. 12. E’ consentita l’esposizione massima di n.15 stendardi pubblicitari reclamizzanti lo stesso prodotto o la stessa attività, che possono essere esposti per un massimo di 90 giorni annui, non prorogabili. Per messaggio pubblicitario verrà sempre considerato il testo del messaggio, indipendentemente dalla veste grafica. Su richiesta motivata potrà essere concesso un numero di stendardi superiore a 15 a discrezione dell’Amministrazione e solo per manifestazioni a carattere culturale, artistico, sportivo, congressuale, promosse o patrocinate da ENTI pubblici o morali. 13. Gli striscioni dovranno essere realizzati in tela e la loro dimensione non potrà essere superiore a m. 1,00 di altezza. Dovranno essere collocati in modo tale da non pregiudicare la sicurezza della viabilità e comunque installati ad un’altezza minima di m. 4,50 dal piano stradale. Per l’ancoraggio non devono essere interessate strutture di sostegno, cavi elettrici o telefonici, né pali e lampioni della pubblica illuminazione. Gli stessi saranno ancorati nei punti appositamente predisposti ed indicati dall’Amministrazione comunale. 14. E’ vietata l’installazione di striscioni pubblicitari trasversali alla strada ed altri mezzi similari in tutte le zone. Saranno consentiti esclusivamente per la pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, turistiche, congressuali, di indiscusso interesse pubblico. 15. Per la salvaguardia dell’ambiente circostante i cimiteri, per motivi di rispetto, è vietata la collocazione di stendardi, striscioni e di qualsiasi altro mezzo pubblicitario entro un raggio di m. 150 dagli accessi a tutti i cimiteri esistenti nell’ambito del territorio comunale. 16. I cartelli pubblicizzanti le vendite straordinarie e di liquidazione sono consentiti per la durata massima dei giorni indicati dalla legge 19.03.1980, n.80, ad eccezione dei cartelli di vendite promozionali per i quali l’esposizione potrà essere consentita per la durata massima di 90 giorni annui. 17. La Giunta comunale, sentiti i pareri della C.E.C. e della P.M., determina gli spazi in cui installare gli striscioni e gli stendardi. 18. Ogni soggetto autorizzato non potrà occupare contemporaneamente più del 25 % degli spazi resi disponibili dall’Amministrazione comunale, nei casi in cui gli spazi disponibili non permettano l’accoglimento di tute le domande presentate, saranno privilegiate le richieste riferentesi ai soggetti che avranno usufruito in precedenza di un minor numero di autorizzazioni, in modo da garantire una rotazione tra i vari interessati e consentire pari opportunità di accesso a tali forme pubblicitarie. ART. 9 - NORME PER L’INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA DI INDICAZIONE 1. L’installazione di frecce e segnali di indicazione può essere autorizzata su apposite strutture, oppure su quelle eventualmente disponibili usate per la segnaletica stradale, nel caso si tratti di segnaletica prevista dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada e con esso compatibile, messe a disposizione dall’Amministrazione comunale o da eventuali altri soggetti allo scopo autorizzati dall’Amministrazione comunale stessa. 2. Ogni gruppo segnaletico non potrà contenere più di sei segnali. Qualora fosse necessario installare un numero di segnali maggiore, gli stessi dovranno essere frazionati in più gruppi. 3. Le dimensioni, la tipologia, i materiali, la grafia e le modalità di collocazione di detti segnali di indicazione dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.P.R. 495/1992 ed al quale si rimanda per quanto non specificatamente indicato nel presente regolamento. 4. I segnali di indicazione dovranno contenere una sola indicazione per ogni singolo cartello. 5. E’ vietata l’installazione di frecce o segnali di indicazione relativi ad esercizi commerciali e rivendite al minuto. 6. L’installazione di cartelloni, pannelli e frecce di indicazione stradale è vietata nelle zone A e C e limitata nella zona B, così come previsto dagli artt. 2, 3 e 4 del presente allegato B al Regolamento. Nella zona C può essere consentita l’installazione di segnaletica di indicazione relativa ad attività agricole o comunque legate all’agricoltura, turistiche ed agrituristiche e per indicazioni territoriali e di luoghi di pubblico interesse. 5 7. Oltre al pagamento dell’imposta sulla pubblicità e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, quando dovute, l’Amministrazione comunale può richiedere il pagamento di un canone d’uso delle strutture che sono messe a disposizione per l’installazione della segnaletica di indicazione. Gli importi di tale canone saranno stabiliti con apposito provvedimento. ART. 10 - CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI 1. Tutti i mezzi pubblicitari dovranno essere mantenuti sempre in perfetto stato di manutenzione. 2. Il sistema di illuminazione dovrà essere realizzato a luce diretta, indiretta e riflessa; tali dispositivi luminosi dovranno comunque essere rispondenti a quanto previsto dal precedente art.5. 3. E’ vietato usare lo stemma del comune nella realizzazione di mezzi pubblicitari. ART. 11 - MANUTENZIONE E STATO DI CONSERVAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI 1. Tutti i mezzi pubblicitari devono essere mantenuti sempre in perfetto stato di manutenzione. 2. In caso contrario l’Amministrazione comunale può richiederne il ripristino o la rimozione, assegnando un termine. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il sindaco dispone, con propria ordinanza, la rimozione coattiva della pubblicità, addebitando agli interessati le spese di rimozione o di rimessaggio, salvi naturalmente altri eventuali pagamenti per tributi o diritti. 3. Le operazioni di manutenzione e di ripristino dei mezzi pubblicitari, come pure gli eventuali spostamenti o interventi ordinati dal Sindaco, o da questi autorizzati su richiesta degli interessati, devono essere in ogni caso effettuati a cura e spese di questi ultimi. 4. Nel caso in cui i mezzi pubblicitari siano deteriorati in modo tale da essere pericolosi per la sicurezza e l’incolumità pubblica e privata gli stessi potranno essere rimossi immediatamente, a discrezione della Polizia Municipale o dell’Ufficio Tecnico comunale, addebitando all’utente le relative spese. 5. I supporti pubblicitari (tralicci di sostegno, pali, cassonetti, telai) devono essere rimossi unitamente alla pubblicità scaduta, possono essere mantenuti per il periodo strettamente necessario alla sostituzione dei mezzi di cui sopra e, comunque, non oltre i 15 giorni dalla cessazione della pubblicità, come deve risultare dall’applicazione dell’imposta. 6. Resta l’obbligo, a carico degli interessati titolari di autorizzazioni ad esporre mezzi pubblicitari, di ripristinare, ove occorra, i luoghi sui quali insistevano le strutture di supporto di detti mezzi pubblicitari. 7. In caso di inosservanza vi provvederà l’Amministrazione comunale addebitando all’utente le relative spese. 6