Domenica, 10 dicembre 2006 Cerca | Guida | Mappa Home | Cittadini | Operatori | Sala Stampa Ti trovi in: Alimenti e sanità animale > Sicurezza alimentare > Approfondimenti > Alimenti e prodotti di origine animale > Prodotti della Pesca Approfondimenti Alimenti e prodotti di origine animale Alimenti di origine vegetale Alimenti: scambi e importazioni Controllo ufficiale alimenti Prodotti fitosanitari Additivi alimentari Alimenti e bevande confezionate Alimenti: autocontrollo con sistema HACCP Sistema di allerta Principali obblighi degli operatori del settore alimentare e dei mangimi Organismi geneticamente modificati • Elenco degli stabilimenti • Esportazione di prodotti a base di carne verso Stati Uniti e Giappone • Latte e prodotti derivati • Miele • Uova ed ovoprodotti • Prodotti della pesca -Molluschi bivalvi vivi • Residui negli alimenti Prodotti della Pesca Per prodotti della pesca si intendono tutti gli animali marini o di acqua dolce o parti di essi, esclusi i mammiferi acquatici, le rane e gli animali acquatici oggetto di altre norme, destinati al consumo umano. Tutti i prodotti della pesca nati ed allevati in condizioni controllate dall'uomo fino al momento della loro commercializzazione come prodotti alimentari vengono definiti: prodotti dell'acquacoltura. Si considerano prodotti dell'acquacoltura anche i pesci ed i crostacei d'acqua dolce o di mare catturati giovani nel loro ambiente naturale ed allevati in cattività fino al raggiungimento della taglia commerciale richiesta per il consumo umano. Il settore della produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca è dettagliatamente disciplinato da specifiche norme sanitarie di origine comunitaria. La norma sanitaria di base è il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531 recante attuazione della direttiva 91\493\CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca. Il fulcro dell'azione sanitaria è, oltre l'osservanza di specifiche indicazioni comportamentali ed igienico sanitarie degli operatori (pescatori, grossisti, lavoratori delle industrie che procedono alla successiva preparazione o trasformazione del prodotto), il rispetto della temperatura di conservazione e lavorazione dei prodotti della pesca (catena del freddo). A tutela della salute del consumatore il Ministero della Sanità, le Regioni, i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali sono impegnati nella vigilanza e nel controllo sanitario di questi prodotti. Il Ministero della sanità con la Circolare n. 5 del 19 febbraio 1993 ha diramato le istruzioni per l'iscrizione nel registro degli stabilimenti riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 531\92 e con la Circolare n. 23 del 15 novembre 1995 ha diramato chiarimenti in merito all'applicazione del sopracitato decreto legislativo. Il servizio veterinario delle AA.SS.LL. territorialmente competente assicura un controllo dei pescherecci al rientro nei porti e delle condizioni di sbarco dei prodotti. Verifica le condizioni di conservazione e di trasporto. Anteriormente alla loro commercializzazione nei mercati all'ingrosso, negli impianti collettivi per le aste e negli stabilimenti riconosciuti il servizio veterinario effettua il controllo organolettico e parassitologico con lo scopo di valutare lo stato di freschezza del prodotto e l'idoneità al consumo umano. Se sorgono dubbi sulla loro freschezza possono essere effettuati controlli chimici e microbiologici. I caratteri organolettici (Regolamento CEE 2406/96) che consentono una valutazione del grado di freschezza, pur con notevoli differenze tra i diversi prodotti (pesci, crostacei, molluschi…) sono principalmente l'odore: il pesce fresco ha uno spiccato odore marino di alghe diventando via via più ammoniacale perdendo freschezza; l'aspetto esteriore :lucente e brillante; l'occhio: convesso e trasparente nel pesce fresco, concavo e opaco nel prodotto non più fresco; la presenza di rigidità cadaverica: è sintomo di un eccellente grado di freschezza; le branchie: rosse mucose e ben definite nel prodotto fresco assumono una colorazione brunastra e gelatinosa con il passare dei giorni. Per chiarezza nei confronti del consumatore il commerciante è obbligato a fornire informazioni minime sulle caratteristiche principali dei prodotti (art. 4 del Regolamento CE 104\2000 sulla Organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell'acquacoltura). Tali condizioni esigono che il prodotto esposto alla vendita al dettaglio, indipendentemente dal metodo di commercializzazione, sia accompagnato da una indicazione o da una etichetta che rechi: 1. la denominazione commerciale della specie 2. il metodo di produzione 3. la zona di cattura Con il regime di libero scambio tra i paesi dell'Unione Europea la salubrità del prodotto è garantita dal paese speditore e può quindi viaggiare nell'U.E. senza altri controlli sanitari e arrivare direttamente nei punti di distribuzione al dettaglio: è il bollo CEE che garantisce gli avvenuti controlli e l'idoneità al consumo umano del prodotto commercializzato. Diverso e più complesso è il discorso per quanto riguarda l'importazione dai paesi terzi: i prodotti della pesca una volta giunti in una dogana presso gli uffici veterinari di confine di un paese dell'unione europea dovranno sottostare ai controlli sanitari tesi a valutarne l'idoneità al consumo umano; una volta immessi sul territorio dell'U.E. potranno essere commercializzati liberamente su tutto il territorio comunitario.