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REDAZIONE
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INDICE
1. INTRODUZIONE
2. DEFINIZIONE
3. SCOPO
4. CAMPO DI APPLICAZIONE
5. RESPONSABILITA’
6. RIFERIMENTI NORMATIVI.
7. MODALITA’ OPERATIVE
7.1 RICHIESTA FARMACO OFF-LABEL
7.2 PREDISPOSIZIONE DI ISTRUTTORIA DA PARTE DELLA
FARMACIA
7.3 AUTORIZZAZIONE FINALE
7.4. EROGAZIONE DEL FARMACO DA PARTE DELLA FARMACIA
7.5 CASI PARTICOLARI DI OFF LABEL
7.6 MONITORAGGIO DEL TRATTAMENTO
8. ACQUISIZIONE DEL CONSENSO INFORMATO
SCHEDA 1
SCHEDA 2
MODULO DI CONSENSO INFORMATO
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1.
INTRODUZIONE
La prescrizione di un farmaco per una indicazione clinica inclusa nella scheda tecnica è definita
“labelled”, mentre l’uso al di fuori delle condizioni di autorizzazione “indicazioni, vie o
modalità di somministrazione” “off label”. Infatti l’art. 3, comma 1, del D.L. n° 23 del 17.02.98,
(Legge di conversione n° 94 del 08.04.98 – Legge Di Bella) recita: “il medico nel prescrivere un
medicinale prodotto industrialmente, si attiene alle indicazioni terapeutiche, alle vie e alle
modalità di somministrazione prevista dall’autorizzazione all’immissione in commercio”.
L’art.1, comma 796, punto z, L. 296 del 27/12/06 (Legge Finanziaria 2007) stabilisce che il
ricorso a terapie farmacologiche a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)
nell’ambito dei Presidi Ospedalieri o di altre Strutture al di fuori delle condizioni di
autorizzazione all’ immissione in commercio (AIC), non sia possibile per la cura di
patologie per le quali risultino autorizzati farmaci recanti specifica indicazione al
trattamento.
Il ricorso a tali terapie è consentito solo nell’ambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali
di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e successive modificazioni, ad oggetto: uso
compassionevole nell’ambito delle sperimentazioni con farmaci, di competenza del Comitato
Etico.
L’art. 1, comma 4 , della L. 648 del 23.12.96, prevede che “qualora non esista valida alternativa
terapeutica sono erogabili a totale carico del SSN i medicinali innovativi la cui
commercializzazione è autorizzata in altri stati ma non sul territorio nazionale; i medicinali non
ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica; i medicinali da impiegare per
indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, purché inseriti in apposito elenco
predisposto e periodicamente aggiornato dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).
Infine è possibile l’utilizzo di un farmaco per condizioni non autorizzate secondo la Legge n. 94
del 08.04.1998, art. 3, comma 2 “In singoli casi il medico può, sotto la sua diretta
responsabilità, previa informazione del paziente ed acquisizione del consenso dello stesso,
impiegare un medicinale per un’indicazione o via di somministrazione o modalità di
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somministrazione diverse da quelle autorizzate, in assenza documentabile di alternative, purché
tale impiego sia noto e conforme a lavori su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo
internazionale” e ai sensi della Legge Finanziaria 2008: “In nessun caso il medico può
prescrivere, un medicinale di cui non è autorizzato il commercio quando sul proposto impiego
del medicinale non siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazioni cliniche di fase
seconda”. Tale uso è definito “off-label”.
2. DEFINIZIONE
Off-label è definito l’uso di un farmaco in situazioni che, per PATOLOGIA, POPOLAZIONE, o
POSOLOGIA, sono diverse da quelle indicate nella scheda tecnica; pertanto per medicinale Offlabel possiamo intendere un medicinale utilizzato:
• al di fuori delle indicazioni riportate in scheda tecnica;
• al di fuori delle vie o modalità di somministrazione;
• al di fuori delle utilizzazioni autorizzate dal Ministero della Salute;
• al di fuori dell’elenco predisposto dall’AIFA (Legge 648/1996 e successivi allegati
previsti).
3. SCOPO
Regolamentare la prescrizione e il trattamento off-label presso l’I.R.C.S.S. C.R.O.B. di Rionero
in Vulture.
Garantire il monitoraggio e la vigilanza dell’impiego dei medicinali off-label.
4. CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente regolamento deve essere adottato presso tutte le UU.OO. dell’I.R.C.S.S. C.R.O.B. di
Rionero in Vulture.
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5. RESPONSABILITA’
Ai fini dell’informazione e dei controlli sulla corretta applicazione della procedura si
individuano i compiti di ciascuna delle figure coinvolte.
U.O. Farmacia
Direttore Sanitario Aziendale
Medici prescrittori
Comitato Etico
6.
Verifica e controlla l’attuazione della
presente procedura, predispongono l’istruttoria per ogni
singola richiesta da sottoporre alla Direzione Sanitaria
Aziendale e gestisce il flusso del farmaco (acquisto,
conservazione, erogazione e rendicontazione).
Esprime NULLA OSTA: qualora lo ritenga opportuno,
delega per iscritto al rilascio del Nulla Osta il Direttore
Medico di Presidio.
Sono direttamente responsabili dell’uso
off-label del farmaco, dell’informazione al paziente e
dell’acquisizione del consenso informato dallo stesso, del
monitoraggio del paziente durante il trattamento e delle
procedure di farmacovigilanza
Disciplina il così detto “uso compassionevole” dei
medicinali ( D.Lvo 08/05/2003)
RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge n. 648 del 23.12.96 e successive modifiche;
Legge n. 94 del 08.04.98 (Legge Di Bella);
Decreto del 8 Maggio 2003 e successive modifiche;
Legge n. 296, del 27/12/06, art.1, comma 796, lettera z, (Legge Finanziaria 2007);
Circolare del Ministero della Salute del 12/2/2007;
Legge n. 244, del 24/12/07, art. 2, comma 348, (Legge Finanziaria 2008);
DGR 575 del 27 aprile 2007 Regione Basilicata
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7.
MODALITA’ OPERATIVE
7.1 RICHIESTA FARMACO OFF-LABEL
a.) Verifica delle condizioni per la richiesta del farmaco off-label
Il Medico prescrittore che ha in cura il paziente assumendosi diretta responsabilità del
trattamento prima della compilazione della richiesta di farmaco off-label, verifica la sussistenza
dei seguenti requisiti:
1. mancanza di indicazioni terapeutiche e/o modalità di somministrazione nelle schede
tecniche dei farmaci registrati in Italia;
2. non inserimento del farmaco e della condizione di prescrizione negli elenchi della
Legge 648/96, (elenchi consultabili al sito www.aifa.gov.it -> Informazione,
Sperimentazione e Ricerca -> nella casellina Ricerca scrivere “legge 648/96” cliccare su
cerca -> cliccare sul punto 1 -> scegliere farmaci off-label oppure Medicinali;
3. impossibilità di accesso al farmaco ai sensi del D.M. 8.05.2003 “uso
compassionevole”; tale uso deve essere gratuito e approvato dal Comitato Etico;
4. assenza di valida alternativa terapeutica;
5. indispensabilità e insostituibilità della terapia;
6. disponibilità di lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo
internazionale (di cui si deve allegare una copia) nel rispetto dei requisiti previsti dalla
Finanziaria 2008: “In nessun caso il medico può prescrivere, un medicinale di cui non è
autorizzato il commercio quando sul proposto impiego del medicinale non siano
disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazioni cliniche di fase seconda”.
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b.) Predisposizione richiesta farmaco off-label
Le richieste di farmaci con indicazione “off label” vengono eseguite utilizzando:
 la scheda 1 per la richiesta di farmaci fuori scheda tecnica (prima richiesta);
 la scheda 2 per la richiesta di farmaci fuori scheda tecnica (in caso di prosecuzione di
terapie di lunga durata).
La documentazione da allegare prevede:
 dichiarazione di assunzione di responsabilità diretta da parte del medico prescrittore;
 documentazione scientifica comprovante l'efficacia del farmaco richiesto;
 relazione medica attestante:
o l’unicità del caso;
o l’assenza di una valida alternativa terapeutica;
o il regime di erogazione del farmaco (ricovero ordinario, DH, ambulatoriale);
o dichiarazione di futura acquisizione del consenso informato del paziente;
o diachiarazione di impossibilità di accedere al farmaco ai sensi del DM 8/05/2003
(uso compassionevole);
o la possibile risoluzione della patologia, il miglioramento della qualità di vita e/o l’
allungamento della durata di vita attesa.
La richiesta viene così inviata dal medico richiedente alla:
 farmacia territoriale di residenza del paziente per i pazienti in regime ambulatoriale;
 farmacia ospedaliera per pazienti in ricovero ordinario o day hospital.
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7.2 PREDISPOSIZIONE DI ISTRUTTORIA DA PARTE DELLA FARMACIA
Il farmacista, dopo aver esaminato la documentazione allegata alla richiesta, elabora l’analisi dei
costi della terapia ed esprime parere tecnico (favorevole o meno) alla fornitura del farmaco e
invia la richiesta al Direttore Sanitario Aziendale per la fase autorizzativa.
7.3 AUTORIZZAZIONE FINALE
Espressa dal Direttore Sanitario Aziendale di appartenenza del medico prescrittore.
Qualora lo ritenga opportuno, può delegare, per iscritto, al rilascio del Nulla Osta, il Direttore
Sanitario di Presidio.
L’autorizzazione o meno al trattamento dovrà essere fornita dalla Direzione Sanitaria Aziendale,
entro 5 giorni - con massimo di 7 giorni lavorativi, fatti salvi i casi di emergenza - dalla data
dell’inoltro della documentazione da parte della Farmacia alla Direzione Sanitaria.
7.4 EROGAZIONE DEL FARMACO DA PARTE DELLA FARMACIA
L’espressione di un parere favorevole autorizza l’erogazione/somministrazione del farmaco.
L’acquisto e la consegna del farmaco viene effettuata dalla Farmacia Ospedaliera per i pazienti
in regime di ricovero o dalla Farmacia Territoriale per i pazienti domiciliari, a seguito del Nulla
Osta della Direzione Sanitaria Aziendale.
Se:
• la Farmacia Ospedaliera eroga il farmaco in regime di ricovero ordinario o day
hospital, l’attribuzione della spesa è a carico dell’U.O. richiedente che successivamente
inserirà i dati nello strumento regionale di flusso informativo delle prescrizioni
farmaceutiche (FARMED) ove previsto (es. Legge 648/96);
• la Farmacia Territoriale eroga il farmaco direttamente al paziente, inserisce i dati
nello strumento regionale di flusso informativo delle prescrizioni farmaceutiche
(FARMED) ove previsto (es. Legge 648/96).
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7.5 ALCUNI CASI PARTICOLARI DI OFF LABEL
1. Medicinale inserito nell’elenco di cui alla legge 648/96.
Medicinali inseriti nell’apposito elenco predisposto ed aggiornato a cura dell’AIFA comprensivo
degli Allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e lista farmaci pediatrici cardiovascolari e antinfettivi:
 Allegato 1 = Farmaci con uso consolidato nel trattamento dei tumori solidi nell’adulto per
indicazioni anche differenti da quelle previste dal Provvedimento di autorizzazione
all’immissione in commercio;
 Allegato 2 = Farmaci con uso consolidato nel trattamento dei tumori pediatrici per
indicazioni anche differenti da quelle previste dal Provvedimento di autorizzazione
all’immissione in commercio;
 Allegato 3 = Farmaci con uso consolidato nel trattamento delle neoplasie ematologiche
per indicazioni anche differenti da quelle previste dal Provvedimento di autorizzazione
all’immissione in commercio;
 Allegato 4 = farmaci con uso consolidato nel trattamento di patologie neurologiche per
indicazioni anche differenti da quelle previste dal Provvedimento di autorizzazione
all’immissione in commercio;
 Allegato 5= farmaci con uso consolidato nel trattamento correlato ai trapianti per
indicazioni anche differenti da quelle previste dal Provvedimento di autorizzazione
all’immissione in commercio;
 Allegato 6 = lista radiofarmaci.
Nella compilazione del Piano Terapeutico relativo alla prescrizione del medicinali della Legge
648/96, dovranno essere rispettate le condizioni indicate per ciascuno di essi nel relativo
provvedimento di inserimento e acquisito il consenso informato scritto del paziente.
Ad eccezione dei medicinali di cui ai citati Allegati 1 – 2 – 3 – 4 – 5 -6 e lista farmaci pediatrici
cardiovascolari
e
antinfettivi,
le
strutture
prescrittrici
sono
tenute
a
trasmettere
semestralmente all’AIFA i dati clinici relativi ai pazienti trattati, l’efficacia dei medicinali;
vanno invece sempre segnalati gli eventi avversi verificatisi in corso di trattamento.
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2. Preparazione magistrale (art. 5 legge 94/98)
Sono allestiti:
a) per qualsiasi via di somministrazione a base di principi attivi descritti nelle
Farmacopee dei Paesi dell’Unione Europea o contenuti in medicinali prodotti
industrialmente di cui è autorizzato il commercio in Italia o in altro paese dell’Unione
Europea;
b) per solo uso orale a base di principi attivi diversi da quelli indicati nel precedente
punto a) ma contenuti in prodotti non farmaceutici per uso orale, regolarmente in
commercio in altri Paesi dell’Unione Europea.
Acquisito il Nulla Osta finale, il Farmacista allestisce la preparazione estemporaneamente e invia
trimestralmente alla Direzione Sanitaria Aziendale e all’AIFA l’elenco di dette preparazioni
Magistrali.
3. Medicinale non registrato in Italia per le indicazioni richieste, ma registrato all’estero
Il Decreto Min. Sal 11/02/97 e successive modifiche ( Decreti Ministro Salute del 20.04.2005,
del 31.01.2006 e del 16.11.2007) disciplina le modalità di importazione dei medicinali registrati
all’estero. I medicinali non in vendita in Italia e non inclusi nell’elenco della legge 648/96, sono
a totale carico del cittadino tranne il caso in cui l’acquisto venga richiesto dalla struttura
ospedaliera per l’impiego in ambito ospedaliero. In questo caso l’Azienda potrà far gravare le
relative spese nel proprio bilancio. L’importazione del farmaco, ottenuta l’autorizzazione della
Direzione Sanitaria Aziendale, verrà effettuata secondo le procedure di legge.
4. Medicinale di cui al d.lvo 08/05/2003: disciplina l’“uso compassionevole” dei medicinali.
Un medicinale sottoposto a sperimentazione clinica sul territorio italiano o in un paese estero,
privo dell’Autorizzazione all’immissione in commercio, può essere richiesto all’impresa
produttrice per l’uso al di fuori della sperimentazione clinica, quando non esista valida
alternativa terapeutica al trattamento di:
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 patologie gravi;
 malattie rare;
 condizioni di malattia che pongono il paziente in pericolo di vita.
L’autorizzazione all’uso del medicinale può essere concessa per medicinali già oggetto di studi
clinici sperimentali di fase III per quella indicazione terapeutica o, in caso di condizioni di
malattia che pongono il paziente in pericolo di vita, di studi clinici sperimentali di fase II, già
conclusi.
I dati, inoltre, devono essere sufficienti per formulare un giudizio favorevole sul profilo di
efficacia e di tollerabilità del medicinale.
Il Medico prescrittore trasmette la richiesta al Comitato Etico, sulla base di uno specifico
Protocollo ai sensi del D.Lvo 08/05/03.
Il Comitato Etico, che opererà tramite procedura d’urgenza, formula il proprio parere.
In caso di approvazione, notifica detto protocollo:
 al Medico prescrittore;
 al Ministero della Salute;
 all’Azienda produttrice;
 alla Farmacia aziendale di riferimento.
In caso di non approvazione formula parere negativo motivato e lo trasmette al Medico
Prescrittore.
L’Azienda produttrice fornisce gratuitamente il medicinale.
La Farmacia eroga il farmaco.
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7.6 MONITORAGGIO DEL TRATTAMENTO
Il medico prescrittore invia alla Farmacia Ospedaliera e/o Territoriale una relazione clinica
dettagliata sugli esiti al termine del trattamento autorizzato.
8. ACQUISIZIONE DEL CONSENSO INFORMATO
La somministrazione del farmaco è subordinata ad un’esauriente informazione del paziente sul
tipo di terapia, sulle modalità di somministrazione, sui possibili effetti collaterali e complicanze,
sulla possibilità di rifiutare il trattamento proposto, avendo cura di descrivere gli effetti di una
tale decisione. Il paziente dovrà altresì necessariamente essere informato sulla modalità “off
label” di impiego del farmaco e sulle motivazioni che ne legittimano l’adozione, anche facendo
riferimento alle evidenze scientifiche disponibili in letteratura. A conclusione dell’attività di
informazione, accertatosi che il paziente ne abbia compreso la rilevanza dei contenuti e possa
esprimere una valida e consapevole adesione al trattamento proposto, sottopone il modulo di
manifestazione del consenso all’impiego off-label dei farmaci per trattamenti terapeutici (in
allegato alla presente) che dovrà essere sottoscritto dal paziente.
Il paziente potrà in qualunque momento revocare il consenso al trattamento proposto.
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