NORMATIVA DI SETTORE ANALISI GIURIDICA ROMA 30 DICEMBRE 2016 Acquisti energia P.A. e sospensione della "Outside Option" Al via il periodo sperimentale di interruzione dell'applicazione della modalità di approvvigionamento autonomo: quali effetti sui contratti in essere di Francesco Piron* e Tiziana Sogari* Negli ultimi anni si sono susseguiti più interventi del nostro legislatore al fine di razionalizzare e contenere la spesa per gli acquisiti di energia da parte delle Pubbliche Amministrazioni (P.A.). Si è andata così creando un'articolata stratificazione di norme, non sempre di agevole interpretazione (QE 4/3). In particolare l'art. 1, co. 7, del DL n. 95/2012, convertito con modificazioni in legge n. 135/2012, come da ultimo modificato dall'art. 1, co. 494, Legge 28 dic. 2015, n. 208 (i.e. Legge di Stabilità 2016), continua a prevedere disposizioni dedicate agli acquisiti ­ tra gli altri ­ di energia (energia elettrica, gas naturale, combustibili per riscaldamento) da parte delle P.A.; disposizioni la cui violazione ha come conseguenza la nullità dei contratti di fornitura, oltre a costituire illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa (v. art. 1, co.8). Le modifiche apportate alle normativa in oggetto sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2016. Con riferimento a tali categorie merceologiche è disposto l'obbligo, per le tutte le P.A. e le società inserite nel conto consolidato Istat [tra queste, a titolo esemplificativo, rientrano le amministrazioni statali centrali e periferiche, le Regioni (gli enti regionali, nonché loro consorzi e associazioni) e gli Enti locali territoriali (Comuni, Unioni di Comuni, province ecc.)], di procedere ai propri approvvigionamenti esclusivamente per il tramite degli strumenti predisposti a tal fine da Consip (convenzioni o accordi quadro) o dalle centrali di committenza regionali di riferimento, ovvero di esperire proprie autonome procedure, nel rispetto della normativa vigente, per il tramite dei sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati.Fermi quindi gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti in generale per i beni ed i servizi dalla normativa vigente, tale sistema speciale di approvvigionamento rende obbligatorie le alternative sopra menzionate in ordine agli acquisti ­ per quanto qui di specifico interesse ­ di energia elettrica, gas naturale e combustibili per riscaldamento. La Legge di Stabilità 2016 ha poi introdotto le previsioni contenute all'art. 1 co. 511, stabilendo un nuovo meccanismo procedurale volto a consentire, alle parti di contratti pubblici relativi a forniture di energia stipulati da un soggetto aggregatore, di ricondurre ad equità il contratto o procedere alla revisione del prezzo. In particolare il citato co. 511 dispone che "le parti possono chiedere all'autorità che provvede all'accertamento di cui al presente comma di fornire, entro trenta giorni dalla richiesta, le indicazioni utili per il ripristino dell'equilibrio contrattuale ovvero, in caso di mancato accordo, per la definizione di modalità attuative della risoluzione contrattuale finalizzate a evitare disservizi". Il presupposto per l'applicazione del nuovo strumento è che si sia verificata una variazione nel valore della fornitura di energia, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, come da accertarsi da parte dell'Aeegsi. A tale proposito è utile chiarire che l'accertamento dell'aumento o diminuzione del prezzo complessivo del contratto in misura non inferiore al 10%, nonché l'accertamento della sussistenza o meno di una alterazione significativa dell'originario equilibrio contrattuale costituiscono attività preliminari all'espletamento delle competenze ulteriori assegnate all'Aeegsi dall'art. 1, co. 511; infatti, l'effettivo raggiungimento o superamento della soglia del 10% e l'effettiva sussistenza di una perturbazione dell'equilibrio contrattuale sono, in questo ordine, momenti necessari dell'iter previsto che, eventualmente, proseguirà con l'ulteriore definizione delle indicazioni utili al ripristino dell'equilibrio ed, eventualmente, all'attuazione della risoluzione consensuale. Più in generale si può affermare che la Legge di Stabilità 2016 ha sia rafforzato gli obblighi di adesione ai sistemi di centralizzazione, sia introdotto un'alternativa derogatoria a tale sistema obbligatorio di approvvigionamento (v. terzo periodo del citato co. 7, art. 1, L. 135/12). E' infatti fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10% per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3% per le restanti categorie, rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionali. Questa alternativa, c.d. Outside Option, è però condizionata agli ulteriori seguenti requisiti necessari: i) tutti i contratti (con cui vengono effettuati tali acquisti extra­Consip) debbono essere necessariamente trasmessi all'Anac; ii) tali contratti debbono comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10% rispetto ai contratti già stipulati. La disciplina della cd. Outside Option fin qui evidenziata, avente ad oggetto la derogatoria ipotesi di approvvigionamenti autonomi (per il tramite di altre centrali o procedure ad evidenza pubblica), opera in modo del tutto innovativo, ma solamente per un periodo sperimentale limitato. A tal proposito la L. Stabilità 2016 prevede che "al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche sopra elencate, in via sperimentale dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si applichino le disposizioni relative agli acquisti autonomi". In altri termini, è fatta salva fino al 31.12.16 la possibilità per le P.A. e società a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta di procedere in via derogatoria ad affidamenti autonomi per l'acquisto di en. elettrica, gas naturale e combustibili per riscaldamento. La ratio di tale scelta, e le conseguenze derivanti dalla sua possibile sospensione temporanea, sono da rinvenirsi nella spiegazione fornita nella Relazione Illustrativa di accompagnamento alla L. di Stabilità 2016: "La nuova formulazione della norma e, in particolare, la previsione della disapplicazione delle previsioni di cui al terzo periodo del co. 7 per il triennio 2017­19 trasforma l'esternalità negativa, generata dalla presenza della 'Outside option', in un'esternalità positiva grazie all'assenza di tale opportunità. Il meccanismo virtuoso s'innesca perché le imprese concorrenti sono consapevoli che non potranno "differenziare" i prezzi (ovvero prezzi più bassi per le amministrazioni che procedono in maniera indipendente rispetto a prezzi risultanti dalle convenzioni). Il prezzo deve essere unico e deve riflettere la 'qualità' media del pool di amministrazioni, che sarà inevitabilmente più elevata rispetto allo scenario con 'outside option'. Di conseguenza, la presenza di amministrazioni virtuose nel pool riduce i prezzi e tale riduzione può essere accentuata anche dalla leva dei volumi ancora più elevati (…) In termini complessivi, si può, inoltre, affermare che obiettivo prioritario (...) non è quello di spuntare le migliori condizioni economiche in assoluto, ma quello di garantire una riduzione del prezzo medio di acquisto per beni e servizi delle P.A., assicurando un livello qualitativo delle forniture che consenta di mantenere una elevata qualità dei servizi pubblici. L'evidenza deriva dal fatto che fattivamente le P.A., per acquisti autonomi, ottengono generalmente prezzi più alti di quelli spuntati da Consip nelle procedure di acquisto centralizzate, come confermato dagli esiti stessi dell'Indagine Mef­Istat. Infine, si ritiene che il processo di centralizzazione determini un risparmio di processo a livello di sistema, dal momento che ogni processo di gara ha dei costi effettivi in termini di risorse impiegate nella stesura delle documentazioni, nelle commissioni, costi di pubblicazione, costi derivanti dall'attività di contenzioso, ecc." (Cfr. Relaz. illustrativa, Tit. VI Misure di razionalizzazione della spesa pubblica, art. 28). La cd. Outside Option, infatti, se da un lato consente "ad un insieme di amministrazioni di ottenere prezzi più bassi rispetto alle stesse convenzioni", dall'altro è potenzialmente in grado di ridurre il livello di competizione in gara creando un possibile svantaggio per tutte le Amministrazioni aderenti alle convenzioni. In altri termini, l'attuale disposizione prevede per le amministrazioni la possibilità di ottenere condizioni economiche migliori rispetto alle convenzioni stipulate per le stesse dalle centrali di committenza (in primis Consip). Questo, pur permettendo potenzialmente ad un insieme di Amministrazioni di ottenere prezzi più bassi rispetto a quelli delineati dalle convenzioni stesse, può ingenerare "un'esternalità negativa" sulle Amministrazioni che hanno deciso, al contrario, di aderire alle convenzioni e agli accordi quadro predisposti dalle centrali di committenza. In questo senso, "qualora le imprese partecipanti ad una iniziativa Consip percepiscano che una parte delle amministrazioni ricorrerà a procedure autonome, il grado di competizione in gara potrebbe considerevolmente ridursi". Sempre con riferimento a quest'ultima disposizione in commento, in molti del settore si sono chiesti se il periodo sperimentale di sospensione dell'applicazione della c.d. Outside Option, impatti o meno sui contratti conclusi precedentemente rispetto all'entrata in vigore della sospensione sperimentale. Pur non potendosi riscontrare nella normativa di riferimento un'espressa indicazione normativa in tal senso, la risposta a tale interrogativo può rinvenirsi nell'operare del generale principio di diritto "tempus regit actum" ampiamente corroborato dalla giurisprudenza amministrativa. In senso conforme anche l'orientamento della stessa AVCP (ora Anac), tra le altre, nella sua Determinazione del 07/12/00 n. 54, secondo cui: "Al contratto di appalto, nella fase di gara relativa all'individuazione del contraente, si applica la legge vigente alla data di pubblicazione del bando di gara, mentre per la fase di esecuzione del contratto, in applicazione del principio "tempus regit actum", opera la legge vigente al momento della stipulazione". Sembra quindi potersi affermare che il periodo sperimentale di sospensione dell'applicazione della modalità di approvvigionamento autonomo di Outside Option non influirà sui contratti già conclusi e quindi in esecuzione, determinandosi per l'appunto su di essi una cristallizzazione del regime normativo in vigore al momento della stipula. *Studio Macchi di Cellere Gangemi TUTTI I DIRITTI RISERVATI. E' VIETATA LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE IN QUALUNQUE FORMATO. www.quotidianoenergia.it