spese di rappresentanza

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NORMATIVA
APPROFONDIMENTI
&
APPROFONDIMENTI
CONTABILIZZAZIONE DELLE SPESE DI VITTO E
ALLOGGIO
Marzo 2009
- SPESE DI RAPPRESENTANZA PREMESSA
Come già annunciato nello scorso mese di novembre, si è concluso l’iter legislativo delle spese di
rappresentanza, che è destinato a sostituire il regime fino ad ora in vigore, che nel tempo ha
rappresentato un elemento di incertezza per la mancanza di definizioni precise, con numerosi problemi
per i contribuenti.
Con il D.M. 11 novembre 2008, peraltro diffuso solo a gennaio 2009, sono state finalmente disegnate
le regole per stabilire quando una spesa è da classificare come di rappresentanza o no, in funzione della
natura e della destinazione della stessa e del volume dei ricavi dell’attività caratteristica.
L’entrata in vigore è prevista per le spese sostenute a decorrere dal periodo di imposta successivo a
quello in corso al 31/12/2007, e pertanto saranno applicabili già dal 2008.
NOVITA’
Scompare la deducibilità in 5 quote annuali, viene introdotta la deducibilità integrale, con limiti
prefissati, fondati sul concetto di gratuità, inerenza e funzionalità.
Sono sempre deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non
superiore a euro 50,00 il cui importo non dovrà essere considerato nei limiti di seguito indicati.
La nuova deducibilità delle spese di rappresentanza farà riferimento a criteri di inerenza e congruità,
previsti dal nuovo art. 108, co. 2 del Tuir e sarà commisurata ai ricavi e proventi della gestione
caratteristica dell’impresa, con una struttura a scaglioni; il tetto di deducibilità sarà pari a :
- 1,3% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni;
- 0,5% per la parte eccedente i 10 milioni e fino a 50 milioni;
- 0,1% dei ricavi o altri proventi per la parte eccedente i 50 milioni.
Nessuna novità invece per l’Iva, che rimarrà indetraibile sulle spese di rappresentanza.
NUOVA CLASSIFICAZIONE: SPESE PER OSPITALITA’
Uno degli elementi di novità riguarda le spese di ospitalità: una tipologia di spese di viaggio, vitto e
alloggio che NON sono considerate spese di rappresentanza e quindi non sono soggette alle specifiche
regole viste prima. E’ il caso delle spese per clienti, anche potenziali, ospitati in occasione di fiere,
esposizioni ed eventi simili o in occasione di visite a stabilimenti o unità produttive dell’impresa.
Il decreto prevede che non costituiscono spese di rappresentanza, e pertanto non soggiacciono ai limiti
di congruità:
• spese per vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali in occasione di mostre,
fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa o in
occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell’impresa.
• spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall’imprenditore individuale in
occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere ed eventi simili in cui sono
esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa o attinenti all’attività caratteristica della stessa.
• Per le imprese la cui attività caratteristica è quella dell’organizzazione di fiere e simili non
costituiscono spese di rappresentanza le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare
clienti, anche potenziali, nell’ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche
manifestazioni espositive.
Restano escluse da tale previsione le spese di vitto e alloggio sostenute per ospitare fornitori o soggetti
terzi.
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A fronte della deducibilità totale di queste spese, il D.M. prevede un certo rigore negli obblighi
documentali. Si richiede, infatti, un’apposita documentazione, dalla quale risultino:
le generalità dei soggetti ospitati;
la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione, obbligo che si correla sembra al solo
caso delle mostre, fiere etc;
la natura dei costi sostenuti.
Una prima esclusione dalle spese di ospitalità è data dal requisito “soggettivo”, ogni qualvolta le spese
riguardino soggetti diversi dai clienti e quindi ad esempio i fornitori, le autorità …
Un’altra esclusione “soggettiva” riguarda i viaggi di tipo turistico oppure le ricorrenze aziendali
(ventennale dell’azienda), che si andranno a sommare alle spese di rappresentanza e che dovranno
superare il test di congruità dei ricavi.
ESEMPIO
La società Alfa, in occasione del lancio di un nuovo prodotto, invita presso la sede aziendale i
clienti che, in quanto suoi distributori, con ogni probabilità lo acquisteranno per collocarlo sui
mercati di appartenenza. Se Alfa paga ai clienti il viaggio, i pernottamenti e i pasti, queste sono
spese integralmente deducibili.
Va ricordato che dal 2009 le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e
bevande, sono deducibili nel limite del 75% del costo sostenuto, ferma restando l’integrale detraibilità
dell’Iva, quest’ultima a partire dal 1° settembre 2008.
Tipologia
Spese
vitto
e
alloggio
sostenute per clienti che
rientrano nella classificazione
delle spese per ospitalità
IVA acquisto
Detraibile
dal 01/09/08
Imposte dirette
note
Spese di ospitalità (deducibili al 75%
(deducibile 100%)
dal 2009)
BENI DISTRIBUITI GRATUITAMENTE DI IMPORTO NON SUPERIORE A EURO 50,00
Per quanto riguarda il conteggio del limite della deducibilità delle spese di rappresentanza, NON si
devono considerare le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a
50 euro, che risultano deducibili per l’intero importo, come previsto dal terzo periodo del co. 2 dell’art.
108 del Tuir.
Tale importo deve assumersi al lordo dell’Iva eventualmente indetraibile.
Tipologia
Bene unitario fino a € 25,82
(imponibile, Iva esclusa)
IVA acquisto
detraibile
Bene unitario superiore a €
25,82 (Iva inclusa), ma fino a
€ 50,00 (Iva inclusa)
Indetraibile
Imposte dirette
Spese per omaggi
interamente
deducibile
Spese per omaggi
interamente
deducibile
note
Cessione fuori
campo Iva art. 2
co. 2 n.4)
Cessione fuori
campo Iva art. 2
co. 2 n.4)
CLASSIFICAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA
Definizione: Una spesa è di rappresentanza quando il suo beneficiario è un soggetto dal quale non ci
si attende una specifica controprestazione, ma solo una reazione potenziale ed eventuale.
Dal 2008 le spese di rappresentanza non sono più deducibili al 33% in 5 anni (al 6,60%), ma riducono
il reddito complessivo, se rispettano specifici requisiti di “inerenza” e “congruità”.
Per quanto riguarda l’inerenza:
si tratta di cinque categorie di spese:
1) spese per viaggi turistici finalizzati al concreto svolgimento di significative attività
promozionali dei beni o servizi dell’impresa;
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2) spese per feste ed eventi in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose;
3) spese per feste, ricevimenti ed eventi in occasione dell’inaugurazione di nuove sedi, uffici o
stabilimenti dell’impresa;
4) spese per feste ed eventi in occasione di mostre, fiere ed altri eventi simili in cui sono esposti i
beni o i servizi prodotti dall’impresa;
5) ogni altra spese per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, compresi i contributi per
convegni, sempre che venga rispettato il requisito dell’inerenza (esempio i fornitori).
In relazione a queste ipotesi, non sono specificati i destinatari delle spese
Le spese che rientrano in questa classificazione sono deducibili secondo il requisito della congruità:
si applica un tetto massimo, con le seguenti regole:
- 1,3% per ricavi fino a 10 milioni di euro;
- 0,5% per ricavi che eccedono i 10 milioni di euro e fino a 50 milioni;
- 0,1% dei ricavi per la parte che eccede i 50 milioni di euro.
Nulla potrà essere recuperato fiscalmente per l’eventuale eccedenza.
Queste spese, qualificate di rappresentanza, soffrono peraltro dell’indetraibilità dell’Iva addebitata in
fattura, poiché questa è la regola che si rinviene nel D.P.R. n. 633/72.
Nel limite della congruità sono esclusi i beni distribuiti gratuitamente e le spese di valore unitario non
superiore a 50,00 euro, per i quali vale la piena deducibilità.
ESEMPIO
La società Alfa riceve un proprio fornitore che, per evidenti motivi di pubbliche relazioni, è ospitato
quanto a alloggio e vitto nel periodo in cui visita l’azienda. Questo tipo di spesa non è tra quelle
integralmente deducibili viste al paragrafo precedente e si ritiene vada inquadrata nella 5)
categoria di spese (categoria residuale). Si cumulerà, quindi, alle altre spese della medesima
natura, soffrendo di un eventuale limite alla deducibilità, dato dal plafond calcolato sui ricavi.
Tipologia
Spese vitto e alloggio che
rientra nella nuova nozione
delle spese di rappresentanza
Bene unitario superiore a €
50,00 (Iva inclusa)
IVA acquisto
Indetraibile
Imposte dirette
Spese di
rappresentanza
note
(deducibili al 75%
dal 2009)
Indetraibile
Spese di
rappresentanza
(deducibili al 75%
dal 2009)
SPESE DI TRASFERTA
Caso di diversa classificazione sono le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dagli amministratori,
per recarsi a fare visita ad un proprio cliente.
In questo caso siamo al di fuori delle ipotesi disciplinate dal D.M., e i costi dovranno essere ricondotti
alla casistica delle spese di trasferta.
CASI PARTICOLARI
Le imprese di nuova costituzione possono riportare in avanti le eccedenze indeducibili relative agli
anni precedenti a quello di conseguimento dei ricavi e dedurli in quest’ultimo esercizio e nel
successivo se ci sono eccedenze di segno inverso.
Con particolare riferimento ai contribuenti minimi, per i quali è prevista una modalità semplificata di
determinazione del reddito, non trovano applicazione le norme del Tuir che limitano la deducibilità di
taluni costi. Conseguentemente per omaggi, vitto e alloggio potranno essere portate in deduzione per
l’intero importo pagato, semprechè vi siano criteri oggettivi di inerenza.
LAVORO AUTONOMO
L’art. 54, co. 5 del Tuir prevede che le spese relative a somministrazioni alberghiere e di alimenti e
bevande siano deducibili al 75% e in ogni caso per un importo non superiore al 2% dell’ammontare dei
compensi percepiti nell’esercizio.
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Secondo la circolare n. 53/2008, il 2% rappresenta il limite massimo entro cui ragguagliare la
deduzione, che compete solo relativamente al 75% dei costi sostenuti nell’esercizio.
Anche le spese di rappresentanza sono oggetto della disciplina specifica contenuta nel co. 5 dell’art. 54
del Tuir, che ne dispone la deducibilità nei limiti del 1% dei compensi percepiti, con la nuova
limitazione della deduzione al 75%, analogamente alla nuova limitazione della deduzione.
Le spese alberghiere e di ristorazione effettuate in occasione di convegni dovranno assumersi nel limite
del 50% del 75% del costo sostenuto, mentre quelle sostenute dal committente per conto del
professionista e da questi addebitate, rimangono interamente deducibili.
Tipologia
Spese alberghiere
IVA acquisto
detraibile
Bene unitario fino a € 25,82
(imponibile, Iva esclusa)
detraibile
Bene unitario superiore a €
25,82 (Iva inclusa)
Indetraibile
Spese alberghiere in occasione
di convegni o corsi
detraibile
Imposte dirette
Spese alberghiere
deducibili nel limite
dell’2% dei
compensi percepiti *
Spese di
rappresentanza
deducibili nel limite
dell’1% dei
compensi percepiti *
Spese di
rappresentanza
deducibili nel limite
dell’1% dei
compensi percepiti *
Spese per convegni
e corsi deducibili
nel limite del 50%
della spese *
note
Cessione fuori
campo Iva art. 2
co. 2 n.4)
Cessione fuori
campo Iva art. 2
co. 2 n.4)
(*) Nel limite del 75% dei costi sostenuti, nel tetto massimo della % stabilita.
DEFINIZIONE DI ALTRE SPESE
pubblicità: l’imprenditore si rivolge a un soggetto che, professionalmente, esercita l’attività di
pubblicitario, perché diffonda il nome dell’azienda, il suo marchio o un prodotto e così via,
evidentemente dietro corrispettivo; l’azione pubblicitaria è visibile in modo diffuso, cioè, e ad
esempio, mediante passaggi in televisione, sui giornali, cartellonistica eccetera;
sponsorizzazione: il destinatario della spesa, che non è un professionista della pubblicità, si
impegna a diffondere i segni distintivi dell’azienda in un contesto ben determinato; si pensi alla
sponsorizzazione della squadra di calcio: la visibilità dello sponsor tendenzialmente si limita al
momento della celebrazione dell’evento sportivo.
Sia pubblicità che sponsorizzazione sono, quindi, contratti caratterizzati da un sinallagma, cioè una
prestazione e una controprestazione, dal che, rispettati i generali requisiti di inerenza, la deduzione del
costo da parte di chi lo sostiene non va posta in discussione, così come è detraibile l’Iva addebitata in
fattura.
ESEMPIO
La società Alfa produce programmi per la tenuta della contabilità, ed eroga un contributo di € 5.000
per un convegno organizzato dal locale Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili. La
società chiede e ottiene di esporre uno striscione al banco dei relatori e di presenziare all’evento
con suoi addetti che pubblicizzano i programmi, con dimostrazioni e distribuzione di brochure. La
spesa, di sponsorizzazione, è integralmente deducibile.
www.studioansaldi.it
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Studio Ansaldi srl – corso piave 4, Alba (CN)
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