"Si segnala una recente decisione del Giudice di pace di Nocera

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UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE
Il Giudice di Pace Dott.ssa Katia Gamberini ha pronunziato la seguente
S E N T E N ZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. (…) vertente
TRA
(….) residenti in S. alla via (…), rappresentati e difesi in virtù di mandato a margine dell’atto di
citazione dall’ Avv.to (…) presso il cui studio,in elettivamente domicilia
ATTORI
E
G. , in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in E. (…) alla Via (…)
CONVENUTO CONTUMACE
NONCHE’
REGIONE C. S.P.A , in persona del Presidente p.t., sedente in N. alla Via (…)
CONVENUTO CONTUMACE
PRECISAZIONI DELLE CONCLUSIONI
All’udienza del 01.07. 2010, il procuratore ha concluso come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 9-10 dicembre 2008 , a convenivano in giudizio avanti
all’Ufficio del Giudice di Pace di Nocera Inferiore la G. S.p.a, in persona del legale rapp.te p.t, e la
Regione C. S.p.a, in persona del Presidente p.t. e premesso :
di essere utenti della G. S.p.a per la fornitura di acqua potabile, utenze n. (…) ;
che la convenuta G. S.p.a dal 03.12.05 al 10.12.05 non aveva fornito acqua potabile a causa dello
scoppio della tubatura dell’acquedotto regionale non approntando durante l’intero periodo alcun
servizio sostitutivo;
che a seguito della suindicata interruzione aveva subito svariati danni patrimoniali ed esistenziali.
Tanto premesso, gli attori chiedevano la condanna in solido delle convenute, previa declatoria di
responsabilità, al risarcimento dei danni patrimoniali ed esistenziali patiti, da liquidarsi in via
equitativa , oltre interessi e rivalutazione monetaria, ed oltre al pagamento delle spese e competenze
del giudizio con attribuzione.
Provvedutosi ad esperire l’istruttoria mediante l’assunzione della prova testimoniale, all’odierna
udienza la causa, sulle conclusioni rassegnata dalla parte attrice, veniva riservata per la decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va previamente dichiarata la contumacia della G. S.p.a , in persona del legale rapp.te p.t., e della
Regione C., in persona del Presidente p.t., i quali , malgrado abbiano ricevuto rituale notificazione
dell’atto di citazione, non hanno provveduto a costituirsi nel presente giudizio.
Nel merito s’osserva che ,come risulta dall’attestazione rilasciata il 17.01.06 dal Comune di S. e
non contestata dalle parti in causa, a seguito di comunicazione della G. S.p.a la fornitura d’acqua
potabile è stata interrotta nel suindicato Comune dal 03.12.05 fino al 06.12.05 a causa della rottura
della tubazione di diametro 1300 dell’acquedotto regionale in località S. e che successivamente il
06.12.05 la suindicata società ricomunicava all’ente comunale di un ulteriore rottura della stessa
condotta regionale in località C. ed il prolungamento del disagio della fornitura idrica sino alla tarda
serata del 10.12.05
Come si evince dagli atti , inoltre, v’è prova della esistenza dei contratti di fornitura sulla base delle
bollette- fatture emessa dalla G. S.p.a a carico di F. e E. relativamente al I- II trimestre 2008 e
debitamente corrisposte . Peraltro la fornitura di acqua nel territorio comunale di Scafati è in regime
di monopolio affidata alla G. S.p.a, la quale, non costituendosi nel presente giudizio, non ha
consentito l’acquisizione di eventuali elementi probatori contrastanti con le attuali emergenze
processuali.
Deve osservarsi , all’uopo, che l’essenza del contratto di somministrazione di diritto privato (cfr.
Cass. civ, sez. un 25.10.1999 n. 752; Cons. di Stato, sez. un., 18.06.1996 n. 724), regolato dagli artt.
1559 c.c. , tale dovendosi ritenere il rapporto intercorrente tra le parti suindicate, secondo la
giurisprudenza di legittimità “ sta in ciò che il somministrante , il quale acquista correlativamente il
diritto ad avere prezzi ed alle condizioni prestabilite, e con la dovuta regolarità,le prestazioni che gli
sono state promesse , assume su di sé , oltre che l’obbligo di apprestare i mezzi necessari per
l’adempimento, anche i rischi per la fornitura, costituendo questi, tranne che in polizza non ne sia
stato espressamente convenuto lo spostamento a carico dell’utente , l’alea normale del contratto
derivante dal proiettarsi delle prestazioni nel futuro. (cfr. per tutte Cass. 2356/’68)
Applicando i suindicati principi al caso quo vertetur ne deriva che la responsabilità per
l’inadempimento contrattuale, ovvero per l’interruzione della somministrazione di acqua potabile
per otto giorni, è da ritenersi a carico della G. S.p.a effettuante la prestazione continuativa e che è la
sola parte contrattuale nell’ambito del rapporto gestore- utente. La predetta ben poteva e doveva
prevedere, usando l’ordinaria diligenza ex art. 1225 c.c., la rottura della condotta al fine di limitare i
danni e gli effetti, ma l’Ente, rimasto contumace e tenuto secondo buona fede all’esecuzione del
rapporto ed a fronte dell’omessa erogazione della prestazione contrattuale, non ha fornito alcun
onere probatorio che l’interruzione è dipesa da una delle cause di giustificazione previste nella
clausola contrattuale di esonero contenuta nell’art. 25 del regolamento predisposto dalla Società ed
espressamente sottoscritta dall’utente al quale non può essere negato il diritto di provare che le
molteplici interruzioni non rientravano tra quelle determinate dalle cause di giustificazioni previste
nella succitata clausola d’esonero.
La Suprema Corte, ha statuito, all’uopo che “Con riguardo a pubblico servizio di distribuzione di
acqua potabile l'affidamento da parte del comune del detto servizio ad un concessionario comporta
per quest'ultimo l'obbligo di mantenere in buono stato le condutture dell'impianto di distribuzione
all'uopo predisposto, che e' strumentale rispetto al servizio oggetto della concessione”. (Cass.
4406/85) .
Conseguentemente , alla luce della suindicata giurisprudenza e dell’inadempimento contrattuale , la
G. S.p.a deve essere condannata al risarcimento dei danni subiti dagli attori, non potendosi
configurare alcuna responsabilità a carico della Regione C. nei confronti della quale deve essere
rigettata la spiegata domanda di risarcimento.
Sul “quantum debeatur” in ordine al risarcimento del danno esistenziale sulla cui risarcibilità
nell’ambito di inadempimento contrattuale, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia CE
12.03.02, non sussiste alcun ombra: si ricorda che il predetto si diversifica sia dal danno biologico,
prescindendo da una lesioni fisica o psichica, suscettibile di valutazione medico- legale, sia dal
danno morale, non consistendo in una sofferenza, ma nella rinuncia ad un’attività concreta, sia da
quello patrimoniale presupponente una diminuzione della capacità reddituale.
Gli attori, al riguardo, anche attraverso l’espletata prova testimoniale hanno dimostrato di avere
subito notevoli disagi a seguito dell’omessa fornitura di acqua potabile quali ad esempio la
difficoltà ad attendere all’igiene personale e della casa, all’impossibilità di usare acqua calda,
elettrodomestici , alla necessità di attingere acqua presso altri Comuni limitrofi al fine di soddisfare
le esigenze di vita primarie e basilari, disagi che, ripercuotendosi sul diritto alla qualità della vita ed
alla libera estrinsecazione della personalità, costituzionalmente garantito dall’art. 2 Cost ( sulla
definizione del danno esistenziale cfr. Cass. 04.10.05 n. 19354) fanno riconoscere il risarcimento
del danno esistenziale il quale può essere provato anche con presunzioni o attraverso il ricorso a
fatti notori. (Cass. 12.06.06 n. 13546).
In considerazione che l’interruzione della fornitura di acqua si è protratta per otto giorni si deve
equitativamente risarcire il solo danno esistenziale ex art. 1226 c.c. nella misura di € 300,00.
Si ricorda all’uopo che il creditore deve solo provare l’esistenza di un danno risarcibile anche per
presunzioni e che la valutazione equitativa soccorre unicamente per la determinazione del preciso
ammontare del danno e della relativa liquidazione pecuniaria.
Deve essere, invece, rigettata la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali subiti non avendo
gli attori fornito alcuna prova la riguardo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in favore
del procuratore antistatario degli attori, mentre sussistono giusti motivi di compensarle tra gli attori
e la Regione C.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Nocera Inferiore, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dall’
attore così provvede:
1) DICHIARA la G. S.p.a , in persona del legale rapp.te p.t, esclusiva responsabile nella causazione
dei fatti per cui è causa e la condanna a pagare in favore degli attori la somma complessiva di €
300,00 a titolo di risarcimento del danno esistenziale;
2) RIGETTA la domanda di risarcimento del danno patrimoniale proposta dagli attori in quanto non
provata;
3) CONDANNA la G. S.p.a, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di giudizio ,
in favore degli attori , spese che attribuisce all’Avv.to e antistatario e che, tenuto conto dell’effettiva
attività svolta dal procuratore , liquida in complessive di cui €. (…) per spese, €. (…) per diritti , €.
(…) per onorario, oltre spese generali ,oltre IVA e C.A.P;
4) RIGETTA la domanda nei confronti della Regione C., in persona del Presidente p.t., perché
infondata ;
5) COMPENSA tra gli attori e la Regione C., in persona del Presidente p.t, le spese di giudizio;
6) La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per espressa disposizione dell’art. 282 c.p.c.
Così deciso in Nocera Inferiore 13.07.2010
ILGIUDICE
Dott.ssa Katia Gamberini
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