“ETICHETTATURA DI ORIGINE
E TUTELA DEI CONSUMATORI”
Dott. Zeno Poggi
045-9230163
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QUADRO NORMATIVO - ITALIA
• L’apposizione della dicitura “MADE IN” configura una dichiarazione di
scienza, che ha l’obiettivo di informare il consumatore circa l’origine del
prodotto. Norme nazionali e convenzioni internazionali riconoscono e
tutelano il diritto del consumatore ad avere corrette informazioni
sull’origine geografica dei prodotti.
• È quindi dovere dell’impresa, anche ai fini commerciali, esporre
informazioni corrette sul luogo ove il prodotto è stato ottenuto.
QUADRO NORMATIVO - ITALIA
• Attualmente non esistono norme uniformi che disciplinano a livello
internazionale la dichiarazione di origine.
• Nel caso italiano occorre tenere presente alcune norme che, nel
combinato disposto tra loro, impongono l’obbligo della corretta
informazione al consumatore, circa l’origine geografica.
QUADRO NORMATIVO - ITALIA
• I prodotti destinati al territorio italiano devono riportare in etichetta i
seguenti elementi:
1.
2.
3.
4.
Nome, ragione sociale o marchio e sede legale;
Paese di origine;
Materiali impiegati;
Istruzioni d’uso e manutenzione.
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CODICE DI CONSUMO, D.Lgs. 206/2005
• impone di indicare il Paese di origine del prodotto qualora
extracomunitario (Art.6, lett. c); non è a tutt’oggi entrato in vigore.
• E’ comunque necessario indicare il Paese d’origine in quanto l’articolo 6,
comma 1, lettera b, impone che tutti i prodotti commercializzati sul
territorio italiano riportino, in modo visibile e leggibile, la sede legale del
produttore o dell’importatore nella Comunità.
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• La LEGGE 350/2003, articolo 3, comma 49, a tutela della corretta
indicazione dell’origine italiana dei prodotti, stabilisce che l’importazione
e l’esportazione a fini di commercializzazione ovvero la
commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di
provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell’articolo
517 del codice penale.
• FALSA INDICAZIONE: la stampigliatura “Made In Italy” su prodotti e merci
non originari dall’Italia ai sensi della direttiva europea sull’origine.
• FALLACE INDICAZIONE: anche qualora sia indicata l’origine estera dei
prodotti, l’uso di segni, figure, o quant’altro possa indurre il consumatore
a ritenere che il prodotto sia di origine italiana, incluso l’uso fallace o
fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche
commerciali ingannevoli.
QUADRO NORMATIVO - ITALIA
D.Lgs. 146/2007, di attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle
pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori.
• Art. 21, comma 1: si considera pratica commerciale sleale, perché
ingannevole, quella che “contiene informazioni non rispondenti al vero o,
seppur di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione
complessiva, induce o è idonea a indurre il consumatore medio ad uno o
più dei seguenti elementi […]:
a) L’esistenza o la natura del prodotto;
b) Le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, la
composizione, gli accessori, l’idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la
descrizione, l’origine geografica o commerciale, […]
QUADRO NORMATIVO - ITALIA
•
La LEGGE 99/2009 ampliava ulteriormente il concetto di fallace
indicazione di origine o provenienza del prodotto (legge 350/2003, art.4,
comma 49) stabilendo che costituisse fallace indicazione anche:
“L'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari
dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione
precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di
fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare
qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera”
QUADRO NORMATIVO - ITALIA
•
La nuova norma:
─
Estendeva la fattispecie criminosa all’uso di marchi di aziende italiane su
prodotti/merci non originari dall’Italia, senza che sugli stessi fosse
indicato il luogo di produzione/fabbricazione o ne fosse chiaramente
percepibile l’origine estera.
─
Limitava l’applicabilità della sanatoria amministrativa solo alla fase della
immissione in libera pratica, non dopo (“Le false e le fallaci indicazioni di
origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o
le merci siano già stati immessi in libera pratica).
QUADRO NORMATIVO - ITALIA
•
•
•
•
Il decreto legge 135/2009, convertito in legge n.166/2009:..costituisce
fallace indicazione l’uso del marchio con modalità tali da indurre il
consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana…..
Senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed
evidenti sull’origine o provenienza estera…..
Ovvero …non siano accompagnati da attestazione resa da parte del
titolare o del licenziatario del marchio circa le informazioni che , a sua
cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine
estera del prodotto….
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 10.000 a 250.000.
QUADRO NORMATIVO - ITALIA
•
La norma prevede anche l’uso del termine interamente made in Italy;
100% made in Italy, tutto italiano ecc.
•
Sul punto emerge un evidente contrasto con quanto già previsto dalla
normativa comunitaria sull’origine, in particolare l’articolo 23 e 24 del
codice doganale comunitario.
ACCORDO DI MADRID
•
Repressione delle false indicazioni di provenienza delle merci
(estensione anche alle fallaci indicazioni con Atto di Lisbona 31.10.58)
•
•
ART. 1
“Qualsiasi prodotto che rechi una falsa o fallace indicazione […]
direttamente o indirettamente […] di origine, sarà sequestrato
all’importazione […].”
“Il sequestro sarà parimenti effettuato nel Paese dove sarà stata
apposta la falsa indicazione di provenienza o in quello dove sarà stato
introdotto munito di tale falsa o fallace indicazione”
“Se la legislazione non ammette il sequestro all’importazione, tale
sequestro sarà sostituito con il divieto di importazione”.
•
•
ACCORDO DI MADRID
•
•
ART. 3
Il venditore può indicare: “il suo nome o il suo indirizzo sui prodotti
provenienti da un Paese diverso da quello della vendita;”
Ma in tal caso “l’indirizzo o il nome debbono essere accompagnati dalla
indicazione precisa, ed in caratteri visibili, del Paese o del luogo di
fabbricazione o di produzione, o da un’altra indicazione sufficiente ad
evitare qualsiasi errore sulla vera origine delle merci”
ACCORDO DI MADRID
•
ART. 4
•
NORMA DI CHIUSURA DEL SISTEMA:
“I tribunali di ciascun paese dovranno decidere quali sono le
denominazioni che, a causa del loro carattere generico, sfuggono alle
disposizioni del presente accordo”
SANZIONI – Art. 517 C.P.
•
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione
opere dell’ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni
distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore su
ORIGINE, PROVENIENZA, QUALITA’ dell’opera o del prodotto è punito
[…] con
reclusione fino a due anni e multa fino a 20.000 euro.
SANZIONI – Art. 517 C.P.
RIEPILOGO
PENE PECUNIARIE ART. 517 C.P.
(nel caso di determinazione di pena detentiva entro i sei mesi)
RECLUSIONE
conv. in p.p.
da 3.750,00 € (= min 15 gg)
a 45.000,00 € (= max 6 mesi)
E
MULTA
da 5,00 € a 20.000,00 €
SANZIONI – LA LEGGE 350/2003
•
ELEMENTI DI NOVITA’ e DI SPECIALITA’ RISPETTO ALL’ART. 517 C.P. :
•
Esclusione della rilevanza di condotte realizzate a fini privati (cioè
poste in essere non “ai fini di commercializzazione”)
•
Introduzione fattispecie di falsa indicazione di origine (non prevista
dall’art. 517 c.p.)
•
Dà la nozione di fallace indicazione di origine (fino ad ora contenuta
soltanto nell’Accordo di Madrid)
SANZIONI – LA LEGGE 350/2003
• Si applica a tutti i prodotti (non solo a quelli industriali di cui all’art. 517
c.p.)
• Anticipazione momento consumativo del reato ex art. 517 c.p. (alla
presentazione dei prodotti o delle merci in dogana, per l’immissione in
consumo o in libera pratica; rende impossibile il tentativo (del resto
trattasi di reato di pericolo)
• Riferimento alla disciplina delle pratiche commerciali ingannevoli (D.Lgs.
2.8.07, n. 145 e 146)
SANZIONI – LA LEGGE 350/2003
•
SANZIONI PENALI
(art. 4, comma 49)
come per Art. 517 C.P.
•
SANZIONI AMMINISTRATIVE (art. 4, comma 49-bis)
solo per uso fallace o fuorviante del marchio ai sensi della normativa
europea sull’origine
DA 10.000 A 250.000 EURO
PRATICHE COMMERCIALI SLEALI (Ipotesi
diverse dall’uso fuorviante del marchio)
Direttiva CE 29/2005/CE (Pratiche commerciali sleali) → L. 25.1.06, N. 29 →
D.LGS. 2.8.07, N.146
Sostituisce art. da 18 a 27, Codice del consumo
Rilevanza delle indicazioni (o delle omissioni) relative all’origine geografica
ai fini della corretta informazione al consumatore
SANZIONI → da 5.000 a 500.000 euro
PUBBLICITA’ INGANNEVOLE
Direttiva CE 114/2006/CE (12.12.06, in vigore dal 12.12.07) Pubblicità
ingannevole → D.LGS. 2.8.07, N. 145
Rilevanza delle indicazioni (o delle omissioni) relative all’origine geografica
ai fini della corretta informazione al consumatore, sotto il profilo della
pubblicità ingannevole tra imprese, qualora il comportamento del
consumatore risulti pregiudicato da essa o la pubblicità leda direttamente
un concorrente
SANZIONI → da 5.000 a 500.000 euro
PROPOSTA DI REGOLAMENTO
PROPOSTA DI REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE (2005) 0661 relativa
all’obbligo di indicazione del Paese di origine per una serie di tipologie di
prodotti importati dai Paesi extra-UE.
Approvata in Parlamento Europeo il 21 ottobre 2010.
Prodotti contemplati nella proposta: cuoi e pelletteria, tessili, vetreria,
ceramiche, gioielleria, mobili e arredamento, abbigliamento, calzature, scope
E spazzole, pneumatici, rubinetteria, viti ed altri elementi di fissaggio, utensili
Ed utensileria, armi bianche.