Pag. 1 di 9 SOMMARIO Informazioni pubblicitarie Testo Unico Bancario Articolo 123 - Pubblicità Direttiva CE 23 aprile 2008, n. 48 Articolo 4 - Informazioni pubblicitarie di base da fornire Legge 19 febbraio 1992, n. 142 Articolo 20 - Pubblicità Provvedimenti di emanazione secondaria Disposizioni Banca d'Italia 20 giugno 2012 Sezione VII Paragrafo 4 - Pubblicità e informazioni precontrattuali Paragrafo 4.1 - Pubblicità Comunicazione Banca d'Italia 17 maggio 2012 - Trasparenza dell'offerta di contratti di credito ai consumatori Decreto Ministero Economia e Finanze 3 febbraio 2011, n. 117 Articolo 4 - Annunci pubblicitari Delibera CICR 4 marzo 2003 Articolo 7 - Annunci pubblicitari Documento tratto da Arianna - Normativa Creditizia e Finanziaria Pag. 2 di 9 Dettaglio documenti D.Lgs. 01.09.1993, n. 385 - Art. 123 Pubblicità Articolo 123 (1) Pubblicità 1. Fermo restando quanto previsto dalla parte II, titolo III, del Codice del consumo, gli annunci pubblicitari che riportano il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito indicano le seguenti informazioni di base, in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata con l'impiego di un esempio rappresentativo (2): a) il tasso d'interesse, specificando se fisso o variabile, e le spese comprese nel costo totale del credito; b) l'importo totale del credito; c) il TAEG; d) l'esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizionipubblicizzate, qualora i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in anticipo; e) la durata del contratto, se determinata; f) se determinabile in anticipo, l'importo totale dovuto dal consumatore, nonché l'ammontare delle singolerate. 2. La Banca d'Italia (3), in conformità alle deliberazioni del CICR (4), precisa le caratteristiche delle informazioni da includere negli annunci pubblicitari e le modalità della loro divulgazione. (1) Articolo sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. Si veda, inoltre, quanto previsto dall'articolo 3 del medesimo decreto legislativo. Per completezza si riporta il testo antecedente alla modifica: Articolo 123 Pubblicità 1. Alle operazioni di credito al consumo si applica l'articolo 116. La pubblicità è, in ogni caso, integrata con l'indicazione del TAEG e del relativo periodo di validità. 2. Gli annunci pubblicitari e le offerte, effettuati con qualsiasi mezzo, con cui un soggetto dichiara iltasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito, indicano il TAEG e il relativo periodo di validità. Il CICR individua i casi in cui, per motivate ragioni tecniche, il TAEG può essere indicato mediante un esempio tipico. (2) Comma modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218. (3) Si veda il paragrafo 4.1, Sezione VII delle disposizioni della Banca d'Italia 20 giugno 2012. Documento tratto da Arianna - Normativa Creditizia e Finanziaria Pag. 3 di 9 (4) Si veda l'articolo 4 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 febbraio 2011, n. 117. Dir. C.E. 23.04.2008, n. 48 - Art. 4 Informazioni pubblicitarie di base da fornire CAPO II INFORMAZIONI E PRATICHE PRELIMINARI ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI CREDITO Articolo 4 Informazioni pubblicitarie di base da fornire 1. Qualsiasi pubblicità relativa a contratti di credito la quale indichi un tasso d'interesse o qualunquealtro dato numerico riguardante il costo del credito per il consumatore contiene le informazioni di base di cui al presente articolo. Questo obbligo non si applica nei casi in cui la legislazione nazionale richieda l'indicazione del tasso annuo effettivo globale per la pubblicità relativa a contratti di credito la quale non indichi un tasso d'interesse né qualunque altro dato numerico riguardante qualsiasi costo del credito al consumatore ai sensi del primo comma. 2. Le informazioni di base riguardano, in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata conl'impiego di un esempio rappresentativo: a) il tasso debitore, fisso o variabile, corredato di informazioni relative alle spese comprese nelcosto totale del credito al consumatore; b) l'importo totale del credito; c) il tasso annuo effettivo globale; in caso di contratto di credito ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, gli Stati membri possono decidere che non sia necessario fornire il tasso annuo effettivo globale; d) se del caso, la durata del contratto di credito; e) in caso di credito sotto forma di dilazione di pagamento per una data merce o un dato servizio, ilprezzo in contanti e l'importo degli eventuali pagamenti anticipati; f) se del caso, l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare e l'importo delle rate. 3. Se la conclusione di un contratto riguardante un servizio accessorio connesso con il contratto dicredito, in particolare un'assicurazione, è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali previste e se il costo di tale servizio non può essere determinato in anticipo, anche l'obbligo di ricorrere a detto contratto è indicato in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata, assieme al tasso annuo effettivo globale. 4. Il presente articolo lascia impregiudicata la direttiva 2005/29/CE. Documento tratto da Arianna - Normativa Creditizia e Finanziaria Pag. 4 di 9 L. 19.02.92, n. 142 - Art. 20 Pubblicità Articolo 20 (1) Pubblicità 1. Negli annunci pubblicitari e nelle offerte comunque esposte, dirette o diffuse al pubblico, con cuiun soggetto dichiara il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo di una concessione di credito al consumo, devono essere indicati anche il TAEG ed il relativo periodo di validità. 2. Negli annunci e nelle offerte di cui al comma 1 il TAEG può essere eventualmente citatomediante un esempio tipico, nei casi individuati nella delibera di cui all'articolo 19, comma 2, per motivate ragioni tecniche. (1) L'articolo 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ha abrogato il Capo II, Sezione I, della presente legge, disponendo che le norme abrogate continuano a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi dello stesso decreto legislativo. Comunic. Banca d'Italia 17 mag 2012 Trasparenza dell'offerta di contratti di credito ai consumatori BANCA D'ITALIA COMUNICAZIONE 17 maggio 2012 Trasparenza dell'offerta di contratti di credito ai consumatori 1. Il presidio della trasparenza e della correttezza delle relazioni tra gli intermediari bancari efinanziari e la clientela costituisce uno degli obiettivi dell'attività di vigilanza svolta dalla Banca d'Italia; criticità nei rapporti tra intermediari e clienti possono infatti generare rischi legali e di reputazione per gli intermediari oltre che incidere sulle posizioni soggettive della clientela, con riflessi negativi sulla fiducia e sul buon funzionamento del sistema nel suo complesso. L'impegno da tempo profuso dalla Vigilanza per accrescere l'attenzione degli intermediari verso i temi della trasparenza e della correttezza dei comportamenti si inscrive in un più ampio quadro di iniziative promosse anche a livello europeo a tutela del consumatore di servizi bancari e finanziari (1). 2. In tale ambito, la Commissione europea - avvalendosi delle autorità nazionali competenti ai sensidel Regolamento 2006/2004/CE (c.d. Regolamento Enforcement) - ha recentemente svolto un'indagine (c.d. "Sweep") avente l'obiettivo di verificare la conformità dei siti internet delle banche e degli altri intermediari alla normativa comunitaria in tema di offerta di contratti di credito ai consumatori. Più in dettaglio, nel mese di settembre 2011 le autorità nazionali di 27 Stati membri - competenti per l'enforcement delle normative comunitarie a tutela dei consumatori (2) - nonché di Norvegia e Islanda, hanno esaminato in modo coordinato 562 siti web di banche, intermediari finanziari e intermediari del credito. Nel 70 per cento dei casi (393 siti) sono state riscontrate carenze nel contenuto degli annunci pubblicitari on line; Documento tratto da Arianna - Normativa Creditizia e Finanziaria Pag. 5 di 9 talune criticità sono emerse anche in esito a un'ulteriore indagine condotta sulla documentazione precontrattuale (c.d. "Sweep Plus"). 3. La Banca d'Italia, in ragione delle proprie competenze in materia di credito ai consumatori, haaderito all'iniziativa della Commissione europea. L'azione di monitoraggio - effettuata congiuntamente con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), competente nel settore delle pratiche commerciali scorrette - ha interessato i siti internet di 15 intermediari nazionali rappresentativi del predetto comparto (3); l'indagine ha avuto altresì a oggetto la documentazione precontrattuale relativa ad alcuni rapporti di credito accesi da consumatori presso i medesimi intermediari. In esito agli accertamenti condotti, sono emerse anomalie in relazione all'operatività di 10 intermediari; le criticità hanno riguardato sia il contenuto degli annunci pubblicitari, talvolta non corrispondente a quanto prescritto dalla normativa di riferimento (art. 123 TUB e relative disposizioni di attuazione), sia l'informativa precontrattuale, spesso non pienamente idonea a consentire ai consumatori di effettuare scelte consapevoli (art. 124 TUB e relative disposizioni di attuazione). In particolare, le criticità rilevate attengono ai seguenti aspetti: gli annunci pubblicitari che indicavano il tasso di interesse e/o altri dati concernenti il costo del credito non sempre riportavano tutte le informazioni richieste dalla normativa (4); altri annunci, privi di tali indicazioni, richiamavano la necessità di far riferimento - per le condizioni contrattuali - ai fogli informativi anziché ai documenti previsti per l'informativa precontrattuale nel credito ai consumatori (5); le informazioni precontrattuali non venivano sempre fornite attraverso il documento standard denominato " Informazioni europee di base sul credito ai consumatori"; ove presente, detto documento spesso non era conforme al modello previsto nell'Allegato 4C delle Disposizioni sulla trasparenza ovvero non era personalizzato e riportava anche voci non pertinenti rispetto alla specifica offerta (ad es., informazioni sul tasso variabile anche per finanziamenti a tasso fisso). In via diffusa, le informazioni venivano riportate con caratteri molto piccoli, che non consentivano un'agevole lettura della documentazione; il TAEG (tasso annuo effettivo globale) riportato sia negli annunci pubblicitari sia nel documento standard " Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", spesso non includeva tutti i costi a carico del consumatore (ad es., polizza assicurativa obbligatoria, spese di apertura pratica, spese di incasso rata); talvolta, esso veniva riportato esclusivamente nella misura massima e senza l'ausilio di un esempio rappresentativo. 4. Le criticità riscontrate nel corso dell'indagine hanno formato oggetto di specifici interventi.Peraltro, in considerazione della frequenza delle anomalie rilevate nell'ambito del campione esaminato nonché delle segnalazioni qui pervenute da clienti e Associazioni dei consumatori, la Banca d'Italia ritiene opportuno richiamare l'attenzione di tutti gli intermediari attivi nel comparto del credito ai consumatori anche su ulteriori profili di problematicità che attengono alle concrete modalità di conclusione dei contratti e alla gestione dei rapporti di credito, ivi inclusa l'eventuale fase "patologica" di tali finanziamenti. Alcune Associazioni dei consumatori hanno infatti segnalato a questo Istituto talune criticità con riguardo all'informativa fornita ai clienti in occasione dell'offerta di prestiti finalizzati da parte delle banche e delle società finanziarie, anche nei casi in cui esse si avvalgono di intermediari del credito quali mediatori, agenti e fornitori di beni o prestatori di servizi (ad es., negozi o centri commerciali). Documento tratto da Arianna - Normativa Creditizia e Finanziaria Pag. 6 di 9 Inoltre, dall'esame delle segnalazioni pervenute direttamente dai clienti emerge che sempre più spesso le doglianze afferiscono non solo all'inosservanza degli obblighi precontrattuali e di quelli attinenti allo svolgimento del rapporto, ma anche a comportamenti anomali connessi con l'inadempimento di obbligazioni contrattuali da parte della clientela e, in particolare, a talune prassi adottate nell'attività di recupero crediti, anche da parte di società di servizi cui tale attività è affidata in outsourcing. 5. La Banca d'Italia annette primaria importanza al rispetto, da parte delle banche e degliintermediari finanziari, dell'intero complesso normativo che governa le relazioni con la clientela. Comportamenti corretti con i consumatori, offerte trasparenti e confrontabili, costituiscono presupposti essenziali per il corretto funzionamento del mercato e vanno a beneficio dell'efficienza del sistema bancario e finanziario. Per la realizzazione di tali obiettivi è quindi fondamentale che gli intermediari si impegnino a dare piena attuazione alla disciplina. Con specifico riguardo alle criticità riscontrate nell'offerta di contratti di credito ai consumatori, la Banca d'Italia reputa necessario che - anche avuto riguardo all'attuale congiuntura economica - la clientela sia posta nelle condizioni di agire in modo consapevole e informato, di conoscere le caratteristiche dei servizi offerti e di adottare decisioni ponderate. A tal fine, gli operatori vorranno assumere ogni iniziativa idonea ad assicurare un elevato livello di conformità alla vigente normativa, anche quando l'offerta dei contratti ai consumatori è effettuata avvalendosi di intermediari del credito. A tale ultimo riguardo si sottolinea che, coerentemente con i principi esplicitati nella normativa di settore, la scelta di avvalersi di soggetti terzi per l'offerta dei propri prodotti e servizi non fa venir meno la responsabilità del finanziatore per l'attività dei soggetti coinvolti nella catena distributiva, ivi incluso l'ultimo elemento di contatto con la clientela; l'intermediario che eroga il credito è pertanto tenuto a presidiare adeguatamente i rischi insiti in comportamenti difformi o anomali posti in essere da tutti i soggetti che si interpongono tra esso e il cliente. Anche nei casi in cui il deterioramento del credito erogato renda necessaria l'assunzione di iniziative di recupero del finanziamento, è necessario che le relazioni con la clientela siano sempre e comunque informate a canoni di trasparenza e correttezza. Con specifico riferimento all'esternalizzazione della gestione delle partite anomale, si rammenta che tale scelta organizzativa - come già precisato con riguardo ad altri analoghi fenomeni (6) - presuppone l'adozione di particolari cautele volte a presidiare pienamente i rischi operativi, legali e di reputazione. Si soggiunge, infine, che la mancata adozione di efficaci presidi assume rilevanza anche ai fini dell'adeguatezza degli assetti organizzativi e di controllo interno, oggetto di valutazione complessiva da parte della Vigilanza. (1) A livello nazionale, si richiamano le comunicazioni nelle materie della cessione del quinto dellostipendio o della pensione (nel 2009 e nel 2011) e delle carte di credito revolving (nel 2010). A livello comunitario si fa riferimento, da ultimo, alla Raccomandazione della Commissione europea sull'accesso a un conto di pagamento di base (2011). (2) Si tratta, in particolare, delle seguenti Direttive: Direttiva 2000/31/CE, relativa a taluni aspettigiuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno; Dir. 2002/65/CE, relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori; Dir. 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno; Dir. 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori. (3) L'indagine ha coperto oltre il 50 per cento del mercato del credito ai consumatori. Documento tratto da Arianna - Normativa Creditizia e Finanziaria Pag. 7 di 9 (4) In particolare, è stata riscontrata la mancanza dei seguenti elementi: il tasso annuo effettivoglobale (TAEG); il tasso d'interesse o l'indicazione della natura (fissa o variabile) dello stesso; l'ammontare delle singole rate; la durata del contratto di credito; le spese comprese nel costo totale del credito. 5) Cfr. Sezione VII, par. 4.2, delle "Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", come modificate dal provvedimento del 9.02.2011 sul credito ai consumatori. (6) L'esternalizzazione di funzioni operative da parte di banche e intermediari finanziari ha già formato oggetto di attenzione da parte della Vigilanza. In particolare: 1) la Circolare n. 229, Titolo IV, Cap. 11, Sez. II, punto 4 (Sistemi informativi) secondo cui le procedure per la cessione in outsourcing di servizi informatici debbono essere formalizzate e mirano ad assicurare che il prodotto soddisfi i bisogni per cui è stato acquistato o commissionato e sia adatto agli standard della banca, che resta responsabile del corretto svolgimento delle attività affidate ai terzi; 2) Regolamento Congiunto Banca d'Italia - Consob (emanato ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, TUF), secondo cui in caso di affidamento in outsourcing di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività di investimento, gli intermediari adottano misure ragionevoli per mitigare i connessi rischi, garantendo che l'esternalizzazione non riduca l'efficacia del sistema dei controlli. In caso di attribuzione di servizi all'esterno, gli intermediari restano pienamente responsabili del rispetto degli obblighi previsti dalla normativa di settore; 3) comunicazione concernente l'esternalizzazione degli adempimenti antiriciclaggio. Disp. Banca d'Italia Sez. 7 Par. 4 20 giu 2012 Pubblicità e informazioni precontrattuali 4. Pubblicità e informazioni precontrattuali Il presente paragrafo 4 disciplina sub 4.1, gli annunci pubblicitari. Ai fini della presente sezione rientrano nella nozione di annuncio pubblicitario tutti i messaggi, in qualsiasi forma diffusi, aventi natura promozionale, e ogni altra documentazione non personalizzata avente la funzione di rendere note le condizioni dell'offerta alla potenziale clientela (salvo quanto previsto dal paragrafo 4.2.1 per la documentazione non personalizzabile); sub 4.2, l'informativa personalizzata e l'assistenza da rendere alla potenziale clientela nella fase precontrattuale ; sub 4.3 e 4.4, la valutazione del merito di credito e l'acquisizione di informazioni sul consumatore da banche dati. Con specifico riferimento all'informazione da rendere nella fase precontrattuale, il presente paragrafo 4 segue l'impostazione prevista dalla direttiva 2008/48/CE, in parte diversa rispetto a quella stabilita per la generalità dei servizi bancari e finanziari; in particolare: sono considerati annunci pubblicitari, e assoggettati alla relativa disciplina (paragrafo 4.1), i documenti che svolgono, per il credito ai consumatori, la funzione - propria dei "fogli informativi" previsti dalla deliberazione del CICR 4 marzo 2003 e dalle sezioni II e VI - di pubblicizzare le condizioni offerte alla generalità della clientela (1); Documento tratto da Arianna - Normativa Creditizia e Finanziaria Pag. 8 di 9 le informazioni personalizzate previste dal paragrafo 4.2 sono equiparabili, per la funzione svolta, al" documento di sintesi" previsto dalla deliberazione del CICR 4 marzo 2003 e dalle sezioni II e VI. Il presente paragrafo si applica anche in caso di impiego di tecniche di comunicazione a distanza. (1) Differentemente dai fogli informativi previsti dalle sezioni II e VI, i documenti riconducibili agli annunci pubblicitari per il credito ai consumatori non devono essere obbligatoriamente predisposti dai finanziatori. Disp. Banca d'Italia Sez. 7 Par. 4.1 20 giu 2012 Pubblicità 4.1 Pubblicità Gli annunci pubblicitari che riportano il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito indicano - ai sensi dell'articolo 123 del T.U. - le seguenti informazioni: a) il tasso d'interesse, specificando se fisso o variabile; b) le spese, comunque denominate, comprese nel costo totale del credito; c) l'importo totale del credito (in caso di contratti di credito che attribuiscono il diritto di utilizzare somme entro un certo importo, va indicato il massimale che può essere messo a disposizione del consumatore); d) il tasso annuo effettivo globale previsto dal paragrafo 4.2.4; e) la necessità di sottoscrivere contratti relativi a uno o più servizi accessori connessi con il contratto di credito(ad esempio una polizza assicurativa); l'informazione va inserita solo se i costi relativi ai servizi accessori connessi con il contratto di credito non sono stati inclusi nel tasso annuo effettivo globale perché non determinabili in anticipo (cfr. paragrafo 4.2.4); f) la durata del contratto di credito; g) l'importo totale dovuto dal consumatore e l'ammontare delle singole rate, quando queste informazioni siano determinabili in anticipo. Agli annunci pubblicitari relativi alle aperture di credito regolate in conto corrente, in cui il rimborso delle somme prelevate deve avvenire su richiesta della banca ovvero entro tre mesi dal prelievo, non si applica l'obbligo di riportare le informazioni di cui alle lettere e), f) e g) (articolo 122, comma 2, T.U.). Le informazioni sopra elencate sono riportate negli annunci pubblicitari in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata, avvalendosi di un esempio rappresentativo. Nel testo o nella presentazione degli annunci pubblicitari nessuna voce, tra quelle precedentemente elencate, può avere maggiore evidenza del TAEG. Agli annunci pubblicitari che non riportano il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito si applica la sezione II, paragrafo 5; il riferimento ai fogli informativi deve essere inteso ai documenti previsti dal paragrafo 4.2. Resta fermo quanto previsto dalla parte II, titolo III, del Codice del Consumo. Documento tratto da Arianna - Normativa Creditizia e Finanziaria Pag. 9 di 9 D.M. Ministero dell'Economia e Finanze, dipartimento del Tesoro N.117 Art. 4 3 feb 2011 Annunci pubblicitari Articolo 4 Annunci pubblicitari 1. La Banca d'Italia (1) precisa le modalità di divulgazione degli annunci pubblicitari relativi ai contratti di credito in conformità dell'articolo 123 del TUB e dell'articolo 4 della direttiva 2008/48/CE. Agli annunci pubblicitari che non riportano il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito si applica l'articolo 7 della delibera del 4 marzo 2003. (1) Si veda il paragrafo 4.1, Sezione VII delle disposizioni della Banca d'Italia 20 giugno 2012. Del. Comitato interministeriale per il credito e il risparmio Art. 7 Annunci pubblicitari Articolo 7 (1) Annunci pubblicitari 1. Gli annunci pubblicitari, comunque effettuati, con cui l'intermediario rende nota la disponibilità di operazioni e servizi, specificano la propria natura di messaggio pubblicitario e indicano che i fogli informativi sono a disposizione della clientela. (1) Si veda quanto previsto dalla Sezione I, paragrafo 5, delle disposizioni della Banca d'Italia 20 giugno 2012. Documento tratto da Arianna - Normativa Creditizia e Finanziaria