1 MANUALE DEL LIQUIDATORE FIRST CISL ROMA E LAZIO Via Messina, 46 00198 Roma Tel. 06 44292972 r.a. Fax. 06 44292697 Sito : www.firstcisl.it EMail : [email protected] - [email protected] 2 Questa Pubblicazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione di : Referente di Progetto : Luigi Rusciani (Unipol Sai) Staff : Cristina Bellucci Elisa Gasbarri Marco Loreti Fabio Sabatini Antonio Scarcella Massimo Zampa (Groupama) (AXA Assistance) (Generali Business Solutions) (Generali Italia) (Generali Business Solutions) (Generali Italia) 3 4 INDICE 1 Premessa pag. 11 2 Organizzazione pag. 12 2.1 Responsabile di Area 2.2 Coordinatore di Zona 2.3 Responsabile di struttura liquidativa 2.4 Personale addetto alla liquidazione danni 3 Norme generali pag. 15 3.1 Firma del Liquidatore 3.2 Diario di Trattazione - Composizione del fascicolo di danno 3.3 Reclami 3.4 Antifrode 3.5 Privacy 3.6 Richiesta, Conservazione e Gestione delle quietanze-assegno e dei dispositivi 3.7 Riserve 3.8 Archiviazione delle pratiche di danno 3.9 Comunicazione all'Anagrafe Tributaria 3.10 Disposizioni relative a danni riguardanti Dipendenti, Agenti e Professionisti ed al conferimento degli incarichi 3.11 Segnalazione sinistri di elevato importo 3.12 Casellario Centrale Infortuni 3.13 Danni anomali 3.14 Rivalse ed altre tipologie di recupero 3.15 Adempimenti in materia antiriciclaggio 3.16 Criminalità nel settore assicurativo 4 Auto pag. 27 4.1 R.C. Auto 4.2 CARD 4.3 ARD (Rischi diversi) 4.4 Banca Dati sinistri IVASS 4.5 Danni R.C. Auto a persona 4.6 Danni da inquinamento ai sensi del Decreto Ministeriale 25/10/1999 n° 471 4.7 Nuova procedura di conciliazione delle controversie R.C. Auto 4.8 Mediazione 4.9 Competenze Patrocinatori 4.10 Vademecum Sanzionabilità 4.11 Vademecum Gestionale Danni R.C. Auto 5 Responsabilità Civile Generale pag. 73 5.1 Decreto Legislativo 23/02/2000 N°38: . “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, Art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n° 144” 5 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 Responsabilità Civile Sanitaria Danni su polizze R.C. Fabbricati Danni su polizze R.C. Inquinamento Danni su polizze R.C. Prodotti Assicurazione della Responsabilità professionale del progettista esecutivo . Legge 11/02/1994 n. 109 (legge Merloni) 5.7 Danni su polizze R.C. Magistrati . Legge 89/2001 5.8 Rischio Anno 2000 - liquidazione sinistri 5.9 Indicazioni operative per la chiusura dei sinistri 5.10 Procedura di segnalazione sinistri RCD rilevanti esercizio corrente 5.11 Scheda Reclami 6 Infortuni – Malattie pag. 79 6.1 Istruzione della pratica . Medici di riferimento . Arbitrati irrituali . Controversie 6.2 Danni – Invalidità permanente da malattia 6.3 Limiti di età . Clausola di cessazione automatica della copertura assicurativa 6.4 Clausola di indicizzazione 7 Rami elementari pag. 82 7.1 Danni Rami Elementari 8 Altri rami pag. 82 8.1 Danni incidenti su polizze emesse dal Ramo Aviazione-Aeronautica riguardanti il Rischio Volo 9 Danni estero pag. 83 9.1 Danni provocati da nostri assicurati a cittadini residenti all’estero 9.2 Danni provocati da assicurati con compagnie straniere 10 Cause civili pag. 86 10.1 Cause Civili R.C.A. – A.R.D. – R.C.D. – R.C.O. – INF. – MAL. – R.E. . Sezione I: Cause civili . Sezione II: Gestione decentrata delle cause . Sezione III: Cause di competenza della direzione ufficio contenzioso . Sezione IV: Sistema informativo cause 10.2 Danni estero(1) 11 Liberi professionisti pag. 90 11.1 Collaboratori esterni (inserimento e dimissioni) 12 Fondo di garanzia pag. 90 12.1 Fondo di garanzia (vittime della strada) 12.2 Fondo di garanzia (vittime della caccia) 6 13 Assistenza pag. 100 (Nota). IVASS è il nome dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che il 1° gennaio 2013 è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze all'ISVAP. 7 8 1 PREMESSA La consapevolezza da parte della FIRST Lazio della complessità della materia relativa alla “Liquidazione Sinistri “ e i rischi ai quali possono essere sottoposti i lavoratori assicurativi che operano in questo comparto, ci ha spinto ad avviare il “ Progetto Liquidazione Sinistri “ e a costituire un Gruppo di Lavoro formato da dirigenti assicurativi della nostra Regione dotati di grandi competenze ed esperienza specifica in materia. Il Gruppo di lavoro ha operato in questi mesi realizzando questa “ Guida “ che vuole innanzitutto essere di supporto per tutti i lavoratori addetti ai “Centri Liquidazione Danni“ nonché essere uno strumento di conoscenza per le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA). Obiettivo della nostra Organizzazione è anche quello di fornire ausilio in materia ai dirigenti sindacali assicurativi, ove richiesto e altresì, di fornire assistenza e consulenza ai lavoratori. Infatti la Guida ha il pregio di racchiudere la disciplina di legge e i regolamenti relativi a questa materia e di mettere in guardia i lavoratori del settore sui rischi ai quali sono sottoposti e sulle grandi responsabilità di natura civile, penale e disciplinare che su di loro incombono. Il documento, fonde insieme una breve parte descrittiva che analizza le varie competenze del Liquidatori e richiami a Norme e a leggi previste. La parte organizzativa prende spunto dal sistema utilizzato dalle maggiori Compagnie del settore. Grazie al vostro contributo il Gruppo di Lavoro conta di realizzarne in seguito una versione che implementi il più realtà complessa e vasta. Conta, altresì, di inserire anche un settore specifico come quello dei Periti/Liquidatori interni che alcune aziende stanno facendo rientrare come competenza nel perimetro Contrattuale, innescando una serie di ulteriori problematiche che richiedono la massima attenzione da parte del Sindacato. Un grazie sincero al Responsabile del Gruppo CLD e a tutti i componenti per il pregevole lavoro fatto che vuole essere anche un nostro gesto di attenzione al mondo assicurativo. Il Segretario Generale First Cisl Lazio ( Dina Signoriello ) 9 2 ORGANIZZAZIONE 2.1 Responsabile di Area 2.2 Coordinatore di Zona 2.3 Responsabile di struttura liquidativa 2.4 Personale addetto alla liquidazione danni 2.1 Responsabile di Area Il Responsabile di Area assicura il raggiungimento degli obiettivi, i risultati di budget e l’attuazione delle politiche aziendali mediante il coordinamento delle attività delle Zone di competenza; si interfaccia con la Struttura preposta al controllo ed alla gestione dei Fiduciari (medici legali, avvocati, ecc.), nonché con le altre Funzioni aziendali, al fine di garantire più alti livelli di efficienza ed il contenimento dei costi; si confronta con dette Funzioni ed interfaccia le Mandanti e la Rete Agenziale, al fine di mantenere alti livelli di servizio nei confronti di Clienti/Utenti. Nell’Area di competenza il Responsabile garantisce l’omogeneità di gestione, il rispetto delle politiche liquidative e dei processi aziendali mediante il monitoraggio e la verifica delle attività; orienta le attività tecnico-organizzative e ne verifica l’andamento, assicurando standard di funzionamento dei CLD in linea con le attese delle Compagnie del Gruppo; in tale ambito svolge anche attività di carattere tecnico di autorizzazione e/o gestione diretta dei sinistri, secondo le norme aziendali in materia. 2.2 Coordinatore di Zona Il Coordinatore di Zona cura il coordinamento dei Centri di Liquidazione Danni rientranti nella zona di competenza assegnatagli, mediante l’impostazione ed il supporto alle attività degli stessi; ne assicura il collegamento con il Responsabile di Area, con il quale si relaziona e collabora per la gestione dei fiduciari e per la realizzazione degli obiettivi di budget, elaborando strategie di intervento sulla rete. Nella Zona di competenza il Coordinatore assicura la corretta applicazione dell’indirizzo direzionale, assicurando la gestione tecnica e organizzativa dei CLD di riferimento, svolgendo attività di interfaccia con la rete agenziale, le controparti e i clienti; monitora l’andamento dei dati, concordando con il Responsabile di Area e con i vari titolari le azioni e i correttivi necessari. 10 Effettua controlli sulla qualità delle attività dei CLD, nonché sul rispetto delle normative di legge, delle tempistiche e delle disposizioni ISVAP; in tale ambito svolge anche attività di carattere tecnico di autorizzazione e/o gestione diretta dei sinistri, secondo le norme aziendali in materia. 2.3 Responsabile di struttura liquidativa Privacy Banca Dati ISVAP Codice delle Assicurazioni, Decreto Legislativo 209/2005 Il Responsabile, in relazione alla specifica tipologia di ramo/sinistro, garantisce la migliore gestione tecnica delle pratiche di danno, perseguendo il raggiungimento degli obiettivi di budget (qualitativi e quantitativi), nonché la corretta applicazione delle disposizioni di legge, della politica liquidativa e delle regole di processo, con scrupolosa osservanza di quanto stabilito dalle presenti Norme e dalle direttive aziendali di volta in volta emanate; nei confronti dei propri collaboratori rappresenta quindi il punto di riferimento per la soluzione delle problematiche connesse alla liquidazione dei danni. A tale scopo, con riferimento alle specifiche esigenze della struttura e nel rispetto delle normative aziendali in materia, cui si rinvia, il Responsabile (a titolo esemplificativo e non esaustivo): assicura il rispetto degli adempimenti previsti in materia di Privacy e Banca Dati ISVAP, nonché dal D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni), con particolare riguardo a quelli di cui agli Art. 141, 148, 149 e 150 del citato Codice; valuta con i propri collaboratori i danni particolarmente complessi ed autorizza la liquidazione di quelli che ne superino l’autonomia decisionale, garantendo, se del caso, l’interessamento direzionale o del superiore gerarchico; garantisce la correttezza e la tempistica dell’attività di riservazione delle pratiche; autorizza l’instaurazione del contenzioso, designando il legale fiduciario da officiare, e ne cura la gestione ed il monitoraggio; verifica l’adeguatezza delle collaborazioni fiduciarie; monitora l’andamento dell’attività, effettuando periodici controlli e verifiche, anche attraverso l’analisi di report o di singole pratiche. D’intesa con il proprio superiore gerarchico, il Responsabile assicura inoltre la migliore organizzazione dell’ufficio, curando la ripartizione dei carichi di lavoro, la gestione e l’aggiornamento delle risorse assegnate, la verifica dei livelli di servizio e la soluzione delle relative problematiche. 11 Il Responsabile cura altresì la richiesta, la conservazione e la gestione di quietanze/assegno, assegni di traenza e dispositivi, secondo le specifiche prescrizioni aziendali in materia. Al Responsabile compete infine la pianificazione delle ferie, l’autorizzazione delle assenze, la tempestiva comunicazione degli infortuni occorsi in ambiente di lavoro, nonché, in accordo con il superiore gerarchico, il confronto con l’Unità Human resources per casi particolari, anche di carattere gestionale o autorizzativo. 2.4 Personale addetto alla liquidazione danni La funzione del Liquidatore si esplica mediante la corretta e puntuale gestione del processo di liquidazione dei danni di propria competenza. Conseguenzialmente, a seconda della specifica tipologia, può comprendere le fasi di controllo della regolarità contrattuale, preventivazione (prima riservazione), istruzione, quantificazione, negoziazione, riservazione, autorizzazione al pagamento o pagamento diretto, eventuale contestazione e annullamento (senza seguito). I Liquidatori hanno facoltà di gestire anche danni di valore eccedente il limite di autonomia stabilito dalle presenti Norme, ma per gli stessi sono tenuti a coinvolgere, almeno in fase conclusiva, il Responsabile della struttura liquidativa di appartenenza; in sua assenza, dovranno rivolgersi al superiore gerarchico di riferimento. Detti responsabili dovranno essere parimenti interessati in tutti gli altri casi previsti, nonché qualora se ne ravvisino comunque ragioni di opportunità. Ai Liquidatori compete la gestione documentale del fascicolo di danno (attraverso la richiesta della documentazione mancante, l’acquisizione di eventuali perizie ed autorizzazioni ove previste, l’aggiornamento costante del diario di trattazione, ecc.), nonché la sua corretta conservazione ed archiviazione. I Liquidatori, nelle varie fasi del processo di liquidazione, dovranno rispettare scrupolosamente le disposizioni di legge, quanto stabilito dalle presenti Norme, nonché dalle direttive di volta in volta emanate dalla Direzione. Chiaramente, sia per quanto concerne le tematiche tecnico-liquidative, sia per quanto concerne le disposizioni, amministrative o di indirizzo, previste per ciascuna Mandante in riferimento alle modalità di pagamento. 12 3 NORME GENERALI 3.1 Firma del Liquidatore 3.2 Diario di Trattazione - Composizione del fascicolo di danno 3.3 Reclami 3.4 Antifrode 3.5 Privacy 3.6 Richiesta, Conservazione e Gestione delle quietanze/assegno e dei dispositivi 3.7 Riserve 3.8 Archiviazione delle pratiche di danno 3.9 Comunicazione all'Anagrafe Tributaria 3.10 Disposizioni relative a danni riguardanti Dipendenti, Agenti e Professionisti ed al conferimento degli incarichi 3.11 Segnalazione sinistri di elevato importo 3.12 Casellario Centrale Infortuni 3.13 Danni anomali 3.14 Rivalse ed altre tipologie di recupero 3.15 Adempimenti in materia antiriciclaggio 3.16 Criminalità nel settore assicurativo 3.1 Firma del Liquidatore Tutta la corrispondenza in uscita dalle strutture Liquidative deve essere timbrata e firmata, così da essere sempre chiaramente identificabile l’ufficio Mittente e il nome del firmatario (Responsabile/Liquidatore). Nel dettaglio, riguardo le singole pratiche di danno, deve essere sempre riconoscibile il nome del Liquidatore/Responsabile che ne ha la gestione, 13 pertanto oltre alla firma deve essere apposto il timbro dello stesso. 3.2 Diario di trattazione - Composizione del fascicolo di danno Regolamento IVASS n.27 del 14/10/2008 La tenuta del diario di trattazione, è un obbligo espressamente richiesto dal Regolamento IVASS n.27 del 14/10/2008 concernente la tenuta dei registri assicurativi. Nel dettaglio si dispone che “dai diari di trattazione relativi ai sinistri di cui all’articolo 8, comma 5, deve desumersi la valutazione del liquidatore, datata e siglata, sull’importo ancora da pagare al termine di ciascun esercizio. Le imprese conservano le revisioni o gli aggiornamenti degli importi ancora da pagare al termine di ciascun esercizio effettuati dai liquidatori secondo modalità che consentono l’identificazione del soggetto che ha effettuato la valutazione e la data di immissione della registrazione. Ciò premesso, il diario deve essere compilato cronologicamente durante lo svolgimento della pratica, deve riportare fedelmente, i punti salienti concernenti l’istruzione, la valutazione e la trattazione del danno (iniziative assunte, incarichi conferiti, incontri con gli aventi diritto, riserva di fine anno ecc.). E’ inoltre importante che nel diario di trattazione, nella sezione “Annotazioni su riserve, attività istruttoria ed eventuali trattative”, siano riportate le seguenti informazioni nei casi di passaggio della trattazione tra liquidatori: la data di presa incarico del sinistro unitamente al nome del liquidatore che ne ha assunto la trattazione (il nome deve essere leggibile, no sigla); la data del cambio di carico (anche temporaneo), il nome del nuovo liquidatore e le motivazioni sottostanti il cambio carico (ad esempio: esigenze d’ufficio, supplenza del collega in ferie / malattia). In alternativa al diario cartaceo, ma comunque ribadendo l’obbligatorietà di tracciare in modo chiaro tutte le attività effettuate in relazione al sinistro trattato, è possibile utilizzare il diario di trattazione informatico, che costituisce la modalità preferita per la tenuta del diario stesso. Quando utilizzato il diario di trattazione informatico, non dovrà essere tenuto anche un diario cartaceo, sempre a condizione che tutte le informazioni di cui sopra siano regolarmente riportate e facilmente desumibili; pertanto le attività e le movimentazioni rilevate automaticamente dall’applicativo gestionale dovranno sempre trovare un riscontro nelle note di diario inserite manualmente dal Liquidatore ( es. giustificazione delle variazioni nella 14 preventivazione o degli importi posti a riserva). Si ricorda, infine, l’importanza di una corretta e ordinata tenuta del fascicolo di danno, mantenendo la documentazione in ordine cronologico e, laddove necessario, suddividendo la documentazione comune a tutto il sinistro da quella relativa ai singoli danneggiati attraverso la costituzione di specifici sotto fascicoli. In relazione a quest’ultimo aspetto, si specifica che, la presenza di un documento nell’archivio elettronico documentale dell’applicativo gestionale, è conforme alle disposizioni indicate, e pertanto non è necessario effettuarne la stampa. 3.3 Reclami Art.7 Codice delle Assicurazioni Private Le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori hanno facoltà di proporre reclamo all'ISVAP, per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni previste nel presente codice, nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi secondo la procedura prevista con regolamento adottato dall'Istituto nel rispetto dei principi del giusto procedimento. 3.4 Antifrode 3.4.1 Riferimenti Normativi 3.4.2 Alerting Tool 3.4.3 Fraud Analyst 3.4.4 Intelligence Auto e non Auto 3.4.5 Folder Antifrode online 3.4.6 Avocazione 3.4.7 Competenze Antifrode 3.4.8 Comunicazione Antifrode 3.4.1 Riferimenti Normativi Nel corso degli ultimi anni il legislatore è tornato ripetutamente sul tema 15 antifrode, in particolare nel settore della R.C. Auto, con l’obiettivo di contrastare i fenomeni fraudolenti e calmierare le tariffe, producendo una serie di disposizioni, tra le quali elenchiamo qui di seguito le principali: Decreto Concorrenza (DL n. 1 del 24/01/2012, convertito nella legge n.27/2012) Prevede : la redazione della Relazione annuale sull’attività antifrode da parte delle Imprese di Assicurazione, che fornisca «gli elementi informativi necessari per la valutazione dell’efficienza dei processi, sistemi e persone, al fine di garantire l’adeguatezza dell’organizzazione aziendale rispetto all’obiettivo di prevenire a contrastare le frodi, pensata al fine di promuovere ed incentivare adeguate azioni di opposizione ai fenomeni criminosi. Tale obbligo è stato disciplinato con il Regolamento ISVAP n. 44/2012 . La Relazione annuale sull’attività antifrode è il documento ufficiale della Compagnia che riflette maggiormente l’esito dell’attività del Liquidatore e della struttura Antifrode. Questa riporta, tra l’altro, il numero delle partite di sinistro trattate, il n. dei sinistri esposti al rischio frode, il n. sinistri oggetto di approfondimento in relazione al rischio frode, il numero delle querele proposte, etc.; l’elaborazione, nell’ambito della Relazione sull’attività antifrode, della “stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri”, derivante dall’accertamento delle frodi conseguente all’attività di controllo e repressione delle frodi autonomamente svolta. la dematerializzazione: l’Art. 31 del decreto stabilisce, con finalità di prevenzione e contrasto alle frodi, la progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione R.C. Auto e la loro sostituzione con sistemi elettronici e telematici entro due anni; la modifica parziale dell’Art. 148 del C.d.A. introducendo norme mirate alla prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti. “Decreto Sviluppo bis” del dicembre 2012 (DL n.179 del 18/10/2012, convertito nella legge n. 221/2012) Assegna all’IVASS nuove funzioni in materia di contrasto alle frodi R.C. Auto, insieme alle competenze già previste in materia di antifrode assicurativa. In particolare, l’Art. 21 del decreto prevede la costituzione presso l’IVASS di 16 una struttura per la prevenzioni delle frodi nella R.C. Auto, le cui modalità attuative dovranno basarsi sull’analisi delle informazioni desunte da un Archivio informatico integrato (AIA), connesso con una pluralità di banche dati sia pubbliche che private. I lavori per la realizzazione del progetto, ad elevata complessità tecnologica, sono stati avviati, anche con il coinvolgimento dei diversi soggetti interessati (Autorità, Ministeri, imprese). Ulteriori disposizioni inerenti l’antifrode sono contenute nei seguenti testi: Decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145 “Interventi urgenti di avvio del piano ‘Destinazione Italia’, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, ..omissis..”. Provvedimento n. 15 del 4 febbraio 2014, che integra l’Art. 7 del Reg. ISVAP n. 31 del 01/06/2009 in materia di Banca Dati Sinistri R.C. Auto, favorendo una maggiore trasparenza e chiarezza del procedimento sanzionatorio. (nota). Tale relazione, che dev’essere approvata dal Consiglio di Amministrazione della Compagnia, va redatta con le modalità tecniche previste e va trasmessa all’IVASS entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio. (nota). Regolamento ISVAP n. 44 del 09/08/2012 concerne la predisposizione del modello di relazione sull’attività antifrode e provvedimento IVASS n.1 del 19/03/2013 che definisce il modello secondo il quale la relazione deve essere ogni anno compilata e trasmessa all’IVASS. (nota). Con «lettera al mercato» dell’11 marzo 2014 l’IVASS ha definito le modalità di redazione e diffusione dell’informativa sulla stima della riduzione degli oneri per i sinistri, che deve essere pubblicata nella Relazione sulla Gestione allegata al bilancio e sul sito internet dell’impresa, garantendone adeguata visibilità. 3.4.2 Alerting Tool L’Alerting Tool è uno strumento informatico per l’individuazione di posizioni anomale e potenzialmente fraudolente che, ai tradizionali metodi di analisi statistica, affianca più sofisticati metodi di analisi “predittiva”. (nota). Come opera il NAT: il NAT lavora su un insieme di modelli statistici che identificano dei “prototipi di frode” . 17 Questi sono generati sulla base di casi già indagati e già determinati come “fraudolenti”, sintetizzando i tratti caratteristici di tali casistiche ed individuando così un nuovo profilo di frode che, pur non avendo diretta corrispondenza con un singolo caso reale in particolare, racchiude gli elementi peculiari di una determinata tipologia di comportamento fraudolento. 3.4.3 Fraud Analyst Il Fraud Analyst Presidio AF Sinistri si occupa dell’analisi dei casi di frode individuati, sia con l’impiego delle segnalazioni provenienti dal Fraud Analyst sia attraverso l’utilizzo di altre fonti informative ed evidenze, quali i Reclami pervenuti, le attività di audit tecnico/amministrativo, le comunicazioni/richieste provenienti da Autorità Pubbliche. 3.4.4 Intelligence Auto e non Auto La struttura Intelligence del Presidio AF Sinistri si occupa di raccogliere ed analizzare notizie e dati su posizioni segnalate dal Fraud Analyst Presidio AF Sinistri e/o dal NAT (Nuovo Alerting Tool), dalla cui elaborazione ricavare informazioni utili al processo decisionale al fine di aumentare i casi di frode individuati a fronte di quelli investigati; per far ciò si avvale di fiduciari legali, medici, investigatori ed accertatori scelti accuratamente fra quelli presenti nell’elenco dei fiduciari presente in Folder online e valutando altresì le performance degli stessi al fine di proporre eventuali variazioni ed implementazioni dall’elenco stesso. 3.4.5 Folder Antifrode Segnalazione Partite. E’ opportuno provvedere a segnalare tempestivamente tutte le partite di danno che possano presentare elementi che facciano presuppore un tentativo di frode nei confronti della compagnia. Responsabilità di ogni addetto alla liquidazione provvedere all’inserimento su Folder Antifrode delle singole partite di danno di propria competenza. Ai fini della Normativa sulla Privacy le note sensibili né giudizi o valutazioni non oggettivi. non possono contenere dati La partita di danno segnalata verrà affidata alla struttura liquidativa che gestisce il sinistro e comparirà pertanto alla voce “Segnalazioni antifrode”. 3.4.6 Avocazione 18 Giuridicamente è l'atto con il quale un organo assume su di sé il potere di compiere determinati atti che, in mancanza, sarebbero nella competenza di un altro organo, di regola subordinato. Ogni qual volta dovessero emergere elementi che possano far ritenere il sinistro non genuino, spetterà al Servizio Antifrode valutare l’opportunità di avocazione e gestione successiva del sinistro secondo le procedure in essere. Tale attività di verifica deve essere svolta entro i termini di sanzionabilità previsti dagli Art. 148 e 149 del C.d.A.. 3.4.7 Competenze Antifrode La gestione dei danni che presentano problematiche fraudolente viene demandata, salvo i casi di competenza delle strutture che rispondono direttamente al Presidio Antifrode Sinistri, agli uffici liquidativi. 3.4.8 Comunicazione Antifrode Riconoscendo la grande rilevanza e necessità di diffondere la cultura antifrode, favorendo così una sempre più efficace azione di contrasto ai fenomeni fraudolenti, le compagnie si sono attivate nel creare una serie di strumenti tipo : Siti “antifrode “ Blog “frodi” Reportistica Formazione Antifrode il BLOG consente di documentarsi su quanto viene riportato dai Media in materia di frodi e Antifrode esempio : Fatti accaduti, riporta gli articoli sugli episodi di cronaca in materia di frodi; Studi, dati e statistiche, che raccoglie i più recenti studi, atti di convegni e rapporti in materia, istituzionali e non (una fra tutte: la Relazione Antifrode Annuale dell’ IVASS); 3.5 Privacy Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche Codice in materia di protezione dei dati personali (Artt. 1, 2, 3, 169, 170) Art. 1. Diritto alla protezione dei dati personali 19 1.Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano. Art. 2. Finalità 1. Il presente testo unico, di seguito denominato "codice", garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 2. Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento. Art. 3. Principio di necessità nel trattamento dei dati 1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Art. 169. (Misure di sicurezza) 1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall'Art. 33 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da diecimila Euro a cinquantamila Euro. Art. 170. (Inosservanza di provvedimenti del Garante) 1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli Art. 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e Art. 143, comma 1, (lettera c), è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. 3.6 Richiesta, conservazione e gestione delle Quietanze/Assegno e dei Dispositivi Conservazione delle quietanze/assegno Gestione delle quietanze/assegno Uso carnet assegni 20 Il Responsabile del CLD ha la responsabilità della conservazione della gestione e dell’uso delle quietanze/assegno e dei carnet assegni . 3.7 Riserve Criterio generale. Gli importi di riserva, indicati per la valutazione del costo del sinistro, devono attenersi a criteri prudenziali, tenendo conto della situazione di responsabilità e degli elementi determinanti il “quantum debeatur”, valutando solo ed esclusivamente l’indennizzo da conferire agli assicurati/controparti ed eventuali spese della difesa avversaria. Riserva continua. Il liquidatore, al momento della ricezione di qualsiasi atto che può determinare la revisione del valore della riserva di un sinistro, deve procedere alla relativa variazione nel sistema gestionale, allo scopo di mantenere costantemente aggiornato il valore di stima apposto. Anche in caso di liquidazione parziale di un sinistro, è necessario appostare la riserva residua e cioè la valutazione del costo che si ritiene di dover ancora sostenere. Riserva di bilancio. Al fine di assicurare l’affidabilità e la correttezza del dato contabile, in corrispondenza delle chiusure contabili di fine anno (ed eventualmente, qualora espressamente richiesto dalla Mandante, anche in corrispondenza con scadenze infra-annuali) tutti i sinistri pendenti devono essere sottoposti ad una revisione attenta e accurata della riserva, rivedendo criticamente tutti gli elementi della pratica, procedendo quindi ad una variazione della riserva o alla conferma della medesima. Le disposizioni, inerenti le attività per la riserva di bilancio, vengono in ogni caso definite e diramate alla Rete Liquidativa da specifica circolare. 3.8 Archiviazione delle pratiche di Danno Competenza del CLD sono le modalità di archiviazione dei sinistri. 3.9 Comunicazione all’ Anagrafe Tributaria Il Decreto legge n° 223 del 4 agosto 2006, convertito in legge con 21 modifiche dalla legge n° 248 del 4 agosto 2006 Prevede all’Art. 35 comma 27 l’obbligo per le Compagnie, gli intermediari e gli operatori del settore assicurativo di comunicare per via telematica all’Anagrafe Tributaria una serie di informazioni in merito ai pagamenti effettuati a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo. Tale disposizione si applica con riferimento alle somme erogate a decorrere dal 1° ottobre 2006. Il testo di legge fa obbligo di acquisire le informazioni di seguito elencate relativamente ai soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata (prestatori di servizio); inoltre la norma precisa che i dati acquisiti dall’Anagrafe Tributaria sono utilizzati prioritariamente nell’attività di accertamento nei confronti di tali soggetti. 3.10 Disposizioni relative a danni riguardanti Dipendenti, Agenti e Professionisti ed al conferimento degli incarichi Tutti i dipendenti operanti presso Strutture liquidative dovranno astenersi da ogni fase di gestione, anche istruttoria di sinistri propri, nonché di quelli riferibili al proprio coniuge (o situazione di fatto assimilabile) ovvero ad altri familiari, coinvolti non solo in qualità di assicurati o danneggiati, ma anche quali intervenienti a qualsiasi titolo nella gestione del danno (ad es. in veste di patrocinatori avversari, medici/legali o periti di controparte, riparatori del bene danneggiato, ecc.). Dovranno inoltre astenersi, in ogni caso, dal conferire incarichi che possano dare luogo a conflitto di interessi, effettivo o potenziale, in quanto ad esempio, assegnati a fiduciari o professionisti esterni appartenenti al proprio nucleo familiare, ovvero al proprio ambito di rapporti personali. Tali disposizioni si applicano anche per i sinistri che riguardino: il coniuge (o situazione di fatto assimilabile) ed altri familiari dei Dipendenti delle Società del Gruppo, non solo in qualità di assicurati o danneggiati, ma anche quali intervenienti a qualsiasi titolo nella gestione del danno, (es. in veste di patrocinatori avversari, medici/legali o periti di controparte, riparatori del bene danneggiato, ecc.); i danni Guasti Accidentali del Personale dipendente autorizzato all'uso dell'autoveicolo ed assicurato con la copertura prevista dal C.I.A. liquidati dal CLS Auto; in tale ipotesi i danni saranno indennizzati senza tenere conto di eventuali migliorie in relazione alle riparazioni o 22 sostituzioni effettuate, purché non interessino parti del motore, degli organi meccanici in genere, dell'apparato elettrico, gomme e batteria; persone che abbiano continuità di rapporti professionali con le Società del Gruppo (fiduciari, periti, etc.); 3.11 Segnalazione sinistri di elevato importo I sinistri di elevato importo devono essere segnalati ai competenti uffici di direzione così come le relative riserve. 3.12 Casellario Centrale Infortuni Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000 Alimentazione/Consultazione della Banca dati del Casellario Centrale Infortuni, per i sinistri R.C. Auto e Infortuni relativi a danni di natura permanente o nel caso morte sussiste l’obbligatorietà dell’alimentazione del Casellario Centrale Infortuni. L’inosservanza di tale obbligo è punito con una sanzione amministrativa a carico delle Imprese pari a 25 Euro, maggiorata del 10% per ogni caso di reiterazione (Art.20 del D.L. n.38/2000). L’alimentazione del C.C.I., per i danni infortuni e R.C. Auto, avviene mediante l’inserimento delle informazioni nell’applicativo gestionale. Le informazioni sono quindi trasmesse, attraverso flussi informatici periodici, alla Banca Dati del Casellario. La consultazione del C.C.I., avviene mediante collegamento "on line” al sito internet del Casellario. 3.13 Danni anomali Danni Infortuni, Malattie: A) Polizze Infortuni e Malattie B) Limitatamente alle Polizze Infortuni C) Limitatamente alle Polizze Malattie Dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente, ai sensi degli Art. 1892 e 1893 del Codice Civile, danno il diritto di impugnare il contratto per l’annullamento entro tre mesi dal giorno in cui la compagnia ha avuto conoscenza dell’inesattezza della dichiarazione o della reticenza. 23 In questo caso precisare anche la patologia oggetto della reticenza utilizzando il campo note presente nel modulo di segnalazione. Sopraggiunta inassicurabilità ai sensi delle Condizioni di Assicurazione nel corso del contratto, in presenza di aggravamento del rischio ai sensi dell’Art. 1898 del codice Civile. Il recesso potrà essere esercitato entro un mese dal giorno in cui la compagnia ha avuto conoscenza dell’aggravamento. Sorgano perplessità da parte dei Periti incaricati sulla veridicità dei sinistri. Emerga una fattispecie che possa rientrare come reticenza o aggravamento nelle ipotesi previste dagli Art. 1892 / 1893 e 1898 del Codice Civile. Danni anomali. Tutte le segnalazioni di danni anomali dovranno essere comunicate all’Ufficio Antifrode. 3.14 Rivalse ed altre tipologie di recupero Le tipologie di recupero più comuni per tutte le mandanti, oltre alle franchigie contrattuali, sono: Recupero per rivalsa /Recupero per indebita riscossione Recupero spese di lite Recupero “malus” da parte del contraente Recuperi dei forfait o importi totali in ambito Convenzione CARD / CTT 3.15 Adempimenti in materia antiriciclaggio Legge 197/1991 “Provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio” modificato con DL 201/2011 (cd Decreto "Salva Italia"). Promulgata ai fini di contrastare l’attività della criminalità organizzata, ed i numerosi decreti e circolari emanati in tempi successivi in attuazione della legge, stabiliscono che: ogni pagamento di importo superiore a 1.000 Euro possa avvenire soltanto in determinate forme e con modalità tali da facilitare l’individuazione e la registrazione del soggetto che lo compie. 24 3.16 Criminalità nel settore assicurativo Il fenomeno della criminalità, come noto, si concretizza particolarmente attraverso truffe e simulazioni di reato che sono sempre più frequenti e diffuse. I fenomeni delittuosi devono essere attentamente seguiti e, anche per questo, l’ANIA, attraverso il Servizio Aree Speciali, è alla costante ricerca di strategie finalizzate alla concreta adozione di attività operative. In proposito l’ANIA ha predisposto alcune schede. E’ opportuno verificare costantemente l’andamento delle pratiche attraverso “indicatori” . (nota). Verifica dei dati contenuti nell’Archivio Centrale delle auto rubate (Ministero dell’Interno) con i dati contenuti negli archivi SITA (schedario informatica targhe assicurate) ed Auto demolite presso il SED, Servizio Elaborazione Dati ANIA. Ciò consente di scoprire anomalie sui dati identificativi dei veicoli. 4 AUTO 4.1 R.C. Auto 4.2 CARD 4.3 A.R.D. (Rischi Diversi) 4.4 Banca Dati sinistri IVASS 4.5 Danni R.C. Auto a persona 4.6 Danni da inquinamento ai sensi Decreto Ministeriale 25/10/1999 n° 471 4.7 Nuova procedura di conciliazione delle controversie R.C. Auto 4.8 Mediazione 4.9 Competenze Patrocinatori 4.10 Vademecum Sanzionabilità 4.1 R.C. Auto 4.1.1 C.d.A. - Codice delle Assicurazioni Private 25 4.1.2 Riferimenti normativi nella gestione danni R.C. Auto 4.1.3 Danni R.C. Auto a Cose 4.1.4 Completezza della Perizia Auto 4.1.5 Qualità dei rilievi fotografici 4.1.6 Segnalazione Sinistri Auto di Elevato Importo 4.1.7 IVA - Autocertificazione Detraibilità IVA 4.1.8 Verifica rispetto accordo con le carrozzerie convenzionate 4.1.9 Danni R.C. Auto a Persona 4.1.10 Convenzione ANIA INPS 4.1.11 Conteggio tecnico e personalizzazione del danno da lesioni 4.1.12 Radiazione / Demolizione 4.1.13 Documentazione medica e fiscale in originale 4.1.14 Documentazione da allegare all'atto del conferimento incarico del medico fiduciario 4.1.15 D. Lgs. 38/2000 Disposizioni in materia di Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali 4.1.16 Verifica della qualità della relazione medica 4.1.17 Escussione testi 4.1.18 Accordo per la risoluzione con procedura arbitrale di vertenze tra Assicuratori R.C. Auto 4.1.19 Pluralità di danneggiati e superamento del massimale di polizza 4.1.20 Verifica delle firme apposte 4.1.21 Sinistri con forti dubbi sulla veridicità 4.1.22 Procedura accesso agli Atti Auto 4.1.23 Decreto legge n.152 del 03/04/2006 (Danni da inquinamento) 26 4.1.1 C.d.A. - Codice delle Assicurazioni Private Il Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) ha effettuato un intervento di armonizzazione e semplificazione della normativa preesistente nell’ambito del settore assicurativo. Entrato in vigore a far data dal 1° gennaio 2006 ha provveduto infatti ad un riordino reso necessario per il succedersi nel tempo di numerosi provvedimenti del legislatore italiano e di normative emanate dagli organi comunitari per l’unificazione dei mercati assicurativi Europei. R.C. Auto Per quanto concerne il settore R.C. Auto in particolare il nuovo codice delle assicurazioni private oltre a coordinare le normative preesistenti, a partire dalla legge istitutiva dell’obbligo assicurativo per tutti i “veicoli a motore senza guida di rotaie” e per i natanti (legge 990 del 24 dicembre 1969), ha introdotto anche alcune significative innovazioni soprattutto nelle procedure di Liquidazione dei Danni tra le quali quelle di maggior impatto sono: il risarcimento diretto da parte dell’impresa nei confronti dei propri assicurati danneggiati quando ricorrono determinati presupposti e circostanze (Art. 148 C.d.A.); il risarcimento del trasportato danneggiato da parte dell’assicuratore del veicolo su cui era a bordo (Art. 141 C.d.A.). Le disposizioni inerenti alla liquidazione dei danni R.C. Auto sono contenute nel Titolo X ai capi III, IV e V del Codice delle Assicurazioni Private. Titolo X – Assicurazione obbligatoria per veicoli a motore e natanti CAPO III: Risarcimento del danno Art. 137 – Danno Patrimoniale Art. 138 – Danno biologico per lesioni di non lieve entità Art. 139 – Danno biologico per lesioni di lieve entità Art. 140 – Pluralità di danneggiati e supero del massimale Art. 141 – Risarcimento del terzo trasportato Art. 142 – Diritto di surroga dell’assicuratore sociale 27 Art. 142 bis. – Informazioni sulla copertura assicurativa Art. 142 ter. – Utenti della strada non motorizzati CAPO IV: Procedure Liquidative Art. 143 – Denuncia del sinistro Art. 144 – Azione diretta del danneggiato Art. 145 – Proponibilità dell’azione di risarcimento Art. 146 – Diritto di accesso agli atti Art. 147 – Stato di bisogno del danneggiato Art. 148 – Procedura di risarcimento Art. 149 – Procedura di risarcimento diretto Art. 150 – Disciplina del sistema di risarcimento diretto Art. 150 bis. – Certificato di chiusura inchiesta CAPO V: Risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all’estero Art. 151 – Procedura Art. 152 – Mandatario per la liquidazione dei sinistri Art. 153 – Danneggiati residenti nel territorio della Repubblica Art. 154 – Centro di informazione italiano Art. 155 – Accesso al Centro di informazione italiano C.d.A. - Intranet R.C. Auto / sezione S.A.R.C. Riferimento per le Convenzioni) (Servizio Aziendale di 4.1.2 Riferimenti Normativi nella gestione danni R.C. Auto L’assicurazione R.C. Auto è l’assicurazione che tutela contro tutti i danni (sia fisici che materiali) causati a terzi da un’attività potenzialmente pericolosa come la circolazione stradale dei veicoli. Fornisce altresì tutela contro i danni alla persona subiti dai trasportati a bordo del veicolo assicurato. 28 Al fine di realizzare al meglio la finalità prioritaria che caratterizza la normativa generale in questa materia, ovvero tutelare i terzi contro i danni derivanti dalla circolazione stradale, è prevista la possibilità per il danneggiato di spiegare azione diretta nei confronti dell’assicuratore per il risarcimento dei danni anche in caso di giudizio (Art. 144 C.d.A.): in questo modo l’impresa di assicurazione si sostituisce al responsabile dell’incidente nel risarcimento dei danneggiati evitando agli stessi il rischio di agire nei confronti dei soggetti responsabili che potrebbero non disporre delle somme necessarie per il ristoro dei danni arrecati (da qui la funzione di garanzia sociale svolta dall’assicurazione R.C. Auto). Si tratta di una forma di assicurazione che si è resa obbligatoria a partire dall’entrata in vigore della legge 990 del 24 dicembre 1969 (successivamente confluita nel Codice delle Assicurazioni Private in vigore dal 1° gennaio 2006) e riguarda tutti i “veicoli a motore senza guida di rotaie” e natanti. Il regime di obbligatorietà previsto dalla normativa riguarda alcuni specifici soggetti tra i quali: il conducente / il proprietario altri soggetti legati al veicolo da rapporti giuridici qualificati quali: il locatario in leasing, l’acquirente con patto di riscatto e l’usufruttuario (Art. 2054 c.c. e Art. 91 Codice della Strada). Il regime di obbligatorietà previsto dalla normativa riguarda anche l’impresa di assicurazione che non può rifiutarsi di stipulare il contratto di assicurazione. Alla base e a fondamento dell’assicurazione R.C. Auto vi è il più generale principio della Responsabilità Civile. Responsabilità civile: istituto giuridico composto da norme, contenute nel Codice Civile, che disciplinano l’individuazione del soggetto che ha leso un interesse altrui giuridicamente tutelato nonché la conseguente obbligazione risarcitoria gravante sullo stesso finalizzata alla riparazione e al ristoro del pregiudizio arrecato. L’Art. 2043 c.c. disciplina, da un punto di vista generale, la responsabilità da fatto illecito scaturente in capo al soggetto che, con fatto doloso o colposo, abbia provocato a terzi un danno ingiusto e sancisce in capo a costui, contestualmente, l’obbligo al risarcimento del pregiudizio arrecato. 29 Nel caso specifico dell’R.C. Auto e della circolazione stradale il fatto illecito è costituito dalla violazione delle norme di cui al Codice della Strada. L’ Art. 2054 c.c. disciplina il risarcimento del danno derivante, nello specifico, dalla circolazione dei veicoli: I comma: (danno a persone e a cose da circolazione del veicolo): afferma la presunzione di totale colpevolezza a carico del conducente del mezzo salvo egli riesca a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. In questo modo si realizza un’inversione del principio generale dell’onere della prova di cui all’Art. 2697 c.c.. II comma: (danno da scontro tra veicoli): afferma la presunzione di pari colpevolezza e corresponsabilità a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nello scontro per i danni prodotti, salvo prova contraria. In assenza di tale prova, ciascuna delle parti dovrà risarcire la metà dei danni subiti dall’altra e dovrà sopportare una riduzione di pari entità nel risarcimento dei propri. III comma: stabilisce il principio di responsabilità solidale tra proprietario e conducente per i danni cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo. Il risarcimento dei danni da circolazione stradale potrà essere richiesto non soltanto al conducente del mezzo ma anche al proprietario dello stesso ad eccezione dell’ipotesi in cui il proprietario dimostri che il mezzo è stato posto in circolazione contro la sua volontà (come, ad esempio, in caso di furto). IV comma: sancisce la presunzione di responsabilità con conseguente obbligo al risarcimento a carico del proprietario e del conducente per danni a terzi derivanti da vizi di costruzione del mezzo (responsabilità oggettiva) o da difetto di manutenzione del veicolo. L’Art. 2947 c.c. disciplina la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da circolazione stradale: II comma: 30 individua in 2 anni dal verificarsi dell’evento il termine prescrizionale cui è soggetto il diritto al risarcimento del danno da circolazione stradale. III comma: specifica che, nell’ipotesi in cui il sinistro stradale integri gli estremi di ipotesi di reato e per tale fattispecie la legge preveda un termine prescrizionale più lungo, tale termine si applica anche all’azione civile. E’ ciò che ordinariamente succede tutte le volte in cui l’evento non produce solo danni a cose ma anche lesioni personali colpose in pregiudizio del danneggiato. 4.1.3 Danni R.C. Auto a Cose In ambito R.C. Auto il danno a cose consiste nel deterioramento, conseguente alla circolazione stradale, di beni non soltanto mobili ma anche immobili. Ne fanno parte sia la perdita patrimoniale derivante dall’incidente, intesa come diminuzione del valore della cosa danneggiata (danno emergente), sia il mancato guadagno derivante in alcuni casi dall’indisponibilità del bene (lucro cessante). Di norma nei sinistri da circolazione stradale vengono arrecati danni a componenti dei veicoli a motore la cui riparazione ha un costo economico che deve essere stimato dal perito. Nel caso in cui il costo della riparazione superi il valore complessivo del veicolo stesso si dovrà procedere ad una valutazione per differenza di valori. Al valore ante sinistro del mezzo andrà sottratto il valore di rimpiazzo del relitto, cui andranno eventualmente aggiunti gli oneri e i costi a carico del danneggiato (spese di demolizione del rottame, costo di immatricolazione di veicolo nuovo con analoghe caratteristiche, etc.). Il Liquidatore, per la stima di danni ai mezzi\veicoli coinvolti, dovrà avvalersi di specialisti per il ramo Auto inseriti nell’anagrafe degli applicativi aziendali. Per la stima dei danni che non riguardano i mezzi\veicoli coinvolti (es. danni a fabbricati, a manufatti in genere o altro), il Liquidatore dovrà affidare l’ incarico ed avvalersi di professionisti specializzati nella stima di danni a terzi da responsabilità civile generale, selezionando il nominativo tra quelli inseriti negli applicativi aziendali. 4.1.4 Completezza della Perizia Auto 31 Il Liquidatore deve verificare che: la valutazione del danno sia compiuta in via analitica (non sono ammesse valutazioni a corpo); anche in ipotesi di stima antieconomica l’elaborato dovrà riportare la valutazione analitica dei danni subiti; il perito utilizzi e compili integralmente l’apposito modulo di perizia (comprensivo dei dati anagrafici e codice fiscale\partita IVA del proprietario desunti dalla carta di circolazione); nella perizia i danni siano distinti in funzione delle parti sinistrate; il perito verifichi la coerenza tra i danni riscontrati e la dinamica denunciata, distinguendo i danni compatibili da quelli che non lo sono poiché non in rapporto causale con l’evento sulla base della documentazione fornita (modulo CAI, denuncia di sinistro, etc.): qualora il perito non abbia potuto verificare la predetta coerenza ne deve fornire giustificazione all’interno dello spazio note; le foto allegate alla perizia siano congruenti rispetto ai danni rilevati; la perizia segnali l’eventuale anti economicità delle riparazioni con indicazione del valore a relitto del danno, del fermo tecnico, dell’eventuale svalutazione e\o rivalutazione; la perizia indichi la presa visione del report della black box, se presente; Affinché possano essere ottenuti i migliori esiti peritali il Liquidatore deve corredare l’incarico per il perito R.C. Auto di ogni utile documentazione, soprattutto in riferimento a quella non presente nel documentale dell’applicativo gestionale e pertanto non direttamente consultabile dal fiduciario. Il Liquidatore deve effettuare una specifica segnalazione all’ufficio Pianificazione e Controllo Reti Peritali ogni volta in cui rilevi delle carenze nell’elaborato peritale rispetto a quanto sopraindicato. 4.1.5 Qualità dei rilievi fotografici La documentazione fotografica allegata alla perizia auto deve essere idonea a documentare il danno con esplicita evidenza. eseguire personalmente sul veicolo periziato i rilievi fotografici idonei a documentare il danno e provvedere, se del caso, all’acquisizione di ulteriore documentazione fotografica attestante il corso delle riparazioni e della bolla d’acquisto dei ricambi; indicare nelle osservazioni i casi in cui la le fotografie siano state fornite da terzi; Qualora la documentazione sia stata fornita da terzi e non ottenuta direttamente, il fiduciario incaricato dovrà darne espressa indicazione nell’elaborato peritale; 32 Ove il Liquidatore rilevi delle irregolarità rispetto a quanto sopra, deve effettuare una specifica segnalazione all’ufficio Pianificazione e Controllo Reti Peritali. 4.1.6 Segnalazione Sinistri Auto di Elevato Importo Dal 1° marzo 2010 sono entrate in vigore disposizioni specifiche per la riservazione e gestione e dei sinistri di elevato importo. 4.1.7 Iva - Autocertificazione Detraibilità IVA 1. Non riconoscimento dell’IVA su manodopera in assenza di fattura 2. Verifica detraibilità dell’IVA a fronte di società\professionisti 4.1.8 Verifica rispetto accordo con le carrozzerie convenzionate Nell’ipotesi in cui per la riparazione del mezzo il danneggiato ricorra all’operato di carrozzerie convenzionate, dovrà essere presente nella perizia una precisa indicazione, corredata di delega di pagamento in favore della Carrozzeria convenzionata e della fattura di riparazione. 4.1.9 Danni R.C. Auto a Persona Danno da lesioni. Nell’ambito del danno a persona si possono individuare sostanzialmente due componenti: una componente non patrimoniale: composta innanzitutto dal danno “biologico” (sia temporaneo sia permanente) ossia dalla lesione della salute intesa come integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico/legale e del diritto a “star bene” garantito costituzionalmente (ex Art. 32 della Costituzione) a ogni cittadino, a prescindere dalla sua attività lavorativa e dalla sua capacità di produrre reddito. il danno non patrimoniale deve oggi conseguentemente intendersi come categoria unitaria e omnicomprensiva non suscettibile di suddivisione. una componente patrimoniale: L’incidenza negativa che la lesione produce sul patrimonio del soggetto leso: 1. per effetto della perdita o della riduzione del reddito attuale o futuro (lucro cessante) 33 2. per effetto delle spese sostenute e\o da sostenere (danno emergente). All’interno del danno da lesioni personali è possibile altresì distinguere tra: Lesioni di lieve entità (cd. lesioni micro permanenti - i.p. sino al 9%) La relativa disciplina è regolata dall’Art. 139 C.d.A.. modifica per effetto dell’art 32 comma 3 / ter e quater / della legge nr. 27 del 24 marzo 2012 (di conversione, con modificazioni, del decreto legge 24 gennaio 2012 nr. 1 cd. “decreto delle liberalizzazioni”). Con l’entrata in vigore della legge 27/2012, il risarcimento del danno alla persona e più in particolare, del danno biologico permanente, viene subordinato alla verifica della sussistenza dei presupposti previsti dalle suddette norme. Lesioni di non lieve entità (cd. macro lesioni - i.p. dal 10% al 100%) La disciplina è contenuta all’Art.138 C.d.A. e prevede per il risarcimento di tale tipologia di lesioni personali l’utilizzo di una tabella unica nazionale di valori medico-legali e pecuniari che però, ad oggi, non è ancora stata pubblicata. Nella situazione di vuoto legislativo esistente, nell’attesa dell’emanazione di una tabella unica nazionale, i criteri e i parametri di risarcimento di questi gravi danni si basano e vengono “dettati” dagli orientamenti dei Tribunali locali, competenti territorialmente, sotto forma di tabelle. ( Es. Tabelle Romane e Milanesi). Lesioni mortali Nell’ipotesi più estrema in cui le lesioni personali siano state così gravi da cagionare il decesso del danneggiato, ai prossimi congiunti dello stesso vengono di norma riconosciuti : 1. il danno non patrimoniale, ovvero la “quantificazione” per il dolore dovuto alla scomparsa del proprio caro. 2. il danno patrimoniale: quest’ultimo solo nel caso in cui la vittima provvedesse o contribuisse al sostentamento economico dei congiunti. 4.1.10 Convenzione ANIA INPS Convenzione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e l’Associazione Nazionale Imprese d’Assicurazioni (ANIA), per favorire l’esercizio delle azioni surrogatorie e la liquidazione sinistri. 34 4.1.11 Conteggio tecnico e personalizzazione del danno da lesioni Conteggio e personalizzazione del danno biologico di lieve entità (microlesioni) Per il conteggio finalizzato alla gestione/definizione delle lesioni di lieve entità (cd. micro permanenti) il Liquidatore deve obbligatoriamente utilizzare l’applicazione Microlesioni R.C. Auto, che recepisce le modifiche normative apportate all’Art. 139 C.d.A. dalla legge nr. 27 del 24 marzo 2012 (per dettagli sulle modifiche cfr. “R.C. Auto a persona: danno da lesioni”). 4.1.12 Radiazione / Demolizione Accordo tra gli assicuratori per la radiazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.) e per la demolizione di veicoli gravemente danneggiati a seguito di sinistri R.C. Auto o corpi veicoli terrestri. La duplice finalità dell’accordo si configura, sostanzialmente, nella riduzione dell’impatto ambientale dei veicoli fuori uso, (ottemperando così alle disposizioni di legge, D. Lgs. 209/2003, attuativo della Direttiva CEE 2000/53/CE) e altresì, nell’evitare l’illecita riutilizzazione di vetture (o targhe) gravemente danneggiate, dando così alle imprese uno strumento utile che consenta loro di effettuare verifiche sulla bontà delle targhe. Oggetto dell’accordo sono tutti i veicoli a motore registrati al P.R.A. e colpiti da sinistri R.C. Auto, ARD, o RCD. 4.1.13 Documentazione medica e fiscale in originale La documentazione medica, comprensiva di spese sostenute per le cure, deve essere esaminata in originale dai medici fiduciari. Se la documentazione in originale non viene consegnata direttamente dal danneggiato al fiduciario (in tal caso il fiduciario dovrà darne “ esplicita contezza e motivazione” nell’elaborato) occorre che il Liquidatore si attivi a tale scopo. Il Liquidatore dovrà verificare che nella perizia medica sia espressamente indicato se la documentazione esaminata è stata prodotta in copia o in originale. 4.1.14 Documentazione da allegare all'atto del conferimento incarico del medico fiduciario Il Liquidatore deve corredare l’incarico al fiduciario medico di tutti i dati\documenti necessari. 35 Questo al fine di consentire al fiduciario di apprezzare in maniera rigorosa il nesso di causalità tra evento, lesione iniziale e menomazione. 4.1.15 D. Lgs. 38/2000 Disposizioni in materia di Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali Con il decreto legislativo 38/2000 il Governo, dando attuazione alla legge delega 144/1999, ha introdotto significative novità nel settore dell’assicurazione sociale contro gli infortuni sul lavoro. Tali modifiche hanno riguardato sia aspetti prettamente giuridici quanto aspetti medico/legali e trovano applicazione per gli infortuni sul lavoro accaduti dal 25 Luglio 2000. 1.1 Aspetti giuridici Particolarmente interessanti sono le disposizioni: a) che ampliano le categorie di soggetti coperti dall’assicurazione ( Art. 4,5,6 con riferimento rispettivamente ai lavoratori dell’area dirigenziale, parasubordinati e agli sportivi professionisti). b) che prevedono espressamente l’ indennizzabilità del cosiddetto infortunio “in itinere” ovvero del danno che il lavoratore subisca a causa di un sinistro verificatosi durante il tragitto dall’abitazione al luogo di lavoro e viceversa (andando in questo a recepire e istituzionalizzare una fattispecie che trovava genesi e diffusione a livello giurisprudenziale). c) che nell’ambito delle prestazioni erogate dall’INAIL, estendono la copertura assicurativa fornita dall’Ente anche all’indennizzo del danno biologico (permanente) inteso come lesione dell’integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico/legale.(Art. 13). A tale proposito va specificato infatti che, precedentemente al D. Lgs. 38/2000, l’indennizzo INAIL veniva erogato unicamente per il danno patrimoniale nel caso in cui l’evento infortunistico causava una lesione da cui derivava una menomazione comportante una riduzione dell’attitudine al lavoro\capacità lavorativa generica, indipendentemente dal fatto che la menomazione determinasse una effettiva riduzione del reddito. Prestazioni INAIL EX D. Lgs. 38/2000 Con decorrenza dal 25 luglio 2000 il regime delle prestazioni erogate da parte dell’INAIL è pertanto il seguente: per infortunati senza postumi o con postumi permanenti di grado 36 inferiore al 6%. per infortunati con postumi permanenti di grado pari o superiore al 6% ed inferiori al 16%. per infortunati con postumi permanenti di grado pari o superiore al 16%. indennità giornaliera per inabilità temporanea. indennità in caso di morte dell’assicurato. Dalla copertura indennitaria INAIL restano quindi esclusi: il danno non patrimoniale per inabilità temporanea biologica la personalizzazione del punto biologico 1.2 Aspetti medico / legali La tabella delle menomazioni di cui al D. Lgs. 38/2000 ha ampliato l’ambito delle casistiche per le quali INAIL fornisce copertura assicurativa. Ciò coerentemente con la definizione di danno biologico fornita dal D. Lgs. 38/2000 che definisce tale danno quale “lesione all’integrità psico/fisica suscettibile di valutazione medico/legale” identificando in questo modo il danno “biologico” con il concetto più esteso di danno alla “salute” che comprende anche le potenzialità dell’individuo estrinsecate nella vita di relazione. Tale definizione è riprodotta all’Art. 5 della l. 57/2001 e agli Art. 138 e 139 C.d.A. relativi al danno biologico di non lieve entità e di lieve entità. Peraltro tra le valutazioni di cui alla tabella INAIL e le valutazioni di cui alla tabella emanata con decreto del 03 luglio 2003 (in conformità alle previsioni di cui alla Lettera 57/2001 in materia di lesioni micro permanenti da 0% a 9% i.p.) risultano sostanziali differenze quantitative nonostante entrambe le tabelle si richiamino alla medesima definizione di danno biologico. 1.3 Indicazioni Gestionali Alla luce della situazione sopra descritta, al fine di evitare che nel caso di infortunio “in itinere” con responsabilità totale o parziale dell’assicurato si incorra nel rischio di duplicazioni di pagamento, il Liquidatore dovrà dare attenta e scrupolosa attuazione al disposto di cui all’Art. 142 C.d.A. (Diritto di surroga dell’assicuratore sociale). 4.1.16 Verifica della qualità della relazione medica Per valutare l’entità delle lesioni, i periti confrontano le cartelle mediche con le tabelle di valutazione medico legali e con le scale economiche. 37 4.1.17 Escussione testi In assenza di denuncia dell’assicurato e in tutti i casi in cui vi siano criticità nella definizione e accertamento della responsabilità (an debeatur) è necessario che il Liquidatore acquisisca eventuali testimonianze scritte sin dalle prime fasi di gestione del danno al fine di poter successivamente disporre eventuali ulteriori accertamenti. E’ fondamentale che l’acquisizione delle testimonianze sia tempestiva fin dalle prime fasi di gestione del sinistro. Ad ogni modo, nel diario di trattazione devono essere sempre inserite note esplicative della attività svolta per i recupero dei testi. Qualora le testimonianze richieste non siano state comunque acquisite nonostante siano stati posti in essere tutti i tentativi, si dovrà : in caso di danni a cose: effettuare offerta ex Art. 2054 c.c. inserendo nuovamente la richiesta di integrazione barrata all’opzione prevista per i testi tutte le volte in cui i termini di legge per definire il sinistro fossero in scadenza. in caso di danni da lesioni: re inoltrare la richiesta di integrazione barrata all’opzione prevista per i testi in occasione dell’invio della lettera di convocazione a visita medica. 4.1.18 Accordo per la risoluzione con procedura arbitrale di vertenze tra Assicuratori R.C. Auto 1.1 Cenni introduttivi Le convenzioni attualmente in vigore nel settore R.C. Auto sono: Accordo per la risoluzione con procedura arbitrale di vertenze tra assicuratori R.C. Auto; Accordo Sinistri Catastrofali; CARD – “Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto” che si compone di: 1. CARD-CID che regolamenta i rapporti conseguenti all’applicazione dell’Art. 149 C.d.A. 2. CARD-CTT che regolamenta i rapporti conseguenti all’applicazione dell’Art. 141 C.d.A. 38 Le convenzioni non hanno valenza normativa o contrattuale nei confronti dei danneggiati e degli assicurati, ma rappresentano un patto interno che deve essere rispettato dalle imprese aderenti di volta in volta interessate al sinistro al quale si applicano. 1.2 Contenuti normativi L’Accordo tra assicuratori per la risoluzione di controversie R.C. Auto mediante ricorso alla procedura arbitrale, al quale partecipano larga parte delle imprese assicuratrici, si prefigge lo scopo di risolvere le controversie che possano insorgere tra imprese circa il riparto delle quote di responsabilità in ipotesi di sinistro da circolazione stradale che veda coinvolti i rispettivi assicurati e che abbia prodotto danni a terzi. In tale ipotesi, laddove i tentativi di risoluzione amichevole tra le direzioni aziendali non sortiscano effetto, le imprese dovranno astenersi dall’adire le vie legali e giudiziali portando il caso all’attenzione di apposito organismo arbitrale (O.A.) presso ANIA che, all’esito, emetterà lodo vincolante per le imprese ed inappellabile dalle stesse. L’Accordo non trova applicazione per i sinistri che rientrano nell’ambito di applicazione della CARD o dell’Accordo Sinistri Catastrofali. L’Accordo, che si applica ai sinistri con data di accadimento a partire dal 1° aprile 1995 (con possibilità di estensione ai sinistri verificatisi dal 1° aprile 1993 nel caso di accordo tra le imprese interessate) si compone di 8 articoli. Nel corso del tempo il testo dell’Accordo ha subito alcune rivisitazioni e modifiche la prima delle quali è intervenuta a distanza di quasi nove anni dall’entrata in vigore dell’Accordo e risale all’edizione dell’Accordo del 1° Maggio 2004; la seconda risale all’ Accordo del 1° gennaio 2010, attualmente in vigore. Tali modifiche sono state apportate per garantire una maggior tutela delle compagnie coinvolte in procedimenti civili a seguito del mancato rispetto del divieto di citazione\chiamata in causa sancito dall’accordo stesso. Per effetto di tali modifiche: è stato riconosciuto alla compagnie impropriamente chiamate in causa il diritto di addebitare alla Compagnia inadempiente le spese di costituzione in giudizio (Art. 2, comma 4°); è stato previsto il diritto di richiedere l’arbitrato anche in pendenza di un 39 procedimento giudiziario civile: in questo caso il lodo arbitrale prevarrà sull’eventuale sentenza del giudice civile (Art. 6, comma 2°); è stata prevista la possibilità di richiedere l’arbitrato anche in presenza di sentenza penale passata in giudicato (Art. 6, comma 3°); è stata introdotta la figura dell’arbitro unico per controversie relative ad importi inferiori a € 50.000, al fine di favorire e incentivare un maggior utilizzo della procedura da parte delle imprese (Art. 3, comma 3°); è stata snellita la fase di attivazione della procedura: l’impresa ricorrente dovrà presentare domanda alla Direzione Auto dell’ANIA Area Sinistri trasmettendo tutta la documentazione ritenuta idonea per la conoscenza del caso (Art. 4, comma 1°); è stato introdotto un limite di valore in forza del quale l’Accordo risulta applicabile solo alle vertenze di valore superiore a € 10.000. Ciò al fine di “forzare” e favorire comunque una risoluzione stragiudiziale di contrasti direttamente tra compagnie in tutte le ipotesi di valore economico contenuto; Testo integrale dell’Accordo ANIA ed. 2010 4.1.19 Pluralità di danneggiati e superamento massimale di Polizza L’Art. 140 C.d.A. disciplina l’ipotesi in cui, a fronte di più persone danneggiate nello stesso sinistro, il risarcimento complessivo dovuto dal responsabile civile superi il massimale della propria polizza R.C. Auto. La norma, ricalcando la precedente norma regolatrice di questa tematica (Art. 27 L 990/1969), prevede che si debba procedere alla riduzione proporzionale dei risarcimenti dovuti ad ogni danneggiato fino alla concorrenza della somma assicurata. Pertanto, laddove le richieste avanzate da una parte, o da tutti, gli aventi diritto comportino, alla luce di una corretta quantificazione tecnica delle singole partite di danno, il superamento del massimale assicurato sarà innanzitutto opportuno verificare preliminarmente se sia possibile addivenire ad una transazione complessiva con tutti i danneggiati nell’ambito del massimale di polizza. Qualora non fosse possibile tacitare, complessivamente e contestualmente, tutti i danneggiati, con relativo accordo sulla riduzione proporzionale di ogni posizione, si provvederà a corrispondere, al fine di evitare addebiti di mala gestio, in favore di ciascun richiedente, un’offerta reale in misura proporzionale. Al fine di non incorrere in errate ripartizioni, con potenziali rischi di mala gestio, sarà opportuno evitare di versare tutto il massimale di polizza ma contenere gli esborsi complessivi nei limiti di una somma orientativamente pari a 2/3 del 40 massimale (percentuale che potrà variare in relazione alla variabilità delle quantificazioni delle rispettive partite di danno) ed attendere che una delle controparti notifichi atto di citazione. In questo caso non rimarrà che costituirsi in giudizio autonomamente, evidenziando al Giudice la portata economica del massimale di polizza (producendone copia in giudizio), dando atto dei versamenti già effettuati a favore dei danneggiati richiedenti e chiedendo che il giudice disponga integrazione del contraddittorio ai sensi del IV c. dell’Art. 140 C.d.A. manifestando contestualmente la volontà di mettere a disposizione delle controparti il residuo massimale nella forma e misura che il Giudice disporrà; sarà inoltre indispensabile evidenziare all’organo giudicante i motivi della messa a disposizione solo parziale del massimale assicurato (esigenza di evitare errate ripartizione ex Art. 140). Nel caso invece in cui nessuna delle controparti promuovesse giudizio civile, sarà opportuno valutare l’eventualità di procedere attivamente citando per primi in giudizio le controparti ed avvalendoci della predetta procedura ex Art. 140 C.d.A. IV comma. Si evidenzia, da ultimo e giusto quanto disposto dall’Art 142, IV comma, C.d.A., che, qualora tra i vari danneggiati vi sia anche la richiesta di surroga di Enti mutualistici, le pretese dei medesimi potranno essere soddisfatte solo dopo la integrale tacitazione dei danneggiati “diretti”, che hanno pertanto diritto di prelazione. Operativamente ne consegue pertanto che, qualora il massimale di polizza risultasse insufficiente per tacitare i danneggiati diretti, all’Ente mutualistico andranno contestate le richieste di surroga. Resta ovviamente inteso che, preliminarmente ed a prescindere dalla presenza di uno o più danneggiati, non appena dagli atti istruttori acquisiti (o anche dalla entità delle richieste risarcitorie ex ad verso formulate) si profili la possibilità di superamento del massimale di polizza, andrà immediatamente formalizzata all’assicurato la portata del medesimo. 4.1.20 Verifica delle firme apposte Prima di procedere alla definizione\liquidazione di una partita di danno occorre verificare la corrispondenza delle firme del danneggiato apposte sulla documentazione agli atti. 4.1.21 Sinistri con forti dubbi sulla veridicità 41 Qualora emergano forti dubbi sulla genuinità del sinistro, da segnalazioni ricavabili anche, ma non solo, dalla consultazione di sistemi finalizzati al contrasto dei fenomeni fraudolenti quali Banca Dati IVASS, Casellario Centrale Infortuni, etc. : dalla prima istruzione della pratica dalla conoscenza di fenomeni territoriali il Liquidatore dovrà porre in essere attività istruttorie supplementari. 4.1.22 Procedura Accesso agli Atti Auto 1.1 Riferimenti normativi La regolamentazione del diritto di accesso agli atti relativi ai "procedimenti di valutazione, constatazione, e liquidazione dei danni" riguardanti l’assicurazione obbligatoria degli autoveicoli è contenuta; nell'Art. 146 del C.d.A. Private e nel Decreto Min. n. 191 del 29/10/2008. Il diritto all’accesso relativo a sinistri non R.C. Auto è invece regolato dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, (legge sulla Privacy). 1.2 termini e sanzioni L’Art. 4 comma 6 del citato Decreto dispone che l’impresa di assicurazione, entro 15 gg. dalla ricezione della richiesta di accesso agli atti, comunichi al richiedente l’eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta di accesso, indicando gli elementi non corretti o mancanti, mediante racc. r.r. o telefax. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della richiesta corretta o completa. Se la richiesta è accolta sarà necessario indicare il luogo e un termine (non inferiore a 15 gg) entro il quale prendere visione degli atti ed estrarne copia; In ogni caso il procedimento di accesso deve concludersi entro 60 gg dalla richiesta; Nel caso l’ufficio si trovi a negare l’accesso su richieste per le quali siano scaduti i termini, si ritiene opportuno contattare il richiedente per meglio spiegargli le ragioni sottostanti il diniego, in modo tale da sanare l’irregolarità e concludere il procedimento evitando, ove possibile, un reclamo IVASS e l’eventuale sanzione; 42 Il mancato o ritardato riscontro alla richiesta di accesso agli atti, anche se incompleta o irregolare, è punito da IVASS con una sanzione pari a € 2.500 nel minimo ed € 7.500 nel massimo; Di seguito sono riportati i range delle sanzioni parametrate ai giorni di ritardo nell’evasione della richiesta: ACCESSO AGLI ATTI < 45gg € 2.500 45gg < X < 90gg € 5.000 > 90gg € 7.500 1.3 Competenze Quale gestore di sinistri, il settore liquidativo viene prevalentemente interessato da richieste di accesso ex Art. 146 C.d.A. Private. Nel caso di richiesta di accesso su sinistro CARD debitore relativa a sinistri gestiti dalle consorelle, la richiesta dovrà essere inoltrata all'impresa gestionaria. Ex art. 7 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, 29 ottobre 2008, n° 191. Per tutte le richieste di accesso che si richiamano alla legge sulla Privacy, è competente la Funzione Privacy. 1.4 Titolari del diritto di accesso 1.5 Modalità di accesso 1.6 Limiti al diritto di accesso Contraenti, assicurati e danneggiati in quanto coinvolti in un sinistro R.C. Auto e i loro rappresentanti con delega ad hoc. Il disposto normativo prevede che i documenti oggetto dell’accesso vengano messi a disposizione affinché l’interessato possa prenderne visione ed estrarne copia a sue spese. Provenienza e requisiti formali della richiesta. Deve provenire dall’interessato o suo rappresentante. Deve essere corredata da 43 documento di identità e, se proveniente dal rappresentante, da delega ad hoc e documento di identità anche di quest’ultimo. Requisiti temporali. Deve essere effettuata dopo la comunicazione della contestazione/offerta, ovvero, in mancanza, decorsi i 30 gg (danno a cose firma doppia), 60 gg (danno a cose firma singola) e 90 gg (danno per lesioni) ) dalla data di pervenimento della richiesta di risarcimento . In ogni caso può essere sempre esercitata decorsi 120 gg dalla data accadimento sinistro (Art. 3 comma 1 D. 191/2008). 1.7 Accesso agli atti e reclamo A volte la richiesta di accesso agli atti è essa stessa (per il tono ed il contenuto espresso nella missiva) un reclamo In questo caso La struttura liquidativa opererà quindi in due modi: Predisporrà il riscontro al reclamante tramite l’applicativo Relazionerà il Centro Liquidazione Reclami allegando tutta la documentazione indispensabile (lettera di riscontro, accesso agli atti e relativi allegati). 1.8 Accesso agli atti e richieste dell’autorità Le richieste dell’Autorità, in particolare quelle della Polizia Giudiziaria relative a indagini in corso, non sono inquadrabili come richieste di accesso e quindi ad esse non si applicano le norme e le procedure qui esposte. Per tali richieste occorre interfacciarsi con il Servizio Antifrode. 4.1.23 Decreto legge n.152 del 03/04/2006 (Danni da inquinamento) La gestione dei danni causati da sinistri della circolazione stradale che abbiano comportato un danno da inquinamento ambientale ai sensi del D.L. 03 aprile 2006 nr. 152 non si differenzia dalla gestione “ordinaria” dei danni R.C. Auto. 4.2 CARD Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto : Elenco Uffici SARC Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006 n. 254 (versione tratta dalla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2006) 44 Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni) Nota della Direzione Tecnica La disciplina del risarcimento diretto Sinistri gestione CARD Regole di trattazione dei sinistri in convenzione "Risarcimento Diretto" Casi pratici sull’applicabilità del risarcimento diretto e della convenzione terzi trasportati, (CTT). CARD ed.2008 Manuale operativo modalità di gestione CARD CARD ed.2009 Sentenza Corte Costituzionale - Effetti sulla Convenzione. Procedura di rinvio del danneggiato 4.3 A.R.D. (Rischi Diversi) 4.3.1 Definizione 4.3.2 Garanzie Furto-Incendio ( Ricorso Terzi) 4.3.3 Garanzie Kasko totale - Kasko collisione 4.3.4 Garanzie Eventi Speciali (Sociopolitici - Naturali) 4.3.5 Garanzia Cristalli e relativi accordi 4.3.6 Garanzie complementari 4.3.1 Definizione Le polizze Rischi Diversi si riferiscono a quei contratti assicurativi facoltativi che si occupano di tutti i rischi non coperti dalla R.C. Auto obbligatoria (garanzie accessorie). Le polizze del settore Rischi Diversi rivolte al mondo dell’auto sono: Furto – Incendio Guasti accidentali (kasko) Eventi speciali (sociopolitici – naturali) Garanzie Cristalli Garanzie complementari 4.3.2 Garanzie Furto-Incendio ( Ricorso Terzi) 45 La copertura contro il furto tutela il veicolo per tutti i danni che possono derivare non solo dal furto vero e proprio, ma anche da tutti i tentativi di furto o di scasso non riusciti, fino alla totale distruzione del veicolo. Inoltre, le polizze furto coprono anche il furto di ogni singola parte dell'auto, ma non la sottrazione degli oggetti che si trovano all'interno dell'automobile. La copertura Incendio, invece, copre danni subiti dal veicolo, sia fermo che in circolazione, causati da incendio quale fenomeno di combustione con sviluppo di fiamma. Se espressamente richiamata in polizza, la copertura assicurativa è estesa al Ricorso Terzi in conseguenza di incendio del veicolo, esplosione o scoppio (es luoghi in cui è custodito il veicolo). Per la corretta liquidazione dei danni Incendio e Furto è necessario conoscere le norme contrattuali e le disposizioni in vigore al momento della stipulazione del contratto e nei relativi aggiornamenti In caso di furto totale, al fine di agevolare il recupero di autovetture rinvenute dalle Autorità, in fase di rubricazione di sinistro, viene inviata comunicazione alle Autorità a cui è stato denunciato il furto. Direttive per la liquidazione dei furti e incendi totali. Documenti da acquisire per il furto totale: 1. Denuncia all'Autorità di furto o rapina (nella quale deve essere possibilmente indicato se siano stati sottratti, con il veicolo, anche il libretto di circolazione e il certificato di proprietà) e modulo di denuncia alla compagnia compilato in ogni sua parte. 2. Estratto cronologico generale e certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso rilasciati dal Pubblico Registro Automobilistico. 3. Libretto di circolazione (se non trafugato) e tutte le chiavi del veicolo. 4. Procura a vendere intestata alla Compagnia assicuratrice. 5. Scheda sinistri precedenti del casellario ANIA da acquisire tramite accesso al SIC contestualmente all’apertura del sinistro. 6. Fattura di acquisto (qualora l’assicurato ne sia in possesso). 7. Se il mezzo assicurato è di proprietà di una società di leasing o, 46 comunque, di ente e/o persona fisica o ditta diversa dal contraente, è necessario richiedere dichiarazione che il mezzo non sia assicurato neppure a secondo rischio contro il furto e/o contro l'incendio con altra compagnia (anche di gruppo). Documenti da acquisire per l’incendio totale: 1. Denuncia all’Autorità nel caso trattasi di evento doloso. 2. Copia verbale Vigili del Fuoco, se intervenuti. 3. Fattura di acquisto (qualora l’assicurato ne sia in possesso). 4. Procura a vendere intestata alla Compagni Assicurativa. Certificato Di Chiusa Inchiesta (Art. 150-bis C.d.A.) Con l’Art. 34 ter della legge 24 marzo 2012 n. 27 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, è stato introdotto nel Codice delle Assicurazioni l’Art. 150 bis: il comma 1 del nuovo articolo obbliga le Imprese di assicurazione ad indennizzare il danno derivante da furto o da incendio del veicolo assicurato indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta; il comma 2 prevede tuttavia che nei procedimenti giudiziari nei quali si procede ex Art. 642 c.p. per il reato di truffa in assicurazione, perpetrata mediante una richiesta di indennizzo per furto o incendio di un veicolo assicurato, la liquidazione del danno è effettuata previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta. Pertanto, alla luce del dettato normativo, non si potrà subordinare l’indennizzo all’acquisizione del certificato di chiusa inchiesta, salvo il caso in cui sia un corso un procedimento penale ex Art. 642 c.p.. I sinistri dubbi e/o che presentino circostanze da cui emerga un consistente fumus di tentata frode ai danni della Compagnia, dovranno essere fin da subito gestiti attraverso l’interessamento del Coordinatore di zona che avrà come riferimento, per eventuale supporto, il Coordinamento Tecnico. Dovranno inoltre essere immediatamente attivati i consueti canali di segnalazione verso Antifrode. Criteri di valutazione del danno Indennizzo lordo. 47 Le valutazioni per i furti totali dovranno essere effettuate dai Liquidatori sulla base della valutazione risultante dalla rivista Quattroruote per quanto riguarda le autovetture mentre per tutte le altre categorie di mezzi la rivista Eurotax. IVA. Prima di procedere alla liquidazione del danno, occorre controllare che il perito si sia espresso sul regime di detraibilità dell’IVA da parte del danneggiato (Società o professionista), previa verifica della disciplina fiscale del mezzo incidentato in rapporto alla sua classificazione e al suo utilizzo. In difetto di tale informazione, il Liquidatore deve richiedere al danneggiatocreditore l’originale della fattura relativa alle riparazioni effettuate, ove questi rifiuti di consegnare l’originale deve farsi rilasciare una copia della fattura unitamente alla dichiarazione di non detraibilità dell’IVA sostenuta. Indennizzo netto. L'indennizzo totale non potrà superare il valore assicurato e sarà pari a: valore del veicolo al momento del furto; aumentato del valore degli "optionals" (documentati e influenti sul valore commerciale, stabilmente fissati sul veicolo) detratta la franchigia o lo scoperto contrattuale aumentato delle spese accessorie di soccorso e fermo se previste dal contratto. Pagamento dell’indennizzo. Le modalità di pagamento dei danni da furto totale/ parziale o incendio, variano in ragione del valore dell’indennizzo. Arbitrato. Procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra assicurato ed assicuratore. La possibilità di fare ricorso all’arbitrato, in genere, viene prevista già in occasione della stipulazione del contratto di assicurazione, con apposita clausola. Qualora venga richiesto dovrà essere sempre autorizzato dal Coordinamento Tecnico. Recuperi, Vendita di veicoli ritrovati dopo il pagamento 48 dell’indennizzo. La competenza di queste attività è a carico dell’Ufficio Veicoli Ritrovati. Il recupero e la successiva vendita dei veicoli che una volta ritrovati, a seguito di indennizzo per furto totale, entrano nella proprietà della Compagnia. In caso di ritrovamento di un veicolo indennizzato, tutte le strutture liquidative dovranno pertanto provvedere a : Inviare tutta la documentazione al suddetto ufficio. Inoltrare una notifica, per informare dell’avvenuto specificando. ritrovamento Riaprire il sinistro. L’Ufficio Veicoli Ritrovati, verificherà la presenza, nella documentazione del sinistro, della procura speciale a favore della Compagnia, diversamente la richiederà all’assicurato nei termini previsti dalle condizioni generali di polizza. Una volta espletate tutte le attività di competenza, provvederà alla chiusura del sinistro sul gestionale ed alla sua definitiva archiviazione. Furti totali all’estero. Da parte della Criminalpol è stata segnalata una particolare situazione che attiene al furto all'estero di veicoli assicurati in Italia. I connazionali, che subiscono all'estero il furto del proprio veicolo, presentano la denuncia nello stesso Paese in cui il reato è accaduto ma, rientrati in Italia, non provvedono a reiterare la denuncia presso le nostre Autorità competenti. Ne consegue che, qualora il veicolo rubato venga ritrovato all'estero, la Criminalpol, interpellata dagli organi di Polizia stranieri, non è in grado di confermare che il veicolo sia stato rubato con l'ulteriore conseguenza della sua mancata restituzione all'avente diritto e quindi della sua "perdita" definitiva il cui danno ricade sull'assicuratore Auto Rischi Diversi. Appare quindi di immediata evidenza quanto sia importante che l'assicurato, derubato all'estero del proprio veicolo, presenti la denuncia di furto anche in Italia. In questi casi pertanto, all'atto dell'apertura del danno, andrà verificato se il cliente abbia assolto anche a questa formalità invitandolo, in difetto, a provvedervi. 49 4.3.3 Garanzie Kasko Totale - Kasko collisione Con la garanzia Kasko la Compagnia si assume i rischi derivanti dalla circolazione del veicolo, indipendentemente dalla responsabilità del conducente, a meno che non circoli senza rispettare la disposizioni di legge. Le forme di copertura kasko possono essere: A “valore intero” : questa è la copertura che risarcisce qualsiasi danno occorso al proprio veicolo A “primo rischio assoluto”: l’indennizzo è pari a un massimale indipendentemente dal valore della vettura prestabilito contrattualmente A “collisione” detta anche mini-kasko: stabilisce la risarcibilità solo per i danni derivanti dalla collisone con altro veicolo identificato. La liquidazione dovrà essere sempre in linea con le condizioni di polizza, poiché le stesse possono subire nel tempo variazioni, è sempre necessario prendere visione delle norme in vigore al momento della stipulazione del contratto. Criteri tecnici di valutazione. Nella valutazione dell’indennizzo occorre rispettare i seguenti criteri: L’ammontare del danno è uguale alla somma periziata dalla quale andrà detratto il corrispettivo di eventuali migliorie apportate al veicolo in occasione delle riparazioni o sostituzioni effettuate; Ove sia operante la clausola di deroga all’applicazione del degrado, l’indennizzo verrà determinato deducendo il degrado delle parti sostituite e/o riparate dell’autovettura assicurata; diversamente, se al momento del sinistro non sono decorsi più di cinque anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo, l’indennizzo verrà determinato senza dedurre il degrado delle parti sostituite e/o riparate, purché tali sostituzioni o riparazioni non interessino determinate parti; Accertare l’esatta data di prima immatricolazione, stato di conservazione e km percorsi al fine di determinare il giusto valore commerciale; Confrontare quest’ultimo con il valore assicurato per individuare 50 eventuale sottoassicurazione ed applicare quindi la proporzionale ex Art. 1907 c.c.; Detrarre la franchigia o lo scoperto previsti in polizza; In caso di danno totale l’assicurato deve rilasciare procura a vendere o a demolire il veicolo a favore della Compagnia. Pagamento dell’indennizzo. Le modalità di pagamento variano in ragione del valore dell’indennizzo. Riserva. In relazione ad un danno R.C. Auto, per il quale in fase di apertura non risulti acclarata la responsabilità, è possibile la contestuale rubricazione di un sinistro sulla polizza Kasko. In questi casi, l’assicurato potrà chiedere il risarcimento in ambito Kasko prima della chiusura del danno R.C. Auto. Si provvederà , qualora ricorrano i presupposti, alla liquidazione del danno Kasko e alla contestuale rivalsa nei confronti della Compagnia che garantisce il veicolo del presunto responsabile o direttamente nei confronti dello stesso qualora il veicolo non risulta coperto da garanzia R.C. Auto, previo invio della lettera monitoria e della quietanza sottoscritta dall’assicurato contenente l’espressa clausola relativa alla cessione dei diritti di rivalsa. 4.3.4 Garanzie Eventi Speciali (Sociopolitici / Naturali) Le garanzie denominate “Eventi Speciali” tutelano l'assicurato dagli imprevisti provocati da eventi sociopolitici, atti vandalici o eventi naturali. Nel dettaglio, la garanzia denominata “ Eventi sociopolitici” prevede l’indennizzabilità dei danni del veicolo causati da atti vandalici. La garanzia Eventi Naturali prevede l’indennizzabilià dei danni del veicolo causati da eventi atmosferici. Relativamente a tali garanzie l’assicurato deve: 1. presentare immediatamente denuncia alle Autorità competenti in caso di danno totale. 2. rilasciare procura a vendere o a demolire il veicolo a favore della Compagnia. I criteri tecnici di valutazione rimangono quelli relativi a e “Garanzia Kasko totale / Kasko collisione”. 51 4.3.5 Garanzia Cristalli e relativi accordi La garanzia Cristalli prevede il rimborso, in caso di rottura accidentale o per fatto involontario di terzi, del lunotto posteriore, del parabrezza o dei cristalli laterali del veicolo. Le Compagnie stipulano accordi con Società specializzate nel settore, CARGLASS, DOCTORGLASS, GLASSDRIVE, ecc.. 4.3.6 Garanzie complementari Le garanzie Complementari sono ulteriori estensioni selezionabili al momento della stipula della Polizza . 4.4 Banca dati sinistri ISVAP 4.4.1 Introduzione 4.4.2 Alimentazione 4.4.3 Correzione errori 4.4.4 Consultazione 4.4.1 Introduzione IVASS è il nome dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che il 1° gennaio 2013 è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze all'ISVAP. (l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo). L'IVASS ha istituito (ai sensi del decreto legge 28 Marzo 2000, n.70 convertito in legge 26 Maggio 2000, n.137) la Banca Dati Sinistri per raccogliere i dati relativi ai sinistri di tutte le Imprese italiane operanti nel ramo R.C. Auto. L'obiettivo principale della Banca Dati Sinistri è la prevenzione e il contrasto alle frodi nel settore dell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore. Il 1 giugno 2009 ISVAP ha emanato il Regolamento n. 31 recante la disciplina della Banca Dati Sinistri R.C. Auto, all’Art. 135 del D. Lgs. 209/2005, Codice delle Assicurazioni Private che con gli emendamenti dell'agosto 2012 e febbraio 2013 costituiscono l'attuale riferimento normativo sulla Banca Dati Sinistri. Le nuove regole di alimentazione della Banca Dati Sinistri e le modalità di consultazione sono in vigore dal 1° gennaio 2011. 52 Normativa di legge Regolamento 31 del giugno 2009 Modifica art 7.2 e 7.3 del Regolamento del 31 giugno 2009 Integrazione art 7.6 e 7.7 del Regolamento del 31 giugno 2009 Normative Aziendali L’attività di raccolta ed inserimento delle informazioni richieste da IVASS per la corretta alimentazione della Banca Dati Sinistri è di fondamentale importanza. Una Banca Dati Sinistri completa di tutte le informazioni consente alle Imprese di individuare la ricorrenza di determinati dati e quindi la potenziale natura fraudolenta di un sinistro. Il ciclo di vita di un sinistro in ottica BDS IVASS si compone di: Apertura del sinistro nel sistema gestionale. Consultazione della Banca Dati Sinistri per la verifica degli indicatori di possibili fenomeni fraudolenti. Integrazione dati. Definizione/Annullamento. Alimentazione della BDS IVASS con i dati del sinistro. Ricezione delle eccezioni da parte di IVASS sui dati inviati. Correzione/Integrazione dati sui sinistri errati/incompleti. Rinvio a IVASS dei dati corretti. Eventuale contestazione e azione sanzionatoria delle Imprese da parte di IVASS sui sinistri non corretti/incompleti. L’alimentazione viene attivata dopo ogni variazione dei dati del sinistro. 4.4.2 Alimentazione Per Alimentazione della BDS s’intende il processo di invio a IVASS delle informazioni sui sinistri, raccolte e inserite nel sistema gestionale dagli uffici Gestori . Per ottemperare alle tempistiche imposte da IVASS l'informatica invia ogni lunedì sera un flusso dati; i dati non corretti e/o incompleti sono rinviati da IVASS e ridistribuiti alle strutture di gestione competenti, per la loro correzione e/o integrazione, entro il venerdì della settimana in cui è avvenuto l'invio. I tempi di correzione sono stabiliti in 20gg dalla data di ricevimento del flusso di ritorno delle eccezioni da IVASS (di norma recepito il martedì). Normativa di legge. 53 Modalità di trasmissione dei dati alla BDS, Elenco dei record e descrizione. Normative Aziendali ricorrenti. Il corretto e completo inserimento dei dati già in fase di apertura/gestione del sinistro, soprattutto se già presenti nella documentazione, garantisce uno svolgimento più efficiente dell’intero processo di alimentazione evitando che si debba ricorrere ad un’attività successiva di integrazione/correzione. Nel caso in cui il dato non sia disponibile o lo sia in modo incompleto e/o non corretto è necessario attivare le azioni previste per il recupero dello stesso dandone evidenza nel Diario di Trattazione, già durante la fase di istruttoria. È necessario: verificare la correttezza e la completezza di tutti i dati e attivarsi per richiederli in ogni fase della gestione del sinistro: Apertura Riservazione Istruzione senza attendere la fase di definizione o di liquidazione; prestare attenzione alla rubricazione dei soggetti danneggiati; Particolare riferimento a: ruolo del soggetto che deve essere coerente con gli oggetti colpiti (danni a veicolo / cose / lesioni); dati del Legale che, ove presente, deve essere correttamente identificato come Persona Fisica/Giuridica (con il relativo inserimento del CF / P. Iva) e ove i dati del patrocinatore vengano richiamati e dunque siano stati precedentemente inseriti, accertarsi che siano corretti e completi onde evitare la reiterazione di errori; in presenza di Lesioni inserire tutte le relative informazioni (Pronto Soccorso, Comune e Provincia del Presidio, Sede e Natura della lesione, Percentuale IP, Decesso) ; inserire in modo completo e corretto tutte le informazioni anagrafiche; Relative a: soggetti COINVOLTI nel sinistro (danneggiati e non) in relazione tanto al dato anagrafico della partita di danno quanto al dato anagrafico inserito in fase di pagamento. 54 Altri soggetti: – professionisti incaricati – INAIL /INPS (rivalsa) – Legale o studio d’infortunistica di controparte – – – – datori di lavoro (rivalsa) Testimone Medico di controparte Carrozzeria non convenzionata Recupero e inserimento dati : Elenchiamo di seguito alcune indicazioni che occorre seguire rigorosamente. Luogo di accadimento del sinistro Il luogo di accadimento del sinistro deve essere inserito oltre che in fase di apertura da parte del Contact Center, anche a cura del liquidatore laddove se ne rilevi la carenza, ad esempio nel caso in cui tale assenza sia dovuta all’apertura del sinistro da flusso debitore e successiva trasformazione del sinistro in gestionario/misto. Anagrafica soggetti coinvolti Per ciascuno dei soggetti coinvolti nel sinistro è necessario inserire nel sistema gestionale, in modo corretto e completo, tutte le informazioni anagrafiche disponibili con riferimento alle figure di: o contraente o proprietario o conducente sia Assicurati che di controparte. È necessario pertanto attivarsi per il recupero delle informazioni quali: in caso di persona fisica: 55 – nome – cognome – luogo di nascita – – codice fiscale data di nascita in caso di persona giuridica: – – denominazione sociale partita IVA Per quanto attiene alle medesime figure di controparte, e ai conducenti di tutti i veicoli coinvolti, è necessario che ci si attivi per il recupero delle informazioni anagrafiche durante la fase di gestione del sinistro e, ove non si riesca nel recupero di dette informazioni, si provveda alla richiesta mediante l’utilizzo delle comunicazioni pubblicate nell’Intranet alla sezione R.C. Auto / Banca Dati IVASS / Lettere BDS . Nella comunicazione devono essere marcati unicamente i box riguardanti le informazioni mancanti/carenti da richiedere. Le informazioni ricevute in risposta alla richiesta devono essere tempestivamente inserite nel sistema gestionale. E' indispensabile porre anche l’attenzione sul corretto inserimento dei dati negli appositi campi: ad esempio, qualora fossero invertiti ”nome” e “cognome”, la BDS IVASS rileverebbe la non corrispondenza degli stessi con il codice fiscale inserito, circostanza che comporterebbe lo scarto del sinistro. Nel caso in cui i veicoli coinvolti siano più di due occorrerà, ove richiesto, procedere all’associazione tra il danneggiato e la relativa partita di danno . Anagrafica Beneficiario del pagamento In fase di inserimento dati sono stati inseriti controlli volti a segnalare la carenza dei dati anagrafici. In caso compaia un messaggio di errore sarà necessario completare la sezione anagrafica del danneggiato prima di procedere con la disposizione di pagamento. In fase di pagamento del danneggiato, ove sia indicata una “Causa Mancanza 56 Dati” questa deve trovare riscontro all’interno del fascicolo (sia esso elettronico o cartaceo): ad esempio, se è indicata l’opzione “Dato Richiesto” occorre che sia presente una comunicazione inviata al danneggiato in cui si faccia specifica richiesta del dato mancante, poiché costituisce una certificazione dell’attività svolta dal liquidatore ai fini degli obblighi previsti dalla Banca Dati Sinistri. Veicoli La compagnia che assicura il veicolo di controparte deve essere inserita in fase di apertura del sinistro da parte del Contact Center. Tale dato oltre che dalla denuncia può essere reperito anche mediante la consultazione SIC. Laddove tale informazione non fosse indicata in fase di apertura, il liquidatore è chiamato al recupero della stessa mediante: o contatto con la controparte o ulteriore interrogazione del SIC (da svolgersi anche a seguito delle eventuali comunicazioni di controparte) Di quest’ultima attività deve essere lasciata evidenza (stampa della pagina del SIC) nel fascicolo di sinistro per le necessarie attività di controllo, in quanto il dato relativo alla Compagnia assicuratrice di controparte costituisce elemento essenziale ai fini dell’alimentazione della Banca Dati Sinistri. Tale attività deve essere svolta anche al fine di verificare la correttezza della Compagnia eventualmente già presente. Anagrafica Testimone In fase di raccolta della testimonianza, deve essere richiesto al soggetto: o documento di identità in corso di validità o codice fiscale Con riferimento al codice fiscale si richiama quanto detto alla sezione dati anagrafici dei soggetti coinvolti in merito alla correttezza e completezza dei dati, nonché alle relative modalità di recupero. Anagrafica Altre Figure di Controparte Deve essere curata anche la sezione anagrafica dei soggetti fiduciari di controparte con riferimento alle figure di: 57 o Medico o Legale o Studio Infortunistica o Carrozzeria I dati devono essere completi e corretti, e ove non disponibili, recuperati mediante l’invio dell’apposita comunicazione come già descritto nella sezione anagrafica soggetti coinvolti. 4.4.3 Correzione errori L'attività di correzione errori BDS avviene su precisa indicazione di IVASS che notifica il numero di sinistro e il tipo di errore riscontrato in base ad un dizionario di errori pubblicato in allegato al regolamento 31. IVASS da' riscontro su tutti i sinistri ricevuti in qualsiasi stato. Le eccezioni inviate da IVASS sono rielaborate dall'Area Informatica che le completa con le informazioni utili a individuare la partita di danno e il soggetto coinvolto cui l'errore si riferisce. L’applicativo gestionale è stato corredato di un'apposita funzione di correzione degli errori (Banca Dati ISVAP => Integrazione Banca Dati ISVAP). La comunicazione giunge entro la fine della settimana in cui il flusso è stato inviato a IVASS. Come da art 7.4 del regolamento 31 i tempi di correzione, per i soli sinistri in stato chiuso e annullato, sono stabiliti da IVASS in 20gg dalla data di ricevimento delle eccezioni (di norma recepite ogni martedì). All'interno di questo periodo il sinistro può essere corretto e inviato più volte. Scaduti i termini di correzione, se il flusso presenterà ancora sinistri in errore sopra la soglia del 1%, l’Impresa sarà esposta ad una sanzione da € 500 a € 5.000 per ciascun invio, (Normativa di legge). 4.4.4 Consultazione La funzione di Consultazione BDS permette alle Imprese di accertare la ricorrenza di un individuo o di un veicolo sui sinistri di tutte le compagnie assicurative e valutare la potenziale natura fraudolenta del sinistro in trattazione. La funzione di Consultazione espone alle Imprese il contenuto della BDS 58 attraverso due modalità: online sul sito IVASS, dove gli utenti possono eseguire singole consultazioni su persone fisiche, giuridiche e targhe di autoveicoli; batch, ossia via file, per l'acquisizione massiva di dati da parte dei sistemi informatici; L'accesso al sito IVASS è controllato attraverso delle credenziali (username e password), che si possono richiedere a IVASS tramite le strutture di competenza. Normativa di legge Richiesta di accesso alla BDS IVASS Parametri di Significatività per la consultazione della BDS Tracciato record consultazione sintetica batch Normative Aziendali. Richiesta di accesso alla BDS IVASS L’interrogazione alla Banca Dati Sinistri deve essere considerata uno strumento di supporto all’istruttoria di tutti i sinistri in trattazione. Sarà cura della Segreteria Tecnica inviarne comunicazione a secondo le modalità previste dal Reg. 31/2009. IVASS Decreto legge n.1 del 24 Gennaio 2012 Il Decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito in legge n. 27 del 24 marzo 2012, Modifica all’Art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private , ha incentrato una parte rilevante delle disposizioni in materia di assicurazione sul contrasto dei fenomeni fraudolenti. Con riferimento alle modifiche dell’Art. 148 C.d.A., viene richiamata, necessità di utilizzare a tal fine i dati contenuti nella Banca Dati Sinistri. la In particolare, è previsto dall'Art. 32, c.3b : “Ai fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l’impresa di assicurazione provvede alla consultazione della banca dati sinistri e qualora dal risultato della consultazione, avuto riguardo del codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due parametri di significatività l’impresa può decidere di non fare offerta di risarcimento. in tutti i casi oggetto di segnalazione da parte del Servizio Antifrode; 59 ogni qual volta dovessero emergere elementi che possano far ritenere il sinistro non genuino, spetterà al Servizio Antifrode valutare l’opportunità di avocazione e gestione successiva del sinistro secondo le procedure in essere; è necessario che l’ attività di verifica sia svolta entro i termini di sanzionabilità previsti dagli Art. 148 e 149 del C.d.A. per consentire al Servizio Antifrode di avvalersi di quanto disposto dal comma 2bis dell'Art. 148 C.d.A., per sospendere i termini di liquidazione; 1. Consultazione della BDS di 1° Livello 2. Consultazione della BDS di 2° Livello Come indicato dal regolamento 31 è opportuno ricordare che la ricerca d’informazioni deve sempre e necessariamente rispettare il principio di pertinenza legato ad esigenze emergenti dall’esame di uno specifico sinistro. L’utente non può quindi utilizzare o acquisire notizie in modo indiscriminato. Le ricerche devono sempre fondarsi su effettive necessità connesse alla prevenzione e al contrasto delle frodi e sempre motivate da obiettive esigenze di verifica nascenti in occasione della liquidazione del sinistro, nel rispetto di criteri di proporzionalità e adeguatezza, in quanto, in caso di consultazioni improprie, la responsabilità sarà ascrivibile all’utente che l’ha effettuata, così come previsto all’Art. 11, 4° comma: "Salvi comunque gli obblighi e la responsabilità delle imprese di assicurazione, della CONSAP e dell’UCI, i responsabili e il personale delle strutture e degli uffici mediante i quali è effettuata la consultazione sono obbligati a mantenere il segreto sugli elementi informativi acquisiti e sono personalmente responsabili per la violazione degli obblighi di riservatezza derivanti dal trattamento delle informazioni acquisite tramite consultazione della banca dati sinistri e dalla loro utilizzazione o divulgazione a terzi per finalità non consentite dalla legge o comunque estranee alle finalità per le quali la banca dati sinistri è stata istituita." Al fine di rispettare i principi di pertinenza, IVASS ha disposto che le Imprese adottino ogni idonea procedura di controllo interno affinché, nella fase di interrogazione della BDS , sia sempre associabile l’interesse concreto all’acquisizione dei dati. Per tale ragione l’accesso alla BDS, da parte degli utenti abilitati, deve sempre avvenire dall’applicativo interno e non direttamente sul sito di IVASS, affinché il sistema possa registrare le informazioni relative agli accessi stessi. Una volta effettuato l'accesso, IVASS riproporrà il risultato della consultazione di 60 1 livello dando due indicazioni alternative: Semaforo verde che rileva situazioni potenzialmente fraudolente. In questi casi il liquidatore deve accedere al dettaglio dei sinistri, consultazione di 2 livello, al fine di assumere tutte le informazioni utili a valutare la genuinità del sinistro. Tali situazioni devono essere portate all’attenzione del Responsabile dell’Unità di liquidazione assieme al quale sarà stabilita l’opportunità di segnalazione del sinistro alla struttura Antifrode e di avvio degli approfondimenti istruttori del caso. Semaforo rosso significatività. che non rileva sufficienti parametri di In questi casi l’accesso al secondo livello della BDS deve essere effettuato unicamente laddove si ravvisino sospetti, ricorrenze di nominativi o altro che possano ricondurre a comportamenti fraudolenti. 4.5 Danni R.C. Auto a persona L’imponente incidenza economica, le norme processuali in vigore e quelle previste per il prossimo futuro, richiedono una gestione particolarmente diligente e comunque coerente con le seguenti direttive di carattere generale: acquisire fotocopia libretto di circolazione e della patente del conducente; andranno disposti tempestivamente gli accertamenti ritenuti necessari per chiarire la dinamica del sinistro; in caso di intervento degli Organi di Polizia, potranno essere richieste agli stessi, se ritenute utili, le informazioni acquisite nei termini e con le modalità previste dall’Art. 11 del Nuovo Codice della Strada e dall’Art. 21 del relativo regolamento; dovrà essere sempre disposta visita medica di controllo sulle parti lese per avere indicazioni tempestive sulla reale portata delle lesioni, nonché sull’età e condizione del danneggiato e sulla presumibile entità dei postumi che le lesioni potranno comportare; al medico, legale fiduciario, incaricato della valutazione degli eventuali postumi sulla parte lesa, dovrà sempre essere inviata copia della relazione del medico di controllo assieme alla documentazione del danno dei veicoli coinvolti (fotografie, perizie e quant’altro) con la richiesta di specifico parere sul nesso causale tra danni materiali e lesioni pretestate; le conclusioni dovranno comprendere il riepilogo dei 61 giorni degli eventuali ricoveri, da utilizzare nel programma di calcolo; ove non fosse possibile definire il danno in corso di esercizio, la somma da far appostare a riserva dovrà essere sempre il risultato di un conteggio analitico del quale il fascicolo di danno dovrà essere corredato; 4.6 Danni da inquinamento, Decreto Ministeriale 29/10/1999 n° 471 Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati. ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni. (Pubblicato sul Supplemento Ordinario 218/L alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15 dicembre 1999) 4.7 Nuova procedura di conciliazione delle controversie R.C. Auto Dal 1° Luglio 2004 è in vigore a livello nazionale la nuova procedura di conciliazione delle controversie relative ai sinistri R.C. Auto (CARD e no CARD), in attuazione delle intese raggiunte tra le associazioni dei consumatori e l'ANIA. In data 19 marzo 2012 è stato siglato un nuovo accordo tra le associazioni dei consumatori ed ANIA, finalizzato al rilancio della procedura stessa. L’accordo, è aperto alla libera adesione delle Imprese e prevede la nomina di incaricati (c.d. conciliatori d’impresa) muniti di mandato a transigere. Essi avranno il compito di discutere a distanza i casi con i rappresentanti dei consumatori nell’ambito delle previsioni del regolamento di conciliazione allegato all’intesa. Può accedere alla procedura il consumatore che, avendo presentato una richiesta di risarcimento del danno completa di tutti i dati previsti dalla legge: non abbia ottenuto risposta nei termini di legge; abbia ricevuto diniego di offerta di risarcimento da parte dell’Impresa; non abbia accettato, se non a titolo di acconto, l’offerta di risarcimento; Oggetto della conciliazione: Formano oggetto della procedura le controversie inerenti alla gestione dei 62 sinistri del ramo R.C. Auto (CARD e no CARD), la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 Euro. Attivazione della procedura: La procedura può essere attivata solo a condizione che il consumatore: non abbia già incaricato altri soggetti a rappresentarlo verso la Compagnia; non abbia già attivato la procedura di Mediazione a fini conciliativi ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; nei sinistri rientranti nell’ambito di applicazione della procedura di risarcimento diretto (Art. 149 C.d.A.) e della procedura di risarcimento del terzo trasportato (Art. 141 C.d.A.) abbia indirizzato la richiesta di risarcimento all’assicuratore tenuto alla gestione del danno; Vale a dire, per il risarcimento diretto, all’assicuratore del veicolo non responsabile in tutto o in parte e per il risarcimento del terzo trasportato all’assicuratore del veicolo vettore, non abbia incaricato altri soggetti a rappresentarlo verso la Compagnia. Per accedere alla procedura il consumatore si rivolge ad una delle associazioni dei consumatori aderenti all’accordo a cui indirizza la richiesta di conciliazione comprensiva di mandato a transigere; l’associazione dei consumatori, verificata la presenza delle condizioni di ammissibilità della richiesta, e verificata l’esistenza dei presupposti di fondatezza per dar seguito alla richiesta di conciliazione, trasmette alla Impresa la domanda di conciliazione. Indicazioni operative. Il Coordinamento Tecnico R.C. Auto riceve, la domanda di conciliazione e al fine di poter partecipare con cognizione di causa al tentativo di conciliazione attivato. Richiede, all’ufficio gestore del danno una relazione sullo stato del sinistro, i motivi che hanno determinato l’iniziativa dell’esponente e copia della documentazione istruttoria essenziale. L’ufficio gestore riscontra quanto prima, la richiesta del Coordinamento Tecnico R.C. Auto una volta conclusa la procedura, il Coordinamento tecnico R.C. Auto ne comunicherà l’esito al responsabile del CLD per gli opportuni seguiti. 4.8 Mediazione 63 Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Art. 1 Mediazione: l’attività , comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa; 4.9 Competenze Patrocinatori Con riferimento ai costi connessi alle competenze dei Patrocinatori, molte Compagnie prevedono specifiche tabelle che definiscono le percentuali delle spese legali da riconoscersi nell’ambito della trattazione dei sinistri, differenziate in base all’entità del danno. Pertanto, se presenti, i Liquidatori nella computazione delle spese legali dovranno fare riferimento a queste tabelle. Si rammenta altresì che, in ambito R.C. Auto, il corrispettivo, ove dovuto, per l’assistenza legale stragiudiziale deve essere indicato separatamente in quietanza e deve essere sempre correttamente registrato. (Ai sensi dell’Art. 148 comma 11 del Codice delle Assicurazioni) 4.10 Vademecum Sanzionabilità Questa è una sintesi operativa delle regole e dei comportamenti indispensabili per una corretta gestione del sinistro Auto in linea con gli obblighi di legge. Regole. Il Codice delle Assicurazioni ai sensi dell’Art. 141, 148, 149, 150; impone alle Imprese di Assicurazione, nell’ambito della liquidazione dei sinistri da circolazione stradale (R.C. Auto, CARD, CTT) di: richiedere le integrazioni alle richieste di risarcimento incomplete entro 30 giorni dalla loro ricezione; provvedere alla formulazione di congrua e motivata offerta o di comunicazione di motivato diniego entro:- 30 giorni dalla ricezione della 64 richiesta di risarcimento (o delle integrazioni richieste nel termine di 30 gg.) per danni a cose con modello CAI a doppia firma; 60 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento (o delle integrazioni richieste nel termine di 30 gg.) per danni a cose privi di modello CAI a doppia firma; 90 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento (o delle integrazioni richieste nel termine di 30 gg.) per danni da lesioni o da morte; provvedere al pagamento entro 15 giorni dall’accettazione dell’offerta formulata o dal suo rifiuto; in caso di mancata risposta entro 30 giorni, il pagamento verrà comunque effettuato entro i 15 giorni successivi; La richiesta d'integrazione per i danni CID ha effetto sospensivo, mentre per i danni R.C. Auto regime ordinario e CTT ha effetto interruttivo, Ciò significa che: nei primi l'acquisizione dei dati richiesti fa ripartire il termine di pagamento dal momento in cui era stato sospeso; nei secondi, invece l'acquisizione dei dati richiesti fa ripartire i termini per l'adempimento ex novo; (DPR 18/07/06 disciplina di attuazione del Risarcimento Diretto, Art.7, c. II). Le disposizioni si applicano a prescindere dallo scambio “informatico”, tra le Compagnie, dei flussi di responsabilità. In caso occorra riconoscere onorari legali, gli stessi vanno indicati a parte nella quietanza. (Art. 148 C.d.A., c. XI); l'inosservanza è punita con sanzione da 2.500 a 7.500 € (Art. 317 C.d.A.). Sanzioni (Art. 315 C.d.A.) In evidenza l'entità degli importi cui sono esposte le Compagnie sanzionate in caso di non rispetto dei termini previsti dalla normativa: - Ritardo fino a 30 gg. - sanzione da € 300 a € 900; - Ritardo fino a 60 gg. - sanzione da € 900 a € 2.700; - Ritardo fino a 90 gg. - sanzione da € 2.700 a € 5.400; - Ritardo fino a 120 gg. - sanzione da € 5.400 a € 10.800; - Ritardo oltre 120 gg. - DANNI A COSE: sanzione da € 10.800 a €30.000; 65 - Ritardo oltre 120 gg - DANNI A PERSONA: sanzione da € 20.000 a €60.000; E' bene sottolineare che il ritardo si conteggia a partire dalla scadenza del termine utile per formulare l'offerta o per comunicare i motivi per i quali non si ritiene di doverla formulare. Cenni sull’interpretazione autentica dell’Organo di Vigilanza. Di seguito saranno indicate alcune regole interpretative fornite dall’Organo di Vigilanza nella valutazione della sussistenza o meno della violazione delle norme sopra esposte, in particolare: 1. In assenza di denuncia del sinistro da parte dell'assicurato o del responsabile il liquidatore, oltre ad attivarsi diligentemente per acquisire la stessa, dovrà porre in essere l'istruttoria che reputi idonea (accessi presso le Autorità competenti, sopralluoghi con ricerca e/o verifica di testimoni, tentativi di avvicinamento dell' assicurato, ecc.). L'eventuale diniego di offerta dovrà quindi trarre motivazione dalle risultanze dell'attività istruttoria effettuata e non fare esclusivo riferimento all'assenza di denuncia da parte dell'assicurato o del responsabile; 2. l’assenza della prova generica del fatto storico non può costituire una valida motivazione del diniego dell’offerta; 3. I termini non sono “salvati” dal ritardato invio della richiesta di integrazione, quando la stessa non sia stata inviata entro i 30 gg. previsti; In questo caso l’obbligo di formulare l’offerta reale ovvero di motivare adeguatamente il diniego dell'offerta decorre dalla data di ricezione della precedente richiesta di risarcimento. L'invio tardivo della richiesta di integrazione, pur non evitando la sanzionabilità, può essere considerata dall'Istituto di Vigilanza (in presenza di Reclamo o in caso di Visita ispettiva) quale atteggiamento pro-attivo da parte dell'Impresa, con probabile incidenza favorevole sull'importo sanzionabile; 4. Qualora la richiesta di integrazione venga riscontrata solo parzialmente (vengono fornite solo una parte della documentazione richiesta) è necessario richiedere gli elementi non ancora ricevuti ovvero formulare offerta reale nei termini o comunicare, nei termini, il motivo del diniego; 5. L’acquisizione “aliunde” degli elementi richiesti (ad es. il Codice Fiscale 66 desunto dalla perizia, la dinamica del sinistro dal Verbale delle Autorità intervenute, la mancata indicazione di luogo, ora e modalità per effettuare la valutazione del danno se la perizia sia stata comunque effettuata, ecc.) deve essere considerata quale circostanza da sola idonea a generare l’obbligo per l’Impresa di effettuazione dell’offerta reale ovvero di comunicazione dei motivi del diniego, anche se, per quegli elementi, la richiesta di integrazione non sia stata riscontrata; 6. La riduzione del 30% della sanzione è prevista solo nei casi in cui offerta e pagamento siano contestuali. Al fine di consentire un adeguato riscontro all’Organo di Vigilanza, si ricorda che è necessario fornire all’Ufficio competente, tutte le informazioni inerenti la trattazione del danno. È altresì indispensabile avere evidenza ed allegare, la documentazione che attesti quanto comunicato. Solo così sarà possibile formulare e sostenere eventuali opposizioni ad atti di contestazioni notificati dall’ISVAP in caso di presunte violazioni del dettato normativo. Comportamenti da osservare. Il processo liquidativo deve essere improntato, per evitare di incorrere nelle sanzioni precedentemente esposte, alla massima celerità e tempestività. La gestione del Danno Auto, quindi, inizia dalla scrupolosa valutazione della richiesta danni nei suoi contenuti ed allegati. Si raccomanda, pertanto, in fase di istruzione di un nuovo sinistro, di verificare l’esistenza e l’efficacia della richiesta di integrazione inviata dal Call Center, che laddove non presente o efficace dovrà essere predisposta dal Centro di Liquidazione, come detto, entro 30 giorni dal pervenimento della Richiesta di risarcimento danni. L’affidamento di molteplici attività di carattere istruttorio a fiduciari (periti, medici, informatori, …) impone, inoltre, una importante attività di monitoraggio. I trasferimenti dei danni, quando sia oggettivamente necessario effettuarli, non potranno prescindere dall’effettuazione, a cura del CLD trasferente, di tutti gli adempimenti formali previsti dalla normativa. Per i danni a cose, sia che si tratti di un danno CARD sia che si tratti di un danno “No CARD” la richiesta danni è completa quando contiene 67 tutti gli elementi richiesti dalla legge: la descrizione della dinamica del sinistro, che naturalmente si potrà desumere anche dal modulo CAI eventualmente allegato, l'indicazione del luogo, giorni e ore dove si trova il veicolo per la valutazione peritale, la descrizione sommaria dei danni patiti. La richiesta danni non è completa quando manca anche uno solo di questi elementi, ed allora sarà necessario formulare una richiesta di integrazione relativamente agli elementi non prodotti. I danni con lesioni del conducente del veicolo assicurato fino al 9% di invalidità permanente rientrano nel regime CARD, quelli superiori a detta invalidità e naturalmente i danni mortali rientrano nel cosiddetto regime “No CARD”. Per le lesioni dei trasportati si applica la Convezione Terzi Trasportati, con recupero degli esborsi erogati in base all'eventuale (totale o parziale) responsabilità del veicolo antagonista. Anche per questa tipologia di danno si parte dalle richiesta danni e dalla sua completezza. La richiesta danni per lesioni mai, o quasi mai, giunge completa perché per essere completa deve indicare le conseguenze derivate dalle lesioni patite e queste non possono che essere valutate a distanza di tempo dal sinistro. Pertanto, una richiesta danni per lesioni, deve essere tempestivamente riscontrata con richiesta di integrazione, nella quale vengano richiesti dati non forniti, in particolare relativamente al certificato di guarigione con o senza postumi permanenti. Il termine per l'integrazione è, come sopra evidenziato, di 30 gg. La richiesta di integrazione, nonché la comunicazione di rifiuto dell’offerta (contestazione), dovranno essere inviate con raccomandata RR. ovvero via Fax, avendo cura di conservare sia la cartolina di ritorno con la data di ricevimento della richiesta da parte del danneggiato, sia il report fax. Per le cartoline in particolare diventa opportuno procedere ad un'archiviazione a parte, secondo l'ordine cronologico dato dalla data di invio (in maniera tale da avere un criterio valido e omogeneo per tutte le Compagnie). I termini per erogare il risarcimento, CARD e “No CARD”, saranno “sospesi” o “interrotti” dal momento della ricezione da parte del 68 richiedente della medesima e riprenderanno a decorrere dal giorno in cui riceveremo la risposta richiesta, ovvero acquisiremo aliunde i dati necessari. La data di primo accesso da parte del perito, o di effettuazione della visita medica, quindi, ancorché in presenza di richiesta incompleta, rappresenta il ‘dies a quo’ da cui riprende a decorrere il termine per il pagamento. Ulteriore casistica Offerta ai Minori: in questa circostanza si è tenuti ad effettuare l’Offerta nei termini di legge, spossessandosi della relativa somma che deve essere oggetto di deposito c/o l'Istituto Bancario, intestato al minore e vincolato al pervenimento dell'Autorizzazione del Giudice Tutelare. Impossibilità o rifiuto di visita medica: Il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell'Impresa. E' quindi evidente che un diniego che trovi fondamento in tale rifiuto da parte del periziando non possa che considerarsi legittimo. Il rifiuto non è però immediatamente desumibile dal fatto che il danneggiato non si sia presentato ad una singola visita medica stabilita unilateralmente dalla Società. Sarà quindi necessario che l'invito a visita medica sia reiterato (quindi inviato dal medico e dal CLD) e venga nuovamente disatteso o che sia esplicitamente comunicato il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti. Impossibilità o rifiuto di perizia sul veicolo: anche l’impossibilità di accertare i danni subiti dal veicolo, per il quale viene richiesto il risarcimento, è una legittima causa di diniego, purché l'Impresa dia contestuale prova della sua diligente attivazione. Sarà quindi necessario immediatamente e formalmente contestare (con Raccomandata o Fax) all’interessato o al suo patrocinatore i predetti comportamenti ostruzionistici o dilatori. Strumentale e, di conseguenza, priva di effetto, risulta l'invio di un'offerta reale palesemente "inadeguata" In quanto tale, l’offerta non sarà considerata validamente conclusiva del processo liquidativo ed il relativo sinistro sarà considerato sanzionabile nel caso in cui, l'ulteriore integrazione, non avvenga nei termini di legge. 69 Cessione del credito: Al soggetto che risulti cessionario di un credito (Cfr. carrozzeria) non è necessario ripetere l’invio della richiesta di integrazione, se l’adempimento sia stato già effettuato nei confronti del titolare del diritto al risarcimento e sempre che la cessione del credito sia successiva alla prima richiesta di risarcimento. Di conseguenza la richiesta di integrazione andrà inviata al cessionario qualora questi sia l’unico richiedente il risarcimento. Doppio intervento legale: Il precedente invio della richiesta di integrazione nei confronti di un patrocinatore, poi sostituito da altro legale, esonera la Compagnia dall’invio di ulteriore richiesta al nuovo patrocinatore. Rivalse di Istituti Sociali e del Datore di Lavoro: La presenza di una richiesta del Datore di lavoro ovvero dell’Assicuratore Sociale non è assoggettata al rispetto degli adempimenti formali previsti dalla normativa. Pertanto il CLD non è tenuto a riscontrare con richiesta di integrazione “autonoma” una richiesta di Datore di lavoro o dell'Assicuratore Sociale (che chiedono il rimborso di prestazioni patrimoniali erogate per legge al danneggiato). I sinistri colpiti da Reclamo devono essere gestiti pro-attivamente, ponendo in essere tutte le attività ancora possibili per rendere la posizione non sanzionabile ovvero per ridurre l’importo sanzionabile. Ricordiamo, come la normativa obblighi la Compagnia ha dare riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del reclamo. (Art. 4 comma 6 del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008). Se vi è richiesta, inoltre, da parte dell’ISVAP, la Compagnia ha 30 giorni di tempo per dare riscontro all’Organo di Vigilanza. (Art. 6 comma 2 del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008). Sono previste sanzioni in caso di mancata osservanza della normativa suddetta da € 5.000 ad € 50.000. 70 5 RESPONSABILITA’ CIVILE GENERALE 5.1 Decreto Legislativo 23/02/2000 N°38: “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’Art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n° 144” 5.2 Responsabilità Civile Sanitaria 5.3 Danni su polizze R.C. Fabbricati 5.4 Danni su polizze R.C. Inquinamento 5.5 Danni su polizze R.C. Prodotti 5.6 Assicurazione della Responsabilità professionale del progettista esecutivo Legge 11.2.94 n. 109 (legge Merloni) 5.7 Danni su polizze R.C. Magistrati Legge 89/01 5.1 Decreto Legislativo 23/02/2000 N°38 Decreto Legislativo 23/2/2000, n° 38 : Disposizioni in materia di Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il D. L. n.38/2000 ha modificato la disciplina relativa alla tutela contro gli infortuni sul lavoro sia sul versante medico-legale, sia sul versante prettamente giuridico. Tale normativa trova applicazione per gli infortuni sul lavoro accaduti dal 25 Luglio 2000. Per gli aspetti medico-legali e per quelli giuridici del decreto in oggetto, vedi quanto riportato nel capitolo Auto. (p. 4.5 Danni R.C. Auto a persona). Disposizioni operative. Il comma 11 dell’Art. 13 del D. L. n.38/2000 stabilisce che «… per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica la normativa del testo 71 unico in quanto compatibile». Si deve pertanto dedurre che la riforma ha inteso mantenere invariata la disciplina relativa all’azione di regresso dell’Ente ex artt. 10 e 11 del Testo Unico n.1124/1965, che è consentita, ove ne sussistano i presupposti, nei confronti del datore di lavoro per il recupero delle somme corrisposte in capitale e rendita al lavoratore: non vi sono novità per ciò che concerne l’esonero del datore dall’esperibilità di tale azione da parte dell’I.N.A.I.L.. Ed invariato si presenta anche l’esercizio dell’azione di surroga che l’I.N.A.I.L. può proporre contro il responsabile dell’infortunio ai sensi dell’Art. 1916 c.c.. Dal punto di vista operativo vale quanto già riferito per i sinistri R.C. Auto. qualora ne sussistano i presupposti, il risarcimento del danno biologico e morale per inabilità temporanea il danno morale per invalidità permanente viene corrisposto direttamente al lavoratore infortunato. Per procedere invece al pagamento della rivalsa I.N.A.I.L. e dell’eventuale «danno differenziale» sia biologico che patrimoniale, si deve attendere la capitalizzazione della prestazione erogata dall’Ente, raffrontarla con la valutazione civilistica del danno e poi comportarsi come per i sinistri Auto. 5.2 Responsabilità Civile Sanitaria Tipologia dei Sinistri trattati. Rientrano nella nozione di R.C. sanitaria tutti i sinistri che colpiscano polizze stipulate da strutture sanitarie pubbliche e private e da singoli professionisti, per tutte le garanzie contrattualmente previste (R.C. medica, R.C. terzi, R.C.O. ). Attività istruttorie e gestionali. Queste Sono alcune azioni ed iniziative che gli operatori delle strutture liquidative devono attuare sin dal ricevimento della pratica per garantire la corretta gestione del sinistro di responsabilità civile sanitaria, in particolare nella fase istruttoria. La definizione di un preciso tracciato istruttorio mira, inoltre, a rendere possibile il monitoraggio delle attività. 1. Fase di apertura: Verificare se la polizza sia in regime di loss occourence o di Claims made, così da poter partecipare immediatamente all'Assicurato/a se la copertura è o meno operativa (es. la cessazione del contratto; 72 dare immediata comunicazione al danneggiato e\o al suo legale degli estremi del sinistro, con invito ad indirizzare la successiva corrispondenza direttamente al C.L.D. \ Danni RCS competente; 2. Prima fase istruttoria: richiedere all’ente e\o al/ai medico/i coinvolti nel processo terapeutico la cartella clinica del paziente ed una relazione dettagliata su quanto esposto nella richiesta risarcitoria; identificare gli eventuali altri assicuratori interessati all’evento dannoso con comunicazione delle richieste del danneggiato ed avviare gli opportuni contatti per il loro coinvolgimento nel prosieguo gestionale; acquisire gli elementi documentali e le informazioni in punto an e quantum, anche attraverso il parere del medico fiduciario, ai fini della determinazione della corretta riservazione secondo la metodologia della riserva continua; svolgere l’attività di riservazione parametrandola su criteri prudenziali, tenendo conto delle risultanze istruttorie e conseguentemente della presumibile esposizione in termini di esborso effettivo; evitare valutazioni della riserva non adeguate, in eccesso o in difetto, a quanto emerso all’esito delle richiamate attività; comunicare con raccomandata A.R. all'Assicurato/a il limite di massimale di polizza non appena l'attività istruttoria consenta di rilevare l’eventuale incapienza del massimale stesso; 3. Sviluppo fase istruttoria: Al medico fiduciario, una volta acquisiti i primi elementi istruttori anche con confronti diretti con l’assicurato, evidenziare in particolare i seguenti aspetti di approfondimento relativi: alla sussistenza o meno nell’evento dannoso non solo di comportamenti colposi a carico dell’assicurato, ma anche del relativo nesso eziologico del danno lamentato dal paziente; all’incidenza e alle relative conseguenze del comportamento colposo produttivo dell’evento dannoso onde evitare che possano essere posti a carico del medico e\o della struttura le eventuali preesistenze o gli esiti che comunque sarebbero residuati dal trattamento; In caso di trattamenti terapeutici succedutisi nel tempo ad opera di soggetti diversi, richiedere al fiduciario medico legale la quantificazione delle sole conseguenze direttamente riconducibili alla condotta colposa dell’assicurato. 73 5.3 Danni su polizze R.C. Fabbricati. In caso di danno su polizza R.C. fabbricati è indispensabile accertare se il valore dello stabile assicurato corrisponde a quello indicato nel contratto. La continua rivalutazione degli immobili, infatti, provoca sovente scoperture assicurative che comportano il concorso degli assicurati nelle liquidazioni, secondo la nota regola proporzionale. I casi di accertata discordanza fra il valore reale e quello assicurato devono essere tempestivamente segnalati. 5.4 Danni su polizze R.C. Inquinamento I danni incidenti su polizze inquinamento, assunte nel quadro del Pool costituito dalle maggiori Imprese operanti in Italia, vengono gestiti dalle Mandanti di concerto con il Pool Inquinamento. 5.5 Danni su polizze R.C. Prodotti La diffusione delle coperture R.C. Prodotti determina una crescita di sinistri che, rispetto a quelli R.C. Terzi, presentano una propria specificità che richiede metodologie di trattazione tutte particolari. Richiamiamo alcuni punti salienti della polizza che sono determinanti ai fini di una corretta gestione dei sinistri. Il difetto del prodotto: è la fonte della responsabilità del fabbricante ed assume rilevanza nell'assicurazione di responsabilità civile del produttore solo quando si traduce in mancanza di sicurezza per l'integrità fisica e per le cose di proprietà di terzi (compresi gli acquirenti dei prodotti). Il difetto deve esse imputabile al fabbricante per errore di progettazione o di fabbricazione o per carenze nelle istruzioni per l'uso. Solo se il terzo danneggiato rientra fra le categorie di persone tutelate al D.P.R. n. 224/88 e si avvale delle azioni previste da tale legge, è esonerato dalla dimostrazione della colpa del fabbricante, avendo egli l'onere di provare il danno subito, il difetto del prodotto ed il nesso di casualità fra danno e difetto. Il luogo di accadimento: la mobilità propria del prodotto fa sì che il sinistro normalmente si verifichi 74 lontano dalla sede del produttore, talvolta fuori dal territorio italiano. La data di accadimento: le difficoltà che il danneggiato normalmente incontra per identificare e rintracciare il fabbricante del prodotto fa sì che l'assicuratore venga a conoscenza del fatto con notevole ritardo rispetto alla data del suo. Ciò determina una labilità delle tracce e delle modalità del sinistro. Il massimale di garanzia: (massimale "aggregate") è l'esposizione dell'assicuratore ed è fissato per sinistro e per anno assicurativo. La validità temporale della garanzia: può essere di due forme mutuate dal praticato internazionale. 1. "losses occurrence" , in pratica ricalca i principi dell'Art. 1917 del Codice Civile, per cui sono coperti i sinistri accaduti durante il periodo di validità della garanzia. Tale norma è integrata dall'apposizione di un termine per la denuncia. 2. "Claims made", sono coperti i sinistri (intendendosi convenzionalmente per tali le richieste di risarcimento formulate dal danneggiato all'assicurato) accaduti anche prima della decorrenza dell'assicurazione, ma venuti a conoscenza dell'assicurato durante il periodo di validità dell'assicurazione ed entro tale periodo denunciati alla Società. In relazione proprio alle peculiarità dei sinistri che possono presentarsi, la trattazione deve incentrarsi sulle fasi critiche del processo e richiede una procedura tutta particolare: Trasmissione degli incarichi: il Liquidatore di competenza trasmetterà al Liquidatore di trattazione, insieme alla fotocopia integrale della polizza ed alla regolarità amministrativa, anche l'indicazione del massimale ancora disponibile (massimale "aggregate"); Origine del difetto: come detto, la causa prima del danno è costituita dal difetto del prodotto che può essere di progettazione, fabbricazione e di istruzioni per l'uso. Informazioni in merito debbono essere acquisite, oltre che da una perizia sul prodotto, da contatti con il fabbricante al quale, se del caso, dovranno essere 75 richiesti dettagli tecnici sulla progettazione e fabbricazione, in particolare schede tecniche sui sistemi di controllo di qualità. Il contatto con il fabbricante potrà essere curato dal Liquidatore di competenza. Agli eventuali periti incaricati dovranno essere dati precisi schemi di indagine per l'individuazione delle cause dei difetti. A questo riguardo è bene tenere presente che: il difetto doveva essere presente nel prodotto al momento della sua fabbricazione; in presenza di prodotti "complessi" occorre accertare se la difettosità non possa essere imputata ad un componente, ai fini di un'eventuale chiamata in garanzia del relativo fabbricante; se il difetto è ascrivibile ad errore nella progettazione o concezione, potrebbe essere chiamato in garanzia il progettista (persona fisica od impresa); il difetto potrebbe risalire a fatto del distributore o del rivenditore. Le informazioni acquisite sull'origine del difetto debbono essere fatte pervenire al Liquidatore; Concorso di colpa del danneggiato: il Liquidatore deve accertare l'esistenza di eventuali concorsi di colpa del danneggiato, che debbono essere valorizzati in sede di determinazione del "quantum". D.P.R. n. 224 del 24 Maggio 1988. 5.6 Assicurazione della Responsabilità professionale del progettista esecutivo Polizze relative alla responsabilità civile del progettista per i danni da variante in corso d’opera e per le spese di riprogettazione, come è previsto dal comma 5 dell’Art. 30 della legge Merloni e dall’Art. 105 del relativo regolamento. Tutti i danni che incidono su polizze RC del progettista “legge Merloni” devono essere immediatamente segnalate alla mandante. 5.7 Danni su polizze R.C. Magistrati Legge 24/03/2001 n° 89 durata ragionevole del processo ed equa riparazione 76 In considerazione del crescente numero di sentenze di merito relative alla questione del diritto al risarcimento per la violazione della legge 89/01, tutte le denunce di sinistro su polizze R.C. devono tempestivamente essere segnalate alla mandante ( Tutela Giudiziaria). 6 INFORTUNI – MALATTIE 6.1 Istruzione della pratica Medici di riferimento Arbitrati irrituali Controversie 6.2 Danni - Invalidità permanente da malattia 6.3 Limiti di età clausola di cessazione automatica della copertura assicurativa 6.1 Istruzione della pratica Si ribadisce la necessità di una adeguata istruzione della pratica a partire dall'acquisizione della denuncia completa, sottoscritta dall'Assicurato, che consenta la verifica della garanzia e del rapporto di causalità. In linea generale, si rammenta di: ottenere, unitamente alla denuncia dell'infortunio, in presenza di polizza regolata sull'ammontare delle retribuzioni, i dati retributivi necessari per individuare il capitale assicurato o, in caso di copertura costruita su capitali fissi, la somma garantita; sottoporre a visita l'infortunato, in presenza di documentazione che certifichi l'esistenza di postumi anche se non quantificati; effettuare entrambe le segnalazioni al Casellario Centrale Infortuni; Medici di riferimento / Arbitrati irrituali / Controversie. Ogni Compagnia individua Medici di Riferimento di zona che potranno essere interessati per consulenze su singole pratiche e assistenza nelle controversie arbitrali. Consulenze. 77 Ferme le disposizioni in ordine all’interessamento della Direzione, le consulenze possono riguardare questioni medico-legali attinenti a danni di responsabilità civile (auto e non auto) o infortuni e malattie, già periziati da altro fiduciario, rientranti nelle autonomie di zona. A titolo esemplificativo: differenze valutative di postumi permanenti o inabilità temporanea; nesso eziologico tra evento e lesione; preesistenze e concause; ammissibilità a rimborso e congruità di spese mediche; Il medico di Riferimento esprime un parere sintetico, nei casi più complessi, redige una relazione. Arbitrati. Le divergenze insanabili sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni, sul grado di invalidità permanente o sulla liquidazione delle indennità previste, a richiesta dell'infortunato, dovranno essere demandate, come previsto dalle polizze, ad un collegio medico che risiederà presso la sede della Compagnia. Presso la sede di Medicina Legale più vicina al comune di residenza dell'infortunato anche nei casi in cui sia diversamente previsto . In seguito alla formale richiesta dell'assicurato di adire la procedura arbitrale, il Responsabile del CLD (o il Liquidatore da lui delegato) dovrà dare tempestivamente risposta scritta dell'eventuale adesione onde evitare l'accusa di inadempimento EX Art.810 C.p.C. Prima di adire la procedura arbitrale, il Coordinatore sottoporrà tutta la documentazione al medico di riferimento il quale: redige un parere in merito all’adesione alla procedura; indica il fiduciario che rappresenterà la Compagnia; se vi partecipa in prima persona, segnala la terna di nominativi da sottoporre all’assicurato per l’individuazione del terzo arbitro, nell’impossibilità di trovare un accordo con l'assicurato sulla scelta del terzo arbitro, il Responsabile del CLD dovrà ricorrere tempestivamente al Presidente dell'Ordine dei Medici competente per la nomina d'ufficio . Prima di ogni arbitrato va sempre predisposto l’atto di nomina del collegio, da far sottoscrivere all’assicurato e ai legali rappresentanti della Mandante. 78 Ove il lodo preveda il pagamento degli onorari del terzo arbitro a carico della Compagnia anche per la parte di competenza dell'infortunato, l'eventuale indennità liquidabile all'assicurato dovrà essere decurtata di un importo pari a quanto anticipato per conto dello stesso infortunato. Qualora ai sensi del lodo l'assicurato non avesse diritto ad alcun indennizzo e pertanto la decurtazione sopra prevista fosse inattuabile, il Responsabile del CLD dovrà provvedere comunque alla ripetizione delle somme pagate dalla Compagnia per la quota dell'onorario del terzo arbitro spettante all'assicurato. Si sottolinea l'importanza di dare al lodo arbitrale esecuzione immediata, sia perché dalla data della sua stesura decorrono gli interessi legali, sia perché lo stesso costituisce titolo di cui l'assicurato potrebbe avvalersi EX Art.633 C.p.C. per la pronuncia di decreto ingiuntivo nei confronti della Compagnia, con conseguente aggravio dei costi. 6.2 Danni - Invalidità permanente da malattia Preliminarmente si ricorda che la garanzia suindicata prevede il pagamento di un’indennità a seguito della perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità all’esercizio: di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall’assicurato, nei casi di Invalidità permanente generica; della propria professione o mestiere e di ogni altro lavoro confacente alle attitudini ed abitudini dell’assicurato, nei casi di Invalidità permanente specifica. In ambedue le ipotesi, l’invalidità permanente deve essere conseguente a malattia insorta successivamente alla data di effetto dell’assicurazione, una volta decorso il termine di carenza (90 giorni). La garanzia I.P.M. ha la finalità di fornire all’assicurato un capitale che compensi, per il resto della vita, la diminuzione o la perdita della capacità lavorativa in relazione alla percentuale di invalidità permanente stabilizzatasi. Si tratta pertanto di copertura indennitaria, che non può garantire il caso Morte (in caso contrario si verserebbe nell’ambito di assicurazione sulla Vita). Inoltre il diritto all’indennizzo non è di regola trasmissibile agli eredi, salvo quanto previsto dagli specifici articoli dei modelli normativi. 6.3 Limiti di età 79 (Clausola di cessazione automatica della copertura assicurativa) La disciplina Europea in materia di clausole abusive recepita in Italia con legge 52/1996 (circolare ISVAP 417/D), stabilisce che l’invio della quietanza e l’incasso del premio da parte dell’assicuratore, nei contratti nei quali è nota l’età dell’assicurato, costituisce implicita deroga al limite di età con conseguente obbligo del pagamento del danno. Pertanto, se al momento del sinistro il premio risulti incassato nonostante il superamento del limite di età pattuito, è necessario provvedere alla trattazione e alla liquidazione del danno. Tali casi dovranno comunque essere segnalati. 7 RAMI ELEMENTARI 7.1 Danni Rami Elementari I sinistri in oggetto saranno gestiti secondo le procedure di seguito indicate. Qualora una polizza emessa dai Rami Incendio/Furto preveda una garanzia RCG, la gestione del danno riguardante tale garanzia sarà di competenza del CLD secondo i limiti di valore stabiliti per il Ramo RCG. Ove il sinistro superi la competenza del centro Liquidazione, la gestione dello stesso dovrà essere trasferita presso gli uffici Direzionali delle Mandanti. Denuncia del Sinistro. La denuncia giunge in Agenzia a mezzo posta o fax. Nel caso l’assicurato segnali di persona il sinistro, questa è comunque scritta e firmata dello stesso. 8 ALTRI RAMI Danni incidenti su polizze emesse dal Ramo Aviazione / Aeronautica riguardanti il Rischio Volo; 9 DANNI ESTERO 9.1 Danni provocati da nostri assicurati a cittadini residenti all’estero 9.1.1 Accordo di Partage R.C. - Kasko 80 9.1.2 Circolazione all'estero 9.2 Danni provocati da assicurati con compagnie straniere 9.1.1 Accordo di Partage R.C. - Kasko E' una convenzione a livello internazionale (cui aderiscono circa 300 Compagnie operanti in Europa) che regola forfettariamente le rivalse degli assicuratori Kasko nei confronti degli assicurati R.C. Auto e viceversa. L'accordo non pregiudica la situazione di responsabilità e quindi gli assicurati sono liberi di agire per tutelare i propri interessi senza che il pagamento ai sensi della convenzione in oggetto possa essere invocato a loro pregiudizio. In via preliminare l'assicuratore Kasko deve tentare tutte le possibilità di ricorso che esistono al di fuori dell'Accordo. 9.1.2 Circolazione all'estero La circolazione all'estero è disciplinata delle Condizioni Generali di Polizza. Estensione territoriale L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio del Principato di Monaco e della Svizzera. L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali, indicate su questa, non siano barrate. L’impresa è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). La garanzia è opera secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La Carta Verde è valida per il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'Art. 1901, 2° comma del c.c., l'Assicurazione risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive. Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a 81 farne immediata restituzione: la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. 9.2 Danni provocati da assicurati con compagnie straniere 9.2.1 IV Euro direttiva 9.2.2 Danni R.C.G 9.2.1 IV Euro direttiva Dal 1951 la «Carta Verde» garantisce il risarcimento del terzo danneggiato secondo la legislazione nazionale quando l’incidente avviene nel suo Stato di residenza e la responsabilità va ascritta ad un veicolo immatricolato all’estero. La «IV^ Euro direttiva», recepita nel nostro ordinamento mediante il decreto legislativo 30/06/2003 attuativo della legge n.39 dell’ 01/03/2002 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25/07/2003; regolamenta il caso del sinistro avvenuto in uno Stato aderente alla Convenzione Inter-Bureaux Unificata (Carta Verde) diverso da quello di residenza del danneggiato. La direttiva è applicabile a condizione che il danneggiato sia residente in uno dei 28 Paesi dello Spazio Economico Europeo. Che il veicolo danneggiante vi sia immatricolato o vi stazioni abitualmente. Il terzo danneggiato può ora ottenere il risarcimento nel proprio Stato ad opera del Mandatario obbligatoriamente designato dall’assicuratore straniero del responsabile, in alternativa a quest’ultimo. E’ prevista l’istituzione in ciascuno Stato dello Spazio Economico Europeo di un Centro d’informazione, tenuto a fornire i dati dell’assicuratore straniero e del relativo Mandatario incaricato della liquidazione. In caso d’inadempimento dell’assicuratore del responsabile o del suo Mandatario, ovvero in caso di mancata designazione di quest’ultimo, il terzo danneggiato può presentare la richiesta risarcitoria nel suo Stato di residenza ad un Organismo d’indennizzo che svolge funzione sussidiaria del rappresentante. Le nuove disposizioni introdotte a favore del (visitatore) danneggiato non 82 modificano, peraltro, le competenze giurisdizionali né le regole del risarcimento così come sancite nell’ambito del Diritto Internazionale Privato. Segnaliamo, i punti fondamentali della disciplina, anche in riferimento al recepimento della direttiva: Richiesta di risarcimento Il danneggiato ha il diritto di richiedere il risarcimento del danno direttamente al Mandatario per la liquidazione dei sinistri; l’azione giudiziale, peraltro, resta esperibile nei confronti dell’assicuratore straniero e dinanzi all’autorità giudiziaria dello Stato di accadimento. Per il risarcimento trova applicazione l’Art.62 della legge 218/95 (riforma del diritto internazionale privato) in base al quale la responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l’evento (Art.2). Centro d’informazione E’ prevista la costituzione negli Stati dello Spazio Economico Europeo, in Italia presso l’I.S.V.A.P. (Art. 5), di Centri d’informazione, che garantiscono per sette anni ai danneggiati, oltreché a pubbliche autorità, la disponibilità dei dati delle targhe, delle polizze e relativa validità, delle imprese di assicurazione ecc.. Mandatario per la liquidazioni sinistri Le Compagnie R.C. Auto degli Stati dello Spazio Economico Europeo per liquidare i sinistri designano un Mandatario in ciascuno degli altri Stati (Art. 3). Il Mandatario si rivolge agli aventi diritto al risarcimento nella lingua ufficiale dello Stato membro di residenza (Art. 4). Il Mandatario, diversamente da quanto stabilito per gli Uffici Centrali di cui alla Convenzione Inter-Bureaux Unificata, appare privo di legittimazione processuale passiva. Offerta o motivi della mancata offerta Il Mandatario ovvero l‘assicuratore del responsabile formula, entro tre mesi decorrenti dalla data della richiesta risarcitoria, un’offerta ovvero indica i motivi del relativo mancato invio, a pena di sanzione pecuniaria da € 2000 a € 6000 a carico dell’assicuratore (Art. 3). 83 Organismo d’indennizzo Il danneggiato, decorsi 90 gg senza che abbia ricevuto riscontro alla propria richiesta da parte del Mandatario, può rivolgersi all’Organismo di indennizzo che interviene entro 60 gg., in conformità a quanto previsto delle norme applicabili nello Stato ove è avvenuto il sinistro (Artt. 7 e 8). In Italia tale ruolo viene assunto dalla CONSAP, che si avvale dell’U.C.I. mediante apposita convenzione (Art. 6). E’ utile infine segnalare che, fatta salva la diversa preferenza da parte del danneggiato, la gestione secondo la IV^ Euro direttiva prevale rispetto a quella della Convenzione Inter-Bureaux Unificata nei casi in cui entrambe trovino applicazione. 9.2.2 Danni R.C.G Può accadere che da parte di Compagnie corrispondenti delle Mandanti vengano conferiti incarichi istruttori, o di trattazione in relazione a sinistri R.C.G.. 10 CAUSE CIVILI 10.1 Cause Civili R.C.A. - A.R.D. - R.C.D. - R.C.O .- INF. - MAL. - R.E. Sezione I: cause civili Sezione II: gestione decentrata delle cause Sezione III: cause di competenza della Direzione Ufficio Contenzioso Sezione IV: Sistema Informativo Cause 10.2 Danni estero (1) 10.1 Cause Civili R.C.A. - A.R.D. - R.C.D. - R.C.O. - INF.- MAL .- R.E. A far data dal 04.04.2005 nella gestione delle cause civili, pendenti e di nuova generazione, dovranno essere osservate le seguenti norme. Competenza per territorio La causa è gestita dal Liquidatore del luogo ove risiede il dominus avversario e 84 tale rimane anche nei casi in cui il giudizio si svolga in luogo diverso: in queste ipotesi il gestore della causa potrà, rivolgersi al Liquidatore del luogo dove si svolge il giudizio, per notizie sul fiduciario da incaricare, sugli orientamenti della giurisprudenza locale e per quant'altro occorra. Cause gestite dal Liquidatore Il Liquidatore, non appena ricevuto l'atto di citazione, sottopone il sinistro ad un approfondito riesame per verificare la possibilità di definire transattivamente la controversia ovvero l’effettiva necessità di affrontare il giudizio. È necessario quindi che la resistenza sia fondata su solide argomentazioni, su una realistica valutazione delle prove acquisite e degli orientamenti giurisprudenziali locali. Ove non sia possibile giungere ad un componimento della controversia, il Liquidatore sottopone al Responsabile la lettera di conferimento dell’incarico al legale, nella quale dovrà essere evidenziato ogni aspetto della controversia. Fatto storico, elementi probatori, eventuali limiti di garanzia e di massimale, negoziazioni svolte con il danneggiato e/o con il patrocinatore, eventuali offerte, motivi che hanno impedito l'accordo, etc. e le indicazioni sulla linea difensiva da adottare. Il Responsabile del CLD autorizza, ricorrendone i presupposti, l’instaurazione del contenzioso, designa il legale al quale affidare la difesa e dispone, ove ne sussistano le condizioni, la formulazione di offerta EX Art.1220 Codice Civile. mediante il materiale pagamento delle somme non contestate. Il Liquidatore della trattazione registra la causa. Per le sole cause R.C. Auto innanzi al Giudice di Pace l'incarico di gestione della lite al fiduciario, potrà essere formalizzato mediante l’utilizzo della lettera d'incarico compilata ed integrata con le informazioni previste (fatto storico, elementi istruttori, linee di difesa, eventuali ulteriori indicazioni). Il Liquidatore della trattazione dovrà predisporre ed inviare al legale designato, assieme alla lettera d’incarico, copia della documentazione del danno e provvederà alla gestione della causa. il Liquidatore sottopone al Responsabile del CLD la lettera di conferimento incarico al legale fiduciario, completa dell’illustrazione di 85 tutti gli aspetti rilevanti della controversia e delle indicazioni sulla linea difensiva da adottare; il Responsabile del CLD concede o nega l’autorizzazione all’instaurazione del contenzioso, designando, in caso affermativo, il legale fiduciario cui affidare la difesa e disponendo, all’occorrenza, l’adozione di ulteriori o diverse iniziative. Ferme le indicazioni che precedono e nel rispetto dei limiti previsti di autonomia decisionale, riassumiamo le principali attività che debbono essere svolte nella gestione delle cause. Il Liquidatore: al pervenimento della citazione, verificate le risultanze dell’istruttoria ed ove non sia possibile giungere ad un componimento della controversia, sottopone al Responsabile la bozza di incarico al legale; ottenuta l’autorizzazione, predispone ed invia al legale designato dal Responsabile la lettera di conferimento dell’incarico da quest’ultimo siglata, allegando copia della documentazione del danno; gestisce le cause e concerta con il Responsabile del CLD ed il difensore le più idonee iniziative, coltivando nel corso del giudizio ogni valida opportunità di transigere la controversia. Il Responsabile del CLD: ha la responsabilità del contenzioso e garantisce il rispetto della migliore tecnica liquidativa; autorizza l’instaurazione della causa gestita dal Liquidatore e designa il legale al quale affidare la difesa; gestisce le cause di propria competenza e concerta con il difensore le più idonee iniziative, coltivando nel corso del giudizio ogni valida opportunità di transigere la controversia; garantisce un’equilibrata distribuzione degli incarichi ai fiduciari; verifica che i legali fiduciari trasmettano sollecitamente le parcelle al CLD non appena definita la controversia o alla fine di ogni grado del giudizio, accertandone la conformità ai parametri convenuti; 86 disciplina l'accesso dei legali fiduciari presso il CLD in considerazione delle effettive necessità. Il Coordinatore: trasferisce alla Rete Liquidativa gli indirizzi tecnici e di politica liquidativa sul contenzioso elaborati dalla strutture direzionali competenti; verifica il rispetto delle disposizioni aziendali relative ai rapporti con i legali fiduciari ed alla gestione del contenzioso, effettuando periodiche revisioni delle cause ed assumendo sulle stesse dirette iniziative. 10.2 Danni estero (1) La gestione di questi danni viene svolta per conto dell'Ufficio Centrale. Premesso che, una volta ottenuta conferma della regolarità, è necessario adoperarsi per la definizione extragiudiziale delle vertenze, ricordiamo che, ai fini della proposizione dell'azione diretta nei confronti dell'U.C.I., valgono le disposizioni della legge 242/90 del 07/08/1990 che ha espressamente modificato, triplicandoli, i termini previsti dagli Art.163 bis e 313 C.p.C. , prima dell'entrata in vigore della legge 353 del 26/11/1990. La normativa di cui alla legge 242\90, avendo carattere di legge speciale, mantiene intatta la propria efficacia benché anteriore rispetto alle modifiche introdotte al Codice di Procedura Civile. I termini previsti per la comparizione del convenuto sono i seguenti: termine minimo di 90 gg. per le citazioni avanti il Giudice di Pace; termine minimo di 180 gg. per le citazioni avanti il Tribunale. In caso di mancato rispetto dei termini, l'atto introduttivo al giudizio è nullo e tale invalidità è rilevabile d’ufficio. Ove non sia possibile valorizzare con il legale avversario l’eccezione e definire la pendenza, il C.L.D. provvederà a incaricare un legale fiduciario per la costituzione in giudizio che avrà l’effetto di sanare la nullità. Segnaliamo inoltre che: i sinistri affidati in trattazione ai C.L.D. da parte dell’ufficio Danni Estero 87 direzionale (qualora presente), per incarico delle Partners straniere del Gruppo in applicazione della IV^ Euro direttiva, recepita nel nostro ordinamento con Decreto Legislativo n° 190 del 30/06/2003, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25/07/2003, sono soggetti esclusivamente alla giurisdizione dello stato di accadimento (lex loci) e non comporteranno il radicamento di cause civili in Italia. 11 LIBERI PROFESSIONISTI 11.1 Collaboratori esterni (inserimenti e dimissioni) E' collaboratore il professionista (o lo studio professionale) che viene incaricato, di volta in volta, dalla Compagnia di effettuare attività, in forma autonoma e senza alcun vincolo di subordinazione, in favore della stessa. Il collaboratore viene altresì indicato come collaboratore esterno, fiduciario. Possono essere incaricati di effettuare prestazioni professionali solo i collaboratori il cui nominativo sia inserito negli elenchi della Segreteria Tecnica. Periti Informatori Medici Legali (Civilisti / Penalisti) 12 FONDO DI GARANZIA 12.1 Fondo di garanzia (vittime della strada) 12.2 Fondo di garanzia (vittime della caccia) 12.1 Fondo di garanzia (vittime della strada) Provvedimento ISVAP n. 2496 del 28 dicembre 2006 Cenni generali Il F.G.V.S., istituito con la legge n. 990/1969, è gestito dalla CONSAP, con Gestione autonoma del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, sotto il controllo del Ministero dello Sviluppo Economico. La designazione delle Imprese di assicurazione tenute a provvedere alla 88 liquidazione dei sinistri a carico del Fondo avviene tramite provvedimento dell’ISVAP ed è valida per un triennio. Le convenzioni stipulate tra le imprese ed il Fondo di Garanzia, soggette all’approvazione del ministro dello Sviluppo Economico su proposta dell’ISVAP, disciplinano i rimborsi delle somme anticipate (comprese le spese) dalle imprese designate e dettano le direttive cui le imprese medesime sono sottoposte per lo svolgimento delle attività di liquidazione dei sinistri di competenza del Fondo. (Art. 286, commi 2 e 3 del D. Lgs. 209/2005). Ai sensi dell’Art. 283 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. n. 209/2005), nel testo novellato dal Decreto Legislativo n. 198 del 6/11/2007 (entrato in vigore il 24/11/2007). Il Fondo per le vittime della strada è tenuto al risarcimento, nei limiti del massimale di legge vigente al momento del sinistro, dei danni causati da: a) veicolo o natante non identificato Per tale fattispecie, il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. In caso di danni gravi alla persona, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, con franchigia fissa (per questi ultimi) di Euro 500 (modifica introdotta dal D. Lgs. n. 198/2007). b) veicolo o natante non coperto da assicurazione Il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonché per i danni alle cose (il D. Lgs. n. 198/2007 ha eliminato il limite previgente di Euro 500 per i danni alle cose). c) veicolo o natante assicurato con impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente Il risarcimento è dovuto per i danni alla persona e per i danni alle cose. d) veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria Il risarcimento è dovuto per i danni alla persona e per i danni alle cose. d-bis) veicolo estero spedito sul territorio dello Stato da altro Stato 89 membro dell’Unione Europea (o aderente allo Spazio Economico Europeo) e che risulti privo di copertura assicurativa (ipotesi introdotta dal D. Lgs. n. 198/2007) Il risarcimento è dovuto per i danni alla persona e per i danni alle cose. d-ter) veicolo estero che circoli sul territorio dello Stato con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo (ipotesi introdotta dal D. Lgs. n. 198/2007) Il risarcimento è dovuto per i danni alla persona e per i danni alle cose. Gestione del sinistro. Alla gestione dei sinistri F.G.V.S. non si applicano le prescrizioni dell’Art. 148 del C.d.A. per quanto attiene ai termini di comunicazione dell’offerta o dei motivi che ne impediscono la formulazione (e relativo apparato sanzionatorio). La CONSAP ha più volte sottolineato come l’esigenza di rispettare criteri rigorosi di valutazione nella trattazione dei sinistri Fondo non debba comunque comportare dilazioni dei tempi di istruttoria e di definizione dei danni. L’invito generale alla tempestività nell’istruzione e liquidazione dei sinistri (nella duplice ottica di disponibilità e collaborazione nei confronti dell’utenza danneggiata e di contributo al contenimento dei costi di gestione, in particolare di quelli legati al contenzioso), si è tradotto: nel testo della Convenzione di recente rinnovata. Nella previsione di termini specifici per l’assolvimento delle varie attività del processo liquidativo, il cui mancato rispetto comporta la possibilità della riduzione dell’entità delle somme spettanti all’Impresa designata a titolo di rimborso di tutte le spese sostenute ai fini del risarcimento dei danni. Tempistica 1.Dal pervenimento della denuncia all’ufficio competente per la trattazione: 45 giorni (salvo il tempo occorrente per l’inoltro della richiesta di benestare ed il rilascio del medesimo) per provvedere a: reiezione della richiesta per carenza dei requisiti necessari; richiesta di documentazione integrative; 90 formulazione in via transattiva della proposta di liquidazione (in caso di pratica completa in punto an e quantum); 2.Dal pervenimento dell’ultimo atto istruttorio: 60 giorni per rigettare la richiesta (con specificazione dei motivi); 90 giorni (salvo il tempo occorrente per l’inoltro della richiesta di benestare ed io rilascio del medesimo) per la formulazione in via transattiva della proposta di liquidazione; 3.Dal pervenimento dell’atto di transazione regolarmente sottoscritto: 30 giorni per provvedere al pagamento. Con ciò ribadita la necessità di provvedere tempestivamente e comunque, nel rispetto della tempistica sopra illustrata , all’istruzione, trattazione e definizione dei sinistri F.G.V.S., per non esporre le Società Mandanti a possibili pregiudizi economici e d’immagine, passiamo in breve rassegna le specificità legate alle singole ipotesi di intervento del Fondo. a) Vi rientrano i sinistri causati da veicoli o natanti non identificati. Prima dell’innovazione introdotta dal D. Lgs n. 198/2007, il risarcimento era dovuto solo per i danni alle persone. La normativa in vigore dal 24 novembre 2007 prevede invece che, “in caso di danni gravi alla persona”, il risarcimento sia dovuto anche per i danni alle cose (prima sempre esclusi) “il cui ammontare sia superiore all’importo di Euro cinquecento, per la parte eccedente tale ammontare”. La vaghezza del dettato normativo, che non comprende la definizione di “gravità” dei danni a persona, genera incertezze interpretative. Sul punto, ed in particolare sulla possibilità di identificare tale ipotesi con quella disciplinata dall’Art. 138 del Codice (che riguarda le “lesioni di non lieve entità”, per tali intendendo le “menomazioni all’integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti”) la CONSAP si è espressa informalmente. E’ rimasta immutata la previsione, per i sinistri cagionati da veicoli o natanti non identificati, della risarcibilità del danno entro i massimali minimi di legge, per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro, vigenti alla data del fatto per le autovetture a uso privato. Del pari immutata la norma ai sensi della quale la percentuale di invalidità 91 permanente, la qualifica di convivente a carico e la percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. b) Vi rientrano i sinistri causati da veicoli e natanti non assicurati. Con l’entrata in vigore del D. Lgs n. 198/2007 (24/11/2007), il risarcimento è ora dovuto , nei limiti dei massimali minimi di legge vigenti alla data del sinistro per la categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il danno, per i danni alla persona nonché per i danni alle cose. La precedente normativa assoggettava invece il danno a cose ad una franchigia fissa di Euro 500, che la novella ha provveduto ad eliminare. c) In questa ipotesi rientrano i danni causati dalla circolazione di veicoli o natanti assicurati presso imprese operanti nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazioni di servizi, che al momento del sinistro si trovino in stato di liquidazione coatta amministrativa o vi vengano poste successivamente. Il risarcimento è dovuto sia per i danni alle persone sia per i danni alle cose nei limiti dei massimali minimi di legge vigenti alla data del sinistro per la categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il danno. La liquidazione dei sinistri rientranti nell’ipotesi in esame è di norma affidata al Commissario dell’impresa in liquidazione, il quale ai sensi del comma 1 dell’Art. 293 del C.d.A., (che replica il disposto già recato dal primo comma dell’Art. 9 della L. 39/1977), può essere a ciò autorizzato nel decreto che dispone la liquidazione coatta. Tale competenza del Commissario liquidatore è praticamente limitata alla fase stragiudiziale, atteso che nell’eventuale giudizio promosso dal danneggiato la legittimazione passiva resta in capo all’impresa designata, che in tal caso è tenuta ad aprire posizione di danno soltanto in presenza di atti giudiziari (citazioni, ricorsi, riassunzioni di giudizi etc.). d) L’intervento del Fondo di Garanzia delle Vittime delle Strada anche per i danni causati dalla circolazione “proibente domino” è una delle novità di rilievo introdotte dal C.d.A.. Per detta fattispecie, classificata come ipotesi d), il risarcimento è dovuto sia per 92 i danni alla persona sia per i danni alle cose subiti dai terzi non trasportati o trasportati contro la propria volontà ovvero inconsapevoli dell’uso illecito del veicolo. Al pari di quanto ora previsto (a seguito dell’entrata in vigore, in data 24.11.2007, del D. Lgs. n. 198/2007) nell’ipotesi di veicolo non assicurato, per i danni alle cose non è contemplata alcuna forma di franchigia. Ai sensi dell’Art. 122 del Codice, l’assicurazione R.C. Auto non ha effetto nel caso di circolazione contro la volontà del proprietario a partire dal giorno successivo alla denuncia del furto all’autorità di pubblica sicurezza: Pertanto, il presupposto per l’ammissione al risarcimento del danno da parte del Fondo è la presentazione della denuncia. Dal 1° gennaio 2006 (data di entrata in vigore del C.d.A.), le imprese designate provvedono all’istruzione ed alla liquidazione dei danni derivanti dai sinistri in questione e verificatisi successivamente alle ore 24 del giorno in cui i soggetti interessati (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario in leasing) hanno sporto denuncia all’autorità di polizia. d-bis) L’ipotesi in questione, introdotta dal D. Lgs. n. 198/2007 con decorrenza 24/11/2007, riguarda il veicolo che sia stato spedito nel territorio della Repubblica Italiana da uno stato membro dell’Unione Europea (o aderente allo Spazio Economico Europeo) e che, nel periodo di trenta giorni dall’accettazione della consegna da parte dell’acquirente, rimanga coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione. Il risarcimento è dovuto sia per i danni alla persona sia per i danni alle cose. Tale nuova ipotesi d’intervento del F.G.V.S. è collegata alle modifiche dell’Art. 1 del C.d.A. (“Definizioni”) recate dal D. Lgs. n. 198/2007. Al comma 1 lettera dell’articolo citato, il punto 4-bis di nuova introduzione prevede infatti che “Stato membro di ubicazione del rischio” sia anche lo Stato di destinazione, nel caso di veicolo spedito da uno Stato Membro ad un altro e per trenta giorni dall’accettazione della consegna, anche se il veicolo non è stato formalmente immatricolato nel Paese di destinazione. d-ter) Tale ipotesi, anch’essa di nuova introduzione, riguarda il sinistro cagionato da veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo. 93 Il risarcimento è dovuto sia per i danni alla persona sia per i danni alle cose. Al pari dell’ipotesi che precede, la novità è figlia delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 198/2007 all’Art. 1 del C.d.A., in tema di circolazione internazionale dei veicoli e di collegamento degli stessi al regime assicurativo degli Stati membri (ai fini dell’ identificazione dell’organo nazionale preposto alla liquidazione del danno cagionato dal veicolo estero), con particolare riguardo al concetto di immatricolazione (stazionamento abituale) del mezzo coinvolto nel sinistro. Sul punto, la novella ha introdotto un’importante innovazione per quanto concerne il collegamento ad uno Stato membro del veicolo privo di targa di immatricolazione o con targa non corrispondente allo stesso veicolo: in tali casi, il criterio di collegamento sarà quello dello Stato in cui si è verificato l’incidente. Pertanto, il soggetto tenuto in Italia al risarcimento del danno cagionato da veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente, sarà il Fondo di Garanzia Vittime della Strada e non, come nella disciplina previgente, l’Ufficio Centrale Italiano. Ad avviso della CONSAP e del Ministero dello Sviluppo Economico, la disposizione in commento, derivante dalla c.d. 5° Euro direttiva Auto (direttiva 2005/14/CE emanata l’11 maggio 2005), deve ritenersi rientrare nell’ipotesi della norma self executing, atteso che la disposizione stessa non necessita di una normativa nazionale di attuazione e che il termine ultimo per il recepimento e l’entrata in vigore in vigore negli Stati membri. Previsto dall’Art. 6 della 5° Direttiva, è scaduto in data 11 giugno 2007. La CONSAP , su conforme parere del Comitato del Fondo ha deliberato : che i sinistri causati sul territorio della Repubblica successivamente all’11 giugno 2007 da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente alla stesso veicolo (D-ter) saranno risarciti dal Fondo di Granaria per le Vittime della Strada. (Circolare CONSAP n. 69 del 05/12/2007). Veicoli Immatricolati in Bulgaria e Romania (circolare CONSAP n.70 del 23/01/2008) Dal 1 agosto 2007 i veicoli immatricolati negli stati in questione non sono più 94 soggetti al controllo delle frontiere da parte degli Stati membri. Per i sinistri accaduti da tale data e fino al 31/07/2012 compete all’Uci il risarcimento dei danni causati in Italia da veicoli con targa rilasciata dalla Romania e dalla Bulgaria anche nell’ipotesi in cui non siano regolarmente coperti di assicurazione. Quanto precede, in virtù di specifico accordo con i Bureaux dei citati Paesi ed a parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 283 lettera (D-ter). Danni Themis La Themis è una Compagnia Greca che operava in Italia nel ramo R.C. Auto in regime di libera prestazione di servizi, posta in LCA in Grecia. I sinistri causati da assicurati Themis devono essere trattati direttamente dall’Impresa designata competente per la regione di accadimento e definiti solo dopo l’acquisizione della documentazione comprovante la copertura assicurativa Themis del veicolo responsabile. Ottenuta conferma della regolarità amministrativa, si potrà proseguire con l’istruzione della pratica. In caso di contenzioso, sarà opportuno segnalare alla controparte che, ai sensi del 5° comma dell’Art. 287 del C.d.A., deve essere convenuto in giudizio anche il Commissario Liquidatore in Grecia. Contenzioso Esercizio dell’azione risarcitoria Art. 287 del C.d.A.. Regola l’esercizio dell’azione di risarcimento dei danni a carico del F.G.V.S., disciplina in maniera autonoma rispetto all’Art. 145 la proponibilità dell’azione diretta nei confronti dell’impresa designata. Quanto ai contenuti, la norma sostanzialmente replica gli articoli 22 e 23 della legge n. 990/1969, confermando; quale condizione di procedibilità per l’esercizio dell’azione giudiziaria nelle ipotesi (A, B, D, D-bis e D-ter). L’unico termine di 60 giorni decorrente dalla ricezione della richiesta di risarcimento inviata, a mezzo di raccomandata, all’impresa designata e alla CONSAP, Fondo di Garanzia per Vittime della Strada. Nell’ipotesi (C), l’azione può essere proposta solo dopo il decorso di sei mesi 95 dalla richiesta inviata, con raccomandata. a.r., al commissario liquidatore che sia stato autorizzato alla liquidazione dei danni per conto del Fondo. L’azione diretta deve essere esercitata nei confronti dell’impresa designata, che ha la legittimazione passiva esclusiva in ordine alla domanda di risarcimento, salva la facoltà di CONSAP di intervenire nel processo, anche in appello. Devono essere convenuti in giudizio anche: il responsabile del danno, nelle ipotesi (B, D), se il responsabile è identificato, (D-bis e D-ter); il commissario liquidatore dell’impresa in LCA, nell’ipotesi (C). Si precisa che il commissario liquidatore, benché litisconsorte necessario, non ha legittimazione passiva in quanto non è il soggetto passivo dell’azione risarcitoria. L’eventuale sentenza di condanna opera infatti nei confronti della liquidazione solo quale pronunzia di mero accertamento del credito. 12.2 Fondo di garanzia (Vittime della Caccia) Provvedimento ISVAP n. 2497 del 28 dicembre 2006 Cenni generali. Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Caccia, istituito con la legge n. 157/1992, è gestito dalla CONSAP, sotto la vigilanza del Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico). La designazione delle imprese di assicurazione tenute a provvedere alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo avviene tramite provvedimento dell’ISVAP ed è valida per un triennio. A valere dal 1° gennaio 2006, l’Art. 25 della legge n. 157/1992 è stato abrogato e sostituito dagli Art. 302 / 303 / 304 del D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 C.d.A.. Ai sensi dell’Art. 302 del citato Codice, il Fondo per le vittime della caccia è tenuto al risarcimento dei danni a terzi causati da: a) esercenti l’attività venatoria non identificati. per tale fattispecie, il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona 96 che abbiano comportato la morte o una I.P. superiore al 20%. b) esercenti l’attività venatoria non coperti dall’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile. il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonché per i danni alle cose con franchigia fissa (per questi ultimi) di Euro 516. c) esercenti l’attività venatoria assicurati presso un’impresa che al momento del sinistro si rovi in stato di liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta successivamente. il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore all’importo di Euro 500. L’intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Caccia anche per i danni causati da esercenti l’attività venatoria che siano assicurati con un’impresa in L.C.A. è una delle novità introdotte dal C.d.A.. La normativa precedentemente in vigore, infatti, non poneva tale fattispecie a carico del Fondo, a differenza di quanto previsto per l’analoga ipotesi nell’ambito della R.C. Auto obbligatoria. La percentuale di invalidità permanente, la qualifica di convivente a carico e la percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. In tutte le ipotesi di intervento, il danno è risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti dall’Art. 12, comma 8 della legge n. 157/1992 che disciplina l’attività venatoria. Si segnala che il regolamento di attuazione della legge n. 157/1992 , emesso dal Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato, con Decreto n. 346 del 22 giugno 1993, non è stato abrogato dal C.d.A. ed è tuttora vigente. 13 ASSISTENZA L'assistenza verrà fornita secondo la normativa vigente e secondo quanto stabilito da ogni singola compagnia. 97 98