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MANUALE DEL LIQUIDATORE
FIRST CISL ROMA E LAZIO
Via Messina, 46
00198 Roma
Tel. 06 44292972 r.a.
Fax. 06 44292697
Sito : www.firstcisl.it
EMail : [email protected] - [email protected]
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Questa Pubblicazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione di :
Referente di Progetto :
Luigi Rusciani
(Unipol Sai)
Staff :
Cristina Bellucci
Elisa Gasbarri
Marco Loreti
Fabio Sabatini
Antonio Scarcella
Massimo Zampa
(Groupama)
(AXA Assistance)
(Generali Business Solutions)
(Generali Italia)
(Generali Business Solutions)
(Generali Italia)
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INDICE
1 Premessa pag. 11
2 Organizzazione pag. 12
2.1 Responsabile di Area
2.2 Coordinatore di Zona
2.3 Responsabile di struttura liquidativa
2.4 Personale addetto alla liquidazione danni
3 Norme generali pag. 15
3.1 Firma del Liquidatore
3.2 Diario di Trattazione - Composizione del fascicolo di danno
3.3 Reclami
3.4 Antifrode
3.5 Privacy
3.6 Richiesta, Conservazione e Gestione delle quietanze-assegno e dei dispositivi
3.7 Riserve
3.8 Archiviazione delle pratiche di danno
3.9 Comunicazione all'Anagrafe Tributaria
3.10 Disposizioni relative a danni riguardanti Dipendenti, Agenti e
Professionisti ed al conferimento degli incarichi
3.11 Segnalazione sinistri di elevato importo
3.12 Casellario Centrale Infortuni
3.13 Danni anomali
3.14 Rivalse ed altre tipologie di recupero
3.15 Adempimenti in materia antiriciclaggio
3.16 Criminalità nel settore assicurativo
4 Auto pag. 27
4.1 R.C. Auto
4.2 CARD
4.3 ARD (Rischi diversi)
4.4 Banca Dati sinistri IVASS
4.5 Danni R.C. Auto a persona
4.6 Danni da inquinamento ai sensi del Decreto Ministeriale 25/10/1999 n° 471
4.7 Nuova procedura di conciliazione delle controversie R.C. Auto
4.8 Mediazione
4.9 Competenze Patrocinatori
4.10 Vademecum Sanzionabilità
4.11 Vademecum Gestionale Danni R.C. Auto
5 Responsabilità Civile Generale pag. 73
5.1 Decreto Legislativo 23/02/2000 N°38:
. “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, Art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n° 144”
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5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
Responsabilità Civile Sanitaria
Danni su polizze R.C. Fabbricati
Danni su polizze R.C. Inquinamento
Danni su polizze R.C. Prodotti
Assicurazione della Responsabilità professionale del progettista esecutivo
. Legge 11/02/1994 n. 109 (legge Merloni)
5.7 Danni su polizze R.C. Magistrati
. Legge 89/2001
5.8 Rischio Anno 2000 - liquidazione sinistri
5.9 Indicazioni operative per la chiusura dei sinistri
5.10 Procedura di segnalazione sinistri RCD rilevanti esercizio corrente
5.11 Scheda Reclami
6 Infortuni – Malattie pag. 79
6.1 Istruzione della pratica
. Medici di riferimento
. Arbitrati irrituali
. Controversie
6.2 Danni – Invalidità permanente da malattia
6.3 Limiti di età
. Clausola di cessazione automatica della copertura assicurativa
6.4 Clausola di indicizzazione
7 Rami elementari pag. 82
7.1 Danni Rami Elementari
8 Altri rami pag. 82
8.1 Danni incidenti su polizze emesse dal Ramo Aviazione-Aeronautica
riguardanti il Rischio Volo
9 Danni estero pag. 83
9.1 Danni provocati da nostri assicurati a cittadini residenti all’estero
9.2 Danni provocati da assicurati con compagnie straniere
10 Cause civili pag. 86
10.1 Cause Civili R.C.A. – A.R.D. – R.C.D. – R.C.O. – INF. – MAL. – R.E.
. Sezione I: Cause civili
. Sezione II: Gestione decentrata delle cause
. Sezione III: Cause di competenza della direzione ufficio contenzioso
. Sezione IV: Sistema informativo cause
10.2 Danni estero(1)
11 Liberi professionisti pag. 90
11.1 Collaboratori esterni (inserimento e dimissioni)
12 Fondo di garanzia pag. 90
12.1 Fondo di garanzia (vittime della strada)
12.2 Fondo di garanzia (vittime della caccia)
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13 Assistenza pag. 100
(Nota).
IVASS è il nome dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che il
1° gennaio 2013 è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze
all'ISVAP.
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1 PREMESSA
La consapevolezza da parte della
FIRST
Lazio della complessità della
materia relativa alla “Liquidazione Sinistri “ e i rischi ai quali possono essere
sottoposti i lavoratori assicurativi che operano in questo comparto, ci ha
spinto ad avviare il
“ Progetto Liquidazione Sinistri “ e a costituire un
Gruppo di Lavoro formato da dirigenti assicurativi della nostra Regione dotati di
grandi competenze ed esperienza specifica in materia.
Il Gruppo di lavoro ha operato in questi mesi realizzando questa “ Guida “ che
vuole innanzitutto essere di supporto per tutti i lavoratori addetti ai “Centri
Liquidazione Danni“ nonché essere uno strumento di conoscenza per le
Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA).
Obiettivo della nostra Organizzazione è anche quello di fornire ausilio in materia
ai dirigenti sindacali assicurativi, ove richiesto e altresì, di fornire assistenza e
consulenza ai lavoratori.
Infatti la Guida ha il pregio di racchiudere la disciplina di legge e i regolamenti
relativi a questa materia e di mettere in guardia i lavoratori del settore sui rischi
ai quali sono sottoposti e sulle grandi responsabilità di natura civile, penale e
disciplinare che su di loro incombono.
Il documento, fonde insieme una breve parte descrittiva che analizza le varie
competenze del Liquidatori e richiami a Norme e a leggi previste.
La parte organizzativa prende spunto dal sistema utilizzato dalle maggiori
Compagnie del settore. Grazie al vostro contributo il Gruppo di Lavoro conta di
realizzarne in seguito una versione che implementi il più realtà complessa e
vasta.
Conta, altresì, di inserire anche un settore specifico come quello dei
Periti/Liquidatori interni che alcune aziende stanno facendo rientrare come
competenza nel perimetro Contrattuale, innescando una serie di ulteriori
problematiche che richiedono la massima attenzione da parte del Sindacato.
Un grazie sincero al Responsabile del Gruppo CLD e a tutti i componenti
per il pregevole lavoro fatto che vuole essere anche un nostro gesto di
attenzione al mondo assicurativo.
Il Segretario Generale First Cisl Lazio
( Dina Signoriello )
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2 ORGANIZZAZIONE
2.1 Responsabile di Area
2.2 Coordinatore di Zona
2.3 Responsabile di struttura liquidativa
2.4 Personale addetto alla liquidazione danni
2.1 Responsabile di Area
Il Responsabile di Area assicura il raggiungimento degli obiettivi, i risultati di
budget e l’attuazione delle politiche aziendali mediante il coordinamento delle
attività delle Zone di competenza; si interfaccia con la Struttura preposta al
controllo ed alla gestione dei Fiduciari (medici legali, avvocati, ecc.), nonché con
le altre Funzioni aziendali, al fine di garantire più alti livelli di efficienza ed il
contenimento dei costi; si confronta con dette Funzioni ed interfaccia le
Mandanti e la Rete Agenziale, al fine di mantenere alti livelli di servizio nei
confronti di Clienti/Utenti.
Nell’Area di competenza il Responsabile garantisce l’omogeneità di gestione, il
rispetto delle politiche liquidative e dei processi aziendali mediante il
monitoraggio e la verifica delle attività; orienta le attività tecnico-organizzative e
ne verifica l’andamento, assicurando standard di funzionamento dei CLD in
linea con le attese delle Compagnie del Gruppo; in tale ambito svolge anche
attività di carattere tecnico di autorizzazione e/o gestione diretta dei sinistri,
secondo le norme aziendali in materia.
2.2 Coordinatore di Zona
Il Coordinatore di Zona cura il coordinamento dei Centri di Liquidazione Danni
rientranti nella zona di competenza assegnatagli, mediante l’impostazione ed il
supporto alle attività degli stessi; ne assicura il collegamento con il
Responsabile di Area, con il quale si relaziona e collabora per la gestione dei
fiduciari e per la realizzazione degli obiettivi di budget, elaborando strategie di
intervento sulla rete.
Nella Zona di competenza il Coordinatore assicura la corretta applicazione
dell’indirizzo direzionale, assicurando la gestione tecnica e organizzativa dei
CLD di riferimento, svolgendo attività di interfaccia con la rete agenziale, le
controparti e i clienti; monitora l’andamento dei dati, concordando con il
Responsabile di Area e con i vari titolari le azioni e i correttivi necessari.
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Effettua controlli sulla qualità delle attività dei CLD, nonché sul rispetto delle
normative di legge, delle tempistiche e delle disposizioni ISVAP; in tale ambito
svolge anche attività di carattere tecnico di autorizzazione e/o gestione diretta
dei sinistri, secondo le norme aziendali in materia.
2.3 Responsabile di struttura liquidativa
 Privacy
 Banca Dati ISVAP
 Codice delle Assicurazioni, Decreto Legislativo 209/2005
Il Responsabile, in relazione alla specifica tipologia di ramo/sinistro, garantisce
la migliore gestione tecnica delle pratiche di danno, perseguendo il
raggiungimento degli obiettivi di budget (qualitativi e quantitativi), nonché la
corretta applicazione delle disposizioni di legge, della politica liquidativa e delle
regole di processo, con scrupolosa osservanza di quanto stabilito dalle presenti
Norme e dalle direttive aziendali di volta in volta emanate; nei confronti dei
propri collaboratori rappresenta quindi il punto di riferimento per la soluzione
delle problematiche connesse alla liquidazione dei danni.
A tale scopo, con riferimento alle specifiche esigenze della struttura e nel
rispetto delle normative aziendali in materia, cui si rinvia, il Responsabile (a
titolo esemplificativo e non esaustivo):
 assicura il rispetto degli adempimenti previsti in materia di Privacy e Banca
Dati ISVAP, nonché dal D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni),
con particolare riguardo a quelli di cui agli Art. 141, 148, 149 e 150 del
citato Codice;
 valuta con i propri collaboratori i danni particolarmente complessi ed
autorizza la liquidazione di quelli che ne superino l’autonomia decisionale,
garantendo, se del caso, l’interessamento direzionale o del superiore
gerarchico;
 garantisce la correttezza e la tempistica dell’attività di riservazione delle
pratiche;
 autorizza l’instaurazione del contenzioso, designando il legale fiduciario da
officiare, e ne cura la gestione ed il monitoraggio;
 verifica l’adeguatezza delle collaborazioni fiduciarie;
 monitora l’andamento dell’attività, effettuando periodici controlli e verifiche,
anche attraverso l’analisi di report o di singole pratiche.
D’intesa con il proprio superiore gerarchico, il Responsabile assicura inoltre la
migliore organizzazione dell’ufficio, curando la ripartizione dei carichi di lavoro,
la gestione e l’aggiornamento delle risorse assegnate, la verifica dei livelli di
servizio e la soluzione delle relative problematiche.
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Il Responsabile cura altresì la richiesta, la conservazione e la gestione di
quietanze/assegno, assegni di traenza e dispositivi, secondo le specifiche
prescrizioni aziendali in materia.
Al Responsabile compete infine la pianificazione delle ferie, l’autorizzazione
delle assenze, la tempestiva comunicazione degli infortuni occorsi in ambiente
di lavoro, nonché, in accordo con il superiore gerarchico, il confronto con l’Unità
Human resources per casi particolari, anche di carattere gestionale o
autorizzativo.
2.4 Personale addetto alla liquidazione danni
La funzione del Liquidatore si esplica mediante la corretta e puntuale gestione
del processo di liquidazione dei danni di propria competenza.
Conseguenzialmente, a seconda della specifica tipologia, può comprendere le
fasi di controllo della regolarità contrattuale, preventivazione (prima
riservazione),
istruzione,
quantificazione,
negoziazione,
riservazione,
autorizzazione al pagamento o pagamento diretto, eventuale contestazione e
annullamento (senza seguito).
I Liquidatori hanno facoltà di gestire anche danni di valore eccedente il limite di
autonomia stabilito dalle presenti Norme, ma per gli stessi sono tenuti a
coinvolgere, almeno in fase conclusiva, il Responsabile della struttura liquidativa
di appartenenza; in sua assenza, dovranno rivolgersi al superiore gerarchico di
riferimento.
Detti responsabili dovranno essere parimenti interessati in tutti gli altri casi
previsti, nonché qualora se ne ravvisino comunque ragioni di opportunità.
Ai Liquidatori compete la gestione documentale del fascicolo di danno
(attraverso la richiesta della documentazione mancante, l’acquisizione di
eventuali perizie ed autorizzazioni ove previste, l’aggiornamento costante del
diario di trattazione, ecc.), nonché la sua corretta conservazione ed
archiviazione.
I Liquidatori, nelle varie fasi del processo di liquidazione, dovranno rispettare
scrupolosamente le disposizioni di legge, quanto stabilito dalle presenti Norme,
nonché dalle direttive di volta in volta emanate dalla Direzione.
Chiaramente, sia per quanto concerne le tematiche tecnico-liquidative, sia per
quanto concerne le disposizioni, amministrative o di indirizzo, previste per
ciascuna Mandante in riferimento alle modalità di pagamento.
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3 NORME GENERALI
3.1 Firma del Liquidatore
3.2 Diario di Trattazione - Composizione del fascicolo di danno
3.3 Reclami
3.4 Antifrode
3.5 Privacy
3.6 Richiesta, Conservazione e Gestione delle quietanze/assegno e dei
dispositivi
3.7 Riserve
3.8 Archiviazione delle pratiche di danno
3.9 Comunicazione all'Anagrafe Tributaria
3.10 Disposizioni relative a danni riguardanti Dipendenti, Agenti e
Professionisti ed al conferimento degli incarichi
3.11 Segnalazione sinistri di elevato importo
3.12 Casellario Centrale Infortuni
3.13 Danni anomali
3.14 Rivalse ed altre tipologie di recupero
3.15 Adempimenti in materia antiriciclaggio
3.16 Criminalità nel settore assicurativo
3.1 Firma del Liquidatore
Tutta la corrispondenza in uscita dalle strutture Liquidative deve essere timbrata
e firmata, così da essere sempre chiaramente identificabile l’ufficio Mittente e il
nome del firmatario (Responsabile/Liquidatore).
Nel dettaglio, riguardo le singole pratiche di danno, deve essere sempre
riconoscibile il nome del Liquidatore/Responsabile che ne ha la gestione,
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pertanto oltre alla firma deve essere apposto il timbro dello stesso.
3.2 Diario di trattazione - Composizione del fascicolo di danno
 Regolamento IVASS n.27 del 14/10/2008
La tenuta del diario di trattazione, è un obbligo espressamente richiesto dal
Regolamento IVASS n.27 del 14/10/2008 concernente la tenuta dei registri
assicurativi. Nel dettaglio si dispone che “dai diari di trattazione relativi ai sinistri
di cui all’articolo 8, comma 5, deve desumersi la valutazione del liquidatore,
datata e siglata, sull’importo ancora da pagare al termine di ciascun esercizio.
Le imprese conservano le revisioni o gli aggiornamenti degli importi ancora da
pagare al termine di ciascun esercizio effettuati dai liquidatori secondo modalità
che consentono l’identificazione del soggetto che ha effettuato la valutazione e
la data di immissione della registrazione.
Ciò premesso, il diario deve essere compilato cronologicamente durante lo
svolgimento della pratica, deve riportare fedelmente, i punti salienti concernenti
l’istruzione, la valutazione e la trattazione del danno (iniziative assunte, incarichi
conferiti, incontri con gli aventi diritto, riserva di fine anno ecc.).
E’ inoltre importante che nel diario di trattazione, nella sezione “Annotazioni su
riserve, attività istruttoria ed eventuali trattative”, siano riportate le seguenti
informazioni nei casi di passaggio della trattazione tra liquidatori:
 la data di presa incarico del sinistro unitamente al nome del liquidatore che
ne ha assunto la trattazione (il nome deve essere leggibile, no sigla);
 la data del cambio di carico (anche temporaneo), il nome del nuovo
liquidatore e le motivazioni sottostanti il cambio carico (ad esempio:
esigenze d’ufficio, supplenza del collega in ferie / malattia).
In alternativa al diario cartaceo, ma comunque ribadendo l’obbligatorietà di
tracciare in modo chiaro tutte le attività effettuate in relazione al sinistro trattato,
è possibile utilizzare il diario di trattazione informatico, che costituisce la
modalità preferita per la tenuta del diario stesso.
Quando utilizzato il diario di trattazione informatico, non dovrà essere tenuto
anche un diario cartaceo, sempre a condizione che tutte le informazioni di cui
sopra siano regolarmente riportate e facilmente desumibili;
pertanto le attività e le movimentazioni rilevate automaticamente dall’applicativo
gestionale dovranno sempre trovare un riscontro nelle note di diario inserite
manualmente dal Liquidatore ( es. giustificazione delle variazioni nella
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preventivazione o degli importi posti a riserva).
Si ricorda, infine, l’importanza di una corretta e ordinata tenuta del fascicolo di
danno, mantenendo la documentazione in ordine cronologico e, laddove
necessario, suddividendo la documentazione comune a tutto il sinistro da quella
relativa ai singoli danneggiati attraverso la costituzione di specifici sotto fascicoli.
In relazione a quest’ultimo aspetto, si specifica che, la presenza di un
documento nell’archivio elettronico documentale dell’applicativo gestionale, è
conforme alle disposizioni indicate, e pertanto non è necessario effettuarne la
stampa.
3.3 Reclami
 Art.7 Codice delle Assicurazioni Private
Le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni riconosciute per la
rappresentanza degli interessi dei consumatori hanno facoltà di proporre
reclamo all'ISVAP, per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni previste
nel presente codice, nei confronti delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi secondo la procedura
prevista con regolamento adottato dall'Istituto nel rispetto dei principi del giusto
procedimento.
3.4 Antifrode
3.4.1 Riferimenti Normativi
3.4.2 Alerting Tool
3.4.3 Fraud Analyst
3.4.4 Intelligence Auto e non Auto
3.4.5 Folder Antifrode online
3.4.6 Avocazione
3.4.7 Competenze Antifrode
3.4.8 Comunicazione Antifrode
3.4.1 Riferimenti Normativi
Nel corso degli ultimi anni il legislatore è tornato ripetutamente sul tema
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antifrode, in particolare nel settore della R.C. Auto, con l’obiettivo di contrastare i
fenomeni fraudolenti e calmierare le tariffe, producendo una serie di
disposizioni, tra le quali elenchiamo qui di seguito le principali:
 Decreto Concorrenza (DL n. 1 del 24/01/2012, convertito nella
legge n.27/2012)
Prevede :
la redazione della Relazione annuale sull’attività antifrode da parte delle
Imprese di Assicurazione, che fornisca «gli elementi informativi necessari per la
valutazione dell’efficienza dei processi, sistemi e persone, al fine di garantire
l’adeguatezza dell’organizzazione aziendale rispetto all’obiettivo di prevenire a
contrastare le frodi, pensata al fine di promuovere ed incentivare adeguate
azioni di opposizione ai fenomeni criminosi.
Tale obbligo è stato disciplinato con il Regolamento ISVAP n. 44/2012 .
La Relazione annuale sull’attività antifrode è il documento ufficiale della
Compagnia che riflette maggiormente l’esito dell’attività del Liquidatore e della
struttura Antifrode.
Questa riporta, tra l’altro, il numero delle partite di sinistro trattate, il n. dei sinistri
esposti al rischio frode, il n. sinistri oggetto di approfondimento in relazione al
rischio frode, il numero delle querele proposte, etc.;
 l’elaborazione, nell’ambito della Relazione sull’attività antifrode, della
“stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri”, derivante
dall’accertamento delle frodi conseguente all’attività di controllo e
repressione delle frodi autonomamente svolta.
 la dematerializzazione: l’Art. 31 del decreto stabilisce, con finalità di
prevenzione e contrasto alle frodi, la progressiva dematerializzazione
dei contrassegni di assicurazione R.C. Auto e la loro sostituzione con
sistemi elettronici e telematici entro due anni;
 la modifica parziale dell’Art. 148 del C.d.A. introducendo norme mirate
alla prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti.
“Decreto Sviluppo bis” del dicembre 2012 (DL n.179 del 18/10/2012,
convertito nella legge n. 221/2012)
Assegna all’IVASS nuove funzioni in materia di contrasto alle frodi R.C. Auto,
insieme alle competenze già previste in materia di antifrode assicurativa.
In particolare, l’Art. 21 del decreto prevede la costituzione presso l’IVASS di
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una struttura per la prevenzioni delle frodi nella R.C. Auto, le cui modalità
attuative dovranno basarsi sull’analisi delle informazioni desunte da un Archivio
informatico integrato (AIA), connesso con una pluralità di banche dati sia
pubbliche che private.
I lavori per la realizzazione del progetto, ad elevata complessità tecnologica,
sono stati avviati, anche con il coinvolgimento dei diversi soggetti interessati
(Autorità, Ministeri, imprese).
Ulteriori disposizioni inerenti l’antifrode sono contenute nei seguenti testi:
 Decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145 “Interventi urgenti di avvio
del piano ‘Destinazione Italia’, per il contenimento delle tariffe
elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, ..omissis..”.
 Provvedimento n. 15 del 4 febbraio 2014, che integra l’Art. 7 del
Reg. ISVAP n. 31 del 01/06/2009 in materia di Banca Dati Sinistri
R.C. Auto, favorendo una maggiore trasparenza e chiarezza del
procedimento sanzionatorio.
(nota). Tale relazione, che dev’essere approvata dal Consiglio di
Amministrazione della Compagnia, va redatta con le modalità tecniche previste
e va trasmessa all’IVASS entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio.
(nota). Regolamento ISVAP n. 44 del 09/08/2012 concerne la predisposizione
del modello di relazione sull’attività antifrode e provvedimento IVASS n.1 del
19/03/2013 che definisce il modello secondo il quale la relazione deve essere
ogni anno compilata e trasmessa all’IVASS.
(nota). Con «lettera al mercato» dell’11 marzo 2014 l’IVASS ha definito le
modalità di redazione e diffusione dell’informativa sulla stima della riduzione
degli oneri per i sinistri, che deve essere pubblicata nella Relazione sulla
Gestione allegata al bilancio e sul sito internet dell’impresa, garantendone
adeguata visibilità.
3.4.2 Alerting Tool
L’Alerting Tool è uno strumento informatico per l’individuazione di posizioni
anomale e potenzialmente fraudolente che, ai tradizionali metodi di analisi
statistica, affianca più sofisticati metodi di analisi “predittiva”.
(nota). Come opera il NAT:
il NAT lavora su un insieme di modelli statistici che identificano dei “prototipi di
frode” .
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Questi sono generati sulla base di casi già indagati e già determinati come
“fraudolenti”, sintetizzando i tratti caratteristici di tali casistiche ed individuando
così un nuovo profilo di frode che, pur non avendo diretta corrispondenza con
un singolo caso reale in particolare, racchiude gli elementi peculiari di una
determinata tipologia di comportamento fraudolento.
3.4.3 Fraud Analyst
Il Fraud Analyst Presidio AF Sinistri si occupa dell’analisi dei casi di frode
individuati, sia con l’impiego delle segnalazioni provenienti dal Fraud Analyst
sia attraverso l’utilizzo di altre fonti informative ed evidenze, quali i Reclami
pervenuti, le attività di audit tecnico/amministrativo, le comunicazioni/richieste
provenienti da Autorità Pubbliche.
3.4.4 Intelligence Auto e non Auto
La struttura Intelligence del Presidio AF Sinistri si occupa di raccogliere ed
analizzare notizie e dati su posizioni segnalate dal Fraud Analyst Presidio AF
Sinistri e/o dal NAT (Nuovo Alerting Tool), dalla cui elaborazione ricavare
informazioni utili al processo decisionale al fine di aumentare i casi di frode
individuati a fronte di quelli investigati;
per far ciò si avvale di fiduciari legali, medici, investigatori ed accertatori scelti
accuratamente fra quelli presenti nell’elenco dei fiduciari presente in Folder
online e valutando altresì le performance degli stessi al fine di proporre eventuali
variazioni ed implementazioni dall’elenco stesso.
3.4.5 Folder Antifrode
Segnalazione Partite.
E’ opportuno provvedere a segnalare tempestivamente tutte le partite di danno
che possano presentare elementi che facciano presuppore un tentativo di frode
nei confronti della compagnia.
Responsabilità di ogni addetto alla liquidazione provvedere all’inserimento su
Folder Antifrode delle singole partite di danno di propria competenza.
Ai fini della Normativa sulla Privacy le note
sensibili né giudizi o valutazioni non oggettivi.
non possono
contenere dati
La partita di danno segnalata verrà affidata alla struttura liquidativa che gestisce
il sinistro e comparirà pertanto alla voce “Segnalazioni antifrode”.
3.4.6 Avocazione
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 Giuridicamente è l'atto con il quale un organo assume su di sé il
potere di compiere determinati atti che, in mancanza, sarebbero
nella competenza di un altro organo, di regola subordinato.
Ogni qual volta dovessero emergere elementi che possano far ritenere il sinistro
non genuino, spetterà al Servizio Antifrode valutare l’opportunità di avocazione e
gestione successiva del sinistro secondo le procedure in essere.
Tale attività di verifica deve essere svolta entro i termini di sanzionabilità previsti
dagli Art. 148 e 149 del C.d.A..
3.4.7 Competenze Antifrode
La gestione dei danni che presentano problematiche fraudolente viene
demandata, salvo i casi di competenza delle strutture che rispondono
direttamente al Presidio Antifrode Sinistri, agli uffici liquidativi.
3.4.8 Comunicazione Antifrode
Riconoscendo la grande rilevanza e necessità di diffondere la cultura antifrode,
favorendo così una sempre più efficace azione di contrasto ai fenomeni
fraudolenti, le compagnie si sono attivate nel creare una serie di strumenti tipo :




Siti “antifrode “
Blog “frodi”
Reportistica
Formazione Antifrode
il BLOG consente di documentarsi su quanto viene riportato dai Media in
materia di frodi e Antifrode esempio :
 Fatti accaduti, riporta gli articoli sugli episodi di cronaca in materia
di frodi;
 Studi, dati e statistiche, che raccoglie i più recenti studi, atti di
convegni e rapporti in materia, istituzionali e non (una fra tutte: la
Relazione Antifrode Annuale dell’ IVASS);
3.5 Privacy
 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche
Codice in materia di protezione dei dati personali
(Artt. 1, 2, 3, 169, 170)
Art. 1. Diritto alla protezione dei dati personali
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1.Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.
Art. 2. Finalità
1. Il presente testo unico, di seguito denominato "codice", garantisce che il
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare
riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla
protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato
livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei
principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità
previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per
l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento.
Art. 3. Principio di necessità nel trattamento dei dati
1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo
al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da
escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi
possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od
opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso
di necessità.
Art. 169. (Misure di sicurezza)
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime
previste dall'Art. 33 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda
da diecimila Euro a cinquantamila Euro.
Art. 170. (Inosservanza di provvedimenti del Garante)
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal
Garante ai sensi degli Art. 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e Art. 143,
comma 1, (lettera c), è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
3.6 Richiesta, conservazione e gestione delle Quietanze/Assegno e dei
Dispositivi
 Conservazione delle quietanze/assegno
 Gestione delle quietanze/assegno
 Uso carnet assegni
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Il Responsabile del CLD ha la responsabilità della conservazione della gestione
e dell’uso delle quietanze/assegno e dei carnet assegni .
3.7 Riserve
Criterio generale.
Gli importi di riserva, indicati per la valutazione del costo del sinistro, devono
attenersi a criteri prudenziali, tenendo conto della situazione di responsabilità e
degli elementi determinanti il “quantum debeatur”, valutando solo ed
esclusivamente l’indennizzo da conferire agli assicurati/controparti ed eventuali
spese della difesa avversaria.
Riserva continua.
Il liquidatore, al momento della ricezione di qualsiasi atto che può determinare la
revisione del valore della riserva di un sinistro, deve procedere alla relativa
variazione nel sistema gestionale, allo scopo di mantenere costantemente
aggiornato il valore di stima apposto.
Anche in caso di liquidazione parziale di un sinistro, è necessario appostare la
riserva residua e cioè la valutazione del costo che si ritiene di dover ancora
sostenere.
Riserva di bilancio.
Al fine di assicurare l’affidabilità e la correttezza del dato contabile, in
corrispondenza delle chiusure contabili di fine anno (ed eventualmente, qualora
espressamente richiesto dalla Mandante, anche in corrispondenza con
scadenze infra-annuali) tutti i sinistri pendenti devono essere sottoposti ad una
revisione attenta e accurata della riserva, rivedendo criticamente tutti gli
elementi della pratica, procedendo quindi ad una variazione della riserva o alla
conferma della medesima.
Le disposizioni, inerenti le attività per la riserva di bilancio, vengono in ogni caso
definite e diramate alla Rete Liquidativa da specifica circolare.
3.8 Archiviazione delle pratiche di Danno
Competenza del CLD sono le modalità di archiviazione dei sinistri.
3.9 Comunicazione all’ Anagrafe Tributaria
 Il Decreto legge n° 223 del 4 agosto 2006, convertito in legge con
21
modifiche dalla legge n° 248 del 4 agosto 2006
Prevede all’Art. 35 comma 27 l’obbligo per le Compagnie, gli intermediari e gli
operatori del settore assicurativo di comunicare per via telematica all’Anagrafe
Tributaria una serie di informazioni in merito ai pagamenti effettuati a qualsiasi
titolo nei confronti dei danneggiati, in ragione dei contratti di assicurazione di
qualsiasi ramo.
Tale disposizione si applica con riferimento alle somme erogate a decorrere dal
1° ottobre 2006.
Il testo di legge fa obbligo di acquisire le informazioni di seguito elencate
relativamente ai soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della
quantificazione della somma liquidata (prestatori di servizio); inoltre la norma
precisa che i dati acquisiti dall’Anagrafe Tributaria sono utilizzati prioritariamente
nell’attività di accertamento nei confronti di tali soggetti.
3.10 Disposizioni relative a danni riguardanti Dipendenti, Agenti e
Professionisti ed al conferimento degli incarichi
Tutti i dipendenti operanti presso Strutture liquidative dovranno astenersi da
ogni fase di gestione, anche istruttoria di sinistri propri, nonché di quelli riferibili
al proprio coniuge (o situazione di fatto assimilabile) ovvero ad altri familiari,
coinvolti non solo in qualità di assicurati o danneggiati, ma anche quali
intervenienti a qualsiasi titolo nella gestione del danno (ad es. in veste di
patrocinatori avversari, medici/legali o periti di controparte, riparatori del bene
danneggiato, ecc.).
Dovranno inoltre astenersi, in ogni caso, dal conferire incarichi che possano
dare luogo a conflitto di interessi, effettivo o potenziale, in quanto ad esempio,
assegnati a fiduciari o professionisti esterni appartenenti al proprio nucleo
familiare, ovvero al proprio ambito di rapporti personali.
Tali disposizioni si applicano anche per i sinistri che riguardino:
 il coniuge (o situazione di fatto assimilabile) ed altri familiari dei
Dipendenti delle Società del Gruppo, non solo in qualità di assicurati o
danneggiati, ma anche quali intervenienti a qualsiasi titolo nella
gestione del danno, (es. in veste di patrocinatori avversari, medici/legali
o periti di controparte, riparatori del bene danneggiato, ecc.);
 i danni Guasti Accidentali del Personale dipendente autorizzato all'uso
dell'autoveicolo ed assicurato con la copertura prevista dal C.I.A.
liquidati dal CLS Auto; in tale ipotesi i danni saranno indennizzati senza
tenere conto di eventuali migliorie in relazione alle riparazioni o
22
sostituzioni effettuate, purché non interessino parti del motore, degli
organi meccanici in genere, dell'apparato elettrico, gomme e batteria;
 persone che abbiano continuità di rapporti professionali con le Società
del Gruppo (fiduciari, periti, etc.);
3.11 Segnalazione sinistri di elevato importo
I sinistri di elevato importo devono essere segnalati ai competenti uffici di
direzione così come le relative riserve.
3.12 Casellario Centrale Infortuni
 Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000
Alimentazione/Consultazione della Banca dati del Casellario Centrale Infortuni,
per i sinistri R.C. Auto e Infortuni relativi a danni di natura permanente o nel
caso morte sussiste l’obbligatorietà dell’alimentazione del Casellario Centrale
Infortuni.
L’inosservanza di tale obbligo è punito con una sanzione amministrativa a carico
delle Imprese pari a 25 Euro, maggiorata del 10% per ogni caso di reiterazione
(Art.20 del D.L. n.38/2000).
L’alimentazione del C.C.I., per i danni infortuni e R.C. Auto, avviene mediante
l’inserimento delle informazioni nell’applicativo gestionale.
Le informazioni sono quindi trasmesse, attraverso flussi informatici periodici, alla
Banca Dati del Casellario. La consultazione del C.C.I., avviene mediante
collegamento "on line” al sito internet del Casellario.
3.13 Danni anomali
 Danni Infortuni, Malattie:
A) Polizze Infortuni e Malattie
B) Limitatamente alle Polizze Infortuni
C) Limitatamente alle Polizze Malattie
Dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente, ai sensi degli Art. 1892 e
1893 del Codice Civile, danno il diritto di impugnare il contratto per
l’annullamento entro tre mesi dal giorno in cui la compagnia ha avuto
conoscenza dell’inesattezza della dichiarazione o della reticenza.
23
In questo caso precisare anche la patologia oggetto della reticenza utilizzando il
campo note presente nel modulo di segnalazione.
 Sopraggiunta inassicurabilità ai sensi delle Condizioni di Assicurazione
nel corso del contratto, in presenza di aggravamento del rischio ai sensi
dell’Art. 1898 del codice Civile. Il recesso potrà essere esercitato
entro un mese dal giorno in cui la compagnia ha avuto conoscenza
dell’aggravamento.
 Sorgano perplessità da parte dei Periti incaricati sulla veridicità dei
sinistri.
 Emerga una fattispecie che possa rientrare come reticenza o
aggravamento nelle ipotesi previste dagli Art. 1892 / 1893 e 1898 del
Codice Civile.
Danni anomali.
Tutte le segnalazioni di danni anomali dovranno essere comunicate all’Ufficio
Antifrode.
3.14 Rivalse ed altre tipologie di recupero
Le tipologie di recupero più comuni per tutte le mandanti, oltre alle franchigie
contrattuali, sono:
 Recupero per rivalsa /Recupero per indebita riscossione
 Recupero spese di lite
 Recupero “malus” da parte del contraente
 Recuperi dei forfait o importi totali in ambito Convenzione CARD / CTT
3.15 Adempimenti in materia antiriciclaggio
 Legge 197/1991
“Provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante dei titoli al portatore
nelle transazioni e prevenire l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio” modificato con DL 201/2011 (cd Decreto "Salva Italia").
Promulgata ai fini di contrastare l’attività della criminalità organizzata, ed i
numerosi decreti e circolari emanati in tempi successivi in attuazione della
legge, stabiliscono che:
 ogni pagamento di importo superiore a 1.000 Euro possa avvenire
soltanto in determinate forme e con modalità tali da facilitare
l’individuazione e la registrazione del soggetto che lo compie.
24
3.16 Criminalità nel settore assicurativo
Il fenomeno della criminalità, come noto, si concretizza particolarmente
attraverso truffe e simulazioni di reato che sono sempre più frequenti e diffuse.
I fenomeni delittuosi devono essere attentamente seguiti e, anche per questo,
l’ANIA, attraverso il Servizio Aree Speciali, è alla costante ricerca di strategie
finalizzate alla concreta adozione di attività operative.
In proposito l’ANIA ha predisposto alcune schede. E’ opportuno verificare
costantemente l’andamento delle pratiche attraverso “indicatori” .
(nota). Verifica dei dati contenuti nell’Archivio Centrale delle auto rubate
(Ministero dell’Interno) con i dati contenuti negli archivi SITA (schedario
informatica targhe assicurate) ed Auto demolite presso il SED, Servizio
Elaborazione Dati ANIA. Ciò consente di scoprire anomalie sui dati identificativi
dei veicoli.
4 AUTO
4.1 R.C. Auto
4.2 CARD
4.3 A.R.D. (Rischi Diversi)
4.4 Banca Dati sinistri IVASS
4.5 Danni R.C. Auto a persona
4.6 Danni da inquinamento ai sensi Decreto Ministeriale 25/10/1999 n° 471
4.7 Nuova procedura di conciliazione delle controversie R.C. Auto
4.8 Mediazione
4.9 Competenze Patrocinatori
4.10 Vademecum Sanzionabilità
4.1 R.C. Auto
4.1.1 C.d.A. - Codice delle Assicurazioni Private
25
4.1.2 Riferimenti normativi nella gestione danni R.C. Auto
4.1.3 Danni R.C. Auto a Cose
4.1.4 Completezza della Perizia Auto
4.1.5 Qualità dei rilievi fotografici
4.1.6 Segnalazione Sinistri Auto di Elevato Importo
4.1.7 IVA - Autocertificazione Detraibilità IVA
4.1.8 Verifica rispetto accordo con le carrozzerie convenzionate
4.1.9 Danni R.C. Auto a Persona
4.1.10 Convenzione ANIA INPS
4.1.11 Conteggio tecnico e personalizzazione del danno da lesioni
4.1.12 Radiazione / Demolizione
4.1.13 Documentazione medica e fiscale in originale
4.1.14 Documentazione da allegare all'atto del conferimento incarico del
medico fiduciario
4.1.15 D. Lgs. 38/2000 Disposizioni in materia di Assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e malattie professionali
4.1.16 Verifica della qualità della relazione medica
4.1.17 Escussione testi
4.1.18 Accordo per la risoluzione con procedura arbitrale di vertenze tra
Assicuratori R.C. Auto
4.1.19 Pluralità di danneggiati e superamento del massimale di polizza
4.1.20 Verifica delle firme apposte
4.1.21 Sinistri con forti dubbi sulla veridicità
4.1.22 Procedura accesso agli Atti Auto
4.1.23 Decreto legge n.152 del 03/04/2006 (Danni da inquinamento)
26
4.1.1 C.d.A. - Codice delle Assicurazioni Private
Il Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209)
ha effettuato un intervento di armonizzazione e semplificazione della normativa
preesistente nell’ambito del settore assicurativo.
Entrato in vigore a far data dal 1° gennaio 2006 ha provveduto infatti ad un
riordino reso necessario per il succedersi nel tempo di numerosi provvedimenti
del legislatore italiano e di normative emanate dagli organi comunitari per
l’unificazione dei mercati assicurativi Europei.
R.C. Auto
Per quanto concerne il settore R.C. Auto in particolare il nuovo codice delle
assicurazioni private oltre a coordinare le normative preesistenti, a partire dalla
legge istitutiva dell’obbligo assicurativo per tutti i “veicoli a motore senza guida di
rotaie” e per i natanti (legge 990 del 24 dicembre 1969), ha introdotto anche
alcune significative innovazioni soprattutto nelle procedure di Liquidazione dei
Danni tra le quali quelle di maggior impatto sono:
 il risarcimento diretto da parte dell’impresa nei confronti dei propri
assicurati danneggiati quando ricorrono determinati presupposti e
circostanze (Art. 148 C.d.A.);
 il risarcimento del trasportato danneggiato da parte dell’assicuratore
del veicolo su cui era a bordo (Art. 141 C.d.A.).
Le disposizioni inerenti alla liquidazione dei danni R.C. Auto sono contenute nel
Titolo X ai capi III, IV e V del Codice delle Assicurazioni Private.
Titolo X – Assicurazione obbligatoria per veicoli a motore e natanti
CAPO III: Risarcimento del danno
Art. 137 – Danno Patrimoniale
Art. 138 – Danno biologico per lesioni di non lieve entità
Art. 139 – Danno biologico per lesioni di lieve entità
Art. 140 – Pluralità di danneggiati e supero del massimale
Art. 141 – Risarcimento del terzo trasportato
Art. 142 – Diritto di surroga dell’assicuratore sociale
27
Art. 142 bis. – Informazioni sulla copertura assicurativa
Art. 142 ter. – Utenti della strada non motorizzati
CAPO IV: Procedure Liquidative
Art. 143 – Denuncia del sinistro
Art. 144 – Azione diretta del danneggiato
Art. 145 – Proponibilità dell’azione di risarcimento
Art. 146 – Diritto di accesso agli atti
Art. 147 – Stato di bisogno del danneggiato
Art. 148 – Procedura di risarcimento
Art. 149 – Procedura di risarcimento diretto
Art. 150 – Disciplina del sistema di risarcimento diretto
Art. 150 bis. – Certificato di chiusura inchiesta
CAPO V: Risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all’estero
Art. 151 – Procedura
Art. 152 – Mandatario per la liquidazione dei sinistri
Art. 153 – Danneggiati residenti nel territorio della Repubblica
Art. 154 – Centro di informazione italiano
Art. 155 – Accesso al Centro di informazione italiano
C.d.A. - Intranet R.C. Auto / sezione S.A.R.C.
Riferimento per le Convenzioni)
(Servizio Aziendale di
4.1.2 Riferimenti Normativi nella gestione danni R.C. Auto
L’assicurazione R.C. Auto è l’assicurazione che tutela contro tutti i danni (sia
fisici che materiali) causati a terzi da un’attività potenzialmente pericolosa come
la circolazione stradale dei veicoli. Fornisce altresì tutela contro i danni alla
persona subiti dai trasportati a bordo del veicolo assicurato.
28
Al fine di realizzare al meglio la finalità prioritaria che caratterizza la normativa
generale in questa materia, ovvero tutelare i terzi contro i danni derivanti dalla
circolazione stradale, è prevista la possibilità per il danneggiato di spiegare
azione diretta nei confronti dell’assicuratore per il risarcimento dei danni anche
in caso di giudizio (Art. 144 C.d.A.):
in questo modo l’impresa di assicurazione si sostituisce al responsabile
dell’incidente nel risarcimento dei danneggiati evitando agli stessi il rischio di
agire nei confronti dei soggetti responsabili che potrebbero non disporre delle
somme necessarie per il ristoro dei danni arrecati (da qui la funzione di garanzia
sociale svolta dall’assicurazione R.C. Auto).
Si tratta di una forma di assicurazione che si è resa obbligatoria a partire
dall’entrata in vigore della legge 990 del 24 dicembre 1969 (successivamente
confluita nel Codice delle Assicurazioni Private in vigore dal 1° gennaio 2006) e
riguarda tutti i “veicoli a motore senza guida di rotaie” e natanti.
Il regime di obbligatorietà previsto dalla normativa riguarda alcuni specifici
soggetti tra i quali:
 il conducente / il proprietario
 altri soggetti legati al veicolo da rapporti giuridici qualificati quali:
il locatario in leasing, l’acquirente con patto di riscatto e l’usufruttuario (Art. 2054
c.c. e Art. 91 Codice della Strada).
Il regime di obbligatorietà previsto dalla normativa riguarda anche l’impresa di
assicurazione che non può rifiutarsi di stipulare il contratto di assicurazione.
Alla base e a fondamento dell’assicurazione R.C. Auto vi è il più generale
principio della Responsabilità Civile.
Responsabilità civile:
istituto giuridico composto da norme, contenute nel Codice Civile, che
disciplinano l’individuazione del soggetto che ha leso un interesse altrui
giuridicamente tutelato nonché la conseguente obbligazione risarcitoria gravante
sullo stesso finalizzata alla riparazione e al ristoro del pregiudizio arrecato.
L’Art. 2043 c.c. disciplina, da un punto di vista generale, la responsabilità da
fatto illecito scaturente in capo al soggetto che, con fatto doloso o colposo,
abbia provocato a terzi un danno ingiusto e sancisce in capo a costui,
contestualmente, l’obbligo al risarcimento del pregiudizio arrecato.
29
Nel caso specifico dell’R.C. Auto e della circolazione stradale il fatto illecito è
costituito dalla violazione delle norme di cui al Codice della Strada.
L’ Art. 2054 c.c. disciplina il risarcimento del danno derivante, nello specifico,
dalla circolazione dei veicoli:
 I comma: (danno a persone e a cose da circolazione del veicolo):
afferma la presunzione di totale colpevolezza a carico del conducente del
mezzo salvo egli riesca a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il
danno. In questo modo si realizza un’inversione del principio generale dell’onere
della prova di cui all’Art. 2697 c.c..
 II comma: (danno da scontro tra veicoli):
afferma la presunzione di pari colpevolezza e corresponsabilità a carico dei
conducenti dei veicoli coinvolti nello scontro per i danni prodotti, salvo prova
contraria.
In assenza di tale prova, ciascuna delle parti dovrà risarcire la metà dei danni
subiti dall’altra e dovrà sopportare una riduzione di pari entità nel risarcimento
dei propri.
 III comma:
stabilisce il principio di responsabilità solidale tra proprietario e conducente per i
danni cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo.
Il risarcimento dei danni da circolazione stradale potrà essere richiesto non
soltanto al conducente del mezzo ma anche al proprietario dello stesso ad
eccezione dell’ipotesi in cui il proprietario dimostri che il mezzo è stato posto in
circolazione contro la sua volontà (come, ad esempio, in caso di furto).
 IV comma:
sancisce la presunzione di responsabilità con conseguente obbligo al
risarcimento a carico del proprietario e del conducente per danni a terzi derivanti
da vizi di costruzione del mezzo (responsabilità oggettiva) o da difetto di
manutenzione del veicolo.
L’Art. 2947 c.c. disciplina la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da
circolazione stradale:
 II comma:
30
individua in 2 anni dal verificarsi dell’evento il termine prescrizionale cui è
soggetto il diritto al risarcimento del danno da circolazione stradale.
 III comma:
specifica che, nell’ipotesi in cui il sinistro stradale integri gli estremi di ipotesi di
reato e per tale fattispecie la legge preveda un termine prescrizionale più lungo,
tale termine si applica anche all’azione civile.
E’ ciò che ordinariamente succede tutte le volte in cui l’evento non produce solo
danni a cose ma anche lesioni personali colpose in pregiudizio del danneggiato.
4.1.3 Danni R.C. Auto a Cose
In ambito R.C. Auto il danno a cose consiste nel deterioramento, conseguente
alla circolazione stradale, di beni non soltanto mobili ma anche immobili.
Ne fanno parte sia la perdita patrimoniale derivante dall’incidente, intesa come
diminuzione del valore della cosa danneggiata (danno emergente), sia il
mancato guadagno derivante in alcuni casi dall’indisponibilità del bene (lucro
cessante).
Di norma nei sinistri da circolazione stradale vengono arrecati danni a
componenti dei veicoli a motore la cui riparazione ha un costo economico che
deve essere stimato dal perito.
Nel caso in cui il costo della riparazione superi il valore complessivo del veicolo
stesso si dovrà procedere ad una valutazione per differenza di valori.
Al valore ante sinistro del mezzo andrà sottratto il valore di rimpiazzo del relitto,
cui andranno eventualmente aggiunti gli oneri e i costi a carico del danneggiato
(spese di demolizione del rottame, costo di immatricolazione di veicolo nuovo
con analoghe caratteristiche, etc.).
Il Liquidatore, per la stima di danni ai mezzi\veicoli coinvolti, dovrà avvalersi di
specialisti per il ramo Auto inseriti nell’anagrafe degli applicativi aziendali.
Per la stima dei danni che non riguardano i mezzi\veicoli coinvolti (es. danni a
fabbricati, a manufatti in genere o altro), il Liquidatore dovrà affidare l’ incarico
ed avvalersi di professionisti specializzati nella stima di danni a terzi da
responsabilità civile generale, selezionando il nominativo tra quelli inseriti negli
applicativi aziendali.
4.1.4 Completezza della Perizia Auto
31
Il Liquidatore deve verificare che:
 la valutazione del danno sia compiuta in via analitica (non sono
ammesse valutazioni a corpo); anche in ipotesi di stima antieconomica
l’elaborato dovrà riportare la valutazione analitica dei danni subiti;
 il perito utilizzi e compili integralmente l’apposito modulo di perizia
(comprensivo dei dati anagrafici e codice fiscale\partita IVA del
proprietario desunti dalla carta di circolazione);
 nella perizia i danni siano distinti in funzione delle parti sinistrate;
 il perito verifichi la coerenza tra i danni riscontrati e la dinamica
denunciata, distinguendo i danni compatibili da quelli che non lo sono
poiché non in rapporto causale con l’evento sulla base della
documentazione fornita (modulo CAI, denuncia di sinistro, etc.): qualora
il perito non abbia potuto verificare la predetta coerenza ne deve fornire
giustificazione all’interno dello spazio note;
 le foto allegate alla perizia siano congruenti rispetto ai danni rilevati;
 la perizia segnali l’eventuale anti economicità delle riparazioni con
indicazione del valore a relitto del danno, del fermo tecnico,
dell’eventuale svalutazione e\o rivalutazione;
 la perizia indichi la presa visione del report della black box, se presente;
Affinché possano essere ottenuti i migliori esiti peritali il Liquidatore deve
corredare l’incarico per il perito R.C. Auto di ogni utile documentazione,
soprattutto in riferimento a quella non presente nel documentale dell’applicativo
gestionale e pertanto non direttamente consultabile dal fiduciario.
Il Liquidatore deve effettuare una specifica segnalazione all’ufficio Pianificazione
e Controllo Reti Peritali ogni volta in cui rilevi delle carenze nell’elaborato
peritale rispetto a quanto sopraindicato.
4.1.5 Qualità dei rilievi fotografici
La documentazione fotografica allegata alla perizia auto deve essere idonea a
documentare il danno con esplicita evidenza.
 eseguire personalmente sul veicolo periziato i rilievi fotografici idonei a
documentare il danno e provvedere, se del caso, all’acquisizione di
ulteriore documentazione fotografica attestante il corso delle riparazioni
e della bolla d’acquisto dei ricambi;
 indicare nelle osservazioni i casi in cui la le fotografie siano state fornite
da terzi;
 Qualora la documentazione sia stata fornita da terzi e non ottenuta
direttamente, il fiduciario incaricato dovrà darne espressa indicazione
nell’elaborato peritale;
32
Ove il Liquidatore rilevi delle irregolarità rispetto a quanto sopra, deve effettuare
una specifica segnalazione all’ufficio Pianificazione e Controllo Reti Peritali.
4.1.6 Segnalazione Sinistri Auto di Elevato Importo
Dal 1° marzo 2010 sono entrate in vigore disposizioni specifiche per la
riservazione e gestione e dei sinistri di elevato importo.
4.1.7 Iva - Autocertificazione Detraibilità IVA
1. Non riconoscimento dell’IVA su manodopera in assenza di fattura
2. Verifica detraibilità dell’IVA a fronte di società\professionisti
4.1.8 Verifica rispetto accordo con le carrozzerie convenzionate
Nell’ipotesi in cui per la riparazione del mezzo il danneggiato ricorra all’operato
di carrozzerie convenzionate, dovrà essere presente nella perizia una precisa
indicazione, corredata di delega di pagamento in favore della Carrozzeria
convenzionata e della fattura di riparazione.
4.1.9 Danni R.C. Auto a Persona
Danno da lesioni.
Nell’ambito del danno a persona si possono individuare sostanzialmente due
componenti:
 una componente non patrimoniale:
composta innanzitutto dal danno “biologico” (sia temporaneo sia permanente)
ossia dalla lesione della salute intesa come integrità psicofisica della persona
suscettibile di valutazione medico/legale e del diritto a “star bene” garantito
costituzionalmente (ex Art. 32 della Costituzione) a ogni cittadino, a
prescindere dalla sua attività lavorativa e dalla sua capacità di produrre reddito.
il danno non patrimoniale deve oggi conseguentemente intendersi come
categoria unitaria e omnicomprensiva non suscettibile di suddivisione.
 una componente patrimoniale:
L’incidenza negativa che la lesione produce sul patrimonio del soggetto leso:
1. per effetto della perdita o della riduzione del reddito attuale o futuro
(lucro cessante)
33
2. per effetto delle spese sostenute e\o da sostenere (danno emergente).
All’interno del danno da lesioni personali è possibile altresì distinguere tra:
 Lesioni di lieve entità (cd. lesioni micro permanenti - i.p. sino al
9%) La relativa disciplina è regolata dall’Art. 139 C.d.A..
 modifica per effetto dell’art 32 comma 3 / ter e quater / della legge
nr. 27 del 24 marzo 2012 (di conversione, con modificazioni, del
decreto legge 24 gennaio 2012 nr. 1 cd. “decreto delle
liberalizzazioni”).
Con l’entrata in vigore della legge 27/2012, il risarcimento del danno alla
persona e più in particolare, del danno biologico permanente, viene subordinato
alla verifica della sussistenza dei presupposti previsti dalle suddette norme.
 Lesioni di non lieve entità (cd. macro lesioni - i.p. dal 10% al 100%)
La disciplina è contenuta all’Art.138 C.d.A. e prevede per il risarcimento di tale
tipologia di lesioni personali l’utilizzo di una tabella unica nazionale di valori
medico-legali e pecuniari che però, ad oggi, non è ancora stata pubblicata.
Nella situazione di vuoto legislativo esistente, nell’attesa dell’emanazione di una
tabella unica nazionale, i criteri e i parametri di risarcimento di questi gravi danni
si basano e vengono “dettati” dagli orientamenti dei Tribunali locali, competenti
territorialmente, sotto forma di tabelle. ( Es. Tabelle Romane e Milanesi).
 Lesioni mortali
Nell’ipotesi più estrema in cui le lesioni personali siano state così gravi da
cagionare il decesso del danneggiato, ai prossimi congiunti dello stesso
vengono di norma riconosciuti :
1. il danno non patrimoniale, ovvero la “quantificazione” per il dolore
dovuto alla scomparsa del proprio caro.
2. il danno patrimoniale: quest’ultimo solo nel caso in cui la vittima
provvedesse o contribuisse al sostentamento economico dei congiunti.
4.1.10 Convenzione ANIA INPS
 Convenzione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e
l’Associazione Nazionale Imprese d’Assicurazioni (ANIA), per favorire
l’esercizio delle azioni surrogatorie e la liquidazione sinistri.
34
4.1.11 Conteggio tecnico e personalizzazione del danno da lesioni
 Conteggio e personalizzazione del danno biologico di lieve entità
(microlesioni)
Per il conteggio finalizzato alla gestione/definizione delle lesioni di lieve entità
(cd. micro permanenti) il Liquidatore deve obbligatoriamente utilizzare
l’applicazione Microlesioni R.C. Auto, che recepisce le modifiche normative
apportate all’Art. 139 C.d.A. dalla legge nr. 27 del 24 marzo 2012 (per dettagli
sulle modifiche cfr. “R.C. Auto a persona: danno da lesioni”).
4.1.12 Radiazione / Demolizione
Accordo tra gli assicuratori per la radiazione dal pubblico registro automobilistico
(P.R.A.) e per la demolizione di veicoli gravemente danneggiati a seguito di
sinistri R.C. Auto o corpi veicoli terrestri.
La duplice finalità dell’accordo si configura, sostanzialmente, nella riduzione
dell’impatto ambientale dei veicoli fuori uso, (ottemperando così alle disposizioni
di legge, D. Lgs. 209/2003, attuativo della Direttiva CEE 2000/53/CE) e altresì,
nell’evitare l’illecita riutilizzazione di vetture (o targhe) gravemente danneggiate,
dando così alle imprese uno strumento utile che consenta loro di effettuare
verifiche sulla bontà delle targhe.
Oggetto dell’accordo sono tutti i veicoli a motore registrati al P.R.A. e colpiti da
sinistri R.C. Auto, ARD, o RCD.
4.1.13 Documentazione medica e fiscale in originale
La documentazione medica, comprensiva di spese sostenute per le cure, deve
essere esaminata in originale dai medici fiduciari.
Se la documentazione in originale non viene consegnata direttamente dal
danneggiato al fiduciario (in tal caso il fiduciario dovrà darne “ esplicita contezza
e motivazione” nell’elaborato) occorre che il Liquidatore si attivi a tale scopo.
Il Liquidatore dovrà verificare che nella perizia medica sia espressamente
indicato se la documentazione esaminata è stata prodotta in copia o in originale.
4.1.14 Documentazione da allegare all'atto del conferimento incarico
del medico fiduciario
Il Liquidatore deve corredare l’incarico al fiduciario medico di tutti i
dati\documenti necessari.
35
Questo al fine di consentire al fiduciario di apprezzare in maniera rigorosa il
nesso di causalità tra evento, lesione iniziale e menomazione.
4.1.15 D. Lgs. 38/2000 Disposizioni in materia di Assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e malattie professionali
Con il decreto legislativo 38/2000 il Governo, dando attuazione alla legge
delega 144/1999, ha introdotto significative novità nel settore
dell’assicurazione sociale contro gli infortuni sul lavoro.
Tali modifiche hanno riguardato sia aspetti prettamente giuridici quanto aspetti
medico/legali e trovano applicazione per gli infortuni sul lavoro accaduti dal 25
Luglio 2000.
1.1 Aspetti giuridici Particolarmente interessanti sono le disposizioni:
a) che ampliano le categorie di soggetti coperti dall’assicurazione ( Art. 4,5,6
con riferimento rispettivamente ai lavoratori dell’area dirigenziale,
parasubordinati e agli sportivi professionisti).
b) che prevedono espressamente l’ indennizzabilità del cosiddetto infortunio
“in itinere” ovvero del danno che il lavoratore subisca a causa di un sinistro
verificatosi durante il tragitto dall’abitazione al luogo di lavoro e viceversa
(andando in questo a recepire e istituzionalizzare una fattispecie che trovava
genesi e diffusione a livello giurisprudenziale).
c) che nell’ambito delle prestazioni erogate dall’INAIL, estendono la copertura
assicurativa fornita dall’Ente anche all’indennizzo del danno biologico
(permanente) inteso come lesione dell’integrità psicofisica della persona
suscettibile di valutazione medico/legale.(Art. 13).
A tale proposito va specificato infatti che, precedentemente al D. Lgs. 38/2000,
l’indennizzo INAIL veniva erogato unicamente per il danno patrimoniale nel caso
in cui l’evento infortunistico causava una lesione da cui derivava una
menomazione comportante una riduzione dell’attitudine al lavoro\capacità
lavorativa generica, indipendentemente dal fatto che la menomazione
determinasse una effettiva riduzione del reddito.
 Prestazioni INAIL EX D. Lgs. 38/2000
Con decorrenza dal 25 luglio 2000 il regime delle prestazioni erogate da parte
dell’INAIL è pertanto il seguente:
 per infortunati senza postumi o con postumi permanenti di grado
36




inferiore al 6%.
per infortunati con postumi permanenti di grado pari o superiore al 6%
ed inferiori al 16%.
per infortunati con postumi permanenti di grado pari o superiore al 16%.
indennità giornaliera per inabilità temporanea.
indennità in caso di morte dell’assicurato.
Dalla copertura indennitaria INAIL restano quindi esclusi:
 il danno non patrimoniale per inabilità temporanea biologica
 la personalizzazione del punto biologico
1.2 Aspetti medico / legali
La tabella delle menomazioni di cui al D. Lgs. 38/2000 ha ampliato l’ambito
delle casistiche per le quali INAIL fornisce copertura assicurativa.
Ciò coerentemente con la definizione di danno biologico fornita dal D. Lgs.
38/2000 che definisce tale danno quale “lesione all’integrità psico/fisica
suscettibile di valutazione medico/legale” identificando in questo modo il danno
“biologico” con il concetto più esteso di danno alla “salute” che comprende
anche le potenzialità dell’individuo estrinsecate nella vita di relazione.
Tale definizione è riprodotta all’Art. 5 della l. 57/2001 e agli Art. 138 e 139
C.d.A. relativi al danno biologico di non lieve entità e di lieve entità.
Peraltro tra le valutazioni di cui alla tabella INAIL e le valutazioni di cui alla
tabella emanata con decreto del 03 luglio 2003 (in conformità alle previsioni di
cui alla Lettera 57/2001 in materia di lesioni micro permanenti da 0% a 9% i.p.)
risultano sostanziali differenze quantitative nonostante entrambe le tabelle si
richiamino alla medesima definizione di danno biologico.
1.3 Indicazioni Gestionali
Alla luce della situazione sopra descritta, al fine di evitare che nel caso di
infortunio “in itinere” con responsabilità totale o parziale dell’assicurato si incorra
nel rischio di duplicazioni di pagamento, il Liquidatore dovrà dare attenta e
scrupolosa attuazione al disposto di cui all’Art. 142 C.d.A. (Diritto di surroga
dell’assicuratore sociale).
4.1.16 Verifica della qualità della relazione medica
Per valutare l’entità delle lesioni, i periti confrontano le cartelle mediche con le
tabelle di valutazione medico legali e con le scale economiche.
37
4.1.17 Escussione testi
In assenza di denuncia dell’assicurato e in tutti i casi in cui vi siano criticità nella
definizione e accertamento della responsabilità (an debeatur) è necessario che il
Liquidatore acquisisca eventuali testimonianze scritte sin dalle prime fasi di
gestione del danno al fine di poter successivamente disporre eventuali ulteriori
accertamenti.
E’ fondamentale che l’acquisizione delle testimonianze sia tempestiva fin dalle
prime fasi di gestione del sinistro. Ad ogni modo, nel diario di trattazione devono
essere sempre inserite note esplicative della attività svolta per i recupero dei
testi.
Qualora le testimonianze richieste non siano state comunque acquisite
nonostante siano stati posti in essere tutti i tentativi, si dovrà :
 in caso di danni a cose:
effettuare offerta ex Art. 2054 c.c. inserendo nuovamente la richiesta di
integrazione barrata all’opzione prevista per i testi tutte le volte in cui i termini di
legge per definire il sinistro fossero in scadenza.
 in caso di danni da lesioni:
re inoltrare la richiesta di integrazione barrata all’opzione prevista per i testi in
occasione dell’invio della lettera di convocazione a visita medica.
4.1.18 Accordo per la risoluzione con procedura arbitrale di vertenze
tra Assicuratori R.C. Auto
1.1 Cenni introduttivi
Le convenzioni attualmente in vigore nel settore R.C. Auto sono:
 Accordo per la risoluzione con procedura arbitrale di vertenze tra
assicuratori R.C. Auto;
 Accordo Sinistri Catastrofali;
 CARD – “Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto” che
si compone di:
1. CARD-CID che regolamenta i rapporti conseguenti all’applicazione
dell’Art. 149 C.d.A.
2. CARD-CTT che regolamenta i rapporti conseguenti all’applicazione
dell’Art. 141 C.d.A.
38
Le convenzioni non hanno valenza normativa o contrattuale nei confronti dei
danneggiati e degli assicurati, ma rappresentano un patto interno che deve
essere rispettato dalle imprese aderenti di volta in volta interessate al sinistro al
quale si applicano.
1.2 Contenuti normativi
L’Accordo tra assicuratori per la risoluzione di controversie R.C. Auto mediante
ricorso alla procedura arbitrale, al quale partecipano larga parte delle imprese
assicuratrici, si prefigge lo scopo di risolvere le controversie che possano
insorgere tra imprese circa il riparto delle quote di responsabilità in ipotesi di
sinistro da circolazione stradale che veda coinvolti i rispettivi assicurati e che
abbia prodotto danni a terzi.
In tale ipotesi, laddove i tentativi di risoluzione amichevole tra le direzioni
aziendali non sortiscano effetto, le imprese dovranno astenersi dall’adire le vie
legali e giudiziali portando il caso all’attenzione di apposito organismo arbitrale
(O.A.) presso ANIA che, all’esito, emetterà lodo vincolante per le imprese ed
inappellabile dalle stesse.
L’Accordo non trova applicazione per i sinistri che rientrano nell’ambito di
applicazione della CARD o dell’Accordo Sinistri Catastrofali.
L’Accordo, che si applica ai sinistri con data di accadimento a partire dal 1°
aprile 1995 (con possibilità di estensione ai sinistri verificatisi dal 1° aprile 1993
nel caso di accordo tra le imprese interessate) si compone di 8 articoli.
Nel corso del tempo il testo dell’Accordo ha subito alcune rivisitazioni e
modifiche la prima delle quali è intervenuta a distanza di quasi nove anni
dall’entrata in vigore dell’Accordo e risale all’edizione dell’Accordo del 1° Maggio
2004;
la seconda risale all’ Accordo del 1° gennaio 2010, attualmente in vigore.
Tali modifiche sono state apportate per garantire una maggior tutela delle
compagnie coinvolte in procedimenti civili a seguito del mancato rispetto del
divieto di citazione\chiamata in causa sancito dall’accordo stesso.
Per effetto di tali modifiche:
 è stato riconosciuto alla compagnie impropriamente chiamate in causa
il diritto di addebitare alla Compagnia inadempiente le spese di
costituzione in giudizio (Art. 2, comma 4°);
 è stato previsto il diritto di richiedere l’arbitrato anche in pendenza di un
39




procedimento giudiziario civile: in questo caso il lodo arbitrale prevarrà
sull’eventuale sentenza del giudice civile (Art. 6, comma 2°);
è stata prevista la possibilità di richiedere l’arbitrato anche in presenza
di sentenza penale passata in giudicato (Art. 6, comma 3°);
è stata introdotta la figura dell’arbitro unico per controversie relative ad
importi inferiori a € 50.000, al fine di favorire e incentivare un maggior
utilizzo della procedura da parte delle imprese (Art. 3, comma 3°);
è stata snellita la fase di attivazione della procedura: l’impresa
ricorrente dovrà presentare domanda alla Direzione Auto dell’ANIA Area Sinistri trasmettendo tutta la documentazione ritenuta idonea per
la conoscenza del caso (Art. 4, comma 1°);
è stato introdotto un limite di valore in forza del quale l’Accordo risulta
applicabile solo alle vertenze di valore superiore a € 10.000. Ciò al fine
di “forzare” e favorire comunque una risoluzione stragiudiziale di
contrasti direttamente tra compagnie in tutte le ipotesi di valore
economico contenuto;
Testo integrale dell’Accordo ANIA ed. 2010
4.1.19 Pluralità di danneggiati e superamento massimale di Polizza
L’Art. 140 C.d.A. disciplina l’ipotesi in cui, a fronte di più persone danneggiate
nello stesso sinistro, il risarcimento complessivo dovuto dal responsabile civile
superi il massimale della propria polizza R.C. Auto.
La norma, ricalcando la precedente norma regolatrice di questa tematica (Art.
27 L 990/1969), prevede che si debba procedere alla riduzione proporzionale
dei risarcimenti dovuti ad ogni danneggiato fino alla concorrenza della somma
assicurata.
Pertanto, laddove le richieste avanzate da una parte, o da tutti, gli aventi diritto
comportino, alla luce di una corretta quantificazione tecnica delle singole partite
di danno, il superamento del massimale assicurato sarà innanzitutto opportuno
verificare preliminarmente se sia possibile addivenire ad una transazione
complessiva con tutti i danneggiati nell’ambito del massimale di polizza.
Qualora non fosse possibile tacitare, complessivamente e contestualmente, tutti
i danneggiati, con relativo accordo sulla riduzione proporzionale di ogni
posizione, si provvederà a corrispondere, al fine di evitare addebiti di mala
gestio, in favore di ciascun richiedente, un’offerta reale in misura proporzionale.
Al fine di non incorrere in errate ripartizioni, con potenziali rischi di mala gestio,
sarà opportuno evitare di versare tutto il massimale di polizza ma contenere gli
esborsi complessivi nei limiti di una somma orientativamente pari a 2/3 del
40
massimale (percentuale che potrà variare in relazione alla variabilità delle
quantificazioni delle rispettive partite di danno) ed attendere che una delle
controparti notifichi atto di citazione.
In questo caso non rimarrà che costituirsi in giudizio autonomamente,
evidenziando al Giudice la portata economica del massimale di polizza
(producendone copia in giudizio), dando atto dei versamenti già effettuati a
favore dei danneggiati richiedenti e chiedendo che il giudice disponga
integrazione del contraddittorio ai sensi del IV c. dell’Art. 140 C.d.A.
manifestando contestualmente la volontà di mettere a disposizione delle
controparti il residuo massimale nella forma e misura che il Giudice disporrà;
sarà inoltre indispensabile evidenziare all’organo giudicante i motivi della messa
a disposizione solo parziale del massimale assicurato (esigenza di evitare errate
ripartizione ex Art. 140).
Nel caso invece in cui nessuna delle controparti promuovesse giudizio civile,
sarà opportuno valutare l’eventualità di procedere attivamente citando per primi
in giudizio le controparti ed avvalendoci della predetta procedura ex Art. 140
C.d.A. IV comma.
Si evidenzia, da ultimo e giusto quanto disposto dall’Art 142, IV comma,
C.d.A., che, qualora tra i vari danneggiati vi sia anche la richiesta di surroga di
Enti mutualistici, le pretese dei medesimi potranno essere soddisfatte solo dopo
la integrale tacitazione dei danneggiati “diretti”, che hanno pertanto diritto di
prelazione.
Operativamente ne consegue pertanto che, qualora il massimale di polizza
risultasse insufficiente per tacitare i danneggiati diretti, all’Ente mutualistico
andranno contestate le richieste di surroga.
Resta ovviamente inteso che, preliminarmente ed a prescindere dalla presenza
di uno o più danneggiati, non appena dagli atti istruttori acquisiti (o anche dalla
entità delle richieste risarcitorie ex ad verso formulate) si profili la possibilità di
superamento del massimale di polizza, andrà immediatamente formalizzata
all’assicurato la portata del medesimo.
4.1.20 Verifica delle firme apposte
Prima di procedere alla definizione\liquidazione di una partita di danno occorre
verificare la corrispondenza delle firme del danneggiato apposte sulla
documentazione agli atti.
4.1.21 Sinistri con forti dubbi sulla veridicità
41
Qualora emergano forti dubbi sulla genuinità del sinistro, da segnalazioni
ricavabili anche, ma non solo, dalla consultazione di sistemi finalizzati al
contrasto dei fenomeni fraudolenti quali Banca Dati IVASS, Casellario Centrale
Infortuni, etc. :
 dalla prima istruzione della pratica
 dalla conoscenza di fenomeni territoriali
il Liquidatore dovrà porre in essere attività istruttorie supplementari.
4.1.22 Procedura Accesso agli Atti Auto
1.1
Riferimenti normativi
La regolamentazione del diritto di accesso agli atti relativi ai "procedimenti di
valutazione, constatazione, e liquidazione dei danni" riguardanti l’assicurazione
obbligatoria degli autoveicoli è contenuta;
nell'Art. 146 del C.d.A. Private e nel Decreto Min. n. 191 del 29/10/2008.
Il diritto all’accesso relativo a sinistri non R.C. Auto è invece regolato dal
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, (legge sulla Privacy).
1.2
termini e sanzioni
 L’Art. 4 comma 6 del citato Decreto dispone che l’impresa di
assicurazione, entro 15 gg. dalla ricezione della richiesta di
accesso agli atti, comunichi al richiedente l’eventuale irregolarità o
incompletezza della richiesta di accesso, indicando gli elementi
non corretti o mancanti, mediante racc. r.r. o telefax.
In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e ricomincia
a decorrere dalla data di ricezione della richiesta corretta o completa.
 Se la richiesta è accolta sarà necessario indicare il luogo e un
termine (non inferiore a 15 gg) entro il quale prendere visione
degli atti ed estrarne copia;
 In ogni caso il procedimento di accesso deve concludersi entro 60
gg dalla richiesta;
 Nel caso l’ufficio si trovi a negare l’accesso su richieste per le
quali siano scaduti i termini, si ritiene opportuno contattare il
richiedente per meglio spiegargli le ragioni sottostanti il diniego, in
modo tale da sanare l’irregolarità e concludere il procedimento
evitando, ove possibile, un reclamo IVASS e l’eventuale sanzione;
42
 Il mancato o ritardato riscontro alla richiesta di accesso agli atti,
anche se incompleta o irregolare, è punito da IVASS con una
sanzione pari a € 2.500 nel minimo ed € 7.500 nel massimo;
Di seguito sono riportati i range delle sanzioni parametrate ai giorni di ritardo
nell’evasione della richiesta:
ACCESSO AGLI ATTI
< 45gg
€ 2.500
45gg < X < 90gg
€ 5.000
> 90gg
€ 7.500
1.3
Competenze
Quale gestore di sinistri, il settore liquidativo viene prevalentemente interessato
da richieste di accesso ex Art. 146 C.d.A. Private.
Nel caso di richiesta di accesso su sinistro CARD debitore relativa a sinistri
gestiti dalle consorelle, la richiesta dovrà essere inoltrata all'impresa gestionaria.
Ex art. 7 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, 29 ottobre
2008, n° 191.
Per tutte le richieste di accesso che si richiamano alla legge sulla Privacy, è
competente la Funzione Privacy.
1.4
Titolari del diritto di accesso
1.5
Modalità di accesso
1.6
Limiti al diritto di accesso
Contraenti, assicurati e danneggiati in quanto coinvolti in un sinistro R.C. Auto e
i loro rappresentanti con delega ad hoc.
Il disposto normativo prevede che i documenti oggetto dell’accesso vengano
messi a disposizione affinché l’interessato possa prenderne visione ed estrarne
copia a sue spese.
 Provenienza e requisiti formali della richiesta.
Deve provenire dall’interessato o suo rappresentante. Deve essere corredata da
43
documento di identità e, se proveniente dal rappresentante, da delega ad hoc e
documento di identità anche di quest’ultimo.
 Requisiti temporali.
Deve essere effettuata dopo la comunicazione della contestazione/offerta,
ovvero, in mancanza, decorsi i 30 gg (danno a cose firma doppia), 60 gg (danno
a cose firma singola) e 90 gg (danno per lesioni) ) dalla data di pervenimento
della richiesta di risarcimento .
In ogni caso può essere sempre esercitata decorsi 120 gg dalla data
accadimento sinistro (Art. 3 comma 1 D. 191/2008).
1.7
Accesso agli atti e reclamo
A volte la richiesta di accesso agli atti è essa stessa (per il tono ed il contenuto
espresso nella missiva) un reclamo In questo caso La struttura liquidativa
opererà quindi in due modi:
 Predisporrà il riscontro al reclamante tramite l’applicativo
 Relazionerà il Centro Liquidazione Reclami allegando tutta la
documentazione indispensabile (lettera di riscontro, accesso agli
atti e relativi allegati).
1.8
Accesso agli atti e richieste dell’autorità
Le richieste dell’Autorità, in particolare quelle della Polizia Giudiziaria relative a
indagini in corso, non sono inquadrabili come richieste di accesso e quindi ad
esse non si applicano le norme e le procedure qui esposte.
Per tali richieste occorre interfacciarsi con il Servizio Antifrode.
4.1.23 Decreto legge n.152 del 03/04/2006 (Danni da inquinamento)
La gestione dei danni causati da sinistri della circolazione stradale che abbiano
comportato un danno da inquinamento ambientale ai sensi del D.L. 03 aprile
2006 nr. 152 non si differenzia dalla gestione “ordinaria” dei danni R.C. Auto.
4.2 CARD
Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto :
 Elenco Uffici SARC
 Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006
n. 254
(versione tratta dalla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2006)
44
 Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle
Assicurazioni)
 Nota della Direzione Tecnica
 La disciplina del risarcimento diretto
 Sinistri gestione CARD
 Regole di trattazione dei sinistri in convenzione "Risarcimento
Diretto"
 Casi pratici sull’applicabilità del risarcimento diretto e della
convenzione terzi trasportati, (CTT).
 CARD ed.2008
 Manuale operativo modalità di gestione CARD
 CARD ed.2009
 Sentenza Corte Costituzionale - Effetti sulla Convenzione.
 Procedura di rinvio del danneggiato
4.3 A.R.D. (Rischi Diversi)
4.3.1 Definizione
4.3.2 Garanzie Furto-Incendio ( Ricorso Terzi)
4.3.3 Garanzie Kasko totale - Kasko collisione
4.3.4 Garanzie Eventi Speciali (Sociopolitici - Naturali)
4.3.5 Garanzia Cristalli e relativi accordi
4.3.6 Garanzie complementari
4.3.1 Definizione
Le polizze Rischi Diversi si riferiscono a quei contratti assicurativi facoltativi che
si occupano di tutti i rischi non coperti dalla R.C. Auto obbligatoria (garanzie
accessorie).
Le polizze del settore Rischi Diversi rivolte al mondo dell’auto sono:





Furto – Incendio
Guasti accidentali (kasko)
Eventi speciali (sociopolitici – naturali)
Garanzie Cristalli
Garanzie complementari
4.3.2 Garanzie Furto-Incendio ( Ricorso Terzi)
45
La copertura contro il furto tutela il veicolo per tutti i danni che possono derivare
non solo dal furto vero e proprio, ma anche da tutti i tentativi di furto o di scasso
non riusciti, fino alla totale distruzione del veicolo.
Inoltre, le polizze furto coprono anche il furto di ogni singola parte dell'auto, ma
non la sottrazione degli oggetti che si trovano all'interno dell'automobile.
La copertura Incendio, invece, copre danni subiti dal veicolo, sia fermo che in
circolazione, causati da incendio quale fenomeno di combustione con sviluppo
di fiamma.
Se espressamente richiamata in polizza, la copertura assicurativa è estesa al
Ricorso Terzi in conseguenza di incendio del veicolo, esplosione o scoppio (es
luoghi in cui è custodito il veicolo).
Per la corretta liquidazione dei danni Incendio e Furto è necessario conoscere le
norme contrattuali e le disposizioni in vigore al momento della stipulazione del
contratto e nei relativi aggiornamenti
In caso di furto totale, al fine di agevolare il recupero di autovetture rinvenute
dalle Autorità, in fase di rubricazione di sinistro, viene inviata comunicazione alle
Autorità a cui è stato denunciato il furto.
Direttive per la liquidazione dei furti e incendi totali.
Documenti da acquisire per il furto totale:
1. Denuncia all'Autorità di furto o rapina (nella quale deve essere
possibilmente indicato se siano stati sottratti, con il veicolo, anche il libretto
di circolazione e il certificato di proprietà) e modulo di denuncia alla
compagnia compilato in ogni sua parte.
2. Estratto cronologico generale e certificato di proprietà con l'annotazione
della perdita di possesso rilasciati dal Pubblico Registro Automobilistico.
3. Libretto di circolazione (se non trafugato) e tutte le chiavi del veicolo.
4. Procura a vendere intestata alla Compagnia assicuratrice.
5. Scheda sinistri precedenti del casellario ANIA da acquisire tramite
accesso al SIC contestualmente all’apertura del sinistro.
6. Fattura di acquisto (qualora l’assicurato ne sia in possesso).
7. Se il mezzo assicurato è di proprietà di una società di leasing o,
46
comunque, di ente e/o persona fisica o ditta diversa dal contraente, è
necessario richiedere dichiarazione che il mezzo non sia assicurato
neppure a secondo rischio contro il furto e/o contro l'incendio con altra
compagnia (anche di gruppo).
Documenti da acquisire per l’incendio totale:
1. Denuncia all’Autorità nel caso trattasi di evento doloso.
2. Copia verbale Vigili del Fuoco, se intervenuti.
3. Fattura di acquisto (qualora l’assicurato ne sia in possesso).
4. Procura a vendere intestata alla Compagni Assicurativa.
Certificato Di Chiusa Inchiesta (Art. 150-bis C.d.A.) Con l’Art. 34 ter della
legge 24 marzo 2012 n. 27 di conversione, con modificazioni, del decreto
legge 24 gennaio 2012 n. 1, è stato introdotto nel Codice delle
Assicurazioni l’Art. 150 bis:
 il comma 1 del nuovo articolo obbliga le Imprese di assicurazione ad
indennizzare il danno derivante da furto o da incendio del veicolo
assicurato indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato
di chiusa inchiesta;
 il comma 2 prevede tuttavia che nei procedimenti giudiziari nei quali si
procede ex Art. 642 c.p. per il reato di truffa in assicurazione,
perpetrata mediante una richiesta di indennizzo per furto o incendio di
un veicolo assicurato, la liquidazione del danno è effettuata previo
rilascio del certificato di chiusa inchiesta.
Pertanto, alla luce del dettato normativo, non si potrà subordinare l’indennizzo
all’acquisizione del certificato di chiusa inchiesta, salvo il caso in cui sia un corso
un procedimento penale ex Art. 642 c.p..
I sinistri dubbi e/o che presentino circostanze da cui emerga un consistente
fumus di tentata frode ai danni della Compagnia, dovranno essere fin da subito
gestiti attraverso l’interessamento del Coordinatore di zona che avrà come
riferimento, per eventuale supporto, il Coordinamento Tecnico.
Dovranno inoltre essere immediatamente attivati i consueti canali di
segnalazione verso Antifrode.
Criteri di valutazione del danno
Indennizzo lordo.
47
Le valutazioni per i furti totali dovranno essere effettuate dai Liquidatori sulla
base della valutazione risultante dalla rivista Quattroruote per quanto riguarda
le autovetture mentre per tutte le altre categorie di mezzi la rivista Eurotax.
IVA.
Prima di procedere alla liquidazione del danno, occorre controllare che il perito
si sia espresso sul regime di detraibilità dell’IVA da parte del danneggiato
(Società o professionista), previa verifica della disciplina fiscale del mezzo
incidentato in rapporto alla sua classificazione e al suo utilizzo.
In difetto di tale informazione, il Liquidatore deve richiedere al danneggiatocreditore l’originale della fattura relativa alle riparazioni effettuate, ove questi
rifiuti di consegnare l’originale deve farsi rilasciare una copia della fattura
unitamente alla dichiarazione di non detraibilità dell’IVA sostenuta.
Indennizzo netto.
L'indennizzo totale non potrà superare il valore assicurato e sarà pari a:
 valore del veicolo al momento del furto;
 aumentato del valore degli "optionals" (documentati e influenti sul
valore commerciale, stabilmente fissati sul veicolo)
 detratta la franchigia o lo scoperto contrattuale
 aumentato delle spese accessorie di soccorso e fermo se previste dal
contratto.
Pagamento dell’indennizzo.
Le modalità di pagamento dei danni da furto totale/ parziale o incendio, variano
in ragione del valore dell’indennizzo.
Arbitrato.
Procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono
sorgere fra assicurato ed assicuratore.
La possibilità di fare ricorso all’arbitrato, in genere, viene prevista già in
occasione della stipulazione del contratto di assicurazione, con apposita
clausola.
Qualora venga richiesto dovrà essere sempre autorizzato dal Coordinamento
Tecnico.
Recuperi,
Vendita
di
veicoli
ritrovati
dopo
il
pagamento
48
dell’indennizzo.
La competenza di queste attività è a carico dell’Ufficio Veicoli Ritrovati. Il
recupero e la successiva vendita dei veicoli che una volta ritrovati, a seguito di
indennizzo per furto totale, entrano nella proprietà della Compagnia.
In caso di ritrovamento di un veicolo indennizzato, tutte le strutture liquidative
dovranno pertanto provvedere a :
 Inviare tutta la documentazione al suddetto ufficio.
 Inoltrare una notifica, per informare dell’avvenuto
specificando.
ritrovamento
 Riaprire il sinistro.
L’Ufficio Veicoli Ritrovati, verificherà la presenza, nella documentazione del
sinistro, della procura speciale a favore della Compagnia, diversamente la
richiederà all’assicurato nei termini previsti dalle condizioni generali di polizza.
Una volta espletate tutte le attività di competenza, provvederà alla chiusura del
sinistro sul gestionale ed alla sua definitiva archiviazione.
Furti totali all’estero.
Da parte della Criminalpol è stata segnalata una particolare situazione che
attiene al furto all'estero di veicoli assicurati in Italia.
I connazionali, che subiscono all'estero il furto del proprio veicolo, presentano la
denuncia nello stesso Paese in cui il reato è accaduto ma, rientrati in Italia, non
provvedono a reiterare la denuncia presso le nostre Autorità competenti.
Ne consegue che, qualora il veicolo rubato venga ritrovato all'estero, la
Criminalpol, interpellata dagli organi di Polizia stranieri, non è in grado di
confermare che il veicolo sia stato rubato con l'ulteriore conseguenza della sua
mancata restituzione all'avente diritto e quindi della sua "perdita" definitiva il cui
danno ricade sull'assicuratore Auto Rischi Diversi.
Appare quindi di immediata evidenza quanto sia importante che l'assicurato,
derubato all'estero del proprio veicolo, presenti la denuncia di furto anche in
Italia.
In questi casi pertanto, all'atto dell'apertura del danno, andrà verificato se il
cliente abbia assolto anche a questa formalità invitandolo, in difetto, a
provvedervi.
49
4.3.3 Garanzie Kasko Totale - Kasko collisione
Con la garanzia Kasko la Compagnia si assume i rischi derivanti dalla
circolazione del veicolo, indipendentemente dalla responsabilità del conducente,
a meno che non circoli senza rispettare la disposizioni di legge.
Le forme di copertura kasko possono essere:
 A “valore intero” :
questa è la copertura che risarcisce qualsiasi danno occorso al proprio veicolo
 A “primo rischio assoluto”:
l’indennizzo è pari a un massimale
indipendentemente dal valore della vettura
prestabilito
contrattualmente
 A “collisione” detta anche mini-kasko:
stabilisce la risarcibilità solo per i danni derivanti dalla collisone con altro veicolo
identificato.
La liquidazione dovrà essere sempre in linea con le condizioni di polizza, poiché
le stesse possono subire nel tempo variazioni, è sempre necessario prendere
visione delle norme in vigore al momento della stipulazione del contratto.
Criteri tecnici di valutazione.
Nella valutazione dell’indennizzo occorre rispettare i seguenti criteri:
 L’ammontare del danno è uguale alla somma periziata dalla quale
andrà detratto il corrispettivo di eventuali migliorie apportate al veicolo
in occasione delle riparazioni o sostituzioni effettuate;
 Ove sia operante la clausola di deroga all’applicazione del degrado,
l’indennizzo verrà determinato deducendo il degrado delle parti
sostituite
e/o
riparate
dell’autovettura
assicurata;
diversamente, se al momento del sinistro non sono decorsi più di
cinque anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo,
l’indennizzo verrà determinato senza dedurre il degrado delle parti
sostituite e/o riparate, purché tali sostituzioni o riparazioni non
interessino determinate parti;
 Accertare l’esatta data di prima immatricolazione, stato di
conservazione e km percorsi al fine di determinare il giusto valore
commerciale;
 Confrontare quest’ultimo con il valore assicurato per individuare
50
eventuale sottoassicurazione ed applicare quindi la proporzionale ex
Art. 1907 c.c.;
 Detrarre la franchigia o lo scoperto previsti in polizza;
In caso di danno totale l’assicurato deve rilasciare procura a vendere o a
demolire il veicolo a favore della Compagnia.
Pagamento dell’indennizzo.
Le modalità di pagamento variano in ragione del valore dell’indennizzo.
Riserva.
In relazione ad un danno R.C. Auto, per il quale in fase di apertura non risulti
acclarata la responsabilità, è possibile la contestuale rubricazione di un sinistro
sulla polizza Kasko. In questi casi, l’assicurato potrà chiedere il risarcimento in
ambito Kasko prima della chiusura del danno R.C. Auto.
Si provvederà , qualora ricorrano i presupposti, alla liquidazione del danno
Kasko e alla contestuale rivalsa nei confronti della Compagnia che garantisce il
veicolo del presunto responsabile o direttamente nei confronti dello stesso
qualora il veicolo non risulta coperto da garanzia R.C. Auto, previo invio della
lettera monitoria e della quietanza sottoscritta dall’assicurato contenente
l’espressa clausola relativa alla cessione dei diritti di rivalsa.
4.3.4 Garanzie Eventi Speciali (Sociopolitici / Naturali)
Le garanzie denominate “Eventi Speciali” tutelano l'assicurato dagli imprevisti
provocati da eventi sociopolitici, atti vandalici o eventi naturali. Nel dettaglio, la
garanzia denominata “ Eventi sociopolitici” prevede l’indennizzabilità dei danni
del veicolo causati da atti vandalici.
La garanzia Eventi Naturali prevede l’indennizzabilià dei danni del veicolo
causati da eventi atmosferici. Relativamente a tali garanzie l’assicurato deve:
1. presentare immediatamente denuncia alle Autorità competenti in caso di
danno totale.
2. rilasciare procura a vendere o a demolire il veicolo a favore della
Compagnia.
I criteri tecnici di valutazione rimangono quelli relativi a e “Garanzia Kasko
totale / Kasko collisione”.
51
4.3.5 Garanzia Cristalli e relativi accordi
La garanzia Cristalli prevede il rimborso, in caso di rottura accidentale o per fatto
involontario di terzi, del lunotto posteriore, del parabrezza o dei cristalli laterali
del veicolo. Le Compagnie stipulano accordi con Società specializzate nel
settore, CARGLASS, DOCTORGLASS, GLASSDRIVE, ecc..
4.3.6 Garanzie complementari
Le garanzie Complementari sono ulteriori estensioni selezionabili al momento
della stipula della Polizza .
4.4 Banca dati sinistri ISVAP
4.4.1 Introduzione
4.4.2 Alimentazione
4.4.3 Correzione errori
4.4.4 Consultazione
4.4.1 Introduzione
IVASS è il nome dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che il 1°
gennaio 2013 è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze all'ISVAP.
(l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo).
L'IVASS ha istituito (ai sensi del decreto legge 28 Marzo 2000, n.70
convertito in legge 26 Maggio 2000, n.137) la Banca Dati Sinistri per
raccogliere i dati relativi ai sinistri di tutte le Imprese italiane operanti nel
ramo R.C. Auto.
L'obiettivo principale della Banca Dati Sinistri è la prevenzione e il contrasto alle
frodi nel settore dell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore.
Il 1 giugno 2009 ISVAP ha emanato il Regolamento n. 31 recante la disciplina
della Banca Dati Sinistri R.C. Auto, all’Art. 135 del D. Lgs. 209/2005, Codice
delle Assicurazioni Private che con gli emendamenti dell'agosto 2012 e febbraio
2013 costituiscono l'attuale riferimento normativo sulla Banca Dati Sinistri.
Le nuove regole di alimentazione della Banca Dati Sinistri e le modalità di
consultazione sono in vigore dal 1° gennaio 2011.
52





Normativa di legge
Regolamento 31 del giugno 2009
Modifica art 7.2 e 7.3 del Regolamento del 31 giugno 2009
Integrazione art 7.6 e 7.7 del Regolamento del 31 giugno 2009
Normative Aziendali
L’attività di raccolta ed inserimento delle informazioni richieste da IVASS per la
corretta alimentazione della Banca Dati Sinistri è di fondamentale importanza.
Una Banca Dati Sinistri completa di tutte le informazioni consente alle Imprese
di individuare la ricorrenza di determinati dati e quindi la potenziale natura
fraudolenta di un sinistro.
Il ciclo di vita di un sinistro in ottica BDS IVASS si compone di:
 Apertura del sinistro nel sistema gestionale.
 Consultazione della Banca Dati Sinistri per la verifica degli indicatori di
possibili fenomeni fraudolenti.
 Integrazione dati.
 Definizione/Annullamento.
 Alimentazione della BDS IVASS con i dati del sinistro.
 Ricezione delle eccezioni da parte di IVASS sui dati inviati.
 Correzione/Integrazione dati sui sinistri errati/incompleti.
 Rinvio a IVASS dei dati corretti.
 Eventuale contestazione e azione sanzionatoria delle Imprese da parte
di IVASS sui sinistri non corretti/incompleti.
L’alimentazione viene attivata dopo ogni variazione dei dati del sinistro.
4.4.2 Alimentazione
Per Alimentazione della BDS s’intende il processo di invio a IVASS delle
informazioni sui sinistri, raccolte e inserite nel sistema gestionale dagli uffici
Gestori .
Per ottemperare alle tempistiche imposte da IVASS l'informatica invia ogni
lunedì sera un flusso dati; i dati non corretti e/o incompleti sono rinviati da
IVASS e ridistribuiti alle strutture di gestione competenti, per la loro correzione
e/o integrazione, entro il venerdì della settimana in cui è avvenuto l'invio.
I tempi di correzione sono stabiliti in 20gg dalla data di ricevimento del flusso di
ritorno delle eccezioni da IVASS (di norma recepito il martedì).
Normativa di legge.
53
Modalità di trasmissione dei dati alla BDS, Elenco dei record e descrizione.
Normative Aziendali ricorrenti.
Il corretto e completo inserimento dei dati già in fase di apertura/gestione del
sinistro, soprattutto se già presenti nella documentazione, garantisce uno
svolgimento più efficiente dell’intero processo di alimentazione evitando che si
debba ricorrere ad un’attività successiva di integrazione/correzione.
Nel caso in cui il dato non sia disponibile o lo sia in modo incompleto e/o non
corretto è necessario attivare le azioni previste per il recupero dello stesso
dandone evidenza nel Diario di Trattazione, già durante la fase di istruttoria.
È necessario:
verificare la correttezza e la completezza di tutti i dati e attivarsi per richiederli in
ogni fase della gestione del sinistro:
 Apertura
 Riservazione
 Istruzione
senza attendere la fase di definizione o di liquidazione;
 prestare attenzione alla rubricazione dei soggetti danneggiati;
Particolare riferimento a:
 ruolo del soggetto che deve essere coerente con gli oggetti colpiti
(danni a veicolo / cose / lesioni);
 dati del Legale che, ove presente, deve essere correttamente
identificato come Persona Fisica/Giuridica (con il relativo inserimento
del CF / P. Iva) e ove i dati del patrocinatore vengano richiamati e
dunque siano stati precedentemente inseriti, accertarsi che siano
corretti e completi onde evitare la reiterazione di errori;
 in presenza di Lesioni inserire tutte le relative informazioni (Pronto
Soccorso, Comune e Provincia del Presidio, Sede e Natura della
lesione, Percentuale IP, Decesso) ;
 inserire in modo completo e corretto tutte le informazioni anagrafiche;
Relative a:
 soggetti COINVOLTI nel sinistro (danneggiati e non) in relazione tanto
al dato anagrafico della partita di danno quanto al dato anagrafico
inserito in fase di pagamento.
54
Altri soggetti:
–
professionisti incaricati
–
INAIL /INPS (rivalsa)
–
Legale o studio d’infortunistica di controparte
–
–
–
–
datori di lavoro (rivalsa)
Testimone
Medico di controparte
Carrozzeria non convenzionata
Recupero e inserimento dati :
Elenchiamo di seguito alcune indicazioni che occorre seguire rigorosamente.
 Luogo di accadimento del sinistro
Il luogo di accadimento del sinistro deve essere inserito oltre che in fase di
apertura da parte del Contact Center, anche a cura del liquidatore laddove se ne
rilevi la carenza, ad esempio nel caso in cui tale assenza sia dovuta all’apertura
del sinistro da flusso debitore e successiva trasformazione del sinistro in
gestionario/misto.
 Anagrafica soggetti coinvolti
Per ciascuno dei soggetti coinvolti nel sinistro è necessario inserire nel sistema
gestionale, in modo corretto e completo, tutte le informazioni anagrafiche
disponibili con riferimento alle figure di:
o contraente
o proprietario
o conducente
sia Assicurati che di controparte.
È necessario pertanto attivarsi per il recupero delle informazioni quali:
 in caso di persona fisica:
55
–
nome
–
cognome
–
luogo di nascita
–
–
codice fiscale
data di nascita
 in caso di persona giuridica:
–
–
denominazione sociale
partita IVA
Per quanto attiene alle medesime figure di controparte, e ai conducenti di tutti i
veicoli coinvolti, è necessario che ci si attivi per il recupero delle informazioni
anagrafiche durante la fase di gestione del sinistro e, ove non si riesca nel
recupero di dette informazioni, si provveda alla richiesta mediante l’utilizzo delle
comunicazioni pubblicate nell’Intranet alla sezione R.C. Auto / Banca Dati
IVASS / Lettere BDS .
Nella comunicazione devono essere marcati unicamente i box riguardanti le
informazioni mancanti/carenti da richiedere. Le informazioni ricevute in risposta
alla richiesta devono essere tempestivamente inserite nel sistema gestionale.
E' indispensabile porre anche l’attenzione sul corretto inserimento dei dati negli
appositi campi: ad esempio, qualora fossero invertiti ”nome” e “cognome”, la
BDS IVASS rileverebbe la non corrispondenza degli stessi con il codice fiscale
inserito, circostanza che comporterebbe lo scarto del sinistro.
Nel caso in cui i veicoli coinvolti siano più di due occorrerà, ove richiesto,
procedere all’associazione tra il danneggiato e la relativa partita di danno .
 Anagrafica Beneficiario del pagamento
In fase di inserimento dati sono stati inseriti controlli volti a segnalare la carenza
dei dati anagrafici.
In caso compaia un messaggio di errore sarà necessario completare la sezione
anagrafica del danneggiato prima di procedere con la disposizione di
pagamento.
In fase di pagamento del danneggiato, ove sia indicata una “Causa Mancanza
56
Dati” questa deve trovare riscontro all’interno del fascicolo (sia esso elettronico
o cartaceo):
ad esempio, se è indicata l’opzione “Dato Richiesto” occorre che sia presente
una comunicazione inviata al danneggiato in cui si faccia specifica richiesta del
dato mancante, poiché costituisce una certificazione dell’attività svolta dal
liquidatore ai fini degli obblighi previsti dalla Banca Dati Sinistri.
 Veicoli
La compagnia che assicura il veicolo di controparte deve essere inserita in fase
di apertura del sinistro da parte del Contact Center. Tale dato oltre che dalla
denuncia può essere reperito anche mediante la consultazione SIC. Laddove
tale informazione non fosse indicata in fase di apertura, il liquidatore è chiamato
al recupero della stessa mediante:
o contatto con la controparte
o ulteriore interrogazione del SIC (da svolgersi anche a seguito delle eventuali
comunicazioni di controparte) Di quest’ultima attività deve essere lasciata
evidenza (stampa della pagina del SIC) nel fascicolo di sinistro per le necessarie
attività di controllo, in quanto il dato relativo alla Compagnia assicuratrice di
controparte costituisce elemento essenziale ai fini dell’alimentazione della
Banca Dati Sinistri.
Tale attività deve essere svolta anche al fine di verificare la correttezza della
Compagnia eventualmente già presente.
 Anagrafica Testimone
In fase di raccolta della testimonianza, deve essere richiesto al soggetto:
o documento di identità in corso di validità
o codice fiscale
Con riferimento al codice fiscale si richiama quanto detto alla sezione dati
anagrafici dei soggetti coinvolti in merito alla correttezza e completezza dei dati,
nonché alle relative modalità di recupero.
 Anagrafica Altre Figure di Controparte
Deve essere curata anche la sezione anagrafica dei soggetti fiduciari di
controparte con riferimento alle figure di:
57
o Medico
o Legale
o Studio Infortunistica
o Carrozzeria
I dati devono essere completi e corretti, e ove non disponibili, recuperati
mediante l’invio dell’apposita comunicazione come già descritto nella sezione
anagrafica soggetti coinvolti.
4.4.3 Correzione errori
L'attività di correzione errori BDS avviene su precisa indicazione di IVASS che
notifica il numero di sinistro e il tipo di errore riscontrato in base ad un dizionario
di errori pubblicato in allegato al regolamento 31.
IVASS da' riscontro su tutti i sinistri ricevuti in qualsiasi stato. Le eccezioni
inviate da IVASS sono rielaborate dall'Area Informatica che le completa con le
informazioni utili a individuare la partita di danno e il soggetto coinvolto cui
l'errore si riferisce.
L’applicativo gestionale è stato corredato di un'apposita funzione di correzione
degli errori (Banca Dati ISVAP => Integrazione Banca Dati ISVAP).
La comunicazione giunge entro la fine della settimana in cui il flusso è stato
inviato a IVASS.
Come da art 7.4 del regolamento 31 i tempi di correzione, per i soli sinistri in
stato chiuso e annullato, sono stabiliti da IVASS in 20gg dalla data di
ricevimento delle eccezioni (di norma recepite ogni martedì). All'interno di
questo periodo il sinistro può essere corretto e inviato più volte.
Scaduti i termini di correzione, se il flusso presenterà ancora sinistri in
errore sopra la soglia del 1%, l’Impresa sarà esposta ad una sanzione da
€ 500 a € 5.000 per ciascun invio, (Normativa di legge).
4.4.4 Consultazione
La funzione di Consultazione BDS permette alle Imprese di accertare la
ricorrenza di un individuo o di un veicolo sui sinistri di tutte le compagnie
assicurative e valutare la potenziale natura fraudolenta del sinistro in trattazione.
La funzione di Consultazione espone alle Imprese il contenuto della BDS
58
attraverso due modalità:
 online sul sito IVASS, dove gli utenti possono eseguire singole
consultazioni su persone fisiche, giuridiche e targhe di autoveicoli;
 batch, ossia via file, per l'acquisizione massiva di dati da parte dei
sistemi informatici;
L'accesso al sito IVASS è controllato attraverso delle credenziali (username e
password), che si possono richiedere a IVASS tramite le strutture di
competenza.
Normativa di legge
 Richiesta di accesso alla BDS IVASS
 Parametri di Significatività per la consultazione della BDS
 Tracciato record consultazione sintetica batch
Normative Aziendali.
Richiesta di accesso alla BDS IVASS L’interrogazione alla Banca Dati Sinistri
deve essere considerata uno strumento di supporto all’istruttoria di tutti i sinistri
in trattazione.
Sarà cura della Segreteria Tecnica inviarne comunicazione a
secondo le modalità previste dal Reg. 31/2009.
IVASS
 Decreto legge n.1 del 24 Gennaio 2012
Il Decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito in legge n. 27 del 24
marzo 2012, Modifica all’Art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private , ha
incentrato una parte rilevante delle disposizioni in materia di assicurazione sul
contrasto dei fenomeni fraudolenti.
Con riferimento alle modifiche dell’Art. 148 C.d.A., viene richiamata,
necessità di utilizzare a tal fine i dati contenuti nella Banca Dati Sinistri.
la
In particolare, è previsto dall'Art. 32, c.3b :
“Ai fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l’impresa di
assicurazione provvede alla consultazione della banca dati sinistri e qualora dal
risultato della consultazione, avuto riguardo del codice fiscale dei soggetti
coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due parametri di
significatività l’impresa può decidere di non fare offerta di risarcimento.
 in tutti i casi oggetto di segnalazione da parte del Servizio Antifrode;
59
 ogni qual volta dovessero emergere elementi che possano far ritenere
il sinistro non genuino, spetterà al Servizio Antifrode valutare
l’opportunità di avocazione e gestione successiva del sinistro secondo
le procedure in essere;
 è necessario che l’ attività di verifica sia svolta entro i termini di
sanzionabilità previsti dagli Art. 148 e 149 del C.d.A. per consentire al
Servizio Antifrode di avvalersi di quanto disposto dal comma 2bis
dell'Art. 148 C.d.A., per sospendere i termini di liquidazione;
1. Consultazione della BDS di 1° Livello
2. Consultazione della BDS di 2° Livello
Come indicato dal regolamento 31 è opportuno ricordare che la ricerca
d’informazioni deve sempre e necessariamente rispettare il principio di
pertinenza legato ad esigenze emergenti dall’esame di uno specifico sinistro.
L’utente non può quindi utilizzare o acquisire notizie in modo indiscriminato. Le
ricerche devono sempre fondarsi su effettive necessità connesse alla
prevenzione e al contrasto delle frodi e sempre motivate da obiettive esigenze di
verifica nascenti in occasione della liquidazione del sinistro, nel rispetto di criteri
di proporzionalità e adeguatezza, in quanto, in caso di consultazioni improprie,
la responsabilità sarà ascrivibile all’utente che l’ha effettuata, così come previsto
all’Art. 11, 4° comma:
"Salvi comunque gli obblighi e la responsabilità delle imprese di assicurazione,
della CONSAP e dell’UCI, i responsabili e il personale delle strutture e degli
uffici mediante i quali è effettuata la consultazione sono obbligati a mantenere il
segreto sugli elementi informativi acquisiti e sono personalmente responsabili
per la violazione degli obblighi di riservatezza derivanti dal trattamento delle
informazioni acquisite tramite consultazione della banca dati sinistri e dalla loro
utilizzazione o divulgazione a terzi per finalità non consentite dalla legge o
comunque estranee alle finalità per le quali la banca dati sinistri è stata istituita."
Al fine di rispettare i principi di pertinenza, IVASS ha disposto che le Imprese
adottino ogni idonea procedura di controllo interno affinché, nella fase di
interrogazione della BDS , sia sempre associabile l’interesse concreto
all’acquisizione dei dati.
Per tale ragione l’accesso alla BDS, da parte degli utenti abilitati, deve sempre
avvenire dall’applicativo interno e non direttamente sul sito di IVASS, affinché il
sistema possa registrare le informazioni relative agli accessi stessi.
Una volta effettuato l'accesso, IVASS riproporrà il risultato della consultazione di
60
1 livello dando due indicazioni alternative:
 Semaforo verde che rileva situazioni potenzialmente fraudolente.
In questi casi il liquidatore deve accedere al dettaglio dei sinistri, consultazione
di 2 livello, al fine di assumere tutte le informazioni utili a valutare la genuinità
del sinistro.
Tali situazioni devono essere portate all’attenzione del Responsabile dell’Unità
di liquidazione assieme al quale sarà stabilita l’opportunità di segnalazione del
sinistro alla struttura Antifrode e di avvio degli approfondimenti istruttori del
caso.
 Semaforo rosso
significatività.
che
non
rileva
sufficienti
parametri
di
In questi casi l’accesso al secondo livello della BDS deve essere effettuato
unicamente laddove si ravvisino sospetti, ricorrenze di nominativi o altro che
possano ricondurre a comportamenti fraudolenti.
4.5 Danni R.C. Auto a persona
L’imponente incidenza economica, le norme processuali in vigore e quelle
previste per il prossimo futuro, richiedono una gestione particolarmente diligente
e comunque coerente con le seguenti direttive di carattere generale:
 acquisire fotocopia libretto di circolazione e della patente del
conducente;
 andranno disposti tempestivamente gli accertamenti ritenuti necessari
per chiarire la dinamica del sinistro;
 in caso di intervento degli Organi di Polizia, potranno essere richieste
agli stessi, se ritenute utili, le informazioni acquisite nei termini e con le
modalità previste dall’Art. 11 del Nuovo Codice della Strada e
dall’Art. 21 del relativo regolamento;
 dovrà essere sempre disposta visita medica di controllo sulle parti lese
per avere indicazioni tempestive sulla reale portata delle lesioni,
nonché sull’età e condizione del danneggiato e sulla presumibile entità
dei postumi che le lesioni potranno comportare;
 al medico, legale fiduciario, incaricato della valutazione degli eventuali
postumi sulla parte lesa, dovrà sempre essere inviata copia della
relazione del medico di controllo assieme alla documentazione del
danno dei veicoli coinvolti (fotografie, perizie e quant’altro) con la
richiesta di specifico parere sul nesso causale tra danni materiali e
lesioni pretestate; le conclusioni dovranno comprendere il riepilogo dei
61
giorni degli eventuali ricoveri, da utilizzare nel programma di calcolo;
 ove non fosse possibile definire il danno in corso di esercizio, la somma
da far appostare a riserva dovrà essere sempre il risultato di un
conteggio analitico del quale il fascicolo di danno dovrà essere
corredato;
4.6 Danni da inquinamento, Decreto Ministeriale 29/10/1999 n° 471
 Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471
Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la
bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati.
 ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, e successive modificazioni e integrazioni.
(Pubblicato sul Supplemento Ordinario 218/L alla Gazzetta Ufficiale n. 293
del 15 dicembre 1999)
4.7 Nuova procedura di conciliazione delle controversie R.C. Auto
Dal 1° Luglio 2004 è in vigore a livello nazionale la nuova procedura di
conciliazione delle controversie relative ai sinistri R.C. Auto (CARD e no CARD),
in attuazione delle intese raggiunte tra le associazioni dei consumatori e l'ANIA.
In data 19 marzo 2012 è stato siglato un nuovo accordo tra le associazioni dei
consumatori ed ANIA, finalizzato al rilancio della procedura stessa.
L’accordo, è aperto alla libera adesione delle Imprese e prevede la nomina di
incaricati (c.d. conciliatori d’impresa) muniti di mandato a transigere. Essi
avranno il compito di discutere a distanza i casi con i rappresentanti dei
consumatori nell’ambito delle previsioni del regolamento di conciliazione
allegato all’intesa.
Può accedere alla procedura il consumatore che, avendo presentato una
richiesta di risarcimento del danno completa di tutti i dati previsti dalla legge:
 non abbia ottenuto risposta nei termini di legge;
 abbia ricevuto diniego di offerta di risarcimento da parte dell’Impresa;
 non abbia accettato, se non a titolo di acconto, l’offerta di risarcimento;
Oggetto della conciliazione:
Formano oggetto della procedura le controversie inerenti alla gestione dei
62
sinistri del ramo R.C. Auto (CARD e no CARD), la cui richiesta di risarcimento
non sia superiore a 15.000 Euro.
Attivazione della procedura:
La procedura può essere attivata solo a condizione che il consumatore:
 non abbia già incaricato altri soggetti a rappresentarlo verso la
Compagnia;
 non abbia già attivato la procedura di Mediazione a fini conciliativi ai
sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
 nei sinistri rientranti nell’ambito di applicazione della procedura di
risarcimento diretto (Art. 149 C.d.A.) e della procedura di risarcimento
del terzo trasportato (Art. 141 C.d.A.) abbia indirizzato la richiesta di
risarcimento all’assicuratore tenuto alla gestione del danno;
Vale a dire, per il risarcimento diretto, all’assicuratore del veicolo non
responsabile in tutto o in parte e per il risarcimento del terzo trasportato
all’assicuratore del veicolo vettore, non abbia incaricato altri soggetti a
rappresentarlo verso la Compagnia.
Per accedere alla procedura il consumatore si rivolge ad una delle associazioni
dei consumatori aderenti all’accordo a cui indirizza la richiesta di conciliazione
comprensiva di mandato a transigere;
l’associazione dei consumatori, verificata la presenza delle condizioni di
ammissibilità della richiesta, e verificata l’esistenza dei presupposti di
fondatezza per dar seguito alla richiesta di conciliazione, trasmette alla Impresa
la domanda di conciliazione.
Indicazioni operative.
Il Coordinamento Tecnico R.C. Auto riceve, la domanda di conciliazione e al fine
di poter partecipare con cognizione di causa al tentativo di conciliazione attivato.
Richiede, all’ufficio gestore del danno una relazione sullo stato del sinistro, i
motivi che hanno determinato l’iniziativa dell’esponente e copia della
documentazione istruttoria essenziale.
L’ufficio gestore riscontra quanto prima, la richiesta del Coordinamento Tecnico
R.C. Auto una volta conclusa la procedura, il Coordinamento tecnico R.C. Auto
ne comunicherà l’esito al responsabile del CLD per gli opportuni seguiti.
4.8 Mediazione
63
 Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28
Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di
mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e
commerciali.
Art. 1 Mediazione:
l’attività , comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e
finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo
amichevole per la composizione di una controversia, anche con
formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
4.9 Competenze Patrocinatori
Con riferimento ai costi connessi alle competenze dei Patrocinatori, molte
Compagnie prevedono specifiche tabelle che definiscono le percentuali delle
spese legali da riconoscersi nell’ambito della trattazione dei sinistri, differenziate
in base all’entità del danno.
Pertanto, se presenti, i Liquidatori nella computazione delle spese legali
dovranno fare riferimento a queste tabelle.
Si rammenta altresì che, in ambito R.C. Auto, il corrispettivo, ove dovuto, per
l’assistenza legale stragiudiziale deve essere indicato separatamente in
quietanza e deve essere sempre correttamente registrato.
(Ai sensi dell’Art. 148 comma 11 del Codice delle Assicurazioni)
4.10 Vademecum Sanzionabilità
Questa è una sintesi operativa delle regole e dei comportamenti indispensabili
per una corretta gestione del sinistro Auto in linea con gli obblighi di legge.
Regole.
Il Codice delle Assicurazioni ai sensi dell’Art. 141, 148, 149, 150;
impone alle Imprese di Assicurazione, nell’ambito della liquidazione dei sinistri
da circolazione stradale (R.C. Auto, CARD, CTT) di:
 richiedere le integrazioni alle richieste di risarcimento incomplete entro
30 giorni dalla loro ricezione;
 provvedere alla formulazione di congrua e motivata offerta o di
comunicazione di motivato diniego entro:- 30 giorni dalla ricezione della
64
richiesta di risarcimento (o delle integrazioni richieste nel termine di 30
gg.) per danni a cose con modello CAI a doppia firma;
 60 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento (o delle
integrazioni richieste nel termine di 30 gg.) per danni a cose privi di
modello CAI a doppia firma;
 90 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento (o delle
integrazioni richieste nel termine di 30 gg.) per danni da lesioni o da
morte;
 provvedere al pagamento entro 15 giorni dall’accettazione dell’offerta
formulata o dal suo rifiuto; in caso di mancata risposta entro 30 giorni, il
pagamento verrà comunque effettuato entro i 15 giorni successivi;
La richiesta d'integrazione per i danni CID ha effetto sospensivo, mentre per i
danni R.C. Auto regime ordinario e CTT ha effetto interruttivo, Ciò significa che:
 nei primi l'acquisizione dei dati richiesti fa ripartire il termine di
pagamento dal momento in cui era stato sospeso;
 nei secondi, invece l'acquisizione dei dati richiesti fa ripartire i termini
per l'adempimento ex novo;
(DPR 18/07/06 disciplina di attuazione del Risarcimento Diretto, Art.7, c. II).
Le disposizioni si applicano a prescindere dallo scambio “informatico”, tra le
Compagnie, dei flussi di responsabilità. In caso occorra riconoscere onorari
legali, gli stessi vanno indicati a parte nella quietanza. (Art. 148 C.d.A., c. XI);
l'inosservanza è punita con sanzione da 2.500 a 7.500 € (Art. 317 C.d.A.).
Sanzioni (Art. 315 C.d.A.)
In evidenza l'entità degli importi cui sono esposte le Compagnie sanzionate in
caso di non rispetto dei termini previsti dalla normativa:
- Ritardo fino a 30 gg. - sanzione da € 300 a € 900;
- Ritardo fino a 60 gg. - sanzione da € 900 a € 2.700;
- Ritardo fino a 90 gg. - sanzione da € 2.700 a € 5.400;
- Ritardo fino a 120 gg. - sanzione da € 5.400 a € 10.800;
- Ritardo oltre 120 gg. - DANNI A COSE:
sanzione da € 10.800 a €30.000;
65
- Ritardo oltre 120 gg - DANNI A PERSONA:
sanzione da € 20.000 a €60.000;
E' bene sottolineare che il ritardo si conteggia a partire dalla scadenza del
termine utile per formulare l'offerta o per comunicare i motivi per i quali non si
ritiene di doverla formulare.
Cenni sull’interpretazione autentica dell’Organo di Vigilanza.
Di seguito saranno indicate alcune regole interpretative fornite dall’Organo di
Vigilanza nella valutazione della sussistenza o meno della violazione delle
norme sopra esposte, in particolare:
1. In assenza di denuncia del sinistro da parte dell'assicurato o del
responsabile il liquidatore, oltre ad attivarsi diligentemente per acquisire la
stessa, dovrà porre in essere l'istruttoria che reputi idonea (accessi presso le
Autorità competenti, sopralluoghi con ricerca e/o verifica di testimoni, tentativi
di avvicinamento dell' assicurato, ecc.).
L'eventuale diniego di offerta dovrà quindi trarre motivazione dalle risultanze
dell'attività istruttoria effettuata e non fare esclusivo riferimento all'assenza di
denuncia da parte dell'assicurato o del responsabile;
2. l’assenza della prova generica del fatto storico non può costituire una
valida motivazione del diniego dell’offerta;
3. I termini non sono “salvati” dal ritardato invio della richiesta di integrazione,
quando la stessa non sia stata inviata entro i 30 gg. previsti;
In questo caso l’obbligo di formulare l’offerta reale ovvero di motivare
adeguatamente il diniego dell'offerta decorre dalla data di ricezione della
precedente richiesta di risarcimento.
L'invio tardivo della richiesta di integrazione, pur non evitando la sanzionabilità,
può essere considerata dall'Istituto di Vigilanza (in presenza di Reclamo o in
caso di Visita ispettiva) quale atteggiamento pro-attivo da parte dell'Impresa,
con probabile incidenza favorevole sull'importo sanzionabile;
4. Qualora la richiesta di integrazione venga riscontrata solo parzialmente
(vengono fornite solo una parte della documentazione richiesta) è necessario
richiedere gli elementi non ancora ricevuti ovvero formulare offerta reale nei
termini o comunicare, nei termini, il motivo del diniego;
5. L’acquisizione “aliunde” degli elementi richiesti (ad es. il Codice Fiscale
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desunto dalla perizia, la dinamica del sinistro dal Verbale delle Autorità
intervenute, la mancata indicazione di luogo, ora e modalità per effettuare la
valutazione del danno se la perizia sia stata comunque effettuata, ecc.) deve
essere considerata quale circostanza da sola idonea a generare l’obbligo per
l’Impresa di effettuazione dell’offerta reale ovvero di comunicazione dei motivi
del diniego, anche se, per quegli elementi, la richiesta di integrazione non sia
stata riscontrata;
6. La riduzione del 30% della sanzione è prevista solo nei casi in cui offerta e
pagamento siano contestuali.
Al fine di consentire un adeguato riscontro all’Organo di Vigilanza, si ricorda che
è necessario fornire all’Ufficio competente, tutte le informazioni inerenti la
trattazione del danno.
È altresì indispensabile avere evidenza ed allegare, la documentazione che
attesti quanto comunicato.
Solo così sarà possibile formulare e sostenere eventuali opposizioni ad atti di
contestazioni notificati dall’ISVAP in caso di presunte violazioni del dettato
normativo.
Comportamenti da osservare.
Il processo liquidativo deve essere improntato, per evitare di incorrere nelle
sanzioni precedentemente esposte, alla massima celerità e tempestività. La
gestione del Danno Auto, quindi, inizia dalla scrupolosa valutazione della
richiesta danni nei suoi contenuti ed allegati.
Si raccomanda, pertanto, in fase di istruzione di un nuovo sinistro, di verificare
l’esistenza e l’efficacia della richiesta di integrazione inviata dal Call Center, che
laddove non presente o efficace dovrà essere predisposta dal Centro di
Liquidazione, come detto, entro 30 giorni dal pervenimento della Richiesta di
risarcimento danni.
L’affidamento di molteplici attività di carattere istruttorio a fiduciari (periti, medici,
informatori, …) impone, inoltre, una importante attività di monitoraggio.
I trasferimenti dei danni, quando sia oggettivamente necessario effettuarli, non
potranno prescindere dall’effettuazione, a cura del CLD trasferente, di tutti gli
adempimenti formali previsti dalla normativa.
 Per i danni a cose, sia che si tratti di un danno CARD sia che si tratti di
un danno “No CARD” la richiesta danni è completa quando contiene
67
tutti gli elementi richiesti dalla legge:
la descrizione della dinamica del sinistro, che naturalmente si potrà desumere
anche dal modulo CAI eventualmente allegato, l'indicazione del luogo, giorni e
ore dove si trova il veicolo per la valutazione peritale, la descrizione sommaria
dei danni patiti.
La richiesta danni non è completa quando manca anche uno solo di questi
elementi, ed allora sarà necessario formulare una richiesta di integrazione
relativamente agli elementi non prodotti.
 I danni con lesioni del conducente del veicolo assicurato fino al 9% di
invalidità permanente rientrano nel regime CARD, quelli superiori a
detta invalidità e naturalmente i danni mortali rientrano nel cosiddetto
regime “No CARD”.
 Per le lesioni dei trasportati si applica la Convezione Terzi Trasportati,
con recupero degli esborsi erogati in base all'eventuale (totale o
parziale) responsabilità del veicolo antagonista.
Anche per questa tipologia di danno si parte dalle richiesta danni e
dalla sua completezza.
La richiesta danni per lesioni mai, o quasi mai, giunge completa perché per
essere completa deve indicare le conseguenze derivate dalle lesioni patite e
queste non possono che essere valutate a distanza di tempo dal sinistro.
Pertanto, una richiesta danni per lesioni, deve essere tempestivamente
riscontrata con richiesta di integrazione, nella quale vengano richiesti dati non
forniti, in particolare relativamente al certificato di guarigione con o senza
postumi permanenti. Il termine per l'integrazione è, come sopra evidenziato, di
30 gg.
 La richiesta di integrazione, nonché la comunicazione di rifiuto
dell’offerta (contestazione), dovranno essere inviate con raccomandata
RR. ovvero via Fax, avendo cura di conservare sia la cartolina di ritorno
con la data di ricevimento della richiesta da parte del danneggiato, sia il
report fax.
Per le cartoline in particolare diventa opportuno procedere ad un'archiviazione a
parte, secondo l'ordine cronologico dato dalla data di invio (in maniera tale da
avere un criterio valido e omogeneo per tutte le Compagnie).
 I termini per erogare il risarcimento, CARD e “No CARD”, saranno
“sospesi” o “interrotti” dal momento della ricezione da parte del
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richiedente della medesima e riprenderanno a decorrere dal giorno in
cui riceveremo la risposta richiesta, ovvero acquisiremo aliunde i dati
necessari.
La data di primo accesso da parte del perito, o di effettuazione della visita
medica, quindi, ancorché in presenza di richiesta incompleta, rappresenta il
‘dies a quo’ da cui riprende a decorrere il termine per il pagamento.
Ulteriore casistica
 Offerta ai Minori: in questa circostanza si è tenuti ad effettuare l’Offerta
nei termini di legge, spossessandosi della relativa somma che deve
essere oggetto di deposito c/o l'Istituto Bancario, intestato al minore e
vincolato al pervenimento dell'Autorizzazione del Giudice Tutelare.
 Impossibilità o rifiuto di visita medica: Il danneggiato non può rifiutare gli
accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla
persona da parte dell'Impresa.
E' quindi evidente che un diniego che trovi fondamento in tale rifiuto da parte del
periziando non possa che considerarsi legittimo.
Il rifiuto non è però immediatamente desumibile dal fatto che il danneggiato non
si sia presentato ad una singola visita medica stabilita unilateralmente dalla
Società.
Sarà quindi necessario che l'invito a visita medica sia reiterato (quindi inviato dal
medico e dal CLD) e venga nuovamente disatteso o che sia esplicitamente
comunicato il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti.
 Impossibilità o rifiuto di perizia sul veicolo: anche l’impossibilità di
accertare i danni subiti dal veicolo, per il quale viene richiesto il
risarcimento, è una legittima causa di diniego, purché l'Impresa dia
contestuale prova della sua diligente attivazione.
Sarà quindi necessario immediatamente e formalmente contestare (con
Raccomandata o Fax) all’interessato o al suo patrocinatore i predetti
comportamenti ostruzionistici o dilatori.
Strumentale e, di conseguenza, priva di effetto, risulta l'invio di un'offerta reale
palesemente "inadeguata" In quanto tale, l’offerta non sarà considerata
validamente conclusiva del processo liquidativo ed il relativo sinistro sarà
considerato sanzionabile nel caso in cui, l'ulteriore integrazione, non avvenga
nei termini di legge.
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 Cessione del credito:
Al soggetto che risulti cessionario di un credito (Cfr. carrozzeria) non è
necessario ripetere l’invio della richiesta di integrazione, se l’adempimento sia
stato già effettuato nei confronti del titolare del diritto al risarcimento e sempre
che la cessione del credito sia successiva alla prima richiesta di risarcimento.
Di conseguenza la richiesta di integrazione andrà inviata al cessionario qualora
questi sia l’unico richiedente il risarcimento.
 Doppio intervento legale:
Il precedente invio della richiesta di integrazione nei confronti di un
patrocinatore, poi sostituito da altro legale, esonera la Compagnia dall’invio di
ulteriore richiesta al nuovo patrocinatore.
 Rivalse di Istituti Sociali e del Datore di Lavoro:
La presenza di una richiesta del Datore di lavoro ovvero dell’Assicuratore
Sociale non è assoggettata al rispetto degli adempimenti formali previsti dalla
normativa.
Pertanto il CLD non è tenuto a riscontrare con richiesta di integrazione
“autonoma” una richiesta di Datore di lavoro o dell'Assicuratore Sociale (che
chiedono il rimborso di prestazioni patrimoniali erogate per legge al
danneggiato).
I sinistri colpiti da Reclamo devono essere gestiti pro-attivamente, ponendo in
essere tutte le attività ancora possibili per rendere la posizione non sanzionabile
ovvero per ridurre l’importo sanzionabile.
Ricordiamo, come la normativa obblighi la Compagnia ha dare riscontro al
reclamante entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
(Art. 4 comma 6 del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008).
Se vi è richiesta, inoltre, da parte dell’ISVAP, la Compagnia ha 30 giorni di
tempo per dare riscontro all’Organo di Vigilanza.
(Art. 6 comma 2 del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008).
Sono previste sanzioni in caso di mancata osservanza della normativa suddetta
da € 5.000 ad € 50.000.
70
5 RESPONSABILITA’ CIVILE GENERALE
5.1 Decreto Legislativo 23/02/2000 N°38:
 “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, a norma dell’Art. 55, comma 1, della
legge 17 maggio 1999, n° 144”
5.2 Responsabilità Civile Sanitaria
5.3 Danni su polizze R.C. Fabbricati
5.4 Danni su polizze R.C. Inquinamento
5.5 Danni su polizze R.C. Prodotti
5.6 Assicurazione della Responsabilità professionale del progettista
esecutivo
 Legge 11.2.94 n. 109 (legge Merloni)
5.7 Danni su polizze R.C. Magistrati
 Legge 89/01
5.1 Decreto Legislativo 23/02/2000 N°38
 Decreto Legislativo 23/2/2000, n° 38 :
Disposizioni in materia di Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali.
Il D. L. n.38/2000 ha modificato la disciplina relativa alla tutela contro gli infortuni
sul lavoro sia sul versante medico-legale, sia sul versante prettamente giuridico.
Tale normativa trova applicazione per gli infortuni sul lavoro accaduti dal 25
Luglio 2000.
Per gli aspetti medico-legali e per quelli giuridici del decreto in oggetto, vedi
quanto riportato nel capitolo Auto. (p. 4.5 Danni R.C. Auto a persona).
Disposizioni operative.
Il comma 11 dell’Art. 13 del D. L. n.38/2000 stabilisce che «… per quanto
non previsto dalle presenti disposizioni, si applica la normativa del testo
71
unico in quanto compatibile».
Si deve pertanto dedurre che la riforma ha inteso mantenere invariata la
disciplina relativa all’azione di regresso dell’Ente ex artt. 10 e 11 del Testo
Unico n.1124/1965, che è consentita, ove ne sussistano i presupposti, nei
confronti del datore di lavoro per il recupero delle somme corrisposte in capitale
e rendita al lavoratore: non vi sono novità per ciò che concerne l’esonero del
datore dall’esperibilità di tale azione da parte dell’I.N.A.I.L..
Ed invariato si presenta anche l’esercizio dell’azione di surroga che l’I.N.A.I.L.
può proporre contro il responsabile dell’infortunio ai sensi dell’Art. 1916 c.c..
Dal punto di vista operativo vale quanto già riferito per i sinistri R.C. Auto.
qualora ne sussistano i presupposti, il risarcimento del danno biologico e
morale per inabilità temporanea il danno morale per invalidità permanente viene
corrisposto direttamente al lavoratore infortunato.
Per procedere invece al pagamento della rivalsa I.N.A.I.L. e dell’eventuale
«danno differenziale» sia biologico che patrimoniale, si deve attendere la
capitalizzazione della prestazione erogata dall’Ente,
raffrontarla con la
valutazione civilistica del danno e poi comportarsi come per i sinistri Auto.
5.2 Responsabilità Civile Sanitaria
Tipologia dei Sinistri trattati.
Rientrano nella nozione di R.C. sanitaria tutti i sinistri che colpiscano polizze
stipulate da strutture sanitarie pubbliche e private e da singoli professionisti, per
tutte le garanzie contrattualmente previste (R.C. medica, R.C. terzi, R.C.O. ).
Attività istruttorie e gestionali.
Queste Sono alcune azioni ed iniziative che gli operatori delle strutture
liquidative devono attuare sin dal ricevimento della pratica per garantire la
corretta gestione del sinistro di responsabilità civile sanitaria, in particolare nella
fase istruttoria.
La definizione di un preciso tracciato istruttorio mira, inoltre, a rendere possibile
il monitoraggio delle attività.
1. Fase di apertura:
 Verificare se la polizza sia in regime di loss occourence o di Claims
made, così da poter partecipare immediatamente all'Assicurato/a se
la copertura è o meno operativa (es. la cessazione del contratto;
72
 dare immediata comunicazione al danneggiato e\o al suo legale
degli estremi del sinistro, con invito ad indirizzare la successiva
corrispondenza direttamente al C.L.D. \ Danni RCS competente;
2. Prima fase istruttoria:
 richiedere all’ente e\o al/ai medico/i coinvolti nel processo
terapeutico la cartella clinica del paziente ed una relazione
dettagliata su quanto esposto nella richiesta risarcitoria;
 identificare gli eventuali altri assicuratori interessati all’evento
dannoso con comunicazione delle richieste del danneggiato ed
avviare gli opportuni contatti per il loro coinvolgimento nel prosieguo
gestionale;
 acquisire gli elementi documentali e le informazioni in punto an e
quantum, anche attraverso il parere del medico fiduciario, ai fini della
determinazione della corretta riservazione secondo la metodologia
della riserva continua;
 svolgere l’attività di riservazione parametrandola su criteri
prudenziali,
tenendo conto delle risultanze istruttorie e
conseguentemente della presumibile esposizione in termini di
esborso effettivo;
 evitare valutazioni della riserva non adeguate, in eccesso o in difetto,
a quanto emerso all’esito delle richiamate attività;
 comunicare con raccomandata A.R. all'Assicurato/a il limite di
massimale di polizza non appena l'attività istruttoria consenta di
rilevare l’eventuale incapienza del massimale stesso;
3. Sviluppo fase istruttoria:
Al medico fiduciario, una volta acquisiti i primi elementi istruttori anche con
confronti diretti con l’assicurato, evidenziare in particolare i seguenti aspetti di
approfondimento relativi:
 alla sussistenza o meno nell’evento dannoso non solo di
comportamenti colposi a carico dell’assicurato, ma anche del relativo
nesso eziologico del danno lamentato dal paziente;
 all’incidenza e alle relative conseguenze del comportamento colposo
produttivo dell’evento dannoso onde evitare che possano essere
posti a carico del medico e\o della struttura le eventuali preesistenze
o gli esiti che comunque sarebbero residuati dal trattamento;
In caso di trattamenti terapeutici succedutisi nel tempo ad opera di soggetti
diversi, richiedere al fiduciario medico legale la quantificazione delle sole
conseguenze direttamente riconducibili alla condotta colposa dell’assicurato.
73
5.3 Danni su polizze R.C. Fabbricati.
In caso di danno su polizza R.C. fabbricati è indispensabile accertare se il valore
dello stabile assicurato corrisponde a quello indicato nel contratto.
La continua rivalutazione degli immobili, infatti, provoca sovente scoperture
assicurative che comportano il concorso degli assicurati nelle liquidazioni,
secondo la nota regola proporzionale.
I casi di accertata discordanza fra il valore reale e quello assicurato devono
essere tempestivamente segnalati.
5.4 Danni su polizze R.C. Inquinamento
I danni incidenti su polizze inquinamento, assunte nel quadro del Pool costituito
dalle maggiori Imprese operanti in Italia, vengono gestiti dalle Mandanti di
concerto con il Pool Inquinamento.
5.5 Danni su polizze R.C. Prodotti
La diffusione delle coperture R.C. Prodotti determina una crescita di sinistri che,
rispetto a quelli R.C. Terzi, presentano una propria specificità che richiede
metodologie di trattazione tutte particolari.
Richiamiamo alcuni punti salienti della polizza che sono determinanti ai fini di
una corretta gestione dei sinistri.
Il difetto del prodotto:
è la fonte della responsabilità del fabbricante ed assume rilevanza
nell'assicurazione di responsabilità civile del produttore solo quando si traduce
in mancanza di sicurezza per l'integrità fisica e per le cose di proprietà di terzi
(compresi gli acquirenti dei prodotti).
Il difetto deve esse imputabile al fabbricante per errore di progettazione o di
fabbricazione o per carenze nelle istruzioni per l'uso.
Solo se il terzo danneggiato rientra fra le categorie di persone tutelate al D.P.R.
n. 224/88 e si avvale delle azioni previste da tale legge, è esonerato dalla
dimostrazione della colpa del fabbricante, avendo egli l'onere di provare il danno
subito, il difetto del prodotto ed il nesso di casualità fra danno e difetto.
Il luogo di accadimento:
la mobilità propria del prodotto fa sì che il sinistro normalmente si verifichi
74
lontano dalla sede del produttore, talvolta fuori dal territorio italiano.
La data di accadimento:
le difficoltà che il danneggiato normalmente incontra per identificare e
rintracciare il fabbricante del prodotto fa sì che l'assicuratore venga a
conoscenza del fatto con notevole ritardo rispetto alla data del suo.
Ciò determina una labilità delle tracce e delle modalità del sinistro.
Il massimale di garanzia: (massimale "aggregate")
è l'esposizione dell'assicuratore ed è fissato per sinistro e per anno assicurativo.
La validità temporale della garanzia:
può essere di due forme mutuate dal praticato internazionale.
1. "losses occurrence" , in pratica ricalca i principi dell'Art. 1917 del Codice
Civile, per cui sono coperti i sinistri accaduti durante il periodo di validità
della garanzia. Tale norma è integrata dall'apposizione di un termine per la
denuncia.
2. "Claims made", sono coperti i sinistri (intendendosi convenzionalmente per
tali le richieste di risarcimento formulate dal danneggiato all'assicurato)
accaduti anche prima della decorrenza dell'assicurazione, ma venuti a
conoscenza dell'assicurato durante il periodo di validità dell'assicurazione
ed entro tale periodo denunciati alla Società.
In relazione proprio alle peculiarità dei sinistri che possono presentarsi, la
trattazione deve incentrarsi sulle fasi critiche del processo e richiede una
procedura tutta particolare:
Trasmissione degli incarichi:
il Liquidatore di competenza trasmetterà al Liquidatore di trattazione, insieme
alla fotocopia integrale della polizza ed alla regolarità amministrativa, anche
l'indicazione del massimale ancora disponibile (massimale "aggregate");
Origine del difetto:
come detto, la causa prima del danno è costituita dal difetto del prodotto che
può essere di progettazione, fabbricazione e di istruzioni per l'uso.
Informazioni in merito debbono essere acquisite, oltre che da una perizia sul
prodotto, da contatti con il fabbricante al quale, se del caso, dovranno essere
75
richiesti dettagli tecnici sulla progettazione e fabbricazione, in particolare schede
tecniche sui sistemi di controllo di qualità. Il contatto con il fabbricante potrà
essere curato dal Liquidatore di competenza.
Agli eventuali periti incaricati dovranno essere dati precisi schemi di indagine
per l'individuazione delle cause dei difetti.
A questo riguardo è bene tenere presente che:
 il difetto doveva essere presente nel prodotto al momento della sua
fabbricazione;
 in presenza di prodotti "complessi" occorre accertare se la difettosità non
possa essere imputata ad un componente, ai fini di un'eventuale chiamata
in garanzia del relativo fabbricante;
 se il difetto è ascrivibile ad errore nella progettazione o concezione,
potrebbe essere chiamato in garanzia il progettista (persona fisica od
impresa);
 il difetto potrebbe risalire a fatto del distributore o del rivenditore.
Le informazioni acquisite sull'origine del difetto debbono essere fatte pervenire
al Liquidatore;
Concorso di colpa del danneggiato:
il Liquidatore deve accertare l'esistenza di eventuali concorsi di colpa del
danneggiato, che debbono essere valorizzati in sede di determinazione del
"quantum".
 D.P.R. n. 224 del 24 Maggio 1988.
5.6 Assicurazione della Responsabilità professionale del progettista
esecutivo
Polizze relative alla responsabilità civile del progettista per i danni da variante in
corso d’opera e per le spese di riprogettazione, come è previsto dal comma 5
dell’Art. 30 della legge Merloni e dall’Art. 105 del relativo regolamento.
Tutti i danni che incidono su polizze RC del progettista “legge Merloni” devono
essere immediatamente segnalate alla mandante.
5.7 Danni su polizze R.C. Magistrati
 Legge 24/03/2001 n° 89 durata ragionevole del processo ed equa
riparazione
76
In considerazione del crescente numero di sentenze di merito relative alla
questione del diritto al risarcimento per la violazione della legge 89/01, tutte le
denunce di sinistro su polizze R.C. devono tempestivamente essere segnalate
alla mandante ( Tutela Giudiziaria).
6 INFORTUNI – MALATTIE
6.1 Istruzione della pratica
 Medici di riferimento
 Arbitrati irrituali
 Controversie
6.2 Danni - Invalidità permanente da malattia
6.3 Limiti di età
 clausola di cessazione automatica della copertura assicurativa
6.1 Istruzione della pratica
Si ribadisce la necessità di una adeguata istruzione della pratica a partire
dall'acquisizione della denuncia completa, sottoscritta dall'Assicurato, che
consenta la verifica della garanzia e del rapporto di causalità.
In linea generale, si rammenta di:
 ottenere, unitamente alla denuncia dell'infortunio, in presenza di polizza
regolata sull'ammontare delle retribuzioni, i dati retributivi necessari per
individuare il capitale assicurato o, in caso di copertura costruita su
capitali fissi, la somma garantita;
 sottoporre a visita l'infortunato, in presenza di documentazione che
certifichi l'esistenza di postumi anche se non quantificati;
 effettuare entrambe le segnalazioni al Casellario Centrale Infortuni;
Medici di riferimento / Arbitrati irrituali / Controversie.
Ogni Compagnia individua Medici di Riferimento di zona che potranno essere
interessati per consulenze su singole pratiche e assistenza nelle controversie
arbitrali.
Consulenze.
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Ferme le disposizioni in ordine all’interessamento della Direzione, le consulenze
possono riguardare questioni medico-legali attinenti a danni di responsabilità
civile (auto e non auto) o infortuni e malattie, già periziati da altro fiduciario,
rientranti nelle autonomie di zona.
A titolo esemplificativo:




differenze valutative di postumi permanenti o inabilità temporanea;
nesso eziologico tra evento e lesione;
preesistenze e concause;
ammissibilità a rimborso e congruità di spese mediche;
Il medico di Riferimento esprime un parere sintetico, nei casi più complessi,
redige una relazione.
Arbitrati.
Le divergenze insanabili sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni, sul
grado di invalidità permanente o sulla liquidazione delle indennità previste, a
richiesta dell'infortunato, dovranno essere demandate, come previsto dalle
polizze, ad un collegio medico che risiederà presso la sede della Compagnia.
Presso la sede di Medicina Legale più vicina al comune di residenza
dell'infortunato anche nei casi in cui sia diversamente previsto .
In seguito alla formale richiesta dell'assicurato di adire la procedura arbitrale, il
Responsabile del CLD (o il Liquidatore da lui delegato)
dovrà dare
tempestivamente risposta scritta dell'eventuale adesione onde evitare l'accusa
di inadempimento EX Art.810 C.p.C.
Prima di adire la procedura arbitrale, il Coordinatore sottoporrà tutta la
documentazione al medico di riferimento il quale:
 redige un parere in merito all’adesione alla procedura;
 indica il fiduciario che rappresenterà la Compagnia;
se vi partecipa in prima persona, segnala la terna di nominativi da sottoporre
all’assicurato per l’individuazione del terzo arbitro, nell’impossibilità di trovare un
accordo con l'assicurato sulla scelta del terzo arbitro, il Responsabile del CLD
dovrà ricorrere tempestivamente al Presidente dell'Ordine dei Medici
competente per la nomina d'ufficio .
Prima di ogni arbitrato va sempre predisposto l’atto di nomina del collegio, da far
sottoscrivere all’assicurato e ai legali rappresentanti della Mandante.
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Ove il lodo preveda il pagamento degli onorari del terzo arbitro a carico della
Compagnia anche per la parte di competenza dell'infortunato, l'eventuale
indennità liquidabile all'assicurato dovrà essere decurtata di un importo pari a
quanto anticipato per conto dello stesso infortunato.
Qualora ai sensi del lodo l'assicurato non avesse diritto ad alcun indennizzo e
pertanto la decurtazione sopra prevista fosse inattuabile, il Responsabile del
CLD dovrà provvedere comunque alla ripetizione delle somme pagate dalla
Compagnia per la quota dell'onorario del terzo arbitro spettante all'assicurato.
Si sottolinea l'importanza di dare al lodo arbitrale esecuzione immediata, sia
perché dalla data della sua stesura decorrono gli interessi legali, sia perché lo
stesso costituisce titolo di cui l'assicurato potrebbe avvalersi EX Art.633 C.p.C.
per la pronuncia di decreto ingiuntivo nei confronti della Compagnia, con
conseguente aggravio dei costi.
6.2 Danni - Invalidità permanente da malattia
Preliminarmente si ricorda che la garanzia suindicata prevede il pagamento di
un’indennità a seguito della perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della
capacità all’esercizio:
 di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica
professione esercitata dall’assicurato, nei casi di Invalidità permanente
generica;
 della propria professione o mestiere e di ogni altro lavoro confacente
alle attitudini ed abitudini dell’assicurato, nei casi di Invalidità
permanente specifica.
In ambedue le ipotesi, l’invalidità permanente deve essere conseguente a
malattia insorta successivamente alla data di effetto dell’assicurazione, una
volta decorso il termine di carenza (90 giorni).
La garanzia I.P.M. ha la finalità di fornire all’assicurato un capitale che
compensi, per il resto della vita, la diminuzione o la perdita della capacità
lavorativa in relazione alla percentuale di invalidità permanente stabilizzatasi.
Si tratta pertanto di copertura indennitaria, che non può garantire il caso Morte
(in caso contrario si verserebbe nell’ambito di assicurazione sulla Vita). Inoltre il
diritto all’indennizzo non è di regola trasmissibile agli eredi, salvo quanto
previsto dagli specifici articoli dei modelli normativi.
6.3 Limiti di età
79
(Clausola di cessazione automatica della copertura assicurativa)
La disciplina Europea in materia di clausole abusive recepita in Italia con legge
52/1996 (circolare ISVAP 417/D), stabilisce che l’invio della quietanza e
l’incasso del premio da parte dell’assicuratore, nei contratti nei quali è nota l’età
dell’assicurato, costituisce implicita deroga al limite di età con conseguente
obbligo del pagamento del danno.
Pertanto, se al momento del sinistro il premio risulti incassato nonostante il
superamento del limite di età pattuito, è necessario provvedere alla trattazione e
alla liquidazione del danno. Tali casi dovranno comunque essere segnalati.
7 RAMI ELEMENTARI
7.1 Danni Rami Elementari
I sinistri in oggetto saranno gestiti secondo le procedure di seguito indicate.
Qualora una polizza emessa dai Rami Incendio/Furto preveda una garanzia
RCG, la gestione del danno riguardante tale garanzia sarà di competenza del
CLD secondo i limiti di valore stabiliti per il Ramo RCG.
Ove il sinistro superi la competenza del centro Liquidazione, la gestione dello
stesso dovrà essere trasferita presso gli uffici Direzionali delle Mandanti.
Denuncia del Sinistro.
La denuncia giunge in Agenzia a mezzo posta o fax. Nel caso l’assicurato
segnali di persona il sinistro, questa è comunque scritta e firmata dello stesso.
8 ALTRI RAMI
 Danni incidenti su polizze emesse dal Ramo Aviazione / Aeronautica
riguardanti il Rischio Volo;
9 DANNI ESTERO
9.1 Danni provocati da nostri assicurati a cittadini residenti all’estero
9.1.1 Accordo di Partage R.C. - Kasko
80
9.1.2 Circolazione all'estero
9.2 Danni provocati da assicurati con compagnie straniere
9.1.1 Accordo di Partage R.C. - Kasko
E' una convenzione a livello internazionale (cui aderiscono circa 300 Compagnie
operanti in Europa) che regola forfettariamente le rivalse degli assicuratori
Kasko nei confronti degli assicurati R.C. Auto e viceversa.
L'accordo non pregiudica la situazione di responsabilità e quindi gli assicurati
sono liberi di agire per tutelare i propri interessi senza che il pagamento ai sensi
della convenzione in oggetto possa essere invocato a loro pregiudizio.
In via preliminare l'assicuratore Kasko deve tentare tutte le possibilità di ricorso
che esistono al di fuori dell'Accordo.
9.1.2 Circolazione all'estero
La circolazione all'estero è disciplinata delle Condizioni Generali di Polizza.
 Estensione territoriale
L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del
Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea,
nonché per il territorio del Principato di Monaco e della Svizzera.
L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta
Verde le cui sigle internazionali, indicate su questa, non siano barrate. L’impresa
è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).
La garanzia è opera secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole
legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le
maggiori garanzie previste dalla polizza. La Carta Verde è valida per il periodo
di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.
Nel caso trovi applicazione l'Art. 1901, 2° comma del c.c., l'Assicurazione
risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo
giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.
Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di
avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque
prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a
81
farne immediata restituzione:
la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare
al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
9.2 Danni provocati da assicurati con compagnie straniere
9.2.1 IV Euro direttiva
9.2.2 Danni R.C.G
9.2.1 IV Euro direttiva
Dal 1951 la «Carta Verde» garantisce il risarcimento del terzo danneggiato
secondo la legislazione nazionale quando l’incidente avviene nel suo Stato di
residenza e la responsabilità va ascritta ad un veicolo immatricolato all’estero.
La «IV^ Euro direttiva», recepita nel nostro ordinamento mediante il
decreto legislativo 30/06/2003 attuativo della legge n.39 dell’ 01/03/2002 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25/07/2003;
regolamenta il caso del sinistro avvenuto in uno Stato aderente alla
Convenzione Inter-Bureaux Unificata (Carta Verde) diverso da quello di
residenza del danneggiato.
La direttiva è applicabile a condizione che il danneggiato sia residente in uno dei
28 Paesi dello Spazio Economico Europeo. Che il veicolo danneggiante vi sia
immatricolato o vi stazioni abitualmente.
Il terzo danneggiato può ora ottenere il risarcimento nel proprio Stato ad opera
del Mandatario obbligatoriamente designato dall’assicuratore straniero del
responsabile, in alternativa a quest’ultimo.
E’ prevista l’istituzione in ciascuno Stato dello Spazio Economico Europeo di un
Centro d’informazione, tenuto a fornire i dati dell’assicuratore straniero e del
relativo Mandatario incaricato della liquidazione.
In caso d’inadempimento dell’assicuratore del responsabile o del suo
Mandatario, ovvero in caso di mancata designazione di quest’ultimo, il terzo
danneggiato può presentare la richiesta risarcitoria nel suo Stato di residenza ad
un Organismo d’indennizzo che svolge funzione sussidiaria del rappresentante.
Le nuove disposizioni introdotte a favore del (visitatore) danneggiato non
82
modificano, peraltro, le competenze giurisdizionali né le regole del risarcimento
così come sancite nell’ambito del Diritto Internazionale Privato.
Segnaliamo, i punti fondamentali della disciplina, anche in riferimento al
recepimento della direttiva:
 Richiesta di risarcimento
Il danneggiato ha il diritto di richiedere il risarcimento del danno direttamente al
Mandatario per la liquidazione dei sinistri; l’azione giudiziale, peraltro, resta
esperibile nei confronti dell’assicuratore straniero e dinanzi all’autorità giudiziaria
dello Stato di accadimento.
Per il risarcimento trova applicazione l’Art.62 della legge 218/95 (riforma del
diritto internazionale privato) in base al quale la responsabilità per fatto illecito è
regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l’evento (Art.2).
 Centro d’informazione
E’ prevista la costituzione negli Stati dello Spazio Economico Europeo, in Italia
presso l’I.S.V.A.P. (Art. 5), di Centri d’informazione, che garantiscono per sette
anni ai danneggiati, oltreché a pubbliche autorità, la disponibilità dei dati delle
targhe, delle polizze e relativa validità, delle imprese di assicurazione ecc..
 Mandatario per la liquidazioni sinistri
Le Compagnie R.C. Auto degli Stati dello Spazio Economico Europeo per
liquidare i sinistri designano un Mandatario in ciascuno degli altri Stati (Art. 3).
Il Mandatario si rivolge agli aventi diritto al risarcimento nella lingua ufficiale
dello Stato membro di residenza (Art. 4).
Il Mandatario, diversamente da quanto stabilito per gli Uffici Centrali di cui alla
Convenzione Inter-Bureaux Unificata, appare privo di legittimazione processuale
passiva.
 Offerta o motivi della mancata offerta
Il Mandatario ovvero l‘assicuratore del responsabile formula, entro tre mesi
decorrenti dalla data della richiesta risarcitoria, un’offerta ovvero indica i motivi
del relativo mancato invio, a pena di sanzione pecuniaria da € 2000 a € 6000 a
carico dell’assicuratore (Art. 3).
83
 Organismo d’indennizzo
Il danneggiato, decorsi 90 gg senza che abbia ricevuto riscontro alla propria
richiesta da parte del Mandatario, può rivolgersi all’Organismo di indennizzo che
interviene entro 60 gg., in conformità a quanto previsto delle norme applicabili
nello Stato ove è avvenuto il sinistro (Artt. 7 e 8).
In Italia tale ruolo viene assunto dalla CONSAP, che si avvale dell’U.C.I.
mediante apposita convenzione (Art. 6).
E’ utile infine segnalare che, fatta salva la diversa preferenza da parte del
danneggiato, la gestione secondo la IV^ Euro direttiva prevale rispetto a quella
della Convenzione Inter-Bureaux Unificata nei casi in cui entrambe trovino
applicazione.
9.2.2 Danni R.C.G
Può accadere che da parte di Compagnie corrispondenti delle Mandanti
vengano conferiti incarichi istruttori, o di trattazione in relazione a sinistri R.C.G..
10 CAUSE CIVILI
10.1 Cause Civili R.C.A. - A.R.D. - R.C.D. - R.C.O .- INF. - MAL. - R.E.
 Sezione I: cause civili
 Sezione II: gestione decentrata delle cause
 Sezione III: cause di competenza della Direzione Ufficio
Contenzioso
 Sezione IV: Sistema Informativo Cause
10.2 Danni estero (1)
10.1 Cause Civili R.C.A. - A.R.D. - R.C.D. - R.C.O. - INF.- MAL .- R.E.
A far data dal 04.04.2005 nella gestione delle cause civili, pendenti e di nuova
generazione, dovranno essere osservate le seguenti norme.
 Competenza per territorio
La causa è gestita dal Liquidatore del luogo ove risiede il dominus avversario e
84
tale rimane anche nei casi in cui il giudizio si svolga in luogo diverso:
in queste ipotesi il gestore della causa potrà, rivolgersi al Liquidatore del luogo
dove si svolge il giudizio, per notizie sul fiduciario da incaricare, sugli
orientamenti della giurisprudenza locale e per quant'altro occorra.
 Cause gestite dal Liquidatore
Il Liquidatore, non appena ricevuto l'atto di citazione, sottopone il sinistro ad un
approfondito riesame per verificare la possibilità di definire transattivamente la
controversia ovvero l’effettiva necessità di affrontare il giudizio.
È necessario quindi che la resistenza sia fondata su solide argomentazioni, su
una realistica valutazione delle prove acquisite e degli orientamenti
giurisprudenziali locali.
Ove non sia possibile giungere ad un componimento della controversia, il
Liquidatore sottopone al Responsabile la lettera di conferimento dell’incarico al
legale, nella quale dovrà essere evidenziato ogni aspetto della controversia.
Fatto storico, elementi probatori, eventuali limiti di garanzia e di massimale,
negoziazioni svolte con il danneggiato e/o con il patrocinatore, eventuali offerte,
motivi che hanno impedito l'accordo, etc. e le indicazioni sulla linea difensiva da
adottare.
Il Responsabile del CLD autorizza, ricorrendone i presupposti, l’instaurazione
del contenzioso, designa il legale al quale affidare la difesa e dispone, ove ne
sussistano le condizioni, la formulazione di offerta EX Art.1220 Codice Civile.
mediante il materiale pagamento delle somme non contestate.
Il Liquidatore della trattazione registra la causa.
Per le sole cause R.C. Auto innanzi al Giudice di Pace l'incarico di gestione
della lite al fiduciario, potrà essere formalizzato mediante l’utilizzo della lettera
d'incarico compilata ed integrata con le informazioni previste (fatto storico,
elementi istruttori, linee di difesa, eventuali ulteriori indicazioni).
Il Liquidatore della trattazione dovrà predisporre ed inviare al legale designato,
assieme alla lettera d’incarico, copia della documentazione del danno e
provvederà alla gestione della causa.
 il Liquidatore sottopone al Responsabile del CLD la lettera di
conferimento incarico al legale fiduciario, completa dell’illustrazione di
85
tutti gli aspetti rilevanti della controversia e delle indicazioni sulla linea
difensiva da adottare;
 il Responsabile del CLD concede o nega l’autorizzazione
all’instaurazione del contenzioso, designando, in caso affermativo, il
legale fiduciario cui affidare la difesa e disponendo, all’occorrenza,
l’adozione di ulteriori o diverse iniziative.
Ferme le indicazioni che precedono e nel rispetto dei limiti previsti di autonomia
decisionale, riassumiamo le principali attività che debbono essere svolte nella
gestione delle cause.
Il Liquidatore:
 al pervenimento della citazione, verificate le risultanze dell’istruttoria ed
ove non sia possibile giungere ad un componimento della controversia,
sottopone al Responsabile la bozza di incarico al legale;
 ottenuta l’autorizzazione, predispone ed invia al legale designato dal
Responsabile la lettera di conferimento dell’incarico da quest’ultimo
siglata, allegando copia della documentazione del danno;
 gestisce le cause e concerta con il Responsabile del CLD ed il
difensore le più idonee iniziative, coltivando nel corso del giudizio ogni
valida opportunità di transigere la controversia.
Il Responsabile del CLD:
 ha la responsabilità del contenzioso e garantisce il rispetto della
migliore tecnica liquidativa;
 autorizza l’instaurazione della causa gestita dal Liquidatore e designa il
legale al quale affidare la difesa;
 gestisce le cause di propria competenza e concerta con il difensore le
più idonee iniziative, coltivando nel corso del giudizio ogni valida
opportunità di transigere la controversia;
 garantisce un’equilibrata distribuzione degli incarichi ai fiduciari;
 verifica che i legali fiduciari trasmettano sollecitamente le parcelle al
CLD non appena definita la controversia o alla fine di ogni grado del
giudizio, accertandone la conformità ai parametri convenuti;
86
 disciplina l'accesso dei legali fiduciari presso il CLD in considerazione
delle effettive necessità.
Il Coordinatore:
 trasferisce alla Rete Liquidativa gli indirizzi tecnici e di politica
liquidativa sul contenzioso elaborati dalla strutture direzionali
competenti;
 verifica il rispetto delle disposizioni aziendali relative ai rapporti con i
legali fiduciari ed alla gestione del contenzioso, effettuando periodiche
revisioni delle cause ed assumendo sulle stesse dirette iniziative.
10.2 Danni estero (1)
La gestione di questi danni viene svolta per conto dell'Ufficio Centrale.
Premesso che, una volta ottenuta conferma della regolarità, è necessario
adoperarsi per la definizione extragiudiziale delle vertenze, ricordiamo che, ai
fini della proposizione dell'azione diretta nei confronti dell'U.C.I., valgono le
disposizioni della legge 242/90 del 07/08/1990 che ha espressamente
modificato, triplicandoli, i termini previsti dagli Art.163 bis e 313 C.p.C. ,
prima dell'entrata in vigore della legge 353 del 26/11/1990.
La normativa di cui alla legge 242\90, avendo carattere di legge speciale,
mantiene intatta la propria efficacia benché anteriore rispetto alle modifiche
introdotte al Codice di Procedura Civile.
I termini previsti per la comparizione del convenuto sono i seguenti:
 termine minimo di 90 gg. per le citazioni avanti il Giudice di Pace;
 termine minimo di 180 gg. per le citazioni avanti il Tribunale.
In caso di mancato rispetto dei termini, l'atto introduttivo al giudizio è nullo e tale
invalidità è rilevabile d’ufficio.
Ove non sia possibile valorizzare con il legale avversario l’eccezione e definire
la pendenza, il C.L.D. provvederà a incaricare un legale fiduciario per la
costituzione in giudizio che avrà l’effetto di sanare la nullità.
Segnaliamo inoltre che:
i sinistri affidati in trattazione ai C.L.D. da parte dell’ufficio Danni Estero
87
direzionale (qualora presente), per incarico delle Partners straniere del Gruppo
in applicazione della IV^ Euro direttiva, recepita nel nostro ordinamento con
Decreto Legislativo n° 190 del 30/06/2003, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
25/07/2003, sono soggetti esclusivamente alla giurisdizione dello stato di
accadimento (lex loci) e non comporteranno il radicamento di cause civili in
Italia.
11 LIBERI PROFESSIONISTI
11.1 Collaboratori esterni (inserimenti e dimissioni)
E' collaboratore il professionista (o lo studio professionale) che viene incaricato,
di volta in volta, dalla Compagnia di effettuare attività, in forma autonoma e
senza alcun vincolo di subordinazione, in favore della stessa. Il collaboratore
viene altresì indicato come collaboratore esterno, fiduciario.
Possono essere incaricati di effettuare prestazioni professionali solo i
collaboratori il cui nominativo sia inserito negli elenchi della Segreteria Tecnica.




Periti
Informatori
Medici
Legali (Civilisti / Penalisti)
12 FONDO DI GARANZIA
12.1 Fondo di garanzia (vittime della strada)
12.2 Fondo di garanzia (vittime della caccia)
12.1 Fondo di garanzia (vittime della strada)
 Provvedimento ISVAP n. 2496 del 28 dicembre 2006
Cenni generali
Il F.G.V.S., istituito con la legge n. 990/1969, è gestito dalla CONSAP, con
Gestione autonoma del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, sotto
il controllo del Ministero dello Sviluppo Economico.
La designazione delle Imprese di assicurazione tenute a provvedere alla
88
liquidazione dei sinistri a carico del Fondo avviene tramite provvedimento
dell’ISVAP ed è valida per un triennio.
Le convenzioni stipulate tra le imprese ed il Fondo di Garanzia, soggette
all’approvazione del ministro dello Sviluppo Economico su proposta dell’ISVAP,
disciplinano i rimborsi delle somme anticipate (comprese le spese) dalle imprese
designate e dettano le direttive cui le imprese medesime sono sottoposte per lo
svolgimento delle attività di liquidazione dei sinistri di competenza del Fondo.
(Art. 286, commi 2 e 3 del D. Lgs. 209/2005).
Ai sensi dell’Art. 283 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. n. 209/2005),
nel testo novellato dal Decreto Legislativo n. 198 del 6/11/2007 (entrato in
vigore il 24/11/2007).
Il Fondo per le vittime della strada è tenuto al risarcimento, nei limiti del
massimale di legge vigente al momento del sinistro, dei danni causati da:
a) veicolo o natante non identificato
 Per tale fattispecie, il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona.
In caso di danni gravi alla persona, il risarcimento è dovuto anche per i
danni alle cose, con franchigia fissa (per questi ultimi) di Euro 500
(modifica introdotta dal D. Lgs. n. 198/2007).
b) veicolo o natante non coperto da assicurazione
 Il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonché per i danni alle
cose (il D. Lgs. n. 198/2007 ha eliminato il limite previgente di Euro
500 per i danni alle cose).
c) veicolo o natante assicurato con impresa che al momento del sinistro si
trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente
 Il risarcimento è dovuto per i danni alla persona e per i danni alle cose.
d) veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario,
dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del
locatario in caso di locazione finanziaria
 Il risarcimento è dovuto per i danni alla persona e per i danni alle cose.
d-bis) veicolo estero spedito sul territorio dello Stato da altro Stato
89
membro dell’Unione Europea (o aderente allo Spazio Economico Europeo)
e che risulti privo di copertura assicurativa (ipotesi introdotta dal D. Lgs.
n. 198/2007)
 Il risarcimento è dovuto per i danni alla persona e per i danni alle cose.
d-ter) veicolo estero che circoli sul territorio dello Stato con targa non
corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo (ipotesi
introdotta dal D. Lgs. n. 198/2007)
 Il risarcimento è dovuto per i danni alla persona e per i danni alle cose.
Gestione del sinistro.
Alla gestione dei sinistri F.G.V.S. non si applicano le prescrizioni dell’Art. 148
del C.d.A. per quanto attiene ai termini di comunicazione dell’offerta o dei motivi
che ne impediscono la formulazione (e relativo apparato sanzionatorio).
La CONSAP ha più volte sottolineato come l’esigenza di rispettare criteri rigorosi
di valutazione nella trattazione dei sinistri Fondo non debba comunque
comportare dilazioni dei tempi di istruttoria e di definizione dei danni.
L’invito generale alla tempestività nell’istruzione e liquidazione dei sinistri (nella
duplice ottica di disponibilità e collaborazione nei confronti dell’utenza
danneggiata e di contributo al contenimento dei costi di gestione, in particolare
di quelli legati al contenzioso), si è tradotto:
 nel testo della Convenzione di recente rinnovata.
Nella previsione di termini specifici per l’assolvimento delle varie attività del
processo liquidativo, il cui mancato rispetto comporta la possibilità della
riduzione dell’entità delle somme spettanti all’Impresa designata a titolo di
rimborso di tutte le spese sostenute ai fini del risarcimento dei danni.
Tempistica
1.Dal pervenimento della denuncia all’ufficio competente per la trattazione:
45 giorni (salvo il tempo occorrente per l’inoltro della richiesta di benestare ed il
rilascio del medesimo) per provvedere a:
 reiezione della richiesta per carenza dei requisiti necessari;
 richiesta di documentazione integrative;
90
 formulazione in via transattiva della proposta di liquidazione (in caso
di pratica completa in punto an e quantum);
2.Dal pervenimento dell’ultimo atto istruttorio:
 60 giorni per rigettare la richiesta (con specificazione dei motivi);
 90 giorni (salvo il tempo occorrente per l’inoltro della richiesta di
benestare ed io rilascio del medesimo) per la formulazione in via
transattiva della proposta di liquidazione;
3.Dal pervenimento dell’atto di transazione regolarmente sottoscritto:
 30 giorni per provvedere al pagamento.
Con ciò ribadita la necessità di provvedere tempestivamente e comunque, nel
rispetto della tempistica sopra illustrata , all’istruzione, trattazione e definizione
dei sinistri F.G.V.S., per non esporre le Società Mandanti a possibili pregiudizi
economici e d’immagine, passiamo in breve rassegna le specificità legate alle
singole ipotesi di intervento del Fondo.
a) Vi rientrano i sinistri causati da veicoli o natanti non identificati.
Prima dell’innovazione introdotta dal D. Lgs n. 198/2007, il risarcimento era
dovuto solo per i danni alle persone.
La normativa in vigore dal 24 novembre 2007 prevede invece che, “in caso
di danni gravi alla persona”, il risarcimento sia dovuto anche per i danni alle
cose (prima sempre esclusi) “il cui ammontare sia superiore all’importo di Euro
cinquecento, per la parte eccedente tale ammontare”.
La vaghezza del dettato normativo, che non comprende la definizione di
“gravità” dei danni a persona, genera incertezze interpretative.
Sul punto, ed in particolare sulla possibilità di identificare tale ipotesi con quella
disciplinata dall’Art. 138 del Codice (che riguarda le “lesioni di non lieve entità”,
per tali intendendo le “menomazioni all’integrità psicofisica comprese tra dieci e
cento punti”) la CONSAP si è espressa informalmente.
E’ rimasta immutata la previsione, per i sinistri cagionati da veicoli o natanti non
identificati, della risarcibilità del danno entro i massimali minimi di legge, per
ogni persona danneggiata e per ogni sinistro, vigenti alla data del fatto per le
autovetture a uso privato.
Del pari immutata la norma ai sensi della quale la percentuale di invalidità
91
permanente, la qualifica di convivente a carico e la percentuale di reddito del
danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a carico sono
determinate in base alle norme del Testo unico delle disposizioni per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
b) Vi rientrano i sinistri causati da veicoli e natanti non assicurati.
Con l’entrata in vigore del D. Lgs n. 198/2007 (24/11/2007), il risarcimento è ora
dovuto , nei limiti dei massimali minimi di legge vigenti alla data del sinistro per
la categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il danno, per i danni alla
persona nonché per i danni alle cose.
La precedente normativa assoggettava invece il danno a cose ad una franchigia
fissa di Euro 500, che la novella ha provveduto ad eliminare.
c) In questa ipotesi rientrano i danni causati dalla circolazione di
veicoli o natanti assicurati presso imprese operanti nel territorio della
Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazioni di
servizi, che al momento del sinistro si trovino in stato di liquidazione
coatta amministrativa o vi vengano poste successivamente.
Il risarcimento è dovuto sia per i danni alle persone sia per i danni alle cose nei
limiti dei massimali minimi di legge vigenti alla data del sinistro per la categoria
cui appartiene il mezzo che ha causato il danno.
La liquidazione dei sinistri rientranti nell’ipotesi in esame è di norma affidata al
Commissario dell’impresa in liquidazione, il quale ai sensi del comma 1
dell’Art. 293 del C.d.A., (che replica il disposto già recato dal primo comma
dell’Art. 9 della L. 39/1977), può essere a ciò autorizzato nel decreto che
dispone la liquidazione coatta.
Tale competenza del Commissario liquidatore è praticamente limitata alla fase
stragiudiziale, atteso che nell’eventuale giudizio promosso dal danneggiato la
legittimazione passiva resta in capo all’impresa designata, che in tal caso è
tenuta ad aprire posizione di danno soltanto in presenza di atti giudiziari
(citazioni, ricorsi, riassunzioni di giudizi etc.).
d) L’intervento del Fondo di Garanzia delle Vittime delle Strada anche
per i danni causati dalla circolazione “proibente domino” è una delle
novità di rilievo introdotte dal C.d.A..
Per detta fattispecie, classificata come ipotesi d), il risarcimento è dovuto sia per
92
i danni alla persona sia per i danni alle cose subiti dai terzi non trasportati o
trasportati contro la propria volontà ovvero inconsapevoli dell’uso illecito del
veicolo.
Al pari di quanto ora previsto (a seguito dell’entrata in vigore, in data
24.11.2007, del D. Lgs. n. 198/2007) nell’ipotesi di veicolo non assicurato, per i
danni alle cose non è contemplata alcuna forma di franchigia.
Ai sensi dell’Art. 122 del Codice, l’assicurazione R.C. Auto non ha effetto nel
caso di circolazione contro la volontà del proprietario a partire dal giorno
successivo alla denuncia del furto all’autorità di pubblica sicurezza:
Pertanto, il presupposto per l’ammissione al risarcimento del danno da parte del
Fondo è la presentazione della denuncia.
Dal 1° gennaio 2006 (data di entrata in vigore del C.d.A.), le imprese
designate provvedono all’istruzione ed alla liquidazione dei danni derivanti dai
sinistri in questione e verificatisi successivamente alle ore 24 del giorno in cui i
soggetti interessati (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato
dominio, locatario in leasing) hanno sporto denuncia all’autorità di polizia.
d-bis) L’ipotesi in questione, introdotta dal D. Lgs. n. 198/2007 con
decorrenza 24/11/2007, riguarda il veicolo che sia stato spedito nel
territorio della Repubblica Italiana da uno stato membro dell’Unione
Europea (o aderente allo Spazio Economico Europeo) e che, nel
periodo di trenta giorni dall’accettazione della consegna da parte
dell’acquirente, rimanga coinvolto in un sinistro e sia privo di
assicurazione.
Il risarcimento è dovuto sia per i danni alla persona sia per i danni alle cose.
Tale nuova ipotesi d’intervento del F.G.V.S. è collegata alle modifiche dell’Art. 1
del C.d.A. (“Definizioni”) recate dal D. Lgs. n. 198/2007.
Al comma 1 lettera dell’articolo citato, il punto 4-bis di nuova introduzione
prevede infatti che “Stato membro di ubicazione del rischio” sia anche lo Stato di
destinazione, nel caso di veicolo spedito da uno Stato Membro ad un altro e per
trenta giorni dall’accettazione della consegna, anche se il veicolo non è stato
formalmente immatricolato nel Paese di destinazione.
d-ter) Tale ipotesi, anch’essa di nuova introduzione, riguarda il
sinistro cagionato da veicolo estero con targa non corrispondente o
non più corrispondente allo stesso veicolo.
93
Il risarcimento è dovuto sia per i danni alla persona sia per i danni alle cose.
Al pari dell’ipotesi che precede, la novità è figlia delle modifiche apportate dal D.
Lgs. n. 198/2007 all’Art. 1 del C.d.A., in tema di circolazione internazionale dei
veicoli e di collegamento degli stessi al regime assicurativo degli Stati membri
(ai fini dell’ identificazione dell’organo nazionale preposto alla liquidazione del
danno cagionato dal veicolo estero), con particolare riguardo al concetto di
immatricolazione (stazionamento abituale) del mezzo coinvolto nel sinistro.
Sul punto, la novella ha introdotto un’importante innovazione per quanto
concerne il collegamento ad uno Stato membro del veicolo privo di targa di
immatricolazione o con targa non corrispondente allo stesso veicolo:
in tali casi, il criterio di collegamento sarà quello dello Stato in cui si è verificato
l’incidente.
Pertanto, il soggetto tenuto in Italia al risarcimento del danno cagionato da
veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente, sarà il
Fondo di Garanzia Vittime della Strada e non, come nella disciplina previgente,
l’Ufficio Centrale Italiano.
Ad avviso della CONSAP e del Ministero dello Sviluppo Economico, la
disposizione in commento, derivante dalla c.d. 5° Euro direttiva Auto (direttiva
2005/14/CE emanata l’11 maggio 2005), deve ritenersi rientrare nell’ipotesi
della norma self executing, atteso che la disposizione stessa non necessita di
una normativa nazionale di attuazione e che il termine ultimo per il recepimento
e l’entrata in vigore in vigore negli Stati membri.
Previsto dall’Art. 6 della 5° Direttiva, è scaduto in data 11 giugno 2007.
La CONSAP , su conforme parere del Comitato del Fondo ha deliberato :
che i sinistri causati sul territorio della Repubblica successivamente all’11
giugno 2007 da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più
corrispondente alla stesso veicolo (D-ter) saranno risarciti dal Fondo di Granaria
per le Vittime della Strada.
(Circolare CONSAP n. 69 del 05/12/2007).
 Veicoli Immatricolati in Bulgaria e Romania (circolare CONSAP n.70
del 23/01/2008)
Dal 1 agosto 2007 i veicoli immatricolati negli stati in questione non sono più
94
soggetti al controllo delle frontiere da parte degli Stati membri.
Per i sinistri accaduti da tale data e fino al 31/07/2012 compete all’Uci il
risarcimento dei danni causati in Italia da veicoli con targa rilasciata dalla
Romania e dalla Bulgaria anche nell’ipotesi in cui non siano regolarmente
coperti di assicurazione.
Quanto precede, in virtù di specifico accordo con i Bureaux dei citati Paesi ed a
parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 283 lettera (D-ter).
 Danni Themis
La Themis è una Compagnia Greca che operava in Italia nel ramo R.C. Auto in
regime di libera prestazione di servizi, posta in LCA in Grecia.
I sinistri causati da assicurati Themis devono essere trattati direttamente
dall’Impresa designata competente per la regione di accadimento e definiti solo
dopo l’acquisizione della documentazione comprovante la copertura assicurativa
Themis del veicolo responsabile.
Ottenuta conferma della regolarità amministrativa, si potrà proseguire con
l’istruzione della pratica.
In caso di contenzioso, sarà opportuno segnalare alla controparte che, ai sensi
del 5° comma dell’Art. 287 del C.d.A., deve essere convenuto in giudizio
anche il Commissario Liquidatore in Grecia.
Contenzioso
Esercizio dell’azione risarcitoria Art. 287 del C.d.A..
Regola l’esercizio dell’azione di risarcimento dei danni a carico del F.G.V.S.,
disciplina in maniera autonoma rispetto all’Art. 145 la proponibilità dell’azione
diretta nei confronti dell’impresa designata.
Quanto ai contenuti, la norma sostanzialmente replica gli articoli 22 e 23 della
legge n. 990/1969, confermando; quale condizione di procedibilità per
l’esercizio dell’azione giudiziaria nelle ipotesi (A, B, D, D-bis e D-ter).
L’unico termine di 60 giorni decorrente dalla ricezione della richiesta di
risarcimento inviata, a mezzo di raccomandata, all’impresa designata e alla
CONSAP, Fondo di Garanzia per Vittime della Strada.
Nell’ipotesi (C), l’azione può essere proposta solo dopo il decorso di sei mesi
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dalla richiesta inviata, con raccomandata. a.r., al commissario liquidatore che sia
stato autorizzato alla liquidazione dei danni per conto del Fondo.
L’azione diretta deve essere esercitata nei confronti dell’impresa designata, che
ha la legittimazione passiva esclusiva in ordine alla domanda di risarcimento,
salva la facoltà di CONSAP di intervenire nel processo, anche in appello.
Devono essere convenuti in giudizio anche:
 il responsabile del danno, nelle ipotesi (B, D), se il responsabile è
identificato, (D-bis e D-ter);
 il commissario liquidatore dell’impresa in LCA, nell’ipotesi (C).
Si precisa che il commissario liquidatore, benché litisconsorte necessario, non
ha legittimazione passiva in quanto non è il soggetto passivo dell’azione
risarcitoria.
L’eventuale sentenza di condanna opera infatti nei confronti della liquidazione
solo quale pronunzia di mero accertamento del credito.
12.2 Fondo di garanzia (Vittime della Caccia)
 Provvedimento ISVAP n. 2497 del 28 dicembre 2006
Cenni generali.
Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Caccia, istituito con la legge n.
157/1992, è gestito dalla CONSAP, sotto la vigilanza del Ministero delle
Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico).
La designazione delle imprese di assicurazione tenute a provvedere alla
liquidazione dei sinistri a carico del Fondo avviene tramite provvedimento
dell’ISVAP ed è valida per un triennio.
A valere dal 1° gennaio 2006, l’Art. 25 della legge n. 157/1992 è stato
abrogato e sostituito dagli Art. 302 / 303 / 304 del D. Lgs. n. 209 del
7 settembre 2005 C.d.A..
Ai sensi dell’Art. 302 del citato Codice, il Fondo per le vittime della caccia
è tenuto al risarcimento dei danni a terzi causati da:
a) esercenti l’attività venatoria non identificati.
 per tale fattispecie, il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona
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che abbiano comportato la morte o una I.P. superiore al 20%.
b) esercenti l’attività venatoria non coperti dall’assicurazione obbligatoria
per la responsabilità civile.
 il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonché per i danni alle
cose con franchigia fissa (per questi ultimi) di Euro 516.
c) esercenti l’attività venatoria assicurati presso un’impresa che al
momento del sinistro si rovi in stato di liquidazione coatta amministrativa
o vi venga posta successivamente.
 il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle
cose il cui ammontare sia superiore all’importo di Euro 500.
L’intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Caccia anche per i danni
causati da esercenti l’attività venatoria che siano assicurati con un’impresa in
L.C.A. è una delle novità introdotte dal C.d.A..
La normativa precedentemente in vigore, infatti, non poneva tale fattispecie a
carico del Fondo, a differenza di quanto previsto per l’analoga ipotesi nell’ambito
della R.C. Auto obbligatoria.
La percentuale di invalidità permanente, la qualifica di convivente a carico e la
percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei
conviventi a carico sono determinate in base alle norme del Testo unico delle
disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali.
In tutte le ipotesi di intervento, il danno è risarcito nei limiti dei minimi di garanzia
previsti dall’Art. 12, comma 8 della legge n. 157/1992 che disciplina l’attività
venatoria.
Si segnala che il regolamento di attuazione della legge n. 157/1992 ,
emesso dal Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato, con
Decreto n. 346 del 22 giugno 1993, non è stato abrogato dal C.d.A. ed è
tuttora vigente.
13 ASSISTENZA
L'assistenza verrà fornita secondo la normativa vigente e secondo quanto
stabilito da ogni singola compagnia.
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