IL QUADRO INTERNAZIONALE DELLA LOTTA ALL’EVASIONE
FISCALE
La crisi finanziaria ed economica iniziata nel 2008 ha portato fra i suoi effetti
anche quello della volontà politica, in ambito globale, di ricercare ed ottenere
concretamente la maggiore trasparenza dei dati finanziari, al fine di assestare un
colpo mortale all’evasione fiscale internazionale. Con il debito pubblico degli Stati
alle stelle, il recupero dei soldi scappati all’estero è stato il primo intervento messo in
atto per evitare guai maggiori. Più che per ragioni etiche, l’esigenza di fare cassa ha
fatto da propulsore a questo fenomeno oramai irreversibile. Gli Stati vogliono
controllare i propri cittadini per le attività detenute all'estero: il maggiore impulso a
questo fenomeno è stato dato dagli Stati Uniti. Rimbomba ancora per l’etere l’eco
delle sanzioni multimiliardarie elargite dall’amministrazione nordamericana a quegli
istituti bancari accusati di aver aiutato cittadini statunitensi ad evadere il fisco. Chi
aveva gestito capitali Usa violando la legge ha pagato multe salatissime, fino al 50%
del denaro non dichiarato.
Sull’esempio degli USA, vero leader mondiale in materia fiscale, tutte le
organizzazioni internazionali sono andate nella stessa direzione, dall'Ocse al Gafi
nello specifico dell’antiriciclaggio, con l’effetto che, entro il 2017, il protocollo dello
scambio automatico d’informazioni fiscali sarà utilizzato da tutti i Paesi che vorranno
operare nel mercato finanziario internazionale.
Già nella primavera del 2009, il G20 decise di lottare contro l’evasione fiscale
internazionale, individuando nello scambio d’informazioni fiscali l'arma per
combatterla. Proprio il 2014 ha visto una vera e propria accelerazione riguardo allo
scambio automatico d’informazioni. Si sta affermando una progressiva trasparenza
bancaria a livello planetario. La possibilità di nascondere i soldi all'estero sarà sempre
più complicata. Chi vorrà andare contro corrente correrà dei grandi rischi perché
troverà collaborazione solo da intermediari finanziari che operano ai confini della
legalità o nell’illegalità piena.
Le soluzioni per combattere l'evasione e l’elusione fiscale internazionale
passano solo attraverso accordi internazionali che poi convergano in strumenti
multilaterali. Manovre antielusive ed anti evasione emanate da singoli Stati, infatti,
correrebbero il rischio di originare arbitraggi normativi, forieri solo di confusione, ma
soprattutto con assai modesti risultati in termini di gettito per le casse degli Stati.
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)
La normativa Fatca è stata introdotta dal Congresso degli Stati Uniti il 18
marzo 2010 quale prescrizione antielusiva al fine di punire i propri cittadini che
utilizzano intermediari esteri per celare i propri redditi al fisco americano. In altri
termini l’amministrazione USA ha promulgato una legge rivolta non ai propri
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contribuenti, bensì agli intermediari finanziari esteri che gestiscono il loro denaro. È
un atto unilaterale che obbliga gli intermediari finanziari che operano in Usa a
comunicare al fisco americano i nomi dei clienti Usa con conti esteri, pena, fra l’altro,
la perdita dell'autorizzazione a operare con e negli Usa. Per qualsiasi ente finanziario
una condanna all’estinzione.
Più in particolare Fatca prevede la stipula di un contratto di diritto privato con
l’amministrazione finanziaria americana, nella figura dell’IRS (Internal Revenue
Services), ai sensi del quale gli intermediari non statunitensi si impegnano ad
identificare, nell’ambito della propria clientela, quelli con cittadinanza o residenza
fiscale negli USA.
Il passo successivo previsto nella disciplina Fatca è quello della trasmissione
all’IRS, da parte degli stessi intermediari, di tutta una serie di dati anagrafici e
finanziari relativi a quella clientela statunitense.
Per quegli enti che non aderiscono al protocollo, la normativa prevede
l’applicazione di un’imposta (“punitive withholding tax" dal 1° gennaio 2015) del
30% su ogni forma di pagamento di origine americana corrisposta agli stessi.
Il 5 febbraio 2012 i paesi del G5 (Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno
Unito) hanno firmato un protocollo con gli Stati Unti con il quale s’impegnano ad
applicare la normativa Fatca ai propri istituti finanziari.
Il 10 gennaio 2014 l’Italia ha firmato con gli Usa l'Accordo Intergovernativo
per l'implementazione della normativa Fatca ("IGA Italia"). L'Accordo dovrà essere
recepito con legge di ratifica in applicazione retroattiva dal 1°luglio 2014. Per questo
motivo in Italia Fatca è “di fatto” in vigore dal 1 luglio 2014 ed ha obbligato i nostri
intermediari creditizi e finanziari ad avviare le procedure per identificare la clientela
all’apertura di nuovi rapporti.
Gli operatori dovranno: registrarsi presso il portale dell’IRS entro il 30
novembre 2014 al fine di evitare la ritenuta del 30%; identificare dal 1° luglio 2014 i
clienti che apriranno un nuovo rapporto secondo i principi previsti dal Fatca;
analizzare e classificare entro il 30 giugno 2015 i rapporti attivi antecedenti il 1°
luglio 2014 (tale scadenza è posticipata al 30 giugno 2016 nel caso di controvalori
superiori al milione di dollari); inviare entro il 30 aprile 2015 i rapporti detenuti da
soggetti statunitensi nel 2014.
CRS (Common Reporting Standard)
Il CRS è il primo standard globale per lo scambio automatico d’informazioni
tra gli stati: nasce in ambito OCSE, su mandato del G20, al fine di conseguire
maggiore trasparenza a livello fiscale facilitando lo scambio automatico, non a
richiesta, di informazioni tra le autorità fiscali dei singoli stati aderenti.
Lo scambio automatico d’informazioni sarà per l'Ocse lo standard di
riferimento per la cooperazione amministrativa tra Stati, andando a rimpiazzare lo
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scambio d’informazioni su richiesta che ha trovato finora regolamentazione negli
accordi fiscali bilaterali. Unico limite sarà il rispetto del diritto fondamentale alla
riservatezza e alla privacy, tutelato dalle legislazioni interne.
Il modello Ocse è l'evoluzione dello scambio automatico d’informazioni da un
contesto unilaterale/bilaterale (Fatca), con delle diversità che derivano dalla natura
multilaterale dello scambio d’informazioni previsto dal CRS, che va a colpire tutta la
clientela con residenza fiscale estera e non solo su quella statunitense. Il CRS
impone, infatti, a tutti i clienti degli enti finanziari di autocertificare la propria
residenza fiscale, mentre il Fatca lascia l'opzione agli enti di ricavare i dati dalla
documentazione già fornita per aprire il conto. Inoltre, mentre il Fatca prevede delle
soglie, per le persone fisiche, al di sotto le quali non è obbligatorio fare il censimento
(ad esempio l'apertura di un conto sotto i 50.000 dollari), nel CRS questi limiti
minimi non sono previsti, con la conseguenza che l’adeguata verifica andrà sempre
eseguita.
Il CRS rappresenta anche un tassello fondamentale nello sforzo di
potenziamento degli standard di antiriciclaggio a livello globale. Infatti, la
cooperazione fra Stati nasce proprio in ambito penale per osteggiare il riciclaggio,
sviluppandosi poi nel campo dello scambio automatico d’informazioni. Il quadro
normativo che va delineandosi offre uno scenario nel quale i paesi con normative
opache non riusciranno più a muoversi con disinvoltura.
L’impianto normativo dello scambio automatico d’informazioni è stato
promulgato dall'Ocse il 13 febbraio 2014. Il 21 luglio 2014 è stato pubblicato il
modello definitivo dello “Standard for Automatic Exchange of Financial Account
Information in Tax Matters”. Il documento contiene oltre al CRS, il CAA (Competent
Autorithy Agreement). Quest’ultimo è il modello standard che regola lo scambio
d’informazioni anagrafiche, fiscali e finanziarie tra le amministrazioni fiscali dei
Paesi aderenti, in relazione ai soggetti non fiscalmente residenti titolari di conti
finanziari.
A fine ottobre 2014, a Berlino, 51 paesi e istituzioni membri del Global Forum
per la trasparenza e lo scambio di informazioni dell'OCSE - fra cui Germania,
Francia, Gran Bretagna, Spagna e Italia- hanno sottoscritto l'avvio dello scambio
automatico di informazioni. Questo avverrà per la maggior parte dei paesi nel 2017
(anno di riferimento 2016) e per gli altri nel 2018 (a valere per il 2017), ma le
informazioni che saranno allora comunicate riguarderanno anche conti aperti alla fine
del 2015.
Anche Svizzera e Singapore hanno aderito il 19 novembre 2014 al CRS, con
l’intenzione di attivare lo scambio automatico dal 2018. Con quest’adesione la quarta
e la quinta piazza finanziaria del mondo si sono impegnate a rivelare la situazione
patrimoniale dei propri correntisti alle autorità fiscali d'origine. Le banche svizzere e
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di Singapore non accetteranno più denaro senza la preventiva dichiarazione di
"tassazione assolta", fatta sotto la responsabilità, anche penale, dal cliente. Altri paesi
dei 123 che aderiscono al Global Forum sono in procinto di sottoscrivere l'accordo
che comunque entrerà in vigore per tutti un anno dopo, nel 2018.
Ovviamente perché produca effetti nell’ordinamento di ogni paese aderente, il
CRS dovrà essere recepito nella normativa di ogni singolo paese.
Il CRS individua le istituzioni finanziarie soggette alla normativa e disciplina
le procedure di adeguata verifica cui queste dovranno attenersi, al fine
dell'identificazione dei titolari, non residenti, dei conti finanziari accesi presso di loro
(sia nuovi sia preesistenti), stabilendo modi e tempi della raccolta e trasmissione delle
informazioni fiscali che potranno essere oggetto di scambio. Che riguarderà i codici
d’identificazione fiscale nonché tutte le rendite da investimento, dagli interessi e
dividendi ai saldi dei conti correnti, dai ricavi da vendita di assetti finanziari, fino ai
contratti assicurativi.
Per l'Italia, i primi obblighi per gli istituti creditizi e finanziari dovrebbero
prendere il via dal 10 gennaio 2016 con le procedure di adeguata verifica dei conti
finanziari aperti dalla clientela e la prima segnalazione all'Autorità fiscale nel 2017.
L'adeguata verifica dei conti "preesistenti" (aperti entro il 31 dicembre 2015) dovrà
invece essere terminata entro il 31 dicembre 2016 per le persone fisiche per le quali il
saldo dei conti è oltre il milione di dollari e 31 dicembre 2017 per le restanti persone
fisiche e persone giuridiche. Complicata, in alcuni casi, sarà l’identificazione della
residenza fiscale del titolare effettivo.
Le Amministrazioni fiscali degli Stati aderenti (l’Agenzia delle Entrate per
l’Italia) dovranno sia ottenere dagli enti creditizi e finanziari le informazioni sulle
attività finanziarie dei non residenti, sia, con frequenza annuale, scambiarle in modo
automatico con quelle degli altri Stati.
Revisione direttiva 2011/16/UE
Anche l'Unione Europea si è allineata al fenomeno globale della crescente lotta
all'evasione fiscale. Il 14 ottobre 2014 l'Ecofin ha raggiunto un accordo politico per la
revisione della direttiva comunitaria relativa alla cooperazione amministrativa
(direttiva 2011/16/UE), al fine di allargare il raggio di azione della cooperazione
internazionale tra gli Stati membri. La proposta della Commissione Ue prevede un
ampliamento dei dati scambiati in via automatica: a quelli inerenti ai redditi da
lavoro, compensi per dirigenti; prodotti di assicurazione sulla vita; pensioni e
proprietà e redditi immobiliari, si aggiungeranno anche dividendi, plusvalenze, e tutte
le altre categorie di redditi finanziari oltre ai saldi dei conti correnti.
Con la nuova versione della direttiva 2011/16/UE a seguito dell'approvazione
della proposta di modifica, che dovrebbe avvenire a breve nel corso di uno dei
prossimi incontri dell'Ecofin, entreranno nello scambio automatico di informazioni
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anche i dati relativi ai redditi finanziari, a partire dal periodo 2015 e quindi dal 2016
per quanto riguarda la comunicazione.
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