Direttiva Nitrati in Emilia Romagna imprese

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LA DIRETTIVA NITRATI IN EMILIA ROMAGNA
INDICAZIONI PER LE AZIENDE AGRICOLE
Coldiretti
EMILIA ROMAGNA
1
EMILIA ROMAGNA
Aprile 2009
2
INDICE
INTRODUZIONE............................................................................................................................................4
I NITRATI ......................................................................................................................................................5
L’Azoto nell’ambiente..................................................................................................................................5
Il Ciclo dell’Azoto .........................................................................................................................................5
L’influenza delle attività antropiche sul Ciclo dell’Azoto..............................................................................5
Lo stato delle acque .....................................................................................................................................6
Agricoltura e fertilizzazione .........................................................................................................................6
IL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE ...............................................................................................................7
Carta delle Zone Vulnerabili ai Nitrati ..........................................................................................................7
In Emilia Romagna .......................................................................................................................................8
Che cosa è cambiato rispetto alla Legge Regionale n. 50 del 1995 ...............................................................8
Chi è soggetto a queste disposizioni ............................................................................................................8
Zone Vulnerabili ai Nitrati.........................................................................................................................8
Zone non Vulnerabili ai Nitrati ..................................................................................................................8
ZONE VULNERABILI AI NITRATI ....................................................................................................................9
DIVIETI .........................................................................................................................................................9
1. Quando è vietato utilizzare i letami, i concimi azotati e gli ammendanti organici.......................................9
2. Come si gestiscono le zone di divieto allo spandimento di letame.............................................................9
3. Quando è vietato utilizzare i liquami .........................................................................................................9
4. Come si gestiscono le zone di divieto allo spandimento di liquame ......................................................... 10
5. Qual è il periodo di divieto della distribuzione ........................................................................................ 10
6. Quando e dove è vietato effettuare lo stoccaggio dei letami, dei liquami e degli assimilati ..................... 11
7. Quando è vietato accumulare il letame...................................................................................................11
DOSI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE..........................................................................................................11
8. Quali sono le dosi di letame o di liquame che possono essere distribuite ................................................ 11
9. Come si esegue la distribuzione .............................................................................................................. 11
MODALITÀ DI STOCCAGGIO E CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE.........................................................12
10. Come si eseguono i trattamenti agli effluenti e lo stoccaggio ................................................................ 12
11. Caratteristiche delle strutture di stoccaggio .......................................................................................... 12
A. Contenitori per il letame e materiali palabili ............................................................................... 12
B. Contenitori per i liquami............................................................................................................. 12
C. Costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio ............................................................................ 13
3
12. Come si effettua lo stoccaggio nel caso di produzione annua inferiore a 1000 kg di azoto ..................... 13
ACCUMULO TEMPORANEO DEL LETAME ...................................................................................................15
13. Quando è possibile accumulare temporaneamente il letame ................................................................ 15
TRASPORTO E CESSIONE DEGLI EFFLUENTI A TERZI....................................................................................15
14. I documenti da conservare per trasportare gli effluenti zootecnici ........................................................ 15
15. Che cosa occorre fare quando si cedono a terzi gli effluenti zootecnici.................................................. 16
REGISTRO DI UILIZZAZIONE DEGLI EFFLUENTI E DEI FERTILIZZANTI AZOTATI.............................................16
16. Come tenere il registro di utilizzazione degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati e quali
documenti vanno conservati in azienda ......................................................................................................16
17. Come si utilizzano i concimi azotati e gli ammendanti organici se l’azienda non ha l’allevamento ma
ricade in Zona Vulnerabile ai Nitrati............................................................................................................ 16
I FANGHI DI DEPURAZIONE ........................................................................................................................17
18. Quando è possibile utilizzare i fanghi di depurazione ............................................................................ 17
LA COMUNICAZIONE IN PROVINCIA, IL PUA E IL PUAS...............................................................................17
19. Quando presentare la comunicazione in Provincia, il Piano di Utilizzazione Agronomico
(PUA) o il Piano di Utilizzazione Agronomico Semplificato (PUAS) .......................................................... ….17
Alcuni esempi..................................................................................................................................20
20. Che cosa deve contenere la comunicazione e quali documenti vanno conservati in azienda.................. 21
21. Che cosa deve contenere la comunicazione e quali documenti vanno conservati dalle aziende soggette
al D.Lgs 59/2005 (AIA) Autorizzazione Integrata Ambientale.......................................................................22
PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ...............................................................22
ZONE NON VULNERABILI AI NITRATI..........................................................................................................23
DIVIETI .......................................................................................................................................................23
22. Quando è vietato utilizzare i letami, i concimi azotati e gli ammendanti organici...................................23
23. Quando è vietato utilizzare i liquami .....................................................................................................23
24. Come si gestiscono le zone di divieto allo spandimento ........................................................................23
25. Qual è il periodo di divieto della distribuzione ...................................................................................... 24
26. Quando e dove è vietato effettuare lo stoccaggio dei letami, dei liquami e degli assimilati.................... 24
27. Quando è possibile accumulare temporaneamente il letame e quali divieti sono previsti...................... 24
DOSI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE..........................................................................................................24
28.Quali sono le dosi di letame o di liquame che si possono distribuire ...................................................... 24
29. Come si esegue la distribuzione ............................................................................................................ 24
STOCCAGGIO .............................................................................................................................................24
30. I tempi di stoccaggio ............................................................................................................................. 24
TRASPORTO E CESSIONE DEGLI EFFLUENTI A TERZI....................................................................................25
4
31. I documenti da conservare per trasportare gli effluenti zootecnici ........................................................ 25
32. Che cosa occorre fare quando si cedono a terzi gli effluenti zootecnici.................................................. 25
LA COMUNICAZIONE IN PROVINCIA, IL PUA E IL PUAS...............................................................................25
33. Quando presentare la comunicazione alla Provincia e quali documenti vanno conservati in azienda.....25
PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ...............................................................25
34. Come si gestisce lo spandimento dei liquami in terreni pendenti e nelle zone di protezione delle acque
sotterranee in territorio collinare-montano ............................................................................................... 26
ASPETTI NORMATIVI ..................................................................................................................................26
La Direttiva Nitrati in Emilia Romagna .......................................................................................................27
SANZIONI ...................................................................................................................................................28
ELENCO DEI COMUNI INTERESSATI TOTALMENTE DALLE AREE DENOMINATE ZONE VULNERABILI DEFINITE
AI SENSI DELLA DIRETTIVA 91/676/CEE RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO
PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE ..................................................................28
ELENCO DEI COMUNI INTERESSATI PARZIALMENTE DALLE AREE DENOMINATE ZONE VULNERABILI .......29
GLOSSARIO ................................................................................................................................................ 33
5
INTRODUZIONE
Questo manuale è stato redatto da Coldiretti Emilia Romagna per offrire agli allevatori,
agli utilizzatori di effluenti zootecnici e di fertilizzanti azotati di sintesi un’informazione
semplice e precisa su come affrontare la questione “Nitrati” nella nostra Regione.
In un momento di transizione con uno scenario che si delinea in evoluzione, Coldiretti
Emilia Romagna vuole fornire uno strumento immediato ma concreto per orientarsi
nel rispetto della normativa.
La Direttiva 91/676/CEE, nota come “Direttiva Nitrati” è stata adottata dalla Comunità
Economica Europea nel 1991 a protezione delle acque sotterranee minacciate da uno
sfruttamento eccessivo del suolo agricolo con accumulo di nitrati.
Dopo un iter legislativo ed amministrativo partito dalla L. R. 50/95 “ Disciplina dello
spandimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello
stoccaggio degli effluenti di allevamento”, la Regione Emilia Romagna ha definito il
proprio piano territoriale regionale per la tutela e il risanamento delle acque. La
normativa è stata successivamente rivista ed è stata approvata la nuova Legge
Regionale n. 4 del 6 marzo 2007 che ha sostituito la precedente L.R 50 del 1995.
È entrato in vigore anche il nuovo Programma di Azione che regola lo spandimento sul
suolo del letame e del liquame provenienti da insediamenti zootecnici.
Per questo motivo, nell’intento di orientare gli imprenditori agricoli, è stata
predisposta questa guida.
Questo manuale offre, oltre ad un riassunto della normativa esistente in materia di
Nitrati, uno strumento di facile consultazione che indica all’imprenditore agricolo il
percorso migliore per la risoluzione delle problematiche ambientali della sua azienda.
Nello specifico il manuale si prefigge di:
ü Permettere ai soggetti interessati di individuare la posizione della propria azienda
rispetto alla casistica definita dalla normativa;
ü Indicare il procedimento corretto per effettuare la comunicazione per lo spandimento
agronomico degli effluenti zootecnici;
ü Valutare il corretto dimensionamento dei contenitori di stoccaggio dei reflui zootecnici
e conoscerne le modalità di gestione.
Ci auguriamo che questo possa diventare uno strumento utile per tutti consentendo
un riferimento uniforme alle differenti realtà provinciali.
Coldiretti Emilia Romagna
6
I NITRATI
L’Azoto nell’ambiente
L’azoto costituisce il 78% dell’atmosfera terrestre ed è un componente di tutti i tessuti viventi.
Le molecole di azoto si trovano prevalentemente nell’aria allo stato gassoso (N2) ma anche nel terreno e
nell’acqua soprattutto sotto forma di nitrati (NO3-) e nitriti (NO2-).
Nella figura si può osservare il Ciclo dell’Azoto.
Il Ciclo dell’Azoto
L’influenza delle attività antropiche sul Ciclo dell’Azoto
I nitrati sono naturalmente presenti nelle acque profonde ma difficilmente la loro concentrazione supera i
10 mg/l NO3-. Le attività antropiche si sono inserite a vari livelli del ciclo dell’azoto e hanno determinato
alcuni fenomeni di contaminazione portando a registrare valori anche superiori a 100 mg/l NO3- nelle acque
sotterranee. Il progressivo aumento di nitrati nel suolo e di conseguenza nelle acque superficiali e profonde
è stato principalmente causato da:
•
•
Uso di fertilizzanti azotati;
Elevata produzione di effluenti di origine animale;
7
•
•
•
Scarichi urbani e industriali;
Liquami di origine industriale
Ossidi di azoto immessi nell’atmosfera in seguito a processi di combustione (autoveicoli,
impianti termici domestici e industriali).
Lo stato delle acque
In seguito al continuo aumento del volume dei rifiuti umani ed animali, al processo di industrializzazione e
all’uso dei fertilizzanti azotati in agricoltura, si assiste ad un progressivo aumento di nitrati nel suolo, nelle
acque superficiali e profonde. Il rilascio di nitrati nelle acque, a seguito dei fenomeni di dilavamento dei
terreni, determina fenomeni di eutrofizzazione dei corsi d’acqua, delle lagune e dei laghi con conseguente
disequilibrio dell’ecosistema, sviluppo di mucillaggini nel mare e successiva moria della fauna acquatica.
Agricoltura e fertilizzazione
I fertilizzanti più strettamente connessi alla questione nitrati sono quelli azotati sia di sintesi che organici.
Una volta distribuiti sul terreno, l’azoto non viene totalmente assorbito dalle piante, ma una quota ritorna
nell’atmosfera sotto forma gassosa (N2) e una parte viene trascinata nelle acque (liscivia) sotto forma di
ione nitrico (NO3-) andando a contaminare le acque profonde e causando non solo una perdita economica
ma anche conseguenze ecologiche.
8
IL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE
Per questi motivi, sono stati previsti dall’Unione Europea alcuni strumenti che potessero preservare
dall’inquinamento e conservare in buono stato le acque.
Il patrimonio idrico dell'Emilia-Romagna, costituito dalle acque superficiali e sotterranee, è molto elevato e
rappresenta una risorsa insostituibile. Ogni anno in Emilia-Romagna il consumo di acqua è di circa 2.100
milioni di metri cubi, di cui il 68% proviene dai corsi d'acqua ed il restante 32% dalle falde acquifere della
pianura (dati relativi al 2000 nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna). Le sorgenti
dissetano più del 6% della popolazione dell'Emilia-Romagna residente in montagna. In generale si può
affermare che l'acqua in pianura è più abbondante ma di qualità inferiore rispetto all'acqua presente in
montagna.
Per salvaguardare il patrimonio idrico, sono state definite e inquadrate le politiche gestionali e le normative
nel Piano di Tutela delle Acque.
Il Piano di Tutela delle Acque (PTA), conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 152/99 e dalla Direttiva
europea 2000/60 (Direttiva Quadro sulle Acque), è lo strumento regionale volto a raggiungere gli obiettivi
di qualità ambientale nelle acque interne e costiere della Regione, e a garantire un approvvigionamento
idrico sostenibile nel lungo periodo.
Il piano di Tutela delle Acque è stato adottato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 633 del 22
dicembre 2004 ed approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 40 del 21 dicembre 2005.
Carta delle Zone Vulnerabili ai Nitrati
In Emilia-Romagna la qualità delle acque è compromessa principalmente dall'inquinamento da nitrati
(legati soprattutto all'attività agricola e zootecnica) e, in minor misura, da composti di origine industriale. Il
Piano di Tutela delle Acque individua nella Carta Regionale della Vulnerabilità degli acquiferi lo strumento
per la corretta gestione della risorsa idrica rispetto al problema dell’inquinamento da nitrati.
9
A pagina 28 è possibile consultare l’elenco dei Comuni ricadenti totalmente o parzialmente in zona
vulnerabile ai nitrati.
IN EMILIA ROMAGNA
In Emilia Romagna è stata approvata la nuova Legge Regionale n.4 del 6 marzo 2007 (dopo il Decreto
Ministeriale 7 aprile 2006 attuativo del D.Lgs 152/2006) che ha sostituito la precedente L.R 50 del 1995.
È entrato in vigore anche il nuovo Programma di Azione che disciplina lo spandimento sul suolo del letame
e del liquame provenienti da insediamenti zootecnici. L’utilizzazione agronomica degli effluenti di
allevamento è soggetta a comunicazione alla Provincia che è l’autorità competente.
Che cosa è cambiato rispetto alla Legge Regionale n. 50 del 1995
Il nuovo Programma di Azione prevede una serie di novità tra cui:
•
•
•
•
•
La disciplina della distribuzione dei fertilizzanti nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati è stata estesa a tutte
le forme di sostanze azotate, sia di natura organica che di sintesi;
L’adeguamento dei parametri per il calcolo dell’azoto escreto dalle specie zootecniche, in
particolare per bovini e avicoli;
La definizione di nuove aree e periodi di divieto, con modifiche alle capacità di stoccaggio minime;
Le prescrizioni per l’utilizzazione dei liquami sui terreni in pendenza;
La semplificazione delle procedure amministrative (la comunicazione alle Province e non più
l’autorizzazione)
Chi è soggetto a queste disposizioni
10
Zone Vulnerabili ai Nitrati
a) Le aziende agricole con allevamenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) e/o che utilizzino effluenti
zootecnici, concimi azotati ed ammendanti organici nelle superfici ricadenti in Zona Vulnerabile ai
Nitrati o assimilate;
b) Le aziende agricole senza allevamento solo per le superfici ricadenti in ZVN.
Zone Non Vulnerabili ai Nitrati
Le aziende con allevamenti e superfici in territorio non vulnerabile che effettuano l’utilizzazione
agronomica degli effluenti zootecnici.
ZONE VULNERABILI AI NITRATI
DIVIETI
1. Quando è vietato utilizzare i letami, i concimi azotati e gli ammendanti organici
È vietato l’uso agronomico:
•
•
•
•
•
•
Sulle superfici non destinate all’attività agricola ad eccezione delle aree a verde pubblico, privato e
per le aree soggette a recupero-ripristino ambientale;
Nei boschi ad esclusione degli effluenti lasciati dagli animali allo stato brado;
Sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e nei terreni saturi
d’acqua ad eccezione dei terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
A 10 m dalle sponde dei corsi d’acqua superficiali significativi;
A 5 m dalle sponde dei corsi d’acqua superficiali diversi da quelli significativi;
A 25 m dall’arenile delle acque lacuali, marino-costiere e di transizione, nonché dei corpi idrici
ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
Gli ultimi tre divieti non si applicano ai canali artificiali ad uso di una o più aziende, purchè non
connessi ai corpi idrici naturali, ai corpi idrici artificiali arginati e ai sistemi di scolo aziendali adibiti
esclusivamente alla raccolta e allontanamento delle acque meteoriche.
2. Come si gestiscono le zone di divieto allo spandimento di letame
Nelle fasce di divieto:
11
•
•
•
Occorre favorire una copertura erbacea permanente anche associata ad una coltura legnosa;
è raccomandata la costituzione di siepi e fasce boscate;
non sono ammesse le lavorazioni del terreno tranne quelle necessarie alla costituzione della
copertura e dell’impianto (semina e piantumazione).
3. Quando è vietato utilizzare i liquami
•
•
•
•
•
•
•
Sulle superfici non destinate all’attività agricola;
Nei boschi ad esclusione degli effluenti lasciati dagli animali allo stato brado;
Sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e nei terreni saturi
d’acqua;
Nelle aree incluse nelle riserve naturali;
A 10 m dalle sponde dei corsi d’acqua superficiali;
A 30 m dall’arenile delle acque lacuali, marino-costiere e di transizione, nonché dei corpi idrici
ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
Nella fascia fluviale A individuata dal Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino
del fiume Po;
Gli ultimi tre divieti non si applicano ai canali artificiali ad uso di una o più aziende, purchè non
connessi ai corpi idrici naturali, ai corpi idrici artificiali arginati e ai sistemi di scolo aziendali adibiti
esclusivamente alla raccolta e allontanamento delle acque meteoriche.
•
•
•
•
Nei terreni con pendenza media maggiore del 10% che può essere incrementata fino al 20% in caso
di opportune sistemazioni del terreno;
Nel caso di un possibile contatto fra liquami e il prodotto destinato al consumo umano;
In orticoltura e nelle colture a frutto a meno che il sistema di distribuzione non salvaguardi la parte
aerea delle piante;
Su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio o il pascolamento.
4. Come si gestiscono le zone di divieto allo spandimento di liquame
Nelle fasce di divieto:
•
•
•
Occorre favorire una copertura erbacea permanente anche spontanea;
È raccomandata la costituzione di siepi e di superfici boscate;
Non sono ammesse le lavorazioni del terreno tranne quelle necessarie alla costituzione della
copertura e dell’impianto (semina e piantumazione;)
Nelle zone con pendenza tra il 10% e il 20% è ammessa la distribuzione del liquame solo se:
•
•
•
Si interrompe la continuità del terreno con solchi acquai livellari (con una pendenza media del 2,5%
rispetto alle curve di livello) distanti 60-80 m, distanza definita rispetto alla linea di massima
pendenza;
Si fraziona la quantità di effluente in più distribuzioni minori di 60 m3/ha;
Distribuzione con:
- iniezione diretta al suolo (profondità 0,10-0,20 m);
- spandimento superficiale a bassa pressione con interramento entro 12 ore;
- spandimento radente in bande su colture erbacee in copertura;
12
- spandimento radente il suolo su colture prative con scarificazione.
5. Qual è il periodo di divieto della distribuzione
•
L’utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei concimi azotati e degli ammendanti organici è vietata
nella stagione autunno-invernale, dal
1 novembre fino alla fine di febbraio
•
•
•
Il periodo di divieto è contenuto in 90 giorni, dal 1 novembre al 31 gennaio nei seguenti casi:
a) Utilizzazione di letami e materiali ad essi assimilati, di concimi azotati e di ammendanti
organici;
b) Distribuzione di liquami e materiali ad essi assimilati nei terreni con copertura vegetale
come prati, cereali autunno-vernini o colture arboree con inerbimento permanente.
Gli allevamenti esistenti che producono deiezioni di avicunicoli essiccate con processo rapido a
tenori di sostanza secca superiori al 65% devono attenersi al divieto di distribuzione da novembre a
febbraio dalla data di adeguamento degli stoccaggi.
Le Province, avvalendosi degli opportuni dati agrometeorologici e di umidità del suolo possono
sospendere i divieti e individuare periodi diversi da quelli indicati.
6. Quando e dove è vietato effettuare lo stoccaggio dei letami, dei liquami e degli
assimilati
Lo stoccaggio dei letami, dei liquami e dei materiali assimilati non è ammesso:
•
•
•
•
Entro 10 m dalla sponda dei corsi d’acqua superficiali significativi, dei laghi e dei bacini;
Nelle zone di rispetto delle captazioni e derivazioni delle acque destinate al consumo umano;
Nella Fascia Fluviale A è vietata la localizzazione di nuovi contenitori di stoccaggio
Vigono gli ulteriori divieti derivanti da norme di tutela paesaggistica e ambientale, igienichesanitarie e dalla regolamentazione urbanistica ed edilizia.
7. Quando è vietato accumulare il letame
L’accumulo non è ammesso:
•
•
•
•
Nelle zone di rispetto delle captazioni e derivazioni dell’ acqua destinata al consumo umano;
A distanza inferiore a 5 m dalle scoline;
A distanza inferiore a 30 m dalle sponde dei corsi d’acqua superficiali;
A distanza inferiore a 40 m dalle sponde dei laghi, dall’inizio dell’arenile per le acque marinocostiere e nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
13
DOSI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE
8. Quali sono le dosi di letame o di liquame che possono essere distribuite
Nei terreni che ricadono nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati, le dosi di letame o di liquame da distribuire, sono
quelle che determinano un apporto di azoto disponibile al campo non superiore a
170 Kg per ettaro e per anno
Ai fini di contenere le perdite di azoto dal suolo alle acque, la distribuzione degli effluenti zootecnici deve
essere eseguita o in prossimità della semina della coltura-principale/di copertura - o sui residui della coltura
precedente a cui far seguire l’interramento.
9. Come si esegue la distribuzione
•
Per i liquami:
con erogatori a pressioni di esercizio inferiori a 6 atmosfere;
•
Per i liquami, letami e assimilati e gli ammendanti organici:
interramento entro 24 ore dalla distribuzione (ad esclusione dei terreni inerbiti con foraggere
temporanee, prati permanenti-pascoli, frutteti e vigneti inerbiti);
•
Le Province e gli Enti locali possono disporre l’adozione delle seguenti tecniche di distribuzione con:
ü
ü
ü
ü
Iniezione diretta al suolo (0,1-0,2 m);
Spandimento superficiale a bassa pressione, seguito da interramento entro 24 ore;
Spandimento radente in bande su colture erbacee in copertura;
Spandimento redente il suolo su colture prative con scarificazione.
MODALITÀ DI STOCCAGGIO E CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE
10. Come si eseguono i trattamenti agli effluenti e lo stoccaggio
•
•
•
I trattamenti agli effluenti non devono comportare l’addizione di sostanze potenzialmente dannose
per il terreno, le colture, gli animali e l’uomo;
Gli effluenti destinati all’utilizzazione agronomica devono essere raccolti in contenitori per lo
stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente a contenere gli effluenti
prodotti nei periodi in cui l’impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche,
climatiche o normative;
Per le capacità di stoccaggio si faccia riferimento alla Tabella n. 2 a pagina 13.
14
11. Caratteristiche delle strutture di stoccaggio
A) Contenitori per il letame e materiali palabili
•
•
•
•
•
•
Platea impermeabilizzata;
Munita di cordolo o muro perimetrale su non più di tre lati;
Pendenza adeguata per convogliare i liquidi di sgrondo e le acque di lavaggio verso appositi sistemi
di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo (per i quali valgono le disposizioni relative ai liquami);
Portanza sufficiente a reggere il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la
movimentazione;
Dimensionamento della platea in base alla quantità di effluente prodotta per peso vivo e per anno
in relazione alla categoria animale e alla tipologia di stabulazione;
Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni la platea può non essere necessaria
perché le lettiere possono essere direttamente stoccate sotto forma di cumuli in campo.
B) Contenitori per i liquami
•
•
•
•
•
Il fondo e le pareti devono essere impermeabilizzati e, nel caso di contenitori in terra posti in
terreni molto permeabili, il manto artificiale di impermeabilizzazione deve essere posto su uno
strato di argilla di riporto e il fondo e le pareti devono essere dotati, attorno al piede esterno
dell’argine, di un fosso di guardia perimetrale isolato idraulicamente dalla rete scolante;
Gli stoccaggi devono essere effettuati in modo da raccogliere anche le acque di lavaggio delle
strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche ad eccezione delle trattrici agricole,
quando queste acque siano destinate all’utilizzazione agronomica;
Il volume complessivo deve considerare anche le acque meteoriche;
Il volume minimo complessivo dei contenitori, calcolato sulla consistenza degli allevamenti, dovrà
essere aumentato del 10% per i contenitori a pareti verticali e del 15% per i contenitori in terra,
quale opportuno coefficiente di sicurezza per tener conto di eventuali variazioni impreviste nel
volume di acqua utilizzata per i lavaggi e di un idoneo franco di sicurezza;
Il dimensionamento della platea va predisposto in base alla quantità di effluente prodotto per peso
vivo e per anno in relazione alla categoria animale allevato e alla tipologia di stabulazione.
c) Costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio
•
•
•
•
•
Le aziende con produzione annua maggiore di 6000 Kg di azoto, devono essere dotate di due
contenitori in cui suddividere il volume degli effluenti da stoccare;
Il prelievo deve avvenire dal bacino contenente il liquame stoccato da più tempo;
I contenitori devono essere coperti o realizzati in modo da ridurre la raccolta delle acque
meteoriche;
Il volume non deve eccedere i 5.000 m;3
Nella Fascia Fluviale A è vietata la localizzazione di nuovi contenitori per lo stoccaggio.
12. Come si effettua lo stoccaggio nel caso di produzione annua inferiore a 1000 kg
di azoto
15
•
•
I liquami prodotti da questi allevamenti, devono essere raccolti e conservati, prima dello
spandimento, secondo le modalità previste dalle disposizioni locali vigenti in materia (regolamenti
comunali di igiene);
In modo da non costituire un pericolo per la salute e l’incolumità pubblica e da non provocare
l’inquinamento delle acque superficiali e sotterranee.
Tabella n.2 Capacità di stoccaggio espresse in giorni pubblicata a pag. 72 della Determinazione
del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa 4 marzo 2008 n. 2184 Circolare
esplicativa “attuazione del Programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola
di cui alla deliberazione Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 16 gennaio 007, n.
96” (G.U. N.52 31 marzo 2008 parte seconda)
SPECIE
ALLEVATA
CAPACITÀ DI STOCCAGGIO RICHIESTE ESPRESSE IN GIORNI
ALLEVAMENTO IN ZONA VULNERABILE
ALLEVAMENTO IN ZONA NON VULNERABILE
AZOTO AL CAMPO PRODOTTO
AZOTO AL CAMPO PRODOTTO
DALL’ALLEVAMENTO
DALL’ALLEVAMENTO
>1000 KG
< = 1000 KG
>1000 KG
< = 1000 KG
LETA
LIQUA
LETA
LETA
LIQUA
LETA
LIQUAME
LIQUAME
SPECIFICHE
ME
BOVINI E DA LATTE
BUFALINI DA CARNE
SUINI
NESSUNA
SPECIE
ALLEVATA
Con terreni
oggetto
della
comunicazio
ne coltivati a
prati di
media e
lunga durata
o cereali
autunno
vernini
120
180
180
SPECIFICHE
180
180
180
ME
90
90
90
ME
Norme locali
Norme locali
Norme locali
Con terreni
oggetto
della
comunicazio
ne coltivati a
prati di
media e
lunga durata
o cereali
autunno
vernini
90
120
120
120
120
120
ME
ME
ME
90
90
90
Norme locali
Norme locali
Norme locali
CAPACITÀ DI STOCCAGGIO RICHIESTE ESPRESSE IN GIORNI
ALLEVAMENTO IN ZONA VULNERABILE
ALLEVAMENTO IN ZONA NON
VULNERABILE
AZOTO AL CAMPO PRODOTTO
AZOTO AL CAMPO PRODOTTO
DALL’ALLEVAMENTO
DALL’ALLEVAMENTO
>1000 KG
< = 1000 KG
>1000 KG
< = 1000 KG
LETA
LIQU LETA
LETA
LIQU LETAM
LIQUAME
LIQUAME
ME
Con terreni
oggetto
della
comunicazi
one
AME
ME
ME
AME
E
Con terreni
oggetto
della
comunicazi
one
16
coltivati a
prati di
media e
lunga
durata o
cereali
autunno
vernini
180
AVICOLI
coltivati a
prati di
media e
lunga
durata o
cereali
autunno
vernini
120
NESSUNA
180
90
Norme locali
Deiezioni
120
Norme
essiccate
locali
con
processo
rapido a
tenori di
sostanza
secca
superiori al
65%
Con ciclo
Non
Norme
produttivo
nece
locali
inferiore a
s
90 giorni
sario
CUNICULI
NESSUNA
180
180
90
Norme locali 120
Deiezioni
120
Norme
essiccate
locali
con
processo
rapido a
tenori di
sostanza
secca
superiori al
65%
OVICAPRINI NESSUNA
120
180
90
Norme locali 90
EQUINI
NESSUNA
120
180
90
Norme locali 90
• L’adeguamento dei contenitori esistenti deve avvenire entro 5 anni dalla
delle presenti norme (2 febbraio 2007).
120
120
90
120
Norme locali
Norme
locali
Non
nece
s
sario
90
120
Norme
locali
Norme locali
Norme
locali
120 90
Norme locali
120 90
Norme locali
data di entrata in vigore
ACCUMULO TEMPORANEO DEL LETAME
13. Quando è possibile accumulare temporaneamente il letame
•
L’accumulo temporaneo di letami e lettiere esauste di allevamenti avicunicoli è praticato ai fini
della utilizzazione agronomica e deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento;
17
•
•
•
•
•
La quantità deve essere funzionale alle esigenze colturali dei singoli appezzamenti di terreno;
Prima del trasferimento in campo il letame deve essere drenato allontanando completamente il
percolato;
È ammesso sul suolo agricolo per un periodo non superiore a tre mesi dopo uno stoccaggio avviato
almeno da 90 giorni (ad eccezione delle lettiere degli allevamenti avicoli a ciclo inferiore a 90
giorni);
Per la lettiera degli allevamenti avicoli il periodo di accumulo temporaneo può essere prolungato
fino a 9 mesi purchè il cumulo venga integralmente coperto con un telo di materiale plastomerico
assicurato alla base che eviti l’infiltrazione di acque meteoriche e la generazione di acque di
percolazione;
L’accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nel corso dell’annata agraria.
TRASPORTO E CESSIONE DEGLI EFFLUENTI A TERZI
14. I documenti da conservare per trasportare gli effluenti zootecnici
Il trasporto degli effluenti zootecnici, finalizzato all’utilizzazione agronomica, non è assoggettato alle
disposizioni del D.lgs 152/2006 Parte IV e al Regolamento CE 1774/2002, ai sensi dell’art. 7 comma 6.
PER GLI ALLEVAMENTI CON PRODUZIONE DI AZOTO > 6000 KG
Il trasporto degli effluenti tramite la rete viaria pubblica deve essere accompagnato dalla seguente
documentazione:
• Estremi identificativi dell’azienda da cui origina il materiale trasportato e del legale rappresentante;
• La natura e la quantità degli effluenti;
• Identificazione del mezzo di trasporto;
• Gli estremi identificativi dell’azienda destinataria e del suo legale rappresentante;
• Gli estremi della comunicazione o dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dalla
Provincia per gli allevamenti soggetti al D.Lgs n. 59/05;
• La documentazione di accompagnamento deve essere conservata per almeno due anni;
• Nel caso di trasporti successivi effettuati nella medesima azienda nell’arco della giornata viene
utilizzata la stessa documentazione.
PER TUTTI GLI ALTRI CASI
•
•
•
Gli estremi identificativi dell’azienda da cui origina il materiale e del legale rappresentante;
Identificazione del mezzo di trasporto;
Gli estremi della comunicazione .
15. Che cosa occorre fare quando si cedono a terzi gli effluenti zootecnici
•
•
•
•
Il rappresentante legale dell’azienda può cedere gli effluenti ad un soggetto terzo (detentore) che
viene vincolato da un rapporto contrattuale;
Il rappresentante legale dell’azienda deve trasmettere il contratto alla Provincia;
Il detentore è responsabile della corretta attuazione delle fasi non gestite direttamente dall’azienda
agricola (il processo produzione-utilizzazione è fatto dalle seguenti fasi: stoccaggio-trattamentotrasporto-elaborazione-piano di utilizzazione-distribuzione);
Il detentore è assimilato ad una azienda con produzione annua pari ai quantitativi di azoto a lui
ceduti dalle aziende produttrici.
18
REGISTRO DI UTILIZZAZIONE DEGLI EFFLUENTI E DEI FERTILIZZANTI
AZOTATI
16. Come tenere il registro di utilizzazione degli effluenti di allevamento e dei
fertilizzanti azotati e quali documenti vanno conservati in azienda
I titolari degli allevamenti con produzioni >1000 kg di azoto sono tenuti a conservare in sede aziendale i
seguenti documenti obbligatori:
•
Copia della Carta Tecnica Regionale(C.T.R.) in scala 1:5000 – 1:10.000 con individuati e numerati gli
appezzamenti, con un codice numerico progressivo;
•
Il registro (cartaceo o informatizzato) relativo all’utilizzazione degli effluenti di allevamento e degli
altri fertilizzanti azotati, composto da fogli numerati su cui vanno annotati entro 10 giorni:
-
il tipo di effluente ed il formulato commerciale distribuito;
-
la quantità;
-
l’appezzamento individuato col numero progressivo;
-
la superficie;
-
la coltura oggetto dell’intervento;
-
la data intervento.
17. Come si utilizzano i concimi azotati e gli ammendanti organici se l’azienda non
ha l’allevamento ma ricade in zona vulnerabile ai nitrati
LE AZIENDE SENZA ALLEVAMENTO CHE HANNO OLTRE 5 ETTARI IN ZONA VULNERABILE AI NITRATI:
Devono rispettare i fabbisogni massimi delle colture e le norme relative ai divieti spaziali e temporali della
distribuzione.
A partire dal 1 marzo di ogni anno il titolare dell’azienda deve conservare la seguente documentazione in
sede:
a) Copia della sezione della C.T.R. in scala 1:5000 – 1:10.000 con individuati e numerati gli
appezzamenti con un codice progressivo;
b) Un scheda con:
- dati anagrafici dell’azienda;
19
- l’elenco degli appezzamenti aziendali;
- la superficie degli appezzamenti;
- le colture previste;
c) La registrazione delle fertilizzazioni effettuate recante:
- il numero dell’appezzamento;
- la coltura oggetto dell’intervento;
- la superficie;
- la data;
- il formulato commerciale;
- la quantità distribuita.
Le fertilizzazioni praticate vanno registrate entro 10 giorni.
Le dosi di azoto massime consentite per coltura sono indicate nella Tabella 7 dell’allegato 2 della
Deliberazione dell’ Assemblea Legislativa n.96/2007.
I FANGHI DI DEPURAZIONE
18. Quando è possibile utilizzare i fanghi di depurazione
•
L’impiego dei fanghi di depurazione è disciplinato dal D.lgs 99/92 e dalla delibera di Giunta
Regionale 30 dicembre 2004 n. 2773, modificata con deliberazione 18 febbraio 2005 n. 285 e 7
novembre 2005, n. 1801.
•
L’impiego dei fanghi di depurazione non è consentito sui terreni utilizzati per la distribuzione di
effluenti zootecnici ad esclusione di quelli individuati nell’allegato 2 della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2773/2004 e sempre con l’elaborazione di un Piano di utilizzazione Agronomico
Semplificato.
•
Nelle zone vulnerabili, la dose massima ammessa per le colture è
170 Kg per ettaro e per anno
fatti salvi i limiti inferiori per coltura o per gruppi di colture.
LA COMUNICAZIONE IN PROVINCIA, IL PUA E IL PUAS
19. Quando presentare la Comunicazione in Provincia, il Piano di Utilizzazione
Agronomico (PUA) o il Piano di Utilizzazione Agronomico Semplificato
Considerato che per le aziende con l’allevamento i principali adempimenti amministrativi e tecnici sono
differenziati in rapporto alla produzione di azoto al campo e all’ubicazione delle strutture e dei terreni, il
quadro generale che ne deriva è il seguente.
20
Viene riportato lo schema esemplificativo degli obblighi di comunicazione previsti per classe dimensionale
degli allevamenti avicolo, suinicolo e bovino (del Piano Azione Nitrati – Del. Assemblea Legislativa n. 96 del
2007).
CLASSE DIMENSIONALE
AZOTO AL
CAMPO
PRODOTTO
(KG/ANNO)
O ALTRO
RIFERIMEN
TO
MINORE O
UGUALE A
1000
POSTI BESTIAME CORRISPONDENTI (N.)
AVICOLI
Inf. o uguali a 2174 posti ovaiole
Inf. o uguali a 4000 posti broilers
SUINI
Inf. o uguali a 90 grassi da 100 Kg di p.v.
Inf. o uguali a 38 scrofe con suinetti inf. a 30 Kg
BOVINI
Inf. o uguali a 12 vacche in produzione
Inf. o uguali a 23 vacche nutrici
Inf. o uguali a 27 capi in rimonta
Inf. o uguali a 30 bovini all’ingrasso
Inf. o uguali a 116 vitelli a carne bianca
DA 1001 A
AVICOLI
3000
Da 2175 a 6520 posti ovaiole
Da 4001 a 12000 posti broilers
SUINI
Da 91 a 270 grassi da 100 Kg di p.v.
Da 39 a 114 scrofe con suinetti inf. a 30 Kg
BOVINI
Da 13 a 36 vacche in produzione
Da 24 a 68 vacche nutrici
Da 28 a 83 capi in rimonta
Da 31 a 90 bovini all’ingrasso
Da 117 a 348 vitelli a carne bianca
DA 3001 A
AVICOLI
6000
Da 6521 a 13000 posti ovaiole
Da 12001 a 24000 posti broilers
SUINI
Da 271 a 540 grassi da 100 Kg di p.v.
Da 115 a 228 scrofe con suinetti inf. a 30 Kg
BOVINI
Da 37 a 72 vacche in produzione
TIPOLOGIA DI COMUNICAZIONE
IN ZONE
ORDINARIE
(Non
Vulnerabili)
IN ZONE
VULNERABILI
DA NITRATI
Esonero dalla
comunicazione
Esonero dalla
comunicazione
Esonero dalla
comunicazione
Comunicazione
semplificata
Comunicazione
Comunicazione
semplificata
con PUA
semplificato
21
Da 69 a 136 vacche nutrici
Da 84 a 166 capi in rimonta
Da 91 a 180 bovini all’ingrasso
Da 349 a 697 vitelli a carne bianca
CLASSE DIMENSIONALE
AZOTO AL
CAMPO
PRODOTTO
(KG/ANNO)
O ALTRO
RIFERIMEN
TO
MAGGIORE
DI 6000
POSTI BESTIAME CORRISPONDENTI (N.)
AVICOLI
Da 13001 a 40000 posti ovaiole
Da 24001 a 40000 posti broilers
(limite superiore relativo alle aziende di cui al
D.Lgs 59/2005)
SUINI
Da 541 a 2000 grassi da 100 Kg di p.v.
Da 229 a 750 scrofe con suinetti inf. a 30 Kg
(limite superiore relativo alle aziende di cui al
D.Lgs 59/2005)
BOVINI
Da 73 a 416 vacche in produzione
Da 137 a 421 vacche nutrici
Da 167 a 833 capi in rimonta
Da 181 a 625 bovini all’ingrasso
Da 698 a 1920 vitelli a carne bianca
(il limite superiore è relativo alle aziende con più
di 500 UBA)
Allevamenti
AVICOLI
ricadenti
Oltre 40000 posti ovaiole
nel campo Oltre 40000 posti broilers
di
SUINI
applicazion Oltre 2000 grassi
e del D. Lgs. Oltre 750 scrofe con suinetti inf. a 30 Kg
59/2005 e
allevamenti
> di 500
UBA
TIPOLOGIA DI COMUNICAZIONE
IN ZONE
ORDINARIE
(Non
Vulnerabili)
IN ZONE
VULNERABILI
DA NITRATI
Comunicazione
Comunicazione
con PUA
completo
Integrazione tra Integrazione tra
le procedure di
le procedure di
Autorizzazione
Autorizzazione
ai sensi del
ai sensi del d.Lgs
d.Lgs 59/2005 e
59/2005 e la
la
comunicazione
comunicazione
completa con
con PUA
PUA completo
22
ALCUNI ESEMPI:
ES. n. 1 L’azienda ha i terreni in zona non vulnerabile e un allevamento di 13000 ovaiole.
Guardando lo schema a pagina 18, l’azienda che alleva 13000 ovaiole, produce tra 3001 e 6000 Kg di azoto
al campo e, avendo i terreni in zona non vulnerabile è tenuta a fare la comunicazione alla Provincia ma
non deve fare il PUA.
ES. n. 2 La stessa azienda con un allevamento di 13000 ovaiole e i terreni in zona vulnerabile, è tenuta a
fare la comunicazione alla Provincia e anche il PUA semplificato.
Se volessimo dimostrare che l’azienda produce al campo una quantità di azoto tra 3001 e 6000 Kg
dovremmo considerare:
-
Il numero di capi mediamente presenti in azienda
-
Il peso vivo/capo
-
La quantità di azoto prodotto/capo/anno
Kg di azoto al campo = n di capi X peso vivo/capo X quantità di azoto prodotto/capo/anno
In questo caso
Kg di N = 13100 capi X 0,0018 (t) X 230 Kg/tPV/anno = 5423,4 Kg di azoto prodotto anno.
Dove 0,0018 è il peso medio di una ovaiola leggera e 230 è la quantità di azoto al campo al netto delle
perdite espresso in kg per il peso vivo di animale [dalla tabella 2 Allegato 1 del Programma di Azione n.
96/07].
23
ES. n. 3 Un’azienda in zona vulnerabile, ha un allevamento di 500 suini grassi da 90 Kg di p.v. e 36 vacche da
latte in produzione.
Dalla tabella a pag. 18 non potremmo sapere se l’azienda produce azoto al campo tra 3001 e 6000 Kg,
oppure oltre i 6000 Kg di azoto.
In questo caso è necessario procedere al calcolo dell’azoto per categoria di animale e poi sommare i
risultati ottenuti.
per i suini:
Kg di N = 500 capi X 0,09 (t) X 110 Kg/tPV/anno = 4950 Kg di azoto prodotto anno.
E per le vacche da latte
Kg di N = 36 capi X 0,6 (t) X 138 Kg/tPV/anno = 2981 Kg di azoto prodotto anno.
Azoto totale al campo:
4950 kg +2981 kg = 7931 kg di azoto prodotto anno.
L’azienda produce più di 6000 kg di azoto al campo per anno ed avendo i terreni in zona vulnerabile è
tenuta a fare la comunicazione alla Provincia e anche il PUA completo.
ES. n. 4 La stessa azienda con 500 suini grassi e 36 vacche da latte in produzione con i terreni in zona non
vulnerabile è tenuta a fare solo la comunicazione alla Provincia.
20. Che cosa deve contenere la comunicazione e quali documenti vanno conservati
in azienda
•
La Comunicazione va effettuata prima dell’utilizzazione agronomica degli effluenti
dal legale rappresentante di una azienda con allevamento ubicata in Zona Vulnerabile ai Nitrati
o dall’utilizzatore di effluenti su superfici ricadenti in Zona Vulnerabile ai Nitrati;
•
La comunicazione deve essere rinnovata ogni 5 anni ed aggiornata ogni volta sia necessario
inserire nuove informazioni;
•
La Comunicazione deve essere integrata con la documentazione tecnica che deve essere
conservata in azienda, va aggiornata annualmente e deve essere resa disponibile ai controlli.
24
È costituita da
ü Piano di utilizzazione annuale;
ü Registro di utilizzazione di tutti i fertilizzanti azotati;
ü Schede di utilizzazione dei fertilizzanti per i casi previsti;
ü La documentazione di accompagnamento inerente i trasporti di effluenti zootecnici.
La documentazione tecnica, che va conservata per due anni, è costituita dai seguenti elaborati a seconda
del quantitativo di azoto prodotto al campo:
a) per aziende con produzione annua di azoto al campo maggiore di 6000 kg
1) visure catastali ed estratto dei fogli di mappa catastale nei terreni non in proprietà e
relativi aggiornamenti circa i terreni utilizzabili per lo spandimento a qualsiasi titolo;
2) attestato di disponibilità dei terreni non in proprietà utilizzati per lo spandimento
(contratti di affitto, convenzioni, atti tra privati);
3) Piano di Utilizzazione Agronomica (entro il 1 marzo di ogni anno);
4) Il registro di utilizzazione annuale degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti
azotati;
5) la documentazione di accompagnamento inerente i trasporti degli effluenti zootecnici.
b) per aziende con produzione annua di azoto al compresa tra 6000-3001 kg
1) visure catastali ed estratto dei fogli di mappa catastale nei terreni non in proprietà e
relativi aggiornamenti circa i terreni utilizzabili per lo spandimento a qualsiasi titolo;
2) attestato di disponibilità dei terreni non in proprietà utilizzati per lo spandimento
(contratti di affitto, convenzioni, atti tra privati);
3) Piano di Utilizzazione Agronomica semplificato (entro il 1 marzo di ogni anno);
4) Il registro di utilizzazione annuale degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti
azotati;
5) la documentazione di accompagnamento inerente i trasporti degli effluenti zootecnici.
c) per aziende con produzione annua di azoto al compresa tra 3000-1001 kg
1) visure catastali ed estratto dei fogli di mappa catastale nei terreni non in proprietà e
relativi aggiornamenti circa i terreni utilizzabili per lo spandimento a qualsiasi titolo;
25
2) attestato di disponibilità dei terreni non in proprietà utilizzati per lo spandimento
(contratti di affitto, convenzioni, atti tra privati);
3) Il registro di utilizzazione annuale degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti
azotati;
4) la documentazione di accompagnamento inerente i trasporti degli effluenti zootecnici.
•
Le aziende che producono o utilizzano meno di 1000 kg di azoto al campo all’anno sono escluse
da questi obblighi;
•
Le aziende agricole senza allevamenti che ricadono con più di 5 ha in Zone Vulnerabili ai Nitrati
non sono tenute ad alcuna comunicazione ma devono produrre e conservare la
documentazione tecnica (registro e schede di utilizzazione dei fertilizzanti per i casi previsti);
•
È ammessa la possibilità di apportare variazioni al Piano di utilizzazione Agronomica entro e
non oltre il 31 agosto di ogni anno.
21. Che cosa deve contenere la comunicazione e quali documenti vanno conservati
dalle aziende soggette al D. Lgs 59/05 Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
•
Gli allevamenti bovini con oltre 500 UBA e gli allevamenti soggetti al D.Lgs 59/05 inerente
all’Autorizzazione Integrata Ambientale, devono allegare alla comunicazione anche il Piano di
Utilizzazione Agronomica relativo all’annata in corso;
•
Ogni anno il titolare dell’azienda procede all’elaborazione dei Piani di Utilizzazione;
•
È ammessa la possibilità di apportare variazioni al Piano;
•
Il Piano deve essere revisionato ogni volta che intervengano variazioni significative e comunque
almeno una volta all’anno entro il 31 agosto;
•
Nel caso di cessione di effluenti a terzi, il titolare dell’azienda deve corredare la domanda AIA e
la comunicazione alla provincia, con la copia del contratto stipulato.
PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE
Le attività di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici devono essere eseguite 30 giorni dopo aver
presentato la Comunicazione in Provincia.
La procedura per la compilazione e la trasmissione della comunicazione può anche essere effettuata via
Web. In questo caso sono abilitati alla sua compilazione:
a) Le Organizzazioni Professionali Agricole (OPA) e i Centri di Assistenza Agricola (CAA);
26
b) I rappresentanti legali di aziende iscritte all’anagrafe regionale provvisti di smart-card per la firma
digitale (rilasciata da Enti certificatori quali Infocamere, Postecom, Actalis, ecc..)
La Comunicazione è composta da 18 riquadri che vanno compilati e va accompagnata da alcuni allegati:
ü Copia della porzione della Carta Tecnica Regionale e/o Carta Tematica Specifica riportante la
delimitazione del perimetro delle aree utilizzabili ;
ü Copia del contratto stipulato tra il produttore degli effluenti e il detentore;
ü Relazione tecnica e misure dirette della quantità e delle caratteristiche degli effluenti prodotti (se
l’azienda ha particolari modalità di gestione e trattamento degli effluenti per le quali non possono
essere determinate le caratteristiche degli effluenti con i parametri previsti dalle tabelle della
norma vigente);
ü Copia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento valido.
ZONE NON VULNERABILI AI NITRATI
Sono soggette a queste disposizioni le aziende con allevamenti e superfici ubicate in territorio non
vulnerabile che effettuano l’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici.
DIVIETI
22. Quando è vietato utilizzare i letami, i concimi azotati e gli ammendanti organici
È vietato l’uso agronomico:
•
•
•
•
•
•
Sulle superfici non destinate all’attività agricola ad eccezione delle aree a verde pubblico, privato e
per le aree soggette a recupero-ripristino ambientale;
Nei boschi ad esclusione degli effluenti lasciati dagli animali allo stato brado;
Sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e nei terreni saturi
d’acqua ad eccezione dei terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
A 5 m dalle sponde dei corsi d’acqua superficiali significativi e dai corpi idrici ricadenti nelle zone
umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
A 25 m dall’arenile delle acque lacuali, marino-costiere e di transizione.
Gli ultimi due divieti non si applicano ai canali artificiali ad uso di una o più aziende, purchè non
connessi ai corpi idrici naturali, ai corpi idrici artificiali arginati e ai sistemi di scolo aziendali adibiti
esclusivamente alla raccolta e allontanamento delle acque meteoriche.
23. Quando è vietato utilizzare i liquami
•
•
•
•
•
•
•
Sulle superfici non destinate all’attività agricola;
Nei boschi ad esclusione degli effluenti lasciati dagli animali allo stato brado;
Sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e nei terreni saturi
d’acqua;
Nelle aree incluse nelle riserve naturali;
A 10 m dalle sponde corsi d’acqua superficiali e dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide
individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
A 30 m dall’arenile delle acque lacuali, marino-costiere e di transizione;
Nella Fascia Fluviale A individuata dal Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino
del fiume Po;
27
•
•
•
Gli ultimi tre divieti non si applicano ai canali artificiali ad uso di una o più aziende, purchè non
connessi ai corpi idrici naturali, ai corpi idrici artificiali arginati e ai sistemi di scolo aziendali adibiti
esclusivamente alla raccolta e allontanamento delle acque meteoriche.
Nel caso di un possibile contatto fra i liquami e il prodotto destinato al consumo umano;
In orticoltura e nelle colture a frutto a meno che il sistema di distribuzione non salvaguardi la parte
aerea delle piante;
Su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio o il pascolamento.
24. Come si gestiscono le zone di divieto allo spandimento
Nelle fasce di divieto occorre:
•
•
•
Favorire una copertura erbacea permanente, anche associata ad una coltura legnosa;
È raccomandata la costituzione di siepi e di superfici boscate;
Non sono ammesse le lavorazioni del terreno tranne quelle necessarie alla costituzione della
copertura e dell’impianto (semina e piantumazione).
25. Qual è il periodo di divieto della distribuzione
•
Il periodo di divieto per la distribuzione di liquami, letami e materiali ad essi assimilati è dal:
1 novembre fino al 31 gennaio
•
Le Province possono sospendere i divieti e individuare periodi diversi da quelli indicati in
considerazione dell’entità delle precipitazioni e del tenore di umidità dei suoli.
26. Quando e dove è vietato effettuare lo stoccaggio dei letami, dei liquami e degli
assimilati
Lo stoccaggio non è ammesso nei casi previsti al punto 6 pagina 11.
27. Quando è possibile accumulare temporaneamente il letame e quali divieti
sono previsti
Valgono le stesse disposizioni dei punti 13 a pag 15 e 7 a pagina 11.
DOSI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE
28
28. Quali sono le dosi di letame o di liquame che si possono distribuire
Nelle Zone non Vulnerabili ai Nitrati, la quantità di azoto disponibile al campo apportato da effluenti di
allevamento non deve superare il fabbisogno delle colture e comunque non deve essere superiore a
340 Kg per ettaro e per anno
29. Come si esegue la distribuzione
Valgono le stesse disposizioni del punto 9 a pagina 11.
STOCCAGGIO
30. I tempi di stoccaggio
Per la capacità di stoccaggio si rimanda ai valori di riferimento nella Tabella 2 a pagina 13.
TRASPORTO E CESSIONE DEGLI EFFLUENTI A TERZI
31. I documenti da conservare per trasportare gli effluenti zootecnici?
Valgono le stesse disposizioni del punto 14 a pagina 15.
32. Che cosa occorre fare quando si cedono a terzi gli effluenti zootecnici
Valgono le stesse disposizioni del punto 15 a pagina 16.
LA COMUNICAZIONE IN PROVINCIA, IL PUA E IL PUAS
29
33. Quando presentare la comunicazione alla Provincia e quali documenti vanno
conservati in azienda
•
I titolari delle aziende agricole con allevamento devono inoltrare la comunicazione prima
dell’avvio delle attività di utilizzazione agronomica;
•
La comunicazione deve essere rinnovata ogni 5 anni ed aggiornata ogni volta sia necessario
inserire nuove informazioni;
•
La Comunicazione deve essere integrata con la documentazione tecnica che:
ü Deve essere conservata in azienda per due anni;
ü Va aggiornata annualmente;
ü Deve essere resa disponibile per i controlli.
La documentazione tecnica è costituita dai seguenti elaborati:
1) Le visure catastali ed estratto dei fogli di mappa catastale nei terreni non in proprietà e
relativi aggiornamenti circa i terreni utilizzabili per lo spandimento a qualsiasi titolo;
2) attestato di disponibilità dei terreni non in proprietà utilizzati per lo spandimento (contratti
di affitto, convenzioni, atti tra privati);
3) Il registro di utilizzazione annuale degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti
azotati;
4) la documentazione di accompagnamento inerente i trasporti degli effluenti zootecnici.
•
Le aziende che producono o utilizzano meno di 3000 kg di azoto al campo all’anno sono escluse
dall’obbligo di comunicazione;
PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE
Valgono le stesse disposizioni presenti a pagina 22.
34. Come si gestisce lo spandimento dei liquami in terreni pendenti e nelle zone di
protezione delle acque sotterranee in territorio collinare-montano
30
Nelle zone con pendenza tra il 10% e il 30% e nelle zone di protezione delle acque sotterranee in
territorio collinare montano è ammessa la distribuzione del liquame solo se:
•
•
•
•
Si interrompe la continuità del terreno con solchi acquai posizionati ogni 60 m secondo la linea di
massima pendenza;
Si fraziona la quantità di effluente in più distribuzioni minori di 90 m3/ha;
l’apporto deve essere effettuato:
ü su seminativi, in prearatura, mediante spandimento superficiale a bassa pressione con
interramento entro 48 ore;
ü su colture prative mediante spandimento raso;
ü su colture cerealicole o di secondo raccolto, in copertura, adottando una distribuzione
rasoterra a strisce o superficiale a bassa pressione;
il limite di pendenza può essere incrementato a cura delle Province con precise prescrizioni.
ASPETTI NORMATIVI
Considerato complessivamente il problema dell’inquinamento delle acque, Ia Comunità Europea negli anni
90 ritenne necessario attuare misure per ridurre l’inquinamento idrico e il 12 dicembre 1991 il Consiglio
della Comunità Europea adottò la Direttiva 91/676/CEE comunemente denominata “Direttiva Nitrati” che
obbligava gli Stati Membri a:
1. designare le zone vulnerabili;
2. fissare uno o più codici di buona pratica agricola;
3. predisporre programmi per la formazione e l’informazione degli agricoltori;
4.
fissare programmi di azione per le zone vulnerabili;
5. elaborare programmi di controllo per valutare l’efficacia dei programmi di azione;
6. controllare la concentrazione di nitrati in acque dolci.
Furono concessi agli Stati Membri due anni di tempo per adeguarsi alla Direttiva.
Lo Stato italiano, con la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recepì la Direttiva 91/676/CEE demandando
contemporaneamente alle Regioni il compito di predisporre i codici di buona pratica agricola, in relazione
alle caratteristiche del territorio. La Direttiva però rimase per lungo tempo non applicata e solo con Decreto
Ministeriale 19 aprile 1999 fu approvato il codice di buona pratica agricola.
Fu poi emanato, in rapida successione, il Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, che, oltre a recepire la
Direttiva 91/676/CEE, individuò una prima serie di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.
La Direttiva Nitrati in Emilia Romagna
31
La Direttiva 91/676/CEE, nota come “Direttiva Nitrati” è stata adottata dalla Comunità Economica Europea
nel 1991 a protezione delle acque sotterranee minacciate da uno sfruttamento eccessivo del suolo agricolo
con accumulo di nitrati.
Dopo un iter legislativo ed amministrativo partito dalla L. R. 50/95 “ Disciplina dello spandimento sul suolo
dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamento” ,la
Regione Emilia Romagna ha definito il proprio piano territoriale regionale per la tutela e il risanamento
delle acque. La normativa è stata successivamente rivista ed è stata approvata la nuova Legge Regionale n.4
del 6 marzo 2007 (dopo il Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 attuativo del D.Lgs 152/2006) che ha sostituito
la precedente L.R 50 del 1995.
È entrato in vigore anche il nuovo Programma di Azione con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa
96/2007 che disciplina lo spandimento sul suolo del letame e del liquame provenienti da insediamenti
zootecnici, cui è seguita una circolare esplicativa con Determinazione del Direttore Generale Ambiente e
Difesa del Suolo e della Costa 4 marzo 2008 n. 2184 (G.U. N.52 31 marzo 2008 parte seconda).
L’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è soggetta a comunicazione alla Provincia che è
l’autorità competente.
Tabella n.1 Iter normativo pubblicata a pag. 44 della Det. del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa 4 marzo
2008 n. 2184 Circolare esplicativa “attuazione del Programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola di cui alla
del. Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 16 gennaio 2007 n. 96” (G.U. N.52 31 marzo 2008 parte seconda)
NUMERO
DATA
TIPO
ARTICOLO
CAPO
112
IV
DESCRIZIONE
NORME NAZIONALI
152
03/04/2006 Decreto Legislativo
07/04/2006 Decreto del Ministero
delle Politiche Agricole
e Forestali
Testo Unico Ambientale (utilizzazione
agronomica)
Contiene i criteri e le norme tecniche
generale per consentire alle Regioni di
adottare le proprie norme
NORME REGIONALI
96
16/01/2007 Delibera dell'Assemblea
Legislativa
Contiene le disposizioni attuative del
Decreto Ministeriale 7 aprile 2006
4
06/03/2007 Legge Regionale
Disposizione in materia di utilizzazione
agronomica degli effluenti di
allevamento e delle acque reflue
derivanti da aziende agricole e piccole
aziende agroalimentari
III
NORME LOCALI
Regolamenti, Piani strutturali, Delibere, ordinanze che a livello provinciale o comunale regolano l'utilizzazione degli
effluenti zootecnici
SANZIONI
32
Per le violazioni accertate dopo la data del 21 marzo 2007 si applicano le disposizioni previste dall’articolo
12 della L.R. n. 4 del 2007:
1) chiunque non tenga i REGISTRI di UTILIZZAZIONE è soggetto ad una sanzione:
DA 258 A 2.580 EURO
2) chiunque utilizzi GLI EFFLUENTI ZOOTECNICI IN MODO NON CONFORME alle disposizioni è soggetto ad
una sanzione:
DA 516 A 5.160 EURO
3) chiunque utilizzi CONTENITORI di STOCCAGGIO NON CONFORMI è soggetto ad una sanzione:
DA 1032 A 10320 EURO
ELENCO DEI COMUNI INTERESSATI TOTALMENTE DALLE AREE
DENOMINATE ZONE VULNERABILI DEFINITE AI SENSI DELLA DIRETTIVA
91/676/CEE
RELATIVA
ALLA
PROTEZIONE
DELLE
ACQUE
DALL’INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA
FONTI AGRICOLE
PROVINCIA DI FERRARA
I Comuni della Provincia di Ferrara non sono stati elencati in quanto l’intero territorio provinciale è
compreso nella delimitazione delle zone vulnerabili definite dal D.Lgs n. 152 del 11 maggio 1999.
PROVINCIA DI PARMA
•
•
•
COLLECCHIO
FELINO
NOCETO
PROVINCIA DI PIACENZA
•
•
•
•
•
•
CALENDASCO
GOSSOLENGO
PODENZANO
ROTTOFRENO
SAN GIORGIO PIACENTINO
SARMATO
PROVINCIA DI MODENA
•
CASTELNUOVO RANGONE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
33
•
•
BIBBIANO
MONTECCHIO EMILIA
PROVINCIA DI RIMINI
•
CATTOLICA
ELENCO DEI COMUNI INTERESSATI PARZIALMENTE DALLE AREE
DENOMINATE ZONE VULNERABILI
PROVINCIA DI BOLOGNA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BAZZANO
BOLOGNA
BORGO TOSSIGNANO
BUDRIO
CALDERARA DI RENO
CASALECCHIO DI RENO
CASALFIUMANESE
CASTEL GUELFO
CASTELLO DI SERRAVALLE
CASTEL MAGGIORE
CASTEL SAN PIETRO TERME
CASTENASO
CRESPELLANO
DOZZA
IMOLA
MONTE SAN PIETRO
MONTEVEGLIO
MORDANO
OZZANO
PIANORO
SAN LAZZARO DI SAVENA
SASSO MARCONI
ZOLA PREDOSA
PROVINCIA DI FORLÌ CESENA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BERTINORO
CASTROCARO
CESENA
FORLÌ
FORLIMPOPOLI
GAMBETTOLA
GATTEO
LONGIANO
MELDOLA
MERCATO SARACENO
MONTIANO
PREDAPPIO
34
•
•
SAN MAURO PASCOLI
SAVIGNANO SUL RUBICONE
PROVINCIA DI PARMA
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
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•
•
•
•
CALESTANO
FIDENZA
FONTANELLATO
FONTEVIVO
FORNOVO DI TARO
LANGHIRANO
LESIGNANO DE BAGNI
MEDESANO
MONTECHIARUGOLO
NEVIANO DEGLI ARDUINI
PARMA
PELLEGRINO PARMENSE
SALA BAGANZA
SALSOMAGGIORE
TERENZO
TRAVERSETOLO
VARANO DE MELEGARI
PROVINCIA DI PIACENZA
•
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•
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•
•
AGAZZANO
ALSENO
BESENZONE
BORGONUOVO VAL TIDONE
CADEO
CAORSO
CARPANETO PIACENTINO
CASTELL’ARQUATO
CASTEL SAN GIOVANNI
CORTEMAGGIORE
FIORENZUOLA D’ARDA
GAZZOLA
GRAGNANO TREBBIENSE
GROPPARELLO
NIBBIANO
PIACENZA
PIANELLO VAL TIDONE
PONTE DELL’OLIO
PONTENURE
RIVERGARO
TRAVO
VERNASCA
VIGOLZONE
ZIANO PIACENTINO
35
PROVINCIA DI MODENA
•
•
•
•
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•
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CAMPOGALLIANO
CASTELFRANCO EMILIA
CASTELVETRO
FANANO
FIORANO
FIUMALBO
FORMIGINE
FRASSINORO
GUIGLIA
LAMA MOCOGNO
MARANELLO
MARANO SUL PANARO
MODENA
MONTECRETO
MONTEFIORINO
MONTESE
PALAGANO
PAVULLO
PIEVEPELAGO
POLINAGO
PRIGNANO SULLA SECCHIA
RIOLUNATO
SAN CESARIO SUL PANARO
SASSUOLO
SAVIGNANO SUL PANARO
SERRAMAZZONI
SESTOLA
SPILAMBERTO
VIGNOLA
ZOCCA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ALBINEA
CAMPEGINE
CASALGRANDE
CASTELLARANO
CAVRIAGO
CANOSSA
GATTATICO
QUATTRO CASTELLA
REGGIO EMILIA
RUBIERA
SAN POLO D’ENZA
SANT’ILARIO D’ENZA
SCANDIANO
VEZZANO SUL CROSTOLO
36
PROVINCIA DI RAVENNA
•
•
•
•
•
•
•
BRISIGHELLA
CASOLA VALSENIO
CASTEL BOLOGNESE
FAENZA
MASSA LOMBARDA
RIOLO TERME
SOLAROLO
PROVINCIA DI RIMINI
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•
•
•
•
•
BELLARIA
CORIANO
GEMMANO
MISANO
MONDAINO
MONTE COLOMBO
MONTEFIORE CONCA
MONTE GRIDOLFO
MONTE SCUDO
MORCIANO DI ROMAGNA
POGGIO BERNI
RICCIONE
RIMINI
SALUDECIO
SAN CLEMENTE
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
SANTARCANGELO
TORRIANA
VERUCCHIO
Glossario
37
Accumuli di letami: depositi temporanei di letami idonei all’impiego, effettuati in prossimità e/o sui terreni
destinati all’utilizzazione;
Acque costiere: le acque superficiali situate all’interno rispetto ad una retta immaginaria distante, in ogni
suo punto, un miglio nautico sul lato esterno dal punto più vicino della linea di base che serve da
riferimento per definire il limite delle acque territoriali, e che si estendono eventualmente al limite esterno
delle acque di transizione;
Acque interne: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti e tutte le acque sotterranee all’interno della
linea di base che serve da riferimento per definire le acque territoriali;
Acque superficiali: le acque interne ad eccezione delle sole acque sotterranee, le acque di transizione e le
acque costiere;
Acque sotterranee: tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a
contatto diretto con il suolo o il sottosuolo;
Acque di transizione: i corpi idrici superficiali in prossimità della foce di fiume, che sono parzialmente di
natura salina a causa della loro vicinanza alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzati dai flussi di
acqua dolce;
Allevamenti di piccole dimensioni: allevamenti con produzione di azoto al campo per anno inferiore a 3000
kg;
Area aziendale omogenea: porzione della superficie aziendale uniforme per alcune caratteristiche dei suoli,
da delimitare sulla Carta Tecnica Regionale (CTR) individuandola con una lettera;
Attività antropica: qualsiasi attività umana che altera gli equilibri naturali dell’ambiente;
Azoto disponibile al campo: l’azoto contenuto negli effluenti zootecnici al netto delle perdite nelle fasi di
rimozione e stoccaggio;
Codice di buona pratica agricola (CBPA): il codice di cui al decreto 19 aprile 1999 del Ministro per le
politiche agricole pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 102 del 4 maggio 1999.
Il Codice di Buona Pratica Agricola è costituito da un insieme di norme emanate con lo scopo di realizzare la
maggior protezione di tutte le acque dall’inquinamento da nitrati, riducendo l’impatto ambientale
dell’attività agricola attraverso una più attenta gestione del bilancio dell’azoto;
Composto azotato: qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso quello allo stato molecolare gassoso;
Concimi chimici: qualsiasi fertilizzante prodotto mediante procedimento industriale;
Consistenza dell’allevamento: il numero dei capi mediamente presenti nell’allevamento;
Convenzione di Ramsar: Convenzione internazionale relativa alle Zone Umide di importanza internazionale,
soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, fu firmata a Ramsar in Iran il 2 febbraio 1971 da un gruppo
di Paesi, istituzioni scientifiche ed organizzazioni internazionali partecipanti alla Conferenza internazionale
relativa alle Zone Umide e degli uccelli acquatici;
Detentore: il soggetto che subentra al titolare dell’allevamento nell’attuazione delle fasi trattamentoutilizzazione agronomica degli effluenti, non gestite direttamente dall’azienda produttrice, e ne assume la
responsabilità;
38
Disciplinari di produzione integrata della regione Emilia Romagna: manuali prodotti ai sensi della L.R. n.
28/1999 che raccolgono indicazioni utili per i tecnici e gli agricoltori;
Effluente di allevamento: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame,
anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura;
Effluenti di allevamento palabili/non palabili: miscele di stallatico e/o residui alimentari e/o perdite di
abbeverata e/o acque di veicolazione delle deiezioni e/o materiali lignocellulosici utilizzati come la lettiera
in grado/non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita;
Eutrofizzazione delle acque: arricchimento delle acque di nutrienti, in particolar modo di composti
dell’azoto e/o fosforo, che provoca una abnorme proliferazione di alghe e/o di forme superiori di vita
vegetale, producendo la perturbazione dell’equilibrio degli organismi presenti nell’acqua e della qualità
delle acque interessate;
Falda acquifera: uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di porosità e permeabilità
sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l’estrazione di quantità significative
di acque sotterranee;
Fango: residuo, trattati o non trattati, proveniente da impianti di trattamento processi di acque reflue
provenienti da: insediamenti civili; insediamenti civili e produttivi; esclusivamente da insediamenti
produttivi;
Fango di depurazione: si intende il fango residuo proveniente dal processo di depurazione delle acque
reflue domestiche e urbane;
Fascia fluviale A: fascia di deflusso della piena costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente di
deflusso della corrente per la pena di riferimento;
Fascia fluviale B: fascia di esondazione esterna alla precedente ed è costituita dalla porzione di alveo
interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento;
Fertilizzante azotato: qualsiasi sostanza contenente uno o più composti azotati applicati al suolo per
favorire la crescita delle colture. Sono compresi gli effluenti zootecnici e le acque reflue;
Fertirrigazione: l’applicazione al suolo effettuata mediante l’abbinamento dell’adacquamento con la
fertilizzazione, attraverso l’addizione controllata alle acque irrigue di quote di liquame;
Letami: effluenti di allevamento palabili provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera.
Sono assimilati ai letami, se provenienti da attività di allevamento:
a) Le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
b) Le deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione che hanno luogo sia all’interno
sia all’esterno dei ricoveri;
c) Le frazioni palabili, da destinare all’utilizzazione agronomica, risultanti da trattamento di effluenti
zootecnici da soli o in miscela con biomasse vegetali di origine agricola;
d) I letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o
compostaggio;
Liquami: effluenti di allevamento non palabili.
Sono assimilati ai liquami, se provenienti da attività di allevamento:
a) Liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
39
b) Liquidi di sgrondo di accumuli di letame;
c) Le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;
d) Le frazioni non palabili da destinare all’utilizzazione agronomica, derivanti dal trattamento di
effluenti zootecnici, da soli o in miscela con biomasse vegetali di origine agricola;
e) I liquidi di sgrondo dei foraggi insilati;
Le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, se mescolate ai liquami sono da
considerarsi liquami;
Materiale palabile: materiale che, disposto in cumulo, mantiene nel tempo la forma conferitagli;
Mucillagine: è una sostanza appiccicosa, prodotta da molte piante, alghe e alcuni microrganismi;
Pollina: è un concime organico ottenuto dal riciclaggio per trattamento industriale delle deiezioni degli
allevamenti avicoli. Per le sue caratteristiche chimiche, funzionalmente si colloca in una posizione
intermedia fra i fertilizzanti organici e i concimi chimici;
PTA: Piano di Tutela delle Acque;
P.U.A.: Piano di Utilizzazione Agronomico , è il documento tecnico che, in base alla tipologia di allevamento,
trattamenti dei liquami e caratteristiche dei terreni, determina quantità, tempi e modalità di distribuzione
dei fertilizzanti azotati (sia di origine animale che di sintesi) in funzione delle colture previste.
Stallatico: gli escrementi e/o l’urina di animali di allevamento con o senza lettiera (o il guano), non trattati o
trattati;
Stoccaggio: deposito di effluenti zootecnici e delle acque reflue provenienti dalle aziende agricole e da
piccole aziende agroalimentari;
Trattamento: qualsiasi operazione, compreso lo stoccaggio, atta a modificare le caratteristiche degli
effluenti di allevamento, al fine di migliorare la loro utilizzazione agronomica e contribuire a ridurre i rischi
igienico-sanitari;
Utilizzazione agronomica: la gestione di effluenti di allevamento, acque di vegetazione residuate dalla
lavorazione delle olive, acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari, dalla
loro produzione fino all’applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo e fertirriguo, finalizzati
all’utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti nei medesimi contenute;
Zona Vulnerabile dai nitrati di origine agricola ed assimilate: area individuata alla lettera a) e b)dell’art.30
delle Norme del Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato dall’Assemblea Legislativa con deliberazione n.
40 del 21 dicembre 2005. Sono definite ”zone vulnerabili” quelle zone di territorio che scaricano
direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o
che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi.
40
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