il regolamento 10/r e la gestione dei reflui zootecnici

Il Regolamento Regionale 10/R e la gestione dei reflui zootecnici
Vademecum per le imprese agricole
Provincia di Torino
Area Attività Produttive
Servizio Agricoltura – Dirigente: Antonio Parrini
Area Risorse Idriche e Qualità dell’Aria
Servizio Gestione Risorse Idriche – Dirigente: Giannetto Massazza
Corso Inghilterra 7 – 10138 Torino
www.provincia.torino.it
Testi di
Flavia Domenighini, Raffaella Durante, Annalisa Turchi,
Luigi Capilongo, Vincenzo Latagliata
Coordinamento editoriale e progetto grafico
a cura dell’Ufficio Produzioni vegetali e divulgazione agricola della Provincia di Torino
Fotografie
Servizio Agricoltura della Provincia di Torino
Stampa
Tipografia “La Grafica Nuova” di Torino
Finito di stampare
Febbraio 2009
Si ringraziano tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito alla realizzazione di questa guida.
Il contenuto di questa pubblicazione, stampata su carta con certificazione di qualità ecologica Ecolabel Europeo, è riproducibile citando la fonte.
Pag. 4
Introduzione
Pag. 5
Novità introdotte dal Regolamento 10/R
Pag. 6
Zone vulnerabili da nitrati
Pag. 8
Obblighi burocratici per le aziende
Pag. 12 Stoccaggio degli effluenti zootecnici
Pag. 17 Quantità utilizzabili di effluenti zootecnici
Pag. 18 Adeguamento delle aziende
Pag. 19 Accumulo di letami sui terreni
Pag. 20 Divieti di utilizzo di letami e di concimi chimici
Pag. 21 Divieti di utilizzo di liquami
Pag. 23 Divieti specifici
Pag. 24 Modalità di utilizzo per concimi chimici
Pag. 25 Documenti di trasporto
Pag. 26 Utilizzazione agronomica delle acque reflue
Pag. 28 Conclusioni
INTRODUZIONE
L’
inquinamento delle falde acquifere da nitrati di origine agricola collegato all’uso eccessivo di reflui zootecnici e fertilizzanti chimici ha indotto l’Unione
Europea, a partire dagli inizi degli anni ’90, ad emanare norme specifiche proprio allo scopo di preservare la qualità delle acque sotterranee.
La Regione Piemonte, in ossequio alle direttive comunitarie, ha provveduto a disciplinare la materia adottando il Regolamento 9/R (approvato con D.P.G.R. 18 ottobre
2002) “Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo
programma d’azione”.
Ciò nonostante, la Commissione Europea nel 2006 ha avviato una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia per la non corretta applicazione della direttiva 91/676/CEE,
la cosiddetta “direttiva nitrati”, contestando al Piemonte i seguenti punti:
• insufficiente designazione delle zone vulnerabili da nitrati (ZVN);
• un periodo di divieto troppo breve per la distribuzione di reflui e concimi;
• regole insufficienti per l’utilizzo di concimi chimici.
Il Piemonte, pertanto, anche a seguito dell’emanazione del D.M. 7 aprile 2006 “Criteri
e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli
effluenti di allevamento, di cui all’articolo 38 del D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152” ha
provveduto a rivedere il Regolamento 9/R, emanando il Regolamento 10/R (approvato
con D.P.G.R. 29 ottobre 2007) “Disciplina generale dell’utilizzazione agronomica degli
effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da
nitrati di origine agricola”.
Il Regolamento Regionale 10/R e la gestione dei reflui zootecnici
NOVITÀ INTRODOTTE DAL REGOLAMENTO 10/R
IL
Regolamento 10/R disciplina le
attività di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici su
tutto il territorio regionale, stabilendo regole più stringenti per le aziende che ricadono in zona vulnerabile da
nitrati.
A differenza di quanto avveniva in passato, le aziende che producono e/o utilizzano letame hanno ora dei precisi
obblighi; inoltre, all’interno delle ZVN,
sono previste specifiche incombenze per
le aziende - anche non zootecniche - che
superano determinate dimensioni.
Ma che cosa si intende per “utilizzazione
agronomica”, nonché per “effluenti zootecnici”?
Per “utilizzazione agronomica” si intende la gestione degli effluenti zootecnici dalla
loro produzione fino all’applicazione al terreno, finalizzata all’utilizzo delle sostanze nutritive ed ammendanti in essi contenute.
Gli “effluenti zootecnici” sono definiti
come miscele di stallatico e/o residui alimentari e/o perdite di abbeverata e/o acque
di veicolazione delle deiezioni e/o materiali
lignocellulosici utilizzati come lettiera e si
dividono in letami (effluenti palabili) e
liquami (effluenti non palabili) (Box 1).
Box 1 - Effluenti zootecnici
Letami
Effluenti zootecnici palabili, provenienti da allevamenti che impiegano
la lettiera. Sono assimilati ai letami, se
provenienti dall’attività di allevamento:
1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
2) le deiezioni di avicunicoli anche non
mescolate a lettiera rese palabili da
processi di disidratazione naturali o
artificiali che hanno luogo sia all’interno, sia all’esterno dei ricoveri;
3) le frazioni palabili, da destinare all’utilizzazione agronomica, risultanti dai
trattamenti di effluenti zootecnici.
Liquami
Effluenti zootecnici non palabili.
Sono assimilati ai liquami, se provenienti dall’attività di allevamento:
1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;
3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non
mescolate a lettiera;
4) le frazioni non palabili, da destinare
all’utilizzazione agronomica, derivanti
da trattamenti di effluenti zootecnici;
5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati;
6) le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, se
mescolate ai liquami e destinate all’utilizzo agronomico.
Il Regolamento Regionale 10/R e la gestione dei reflui zootecnici
ZONE VULNERABILI DA NITRATI
LE
prime zone vulnerabili da nitrati (ZVN) sono state designate dalla
Regione Piemonte con il Regolamento 9/R (Figura 1).
Successivamente – proprio a seguito dei richiami della Commissione Europea – queste zone sono state ampliate con il Regolamento
12/R (approvato con D.P.G.R. 28 dicembre 2007).
Alle ZVN così designate, per uno specifico disposto delle norme di attuazione
del Piano di Tutela delle Acque del Piemonte, si aggiungono i terreni ricadenti
nelle Fasce Fluviali A e B del Piano di Assetto Idrogeologico approvato dall’Autorità di Bacino del Fiume Po. Tutte le zone vulnerabili individuate sul territorio
regionale sono riportate in Figura 2.
Un’azienda ricade in ZVN quando più del 25% della sua Superficie Agricola
Utilizzata (SAU) è in zona designata come vulnerabile. La SAU corrisponde ai
terreni condotti dall’azienda a vario titolo (ad esempio proprietà, affitto, uso
gratuito) ed effettivamente coltivati.
Il Regolamento Regionale 10/R e la gestione dei reflui zootecnici
Figura 1
Prima designazione
Zone vulnerabili da nitrati
Figura 2
Situazione attuale
Zone vulnerabili da nitrati
Fascia fluviale A
Fascia fluviale B
Il Regolamento Regionale 10/R e la gestione dei reflui zootecnici
OBBLIGHI BUROCRATICI PER LE AZIENDE
IL
Regolamento 10/R pone prescrizioni via via più restrittive al crescere
delle dimensioni dell’azienda agricola, distinguendo tra aziende ricadenti o meno in ZVN.
Per quanto concerne gli allevamenti zootecnici, la loro dimensione viene espressa in “produzione di azoto al campo per anno”, valore che dipende
dal numero e dalla tipologia dei capi mediamente presenti. Per avere un’idea
della correlazione tra numero di capi e produzione di azoto al campo, si veda
la Tabella n. 1.
I principali obblighi burocratici per le imprese che effettuano l’utilizzazione
agronomica dei reflui zootecnici sono la presentazione della Comunicazione e,
se del caso, del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA).
Per la definizione di utilizzazione agronomica, precedentemente riportata, ne
consegue che questi obblighi interessano le aziende che effettuano anche una
sola fase della gestione dei reflui (produzione, trattamento, stoccaggio e applicazione al terreno). Pertanto, sono tenute alla Comunicazione non solo le
aziende zootecniche che producono ed utilizzano gli effluenti su terreni condotti direttamente o in asservimento, ma anche – ad esempio – le aziende non
zootecniche che fanno uso di reflui prodotti da altre aziende.
Tabella 1 - Numero di capi, di diverse categorie, che producono 1.000, 3.000 e 6.000 Kg di azoto all’anno
SUINI
Azoto
prodotto
Kg/anno
Scrofe
180 Kg
BOVINI
Lattonzoli Ingrasso
18 Kg
90 Kg
AVICOLI
Vacche
da latte
600 Kg
Vacche
nutrici
550 Kg
Ingrasso
400 Kg
Ovaiole
2 Kg
Broilers
1 Kg
1.000
54
550
100
12
25
30
2.170
4.000
3.000
162
1.650
303
36
75
90
6.520
12.000
6.000
325
3.300
606
72
150
180
13.040
24.000
Il Regolamento Regionale 10/R e la gestione dei reflui zootecnici
La Comunicazione deve riportare tutti i dati relativi all’azienda (identificazione
e ubicazione dell’azienda, legale rappresentante, consistenza zootecnica media
e tipologia di stabulazione dei capi allevati, strutture per lo stoccaggio degli effluenti ed eventuali trattamenti, terreni a disposizione per l’utilizzazione agronomica, eventuali cessioni di effluenti zootecnici) e deve essere presentata alle
Province territorialmente competenti, tramite le procedure collegate all’Anagrafe agricola unica del Piemonte.
Le aziende esistenti sono tenute ad aggiornare i dati almeno una volta all’anno e,
in caso di variazioni dei terreni destinati all’utilizzazione agronomica, l’aggiornamento deve essere comunicato almeno 20 giorni prima dell’applicazione al terreno degli effluenti stessi. In questa prima fase di applicazione del Regolamento
10/R, la Comunicazione deve essere completata entro il 31 marzo 2009.
Le aziende nuove, invece, devono presentare la comunicazione 60 giorni prima
dell’inizio dell’attività di utilizzazione agronomica, ovvero 60 giorni prima di
iniziare l’attività di allevamento.
La mancata presentazione della Comunicazione comporta le sanzioni penali
previste dalla normativa ambientale (ammenda da 1.500,00 a 10.000,00 € o arresto fino ad un anno).
Sono escluse dall’obbligo della Comunicazione le imprese:
§
non ricadenti in zona vulnerabile da nitrati, che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto al campo per anno inferiore o uguale a 3.000 kg;
§
ricadenti in zona vulnerabile da nitrati, che producono e/o utilizzano un quantitativo
di azoto al campo per anno inferiore o uguale a 1.000 kg.
Inoltre, per le aziende che producono un quantitativo di azoto al campo per
anno inferiore o uguale a 1.000 kg e che non ricadono in zona vulnerabile da
nitrati, valgono esclusivamente i divieti di utilizzazione dei letami e liquami nei
periodi previsti dal Regolamento e specificati più avanti, nonchè il rispetto dei
quantitativi massimi di azoto distribuibili per ettaro.
Il PUA è uno strumento che raccoglie le informazioni utili alla gestione della
fertilizzazione e si basa sul bilancio degli elementi nutritivi con riferimento al
fabbisogno di azoto delle colture e agli apporti effettuati con le concimazioni
organiche e inorganiche.
Il Regolamento Regionale 10/R e la gestione dei reflui zootecnici
Il PUA deve essere presentato entro il 31 luglio 2009 dalle aziende di medie o
grandi dimensioni e, nello specifico, da quelle:
§
ricadenti in ZVN che producono un quantitativo di azoto al campo per anno superiore a 3.000 kg e inferiore o uguale a 6.000 kg (PUA semplificato);
§
ricadenti o no in ZVN, che producono un quantitativo di azoto al campo per anno
superiore a 6.000 kg (PUA completo).
Queste aziende, inoltre, per dimostrare la rispondenza tra quanto riportato nel
PUA e le operazioni di fertilizzazione effettuate, sono tenute ad annotare nel registro delle fertilizzazioni le concimazioni praticate. Questi documenti devono
essere conservati per almeno tre anni e vanno aggiornati entro 30 giorni dalla
relativa operazione di concimazione.
Il registro delle fertilizzazioni è obbligatorio anche per le aziende, zootecniche o
non zootecniche, ricadenti in ZVN e con un fabbisogno colturale di azoto superiore ai 3.000 chilogrammi annui. In alternativa al registro, queste aziende possono conservare per un minimo di tre anni le registrazioni o la documentazione
giustificativa relativa all’acquisto ed alle cessioni dei concimi azotati, fosfatici e
potassici da cui si possa desumere la quantità utilizzata di unità fertilizzanti.
Le aziende che utilizzano per la concimazione delle colture quote significative di
effluenti zootecnici provenienti da altre aziende, ovvero le aziende che mettono
a disposizione i loro terreni in asservimento o utilizzano reflui ceduti da altre
aziende, sono esonerate dall’obbligo di tenuta del registro delle fertilizzazioni.
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Il Regolamento Regionale 10/R e la gestione dei reflui zootecnici
OBBLIGHI BUROCRATICI PER LE AZIENDE
6.000 kg
di azoto
di azoto
+
tra 1.000 kg
e 3.000 kg
di azoto
tra 3.000 kg
e 6.000 kg
di azoto
oltre
6.000 kg
di azoto
ESONER0
1.000 kg
+
REGISTRAZIONE
FERTILIZZAZIONI
oltre
inferiore a
COMUNICAZIONE
di azoto
COMUNICAZIONE
+
PUA SEMPLIFICATO
e 6.000 kg
Nelle zone vulnerabili da nitrati
COMUNICAZIONE
+
PUA COMPLETO
tra 3.000 kg
OBBLIGHI BUROCRATICI PER LE AZIENDE
REGISTRAZIONE
FERTILIZZAZIONI
di azoto
COMUNICAZIONE
3.000 kg
COMUNICAZIONE
+
PUA COMPLETO
inferiore a
ESONER0
Fuori zone vulnerabili da nitrati
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STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI
P
rima di poter effettuare la distribuzione sul terreno degli effluenti zootecnici, è necessario prevedere il loro stoccaggio in apposite vasche (nel
caso di liquami) o platee (nel caso di letami) di dimensioni tali da garantire un idoneo periodo di maturazione e stabilizzazione, nonché il rispetto dei periodi in cui è vietato il loro utilizzo. Il quantitativo di effluenti prodotti
dall’allevamento si calcola considerando numero e tipologia di capi presenti
nonché il sistema di stabulazione, avvalendosi degli indici di produzione riportati nel Regolamento 10/R.
Il periodo minimo di stoccaggio dipende dal tipo di effluente zootecnico ed è
maggiore nel caso in cui le aziende ricadano in zona vulnerabile da nitrati e nel
caso di aziende nuove. Le capacità di stoccaggio sono riportate nelle Tabelle 2
(A-B-C-D).
Sono comunque previste delle tolleranze massime entro le quali non è obbligatorio l’adeguamento delle strutture di stoccaggio, riportate nel Box 2.
Nel regolamento, inoltre, vengono definite anche le modalità costruttive delle
vasche e delle platee di stoccaggio, dettagliate nel Box 3.
12
Il Regolamento Regionale 10/R e la gestione dei reflui zootecnici
Capacità di stoccaggio delle strutture - Fuori zone vulnerabili da nitrati
Tabella 2A
GIORNI DI STOCCAGGIO PER I Materiali palabili e liquidi di sgrondo
dei materiali palabili se con pozzetto annesso alla platea (*)
I liquidi di sgrondo dei materiali palabili sono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai
materiali non palabili, fatti salvi i casi in cui i medesimi vengano convogliati in pozzetti annessi alle platee.
(*)
Bovini da latte, linea
vacca vitello, bufalini,
equini e ovinicaprini,
con prato e cereali
Bovini da latte, linea
vacca vitello, bufalini,
equini e ovinicaprini,
senza prato e cereali
Bovini da carne
Suini
Avicunicoli
90
90
90
90
90
Negli allevamenti avicoli con ciclo inferiore a 90 giorni le lettiere possono essere
stoccate al termine del ciclo produttivo sottoforma di cumulo in campo.
Tabella 2B
GIORNI DI STOCCAGGIO PER I Materiali non palabili
Bovini da
Bovini da
latte, linea
latte, linea
vacca vitello, vacca vitello,
bufalini,
bufalini,
Bovini
equini e
equini e
da carne
ovinicaprini, ovinicaprini,
con prato
senza prato
e cereali
e cereali
Allevamenti sotto
3.000 kg di azoto
Fino al
31/12/2013
Allevamenti Esistenti
Dopo il
sopra
31/12/2013
3.000 kg
di azoto
Nuovi
Ampliamenti
Semplificazione
zone montane
Allevamenti
esistenti
Suini
Avicunicoli
90
90
90
90
90
90
120
120
120
120
90
120
120
180
180
120
120
120
180
180
120
120
120
180
180
90
90
90
90
90
Il Regolamento Regionale 10/R e la gestione dei reflui zootecnici
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Capacità di stoccaggio delle strutture - Nelle zone vulnerabili da nitrati
Tabella 2C
GIORNI DI STOCCAGGIO PER I Materiali palabili e liquidi di sgrondo dei
materiali palabili se con pozzetto annesso alla platea (*)
(*)
I liquidi di sgrondo dei materiali palabili sono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai
materiali non palabili, fatti salvi i casi in cui i medesimi vengano convogliati in pozzetti annessi alle platee.
Bovini da latte,
linea vacca vitello,
bufalini, equini e
ovinicaprini, con
prato e cereali
Bovini da latte,
linea vacca vitello,
bufalini, equini e
ovinicaprini, senza
prato e cereali
Bovini
da carne
Suini
Avicunicoli
Avicoli con pollina
essicata con
processo rapido
e sostanza secca
superiore al 65%
90
90
90
90
90
120
Tabella 2D
GIORNI DI STOCCAGGIO PER I Materiali non palabili
Bovini da
Bovini da
latte, linea
latte, linea
vacca vitello, vacca vitello,
bufalini,
bufalini,
Bovini
equini e
equini e
da carne
ovinicaprini, ovinicaprini,
con prato
senza prato
e cereali
e cereali
Allevamenti sotto
3.000 kg di azoto
Allevamenti Esistenti
sopra
3.000 kg
Nuovi
di azoto
Fino al
31/12/2013
Dopo il
31/12/2013
Ampliamenti
14
Suini
Avicunicoli
90
90
90
90
90
120
180
180
180
180
120
180
180
180
180
120
180
180
180
180
120
180
180
180
180
Il Regolamento Regionale 10/R e la gestione dei reflui zootecnici
Box 2 - Tolleranze massime ammissibili per l’adeguamento strutturale dell’azienda
effluenti zootecnici palabili e relativi liquidi di sgrondo
» Non è richiesto l’adeguamento nel caso in cui comporti un ampliamento della
platea esistente inferiore a 15 metri quadri.
» Per qualsiasi tipologia di allevamento viene stabilita una tolleranza del 15% del
fabbisogno complessivo di stoccaggio.
» La tolleranza è pari al 20% in presenza di modalità di gestione del cumulo tali
da permettere volumi di stoccaggio maggiori (quali ad esempio l’altezza di carico del cumulo su platea, la presenza di cordoli laterali rilevati, ecc.); tali modalità saranno descritte nell’ambito del sistema informativo online.
effluenti zootecnici non palabili e acque reflue
» Non è richiesto l’adeguamento nel caso in cui comporti un ampliamento dello
stoccaggio esistente inferiore a 100 metri cubi.
» Nel caso in cui l’azienda relazioni, tramite il sistema informativo on line, le azioni
adottate e volte a contenere il volume di liquami prodotti (ad esempio attraverso il controllo o gli interventi di risparmio dei consumi di acqua) o a compensare una non ottimale disponibilità di stoccaggio in funzione del rispetto dei
criteri di utilizzo agronomico (ad esempio la buona disponibilità di terreni utilizzati agronomicamente in proprietà e affitto, l’adozione di rotazioni colturali
in ambito aziendale, l’utilizzo di impianti di trattamento di separazione solido
liquido dei liquami, ecc.), la tolleranza massima è incrementata come segue:
• per le aziende zootecniche con fabbisogno di stoccaggio complessivo dei liquami inferiore o uguale a 1.000 metri cubi, la tolleranza è pari a 150 metri cubi;
• per le aziende zootecniche con fabbisogno di stoccaggio complessivo dei
liquami superiore a 1.000 metri cubi e inferiore o uguale a 5000 metri cubi,
la tolleranza è pari a 200 metri cubi;
• per le aziende zootecniche con fabbisogno di stoccaggio complessivo dei
liquami superiore a 5.000 metri cubi, la tolleranza è pari a 250 metri cubi.
Il Regolamento Regionale 10/R e la gestione dei reflui zootecnici
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Box 3 - Modalità costruttive vasche e platee
Stoccaggio degli effluenti zootecnici palabili
Lo stoccaggio deve avvenire su platea impermeabilizzata provvista di idoneo
cordolo o muro perimetrale, con almeno un’apertura per l’accesso dei mezzi
meccanici.
La platea deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento dei
liquidi di sgrondo verso appositi sistemi di raccolta.
Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio:
a) le superfici della lettiera permanente, se impermeabilizzate;
b) le fosse profonde dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati nell’allevamento a terra nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori,
fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie.
Stoccaggio degli effluenti zootecnici non palabili
Lo stoccaggio deve avvenire in contenitori adeguatamente impermeabilizzati
con materiale naturale o artificiale (a seconda della permeabilità del terreno nel
caso di contenitori in terra) per evitare perdite.
I contenitori devono poter accogliere anche le acque di lavaggio e le acque
meteoriche.
Nel caso di costruzione di nuovi contenitori, per aziende in cui vengano prodotti
più di 6.000 kg di azoto all’anno, ne devono essere previsti almeno due separati.
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Il Regolamento Regionale 10/R e la gestione dei reflui zootecnici
QUANTITà UTILIZZABILI DI EFFLUENTI ZOOTECNICI
L’
applicazione al terreno di effluenti zootecnici deve essere effettuata in
quantità di azoto efficiente commisurata ai fabbisogni delle colture e nei
periodi compatibili con le esigenze delle stesse. E’ comunque stabilita
una dose massima di effluenti distribuibile, più restrittiva nelle ZVN.
In particolare:
§
in zone non vulnerabili da nitrati si possono applicare al massimo 340 kg di azoto
proveniente da reflui zootecnici per ettaro all’anno. Su terreni caratterizzati da capacità protettiva bassa, nel caso di nuovi allevamenti o di ampliamento degli allevamenti esistenti che comporti un incremento nella quantità di azoto al campo uguale
o superiore al 30 %, il quantitativo massimo non deve superare i 250 kg di azoto per
ettaro all’anno;
§
in zone vulnerabili da nitrati il quantitativo massimo è ridotto a 170 kg di azoto
proveniente da reflui zootecnici per ettaro all’anno.
Si evidenzia ancora che, al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura
principale, in zona vulnerabile da nitrati deve essere garantita una copertura dei
suoli con colture apposite o devono essere effettuate idonee pratiche colturali
per ridurre la lisciviazione dei nitrati, quali l'interramento di paglie e stocchi.
Il Regolamento Regionale 10/R e la gestione dei reflui zootecnici
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ADEGUAMENTO DELLE AZIENDE
LE
aziende esistenti che, per volumetria o caratteristiche costruttive,
non sono provviste di vasche e platee di stoccaggio adeguate a
quanto previsto dal Regolamento 10/R, oppure non hanno terreni
a disposizione sufficienti a garantire il rispetto dei limiti massimi di
azoto da effluente zootecnico per ettaro, devono presentare entro il 31 marzo
2009 alle Province competenti per territorio – per la relativa approvazione – un
programma di adeguamento.
Gli interventi previsti dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2010; per
le aziende nuove, resta inteso che le strutture di stoccaggio devono essere realizzate in conformità con quanto previsto dal 10/R.
Va sottolineato che le aziende esistenti, interessate già dal 2002 dalla vecchia
designazione di zone vulnerabili da nitrati e per le quali sono stati approvati
dalla Provincia competente interventi di adeguamento in conformità al precedente Regolamento 9/R, erano tenute ad adeguare le proprie strutture entro
il 31 dicembre 2008.
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Il Regolamento Regionale 10/R e la gestione dei reflui zootecnici
ACCUMULO DI LETAMI SUI TERRENI
V
iene inteso come accumulo il deposito temporaneo di letame sui terreni
non ancora lavorati, dove dovrà poi essere utilizzato. Il cumulo può essere fatto solo dopo un idoneo periodo di maturazione, ovvero dopo lo
stoccaggio su platea.
L’accumulo può essere protratto per un massimo di tre mesi e non può essere
ripetuto nello stesso punto per più di una stagione agraria.
Vengono anche definite distanze minime da strade, case, ecc., entro le quali è vietato realizzarlo (Box 4).
Box 4 - Accumulo dei letami sui terreni
Devono essere rispettate le seguenti distanze minime:
» 5 m da scoline o reticolo minore di drenaggio
» 30 m da sponde di corsi d’acqua naturali o artificiali
» 40 m dall’arenile per le acque lacuali e da alcuni corpi idrici
» 50 m da abitazioni
» 20 m da strade (escluse quelle interpoderali e agrosilvopastorali)
» vietato nei terreni in Fascia fluviale A
Il Regolamento Regionale 10/R e la gestione dei reflui zootecnici
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DIVIETI DI UTILIZZO DI LETAMI E DI CONCIMI CHIMICI
L’
utilizzazione agronomica dei letami è sempre vietata nei boschi e sulle
superfici non interessate dall’attività agricola, fatta eccezione per le
aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale nella fase di impianto e successivo mantenimento.
In tutti questi casi, nelle zone vulnerabili da nitrati, è altresì vietato l’utilizzo
di altri ammendanti organici e di concimi azotati.
Sono inoltre definite distanze minime da particolari recettori entro le quali è
vietato l’utilizzo di letami in zone non vulnerabili e di letami, ammendanti
e concimi chimici in zone vulnerabili, nonchè altre particolari condizioni di
divieto (Tabella 3).
Tabella 3 - Divieti di utilizzo
Divieto di utilizzo dei letami
Divieto di utilizzo dei letami,
ammendanti e concimi chimici azotati
ZONA NON VULNERABILE
ZONA VULNERABILE
Entro 5 m dalle sponde dei corpi idrici
(esclusi canali artificiali ad esclusivo uso aziendale)
Entro 5 m dalle sponde dei corpi idrici
(esclusi canali artificiali ad esclusivo uso aziendale)
Entro 10 m dall’arenile per le acque lacuali
Entro 10 m dalle sponde dei corsi d’acqua classificati ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico
e di quelli individuati dal Piano di Tutela delle
Acque
Su terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d’acqua
Entro 25 m dall’arenile per le acque lacuali
Su terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d’acqua
Su terreni di cui non si ha titolo d’uso
Su terreni di cui non si ha titolo d’uso
20
Nelle 24 ore precedenti l’intervento irriguo nel
caso di irrigazione a scorrimento, per i concimi
non interrati
Il Regolamento Regionale 10/R e la gestione dei reflui zootecnici
DIVIETI DI UTILIZZO DI LIQUAMI
L’
utilizzazione agronomica di liquami, così come per i letami, è sempre
vietata nei boschi e sulle superfici non interessate dall’attività agricola.
In queste aree, nelle zone vulnerabili da nitrati, è inoltre vietato l’utilizzo di altri ammendanti organici e concimi azotati.
Sono inoltre definite distanze minime da particolari recettori entro le quali è
vietato l’utilizzo di liquami, a seconda che si ricada o no in zone vulnerabili,
nonchè altre particolari condizioni di divieto. Si rimanda alla Tabella 4 per il
dettaglio.
Il Regolamento Regionale 10/R e la gestione dei reflui zootecnici
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Tabella 4 - Divieti di utilizzo
Divieto di utilizzo dei liquami
Divieto di utilizzo dei liquami e fanghi
ZONA NON VULNERABILE
ZONA VULNERABILE
Sulla superficie non interessata dall’attività agricola
Sulla superficie non interessata dall’attività agricola
Nei boschi
Nei boschi
Entro 10 m dalle sponde dei corpi idrici
(esclusi canali artificiali ad esclusivo uso aziendale)
Entro 10 m dalle sponde dei corpi idrici
(esclusi canali artificiali ad esclusivo uso aziendale)
Entro 10 m dall’arenile per le acque lacuali
Entro 30 m dall’arenile per le acque lacuali
Entro 50 m dalle strade e dalle abitazioni nel caso
di distribuzione con sistemi a dispersione aerea
in pressione
Entro 50 m dalle strade e dalle abitazioni nel caso
di distribuzione con sistemi a dispersione aerea
in pressione
Entro 1 m dalle strade nel caso di distribuzione
con sistemi localizzati
Entro 1 m dalle strade nel caso di distribuzione
con sistemi localizzati
Entro 10 m dalle abitazioni nel caso di distribuzione con sistemi localizzati e tempestivo interramento
Entro 10 m dalle abitazioni nel caso di distribuzione con sistemi localizzati e tempestivo interramento
Su terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d’acqua
Su terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d’acqua
Su terreni con pendenza media superiore al 10%
o al 25% in presenza di suoli inerbiti o di sistemazioni idraulico-agrarie
Su terreni con pendenza media superiore al 10%
o al 20% in presenza di sistemazioni idraulicoagrarie
Nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo
umano
Nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo
umano
In orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto se non è possibile salvaguardare la
parte aerea delle piante
In orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto se non è possibile salvaguardare la
parte aerea delle piante
Dopo l’impianto della coltura nelle aree adibite
a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad
uso pubblico
Dopo l’impianto della coltura nelle aree adibite
a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad
uso pubblico
Su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento
Su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento
Sui terreni di cui non si ha titolo d’uso
Sui terreni di cui non si ha titolo d’uso
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Il Regolamento Regionale 10/R e la gestione dei reflui zootecnici
DIVIETI SPECIFICI
N
elle zone vulnerabili da nitrati sono stati individuati determinati periodi
dell’anno durante i quali è sempre vietato lo spandimento di effluenti
zootecnici, nonchè l’utilizzo di concimi azotati e ammendanti organici.
Nello specifico, i periodi di divieto sono:
a) dal 15 novembre al 15 febbraio per i concimi azotati e gli ammendanti organici, per i letami e i materiali ad essi assimilati, ad eccezione delle deiezioni degli
avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori
al 65% per le quali vale il periodo di divieto dal 1° novembre al 28 febbraio;
b) per i liquami ed i materiali ad essi assimilati:
1) dal 15 novembre al 15 febbraio, nel caso di terreni con prati avvicendati,
cereali autunno-vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente o con colture di copertura;
2) dal 15 ottobre al 15 febbraio, nel caso di terreni destinati a colture diverse
da quelle di cui al punto precedente.
Pertanto, nel caso di monosuccessione di colture primaverili-estive come il
mais, il periodo di divieto di spandimento è pari a quattro mesi (dal 15 ottobre
al 15 febbraio), che si riducono a tre se viene seminata una coltura di copertura
(cosiddette cover crop).
Nelle zone non vulnerabili da nitrati il periodo in cui è vietata l’utilizzazione
agronomica di liquami va dal 1° dicembre al 31 gennaio.
Il Regolamento Regionale 10/R e la gestione dei reflui zootecnici
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MODALITà DI UTILIZZO PER CONCIMI CHIMICI
N
elle zone vulnerabili le concimazioni azotate sono consentite soltanto
in presenza della coltura o al momento della semina, ad eccezione dei
seguenti casi di presemina:
1) su colture annuali a ciclo primaverile estivo, limitando al massimo il periodo
intercorrente tra fertilizzazione e semina;
2) con impiego di concimi contenenti più elementi nutritivi.
In entrambi questi casi, tuttavia, la somministrazione di azoto in presemina non
può essere superiore a 30 chilogrammi per ettaro.
Inoltre, non sono ammessi apporti in un’unica soluzione superiori ai 100 chilogrammi per ettaro di azoto per le colture erbacee ed orticole ed a 60 chilogrammi
per ettaro per le colture arboree.
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Il Regolamento Regionale 10/R e la gestione dei reflui zootecnici
DOCUMENTI DI TRASPORTO
IL
trasporto degli effluenti zootecnici deve, in taluni casi, essere accompagnato da apposita documentazione.
Sono da distinguere tre casistiche:
§
trasporto in conto proprio, che necessita del documento di trasporto se la
produzione di azoto al campo supera i 3.000 kg e i reflui vengono utilizzati
su terreni in uso all’azienda produttrice o se l’azienda che utilizza i reflui
impiega più di 3.000 kg di azoto al campo proveniente dagli effluenti zootecnici. In questi casi il documento di trasporto consta semplicemente nella
copia della Comunicazione presentata;
§
trasporto in conto terzi: il contoterzista deve provvedere a trasportare gli
effluenti con copia della Comunicazione (del produttore o dell’utilizzatore
degli effluenti), descrizione della natura e quantità degli effluenti trasportati, indicazione del mezzo di trasporto utilizzato, nonchè estremi identificativi dell’azienda destinataria;
§
trasporto di effluenti zootecnici di aziende con produzione azotata di origine zootecnica superiore a 3.000 kg su terreni diversi da quelli in uso
all'azienda. In questo caso il documento di trasporto è costituito da copia
della Comunicazione, descrizione della natura e quantità degli effluenti
trasportati, libretto di circolazione del mezzo di trasporto utilizzato, nonchè estremi identificativi dell’azienda destinataria.
Il Regolamento Regionale 10/R e la gestione dei reflui zootecnici
25
UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE REFLUE
F
ino ad ora si è parlato esclusivamente della gestione ed utilizzazione
agronomica degli effluenti zootecnici. Nel Regolamento 10/R, tuttavia,
vengono prese in considerazione anche alcune tipologie di acque reflue
che possono essere utilizzate agronomicamente e sono completamente
assimilabili ai liquami e, pertanto, gli obblighi burocratici sono gli stessi
previsti per tali reflui.
Possono essere impiegate per l’utilizzazione agronomica solo le acque reflue
provenienti da:
a) imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;
b) imprese dedite all’allevamento di bestiame che dispongono di almeno un
ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo per ogni 340 chilogrammi di azoto
presente negli effluenti zootecnici prodotti in un anno;
c) imprese dedite alle attività riportate sopra che esercitano anche attività di
trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con
carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo
aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente
dall’attività di allevamento o di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
d) aziende agro-alimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo
e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque reflue contenenti sostanze naturali non pericolose non superiori a 4.000 mc all’anno e comunque
contenenti, a monte della fase di stoccaggio, quantitativi di azoto non superiori a 1.000 Kg all’anno.
I divieti di utilizzo agronomico delle acque reflue sono gli stessi dei liquami,
riportati precedentemente, a seconda che si ricada in zona vulnerabile o in zona
non vulnerabile da nitrati.
Non sono imposti divieti rigidi per l’ubicazione delle vasche di stoccaggio,
ma le stesse devono essere posizionate tenendo conto delle condizioni locali,
26
Il Regolamento Regionale 10/R e la gestione dei reflui zootecnici
in particolare rispetto alla presenza di abitazioni, strade, autostrade, ferrovie e
confini di proprietà.
I contenitori devono garantire la tenuta idraulica al fine di evitare fenomeni di
inquinamento e devono avere dimensioni tali da garantire una capacità minima
di stoccaggio pari a 90 giorni.
Queste acque non possono essere impiegate per più di un terzo rispetto al fabbisogno irriguo delle colture.
Le acque reflue prodotte dalle imprese agricole, se non utilizzate agronomicamente, sono soggette alla disciplina sugli scarichi (ai sensi del D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”), parimenti a quelle provenienti
dai servizi igienici presenti in azienda, che non possono essere immesse nelle
vasche di stoccaggio degli effluenti zootecnici.
Tutte queste acque reflue, se non convogliate in una pubblica fognatura, devono
essere dapprima depurate – tramite specifici sistemi di trattamento – e successivamente scaricate o in acque superficiali (torrenti, bealere, ecc.) o negli strati
superficiali del sottosuolo (pozzi assorbenti, trincee di subirrigazione, ecc.).
In ogni caso, lo scarico deve essere preventivamente autorizzato e deve essere effettuato rispettando tutte le prescrizioni contenute nell’autorizzazione medesima.
Si ricorda, infine, che i prelievi di acqua superficiale o sotterranea necessari per
la gestione dell’allevamento sono soggetti a concessione provinciale. La quantità concessa è determinata in relazione agli utilizzi previsti ed in particolare al
tipo di allevamento, nonché al numero di capi e alle corrispondenti tonnellate
di peso vivo.
Il Regolamento Regionale 10/R e la gestione dei reflui zootecnici
27
CONCLUSIONI
Le
novità introdotte dal Regolamento 10/R rappresentano una sfida importante per tutte le aziende agricole, non solo per quelle zootecniche.
L’aspetto principale è legato alla necessità di modificare abitudini
oramai consolidate, in primis quella di considerare i reflui zootecnici,
specialmente i liquami, come sottoprodotti di cui “disfarsi”, al pari di un rifiuto.
Troppo spesso si sente parlare di “smaltimento” dei reflui e non già di utilizzo,
proprio perché ci si dimentica che, se ben gestiti, essi rappresentano una fonte
importante di elementi nutritivi per le colture e, grazie al loro contenuto in sostanza organica, concorrono a mantenere la fertilità dei terreni.
Non tener conto del contenuto in azoto, fosforo e potassio dei reflui, inevitabilmente porta ad eccedere con le concimazioni chimiche. In questo modo non
solo si causano diffusi fenomeni di inquinamento delle acque ma si fanno anche
lievitare inutilmente i costi delle concimazioni.
Forse è questa la vera sfida del Regolamento 10/R: indirizzare gli imprenditori
agricoli ad adottare tecniche di concimazione razionali, in grado di coniugare in
modo adeguato e soddisfacente le esigenze ambientali e produttive.
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Il Regolamento Regionale 10/R e la gestione dei reflui zootecnici
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