Approfondimento 9.6 w

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Economia degli intermediari finanziari
Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati
Copyright © 2010 – The McGraw-Hill Companies srl
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Il margine di solvibilità
Il grado di solvibilità della compagnia di assicurazione dipende dal confronto tra il margine
richiesto e il margine disponibile.
Nel ramo vita il margine richiesto dipende dai rami esercitati e dalle tipologie di rischio che
sono trasferite alla compagnia:
Determinazione del margine richiesto per il ramo vita
Rami esercitati
Ramo I
(puro rischio e
rivalutabili)
Ramo V
(capitalizzazione)
Ramo III
(unit e index linked)
Rischio di investimento
trasferito alla
compagnia
Rischio demografico
trasferito alla
compagnia
4%*Vt*ų1
0,3%*(St-Vt)*ų2
4%*Vt*ų1
4%*Vt*ų1
Rischio di caricamento
-
-
0,3%*(St-Vt)*ų2
Solo nel caso in cui il rischio di
investimento non è stato trasferito
alla compagnia:
1%*Vt*ų2 se il contratto ha durata
superiore ai 5 anni
25%*SP se il contratto ha durata
inferiore ai 5 anni
Vt = riserve matematiche al tempo t
ų1 = rapporto tra le riserve matematiche al netto della riassicurazione e le riserve matematiche al lordo della
riassicurazione (rapporto di conservazione delle riserve matematiche)
(St-Vt) = capitali sotto rischio, vale a dire la differenza tra il capitale assicurato e la riserva matematica al tempo t
ų1 = rapporto tra il capitale sotto rischio al netto della riassicurazione e il capitale sotto rischio al lordo della
riassicurazione (rapporto di conservazione dei capitali sotto rischio)
SP = spese amministrative (le provvigioni di acquisizione e altri proventi e oneri della gestione tecnica)
Per i prodotti di ramo I il legislatore prevede lo stanziamento di un margine a fronte del rischio
di investimento, in ragione del valore della riserva matematica, e per il rischio demografico, in
virtù dei capitali sotto rischio. Per i prodotti di ramo V, com’è evidente, i rischi sono solo di
natura finanziaria e vanno coperti in ragione del valore della riserva matematica. Per i prodotti
di ramo III il rischio finanziario potrebbe ricadere integralmente sugli assicurati e non implicare
alcun accantonamento patrimoniale per la compagnia; allo stesso modo queste famiglie di
prodotti potrebbero essere sprovvisti di garanzia caso morte e non implicare, anche sotto
questo aspetto, alcun accantonamento di risorse proprie da parte della compagnia: in questi
casi il legislatore obbliga la compagnia vita ad effettuare un accantonamento in ragione delle
spese sostenute per l’erogazione del servizio di assicurazione a seconda della durata
contrattuale (superiore o inferiore ai 5 anni).
Il margine di solvibilità richiesto per il ramo vita nasce dalla sommatoria dei margini richiesti
per ciascun gruppo di prodotti senza alcun tipo di deduzione fatta eccezione per l’importanza
della riassicurazione (rappresentata indirettamente nel rapporto di conservazione).
Nel ramo danni il margine richiesto si determina confrontando, dapprima, i premi e i sinistri
e, in seconda battuta, il margine così determinato con il margine dell’anno precedente:
Algoritmo per la determinazione del margine richiesto nel ramo danni
Step
Margine di solvibilità
Elementi per la determinazione
MSP = {(18%*50.000.000)+[16%*(P - 50.000.000)]}*α
I
MS t = max {MSP, MSS}
MSS = {(26%*35.000.000)+[23%*(S - 35.000.000)]}*α
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II
se MS t
< MS t-1
MS t = MS t-1* min {(RS t / RS t-1), 1}
MS t = Margine di solvibilità al tempo t
MSP = Margine calcolato in base ai premi
MSS = Margine calcolato in base ai sinistri
P = premi di competenza
S = media dei sinistri dell’ultimo triennio
α = percentuale di conservazione
RS = Riserva sinistri
Il margine richiesto corrisponde al maggiore tra il valore del margine calcolato sulla base dei
premi e il valore calcolato in base alla media dei sinistri dell’ultimo triennio tenendo conto del
valore della riassicurazione ma non delle differenze esistenti tra i rami in termini di frequenze
e di impatto. Le percentuali da applicare (18% e 16% per i premi; 26% e 23% per i sinistri) e
le soglie “rilevanti” (50 milioni per i premi e 35 milioni per i sinistri) sono fissate a livello
comunitario e riviste periodicamente. Nel caso in cui il margine calcolato sulla base del
confronto tra i premi e i sinistri non superi il valore del margine dell’anno precedente occorre
effettuare un adeguamento: il margine, infatti, sarà pari al margine dell’anno precedente
prendendo in considerazione eventualmente l’incremento della riserva sinistri.
Un terzo del margine richiesto rappresenta la quota di garanzia.
Il margine disponibile per il ramo vita e per il ramo danni è calcolato prendendo a
riferimento un’accezione ampia di mezzi propri: le risorse proprie, infatti, possono essere
raggruppate in base al grado di sicurezza intesa come pronta spendibilità per la causa della
solvibilità.
Gli elementi del margine disponibile per il ramo vita e il ramo danni
Grado di
sicurezza
Massima
Intermedia
Minima
Elementi componenti
il margine disponibile
→ capitale sociale versato
→ riserve (legali e statutarie)
→ altre riserve (non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell’attivo)
→ utili accantonati
→ perdite dell’esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo (-)
→ attivi immateriali (-)
→ 40% provvigioni di acquisizione da ammortizzare e altre spese di acquisizione (-)
→ azioni proprie e delle controllanti (-)
→ Azioni preferenziali cumulative
→ Prestiti subordinati
→ Titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari
→ ½ del capitale non versato (se la parte versata supera il 50% del capitale)
→ ½ degli utili di futura formazione
→ ammortamento delle provvigioni di acquisto
→ plusvalenze latenti del portafoglio investimenti
Il capitale sociale e le altre parti del netto costituiscono elementi in grado di essere
prontamente utilizzati per far fronte al disallineamento tra attività di copertura e riserve
tecniche. I prestiti subordinati come le azioni preferenziali cumulative e gli altri titoli a durata
indeterminata rappresentano elementi di sicurezza intermedia in quanto possono essere
utilizzati ai fini del calcolo del margine solo entro certi limiti e alle condizioni previste dal
legislatore. Solo con il consenso dell’Autorità di vigilanza possono considerarsi risorse proprie
una parte del capitale non versato; una quota degli utili che deriveranno dall’attività da
svolgersi negli esercizi successivi; l’ammortamento delle provvigioni di acquisto; il valore delle
plusvalenze implicite nelle gestioni separate.
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