Laicità interculturale e pluralismo religioso Laicità interculturale e pluralismo religioso •Società plurale i à l l rottura dell’argine d ll’ i monoconfessionale •Convivenza tra culture e fedi diverse •Il diritto deve affontare una serie di nuove criticità La laicità in sintesi: 1) Principio supremo; 2) Si ricava in via ermeneutica dagli artt. 2,3,7,8,19,20 Cost.; 3) uno dei profili della forma di Stato; .. implica: 1) non indifferenza, ma equidistanza e imparzialità dello Stato rispetto al fenomeno religioso; 2) pari protezione della coscienza di ciascun individuo; 3) distinzione degli ordini distinti: divieto di commistione tra precetto religioso e dovere civile. Il dialogo interculturale nel diritto regionale Il dialogo interculturale nel diritto regionale • Convivio di differenze etniche, culturali e religiose C i i di diff t i h lt li li i • Interventi normativi in tutti i livelli di articolazione del potere legislativo • Sviluppo normativa regionale che promuove il dialogo interculturale, Sviluppo normativa regionale che promuove il dialogo interculturale per una più ampia tutela del fattore religisoso Riferimenti: art 117 comma 2 Cost ; artt 2 3 5 19 e 117 comma 5 • Riferimenti: art. 117, comma 2 Cost.; artt. 2, 3, 5, 19 e 117, comma 5 Cost. Modifica degli statuti regionali (esempi a pagg. 30‐31) p p pp • Esempi pratici: pp. 34 ss. APPARTENENZA RELIGIOSA E SCELTE LAVORATIVE DELLE DONNE • Influenza della religione sulle scelte economiche degli individui • Comportamento femminile, nel mercato del lavoro, influenzato dalle Comportamento femminile nel mercato del lavoro influenzato dalle credenze religiose • Paesi in cui la percentuale di cattolici è maggiore (Italia, Grecia, Polonia…) ‐ ) valori bassi di tassi di occupazione femminile p • Paesi in cui la percentuale di cattolici è inferiore al 40% (Svezia, Finlandia…) – valori alti di occupazione femminile • Tutte le fedi esercitano un effetto negativo sulla partecipazione della donna al mercato del lavoro, ad eccetto della relig. protestante ECO – FEDE: UOMO, NATURA, CULTURE RELIGIOSE , , • Rapporto tra persona umana – ambiente naturale – culture religiose • Normazione ambientale e fatti criminosi: aumento dei reati ambientali ambientale e fatti criminosi: aumento dei reati ambientali (p. 88) Direttive europee e normativa italiana Rapporto uomo‐natura natura nelle religioni del Libro: nelle religioni del Libro: • Rapporto uomo ‐ Cattolicesimo: a) non ridurre la natura a mero oggetto di a) non ridurre la natura a mero oggetto di manipolazione e sfruttamento b) non assolutizzare la natura, sovrapponendola alla dignità dell’uomo • Ebraismo: stessa visione antropocentrica: l’uomo ha il dominio sulla natura ma deve avere un comportamento rispettoso verso il “creato” d i il “ ” • Islamismo: l’uomo è un amministratore del creato • Induismo, buddismo, taoismo: cosmo come unico essere vivente animato: l’uomo vive con la natura di cui è parte, non può utilizzarla come strumento di servizio come strumento di servizio I SIMBOLI RELIGIOSI NEL DIRITTO VIVENTE • Le diverse appartenenze religiose si contraddistinguono anche attraverso simboli evocativi di fede, in cui i fedeli si riconoscono come appartenenti ad una determinata comunità religiosa • Il SIMBOLO è semplice, universale, d’impatto • Simboli di potere: segno religioso esposto in un luogo pubblico in virtù di una legge (principio di laicità??) i ù di l ( i i i di l i i à??) • Simbolo di coscienza: simbolo sul corpo di un credente (espressione della libertà di coscienza) della libertà di coscienza) L’esposizione dei simboli nei luoghi pubblici ITALIA ‐ Riferimenti normativi (p. 186) Riferimenti normativi (p 186) ‐ Casi giurisprudenziali a) Caso Montagnana Caso Montagnana (scrutatore – (scrutatore 1994) b) Caso Tosti (giudice – 2011) c)) Caso Lautsi C L t i – TAR Venezia; Consiglio di Stato; Corte euopea, 1° TAR V i C i li di St t C t 1° grado di giudizio; Corte europea, 2° grado di giudizio EUROPA ‐ art. 9 Convenzione Europea Diritti dell’Uomo ‐ Posizione laicista della Francia (Commissione Stasi; legge Posizione laicista della Francia (Commissione Stasi; legge 228/2004) ‐ Caso Dalhab Caso Dalhab contro Svizzera contro Svizzera ‐ Caso Sahin contro Turchia DIRITTO, ORDINE E RELIGIONE NELLA TUTELA PENALE • Immigrazione, pluralismo confessionale, globalizzazione – crisi gg (p ) efficacia delle leggi (penali) • Molti comportamenti considerati penalmente rilevanti, sono invece ritenuti giustificati/doverosi tra soggetti appartenenti a confessioni religiose • Collisione norma penale / precetto religioso • art. 59 c.p; art. 51 c.p. (esercizio di un diritto/adempimento di un dovere) – scriminanti (circostanze che escludono la rimproverabilità penale del fatto) penale del fatto) rapporto con art. 19 Cost. Art. 61, numeri 9 e 10 c.p. – Art 61 numeri 9 e 10 c p attenuanti e aggravanti: elementi che attenuanti e aggravanti: elementi che accedono ad un reato già perfetto, comportando solo una modifica della pena edittale ‐rapporto con l’art. 3 Cost. : un’azione contraria ai principi di fondo del pp p p nostro ordinamento (pena corporale, mutilazione…) non può avvalersi dell’attenuante dell’adesione ad un credo religioso