CHE COSA SI INTENDE PER “PROCREAZIONE ASSISTITA” ? Oggi la scienza può interferire coi processi riproduttivi, e modificarli “in vitro” al di fuori delle loro modalità naturali. Preliminarmente dobbiamo allora chiederci che cosa si intende per “procreazione assistita”, attraverso quali tecniche può essere praticata, e quali possibilità essa apre. 30 ! " ! " ! #! ! ! " ! ! #! ! $ ! # % ! & ' () ! ! ! # & ' ! * + & , ' ! ! ! * ! ! ! 31 QUALI PROBLEMI ETICI SOLLEVA LA FECONDAZIONE ASSISTITA? Le nuove possibilità aperte nel campo della riproduzione artificiale e della ricerca biomedica comportano tuttavia l’obbligo, per gli scienziati, per il legislatore, per l’opinione pubblica, e quindi anche per il semplice cittadino, di interrogarsi anche sui rischi e sui limiti del loro impiego. La riflessione filosofica cattolica si è posta diversi quesiti relativi all' inizio della vita umana ed ha elaborato risposte che richiamano un sistema di valori che si fonda sull' indisponibilità della vita in quanto dono di Dio. Così la fecondazione artificiale eterologa, introducendo un elemento riproduttivo estraneo alla coppia, viene considerata non conforme alla dignità degli sposi e alla logica sacramentale del matrimonio. La fecondazione naturale rispetta invece, secondo questa visione, il significato unitivo e quello procreativo che sono i fondamenti profondi dell' atto coniugale. Quanto all' inseminazione artificiale omologa, essa è ammessa dalla Chiesa e dai credenti solo come facilitazione e aiuto dell' atto coniugale procreativo, ma viene condannata se è sostitutiva di quell' atto perché scinde il significato unitivo da quello procreativo. 32 La riflessione filosofica laica si è invece posta quesiti nuovi e diversi: in particolare, si è chiesta se sia veramente importante sapere quando comincia la vita o se non sia invece essenziale capire a quale momento attribuire importanza nell' inizio della vita; se sia veramente importante sapere che cos' è un embrione nei momenti diversi del suo sviluppo o se non sia più utile cercare di capire quand' è che l' embrione diventa "persona". Si sostiene che la persona è caratterizzata dalla capacità razionale e non c' è nessuna disciplina, o scienza naturale o biologica, che possa definire la capacità razionale. Secondo i filosofi laici i problemi morali vengono posti nel momento in cui nascono dei dubbi nei confronti dell' esistenza e non problemi relativi alla natura dell' embrione; quindi il problema morale è quello di sapere quali sono i doveri nei confronti dell' embrione cioè sapere quanta tutela gli è dovuta. L' essere umano è da rispettare, come persona, fin dall' istante della sua esistenza. Dal momento che l' ovulo è fecondato, si inaugura una nuova vita che non è del padre o della madre, ma di un altro essere umano che è in fase di sviluppo. L' essere umano va rispettato e trattato come una persona fin dal momento del concepimento e da quel momento gli si devono riconoscere i diritti di una persona umana e quello più importante è il diritto inviolabile alla vita. L' embrione oltre ad essere trattato come persona deve essere difeso nella sua integrità, curato e guarito il più possibile, come ogni altro essere umano nell' ambito dell' assistenza medica. L' embrione umano prima del 14° giorno dal momento della fecondazione non può essere considerato un individuo biologico. Ma la conclusione ottenuta dai dati oggi disponibili della biologia è la seguente: l' embrione fin dalla fecondazione è un individuo umano che inizia il suo ciclo vitale. Di conseguenza se si riconosce l' embrione umano come individuo umano con qualità e dignità propria della persona, per un imperativo morale, religiosa o laico che sia, si deve comunque conseguentemente anche porre il problema della sua protezione giuridica rispetto alla minaccia di manipolazioni esterne. 33 QUAL’E’ STATA LA RISPOSTA LEGISLATIVA AI PROBLEMI POSTI DALLA PROCREAZIONE ASSISTITA? La legge sulla procreazione medicalmente assistita (Pma) è stata approvata definitivamente dalla Camera, il 10 febbraio 2004 con votazione segreta da 277 deputati favorevoli 222 contrari 3 astenuti. La legge è stata successivamente promulgata il 19 febbraio 2004 col n. 40. La nuova normativa è diventata immediatamente oggetto di vivaci critiche perché, ad avviso dei suoi contestatori, anziché cercare una mediazione tra la posizione dei cattolici e le aspirazioni del mondo scientifico, essa pone una serie di divieti che di fatto ostacolerebbero significativamente sia la ricerca, sia il desiderio di paternità e di maternità. L’embrione, pertanto, non viene trattato più come un semplice ammasso di cellule, ma come un soggetto di diritto. L’accoglimento di questo principio etico nella normativa giuridica entra tuttavia in conflitto con le esigenze della ricerca scientifica, fino a spingere gli oppositori della legge a promuovere un referendum abrogativo per tentare di modificarla. Non avendo raggiunto il quorum necessario, il referendum non è tuttavia riuscito nell’intento di modificare la legge. Pertanto essa, benché contestata da una parte dell’opinione pubblica, è rimasta in vigore conservando il testo e l’impianto originario. 34 Vediamo quali sono gli aspetti più controversi: a) La nuova disciplina si basa sul principio di consentire la fecondazione medicalmente assistita, vietando tutte quelle tecniche che, ricorrendo ad elementi estranei alla coppia richiedente, possano determinare in futuro incertezze sull’attribuzione della paternità o della maternità. Ricordiamo infatti che per il codice civile, madre è colei che partorisce il bambino, e padre si presume il di lei marito (o compagno). Quando però una donna accoglie nel proprio utero il seme di un donatore, o gli embrioni fecondati di un’altra coppia, si presenta il rischio che il padre e la madre naturale non siano tali anche dal punto di vista genetico, a causa dell’intervento di un soggetto terzo nel processo riproduttivo. Per evitare i problemi che potrebbero sorgere in queste situazioni, la legge 40/2004 consente soltanto la fecondazione omologa, ossia quella attuata con materiale genetico proveniente dalla stessa coppia che ne faccia richiesta; vieta, invece, la fecondazione eterologa, nella quale si utilizza il materiale genetico di un donatore esterno alla coppia che dovrebbe conservare l’anonimato. Vietata è pure la maternità surrogata, ossia il concepimento di un bambino per conto di altri, attraverso la tecnica dell’utero in affitto. b) La legge si preoccupa poi di individuare i beneficiari dei trattamenti di fecondazione medicalmente assistita, al fine di evitare che gli stessi possano portare a situazioni contrarie alla natura, come quella del figlio che nasca da una madre molto anziana (le cosiddette mamme-nonne) o da una coppia in cui entrambi i genitori siano dello stesso sesso, o dal seme congelato di un genitore già morto al momento del concepimento. Alle tecniche di fecondazione artificiale sono pertanto ammesse solo le coppie maggiorenni di sesso diverso ed in età potenzialmente fertile, i cui richiedenti siano entrambi viventi. In tal modo si escludono le coppie omosessuali e si evita il fenomeno delle cosiddette mamme-nonne. Si evita pure che, essendo generato dal seme di un donatore defunto, un bambino concepito in vitro possa nascere orfano. Alla fecondazione assistita possono comunque ricorrere non solo coppie sposate, ma anche conviventi di fatto. 35 c) La parte più importante e controversa della legge è però quella che fa riferimento ai diritti dell’embrione. Prima della legge 40/2004, gli embrioni venivano considerati come semplici ammassi di cellule. Pertanto, essi potevano essere prodotti in grandi quantità per aumentare le possibilità di procurare una gravidanza; una volta ottenuto questo risultato, gli embrioni soprannumerari venivano distrutti, o congelati e conservati per finalità di ricerca (staminali embrionali). L’art. 1 della nuova legge pone dei limiti a queste possibilità, e in accoglimento delle sollecitazioni provenienti dal mondo cattolico, introduce una sorta di soggettivizzazione dell’embrione. Questo riconoscimento della dignità giuridica dell’embrione comporta però una serie di limitazioni, sia per quanto concerne la riproduzione medicalmente assistita, sia per quanto attiene alle modalità della ricerca scientifica. La legge 40, infatti, stabilisce che non si possono produrre più di tre embrioni per volta, e che gli stessi debbano essere immediatamente impiantati alla donna. In tal modo si evita la produzione di embrioni soprannumerari da destinare alla ricerca scientifica, ma si limitano anche drasticamente le possibilità di ottenere una gravidanza coi trattamenti di riproduzione assistita. Sempre conseguentemente alla soggettivizzazione dell’embrione, sono inoltre vietate: la clonazione, la selezione genetica, l’aborto selettivo, la manipolazione e la sperimentazione. Naturalmente, la legge su un argomento delicato come quello della procreazione assistita è frutto di un dibattito politico che risente degli orientamenti culturali di un certo popolo, in una certa epoca. La legge 40, piaccia o no, rispecchia la sensibilità di un Paese come l’Italia di oggi, il quale è uno Stato laico, ma, in quanto costituito da una popolazione in maggioranza cattolica; esso pertanto ha formulato la propria legislazione in materia senza prescindere dai problemi etici, ma anzi considerandoli con grande attenzione per la ricerca di soluzioni che possano conciliare le esigenze della ricerca scientifica ed il naturale desiderio di paternità e maternità coi diritti dell’embrione, e quindi con la dignità della vita. Proprio perché le soluzioni legislative sono frutto di un’impostazione culturale, esse possono essere diverse da Stato a Stato. Vediamo allora come viene disciplinato il fenomeno in altri Paesi: a) In Francia: la legge del 1994 stabilisce che solo le coppie sposate o conviventi da almeno due anni possono accedere all' inseminazione artificiale. Non è ammesso l' utero in affitto. I componenti la coppia inoltre devono essere entrambi in vita. E'ammessa l' inseminazione artificale con donatore solo quando la procreazione assistita all' interno della coppia non abbia avuto successo. b) In Germania: la legge del 1990 ammette l' inseminazione omologa e eterologa solo per le coppie sposate. La fecondazione in vitro è ammes36 sa solo se omologa. E'inoltre vietato trasferire nel corpo di una donna più di tre embrioni per un ciclo di inseminazione. Non sono ammessi l' inseminazione post mortem e l' utero in affitto. c) In Gran Bretagna: la legge del 1990 consente sia l' inseminazione omologa che eterologa a coppie sposate o conviventi e a donne singole. La legge del 1990 ammette l' utero in affitto, purché non ci sia passaggio di denaro, e l' inseminazione post-mortem. d) In Spagna: l' accesso all' inseminazione artificiale, sia omologa che eterologa, è consentita alle coppie sposate e ai conviventi purché vi acconsentano in modo libero e cosciente. La prima legge che regola la materia è del 1987. e) In Svezia: è ammessa l' inseminazione omologa e eterologa per le coppie sposate o conviventi. Non è ammessa per la donna sola. La fecondazione in vitro è ammessa solo con il seme della coppia, che deve essere sposata o convivente. Non è ammesso l' utero in affitto. f) Negli Stati Uniti: esistono profonde differenze tra Stato e Stato. Generalmente è ammessa sia l'inseminazione omologa che eterologa. In California e in qualche altro Stato è ammesso l' utero in affitto. 37