Legge 40 e diritti della donna
un'analisi critica
della disciplina sulla
PMA
A. Schuster
diritto e genere
Requisiti soggettivi
Italia
-
coppie maggiorenni
di sesso diverso
coniugate o conviventi
in età fertile
entrambi viventi
Nessun requisito di
coppia in:
Spagna, Olanda, Regno
Unito, Belgio, Australia…
Relazione stabile in:
(art. 5)
Austria, Germania,
Canada, Francia, Svezia,
Danimarca, US...
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Finalità
Italia
Austria: simile
Spagna, Inghilterra,
Francia, Germania,
Grecia, Belgio, Canada,
US…:
- anche per evitare
trasmissione di malattie
genetiche
Solo per sterilità,
senza eccezioni
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La tutela dell’embrione
-
-
-
Italia
Diritti equivalenti
numero limitato (max 3)
con unico e
contemporaneo
impianto
Divieto di dgp?
divieto di soppressione
e di
crioconservazione
Numero illimitato in:
Canada, Francia, Norvegia,
Olanda, US
Numero limitato ma
riduzione embrionale in:
Germania*, Austria,Australia
(*solo prima della “fusione” cellulare)
Crioconservazione permessa
- ovunque
- anche nelle linee guida
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La tutela dell’embrione
Italia
“La volontà può essere
revocata (…) fino al
momento della
fecondazione dell'ovulo”
(art. 6.3)
Ovunque la revoca della
volontà è permessa fino al
momento dell’impianto
- anche in Conv. Oviedo
- anche nelle linee guida
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La derivazione biologica
Italia
“È vietato il ricorso a
tecniche di procreazione
medicalmente assistita
di tipo eterologo.”
(art. 4.3)
Fecondazione eterologa
permessa in:
Austria, Germania, Francia,
Spagna, Regno Unito,
Svezia, Norvegia,
Danimarca, Canada, US…
Fecondazione eterologa
vietata in:
Giappone,
Arabia Saudita, Turchia
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PMA e regionalismo
Costituzione: art. 117
Salute e ricerca: competenze concorrenti
Potestà regolamentare statale
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Sintesi
Sospetto verso pma: Procreazione
Giuridicamente
Ostacolata
S-bilanciamento di interessi
Posizione di isolamento:
uno splendido isolamento?
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Valutazione
d’impatto normativo
Coerenza con se stessa?
“favorire la soluzione dei problemi riproduttivi”, informazione
Coerenza con linee guida?
Crioconservazione;dgp; impianto di tutti embrioni;
revoca volontà
Coerenza con altre leggi/sentenze?
legge 194 su IVG; legge 145/2001 (Conv. Oviedo); codice civile
sent. Tar Lazio 8465/2001
Coerenza con Costituzione?
Salute e consenso; num. MAX di embr.; 282/2002
Coerenza con deontologia?
Obbligo/divieto di terapia;
salute della donna
Coerenza con biodiritto? Apertura
e pluralismo
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Le linee guida
-
-
-
Coerenza con il principio base della legge?
Qualora dall’indagine [preimpianto] vengano evidenziate gravi
anomalie irreversibili dello sviluppo di un embrione, il medico
… ne informa la coppia.
Ove in tal caso il trasferimento dell’embrione, non coercibile,
non risulti attuato, la coltura in vitro del medesimo deve essere
mantenuta fino al suo estinguersi.
Qualora un trasferimento non risulti attuato, ciascun embrione
non trasferito dovrà essere crioconservato in attesa
dell’impianto che dovrà avvenire prima possibile.
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I referendum
1. Clonazione terapeutica
Ricerca clinica sugli embrioni (nuove cure)
Congelamento
2. Solo sterilità
Obbligo impianto, 3 embrioni
3. n. 2 + Diritti concepito non equivalenti a
persone nate
4. Fecondazione eterologa
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Il TAR Lazio sent. 398/2008
Annullamento di linee guida per:
«ogni indagine relativa allo stato di salute degli
embrioni creati in vitro, ai sensi dell’articolo 14,
comma 5, dovrà essere di tipo osservazionale»
Rimessione alla Corte costituzionale (artt. 3, 32)
per:
numero di embrioni comunque non superiore a
tre
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Corte cost. – 1° aprile 2009
Comunicato stampa del 1° aprile:
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14,
comma 2, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, limitatamente
alle parole “ad un unico e contemporaneo impianto, comunque
non superiore a tre”.
La Corte ha altresì dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma
3 del medesimo articolo nella parte in cui non prevede che il
trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile,
come previsto in tale norma, debba essere effettuato senza
pregiudizio della salute della donna.
La Corte ha dichiarato inammissibili, per difetto di rilevanza nei
giudizi principali, le questioni di legittimità costituzionale degli
articoli 6, comma 3, e 14, commi 1 e 4.
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