Contratto di vendita di merci concluso tra una società francese ed

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Avv. OLIVIER DELGRANGE – Avv. AURORA VISENTIN
Studio WENNER
In collaborazione con FRANCESCA CIAPPI
CONTRATTO DI VENDITA INTERNAZIONALE TRA UNA SOCIETÀ ITALIANA
ED UNA SOCIETÀ FRANCESE E VIZI DEL BENE VENDUTO
Qual’è la normativa più favorevole per il venditore italiano? quale per il compratore
italiano?
SOMMARIO:
1. Premessa.
2. Gli obblighi del venditore: duplicità ed unicità di discipline a confronto.
2.1 La normativa della Convenzione
2.1.1 Le obbligazioni del venditore
2.1.2 La violazione delle obbligazioni del venditore
2.2. Le normative italiana e francese.
2.2.1. l’obbligo di garanzia per i vizi
2.2.2 l’obbligo di consegna
3. La responsabilità del venditore
3.1 La nozione giuridica.
3.1.1 La disciplina della Convenzione
3.1.2 Discipline italiana e francese
3.2. Le presunzioni legali
3.2.1 La disciplina italiana
3.2.2 La disciplina francese
3.3 L’obbligo di denuncia dei vizi e di esame dei beni
3.4. L’onere della prova del compratore.
4. Le questioni non affrontate dalla Convenzione
4.1. La prescrizione dell’azione di responsabilità per i vizi del bene venduto
4.1.1 La determinazione della legge applicabile
4.1.2. Le discipline italiana e francese
4.1.3. il problema dell’incidenza della convenzione sulla normativa interna italiana
4.2. La previsione di clausole limitative della responsabilità per vizi del bene venduto
4.2.1 La disciplina francese
4.2.2 La disciplina italiana
5. Conclusioni.
1. PREMESSA.
Quando una società commerciale avente sede in uno Stato si obbliga a consegnare determinati
beni, a trasferirne la proprietà ed a rilasciare tutti i documenti ad essi relativi, ad una società
commerciale avente sede in un altro Stato, dietro corrispettivo del pagamento di un prezzo, si
è in presenza di un contratto di vendita internazionale.
Tale tipo contrattuale risulta disciplinato in modo uniforme a livello internazionale dalla
Convenzione di Vienna del 1980, applicabile quando risulta soddisfatta una delle due
condizioni alternative previste dal suo articolo 1:
1) quando la sede di ambo le parti è situata in uno Stato contraente o
2) quando le norme di diritto internazionale privato rinviano all’applicazione della legge di
uno Stato contraente1.
Art. 1 della Convenzione di Vienna:“1. La presente Convenzione si applica ai contratti di vendita delle merci fra parti
aventi la loro sede di affari in Stati diversi:
a) quando questi Stati sono Stati contraenti; o
1
In caso di compravendita conclusa tra due società aventi sede rispettivamente in Francia ed in
Italia, tale normativa può trovare applicazione, dal momento che la Convenzione di Vienna è
stata ratificata sia dall'Italia2 che dalla Francia3 ed è entrata in vigore in entrambi gli Stati il 1°
gennaio 1988.
In quanto accordo di diritto materiale uniforme, la Convenzione prevale su ogni altro accordo
che sia invece dedicato esclusivamente alla risoluzione dei conflitti tra più leggi astrattamente
applicabili, come la Convenzione di Roma del 1980 (e a fortiori il Regolamento CE Roma I
593/2008) sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, e la Convenzione dell'Aja del
15 giugno 1955 sulla legge applicabile alle vendite a carattere internazionale di beni mobili
materiali.
E' opportuno rilevare che la disciplina uniforme può, e non deve necessariamente trovare
applicazione in presenza di una vendita internazionale: l'art. 6 della Convenzione sancisce,
infatti, il principio dell'autonomia delle parti nella scelta del diritto applicabile al contratto.
Data la natura dispositiva delle norme predisposte dalla Convenzione, i contraenti hanno
dunque la facoltà di escluderne l'applicazione.
A questo riguardo è però doveroso sottolineare che solo un’esclusione espressa può esplicare
pienamente la sua efficacia. Una cd. esclusione implicita, che si verifica quando le parti
designano la legge che deve regolare il rapporto contrattuale, permette invece di scartare
l'applicazione della Convenzione solo nel caso in cui la legge designata sia quella di uno Stato
non contraente. Se, viceversa, la scelta cade sulla legge di un qualsiasi Stato contraente,
l'applicabilità della Convenzione non può dirsi esclusa, poiché “la Convenzione di Vienna è
convenzione di diritto materiale uniforme e prevale sulle norme di diritto internazionale
privato rispetto alle quali è norma speciale”4; a tal riguardo, la Corte di cassazione francese
ha inoltre precisato che una clausola contrattuale che si limiti a fare riferimento alle “leggi
francesi” in generale, e non precisamente al “diritto francese della vendita” non esclude
l’applicabilità della Convenzione al contratto, poiché la Convenzione fa parte del diritto
sostanziale francese5.
Date queste premesse sono due le questioni fondamentali che debbono porsi le società italiane
che si trovano ad operare in veste di venditori o compratori sul mercato francese:
1) È davvero conveniente escludere l'applicazione della Convenzione optando per il diritto
nazionale?
2) Considerato che la Convenzione potrebbe trovare applicazione in caso di mancata
esclusione espressa e che essa non regola delle questioni cruciali legate al contratto di vendita
– come il termine di prescrizione o la validità di eventuali clausole limitative della
responsabilità del venditore previste dal contratto6 – quale è il diritto applicabile e quale
diritto converrebbe eventualmente scegliere di applicare alle materie non disciplinate dalla
Convenzione?
b) quando le norme di diritto internazionale privato rimandano all'applicazione della legge di uno Stato contraente”.
Legge italiana n. 765 del 11 dicembre 1985.
3 Decreto francese n. 87-1045 del 22 dicembre 1987.
4 Tribunale di Padova, sez. Este, sentenza del 11/01/2005.
5
Cass.. Com., 13/09/2011, n° 09-70.305, Sté Cd System c/ Sté Cybernetic.
6 Art. 4 della Convenzione di Vienna: “La presente Convenzione regola esclusivamente la formazione del contratto di
vendita e i diritti e gli obblighi del venditore e del compratore che sorgono da tale contratto. In particolare, salvo
disposizione contraria ed espressa contenuta nella presente Convenzione, essa non riguarda:
(a) la validità del contratto o di singole sue clausole o degli usi;
(b) gli effetti che dal contratto possono derivare sulla proprietà dei beni venduti”.
2
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La risposta a tali interrogativi non può che variare in funzione del punto di vista adottato –
quello del venditore italiano o del compratore italiano.
La presente analisi del regime di responsabilità del venditore secondo un’ottica comparativa
tra le tre fonti giuridiche in questione – la Convenzione di Vienna, il diritto italiano ed il
diritto francese - è volta a permettere alle parti contraenti di operare una scelta consapevole
del diritto da applicare al contratto.
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OBBIGHI DEL VENDITORE: DUPLICITA’ ED UNICITA’ DI DISCIPLINE A
CONFRONTO
2. GLI
I sistemi giuridici italiano e francese presentano un’impostazione notevolmente diversa
rispetto a quella adottata dalla Convenzione di Vienna quanto agli obblighi del venditore: se
le normative interne istituiscono una duplice disciplina, la fonte internazionale propende per
una nozione unica dell’obbligazione gravante sul venditore.
2.1
LA NORMATIVA DELLA CONVENZIONE.
2.1.1 LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE
L’art. 30 della Convenzione di Vienna individua le obbligazioni del venditore nell’”obbligo di
consegnare i beni, trasferirne la proprietà e rilasciare tutti i documenti relativi ad essi”, e
l’art. 35 co. 1 specifica quanto all’obbligo di consegna che “il venditore deve consegnare beni
della quantità, qualità e tipo richiesti dal contratto, e che siano disposti o imballati nel modo
richiesto dal contratto”.
Sebbene ad un primo sguardo la Convenzione sembri aver voluto sancire una triplice
obbligazione a carico del venditore, una lettura attenta di tali disposizioni rivela che in realtà
l’obbligazione gravante sul venditore si riduce ad una soltanto, l’obbligo di consegna
conforme.
Da un lato, infatti, l’obbligo di rilascio dei documenti relativi ai beni venduti può essere
sostanzialmente ricondotto all’obbligo di consegna, di cui costituisce solo una specificazione
ulteriore.
Dall’altro lato, anche se la Convenzione menziona l’obbligo di trasferire la proprietà, essa non
si occupa in realtà di stabilire il modo in cui il trasferimento si realizza né gli effetti che ne
derivano (art. 4 lett. (b) ), per non identificarsi con nessun sistema in particolare e potersi,
quindi, coniugare sia con quelli che riconoscono la categoria del contratto con effetti reali,
come la Francia e l’Italia, nei quali il trasferimento della proprietà si realizza di norma per
effetto della conclusione del contratto di compravendita, che con quelli che ammettono solo il
contratto con effetti obbligatori7, per esempio il diritto tedesco8.
Ne consegue pertanto che, nella presente analisi, il riferimento a tale obbligo deve essere
interpretato secondo l’impostazione che contraddistingue i sistemi italiano e francese, per cui
il trasferimento della proprietà costituisce, di norma, un effetto della conclusione del contratto
di compravendita e non un’obbligazione per il venditore.
L’obbligazione posta dalla Convenzione a carico del venditore può essere individuata
pertanto in un unico obbligo di consegna di uno o più beni conformi quanto a qualità,
quantità, descrizione ed imballaggio alle previsioni contrattuali (art. 35 co. 1).
Dalia, Convenzione di Vienna dell’11 aprile 1980, in Codice della Vendita a cura di V. Buonocore e A. Luminoso,
Milano, 2005.
8
Il diritto tedesco distingue in modo netto il contratto di compravendita (Verpflichtungsgeschäft) con il quale il venditore si
obbliga a consegnare la cosa ed a trasferirne la proprietà e reciprocamente il compratore si obbliga a pagare il prezzo, dal
successivo atto di disposizione del diritto (Verfügungsgeschäft), con il quale il venditore, ancora proprietario della cosa, ne
trasferisce la proprietà al compratore.
7C.
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2.1.2 LA VIOLAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE
Per quanto concerne la violazione dell’obbligazione principale del venditore, la Convenzione
di Vienna, al suo articolo 35, stabilisce che essa si identifica nella consegna di beni non
conformi al contratto.
La nozione unitaria di "difetto di conformità" dei beni venduti opera secondo la Convenzione
in quattro casi:
 inidoneità del bene all'uso abituale (a)
 inidoneità del bene allo specifico uso contrattualmente stipulato (b)
 mancata corrispondenza della qualità del bene a quanto previsto dal contratto (c)
 mancata corrispondenza tra la sistemazione o l’imballaggio (d) e quanto previsto dal
contratto (co. 2)9.
La Convenzione individua dunque un’unica obbligazione gravante sul venditore, l’obbligo di
consegna conforme, ed un’unica violazione possibile di tale obbligo, la consegna di beni non
conformi al contratto.
Diversa è l’impostazione adottata dal diritto italiano e dal diritto francese.
2.2. LE NORMATIVE ITALIANA E FRANCESE.
Malgrado alcune differenze di formulazione dovute all’attitudine alla puntualizzazione del
legislatore italiano contrapposta alla concisione del legislatore francese, è possibile riscontrare
una sostanziale concordanza di principio tra le due discipline nel sancire una duplice
obbligazione principale in capo al venditore.
L'art. 160310 del Codice civile francese e l'art. 147611 del Codice civile italiano individuano,
infatti, nell'obbligo di garantire il compratore per i vizi del bene venduto e nell'obbligo di
consegnare il bene al compratore le obbligazioni principali nascenti in capo al venditore per
effetto della conclusione del contratto di compravendita12.
Art. 35 della Convenzione di Vienna: “ [...] 2.Salvo diverso accordo tra le parti i beni non sono conformi al contratto se
non:
(a) sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
(b) sono idonei allo specifico uso esplicitamente o implicitamente portato a conoscenza del venditore al momento della
conclusione del contratto, salvo che le circostanze mostrino che il compratore non ha fatto affidamento sulla competenza o
sulla capacità di valutazione del venditore o che non era da parte sua ragionevole farvi affidamento;
(c) possiedono le qualità dei beni che il venditore ha presentato al compratore come campione o modello;
(d) sono disposti o imballati secondo il modo usuale per beni dello stesso tipo o, in difetto di un modo usuale, in un modo che
sia adeguato per conservare e proteggere i beni.. [...]”.
10 Art. 1603 del Codice civile francese: “[ Il venditore] ha due obbligazioni principali, quella di consegnare e quella di
garantire la cosa che vende.”
11 Art. 1476 del Codice civile italiano: “Le obbligazioni principali del venditore sono:
1) quella di consegnare la cosa al compratore;
2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto;
3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa”.
12 L’art. 1476 del Codice civile italiano al n. 2 specifica inoltre l’obbligo del venditore di far acquistare la proprietà della cosa
o il diritto al compratore, ma riguarda soltanto i casi in cui la vendita non produce effetti reali immediati; tale obbligo grava
altresì anche sul venditore francese nonostante il Codice napoleonico non lo precisi, dal momento che in entrambi i sistemi
giuridici la vendita è un contratto consensuale ad effetti reali, dunque in linea di principio il passaggio del diritto – e della
proprietà della cosa – dalla sfera giuridica del venditore a quella del compratore si produce automaticamente per effetto del
consenso manifestato dalle parti.
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Entrambi i sistemi giuridici prevedono due tipi di garanzia, la garanzia per vizi e la garanzia
per evizione13.
In questa sede, nel quadro dell’analisi della nozione di conformità del bene venduto, ci
occuperemo esclusivamente della garanzia per i vizi del bene venduto.
2.2.1. L’OBBLIGO DI GARANZIA PER I VIZI.
L’obbligo di garanzia per i vizi del bene venduto è disciplinato in modo pressoché analogo
dalle normative italiana e francese ed è definito come l'obbligo per il venditore di garantire
che la cosa venduta non abbia vizi che:
1. ne determinino l’inidoneità o
2. ne diminuiscano il possibile utilizzo.
Il primo tipo di vizi è indicato esattamente negli stessi termini nell’ambito delle due
normative: si tratta dei vizi che “rendono la cosa inidonea all'uso a cui è destinata”14.
Il secondo tipo di vizi, anche se sostanzialmente equivalente, è descritto in termini
leggermente diversi dalle due normative: mentre l’art. 1490 del Codice civile italiano fa
riferimento ai vizi della cosa che «ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore», l’art.
1641 del Codice civile francese indica i vizi «che diminuiscono l’uso [possibile] della cosa a
tal punto che il compratore non l’avrebbe acquistata o avrebbe versato un minor prezzo, se li
avesse conosciuti».
La garanzia per i vizi del bene venduto disciplinata dai sistemi giuridici francese ed italiano
costituisce – essenzialmente – un pendant di quanto previsto dalla lettera a) dell'articolo 35
della Convenzione, poiché disciplina i casi di inidoneità del bene all’uso abituale.
È da notare tuttavia una differenza notevole: la Convenzione non prevede l’ipotesi di vizi che
si limitano a ridurre il possibile utilizzo e quindi il valore del bene venduto, senza renderlo
però del tutto inidoneo.
Da questo punto di vista, pertanto, la Convenzione risulta più favorevole per il venditore
italiano, che dovrà rispondere solo in caso di vizi che rendono il bene inidoneo, mentre le
normative nazionali – italiana e francese - favoriscono il compratore italiano, che potrà agire
contro il venditore anche quando i vizi riscontrati hanno soltanto diminuito il possibile
utilizzo del bene.
In presenza di vizi del bene venduto, entrambe le normative – francese ed italiana - offrono al
compratore tre mezzi di tutela:
- l’azione redibitoria (domanda di risoluzione del contratto);
- l’azione estimatoria (domanda di riduzione del prezzo)
- l’azione risarcitoria.
Art. 1626 del Codice civile francese: “Anche in assenza di previsione contrattuale espressa, il venditore è tenuto a
garantire il compratore dall’evizione totale o parziale della cosa venduta, o dagli oneri o diritti gravanti sulla cosa, taciuti
dal venditore al momento della conclusione del contratto”.
Art 1483 del Codice civile italiano: “Se il compratore subisce l'evizione totale della cosa per effetto di diritti che un terzo ha
fatti valere su di essa , il venditore è tenuto a risarcirlo del danno a norma dell'articolo 1479.
Egli deve inoltre corrispondere al compratore il valore dei frutti che questi sia tenuto a restituire a colui dal quale è evitto, le
spese che egli abbia fatte per la denunzia della lite e quelle che abbia dovuto rimborsare all'attore”.
Art. 1484 del Codice civile italiano: “In caso di evizione parziale della cosa, si osservano le disposizioni dell'articolo 1480 e
quella del secondo comma dell'articolo precedente”.
14 Art. 1641 del Codice civile francese: ”Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue
qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine […]”; art. 1490 del Codice civile italiano: ”Il venditore è tenuto a
garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata [...]”.
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Sia il diritto francese che il diritto italiano prevedono inoltre un termine di prescrizione
dell’azione molto più breve rispetto alla prescrizione ordinaria15.
Una peculiarità del diritto italiano consiste nell’equiparazione, dal punto di vista della tutela,
tra la garanzia per i vizi del bene venduto ed un altro istituto, disciplinato dall’art. 1497 del
Codice civile italiano, la cd. mancanza di qualità promesse o essenziali, che richiama la lettera
c) dell’art. 35 della Convenzione. Si tratta degli attributi “inerenti alla natura della merce” e
riguardanti “tutti quegli elementi essenziali e sostanziali che, nell’ambito del medesimo
genere, influiscono sulla classificazione della cosa in una specie, piuttosto che in un’altra”16,
ad esempio il colore, il tessuto o la materia.
2.2.2 L’OBBLIGO DI CONSEGNA.
L’art. 1604 del Codice civile francese e la dottrina italiana concordano nel definire la
consegna come “il passaggio della cosa venduta nel potere e nel possesso del compratore”.
L’obbligo di consegna consiste nel consegnare la cosa nello stato in cui si trovava al momento
della vendita insieme con gli accessori, le pertinenze e i frutti dal giorno della vendita.
Il Codice civile italiano include nel suddetto obbligo anche la consegna dei titoli e dei
documenti relativi alla proprietà ed all’uso della cosa venduta17, che richiama la lett. d)
dell’art. 35 della Convenzione.
Il diritto francese, dopo aver a lungo assimilato le due nozioni, distingue ormai attualmente in
modo netto la garanzia per vizi, azionabile in caso di inidoneità del bene all'uso abituale,
dall’obbligo di consegna conforme, che riguarda esclusivamente l’idoneità della cosa allo
specifico uso stipulato dalle parti al momento della conclusione del contratto – che
costituisce, pertanto, un pendant di quanto previsto dalla lettera b) dell'art. 35 della
Convenzione.
Un’ulteriore peculiarità del diritto italiano in tale ambito è rinvenibile nella distinzione tra la
consegna di un bene viziato ed il c.d. aliud pro alio18.
L’obbligo di garanzia per vizi risulta, pertanto, formalmente separato dall’obbligo di
consegna, nonostante in realtà, nelle situazioni concrete, la distinzione tra i tre istituti giuridici
risulti spesso difficile.
Premesse tali considerazioni sulla disciplina italiana, francese ed internazionale delle
obbligazioni del venditore, nella presente analisi ci occuperemo della responsabilità del
venditore per i vizi del bene venduto, mettendo a confronto le diverse normative applicabili
per evidenziare quelle più favorevoli al venditore ed al compratore italiano.
15
cfr. infra, 4. Le questioni non affrontate dalla Convenzione: prescrizione e clausole limitative della responsabilità.
Cass. Civ., Sez. II, 13/01/1997 n. 224.
17 Art. 1477 del Codice civile italiano: “La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della
vendita.
Salvo diversa volontà delle parti, la cosa deve essere consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze e i frutti dal giorno
della vendita.
Il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta”.
Art. 1614 del Codice civile francese: “La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trova al momento della vendita.
Da tale giorno, tutti i frutti appartengono al compratore”.
Art. 1615 del Codice civile francese: “L’obbligo di consegnare la cosa comprende i suoi accessori e tutto ciò che è stato
destinato al suo uso perpetuo”.
18 L’aliud pro alio si configura quando viene consegnato un bene completamente diverso da quello pattuito; è il
caso della vendita di un quadro d’autore falso (Corte di Appello di Firenze, sent. del 18/3/1996) o di una varietà di
pianta diversa (Cass. Civ., Sez. III, 19/01/1995, n. 593).
16
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3. LA RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE.
Sotto il profilo della responsabilità del venditore, se la disciplina della Convenzione si
discosta dalla tradizionale impostazione dei sistemi giuridici romanistici, l’apparente
uniformità tra le normative francese ed italiana cela in realtà molteplici differenze.
3.1. LA NOZIONE GIURIDICA.
3.1.1. DISCIPLINA DELLA CONVENZIONE.
In base all’art. 36 della Convenzione il venditore è contrattualmente responsabile sia per i
difetti di conformità esistenti al momento del passaggio del rischio al compratore19, anche se
essi si manifestano solo dopo quel momento (co. 1), sia per quelli successivi, dovuti
all’inadempimento di una qualsiasi sua obbligazione, compresa la garanzia che per un periodo
di tempo i beni si manterranno idonei al loro normale uso o a qualche uso specifico o
conserveranno le qualità o le caratteristiche determinate (co. 2) 20.
Secondo il primo comma di tale disposizione, per poter invocare la responsabilità del
venditore, il compratore deve fornire la prova di un difetto di conformità, palese o occulto,
derivante da fatto proprio del venditore, preesistente al momento del passaggio del rischio.
Il secondo comma, inoltre, stabilisce una presunzione di responsabilità in capo al venditore
per i difetti di conformità verificatisi dopo il momento del passaggio del rischio al compratore
e che sono riconducibili all’inadempimento di una delle sue obbligazioni.
3.1.2. DISCIPLINE ITALIANA E FRANCESE.
Le normative italiana e francese prevedono la responsabilità del venditore solo per i vizi già
esistenti al momento della conclusione del contratto, e quindi del passaggio del rischio, ma
con una differenza considerevole: la normativa francese riconosce la responsabilità del
venditore esclusivamente nel caso in cui il compratore dimostri l’esistenza di un vizio
occulto21; viceversa, l’art. 1491 del Codice civile italiano sancisce che «non è dovuta la
garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti
non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore
abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi».
A tal riguardo, è da rilevare che il vizio facilmente riconoscibile non consiste nel vizio
apparente ma in un difetto più palese, che non presuppone un particolare sforzo di diligenza
nell’operare il controllo; si tratta pertanto del vizio individuabile ictu oculi22.
Le normative italiana ed internazionale sembrano pertanto più convenienti per il compratore
italiano, poiché la nozione di difetto coperto dalla garanzia è più ampia rispetto a quella
prevista dalla disciplina francese che, viceversa, favorisce il venditore italiano, responsabile
esclusivamente per i vizi occulti del bene venduto.
19
Si ricorda che sia il diritto italiano che il diritto francese prevedono che normalmente il passaggio del rischio dal venditore
al compratore si produca al momento della conclusione del contratto.
20 Art. 36 della Convenzione: “1. Il venditore è responsabile secondo il contratto e la presente Convenzione per un difetto di
conformità esistente al momento del passaggio del rischio al compratore, anche se il difetto di conformità si manifesta solo
dopo quel momento.
2. Il venditore è anche responsabile per un difetto di conformità che si verifica dopo il momento indicato nel comma
precedente e che è dovuto all’inadempimento di una qualsiasi sua obbligazione, compresa la garanzia che per un periodo di
tempo i beni si manterranno idonei al loro normale uso o a qualche uso specifico o conserveranno le qualità o le
caratteristiche determinate”.
21Art. 1642 del Codice civile francese: “Il venditore non è tenuto a garantire il compratore dai vizi apparenti e di cui il
compratore ha potuto convincersi da solo”.
22 F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 2003 , pag. 1073.
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3.2. PRESUNZIONI LEGALI.
Per quanto riguarda l’onere della prova, le normative italiana e francese agevolano
considerevolmente il compito del compratore introducendo delle presunzioni legali in capo al
venditore, sconosciute alla Convenzione23.
3.2.1. LA DISCIPLINA ITALIANA.
Conformemente all’art. 1494 del Codice civile italiano, “in ogni caso il venditore è tenuto
verso il compratore al risarcimento del danno se non prova di avere ignorato senza colpa i
vizi della cosa. / Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi
della cosa.”. Ne risulta quindi che, come affermato dalla Corte di Cassazione, “l’azione di
risarcimento dei danni presuppone di per sé la colpa [del venditore], consistente
nell’omissione della diligenza necessaria a scongiurare l’eventuale presenza di vizi nella
cosa”24.
Il compratore italiano che voglia far riconoscere la responsabilità per vizi del venditore dovrà
quindi dimostrare solo l’esistenza di un vizio della cosa al momento della conclusione del
contratto; spetterà poi al venditore fornire la prova contraria per potersi liberare da tale
responsabilità25.
3.2.2 LA DISCIPLINA FRANCESE.
Dal combinato disposto degli articoli 164326 e 164527 del Codice civile francese, così come
interpretati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione francese, emerge l’esistenza di una
presunzione di mala fede in capo al venditore professionista: “Il venditore professionista non
può ignorare i vizi della cosa venduta, anche se [venduta] ad un [compratore]
professionista”28; “[poiché il venditore professionista] deve conoscere i vizi della cosa, la sua
buona fede non lo esonera dall’obbligo di risarcire i danni subiti dal compratore”29: si tratta
quindi di una presunzione iuris et de iure, che esclude la prova contraria.
Sotto questo profilo, per il venditore italiano la disciplina più conveniente è quella prevista
dalla Convenzione, che non prevede alcun tipo di presunzione legale a suo carico, mentre il
regime più favorevole al compratore italiano risulta essere quello predisposto dal diritto
francese30, che considera in ogni caso il venditore professionista a conoscenza dei vizi del
bene venduto.
23
È opportuno precisare a tal riguardo che la presunzione di mala fede prevista dal diritto francese concerne esclusivamente i
venditori presi in considerazione nella presente analisi, ossia i venditori professionisti.
24 Cass. Civ., 07/03/2007, n. 5202 cit. in A. Galasso, G. Palmieri, Manuale del diritto privato, Zanichelli Bologna, 2010, pag.
556.
25 Codidetta presunzione “iuris tantum”.
26 Art. 1643 del Codice civile francese: “[Il venditore] risponde dei vizi occulti, anche nell’ipotesi in cui non li avesse
conosciuti, a meno che, in tal caso, egli abbia stipulato un’esonerazione dalla garanzia”.
27 Art. 1645 del Codice civile francese: “Se il venditore conosceva i vizi della cosa, egli è obbligato, oltre che alla
restituzione dell’importo ricevuto, anche al risarcimento di tutti i danni subiti dal compratore”.
28 Cass. Com., 27/1/1991: Bull. Civ. IV, n° 367; Cass. Civ. II, 30/03/2000: Bull. Civ. II, n° 57.
29 Cass. Civ. I, 16/04/1996: Bull. civ. V, n° 188.
30 È opportuno però rilevare che tale constatazione concernente il punto di vista del compratore vale soltanto in assenza di
clausole di limitazione della responsabilità del venditore; in caso di introduzione nel contratto di clausole di questo tipo, i
regimi francese ed italiano presentano, invece, una disciplina sostanzialmente uniforme (per la trattazione di tale questione, si
rinvia alla prossima sezione relativa alle nozioni non regolamentate dalla Convenzione, cfr. infra, 4. Le questioni non
affrontate dalla Convenzione: prescrizione e clausole limitative della responsabilità).
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3.3 L’OBBLIGO DI DENUNCIA DEI VIZI E DI ESAME DEI BENI
La scelta della Convenzione di Vienna da parte del venditore italiano e del diritto francese da
parte del compratore italiano appare conveniente anche riguardo all’obbligo di denuncia dei
vizi.
La normativa internazionale prevede, infatti, due obbligazioni gravanti sul compratore, quella
di esaminare i beni e quella di denunciarne i vizi, mentre alcuna previsione è stabilita dal
diritto interno francese.
La disciplina italiana, sotto questo profilo, si colloca in posizione intermedia tra i due suddetti
estremi, ponendo a carico del compratore solo una delle due obbligazioni previste dalla
Convenzione: l’obbligo di denuncia dei vizi.
3.3.1. DISCIPLINA DELLA CONVENZIONE
La Convenzione stabilisce due obbligazioni in capo al compratore che voglia far valere la
responsabilità del venditore per i vizi della cosa acquistata: quella di “esaminare i beni o farli
esaminare nel più breve tempo possibile avuto riguardo alle circostanze” (art. 38 co. 1°)31 e
quella di denunziare i vizi entro un tempo ragionevole dalla scoperta (art. 39 co. 1) ed al più
tardi entro due anni dalla consegna (art. 39 co. 2)32.
L’esame dei beni si pone pertanto come condizione necessaria per la scoperta dei difetti di
conformità, la cui denuncia tempestiva consente al compratore di avvalersi dei rimedi a lui
garantiti dalla Convenzione in caso di inadempimento del venditore.
Le due disposizioni risultano strettamente connesse: “la verifica dei beni è momento rilevante
per la decorrenza del termine di decadenza per la denunzia del difetto di conformità”33.
Il termine per l’esame dei beni decorre dal momento della consegna; il limite temporale entro
il quale effettuare l’esame, individuato dall’espressione “nel più breve tempo possibile avuto
riguardo alle circostanze”, consiste – sostanzialmente – in pochi giorni lavorativi.
Anche in relazione al termine indicato per adempiere all’obbligo di denuncia previsto dall’art.
39, il legislatore uniforme ha utilizzato la nozione indeterminata di “tempo ragionevole”,
assegnando alla giurisprudenza il compito di stabilire di volta in volta se un dato periodo di
tempo utilizzato da un compratore per la denuncia può essere considerato ragionevole o
meno.
La ragionevolezza del tempo dipende essenzialmente dalle circostanze di ciascun caso, come
la natura deperibile o il carattere stagionale dei beni; il termine si abbrevia, inoltre, in caso di
difetti apparenti o facilmente riconoscibili34.
Quanto al termine di due anni previsto dal co. 2°, una pronuncia recente della Corte di
cassazione francese ne ha precisato la natura, affermando che si tratta di un “termine di
denuncia del difetto di conformità e non di un termine per agire”35. Esso è, quindi, un termine
decadenziale assoluto, che decorre dal momento in cui i beni sono effettivamente consegnati
31Il
secondo comma dell’art. 38 precisa inoltre che tale esame può essere differito fino al momento dell’arrivo dei beni a
destinazione in caso di trasporto dei beni.
32 Art. 39 della Convenzione: “1. L'acquirente decade dal diritto di far valere un difetto di conformità se non lo denuncia al
venditore, precisando la natura di tale difetto, entro un termine ragionevole, a partire dal momento in cui l'ha constatato o
avrebbe dovuto constatarlo.
2. In tutti i casi l'acquirente decade dal diritto di far valere un difetto di conformità se non lo denuncia al più tardi entro un
termine di due anni, a partire dalla data alla quale le merci gli sono state effettivamente consegnate, a meno che tale
scadenza non sia incompatibile con la durata di una garanzia contrattuale”.
33 C.Dalia, Convenzione di Vienna dell’11 aprile 1980, in Codice della Vendita a cura di V. Buonocore e A. Luminoso,
Milano, 2005.
34 Il Tribunale di Cuneo, con sentenza del 31/01/1996, ha considerato ad esempio che la misura eccessiva di un capo di
abbigliamento è difetto apparente, tenuto conto della qualità di esperto rivestita dal compratore in quel determinato settore; il
termine per la denuncia, quindi, deve essere ridotto. Nel caso di specie, il periodo di ventitré giorni dalla consegna rende
quest’ultima tardiva.
35 Cass. Com., 03/02/2009, JCP E 2009, 1408, nota di L. Leveneur; Contrats conc. Consom. 2009, comm. 96, nota di L.
Leveneur.
10/17
al compratore o messi a sua disposizione e che impedisce quindi al compratore di denunciare
un vizio successivamente alla scadenza del suddetto termine36, in ossequio al principio di
certezza del diritto.
Ne consegue che, in relazione a vizi già presenti al momento del passaggio del rischio ma
apparsi appena prima della fine del biennio,“anche se effettuata entro un termine ragionevole,
la loro denuncia sarà inefficace se interverrà più di due anni dopo la consegna effettiva della
merce al compratore; [...] a fortiori, ogni denuncia di vizi apparsi a seguito della scadenza
del termine sarà totalmente inutile”37.
Tale termine biennale non costituisce quindi un termine di prescrizione, poiché “la denuncia
di un difetto non comporta ipso facto l’esercizio di una azione in giustizia”38; a sostegno di
tale affermazione è peraltro opportuno ricordare che la prescrizione è una delle materie non
disciplinate dalla Convenzione e sarebbe pertanto del tutto illogico interpretare il termine
decadenziale previsto al secondo comma dell’articolo 39 della Convenzione come un termine
di prescrizione39.
La Convenzione di Vienna si mostra dunque complessivamente molto esigente verso il
compratore professionista; ciononostante, quest’ultimo dispone comunque di un’“ancora di
salvezza”40, che consiste nella possibilità di provare la mala fede o l’ignoranza colposa del
venditore: l’articolo 40 prevede infatti che il compratore è liberato dall’onere di esaminare i
beni e di denunciarne le irregolarità “se il difetto di conformità riguarda fatti di cui il
venditore era a conoscenza o che non avrebbe potuto ignorare e che non aveva rivelato al
compratore”. Tale previsione è volta a sanzionare il comportamento reticente del venditore
nell’adempimento del proprio dovere di informazione, che consiste in una specificazione del
generale principio di buona fede di cui all’art. 741 della Convenzione.
3.3.2. DISCIPLINE ITALIANA E FRANCESE.
A differenza della Convenzione di Vienna, il diritto italiano si limita a prevedere l’obbligo di
denuncia dei vizi dei beni: in conformità all’art. 1495 del Codice civile italiano, il compratore
decade dal diritto alla garanzia se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla
consegna del bene, se si tratta di vizi apparenti, e dalla scoperta, in caso di vizi occulti, mentre
la denuncia non è necessaria se il venditore ha ammesso l’esistenza del vizio o l’ha occultato.
Il diritto francese, dal canto suo, si pone agli antipodi rispetto alla severità della Convenzione
nei confronti del compratore, dal momento che non predispone né un’obbligo di esame dei
beni, né un’obbligo di denuncia dei vizi a suo carico.
L’analisi delle differenze tra le normative internazionale, italiana e francese riguardo
all’obbligo di denuncia dei vizi e di esame dei beni rileva ai fini della nostra trattazione per la
loro incidenza sull’onere della prova del compratore.
36
Cass. Com., 8/04/2009, RTD civ. 2009. 688, osservazioni P. Remy-Corlay.
V. Heuzé, La vente internationale de marchandises, Droit uniforme, LGDJ, 2000, n° 312, p. 275.
38 M. B . Audit, La vente internationale des marchandises, LGDJ, 1990, n° 104, p. 102.
39 Quanto alle difficoltà di calcolo del termine di prescrizione in caso di applicazione della Convenzione ad un contratto di
compravendita internazionale di merci e sui problemi di articolazione del termine decadenziale di cui all’art. 39 co. 2 della
Convenzione con il termine di prescrizione previsto dal diritto interno – francese ed italiano-, cfr. infra, 4. Le questioni non
affrontate dalla Convenzione: prescrizione e clausole limitative della responsabilità.
40 J-B. Racine, Délais et Convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale des marchandises, RDC Octobre 2009
41 Art. 7 della Convenzione:
“1. Ai fini dell'interpretazione della presente Convenzione, sarà tenuto conto del suo carattere internazionale e della
necessità di promuovere l'uniformità della sua applicazione, nonchè di assicurare il rispetto della buona fede nel commercio
internazionale.
2. Le questioni riguardanti le materie disciplinate dalla presente Convenzione e che non sono da questa espressamente
risolte, saranno regolate secondo i princìpi generali a cui si ispira, o, in mancanza di tali princìpi, in conformità alla legge
applicabile secondo le norme del diritto internazionale privato”.
37
11/17
3.4 L’ONERE DELLA PROVA DEL COMPRATORE.
In base al combinato disposto degli articoli 38 e 39 della Convenzione, sul compratore
incombe l’onere di dimostrare:
1) che il venditore non ha adempiuto una sua obbligazione essenziale;
2) di aver esaminato i beni nel più breve tempo possibile
3) di aver denunciato i difetti di conformità dei beni entro un tempo ragionevole e di aver
specificato la natura dei difetti.
In caso di applicazione del diritto italiano, il compratore deve fornire la prova:
1) dell’esistenza di un vizio dei beni venduti al momento della conclusione del contratto
2) di aver denunciato i vizi dei beni venduti entro otto giorni dalla consegna in caso di
vizi apparenti o dalla scoperta in caso di vizi occulti.
Il diritto francese impone invece al compratore esclusivamente di dimostrare l’esistenza di un
vizio occulto dei beni al momento della conclusione del contratto.
Nello schema seguente sono messe a confronto le discipline internazionale, italiana e francese
concernenti gli oneri gravanti sul compratore per far valere un difetto del bene venduto.
CONVENZIONE
VIENNA
DI DIRITTO ITALIANO
ESAME
«nel più breve tempo
DELLE MERCI possibile avuto riguardo
alle circostanze» (art. 38)
DENUNCIA
«entro
un
tempo
DEL DIFETTO ragionevole» dall’esame
DI
delle merci (art. 39 co. 1);
CONFORMITÀ decadenza: due anni dalla
consegna (art. 39, co. 2)
ONERE
DELLA
PROVA
1. inadempimento
venditore
Non richiesto
«entro otto giorni» dalla
consegna in caso di vizi
apparenti
o
dalla
scoperta in caso di vizi
occulti (art. 1495, co. 1,
c.c.)
del 1. esistenza di un vizio
dei beni al momento
della conclusione del
contratto
DIRITTO
FRANCESE
Non richiesto
Non richiesto
1. esistenza di un
vizio occulto dei
beni al momento
della conclusione
del contratto
2.esame dei beni nel più 2. denuncia del vizio
breve tempo possibile
entro otto giorni
-dalla consegna se vizio
apparente,
- dalla scoperta se vizio
occulto
3.denuncia dei difetti di
conformità dei beni entro
un tempo ragionevole, con
precisazione della natura
dei difetti
Dal punto di vista degli oneri imposti al compratore, è pertanto possibile consigliare ancora
una volta al compratore italiano di scegliere l’applicazione del diritto francese ed al venditore
italiano di propendere per l’applicazione della Convenzione di Vienna.
12/17
4. LE QUESTIONI NON DISCIPLINATE DALLA CONVENZIONE
Prima di poter stabilire con certezza quale sia il diritto più favorevole per il compratore
italiano e quale per il venditore italiano nell’ambito di un contratto di vendita concluso con un
operatore francese, è tuttavia necessario tenere in considerazione il fatto che la Convenzione
di Vienna non disciplina questioni cruciali legate al contratto di vendita, come il termine di
prescrizione e la validità di eventuali clausole limitative della responsabilità del venditore
previste dal contratto.
Prendendo atto di tale circostanza, è allora opportuno stabilire, per ognuna di queste materie,
quale sia il diritto applicabile al contratto secondo le regole di diritto internazionale privato
(salvo in caso di esclusione espressa dell’applicazione della Convenzione di Vienna), per poi
analizzare le discipline previste dal diritto italiano e dal diritto francese al fine di constatare
quale diritto risulti più conveniente per il venditore italiano e quale per il compratore italiano.
4.1. LA PRESCRIZIONE DELL’AZIONE DI RESPONSABILITÀ PER VIZI DEL BENE VENDUTO
Nel caso in cui le parti contraenti italiana e francese non abbiano escluso espressamente
l’applicazione della Convenzione di Vienna, si pone il problema del calcolo del termine di
prescrizione, stante il silenzio della Convenzione stessa su tale questione.
4.1.1 LA DETERMINAZIONE DELLA LEGGE APPLICABILE.
La legge applicabile alla prescrizione deve essere determinata secondo le norme sul conflitto
di leggi; a tal proposito, sia il Regolamento Roma I CE 593/2008 sulla legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali, sia la Convenzione dell'Aja del 15 giugno 1955 sulla legge
applicabile alle vendite a carattere internazionale di beni mobili materiali, prevedono che la
prescrizione sia disciplinata dalla legge del contratto, cioè dalla legge scelta dalle parti
contraenti o, in mancanza di scelta, dalla legge del Paese in cui il venditore ha la residenza
abituale.
La legge applicabile al calcolo del termine di prescrizione dell’azione di responsabilità per
vizi del bene venduto sarà dunque la legge italiana in caso di venditore italiano e la legge
francese in caso di compratore italiano.
4.1.2. LE DISCIPLINE ITALIANA E FRANCESE.
La normativa italiana prevede una prescrizione ordinaria di dieci anni che decorre dal giorno
in cui il diritto può essere esercitato42; tuttavia l’art. 1495 co. 3° del Codice civile italiano
introduce un’eccezione alla prescrizione decennale in materia di garanzia per i vizi del bene
venduto (a cui è equiparata la mancanza di qualità), fissando la prescrizione dell’azione in un
anno dalla consegna del bene43.
L’art. 2224 del Codice civile francese istituisce invece un termine di prescrizione
quinquennale in materia mobiliare, che decorre dal giorno in cui il titolare di un diritto ha
conosciuto o avrebbe dovuto conoscere i fatti che permettono l’esercizio dell’azione;
un’eccezione è prevista anche in questo caso in materia di vizi del bene venduto dall’art. 1648
Art. 2946 del Codice civile italiano: “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per
prescrizione con il decorso di dieci anni”; art. 2935 del Codice civile italiano: “La prescrizione comincia a decorrere dal
giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
43 Art. 1495 del Codice civile italiano: “Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore
entro otto giorni dalla scoperta (1511), salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.
La denunzia non necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultato.
L’azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l’esecuzione del
contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e
prima del decorso dell’anno dalla consegna (1522; att. 172)”.
42
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co. 1 del Codice civile francese, che fissa la prescrizione dell’azione in due anni dalla scoperta
del vizio44.
Nello schema seguente sono messe a confronto le due discipline, italiana e francese, in
materia di prescrizione del diritto di agire contro il venditore.
Diritto italiano
Garanzia per vizi (o
mancanza di qualità)
1 anno dalla consegna
Diritto francese
Garanzia
per
vizi occulti
2 anni dalla
scoperta
Diritto italiano
Prescrizione ordinaria
(Aliud pro alio)
10
anni
dalla
conoscenza/
conoscibilità dei fatti
Diritto francese
Prescrizione
ordinaria
5
anni
dalla
conoscenza/
conoscibilità dei
fatti
4.1.3. IL PROBLEMA DELL’INCIDENZA DELLA CONVENZIONE SULLA NORMATIVA INTERNA ITALIANA.
In caso di applicazione del diritto italiano in materia di prescrizione, si pone il problema di
accordare il termine biennale di decadenza dell’obbligo di denuncia dei vizi, previsto dalla
Convenzione di Vienna, con il termine annuale di prescrizione previsto dal Codice civile
italiano.
Benché né la giurisprudenza né la dottrina si siano ancora espresse al riguardo, la soluzione
contenuta in una sentenza del 200345 su una questione molto simile, seppur relativa al
trasporto internazionale di merci, potrebbe essere applicata alla vendita internazionale di
merci: “il legislatore internazionale, prevedendo un termine di decadenza superiore al
termine di prescrizione in vigore nei sistemi giuridici nazionali, ha voluto stabilire un termine
ultimo oltre il quale l’azione di responsabilità non può più essere esercitata; e questo allo
scopo di evitare che tramite continue interruzioni della prescrizione, il diritto possa essere
fatto valere perpetuamente”.
Secondo quest’impostazione, se il compratore vuole agire contro il venditore, oltre a
denunciare il vizio del bene in un «termine ragionevole» ed in ogni caso nel termine di due
anni, deve interrompere la prescrizione nell’anno seguente alla consegna della merce.
Dalla presente analisi delle discipline francese ed italiana in materia di prescrizione si evince
che l’applicazione del diritto francese è più conveniente per il compratore italiano, che
dispone di due anni dalla scoperta del vizio per esercitare l’azione, mentre la normativa
italiana favorisce il venditore italiano, poiché in tal caso il compratore sarebbe obbligato ad
agire entro un anno dalla consegna del bene venduto.
4.2. LA PREVISIONE DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA RESPONSABILITÀ PER VIZI DEL BENE
VENDUTO.
Come per la prescrizione, in assenza di disciplina predisposta dalla Convenzione
relativamente alla validità di eventuali clausole limitative della responsabilità del venditore
per i vizi del bene venduto, la legge applicabile a tale questione cruciale del contratto di
compravendita di merci deve essere determinata in base alle regole di diritto internazionale
privato, secondo le quali la validità del contratto o di una sua disposizione si stabilisce in base
alla legge che sarebbe applicabile se il contratto o la disposizione fossero validi46.
Art. 2224 del Codice civile francese: “Le azioni personali o reali mobiliari si prescrivono in cinque anni a decorrere dal
giorno in cui il titolare del diritto ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere i fatti che ne permettono l’esercizio”; art. 1648
co. 1 del Codice civile francese: “l’azione in materia di garanzia per vizi deve essere esercitata dal compratore entro due
anni dalla scoperta del vizio”.
45 Corte di Appello di Roma, sentenza n. 4006 del 25/10/2003.
46 Art. 10 Regolamento CE Roma I n. 593/2008.
44
14/17
Ne consegue, pertanto, che in caso di compratore italiano risulterà applicabile la legge
francese, in caso di venditore italiano la legge italiana 47.
4.2.1. LA DISCIPLINA FRANCESE.
In base all’articolo 164348 del Codice civile francese, è possibile inserire nel contratto di
compravendita una clausola limitativa della responsabilità del venditore per i vizi del bene
venduto. Una clausola di questo tipo non poò però essere efficacemente opposta al
compratore:
- in caso di mala fede del venditore o
- se il compratore non ha prestato il suo consenso alla previsione della clausola. A tal
riguardo, la Corte di Cassazione ha recentemente precisato che una clausola figurante
esclusivamente sulla fattura e non sul buono d’ordine sottoscritto dal compratore non può
trovare applicazione49.
Nonostante la disposizione del Codice civile sembri ammettere testualmentela validità di
clausole contrattuali limitative della responsabilità del venditore, tale ammissione vale in
realtà pienamente soltanto in caso di contratto concluso da un venditore non professionista.
Come già precisato50, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha posto, infatti, una
presunzione assoluta di mala fede in capo al venditore professionista, non soltanto in caso di
contratti stipulati con un consumatore o con un non professionista, categorie di compratori
coperti da una disciplina molto protettiva contenuta nel Codice del consumo francese51, ma
anche in caso di compravendita conclusa con un compratore professionista.
Tale presunzione incide sulla disciplina delle clausole limitative della responsabilità del
venditore professionista, comportando per lui la perdita della possibilità di poter stipulare
clausole di questo tipo.
La Corte di Cassazione afferma, infatti, che il venditore professionista, “tenuto a conoscerli,
non può far valere una clausola di esclusione anticipata della sua garanzia per vizi
occulti”52; la stessa soluzione vale anche in caso di clausole che limitano la garanzia53.
Il diritto francese, a differenza di quello italiano, stabilisce, inoltre, che in caso di contratti
conclusi fra venditori e compratori professionisti della stessa specialità, è possibile la
previsione una clausola limitativa della responsabilità del venditore per i vizi del bene
venduto54, ma tale clausola non potrà trovare applicazione in caso di dolo o colpa grave del
venditore55.
4.2.2. LA DISCIPLINA ITALIANA.
In base al secondo comma dell’art. 149056 del Codice civile italiano, la garanzia per i vizi del
bene venduto può essere limitata convenzionalmente; le clausole utilizzate più
cfr. infra, 4. A. I. La prescrizione dell’azione di responsabilità per vizi del bene venduto – La determinazione della legge
applicabile.
48 Art. 1643 del Codice civile francese: “Il venditore risponde dei vizi occulti, anche se non li conosceva, a meno che, in
questo caso, non abbia stipulato che non è tenuto ad alcuna garanzia”.
49 Cass. Com. 7/12/2010, n° 09-71.355.
50 cfr. infra, 3. B. II. Presunzioni legali – La disciplina francese.
51 Ordinanza n. 2005-136 del 17 febbraio 2005.
52 Cass. Civ. III, 3/01/1984 : Bull. civ. III, n° 4; Cass. Com. 17/12/1973: Bull. civ. IV, n° 367.
53 Cass. Com. 4/06/1969 : D. 1970. 51 ; Cass. Civ. I, 5/05/1982: Bull. Civ. I, n° 163.
54 Cass. Com. 6/11/1978 e Cass. Civ. III, 30/10/1978: JCP 1979. II. 19178; Cass. Com. 3/12/1985: Bull. Civ. IV, n° 287;
Cass. Civ. I, 20/02/1996: Bull. Civ. I, n° 86; Cass. Civ. III, 27/09/2000.
55 Cass. Civ. I, 24/02/1993 : Bull. civ. I, n° 88.
56 Art. 1490 del Codice civile italiano: “Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la
rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi
della cosa”.
47
15/17
frequentemente sono la clausola “visto ed accettato nello stato in cui si trova” e la clausola
“vista e piaciuta”57.
La clausola contrattuale limitativa della garanzia per i vizi dovuta dal venditore è, però, nulla
e se il venditore ha in mala fede (cioè con dolo o colpa grave) taciuto al compratore i vizi
della cosa, in applicazione della regola generale fissata dall’art. 122958 del Codice civile. Una
tale clausola è, infatti, considerata vessatoria e deve pertanto essere specificamente approvata
per iscritto ai sensi dell’art. 134159 del Codice civile60.
Come il diritto francese, anche il diritto italiano, in attuazione dell’art. 7 della Direttiva
1999/44/CE, esclude la possibilità di inserire clausole limitative o esoneratorie della
responsabilità del venditore professionista in caso di vendita conclusa con un compratore
consumatore: l’art. 134 del Codice del consumo italiano dispone infatti che “è nullo ogni
patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere
o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti” al compratore consumatore.
Il diritto italiano, al contrario di quello francese, non estende però la nullità delle clausole
limitative della responsabilità anche ai contratti conclusi fra venditori e compratori
professionisti, dimostrandosi quindi più favorevole per il venditore di quanto non lo sia la
disciplina francese.
In questo schema sono riassunte le discipline italiana e francese della clausola limitativa della
garanzia per i vizi.
CLAUSOLE LIMITATIVE
GARANZIA PER VIZI
DELLA DIRITTO ITALIANO
Contratto tra venditore non professionista
e compratore non professionista
Contratto tra venditore professionista e
consumatore
Contratto tra venditore professionista e
compratore professionista
Contratto tra venditore e compratore
professionisti della stessa specialità
DIRITTO
FRANCESE
Valida salvo mala fede
Valida salvo mala fede
Nulla
Nulla
Valida salvo mala fede
Nulla
Valida salvo mala fede
Valida salvo mala fede
In questa materia, quindi, la normativa italiana risulta più conveniente per il venditore
italiano, mentre la disciplina francese favorisce il compratore italiano.
La giurisprudenza ha precisato che la clausola “vista e piaciuta”, la quale ha per scopo di accertare consensualmente che il
compratore abbia preso visione della cosa venduta, vale ad escludere la garanzia per i vizi soltanto “qualora si tratti di vizi
riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede” (Cass. Civ. Sez. II, 3/07/1979 n. 3741).
58 Art. 1229 del Codice civile italiano: “E’ nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilit del
debitore per dolo o per colpa grave (1490, 1579, 1681, 1694, 1713, 1784, 1838, 1900).
E’ nullo (1421 e seguenti) altres qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilit per i casi in cui il fatto
del debitore o dei suoi ausiliari (1580) costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico (prel. 31)”.
59 Art. 1341 del Codice civile italiano: “Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci
nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle
usando l’ordinaria diligenza (1370, 2211).
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di
colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilit, (1229), facolt di recedere dal contratto(1373) o di sospenderne
l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze (2964 e seguenti), limitazioni alla facolt di opporre
eccezioni (1462), restrizioni alla libert contrattuale nei rapporti coi terzi (1379, 2557, 2596), tacita proroga o rinnovazione
del contratto, clausole compromissorie (Cod. Proc. Civ. 808) o deroghe (Cod. Proc. Civ. 6) alla competenza dell’autorit
giudiziaria”.
60 Cass. Civ. Sez. II, 23/12/1993 n. 12759. Tale principio vale anche per i contratti internazionali, cfr. O. Delgrange e A.
Visentin, Condizioni generali e Convenzione di Vienna, in “Diritto e formazione”, n° 1-2011, p. 33 ss.
57
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5. CONCLUSIONI.
Quanto ai quesiti posti nella premessa, sulla base di una valutazione complessiva delle
differenze riscontrate tra i diritti francese, italiano ed internazionale in materia di vendita
internazionale di merci, è pertanto possibile consigliare:
- al venditore italiano, di adoperarsi affinché NON venga prevista un’esclusione espressa
dell’applicazione della Convenzione di Vienna al contratto, in modo tale che il contratto
risulti disciplinato dalla Convenzione di Vienna e, per le questioni non trattate dalla
Convenzione, dal diritto italiano, applicabile secondo le regole di diritto internazionale
privato ed in particolare dell’articolo 4 1. a) del Regolamento CE Roma I n. 593/2008, che
designa la legge del Paese nel quale il venditore ha la residenza abituale.
- al compratore italiano, di fare in modo che venga inserita un’esclusione espressa
dell’applicazione della Convenzione di Vienna al contratto, che risulterà allora integralmente
disciplinato dalla legge francese, applicabile conformemente alle regole di diritto
internazionale privato.
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