Schema tipo convenzioni CP-RSA

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CONVENZIONE
con
L’ENTE
GESTORE
della
RESIDENZA
CP/RSA“…………………….…….” E L’AZIENDA USL DI MODENA-DISTRETTO
DI …….. PER L’INTEGRAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI E SANITARIE
ED
A
RILIEVO
SANITARIO
A
FAVORE
DI
ANZIANI
NON
AUTOSUFFICIENTI ASSISTITI NEI PRESIDI INTEGRATI ASSISTENZIALISANITARI RESIDENZIALI.
L'anno ............... il giorno ............. del mese di ............................ presso la
sede
del
...................
.......................................................
via
.........................................................................……………...
tra
l'Azienda
Unità
Sanitaria
Locale
di
Modena
-
Distretto
di.......................................avente sede a .............................……….. in Via
........……………....................
02241850367
(di
seguito
...........……....................
n°
..........
Codice
denominata
Fiscale
AUSL),
……………………………
e
nella
in
Partita
IVA
persona
di
qualità
di
........................................................... ed ivi domiciliato per la carica, a ciò
autorizzato con deliberazione n° 146/2003
e
1………………………………………………………
(di
avente
.............................................
sede
in
seguito
denominata2
……………………)
Via
.........................................................…… n° ......... codice fiscale e partita
IVA................................................................... nella persona del suo legale
rappresentante
...........…………………………...........................
certificato3
.....................................….........................
......…….............................
il
................
................................................
in
come
risulta
da
nato
a
residente
a
via
..........................…............................... n° ...........;
richiamati
Nominativo Contraente
Nominativo Contraente abbreviato
3 nel caso di un eventuale procuratore speciale, indicare estremi procura ed allegarne materialmente copia autenticata
1
2

la L.R. n° 5 del 3.2.94 avente ad oggetto: “Tutela e valorizzazione delle
persone anziane. Interventi a favore di anziani non autosufficienti;

la legge regionale
n°. 34/98 avente ad oggetto: Norme in materia di
autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in
attuazione del DPR 14/1/1997, nonché di funzionamento di strutture pubbliche e
private che svolgono attività socio-sanitaria e socio-assistenziale;

la Direttiva
emanata con deliberazione della Giunta Regionale n° 564
dell’1°/3/2000;

la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

il DPCM 14/2/2001 “ Atto di indirizzo e coordinamento in materia di
prestazioni socio sanitarie”;

il DPCM 29/11/2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza “, recepito
dalla RER con propria deliberazione di GR n°. 295/2002;

la legge regionale 12 marzo 2003
n°. 2 “ Norme per la promozione della
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”;

la Direttiva emanata con deliberazione della Giunta Regionale n° 1378 del
4.7.99 con la quale si provvede all’integrazione delle prestazioni sociali e
sanitarie ed a rilievo sanitario a favore degli anziani non autosufficienti assistiti
nei servizi socio-sanitari di cui all’art. 20 L.R. n. 5/94;
 la determina del direttore generale politiche sociali n. 7108 del 11/8/99
avente ad oggetto" Approvazione procedure e criteri anziani non autosufficienti
ospiti di strutture residenziali ai sensi della deliberazione di giunta regionale n.
1378/99";
 la determina direttore politiche sociali regione Emilia Romagna n. 2601 del
28/3/2001 avente ad oggetto " Criteri e indicazioni in applicazione del punto 2)
della delibera di giunta regionale n. 1378/99"
 la DGR n. 183 del 10/2/2003 “Integrazioni e modificazioni alla DGR n.
1378/99”;
Schema Tipo n° 4
2
 la DGR n. 377/2004 “Integrazioni e modificazioni alla DGR 1378/99”;
 la DGR n. 139/2005 “Integrazioni e modificazioni alla DGR 1378/99”;

l’Accordo di programma di approvazione del Piano di Zona, sottoscritto in
data
...…………......
tra
AUSL
distretto
di………...........................
e
.........……………………...........
Premesso che

la presente convenzione si colloca in un contesto finanziario dell’Azienda
A.USL di Modena globalmente vincolato dall’assegnazione regionale indistinta e
dai parametri assistenziali previsti dalle disposizioni regionali vigenti, contesto
che deve essere annualmente rideterminato attraverso appositi accordi tra le
parti volti a garantire il non superamento
dei livelli di spesa programmati
nonché la tendenziale perequazione dei livelli assistenziali in ambito provinciale;

una delle azioni della RER nell’area anziani è volta al miglioramento
complessivo del sistema dei servizi garantendo maggiore equità, trasparenza,
efficienza, efficacia e qualità;

nel raggiungimento di tali obiettivi la RER, in accordo con le Autonomie locali
e l’AUSL ciascuno per le rispettive competenze, per gli anni 2004/2005 si è posta
due importanti obiettivi:
1. l’opportunità di proseguire anche nel 2005, il programma avviato nell’anno
precedente, teso all’azzeramento o al forte contenimento dell’aumento delle
rette per il periodo 2004/2005 per le case protette/RSA e
centri diurni a
carico degli anziani assistiti o delle loro famiglie, attraverso un significativo
aumento degli oneri a rilievo sanitario a beneficio esclusivo dei cittadini;
2. la prosecuzione di un percorso condiviso di miglioramento di governo
complessivo del sistema e di maggior controllo della qualità, dell’efficacia,
dell’efficienza e della trasparenza dei costi di produzione delle diverse
tipologie dei servizi della rete, a partire da un monitoraggio dei costi;
3. questo atto rappresenta la fase transitoria, finalizzata a consentire alla
Regione Emilia Romagna, titolare della funzione, di costruire un sistema di
governo complessivo, delle rette a carico dei cittadini, tale da garantire
Schema Tipo n° 4
3
trasparenza e equità di trattamento, in relazione agli standard di qualità
definiti
e
condivisi
che
meglio
regoleranno
le
procedure
relative
all’accreditamento delle strutture pubbliche e private che svolgono attività
socio sanitaria e socio assistenziale;
Tutto ciò premesso e preso atto che dette premesse fanno parte integrale e
sostanziale della presente convenzione, si conviene e stipula quanto segue:
Art.1 – Obblighi del 4………………….
5…………………..,
che all’interno del territorio dell’ AUSL, distretto di ………………………
gestisce Strutture e Servizi soggetti ai criteri di integrazione Sanitario-Sociale di
cui alla direttiva di G.R. n°. 1378/99 e successive modifiche e integrazioni, si
impegna a mettere a disposizione degli anziani non autosufficienti residenti nel
territorio
distrettuale,
ivi
compresi
quelli
affetti
da
demenza
senile
e
compatibilmente con le reali possibilità di accoglienza della struttura, i seguenti
servizi:
6
n°.
posti residenziali protetti RSA;7 n°.
posti residenziali CP; per i quali
è in possesso dell’autorizzazione al funzionamento, a norma della direttiva
regionale n° 564/2000.
L’applicazione delle direttiva n°. 1378/99 e s.m.i., in ordine alla classificazione
degli ospiti, anziani non autosufficienti, effettuata nell’anno 2004, per la
determinazione dell’onere a rilievo sanitario anno 2005, nell’ambito della
struttura ha dato le seguenti risultanze in ordine alla definizione del case-mix di
struttura in particolare dopo l’applicazione delle
DDGGRR
n. 377/04 e n.
139/05:
CLASSIFICAZIONE ANZIANI NON AUTOSUFFCIENTI
POSTI
CONV.
€
€
€
€
A
B
C
D
ONERE
MEDIO
%
vedi nota 2
vedi nota 2
6 elencare i servizi oggetto della convenzione
7 elencare i servizi oggetto della convenzione
4
5
Schema Tipo n° 4
4
Quanto sopra è desumibile dalle singole schede conservate presso il Servizio
Assistenza Anziani del Distretto di ………
In merito alla corretta applicazione della direttiva n. 1378/99 e s.m.i. più volte
citata e a fronte del riconoscimento dell’aumento degli oneri a rilievo sanitario
sopra definiti, l ‘Ente Gestore si impegna fin d’ora:
1.
ad assicurare il debito informativo per quanto riguarda l’analisi dei costi
di produzioni dei servizi a partire dai dati contabili ed economici relativi al
periodo di vigenza della convenzione, in linea con gli indirizzi regionali e
aziendali,
così
come
previsto
dalla
deliberazione
della
Giunta
regionale
1/3/2004, n. 377;
2.
ad applicare una retta uguale a tutti gli anziani non autosufficienti,
occupanti posti convenzionati, a prescindere dalla classificazione annuale di cui
sopra, in applicazione della deliberazione di Giunta regionale n. 1378/99;
3.
a non imputare a carico degli
utenti costi per prestazioni sanitarie
garantite dall’AUSL;
4.
ad informare in modo chiaro e corretto gli utenti e i loro familiari in
merito alle prestazioni ed ai servizi assicurati,8 al costo totale degli stessi,
all’onere a carico dell’AUSL ed a quella a carico degli utenti;
5.
ad inserire nei posti convenzionati gli anziani non autosufficienti sulla
base delle indicazioni del SAA e delle UVGT, secondo quanto stabilito
dall’Accordo di programma;
7.
ad assicurare gli standard assistenziali, nonché i parametri di funzionalità
- ivi compresa l’assistenza alberghiera completa - previsti dalla richiamata
D.G.R. n° 1378 del 4/7/99 e s.m.i., secondo i principi informatori dell’intervento
assistenziale stabiliti dalle leggi regionali N. 5/94 e n. 2/2003.
In particolare al momento
8.
9…………………
si impegna :
ad assicurare, ai fini dell’individuazione degli oneri derivanti dal case-mix
di cui sopra, per prestazioni a rilievo sanitario nei diversi servizi,un rapporto
8
9
si fa riferimento al regolamento e/o carta dei servizi dell’Ente Gestore .
vedi nota 2
Schema Tipo n° 4
5
minimo di A.d.B./OSS come segue:
CASA
PROTETTA
ANZIANI
CLASSIF.
A
B
C
D
TOTALE
AdB /n.
ospiti
(parametro)
N°. AdB/OSS
R.S.A
N°. ospiti
A
B
TOTALE
AdB- OSS
/n. ospiti
(parametro
)
N°.
AdB/OSS
il numero di AdB/OSS di cui sopra è riferito alle unità di persone, le quali devono
garantire un minimo di 1500 ore annuali (nell’ambito di questo numero
complessivo sono ricomprese: le attività di formazione e aggiornamento, la
partecipazione alle riunioni di equipe e le sole attività di assistenza diretta alla
persona);
a garantire nell’anno la partecipazione degli operatori socio-assistenziali (
AdB/OSS) ad attività di formazione e/o aggiornamento professionale finalizzate
allo sviluppo delle competenze e dell’integrazione professionale tra i diversi ruoli
presenti all’interno della struttura, anche coordinate e promosse dal Servizio
Assistenza Anziani, nella misura minima di almeno 15 ore annuali individuali per
almeno il 15% degli operatori ( non sono da considerare per questo fine le
attività formative connesse all’applicazione delle norme in materia di sicurezza
sul lavoro);
Schema Tipo n° 4
6
9.
a
garantire
la
presenza
della
RESPONSABILE di STRUTTURA10
figura
che
del
dovrà
COORDINATOREsvolgere
le
funzioni
di
coordinatore indicate nella delibera di G.R. n. 6204 del 27/11/92;
10.
a
garantire
la
presenza
del
RESPONSABILE
delle
ATTIVITA’
ASSISTENZIALI di NUCLEO11, il quale dovrà svolgere le funzioni indicate nella
delibera di G.R. n. 6205 del 27/11/92;
11.
predisposizione ed attuazione del PIANO INDIVIDUALE di ASSISTENZA,
formalizzato in forma scritta con verifica ed eventuale riformulazione periodica
(max semestrale) da parte dell’equipe multi professionale;
12.
a valutare la possibilità di mettere a disposizione posti per RICOVERI
TEMPORANEI, disposti dall’UVG, di anziani non autosufficienti che, in un
quadro diagnostico accertato e con un percorso terapeutico già programmato,
necessitano di prestazioni riabilitative o di sollievo alla famiglia;
13.
a
predisporre
ed
attuare
un
PROGRAMMA
di
ANIMAZIONE
di
STRUTTURA, sia per gruppi di interesse che per attività individuali;
14.
a predisporre ed attuare il PIANO GESTIONALE, comprendente l’orario
generale del servizio, lo schema della distribuzione programmata degli orari di
lavoro (turni per ogni profilo professionale nell’arco delle 12 o 24 ore) e la
modalità di copertura delle presenze e delle assenze. Inoltre l’Ente gestore di
impegna e rendere visibili all’anziano e ai suoi familiari i livelli minimi di
assistenza di base da assicurare;
15.
si impegna a predisporre ed attuare un PROGRAMMA GIORNALIERO di
ATTIVITA’ per gli ospiti;
16.
ad assicurare la disponibilità di ASSISTENZA RELIGIOSA per gli anziani che
lo richiedano;
17.
a mettere a disposizione degli anziani i SERVIZI di CURA alla persona
(pedicure, barbiere/parrucchiere);
10
1 coordinatore responsabile di struttura a tempo pieno nelle strutture con almeno 60 posti, in quelle con minore capacità
ricettiva il coordinamento deve essere di almeno 18 ore.
11 1 responsabile delle attività di nucleo ogni 20/30 anziani nelle strutture di dimensioni minori questa figura può essere
sostituita da quella al punto precedente.
Schema Tipo n° 4
7
18.
ad assicurare il DEBITO INFORMATIVO nei confronti dell’AUSL, secondo le
modalità previste dalle disposizioni regionali e a collaborare attivamente
all’attività di monitoraggio e ricerca dell’AUSL e della Regione, inviando
tempestivamente i dati richiesti;
19.
12…………………
anche attraverso la sottoscrizione di appositi protocolli attuativi,
si impegna inoltre a garantire l’attivazione di idonei strumenti organizzativi e di
conoscenza, atti a consentire il controllo da parte dell’AUSL
sopradescritte. In particolare,
13…………………
delle attività
si impegna a porre a disposizione
dell’ AUSL, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 e
successive modificazioni ed integrazioni,
relativamente agli anziani certificati
non autosufficienti, dallo stesso assistiti:
a)
il rendiconto mensile delle presenze dei singoli anziani ospiti della Casa
Protetta, con indicazione di eventuali periodi di ricovero ospedaliero da utilizzarsi
ai fini della detrazione degli oneri a rilievo sanitario;
b)
si impegna a fornire all’anziano non autosufficiente e/o ai suoi familiari, la
dichiarazione, rendere ai sensi dell’art. 10, 1° comma lett. B), T.U.I.R. – D.P.R.
22/12/86
n.
917,
annuale
riguardante
la
parte
della
retta
imputabile
all’assistenza medica generica e all’assistenza specifica al netto degli oneri a
carico del Fondo Sanitario Regionale14;
c)
a garantire l’accesso, ai competenti Servizi dell’ASUL,
alle cartelle
personali di cui è dotata la struttura, sulle quali vengono riportati i piani di
intervento individuali concordati con gli assistiti;
20.
a)
L’Ente Gestore s’impegna inoltre:
a fornire, ai sensi del D. Lgs. 626/1994 e successive modificazioni ed
integrazioni, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di
lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla
propria attività e per l’intero fabbricato destinato all’attività istituzionale.
b)
a comunicare tempestivamente
all’ AUSL ogni variazione che dovesse
vedi nota 2
vedi nota 2
14 è fornito un vademecum in materia;
12
13
Schema Tipo n° 4
8
sopravvenire rispetto a quanto stabilito.
c)
a trasmettere trimestralmente, per una corretta corresponsione, da parte
dell’AUSL degli oneri a rilievo sanitario di cui al successivo art. 4, i dati contenuti
nell’allegato 1) della presente convenzione;
21.
Da ultimo sulla scorta delle ultime modifiche della direttiva regionale 1378/99
e s.m.i. in attesa della direttiva sull'accreditamento:
si
impegna
ad
una
corretta
predisposizione
e
adozione
ed
utilizzo
di
PROTOCOLLI ASSISTENZIALI formalizzati in forma scritta, conosciuti dagli
operatori per:
a)
alzate;
b)
bagno pulizia;
c)
conservazione e somministrazione dei farmaci;
d)
inserimento in struttura;
e)
igiene, antisepsi, disinfezione, sterilizzazione;
f)
prevenzioni e trattamento dei decubiti
e corretto utilizzo dei
presidi antidecubito;
g)
procedure assistenziali più diffuse o più complesse, quali ad
esempio: caterismo vescicale, medicazioni, catetere venoso eparinato ecc.;
j)
22.
procedure operative per far fronte alle emergenze.
L’Ente gestore si impegna infine ad adottare:
a)
un programma teso alla riduzione dell'uso terapeutico di presidi di
restrizione fisica, mediante un protocollo che garantisca il loro uso corretto, il
controllo e il monitoraggio e la possibilità di verifiche sulla prevalenza d'uso in
ogni struttura;
b)
un programma di miglioramento e di strumenti di monitoraggio per
la
valutazione del
rischio e della stadiazione delle lesioni da decubito, per il
controllo delle infezioni, per l'identificazione e la gestione di condizioni di
alimentazione non corretta;
c)
un percorso di miglioramento e qualificazione, per la presa in carico,
la cura e i progetti assistenziali degli ospiti affetti da demenza (linee guida
Schema Tipo n° 4
9
regionali per la qualificazione dei servizi della rete per anziani. Marzo 2001);
ART. 2 - OBBLIGHI DELL’ AUSL
L’AUSL
si impegna ad assicurare anche attraverso la sottoscrizione di appositi
protocolli attuativi i sottodescritti interventi sanitari:
1. Assistenza medica di base in Casa Protetta: orario minimo di attività
n°15 ……….. ore di assistenza settimanali. L’attività di diagnosi e cura, sia dal
punto di vista organizzativo che erogativo, dovrà essere conforme a quanto
espressamente indicato nella direttiva regione Emilia Romagna n. 1378/99 e
s.m.i. e nei protocolli stipulati fra la Giunta regionale e i sindacati medici
approvati
con
deliberazione
di
GR
n.
3085/2001,
nonché
conseguenti
provvedimenti dell’AUSL.
L’assistenza sarà in via prioritaria assicurata da medico di Assistenza Primaria
convenzionato ai sensi del ACN approvato dalla Conferenza Stato/Regioni in data
23/3/2005.
2. Assistenza medica di base in RSA: orario minimo di attività n°16 ………..
ore di assistenza settimanali. L’assistenza sarà in via prioritaria
diversa individuazione medico-specialistica, assicurata
Assistenza
Primaria
convenzionato
ai
sensi
del
ACN
da
e salvo
Medico
approvato
di
dalla
Conferenza Stato/Regioni in data 23/3/2005.
L’attività di diagnosi e cura, sia dal punto di vista organizzativo che erogativo,
dovrà essere conforme a quanto espressamente indicato nella direttiva regione
Emilia Romagna n. 1378 del 4/7/99 s.m.i. e nei protocolli stipulati fra la Giunta
regionale e i sindacati medici approvati con deliberazione di G.R. n. 3.085/2001,
nonché dai conseguenti provvedimenti dell’AUSL.
3. Coordinamento medico in RSA: l’orario relativo al coordinamento si
articola come segue: 4 ore ogni nucleo di 20 posti ed è effettuata da Medico
di Assistenza Primaria, come al precedente punto 2. Per l’attività si rimanda
a quanto indicato nella delibera di Giunta Regionale n. 3085/2001 e alla
direttiva n°. 1378/99 - n° 6 (sei) ore settimanali ogni 30 (trenta) anziani non autosufficienti
direttiva n°. 1378/99 - n° 12 (dodici) ore settimanali ogni 20 (venti) anziani non autosufficienti. Nelle RSA costituite da un
unico nucleo fino a 20 anziani deve essere garantita la presenza del medico per 16 ore settimanali.
15
16
Schema Tipo n° 4
10
circolare esplicativa
SCAAD del 3/6/02 prot. 623/DS “ Medici di Medicina
generale – assistenza domiciliare presso residenze protette e collettività”
4. Assistenza
specialistica:
l’AUSL
assicura
all’interno
della
Casa
Protetta/RSA l’attività di assistenza specialistica, programmata sulla base
delle effettive esigenze, in particolare per le specialità di Geriatria, di Fisiatria
e di Psichiatria. Per le altre specialità,
saranno attivati appositi percorsi
facilitati per l’accesso degli anziani non autosufficienti agli
ambulatori
specialistici.
In particolare saranno facilitate le prenotazioni di visite specialistiche ai CUP
(prenotazione telefonica, e-mail o via fax), verranno estesi i percorsi già in
atto per visite o accertamenti urgenti e verranno previste consulenze
specialistiche extramoenia in Struttura per ospiti non trasportabili presso gli
ambulatori.
5. Assistenza
farmaceutica:
premesso
che
il
Prontuario
Farmaceutico
Ospedaliero comprende i prodotti farmaceutici necessari a soddisfare le
esigenze di cura della popolazione anziana non autosufficiente, l’Azienda USL
ritiene di promuovere al massimo l’adesione all’utilizzo del prontuario stesso
e dichiara la propria non disponibilità al rimborso di farmaci acquistati extra
prontuario.
I farmaci prescritti dovranno essere compresi
nel Prontuario farmaceutico
ospedaliero e saranno forniti esclusivamente tramite la farmacia ospedaliera
del17 ………………….., come indicato dalla legge n. 405/2001 e dallo specifico
protocollo, approvato fra l’Azienda USL
e gli enti gestori di strutture
residenziali e semiresidenziali per anziani in materia di fornitura dei farmaci e
presidi medici.
La farmacia interna provvederà altresì a fornire i dispositivi medici
di uso
corrente, con esclusione dei presidi per l’ incontinenza e del materiale di
medicazione generico come da apposito protocollo allegato n. 1;
17
indicare lo stabilimento Ospedaliero di riferimento
Schema Tipo n° 4
11
6. Assistenza infermieristica18
in Casa Protetta:
l’AUSL garantisce
l’assistenza infermieristica all’interno del servizio Casa Protetta limitatamente
agli
ospiti
non
autosufficienti
attraverso
personale
dipendente
o
convenzionato, in una logica di attività fortemente integrata tra gli aspetti
organizzativi sanitari e socio assistenziali.
In particolare: all’interno della Struttura Protetta del servizio sarà assicurata
la presenza di personale infermieristico entro un
rapporto medio di n° 1
infermiere ogni 11 anziani non autosufficienti.
La presenza infermieristica deve corrispondere a n°
19
…….. con un parametro
minimo di 1500 ore annuali (nell’ambito di questo numero complessivo sono
ricomprese: le attività di formazione e aggiornamento, la partecipazione alle
riunioni di equipe e le sole attività di assistenza diretta alla persona),
Nel caso di infermieri professionali forniti all’Ente, le parti concordano
preventivamente la tariffa oraria da rimborsare.
Per le attività si rimanda a quanto indicato nella legge n. 251 del 10/8/2000
“Disciplina delle professioni sanitarie, tecniche della prevenzione nonché della
professione ostetrica”.
L’AUSL
ha individuato su base distrettuale il Responsabile tecnico-
professionale
dell’assistenza
infermieristica
dei
servizi
residenziali
e
semiresidenziali, anche per promuovere un costante miglioramento della
qualità dell’assistenza infermieristica.
Nel caso di nuclei di tipologie e intensità assistenziale diversa all’interno della
stessa
struttura,
ai
fini
della
presenza
continuativa
di
personale
infermieristico, va previsto un utilizzo integrato delle risorse infermieristiche
presenti nella struttura nel suo insieme.
L’AUSL si impegna inoltre, nell’ambito del piano delle attività formative
previste in ogni distretto, in accordo con i SAA e la Direzione della struttura,
a
18
19
predisporre
ed
attuare
un
programma
annuale
di
aggiornamento
Indicare anche se il case-mix della struttura motiva la presenza infermieristica sull’arco delle 24 ore.
indicare il numero dei dipendenti corrispondente al rapporto concordato e gli enti da cui vengono forniti
Schema Tipo n° 4
12
professionale del personale infermieristico operante nella struttura.
7. Assistenza
infermieristica20
in
RSA:
l’AUSL
garantisce
l’assistenza
infermieristica all’interno del servizio attraverso personale dipendente o
convenzionato, in una logica di attività fortemente integrata tra gli aspetti
organizzativi sanitari e socio assistenziali. In particolare: all’interno della
Struttura
sarà assicurata la presenza di personale infermieristico entro un
rapporto medio di n° 1 infermiere ogni
6 anziani non autosufficienti e
comunque una presenza continuativa nell’arco delle 24 ore. La presenza
infermieristica deve corrispondere a n°
1500
ore
annuali
(nell’ambito
di
…… con un parametro minimo di
questo
numero
complessivo
sono
ricomprese: le attività di formazione e aggiornamento, la partecipazione alle
riunioni di equipe e le sole attività di assistenza diretta alla persona). Per le
attività si rimanda a quanto indicato nella legge n. 251 del 10/8/2000
“Disciplina delle professioni sanitarie, tecniche della prevenzione nonché della
professione ostetrica” . L’AUSL si impegna inoltre, nell’ambito del piano delle
attività formative previste in ogni distretto, in accordo con i SAA e la
Direzione della struttura, a predisporre ed attuare:

un programma annuale di aggiornamento professionale del personale
infermieristico operante nella struttura;

attività formative integrate per tutte le figure professionali operanti nella
residenza.
8. Assistenza riabilitativa: l’AUSL assicura agli anziani non autosufficienti
assistiti ai sensi del precedente articolo
un’assistenza riabilitativa secondo
gli standard indicati nella direttiva n. 1378/99 s.m.i. e commisurata alle
effettive necessità.
In particolare, l’ AUSL si impegna ad assicurare all’interno della residenza,
un’assistenza riabilitativa pari a:
-
n° … ore settimanali per il servizio di Casa Protetta il parametro
indicato dalla direttiva, RER 1378/99 smi, è di un terapista ogni 60 ospiti non
20
Indicare anche se il case-mix della struttura motiva la presenza infermieristica sull’arco delle 24 ore.
Schema Tipo n° 4
13
autosufficienti;;
-
n°21…… ore settimanali per il servizio di RSA il parametro indicato
dalla direttiva, RER n. 1378/99 e smi, è di un terapista ogni 40 ospiti non
autosufficienti;
di attività prestate da personale dipendente o convenzionato o in alternativa, a
rimborsare all’Ente gestore gli oneri corrispondenti
concordati
9. Trasporti sanitari22: l’AUSL assicura i trasporti sanitari in caso di ricovero
ordinario e dimissione da presidi ospedalieri pubblici e privati accreditati di
anziani non autosufficienti, allettati o non trasportabili con mezzi ordinari,
ospitati nelle strutture residenziali (case protette e RSA), mentre restano a
carico dell’Ente gestore gli altri trasporti per visite specialiste e altro. In
quest’ultimo caso il SAA del distretto e l’AUSL promuovono forme di
coordinamento tra tutti gli Enti gestori di strutture residenziale ubicate nel
distretto di afferenza al fine di assicurare:

tariffe agevolate ed omogenee da parte dei soggetti che organizzano servizi
di trasporto infermi;

forme di collaborazione con le organizzazioni di volontariato per tutti i
trasporti di anziani non allettati che necessitano di un mezzo sanitario.
10. Coordinamenti dell’assistenza sanitaria all’interno delle strutture
residenziali :
L’A.USL assicura i Coordinamenti dell’assistenza sanitaria all’interno delle
residenze,come segue:
a) Coordinamento attività sanitaria di struttura: l’attività di coordinamento
delle attività sanitarie, da espletarsi in stretta collaborazione con la Direzione
della
struttura
residenziale,
di
norma
sarà
assicurata
da
personale
infermieristico, l’AUSL in accordo con l’Ente gestore identifica il responsabile
del coordinamento delle attività sanitarie. Per quanto riguarda l’attività che il
Responsabile del coordinamento delle attività sanitarie deve espletare, si
21
il parametro indicato dalla direttiva è di un terapista ogni 40 anziani non autosufficienti.
A questo proposito l’AUSL ha stipulato, su base aziendale, con le associazioni di volontariato convenzione per “ addebitata”
inizialmente al Presidio unico gestore della convenzione, sarà poi oggetto di ribaltamento dei costi da parte di ogni distretto.
22
Schema Tipo n° 4
14
rimanda a quanto indicato nella deliberazione di Giunta Regionale n. 1378/99
e s.m.i. punto 3.7). L’attività di coordinamento è da considerarsi compresa
all’interno del rapporto medio di presenza infermieristica. L’Ente gestore e
l’AUSL adottano tutti gli atti necessari per garantire la massima integrazione
tra l’attività medica di diagnosi e cura e il coordinamento delle attività
sanitarie e le attività socio assistenziali .
b) Coordinamento
dell’attività
residenziali
anziani:
per
medica
l’Azienda
di
USL,
distretto
al
fine
nelle
di
strutture
promuovere
il
coordinamento e la qualificazione dell’assistenza medica nelle strutture
residenziali, individua, il Responsabile medico del coordinamento dell’attività
medica di distretto delle strutture residenziali. Lo svolgimento delle funzioni,
indicate nell’allegato 1) della deliberazione GR n. 1378/99 s.m.i. devono
essere svolte insieme al Responsabile tecnico-professionale dell’assistenza
infermieristica distrettuale e in costante rapporto con il Servizio Assistenza
Anziani, è punto di riferimento per la qualificazione delle attività sanitarie
nell’ambito delle strutture residenziali.
c)
Coordinamento infermieristico tecnico professionale distrettuale:
l’AUSL
ha già individuato su base distrettuale il Responsabile tecnico-
professionale
dell’assistenza infermieristica dei servizi residenziali e semiresidenziali, anche
per promuovere un costante miglioramento della qualità dell’assistenza
infermieristica.
Anche l’A.USL assicura il debito informativo per quanto riguarda l’analisi dei
costi di produzioni dei servizi a partire dai dati contabili ed economici relativi
al periodo di vigenza della convenzione, in linea con gli indirizzi regionali e
aziendali, così come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale
1/3/2004, n. 377.
ART. 3 - GESTIONE RAPPORTO
Le parti ritengono prioritario entro un anno dalla stipula della convenzione,
definire un documento esplicativo dell’integrazione dei ruoli professionali e della
Schema Tipo n° 4
15
definizione dei vari livelli di coordinamento sanitario nelle strutture residenziali e
semiresidenziali, valorizzando eventuali esperienze locali già strutturate.
Al fine di assicurare una corretta gestione tecnico-amministrativa della presente
convenzione si precisa che :
1. i rimborsi di cui al successivo art. 4 sono subordinati al rilascio della
certificazione di non autosufficienza da parte dell’Unità di Valutazione Geriatrica,
nominata ai sensi della Legge Regionale n° 5/1994, la quale
utilizzerà per lo
svolgimento delle sue funzioni la scheda di valutazione già proposta dalla
Regione e inoltre classificherà il paziente utilizzando i separatori indicati dalla
direttiva 1378/99 e successive modifiche e integrazioni al fine di identificare il
case mix della struttura;
2. L’Unità di Valutazione Geriatrica esperirà gli accertamenti prima dell’ingresso
in
struttura
dell’anziano
con
l’impegno
dell’utilizzo
ottimale
dei
posti
convenzionati.
L’Ente gestore dovrà comunicare tempestivamente al S.A.A./ Comune ogni
disponibilità di posto letto ed il S.A.A., individuato l’avente diritto all’ingresso, lo
comunicherà all’Ente inviando tutta la documentazione relativa al caso.
Qualora la residenza riceva domande di ingresso in struttura da parte delle
famiglie dovrà informare le stesse circa il percorso di accesso da seguire,
rinviandole alle assistenti sociali del S.A.A. del comune di residenza.
3. nell’ambito del rapporto di reciproca collaborazione che si instaura attraverso
la presente convenzione ed allo scopo di agevolare gli Enti contraenti
nell’espletamento dei rispettivi compiti, si conviene che i Responsabili preposti
del
23…………………..
e dell’ AUSL, alle attività di cui al presente atto, imposteranno
e gestiranno di concerto anche attraverso la stesura di appositi
“protocolli
operativi” le procedure tecnico amministrative ed organizzative conseguenti,
secondo una logica di minimo disagio per gli assistiti e di ottimale sfruttamento
delle risorse.
4. ASSISTENZA PROTESICA:
23
la
DGR
564/00
“Direttiva
regionale
per
vedi nota 2
Schema Tipo n° 4
16
l’autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali
per minori, handicap, anziani, malati di AIDS in attuazione della L. 34/98”, nella
sezione dedicata alle strutture per anziani, relativamente ai requisiti minimi di
arredi ed attrezzature idonee alla tipologia degli ospiti, precisa che devono
essere garantiti da parte della Struttura (EG) a tutti gli ospiti che ne presentino
la necessità: letti articolati ad altezza variabile ( e quindi le relative sponde e
supporti per alzarsi da letto), i materassi e cuscini antidecubito, inoltre dovrà
l’Ente Gestore garantire la presenza di una dotazione di ausili per la mobilità ed
il mantenimento delle autonomie funzionali residue ( corrimano a parente,
carrozzelle ad uso non personale
ecc.) e le apparecchiature per l’erogazione
dell’ossigeno ( impianti fissi, concentratori di O2 o bombole) per l’utilizzo in
urgenza o temporaneo . Infine si conviene che tutti i presidi per la mobilità (
carrozzelle, deambulatori, quadripoli ecc) previsti negli elenchi 1 e 2 del
Nomenclatore Tariffario, che vengono prescritti agli ospiti invalidi ai sensi del DM
332/99 solo in caso di utilizzo personale, saranno erogati dal Distretto solo su
prescrizione ( e quindi tipologia) personalizzata. Così come per gli ospiti con
prescrizione specialistica di ossigenoterapia a lungo termine o nel caso di utilizzo
di apparecchiature come concentratori o ventilatori per tale terapia, la fornitura
di O2 e delle relative apparecchiature sarà a carico dell’Azienda USL.
5. L’UVGT propone, sulla base di apposita regolamentazione, ricoveri temporanei in
residenza, qualora l’anziano non autosufficiente, in un quadro diagnostico
accertato e con un percorso terapeutico già programmato, necessita di
prestazioni assistenziali e sanitarie di medio-livello. L’’UVGT può disporre il
prolungamento del ricovero temporaneo qualora non sia possibile garantire una
diversa soluzione assistenziale.
ART. 4 - ONERI
Per le prestazioni socio-assistenziali, entro i limiti quantitativi massimi indicati al
precedente art. 1 e purché sussistano tutte le condizioni ed i requisiti
espressamente previsti dalla direttiva di Giunta Regionale n. 1378/99 e s.m.i. e
dalla presente convenzione, l’AUSL rimborserà i seguenti oneri:
Schema Tipo n° 4
17
RICOVERI DEFINITIVI in CASA PROTETTA

€ ……………………….quale onere giornaliero a rilievo sanitario medio di
struttura,
per il periodo 1.1……. - 31.12……. Tali oneri saranno corrisposti per
il periodo di effettiva presenza, per ogni anziano non autosufficiente ospitato nel
servizio. La corresponsione dell’onere medio è condizionata all’adempimento
degli impegni meglio evidenziati nell’art. 1,
da parte dell’Ente gestore. Tale
quota si intende comprensiva degli oneri per presidi per l’incontinenza e
materiale di medicazione generico.
RICOVERI TEMPORANEI in CASA PROTETTA:
 €24 ……….. giornaliere per il periodo 1.1……. -
31.12……. Tali oneri saranno
corrisposti solo per ricoveri in regime temporaneo e per un massimo di 30 gg.,
per ogni anziano non autosufficiente
ospitato nella
residenza. Tale quota si
intende comprensiva degli oneri per presidi per l’incontinenza e materiale di
medicazione generico.
RICOVERI DEFINITIVI in RSA
 € ……………. Giornaliere per il periodo 1.1…./ 31.12………. Tali oneri saranno
corrisposti
per
il
periodo
di
effettiva
presenza,
per
ogni
anziano
non
autosufficiente ospitato nella RSA. Tale quota si intende comprensiva degli oneri
per presidi per l’incontinenza e materiale di medicazione. La corresponsione
degli oneri di cui sopra è condizionata all’adempimento degli impegni meglio
evidenziati nell’art. 1);
RICOVERI TEMPORANEI in RSA
 £25 ……….. giornaliere per il periodo 1.1……. -
31.12……. Tali oneri saranno
corrisposti solo per ricoveri in regime temporaneo e per un massimo di 30 gg.,
per ogni anziano non autosufficiente ospitato nella RSA. Tale quota si intende
comprensiva
degli
oneri
per
presidi
per
l’incontinenza
e
materiale
di
medicazione. In caso di fornitura parziale di servizi da parte dell’AUSL si
provvederà alla riduzione della retta onnicomprensiva in base alla valutazione
la quota giornaliera per ricoveri temporanei in casa protetta è uguale all’onere a rilievio sanitario medio giornaliero calcolato
per la struttura.
25 la quota giornaliera per ricoveri temporanei in RSA è uguale all’onere a rilievo sanitario giornaliero + la retta alberghiera che
per l’anno ammonta a €
.
24
Schema Tipo n° 4
18
economica dei servizi e delle prestazioni direttamente rese dall’AUSL stessa.
Il pagamento degli oneri per ciascuna tipologia di ammissione, verrà effettuato
entro 90 giorni dal mese di competenza, purché la relativa fattura venga
ricevuta e protocollata entro 20 giorni successivi al mese di riferimento da parte
del competente servizio bilancio dell’Azienda USL, in allegato saranno trasmessi
elenchi nominativi degli
ospiti non
autosufficienti con indicate le giornate di
presenza.
ART. 5 - GUARDIA MEDICA
Il Servizio di Guardia Medica P.F.N. presterà la propria assistenza nei confronti
degli ospiti della struttura, nell’ambito delle proprie competenze e secondo la
normativa vigente in materia.
ART. 6 - RIDUZIONE RETTA DI RICOVERO
26…………………..
si impegna ad abbassare la retta giornaliera per l’ospitalità nella
residenza in misura corrispondente all’entità dell’onere medio di struttura
corrisposto
dall’AUSL
per
prestazioni
sanitarie
e
per
prestazioni
socio-
assistenziali a rilievo sanitario.
La struttura si impegna inoltre, nel caso di ricovero dell’anziano, a diminuire
ulteriormente la quota socio assistenziale a carico dell’utente in relazione alle
giornate di effettiva permanenza dell’anziano in ospedale, secondo quanto
previsto dal regolamento interno di struttura.
ART 7 – MONITORAGGIO e CONTROLLO
Le attività della struttura sono oggetto di monitoraggio, valutazione e controllo
sotto i profili della qualità, appropriatezza, dell’accessibilità e del costo della
quota socio-assistenziale applicata.
A tale scopo l’ente gestore si impegna, a livello sperimentale, a sottoporre a
verifica interna gli aspetti inerenti la qualità dell’assistenza percepita dall’utente,
con particolare riferimento ai requisiti di qualità e secondo indicatori condivisi e
preventivamente formalizzati.
ART 8 - MANUALE PER LA SICUREZZA
26
vedi nota 2
Schema Tipo n° 4
19
L'Ente gestore si impegna a predisporre, entro un anno dalla validità della
presente convenzione, un manuale interno relativo agli aspetti della tutela e
sicurezza degli ospiti, nell'ambito del quale dovranno essere esplicitati gli aspetti
relativi all'analisi dei rischi, derivanti dagli elementi strutturali della residenza e
dagli aspetti organizzativi del servizio e delle successive modalità di controllo.
L'AUSL effettuerà i controlli prescritti dalla normativa vigente27, avvalendosi
anche dei
nuclei periferici e della Commissione del Comune di Modena
la
Commissione prevista dalla direttiva regionale n. 564/2000.
ART. 9 APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.
In merito alla corretta applicazione del D.Lgs 196/03 ( Codice in materia
di protezione dei dati personali), la cui applicazione non può prescindere
da una lettura coordinata con l’art. 622 del codice penale 28 e dei singoli
codici deontologici ( medico e IP), le parti si impegnano ad osservare le
disposizioni
previste
dal
codice
sulla
privacy
e
nello
specifico
convengono quanto segue:
a)
il Titolare del Trattamento dei dati personali, ai sensi
dell’art. 4 del D. Lgs 196/2003, è l’Ente Gestore ( Comune, IPAB,
Cooperativa, ecc) della struttura residenziale e semiresidenziale. Al
titolare competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del
trattamento dei dati personali. Spetta al titolare l’adozione del
documento programmatico sulla sicurezza, secondo quanto previsto
dall’allegato B) “Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza”,
punto 19 del D.Lgs 196/2003; l’Azienda USL di Modena prende a
riferimento tale documento, allegato al presente atto; 29
b)
Il Titolare del trattamento, qualora nomini il/i Responsabile/i
Direttiva 564/2000: il soggetto competente ad emanare il provvedimento finale è il Comune, il soggetto deputato all'istruttoria
è la Commissione Tecnica istituita presso il dipartimento di sanità Pubblica dell'AUSL.
28
Art. 622 c.p. “chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione od arte, di un
segreto, lo rileva, senza giusta causa ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivarne
nocumento …”
29
Se non redatto al momento della stipula della convenzione, fare riferimento ad un invio successivo e conseguente
inserimento.
27
Schema Tipo n° 4
20
del trattamento dei dati personali, per il trattamento dei dati
afferenti alle attività socio assistenziali, comunica tali nominativi
all’Azienda USL, impegnandosi ad informarla di ogni eventuale variazione
e aggiornamento;
c)
I Medici di Medicina Generale assumono la figura di
Responsabili del trattamento dei dati personali per i trattamenti
afferenti alle attività sanitarie;
d)
Gli infermieri Professionali e i Tecnici della Riabilitazione che
svolgono la loro attività ai sensi dell’art. 2 del presente articolato di
convenzione, assumono la figura di Incaricati del trattamento dei dati
ed operano attenendosi alle istruzioni loro impartite e sotto la diretta
autorità del Titolare o del Responsabile. In particolare gli Incaricati
operano nell’ambito della griglia di istruzioni riguardanti: tipologia e
finalità del trattamento, misure di sicurezza, ecc.;
e)
L’AUSL individua nelle figure del Coordinatore Sanitario
Distrettuale della Salute Anziani e nel Coordinatore dell’Attività
Infermieristica
Distrettuale,
i
Referenti
che
coadiuvano
il/i
Responsabile/i del trattamento, nella definizione dei compiti e ambiti di
azione assegnati agli Incaricati di cui al punto d). Sarà cura dell’AUSL
comunicare al titolare i nominativi dei Coordinatori di cui sopra;
f)
Il Titolare è tenuto all’adempimento degli obblighi in materia
di informativa e consenso (se previsto).
Il Titolare, inoltre, coadiuvato dal Responsabile del trattamento per
l’ambito sanitario, provvede al rilascio dell’informativa ed all’acquisizione
del consenso al trattamento dei dati sanitari, secondo quanto previsto
dalle norme del D.Lgs 196/2003;
g)
accesso
Il Titolare provvede ad evadere le eventuali richieste di
agli
atti,
sia
per
quanto
riguarda
la
documentazione
amministrativa e socio assistenziale, sia per quanto concerne la
documentazione sanitaria.
Schema Tipo n° 4
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ART. 10 - DECORRENZA E DURATA
La presente convenzione ha validità30 …………………. per cui entrerà in vigore il
……………….e avrà validità fino al …………………………e comunque fino al suo rinnovo,
salvi i provvedimenti di recesso anticipato, di formale disdetta da una delle parti
da notificare alla controparte con lettera raccomandata almeno 3 mesi prima
della data di scadenza.
Ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto, senza preavviso, prima della
scadenza, ma dovrà pagare all'altra parte una penale corrispondente all'onere
medio di struttura giornaliero per un periodo di 90 giorni moltiplicato il numero
degli ospiti convenzionati di cui al presente atto.
Qualora a seguito di nuove direttive o diverse indicazioni attuative da parte della
Regione Emilia-Romagna, l'AUSL dovesse chiedere modifiche della presente
convenzione che comportino incrementi quali/quantitativi degli standard richiesti
alla struttura, la Casa Protetta avrà diritto di recedere dal presente contratto
senza oneri di sorta.
Sono comunque soggetti a revisione annuale i dati quantitativi di cui agli art. 1 e
2 nonché l'onere medio di struttura di cui all'art. 4, secondo le modalità meglio
descritte negli articoli di cui sopra e /o contenute nelle direttive regionale in
materia.
Si conviene fin d'ora che l’eventuale variazione non preventivabile del valore
giornaliero del case mix, si verifica quando la situazione degli ospiti indicata
all'art.
1
(prospetto),
subisce
una
modificazione,
per
effetto
di
nuove
ammissioni, in aumento o in diminuzione, superiore del 20%.
ART. 11 - REGISTRAZIONE
La presente convenzione redatta in duplice originale è soggetta a registrazione
solo in caso d’uso, a norma dell’art. 5 - 2° comma del D.P.R. 26.04.1986 n° 131
e successive modificazioni (Tariffa Parte Seconda - art. 1 lett.b), in quanto le
30
La durata coinciderà con quella dei piani di zona.
Schema Tipo n° 4
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prestazioni in essa contenute anche se in regime di I.V.A., non vi sono soggette
perché esenti in forza dell’art. 7 D.P.R. 632/72 e successive modificazioni. Sarà
comunque obbligata al pagamento dell’imposta solo la parte che avrà richiesto la
registrazione.
31ART.
Per
12- CONTROVERSIE
qualsiasi
controversia,
relativa
alla
validità,
all’interpretazione
o
all’esecuzione della presente convenzione è esclusivamente competente il Foro
del Tribunale di Modena.
Letto, approvato e sottoscritto, li....................................
PER L’ AZIENDA USL DI
MODENA
Il Direttore del Distretto
PER
32…………………………..
____________________________________
PER L’ ENTE GESTORE
Il Legale rappresentante………………………………..
31
32
In caso di convenzione con Enti Pubblici
Vedi nota 1
Schema Tipo n° 4
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