Il contratto di lavoro tra impresa affidante ed incaricato alla vendita diretta a domicilio
La vendita a domicilio prevede l’instaurazione di un rapporto tra il professionista rinvenibile
in una persona fisica o giuridica che affida il lavoro e colui che si assume l’incarico di vendere
i prodotti direttamente nel luogo in cui si trova il consumatore, rapporto disciplinato in questi
termini dall’art. 4 della L. 175/2005. È possibile svolgere la vendita diretta a domicilio anche
attraverso l’impiego di ausiliari dell’impresa. In questo caso, il rapporto che si va ad instaurare
è tra impresa affidante e ausiliario che a secondo dell’attività espletata sarà inquadrabile in un
contratto di lavoro autonomo o subordinato1.
Riconosciute dalla legge stessa sono tre differenti configurazioni di soggetti incaricati
alla vendita diretta a domicilio:
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Ai sensi dell’art. 4 co.1: subordinato, che instaura con l’impresa un contratto
collettivo riferibile al tipo di vendita che si esercita;
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Ai sensi dell’art. 4 co.2: di agente: svincolato da un vincolo di subordinazione
con l’impresa, in quanto soggetto ad un contratto autonomo di agenzia che prevede
l’applicazione dei contratti collettivi previsti in quegli specifici settori;
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Incaricato-mandatario: si tratta di quella figura che non svolge in via esclusiva
l’attività di vendita diretta; pertanto, si ritrova non soggetta ad alcun vincolo di
subordinazione, ma ad hoc viene stipulata una specifica disciplina da applicare e
rispettare da ambedue le parti. Colui che svolge tale attività con una qualifica di
incaricato-mandatario ha la possibilità di non essere assoggettato ad un’unica impresa e
di contro, può accettare più incarichi anche da imprese differenti. Rientrando nella
gamma di attività espletata e rientrante in un massimo di 5.000 € si può qualificare come
“occasionale”. Tale figura è paragonabile a quella del c.d. procacciatore d’affari, al
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E. Rotondi, M. Rotondi, L’agenzia nella giurisprudenza, II ed., in Giuffrè Ed., Milano, 2004, pp. 49 ss.
quale per via analogica2 si riconoscono le disposizioni previste in materia di contratti di
agenzia.
Dopo aver individuato la differenza tra tali figure, è necessario puntualizzare che sulla scorta
di tale diversificazione deriva, anche, la differenza dello stipendio, meglio riconosciuto in
questo campo come “guadagno” da corrispondere al soggetto incaricato alla vendita a
domicilio. Infatti, per colui che è soggetto ad un vincolo di subordinazione, il profitto viene
stabilito in via preliminare dal contratto che si intende applicare; mentre, per quelli non
subordinati vengono corrisposte delle provvigioni che si calcolano sul venduto.
Come detto in precedenza, il duplice obiettivo di tale legge risiede nel conferimento di una
specifica tutela al consumatore, ciò però non toglie il fatto che anche l’incaricato ha bisogno di
vedersi riconosciute alcune tutele, motivo per cui tali non si diversificano in maniera sostanziale
da quelle previste per i consumatori. Il soggetto, sia esso incaricato o sia esso consumatore, che
decide di recedere unilateralmente dal contratto non deve necessariamente motivare il suo
recesso, può farlo in qualsiasi momento a prescindere dalle condizioni in cui si trova e
dall’effettiva avvenuta conoscenza al destinatario delle sue intenzioni. Inoltre, la legge per
ampliare ulteriormente la tutela3 prevista, li riconosce immuni da eventuali costi di transazione.
Si tratta quindi di un diritto riconosciuto all’incaricato di rinunciare al suo incarico in qualsiasi
momento e per questo non sono previste limitazioni al suddetto in fase di instaurazione di un
rapporto di lavoro.
Il rectius previsto per la figura dell’incaricato-intermediario è azionabile in forma scritta ad
probationem, o anche in una forma di manifestazione tacita dell’intento del soggetto, i c.d. fatti
concludenti. Dopo aver preso tale decisione, l’incaricato deve spedire l’atto di rinuncia
all’incarico e di recesso con i mezzi riconosciuti idonei dalla legge.
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Cass. Civ., Sez Lav., 9 ottobre 2018, n. 3560.
C. Vivenzi, Il venditore a domicilio:
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3
aspetti
1
contrattuali,
fiscali
e
previdenziali,
in
Si prevedono, ancora, altre forme di tutela alla figura dell’incaricato, ravvisabili in
riconoscimenti che intendono scongiurare eventuali atti abusivi da parte dell’impresa affidante.
Tra questi vi sono: il diritto alla rifusione del prezzo dei prodotti ancora da vendere o il diritto
a restituire gli stessi. Tuttavia, non bisogna dimenticare che l’incaricato è pur sempre un
soggetto che lavora alle dipendenze di un altro soggetto, sia se è presente un vincolo di
subordinazione, sia se non sussiste, è così pertanto che deve rispettare le direttive impartite
dall’azienda, attenendosi alle condizioni di vendita disposte dalla stessa.
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