PROCEDURA PENALE DALIA FERRAIOLI PARTE I SISTEMA PROCESSUALE PENALE E VALORI COSTITUZIONALI Capitolo I: NOZIONI INTRODUTTIVE 1.Riferimenti legislativi Lo studio del diritto processuale penale odierno ha ad oggetto istituti disciplinati essenzialmente nel codice di rito del 1989, attuato con d.p.r. 447 del 22 settembre 1988 seguito nello stesso giorno dal procedimento a carico di minorenni (448) e dall’adeguamento delle leggi di ordinamento giudiziario (449); i tre decreti sono stati integrati da altrettanti decreti legislativi 271 272 273/1989 contenenti le norme di attuazione, coordinamento e transitorie. Il codice si articola in: - - parte 1 (statica): o libro 1: soggetti o libro 2: atti o libro 3: prove o libro 4: misure cautelari parte 2 (dinamica): o libro 5: introduzione o libro 6: procedimenti speciali o libro 7: giudizio pubblico (dibattimento) o libro 8: processo davanti al giudice singolo o libro 9: impugnazioni o libro 10: esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali o libro 11: rapporti giurisdizionali con le autorità straniere su questo impianto hanno poi inciso diverse norme quali l’introduzione del giudice di pace, la responsabilità delle persone giuridiche, il mandato di arresto europeo. 2.Rapporto tra autorità e libertà Il codice vigente ha sostituito quello del 1930 anteriore alla Costituzione, il dato è significativo perché il codice riflette l’assetto politico circa i rapporti tra autorità e libertà, in un sistema autoritario come quello fascista non ci si preoccupava dei diritti minimi della persona nella preminenza della repressione dei reati, viceversa in un sistema democratico la riaffermazione dell’ordine giuridico violato dal reato non può che passare attraverso le garanzia costituzionali; la relazione al codice testimonia la volontà di cambiamento nel costruire diversamente i rapporti tra autorità e persona essendo insoddisfacente il sistema previgente che tutelava scarsamente il singolo. La relazione richiama allora la legge-delega di emanazione del codice in cui si dispone il rispetto dei principi costituzionali e internazionali e i caratteri del sistema accusatorio, tuttavia non per questo si è operata una duplice scelta in quanto i principi esprimono le garanzie da riconoscere mentre i caratteri sono gli strumenti con cui attuarli, l’interdipendenza dei due fattori testimonia come la garanzie dei principi possono trovare applicazione solo in un modello accusatorio. 3.Il modello inquisitorio e quello accusatorio La storia del processo penale è connotata dall’alternarsi del modello inquisitorio e accusatorio, dalla prevalenza dell’uno o dell’altro si manifesta il modo di intendere il rapporto stato-inividuo nella gestione del bene della libertà dell’imputato; nei regimi autoritari il procedimento penale è sempre strumento di repressione dei reati prevalendo sui diritti individuale la ricostituzione dell’ordine, il metodo di accertamento di tipo inquisitorio nega all’imputato ogni tutela sottoponendolo a una procedura segreta avviata da un giudice impegnato anche nella funzione di accusatore, l’efficacia di tale metodo si ritiene comprovata dalla puntuale confessione a conferma del teorema d’accusa del giudice; in uno stato democratico la persona è invece munita di garanzie costituzionali è al centro del sistema in cui non può essere il giudice ad inquisire ma il titolare del potere d’accusa. Storicamente il primo modello si è affermato dell’età imperiale di Roma e sviluppato dal processo canonico si strutturava nella confusione nello stesso soggetto dei ruoli di accusatore e giudice, questi poteva ricercare la prova cui l’imputato non poteva partecipare, vi era la scrittura nell’acquisizione delle prove e la trattazione segreta del giudizio e la carcerazione ante iudicium; il secondo era in vigore nell’età repubblicana si articolava in una contesa tra le parti accusatore e accusato dinanzi a un giudice terzo in condizioni di parità nella ricerca della prova attività preclusa al giudice, vi è la presunzione di innocenza e la tutela della libertà, l’oralità e l’immediatezza come contatto diretto del giudice con la prova e la pubblicità della procedura sottoposta al controllo della collettività. 4.Il modello misto L’impossibilità di ricreare le medesime condizioni sociopolitiche delle rispettive epoche storiche che formarono i due modelli ha dato vita in seguito a modelli processuali misti tendenti o all’accusatorietà o ai principi inquisitori, più che di supremazia dell’uno o dell’altro si deve parlare di un sistema misto che ora accentuava i principi inquisitori ora quelli accusatori, ogni codice rivela la sua impronta; differenze strutturali circa i ruoli dei soggetti che intervengono non si ritrovano in un codice tendenzialmente accusatorio rispetto a uno tendenzialmente inquisitorio, anche le attività e gli istituti non sono di molto divergenti, ciò che può distinguere un codice dall’altra è il fine che muove i soggetti e gli atti specie riguardo la fase preparatoria del giudizio. La diversità fra un codice e un altro si rivela sul rapporto temporale tra epoca del fatto e epoca del giudizio, se fosse possibile assicurare l’assoluta contestualità del giudizio rispetto al fatto la normativa sarebbe minima, in carenza di contestualità invece le attività che si compio prima sono fondamentali e nel regolarle il legislatore deve scegliere tra un’attività di carattere cautelare ed una di valutazione preventiva, nel primo caso tutto ciò che precede il processo è ad esso strumentale, nel secondo si ha una vera istruzione che prima che il processo si avvii pone le premesse dei contenuti di massima della decisione del giudice; il legislatore del 1930 aveva scelto quest’ultima prevedendo che le attività ante processo dessero vita dopo gli accertamenti di polizia giudiziaria per raccogliere gli elementi utili al giudizio ad una fase di istruzione affidata ad un organo giurisdizionale (giudice istruttore) deputato alla ricerca e assunzione dei mezzi di prova che reputava essenziali all’accertamento della verità dei fatti, nelle ipotesi di accertamento facile e breve vi era un analogo intervento del magistrato del pubblico ministero, dunque si attribuiva d una istruzione preventiva la funzione di mediazione tra fatto e processo per il giudizio. Connotato da un’istruzione e un dibattimento il codice abrogato ha retto sull’equivoco dell’autonomia tra fasi che invece erano interdipendenti in quanto la formazione della prova già aveva avuto luogo durante l’istruzione e al giudice del dibattimento non restava che ottenere la conferma di quanto l’istruttore aveva raccolto. 5.La distinzione tra “procedimento per le indagini preliminari” e “processo” Il codice si muove in una prospettiva diversa riservando alle attività che precedono il processo il valore di indagini ai fini delle determinazioni inerenti l’esercizio dell’azione penale del magistrato del pubblico ministero, le indagini penali confluiscono nell’esercizio dell’azione se la notizia di reato sia fondata o di una richiesta di archiviazione, possono dunque avere una funzione servente rispetto il processo o renderne superfluo l’avvito, se attraverso le indagini il magistrato acquisisce conoscenze che gli consentono di esercitare l’azione penale perché emergono elementi suscettibili di divenire mezzi di prova si trasfondono in richieste di prova a carico. Le indagini rientrano nelle attribuzione istituzionali del magistrato del PM, i mezzi di prova presuppongono invece la presenza del giudice cui il magistrato chiede di poter accertare i fatti proponendo la propria ricostruzione di quanto ha elevato a contenuto dell’imputazione; il procedimento per le indagini preliminari inizia con l’acquisizione di una notizia di reato dalla polizia giudiziaria o dal magistrato del PM e si protrae per il tempo necessario, è costituti non solo dagli atti che il magistrato compie per le determinazioni inerenti l’esercizio dell’azione penale ma anche le investigazioni che possono essere svolte dal difensore o dal sostituto o da un investigatore privato autorizzato, ciò avviene solo se indagato e persona offesa sanno dell’avvio del procedimento che potrebbe appunto proseguire senza che questi siano informati. La posizione di preminenza riconosciuta dall’ordinamento al magistrato del PM non solo verso la polizia giudiziaria ma i soggetti interessati allo svolgimento delle indagini lo eleva a dominus di questa fase, per cui in relazione alla singola notizia di reato è il magistrato che individua gli accertamenti da eseguire dando luogo alla fase investigativa o prende atto che indagini non occorrono o perché la notizia è suffragata da elementi idonei a consentire l’immediato esercizio dell’azione penale o perché si rivela infondata; quanto è legittimato a porre in essere non è sempre vincolato nelle forme dalla legge che ne regolamenta solo i confini affiancando ad atti tipici le generiche attività di indagine, neanche ci si limita a fissare l’oggetto delle indagini ma si aggiunge che deve trattarsi di indagini necessarie per cui la fase può avere un contenuto variabile rispetto le specifiche necessità (358). Non è dunque un procedimento a schema fisso con passaggi obbligati in quanto se vanno compiute solo le indagini che paiono necessarie la loro entità dipende dall’accertamento e dalle scelte discrezionali del magistrato del PM sia riguardo il tipo di indagine sia riguardo l’ordine in cui vanno svolte, ciò in ragione dell’attribuzione al magistrato di specifiche funzioni inquirenti, per cui il procedimento per le indagini preliminari è la fase destinata al compimento delle attività che il magistrato coadiuvato dalla polizia giudiziaria pone in essere acquisita la notizia di reato per verificarne la corrispondenza ad un modello legale di incriminazione e determinarsi se richiedere l’archiviazione degli atti o esercitare l’azione formulando l’imputazione, non è dunque raccolta di dati probatori da far confluire nel dibattimento ma individuazione di elementi d’accusa utili a fondare le determinazioni del magistrato in ordine al processo. Diversamente è invece per il processo che evoca il giudizio del giudice che si pronuncia sulla rilevanza penale del fatto e la responsabilità dell’imputato, solo il processo è fase deputata alla verifica della fondatezza delle ragioni di accusa e difesa innanzi a un giudice imparziale che ricostruisce il fatto sulla base delle rispettive rappresentazioni; il momento di passaggio dal procedimento per le indagini preliminari al processo è segnato dall’investitura del giudice cui il magistrato si rivolge per chiedere il processo sul merito dell’imputazione promuovendo quella azione il cui esercizio la costituzione e la legge gli conferiscono in via esclusiva; il legislatore ha voluto che il sistema del codice si sviluppasse su tale matrice: l’attività di indagine preliminare ha natura procedimentale in quanto è il magistrato del PM (organo dell’ordine giudiziario ma privo di poteri giurisdizionali) che la pone in essere per raggiungere obiettivi che non sono della giurisdizione e consistono nella determinazione sul come introdurla o archiviarla. 6.L’uso improprio del termine “procedimento” nel codice La distinzione procedimento-processo non è inficiata dall’uso improprio dei due termini del legislatore, a volte parla di gradi del procedimento altre di gradi del processo, a volte parla di processo quando dovrebbe parlare di procedimento (es 2713) altre volte l’inverso (es 82), a volte il termine procedimento è utilizzato per indicare istituti del tutto estranei alla logica di questa ripartizione (es procedimento in camera di consiglio, procedimento probatorio), a volte il termine procedimento è usato per denominare tipologie di accertamento che derogano allo schema ordinario i “procedimenti speciali” che sarebbero meglio indicati come “riti alternativi”. Il termine procedimento ingloba l’intera estensione del procedimento penale comprensivo del procedimento per le indagini preliminari e del processo. 7.L’oggetto del procedimento penale e la funzione del processo L’articolazione nelle due fasi evidenzia il fine e la funzione del processo, la punizione del colpevole è diritto che la persona offesa vanta verso chi è accusato che va giudicato però secondo le regole dell’ordinamento giuridico, tale contrapposizione fa si che il procedimento penali debba soddisfare entrambe le posizioni e l’interesse della collettività alla sua conservazione non possono relegare la posizione soggettiva in una tutela residuale per cui il diritto di chi è sottoposto al procedimento deve ricevere protezione pari a quella assicurata alla collettività, la mediazione delle due esigenze è deputata all’ordinamento tuttavia la loro contrapposizione si attenua quando ci si muove nella consapevolezza che del procedimento penale vanno tenuti distinti il suo essere e il suo modo di essere. L’interesse all’irrogazione della sanzione e la riaffermazione dell’ordine giuridico violato origina dal diritto penale, l’interesse di chi è sottoposto al procedimento penale è tutelato invece dalla legge processuale penale, la distinzione da cui muovere è dunque tra accertamento penale come evento imposto dal diritto sostanziale e accertamento penale come fenomeno disciplinato dal diritto processuale; il procedimento penale esiste perché è la norma penale che lo esige si svolge però secondo le regole del diritto processuale penale. Tra l’accertamento penale come esperienza (essere) e come manifestazione di quella esperienza (modo di essere) si coglie la distinzione tra oggetto del procedimento penale e scopo e si chiarisce il significato e il contenuto del diritto allo svolgimento del processo, è riduttivo pensare che le sue regole siano mero mezzo di attuazione della legge penale vanno invece valorizzati altri discorsi pur nella consapevolezza della sua strumentalità per l’accertamento e l’irrogazione della sanzione, tuttavia tale strumentalità dell’accertamento può essere fuorviante perché finisce col connotare il procedimento penale unicamente in chiave di mera consequenzialità rispetto un fatto realizzatosi nel mondo, non si nega che questo ne sia il presupposto ma di ben altra portata devono essere i rilievi che si formulano nel ricercare le ragioni che fanno del procedimento penale un meccanismo disciplinato dal diritto; la punizione del colpevole è premessa troppo vincolante per non determinare anche la convinzione che presupponga una trasgressione assegnando al meccanismo una funzione esecutiva della pena astrattamente prevista, è una prospettiva indotta dall’enunciazione di una scala di valori che vede all’apice la necessità di ripristinare l’ordinamento e applicare la pena. Se però si prova ad escludere che l’aggettivo penale valga solo ad indicare che il procedimento è strumento per l’irrogazione della pena e si prova a tener conto che esso non qualifica lo scopo ma fissa solo l’oggetto dell’accertamento si può affermare che occupandosi di fatti penalmente rilevanti il procedimento è penale perché è di rilevanza penale ciò che in esso si tratta, individuando l’oggetto si può ritenere che del procedimento penale ci si avvale principalmente per l’accertamento di fatti che si assumono integrare una norma incriminatrice ma ciò non può far concludere che il fine dell’intervento giurisdizionale è la punizione del reo altrimenti si vanificherebbe ogni valore di garanzia che esprime la giurisdizione; non sempre inoltre l’esito del processo è la condanna ben potendo concludersi con un proscioglimento o un’assoluzione o un non luogo a procedere che sono formule liberatorie di pari dignità rispetto la condanna e ammantano di garanzia il procedimento. Escluso ogni automatismo nell’irrogare le pene il procedimento penale non può dirsi strumento di pura applicazione di sanzioni e si distingue l’oggetto del procedimento penale dallo scopo del processo, il primo è accertare se un fatto abbia i caratteri dell’illecito mentre il secondo assicura che l’accertamento si svolga nel rispetto delle garanzie; il procedimento penale ha ad oggetto un fattoreato e assolve una funzione di garanzia, la teoria del rapporto giuridico processuale individuava il rapporto tra norma penale e norma processuale nel raccordo tra reato e pena giustificando la concezione del procedimento penale come strumento di difesa sociale volto a supplire alla protezione dei diritti violati, punire e difendere la società ma anche prevenire; la dottrina moderna ha separato l’idea di procedimento penale dal rapporto che vi si svolge che riduceva il giudice a un burocrate e si è concentrata sull’attività procedimentale in sé considerata esplorandone le segrete dimensioni interiori e il suo mistero di ricostruire ciò che non esiste più; il passaggio dalla procedura penale al diritto processuale penale è segno della rilevanza assunta dai diritti inviolabili dell’uomo, e infatti le carte fondamentali dei diritti (salvo la costituzione che dispone l’obbligatorietà dell’azione penale ex 112) citano solo le garanzie della persona senza bisogno di affermare la punizione del reo. 8.Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo Le tragiche vicende della seconda guerra mondiale che hanno spinto a parlare di morte del diritto hanno portato un sentimento di riaffermare i diritti violati in seno all’ONU che ha così elaborato la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 la quale dopo un preambolo di portata generale che afferma l’uguaglianza degli uomini e l’auspicio di un mondo rispetto dei diritti fondamentali dedica particolare attenzione all’imputato di un processo penale stabilendo il divieto di tortura o punizioni inumane, l’uguaglianza di tutti dinanzi alla legge, il potere di ricorrere a tribunali nazionali contro atti lesivi del propri diritti fondamentali, il diritto ad un’equa udienza dinanzi un tribunale imparziale, la presunzione d’innocenza e il diritto a difendersi dalle accuse, l’irretroattività della norma penale incriminatrice e delle maggiori sanzioni. Tale carta è priva di obbligatorietà ma è stato faro che ha condotto il mondo civilizzato a importanti riforme a livello internazionale stipulando fondamentali convenzioni come la CEDU o il Patto internazionale sui diritti civili e politici, sia a livello interno. 9.Il “giusto processo” nella Costituzione La Costituzione premette all’intero sistema giurisdizionale come suo fondamentale presupposto il principio di uguaglianza (3), in attuazione di questo è assicurata assistenza ai non abbienti e i modi per la riparazione agli errori giudiziari (24), tale principio si applica mediante prescrizioni che investono i soggetti del processo tese ad assicurare il giusto processo (o il dovuto processo legale alla maniera USA) regolato dalla legge (1111). Il magistrato del PM gode delle garanzie dettate a tutela della sua funzione dalle norme di ordinamento giudiziario (107) stabilite con legge (108) ha l’obbligo di esercitare l’azione penale (112) e dispone direttamente della polizia giudiziari (109). Il giudice è titolare della funzione giurisdizionale che amministra in nome del popolo e in cui è soggetto solo alla legge (101) quindi come giudice imparziale e terzo (1112), di questa deve dar conto alla sovranità popolare con decisioni motivate e la possibilità contro le sentenze del ricorso in cassazione per violazione di legge (1117). L’accusato ha diritto alla giurisdizione e la sua difesa è involabile in ogni stato e grado del procedimento (241e2) per cui la legge deve far si che questi sia informato nel più breve tempo possibile e in maniera riservata della natura e dei motivi dell’accusa e disponga del tempo e condizioni per preparare le sue difese, abbia facoltà davanti al giudice di interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico e ottenere nelle stesse condizioni dell’accusa l’esame di persone a sua difesa a l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a sua favore, disponga di un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo (1113), il riconoscimento deve avere valore effettivo per cui l’imputato non può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge (25) e può essere considerato colpevole solo dopo una condanna definitiva (27); la sua libertà personale è inviolabile e sono consentite forme di detenzione o ispezione o perquisizione personale o qualsiasi altra ingerenza in essa solo nei casi e modi previsti dalla legge e con atto motivato del giudice, necessario anche quando in casi eccezionali di necessità e urgenza l’autorità di pubblica sicurezza debba adottare provvedimenti restrittivi o limitativi o invasivi delle libertà individuali che vanno comunicati entro 48 ore al giudice e restano prive di effetto se non convalidate nelle 48 ore successive, la carcerazione preventiva non può superare i limiti massimi di legge (13). Riguardo le regole del processo la cui durata deve essere ragionevole la legge deve garantire che sia assicurato il contraddittorio per la formazione della prova e sia rispettato il divieto di provare la colpevolezza dell’imputato sulla base di dichiarazioni rese al di fuori del contraddittorio (1112e4), ciò è derogabile solo nei casi tassativamente indicati e ancorati a scelte dell’imputato che acconsenta ad una prova non formata in contraddittorio, a una oggettiva impossibilità di formare la prova in contraddittorio, a una provata condotta illecita (1115). 10.Le garanzie dell’imputato nella CEDU La CEDU si dedica anche ai diritti del soggetto sottoposto a procedimento penale, si vieta la tortura o pene o trattamenti inumani o degradanti, nessuno può essere condannato per un fatto che non era reato o a una pena superiore a quella prevista al momento della commissione, è garantita la libertà della persona per cui può essere compressa solo nei casi e modi di legge con una tassatività assoluta e duplice riserva di legge e di giurisdizione è garantita poi la sicurezza, sono indicate le materie per cui la detenzione può essere considerata legale ma solo se consegua a condanna di un tribunale competente (es prevenire la propagazione di una malattia, verso un alienato, impedire la fuga o la commissione di un reato) e il mancato rispetto del principio di tassatività dà luogo ad una riparazione. Ogni soggetto privato della libertà ha diritto ad essere informato quanto prima e in una lingua comprensibile dei motivi dell’arresto e ogni accusa, a essere tradotto dinanzi a un giudice e giudicato in tempi ragionevoli e essere liberato durante l’istruttoria, a ricorrere contro un provvedimento restrittivo dinanzi a un tribunale; garanzie specifiche riguardano il giudizio come il diritto ad una equa e pubblica (salvo per ragioni di morale o ordine pubblico o sicurezza nazionale o privacy o per gli interessi della giustizia) udienza dinanzi un tribunale indipendente imparziale e costituito per legge, la sentenza deve essere sempre pubblica, vi è la presunzione d’innocenza, l’accertamento è legale se l’imputato è informato delle accuse e ha possibilità di difendersi in parità con l’accusatore. 11.Le garanzie del Patto internazionale sui diritti civili e politici Il Patto non si pone solo in funzione confermativa della Convenzione ONU ma la specifica, riguardo la libertà personale impone un trattamento umano e rispetto della dignità della persona, i condannati vanno separati dagli imputati, i minorenni dagli adulti, la pena deve essere riabilitativa; in tema di giurisdizione il giudice deve essere competente, l’imputato ha diritto a essere presente al processo e giudicato senza ritardo e non essere costretto ad auto accusarsi, vi è la garanzie del riesame e del ne bis in idem, vi è un indennizzo in caso di annullamento di condanna o di grazia, per i minori occorre tener conto dell’età e tendere alla riabilitazione. 12.Le garanzie dell’imputato nell’UE Il trattato di Lisbona è intervenuto facendo aderire l’UE alla CEDU e affermandone le disposizioni come principi generali, la Carta di Nizza è stata poi riconosciuta con lo stesso valore giuridico dei trattati, questa vieta la pena di morte, la tortura, trattamenti inumani, garantisce la presunzione di innocenza, il diritto alla difesa, il ne bis in idem, un’udienza equa e pubblica. 13.Gli organi e le procedure per l’attuazione delle garanzie Distinzione fondamentale è fra il riconoscimento del diritto e l’effettività di tutela, il primo potrebbe rimanere tale dunque con valore politico (come la Dichiarazione universale) ovvero dar luogo a posizioni giuridiche soggettive tutelate da appositi meccanismi. La CEDU assicura il suo rispetto tramite la Corte di Strasburgo che si pronuncia sull’applicazione e interpretazione di essa e nei casi di ricorso interstatuale (promosso da uno Stato contro un altro) o individuale (promosso da un privato), in entrambi i casi la corte può essere adita solo dopo l’esaurimento delle vie di ricorso interne entro 6 mesi dalla decisione definitiva, essa opera in maniera permanente ed è composta da un giudice per Stato eletti dall’assemblea parlamentare del consiglio d’Europa per la durata di 9 anni non rinnovabile, questi siedono a titolo individuale e non possono svolgere funzioni incompatibili, si riuniscono in assemblea plenaria per atti organizzativi interni, mentre la corte giudica in composizione monocratica con funzione di filtro dei ricorsi individuali con decisione non impugnabile, in composizione di comitato (3 giudici) o di sezione (7 giudici) cui sono deferiti i ricorsi non dichiarati irricevibili inoltre il primo decide anche questioni di interpretazione e applicazione della convenzione se vi è una giurisprudenza consolidata e le decisioni assunte con voto unanime sono non impugnabili invece la seconda decide sulla ricevibilità o sul merito di ricorsi interstatuali o individuali non dichiarati irricevibili dal giudice monocratico o dal comitato inoltre anche in pendenza di esame del comitato vi è il tentativo di un esito conciliativo invece la sentenza della sezione diviene definitiva se le parti dichiarino espressamente di non voler un riesame o siano decorsi 3 mesi o a seguito del rigetto della richiesta di riesame, in composizione di sezione allargata (17 giudici) la corte giudica sui riesami o se solo sollevati gravi problemi interpretativi o vi è contrasto con sentenza precedente e l’investitura è disposta se nessuna parte si oppone inoltre di essa non può far parte nessun giudice della sezione che ha giudicato salvo il presidente e quello che rappresenta lo Stato parte in causa; le decisioni di ricevibilità o irricevibilità di un ricorso e la sentenza conclusiva sono motivate, la sentenza definitiva del comitato e della sezione o di quella allargata è vincolante per gli Stati parti nella controversia, la Corte ordina allo Stato soccombente un’equa soddisfazione della parte lesa qualora il diritto interno non permetta di riparare pienamente, inoltre il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa previa trasmissione della sentenza definitiva ne sorveglia l’esecuzione anche con la messa in mora dello Stato che rifiuti di attenersi ad essa e con l’investitura dalla corte della questione relativa all’inosservanza dell’obbligo di conformarsi alla sentenza in tal caso la corte accerta in composizione allargata la violazione e rinvia il caso al Comitato per i provvedimenti di sua competenza. Non è oggetto di ricorso alla corte la denuncia di violazione del diritto interno alla ragionevole durata del procedimento penale la materia è devoluta a organi della giurisdizione nazionale investiti del ricorso entro 6 mesi dalla decisione definitiva sottoscritto da difensore con procura speciale, competente è la Corte d’appello ex art 11 diversa da quella nel cui distretto si è concluso o estinto il procedimento di merito o pende, le parti possono chiedere che la corte disponga l’acquisizione degli atti e documenti di merito e possono essere sentite in camera di consiglio, sono ammessi deposito di memorie e documenti sino a 5 giorni dall’udienza, per accertare la violazione la corte considera la complessità del caso e il comportamento delle parti e del giudice e ogni autorità intervenuta, nella determinazione della riparazione rileva solo il danno riferibile al periodo eccedente la ragionevole durata e si può indennizzare il danno non patrimoniale con una somma o anche forme di pubblicità, la decisione è resa entro 4 mesi dal deposito del ricorso con decreto immediatamente esecutivo e impugnabile per cassazione, il decreto di accoglimento è comunicato dalla cancelleria alle parti e al procuratore della corte dei conti per un’eventuale avvio del procedimento di responsabilità e ai titolari dell’azione disciplinare verso i pubblici dipendenti interessati dal procedimento, la corte applica le disposizioni relative ai procedimenti in camera di consiglio del cpc. Il controllo sul rispetto del Patto è un invito allo Stato inadempiente di rispettare le prescrizione che può entro 3 mesi inviare spiegazione per un’amichevole risoluzione, la controversia non risolta in via amichevole può essere deferita al Comitato per i diritti dell’uomo o successivamente con il consenso degli Stati interessati alla Commissione di conciliazione che esamina il caso e redige rapporto che inoltre al presidente del Comitato perché sia trasmesso agli Stati interessati che rendono noto se intendono accettare le indicazioni della Commissione. La Costituzione devolve alla Consulta il giudizio di legittimità su leggi e atti con forza di legge per norme in contrasto con i diritti inviolabili riconosciuti, la questione può essere sollevata solo in via incidentale a seguito di un giudizio di rilevanza e non manifesta infondatezza con ordinanza di rimessione, la Consulta può pronunciare sentenza di rigetto dichiarando la questione infondata a volte anche insieme ad una sentenza interpretativa che dà conto della lettura costituzionalmente legittima della norma, oppure accogliere l’eccezione e dichiarare illegittima la disposizione che diviene inefficace dal giorno successivo la pubblicazione della sentenza, la questione può riguardare appunto atti interni che non rispettino i vincoli internazionali. La Carta di Nizza ha lo stesso rango dei trattati per cui vincola le istituzioni comunitarie e gli Stati, sul rispetto dei suoi principi vigilano gli organi giurisdizionali dell’UE cioè il Tribunale e la Corte di giustizia, gli Stati e le istituzioni UE possono impugnare dinanzi a questi qualsiasi atto o provvedimento comunitario per violazione dei trattati, qualsiasi persona può esperire azione per ottenere annullamento degli atti adottati nei suoi confronti o che lo riguardano direttamente e individualmente e degli atti regolamentari che non comportano alcuna misura d’esecuzione; se il ricorso è fondato il giudice dichiara nullo l’atto, inoltre ciascuno Stato e la Commissione possono ricorrere alla Corte quando reputino che uno Stato abbia mancato agli obblighi comunitari, l’accertamento dell’infrazione da parte della Corte pur avendo efficacia solo dichiarativa obbliga lo Stato ad adottare i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza impone. 14.Il dovuto processo legale e il principio di lealtà processuale Dall’esperienza della Corte Suprema USA è giunto il concetto di “due process of law clause” cioè il dovuto processo legale connotato da una “adeguate notice” (comunicazione) e un “fair hearing” (agire legale), in mancanza di tali garanzie il processo è solo un insieme di atti; principio fondamentale che discende da questa nozione è la lealtà processuale in base a ciò che per l’intera comunità è considerato tale, il codice riferisce tale nozione solo al difensore ex 1054 ma va estesa ad ogni soggetto vi intervenga anche e soprattutto quando non vi è altra sanzione a un comportamento difforme (124), la sorveglianza è esercitato dal ministro della giustizia (13 guar.mag.), dal primo presidente della cassazione e dal procuratore generale presso la cassazione, dal presidente della corte d’appello e dal procuratore generale presso la corte d’appello, dal presidente della sezione distaccata e dall’avvocato generale presso la sezione distaccata, dal presidente di tribunale e dal procuratore presso il tribunale; la lealtà è essenziale proprio per le disposizioni non tutelate da altra sanzione e non è violazione dell’indipendenza della magistratura ma essenza del giusto processo. Capitolo II: LA GARANZIA DELLA GIURISDIZIONE Sezione 1: la giurisdizione penale 1.La giurisdizione La giurisdizione è la funzione devoluta ad un organo dello Stato (giudice) che decidendo sulle questioni sottoposte alla sua cognizione assicura come soggetto estraneo alle ragioni in contesa l’attuazione del diritto nel caso concreto; si distingue dalla funzione legislativa che pone regole generali e astratte e da quella amministrativa che cura gli interessi della collettività, essa si occupa di diritti e del modo in cui vanno tutelati. 2.La giurisdizione penale La giurisdizione penale è la giurisdizione esercitata nel corso di un procedimento penale per la pronuncia di provvedimenti rientranti nella sfera delle competenze funzionali del giudice o per la pronuncia sul merito dell’imputazione, da adottare nel rispetto dei principi enunciati nelle Carte fondamentali dei diritto della persona; l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura non poteva che superare il sistema previgente fascista fondato sull’autorità e richiamare l’esercizio della giurisdizione a garanzia delle libertà individuali valorizzando il giudizio non come espressione di autorità ma di giustizia. 3.La giurisdizione penale ordinaria e quella speciale La giurisdizione penale è esercitata da giudici ordinari istituiti e regolati dalle leggi di ordinamento giudiziario ex 102 cost che ribadisce poi il divieto di istituire giudici straordinari o speciali, si pone allora il quesito se la carta riconosca solo la giurisdizione ordinaria, appaiono allora contraddittorie le norme costituzionali che si riferiscono alla corte costituzionale e ai tribunali militari che sono giudici diversi da quelli regolati dalle leggi di ordinamento giudiziario. Va operata allora una distinzione che consente di superare l’enpasse e l’apparente contraddizione, il divieto costituzionale è infatti ad un tempo: - assoluto è per i giudici straordinari cioè quelli costituiti post factum relativo è per i giudici speciali, cioè giudici che non possono dirsi ordinari ma neanche sono straordinari; verso questi allora il divieto non è assoluto ma relativo nel senso di vietare l’istituzione di nuovi al di fuori di quelli già indicati dalla Costituzione la giurisdizione penale straordinaria si contrappone allora sia a quella ordinaria che a quella speciale, queste ultime operano legittimamente nel quadro giudiziario ma sono mal sintetizzate dal 102 cost in cui il richiamo alle leggi di ordinamento giudiziario può essere valido solo per i giudici ordinari mentre per gli altri vi sono altri fonti normative. Riguardo le norme applicabili alla giurisdizione penale nel suo complesso occorre integrare le norme del codice con quelle di ordinamento giudiziario e quelle che regolano la giurisdizione specializzata per i minorenni e quelle che regolano la giurisdizione penale speciale, ciascuna di queste giurisdizioni è dal codice delimitata, con ciò non si vuole affermarne il ruolo esclusivo come essenza della giurisdizione ma ad evidenziare che è soprattutto la legge ordinaria e talvolta quella costituzionale (es 111) ad attestare la dimensione o il significato che l’ordinamento intende conferire alla giurisdizione penale. Dunque è inutile discutere su cosa sia la giurisdizione senza avere come punto di riferimento la disciplina del procedimento penale perché è in essa che si ritrova l’idea della giurisdizione odierna, per approcciare ad essa non si può prescindere dalla fondamentale distinzione all’interno del procedimento penale tra procedimento per le indagini preliminari e processo che consente di differenziare la funzione del procedimento penale in sé dallo scopo cui deve tendere il processo e segna i confini della giurisdizione penale odierna. 4.L’evoluzione della giurisdizione penale ordinaria e le sue articolazioni Il procedimento penale non si snoda secondo uno schema fisso ma secondo modalità multiformi previste per le peculiarità del caso concreto, non esiste dunque un procedimento penale unico, e infatti il processo si può evolvere nelle varie fasi in modi diversi: - - - - - notizia di reato è può essere acquisita dalla PG o dal PM in cui si ipotizza la commissione di un fatto penalmente rilevante, questa è iscritta nel “registro delle notizie di reato” e da qui si avviano le indagini preliminari che il PM gestisce per verificare la fondatezza della notizia indagini: o il PM è l’ufficio che svolge le indagini è quello presso il giudice che in ragione della quantità di pena edittale o per il titolo di reato (competenza per materia) o del luogo di commissione del fatto (per territorio) o dell’eventuale legame tra più fatti (per connessione) sarà chiamato a pronunciarsi sull’esito delle indagini o esito delle indagini è le indagini preliminari possono concludersi con l’esercizio dell’azione penale o la richiesta di archiviazione degli atti o GIP è all’interno delle indagini la cui durata massima è prevista dalla legge il PM può avere necessità in situazioni previste dalla legge di sollecitare l’intervento di un giudice per adottare provvedimenti incidenti sulle libertà personali (misure cautelari, intercettazioni) o per acquisire (anche su impulso della persona offesa o dell’indagato) in via d’urgenza dati probatori (incidente probatorio) esercizio dell’azione: o un tempo minimo vi sarà in caso di flagranza di reato in cui il PM formula l’imputazione e si adisce al giudizio direttissimo in cui il giudice decide in udienza pubblica o tempo breve si ha anche qualora il PM ritenga che i risultati conseguiti denunzino un’evidenza tale da formulare l’imputazione e avviare il giudizio immediato o altri casi di tempi brevi si hanno in caso flagranza o evidenza per reati di competenza del giudice di pace per cui si instaura il dibattimento o l’iter ordinario prevede invece che il PM si attivi con una richiesta di rinvio a giudizio (salvo decida l’archiviazione) dopo aver contestato il fatto al presunto autore e il GIP nella cui cancelleria la richiesta è depositata, al termine dell’udienza preliminare qualora non disponga il non luogo a procedere emette il decreto che dispone il giudizio giudizio: o dibattimento è a questo punto si perviene al dibattimento pubblico cui si può giungere per percorsi diversi (citazione diretta del PM per i reati lievi, citazione a giudizio del PM per i reati di competenza del giudice di pace, ricorso immediato al giudice di pace a iniziativa della persona offesa se il reato è precedibile a querela) o mancanza di giudizio pubblico è si ha in caso di giudizio abbreviato per cui non vi è la forma pubblica, o in caso di decreto penale di condanna non opposto oppure applicazione di pena su richiesta delle parti in cui vi è la condanna senza il giudizio, o in caso di oblazione in cui vi è una definizione amministrativa della questione impugnazione è su iniziativa del PM e delle altre parti la sentenza può essere devoluta al controllo di altri giudici con gli ordinari mezzi di impugnazione esecuzione è per la sentenza definitiva che viene eseguita si possono avere fasi di giudizio afferenti questo momento I segmenti del procedimento penale: - - - grado è è il frazionato, successivo, ma eventuale evolvere dell’accertamento, connotato dai controlli cui la legge consente sia sottoposto un provvedimento del giudice (solitamente per il controllo di cassazione si adopera il termine giudizio) fase è è ogni singolo momento produttivo di effetti autonomi, di ogni singolo grado del procedimento penale (1°: indagini preliminari, udienza preliminare, giudizio scindibile in pre-dibattimento dibattimento e post-dibattimento); tale termine è usato dal codice in due significati: o frazione del grado (es 207) o summa divisio della funzione giurisdizionale nella fase di cognizione e in quella dell’esecuzione (es 489) stato è è ciascuno dei momenti in cui si articola lo sviluppo del procedimento penale; è usato in due significati: o per segnalare la carenza di preclusioni al compimento di attività il cui espletamento è consentito in qualsiasi momento (es 179) o per evidenziare che vicende tra loro originariamente distinte sono suscettibili di trattazione unitaria (es 17) l’espressione stato degli atti designa invece la condizione di attualità in cui si trova il procedimento penale (es 421). 5.La giurisdizione di merito e la giurisdizione di legittimità Il fenomeno della giurisdizione penale è molto variegato ed è difficile individuare aspetti comuni così tanto ripetitivi da essere individuati come minimum comune ad ogni specie di intervento giurisdizionale, in tale contesto va analizzata la terminologia codicistica per indicare i diversi segmenti del procedimento o i contenuti della giurisdizione che si esprime in ciascuno di essi, sono significativi i termini “merito” e “legittimità” che indicano distinte forme dell’intervento giurisdizionale: - - merito è è il fatto inteso nella completezza delle sue componenti soggettiva e oggettiva costituente l’oggetto della decisione che il giudice è chiamato a rendere tanto sulla richiesta di archiviazione della notizia di reato quanto sull’imputazione elevata dal PM; il concetto si ricava dalle disposizioni sull’interrogatorio in cui il 65 disciplina l’interrogatorio nel merito che è in sostanza la contestazione del fatto costituente l’addebito, dunque il merito del procedimento penale è tutto ciò che riguarda l’imputazione nei vari momenti del procedimento in cui ci si occupa di essa, è merito anche tutto ciò che forma oggetto di una richiesta di archiviazione; il codice però fa un uso indiscriminato del termine merito in diversi significati: o significato corrente (es 41) o senso strettamente tecnico di fatto su cui è chiamato a pronunciarsi il giudice (es 527) legittimità è è il profilo legale di una pronuncia giurisdizionale di cui si chiede la verifica per accertare che sia stata resa nel rispetto delle regole normative che governano l’accertamento del fatto; si può dire che rientra nella legittimità tutto ciò che non costituisce merito la distinzione trova riscontro nell’evoluzione dell’accertamento posto che ci si occupa del merito dall’iscrizione della notizia di reato fino alla pronuncia di archiviazione se non è promossa l’azione penale o altrimenti fino alla sentenza che conclude il grado di appello, mentre la giurisdizione di legittimità si attiva con l’intervento della Cassazione che ha il compito di controllare (in via incidentale o al termine del merito) che non sia stata commessa una violazione di legge, questa non è di norma giudice di merito e ciò si ricava dal 176 in cui si fa riferimento al giudice competente per il merito che dunque non è la Cassazione; eccezionali e tassative sono però le ipotesi che consento un intervento della Suprema nel merito es in tema di estradizione ex 706. Il procedimento penale percorre allora due iter: - - merito è interessa due momenti dell’accertamento penale: o giudizio sull’imputazione che conclude il primo grado o giudizio di secondo grado legittimità è unico e compete alla Cassazione la distinzione è rafforzata da quelle norme che limitano la validità di determinati istituti o specifici provvedimenti a ogni stato e grado del processo di merito (es 45). 6.Il doppio grado di giurisdizione Il principio del doppio grado di giurisdizione esige che la decisione pronunciata dal giudice di merito a conclusione del primo grado possa essere sottoposta al controllo di legittimità della Cassazione a iniziativa di chi sia autorizzato dalla legge a proporlo e dimostri di avervi interesse; il passaggio da un grado all’altro non è condizione essenziale per la definizione di un procedimento penale ma meramente eventuale infatti ex 648 la decisione del giudice di primo grado può divenire definitiva e quindi irrevocabile sia perché sono state esperite le impugnazioni sia perché siano scaduti i termini; detto ciò però in virtù del principio in esame qualsiasi sia la strada per la definizione del primo grado è sempre possibile adire adducendo la violazione di legge alla Cassazione per tutte le sentenze salvo quelle sulla competenza (5682), tale tutela comprende anche provvedimenti di archiviazione della notizia di reato nel caso del 4096. Il discorso non investe il possibile secondo giudizio di merito esperibile in sede di appello contro le sentenze di primo grado, e infatti non è proponibile contro tutte ma è escluso: - in caso di giudizio abbreviato (salvo per il PM quando sia stato modificato il titolo di reato, 443) per l’applicazione della pena su richiesta delle parti (salvo per il PM quando non abbia prestato il consenso alla definizione anticipata, 448) nel modello ordinario non è possibile appellare le sentenze di condanna che applicano la sola ammenda (5931,3) la scelta aderisce alla previsione costituzionale che non impone un secondo grado di merito ma solo il controllo di legittimità in Cassazione, si rinviene a tal proposito una differenza sia con la CEDU che con il Patto internazionale sui diritti civili e politici che postulano invece un secondo grado di merito. 7.La giurisdizione di cognizione e la giurisdizione di esecuzione La formazione del giudicato penale segna la linea di demarcazione tra: - - giurisdizione di cognizione è è garanzia che si assicura per tutta la durata del procedimento penale dal momento dell’esercizio dell’azione penale fino ala passaggio in giudicato della decisione giurisdizione di esecuzione è è garanzia predisposta nella fase dell’esecuzione del provvedimento giurisdizionale definitivo per verificare la legittimità del titolo esecutivo e per realizzare la finalità rieducativa e risocializzante della pena e per consentire il controllo sul perdurare delle condizioni previste dalla legge per la sottoposizione del soggetto a misure di sicurezza funzionalmente preposto all’esercizio della giurisdizione esecutiva è lo stesso giudice della cognizione che dopo aver giudicato il fatto ne verifica la corrispondenza al modello legale di titolo esecutivo (competenza funzionale), la giurisdizione sul titolo esecutivo ha ad oggetto le questioni che possono insorgere sulla validità del provvedimento divenuto irrevocabile ed è esercitata di norma dallo stesso giudice che l’ha emesso; la giurisdizione che si assicura nel corso dell’esecuzione della pena o delle misure di sicurezza è invece gestita dalla magistratura di sorveglianza cui afferiscono il magistrato di sorveglianza e il tribunale di sorveglianza; la distinzione tra merito e legittimità è rinvenibile anche in fase esecutiva infatti si prevede che il provvedimento del giudice di prima istanza e in alcuni casi di appello sia sottoposto al controllo di legittimità della Cassazione. 8.La giurisdizione soggettiva e la giurisdizione oggettiva Ulteriore differenziazione è offerta dal parametro del modo in cui il giudice esplica la funzione: - - giurisdizione soggettiva è è garanzia (minima) apprestata già con la sola presenza di un giudice chiamato a pronunciarsi inaudita altera pars ogni volta che debba assumersi un provvedimento incidente su diritti costituzionali tutelati (es quando occorre comprimere diritti soggettivi di un soggetto che per ragioni di riservatezza delle indagini non può essere audito) giurisdizione oggettiva è è garanzia (piena) di un giudice terzo che decide in contraddittorio (dibattimento pubblico) il profilo soggettivo è richiamato dall’1 per cui la giurisdizione panale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario rinviando alle norme che regolano lo status di giudice (inamovibilità, indipendenza) che gli consente di assicurare l’imparzialità del giudizio che è l’essenza della giurisdizione, ciò però non basta perché il titolare della funzione non è da solo idoneo a indicare ciò che complessivamente deve intendersi per giurisdizione e di ciò si rende conto il legislatore quando specifica che la giurisdizione è esercitata secondo le norme del codice dando conto della necessità che il discorso si completi in ragione dell’aspetto formale della giurisdizione cioè relativo al modo in cui il giudice esercita la funzione (profilo oggettivo). 9.La giurisdizione specializzata per i minorenni La giurisdizione per gli imputati minorenni è una giurisdizione ordinaria ma specializzata perché esercitata da giudici muniti di specifica conoscenza dei problemi della giustizia minorile e tendente a conseguire obiettivi di rieducazione e risocializzazione in attuazione di convenzioni internazionali, fra queste ultime fondamentali sono le “regole minime di Pechino” emanate dall’ONU: - primo contatto è devono esservi specifici accorgimenti come il ricorso a misure extragiudiziarie e la custodia cautelare come extrema ratio giudizio è deve conseguire a un processo giusto ed equo che tenga conto delle condizioni del giovane del giovane che può esprimersi liberamente e difendersi sentenza è deve essere proporzionata alle circostanze e alla gravità del fatto e alle condizioni e bisogni del soggetto L’accertamento minorile è regolato da apposita normativa e gestito da giudici specializzati per ridurre i danni derivanti alla personalità del minore: - - - il giudice illustra il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza e il contenuto e le ragioni delle decisioni (1 cpp min) il giudice insieme al PM acquisisce elementi sulle condizioni personali e sociali del minore per valutare la rilevanza del fatto e la responsabilità (9 cpp min) in ogni stato e grado è previsto l’intervento dei servizi minorili dell’amministrazione della giustizia e di quelli istituiti dagli enti locali (6 cpp min) in ogni stato e grado è prevista la presenza dei genitori o altra persona idonea indicata dal minore salvo in circostanze eccezionali per interesse del minore o inderogabili esigenze processuali (12 cpp min) per la peculiarità della procedura è escluso che la sentenza emessa abbia efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni e risarcimento del danno dal reato e non è ammesso in tale procedimento penale l’esercizio dell’azione civile (10 cpp min) il PM non può procedere al giudizio direttissimo e non può richiedere il giudizio immediati nei casi in cui ciò pregiudichi gravemente le esigenze rieducative del minore 10.La giurisdizione per i reati ministeriali La cognizione dei reati ministeriali, commessi dal Presidente del Consiglio e dai ministri nell’esercizio delle loro funzioni al di fuori di concorso nei reati Presidenziali rientra nell’ambito della giurisdizione penale ordinaria (96 cost), come però per i reati Presidenziali si richiede la messa in stato d’accusa da parte del parlamento, per questi si richiede la preventiva autorizzazione secondo i casi di senato o camera all’esito di una procedura che impegna in parte organi della giurisdizione e in parte il parlamento. Sezione II: la giurisdizione penale ordinaria Titolo I: I titolari della funzione giurisdizionale penale 11.Il giudice penale come componente dell’ordine giudiziario Affermato in linea di principio che la giustizia è amministrata in nome del popolo e la legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo alla sua amministrazione (101 e 102 cost) la Carta si occupa di conciliare le contrapposte esigenze di massima rappresentatività popolare e della professionalità, dunque accanto alla nomina dei magistrati per concorso la legge prevede i magistrati onorari e la figura del consigliere di cassazione non togato (106 cost) preoccupandosi di assicurare agli estranei la necessaria indipendenza (108 cost). La legge di ordinamento giudiziario distingue i membri dell’ordine giudiziario in (4 ord. giud.): - togati è magistrati ordinari in tirocinio, giudici dei tribunali e delle corti, magistrati del pubblico ministero laici è che nella materia penale sono il giudice di pace, i giudici onorari di tribunale, gli esperti del tribunale per i minorenni e della sezione di corte di appello per i minorenni, i giudici popolari della corte di assise e della corte di assise di appello 12.La capacità del giudice penale Il possesso dei requisiti di stato previsti per l’esercizio della funzione giurisdizionale è condizione richiesta dalla legge per poter parlare di “giudice capace”, si distingue: - capacità astratta è è l’investitura della funzione e permanenza nel suo esercizio capacità concreta è è l’ulteriore dimensione di capacità come idoneità del giudice di occuparsi di un singolo affare, tale idoneità non può essere oggetto di un’indagine esperibile per ogni processo e si finisce con l’affidarsi alla valutazione positiva iniziale già espressa (affidamento alla decisione giudiziale), e infatti gli stessi mezzi di impugnazione pur evidenziando un errore di giudizio non comportano la deduzione dell’incapacità del giudice L’attività di interpretazione di norme e di valutazione del fatto e dei dati probatori non dà luogo a responsabilità del magistrato, tuttavia in caso di sintomi di inadeguatezza professionale è esperibile un’azione di responsabilità per l’operato del giudice che abbia agito con negligenza inscusabile (es fatto vero considerato falso); la capacità del giudice intesa come idoneità a valutare la controversia sottoposta al suo esame e ad adottare i provvedimenti di legge è per legge presunta in via assoluta e non può essere discussa nella trattazione del processo ma solo al di fuori. La legge di ordinamento giudiziario disciplina l’ingresso nell’ordine giudiziario e le vicende successive tenendo conto dei due aspetti della capacità (es astratta: i requisiti di nomina, concreta: attribuzione del processo), per il cpp la carenza di alcuni di questi requisiti non è destinata a produrre effetti nel processo non essendo considerati essenziali (es disposizioni sulla destinazione agli uffici giudiziari), solo la nomina e la regolare costituzione dei collegi sono efficacemente sanzionati, parimenti non si considerano inferenti sulla capacità del giudice le disposizione che nel tribunale ordinario attribuiscono la trattazione degli affari penali al giudice monocratico o al collegio. 13.I giudici monocratici La funzione giurisdizionale a volte è esercitata da giudici monocratici: - - - - giudice di pace è è un magistrato onorario nominato, dopo un tirocinio concluso con un giudizio di idoneità del consiglio giudiziario integrato, con decreto ministeriale del ministro della giustizia su delibera del CSM, la nomina dura per 4 anni confermabili per altri 4, la competenza è su alcune contravvenzione e delitti minori, nelle indagini preliminari per i reati di sua competenza ha solo funzioni di controllo e garanzia tribunale monocratico è o meglio “tribunale ordinario in composizione monocratica” è giudice di primo grado competente su tutti i reati non riservati dalla legge alla competenza della corte d’assise o al tribunale collegiale, è giudice di appello per sentenze e provvedimenti del giudice di pace; può essere giudice: o togato o onorario => è nominato con decreto del ministro della giustizia su delibera del CSM e proposta del consiglio giudiziario competente, non gli sono attribuibili funzioni di GIP e GUP e non gli è assegnabile la trattazione di procedimenti per reati la cui pena massima è superiore a 4 anni di reclusione, può tenere udienza solo se manchi o sia impedito il giudice togato (42bis 42ter 43bis ord. giud.) giudice per le indagini preliminari di tribunale ordinarioè è un giudice abilitato a una plurima competenza funzionale perché adotta provvedimenti che gli sono chiesti nel corso della fase delle indagini preliminari dal PM o dall’indagato o dal difensore o altri soggetti legittimati, è giudice di primo grado potendo definire il procedimento penale se l’imputato opta per un rito alternativo, è un giudice togato inserito nell’organico dell’ufficio (tribunale ordinario o tribunale per i minorenni), nei tribunali di maggiori dimensioni un presidente di sezione dirige la sezione GIP mentre negli altri è il più anziano (46 50bis ord. giud.) giudice del tribunale per i minorenni incaricato dei provvedimenti previsti per la fase di indagini preliminari giudice dell’udienza preliminare del tribunale ordinario è è un giudice dell’ufficio GIP del tribunale ordinario che nella fase precedente l’udienza non abbia adottato provvedimenti salvo quelli espressamente consentiti perché non comportano valutazioni di merito sull’imputazione (342ter,2quater) - - magistrato di sorveglianza è è organo giurisdizionale togato preposto all’adozione di provvedimenti che la legge gli riserva verso detenuti e internati per tutta la durata della misura e per i condannati riguardo la concessione di benefici e l’attuazione dei relativi controlli, svolge una giurisdizione meramente soggettiva quando interviene come garante della legalità oppure oggettiva se i suoi provvedimenti scaturiscono da forme procedimentali che assicurano il contraddittorio magistrato di sorveglianza per i minorenni è è un giudice del tribunale per i minorenni che si occupa dei condannati che commisero il reato da minori fino a quando non abbiano compiuto 25 anni (51 ord. giud. 2 3 cpp min) 14.I giudici collegiali Sono giudici collegiali: - - - - tribunale ordinario collegiale è è in tale composizione nei casi di legge, è composto di 3 giudici togati tribunale per i minorenni è ha competenza sui reati commessi da minori e insieme al magistrato di sorveglianza per i minorenni esercita anche le attribuzioni della magistratura di sorveglianza, è composto da 2 magistrati togati e 2 onorari (un uomo e una donna come esperti), è istituito in ogni sede di corte di appello o sezione distaccata, nei limiti delle competenze attribuite dalla legge ha giurisdizione su tutto il territorio della corte o sezione i relazione ai reati commessi da minori giudice dell’udienza preliminare per i minorenni è è composto da 1 magistrato togato e 2 giudici onorari (un uomo e una donna come esperti) tribunale di sorveglianza è è composto da 2 magistrati togati e 2 giudici onorari in qualità di esperti, è istituito in ogni distretto di corte di appello o sezione corte di assise è è composta da 2 magistrati togati e da 6 giudici popolari, esercita la giurisdizione penale in primo grado per i reati ad essa devoluti e nell’ambito della propria circoscrizione giudiziaria (circolo), è convocata per sessioni cioè non ha una composizione permanente ma si ha un avvicendamento dei giudici popolari per tali periodi di tempo per la trattazione di gruppi di processi che di volta in volta formano il ruolo delle udienze dibattimentali, i giudici popolari esercitano le loro funzioni in tutte le cause della sessione salvo esistano motivi di impedimento o astensione o ricusazione corte di appello è è giudice di secondo grado istituito nei capoluoghi di distretto indicati da apposita tabella della ord. giud., è composta da 3 magistrati togati e giudica sull’appello contro decisioni di primo grado del tribunale ordinario e del GIP e del GUP, esercita altre funzioni poi ad esse devolute dal codice sezione di corte di appello per i minorenni è un’apposita sezione della corte d’appello ha cognizione delle impugnazioni contro i provvedimenti del tribunale per i minorenni e ha altre funzioni previste per la corte d’appello dal cpp per i procedimenti a carico di minori, si compone di 3 magistrati togati e 2 giudici onorari (un uomo e una donna in qualità di esperti), per la delicatezza della materia sono adibiti a tali funzioni magistrati con specifica esperienza, per lo stesso fine sono destinati a tale sezione per almeno 2 anni magistrati che abbiano specifica esperienza o preparazione, se l’entità degli affari minorili lo giustifica i - - magistrati sono destinati in via esclusiva altrimenti vanno destinati anche ad altre sezioni ma con preferenza per gli affari minorili corte di assise di appello è è composta da 2 magistrati togati e 6 giudici popolari, esercita le funzioni nell’ambito di un distretto, i giudici popolari sono impiegati per tutte le cause della sessione, anche tale corte è convocata per sessioni, giudica sull’appello contro le decisioni e altri provvedimenti della corte d’assise corte suprema di cassazione è è giudice collegiale di legittimità con sede a Roma e giurisdizione su tutto il territorio, assicura l’esatta osservanza e uniforme interpretazione della legge e l’unità del diritto oggettivo nazionale e il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni, regola i conflitti di competenza e di attribuzioni e adempie agli altri compiti di legge, si compone di sezioni singole (7 penali) composte da 5 magistrati togati e delle sezioni unite composte da 9 magistrati togati 15.La legittimazione all’esercizio della funzione nelle distinte articolazioni del procedimento penale pag 65 Titolo 2: L’oggetto 16.La cognizione principale e la cognizione incidentale del giudice penale Il giudice penale ha ampi poteri di accertamento e conosce ogni questione da cui dipende la decisione salvo sia diversamente stabilito (21), va dunque distinta: - cognizione principale è la cognizione del fatto oggetto di giudizio cognizione incidentale è la cognizione occasionale di questioni la cui risoluzione è a volte necessitata dalla pronuncia sull’oggetto principale, la decisione non ha efficacia vincolante in nessun altro processo (22) 17.Le questioni pregiudiziali La questione pregiudiziale si delinea quando tra due decisioni vi è un rapporto di dipendenza causale cioè la decisione dell’una è necessaria o utile per la decisione dell’altra, il diverso valore di necessarietà o utilità si riflette sulla durata della sospensione del processo penale. In caso di questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza il giudice può sospendere il processo fino a passaggio in giudicato della decisione purché la questione sia seria e l’azione sia già in corso (3), la sospensione è disposta con ordinanza e non impedisce il compimento di atti urgenti, è disposta solo nel corso del processo e non è possibile in sede di indagini preliminari per cui se in essa si verifichino i presupposti occorre attendere che termini e si passi alla fase processuale, l’ordinanza è impugnabile con ricorso per cassazione. Riguardo le altre questioni pregiudiziali solo nella fase dibattimentale qualora dalla risoluzione di esse dipenda la decisione sull’esistenza del reato il giudice se è di particolare complessità ed è già in corso un procedimento su essa e la legge non pone limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa, può disporre con ordinanza ricorribile per cassazione la sospensione del dibattimento fino a che la questione non sia stata decisa con sentenza in giudicato, qualora il giudizio civile o amministrativo non si sia concluso entro 1 anno il giudice anche d’ufficio può revocare l’ordinanza e disporre la prosecuzione del dibattimento (479). La questione di legittimità costituzionale è al di fuori dello schema della pregiudizialità pur producendo gli stessi effetti sospensivi, qualora il giudice ritenga non manifestamente infondata la questione e senza la sua soluzione non possa essere definito il giudizio deve pronunciare ordinanza con cui dispone la trasmissione immediata degli atti alla Consulta e sospende il giudizio. 18.Il difetto di giurisdizione Si ha difetto di giurisdizione se il soggetto nei cui confronti dovrebbe valere la decisione vi sia sottratto in ragione della condizione personale alla giurisdizione penale, o se il fatto oggetto del giudizio sia da devolvere alla giurisdizione penale speciale o a un organo estraneo alla giurisdizione penale. Il difetto di giurisdizione si ancora allora a situazioni: - soggettive è si ha quando la persona in ragione dello status scaturente da norme internazionali non sia destinatario di provvedimenti giurisdizionali italiani (es diplomatico) oggettive è se il fatto pur penalmente rilevante sia riservato al giudice penale militare o alla corte costituzionale integrata o sia illecito amministrativo Il difetto di giurisdizione allora può essere: - assoluto è nessun giudice ha il potere-dovere di giudicare relativo è legittimato a giudicare è il giudice speciale esso è rilevato anche d’ufficio (per l’interesse al rispetto del corretto esercizio della funzione giurisdizionale) in ogni stato e grado nel procedimento penale, se emerge nelle indagini preliminari la pronuncia del giudice è con ordinanza con effetti limitati al provvedimento richiesto dal PM cui sono restituiti gli atti, se invece avviene nel processo la pronuncia è con sentenza che ordina se del caso la trasmissione degli atti all’autorità competente (20). 19.La nozione e la specie di competenza La competenza è la sfera di giurisdizione che la legge assegna ad ogni singolo giudice in ragione della necessità di predeterminare in relazione a ogni fatto penalmente rilevante l’organo che è in concreto legittimato a prenderne cognizione; il giudice competente è quello che può validamente esplicare la funzione di ius dicere rispetto un determinato fatto e in un determinato momento dell’iter del procedimento penale. I criteri di competenza: - materia è tiene conto del fatto penalmente rilevante sia sotto il profilo del bene giuridico che della sanzione territorio è tiene conto del locus commissi delicti per avvicinare il giudizio al contesto in cui si è verificato il fatto per cui nella circoscrizione in cui questo è avvenuto sarà il giudice connessione è i precedenti criteri sono adattati quando il fatto non si colloca in un autonomo contesto perché riconducibile in ragione di uno o più vincoli ad altri fatti-reato funzione è è l’attribuzione di compiti o legittimazione ad atti, fa emergere il rapporto tra il giudice e l’atto 20.I criteri determinativi della competenza per materia Il criterio della materia vale a delimitare le fattispecie di reato in relazione alle quali ciascun giudice di primo grado può validamente esprimere la decisione di merito, si utilizzano il criterio quantitativo (specie e gravità della pena) e qualitativo (indole del reato), ma la selezione è meramente quantitativa quando la competenza è enucleata in ragione dell’entità della sanzione prevista per la violazione del precetto penale, vale invece il criterio qualitativo quando il legislatore ritenga di tener conto del titolo del reato; per risolvere molteplici problemi sono poste tali regole: - va considerata la pena per ciascun reato consumato il delitto tentato ha valenza autonoma rispetto quello consumato non si deve tener conto dell’aumento di pena per continuazione o recidiva o aggravanti salvo siano ad effetto speciale (pena di specie diversa o aumento superiore a 1/3, 4) 21.La competenza per materia della corte di assise L’art 5 disciplina la competenza della corte di assise sia secondo il criterio quantitativo che qualitativo: - - - i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni esclusi i delitti di tentato omicidio, di rapina e di estorsione, comunque aggravati, e i delitti di associazione di tipo mafioso e dei delitti del TU stupefacenti i delitti consumati di omicidio del consenziente, istigazione o aiuto al suicidio e omicidio preterintenzionale e i delitti con finalità terroristiche con reclusione nel massimo non inferiore a 10 anni e i delitti concernenti la tratta di persone ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, esclusi i casi in cui essa derivi come conseguenza non voluta dal colpevole di un delitto doloso o derivi dalla commissione di rissa o omissione di soccorso - i delitti di riorganizzazione del disciolto partito fascista, di genocidio e i delitti contro la personalità dello Stato se è prevista reclusione massima non inferiore a 10 anni 22.La competenza per materia del tribunale ordinario In base al 6 il tribunale ordinario è competente in via residuale per tutti i reati che non competono alla corte di assise o al giudice di pace, è organo che può giudicare in struttura collegiale nelle fattispecie indicate dalla legge (riserva di collegialità) o monocratica negli altri casi. 23.La riserva di collegialità L’individuazione dei reati riservati alla cognizione collegiale è stata combattuta e ha attraversato diversi interventi legislativi, la legge istitutiva del giudice unico ha devoluto al tribunale collegiale ogni delitto punito con reclusione massima superiore a 20 anni, successivamente sono stati attribuiti i reati puniti con pena ridotta superiore nel massimo a 10 anni di reclusione, ulteriori interventi hanno esteso la collegialità anche tramite criteri qualitativi (es reati di maggior allarme sociale non attribuiti alla corte di assise), vi sono state estese poi numerose altre fattispecie indicate dal 33bis pur non sempre giustificate dai criteri di maggiore allarme sociale e dalla maggiore difficoltà di accertamento che in origine avrebbero dovuto motivare la riserva di collegialità. 24.Le attribuzioni del tribunale ordinario in composizione monocratica Il 33ter attribuisce al tribunale monocratico tutte le fattispecie non riservate al collegio dal 33bis o altre norme, vi attribuisce altresì i reati concernenti gli stupefacenti purché non aggravati ma che comunque sono puniti con sanzioni se superano anche i 20 anni di reclusione e che dunque sarebbero state da attribuire al giudice collegiale. 25.La competenza per materia del GIP Il GIP è abilitato a definire in via breve il procedimento penale nelle forme del giudizio abbreviato atipico o per effetto della trasformazione di altri riti o quando accolga la richiesta di applicazione di una pena concordata o pronunci decreto penale di condanna o accolga la richiesta di oblazione; in caso di decreto penale o abbreviato o oblazione o patteggiamento le sanzioni massime sono 5 anni, in caso di abbreviato chiesto dall’imputato rinviato a giudizio in via immediata la competenza per materia è invece pari a quella dei giudici del dibattimento di primo grado. 26.La competenza per materia del GUP Il GUP si sostituisce ai fini della decisione sul merito alla corte di assise e al tribunale quando l’imputato chieda che l’accertamento si definisca in udienza preliminare con giudizio abbreviato, il GUP è competente poi in caso di applicazione della pena richiesta dall’imputato e in caso di oblazione. 27.La competenza per materia del giudice di pace Sono devoluti alla competenza del giudice di pace quei reati per cui si presume non vi siano particolari difficoltà interpretative e non si debba ricorrere a indagini o valutazioni complesse e sia possibile eliminare le conseguenze dannose del reato anche con restituzioni o risarcimento (es ingiuria, minaccia), sono reati per lo più a querela di parte e di natura bagattellare tuttavia quando vi è la finalità di terrorismo o agevolazione di un’associazione mafiosa la competenza è del tribunale ordinario. 28.I criteri generali per l’individuazione della competenza per territorio Il giudice competente per territorio è il giudice del luogo di commissione del reato (81), la scelta del giudice del locus commissi delicti risponde a ragioni di opportunità e utilità ed esigenze di esemplarità, questo è il più idoneo a conoscere il reato perché lo valuta nel contesto sociale in cui si è verificato e raccoglie gli elementi di giudizio più agevolmente e in caso di condanna riafferma il diritto proprio dove è stato violato, qualora non vi fosse tale criterio si sottrarrebbe il giudizio al suo contesto naturale e ai suoi spettatori naturali cioè i consociati del luogo venendo meno al precetto costituzionale ex 25. Affermato ciò il legislatore ha dovuto tener conte delle specificità del caso concreto integrando questo criterio generale che resta valido solo se nella configurazione tipica del fatto non sia prevista la morte di una persona, quando invece dal fatto sia derivata la morte di una o più persone la competenza è del giudice del luogo in cui si è manifestata la condotta (82), va fatta una precisazione infatti l’evento morte può: - essere assunto nella descrizione del modello legale di incriminazione è termine usato dal legislatore è “cagionare” essere evento che rispetto la configurazione tipica è un aggravamento è termine usato per questa e la successiva è “derivare” essere evento che rispetto la configurazione tipica è condizione obiettiva di punibilità ora la norma utilizza il termine “derivare” che suggerirebbe che è competente il giudice del luogo in cui si è manifestata la condotta solo se la morte sia evento ulteriore rispetto a quello tipico o sia condizione obiettiva di punibilità e non nel caso in cui integri l’evento della fattispecie tipica, tuttavia dalla relazione al progetto preliminare del codice si evince che per evitare aggravamenti al procedimento il termine qui utilizzato sia comprensivo di tutte e 3 le fattispecie di cui sopra per cui in caso di morte è sempre competente il giudice del luogo di consumazione della condotta. La norma dispone poi che per il caso di reato permanente è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione anche quando la fatto sia derivata la morte di una o più persone, e in caso di delitto tentato è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l’ultimo atto che perfeziona quindi il tentativo. 29.I criteri sussidiari per l’individuazione della competenza per territorio I criteri suppletivi indicati dal 9 tendono a salvaguardare il rapporto di contiguità territoriale tra fatto e giudizio, per cui se non può essere determinata con le regole generali la competenza è: - del giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione. se non è noto il luogo indicato è del giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell’imputato se non sono noti è del giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero per primo ha iscritto la notizia di reato Se il reato è stato consumato interamente all’estero ex 10 ai criteri di residenza dimora e domicilio si aggiungono quelli del luogo dell’arresto o della consegna dell’imputato (in caso di pluralità è il giudice per la maggior parte di essi), e poi se nulla di tutto ciò è applicabile vi è il criterio residuale dell’iscrizione della notizia di reato. 30.La competenza per territorio per i procedimenti riguardanti magistrati La regola che disciplina la competenza di un procedimento che coinvolge un magistrato (come indagato, imputato, persona offesa o danneggiata) deroga agli ordinari criteri della competenza per territorio prevedendo che appartenga a un giudice avente sede nel capoluogo di distretto di corte di appello diverso da quello cui afferisce il magistrato (sia quando è accaduto il fatto ma anche in caso di trasferimento successivo) (11), ciò ha validità assoluta perché tutela garanzie che devono prevalere in ogni caso sui criteri ordinari, la regola si estende poi anche ai reati commessi in udienza e vale per tutti i magistrati (11bis). 31.La competenza per territorio per i procedimenti per reati di criminalità organizzata o con finalità di terrorismo Nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata o delitti con finalità di terrorismo la regola del locus commissi delicti è applicata solo in fase di dibattimento, per questo nel corso delle indagini preliminari e dell’udienza preliminare e dei riti alternativi che non portano al dibattimento (patteggiamento e abbreviato) la competenza è sempre presso il tribunale distrettuale nel cui ambito ha sede la procura presso cui è istituita la direzione distrettuale antimafia (3281bis), per cui il GIP e il GUP del tribunale distrettuale si sostituiscono a quelli che sarebbero stati competenti secondo le regole ordinarie. 32.La competenza per territorio per i procedimenti relativi alla gestione dei rifiuti in Campania Si deroga alla regola del locus commissi delicti per la durata dell’emergenza rifiuti in Campania (cessata il 31/12/2009) e per i fatti commessi durante questa nei procedimenti relativi reati in materia di rifiuti e ambientale, per cui PM è il procuratore della repubblica presso il tribunale ordinario di Napoli (con coordinamento del procuratore nazionale antimafia nei casi opportuni), GIP sarà un magistrato del tribunale ordinario di Napoli, GUP sarà il tribunale ordinario di Napoli in composizione collegiale. 33.La competenza per i reati commessi nei territori o nell’alto mare in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali I reati commessi in tali contesti sia da stranieri che da italiani sono devoluti al tribunale ordinario di Roma purché vi siano le condizioni di procedibilità del reato. 34.La competenza per territorio per i procedimenti per i reati ministeriali La competenza spetta al tribunale distrettuale nel cui ambito risiede l’ufficio che sarebbe competente come giudice del locus commissi delicti, questo è il tribunale dei ministri, invece il collegio per le indagini è istituito presso il tribunale distrettuale ma con i poteri spettanti al PM e al giudice nella fase delle indagini preliminari. 35.I casi di connessione di imputazioni La connessione è un istituto in virtù del quale plurimi reati ascritti allo stesso soggetto o a soggetti diversi e legati da un punto di vista soggettivo o con la medesima finalità sono devoluti alla cognizione di un solo giudice, la competenza per connessione è quindi l’attribuzione a un solo giudice della cognizione di più fatti oggetto d’imputazioni distinte ma connotate da vincoli reciproci, ciò per ragioni di economia processuale. I casi di connessione: (12) - - più reati attribuiti alla stessa persona perché commessi con una sola azione od omissione (concorso formale di reati) o perché espressione del medesimo disegno criminoso (reato continuato) un reato commesso per eseguirne o per occultarne altri unico reato risulti commesso da più persone che possono aver agito in concorso o cooperazione fra loro o che possono aver dato origine a condotte indipendenti cioè tali da determinare ciascuna l’evento in tali casi il vincolo di connessione opera come autonomo criterio di attribuzione della competenza. La connessione dinanzi al giudice di pace opera solo in caso di reato commesso da più persone in concorso o cooperazione tra loro e solo il caso di più reati commessi dalla stessa persona con una sola azione od omissione, tra i reati di competenza del giudice di pace e reati di competenza di altro giudice la connessione si configura nel solo caso di persona imputata di più reati commessi con una sola azione o omissione, non opera invece tra imputazioni per reati devoluti alla cognizione del giudice di pace e imputazioni per reati rientranti nella sfera di un giudice speciale, non opera poi se non è possibile la riunione di processi. La connessione non rileva se si tratta di imputazioni ascritte a soggetti che al momento del fatto erano minori e a soggetti maggiorenni e tra imputazioni per reati commessi quando il soggetto era minorenne e imputazioni per reati commessi da maggiorenne (14). 36.La competenza per connessione per materia In caso di connessione tra imputazioni appartenenti alla corte di assise e altre di competenza del tribunale è competente la prima (15), ciò in virtù del principio del giudice di competenza superiore (non giudice superiore perché i giudici si distinguono solo per funzioni) che deriva dalla maggiore rappresentatività della funzione giurisdizionale se svolta da un collegio misto o comunque da un organo collegiale rispetto ad uno monocratico, e infatti il tribunale collegiale è giudice di competenza superiore rispetto a quello monocratico (33quater). 37.La competenza per connessione per territorio In caso di un solo reato commesso da più persone in concorso o cooperazione tra loro o che abbiano determinato l’evento con condotte indipendenti commesse in luoghi diversi la competenza è del giudice del luogo in cui si è verificato l’evento; se la connessione è tra imputazioni per materia del medesimo giudice è competente per territorio il giudice del luogo in cui è stato commesso il reato più grave, tale è delitto rispetto la contravvenzione, tra reati dello stesso tipo quello con la pena massima maggiore o a parità quello con la pena minima maggiore, le sanzioni pecuniarie sono valutate solo in caso di parità di quelle detentive, a parità di gravità la competenza è del giudice legittimato a conoscere il primo reato (16). In caso di reati connessi appartenenti per materia al giudice di pace ma commessi in luoghi diversi competente per territorio è quello in cui è stato commesso il primo reato, se ciò non è determinabile è del giudice del luogo in cui è iniziato il primo dei processi connessi. 38.Gli effetti della connessione sui procedimenti riguardanti magistrati Le imputazioni connesse al reato cui è interessato un magistrato competono allo stesso giudice che conosce tale procedimento (113). 39.La competenza funzionale La competenza funzionale designa la ripartizione di ruoli tra plurimi organi in relazione al medesimo procedimento penale, è un criterio di ripartizione della giurisdizione tra i diversi componenti del singolo ufficio giudiziario, ma non come mera organizzazione del lavoro ma come specificazione ulteriore della competenza per territorio per materia o per connessione operata in ragione dei compiti in concreto svolti da ciascun giudice nelle varie fasi stati e gradi del procedimento (es competenza funzionale del GIP rispetto a quella del GUP); è l’ordinamento che ogni volta se ne presenti l’occasione determina i singoli ambiti di intervento dei vari giudici offrendo anche punti di riferimento nei casi concreti non considerati in astratto; la competenza funzionale è allora ricercata avendo riguardo ai compiti di istituto che l’ordinamento attribuisce a ciascun organo della giurisdizione per cui essa indica quale organo in un dato momento sia legittimato ad adottare un dato provvedimento; nel concetto di competenza funzionale del giudice penale rientra anche quel complesso di attribuzioni estranee alla giurisdizione pale ma comunque ad esso riservate (es assolvimento di compiti di natura disciplinare). 40.L’incompetenza L’incompetenza è vicenda che consegue alla violazione delle regole che ripartiscono la giurisdizione tra i vari giudici, può conseguire al mancato rispetto di ciascuno dei criteri tuttavia la gravità è diversa: - - incompetenza per territorio e per connessione è è considerata meno grave, è rilevabile ed eccepibile a pena di decadenza prima della conclusione dell’udienza preliminare o se manca prima che in dibattimento sia compiuto l’accertamento sulla costituzione delle parti, entro tale termine deve riproporsi l’eccezione respinta nell’udienza preliminare (212,3) incompetenza per materia: o per eccesso è decisione resa da un giudice di competenza superiore rispetto quello competente, va rilevata o eccepita a pena di decadenza prima che in dibattimento sia compiuto l’accertamento sulla costituzione delle parti (232) o per difetto è l’inverso, è rilevabile ed eccepibile in ogni stato e grado (211) In primo grado il giudice che si ritenga incompetente lo dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al PM presso il giudice competente (231), in appello il giudice decide nel merito salvo si tratti di sentenza inappellabile se accerta che il giudice di primo grado era incompetente per materia per eccesso o per territorio o per connessione e che le parti non hanno eccepito l’incompetenza nei tempi prescritti, invece pronuncia sentenza di annullamento se riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia per difetto (24). Nel corso delle indagini a meno che non si tratti di richiesta di applicazione di una misura cautelare il GIP se riconosce la propria incompetenza la dichiara con ordinanza e restituisce gli atti al PM (221), ciò produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto infatti per l’evolversi delle indagini lo stesso giudice potrebbe divenire competente; in caso di indagini concluse il giudice che riconosca la propria incompetenza pronuncia sentenza e ordina la trasmissione degli atti al PM presso il giudice che reputa competente (223). Non è posto alcun limite per la declaratoria di incompetenza in favore del giudice di pace per cui il giudice che ritiene il reato appartenga alla cognizione del giudice di pace dichiara con sentenza la propria incompetenza in ogni stato e grado ordinando la trasmissione degli atti al PM. 41.Gli effetti della declaratoria d’incompetenza L’inosservanza delle norme sulla competenza non comporta l’inutilizzabilità degli elementi di prova acquisiti dal giudice incompetente, in caso di incompetenza per materia però le dichiarazioni rese a questo sono pienamente utilizzabili solo se irripetibili altrimenti sono utilizzabili in dibattimento solo in sede di contestazione nel corso dell’esame o del controesame del testimone o della parte privata mentre nessun limite di utilizzabilità è posto per la fase dell’udienza preliminare (26). Nel processo dinanzi al giudice di pace in seguito a incompetenza di altro giudice sono pienamente utilizzabili gli elementi di prova acquisiti dal giudice incompetente; il provvedimento cautelare impositivo reso dal GIP che contestualmente o successivamente rilevi la propria incompetenza produce regolarmente effetti ma è soggetto a perenzione se entro 20 giorni dall’ordinanza di trasmissione degli atti al giudice competente questi non provveda a pronunciare nuovo provvedimento (27). 42.L’inosservanza delle disposizioni sulla composizione monocratica o collegiale del tribunale ordinario Non vi è nessuna sanzione per l’inosservanza delle norme che assegnano la trattazione dei singoli affari al tribunale monocratico o a quello collegiale per cui gli atti e i mezzi di prova acquisiti sono validi e utilizzabili (33nonies), ciò non vuol dire che le regole siano tranquillamente violabili, in materia il procedimento è analogo all’incompetenza per territorio o connessione o materia per eccesso cioè l’inosservanza delle regole può essere rilevata o eccepita prima che si concluda l’udienza preliminare o in caso manchi o in caso sia respinto può avvenire in dibattimento prima che termini l’accertamento relativo alla costituzione delle parti, ciò a pena di decadenza (33quinquies). In udienza preliminare se il giudice ritenga sia reato per cui deve procedersi con citazione diretta (quindi senza tale udienza) pronuncia ordinanza con cui trasmette gli atti al PM affinché emani il decreto di citazione in giudizio (33sexies), analogo provvedimento lo adotta il giudice monocratico che investito della cognizione con decreto di citazione ritiene vi sia competenza del tribunale collegiale che non può essere investito con citazione diretta ma solo all’esito dell’udienza preliminare per cui con ordinanza dispone la trasmissione degli atti al PM perché richieda l’udienza preliminare. In dibattimento il giudice chiamato a giudicare a seguito di decreto che dispone il giudizio se ritiene il reato appartenga alla cognizione del tribunale in altra composizione trasmette con ordinanza gli atti direttamente al giudice competente (33septies). In appello il giudice annulla la sentenza e ordina la trasmissione degli atti al PM presso il giudice di primo grado se sia stata violata la riserva di collegialità, invece pronuncia nel merito nel caso opposto. La cassazione non avendo giurisdizione di merito può solo pronunciare sentenza di annullamento e ordinare la trasmissione degli atti al PM presso il giudice di primo grado (33octies). 43.Il conflitto di competenza Il conflitto di competenza insorge quando in ogni stato e grado, due o più giudici titolari di distinte sfere di competenza prendono cognizione contemporaneamente del medesimo reato attribuito alla stessa persona (conflitto positivo) o si astengono dall’esaminarlo (conflitto negativo); il conflitto si risolve spontaneamente se uno dichiari la propria competenza o incompetenza a seconda del caso (29), può essere rilevato da uno con ordinanza di trasmissione alla cassazione degli atti necessari alla sua risoluzione, può essere denunciato dalle parti. La cassazione decide all’esito di un procedimento in camera di consiglio con sentenza vincolante ma allo stato degli atti (25) e l’estratto della sentenza è comunicato ai giudici in conflitto e al Pm presso i medesimi ed notificato alle parti private (32). La normativa si applica ad ogni altro conflitto analogo: - - non è considerato analogo il caso di contrato tra GUP e giudice del dibattimento che non condivida la sua investitura perché la legge dispone la prevalenza della convinzione del secondo sul primo (281,2) è considerato analogo il contrato tra tribunale monocratico e collegiale è considerato analogo il contrasto tra tribunale ordinario o corte di assise e il tribunale per i minorenni Titolo III: Le prerogative dei titolari della funzione giurisdizionale 44.Le prerogative del giudice Il distacco dalle tesi che si dibattono nel processo è garanzia ineliminabili per una corretta amministrazione della giustizia, questa è corretta quando è tesa ad applicare la legge e non strategie politiche (es tribunali speciali), di tale esigenza si trova traccia nelle diverse carte internazionali: - Dichiarazione universale è parla di tribunale imparziale e indipendente ed estraneo al potere politico Convenzione è parla di tribunale indipendente e imparziale ma anche costituito per legge Patto internazionale è aggiunge che deve essere anche competente tali enunciazioni sono sintetiche perché esprimono principi fondamentali che trovano poi attuazione con le leggi dei singoli Stati viste le peculiarità concrete, la nostra Costituzione fa chiaro riferimento a indipendenza autonomia e autogoverno come prerogative di status del magistrato. 45.L’indipendenza del giudice Indipendente è il giudice soggetto “soltanto” alla legge perché il suo agire non è condizionato da scelte discrezionali per il singolo caso né influenzato da preventive valutazioni sul gradimento politico di quanto sta per compiere, il nocciolo dell’indipendenza è nell’avverbio “soltanto” (se infatti non vi fosse sarebbe pleonastico affermare che il giudice è soggetto alla legge visto che la sua funzione è applicarla) come sottrazione da ingerenze del potere politico, ciò è garantito dalle guarentigie di inamovibilità e autonomia e autogoverno della magistratura. La Costituzione dispone che la magistratura ordinaria è istituita e regolata dalle norme di ordinamento giudiziario (102) emanate con legge (108) e costituisce ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere dello Stato (104), la riserva di legge esprime l’intento di assicurare non già una mera separazione tra funzioni ma la non interferenza del potere politico, tale tipo di autonomia presuppone un autogoverno per questo la Costituzione ha previsto il CSM così composto: - Presidente della Repubblica (che lo presiede) Primo presidente della Cassazione Procuratore generale presso la Cassazione 16 membri eletti dai magistrati ordinari 8 membri eletti dal parlamento in seduta comune questo procede alle assunzioni, assegnazioni alle sedi, trasferimenti, promozioni, provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati (104 105 cost). 46.L’inamovibilità dei magistrati I magistrati non possono essere dispensati o sospesi dal servizio, privati dello stipendio, destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del CSM adottata con il loro consenso o per motivi e con le garanzie stabilite dalle norme di ordinamento giudiziario (garanzia della inamovibilità) (1071 cost). Il consenso non è richiesto se il trasferimento o la destinazione ad altre funzioni traggano origine da una condizione di incompatibilità (personale: esercizio di altre funzioni, di sede: parentela o affinità con altri magistrati o avvocati, ambientale: perdita di prestigio) o quando per qualsiasi causa indipendente da colpa il magistrato non possa svolgere nella sede occupata la propria funzione con piena indipendenza e imparzialità. Il trasferimento d’ufficio consegue poi a procedimento disciplinare che confluisca in una sanzione disciplinare più grave dell’ammonimento, le sanzioni applicabili ai magistrati afferiscono alla garanzia della inamovibilità vi sono dunque norme ad hoc che indicano illeciti e sanzioni (1 e 2 DLgs 109/2006); gli illeciti disciplinari si articolano in: - illeciti connessi all’esercizio della funzione illeciti estranei all’esercizio della funzione illeciti che hanno dato vita a procedimenti penali definiti con sentenza di condanna è sono i fatti in relazione ai quali il magistrato abbia riportato condanna irrevocabile o vi sia stata sentenza di applicazione della pena su richiesta ex 4442 ognuno di tali illeciti è punibile unicamente con la sanzione tassativamente prevista (ammonimento, censura, perdita dell’anzianità, incapacità temporanea a esercitare un incarico direttivo, sospensione dalle funzioni, rimozione) disposta dalla sezione disciplinare del CSM all’esito di un procedimento ispirato al processo, la titolarità dell’azione disciplinare spetta al procuratore generale presso la cassazione e al ministro della giustizia. 47.L’imparzialità del giudice L’imparzialità è la prerogativa di status che si assicura solo con la predisposizione di regole idonee a porre il giudice in condizione di estraneità rispetto gli interessi fatti valere nel processo dalle parti, il giudice è imparziale se il PM si attiva secondo criteri di obiettività e l’accusato sia posto in condizione di contrapporre all’accusa su un piano di parità, il processo è svolto da un giudice imparziale se strutturato come un accertamento assistito da garanzie di trasparenza e di pubblicità per il controllo sociale della decisione. L’imparzialità ha innumerevoli sfaccettature, il contraddittorio può essere considerato misura della terzietà del giudice, il legislatore appronta meccanismi per far sì che il decidente sia al di sopra delle parti, è la medesima prospettiva dell’indipendenza cioè il giudice deve essere indipendente (e quindi si richiamano tutte le garanzie costituzionali) per essere imparziale. Non deve essere imparziale il PM anche se gli richiede di agire in modo leale secondo criteri di uniformità di trattamento in ossequio al principio di uguaglianza, per cui se imparzialità è prerogativa del giudice qui può parlarsi di obiettività che è un concetto diverso perché non può certo significare distacco dalle tesi (essendo il PM sostenitore di una di esse) ma operare senza arbitrii o favoritismi, e affermare che anche il giudice è tenuto all’uguaglianza di trattamento non vuol dire certo che obiettività abbia lo stesso contenuto di imparzialità. 48.L’incompatibilità del giudice Il giudice è incompatibile quando anche per ragioni indipendenti dalla sua volontà non appaia credibile nell’esercizio della funzione giurisdizionale, occorrono a tal fine che sussistano tutte le condizioni di compatibilità cioè non sussista alcun sospetto di parzialità (iudex sospectus); la legge non può ipotizzare tutte le possibili occasioni di sospetto ma si occupa di vicende che secondo la comune esperienza possono farlo insorgere nella collettività prevedendo specifiche cause di incompatibilità e i rimedi per rimuoverle, distingue allora tra: - incompatibilità derivante dalle condizioni di status del giudice e dalle prerogative della funzione (l. ord.) incompatibilità derivante dal particolare rapporto del giudice con l’oggetto del processo e con le parti (cpp) incompatibilità ambientale descritta dalla legge di ordinamento come perdita di credibilità del giudice nel contesto in cui opera e dal codice come gravi situazioni locali capaci di turbare lo svolgimento del processo 49.L’incompatibilità derivante dall’esercizio di attività non consentite dalla legge I magistrati non possono esercitare industrie commercio o libere professioni o assumere impieghi o uffici pubblici o privati, possono solo assumere la carica di senatore o deputato o partecipare al governo del paese e per tale periodo è posto in aspettativa; l’inosservanza dei divieti è sanzionata disciplinarmente e tali sanzioni si estendono all’accettazione di incarichi di qualsiasi specie o all’assunzione di funzioni di arbitro senza autorizzazione del CSM connessa alla verifica negativa dell’interferenza dell’incarico sull’esercizio delle funzioni; per il caso dell’arbitrato l’autorizzazione tende a controllare che si tratti di funzioni di arbitro unico o presidente del collegio arbitrale e di arbitrati in cui è parte la PA e che non vi sia una specifica ipotesi di divieto (es per i presidenti delle corti superiori). 50.L’incompatibilità derivante da rapporti di parentela, affinità o coniugio L’art 19 ord. giud. regola questo tipo di incompatibilità discorrendo di “incompatibilità di sede” ed evidenziando i danni all’imparzialità che possono derivare dall’afferenza alla medesima sede di magistrati e altri soggetti legati da particolari vincoli: - - non possono far parte della stessa corte o tribunale o ufficio giudiziario i magistrati legati da vincolo di coniugio o convivenza o parentela e affinità fino al 2° non possono far parte dello stesso tribunale o corte in unica sezione (ben possibile è invece che uno sia in una sezione distaccata e l’altro in quella centrale) in caso di vincolo di parentela fino al 3° non possono far parte dello stesso collegio giudicante in caso di parentela fino al 4° (maggior rigore per evitare influenze sulle opinioni) ulteriori e più dettagliate incompatibilità sono disposte dal comma 5. Altra incompatibilità può derivare dall’afferenza nella stessa sede di coniuge o parente o affine o convivente che eserciti la professione forense, questa è solo presunta quindi va accertata in concreto valutando la rilevanza della professione svolta innanzi all’ufficio di appartenenza del magistrato, la dimensione di questo, la materia trattata dai due soggetti, la funzione specialistica dell’ufficio giudiziario (es tribunale per i minorenni). 51.L’incompatibilità derivante da attività non giurisdizionali compiute nel medesimo procedimento Vi è incompatibilità con l’esercizio della funzione giudicante per il soggetto che prima di assumere l’ufficio di giudice sia stato in quel procedimento membro di PG, PM, avvocato, procuratore speciale, curatore, testimone, perito, consulente, denunciante, querelante, abbia proposto istanza o richiesta o autorizzazione a procedere; in ciascuna di tali situazioni infatti il soggetto ha maturato un pre-giudizio sulla causa che mina l’imparzialità del giudice (343). 52.L’incompatibilità derivante dall’esercizio di funzioni giurisdizionali nel medesimo procedimento Le norme sulle incompatibilità per precedenti funzioni giurisdizionali tendono a escludere la commistione di ruoli ed evitare che la decisione sul merito dell’imputazione possa essere o apparire condizionata dalla naturale tendenza a confermare una valutazione già espressa (forza della prevenzione); l’incompatibilità per precedente pronuncia nel merito può essere: - - verticale (ascendente o discendente) è riguarda il caso in cui il giudice di merito sia investito a seguito di impugnazione del compito di valutare la decisione che ha pronunciato o concorso a pronunciare, ciò avviene anche in caso di annullamento di sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio di merito e in caso di revisione della sentenza di condanna qualora sia chiamato a giudicare lo stesso soggetto che ha emesso la precedente sentenza (341) orizzontale è si esclude che possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice che: o abbia esercitato le funzioni di GIP o abbia pronunciato il provvedimento conclusivo dell’udienza preliminare o abbia fatto parte del collegio dell’impugnazione contro la sentenza di non luogo a procedere o abbia disposto giudizio immediato o abbia emesso il decreto penale di condanna o abbia pronunciato sul merito dell’imputazione anche mediante l’adozione di provvedimenti in materia di libertà personale la seconda incompatibilità vale anche per il giudice che in udienza preliminare debba decidere con il rito abbreviato, e in generale in riferimento a tale momento il divieto di parteciparvi va esteso al giudice che abbia già giudicato sul merito (es GUP dispone rinvio a giudizio annullato dal giudice del dibattimento, quando si ritorna al GUP dovrà essere diverso dal primo) sempre per l’incompatibilità orizzontale sussiste anche per il giudice che ha svolto funzione di GIP che non potrà pronunciare decreto penale di condanna o celebrare l’udienza preliminare o partecipare al dibattimento se nel corso delle indagini non si sia limitato ad adottare provvedimenti ordinatori non comportanti valutazioni sul merito (es in materia di diritto penitenziario: permessi di colloquio); non vi è invece incompatibilità con la funzione di GUP o la legittimazione a pronunciare decreto penale di condanna e in genere con le funzioni di giudice del giudizio il GIP che abbia deciso sull’istanza di restituzione del termine (175) o dichiarato la latitanza (296) o abbia adottato provvedimenti relativi a tale procedura vi è incompatibilità per il tribunale monocratico, rispetto la funzione di giudizio, che prima del dibattimento abbia respinto la richiesta di applicazione della pena concordata ritenendo non ricorrere l’ipotesi attenuata del reato o in generale per il giudice che all’esito di precedente dibattimento sul medesimo fatto a carico del medesimo imputato abbia ordinato la trasmissione degli atti al PM accertato che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio o nelle nuove contestazioni fatte in dibattimento non può partecipare la dibattimento (ma è analogo se si segue un rito alternativo) il giudice che abbia deciso su una richiesta di riesame o un appello de libertate occupandosi di aspetti non solo formali (342) Dall’esame delle ipotesi di incompatibilità orizzontale si evince la necessità che il pre-giudizio sia stato effettuate in una fase precedente del medesimo procedimento penale, se invece la si estendesse a valutazioni operate nella medesima fase vi sarebbe un’insostenibile frammentazione che paralizzerebbe il procedimento, la ratio della normativa è invece evitare che la valutazione di responsabilità sia o possa apparire condizionata dalla propensione a confermare la propria precedente decisione resa in una competenza funzionale diversa. Mentre le precedenti incompatibilità riguardano pre-valutazioni sullo stesso oggetto nel medesimo procedimento penale vi sono altre incompatibilità, a garanzia dell’imparzialità, qualora sulla medesima res iudicanda e in relazione al medesimo soggetto il giudice abbia espresso il suo convincimento in altra sede, vi è perciò incompatibilità a partecipare al giudizio per il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza verso altri soggetti nella quale la posizione dell’imputato del successivo giudizio sia già stata comunque valutata (es valutazione incidentale), così come vi è incompatibilità se si è pronunciato in altro processo verso lo stesso soggetto su un reato in concorso formale con quello su cui è chiamato a decidere. 53.L’incompatibilità derivante da “interesse” nel procedimento A salvaguardia dell’imparzialità vi sono ulteriori previsioni di incompatibilità del giudice che: - - abbia un interesse nel procedimento penale sia tutore, curatore, procuratore, datore di lavoro di una parte privata un suo prossimo congiunto o del coniuge abbia svolte funzioni di PM, o sia offeso o danneggiato dal reato o sia parte privata o difensore o procuratore o curatore di una delle parti private sia (o lo sia un suo prossimo congiunto) in inimicizia grave con una delle parti private sia legato direttamente o tramite il coniuge i figli da un rapporto economico con una parte privata o un difensore in quanto debitore o creditore al di fuori dell’esercizio delle funzioni giudiziarie abbia dato consigli o manifestato pareri sull’oggetto del procedimento nell’esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza abbia manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti - in altro procedimento anche non penale abbia espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto verso lo stesso soggetto tutte queste sono esemplificazioni fatte dal codice agli art 361 e 371. 54.La ricusazione del giudice La ricusazione è iniziativa che ciascuna parte può assumere per ottenere la sostituzione del giudice in presenza di una situazione di sospetta non imparzialità determinata da un interesse nel procedimento, gli effetti paralizzanti che conseguono alla presentazione di tale dichiarazione (fino all’ordinanza che la rigetti o ne attesti l’inammissibilità il giudice non può pronunciare o concorrere a pronunciare la sentenza, 37) impongono precisi limiti temporali entro cui può essere presentata (38); decisione sulla ricusazione di: (40) - giudice di pace, giudice del tribunale, giudice della corte di assise o della corte di assise di appello è corte di appello giudice di corte di appello è sezione di corte di appello diversa giudice di cassazione è sezione diversa Il procedimento sulla ricusazione si articola in 2 fasi: - - verifica di ammissibilità della dichiarazione è può concludersi con ordinanza di inammissibilità (per: persona non legittimata, fuori termine, forme inidonee, motivi manifestamente infondati) che è ricorribile per cassazione e ciò ha effetto sospensivo sul processo fino alla pronuncia della corte valutazione nel merito della ricusazione è in questa fase vi può essere sospensione del processo e comunque solo temporanea disposta con ordinanza resa nota alle parti e ricorribile per cassazione, il ricorso non sospende la sua esecuzione a meno che il giudice che l’abbia emessa disponga diversamente con decreto motivato (41, 127); il provvedimento che accoglie la ricusazione stabilisce se e in quale parte gli atti già compiuti dal giudice ricusato conservino efficacia, questo è sostituito con altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le norme di ord. giud., qualora non sia possibile la sostituzione il procedimento è rimesso al giudice ugualmente competente per materia di altro distretto di corte di appello determinato per legge (42, 43), o al giudice dell’ufficio più vicino in caso sia stato ricusato il giudice di pace 55.L’astensione del giudice L’astensione è la dichiarazione con cui il giudice chiede di essere esonerato dalla cognizione di uno specifico caso ritenendo di versare rispetto ad esso in condizione di incompatibilità, può essere motivata anche con generiche “gravi ragioni di convenienza”, decisione sulla dichiarazione del: (10) - giudice di pace, di tribunale ordinario è presidente del tribunale ordinario presidente del tribunale è presidente della corte di appello - presidente della corte di appello è presidente della cassazione il provvedimento è reso con decreto e senza formalità, se è accolta la dichiarazione di astensione il giudice è sostituito con le stesse modalità della ricusazione e il provvedimento che la accoglie specifica l’efficacia degli atti compiuti dall’astenuto; l’astensione prevale sulla ricusazione che quindi si considera non proposta se anche successivamente ad essa il giudice dichiari di volersi astenere e ciò sia accolto (39). 56.L’incompatibilità ambientale L’incompatibilità ambientale è la condizione che si determina quando l’esercizio della funzione giurisdizionale appaia poco credibile per via di un rapporto negativo instaurato tra ambiente e: - giudice è è trasferito in altra sede giudiziaria processo è è celebrato in altro luogo (rimessione del processo) da un altro giudice designato secondo criteri predeterminati (quindi precostituito) dinanzi al quale le parti hanno gli stessi diritti e facoltà che avevano in precedenza (485) 57.Il rimedio della rimessione del processo Si ha rimessione se vi sono gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non sono altrimenti eliminabili e incidono sulla libertà e sicurezza pubblica e di chi vi partecipa, questo è trasferito ad altra sede giudiziaria mediante rimessione ad altro giudice di altro distretto di corte di appello parimenti competente per materia, la rimessione va disposta anche se le gravi e non altrimenti eliminabili situazioni locali determinino motivi di legittimo sospetto (45), l’iter è: - - - richiesta è va motivata, può essere presentata dall’imputato o dal PM presso il giudice procedente o dalla procura presso la corte di appello in ogni stato e grado del processo di merito (quindi è escluso il procedimento per le indagini preliminari e la cassazione, 45), se la richiesta è dell’imputato va sottoscritta da questi o procuratore speciale e depositata insieme ai documenti nella cancelleria del giudice procedente e notificata a cura del richiedente alle parti decisione è spetta alla cassazione (46), si articola in due fasi: o vaglio di ammissibilità o decisione nel merito => è assegnata alle sezioni unite o a una sezione diversa da quella della fase precedente e di tale scelta è data comunicazione al giudice che procede affinché provveda eventualmente alla sospensione (472); la decisione è in camera di consiglio dopo aver assunto eventualmente informazioni, l’ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata al giudice procedente e a quello designato, il primo trasmette gli atti al secondo e dispone che l’ordinanza sia per estratto comunicata al PM e notificata alle parti private rinnovazione degli atti è il giudice designato procede alla rinnovazione degli atti anteriori al provvedimento che ha accolto la richiesta di rimessione quando ne faccia richiesta una parte e non sia impossibile la ripetizione; la rinnovazione degli atti incontra limiti rigorosi riguardo: o reati di criminalità organizzata: l’esame di un testimone o persona giudicata in separato processo per imputazioni connesse o collegate che abbia già reso dichiarazioni in contraddittorio è ammesso solo se riguarda circostanze o fatti diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni o se risulta necessario in base a specifiche esigenze evidenziate dalle parti o dal giudice o reati sessuali con minori: il limite alla rinnovazione vale per l’esame del testimone minore di anni 16 (48 e 190bis) in caso invece la richiesta di rimessione sia rigettata o dichiarata inammissibile se fatta dalle parti private vi è la condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende, in ogni la richiesta può essere ripresentata per la revoca dell’ordinanza di rimessione disposta o la designazione di altro giudice qualora siano sopraggiunti elementi nuovi, tuttavia non è possibile la reiterazione pretestuosa della richiesta per cui è inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta non fondata su elementi nuovi che avevano già portato al rigetto o inammissibilità di una richiesta di altro imputato nello stesso processo o in uno separato (49). 58.La responsabilità civile dei magistrati La responsabilità civile dei magistrati è disciplinata dalla l 117/1988, essa ricorre in caso di: - - dolo è previsione e volontarietà della conseguenza della condotta colpa grave: o grave violazione di legge per negligenza inscusabile o affermare come vero un fatto che risulta incontestabilmente falso e viceversa o pronunciare provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dai casi di legge o senza motivazione diniego di giustizia è il magistrato rifiuti o ometta o ritardi un atto del suo ufficio gli estranei alla magistratura che compongono organi collegiali rispondono per dolo e in alcuni casi colpa grave, la domanda di risarcimento va proposta a pena di decadenza entro 2 anni dall’esperimento o dalla scadenza del termine per l’esperimento dei mezzi ordinari d’impugnazione o degli altri rimedi previsti in materia cautelare o nei casi di diniego di giustizia entro 2 anni dalla scadenza del termine entro cui il magistrato avrebbe dovuto provvedere sull’istanza volta a ottenere il compimento dell’atto omesso. L’istanza va formulata contro lo Stato nella persona del presidente del consiglio, dinanzi al tribunale distrettuale competente per procedimenti che vedano coinvolto un magistrato (11), il magistrato interessato non è chiamato in causa ma può intervenire in ogni fase e grado, non è assumibile come teste nel giudizio di ammissibilità o in quello sul merito della responsabilità, ad ogni modo il magistrato è comunque sottoposto a procedimento disciplinare e gli atti di questo sono acquisibili su istanza di parte o d’ufficio nel giudizio di rivalsa che lo Stato avvia contro il magistrato entro 1 anno dal risarcimento; chi ha subito un danno da reato commesso dal magistrato nell’esercizio delle sue funzioni ha diritto a risarcimento da questo e dallo Stato e resta impregiudicato il diritto alla riparazione in favore delle vittime di errori giudiziari e di ingiusta detenzione. Sezione 3: le giurisdizioni penali speciali 59.I giudici penali speciali Sono giudici della giurisdizione penale speciale: - - - corte costituzionale integrata è si compone dei 15 giudici che ordinariamente ne fanno parte + 16 cittadini estratti a sorte da un elenco che comprende i cittadini con i requisiti per l’eleggibilità a senatore compilato ogni 9 anni dal parlamento in seduta comune (135 cost), il collegio giudicante è costituito da almeno 21 giudici di cui i giudici aggregati devono essere la maggioranza tribunali militari è 2 magistrati militari (uno è il presidente) + 1 militare di grado pari all’imputato e comunque non inferiore a tenente colonnello estratto a sorte tra gli ufficiali in servizio nella circoscrizione del tribunale militare corte militare di appello è 3 magistrati militari (uno è il presidente) + 2 militari di grado non inferiore a tenente colonnello 60.La giurisdizione penale della corte costituzionale integrata La corte costituzionale integrata esercita la giurisdizione penale nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione (134 e 90 cost), il suo intervento è subordinato alla delibera di messa in stato di accusa del parlamento in seduta comune su relazione di un comitato per le indagini, si applica il cpp in quanto applicabile e salvo diversamente disposto; la corte può poi giudicare se lo ritiene necessario reati di competenza di altro giudice penale che siano stati commessi per occultare i reti di alto tradimento e attentato alla Costituzione oppure per conseguirne o assicurarne il prodotto il profitto il prezzo o l’impunità, la corte se già è in corso un processo richiede la trasmissione degli atti. 61.La giurisdizione penale militare La giurisdizione penale militare è esercitata dai tribunali militari che in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge, e in tempo di pace giudicano i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate che siano in servizio, organi della giustizia militare sono il tribunale militare, la corte militare di appello, l’ufficio militare di sorveglianza, il tribunale militare di sorveglianza, inoltre contro i provvedimenti dei giudici militari è ammesso il ricorso in cassazione; sono sottoposti alla giurisdizione penale militare gli appartenenti alle forze armate cioè solo quelli in servizio o considerati tali dalla legge al momento della commissione militare (263 cpmp), invece la più ampia nozione di appartenente alle forze armate in cui si comprendono anche i militari in congedo è rilevante solo per l’assoggettamento alla legge penale militare (8 cpmp). La giurisdizione penale militare non si estende alla cognizione: - reati militari commessi dai minori reati di procurata e simulata infermità commessi da iscritti alla leva reati commessi dagli obietti di coscienza ammessi al servizio civile sostitutivo oggi la competenza per territorio è ripartita tra i tribunali militari superstiti di Verona, Roma e Napoli; i giudici militari hanno uno status analogo ai giudici ordinari con un proprio organo di autogoverno che è il Consiglio della Magistratura Militare. 62.Rapporti tra giurisdizione penale ordinaria e giurisdizioni penali speciali Il rapporto tra giurisdizioni speciali e giurisdizione ordinaria in materia penale è di eccezione a regola cioè sono tassativamente individuati i limiti (soggettivi per militare, oggettivi per corte costituzionale) delle prime oltre i quali opera normalmente la seconda; nel caso in cui vi sia però una duplicità di legittimazioni dovuta alla connessione tra imputazioni si è scelto invece di far prevalere la separazione fra le giurisdizioni di privilegiare la completezza dell’accertamento e quindi il simultaneus processus, per cui: - corte costituzionale vs ogni altro giudice è la giurisdizione è della prima (13 cpp, 266 cpmp) giudice ordinario vs giudice militare è la giurisdizione è del primo solo se il reato comune è più grave di quello militare, altrimenti non si celebra il simultaneus processus per cui si procede in via separata così come in ogni caso di concorso di militari con estranei nel reato militare 63.Il conflitto di giurisdizione Il conflitto di giurisdizione si configura come: - disaccordo manifestato da uno o più giudici ordinari e il giudice penale militare, che ritengano di doversi occupare o astenersi contemporaneamente dello stesso reato rifiuto del giudice ordinario o militare dell’affermazione di competenza o della declaratoria di incompetenza degli organi che concorrono alla deliberazione della messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica dinanzi la corte costituzionale integrata il 28 genericamente individua il conflitto di giurisdizione nella situazione che si verifica quando uno o più giudici ordinari e uno o più giudici speciali contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona; per la configurabilità del conflitto sembra essere essenziale il requisito della contemporaneità di cognizione o di rifiuto di cognizione che può avvenire solo in caso di conflitto positivo e non in quello negativo, perché il rifiuto di competenza non può mai avvenire contestualmente ma si forma in via progressiva come rifiuto di un primo giudice e poi del secondo che è investito dal primo della cognizione; quando la norma parla di giudici speciali sono ovviamente solo i giudici militari e la corte costituzionale integrata. La disciplina del codice si applica in caso di conflitto tra giudice ordinario e militare ma non in caso di conflitto con la corte costituzionale integrata la cui disciplina è nella legge sui procedimenti e giudizi di accusa, questi si instaurano su delibera del parlamento in seduta comune su relazione di un comitato per le indagini, questo se ritiene di essere legittimato a occuparsi anche dei fatti per cui il giudice ordinario o militare afferma la propria competenza indicando le persone contro cui intende procedere e richiede gli atti, a ciò il giudice richiesto provvede senza ritardo dopo aver dichiarato con sentenza la propria incompetenza, pronuncia invece ordinanza propositiva di conflitto se dissente col comitato e trasmette gli atti alla corte costituzionale per la risoluzione, analoga ordinanza è pronunciata dal giudice ordinario o militare se dissentono dalla pronuncia di incompetenza del comitato o del parlamento o ritengono che i fatti per cui si procede non rientrano nella giurisdizione della corte costituzionale integrata; il disaccordo quindi in tale fattispecie non è fra giudici ma fra giudice e comitato per le indagini o parlamento per cui il conflitto è risolto non dalla cassazione ma dalla corte costituzionale considerandolo in tal caso analogo a un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Riguardo la procedura incidentale per la risoluzione del conflitto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice militare si applicano le stesse regole del conflitto di competenza. Capitolo III: LA GARANZIA DEL CONTRADDITTORIO Sezione 1: il contraddittorio come regola di giudizio 1.La dimensione costituzionale della giurisdizione La garanzia della giurisdizione riverbera i suoi effetti sui 3 protagonisti del processo: - giudice è deve essere soggetto solo alla legge (1022 cost) affinché sia garantita l’uguaglianza di trattamento di ogni cittadino (3 cost) PM è l’uguaglianza di trattamento impone che tutti i reati siano perseguiti per cui si pone l’obbligatorietà dell’azione penale (112 cost) imputato è riceve il massimo delle garanzie che si concentrano nel diritto al contraddittorio in cui esplicare le sue difese (111 cost) 2.Il contraddittorio come espressione della giurisdizione e la “terzietà” del giudice Un giudice imparziale, che cioè tratti formalmente allo stesso modo entrambe le parti, non è garanzia sufficiente, se infatti escludesse l’iniziativa probatoria di entrambe le parti non vi sarebbe un trattamento disuguale ma vi sarebbe comunque un imbarazzo dal fatto che lo stesso soggetto sia accusatore e giudice finendo per avere una visione burocratica dell’indagine giudiziale (Troker), il giudice deve quindi essere “terzo” cioè rivestire una funzione ulteriore e diversa rispetto l’accusatore e l’accusato i quali contrappongono le rispettive tesi dinanzi a questo esercitando il diritto di azione (non va confuso infatti l’agire “per” il giudizio che è proprio solo del PM, con l’agire “in” giudizio che è proprio di entrambi), ciò che conta dunque non è da dove il giudice attinga l’elemento per la decisione ma il modo in cui ci arriva (Denti), il modello accusatorio sintetizza nella giurisdizione proprio tale dialettica espressa con la massima “audiatur et altera pars” quindi imponendo l’instaurazione del contraddittorio (che magari in pratica non si risolve in un conflitto di tesi potendo l’imputato accettare la tesi accusatoria) in attuazione del diritto di difesa e del diritto di azione, sulla base di tali considerazioni si comprende la scelta della Costituzione che dopo aver proclamato che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo dispone che ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parità davanti al giudice terzo e imparziale e si precisa che il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova (111 cost). 3.Le parti del processo Il codice fa spesso riferimento alle “parti” senza però darne una nozione, indica invece una dettagliata disciplina di una serie di soggetti, le due nozioni non coincido anche se è fra i soggetti che il codice individua chi può assumere la veste di parte, per risalire invece alla nozione di parte accorre prendere atto che i soggetti divengono parti quando si presentano dinanzi al giudice, ciò non autorizza però concludere che nelle indagini vi sono solo soggetti e nel processo vi sono solo parti, basti infatti considerare il rapporto tra: - - persona offesa dal reato è è il titolare del diritto leso o esposto al pericolo dal reato, questo interviene sia nelle indagini che durante il processo con poteri privatistici di adesione e controllo dell’azione del PM parte civile è è chi abbia subito una sottrazione patrimoniale o abbia ricevuto un danno materiale o morale dalla commissione del reato, può agire per le restituzioni o risarcimento solo nel corso del processo considerando che il primo è un soggetto e può intervenire dalle indagini al processo e il secondo è una parte e può intervenire solo nel processo si può concludere che la distinzione tra parte e soggetto non è nel contenuto della pretesa ma nel destinatario, quando ci si rivolge al giudice (es parte civile) si è parte (altri esempi valgono per il sospetto autore che nelle indagini è soggetto indagato mentre nel processo è parte perché chiede al giudice il riconoscimento della sua innocenza, ancora il PM). Dunque alcuni soggetti non possono mai divenire parti (giudice, PG, offeso non danneggiato), altri agiscono solo come parti (parte civile, responsabile civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria), altri sono soggetti nelle indagini e parti nel processo (sospetto autore, PM); ulteriori distinzioni sono: - parte pubblica vs parti private è PM vs imputato, parte civile, responsabile civile, civilmente obbligato parti necessarie vs parti eventuali è PM e imputato vs parte civile, responsabile civile, civilmente obbligato 4.Il contraddittorio necessario ed eventuale Se sono costituite anche alle parti eventuali si estendono le regole del contraddittorio, di qui la distinzione tra contraddittorio: - necessario è PM vs imputato – difensore eventuale 5.La struttura del contraddittorio Il contraddittorio non è semplicemente la rappresentazioni al giudice delle ragioni delle parti, ma qualcosa di più profondo e che parte da molto più lontano, nel principio del contraddittorio vivono altri fondamentali principi come quello di pubblicità o di oralità o di concentrazione o di immediatezza, in riferimento a ciascuno può parlarsi di principio naturale del giudizio giurisdizionale. La rappresentazione delle tesi al giudice in cui ictu oculi si sostanzia l’idea comune del contraddittorio presuppone e richiede fasi precedenti che non sono autonome ma un tutt’uno: - - - momento conoscitivo è ciascuna parte per poter iniziare l’attività tesa al contraddittorio deve poter conoscere dell’azione, l’informazione all’indagato è dovuta solo in alcuni casi (es non può essere omessa quando si compiono alcuni atti, 369), il dovere incombe sul PM ed è strumentale all’esercizio del diritto di difesa che è riconosciuto proprio in vista dell’istaurarsi del contraddittorio, allo stesso modo e con analoga informazione le altre parti private sono messe in condizione di esercitare i propri diritti momento acquisitivo è per poter sostenere una tesi occorrono strumenti atti a preservare le fonti di prova, all’informazione segue allora l’acquisizione di quando si intende rappresentare al giudice, l’imputato e il difensore ricercano le fonti di prova utili e così le altre parti private momento rappresentativo è l’esibizione al giudice delle fonti prova avviene nel corso del dibattimento in sede di assunzione dei mezzi di prova il diritto al contraddittorio si delinea dunque come diritto a essere informati per difendersi provando, per cui la partecipazione delle parti alla formazione della decisione è solo il momento terminale dell’attività di contraddittorio cioè ricercare e assicurare i mezzi di prova utili a supportare le proprie argomentazioni. Sezione II: i protagonisti del contraddittorio Titolo I: il magistrato del pubblico ministero 6.Il significato dell’espressione “pubblico ministero” La formula “pubblico ministero” indica la funzione esercitata da magistrati addetti agli uffici del pubblico ministero previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario, e da organi appositamente costituiti per lo svolgimento di analoghe funzione nei procedimenti per i reati ministeriali e per reati presidenziali; il codice talvolta come nel 501 usa impropriamente l’espressione confondendo funzione e soggetto che la esercita. 7.Gli uffici del pubblico ministero La legge di ordinamento giudiziario stabilisce che presso cassazione, corti d’appello, tribunali ordinari e per i minorenni è costituito l’ufficio del PM (2 ord. giud.), tale ufficio è autonomo non è inglobato nell’ufficio del giudice ma la norma non indica l’organizzazione; l’ufficio PM prende il nome di “procura della Repubblica” se presso giudici di 1° e “procura generale della Repubblica” se presso giudici di impugnazione: - - procura della Repubblica presso il tribunale ordinario è si occupa dei reati di competenza di giudice di pace, tribunale ordinario, corte di assise, GIP e GUP quando decidono sul merito dell’imputazione procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni è si occupa dei reati di competenza di tale giudice procura generale della Repubblica presso la corte d’appello procura generale della Repubblica presso la corte suprema di Cassazione Composizione interna dell’ufficio: - - - procura: o procuratore della Repubblica (preposto all’ufficio, titolare esclusivo dell’azione penale o procuratori aggiunti (negli uffici di maggiori dimensioni) o vicario (nominato tra i procuratori aggiunti sostituisce il procuratore in caso di impedimento) o sostituti procuratori (sono assegnati dal procuratore ai singoli procedimenti) o vice-procuratori onorari (possono sussistere in via eccezionale per specifiche funzioni) procura generale presso la corte d’appello: o procuratore generale o avvocato generale (in caso di sezioni distaccate di corte d’appello vi è preposto uno di questi) o sostituti procuratori generali procura generale presso la cassazione: o procuratore generale o procuratore generale aggiunto o avvocati generali o sostituti procuratori generali Riguardo la giustizia militare vi è una procura presso il tribunale penale militare e una procura generale presso la corte militare d’appello organizzate come gli omologhi civili, nell’ambito della procura generale presso la cassazione vi è un autonomo ufficio PM militare composto da un procuratore generale militare e da 2 sostituti procuratori generali militari. 8.La procura distrettuale e la direzione distrettuale antimafia La natura di particolari reati ne ha suggerita la devoluzione alla procura della repubblica presso il tribunale ordinario del capoluogo del distretto di corte d’appello (procura distrettuale), all’interno di questa è infatti istituita la direzione distrettuale antimafia composta da magistrati designati dal procuratore distrettuale di norma per almeno 2 anni che svolgono le indagini e sostengono l’accusa in 1° nei procedimenti relativi ai reati di criminalità organizzata (pag 134) con una riserva funzionale che esclude la legittimazione delle altre procura; per i medesimi delitti è istituita nell’ambito della procura generale presso la cassazione l’ufficio della direzione nazionale antimafia che ha compito di coordinamento delle indagini delle DDA senza interferenza sulla competenza funzionale della procura generale presso la cassazione (76bis ord. giud., 371bis); alla procura distrettuale appartengono poi i reati di maggiore allarme sociale e altri analiticamente indicati (pag 135). Le devoluzioni alla procura distrettuale incidono sulle regole di determinazione della competenza per territorio di GIP e GUP che è riservata ai giudici del tribunale distrettuale, il dibattimento invece si svolge presso i tribunali ordinari secondo le consuete regole di competenza ma l’accusa è sostenuta dai magistrati della procura distrettuale. Legittimazione peculiare per i rifiuti in Campania riguardo la funzione di PM appartiene a un magistrato designato dal procuratore presso il tribunale ordinario di Napoli. 9.Le funzioni del magistrato del pubblico ministero Le funzioni di PM si articolano dal punto di vista dell’attività svolte: - inquirente è investigazione sulla notizia di reato requirente è richiesta di provvedimenti al giudice intuitivamente la prima funzione si esercita nelle indagini preliminari e la seconda nel processo, ma nulla vieta richieste al GIP nella prima fase, e si prevede un’attività suppletiva (419) e integrativa (430) d’indagine nel processo. L’esercizio della funzione di PM per gradi: - - 1° è magistrati della procura della Repubblica e della DDA, in caso di citazione diretta a giudizio vi può essere delega da parte del procuratore a una serie di soggetti (dai magistrati ordinari in tirocinio ai vice-procuratori onorari) per casi di modesta entità (72 ord. giud.) 2° è magistrati della procura generale della Repubblica presso la corte d’appello 3° è magistrati della procura generale della Repubblica presso la cassazione tuttavia con l’avocazione le funzioni in 1° siano esercitate dal procuratore generale presso la corte d’appello o dal procuratore nazionale antimafia, d’altro canto il procuratore della Repubblica può chiedere di sostituirsi al procuratore generale della Repubblica in 2° (570), sono questi casi di interferenze o scambi eccezionali e tassativi. 10.Le prerogative del magistrato del pubblico ministero La necessità di preservare l’obiettività dell’esercizio dell’azione penale fa determina le prerogative di status del magistrato del PM per cui le nomine promozioni trasferimenti assegnazioni di sede non dipendono da atti della PA ma dalla legge; tale magistrato gode delle garanzie sancite dalle leggi sull’ordinamento giudiziario (107 cost, il richiamo non intende differenziale lo status del PM rispetto al giudice ma solo sottolineare che la sede naturale delle garanzie di status di ogni magistrato è la legge di ordinamento giudiziario) ed è soggetto solo alla legge (101 Cost, anche se parla solo di giudici), è inamovibile e si distinguono fra loro solo per funzioni (107 cost), e la magistratura è ordine autonomo e indipendente (104 cost). Il magistrato designato svolge la funzione di PM con piena autonomia nelle udienze penale e può essere sostituito solo nei casi tassativamente previsti dalla legge (70 ord. giud.), tale limitazione alle sole udienze deriva dalla necessità di coordinamento e collaborazione con altri magistrati (es. pool investigativo) nel corso delle indagini. 11.L’astensione e la sostituzione del magistrato del pubblico ministero Nella relazione al codice si sostiene che il magistrato delegato alla trattazione deve valutare personalmente le ragioni di astensione normativamente previste e autonomamente orientarsi anche in caso di astensione per gravi ragioni di convenienza, sulla dichiarazione di astensione decidono nei rispettivi uffici il procuratore e il procuratore generale presso la corte d’appello, e sull’astensione di questi rispettivamente il procuratore generale presso la corte d’appello e il procuratore generale presso la cassazione (52). La sostituzione è adottabile in caso di carenza di dichiarazione di astensione e si impone per il buon funzionamento dell’ufficio ed è ordinariamente disposta col consenso del magistrato che si ritiene debba essere sostituito, non è richiesto il consenso in caso di grave impedimento e rilevanti esigenze di servizio e incompatibilità (53); il provvedimento deve enunciare le ragioni che hanno causato la sostituzione. 12.Il coordinamento delle funzioni di pubblico ministero Problema che si è posto al legislatore è conciliare autonomia del magistrato e coordinamento della sua attività con quella di altri magistrati per una maggiore efficacia. Prima forma di coordinamento è all’interno del medesimo ufficio, si dispone allora che il procuratore è preposto all’ufficio del PM ed è titolare esclusivo dell’azione penale e la esercita nei modi di legge (1 DLgs 106/2006), egli esercita personalmente le funzioni di PM quando non designa altri magistrati addetti all’ufficio e possono anche esserne designati più di uno in considerazione del numero degli imputati o della complessità del caso (70 ord. giud.), da ciò si deduce: - l’ufficio della procura è strutturato personalmente ma le funzioni sono svolte impersonalmente sul titolare dell’ufficio si concentrano le attribuzioni istituzionali e gli altri magistrati sono suoi delegati la delega è atto di legittimazione per chi la riceve ma non fa venir meno la responsabilità di chi la conferisce, con essa si instaura un rapporto di per cui il delegato è tenuto a informare il delegante anche quando l’attribuzione è per automatismi Il legislatore si è posto due obiettivi interdipendenti che sono direzione e organizzazione (anche se il primo si riferisce all’ufficio e il secondo all’attività), per assicurare l’efficienza il procuratore determina criteri generali cui i magistrati devono attenersi per l’impiego della PG e l’uso delle risorse (4 DLgs 106/2006). Ulteriore forma di coordinamento è fra uffici diversi che svolgono per esigenze di efficienza indagini collegate per cui vi sono meccanismi per assicurare la comunicazione e lo scambio di informazioni e il compimento di atti in forma congiunta (371). A sostenere quanto detto vi sono le specifiche norme in diversi settori: - criteri di assegnazione: sono posti in capo al procuratore (1 e 2 d 106) controllo sulle iniziative cautelari: taluni provvedimenti cautelari richiedono l’assenso scritto del procuratore o suo delegato (3 d 106, 3213bis) altre forme di vigilanza: fra cui quella del procuratore distrettuale antimafia o suo delegato che è preposto all’attività di direzione per coordinare l’investigazione (70bis ord. giud.) 13.L’avocazione come rimedio all’inerzia dell’ufficio del PM Tutte le disposizioni sulla direzione e organizzazione sarebbero prive di effetti se non vi fossero rimedi alla loro violazione, tale rimedio è il meccanismo dell’avocazione, un decreto motivato per effetto del quale la titolarità delle indagini preliminari è sottratta all’ufficio che dovrebbe o avrebbe dovuto svolgerle e assunto da altro ufficio; la delicatezza è nel conciliare indipendenza del magistrato e funzionamento dell’ufficio, per questo sono stati individuati: - - sistema di inequivoca individuazione degli organi del PM che possono agire in via sostitutiva è si è tenuto conto sia dei criteri di aggregazione delle sedi giudiziarie che della specificità della materia di indagine, il potere di avocazione è del procuratore generale presso la corte d’appello che lo esercita sugli uffici della procura del suo distretto, e del procuratore nazionale antimafia per le indagini delle DDA tassativa elencazione delle ipotesi di avocazione è si distingue avocazione: o obbligatoria => è rilevata (casi pag 144), per consentire il controllo del procuratore generale è previsto l’invio settimanale da parte delle procure delle notizie di reato in cui vi è inerzia (127 disp att.) o facoltativa => è valutata quando il GIP non ritenga di accogliere la richiesta di archiviazione del PM e fissi la data dell’udienza in camera di consiglio (4092,3 4122) o il GUP ritenga incomplete le indagini e ordini ulteriori indagini (421bis), in tali casi il procuratore può ravvisa un’inerzia e intervenire in via sostitutiva o lasciare che sia la procura a svolgere le nuove indagini; l’avocazione delle indagini preliminari in caso di criminalità organizzata è disposta da procuratore nazionale antimafia se il coordinamento non è stato possibile (371bis) dell’avvenuta avocazione è informato il CSM per consentire di verificare eventuali condotte omissive ed eventualmente avviare un procedimento disciplinare. L’istituto trova giustificazione nell’attività di vigilanza sul puntuale adempimento da parte dei procuratori dei poteri di direzione e controllo e organizzazione degli uffici cui sono preposti e nella acquisizione di quei dati confluenti nella relazione sullo stato della giustizia del procuratore generale presso la cassazione (6 d 106). 14.Il “collegio per le indagini” relative ai reati ministeriali Nei procedimenti per reati ministeriali le funzioni di PM appartengono alla procura presso il tribunale distrettuale della corte d’appello competente per territorio e sono svolte da apposti organo denominato collegio per le indagini, composto da 3 membri effettivi e 3 supplenti estratti a sorte tra i magistrati del distretto con qualifica almeno di magistrato di tribunale da almeno 5 anni, è presieduto dal magistrato con funzioni superiori o in caso di parità più anziano, è un organo collegiale investigativo che affianca la procura intervenendo su iniziativa di questa, svolge le indagini che reputa essenziali e se non dispone l’archiviazione trasmette gli atti con relazione motivata al procuratore per l’inoltro al presidente della camera competente. 15.Il “comitato per le indagini” relative ai reati presidenziali e il “commissario per l’accusa” Il parlamento deliberato in seduta comune a maggioranza assoluta la messa in stato di accusa su relazione del comitato per le indagini (formato dai membri della giunta per le autorizzazioni a procedere delle due camere) elegge anche tra i suoi componenti uno o più commissari per sostenere l’accusa dinanzi la consulta. 16.L’organismo di lotta alle forme gravi di criminalità nell’ambito UE (Eurojust) Il consiglio dei ministri della giustizia dell’UE nel 2002 ha adottato la decisione che istituisce l’Eurojust, un organismo con personalità giuridica composto da 15 magistrati (o analogo) nazionali e con competenza sui reati di competenza dell’Europol (es stupefacenti, terrorismo) e altri indicati (es riciclaggio, corruzione), le sue funzioni sono di coordinamento e cooperazione tra le autorità nazionali competenti agendo tramite il collegio o i membri nazionali, il primo interviene su richiesta del secondo o in caso di indagini con incidenza a livello di UE, ha rapporti di stretta collaborazione con altri organismi giudiziari europei e assicura la collaborazione e lo scambio di informazioni, il magistrato presso tale organo è nominato con decreto del ministro della giustizia scelto tra giudici o PM con almeno 20 anni di servizio e può essere coadiuvato da massimo 3 assistenti; è prevista poi la nomina di un giudice come componente dell’autorità di controllo sul trattamento dei dati personali. Titolo II: Gli organi di polizia giudiziaria 17.La polizia amministrativa In ragione dei compiti di prevenzione o repressione che è chiamata a svolgere per realizzare i propri fini istituzionali la polizia si distingue in: - - polizia amministrativa è persegue l’attività di prevenzione cioè di impedire la violazione dei divieti posti dall’ordinamento tramite un’attività di vigilanza, tale attività si ha in diversi settori (es postale, tributaria), le funzioni di polizia di sicurezza sono esercitati da polizia di Stato, carabinieri, finanza, mentre polizia penitenziaria e forestale possono essere chiamati a concorrere nell’espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica, e inoltre funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza possono essere affidate dal prefetto anche alla polizia municipale in relazione a specifiche esigenze polizia giudiziaria è persegue l’attività di repressione cioè evitare che l’illecito sia portato a conseguenze ulteriori e assicurare il presunto autore e le fonti di prova (55) 18.La polizia giudiziaria La PG è il soggetto del procedimento penale incaricato di collaborare con l’autorità giudiziaria nell’attività di repressione dei reati, acquisizione della notizia criminis, ricerca individuazione e assicurazione delle fonti di prova e dei presunti autori dei reati, l’assolvimento di compiti meramente esecutivi intesi a dare attuazione di provvedimenti del giudice o PM; il contributo della PG all’esercizio dell’azione penale è così rilevante da includerla fra i soggetti del procedimento penale. 19.I titolari della funzione di polizia giudiziaria Le attribuzioni di PG sono esercitate da ufficiali (funzionari di polizia cui l’ordinamento riconosca tale qualifica, ufficiali e sottufficiali dei carabinieri e finanza e polizia penitenziaria e corpo forestale, e ogni altro membro di tali forze cui l’ordinamento riconosce tale qualifica) e agenti (carabinieri, finanzieri, agenti di polizia penitenziaria, guardie forestali, guardie di provincie e comuni in servizio) (55) con l’aggiunta del sindaco di comuni ove non vi sia altra forza di PG (571,2); la qualifica di agente o ufficiale di PG è riconosciuta alle persone cui leggi e regolamenti attribuiscono tali funzioni nei limiti del servizio cui sono destinate (573) (es ispettori dell’amministrazione postale nei reati in tema di servizio postale). La distinzione tra ufficiali e agenti di PG è operata in ragione della delicatezza dei compiti affidati oltre che della rilevanza costituzionale dei diritti individuali che possono essere intaccati, la nozione è solo processuale (non trova riscontro terminologico nei vari corpi) e rileva sotto due profili: - la categoria degli ufficiali di PG ha carattere selettivo in quanto ciò che questi può fare è precluso all’agente - responsabilità: dell’operato della PG risponde l’ufficiale quando la legge parla di PG intende riferirsi anche agli agenti altrimenti parla di ufficiale, ed essa indica se un atto rientrante nella competenza dell’ufficiale di PG possa essere posto anche dall’agente (es 113 disp att). Vista la vastità della categoria di soggetti qualificati PG vi sono aggregazioni che consentano di rendere effettivi i poteri di direzione di essa da parte dell’autorità giudiziaria, tramite i servizi e le sezioni. 20.I servizi e le sezioni di PG I servizi di PG sono gli uffici e le unità cui è affidato dalle rispettive amministrazioni il compito di svolgere in via prioritaria e continuativa funzioni di PG, si possono strutturare in settori o articolazioni e non sono dislocati presso gli uffici giudiziari perché il personale che ne fa parte può essere utilizzato dall’amministrazione di cui fa parte ad altre attività; le amministrazioni sono tenuti a comunicare al procuratore generale presso la corte d’appello e al procuratore il nome e il grado degli ufficiali che dirigono i servizi o suoi settori e articolazioni così come le eventuali variazioni, ciò perché l’allontanamento dei dirigenti o la loro destinazione ad altri uffici non può avvenire senza il parere favorevole di tali magistrati, così come le promozioni (12 14 15 disp att). Le sezioni di PG sono istituite con personale dei servizi presso la procura per svolgere in via esclusiva funzioni di PG, sono composte da ufficiali e agenti di polizia o carabinieri o finanzieri di numero almeno doppio rispetto ai magistrati della procura, almeno 2/3 dell’organico di ogni sezione deve essere di ufficiali, l’organico delle sezioni è determinato ogni 2 anni con decreto del ministro della giustizia di concerto con gli altri ministri competenti e col procuratore generale interessato, nella sua determinazione si tiene conto delle esigenze e si specifica il contingente di ciascuna forza di polizia; il personale delle sezioni è trasferito e promosso su proposta motivata del procuratore e comunque solo a condizione del suo assenso, alla sezione di PG presso la procura presso il tribunale per i minorenni è assegnato personale specificamente qualificato (sezione specializzata). Accanto ai servizi e sezioni di PG il codice menziona gli ufficiali e agenti di altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato, questi sono tutti i titolari di compiti di PG diversi da quelli impiegati nelle sezioni e servizi, anche di tali soggetti deve disporre all’occorrenza l’autorità giudiziaria (56). 21.I servizi centralizzati di polizia I servizi centrali e interprovinciali di polizia assicurano il collegamento delle attività investigative sulla criminalità organizzata, in particolari regioni possono essere costituiti servizi interforze, i servizi si coordinano tra loro e con altri organi investigativi, di solito per indagini sul crimine organizzato il PM si avvale congiuntamente di servizi dei diversi corpi e per questo impartisce direttive per coordinarne l’azione. Il procuratore nazionale antimafia dispone della direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali e impartisce la direttive per regolarne l’impiego a fini investigativi (371bis), la DIA è un organismo interforze istituito nel dipartimento di pubblica sicurezza del ministero dell’interno e investito dei compiti investigativi in ambito mafioso operando a stretto collegamento con le forze di polizia a livello centrale e periferico. 22.La dipendenza funzionale della PG dall’autorità giudiziaria La PG è abilitata allo svolgimento delle indagini agendo sotto la direzione dell’autorità giudiziaria (56) e i suoi ufficiali e agenti sono tenuti a eseguire i compiti da essa affidati che afferiscono alle funzioni istituzionali di PG, il rapporto tra i due apparati è di “dipendenza funzionale” rispettando il dettato costituzionale della diretta disponibilità della PG da parte dell’autorità giudiziaria (109 cost), tale dipendenza comporta subordinazione e disponibilità ma non è una subordinazione gerarchica infatti vi sono forme di responsabilità proprie di una dipendenza non gerarchica indice di un rapporto di collaborazione. A conferma di ciò il 58 distingue la disponibilità generica della PG dall’autorità giudiziaria rispetto alla disponibilità specifica delle sezioni di PG rispetto alla procura, l’ufficiale a queste preposto è gravato dalla responsabilità del loro operato nel rispetto degli obblighi di collaborazione con la magistratura e risponde al procuratore (59), invece per i servizi di PG con ambito territoriale più ampio del circondario del tribunale l’ufficiale preposto risponde al procuratore generale del distretto (13 disp att), il capo dell’ufficio giudiziario presso cui la sezione è istituita ne coordina l’attività in relazione alle richieste dei magistrati (9 disp att) mentre invece il procuratore generale ha maggiori poteri in tema di vigilanza e controlli, e infatti sintomo della dipendenza funzionale è la responsabilità disciplinare dei funzionari di PG verso il PM che interviene sulla loro carriera e promuove l’azione disciplinare (dal 16 a 19 disp att vi è una minuziosa disciplina delle sanzioni disciplinari e relative garanzie per l’incolpato). Titolo III: L’imputato 23.Lo status d’imputato Imputato è il soggetto cui il PM attribuisce in sede di esercizio dell’azione penale un fatto storicamente individuato nel luogo e nel tempo di commissione e corrispondente a un modello legale d’incriminazione; vicende di status: - assunzione è i modi sono diversi a seconda delle tipologie processuali, dinanzi a tribunale e corte di assise può avvenire con richiesta di rinvio a giudizio al GUP, richiesta di rinvio a giudizio immediato al GIP, richiesta di decreto penale di condanna al GIP, presentazione al giudice del dibattimento per giudizio direttissimo, citazione innanzi al giudice del - - dibattimento per giudizio direttissimo di imputato libero, citazione diretta a giudizio innanzi al giudice monocratico, iniziativa dell’indagato che richieda l’applicazione di una pena ciò richiede sempre la formulazione dell’imputazione dal PM; dinanzi invece al giudice di pace l’assunzione della qualità di imputato avviene a seguito della formulazione dell’imputazione del PM, disposizione di PG di comparizione dinanzi al giudice, decreto di convocazione delle parti sulla base di querela mantenimento è si conserva per l’intera durata del processo (1° imputato, 2° imputatoappellante, 3° imputato-ricorrente) e si perde con la definizione con sentenza irrevocabile del procedimento riassunzione è presuppone che in via straordinaria un procedimento definito si riapra come in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere o del giudizio di revisione di una sentenza di condanna; il soggetto assolto o prosciolto con sentenza irrevocabile non può mai riacquistare la qualità di imputato per il ne bis in idem 24.Il diritto dell’imputato all’uso di una lingua comprensibile Il primo e fondamentale diritto dell’imputato è all’uso di una lingua comprensibile assicurato dall’assistenza gratuita di un interprete la cui nomina deve aver luogo appena accertata la circostanza e anche se il giudice o PM o ufficiale di PG conosca la lingua, all’atto di nomina l’autorità procedente accerta l’identità dell’interprete e lo ammonisce sull’obbligo di adempiere bene e fedelmente all’incarico e mantenere il segreto. L’ufficio di interprete è obbligatorio, sono previste cause di incapacità e ipotesi di incompatibilità (pag 158), al momento del conferimento è chiesto all’interprete se ve ne siano o vi siano motivi per astenersi (motivo di ricusazione o gravi ragioni di convenienza), questo può essere ricusato dalle parti private (anche chi ancora tale non sia) e dal PM in rapporto agli atti compiuti o disposti dal giudice, la dichiarazione di ricusazione o astensione è presentabile fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento dell’incarico e, in caso di cause sopravvenute, anche prima che questi abbia espletato l’incarico, su tali dichiarazioni decide il giudice con ordinanza (143-146). 25.L’inviolabilità del diritto di difesa La costituzione al 242 garantisce il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, tuttavia vi sono norme codicistiche che non prevedono l’intervento difensivo nell’intero arco del procedimento penale, anzi l’indagato ben può rimanere all’oscuro del procedimento salvo siano da compiere atti garantiti (369), l’apparente contrasto normativo può essere risolto esaminando i principi derivanti dalle convenzioni internazionali, di particolare interesse è il Patto internazionale sui diritti civili e politici che distingue il diritto all’informazione dell’arrestato “al momento dell’arresto” da quello dell’accusato “sollecitamente”, siccome non tutti i procedimenti si avviano con l’arresto si accetta che vi possa essere un margine di tempo durante il quale il soggetto può essere tenuto all’oscuro ed è quello occorrente per configurare l’accusa, se infatti questa non è completa non scatta il diritto all’informazione e quindi alla difesa. La difesa si delinea solo quando sia formulata all’accusa quindi sia stata elevata un’imputazione mentre durante le indagini il PM può agire da solo, invece nel processo si stabiliscono tutte le garanzie (la riforma in origine faceva scattare il diritto alla difesa solo in caso di una imputazione definitiva, ciò è stato rivisto per cui si limita la riservatezza delle indagini fino a un’imputazione anche se provvisoria) e infatti contestata un’accusa con l’avviso di conclusione delle indagini l’imputato deve essere posto in grado di difendersi, se non c’è accusa non può esserci difesa. 26.Gli altri diritti costituzionali dell’imputato Garanzia fondamentale per l’imputato è il rispetto del principio di uguaglianza, assicurato dall’obbligatorietà dell’azione penale, le Carte internazionali lo richiamano ma la nostra costituzione è molto più precisa all’art 3, tale fondamentale principio ha come corollario che l’imputato non sia considerato colpevole fino a sentenza definitiva di condanna (27 cost) e per assicurare che nessun pre-giudizio influenzi il processo è assicurata l’inviolabilità del diritto di difesa (24 cost); tutto ciò fa del procedimento penale una garanzia sia per l’offeso e la collettività che il reato non rimanga impunito, sia per l’imputato che siano assicurati i suoi diritti fondamentali, tali due garanzie di difesa sociale e tutela individuale sono confliggenti, ma il codice ha individuato un punto di equilibrio nella separazione del procedimento per le indagini preliminari il cui dominus è il PM a in funzione di difesa sociale, dal processo il cui dominus è un giudice terzo in cui sono assicurate tutte le garanzie dell’imputato, tra queste la parità delle armi, accertamento ispirato ai principi di originalità dell’acquisizione probatoria (immediatezza, oralità, contraddittorio) e dal controllo sociale sull’esercizio della funzione (motivazione, pubblicità). Titolo 4: Le altre parti private 27.La parte civile La parte civile è il danneggiato dal reato che, costituendosi nel processo penale, avanza una specifica pretesa restitutoria o risarcitoria eventualmente anche chi debba rispondere secondo le leggi civili e sia chiamato nel processo in veste di responsabile civile; oltre che dal danneggiato l’azione può essere esercitata dai suoi successori universali (74), se il processo è per usura possono costituirsi parte civile anche le associazioni e fondazioni antiusura; il danneggiato può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato alle stesse condizioni di imputato e offeso (98). La parte civile esercita un’azione civile che dovrebbe essere esperita innanzi a tale tipo di giudice, però per esigenze di economia e consequenzialità del danno dal reato il legislatore ha disposto la competenza del giudice penale sull’an debeatur, invece il giudice civile disporrà sul quantum debeatur; l’azione civile si esercita nel processo penale con dichiarazione di costituzione di parte civile o col trasferimento nel processo penale dell’azione civile già proposta (è possibile fino a sentenza civile) in tal caso vi è rinuncia agli atti del giudizio civile e il giudice penale provvede sulle spese, è possibile che l’azione civile sia trasferita in sede civile dopo la costituzione di parte civile o dopo la sentenza penale di 1° in tal caso si sospende il processo civile fino a sentenza penale definitiva (75); la costituzione produce i suoi effetti in ogni stato e grado (76) e non è ammessa prima dell’esercizio dell’azione penale (se non c’è imputato non c’è responsabile), la costituzione deve avvenire a pena di decadenza prima che si concludano gli adempimenti relativi alla costituzione delle parti (79). Il PM, l’imputato e il responsabile civile possono chiedere l’esclusione di chi si sia costituito parte civile, ciò a pena di decadenza non oltre gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nell’udienza preliminare o nell’udienza dibattimentale, sulla richiesta decide il giudice con ordinanza senza ritardo, l’esclusione nell’udienza preliminare non impedisce una successiva costituzione fino al compimento degli adempimenti relativi la costituzione in dibattimento (80); il giudice può escludere la parte civile se accerti il difetto dei requisiti per la costituzione, ciò fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di 1°, è fatto con ordinanza, ed è possibile anche se sia stata rigettata la richiesta di esclusione nell’udienza preliminare (81). La costituzione è revocabile in ogni stato e grado, vi sono 2 tipi di revoca: - espressa è con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale in udienza o con atto scritto depositato in cancelleria e notificato alle altre parti tacita è se la parte non presenta le conclusioni o promuova l’azione davanti al giudice civile delle spese e danni derivanti dalla costituzione della parte civile poi revocata ha cognizione il giudice civile con apposita azione, la revoca non preclude il successivo esercizio dell’azione in sede civile (82). In caso il danneggiato sia incapace si applicano le consuete norme sulla rappresentanza, in caso di assoluta urgenza l’azione civile è esercitabile dal PM finché non subentri il rappresentante, in caso di conflitto di interessi fra questo e il rappresentato il PM si attiva per la nomina del curatore, il giudice assunte le informazioni e sentite se possibile le parti provvede con decreto che è comunicato al PM affinché provochi se occorra i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell’incapace (77). 28.Il responsabile civile Il responsabile civile è il soggetto che risponde solidalmente delle conseguenze civilistiche derivanti dal reato, interviene in posizione di parte privata nel processo mentre è escluso dalle indagini preliminari, interviene volontariamente o è citato dalla parte civile o PM che ha esercitato l’azione civile per l’incapace o dall’imputato, se la responsabilità civile derivi da fatti per cui vi è assicurazione obbligatoria; può essere citato come responsabile per il fatto del coimputato anche l’imputato prosciolto o verso cui si è avuto sentenza di non luogo a procedere, la richiesta di citazione del responsabile civile va proposta al più tardi per il dibattimento, l’intervento volontario può aver luogo fino a ché in dibattimento non siano compiuti gli adempimenti relativi alla costituzione delle parti (83 85). Imputato, parte civile e PM che non ne abbiano richiesto la citazione possono chiedere l’esclusione del responsabile civile, egli stesso la può chiedere se non è intervenuto volontariamente (86), anche il giudice può disporla d’ufficio con ordinanza (pure se aveva rigettato una richiesta nell’udienza preliminare) se accerti difetti nei requisiti, l’esclusione è poi disposta in ogni caso e senza ritardo anche d’ufficio in caso di giudizio abbreviato (87), l’esclusione non pregiudica l’esercizio in sede civile dell’azione ma se il responsabile è stato escluso su richiesta della parte civile questa non può esercitare l’azione davanti al giudice civile per il medesimo fatto, anche il responsabile può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato. 29.Il civilmente obbligato per la pena pecuniaria Il civilmente obbligato per la pena pecuniaria è il soggetto (fisico o giuridico) tenuto a versare in caso il condannato non sia solvibile una somma pari alla multa o ammenda inflitta, può partecipare al processo ma non al procedimento per le indagini preliminari, è citato per l’udienza preliminare o per il dibattimento a richiesta del PM o dell’imputato, la sua posizione è analoga al responsabile civile per cui la disciplina è la stessa, tuttavia il giudice non deve escluderlo in caso di giudizio abbreviato (89), anche questi può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Titolo 5: Il difensore 30.Il difensore di fiducia L’imputato ha diritto alla difesa tecnica assicurata da non più di 2 difensori di fiducia (l’eventuale presenza di altri non ha effetto se non rimossi quelli in esubero, 24 disp att), la nomina avviene con dichiarazione orale o scritta consegnata o trasmessa all’autorità procedente, la scelta è riservata all’interessato che deve essere assolutamente libero (ogni condizionamento della PG o altro dipendente dell’amministrazione è una grave infrazione, 25 disp att), può nominare il difensore di fiducia anche un prossimo congiunto della persona fermata o arrestata o in custodia cautelare (96). L’ufficio del difensore è fondamentale è il mezzo per assicurare all’imputato (e quando previsto all’indagato) e alle altre parti private l’effettività del diritto di difesa, è prevista anche la difesa personale tramite dichiarazioni istante e richieste all’autorità procedente, l’alto tecnicismo del processo richiede comunque peculiari competenze; la legge si assicura che l’interessato non rimanga mai privo di difensore tramite il meccanismo del difensore d’ufficio e del patrocinio a spese dello Stato. Il difensore deve espletare il suo mandato nel pieno rispetto delle norme assicurando lealtà processuale e probità professionale, il rapporto tra questo e assistito è fiduciario per cui entrambi sono liberi di instaurarlo e cessarlo, il difensore può rifiutare o rinunciare in corso alla designazione ma in ogni caso è tenuto a comunicarlo all’autorità procedente e a chi lo ha nominato, la non accettazione ha effetto quando è resa nota all’autorità mentre la rinuncia non produce effetto finché la parte non sia assistita dal nuovo difensore di fiducia o da uno d’ufficio e finché non sia trascorso un termine congruo (almeno 7 giorni) per consentire a questo di prendere cognizione dei fatti, stesse regole valgono se sia l’assistito a revocare il mandato difensivo (107). In caso di impedimento e per la sua durata il difensore può designare un sostituto con dichiarazione all’autorità procedente (102), nulla vieta che la difesa di può imputati sia assunta da un unico difensore l’importante è che non vi sia incompatibilità tra le posizioni sia che vi sia un unico processo o che siano separati, tale incompatibilità è rilevabile dal giudice che con ordinanza ne espone i motivi e fissa un termine per rimuoverla e in caso di inottemperanza provvede egli stesso, nel corso delle indagini invece decide su richiesta del PM sentiti gli interessati (106); anche in caso di incompatibilità, anche qui al nuovo difensore è dato un congruo termine (almeno 7 giorni), questo può essere inferiore ma mai alle 24 ore solo se vi sia consenso dell’indagato o imputato o del difensore o vi siano specifiche esigenze che possano determinare la scarcerazione o la prescrizione (108). 31.Il difensore d’ufficio Se la nomina non ha luogo (o il soggetto rimane comunque privo di difensore) l’assistenza tecnica è rimessa a un difensore d’ufficio che è obbligato ad adempiere al mandato ed è sostituibile dall’autorità procedente solo per giustificato motivo e cessa le sue funzioni se nominato un difensore di fiducia (30 disp att), l’incarico non è gratuito e chi ne beneficia deve corrispondere la retribuzione assistita da mezzi per recuperare il credito (31 32 disp att); ciascun consiglio dell’ordine forense predispone e aggiorna ogni 3 mesi un elenco alfabetico di chi è disponibile a tale ufficio e abbia conseguito attestazione d’idoneità (corso di aggiornamento o esercizio della professione in sede penale per almeno 2 anni), l’ordine forense del capoluogo di distretto gestisce un ufficio centralizzato che fornisce i nominativi dei difensori (salvo in procedimenti che richiedono competenze specifiche) assicurando reperibilità rotazione, compatibilità degli incarichi, il presidente del consiglio dell’ordine forense vigila sul rispetto dei criteri per l’individuazione e designazione del difensore d’ufficio (29 disp att); riguardo il procedimento minorile sono predisposti elenchi di difensori con specifiche competenze (attività con continuità dinanzi al giudice minorile, corsi). 32.Il gratuito patrocinio L’istituto del patrocinio a spese dello Stato o gratuito patrocinio è disposto in attuazione dei principi costituzionali di uguaglianza (3 cost) e diritto di azione (24 cost), vi accedono indagato o imputato, persona offesa o danneggiata, responsabile civile e civilmente obbligato il cui reddito imponibile non superi l’importo di legge, l’istanza di ammissione è respinta se il tenore di vita consentano di ritenere che l’interessato non sia legittimato, se si procede per un delitto di criminalità organizzata o verso persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione le informazioni sul tenore di vita sono attinte presso il questore o la DIA o la direzione nazionale antimafia; la persona offesa da reati ex 609bis 609quater 609octies cp (reati sessuali) può essere ammesso anche in deroga ai limiti di reddito; i soggetti condannati per reati mafiosi o sul traffico di stupefacenti si ritengono ex lege al di sopra dei requisiti. Della possibilità di avvalersi del gratuito patrocinio l’interessato sprovvisto di difensore è informato all’autorità procedente (98 369bis), il beneficio è concedibile per ogni grado e fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure derivate e incidentali comunque connesse (escluse quelle sui reati commessi in violazione delle norme fiscali), chi è ammesso può nominare un difensore scelto fra gli iscritti in elenchi presso i consigli dell’ordine del distretto di corte d’appello in cui ha sede l’autorità giudiziaria davanti la quale pende il procedimento o se pende dinanzi la cassazione quello del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; l’indagato o imputato ammesso può avvalersi anche di un consulente tecnico e un investigatore privato i cui compensi come per il difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria, tali soggetti non possono ricevere ulteriori compensi e ciò è un illecito disciplinare; l’istituto è limitato alla nomina di un solo difensore salvo nel processo celebrato a distanza limitatamente agli atti che si compiono a distanza; il trattamento per il cittadino italiano è assicurato anche allo straniero e all’apolide residente nello Stato, per i redditi prodotti all’estero si applica la disposizione relativa all’istanza presentata dal cittadino italiano che deve essere accompagnata da certificazione dell’autorità consolare che ne attesti la veridicità 33.I diritti e i doveri del difensore Il difensore ha le facoltà e i diritti riconosciuti all’imputato o indagato che non siano riservate espressamente a questi, tuttavia la volontà di questo prevale su quella del difensore e infatti può vanificare con dichiarazione contraria l’atto compiuto dal difensore finché l’autorità giudiziaria non abbia provveduto (99), il difensore ha diritto di conferire con l’assistito fermato o arrestato o in custodia cautelare fin dall’inizio ciò è derogabile solo con decreto motivato del giudice nelle indagini preliminari che accoglie la richiesta del PM di rinviare il colloquio per massimo 5 giorni per eccezionali ragioni; il difensore ha diritto a un termine per la difesa (7 giorni o meno comunque non inferiore a 24 ore) anche in caso di subentro a un difensore precedentemente nominato a causa di incompatibilità o rinuncia o revoca (108); il difensore deve osservare precisi doveri come comunicare il domicilio se non risulta dagli atti e documentare la sua qualità se richiesto (27 disp att), non può abbandonare la difesa e se difensore d’ufficio non può rifiutare la propria opera, l’autorità giudiziaria è tenuta a riferire al consiglio dell’ordine delle violazioni dei doveri del difensore (105). 34.Le garanzie di libertà del difensore Il rapporto tra difensore e assistito è protetto da libertà che si estendono a chi lo coadiuva, a pena di inutilizzabilità dei dati sono vietati sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra i due e l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni; non interferiscono sul rapporto difensoreassistito le ispezioni o perquisizioni o sequestri di documenti costituenti il corpo del reato nell’ufficio del difensore se indagato o imputato o lo sia chi vi svolga stabilmente l’attività tuttavia nel fare ciò l’autorità giudiziaria deve avvisare il consiglio dell’ordine del luogo affinché il presidente o suo delegato possa assistere alle operazioni cui procede il giudice o in corso di indagini il PM in forza di decreto motivato di autorizzazione del giudice (103). Sezione 3: il contraddittorio come diritto alla prova 35.Il diritto delle parti alla prova Il diritto alla prova è il diritto che tutte la parti esercitano in funzione del contraddittorio, sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all’imputazione o alla punibilità o alla determinazione della pena o misura di sicurezza o da cui dipende l’applicazione di norme processuali o inerenti la responsabilità civile (187), le parti sono autorizzate dalla legge a provare tutto ciò che forma oggetto del giudizio sia in via diretta con richiesta di mezzi di prova che indiretta con la confutazione di quelli della controparte, quest’ultimo è il diritto alla prova contraria esercitabile su tutti i mezzi di prova richiesti da ciascuna parte e ammessi dal giudice e che può sfociare nella “controprova” riconosciuta dal 495. Il 190 dispone che le prove sono ammesse a richiesta di parte richiamando la regola del 115 cpc della disponibilità delle prove ovvero del principio dispositivo, e ciò sembra confermato dal proseguo secondo cui la legge stabilisce i casi in cui i mezzi di prova sono ammessi d’ufficio quasi a configurare per questa eventualità una natura eccezionale; tuttavia il concetto di disponibilità di un diritto implica la possibilità di esercitarlo come di non esercitarlo dunque affermare che si dispone della prova significa affermare che si dispone della giurisdizione, una conclusione inaccettabile in quanto il processo penale è volto ad assicurare le punizione o la dichiarazione di innocenza dell’imputato che non ammette scelte discrezionali che ostacolino la ricostruzione dei fatti, e per fare ciò il giudice interviene a integrare il quadro probatorio per meglio assumere la decisione, le condizioni cui è subordinato tale intervento non vanno intese come se questo abbia natura eccezionale in caso di inattività delle parti perché il processo penale non è soddisfatto da un esito qualsiasi purché siano rispettate le regole formali ma deve pervenire alla verità sostanziale, e per fare ciò il contraddittorio esige la partecipazione di tutte le parti in occasione della formazione della prova e quindi del convincimento del giudice ma sarebbe altrettanto incostituzionale concepire come disponibile la tutela giurisdizionale penale. Dunque il diritto delle parti alla prova deve conciliarsi con l’esigenza che il giudice trovi nel processo gli elementi che gli consentano la cognizione siano essi introdotti dalle parti che d’ufficio purché acquisiti nel rispetto del contraddittorio. 36.La valutazione giudiziale di pertinenza della prova Il giudice ammette a richiesta di parte solo i mezzi di prova espressamente disciplinati dalla legge, deve escludere quelli vietati dalla legge e di dichiarare inutilizzabili quelli acquisiti in violazione di legge (189 1901 1912), dunque il diritto alla prova in capo alle parti incontra il limite della verifica di legalità e tipicità del mezzo, cui eccezionalmente si deroga consentendo di ammettere un mezzo non disciplinato dalla legge purché giudicato idoneo ad assicurare l’accertamento del fatto (189); ancora il giudice valuta che il mezzo di prova non sia manifestamente irrilevante o superfluo (1901), quest’ultimo punto che può sembrare un attentato al diritto alla prova va chiarito sottolineando l’avverbio utilizzato dalla norma “manifestamente” cioè qualcosa che non implica una scelta ma appare ictu oculi tale e ciò rende l’intervento del giudice esercitabile solo in casi marginali; alle parti è richiesto nel chiedere l’ammissione dei mezzi di prova di indicare i fatti che intendono provare, non il contenuto delle indagini ma solo ciò che le parti intendono rappresentare in dibattimento (493) e proprio in base a tali indicazioni è tarato il potere di scrematura dei mezzi superflui o irrilevanti. Diverso è il potere selettivo del giudice in tema di testimonianza in processi per delitti di criminalità organizzata o a sfondo sessuale in relazione ai quali la regola della non ammissione solo dei mezzi vietati o superflui o irrilevanti è ridimensionata puntando al recupero di quanto eventualmente già dichiarato dal teste in sede di incidente probatorio o raccolto in verbali acquisiti come prova documentale o rese in dibattimento ed evitando l’esame ex novo in dibattimento che può avvenire solo se riguardi fatti nuovi o circostanze diverse da quelle che sono stato oggetto delle precedenti dichiarazioni o se il giudice o taluna parte lo ritenga necessario in base a specifiche esigenze (190bis). 37.I singoli mezzi di prova La legge prevede e disciplina le modalità di assunzione o acquisizione e i mezzi di prova ammissibili e infine la clausola residuale di mezzi di prova diversi purché idonei ad assicurare l’accertamento dei fatti e non invasivi della libertà morale della persona; i mezzi di prova sono: - testimonianza esame delle parti private esame di persona sottoposta a processo per imputazioni connesse confronto ricognizione esperimento giudiziale perizia consulenza tecnica trazione di atti o dichiarazioni documento chiarimenti terminologici: - - prova è indica ciò che a giudizio del giudice emerge dalla ricostruzione di un fatto e sulla base del quale prende decisioni, è fornita dal processo e indica l’operazione mentale che dall’esame di ciò che emerge dagli atti porta alla decisione fonte di prova è è la persona o la cosa che offre al giudice i dati valutabili in funzione probatoria (es testimone) - mezzo di prova è è lo strumento normativamente disciplinato mediante il quale la fonte può esprimere quei dati (es testimonianza) elemento di prova è è il dato che emerge dall’assunzione o dall’acquisizione del mezzo di prova (es dichiarazioni del testimone) acquisizione è mero recupero di un dato che pre-esiste al processo (es documento) assunzione è attività in funzione probatoria svolta nel processo (es testimonianza) il codice disciplina altresì i mezzi di ricerca della prova cioè quelle attività di natura investigativa volte alla ricerca di elementi di rilevanza probatoria, sono: - ispezioni perquisizioni sequestri intercettazioni di conversazioni o comunicazioni 38.La testimonianza La testimonianza è la rappresentazione di un’esperienza acquisita per cognizione diretta che un soggetto offre al giudice per consentirgli di ricostruire le modalità del fatto penalmente rilevante o di conoscere una circostanza utile a tale fine; di norma il testimone è estraneo al processo cioè il suo esito gli è indifferente, eccezione è la testimonianza della persona offesa pure se costituita parte civile. Il testimone è esaminato su fatti determinati, non può esprimere apprezzamenti personali, riferisce fatti non valutazioni, eccezione è quando sia impossibile scindere l’apprezzamento dalla deposizione sul fatto, non può deporre su voci correnti nel pubblico, non può deporre sulla moralità dell’imputato salvo si tratti di fatti specifici utili a qualificarne la personalità in relazione al reato e alla pericolosità sociale. Tutte le regole su tale mezzo di prova sono intese ad assicurarne l’attendibilità per cui si giustifica il controllo di veridicità delle dichiarazioni cui non solo è preposto il giudice ma al giudizio di credibilità del teste e attendibilità della narrazione procedono anche le parti con domande volte ad accertare la sua estraneità agli interessi nel processo tramite chiarimenti sui rapporti di parentela con le parti e su altre circostanze (194). 39.La capacità a testimoniare L’idoneità del soggetto a testimoniare è vagliata come capacità giuridica e come capacità fisica e mentale, la prima è presunta dalla legge la seconda è discutibile per cui può dare luogo ad accertamenti anche senza il consenso del soggetto purché non se ne violi la dignità, l’esito di questi comunque non interferisce sull’assunzione della testimonianza in quanto anche il soggetto inidoneo può fornire informazioni attendibili e utili, è il giudice che ne valuta la credibilità e può essere coadiuvato dall’esperto che ha svolto gli accertamenti (196). 40.L’astensione dall’ufficio di testimone Hanno facoltà di astenersi dall’ufficio di testimone i prossimi congiunti dell’imputato salvo abbiano presentato denuncia o querela o istanza o siano persona offesa, stessa facoltà è per chi è legato a questo da vincolo di adozione o di convivenza (se la testimonianza riguarda tale periodo) attuale o passata, il giudice a pena di nullità avvisa tali soggetti di questa facoltà chiedendo se vogliono avvalersene (199), il testimone può poi astenersi dal deporre su fatti da cui possa emergere la sua responsabilità penale (198); tali regole valgono anche per la fase delle indagini circa le informazioni rese al PM o alla PG. 41.L’incompatibilità con l’ufficio di testimone Specifiche cause di incompatibilità del testimone rispondono a esigenze di: - - - rispetto dei ruoli istituzionali è incompatibilità di giudice, PM, ausiliario, difensore che ha compiuto attività investigativa o redatto documentazione delle dichiarazioni e informazioni ricevuto in corso di essa genuinità della deposizione è incompatibilità di responsabile civile e civilmente obbligato in quanto rispondendo delle conseguenze del reato sono coinvolti dal processo, possono rendere dichiarazioni solo come parti private tutela del diritto di difesa è incompatibilità: o dei coimputati del medesimo fatto e dei soggetti destinatari nello stesso o altro soggetto di imputazioni connesse ex 12a che siano ancora sub iudice i quali in osservanza dell’obbligo del testimone di dire la verità potrebbero riferire fatti contra se, possono invece testimoniare se il loro giudizio si sia concluso con sentenza irrevocabile di proscioglimento o condanna o applicazione della pena su richiesta, in tali casi saranno assistiti dal difensore (salvo assolto con sentenza irrevocabile per non aver commesso il fatto) e non possono essere obbligati a deporre sui fatti per cui sono stati condannati qualora riguardo a questi abbiano negato la propria responsabilità o non abbiano reso dichiarazione, quanto dichiarato non è utilizzabile in qualsiasi giudizio relativo al fatto per cui vi è stata la condanna o di imputato per fatto connesso ex 12c o fatto collegato ex 3712b, che però potrà assumere l’ufficio di testimone anche prima della conclusione della sua vicenda giudiziaria se il chiamante in reità interrogato dall’autorità giudiziaria o assunte sommarie informazioni dalla PG sia stato avvertito che rendere dichiarazioni a carico di altri comporta l’assumere nel corso del processo la veste di testimone (imputatotestimone), tale soggetto è assistito dal difensore e non può essere obbligato a deporre su fatti che concernono la propria responsabilità, le sue dichiarazioni non sono utilizzabili contro di lui nel giudizio ancora pendente o in qualsiasi altro relativo a tale vicenda (197 197bis) 42.La testimonianza del chiamante in correità e del chiamante in reità Occorre allora distinguere tra: - - testimone chiamante in correità è è l’imputato che ammessa la propria responsabilità in ordine al reato contestato indichi come corresponsabili altri soggetti accusandoli di aver agito in concorso o cooperazione con lui o aver comunque contribuito all’evento testimone chiamante in reità è è l’imputato che negando ogni responsabilità additi il coimputato come l’autore dell’illecito o comunque renda dichiarazioni a carico di altri imputati nello stesso o separato processo per fatti connessi o collegati a quelli a lui ascritti entrambi sono assistiti dal difensore (salvo siano stato assolti con sentenza irrevocabile per non aver commesso il fatto) e chiamati a deporre assumono gli obblighi del testimone di rispondere alle domande e non essere reticenti e non rendere false dichiarazioni. Il chiamante in reità poi potrebbe: - accusare altri del reato a lui attribuito (connessione ex 12a) è può divenire testimone solo dopo la definizione della vicenda processuale in cui è imputato per lo stesso reato accusare altri di un reato connesso ex 12b o collegato ex 3712b è può divenire testimone anche prima del passaggio in giudicato della sentenza se interrogato dall’autorità giudiziaria o assunto sommarie informazioni dalla PG sia stato avvertito che rendere dichiarazioni a carico di altri comporta l’obbligo di assumere la veste di testimone (1972 643,3bis) quest’ultima regola vale anche per l’imputato di fatto connesso o collegato che prima del dibattimento non abbia reso alcuna dichiarazione, se citato nel dibattimento altrui può essere avvertito che se non si avvale della facoltà di non rispondere e rende dichiarazioni su fatti circa la responsabilità altrui assume l’ufficio di testimone (2106). 43.La testimonianza dei collaboratori di giustizia Di solito il testimone è a conoscenza di un solo fatto ma può accedere che per esperienza di vita possa riferire su più fatti come in caso dei collaboratori di giustizia cioè coloro che si predispongono ad assumere la veste di testimone riferendo nelle indagini al PM entro 180 giorni dalla manifestazione di volontà di collaborare ogni notizia in loro possesso utile a ricostruire i fatti su cui sono interrogati, indicare elementi utili alla cattura degli autori o al sequestro e confisca di denaro beni e altre utilità illecite di cui direttamente o indirettamente dispongono o ne dispongono membri di gruppi criminali; le dichiarazioni sono documentate nel “verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione”. 44.I testimoni di giustizia I testimoni di giustizia sono spesso beneficiari di speciali misure di protezione (testimoni protetti) sono coloro che rispetto al fatto su cui rendono dichiarazioni assumono la qualità di persona offesa o persona informata sui fatti o testimone, loro dichiarazioni devono avere il carattere di attendibilità, questi usufruiscono poi di forme di assistenza (anche quando la protezione è cessata) per garantire un tenore di vita personale e familiare non inferiore a quello anteriore al programma e sono assicurare fino all’effettiva cessazione del rischio indipendentemente dallo stato e grado del procedimento. 45.La testimonianza indiretta Rende testimonianza indiretta il testimone che riferisca su fatti non direttamente percepiti perché appresi da altri, la legge impone che la fonte diretta di conoscenza sia chiamata in causa in quanto per la decisione sono utilizzabili solo esperienze oggetto di diretta percezione, l’inutilizzabilità è esclusa solo se la fonte diretta non possa deporre per infermità o irreperibilità o morte, è inutilizzabile anche la testimonianza di chi si rifiuti o non sia in grado di indicare la fonte diretta. Lo stesso principio si estende agli ufficiali o agenti di PG che non possono deporre su quanto appreso nelle indagini da persona assunta a sommarie informazioni o dall’indagato o imputato in altro procedimento per fatti connessi o collegati per involi diversi dall’unicità della fonte probatoria (351) o in occasione di denunce querele istanze orali o di sommarie informazioni e dichiarazioni spontanee dell’indagato; non sono ammesse allora domande sul contenuto di tali atti nell’esame di tale soggetto citato come testimone (195), può accadere però che membri di PG o di servizi di sicurezza dichiarino di non voler rivelare i nomi degli informatori mentre riferiscono in qualità di testimoni delle notizie da loro apprese, queste sono inutilizzabili come prove in quanto l’utilizzabilità presuppone che la fonte diretta sia esaminata come testimone (203), inoltre il segreto sull’informatore non è opponibile se si procede per reati eversivi e fatti attinenti a condotte di appartenenti dei servizi non protette dalla speciale causa di giustificazione per l’attività di tale personale (204). 46.La rilevanza del segreto professionale, d’ufficio e di Stato Il PM e la PG in sede di indagini e il giudice nell’escussione di una fonte di prova possono imbattersi in una notizia il cui contenuto o per la condizione soggettiva di chi dovrebbe renderla non può essere divulgata o deve rimanere segreta, nel procedimento penale rilevano solo il segreto professionale, il segreto d’ufficio e il segreto di Stato. Il segreto professionale vincola determinate categorie di soggetti a non rivelare quanto appreso nell’esercizio del loro ministero, della loro professione o del loro ufficio (soggetti pag 191), questi possono avvalersi della facoltà di non deporre o riferire specificando che si tratta di notizie apprese nell’esercizio della professione (opposizione al segreto), l’autorità controlla la fondatezza dell’opposizione e in caso di accertamento negativo ordina di riferire; in caso il segreto sia opposto da un giornalista professionista l’autorità giudiziaria controlla il carattere fiduciario della notizia e l’apprensione nell’esercizio della professione e l’indispensabilità ai fini della prova del reato per cui si procede, ordina al giornalista di indicare la fonte delle informazioni se ritiene che la veridicità di quanto appreso possa essere accertata solo attraverso l’identificazione della fonte (200 351 352). Il segreto d’ufficio copre i fatti che i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di pubblico servizio hanno conosciuto per ragioni del loro ufficio o impiego o servizio e che devono rimanere per loro natura riservati, tale segreto copre le notizie la cui divulgazione è reato (326 cp), se ha motivo di dubitare della fondatezza dell’opposizione l’autorità giudiziaria dispone gli accertamenti necessari e se l’esito è negativo ordina al testimone di deporre o alla persona informata di riferire. Il segreto di Stato copre atti, documenti, notizie, attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all’integrità della Repubblica anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni costituzionali, all’indipendenza dello Stato, alle relazioni con altri Stati, alla preparazione e difesa militare; ciò che è coperto dal segreto è posto a conoscenza esclusiva delle autorità e soggetti chiamati a svolgere rispetto ad essi funzioni essenziali e nei limiti e nelle parti indispensabili per il loro svolgimento, il segreto è posto dal Presidente del Consiglio nel rispetto dei criteri di apposito regolamento è cessa col decorso di 30 anni o per sua decisione motivata dal venir meno delle esigenze di segretezza, chi vi abbia interesse può avere accesso a ciò che è coperto da segreto decorsi 15 anni dalla apposizione e previa richiesta al Presidente che decide entro 30 giorni consentendo l’accesso o disponendo la proroga del vincolo con provvedimento motivato che è trasmesso al COPASIR e se il segreto investe interessi esteri il Presidente decide previa intesa con le autorità estere competenti. Diversamente dal segreto d’ufficio e professionale che possono capitolare il segreto di Stato è l’unico a condizionare l’accertamento penale, eccezione è per i procedimenti per devastazione e saccheggio, strage, associazione mafiosa, scambio elettorale politico mafioso, terrorismo ed eversione; è il giudice a stabilire se si è in presenza di un tale reato e a rigettare l’opposizione (204), il segreto di Stato poi mai opponibile innanzi la Consulta vincola i pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio obbligandoli ad astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio. Se è opposto il segreto di Stato l’autorità giudiziaria informa il Presidente del Consiglio per ottenere conferma: - - atto motivato di conferma è l’autorità ha l’obbligo di sospendere ogni iniziativa per acquisire anche in via indiretta la notizia e qualora la sua conoscenza sia essenziale per il processo si ha pronuncia di non doversi procedere per l’esistenza di un segreto di Stato, della conferma è data comunicazione al COPASIR tenuto a riferire a ciascuna camera per valutazioni qualora ritenga infondata l’opposizione silenzio è se entro 30 giorni dalla richiesta il Presidente non dà conferma l’autorità giudiziaria acquisisce la notizia e prosegue il procedimento, il Presidente in caso di non conferma provvede come autorità nazionale per la sicurezza a declassificare le cose coperte da segreto prima di porre a disposizione ciò dell’autorità giudiziaria l’autorità giudiziaria può sollevare conflitto di attribuzione contro il Presidente, se la Consulta decide per la insussistenza del segreto questi non può più opporlo in relazione al medesimo oggetto, in caso contrario sarà il giudice a non poter acquisire tali atti (2027,8); il segreto di Stato e il segreto d’ufficio non sono opponibili se si procede per reati eversivi e per fatti costituenti reato perché non autorizzati o protetti dalla speciale causa di giustificazione del personale dei servizi (2041bis). 47.L’esame della parte privata L’esame è mezzo di prova destinato a raccogliere le dichiarazioni della parte privata che non assuma l’ufficio di testimone, esperibile su richiesta della stessa parte o previo consenso alla richiesta di esame formulata da altri, l’esame si rivolge ai soggetti di cui al 208, vi si estendono le disposizioni sull’oggetto e limiti della testimonianza (194) e se è esaminata una parte diversa dall’imputato le regole sulla testimonianza indiretta (195), l’esame è connotato da assoluta volontarietà infatti in caso la parte rifiuti di rispondere a una domanda ci si limita a farne menzione nel verbale (209); siccome il mezzo raccoglie dichiarazioni di soggetti coinvolti dal processo è stato necessario estendere il principio del nemo tenetur se detegere (1982) per cui non vi sono sanzioni per dichiarazioni non veritiere, però le dichiarazioni del destinatario del medesimo reato e della persona destinataria nello stesso processo di imputazioni connesse o collegate sono valutabili unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità (1923,4). 48.L’esame di persona sottoposta a separato processo per imputazioni connesse o collegate L’imputato sottoposto a separato processo per imputazioni connesse o collegate può assumere l’ufficio di testimone solo se nei suoi confronti sia intervenuta una sentenza definitiva di proscioglimento o di condanna o di applicazione di pena su richiesta, negli altri casi può essere ascoltato a richiesta di parte o per ordine del giudice solo con il mezzo di prova esame, che però ha regole peculiari ponendosi come ibrido tra testimonianza e raccolta delle dichiarazioni della parte privata: - - regole della testimonianza è è obbligatorio, il giudice ne ordina la citazione con le forme per il testimone e non è previsto il consenso anzi se necessario vi è accompagnamento coattivo, si applicano ex 2101-5 le disposizioni su oggetto e limiti della testimonianza (194) e sulla testimonianza indiretta (195) e sulle modalità di assunzione testimoniale (498 499) e sulla contestazione al testimone (500) regole dell’esame della parte privata è il dichiarante è assistito da difensore e avvisato che ha facoltà di non rispondere, se vi rinuncia la dichiarazione è valutata dal giudice in termini di rilevanza probatoria solo insieme ad altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità (1923) tutte queste regole valgono anche per l’indagato in distinto procedimento penale per fatti connessi o collegati che debba essere sentito nell’altrui dibattimento. 49.Il confronto Il confronto è mezzo di prova cui si ricorre quando da più dichiarazioni raccolte in sede di esame o interrogatorio emergano discordanze su fatti o circostanze importanti per l’accertamento dei fatti; il contrasto può avvenire fra persone informate sui fatti o testimoni e indagati o imputati per cui possono essere messi a confronto (211), si svolge con il richiamo alle precedenti dichiarazioni cui segue l’invito a confermarle o a modificarle o se è il caso ad operare reciproche contestazioni; di tutto ciò è redatto verbale (212). 50.La ricognizione La ricognizione è mezzo di prova che si assume quando occorre procedere al riconoscimento di una persona, del corpo del reato, di cose pertinenti al reato, di oggetti di percezione sensoriale; il rigore della procedura è essenziale ad assicurare l’attendibilità del risultato, procedure per il riconoscimento di: - - - persona è o il giudice ottiene da chi deve procedervi la descrizione particolareggiata o sulla base di questa si procura la presenza di almeno persone il più possibile somiglianti anche nell’abbigliamento alla descrizione o il giudice al soggetto se abbia già operato il riconoscimento, se prima o dopo il fatto per cui si procede abbia visto anche in foto la persona, se gli è stata indicata o descritta, se vi siano altre circostanze che possano influire sull’attendibilità del riconoscimento; di tale esame preliminare si fa menzione nel verbale con le domane e le risposte e pena di nullità o esaurite le formalità il giudice invita la persona da riconoscere a scegliere un posto fra quelle somiglianti curando che si presenti nelle stesse condizioni in cui sia stata vista o chiede poi a chi procede al riconoscimento se riconosce taluno dei presenti, e in caso affermativo lo invita a indicare chi abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certo o per evitare intimidazioni o influenze chi riconosce può farlo senza essere visto da chi è riconosciuto o per evitare suggestioni reciproche in caso di riconoscimento fatto da più persone si procede separatamente impedendo comunicazioni (217) o viene redatto il verbale con la descrizione delle modalità di svolgimento della ricognizione, a pena di nullità (213 214) cose è il giudice si procura almeno due cose simili a quella da riconoscere e invita la persona a effettuare il riconoscimento, le ulteriori formalità sono analoghe al riconoscimento personale (215) altri oggetti è la ricognizioni di voci, suoni o quant’altro oggetto di percezione sensoriale avviene con le modalità della ricognizione personale in quanto applicabili, a pena di nullità è prescritta la redazione di dettagliato verbale (216) 51.L’esperimento giudiziale L’esperimento giudiziale è mezzo di prova che tende a riprodurre nei limiti del possibile la situazione in cui il fatto si afferma verificato o a ripeterne le modalità di svolgimento e ad esso si ricorre ogni volta sia necessario accertare se un fatto sa avvenuto o possa essere avvenuto in un certo modo (218); è disposto con ordinanza contenete l’enunciazione dell’oggetto e indicazione di giorno ora e luogo, il giudice può designare un esperto per l’esecuzione di determinate operazioni e nel disporre l’assunzione del mezzo adotta i provvedimenti e le indicazioni per consentire che le operazioni si svolgano in modo da non offendere sentimenti di coscienza o da non porre in pericolo l’incolumità delle persone o la pubblica sicurezza (219). 52.La perizia La perizia è il mezzo di prova disposto dal giudice anche d’ufficio cui si ricorre ogni volta si debba procedere ad indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedano specifiche competenze (tecniche, scientifiche o artistiche) purché non afferenti all’abitualità o alla professionalità nel reato, alla tendenza a delinquere, al carattere, alla personalità, alle qualità psichiche dell’imputato (220 224). L’oggetto della perizia va da svolgere indagini ad acquisire valutazioni, vi sono però dei limiti per cui non può essere disposta per attribuire qualifiche che comportano gli aumenti di pena per recidiva o particolari effetti in talune disposizioni o per l’applicazione di misure di sicurezza; è ammessa invece per accertare se l’imputato sia in grado di partecipare coscientemente al processo (70) o per accertare se si trovi in condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione o tali da non consentire adeguate cure nell’istituto penitenziario (2994ter); per reati a sfondo sessuale la perizia è disposta per accertare patologie sessualmente trasmissibili quando vi è il timore che sia avvenuta la trasmissione. Le esigenze di combattere il terrorismo e la migrazione illegale hanno ampliato i casi di perizia estesa anche ad accertamenti tecnici idonei a incidere sulla libertà personale come il prelievo di materiale biologico su persona vivente per determinare il DNA o accertamenti medici, il giudice provvede con ordinanza indicando a pena di nullità: - generalità della persona da esaminare reato per cui si procede con descrizione sommaria del fatto l’accertamento da effettuare e le ragioni che lo rendono assolutamente indispensabile per la prova dei fatti l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore o persona di fiducia l’avviso che in caso di mancata comparizione senza legittimo impedimento potrà essere ordinato l’accompagnamento coattivo luogo, giorno e ora per il compimento dell’atto e le modalità di compimento l’interessato, l’imputato e il suo difensore e la persona offesa ne sono informati con notifica almeno 3 giorni prima il giorno di compimento, a parità di risultato va prescelto l’accertamento meno invasivo, è consentita la coercizione solo per il tempo strettamente necessario e non possono essere disposte operazioni che contrastino con i divieti di legge o pericolose per la persona o in grado di procurare sofferenze di non lieve entità; l’atto compiuto senza l’assistenza del difensore è nullo (224bis). 53.L’astensione e la ricusazione del perito e l’incapacità a prestare l’ufficio L’ufficio di perito è obbligatorio e il soggetto scelto dal giudice può sottrarsi solo se vi è motivo di astensione (motivi pag 199) o incompatibilità rispetto all’oggetto del parere che si ha quando è già stato chiamato come interprete o testimone o consulente tecnico nello stesso procedimento o in uno connesso, in entrambi i casi il perito è tenuto a presentare al giudice dichiarazione con cui chiede di essere esonerato dall’incarico; in presenza di una causa di astensione diversa da “gravi ragioni di convenienza” il perito può essere ricusato dalle parti; la dichiarazione di astensione o ricusazione va presentata fino a che non siano ultimate le formalità di conferimento o per fatti sopravvenuti fino al rendimento del parere, sulla dichiarazione decide il giudice che ha disposto la perizia, si osservano in quanto compatibili le norme in tema di ricusazione (223); il 222 indica poi i casi in cui il perito è in condizione di incapacità. 54.Le modalità di conferimento e di svolgimento dell’incarico di perito L’incarico di perito è conferito a persona qualificata scelta preferibilmente tra gli iscritti in appositi albi, può essere affidata a più persona se particolarmente complessa o richiede conoscenze diverse (perizia collegiale) (221), nell’albo dei periti sono inseriti esperti nei campi di cui 67 disp. att., questo è tenuto a cura del presidente del tribunale ordinario e formato da un comitato presieduto da questo, dal procuratore presso quel tribunale, dal presidente del consiglio dell’ordine forense, dal presidente dell’ordine o del collegio dei professionisti abilitati a tale ruolo. Il comitato decide sulle richieste di iscrizione e cancellazione dall’albo, assume informazioni e delibera a maggioranza, ogni 2 anni lo revisiona (68 disp att), non possono ottenere l’iscrizione i condannati in via definitiva a reclusione per delitto non colposo (salvo riabilitazione) o le persone in condizioni di incapacità (222) o gli esperti radiati dai rispettivi albi (69 disp att); se il giudice intende nominare un perito non iscritto all’albo deve indicare nell’ordinanza di nomina e comunque può essere solo un soggetto che presti attività presso un ente pubblico, va evitata la nomina a perito di chi è stato consulente in procedimenti collegati da ragioni probatorie o motivi di connessione (67 disp att). L’incarico è conferito con ordinanza motivata contenente: (224) - nomina del perito sommaria enunciazione dell’oggetto di indagine giorno, luogo e ora di comparizione comparso il perito il giudice accerta che non versi in stato di incapacità o incompatibilità e lo avverte degli obblighi e responsabilità e lo invita a rendere dichiarazione di impegno. Nominato il perito il giudice formula i quesiti dopo aver sentito questo, eventuali consulenti presenti, il PM e i difensori (226), a questi il perito può rispondere: - immediatamente è con parere raccolto nel verbale differitamente è chiede al giudice un termine (non superiore a 6 mesi), se il giudice approva fissa la data in cui il perito dovrà rispondere ai quesiti e dispone la comunicazione alle parti e ai consulenti; se il perito non riesce a completare l’accertamento rivolge al giudice richiesta motivata di proroga non superiore a 30 (comunque non potendo sforare i 6 mesi), il perito indica il giorno l’ora e il luogo in cui darà inizio alle operazioni dando informazione alle parti anche di un eventuale proseguo (229), può chiedere poi al giudice di presentare una relazione scritta (227), può essere poi autorizzato a visionare i documenti del fascicolo di dibattimento e assistere all’assunzione dei mezzi di prova e a servirsi di ausiliari per attività materiali non implicanti valutazioni; in caso nel corso delle operazioni (cui il giudice non assiste) sorgano questioni sui poteri del perito o sul suo incarico questo senza sospenderle investe della questione il giudice (228) espletato il mandato il perito ha diritto ad un compenso liquidato dal giudice (232). Il perito può essere sostituito in caso di: - astensione o ricusazione non fornisce il parere nel termine e non ottiene la proroga svolge negligentemente l’incarico salvo ciò sia avvenuto per causa non imputabile, è disposta con ordinanza dal giudice sentito il perito, copia del provvedimento è trasmessa all’ordine o collegio cui appartiene, questi deve restituire la documentazione e depositare i risultati delle operazioni compiute (231). I periti iscritti all’albo che non abbiano adempiuto agli obblighi dell’incarico possono essere sanzionati con: - avvertimento sospensione dall’albo per massimo 1 anno cancellazione le ultime due sanzioni sono poi disposte quando sia imputato di delitto non colposo per cui è consentito l’arresto in flagranza, sia venuto meno un requisito per l’iscrizione all’albo (693,4 disp att), sia in situazione di incompatibilità, sia stato cancellato o radiato dall’albo a seguito di provvedimento disciplinare definitivo; competente a decidere è il comitato per la costituzione degli albi, il presidente contesta l’addebito al perito con raccomandata con avviso di ricevimento invitandolo a fornire deduzioni scritte entro 10 giorni decorsi i quali assunte informazioni il comitato delibera a maggioranza, entro 15 giorni dalla notificazione della decisione può essere proposto reclamo su cui decide una commissione composta dal presidente della corte d’appello nel cui distretto ha sede il comitato e il procuratore generale presso questa e dal presidente del consiglio dell’ordine forense e di quello cui appartiene l’interessato, di questa non possono far parte le persone che abbiano partecipato alla decisione oggetto di reclamo, questa decide entro 30 giorni dalla ricezione degli atti (70 – 72 disp att). 55.La consulenza tecnica La consulenza tecnica consiste nel conferimento ad un esperto del mandato di esporre al giudice il proprio parere nell’interesse della parte che lo ha nominato, le condizioni di incapacità sono quelle del perito ex 222 (salvo ovviamente la lettera d), la parte può nominare consulenti: - - - contestualmente alla decisione del giudice di disporre una perizia è il PM e le parti private possono nominare consulenti in numero non superiore per ciascuna a quello dei periti (225), questi assistono al conferimento dell’incarico al perito, presentano al giudice richieste osservazioni e riserve, partecipano alle operazioni peritali proponendo indagini e formulando riserve e osservazioni di cui il perito deve dare atto nella relazione successivamente all’espletamento della perizia disposta dal giudice è i consulenti possono esaminare la relazione del perito e richiedere di essere autorizzati dal giudice a esaminare l’oggetto della perizia (230) quando nessuna perizia venga disposta è ciascuna parte può nominare consulenti in numero non superiore a 2, questi possono esporre al giudice il loro parere anche con relazione depositata in cancelleria come memoria difensiva (121), se il difensore ne fa richiesta il giudice autorizza il consulente a esaminare nel luogo in cui si trovano le cose sequestrate e a intervenire alle ispezioni o esaminare l’oggetto se sono state già compiute, l’autorizzazione è data nella fase delle indagini dal PM e in caso di diniego il difensore può rivolgersi al GIP che decide in camera di consiglio (233). 56.Le traduzioni di atti e dichiarazioni L’interprete interviene in aiuto dell’indagato o imputato che non sia in grado di parlare o capire la lingua italiana, del sordo, del muto, del sordomuto che non sappia leggere o scrivere; la nomina si ha anche in caso il giudice o il PM o l’ufficiale di PG conosca la lingua da interpretare; l’interprete può essere nominato dall’autorità giudiziaria o dalla PG anche per tradurre uno scritto o una dichiarazione con una funzione analoga a quello del perito; se si tratta di scritti l’interprete può essere autorizzato ad avvalersi di un termine prorogabile una sola volta che va rispettato a pena di sostituzione, se la traduzione riguarda una dichiarazione può avvenire simultaneamente o mediante scrittura (143 – 147). 57.La prova documentale La prova documentale è ogni scritto o documento che rappresenti fatti, persone o cose mediante fotografia, cinematografia, fonografia o qualsiasi altro mezzo; il documento può essere acquisito per la prova di un fatto penalmente rilevante o una sua circostanza, è consentita l’acquisizione: - - documenti costituenti corpo del reato ogni documento proveniente dall’imputato certificati del casellario giudiziario documenti presso uffici di servizi sociali sentenze irrevocabili di qualsiasi giudice italiano e sentenze straniere riconosciuti verbali di mezzi di prova assunti in altro procedimento penale formati in incidente probatorio o dibattimento (utilizzabili contro l’imputato solo se il suo difensore vi abbia preso parte), di quelli assunti in un giudizio civile definito con sentenza in giudicato (utilizzabile se faccia stato nei confronti dell’imputato verbali di dichiarazioni (utilizzabili solo contro l’imputato che vi consenta, in mancanza lo sono limitatamente alle contestazioni nel corso dell’esame) documentazione di atti che per cause sopravvenute e imprevedibili non sono ripetibili (238) non sono invece acquisibili: - documenti relativi a voci o a informazioni sulla moralità documenti con dichiarazioni anonime salvo siano il corpo di reato o provengano dall’imputato dati di comunicazioni intercettate illegalmente (2343 240) Capitolo IV: LA TUTELA DELLE LIBERTA’ Sezione 1: i principi 1.La tutela costituzionale delle libertà della persona Le libertà costituzionali consentono a ogni individuo di esprimere la sua personalità tanto nella vita privata che nel contesto sociale, queste sono definite “inviolabili” ma non nel senso di assoluta intangibilità ma individuando l’esigenza di contenerne il sacrificio entro limiti predeterminati (es 13 cost: “atto motivato” “casi previsti dalla legge”), il principio di legalità si specifica nella duplice garanzia: - - sostanziale => nullum crimen sine lege => è possibile la sottoposizione di un soggetto a restrizioni delle libertà solo per un fatto previsto come reato anteriormente alla sua commissione processuale => nulla poena sine iudicio => è possibile ciò solo a seguito di condanna tuttavia la situazione è ben più complessa, non essendovi un legame di necessità fra condanna e restrizione della libertà, per cui il procedimento penale non è solo strumento per infliggere una condanna che privi delle libertà ma è esso stesso occasione di compressione o privazione di libertà, è il tema della custodia ante iudicium (carcerazione preventiva) che la Costituzione richiama all’art 135 disponendo che la legge ne fissi i limiti massimi e al 244 disponendo che la legge fissi i modi per la riparazione degli errori giudiziari, dunque a livello costituzionale si riconosce la possibilità di compressioni preventive delle libertà. Il bene della libertà può essere compromesso in via preventiva solo in presenza di tali garanzie: - - riserva di legge è la legge deve indicarne le condizioni riserva di giurisdizione è occorre un provvedimento motivato del giudice presunzione di non colpevolezza è alla luce di ciò occorre verificare la compatibilità della disciplina libertà morale della persona è il diritto al pieno riconoscimento della sua dignità e libertà morale (134 cost) diritti minimi della persona è la garanzia di poter far valere le proprie ragioni cioè di essere informati dei motivi della cautela e ricorrere a un tribunale che verifichi la legalità del provvedimento restrittivo (1113 cost) diritto alla riparazione per ingiusta detenzione (244 cost) 2.La presunzione di non colpevolezza La presunzione di non colpevolezza è riconoscimento che la Costituzione e quindi la legge processuale assicura a chi sia sottoposto a procedimento penale: l’imputato va considerato non colpevole fino a quando una sentenza definitiva di condanna non attesti il contrario (272 cost). Tale principio vale come regola di giudizio ma anche come regola di trattamento ed è fondamentale per l’applicazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio nella formazione della prova, l’intero impianto normativo che regola la formazione del convincimento del giudice è improntato a tale principio. Le carte internazionali parlano di “presunzione d’innocenza” che non prospetta esigenze diverse dalla nostra presunzione di non colpevolezza, entrambe asseriscono che il giudizio di colpevolezza segua e non preceda l’accertamento di colpevolezza, se così non fosse il processo sarebbe mero strumento di ratifica di una responsabilità non ancora dimostrata ma presunta, tale principio assicura allora la lealtà nel processo di formazione del convincimento del giudice, e il principio di non colpevolezza non si identifica con una norma specifica ma deve improntare l’intero sistema come criterio base di ciascuna norma, dà conto di questa convinzione la previsione della lealtà processuale, cioè siccome non ogni regola può essere sanzionata altrimenti si bloccherebbe il meccanismo processuale, ogni agente pubblico nel processo deve comunque osservare tutte le disposizioni e i dirigenti vigilano per eventuali responsabilità disciplinari (124), tale lealtà è sinonimo di correttezza del comportamento che assicura la legalità dell’accertamento. Conferma del principio di non colpevolezza è nel sistema che il codice detta in relazione alle formule di proscioglimento che è improntato al favor rei, per cui la legge impone al giudice che riconosca che il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso o il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato o il reato è estinto o manca una condizione di procedibilità di dichiararlo d’ufficio con sentenza in ogni stato e grado e di pronunciare pure in caso di causa di estinzione del reato una sentenza di assoluzione o non luogo a procedere se dagli atti risulti evidente che il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso o il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato (129). Altra proiezione del principio di non colpevolezza è nelle disposizioni in tema di misure restrittive della libertà personale, queste perdono immediatamente efficacia quando sia ordinata l’archiviazione degli atti o sia pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento (es 306); rispondono poi al principio del favor libertatis le disposizioni che impongono la liberazione dell’imputato anche in caso di condanna quando sia stata concessa la sospensione condizionale della pena (552) o quando la durata della custodia già subìta non sia inferiore all’entità della pena irrogata con la sentenza di condanna anche se sottoposta a impugnazione (300). 3.La libertà morale Il rispetto della libertà morale esige che nessuno possa essere sottoposto a tortura o trattamenti crudeli o inumani o degradanti, il soggetto privato della libertà va trattato con umanità nel rispetto della dignità della persona, è fatto allora divieto di autoaccusarsi, di violenza fisica e morale, di tenere gli imputati insieme ai condannati, vi è il dovere di giudicare i minorenni il più rapidamente possibile. Conferma del divieto di autoaccusarsi è nel 274a (ultimo periodo) che vieta che la liberazione sia premio che si riconosce al soggetto in cambio della confessione. Si dispone poi che le modalità di esecuzione di una misura cautelare devono salvaguardare i diritti della persona il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze del caso (277), così ad es chi va sottoposto a custodia in carcere non può subire limitazioni alla libertà prima di essere tradotto nell’istituto se non per il tempo e modalità necessarie alla traduzione (2852 2862); nella stessa logica il 97bis disp att dispone che di regola col provvedimento che sostituisce gli arresti domiciliari alla custodia in carcere il soggetto raggiunge da solo la propria abitazione; ancora la traduzione di soggetti da un luogo all’altro deve avvenire proteggendoli dalla pubblicità evitando inutili disagi come l’esposizione ammanettato anzi nella traduzione individuale l’uso delle manette va giustificato da specifiche esigenze mentre in quelle collettive è obbligatorio ma è vietato altro mezzo di coercizione fisica (42bis ord penit); inoltre la persona in stato di arresto o detenzione che debba comparire per ragioni di giustizia dinanzi all’autorità giudiziaria può essere autorizzata dal giudice ad allontanarsi dal luogo di arresto o detenzione per il tempo strettamente necessario (22 disp att). Vanno poi separati i condannati dagli imputati (59 – 62 ord penit) e il trattamento penitenziario deve essere finalizzato al reinserimento senza restrizioni non giustificabili da esigenze di ordine (1 ord penit), misure particolari di sorveglianza per esigenze di ordine negli istituti sono attuabili ma per periodi limitati di tempo (14bis 14 quater ord penit), e invece in casi eccezionali come rivolte il ministro della giustizia può sospendere in un istituto o parte di esso o per particolari detenuti l’applicazione delle normali regole di trattamento (41bis ord penit); il magistrato di sorveglianza deve controllare che i detenuti non subiscano violenza fisica o morale e che l’esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità di legge; eccezionale deroga è il regime di carcere duro ex 41bis ord penit per i condannati e imputati di mafia o terrorismo per cui vi sono particolari restrizioni nella detenzione. 4.I diritti minimi Sono: - - - diritto a essere informato è si procede al momento della cattura con la consegna di copia del provvedimento cautelare in caso di custodia carceraria, altrimenti mediante notificazione del provvedimento (293), l’interessato deve poter comprendere l’accusa e seguire consapevolmente il compimento degli atti cui partecipa anche grazie a un interprete (143) diritto all’intervento immediato dell’autorità giudiziaria è in caso di iniziativa urgente della PG il 13 cost impone di informare l’autorità giudiziaria entro 48 ore, il 386 dispone poi che i membri di PG devono porre l’arrestato o il fermato a disposizione del PM non oltre 24 ore dall’arresto o dal fermo diritto al riesame del provvedimento cautelare è è diritto a ricorrere a un giudice collegiale diverso da quello che ha adottato il provvedimento, è il tribunale del riesame che è istituito in ogni capoluogo di distretto (309-311), si può poi impugnare il provvedimento in cassazione sia in alternativa al riesame che come terzo grado di impugnazione 5.La riserva di legge La CEDU indica analiticamente i casi che possono dar luogo a restrizione, la Costituzione pur meno analitica ma non meno compiutamente avverte che non è ammessa alcuna dorma di detenzione o ispezione o perquisizione personale o qualsiasi altra restrizione della libertà personale se non nei soli casi e modi di legge (13 cost), la garanzia si traduce in una riserva di legge che il codice richiama al 272 disponendo l’applicazione di misure cautelari “soltanto” a norma delle disposizioni del codice, affermando con tale avverbio la tipicità delle misure e delle modalità di applicazione. 6.La riserva di giurisdizione Il 13 cost oltre alla garanzia della riserva di legge impone l’ulteriore garanzia della riserva di giurisdizione richiedendo atto motivato dell’autorità giudiziaria, questa è il giudice che procede, unico organo in grado di applicare o revocare misure cautelari incidenti sulla libertà personale o modificarne le modalità esecutive (279), e non il PM in quanto la Costituzione richiede la “motivazione” che è un’attività che non si confà a chi porta avanti le ragioni di parte che non può motivare ma solo esporre, e invece è attività di chi esprime un giudizio valutando gli interessi contrapposti, per cui in materia di libertà il PM dismette il ruolo di dominus delle indagini assumendo solo un ruolo di iniziativa (291). 7.La riparazione per ingiusta detenzione Il 244 cost richiede rimedi per l’ingiusta detenzione, rinvio al capitolo XI sezione V. Sezione 2: la riserva di legge Titolo 1: le misure pre-cautelari personali 8.Il carattere eccezionale delle iniziative pre-cautelari Riserva di legge e di giurisdizione delineano anche il contesto dei casi di intervento eccezionale per ragioni di necessità e urgenza della PG o del PM, tali iniziative sono previste dal 133 cost e hanno brevissima durata (48 ore) e identificate dagli autori come misure pre-cautelari sono: - arresto in flagranza di reato fermo d’indiziato di delitto per la verità la Costituzione richiama “l’autorità di pubblica sicurezza” ma il codice consapevole della necessità di tenerla distinta dalla PG effettua la specificazione, infatti attribuire tali poteri alla prima autorità (come era quando vigeva il “fermo di polizia”) è un grave rischio per la democrazia. 9.L’arresto in flagranza di reato L’arresto è provvedimento di iniziativa della PG volto alla temporanea privazione della libertà di chi sia sorpreso nell’atto di commettere un reato (flagranza di reato) o di chi, subito dopo il reato, sia stato inseguito dalla PG o dalla persona offesa o da altre persone e di chi sia sorpreso con cose o tracce da cui appaia che abbia commesso il reato immediatamente prima (quasi flagranza) (382); la definizione di flagranza abbraccia situazioni diverse ricollegabili in ragione di un rigoroso rapporto spazio-temporale alla ritenuta riferibilità del fatto alla condotta del soggetto: - - “nell’atto di commettere” è cioè quando il reato sia ancora in itinere o quando si sia appena consumato, se il reato è permanente la flagranza dura fino a che sia cessata la permanenza “essere sorpresi con cose o tracce” è la condotta si è già esaurita ma è immediatamente precedente e la connessione fatto-soggetto è data dal possesso di ciò che evidenza la recente commissione l’inseguimento è è colto in flagranza solo chi sia arrestato durante l’inseguimento particolare disciplina è per i reati commessi con violenza a cose o persone in occasione o a causa di manifestazioni sportive in cui per ragioni di sicurezza non si può procedere immediatamente all’arresto, si considera vi sia flagranza se l’arresto avviene entro 48 ore dal fatto cioè il tempo necessario per l’identificazione del soggetto da materiale video-fotografico. 10.L’arresto obbligatorio e l’arresto facoltativo Il legislatore articola i casi di arresto secondo criteri di gravità decrescente distinguendo tra arresto obbligatorio e facoltativa, la differenza è nel criterio di apprezzamento della gravità del fatto che è presunta in via assoluta nel caso dell’obbligatorietà e invece è da accertare in concreto nell’altro caso. I casi di arresto obbligatorio in flagranza sono delimitati con un triplice criterio descrittivo usando di volta in volta: - - richiamo generico alla pena prevista senza riferimento alla natura del reato è reato punito con pena dell’ergastolo o reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni e nel massimo a 20 enuncia i tipi di reato classificati in base al bene giuridico protetto è reati contro la personalità dello Stato, i diritti politici del cittadino, Stati esteri e rappresentanti puniti con reclusione minima non inferiore a 5 anni o massima a 10; delitti contro l’incolumità pubblica puniti con reclusione minima non inferiore a 3 anni o massima a 10; delitti per finalità di terrorismo o eversione puniti con reclusione minima non inferiore a 4 anni e massima a 10 enumera i singoli reati che si reputano più gravi degli altri è reati pag 223 Si ha invece arresto facoltativo quando la flagranza sia relativa a un delitto non colposo punito con reclusione massima superiore a 3 anni o a un delitto colposo punito con reclusione massima non inferiore a 5 anni, è consentito poi per i reati a pag 224; si può procedere all’arresto solo se la misura è giustificata dalla gravità del fatto e dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze di fatto, questi sono i vincoli normativi alla valutazione che deve compiere l’ufficiale o agente di PG, tuttavia la pericolosità del soggetto è difficilmente desumibile dalla sua personalità nel momento della flagranza, per cui è sempre la gravità del fatto o le sue circostanze il criterio per la valutazione, tuttavia l’ambiguità normativa porta a motivazioni stereotipe con una scarsa garanzia e molto formalismo. Vi sono casi in cui l’arresto facoltativo prescinde dal rapporto con la flagranza: - - arresto senza flagranza: o responsabile del delitto di evasione o in caso di incidente stradale con danno alle persone si dia alla fuga o straniero che contravvenga all’ordine di espulsione o cittadino comunitario che contravvenga all’ordine di allontanamento esclusione dell’arresto nonostante la flagranza: o personale coinvolto in reati ferroviari non abbandoni il servizio o conducente che dopo l’investimento presti soccorso ponendosi a disposizione della PG o persona richiesta di informazioni dalla PG o PM quando la flagranza riguardi reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle Ai fini dell’arresto di entrambi i tipi rileva sempre la querela quando il reato sia perseguibile a querela, che può essere prestata anche oralmente al momento. 11.I limiti alla facoltà di arresto da parte di privati Il privato cittadino ha la facoltà di procedere all’arresto in flagranza in caso di reati perseguibili d’ufficio e nei soli casi in cui l’arresto sarebbe obbligatorio per la PG (3831), casi pag 226, tale facoltà non esime comunque il cittadino dal dovere di chiamare la PG potendo esercitare il potere di arresto solo quando la sua assenza e l’impossibilità di un intervento immediato impediscano l’adozione diretta della pre-cautela. 12.Il fermo di indiziato di delitto Il fermo è provvedimento di temporanea privazione della libertà disposto anche fuori del caso di flagranza in presenza di gravi indizi di commissione di determinati delitti e in ragione della sussistenza di specifici elementi che, anche in relazione all’impossibilità di identificare l’indiziato, facciano ritenere fondato il pericolo di fuga; i delitti sono: (384) - quelli puniti con l’ergastolo o la reclusione minima non inferiore a 2 anni e massima superiore a 6 quelli concernenti armi da guerra o esplosivi quelli commessi per finalità di terrorismo o eversione Distinzione tra presupposti del fermo e dell’arresto: al fermo si procede indipendentemente dalla flagranza e solo in presenza di gravi indizi di colpevolezza di reato di cui alle categorie indicate e di specifici elementi che facciano ritenere fondato il pericolo di fuga. La legittimazione è del PM ed eccezionalmente della PG (indipendentemente se il PM ha assunto o meno la direzione delle indagini) quando per il sopravvenire di specifici elementi (es documenti falsi) appaia fondato il pericolo che il soggetto stia per darsi alla fuga e non sia possibile per l’urgenza attendere l’intervento del PM; alle condizioni di urgenza e pericolo di fuga si aggiunge quella della successiva individuazione dell’indiziato che autorizza la PG al fermo, dunque un ipotesi di intervento estranea all’urgenza che giustifica l’eccezione alla regola dell’attribuzione esclusiva al PM. 13.Il divieto di arresto o di fermo e la sospensione dell’esecuzione del provvedimento In presenza di ogni situazione che imponga o consenta l’arresto o il fermo chi è tenuto a procedervi deve accertare in base alle modalità di svolgimento che il fatto non sia stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità (385), tali fattispecie sono quelle di cui al 51 53 45 50 54 384 308 309 649 cp, in quanto siccome nessuna pretesa punitiva potrà essere fatta valere sarebbe un’inutile privazione della libertà personale; tale divieto si impone anche al privato. Il PM con decreto motivato può ritardare l’arresto o il fermo quando occorra acquisire rilevanti elementi probatori o procedere all’individuazione o alla cattura dei responsabili dei reati a pag 228; nei casi urgenti la sospensione è ordinata anche oralmente ma entro le 24 o 48 ore successivo un decreto motivato del PM deve confermare l’ordine. 14.Il fermo per l’identificazione personale Tale misura si concreta nell’accompagnamento coatto negli uffici di PG per identificare soggetti che questa non ha potuto identificare nella immediatezza e sul luogo del fatto, ciò deve avvenire nel rispetto della persona e senza il ricorso a misure restrittive e la misura non può superare le 24 ore (349); è un fermo di indiziato di reato consentito eccezionalmente alla PG nei momenti anteriori all’intervento del PM in ragione dell’eventualità che un fermo possa essere effettuato anche in relazione all’impossibilità d’identificare l’indiziato; la mancata esibizione di documenti o l’esibizione di documenti che appaiano falsi o l’indicazione di generalità che appaiano false sono elementi sintomatici di un disegno di fuga, i presupposti sono gli stessi cioè indizi di commissione di un reato e pericolo di fuga, differenza però è che per il fermo occorrono gravi indizi di colpevolezza invece per il fermo per l’identificazione solo sufficienti indizi di colpevolezza; entrambe le misure presuppongono il pericolo di fuga che può essere scongiurato solo con la limitazione della libertà personale. Titolo 2: Le misure cautelari personali 15.Le misure cautelari Le misure cautelari limitano prima di una sentenza definitiva di condanna le libertà individuali, l’esercizio di diritti e facoltà, la disponibilità di beni; queste hanno carattere strumentale tendono cioè a evitare che il tempo necessario all’accertamento penale ne comprometta la proficuità (si evita l’inquinamento o dispersione delle fonti di prova, la reiterazione di crimini, la fuga, la sottrazione del patrimonio), dunque hanno anche il carattere della provvisorietà per cui si estinguono quando viene meno l’esigenza da salvaguardare e in ogni caso al termine del procedimento; in ragione della diversità di oggetto distinguiamo: - misure cautelari personali è incidono sulle libertà dell’indagato o imputato misure cautelari reali è limitano la libera disponibilità del patrimonio 16.Le misure cautelari personali In ragione della natura del diritto che è limitato distinguiamo le misure cautelari personali in: - - interdittive è comprimono l’esercizio di facoltà o diritti connessi allo status o alla professione protetti dal 29 a 54 cost, incidono sulla libertà di agire con sospensioni o divieti temporanei, sono detraibili dall’eventuale pena accessoria (28 30 30bis 34 cp, 662) => sospensione dalla potestà genitoriale, da pubblici uffici, divieto di esercizio di attività professionali o imprenditoriali coercitive è limitano la sfera delle libertà individuali (libertà di autodeterminarsi nelle scelte, di movimento, di circolazione, di soggiorno), a seconda del livello di afflittività si distinguono in: o misure di coercizione custodiale è limitano la primaria libertà personale di movimento e circolazione, solo di queste si tiene conto nel calcolo della pena complessiva da scontare (137) => arresti domiciliari, custodia in carcere, custodia in luogo di cura o misure di mera coercizione è limitano libertà collaterali alla primaria => divieto di espatrio, obbligo di presentazione alla PG, divieto di dimore, obbligo di dimora, allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento a luoghi 17.La sospensione dall’esercizio della potestà di genitore Misura interdittiva che priva il soggetto in tutto o parte dei poteri inerenti la potestà di genitore durata normale: 2 mesi, salvo occorra salvaguardare le fonti di prova (288) contenuto analogo alla pena accessoria della decadenza dalla potestà di genitore o della sospensione dal suo esercizio (34 cp) 18.La sospensione dall’esercizio di un ufficio o di un servizio pubblico Misura interdittiva che impedisce al soggetto di compiere in tutto o parte l’attività inerente al suo ufficio o servizio durata normale: 2 mesi, salvo occorra salvaguardare le fonti di prova non può riguardare uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare (289) contenuto analogo alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici (28 cp) 19.Il temporaneo divieto di esercizio di attività professionali o imprenditoriali Misura interdittiva che vieta al soggetto di svolgere in tutto o parte le attività inerenti la professione o impresa o ufficio direttivo durata normale: 2 mesi, salvo occorra salvaguardare le fonti di prova (290) contenuto analogo alle sanzioni interdittive ex 30 e 32bis cp 20.Il divieto di espatrio Misura di mera coercizione che impone al soggetto di non allontanarsi dal territorio nazionale senza autorizzazione dell’autorità con il provvedimento che la impone sono impartite le disposizioni per impedire l’uso del passaporto e altri documenti validi per l’espatrio (281) la misura è cumulabile anche con altre 21.L’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria Misura di mera coercizione che impone al soggetto di sottoporsi periodicamente a controlli presentandosi in ore e giorni prestabiliti presso un determinato ufficio di PG (tenendo in considerazione l’attività lavorativa e il luogo di abitazione) la misura non persegue la vigilanza da parte della PG sulla condotta del soggetto ma tende solo a impedirgli di allontanarsi dalla dimora per lunghi periodi di tempo (282) 22.Il divieto di dimora Misura di mera coercizione che impone al soggetto di non trattenersi in via continuativa in un determinato luogo, il divieto può estendersi anche all’accesso così la misura può concretarsi in un duplice divieto di accesso in un determinato luogo e di dimorarvi il provvedimento che impone la misura è comunicato immediatamente alla PG che vigila affinché sia osservato, redigendo per ogni infrazione un rapporto al PM (283) 23.L’obbligo di dimora Misura di mera coercizione che impone al soggetto di non allontanarsi senza autorizzazione dal territorio del comune di abituale dimora, non è misura di coercizione in senso stretto cioè che via in assoluto di lasciare la dimora ma una misura di controllo per cui il soggetto può lasciarla se autorizzato dal giudice che procede se il luogo di dimora non ha sede di PG l’obbligo è imposto in uno vicino nel dettare le prescrizioni si tiene conto delle esigenze del soggetto, anche di cura se tossicodipendente in una struttura autorizzata il giudice dispone i controlli per assicurarsi che il programma sia eseguito il giudice indica l’autorità di PG cui il soggetto senza ritardo deve dichiarare dove fisserà l’abitazione e di informare gli orari e i luoghi in cui sarà quotidianamente reperibile per i dovuti controlli il provvedimento è comunicato all’autorità di PG competente incaricata di vigilare e fare rapporto al PM in caso di inadempienza (283) tale misura assorbe quella di presentazione alla PG quando il giudice impone di dichiarare luoghi e orari per il controllo, ma può anche essere applicata congiuntamente che avviene quando prescriva anche di presentarsi periodicamente alla PG 24.L’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa La prima è misura di mera coercizione che obbliga il soggetto a lasciare immediatamente la casa familiare e a non rientrarvi senza autorizzazione del giudice che procede la seconda è misura che vieta di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa (o persone legate) o di mantenervi una determinata distanza, può anche sostanziarsi nella prescrizione di limitazioni o modalità di frequentazione di tali luoghi quando la frequentazione è necessaria per motivi di lavoro o esigenze abitative (282ter) il divieto di avvicinarsi ai luoghi e le prescrizioni sulla frequentazione per motivi di lavoro connotano anche la misura dell’allontanamento dalla casa familiare che è volta in via prioritaria a obbligare il soggetto a lasciarla (282bis), se però per effetto di essa le persone conviventi manchino dei mezzi di sussistenza su richiesta del PM il giudice ingiunge al soggetto il pagamento di un assegno periodico di mantenimento che è modificabile se mutano le condizioni e revocabile in caso la convivenza riprenda e ha efficacia di titolo esecutivo fino al provvedimento del giudice civile che regoli i rapporti patrimoniali nei procedimenti per violazione degli obblighi di assistenza familiare o abuso dei mezzi di correzione o delitti sessuali in danno di congiunti o conviventi la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti ordinari di pena (282bis) esigenze di protezione possono configurarsi anche rispetto a comportamenti non integranti fattispecie di reato perseguibile d’ufficio come in caso di condotta del coniuge o convivente in danno dell’integrità fisica o morale o della libertà dell’altro coniuge o convivente, la competenza è del giudice civile che provvede con decreto disponendo l’allontanamento dalla casa familiare ed eventualmente il divieto di avvicinamento ai luoghi, la durata dell’ordine di protezione decorre dal giorno della sua esecuzione e non può essere superiore a 1 anno prorogabile su istanza di parte per gravi motivi e per il tempo strettamente necessario (342bis 342ter cc) l’istanza di adozione di misure di protezione è proposta anche dalla parte personalmente con ricorso al tribunale di residenza o domicilio che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica, il presidente designa il giudice per la trattazione che sentite le parti procede all’istruzione necessaria disponendo indagini sul tenore di vita delle parti, in caso di urgenza adotta immediatamente la misura che può confermare modificare o revocare in udienza di comparizione, contro il decreto di adozione o rigetto della misura è ammesso reclamo senza effetto sospensivo al collegio (di cui non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento) in camera di consiglio che sente le parti ed emette decreto motivato non impugnabile (736bis); la procedura si applica in quanto compatibile anche in caso di condotta pregiudizievole tenuta da altro componente del nucleo familiare o verso altro componente diverso dal coniuge o dal convivente 25.Gli arresti domiciliari Misura di coercizione custodiale con cui il giudice ordina al soggetto di non allontanarsi da un determinato luogo (abitazione, struttura pubblica di cura), le modalità possono essere diverse: - ordinaria è obbligo di non allontanarsi dal luogo più severa è limiti o divieti di comunicare con persone diverse da quelle con cui coabita o che gli prestano assistenza meno severa è è consentito a chi non possa provvedere alle indispensabili esigenze di vita o sia in situazione di assoluta indigenza la possibilità di allontanarsi dal luogo per il tempo strettamente necessario a soddisfare tali esigenze o a lavorare (analogia con l’obbligo di dimora con prescrizioni, 275 e 284) visto l’espresso divieto di custodia in carcere possono essere ristretti agli arresti domiciliari i soggetti affetti da aids conclamata o grave deficienza immunitaria accertata con le diagnosi prescritte, quelli afflitti da altra malattia che lo renda incompatibile con il carcere e comunque tale da non consentire adeguate cure lì purché vi siano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza (2754bis,4ter). 26.La custodia in carcere La custodia in carcere è la detenzione che il giudice dispone impartendo alla PG l’ordina di catturare il soggetto e condurlo immediatamente in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell’autorità giudiziaria; essendo la misura massimamente afflittiva vi è un massimo impegno di motivazione per il giudice che deve enunciare adeguatamente le ragioni della scelta, e infatti il legislatore distingue tra “esigenze cautelari” ed “esigenze cautelari di eccezionale rilevanza” per vincolare tale misura a una motivazione più approfondita; sono sottoposti a custodia in carcere solo in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza i soggetti a pag 238. 27.La custodia in luogo di cura La custodia in luogo di cura è il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero che il giudice dispone quando la persona verso cui vada applicata la custodia in carcere si trovi in stato di infermità di mente tale da escludere o diminuire grandemente la capacità di intendere e volere, dura per il tempo in cui il soggetto si trovi in tale stato, il giudice indica i provvedimenti per prevenire la fuga (286). Titolo 3: La misura pre-cautelare reale 28.Premessa Alla PG e al PM è riconosciuto un potere d’iniziativa in materia di cautele reali ponendo un vincolo sulla libera disponibilità di un bene imposto con provvedimento di sequestro, tali provvedimenti sono provvisori e vanno convalidati dal giudice. 29.Il sequestro preventivo d’urgenza Il sequestro preventivo d’urgenza è adottabile in ragione del suo carattere eccezionale e di provvedimento urgente solo nella fase delle indagini preliminari, è disposto dal PM sulle cose pertinenti al reato la cui libera disponibilità possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati quando l’urgenza non consenta di attendere il provvedimento del giudice; in tale situazione e prima dell’intervento del PM sono legittimati al sequestro gli ufficiali di PG tenuti però a trasmettere entro 48 ore il verbale al PM del luogo in cui è eseguito il sequestro, questi entro altre 48 ore adirà al GIP per la convalida e la pronuncia del relativo decreto (321). 30.Il sequestro probatorio d’urgenza Il sequestro probatorio d’urgenza ha ad oggetto il corpo del reato o le cose pertinenti al reato ed è eseguito dall’ufficiale di PG quando vi sia il pericolo che in attesa dell’intervento del PM le cose si alterino disperdano o modifichino (354); anche questo è sottoposto a procedura di convalida del giudice; anche questo come l’arresto e il fermo e il sequestro preventivo urgente vi è la possibilità della sospensione della sua esecuzione su disposizione del PM se risulti necessaria per acquisire rilevanti elementi probatori o individuare o catturare i responsabili di taluni gravi delitti indicati dalla legge. Titolo 4: Le misure cautelari reali 31.Le misure cautelari reali La cautela reale è il vincolo d’indisponibilità che alle condizioni di legge e in virtù di apposito provvedimento impositivo sottrae sia pure provvisoriamente un bene alla gestione di chi ne è proprietario o possessore; il codice individua un’unica misura cautelare reale che è il sequestro diversificato in conservativo o preventivo a seconda del fine e disposto dal giudice che procede; una categoria diversa è quella del sequestro probatorio o a fini di prova che è un mezzo di ricerca o acquisizione della prova disposto per acquisire in funzione del giudizio prima e della confisca poi il corpo del reato e le cose pertinenti al reato necessarie all’accertamento. Nella relazione al codice le ragioni che hanno portato al raggruppamento delle misure cautelari riguardano la comune incidenza su libertà costituzionalmente protette, il sequestro non mira solo ad acquisire ciò che può essere usato nel processo ma tende a inibire attività che il proprietario o possessore potrebbe porre in essere mediante la cosa se non venisse vincolata. 32.Il sequestro preventivo Il sequestro preventivo è il vincolo imposto sulle cose pertinenti al reato quando vi sia pericolo che la loro disponibilità possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati e sulle cose di cui sia consentita la confisca; il provvedimento è messo su richiesta del PM dal giudice competente nel merito con decreto motivato. L’oggetto che non richiama il corpo del reato come nel sequestro a fini di prova potrebbe indurre a diversificare i due istituti oltre che per le finalità anche in ragione dell’ambito di applicabilità, in realtà il sequestro preventivo si applica anche alle cose confiscabili, siccome sono tali le cose ex 240 cp riconducibili tutte alla categoria “corpo del reato” deve concludersi che i due istituti possono avere ad oggetto le medesime cose per cui si distinguono solo per le modalità di applicazione e le finalità (321). L’esecuzione del sequestro può essere ritardata per disposizione del PM se sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori o procedere all’individuazione o alla cattura dei responsabili di gravi delitti; in casi urgenti l’ordine di sospensione può essere dato oralmente ma il relativo provvedimento scritto va emesso entro 24 o 48 ore. 33.Il sequestro conservativo Il sequestro conservativo è il vincolo d’indisponibilità che in ogni stato e grado del processo di merito il giudice impone sui beni dell’imputato o sulle somme o cose a lui dovute nei limiti in cui la legge ne consenta il pignoramento, quando vi sia fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese del procedimento penale e di ogni altra somma dovuta allo Stato; la misura è richiedibile dal PM e dalla parte civile se vi sia fondata ragione di ritenereDigitare l'equazione qui. che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato; disposto su richiesta del PM il sequestro giova anche alla parte civile e dà vita a privilegio sui crediti per cui è concesso che prevale sui crediti chirografari anteriori e su quelli posteriori salvi i privilegi a garanzia del pagamento dei tributi (316). Sezione 3: La riserva di giurisdizione Titolo 1: la convalida delle misure pre-cautelari 34.Gli adempimenti conseguenti al fermo e all’arresto All’arresto e al fermo seguono diversi adempimenti sia in caso l’iniziativa assunta da privato (per l’arresto) sia dalla PG, questa ricevuto in consegna l’arrestato o eseguito direttamente l’arresto o il fermo provvedere: 1- verifica della legalità della misura controllando che non vi sia errore di persona e che sia stata applicata nei casi di legge 2- immediata notizia al PM del luogo in cui la misura è stata eseguita 3- avvertimento del soggetto della facoltà di nominare un difensore di fiducia 4- informare immediatamente il difensore di fiducia se nominato o quello d’ufficio 5- dare notizia senza ritardo ai familiari se vi è il consenso del soggetto per tutto questo la PG ha 24 ore (3892). Obbligo primario è porre il soggetto a disposizione del PM mediante conduzione nella casa circondariale o mandamentale del luogo della misura, salvo il PM disponga la custodia presso abitazione o luogo di cura o se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini presso altra casa circondariale o mandamentale; salvo il PM autorizzi una dilazione deve essere contestuale anche la trasmissione del verbale contenente indicazione di: (386 387) - giorno ora luogo di arresto o del fermo ragioni della misura eventuale nomina del difensore di fiducia Ricevuta notizia della misura e preso visione del verbale il PM controlla che non si debba procedere alla liberazione per: - - errore di persona misura eseguita fuori dai casi di legge provvedimento divenuto inefficace per inosservanza del termine della PG per porre il soggetto a disposizione (24 ore) o del termine per la convalida del giudice (48 ore) (389 in combinato disposto con 386 e 390) rimessione di querela in caso il reato sia perseguibile a querela (380 381) il PM ritenga di non dover richiedere l’applicazione di misure coercitive (121 disp att) Le medesime norme di garanzia si applicano all’accompagnamento presso gli uffici di PG a carico di persona da identificare (3494), la PG deve avvisare il PM dell’accompagnamento o del suo trattenimento se già è presso uffici di PG e delle ragioni con gli stessi obblighi in caso di fermo di indiziato di grave reato (386) se la permanenza si protragga oltre 12 ore per la particolare complessità dell’identificazione o in caso di straniero per la necessità di procurare l’assistenza dell’autorità consolare o dell’interprete; è questa un’ulteriore ipotesi di pre-cautela personale adottabile non per reati di rilevante gravità ma per condotte indicative di possibili emergenze penalmente rilevanti come rifiutare di farsi identificare o ostacolare ciò; dunque il compito della PG non è la mera informativa al PM ma di tutela dei diritti della persona da identificare, pur se il legislatore ha espressamente previsto solo che questi possa chiedere di avvisare un familiare o convivente la PG ha il dovere di invitare la persona trattenuta (quindi non in stato di fermo) a nominare un difensore di fiducia o a procurare la presenza di un difensore d’ufficio, il secondo atto è l’avviso al difensore, e infine l’avviso al familiare o al convivente. 35.La convalida del fermo La convalida trova la sua ragione di essere nella necessità ex 13 cost che le iniziative pre-cautelari degli organi investigative siano controllate rapidamente da un giudice che ne verifichi la legalità nell’udienza di convalida, l’ordinanza con cui il giudice convalida la misura non comporta direttamente il mantenimento dello status detentionis del soggetto, anche se ai fini del computo della custodia cautelare si calcola anche il tempo della misura, tale status si avvia solo su richiesta del PM e solo se in accoglimento di essa il giudice valuti applicabile una delle misure coercitive di legge; se non vi sono le condizioni per ordinare l’immediata liberazione il PM deve richiedere la convalida al giudice: - fermo è GIP del luogo dove è stato eseguito arresto è GIP del luogo o giudice del dibattimento Il PM informato del fermo di un indiziato di reato se non ne deve ordinare l’immediata liberazione richiede la convalida al GIP trasmettendogli insieme al verbale di fermo della PG la documentazione attestante che il fermato è stato condotto nel luogo di custodia nei termini, se invece il fermo è disposto su iniziativa del PM trasmette al GIP il relativo decreto; il GIP fissa al più presto un’udienza per la convalida dando avviso senza ritardo al PM e al difensore. La richiesta di convalida deve aver luogo entro 48 ore dal fermo e si deve concludere con la lettura o il deposito della delibera del giudice entro le successive 48 ore (a pena di perdita di efficacia del fermo in entrambi i casi), l’udienza si svolge ove il fermato è custodito salvo ragioni di necessità e urgenza impongano di disporne il trasferimento per comparire dinanzi al giudice, avviene in camera di consiglio con la presenza necessaria del difensore di fiducia o se non reperito o non comparso un difensore d’ufficio; il PM può presentarsi in udienza illustrando le sue richieste o trasmetterle al giudice. Il giudice procede all’interrogatorio del fermato se comparso e sente in ogni caso il difensore, convalida il fermo se legittimamente operato, oppure ordina l’immediata liberazione sia se il PM non si attivi per l’applicazione di una misura coercitiva sia se pur richiesta non sia accettata dal giudice. Tale procedura non si applica al fermo per identificazione personale in cui il controllo è affidato al PM e questi dispone l’immediato rilascio se non ritenga sussistenti le ragioni della PG per l’accompagnamento o il trattenimento della persona (3495). 36.La convalida dell’arresto La convalida dell’arresto può essere chiesta dal PM al GIP o al giudice del dibattimento. Nel primo caso la procedura è la stessa per la convalida del fermo, differenze si hanno solo riguardo l’ordinanza impositiva perché il potere cautelare del giudice è esercitabile anche se sia delitto punito con la pena della reclusione non superiore nel massimo a 3 anni, si prescinde nei casi di arresto in flagranza per i delitti ex 3812 o per reati per cui è consentito l’arresto anche al di fuori della flagranza dal limite edittale per l’esercizio del potere cautelare e dal limite posto per l’applicazione della custodia in carcere che è della pena non inferiore nel massimo a 4 anni (391). Nel secondo caso va distinto se il giudice del dibattimento sia: - - tribunale ordinario monocratico è il PM informato dall’ufficiale di PG che ha eseguito l’arresto o ricevuto in consegna l’arrestato può autorizzarlo formulata l’imputazione a presentare il soggetto al giudice del dibattimento per la convalida, oppure è richiesta a questo stesso dal PM quando ordini all’ufficiale di PG che l’arrestato sia posto a sua disposizione (558) tribunale ordinario collegiale o corte di assise è il PM presenta l’arrestato in udienza per la convalida, la scelta in tal senso è operata anche quando questi ritenga di dover procedere anche per il giudizio direttissimo immediatamente dopo la convalida (449) 37.L’arresto, il fermo e l’accompagnamento del minore Nell’arresto in flagranza di minore la PG deve tener conto della gravità del fatto, dell’età e della personalità del minore e può procedervi solo per i delitti cui sia applicabile la custodia cautelare. Quest’ultimo limite vale anche per il fermo del minore indiziato di un delitto che può essere disposto solo se il delitto è punito con reclusione minima non inferiore a 2 anni. Riguardo l’accompagnamento negli uffici di PG il minore può esservi trattenuto per non più di 12 ore e comunque per il tempo necessario alla consegna all’esercente la potestà. Obblighi della PG: - proteggere il minore da ogni pubblicità ridurne le sofferenze non può usare coercizione fisica salvo per gravi esigenze di sicurezza deve trattenerlo in locali separati dai maggiorenni dare immediata notizia al PM, all’esercente la potestà e ai servizi minorili - ai soggetti di cui sopra cui il minore è consegnato è fatto avvertimento dell’obbligo di tenerlo a disposizione del PM e di vigilare sul suo comportamento, la PG redige verbale con le generalità del soggetto che è invitato a presentarsi presso gli uffici per prendere il minore in custodia, se ciò non avviene o la persona è manifestamente inidonea la PG dà notizia al PM che dispone la conduzione senza ritardo del minore presso una comunità, salvo in ragione delle circostanze ritenga opportuno condurlo presso l’abitazione familiare 38.La convalida del sequestro preventivo di urgenza La convalida del sequestro preventivo d’urgenza è disposta dal GIP su richiesta del PM, il verbale di sequestro su iniziativa della PG è trasmesso al PM entro 48 ore, questo (salvo opti per la restituzione) richiede al GIP la convalida entro altre 48 ore, il GIP ha 10 giorni dalla richiesta per decidere con ordinanza la convalida (salvo ritenga di riconsegnare) che è immediatamente notificata alla persona (321); il mancato rispetto dei termini fa perdere efficacia alla misura. Titolo 2: L’applicazione di misure cautelari personali 39.L’autonomia del procedimento cautelare Il procedimento per l’imposizione di misure restrittive o limitative delle libertà individuali (procedimento cautelare) è del tutto autonomo da quello principale, applicare una misura cautelare significa avviare una procedura tesa ad accertare una serie di elementi che orientano la decisione del giudice, non vi è più dunque come nel codice precedente la presunzione legale di cattura, ma una necessità che la misura sia imposta in virtù di una valutazione prognostica di esito del procedimento. Il procedimento si avvia nelle indagini preliminari se si manifestino le esigenze indicate dal legislatore come idonee a interferire ante iudicium sulla libertà personale; il provvedimento impositivo può essere impugnato sia nel merito che nella legittimità presso un giudice diverso; la legge poi tipizza le misure applicabili e indica le modalità di esecuzione e tipizza anche le esigenze cautelari (277). 40.La competenza Il legislatore ha scelto di sottrarre poteri coercitivi al PM in quanto gestendo l’accusa è naturalmente portato a formulare una prognosi di condanna, dunque è competente ad applicare la misura il giudice che procede, questi è chi esercita la funzione di giudice all’atto della richiesta della misura, di norma è il giudice che materialmente dispone degli atti del procedimento. L’espressione attribuisce una specifica competenza funzionale in capo, a seconda dei casi al GIP, al GUP, al giudice del dibattimento, al giudice dell’impugnazione del merito (279), e limitatamente ai reati dell’emergenza rifiuti al tribunale ordinario collegiale di Napoli. Il GIP è provvede nei procedimenti per reati di competenza del tribunale monocratico quando non è prevista l’udienza preliminare e fino alla trasmissione del decreto di citazione a giudizio al giudice per il dibattimento (554); nella fase degli atti preliminari al dibattimento di 1° o 2° competenza è del giudice del dibattimento; dopo la pronuncia della sentenza di 1° provvede il giudice che l’ha emessa fin quando gli atti non siano trasmessi al giudice dell’appello, questo (e il giudice di 1° se si ricorre per saltum in cassazione) provvede anche durante la pendenza del ricorso (91 disp att). Un’altra ipotesi di competenza funzionale ratione materiae si ha nella disciplina di: - revisione è la corte d’appello può revocare le misure coercitive (635) estradizione è la corte d’appello può applicare e revocare misure cautelari personali coercitive e cautelari reali verso la persona verso cui sia domandata l’estradizione eventualmente anche prima che la domanda sia pervenuta, medesima competenza funzionale spetta alla cassazione nel corso del procedimento innanzi a essa (714 715); il presidente della corte di appello può applicare una misura coercitiva in sede di convalida dell’arresto dell’estradando (716) La necessità di salvaguardare le esigenze cautelari ha portato il legislatore alla scelta singolare di legittimare all’esercizio del potere cautelare anche il giudice incompetente, qualora ravvisi la necessità di applicare una misura cautelare personale vi provvede con lo stesso provvedimento con cui dichiara la propria incompetenza (291), tale misura è provvisoria va infatti ratificata dal giudice competente entro 20 giorni dall’ordinanza di trasmissione (27); la previsione è generica perché non individua l’ufficio cui va trasmesso il provvedimento e non tiene conto delle norme in materia che non sono univoche (22 23) per cui non è ben chiaro il momento certo da cui decorrono i 20 giorni. 41.I presupposti e le condizioni per l’esercizio del potere cautelare La distinzione tra presupposti e condizioni delle misure cautelari dà conto della duplice garanzia della riserva di legge e di giurisdizione: - - presupposti ( => nel codice denominati condizioni 273 280 287) è sono i limiti normativi al di sotto dei quali non può essere esercitato il potere cautelare, sono: o limiti di pena o gravi indizi di colpevolezza o utilità della misura in rapporto al prevedibile esito del processo condizioni ( => nel codice denominate esigenze cautelari) è designano quanto va salvaguardato o prevenuto mediante l’esercizio del potere cautelare, sono: o pericolo di inquinamento o dispersione delle fonti di prova o fuga o pericolo di fuga o prevedibile reiterazione di condotte rivelatrici di pericolosità sociale di norma le condizioni possono essere prese in considerazione dal giudice solo se vi siano i presupposti per esercitare il potere cautelare. 42.I presupposti: a) i limiti di pena - per la custodia in carcere è dell’ergastolo o reclusione massima non inferiore a 4 anni per tutte le altre misure è ergastolo o reclusione massima superiore a 3 anni (280 287) deroghe pag 255 per il computo del limite di pena si ha riguardo alla pena edittale, è ininfluente l’aumento per il reato continuato o la recidiva e ex 278 le variazioni di pena per le circostanze che non siano quella ex 61n°5 cp, 62n°4 cp, le circostanze a effetto speciale. 43.b) i gravi indizi di colpevolezza Il secondo presupposto è costituito dai gravi indizi cioè un fumus di colpevolezza, la legge non dice in cosa debbano consistere e il metro per quantificarne la gravità ma si rimette al prudente apprezzamento del giudice in base alla comune esperienza, il codice previgente invece che “gravi” si accontentava di “sufficienti” indizi quindi vi è stato un passo in avanti per le garanzie dell’imputato imponendo una motivazione più impegnativa. L’indizio in senso tecnico è una circostanza che pur non rappresentando direttamente il thema probandi consente di risalirvi per via inferenziale, si differenzia dalla prova rappresentativa (o storica o diretta) che invece ha per oggetto proprio il fatto-reato, ed è denominato prova indiziaria (o critica o logica o indiretta); in linea di principio gli indizi non hanno dignità probatoria perché eccessivamente incerti, in via eccezionale il codice prevede che un fatto sia provato per indizi quando siano plurimi gravi precisi e concordanti (1922), ciò vale appunto per la prova per cui si potrebbe ritenere che per l’applicazione della misura cautelare siano solo gravi in quanto non vi è un giudizio di colpevolezza ma un giudizio probabilistico in ordine alla colpevolezza, gli elementi su cui si fonda devono essere tali da prevedere che saranno idonei a dimostrare la responsabilità e che nel frattempo siano idonei a fondare una qualificata probabilità di colpevolezza, i gravi indizi sono tali allora quando in grado di configurare una prognosi sul merito (analogo al fumus boni juris), dunque il termine “indizi” non è stato usato in senso tecnico in materia cautelare ma sta per “elementi probatori” di qualsiasi natura che rendano seriamente probabile che il soggetto sia riconosciuto colpevole, dunque anche indizi e affinché sia rispettata la prescrizione dei “gravi indizi di colpevolezza” anche qui devono essere plurimi gravi precisi e concordanti non essendovi un rapporto “quantitativo” tra gli indizi sufficienti per la misura cautelare e quelli necessari per la condanna. Il legislatore detta criteri che il giudice deve seguire nel valutare la gravità degli indizi: - - se consistono in dichiarazioni rese da coimputato o coindagato nello stesso procedimento o da indagato o imputato in separato procedimento per fatti connessi o collegati vanno valutati insieme agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità (1923,4) non può essere usata la dichiarazione di chi si rifiuti o no sia in grado di indicare la persona o la fonte da cui abbia appreso la notizia oggetto di sommarie informazioni (1957) le notizie fornite da informatori di polizia non sono utilizzabili se non siano interrogati o assunti a sommarie informazioni (203) i risultati di intercettazioni sono inutilizzabili se non rispettate le relative norme (2711 273) 44.c) l’utilità della misura Ulteriore presupposto è l’utilità della misura che sottende che il giudice de libertate analizzi la vicenda alla luce del prevedibile esito del processo, è un’anticipazione del giudizio in contrasto con la presunzione di non colpevolezza ma va effettuata in ragione del divieto di adottare provvedimenti cautelari inutiliter dati perché: - i fatti sono stati compiuti in presenza di una causa di non punibilità o di estinzione del reato o della pena o di giustificazione (273) in virtù della gravità dei fatti la pena non sarà eseguita perché vi sarà sospensione condizionale (275) è dunque un’anticipazione del giudizio ma in vantaggio dell’indagato, anche se vi è un convincimento anticipato di responsabilità formulato in un momento in cui non vi è neanche un’imputazione. 45.Le condizioni per l’esercizio del potere cautelare La valutazione dei presupposti va compiuta nell’ordine indicato e precede quella relativa alle condizioni per il concreto esercizio del potere cautelare, solo se i presupposti sussistono cumulativamente legittimando in astratto all’adozione di una misura cautelare si può verificare in concreto se vi siano pericula da salvaguardare. La normativa previgente pur istituendo il tribunale della libertà deputato al riesame nel merito del provvedimento impositivo di misure cautelari lasciava eccessiva discrezionalità basando la decisione sulle “qualità morali” e le “circostanze del fatto”, in seguito si è cercato di circoscrivere tale discrezionalità alle esigenze processuali introducendo per l’applicazione il pericolo di fuga o il pericolo per l’acquisizione probatoria o la pericolosità del soggetto, tuttavia le formule normative erano poco determinate e in pratica permaneva la discrezionalità del giudice che solo formalmente si richiamava a tali esigenze; il codice vigente ha ridefinito le esigenze cautelari strutturandole in termini di oggettiva rilevanza con formule quali “situazioni di fatto” e “attualità” “concretezza” del pericolo. 46.Il pericolo d’inquinamento o dispersione delle fonti di prova Il pericolo di inquinamento o dispersione delle fonti di prova segnala un’esigenza cautelare che ha stretta attinenza con le finalità del processo di ricostruire il fatto per cui è necessaria la ricerca e acquisizione delle fonti di prova che dunque vanno salvaguardate da manovre dispersive o inquinanti; l’esigenza è indicata dal 2741a, affinché una misura possa essere disposta occorre che il giudice estragga dalla vicenda le circostanze di fatto inequivocabilmente indicative di manovre dispersive o inquinanti delle fonti di prova, queste devono denunciare una situazione di pericolo concreto e attuale (non mera eventualità) in relazione alla acquisizione e alla genuinità della “prova” (da leggere come fonti di prova). Pure se la norma richiama l’attinenza alle indagini il pericolo può configurarsi oltre che per esigenze investigative in senso stretto anche in vista dell’acquisizione dibattimentale di elementi probatori (es testimone), vi è dunque attualità anche se le indagini preliminari sono concluse, non può però essere intesa come situazione denunciante un pericolo d’inquinamento la scelta dell’indagato o imputato di avvalersi della facoltà di non rispondere o la mancata ammissione degli addebiti per il principio del nemo tenetur se detegere. 47.La fuga e il pericolo di fuga La fuga è l’allontanamento del soggetto verso luoghi ignoti, il pericolo di fuga è la ragionevole probabilità della fuga, tale pericolo non può essere supposto ma deve essere concreto e oggettivo, la sola prevedibile condanna a pena detentiva non può indurre a ritenere di per sé il pericolo di fuga ma occorre qualcosa di più (es contatti all’estero), in ogni caso fuga e pericolo di fuga incidono sul giudizio de libertate solo se la cautela non sia inutiliter data (2741b) ossia la pena prognostica non sia inferiore ai 2 anni di reclusione per cui non sarà eseguita ma vi sarà sospensione condizionale (163 cp). 48.La pericolosità sociale Il 2741c stabilisce quando si configura la pericolosità sociale (riproponendo i vecchi casi di cattura obbligatoria del codice previgente) che però contrasta con la presunzione di non colpevolezza, e poi quando il relativo giudizio si fonda sui precedenti penali cioè elementi che non hanno alcuna rilevanza col fatto il contrasto si accentua e vi si somma il contrasto col 278 che esclude la rilevanza dei precedenti penali in sede di determinazione del limite di pena richiesto per la legittimazione all’esercizio del potere cautelare. 49.I criteri di scelta della misura La discrezionalità del giudice nella scelta della misura è normativamente orientata dai seguenti criteri per ricorrere alla misura più idonea al caso concreto: - - adeguatezza è il sacrificio che si impone deve trovare giustificazione nell’interesse che si intende tutelare (2751) proporzionalità è fra la misura e l’entità del fatto e fra la misura e la sanzione che si ritiene possa essere irrogata per cui non può essere disposta la custodia cautelare se si prevede la sospensione condizionale (2752,2bis) minor sacrificio è la custodia cautelare in carcere deve essere applicata solo quando nessuna altra misura risulti idonea a soddisfare le esigenze da salvaguardare (2753) Nel fissare tali criteri il legislatore ha guardato alla fase anteriore al giudizio di 1° ma nulla vieta l’applicazione in momenti successivi, la misura che si applica contestualmente a una sentenza di condanna esige che l’esame delle esigenze cautelari tenga conto dell’esito del procedimento (2751bis), nel caso di condanna in appello le misure cautelari personali sono sempre disposte insieme alla sentenza quando risultino esigenze cautelari e la condanna riguardi uno dei delitti per cui sia previsto l’arresto obbligatorio in flagranza ascritto a soggetto condannato nei 5 anni precedenti per delitti della stessa indole (2752ter). 50.La diversa rilevanza delle esigenze cautelari nei procedimenti per reati di particolare allarme sociale In presenza di taluni gravi reati (pag 266) la regola di giudizio è più severa nel senso che lo spazio discrezionale del giudice è più contenuto in quanto non trova applicazione il criterio del minor sacrificio e neppure quello di adeguatezza ma solo il criterio dell’utilità della misura, e quindi va sempre applicata la misura più afflittiva se la situazione di fatto non dimostri la non indispensabilità del ricorso alla misura e quindi la sua inutilità (2753), dunque le esigenze cautelari sono presunte dalla legge e affinché il giudice sia esonerato dall’applicare la misura deve dimostrare la sua inutilità. 51.L’incidenza dell’età e delle condizioni di salute Non può essere applicata la custodia in carcere se la persona abbia superato i 70 anni di età o sia affetta da aids conclamata o altra grave deficienza immunitaria o altra malattia incompatibile col carcere o sia donna incinta o sia madre di prole di età inferiore a 3 anni con lei convivente o padre di detta prole se la madre è deceduta o impossibilitata ad assisterla, in ogni caso il divieto non opera se vi siano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza o la persona affetta da aids o altra immunodeficienza sia indagata o imputata o destinataria di altra misura cautelare per un delitto per cui vi sia arresto obbligatorio in flagranza relativamente a fatti commessi dopo l’applicazione per esigenze terapeutiche della misura alternativa alla custodia in carcere o abbia trasgredito alle relative prescrizioni, in situazioni del genere perché sia disposta la custodia cautelare in carcere occorre che la malattia non si trovi in fase così avanzata da non rispondere più ai trattamenti; il giudice deve formulare un giudizio di adeguatezza in rapporto non alle ordinarie esigenze di cautela ma ad esigenze eccezionali, deve accertare che nessuna altra misura cautelare diversa dalla custodia in carcere sia specificamente idonea a evitare la possibilità che siano eluse le finalità che si intendono perseguire con l’imposizione della misura. 52.L’emissione dell’ordinanza cautelare Il procedimento cautelare si avvia con una richiesta del PM al giudice che procede indicando gli elementi su cui si fonda e ogni altro elemento anche a favore del soggetto e le eventuali deduzioni e memorie difensive depositate (291), il GIP che decide sull’applicazione della misura interdittiva di sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio è tenuto prima della decisione a interrogare il destinatario (2892), il PM che chieda l’applicazione della misura di allontanamento dalla casa familiare è tenuto se vi siano ragioni di necessità a sollecitare il giudice ad adottare le misure di sostentamento patrimoniali provvisorie per i conviventi (2912bis). Il procedimento si conclude con ordinanza sia se venga respinta la richiesta sia se venga accolta, in quest’ultimo caso deve contenere: - generalità del destinatario e quant’altro per identificarlo descrizione sommaria del fatto e indicazione delle norme ritenute violate esposizione dei gravi indizi e delle specifiche esigenze cautelari e degli elementi di fatto da cui si desumono esposizione delle ragioni per cui non sono stati ritenuti rilevanti le ragioni della difesa in caso di custodia in carcere esposizione delle ragioni per cui nessuna altra misura poteva soddisfare l’esigenze cautelari fissazione della data di scadenza in relazione alle indagini qualora la misura sia disposta per preservare le fonti di prova, di norma non può superare 30 giorni salvo per reati di maggiore - allarme sociale o il cui accertamento sia complesso o si debbano compiere indagini all’estero (301) data e sottoscrizione del giudice sono tutti elementi richiesti a pena di nullità rilevabile d’ufficio e sul provvedimento và impresso il sigillo dell’ufficio, l’ordinanza è poi nulla se carente della valutazione degli elementi a carico e a favore del destinatario; gli ufficiali o agenti incaricati sono esonerati da eseguire il provvedimento se vi è incertezza sul giudice che ha emesso il provvedimento o sul destinatario della misura (292). 53.L’esecuzione dell’ordinanza cautelare L’ordinanza cautelare una volta emessa è consegnata per l’esecuzione al PM che si avvale della collaborazione della PG, esecuzione: - - custodia in carcere o luogo di cura è l’incaricato consegna al soggetto copia del provvedimento avvertendolo della facoltà di nominare un difensore di fiducia, informa il difensore o quello d’ufficio, redige verbale e lo trasmette al giudice che ha emesso l’ordinanza e al PM altre misure è l’ordinanza è notificata al soggetto in ogni caso è depositata nella cancelleria del giudice che l’ha emessa insieme alla richiesta del PM e gli atti allegati con facoltà per il difensore cui va notificato l’avviso di deposito di prenderne visione ed estrarne copia (293), questi ha anche diritto ad avere copia delle intercettazioni utilizzare per l’adozione del provvedimento (268), se imposta misura interdittiva una copia dell’ordinanza è trasmessa all’organo competente a disporre l’interdizione in via ordinaria (2934). L’esecuzione della misura è sospesa se il soggetto sia già privato della libertà per ordine di carcerazione esecutivo di una sentenza di condanna in giudicato a meno che la pena sia espiata con misure alternativo, la sospensione non ha luogo se gli effetti della misura disposta sono compatibili con l’espiazione della pena (298); per gli indagati o imputati di gravi reati l’esecuzione può essere sospesa con decreto motivato del PM (anche orale riconfermato per iscritto entro 24 o 48 ore) quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori o procedere all’individuazione o cattura dei concorrenti. Il giudice dispone che copia dell’ordinanza di custodia in carcere sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario, l’atto è inserito nella cartella del detenuto e il direttore accerta anche tramite un interprete che questi abbia precisa conoscenza del provvedimento (94 disp att). Se il destinatario della misura non è rintracciato e non è possibile procedere all’esecuzione o alla notificazione dell’atto, l’incaricato di eseguirla redige verbale indicando le indagini svolte e lo trasmette al giudice che ha emesso l’ordinanza che se ritiene le ricerche esaurienti dichiara lo stato di latitanza, è latitante chi volontariamente si sottrae alla custodia cautelare o agli arresti domiciliari o al divieto di espatrio o all’obbligo di dimora o all’ordine del PM che dispone la carcerazione; lo stato di latitanza produce effetti solo nel procedimento in cui è dichiarato e permane fino alla revoca del provvedimento che lo ha generato o alla sua perdita di efficacia o all’estinzione del reato o della pena per cui è stato emesso; col provvedimento che dichiara la latitanza il giudice designa un difensore d’ufficio se non vi è uno di fiducia e ordina che sia depositata in cancelleria copia dell’ordinanza impositiva della misura ineseguita e l’avviso di avvenuto deposito è notificato al difensore; per agevolare le ricerche del latitante il giudice o il PM può disporre intercettazioni nei limiti di legge e in caso di delitto di criminalità organizzata o terrorismo o associazione sovversiva può disporre intercettazioni di comunicazioni tra presenti (nei giudizi dinanzi la corte di assise il provvedimento è disposto dal presidente, 295 296); è fatto comunque salvo il divieto di intercettare comunicazioni di difensori o consulenti o investigatori privati autorizzati e loro ausiliari con le persone assistite (103). 54.L’interrogatorio di garanzia Il primo adempimento cui è tenuto il giudice eseguita l’ordinanza impositiva è l’interrogatorio del destinatario salvo vi abbia già provveduto in sede di convalida dell’arresto o del fermo, tale obbligo incombe fino all’apertura del dibattimento (è operato dal presidente del collegio o delegato in caso di giudice collegiale), deve però procedervi immediatamente e comunque non oltre 5 giorni dall’esecuzione della custodia in carcere salvo la persona sia assolutamente impedita, il PM (che non può interrogare prima del giudice) può chiedere per esigenze d’indagine che l’interrogatorio abbia luogo entro 48 ore dall’esecuzione; l’interrogatorio del destinatario di altra misura deve aver luogo entro 10 giorni dall’esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione, in caso di assoluto impedimento il giudice con decreto motivato ne dà atto e il termine decorre da quando cessa; al PM e al difensore è dato avviso del compimento dell’atto e il primo ha facoltà di intervenire mentre il secondo ha l’obbligo di partecipare. L’interrogatorio è condotto con le modalità ex 64 e 65 è l’atto con cui il giudica valuta il permanere dei presupposti e delle esigenze cautelari sussistenti al momento dell’imposizione; se va assunto nella circoscrizione di altro tribunale il giudice può provvedervi personalmente o delegare il giudice del luogo (294); la documentazione dell’interrogatorio di chi sia in stato di detenzione salvo si svolga in udienza deve aver luogo a pena di inutilizzabilità con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva; si procede con le forme della perizia (o consulenza tecnica se procede il PM) quando non vi sia disponibilità di strumenti di riproduzione o di personale; in ogni caso va redatto verbale e le parti possono chiedere la trascrizione della riproduzione (141bis disp att). 55.La sostituzione della misura Il dovere di controllare l’adeguatezza gradualità e utilità della misura imposta permane per tutto l’iter cautelare per controllare costantemente il perdurare dell’originario quadro cautelare o un suo eventuale mutamento, in tal caso per porvi rimedio vi sono gli strumenti della sostituzione e della revoca. Alla sostituzione il giudice è legittimato fuori dai casi in cui per la gravità del fatto (2753) è vincolato alla richiesta del PM e il suo potere discrezionale è circoscritto alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e dell’utilità della misura (299), la sostituzione può avere però contenuti variabili, si basa sempre sul permanere delle condizioni di adottabilità del provvedimento e consegue a una loro diversa valutazione in peius o in melius. La sostituzione in peius può scaturire: - - come sanzione è per chi limitato nella libertà abbia trasgredito alle prescrizioni imposte, i provvedimenti del giudice in tal caso hanno natura discrezionale nel senso che può disporre la sostituzione o il cumulo della misura con altra più grave ma la scelta deve comunque essere proporzionata ai motivi e all’entità della violazione; valutazioni discrezionali non sono consentite per chi trasgredisce negli arresti domiciliari al divieto di allontanarsi dall’abitazione, preso atto di ciò riferito dall’organo di controllo il giudice dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia carceraria in modo automatico (276), tutto ciò riguarderebbe stando alla lettera di legge alla custodia carceraria o in luogo di cura (si parla di “misura cautelare”) ma ovviamente può verificarsi solo dove una violazione sia possibile (276 280 287) come rivalutazione è quando le esigenze cautelari risultino aggravate il giudice su richiesta del PM sostituisce la misura con una più grave o l’applicazione con modalità più rigorose La sostituzione in melius avviene quando le esigenze cautelari appaiono attenuate o la misura applicata non è più proporzionata per cui si ha sostituzione della misura con una meno grave o con modalità meno gravose, è consentito l’intervento ex officio negli stessi casi in cui è possibile disporre d’ufficio la revoca; disciplina particolare è per la sostituzione della custodia domiciliare in luogo di quella carceraria in quanto vi sono specifici limiti alla discrezionalità del giudice, ad esempio non può procedervi quando il destinatario sia stato condannato per evasione nei 5 anni precedenti al fatto, il giudice assume le relative notizie nelle forme più rapide (2845bis); può invece disporre la sostituzione con gli arresti domiciliari quando ritiene sufficienti meccanismi di controllo elettronici che però il destinatario decide se accettare o meno con dichiarazione resa all’incaricato e trasmessa al giudice che ha emesso l’ordinanza e al PM, se nega il consenso non sarà sostituibile la custodia in carcere (275bis). Una sostituzione può venire operata anche dal tribunale del riesame limitatamente a interventi migliorativi (309) in virtù del principio del favor rei nel nostro ordinamento e divieto di reformatio in peius per ogni forma di controllo sollecitato dall’imputato. Peculiare disciplina è per la sostituzione della custodia cautelare di collaboratori di giustizia, non si può procedervi per il solo fatto che la persona tenga condotte collaborative che consentano la concessione delle attenuanti, si può procedere solo se dagli accertamenti circa le esigenze cautelari il giudice sentiti il procuratore nazionale antimafia o i procuratori generali presso le corti di appello interessati non abbia acquisito elementi da cui desumere l’attualità di collegamenti col crimine organizzato e ove abbia accertato che il collaboratore ove soggetto a speciali misure di protezione abbia rispettato gli impegni assunti. 56.La revoca della misura La revoca è provvedimento opposto all’ordinanza impositiva e disposto quando risultino mancanti anche per fatti sopravvenuti i presupposti o le esigenze cautelari (mancano gravi indizi, causa di giustificazione o non punibilità, causa di estinzione del reato o della pena, il fatto appaia meno grave), il giudice vi provvede: - - d’ufficio in occasione di: o interrogatorio del destinatario o esame di richiesta di proroga delle indagini preliminari o esame di richiesta di incidente probatorio o udienza preliminare o giudizio dibattimentale su sollecitazione di: o PM o destinatario o difensore nel secondo caso salvo il caso di sollecitazione del PM il giudice deve provvedere entro 5 giorni deve però essere acquisito il parere del PM che deve esprimerlo entro 2 giorni. Il giudice prima di provvedere può assumere l’interrogatorio del destinatario, la richiesta di revoca fondata su elementi nuovi o diversi obbliga il giudice a effettuare l’interrogatorio se ne è fatto richiesta, quando non è in grado di provvedere allo stato degli atti il giudice dispone senza formalità accertamenti da eseguire entro 15 giorni sulle condizioni personali del destinatario e invece in caso di richiesta di revoca per gravi condizioni di salute gli accertamenti devono avvenire entro 5 giorni tramite un perito (299); per la revoca di misura a un collaboratore di giustizia valgono gli stessi criteri della sostituzione in melius. 57.L’estinzione della misura Se revoca e sostituzione riflettono il potere-dovere di controllo sulla misura l’estinzione si collega al mero verificarsi di eventi caducativi per inosservanza di termini perentori o mancato compimento di determinate attività, cause di estinzione pag 278, appena verificata la causa di estinzione il giudice deve adottare il provvedimento di immediata liberazione (3061), riguardo le diverse cause quelle connesse al venir meno di esigenze probatorie si fonda sugli stessi motivi di revoca e sostituzione invece quelle conseguenti a una sentenza o a omesso interrogatorio sono ricollegate a esigenze estranee al discorso cautelare; l’imputato prosciolto o che ha ricevuto sentenza di non luogo a procedere può essere sottoposto a misura coercitiva se ricorra il pericolo di fuga o l’esigenza di difesa sociale qualora sia successivamente condannato per lo stesso fatto (300). 58.La rinnovazione della misura Quando la misura è imposta al fine di garantire le fonti di prova il giudice deve fissare nell’ordinanza a pena di nullità la durata (292) e la misura perde efficacia alla scadenza, tuttavia su richiesta del PM inoltrata prima della scadenza il giudice può ordinare la rinnovazione anche per più di una volta entro gli spazi temporali dei termini massimi di durata delle misure interdittive e delle misure coercitive non custodiali e i termini parziali della custodia cautelare aumentati fino alla metà; la custodia in carcere disposta in procedimenti per reati comuni che non richiedono particolari investigazioni può essere rinnovata per non più di 2 volte entro il limite complessivo di 90 giorni; prima della rinnovazione il giudice deve valutare le ragioni che hanno impedito il compimento degli atti di indagine per cui sia stata disposta la misura e deve sentire il difensore; se la rinnovazione concerne la custodia in carcere nel corso di procedimento per reati diversi sia da quelli di maggiore allarme sociale che da quelli per il cui accertamento siano richieste indagini particolarmente complesse il giudice prima di disporla deve interrogare il destinatario (301). 59.La durata della custodia cautelare e delle altre misure L’art 135 cost impone che la legge stabilisca i limiti massimi della carcerazione preventiva, esigenza che è avvertita però in riferimento a ogni altra misura, la determinazione del tempo di durata è essenziale sia perché sono prescritti adempimenti che vanno svolti entro termini precisi sia perché le privazioni di libertà ante iudicium sono un fatto eccezionale. Il dies a quo da cui decorrono i termini: - notificazione dell’ordinanza è per misure interdittive, di mera coercizione, arresti domiciliari cattura del destinatario è per la custodia carceraria o in luogo di cura momento di applicazione di misura pre-cautelare è se sia stato eseguito il fermo o arresto ciò per il caso più semplice di un un’unica misura, vi sono però peculiari fattispecie: - - plurime ordinanze è che dispongono la medesima misura per uno stesso o diversi fatti anteriori all’emissione della prima ordinanza i termini decorrono dal giorno di esecuzione o notifica della prima ordinanza e sono commisurati all’imputazione più grave purché non si tratti di fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto per cui è stata emessa la prima ordinanza; il dies a quo deve essere il momento in cui sono stati acquisiti i necessari elementi sulla sussistenza delle esigenze cautelari sui reati successivamente contestati con esclusione del computo del tempo trascorso per inerzia dell’autorità giudiziaria detenzione per espiazione di pena è il destinatario di custodia cautelare già detenuto per altro reato o internato per una misura di sicurezza, si applica il principio del favor rei per cui questo è detenuto contemporaneamente per la custodia e l’espiazione in quanto gli effetti della misura sono compatibili con la pena, il dies a quo per la misura cautelare decorre dalla notifica dell’ordinanza; se invece non vi è compatibilità occorre attendere la cessazione dello stato di detenzione o internamento per la decorrenza della misura (297), tale incompatibilità si ha solo per l’obbligo di presentazione alla PG e l’obbligo di dimora; anche nel caso inverso di un soggetto in stato di misura cautelare personale per altro reato raggiunto da un ordine di carcerazione vale il favor rei per cui può essere detenuto contemporaneamente in esecuzione di pena e di ordinanza cautelare, però se gli effetti dei due istituti sono incompatibili è sospesa l’esecuzione dell’ordinanza cautelare (sospensione che però non opera quando la pena sia espiata in regime di misure alternative, 298) Il calcolo della durata della misura deve tener conto della diversa natura afflittiva distinguendo misure: - interdittive è termine ordinario è di 2 mesi, se disposte per esigenze probatorie il giudice può rinnovarle anche oltre salvo il limite per le misure di mera coercizione di mera coercizione è il doppio dei termini di durata delle misure custodiali (308) custodiali è la durata è commisurata alla gravità del reato e il calcolo tiene conto di diversi parametri distinguendosi in parziali, complessivi e massimi; le regole generali per il calcolo di tali termini valgono sempre per arresti domiciliari e custodia in luogo di cura, invece per la custodia in carcere valgono solo quando si proceda per un delitto di maggiore allarme sociale o che richieda indagini particolarmente complesse o quando la misura sia disposta per scongiurare la fuga o esigenze di difesa sociale, se invece la misura è stata disposta solo per esigenze di prova le regole sono diverse perché non può avere durata superiore a 30 giorni e se rinnovata (per non più di 2 volte) non può comunque superare il limite complessivo di 90 giorni (3012bis,2ter) I termini parziali sono fissati riguardo i singoli momenti del procedimento penale (5 distinti periodi) rapportati circa la durata per il 1° alla distinta gravità dei reati e per i gradi di impugnazione alla pena irrogata: - - - dall’inizio dell’esecuzione della misura => fino all’emissione del decreto che dispone il giudizio (429 455) o dell’ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato (438) e della sentenza che applica la pena su richiesta (444): o 3 mesi => si procede per reato per cui vi è reclusione massima non superiore a 6 anni o 6 mesi => si procede per reato per cui vi è reclusione massima superiore a 6 anni o 1 anno => si procede per reato per cui vi è ergastolo o reclusione massima non inferiore a 20 anni o in caso di delitti di maggiore allarme sociale (4072a) dall’emissione dell’ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia => fino alla pronuncia di condanna conclusiva del giudizio abbreviato: o 3 mesi => si procede per reato per cui vi è reclusione massima non superiore a 6 anni o 6 mesi => si procede per reato per cui vi è reclusione massima non superiore a 20 anni o 9 mesi => si procede per reato per cui vi è ergastolo o reclusione massima superiore a 20 anni dall’emissione del provvedimento che dispone il giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia => fino alla pronuncia della sentenza di condanna di 1°: o 6 mesi => si procede per reato per cui vi è reclusione massima non superiore a 6 anni o 1 anno => si procede per reato per cui vi è reclusione massima non superiore a 20 anni o 1 anno e 6 mesi => si procede per reato per cui vi è ergastolo o reclusione massima superiore a 20 anni - - o raddoppio dei termini => si procede per delitti di grave allarme sociale dalla sentenza di condanna in 1° o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia => fino alla pronuncia della sentenza di condanna in appello: o 9 mesi => condanna a reclusione non superiore a 3 anni o 1 anno => condanna a reclusione non superiore a 10 anni o 1 anno e 6 mesi => condanna a ergastolo o reclusione superiore a 10 anni dalla sentenza di condanna in 2° o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia => fino al passaggio in giudicato è i termini corrispondenti a quelli per il passaggio dal 1° al 2° detratto il periodo eventualmente utilizzato in corso del giudizio di 1° per evitare la scarcerazione quando si procede per reati di particolare allarme sociale Tra 1° e 2° vigono i criteri di: - recupero è la protrazione della custodia cautelare recupera la porzione temporale non utilizzata nella fase precedente anticipazione è si può attingere dalla porzione temporale per la fase che va dalla pronuncia di sentenza di 2° al passaggio in giudicato la modifica non incide sulla durata dei termini massimi di custodia cautelare. I termini di durata della custodia cautelare per il grado di legittimità diversamente al grado di appello non decorrono automaticamente ma solo se vi sono tali condizioni: - sentenza di condanna in appello che abbia riformato una sentenza assolutoria il ricorso per cassazione non sia stato proposto esclusivamente dal PM quando non vi sono tali condizioni i termini di durata della custodia cautelare sono quelli complessivi. In caso di regressione del procedimento per annullamento con rinvio della cassazione o altra causa a una fase o grado diverso e nel caso di rinvio ad altro giudice i termini di custodia cautelare per ciascuna fase decorrono nuovamente dal provvedimento che dispone la regressione, però ai fini del computo dei termini massimi di fase si deve tener conto dei periodi di custodia già sofferti prima del regresso. Se l’imputato evade i termini decorrono di nuovo nel momento in cui è ripristinata la custodia (3031,2,3); nel computo dei termini parziali non si calcola i giorni in cui sono tenuti le udienze e quelli impiegati per la delibera della sentenza (2974). La durata della custodia cautelare può allungarsi ulteriormente per effetti di: - proroghe in caso di: o gravi esigenze cautelari nelle indagini preliminari che in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi o a nuove indagini disposte a seguito di richiesta dell’indagato (415bis4) rendano indispensabile il protrarsi della custodia è il PM chiede la proroga prima della scadenza e il giudice sentito questo e il difensore provvede con ordinanza appellabile al tribunale della libertà, la proroga è rinnovabile - per una sola volta e i distinti termini parziali non possono essere superati di oltre la metà o perizia sullo stato di mente dell’imputato nel procedimento di merito è il giudice su richiesta del PM e sentito il difensore con ordinanza ricorribile per cassazione dispone la proroga per il tempo assegnato per la perizia (305) cioè non oltre 90 giorni e comunque in caso di proroga non oltre 6 mesi (277) sospensione può essere: o obbligatoria è nelle fasi di: § udienza preliminare => nel tempo in cui l’udienza è sospesa o rinviata per impedimento dell’imputato; su richiesta dell’imputato o suo difensore per ragioni diverse da acquisizione probatoria o concessione di termini per la difesa; per allontanamento o mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privi di assistenza uno o più imputati § giudizio abbreviato => oltre che nei casi di cui sopra vi è sospensione durante la pendenza dei termini di legge (15 giorni) o fissati dal giudice (entro 90 giorni dalla pronuncia) per la stesura e il deposito della motivazione § dibattimento => tutti i motivi di cui sopra, però non opera (anche nel giudizio abbreviato) verso gli imputati a cui non si riferiscano i casi di sospensione e chiedano si proceda verso di loro previa separazione salva l’ipotesi di sospensione disposta per pendenza dei termini per il deposito della motivazione o facoltativa è può essere disposta per il tempo occorrente per lo svolgimento delle udienze e la delibera della sentenza (nei gradi di merito) o nel caso di giudizio particolarmente complesso per reati di maggiore allarme sociale, il giudice provvede con ordinanza che dinanzi al tribunale della libertà su richiesta del PM I termini complessivi sono: - 2 anni è si procede per reato per cui vi è reclusione massima non superiore a 6 anni 4 anni è si procede per reato per cui vi è reclusione massima non superiore a 20 anni 6 anni è si procede per reato per cui vi è ergastolo o reclusione massima superiore a 20 anni (3034) l’eventuale concessione di proroghe concorre a formare i termini complessivi ma non eventuali sospensioni. I termini massimi sono il tetto invalicabile della custodia cautelare, se decorsi si impone l’immediata liberazione, sono pari a: - doppio dei termini parziali tenuto conto della nuova decorrenza per effetto di regressione o di evasione termini complessivi aumentati della metà - 2/3 del massimo della pena temporanea (l’ergastolo è equiparato alla massima pena temporanea) previsto per il reato contestato o ritenuto in sentenza se il computo sia più favorevole salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare nel computo del termine massimo non si tiene conto dei periodi di sospensione del dibattimento per mancata presentazione o allontanamento o mancata partecipazione di difensori che rendano privi di assistenza uno o più imputati (304). 60.I provvedimenti adottabili in conseguenza della scarcerazione Il soggetto scarcerato per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare può essere nuovamente assoggettato a una misura limitativa della libertà personal, il giudice dispone ne l’applicazione se vi sono i presupposti, le misure coercitive non custodiali possono essere applicate anche cumulativamente quando si proce3dere per uno dei delitti di maggiore allarme sociale (4072a); in via eccezionale può essere ripristinata la custodia cautelare se necessaria e ne ricorra l’esigenza in caso il soggetto trasgredisca le prescrizioni di una misura coercitiva non custodiale oppure se contestualmente o successivamente a una sentenza di condanna ricorra il pericolo di fuga. La PG può procedere al fermo di chi trasgredendo a una prescrizione imposta con l’applicazione di una misura coercitiva non custodiale o dopo la sentenza di condanna stia per darsi alla fuga, di ciò va informato immediatamente il PM del luogo che deve chiedere nei termini la convalida al GIP che con il relativo provvedimento può applicare su richiesta del PM e se ve ne sono le condizioni la custodia cautelare, in tal caso trasmette gli atti al giudice competente che entro 20 giorni può confermare la misura a pena di inefficacia; con il ripristino della custodia cautelare i termini di fase decorrono nuovamente ma ai fini del termine complessivo si tiene conto anche della custodia anteriore (307). 61.Le misure cautelari nei confronti di minorenni Il regime cautelare del minore è improntato alle esigenze rieducative che caratterizzano la sua condizione per cui è più accentuato il criterio del minor sacrificio, ribadito il principio di legalità il legislatore dispone che il giudice nell’applicare le misure cautelari valuti sì le relative esigenze ma anche la necessità di non interrompere i processi educativi del minore su cui vigilano i servizi minorili, ulteriore particolarità è il limite di pena innanzitutto nel determinarla va calcolata anche la diminuente della minore età e le misure diverse dalla custodia cautelare possono essere applicate solo quando si proceda per delitti puniti con l’ergastolo o reclusione massima non inferiore a 5 anni (19 cpp min). Le misure si articolano secondo i criteri di proporzionalità e adeguatezza, sono: - prescrizioni è ineriscono le attività educative del minore e sono imposte se non sia necessario fare ricorso ad altre misure cautelari sentito l’esercente la potestà, perdono - - - efficacia in 2 mesi dalla notifica e sono rinnovabili una sola volta se vi siano esigenze probatorie permanenza in casa è può sostituire le prescrizioni in caso di gravi e ripetute violazioni, possono essere imposti limiti alle comunicazioni con non conviventi, può essere consentito l’allontanamento per attività educative, la vigilanza è affidata all’affidatario che ha l’obbligo di consentire gli interventi e i controlli dell’autorità; ai fini del computo della durata massima della misura questa è considerata custodia cautelare, e la sua durata è computata nella pena da eseguire collocamento in comunità è può sostituire la permanenza in casa in caso di violazioni, consiste nell’affidamento a una comunità con eventuali specifiche prescrizioni sulle attività educative custodia in carcere è può sostituire il collocamento in comunità in caso di violazioni e non può durare oltre 1 mese e solo se si procede per delitto punito con reclusione massima non inferiore a 5 anni, a parte tale ipotesi può essere applicata poi solo quando si procede per delitti non colposi puniti con ergastolo o reclusione massima non inferiore a 9 anni oppure per delitti di furto aggravato o rapina o concernenti armi o stupefacenti o delitti sessuali Ai fini dell’applicazione della custodia cautelare il giudice deve accertare l’esistenza di almeno una di tali esigenze: - gravi e inderogabili necessità di indagine relative alle fonti di prova concreto pericolo di altri delitti con violenza o di criminalità organizzata la durata della custodia cautelare vede i termini per i maggiorenni dimezzati, e se si tratta di minore di anni 16 sono ridotti di 2/3; questi decorrono dalla cattura o dall’arresto o dal fermo o dall’accompagnamento, la scarcerazione per decorrenza può essere gravata dall’imposizione di prescrizioni (20 – 24 cpp min); per il minore infermo le misure cautelari vanno eseguite in luogo di cura, in ogni caso si eseguono con le modalità per i minorenni anche verso chi nel corso di esecuzione abbia compiuto il 18° ma non il 21° anno di età anche se l’esecuzione abbia inizio dopo il compimento del 18° anno; l’esecuzione è affidata al personale dei servizi minorili; le spese sono a carico dello Stato. Titolo 3: L’applicazione di misure cautelari reali 62.L’applicazione del sequestro preventivo Il procedimento inizia con la richiesta del PM che ritenga che la libera disponibilità della cosa individuata come pertinenza del reato possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare il presunto autore nella commissione di altri, è inoltrata al giudice competente a pronunciarsi nel merito, prima che sia iniziata l’azione penale la richiesta è rivolta al GIP o al giudice di pace competente per le indagini preliminari, in materia dei rifiuti in Campania è rivolta al tribunale ordinario di Napoli in composizione collegiale; il giudice con decreto motivato accoglie la richiesta disponendo il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca o la rigetta, la richiesta è sempre accolta nel procedimento che riguardi taluno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la PA (321); il decreto è trasmesso in duplice copia dal cancelliere all’organo che deve provvedere all’esecuzione, nelle indagini preliminari è il PM (92 disp att); le modalità esecutive variano a seconda dell’oggetto: - mobili e crediti => pignoramento presso il debitore o presso il terzo immobili o mobili registrati => trascrizione aziende => iscrizione nel registro delle imprese in caso l’oggetto sia costituito da aziende o comunque beni che vanno necessariamente amministrati salvo quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia il giudice nomina un amministratore giudiziario (104 104bis disp att). 63.La revoca del sequestro preventivo Il sequestro è revocato a richiesta del PM o dell’interessato quando risultino mancanti anche per fatti sopravvenuti le condizioni di applicabilità; nelle indagini preliminari provvede il PM con decreto motivato notificato a coloro che hanno diritto di impugnare, in caso di richiesta dell’interessato respinta anche in parte dal PM questi la trasmette entro il giorno successivo alla ricezione al giudice cui esprime il suo parere (321); può infine essere revocato dal tribunale del riesame mai però quando disposto su cose di cui è obbligatoria la confisca (324). 64.La perdita di efficacia del sequestro preventivo Il sequestro disposto dal PM o dalla PG perde efficacia se non osservati i termini di convalida o se il giudice non emetta decreto motivato di convalida entro 10 giorni dalla richiesta (321); altra ipotesi di perdita di efficacia è in caso di sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento anche se impugnata ogni volta che il giudice ritenga di non dover disporre la confisca (3231). 65.L’applicazione del sequestro conservativo Il sequestro conservativo è eseguito nelle forme del corrispondente provvedimento cautelare del processo civile ed è privo della natura di atto di apprensione coattiva che invece è propria del sequestro probatorio e quello preventivo; è disposto nel corso del processo di merito con ordinanza (318) dal giudice che procede (317). 66.La revoca del sequestro conservativo Il sequestro conservativo può essere revocato in ogni stato e grado quando sia presentata offerta di cauzione, è disposta poi la revoca dal tribunale del riesame a seguito di impugnazione del provvedimento impositivo della misura qualora sia stata inoltrata offerta di cauzione proporzionata al valore delle cose sequestrate (319). 67.La commutazione del sequestro conservativo in cauzione Il sequestro conservativo può essere evitato con offerta di una cauzione idonea a garantire i crediti da tutelare da parte dell’imputato o del responsabile civile, il giudice con decreto dispone che il sequestro non abbia luogo e stabilisce le modalità per la prestazione della cauzione (319). 68.La conversione del sequestro conservativo in pignoramento Il sequestro conservativo può convertirsi in pignoramento automaticamente all’irrevocabilità di una sentenza di condanna del’imputato o del responsabile civile al pagamento di una pena pecuniaria o al risarcimento del danno alla parte civile. 69.L’esecuzione forzata Si applicano le disposizioni del cpc, l’ordine di soddisfazione sul ricavato è: - somme dovute alla parte civile come risarcimento somme dovute alla parte civile come spese processuali pene pecuniarie spese del procedimento ogni altra somma dovuta all’erario (320) 70.L’estinzione del sequestro conservativo L’estinzione della misura si verifica quando sia emessa una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non più soggetta a impugnazione, la cancellazione della trascrizione del sequestro di immobili è a cura del PM ma in caso d’inerzia l’interessato può proporre incidente di esecuzione (317). 71.La conversione del sequestro probatorio in conservativo o preventivo e del preventivo in probatorio o conservativo Ipotesi di conversione, scaduto il primo sequestro in alternativa alla restituzione: - - - da sequestro probatorio in conservativo è su richiesta del PM o della parte civile il giudice può disporre il mantenimento del sequestro a garanzia dei crediti da sequestro probatorio in preventivo è allo stesso modo il giudice dispone il mantenimento del sequestro quando ritenga che la libera disponibilità delle cose possa protrarre o aggravare le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri (2622,3) da sequestro preventivo in conservativo è se non deve disporre la confisca (240 cp) su richiesta del PM o della parte civile il giudice ordina la conversione quando ritenga che il sequestro vada mantenuto a garanzia dei crediti da sequestro preventivo in probatorio è è ordinato quando vi sono più esemplari identici della cosa sequestrata che presenti un interesse probatorio e opera solo su un esemplare mentre sono restituiti gli altri (3232,4), ciò è tra le eccezioni alla regola dell’assunzione dei mezzi di prova su richiesta delle parti (190) e inoltre non si prevede un potere di revoca ex officio facendo del PM il vero gestore della vicenda cautelare cosa strana in un sistema accusatorio (salvo la revoca del sequestro preventivo quando risultino mancanti per fatti sopravvenuti le condizioni di applicabilità) derogando al principio della formazione della prova nel contraddittorio, dunque imposto su richiesta del PM e revocato sempre su sua richiesta il sequestro preventivo pare provvisto di garanzia solo formale di giurisdizionalità Titolo 4: Altre garanzie in materia di libertà 72.Gli altri interventi del giudice in funzione di garanzia delle libertà costituzionali In ulteriori fattispecie interviene il giudice in funzione di garanzia a conferma della scelta legislativa di garantire la tutela giurisdizionale in ogni ipotesi di sacrificio delle libertà personali. 73.L’applicazione provvisoria di misure di sicurezza Le misure di sicurezza sono applicate in via provvisoria quando: - presupposto generale di applicabilità è mancanza di causa di giustificazione o di non punibilità o di estinzione del reato o della pena (273) condizione speciale di applicabilità è accertamento della pericolosità sociale (203 cp) devono esservi gravi indizi di commissione del fatto (312) e il procedimento impositivo è analogo a quello delle misure cautelari; il giudice provvede con ordinanza e procede all’interrogatorio se non già fatto (313). Verso il minore imputato sono applicabili misure di sicurezza salvo il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, l’applicazione provvisoria avviene su richiesta del PM con la sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità o anche d’ufficio con la sentenza che definisce il giudizio abbreviato, va sempre accertata la pericolosità e il pericolo concreto di commissione di delitti violenti o di crimine organizzato; la misura decade dopo 30 giorni senza che sia iniziato il giudizio di pericolosità, sia se accolta che rigettata sono trasmessi gli atti al tribunale per i minori che procede al giudizio e decide con sentenza sentiti gli interessati potendo nell’iter intervenire sulla misura provvisoria; la competenza sull’esecuzione della misura è del magistrato di sorveglianza per i minori del luogo che vigila costantemente e in caso di revoca della misura comunica al PM presso il tribunale per i minori che eventualmente esercita le iniziative civili; la misura della libertà vigilata è applicata nelle forme della permanenza in casa, quella del riformatorio giudiziario è applicata solo in relazione a delitti per cui è consentita la custodia cautelare ed eseguita nelle forme del collocamento in comunità; contro i provvedimento del magistrato di sorveglianza è possibile appello dinanzi al tribunale per i minori che non ha effetto sospensivo salvo quest’ultimo disponga il contrario. 74.La funzione di garanzia del giudice in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni La presenza del giudice è assicurata in tutto l’iter della procedura, questi: - - - - concede con decreto motivato l’autorizzazione in caso di gravi indizi di reato se l’operazione sia assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini riceve non oltre 24 ore comunicazione dell’intercettazione disposta con decreto motivato in cui vanno enunciati i motivi del grave pregiudizio derivante dal ritardo dal PM in caso di urgenza decide entro 48 ore dal provvedimento sulla convalida con decreto motivato, altrimenti l’intercettazione non può proseguire e i risultati sono inutilizzabili proroga la durata per periodi successivi di 15 giorni (20 per delitti di crimine organizzato) sempre che permangano i presupposti autorizza il PM a ritardare non oltre la chiusura delle indagini preliminari il deposito in segreteria dei verbali e delle registrazioni insieme ai decreti quando da ciò (che di solito avviene entro 5 giorni dalla fine delle operazioni) possa derivare grave pregiudizio per le indagini proroga il termine fissato dal PM entro cui i verbali e le registrazioni e i decreti restano depositati in segreteria dispone l’acquisizione delle conversazioni indicate dalle parti che non appaiano manifestamente irrilevanti e procede allo stralcio del materiale di cui sia vietata l’utilizzazione dispone la trascrizione integrale con le forme della perizia delle registrazioni che vanno acquisite decide in camera di consiglio sulla richiesta di distruzione a tutela della riservatezza della documentazione relativa a intercettazioni non più necessarie (267 – 271) Se l’intercettazione riguarda un parlamentare la funzione di garanzia è ancora più incisiva, non può essere eseguita senza l’autorizzazione della camera di appartenenza cui il giudice (o il PM in caso di urgenza) la richiede e in attesa l’esecuzione è sospesa; in caso da verbali o registrazioni o tabulati di procedimenti riguardanti terze persone vi abbia preso parte un parlamentare il giudice qualora li ritenga irrilevanti sentite le parti ne decide in camera di consiglio la distruzione totale o parziale, se invece su istanza di chi vi abbia interesse e sentite le parti ritiene necessario utilizzare detto materiale decide con ordinanza e richiede nei 10 giorni successivi l’autorizzazione alla camera enunciando il fatto e le norme ritenute violate e gli elementi su cui la richiesta si fonda allegando il materiale (in caso di scioglimento della camera la richiesta perde efficacia e decorre dall’inizio della successiva legislatura), se l’autorizzazione è negata la documentazione è distrutta non oltre 10 giorni; la documentazione acquisita in violazione di tali regole va dichiarata inutilizzabile dal giudice in ogni stato e grado; l’autorizzazione della camera non è necessaria per l’utilizzo delle intercettazioni verso soggetti diversi dal parlamentare. 75.L’accompagnamento coattivo dinanzi l’autorità giudiziaria Tale provvedimento è disposto dal giudice con decreto motivato e costringe taluno a presentarsi al suo cospetto, si distingue se questi è: - indagato o imputato è il giudice ordina di condurlo se occorre anche con la forza altro soggetto è il giudice ne può ordinare l’accompagnamento coattivo e può condannarlo al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende il soggetto non può essere tenuto a disposizione oltre il compimento dell’atto e di quelli consequenziali per cui sia necessaria la sua presenza e comunque non oltre 24 ore (132 133); anche quando la presenza indispensabile dell’indagato o imputato sia richiesta dal PM per procedere ad atti di interrogatorio o confronto l’accompagnamento non può essere disposto senza l’autorizzazione del giudice (376). 76.L’applicazione di misure di prevenzione L’applicazione di una misura di prevenzione personale (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo o divieto di soggiorno) è disposta dal tribunale ordinario del capoluogo di provincia ove dimora persona indiziata di appartenenza ad associazioni mafiose o di altri gravi delitti, la proposta può essere del procuratore nazionale antimafia o del PM presso il tribunale distrettuale ove dimora il destinatario o del questore competente o del direttore della DDA; solo per le persone pericolose per la sicurezza pubblica è previsto che la proposta sia sempre preceduta da avviso al soggetto con i motivi del sospetto e l’invito a tenere condotta conforme alla legge; se la proposta è verso un condannato in via definitiva il questore può imporre all’atto della notifica della proposta il divieto (opponibile dinanzi al giudice monocratico) di possedere taluni strumenti (es radar, mezzi blindati) la cui violazione è reato e i relativi strumenti posseduti illegalmente sono confiscati e affidati alle forze di polizia; entro 30 giorni dalla proposta il tribunale provvede con decreto motivato emesso in camera di consiglio cui interviene il PM e l’interessato col difensore, il provvedimento è comunicato al PM presso il tribunale ordinario e al Pm presso la corte d’appello e all’interessato che entro 10 giorni possono proporre ricorso alla corte di appello che entro 30 giorni decide in camera di consiglio con decreto ricorribile in cassazione. La misura di prevenzione patrimoniale indicata dalla legge è la confisca la cui procedura è la stessa, se la persona compie operazioni per eluderla è disposta su denaro e altri beni di valore equivalente, in caso di morte del destinatario rispondono gli eredi entro 5 anni dal decesso, oggetto della confisca sono sia beni sproporzionati rispetto al reddito o l’attività di cui il soggetto abbia disponibilità a qualsiasi titolo sia i beni frutto o reimpiego di attività illecita, a tal fine sono svolte indagini mirate che coinvolgono sia persone fisiche che giuridiche legate al soggetto. In vista della confisca può essere disposto il sequestro con provvedimento collegiale se in base a sufficienti indizi si ritenga che i beni siano di provenienza illecita o ne costituiscano il reimpiego, il presidente del collegio con decreto motivato anche prima del procedimento in caso di urgenza può disporlo ma poi va convalidato dal collegio; col provvedimento di sequestro è nominato il giudice delegato alla procedura e un amministratore, il sequestro è revocato dal tribunale se è respinta la proposta di confisca o i beni risultino di provenienza lecita, la confisca è disposta se il tribunale accolga la proposta all’esito di un procedimento con ampia possibilità di intervento del proposto che però deve dimostrare la provenienza lecita dei beni, col provvedimento che dispone la confisca il tribunale può dichiarare la nullità di atti di disposizione simulatori. 77.La convalida del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale L’autorità amministrativa può disporre l’espulsione dello straniero entrato nello Stato illegalmente o trattenutosi senza aver richiesto il permesso di soggiorno o che appartenga alla categoria delle persone pericolose, l’espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento coattivo alla frontiera, il provvedimento è comunicato entro 48 ore al giudice di pace territorialmente competente e la sua esecuzione è sospesa fino alla convalida la cui udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore e alla presenza dell’interessato; il giudice provvede alla convalida con decreto motivato entro altre 48 ore verificata l’osservanza dei termini e sentito l’interessato se comparso, in attesa del giudizio il soggetto è trattenuto in un centro di identificazione, quando la convalida è concessa il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diviene esecutivo altrimenti perde effetto, contro il decreto di convalida è proponibile ricorso in cassazione che però non ha effetto sospensivo, al fine di assicurare la celerità della convalida le questure forniscono al giudice di pace supporto. Capitolo V: LA GARANZIA DEI TEMPI E DELLE FORME Sezione 1: la durata ragionevole 1.Il principio di ragionevolezza dei tempi nel procedimento penale Il procedimento penale è un meccanismo complesso e dispendioso in cui occorre conciliare la completezza dell’accertamento ma anche l’efficacia della decisione cioè il suo pervenire entro tempi ragionevoli, i tempi nelle carte: - - Costituzione è il 1112,3 discorre di ragionevole durata del processo e di informare riservatamente la persona accusata nel minor tempo possibile, il 135 impone che vi siano limiti massimi di carcerazione preventiva CEDU è discorre di tempo ragionevole e di giudicare la persona arrestata o detenuta al più presto Patto internazionale è discorre di rapidità dell’accertamento e giudizio entro un termine ragionevole le formule come si vede sono ampie e generica ciò per la difficoltà di predeterminare i tempi del procedimento penale, su esso incidono molteplici fattori come la durata delle indagini e la loro complessità o ancora gli eventuali gradi ulteriori al primo, si impone dunque genericamente di evitare ingiustificati ritardi e agire in tempi ragionevoli, il legislatore pone comunque dei punti fermi come la durata massima delle indagini preliminari o i tempi della custodia cautelare. In caso però da un irragionevole ritardo derivi un danno patrimoniale o non, il danneggiato può proporre domanda di riparazione alla corte di appello individuata secondo il meccanismo della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati, sia in pendenza del procedimento in cui la violazione si è verificata che entro 6 mesi dalla sua definizione, la corte decide entro 4 mesi dal deposito del ricorso e determina la riparazione secondo il danno emergente e il lucro cessante o in via equitativa. 2.L’immediata declaratoria di cause di non punibilità L’imputato ha il diritto a ottenere la tempestiva definizione del procedimento quando ne sia evidente l’inutilità della prosecuzione, per cui il giudice dichiara d’ufficio in ogni stato e grado con sentenza che: - il fatto non sussiste l’imputato non lo ha commesso il fatto non costituisce reato - il fatto non è previsto dalla legge come reato il reato è estinto manca una condizione di procedibilità le ragioni della declaratoria sono nella ragionevolezza dei tempi ma soprattutto nel favor rei, la puntualizzazione della declaratoria “in ogni stato e grado del processo” non la esclude le indagini preliminari in cui il PM sollecita il giudice ad adempire l’obbligo presentando una richiesta di archiviazione ma evidenzia che se non c’è un processo non vi sono le condizioni per un’iniziativa del giudice. Si distinguono: - proscioglimento meramente processuale è in caso di improcedibilità dell’azione o estinzione del reato proscioglimento nel merito è in caso che il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato, il fatto non è previsto dalla legge come reato Ulteriore applicazione del favor rei è nella prescrizione per cui il giudice ha l’obbligo di pronunciare sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere quando pur in presenza di una causa di estinzione del reato dagli atti risulti evidente un caso di proscioglimento nel merito (129), l’evidenza è esclusa se è insufficiente o contraddittoria la prova di ciò (530), dunque prevale il proscioglimento nel merito su quello processuale, ciò non si ha però in caso di improcedibilità dell’azione dunque restringendo la portata del favor rei tuttavia non si può formulare un giudizio sul fatto di cui all’imputazione quando questa non si sarebbe dovuta neppure formulare. 3.I termini procedimentali Termine è il limite cronologico entro cui un atto può o deve essere compiuto e il limite cronologico prima del quale un atto non deve essere compiuto, il legislatore discorre di termini processuali (172) anche se vanno intesi come procedimentali essendo applicabili anche nel corso delle indagini, nel loro insieme rispondono all’esigenza di rendere ragionevoli i tempi del procedimento ma si distinguono tra loro per il diverso scopo. 4.Le regole per il computo dei termini Il riferimento è al calendario comune, i termini possono essere a ore o a giorni o a mesi o ad anni, non si tiene conto dell’ora e giorno iniziale (salvo diversa previsione) mentre si computa quello finale, in caso di scadenza in giorno festivo vi è proroga di diritto, quando è indicato solo il momento finale (es 4681) le unità di tempo si computano intere e libere con esclusione quindi del giorno finale; il termine per fare dichiarazioni o depositare documenti o compiere altri atti in ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui l’ufficio è chiuso al pubblico (172). 5.I termini perentori I termini perentori, che limitano di fatto le facoltà che le parti e in genere i soggetti possono far valere per l’esercizio di diritti processuali, impongono di compiere una determinata attività o presentare un determinato atto entro e non oltre lo spazio temporale fissato, a pena di decadenza; la perentorietà deve essere espressamente indicata (es “a pena di decadenza” 1753, “a pena di inammissibilità” 4681), i termini perentori non possono essere prorogati salvo la legge disponga diversamente (173). 6.I termini ordinatori I termini ordinatori tendono a regolare l’evolvere del procedimento fissando limiti cronologici entro cui un determinato adempimento deve essere compiuto, non vi è però conseguenza sanzionatoria ma il controllo sulla loro osservanza è uno dei compiti di chi è preposto a vigilare sugli uffici giudiziari; es 548 121. 7.I termini dilatori I termini dilatori sono predisposti nell’interesse della difesa per precludere per tutta la loro durata il compimento di attività dell’autorità giudiziaria o della PG da essa delegata, in genere questi afferiscono ai termini per comparire (es 419 127 429), consegue alla mancata osservanza la nullità dell’atto compiuto (es avviso di udienza preliminare che non rispetti i 10 giorni liberi, se si tiene lo stesso l’udienza è nulla anche questa). 8.L’abbreviazione e il prolungamento dei termini La durata ordinaria del termine può essere: - - abbreviata: o su richiesta o consenso della parte in favore del quale è stabilito un termine (dilatorio o perentorio) con dichiarazione ricevuta dal cancellerie o dal segretario del PM (173) o d’ufficio in situazioni eccezionali come l’invito a presentarsi notificato dal PM pur in limiti tali da lasciare il tempo necessario a comparire (375) e in sede di comparizione il soggetto deve dichiarare di consentire alla riduzione con rinuncia ad avvalersi del termine ordinario prolungata è riguarda i termini per la comparizione e può essere disposto in ragione del numero dei giorni necessari per il viaggio (max 3), per il residente all’estero è stabilito dal giudice, tali disposizioni si applicano anche per la presentazione di altre persone oltre all’indagato o imputato per cui l’autorità procedente abbia messo un ordine o un invito (174) 9.La restituzione nel termine La restituzione in termine è un rimedio eccezionale che consente pur decorso un termine perentorio di non subire i relativi effetti decadenziali, casi: - caso fortuito e forza maggiore è il PM e le parti private e i difensori possono farne richiesta entro 10 giorni dalla cessazione provando un’impossibilità oggettiva a rispettare il termine per proporre impugnazione o opposizione è indipendentemente da caso fortuito o forza maggiore l’imputato è restituito in termine su sua richiesta per impugnare una sentenza contumaciale o opporsi verso un decreto di condanna salvo abbia avuto effettiva conoscenza e abbia rinunciato all’azione, il giudice compie le necessarie verifiche, la richiesta va presentata a pena di decadenza entro 30 giorni dall’effettiva conoscenza del provvedimento che in caso di estradizione dall’estero coincide con la consegna del condannato, la restituzione non è concedibile più di una volta per ciascuna parte in ciascun grado ed è disposta con ordinanza dal giudice che procede (nelle indagini è il GIP), l’ordinanza che la concede è impugnabile solo con la sentenza che decide sull’impugnazione o sull’opposizione, l’ordinanza che la nega è ricorribile in cassazione; nell’accogliere la richiesta per proporre impugnazione il giudice ordina la scarcerazione e la cessazione degli effetti della sentenza; non si tiene conto ai fini della prescrizione del reato del tempo tra la notifica della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notifica alla parte dell’avviso di deposito dell’ordinanza che accorsa la restituzione; il giudice provvede poi su richiesta di parte e in quanto possibile alla rinnovazione degli atti cui la parte aveva diritto di assistere (se è disposta dalla cassazione provvede il giudice competente per il merito) (175 176) 10.I termini di durata ordinaria delle indagini preliminari Il PM può compiere le indagini in un tempo limitato in quanto prive di funzione istruttoria e dunque non devono avere durata superiore a quella strettamente occorrente a stabilire quale sbocco dare alla notizia di reato, ciò sia per imprimere tempestività alle investigazioni per contenere in un tempo determinato la condizione di chi è soggetto alle indagini; non vi è alcuna contraddizione tra tale disposizione e il principio di obbligatorietà dell’azione penale (112 cost) in quanto il PM non è turbato nelle sue determinazioni che assume allo stato degli atti alla scadenza del termine (ben potendo per elementi sopravvenuti riaprire il caso). Il termine ordinario di durata delle indagini preliminari è diverso a seconda: - reati comuni è 6 mesi reati di maggiore allarme sociale è 1 anno salva il caso di ulteriori indagini svolte su richiesta dell’indagato entro tali termini il PM richiede il rinvio a giudizio (4052). L’esercizio dell’azione (quando non va richiesta l’archiviazione) avviene nelle forme: - richiesta di applicazione di pena concordata (444) - - giudizio direttissimo (449) è i termini variano da poche ore in caso di arresto in flagranza a 30 giorni in caso di confessione o in caso sia instaurato a seguito di convalida dell’arresto ad opera del GIP giudizio immediato (453) è i termini sono 90 giorni dall’iscrizione della notizia di reato (454) decreto penale di condanna (459) è i termini sono gli stessi del tempo ordinario cioè 6 mesi dall’iscrizione del indagato (459) richiesta di rinvio a giudizio (405) è il termine è quello ordinario, esteso a tutte le forme di esercizio dell’azione diverse da quelle per cui è espressamente previsto un termine Riguardo invece i reati di competenza del giudice di pace vi è un duplice termine: - notizia di reato acquisita direttamente dal PM è la iscrive nel registro fin dal primo atto di indagine, il termine di chiusura delle indagini è 4 mesi notizia di reato acquisita dalla PG è anch’essa ha 4 mesi per le sue indagini al termine delle quali riferisce al PM una relazione, questi ricevutala provvede all’iscrizione della notizia di reato, se ritiene necessarie ulteriori indagini che non intende svolgere direttamente restituisce gli atti alla PG che ha 2 mesi per compierle in caso di flagranza o evidenza della prova su richiesta della PG il PM autorizza nei successivi 15 giorni la presentazione dell’imputato dinanzi il giudice di pace indicando la data e ora dell’udienza o in casi di particolare urgenza rinvia direttamente l’imputato dinanzi al giudice di pace con citazione contestuale all’autorizzazione. 11.I termini di durata massima delle indagini preliminari Il termine di 6 mesi è prorogabile fino a un massimo di 18 mesi e in determinati casi anche fino a 2 anni, il termine di 1 anno è prorogabile fino a 2 anni, la facoltà di proroga è del giudice che provvede sulla richiesta del PM sentito anche l’interessato nei procedimenti per reati comuni, la più lunga durata è prevista per i reati di maggiore allarme sociale (pag 322) in ragione di esigenze investigative particolarmente complesse (4071,2), per essi il PM se non riesce a completare le indagini entro 1 anno può chiedere una o più proroghe ciascuna della durata massima di 6 mesi fino alla concorrenza di 2 anni. 12.Il dies a quo per il computo del termine di durata delle indagini preliminari Il termine per le indagini preliminari decorre dalla data in cui è iscritto il nome della persona cui il reato è attribuito (non la notizia puramente oggettiva) nel registro delle notizie di reato (335), se il reato è perseguibile a querela o a istanza o richiesta di procedimento o occorra autorizzazione a procedere il termine decorre dal momento in cui la condizione di procedibilità pervenga al PM (405); criticata è però la differenza che si fa riguardo al modo in cui la notizia perviene al PM: - direttamente è iscrive immediatamente nel registro la notizia di reato che gli pervenga (con denuncia o referto) o acquisisca di sua iniziativa (335) - per il tramite della PG è prima di trasmettere la notizia al PM questa può compiere indagini i cui limiti cronologici non sono sempre normativamente predefiniti, la trasmissione avviene comunque solo dopo l’acquisizione dalla PG, tuttavia il dies a quo non è quello in cui la notizia si forma (anche perché la PG è tenuta a indicare la data in cui ha acquisito la notizia ex 347) ma il legislatore fa una serie di distinguo che minano l’uguaglianza, e infatti l’obbligo di informativa al PM in alcuni casi è in termini precisi (12 ore per fermo per l’identificazione, 48 ore dal compimento di un atto per cui sia necessaria l’assistenza difensiva dell’indagato) mentre in altri con generici auspici di “senza ritardo” 13.La procedura di proroga del termine di durata delle indagini preliminari La ragionevolezza dei tempi esige che le proroghe siano consentite solo in situazioni di necessità normativamente determinate e oggettivamente riscontrabili, la richiesta avviene prima della scadenza dei termini dal PM al GIP che per giusta causa proroghi il termine ordinario, poi in casi di particolare complessità dell’indagine o impossibilità oggettiva di concluderle entro il termine prorogato (escluso omicidio colposo e lesioni colpose da circolazione) possono essere chieste ulteriori proroghe; ciascuna proroga non può superare i 6 mesi. Nei procedimenti per reati comuni (e alcuni reati di maggiore allarme sociale) la richiesta è notificata a cura del giudice all’indagato (e persona offesa che abbia chiesto di essere informata) con avviso di facoltà di presentare memorie entro 5 giorni; se ritiene di autorizzare la proroga il giudice provvede con ordinanza emessa senza intervento degli interessati in camera di consiglio, se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti fissa entro 10 giorni dalla scadenza del termine per le memorie udienza in camera di consiglio dandone avviso al PM e all’indagato (e persona offesa) (127) al cui esito autorizza con ordinanza il PM a proseguire le indagini o fissa un termine non superiore a 10 giorni entro cui questi deve determinarsi sull’azione penale (sempre che il termine per le indagini sia scaduto). Nei procedimenti per reati di crimine organizzato il giudice entro 10 giorni dalla richiesta, senza dare avviso alcuno provvede con ordinanza comunicando al PM l’autorizzazione a proseguire le indagini o invitandolo alle richieste conclusive; tale dialogo riservato si ha anche nei reati di maggiore allarme sociale. In caso di procedimento avviato in forza di una notizia di reato che riguardi persona ignota il PM entro 6 mesi dall’iscrizione deve richiedere l’archiviazione o l’autorizzazione a proseguire le indagini che è concessa dal giudice con decreto motivato, se invece quest’ultimo ritenga che il reato sia attribuibile a una persona già individuata ordina che il nome sia iscritto (415). Le indagini relative a reati di competenza del giudice di pace sono prorogabili per non più di 2 mesi dal PM che adotta provvedimento motivato comunicato con immediatezza al giudice di pace per le indagini preliminari che in caso ritenga ingiustificata la proroga dichiara la chiusura delle indagini, se invece la ritiene eccessiva riduce il termine. 14.Gli effetti del mancato rispetto dei limiti temporali per le indagini La sanzione per l’inosservanza del termine di durata delle indagini è l’inutilizzabilità: - atti compiuti dopo la richiesta di proroga ma prima della comunicazione del rigetto sono utilizzabili se compiuti prima della scadenza del termine originario (406) atti compiuti dopo la scadenza del termina dal PM che non abbia esercitato l’azione penale o richiesto l’archiviazione sono inutilizzabili, salvo non siano atti di indagine svolti in accoglimento della richiesta dell’indagato avvisato della conclusione delle indagini (407) inoltre se il PM non esercita l’azione penale o richiede l’archiviazione nei termini il procuratore generale presso la corte di appello dispone con decreto motivato l’avocazione delle indagini e svolti gli accertamenti indispensabili formula le richieste entro 30 giorni (412), ciò non vuol dire necessariamente esercitare l’azione penale ma è solo finalizzato a superare la stasi e concludere le indagini. 15.La predisposizione di meccanismi di accelerazione del processo La durata del processo è punto dolente, non deve essere eccessivamente rapido che spesso è sinonimo di sommarietà, ma neanche estremamente lento in modo da non tutelare nessuno, ma dovrebbe avere una durata ragionevole nel senso di non tollerare ingiustificati ritardi o pause, tale principio si scontra però con la crisi cronica di mezzi della giustizia nonostante i mezzi deflattivi dei riti alternativi al giudizio dibattimentale e i riti alternativi alla definizione mediante giudizio (es l’udienza preliminare dovrebbe avvenire entro 30 giorni dal deposito della richiesta del PM, ma così non avviene), la sospensione dunque dovrebbe avvenire solo per ragioni di assoluta necessità e per un periodo massimo di 10 giorni (477) tuttavia la scarsezza di “postazioni giudicanti” (soggetti + spazi) rende ciò impraticabile. Maggiore incisività ha la disciplina dei passaggi di fase che tende a darvi continuità, per cui nel disporre il rinvio a giudizio il GUP indica la data del dibattimento che non è fissabile prima di 20 giorni (termine dilatorio a tutela della difesa) (429), ciò è vincolante in linea di massima anche se è consentito al presidente del tribunale di differire l’udienza con decreto per giustificati motivi per non più di una volta (465); ancora sono previsti tempi contenuti per il deposito della motivazione dopo la sentenza in ogni caso non superiori a 90 giorni (544). 16.La sospensione del procedimento penale L’evolvere del procedimento dovrebbe caratterizzarsi per la sua continuità, ogni fase e grado sono legati al precedente dall’adozione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o d’iniziativa di parte assunti nei termini di legge, in talune ipotesi tassative però il procedimento è interrotto da provvedimenti di sospensione: - se la decisione dipenda dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o cittadinanza (3) questione di costituzionalità non manifestamente infondata - in caso di ricusazione può disporsi che il giudice ricusato si limiti al compimento di atti urgenti o sospenda temporaneamente ogni attività (412) richiesta di rimessione ad altro giudice (472) da accertamenti risulti che lo stato mentale dell’imputato ne impedisca la cosciente partecipazione (711) la necessità di richiedere l’autorizzazione a procedere sia sorta dopo che il PM abbia esercitato l’azione penale (3443) in caso di procedimento per reato di ingresso e soggiorno illegale nello Stato se vi è presentazione di una domanda di protezione internazionale il dibattimento è sospeso per tutelare i diritti delle parti in ipotesi di nuove contestazioni (519 520) la decisione dipende dalla risoluzione di una questione civile o amministrativa di particolare complessità per cui sia già in corso un procedimento presso il giudice competente (479) 17.La riunione dei processi La riunione può essere disposta in tutti i casi di connessione di imputazione e indagini collegate per motivi diversi dall’unicità della fonte probatoria, tra processi pendenti nello stesso stato e grado dinanzi al medesimo giudice se non determini un ritardo nella loro definizione (17); per agevolarla se i processi pendono dinanzi a giudici diverse o a diverse sezione dello stesso ufficio giudiziario il dirigente di questo o della sezione designa per l’eventuale riunione il giudice o la sezione cui per primo sia stato assegnato uno dei processi, salvo sussistano rilevanti esigenze di servizio o la designazione possa pregiudicare la rapida decisione in tali casi provvede con decreto motivato (2 disp att). Il giudice di pace prima di procedere all’udienza di comparizione può ordinare la riunione quando ricorra una connessione d imputazioni sempre che non ne pregiudichi la rapida definizione, può ordinarla anche al di fuori di tali casi ogni volta giovi alla celerità e alla completezza dell’accertamento. I provvedimenti sulla riunione sono dati con ordinanza anche d’ufficio sentite le parti (19). 18.La separazione di imputazioni costituenti oggetto di un unico processo La separazione è ordinata sempre che il giudice non ritenga che la trattazione unitaria sia necessaria per l’accertamento, risponde a esigenze di ragionevole durata perché consente di stralciare e quindi decidere su posizioni che sono già chiare e provate, casi pag 332. Il giudice di pace ordina la separazione delle imputazioni se la trattazione unitaria possa pregiudicare il tentativo di conciliazione o la rapida definizione di alcune fra quelle riunite. 19.La sospensione dei termini nel periodo feriale Il decorso dei termini del procedimento è sospeso di diritto ogni anno dal 1 agosto al 15 settembre, se il termine comincia in tale periodo l’inizio è differito al 16 settembre, tale sospensione interessa anche i termini per le indagini preliminari, non opera però in talune occasioni (pag 333), nei procedimenti per reati di crimine organizzato è la natura stessa dei reati a non farla operare, negli altri casi occorre un’iniziativa delle parti o del giudice, per cui se vi sono sogfgetti in custodia cautelare i termini decorrono se questi rinunciano alla sospensione o il giudice essendo in scadenza nel periodo feriale la custodia dichiari anche d’ufficio con ordinanza motivata l’urgenza del provvedimento e faccia si che i termini decorrano anche nel periodo feriale dalla data di notifica dell’ordinanza, analoga procedura si ha quando la prescrizione del reato maturi nel periodo feriale o nei successivi 45 giorni, in entrambi i casi se il procedimento è nella fase delle indagini il giudice provvede su richiesta del PM o dell’indagato o del difensore specificando le ragioni dell’urgenza e la natura degli atti da compiere, stesso obbligo di motivazione è imposto al PM che ritenga di dover procedere ad accertamenti tecnici urgenti nel periodo feriale, i termini decorrono dalla notifica dell’ordinanza del giudice o del decreto del PM; l’assunzione urgente nel periodo feriale di mezzi di prova avviene nelle forme dell’incidente probatorio (495) anche se è già avviato il dibattimento, se però il giudice non si è ancora pronunciato sull’ammissione del mezzo di prova occorre che nella prima udienza successiva all’assunzione urgente valuti le richieste probatorie delle parti (495) e in caso non le ammetta i verbali dell’assunzione non sono utilizzabili. Sezione 2: la forma Titolo 1: gli atti 20.La forma come garanzia del contenuto dell’atto Il procedimento penale è un insieme di atti collegati da un rapporto di derivazione causale finalizzati al progredire del meccanismo, sono attività tra loro indipendenti per cui devono svolgersi in forme prestabilite che diano conto di ciò che si è fatto, dunque vi è una diffusa garanzia di forme nel senso che tutto ciò che ne costituisce oggetto per avere rilevanza va trasfuso in atti che si definiscono giuridici perché capaci di produrre effetti nel mondo del diritto, la regola è però temperata dal principio di massima semplificazione che postula l’eliminazione di ogni atto o attività non essenziale; la forma ha portata di tutela assicurando il controllo legale sull’esercizio della funzione giurisdizionale, per questo vi sono regole precise e sanzioni di invalidità; un atto può essere svolto in vari modi ma è destinato comunque a essere racchiuso in un documento che può essere diretta espressione dell’iniziativa che si assume (es istanza) o manifestazione della decisione del giudice (decreto ordinanza sentenza) o ancora lo svolgimento di un’attività e assume in tal caso la forma del verbale che può riflettere fedelmente tutto ciò che si fa o riassumerlo; ogni documento è atto del procedimento e la legge stabilisce quale è il suo valore. 21.I requisiti dell’atto L’atto deve essere identificabile per cui requisiti essenziali sono: - - sottoscrizione è è l’apposizione della firma con nome e cognome di propria mano alla fine dell’atto e non è sostituibile con mezzi meccanici o altri segni, se il soggetto non è in grado di scrivere il pubblico ufficiale accerta l’identità della persona e ne fa annotazione in calce all’atto (110), analogo accertamento è necessario quando si richiede l’autenticazione della sottoscrizione (39 disp att) data è è l’indicazione del giorno, del mese, dell’anno e del luogo e se espressamente prescritta anche dell’ora in cui l’atto è compiuto, in virtù del principio di semplificazione delle forme se la sua indicazione è prescritta a pena di nullità ciò si ha solo se in base ad altri elementi dell’atto o atti connessi la data non sia determinabile con certezza (111) 22.La surrogazione di copia all’originale La surrogazione di copia a un originale ha luogo quando un atto del procedimento di cui si debba far uso risulti distrutto o smarrito o sottratto e non sia possibile recuperarlo, il presidente del tribunale ordina anche d’ufficio con decreto a chi detiene la copia di consegnarla in cancelleria perché sia formata una copia autenticata con valore di originale che è posta ove questo era situato (112), il cancelliere attesta sulla copia autenticata che si tratta di copia che tiene luogo a ogni effetto dell’originale (40 disp att). 23.La ricostituzione dell’atto La ricostituzione dell’atto è rimedio cui si ricorre quando non sia possibile la surrogazione per carenza di copia, su disposizione del giudice si accerta il contenuto dell’atto mancante e si stabilisce con ordinanza indicata sull’atto ricostituito (41 disp att) se e in quale tenore esso debba essere ricostituito, la presenza di una minuta facilita la cosa per cui l’atto è ricostituito in base a essa quando qualcuno dei giudici che lo hanno sottoscritto ne riconosca la conformità alla minuta (113). 24.La rinnovazione dell’atto La rinnovazione dell’atto mancante se necessaria e possibile è disposta quando non si possa provvedere alla ricostituzione, il giudice con ordinanza prescrive il modo in cui la rinnovazione deve aver luogo ed eventualmente indica anche gli altri atti che devono essere rinnovati (113). 25.La documentazione mediante verbale Il verbale dell’ausiliario che assiste il giudice contiene indicazione di anno mese giorno (e quando richiesto ora) in cui è aperto e chiuso, le generalità delle persone intervenuto, la specificazione delle cause se conosciute dell’assenza di chi doveva intervenire, la descrizione di quanto l’ausiliario ha fatto o ha constatato o di quanto è avvenuto in sua presenza, le dichiarazioni ricevute da lui o altro pubblico ufficiale che egli assiste; quando sono inserite dichiarazioni va specificato se sono rese spontaneamente o su domanda (indicandola) e se il dichiarante sia stato autorizzato a consultare note, le parti quando permesso possono fare dichiarazioni orali attinenti al procedimento anche a mezzo di procuratore speciale (in tal caso al verbale va unita la procura); se il dichiarante è sordo o muto si rimedia con lo scritto o se analfabeta un interprete preferibilmente scelto tra chi sia abituato a trattare con lui (119). Una volta letto, approvate eventuali variazioni o aggiunte tramite postille, il verbale è sottoscritto alla fine di ogni foglio da chi lo ha redatto e dal giudice e dalle persone intervenute anche quando le operazioni non si sono concluse ma sono state rinviate, se qualcuno non vuole o non può sottoscrivere ne è fatta menzione col motivo; il verbale è nullo se non è sottoscritto dal pubblico ufficiale o vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute (137 142). Il verbale del dibattimento è presentato al presidente del collegio o al giudice monocratico per apporvi il visto subito dopo la chiusura di esso o dopo la chiusura dell’udienza se si protrae per più udienze (483). Alla documentazione degli atti si procede normalmente tramite verbale, altre forme di documentazione sono ad es le annotazioni che attestano l’attività di indagine di PG e PM (134 357 373). 26.Le forme di verbalizzazione Il verbale è compilato in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento meccanico e solo se non sia possibile usare tali mezzi è scritto a mano (134), se l’ausiliario non possiede le necessarie competenze il giudice può autorizzare l’assistenza di un tecnico anche esterno (135), i nastri impressi con la stenotipia sono trascritti in tempi brevi (138 483 528); il giudice dispone la sola redazione del verbale in forma riassuntiva quando gli atti da verbalizzare hanno contenuto semplice o limitata rilevanza o vi sia contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o ausiliari tecnici, curandosi che sia riprodotta nell’originaria genuina espressione la parte essenziale delle dichiarazioni con la descrizione e delle circostanze in cui sono state rese se possa servire a valutarne la credibilità (140). 27.La riproduzione fonografica o audiovisiva Si ricorre alla riproduzione audiovisiva quando sia ritenuta assolutamente indispensabile perché insufficienti le altre forme di documentazione (134), i supporti che la contengono sono custoditi ex 49 disp att e insieme alle trascrizioni sono uniti agli atti del procedimento (139); sono realizzate da personale tecnico anche estraneo alla PA su nomina del presidente della corte di appello di esperti che hanno contratti a tal fine col ministero della giustizia, la loro attività è compiuta sotto la direzione dell’ausiliario che procede alla verbalizzazione, nel caso la riproduzione fonografica sia in parte carente o non chiara fa prova il verbale redatto in forma riassuntiva; la riproduzione fonografica o audiovisiva è disposta in ogni caso di interrogatorio non in udienza di persona in stato di detenzione, deve essere integrale a pena di inutilizzabilità e integrata da verbale riassuntivo, in caso non sia possibile realizzarla si procede con le forme della perizia o della consulenza tecnica, analoga procedura si esegue anche per il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione che raccoglie le dichiarazioni di chi si determini a collaborare con la giustizia (141bis). 28.I testimoni ad atti del procedimento Sono testimoni ad atti del procedimento i soggetti chiamati a formare l’atto, non per integrarlo con manifestazioni di volontà ma per attestarne la conformità al modello legale; dunque distinti dal testimone-fonte di prova si limitano a un’attestazione di legalità (es persona di fiducia che assister alla perquisizione ex 249 250), per assicurare un effettivo controllo e impedire che ciò sia mero formalismo sono escluse le persone che non dispongano (presunzione relativa) del sufficiente grado di capacità (es minore di 14 anni, ubriaco) o non siano (presunzione assoluta) affidabili come chi è sottoposto a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione (120). 29.I provvedimenti e gli atti del giudice L’attività del giudice penale si esplica con: - - provvedimenti è hanno contenuto giurisdizionale, forma determinata: o sentenza o ordinanza o decreto atti è privi di contenuto giurisdizionale, forma libera, eterogenei (125) 30.La sentenza La sentenza è: - - - il provvedimento giurisdizionale con cui il giudice, nella generalità dei casi, è decisione alternativa è col decreto penale di condanna che se non opposto o non è più impugnabile l’ordinanza che abbia dichiarato inammissibile l’opposizione definisce il giudizio decide sull’azione penale promossa dal PM, è presuppone l’esercizio dell’azione penale, invece sulla richiesta di archiviazione il giudice decide con provvedimenti diversi anche senza pronunciarsi sul merito, è si distinguono le sentenze di merito in cui il giudice si pronuncia sulla fondatezza della pretesa punitiva e le sentenze processuali in cui tale pronuncia non è fatta ma ha carattere procedurale e costituisce l’atto terminativo tipico di ciascun grado e in definitiva dell’intero procedimento penale. è non è detto che i gradi di impugnazione diano vita a una sentenza però in caso terminino con ordinanza (es inammissibilità) diviene irrevocabile la sentenza che si voleva impugnare (648) La sentenza deve essere sempre motivata a pena di nullità (125), casi pag 342, è pronunciata “in nome del popolo italiano” con indicazione dell’autorità che l’ha emessa, è poi nulla quando manchi o sia incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo o manchi la sottoscrizione del giudice (in caso di impedimento è sottoscritta dal presidente del tribunale facendone menzione, 426). Contenuti della sentenza che definisce l’udienza preliminare: - generalità dell’imputato o altre indicazioni personali che lo identifichino generalità delle altre parti private imputazione esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui è fondata la decisione dispositivo con indicazione degli articoli di legge applicati data e sottoscrizione del giudice Contenuti della sentenza che definisce il giudizio pubblico: - elementi di cui sopra indicazione degli elementi di prova a base della decisione - enunciazione delle ragioni per cui il giudice non ritenga attendibili gli elementi di prova contrari (se emessa da giudice collegiale) sottoscrizione del presidente e del giudice estensore (in caso di impedimento del primo provvede il membro più anziano, del secondo il presidente) i motivi di nullità sono gli stessi della sentenza che definisce l’udienza preliminare (546), tali due sentenze sono gli epiloghi delle due forme di giudizio cioè quello che conclude il procedimento in camera di consiglio e quello terminativo del dibattimento. 31.L’ordinanza L’ordinanza è il provvedimento giurisdizionale (dunque sempre motivata a pena di nullità, 125) con oggetto deliberazioni diverse dalle decisioni che danno contenuto a una sentenza, a differenza delle sentenze che sono sempre impugnabili l’ordinanza può essere impugnabile o inoppugnabile, se impugnabile poi si distingue in caso sia autonomamente impugnabile (es ordinanza di archiviazione) o impugnabile congiuntamente alla successiva sentenza (es ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari al dibattimento); i requisiti formali non sono analiticamente indicati per cui sono quelli che di volta in volta la natura del provvedimento richiede, sono però sempre richiesti i requisiti minimi dell’atto cioè l’autorità che l’emette, l’oggetto, la data, la sottoscrizione. 32.Il decreto Il decreto è il provvedimento con cui si esprime un ordine, un comando, un atto di autorità; a differenza dei sentenza e ordinanza non è esclusivo del giudice ma anche del PM, è motivato a pena di nullità solo se la motivazione è espressamente prescritta cioè quando abbia contenuto giurisdizionale o quando reso dal PM in caso incida sulle libertà fondamentali (125); al decreto si ricorre anche per la condanna, è il decreto penale di condanna che il giudice emette su richiesta del PM (459). 33.L’opinione del dissenziente nei provvedimenti collegiali In caso di deliberazione collegiale taluno dei componenti può discostarsi dall’opinione della maggioranza, senza introdurre la dissenting opinion (c.d. motivazione di minoranza), il legislatore prevede che su richieda del membro che non abbia espresso voto conforme alla decisione sia redatto sommario verbale indicante il dissenziente, la questione cui si riferisce, i motivi succintamente esposti; è redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti, è conservato a cura del presidente in plico sigillato in cancelleria (125). 34.Il deposito dei provvedimenti del giudice Il giudice è assistito dall’ausiliario in tutti gli atti cui procede (126), deposita gli originali dei provvedimenti in cancelleria, in caso siano impugnabili l’avviso di deposito indicante il dispositivo è comunicato al PM e notificato a chi ha diritto d’impugnazione (128). 35.Gli altri atti del giudice Gli ulteriore atti del giudice diversi da sentenza, ordinanza e decreto sono adottati senza particolare formalità e quando non sia stabilito altrimenti anche oralmente (125). 36.La documentazione degli atti di PG Il principio della semplificazione delle forme esige che l’attività di documentazione sia ridotta all’essenziale senza però ingenerare incertezze sul contenuto, per l’attività di PG (destinata in via di principio a rimanere fuori dal processo) le forme di documentazione sono semplificate, pure se ogni atto d’indagine deve lasciare traccia documentale distinguiamo: - - annotazione è salvo il caso di informazioni fornite sul luogo o nell’immediatezza del fatto dall’indagato che valgono solo alla prosecuzione delle indagini, tutte le altre attività vanno annotate nelle modalità ritenute più idonee, l’annotazione può essere anche sommaria ma deve contenere indicazione del membro di PG che ha compiuto l’attività, del giorno ora e luogo, l’enunciazione succinta del risultato; se sono state assunte dichiarazioni (salvo sia richiesto verbale) o sono intervenute persone nel compimento dell’atto vanno annotate le generalità e altre indicazioni utili all’identificazione verbale è è una forma di documentazione solenne, i casi in cui va redatto sono ex 357 37.La documentazione degli atti del PM Gli atti assunti dal Pm vanno documentati in forma di verbalizzazione (casi pag 347) o annotazione (casi art 373). 38.La documentazione degli atti del difensore Il diritto di difesa è esercitabile oralmente o per iscritto, alcune cose non sono documentabili (es colloqui con l’assistito), invece il difensore ricorre alla forma scritta quando presenta memorie o richieste all’autorità giudiziaria o svolge attività investigativa per la quale: - ricezione di dichiarazioni delle persone in grado di riferire circostanze utili alla attività di investigazione difensiva: è richiesta dichiarazione sottoscritta dal dichiarante autenticata dal difensore o da un suo sostituto, relazione attestante la data in cui la dichiarazione è stata ricevuta, generalità del ricevente e quelle del dichiarante, gli avvertimenti di legge rivolti al dichiarante, i fatti su cui verte la dichiarazione - - informazioni assunte dalle persone informate sui fatti: sono documentate con redazione di verbale dal difensore o suo sostituto con l’ausilio eventualmente di persone di fiducia (391ter) accesso per la visione dello stato dei luoghi e cose o per la loro descrizione o per l’esecuzione di rilievi: è documentato in verbale in cui sono riportati la data e il luogo dell’accesso, le generalità di tutti gli intervenuti, la descrizione dello stato dei luoghi e delle cose, l’indicazione degli eventuali rilievi, sottoscrizione delle persone intervenute rigoroso regime formale hanno gli atti di impugnazione presentati dal difensore. 39.La procura speciale In taluni casi (pag 348) la legge consente che un atto possa essere compiuto anche a mezzo di procura speciale, le parti private diverse dall’imputato possono ricorrervi per costituirsi o intervenire ma stanno comunque in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, l’autenticazione è certificata dal difensore quando questa è apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione di parte civile o del decreto di citazione o della dichiarazione di costituzione o intervento del responsabile civile o del civilmente obbligato; la procura speciale si presume conferita al difensore solo per un determinato grado salvo espressamente previsto (100), essa deve essere rilasciata a pena di inammissibilità per atto pubblico o scrittura privata autenticata (salvo nei casi in cui il potere di certificazione è riconosciuto al difensore) e contenere oltre alle indicazioni di legge la determinazione dell’oggetto e dei fatti per cui è conferita; per la PA è sufficiente la sottoscrizione del dirigente dell’ufficio competente con relativo sigillo; la procura è unita agli atti. 40.La dichiarazione di costituzione di parte civile La costituzione di parte civile ha luogo con dichiarazione scritta presentata in udienza o depositata in cancelleria contenete a pena di inammissibilità le generalità del soggetto (in caso di ente il legale rappresentante) che si costituisce e quelle dell’imputato verso cui è esercitata l’azione civile e quelle del difensore con indicazione della procura, vanno poi esposte le ragioni che giustificano la domanda e la sottoscrizione del difensore; la dichiarazione può essere depositata o presentata per l’udienza preliminare o in dibattimento fino all’esaurimento delle formalità di costituzione delle parti, se presentata in dibattimento durante gli atti introduttivi la parte civile non può avvalersi della facoltà di depositare la lista dei testimoni, periti o consulenti tecnici; se la procura speciale al difensore non è apposta in calce o a margine dell’atto di costituzione perché conferita nelle altre forme previste (1001,2) deve essere depositata in cancelleria o presentata in udienza unitamente all’atto di costituzione (78 79). 41.La citazione del responsabile civile e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria La citazione del responsabile civile è ordinata con decreto del giudice che procede che contiene le generalità della parte civile e quelle del responsabile civile e le domande che si fanno valere con l’invito a costituirsi e la data e sottoscrizione di giudice e ausiliario; questo è notificato in copia a cura della parte civile al responsabile civile e al PM e all’imputato, l’originale con la relazione di notifica è depositato in cancelleria; la citazione è nulla se per omissione o erronea indicazione di qualche elemento essenziale il responsabile non sia posto in condizione di esercitare i suoi diritti nell’udienza preliminare o in giudizio cioè deve fruire dello stesso termine dilatorio per l’imputato; la nullità della notificazione rende nulla la citazione che comunque perde efficacia se la costituzione di parte civile sia revocata o sia ordinata la sua esclusione (83). Citato in giudizio il responsabile civile si costituisce o con dichiarazione depositata in cancelleria o presentata in udienza, oppure a mezzo di procuratore speciale in ogni stato e grado e produce del processo e produce i suoi effetti per tutta la sua durata, la dichiarazione contiene a pena di inammissibilità le generalità del soggetto che si costituisce e del difensore e l’indicazione della procura (che va allegata, 84) e la sottoscrizione del difensore; analoghe formalità vi sono per la citazione del civilmente obbligato, la cui presenza non è legata a quella della parte civile (89). 42.L’atto di intervento del responsabile civile Il responsabile civile non citato in giudizio può intervenire volontariamente, la dichiarazione deve avere a pena di inammissibilità gli stessi requisiti di quella di costituzione e va presentata a pena di decadenza nell’udienza preliminare o in quella dibattimentale fino a che non siano compiuti gli adempimenti relativi alla costituzione delle parti; la dichiarazione presentata fuori udienza è notificata a cura del responsabile civile alle altre parti e produce effetto per ciascuna dal giorno in cui è eseguita; intervenuto durante gli atti introduttivi del dibattimento il responsabile civile non può avvalersi della facoltà di presentare la lista di testimoni periti o consulenti; come la citazione anche l’intervento del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile è revocata o questa è esclusa (85). Titolo 2: le notificazione 43.La nozione di notificazione La notificazione è la procedura formale con cui un atto entra nella sfera di conoscibilità dell’interessato, dunque non interessa avere la certezza della conoscenza in quanto questa si presume quando l’atto sia entrato nella sfera del destinatario, la notificazione consente il contraddittorio e il diritto di difesa, vanno bilanciati l’interesse del notificante e quello del destinatario che però non può paralizzare per vicende personali l’attività di notificazione; siccome il fine è la conoscibilità di un atto la notificazione è evitabile quando tale comunicazione abbia luogo in altra forma (esecuzione del provvedimento, comunicazione orale, avviso, convocazione), e infatti la sostituisce la consegna di copia dell’atto da parte del cancelliere del giudice o segretario del PM con annotazione sull’originale, così come la lettura dei provvedimenti a persone presenti e gli avvisi orali con menzione nel verbale; ogni comunicazione consegnata a persona diversa del destinatario e non in busta chiusa deve recare solo le indicazione strettamente necessarie (1485bis). 44.Gli organi della notificazione L’ufficiale giudiziario insieme all’aiutante e al coadiutore è l’organo preposto alle notificazioni che esegue a richiesta di: - giudice è i suoi provvedimenti e a volte le richieste del PM PM è gli avvisi di convocazione parti e difensori è per scambiarsi comunicazioni o per dialogare col PM (quando invece si indirizzano al giudice depositano le istanze o memorie in cancelleria) questi è un pubblico ufficiale tenuto a rispettare le norme in materia anche quando non sono previste sanzioni (124), può essere sostituito da altri in casi specifici: - - nei procedimenti con detenuti e in quelli dinanzi al tribunale del riesame il giudice in caso di urgenza può disporre che la notificazione sia eseguita dalla polizia penitenziaria del luogo di detenzione (148) il PM può avvalersi della PG per notificare atti di indagine o provvedimenti che essa sia delegata a compiere o tenuta ad eseguire (151) il difensore salvo la legge disponga altrimenti può inviare copia dell’atto con raccomandata con avviso di ricevimento (152) documentando la spedizione con deposita in cancelleria di copia dell’atto attestato conforme all’originale e avviso di ricevimento e indicando se l’atto è stato spedito in busta chiusa o plico. 45.Le modalità della notificazione L’atto va notificato per intero se la legge non preveda espressamente che sia notificato per estratto, l’ufficiale deve formare un numero di copie pari ai destinatari, invece la PG riceve l’atto con tante copie quanti i destinatari, chi procede deve consegnare copia dell’atto direttamente al destinatario e se non possibile alle persone indicate dalla legge (notificazione diretta), dell’avvenuta notifica è redatta relazione in calce all’originale e alla copia sottoscritta e recante: - richiedente ricerche effettuate persona cui è stato consegnato e rapporti col destinatario e funzioni o mansioni svolte luogo e data di consegna le attestazioni sulla copia notificata prevalgono su quelle della relazione scritta. La notifica può avvenire tramite il servizio postale (170) se non escluso dalla legge o dall’autorità richiedente (es informazione di garanzia, 369) e si ritiene valida quando siano rispettati taluni adempimenti: - - relazione di notifica sull’originale e sulla copia con menzione dell’ufficio postale cui l’ufficiale presenta busta chiusa con la copia dell’atto sulla busta sottoscritta e con il sigillo dell’ufficio si indica: cognome, dimora, residenza o domicilio del destinatario e ogni altra particolarità, il numero del registro cronologico delle notificazioni compilazione dell’avviso di ricevimento riguardo la consegna: - - deve avvenire nelle mani del destinatario o in mancanza a familiare convivente o portiere o persona legata a rapporto di lavoro in caso non vi sia consegna al destinatario deve essere avvisato dell’avvenuta notifica con raccomandata se il destinatario o altro soggetto rifiuti il piego o ricevutolo rifiuti di firmare il registro di consegna se ne dà atto sull’avviso di ricevimento che è restituito al mittente, ma la notifica si ha comunque per eseguita se non si riesce a consegnare il piego è depositato nell’ufficio postale, di ciò si dà notizia al destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento quest’ultimo in caso di assenza è immesso della cassetta di corrispondenza o affisso alla porta e deve contenere ogni indicazione utile alla comprensione della natura del piego giacente e l’invito a ritirarlo nel termine massimo di 6 mesi e l’avvertimento che la notifica si dà comunque come eseguita dopo 10 giorni dal deposito 46.Le notificazioni urgenti mediante telefono o telegrafo o con forme particolari Particolare rigore si ha per le notifiche all’indagato o imputato, invece a persone diverse si può ricorrere a mezzi più celeri idonei allo scopo: - - mediante telefono è in caso di urgenza il giudice la dispone, il cancelliere deve chiamare il numero corrispondente all’abitazione o al luogo di lavoro, dà comunicazione al destinatario o al convivente, provvede a dare conferma della comunicazione al destinatario con telegramma, annota sull’avviso o sulla convocazione il numero chiamato il nome le funzioni o mansioni del ricevente e il rapporto col destinatario e il giorno e ora della telefonata, allega agli atti la copia e la ricevuta di spedizione del telegramma e il testo del fonogramma mediante telegramma è la notifica è eseguita per estratto, ciò quando non sia possibile procedere altrimenti mediante mezzi tecnici idonei è indipendentemente da tali modalità il giudice in presenza di circostanze particolari può prescrivere anche d’ufficio con decreto in calce all’atto che la notifica a persona diversa dall’indagato o imputato avvenga con mezzi tecnici idonei indicando le modalità (150) 47.Le notificazioni per via telematica L’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) consente di inviare messaggi validi a ogni effetto di legge, a ciò si deve ricorrere per gli avvisi e notifiche ai difensori quando il giudice disponga l’uso di mezzi tecnici idonei (1482bis), a persone diverse dall’imputato in casi urgenti (149) o quando il giudice disponga l’uso di mezzi tecnici idonei (150), e sempre a tale soggetto effettuati dalla segreteria del PM in luogo della consegna di copia dell’atto all’interessato (1512); in caso la notifica contenga dati sensibili l’atto è comunicato per estratto e messo a disposizione per intero su un sito; per far funzionare tale meccanismo i professionisti iscritti in albi ed elenchi devono comunicare il proprio indirizzo PEC; le notifiche e comunicazioni in corso di procedimento alle parti che non abbiano comunicato la PEC sono effettuate presso la cancelleria o segreteria dell’ufficio giudiziario. 48.La prima notificazione all’indagato o all’imputato non detenuto La prima notifica all’indagato o imputato è eseguita con consegna diretta, in caso di impossibilità avviene presso l’abitazione o il luogo di lavoro o in cui abbia temporanea dimora o recapito, la consegna può avvenire in mano a persona convivente o al portiere in piego chiuso e questi sottoscrive l’originale dell’atto e poi l’ufficiale giudiziario dà notizia all’interessato con raccomandata con avviso di ricevimento e gli effetti della notifica decorrono dal ricevimento di questa; la notifica è rinnovata se risulti che la copia sia stata consegnata alla persona offesa o appaia probabile che l’interessato non abbia avuto effettiva conoscenza, per assicurarla la consegna non può avvenire a minore di 14 anni o a persona manifestamente incapace; se le persone di cui sopra manchino o non siano idonee o rifiutino la consegna si hanno ulteriori accessi in uno dei 10 giorni successivi e in orari diversi specificati nella relazione; se anche questi risultino infruttuosi l’atto è depositato nel municipio in cui il destinatario ha l’abitazione o lavori e l’avviso di deposito è affisso alla porta della casa o del posto di lavoro, il destinatario riceve poi raccomandata con avviso di ricevimento che comunica l’avvenuto deposito e gli effetti della notifica decorrono dal ricevimento di questa. Le notifiche successive alla prima avvengono con consegna al difensore di fiducia con mezzi tecnici idonei (157), salvo questi dichiari di non accettare la notifica. 49.La prima notificazione all’indagato o all’imputato detenuto La notifica al detenuto avviene con consegna a mani proprie, se non accetta se ne fa menzione nella relazione e l’atto è inserito nel suo fascicolo dal direttore, allo stesso modo si procede se il detenuto è legittimamente assente e il direttore lo informa immediatamente; tale procedura si applica anche al detenuto per causa diversa dal procedimento per cui avviene la notifica o sia internato in istituto penitenziario, in nessun caso può avvenire con le forme per l’irreperibile; se il soggetto è detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari la notifica avviene con le forme ordinarie (156). 50.La notificazione all’indagato o all’imputato in servizio militare La prima notifica al militare in servizio attivo risultante dagli atti è eseguita nel luogo in cui risieda per ragioni di servizio con consegna alla persona, se ciò non è possibile la notifica avviene presso l’ufficio del comandante che informa immediatamente il destinatario annotando data ora e modalità in apposito registro (158). 51.La notificazione all’indagato o all’imputato residente all’estero Se dagli atti vi sia notizia precisa del luogo di residenza o dimora o detenzione all’estero del destinatario di notificazione il giudice o il PM invia raccomandata con avviso di ricevimento (contenuto: autorità che procede, titolo del reato, data e luogo di commissione) con invito a dichiarare o eleggere domicilio nello Stato nella lingua dello Stato in cui il soggetto si trova quando dagli atti risulti che non conosca la lingua italiana ed è trasmesso in allegato all’avviso in lingua italiana; entro 30 giorni dalla ricezione della raccomandata il destinatario deve provvedere o in mancanza le notifiche saranno eseguite con consegna al difensore; nello stesso modo si provvede se la persona risulti trasferita all’estero successivamente all’emissione del decreto d’irreperibilità. 52.La notificazione all’indagato o all’imputato latitante o evaso Avviene con consegna di copia dell’atto al difensore di fiducia, se manca è designato un difensore d’ufficio; il difensore rappresenta il soggetto a ogni effetto (165). 53.La notificazione all’indagato o all’imputato interdetto o infermo di mente Sono eseguite anche presso il tutore o il curatore speciale (166). 54.La dichiarazione, l’elezione e la determinazione di domicilio La notificazione è più semplice se si conosce il domicilio del destinatario, perciò il giudice o il PM o la PG nel primo atto compiuto con l’intervento di questi (non in vinculis) lo invitano a indicare l’abitazione o il luogo di lavoro o a eleggere domicilio per le notifiche avvertendolo che ha l’obbligo di comunicare ogni mutamento, in mancanza di tutto ciò le notifiche avverranno con consegna al difensore, tali dichiarazioni sono menzionate nel verbale; l’invito è formulato anche con l’informazione di garanzia o col primo atto notificato per ordine del giudice con l’avvertimento di comunicare ogni variazione e l’avvertimento che se inottemperante le notifiche successive avverranno nel luogo in cui è stato notificato l’atto; il detenuto scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo o dimesso deve dichiarare o eleggere domicilio, ciò è scritto nel verbale consegnato al direttore che lo trasmette all’autorità che ha disposto la liberazione. L’impossibilità di notifica nel domicilio dichiarato o eletto comporta che sia eseguita con consegna di copia al difensore, se risulti che il destinatario non ha adempiuto a comunicare i mutamenti per caso fortuito o forza maggiore si procede con le modalità ordinarie; le comunicazioni riguardo il domicilio sono comunicate all’autorità che procede con dichiarazione a verbale o con telegramma o raccomandata con sottoscrizione autenticata, o ancora nella cancelleria del tribunale ordinario del luogo in cui il soggetto si trovi in tal caso il verbale è subito trasmesso all’autorità che procede e finché questa non lo abbia ricevuto le notifiche sono valide se effettuate nel domicilio precedente; la determinazione del domicilio è valida per ogni stato e grado salvo nel frattempo il soggetto non sia detenuto o siano atti che i compiono dinanzi la cassazione (nel cui giudizio il domicilio delle parti è presso i difensori); per le notifiche da eseguire nel domicilio si osservano le disposizioni relative alla prima notifica al destinatario non detenuto. 55.La dichiarazione d’irreperibilità La dichiarazione d’irreperibilità è il provvedimento che l’autorità giudiziaria emette quando non sia stato possibile eseguire la notifica all’indagato o all’imputato nelle forme ordinarie, in caso il primo tentativo di notifica sia infruttuoso l’autorità giudiziaria dispone nuove ricerche del destinatario che la PG è tenuta a effettuare (luogo di nascita, ultima residenza, ultima dimora, luogo di ultimo lavoro, presso l’amministrazione carceraria centrale, all’estero se appaia possibile dagli atti) e in caso non diano esito pronuncia decreto di irreperibilità, in virtù del quale le notifiche possano essere eseguite presso il difensore che rappresenta a tutti gli effetti l’irreperibile. Il decreto però ha durata temporanea, se emesso nel corso delle indagini preliminari (dal giudice o PM) cessa di avere efficacia col provvedimento che definisce l’udienza preliminare o se manchi con la chiusura delle indagini preliminari, se emesso per la notifica degli atti introduttivi all’udienza preliminare o al provvedimento che dispone il giudizio cessa di avere efficacia con la sentenza di 1°, se pronunciato dal giudice di 2° o da quello del rinvio cessa con la sentenza conclusiva del grado; ogni ulteriore decreto d’irreperibilità va preceduto da nuove ricerche nei luoghi indicati. 56.La notificazione alla persona offesa dal reato Avviene nei luoghi indicati per la prima notifica all’indagato o imputato non detenuto, se questi sono ignoti avviene con deposito di copia dell’atto nella cancelleria del giudice che procede, se dagli atti risulti precisa notizia del luogo di residenza o dimora all’estero è invitato il soggetto con raccomandata con avviso di ricevimento a dichiarare o eleggere domicilio nello Stato entro 20 giorni in mancanza la notifica è eseguita con deposito in cancelleria del giudice che procede. Le notifiche a PA e persone giuridiche ed enti privi di personalità giuridica sono eseguite nelle forme del rito civile; la notifica per pubblici annunci avviene quando per il numero di persone o l’impossibilità di identificarne alcune questa risulti difficile con le forme ordinarie, è disposta con decreto dell’autorità giudiziaria in calce all’atto da notificare, copia di questo è depositata nel comune del luogo in cui si trova l’autorità procedente e un estratto è pubblicato in gazzetta ufficiale (154 155). 57.La notificazione alle altre parti private diverse dall’imputato La notifica della prima citazione al responsabile civile e al civilmente obbligato è eseguita con le forme della prima notifica all’imputato non detenuto, presso il domicilio eventualmente dichiarato o eletto nel luogo in cui si procede o in carenza con deposito in cancelleria (154); le notifiche alla parte civile e al responsabile civile e al civilmente obbligato costituiti in giudizio sono eseguite presso i difensori; le forme per la prima notifica all’imputato non detenuto si applicano anche per la notifica a soggetti diversi da quelli finora richiamati (es. testimone) salvo i casi urgenti in cui si usa telefono o telegrafo (167); la notifica alle PA e alle persone giuridiche e agli enti privi di personalità sono eseguite nelle forme del rito civile. 58.Le notificazioni all’ufficio del pubblico ministero Avvengono anche direttamente dalle parti o dai difensori con consegna di copia dell’atto in segreteria, il segretario annota sull’originale e sulla copia la data della consegna e le generalità di chi l’ha effettuata (153). 59.La nullità della notificazione I casi sono tassativamente indicati dal 171. Titolo 3: Le invalidità 60.L’atto valido Un atto è valido se è: - - giuridicamente esistente è rilevanza giuridica dell’atto: è l’atto che produce effetti rilevanti per il diritto perfetto dal punto di vista formale è perfezione dell’atto: è l’atto giuridicamente esistente che soddisfi i requisiti formali eventualmente richiesti corrispondendo al modello legale astratto capace di realizzare gli effetti che è destinato a produrre è efficacia dell’atto: è l’atto esistente e perfetto compiuto nel rispetto dei tempi di legge 61.L’invalidità Specularmente l’invalidità riflette i tre profili frazionandosi in: - inesistenza imperfezione inefficacia essa è improntata al principio di tassatività dei vizi per cui l’inosservanza delle disposizioni per gli atti del procedimento penale è causa di nullità solo nei casi di legge (177), tale principio opera non solo sul piano sanzionatorio ma anche su quello dell’efficacia. 62.L’inesistenza L’inesistenza è la sanzione che si collega alla mancanza dei presupposti giuridici dell’atto (es sentenza emessa da chi non è giudice). 63.La nullità La nullità è la sanzione che colpisce l’atto non corrispondente allo schema legale (nei casi previsti) o l’atto formalmente perfetto ma eseguito senza l’osservanza di determinati requisiti richiesti a pena di nullità; la disciplina pone un regime sanzionatorio graduato a seconda dell’intensità dell’interesse protetto. 64.Le nullità speciali Il legislatore ha seguito il criterio descrittivo più idoneo ad assicurare il rispetto del principio di tassatività distinguendo: - nullità di ordine generale nullità speciali è sono comminate in relazione a specifiche attività che si è ritenuto di tutelare con tale sanzione in caso di inosservanza delle prescrizioni (es è nullo il verbale se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute, 142) 65.Le nullità di ordine generale Le nullità di ordine generale sono comminate per l’inosservanza delle disposizioni concernenti: (178) - - le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario (è causa di nullità la violazione delle norme sulle condizioni di capacità ma non delle disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici, 33) l’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale e la sua partecipazione al procedimento l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato (si estende anche all’indagato valendo il principio per tutto il procedimento penale) e delle altre parti private nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante dunque la ratio è assicurare lo svolgimento legale del procedimento penale assicurando la partecipazione dei soggetti necessari per l’accertamento e dunque il contraddittorio. 66.Le nullità assolute Il trattamento sanzionatorio distingue tra: - nullità assolute nullità a regime intermedio nullità relative la prima categoria concerne: - le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessari per costituire i collegi iniziativa del PM nell’esercizio dell’azione penale omessa citazione dell’imputato assenza del difensore dell’imputato nei casi in cui sia obbligatoria la presenza la loro caratteristica è l’insanabilità fino al giudicato e la rilevabilità d’ufficio in ogni stato e grado (179). 67.Le nullità a regime intermedio Tali nullità non possono essere rilevate d’ufficio o dedotte dalle parti dopo la delibera della sentenza di 1°, o, se si tratti di nullità incorse nel giudizio, dopo la delibera della sentenza del grado successivo; esse conseguono alla violazione delle regole che riguardano: (180) - - partecipazione del PM al procedimento penale intervento (esclusa l’omessa citazione), l’assistenza (esclusa l’assenza del difensore nei casi di presenza obbligatoria) e la rappresentanza dell’indagato o imputato e delle altre parti private la citazione in giudizio della persona offesa e del querelante tali nullità non possono essere eccepite da chi vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa o non abbia interesse all’osservanza della disposizione violata (182). 68.Le nullità relative Sono tali quelle diverse dalle nullità di ordine generale e dalle altre espressamente definite assolute (179) che possono investire atti delle indagini o atti nell’incidente probatorio o atti dell’udienza preliminare o del dibattimento e vanno eccepite dalle parti a pena di decadenza entro precisi termini: - - prima che si chiuda la discussione che definisce l’udienza preliminare, o se manchi in sede di questioni preliminari in dibattimento è atti d’indagine, atti dell’udienza preliminare (491), riproposizione delle eccezioni di nullità non accolte dal GUP (altrimenti possibile impugnando la eventuale sentenza di non luogo a procedere) in sede di questioni preliminari è decreto che dispone il giudizio, atti preliminari al dibattimento con l’impugnazione della sentenza è nullità verificatesi in giudizio (181) anche a tali nullità si applica il 182. 69.La sanatoria delle nullità Regime generale di sanatoria si ha se la parte interessata a dedurre la nullità abbia rinunciato espressamente a farlo o si sia avvalsa della facoltà al cui esercizio l’atto omesso o nullo era preordinato (183), specifiche ipotesi di sanatoria vi sono per le nullità delle citazioni e degli avvisi e notificazioni se la parte interessata a farle valere rinunci a comparire o comparsa non dichiari che lo ha fatto solo per rilevare il vizio (184). 70.Gli effetti della dichiarazione di nullità Gli effetti della dichiarazione di nullità si estendono agli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo, vi è dunque la regressione del procedimento allo stato e grado in cui fu compiuto l’atto (salvo sia nullità concernente le prove), il giudice che dichiara la nullità di un atto ne dispone la rinnovazione se necessaria e possibile a spese di chi abbia dato causa alla nullità per dolo o colpa grave (185). 71.La decadenza La decadenza è la perdita di un diritto o di una facoltà conseguente all’inattività del titolare protrattasi oltre i limiti di tempo indicati come termini perentori, se l’atto è comunque compiuto è inammissibile. (ipotesi: 79 85 86 21 458) 72.L’inammissibilità L’inammissibilità è la declaratoria di rigetto di una domanda che non possa essere accolta perche violazioni di ordine formale integranti ipotesi di nullità o l’inosservanza di termini sanzionati a pena di decadenza la rendano improduttiva di effetti e quindi non ricevibile; stretta è la relazione tra nullità decadenza e inammissibilità, quest’ultima infatti consegue a una sanzione sia per la prima (es 41 84 93) che per la seconda (es 468 315); l’inammissibilità di una impugnazione è dichiarata tanto per inosservanza formale che di un termine perentorio (591 634). 73.La preclusione La preclusione è l’impedimento a compiere un atto incompatibile con un precedente comportamento tenuto dalla parte (es chi si costituisce parte civile non può agire in sede civile, 82). 74.L’inutilizzabilità L’inutilizzabilità è la forma di invalidità specifica degli atti aventi rilevanza probatoria, è prevista espressamente come sanzione per i mezzi di prova assunti in violazione di legge ed è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado (191) (es 103 195 271). 75.Le mere irregolarità L’irregolarità è il vizio di forma cui l’ordinamento non riconnette alcuna conseguenza di ordine sanzionatorio o comunque pregiudizievole per la produzione di effetti dell’atto (es mancato pagamento del bollo per un atto non ne impedisce il compimento, 186), può comportare conseguenze solo sul piano disciplinare e richiama alla mente il tema della lealtà processuale. 76.La correzione di errori materiali Nella stesura della sentenza o di altro provvedimento formale può esservi un errore materiale cioè l’errore o omissione che non determini nullità e la cui eliminazione non comporti una modificazione essenziale dell’atto, esso è corretto con procedura de plano e l’ordinanza che vi provvede è annotata sull’originale (130), alla correzione procede anche d’ufficio in camera di consiglio il giudice che ha emesso il provvedimento o il giudice dell’impugnazione se il provvedimento è impugnato e l’impugnazione non è dichiarata inammissibile; la stessa procedura si applica quando è necessario correggere la sentenza dibattimentale se occorre completare la motivazione insufficiente o aggiungere perché carente o incompleto alcuno degli altri elementi essenziali dell’atto (547). Sezione 3: la pubblicità Titolo 1: la pubblicità del processo 77.L’udienza L’udienza indica il contesto ambientale (luogo e momento) in cui il giudice acquisisce le informazioni necessarie per assumere le sue decisioni, indica l’incontro delle parti con il giudice, essa risponde alle esigenze di pubblicità richiamate dalla Costituzione (101) e dalle carte internazionali, per essa sono poste forme ad substantiam che assicurino il contraddittorio cioè l’accusatore sia diverso dal giudicante e in posizione di parità con l’accusato. 78.L’aula di udienza L’aula di udienza è il luogo in cui essa si tiene, ciascun giudice dispone di un’aula. 79.L’udienza in camera di consiglio L’udienza in camera di consiglio si svolge in un’aula dove non è ammessa la presenza del pubblico ma solo dei soggetti interessati; schema tipico: - - si avvia su iniziativa del presidente del collegio o giudice monocratico che fissa la data e ne fa dare avviso almeno 10 giorni prima alle parti, altre persone interessate e ai difensori tali soggetti possono presentare memorie in cancelleria fino a 5 giorni prima il PM, gli altri destinatari dell’avviso e i difensori sono sentiti solo se compaiono l’udienza è rinviata se vi è legittimo impedimento dell’imputato o condannato che abbia chiesto di essere sentito personalmente e non sia detenuto o internato in luogo diverso dalla sede del giudice il verbale di udienza è redatto in forma riassuntiva (127) deroghe: - esame di richiesta di archiviazione non accolta è gli atti restano depositati in cancelleria fino al giorno dell’udienza (409) assunzione di incidente probatorio è è necessaria la presenza del PM e del difensore dell’indagato e quando deve essere esaminato un testimone o altro soggetto anche l’indagato e la persona offesa (401) - - esame di una richiesta di applicazione della pena è PM e difensore sono sentiti solo se compaiono (447) udienza preliminare è è necessaria la partecipazione del PM e del difensore dell’imputato ma possono intervenire anche testimoni e consulenti (420 422) giudizio di cassazione su ricorsi contro provvedimenti non emessi nel dibattimento (salvo la sentenza pronunciata a seguito di abbreviato) è se non è diversamente stabilito il giudice giudica sui motivi, sulle richieste del PM e sulle memorie delle altre parti senza l’intervento dei difensori (611) sede esecutiva è è necessaria la partecipazione del difensore e del PM La partecipazione dell’imputato o del condannato avviene a distanza tramite strumenti audiovisivi in caso di: - gravi ragioni di sicurezza evitare ritardi detenuto verso cui è sospeso il trattamento e i benefici penitenziari il giudice con ordinanza e il presidente del collegio danno disposizioni in proposito con decreto motivato comunicato o notificato insieme all’avviso dell’udienza (45 disp att). 80.L’udienza pubblica L’udienza pubblica si svolge in un’aula cui può accedere anche il pubblico indipendentemente dal fatto che esso sia presente, il valore di garanzia della pubblicità riconosciuto dalle carte internazionali e dal 101 cost si ricollega all’esercizio della funzione giurisdizionale sulla base della legittimazione popolare realizzando la partecipazione diretta del popolo ad essa (102 cost), essa è anche equa se tenuta entro tempi ragionevoli; inoltre se le parti lo consentono e non derivi pregiudizio al processo il giudice può autorizzare riprese di tutto o parte del dibattimento, si prescinde dal consenso delle parti se il giudice ritenga vi sia un rilevante interesse sociale, è vietato comunque riprendere soggetti che non abbiano prestato il consenso, è vietata poi la ripresa quando la legge così dispone (147 disp att). L’udienza pubblica è la sede naturale del giudizio quando si svolge il dibattimento (4771) o quando prima di esso il processo si svolga col rito abbreviato e tutti gli imputati ne facciano richiesta (4413), in un’aula pubblica si realizza pienamente il contraddittorio e la terzietà del giudice e dunque questa è lo sbocco naturale dell’iniziativa penale; l’udienza può anche essere celebrata a porte chiuse ma non per questo si trasforma in udienza in camera di consiglio perché la decisione deve essere resa pubblica con lettura del dispositivo della sentenza nell’aula aperta al pubblico. 81.La camera di consiglio La camera di consiglio è il luogo diverso da quello destinato allo svolgimento dell’udienza in cui il giudice elabora in segreto la decisione. 82.Gli atti pubblicabili Il legislatore ha dovuto contemperare le esigenze di trasparenza e controllo sociale con la riservatezza, per questo ha posto diversi divieti di pubblicazione distinguendo fra atti d’indagine e del processo e fra divulgazione dell’atto o del suo contenuto, quest’ultima distinzione non è ben compresa e rischia di vanificare il divieto in quanto pubblicando il contenuto dell’atto è pubblicato l’atto stesso; è sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti da segreto (114), sono coperti da segreto solo gli atti d’indagine compiuti dal PM e dalla PG (329), si deduce che quando è vietata la pubblicazione di un atto non coperto da segreto il suo contenuto può comunque essere reso pubblico; il divieto dunque non comprime il diritto all’informazione ma impedisce la pubblicazione dell’atto processuale nella sua integralità. 83.I limiti alla divulgazione I singoli divieto: - - - - gli atti del fascicolo del PM non utilizzati per le contestazioni nel corso del dibattimento non possono essere pubblicati fino alla pronuncia della sentenza in grado di appello gli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse (salvo per ragioni di igiene o di regolare svolgimento delle udienze o di salvaguardia della sicurezza di testimoni o imputati) non sono divulgabili neppure in forma parziale fino a che non siano trascorsi i termini di legge sugli archivi di Stato, oppure 10 anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione non sia autorizzata dal ministro della giustizia il giudice può estendere il divieto sentite le parti anche agli atti o a parte degli atti utilizzati per le contestazioni gli atti che possono offendere il buon costume o diffondere notizie coperte da segreto nell’interesse dello Stato o causare pregiudizio alla riservatezza di testimoni o parti private quando non si proceda al dibattimento, non sono pubblicabili fino al raggiungimento della maggiore età non sono pubblicabili le generalità e le immagini dei minori che intervengono del procedimento come testimoni o persone offese o danneggiate a meno che la pubblicazione sia consentita da chi abbia compiuto 16 anni o dal tribunale per i minori ma solo nell’interesse esclusivo del minore; neppure sono pubblicabili notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione del minore comunque coinvolto nel procedimento se il dibattimento innanzi al tribunale per i minorenni non si svolga in udienza pubblica è assolutamente vietato pubblicare immagine di persona privata della libertà personale sottoposta a manette o altro mezzo di coercizione, a meno che questa non presti consenso (114) Titolo 2: la riservatezza degli atti di indagine 84.La regola della riservatezza delle indagini Il procedimento per le indagini preliminari per la sua natura investigativa è sottoposto a un rigoroso regime di riservatezza, si distingue tra: - segreto esterno è divieto di divulgazione segreto interno è divieto di conoscenza ai soggetti coinvolti dal procedimento il primo comprime il diritto di cronaca ma è essenziale per il buon esito delle indagini e la riservatezza dei soggetti coinvolti, il secondo comprime il diritto di difesa ed è posto alla sola tutela delle indagini. 85.Gli atti coperti da segreto I due tipi di segreto non sono perfettamente sovrapponibili, il segreto interno opera fin quando l’indagato non possa avere conoscenza degli atti e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari (329), il segreto esterno riguarda anche gli atti non più coperti da segreto interno e permane fino alla conclusione delle indagini preliminari o fino al termine dell’udienza preliminare, in caso di dibattimento si estende agli atti d’indagine rimasti nel fascicolo del PM e non usati in dibattimento per le contestazioni e ha vigore fino alla sentenza di 2°; ora interviene ad attenuare la forza del divieto la distinzione tra atto e contenuto per cui in forza del segreto interno gli non sono pubblicabili in nessun modo e il divieto si estende al contenuto, invece gli atti non più coperti da segreto interno non possono essere pubblicati ma è consentita la divulgazione del contenuto (114). Il verbale che raccoglie le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia è inserito in apposito fascicolo del PM cui le rende, le parti che riguardano specifici procedimenti sono inseriti nel fascicolo delle indagini depositato presso la cancelleria del GUP insieme alla richiesta di rinvio a giudizio; il verbale è segreto fino a quando è segreto l’estratto ed è vietata la pubblicazione. La violazione dei divieti di pubblicazione salve le sanzioni penali comporta sanzioni disciplinari, di ogni violazione il PM informa l’organo titolare del potere disciplinare (115), vi è poi uno specifico reato che punisce chi riveli indebitamente notizie segrete su un procedimento penale da lui apprese per aver partecipato o assistito a un suo atto e chi dopo aver rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari non osservi la segretazione (379bis cp). 86.La segretazione Siccome il segreto interno ed esterno sono correlati a esigenze investigative il PM può derogarvi quando lo ritenga necessario per la prosecuzione delle indagini facendo pubblicare atti o parti con deposito nella segreteria del suo ufficio, al contrario può segretare atti o attività e vietare alle persone sentite di comunicare (per non più di 2 mesi) fatti e circostanze oggetto di indagine di cui hanno conoscenza avvertendoli delle responsabilità penali (391quinquies); la segretazione distinta sia dal segreto interno che da quello esterno consente al PM di ordinare che permanga il segreto interno su atti quando l’indagato lo consenta o quando la conoscenza possa ostacolare le indagini riguardanti altre persone oppure ordinare che sia vietata la pubblicazione del contenuto di atti o notizie. Sono evidenti dunque gli sbarramenti all’esercizio della facoltà dell’indagato di essere informato delle indagini, la regola vuole che questi non debba conoscere gli atti del procedimento preliminare prima della conclusione delle indagini (415bis1), vi sono però una serie di deroghe nelle ipotesi in cui il compimento di atti richieda la presenza dell’indagato o del difensore, ma è evidente che il modello procedimentale attribuisce all’informazione dell’indagato natura di mera eventualità; stesso trattamento è per la persona offesa dal reato ammessa a conoscere prima della definizione del procedimento preliminare solo gli atti al cui compimento sia chiamata a concorrere. 87.La riservatezza nei procedimenti per reati presidenziali La pubblicazione di ogni documento o atto relativo alle indagini di un procedimento per reato presidenziale è vietata fino alla seduta in cui venga deliberata l’archiviazione o la presentazione della relazione al parlamento per la messa in stato di accusa, sono tenuti al segreto i componenti del comitato per le indagini e ogni altra persona che abbia partecipato al compimento degli atti, le sedute del comitato sono pubbliche salvo questo disponga altrimenti e l’interessato ha diritto di esporre le proprie difese per cui è avvisato della data della riunione con congruo anticipo e può prendere visione nella segreteria del comitato degli atti di indagine di cui può avere copia; la convocazione del parlamento in seduca comune è partecipata ai soggetti interessati che possono nominare un difensore di fiducia e prendere visione degli atti ed estrarne copia e presentare memorie e istanze e produrre documenti. Titolo 3: La circolazione di copie di atti 88.La richiesta di copie di atti a fini investigativi Il PM può ottenere dall’autorità giudiziaria competente anche in deroga al segreto (329) copie di atti relativi ad altri procedimenti quando sia necessario per le indagini e può chiedere anche informazione scritta sul loro contenuto, ciò è indipendente dal collegamento delle indagini e anzi può essere utile a verificare se vi sia e a porre in essere i relativi meccanismi, ad ogni modo resta ferma la titolarità dell’investigazione almeno fino a quando concluse le indagini non scatti un criterio attributivo di competenza per connessione; l’autorità provvede senza ritardo se ritiene che la richiesta vada accolta altrimenti la rigetta con decreto motivato, e comunque può inviare informazioni e copie di atti anche di sua iniziativa quindi dopo il rigetto potrebbe in seguito soddisfare la richiesta. Per i reati di crimine organizzato il procuratore nazionale antimafia in attuazione del coordinamento può accedere al registro delle notizie di reato e alle banche dati istituite presso le DDA realizzando se del caso collegamenti fra esse (117); in funzione dell’attività di coordinamento ex 371bis il procuratore nazionale antimafia può accedere anche ai registri presso le segreterie delle procure e le cancellerie dei tribunali per le annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione (1172bis). 89.La richiesta di copie di atti per scopi di prevenzione penale o per esigenze del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica Gli atti di un procedimento penale possono circolare in copia o come informazioni sul contenuto anche per scopi di prevenzione di delitti per cui vi è arresto obbligatorio in flagranza o per il compimento di attività connesse al Sistema di informazione, la trasmissione può avvenire a iniziativa dell’autorità giudiziaria o su richiesta del ministro degli interni (118) o del presidente del consiglio (118bis) o su richiesta del personale di un ente del Sistema di informazione, la richiesta può investire anche procedimenti in fase di indagine e dunque protetti dal segreto investigativo, può essere accolta dall’autorità giudiziaria competente che può anche autorizzare i funzionari delegati dal governo ad accedere direttamente al registro delle notizie di reato, invece se la richiesta promani dal personale del Sistema ed è rivolta alla PG questa ha un preciso dovere di collaborazione per cui trasmette le informazioni previo però nullaosta della autorità giudiziaria competente. 90.La richiesta di copie di atti per le indagini nel procedimento disciplinare a carico di magistrati Il procuratore generale presso la cassazione se lo ritiene necessario per determinarsi sull’azione disciplinare verso un magistrato può acquisire atti coperti dal segreto investigativo senza che questo possa essergli opposto, il PM ha il potere esclusivo di gestione del segreto investigativo per cui se ritiene che dalla divulgazione possa derivare grave pregiudizio per le indagini lo comunica con richiesta motivata al procuratore generale richiedente affinché disponga con decreto motivato che gli atti trasmessi restino segreti per un periodo non superiore a 12 mesi prorogabile su richiesta motivata del PM per altri 6 mesi (12 per i reati ex 4072). 91.Il rilascio di copie di atti Chiunque vi abbia interesse può ottenere durante il procedimento penale e dopo la sua definizione il rilascio di copie o estratti o certificati di atti pagando le spese, la domanda è esaminata dal PM o dal giudice; dopo la definizione del procedimento provvede il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o il presidente del collegio o il giudice monocratico che ha emesso la sentenza; il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione (116). PARTE II LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTO PENALE Capitolo VI: LO SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI Sezione 1: Lo svolgimento delle indagini Titolo 1: La notizia di reato 1.La notizia di reato La notizia di reato è l’informazione scritta o orale di un fatto in cui si possono ravvisare gli elementi costitutivi di un reato almeno da un punto di vista oggettivo, destinata all’autorità giudiziaria anche per il tramite di altra autorità che ad essa abbia l’obbligo di riferire. I profili della notizia di reato sono: - - oggetto è la notizia deve contenere la descrizione di un fatto corrispondente almeno da un punto di vista materiale a una fattispecie penale, il reato si compone di un elemento oggettivo (condotta e nesso di causalità) e uno soggettivo (dolo, colpa o preterintenzione) (sull’antigiuridicità per alcuni è ulteriore elemento per altri è qualificazione globale della fattispecie) e di questi si compone il modello legale d’incriminazione, ora teoricamente il fatto-reato dovrebbe corrispondere solo a un comportamento integrante la fattispecie tipica, tuttavia se la notizia di reato fosse questa vi sarebbe grande e lungo lavoro investigativo solo per qualificarla e dunque dare il via alle indagini, dunque oggetto dell’informativa non deve essere necessariamente “la notizia del reato” ma “una notizia di reato”, può accadere che la notizia sia completa o al contrario che non si sappia neanche l’autore oppure che il fatto non sia compiutamente delimitato purché sia un fatto specifico, dunque non integra la notizia di reato ogni frammento d’informazione (es diceria) o supposizione (es congettura) che per intrinseca vaghezza e indefinibilità darebbe luogo a inutili attività qualificazione giuridica è il fatto specifico oggetto della notizia di reato non deve necessariamente essere qualificato nei suoi esatti termini giuridici, è sufficiente una descrizione del fatto mentre è prerogativa del PM stabilire a quale modello legale corrisponde, a seconda del momento in cui ciò avviene si distingue: o imputazione provvisoria => avviene all’inizio delle indagini per inquadrare comunque il fatto in una fattispecie di reato - o imputazione definitiva => avviene alla fine delle indagini qualora il PM si determini per l’esercizio dell’azione penale destinatario è la legge li individua in: o autorità giudiziaria => è il PM cioè il titolare dell’azione penale o autorità che ad essa abbia l’obbligo di riferire => fra gli altri: § giudice che la acquisisca direttamente nell’esercizio o a causa delle sue funzioni => deve dirottarla al PM e in quanto pubblico ufficiale è tenuto a rispettare determinate forme § giudice cui perviene erroneamente => deve solo curare la trasmissione in via documentale di quanto gli è pervenuto § PG => svolge il compito primario di prendere, anche d’iniziativa, notizia dei reati (55) 2.Le modalità di acquisizione della notizia di reato In virtù del 330 occorre distinguere tra: - apprendimento diretto ricezione la distinzione non si riflette nelle forme che è sempre la stessa e facoltà di libera acquisizione non significa libertà di forme perché una volta acquisita la notizia va trasfusa in un atto. La PG deve redigere verbale con le modalità di cui al 134 (previsione che si ricava dalla disposizione in ordine a denunce querele e istanze presentate oralmente che devono essere trasferite in verbale, 357), il PM redige verbale in cui il segretario annotata data e ora in cui la notizia è pervenuta all’ufficio e poi questo è trasmesso immediatamente al procuratore della Repubblica per la relativa iscrizione ex 109 disp att (conclusione che si ricava dalle regole che disciplinano le modalità d’inizio del procedimento per le indagini preliminari e di documentazione dei suoi atti). 3.La denuncia La denuncia è l’atto proveniente da soggetti di regola obbligati a presentarlo descrittivo di un fatto in cui sono ravvisabili gli estremi di un reato perseguibile d’ufficio cioè il fatto per cui il PM promuove l’azione penale senza attendere che si realizzi la condizione di procedibilità alla cui esistenza in altri casi è subordinato l’esercizio dell’azione, sono tenuti all’osservanza dell’obbligo di denuncia (l’omissione è reato ex 361 cp): - - i pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio che nell’esercizio o a causa della propria funzione o servizio abbiano notizia di un reato perseguibile d’ufficio o fra questi vi è anche il giudice che nel corso di altro procedimento apprende di un fatto-reato (331) o e poi la PG che comunica la notizia di reato acquisita direttamente (347) il privato è obbligato in due casi: o la notizia riguardi un delitto contro la personalità dello Stato punito con la pena dell’ergastolo (364 cp) o abbia eseguito un arresto di persona colta in flagranza di un delitto perseguibile d’ufficio (383) invece a garanzia dell’investigazione difensiva il difensore, l’investigatore privato autorizzato e il consulente tecnico non hanno obbligo di denuncia per le notizie di reato apprese in tale sede (334bis). Il contenuto della denuncia: - - esposizione degli elementi essenziali del fatto (funzione meramente informativa) senza impressioni o supposizioni, (se al denunciante sono note) generalità della persona cui il reato è attribuito, dell’offeso, dei soggetti che possono essere in grado di riferire circostanze rilevanti per la ricostruzione del fatto e l’individuazione di fonti di prova giorno dell’acquisizione della notizia (332) riguardo la forma, il privato ha facoltà di presentare denuncia per iscritto ma anche oralmente e sarà chi la riceve (PM o PG) a redigere verbale che deve essere sottoscritto dal denunciante (requisito di forma essenziale); la denuncia va proposta in caso più persone siano obbligate, anche con unico atto, senza ritardo e può essere presentata al PM (salvo in caso di fatto emerso nel corso di un procedimento giurisdizionale) anche dalla PG che ha l’obbligo dell’immediata informativa al titolare dell’azione penale (331 333). 4.La denuncia anonima La denuncia anonima non può avere alcun valore, salvo nel caso provenga dal soggetto indicato come autore del fatto illecito o costituisca corpo del reato, tale eccezione svuota la regola per cui finisce quasi sempre per divenire oggetto d’indagine (333 240). 5.Il referto Il referto è la denuncia presentata da chi nell’esercizio di una professione sanitaria presti la propria opera in situazioni che evidenziano la commissione di un delitto perseguibile d’ufficio, la sua omissione è reato salvo quando l’informazione esporrebbe a procedimento penale la persona assistita (365), se l’assistenza è stata prestata da più persone sono tutti tenuti al referto che può essere redatto in unico atto sottoscritto da tutti. Contenuto: - notizie utili a ricostruire le circostanze del fatto e i mezzi con cui il reato è stato commesso e gli effetti che ha cagionato o può causare persona cui è stata prestata assistenza e il luogo in cui si trova descrizione del luogo e il tempo dell’intervento deve essere trasmesso entro 48 ore dall’intervento o immediatamente se vi è pericolo nel ritardo al PM o qualsiasi ufficio di PG del luogo dell’assistenza o anche all’ufficiale di PG più vicino (334). 6.Le condizioni di procedibilità La condizione di procedibilità è la manifestazione di volontà della persona offesa dal reato (espressa con le forme del negozio giuridico => querela, istanza di procedimento) o dell’autorità (con le forme dell’atto => richiesta di procedimento, o del provvedimento amministrativo => autorizzazione a procedere) finalizzata alla rimozione di un ostacolo all’esercizio dell’azione penale verso chi si assume essere l’autore di un fatto penalmente rilevante. I reati sono perseguibili d’ufficio salvo quando la legge indichi espressamente una condizione di procedibilità (502), e ciò avviene in base a scelte di politica criminale; in vigenza del codice abrogato si distingueva tra condizioni di procedibilità (querela, istanza e richiesta) poiché necessarie a promuovere l’azione penale (infatti le indagini non erano tese a formare la determinazione del PM circa il suo esercizio ma erano già esercizio dell’azione penale) e condizione di proseguibilità (autorizzazione a procedere) poiché senza essa non si poteva giungere al rinvio a giudizio (ma si poteva indagare); il nuovo codice non permette tale differenza in base all’effetto preclusivo delle condizioni in quanto oggi l’esercizio dell’azione penale segna la chiusura non l’avvio delle indagini (501 4051) per cui l’autorizzazione a procedere dovendo essere chiesta nel corso della fase preprocessuale verso un soggetto che non è ancora imputato è condizione cui è subordinato l’esercizio dell’azione penale come le altre condizioni, eccezionalmente può configurarsi come condizione di proseguibilità quando la necessità di chiederla sorga dopo la promozione dell’azione penale e ne condiziona l’ulteriore esercizio e infatti nel tempo della richiesta il processo è sospeso (3443). Ulteriore effetto ricollegabile alla mancanza di una condizione di procedibilità riguarda i termini, infatti se è necessaria querela o istanza o richiesta il termine ordinario di durata delle indagini inizia a decorrere dal momento in cui essa perviene al PM, se invece è necessaria autorizzazione a procedere il termine è sospeso dal momento della richiesta a quello in cui l’autorizzazione perviene al PM (4053,4). 7.La querela La querela è la dichiarazione (contenuta in un atto o resa oralmente e verbalizzata) con cui il titolare del diritto o chi è abilitato in sua vece a esercitarlo chiede (personalmente o con procuratore speciale) che si proceda circa un fatto previsto dalla legge come reato (336), è un atto negoziale quindi si applica il codice civile: - 1367 cc è principio di conservazione del contratto per cui se vi è dubbio sulla volontà del suo autore va attribuito un senso che consenta la produzione di qualche effetto 2724 cc è in caso di smarrimento può essere data prova con ogni mezzo la ratio della perseguibilità a querela varia per diversi tipi di reato: - lieve entità è la tenuità di taluni fatti fa si che non valga la pena perseguirli (con i relativi costi) se non lo voglia lo stesso titolare tutela della riservatezza è per taluni reati come la violenza sessuale si pone l’esigenza di tutelare la vittima dallo strepitus fori rapporto tra autore e vittima è per taluni reati contro il patrimonio in danno di congiunti al fine di salvaguardare il nucleo familiare Il diritto di querela spetta alla persona offesa da un reato e appartiene alla sfera dei diritti disponibili nel senso che si estingue con la morte (120 126 cp), l’esercizio del diritto spiega i suoi effetti unicamente in ordine alla perseguibilità del reato per cui non vale per ottenere restituzioni o risarcimento (occorre costituirsi parte civile), di norma titolarità ed esercizio del diritto di querela confluiscono in capo al medesimo soggetto, eccezioni sono per: - enti collettivi è l’esercizio è in capo al legale rappresentante con dichiarazione contenente indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza minore di anni 14 o interdetto è l’esercizio è in capo al genitore o tutore minore che abbia compiuto anni 14 e inabilitato è possono proporre querela direttamente ma l’atto può essere presentato in via sostitutiva dal genitore o dal tutore o dal curatore ed è irrilevante l’eventuale contraria dichiarazione di volontà del minore o dell’inabilitato (120 cp) è nominato poi un curatore speciale in assenza di un rappresentante del minore o dell’infermo o in caso di conflitto d’interessi (121 cp). Il termine per la querela è: - - 3 mesi dal giorno in cui si ha notizia (conoscenza certa non mero sospetto) del fatto (1241 cp) è nella generalità dei casi (per il curatore speciale decorre dal giorno in cui gli è notificato il provvedimento di nomina, 338) 6 mesi è per i reati sessuali, in ragione del travaglio emotivo che può vivere la vittima (609speties cp) Il contenuto della querela: - - manifestazione di volontà di voler perseguire l’autore del reato è quando la PG o PM ha già acquisito o ricevuto la notizia del reato e la persona offesa si limita a dichiarare che intende proporre querela (es arresto in flagranza 3803 3813) informativa articolata sul fatto-reato e la volontà di perseguirlo è quando l’offeso assume l’iniziativa e dunque la querela è il veicolo di una notizia di reato la forma può essere scritta o orale e poi trasfusa in verbale sottoscritto dal querelante o suo procuratore speciale, l’erronea indicazione dell’autore dell’illecito non inficia la validità della querela se risulti l’inequivocabile volontà di perseguirlo. Il principio d’indivisibilità impone che la querela produce effetti verso tutti coloro contro cui sono svolte le indagini preliminari (123 cp), e in caso di pluralità di persone offese si procede a vantaggio di tutte anche se la querela è proposta da una sola (122 cp). La presentazione può avvenire a - PM ufficiale di PG agente consolare all’estero direttamente o a recapitata da un incaricato o spedita con raccomandata, in tali casi però la sottoscrizione deve essere autenticata, l’autorità che la riceve (se diversa dal PM) deve attestare la data e il luogo di presentazione o ricezione (anche in calce alla copia dell’atto, 107 disp att) curando l’immediata trasmissione al PM (337). Nei reati di competenza del giudice di pace l’offeso può scegliere tra: - querela ricorso per citazione a giudizio è produce gli tessi effetti della querela e deve avvenire nello stesso termine, se ha già inoltrato querela deve esserne fatta menzione e allegata una copia e depositata un’altra presso la segreteria del PM Il diritto di proporre querela è un diritto disponibile dunque può esservi: - rinuncia è non esercizio del diritto rimessione è mancata coltivazione dopo il suo esercizio 8.La rinuncia alla querela La rinuncia al diritto di querela (non sottoponibile a condizione o termine) è espressa o tacita e produce effetti verso tutti coloro che sono indicati come autori del fatto, una volta avvenuta il diritto non può essere più esercitato; i due tipi: - - rinuncia espressa è è resa personalmente o a mezzo di procuratore speciale con dichiarazione sottoscritta rilasciata all’interessato o suo rappresentante o con dichiarazione orale resa ad ufficiale di PG o ad un notaio i quali accertata l’identità del rinunciante redigono verbale che produce effetti se sottoscritto da questo, può estendersi anche all’azione civile (339) rinuncia tacita è se il titolare del diritto ha compiuto atti incompatibili (seri, univoci, concludenti e non subordinati a condizione) con la volontà di proporre querela (124 cp) il minore che ha compiuto 14 anni e l’inabilitato possono proporre querela anche in caso di rinuncia del genitore o tutore o curatore (125 cp). La rinuncia dà luogo a un provvedimento di archiviazione senza condanna alle spese, se è accettata a processo avviato questo è definito con sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento. Nei procedimenti dinanzi al giudice di pace se le altre persone offese diverse da chi ha proposto ricorso, nonostante avviso, non si presentino all’udienza si ritiene abbiano tacitamente rinunciato alla querela se non ancora esercitata. 9.La remissione di querela La remissione di querela è la dichiarazione di volontà dell’offeso che deve essere accettata dal querelato, diretta ad annullare gli effetti di una querela già proposta; il diritto a rimettere è disponibile per cui la remissione di un offeso non pregiudica il diritto di querela degli altri, il minore che ha compiuto 14 anni e l’inabilitato può rimettere la querela proposta dal rappresentante che deve però approvare, all’inverso il rappresentante può rimettere querela presentata dal rappresentato ma ciò non ha effetto se quest’ultimo manifesta volontà contraria. Forme di remissione: - processuale extraprocessuale: o esplicita dichiarazione o compimento di atti incompatibili non può essere sottoposta a condizione o termine ma può contenere rinuncia all’azione civile. La remissione comporta estinzione del reato occorre dunque l’accettazione del querelato che potrebbe voler accertare in giudizio la sua estraneità, questa avviene personalmente o con procuratore speciale con dichiarazione ricevuta dall’autorità procedente o da ufficiale di PG che la trasmette immediatamente all’autorità; se vi è remissione solo verso uno dei querelati produce effetto verso tutti salvo non sia stata ricusata da qualcuno in forma espressa o tacita; avvenuta la remissione, salvo il procedimento si definisca con provvedimento di archiviazione, quando è emessa sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento per non doversi procedere è pronunciata anche condanna del querelato al pagamento delle spese (salvo nell’atto di rimessione sia stato diversamente convenuto). In caso di querela proposta da più persone il reato si estingue con la remissione di tutte, la remissione deve avvenire prima della condanna salvo i casi per cui la legge disponga altrimenti (340). Nei procedimenti dinanzi al giudice di pace se le altre persone offese diversa da chi ha proposto il ricorso, nonostante l’avviso, non si presentino all’udienza si intende vi sia rimessione tacita della querela se presentata. 10.La richiesta e l’istanza di procedimento La richiesta di procedimento è l’atto amministrativo discrezionale con cui il ministro della giustizia chiede all’ufficio del PM di perseguire un reato la cui procedibilità è espressamente subordinata dalla legge all’esistenza di tale condizione (342), essa sostituisce o integra la querela e non è revocabile, è richiesta per taluni reati in danno del presidente della Repubblica o commessi in missioni internazionali; la richiesta non può essere presentata decorsi 3 mesi dal giorno in cui il ministro abbi avuto notizia del fatto-reato, né può essere proposta decorsi 3 anni dal giorno in cui il soggetto si trovi in Italia quando tale presenza sia condizione di punibilità (128 cp). L’istanza di procedimento è la manifestazione di volontà irrevocabile della persona offesa volta a rimuovere l’ostacolo alla procedibilità in ordine ai delitti comuni commessi all’estero che se fossero stati commessi in Italia sarebbero perseguibili d’ufficio, tale condizione riguarda i reati commessi all’estero dal cittadino con pena edittale reclusione minima inferiore a 3 anni o quelli commessi all’estero dallo straniero in danno dello Stato o cittadino italiano puniti con ergastolo o reclusione minima non inferiore a 1 anno; l’istanza è proponibile solo se la persona verso cui va proposta si trovi nel territorio dello Stato; le norme applicabili sono quelle della richiesta, riguardo la capacità e la rappresentanza dell’offeso e gli effetti estensivi e le forme della presentazione si applicano le disposizioni sulla querela (341; 92 101 130 cp). 11.L’autorizzazione a procedere L’autorizzazione a procedere è il provvedimento di natura discrezionale con cui un’autorità dello Stato previa istruttoria consente al PM di perseguire determinati reati o d’iniziare l’azione penale verso determinati soggetti, legittimati a concederla sono: - camera e senato è per vilipendio della singola assemblea e procedibilità a carico di un suo membro o membro del governo corte costituzionale è per vilipendio della corte e procedibilità a carico di un suo membro ministro della giustizia è per reati rispetto alla cui repressione non si può prescindere da considerazioni politiche o di convenienza (es per le relazioni internazionali) (3131-3 cp) per la peculiarità del bene giuridico vi è un effetto estensivo per cui tale autorizzazione opera anche rispetto ai concorrenti nel reato verso cui non sia stata richiesta, ciò non vale (neanche se gli altri soggetti siano garantiti dallo stesso statu) però per l’autorizzazione concessa intuitu personae cioè in considerazione della funzione del singolo soggetto e quindi valutando la singola posizione come nel caso di autorizzazione a procedere verso un giudice della corte costituzionale o di un membro del governo. La richiesta di autorizzazione deve essere fatta dal PM prima di promuovere l’azione penale (prima di procedere a giudizio direttissimo di chiedere l’immediato o il rinvio a giudizio o il decreto penale di condanna o di emettere il decreto di citazione a giudizio) e in ogni caso entro 30 giorni dall’iscrizione del nome del soggetto nel registro delle notizie di reato, in caso di arresto in flagranza l’autorizzazione va chiesta immediatamente e comunque prima dell’udienza di convalida; qualora la necessità della richiesta insorga in corso di processo il giudice lo sospende e il PM senza ritardo la richiede, nell’attesa il giudice può assumere i mezzi di prova in pericolo richiesti dalle parti disponendo la separazione dei giudizi se l’autorizzazione riguardante solo alcuni imputati tardi a essere concessa (344). Se l’autorizzazione non è chiesta nei termini o non è concessa il procedimento si conclude (a seconda della fase in cui si trova) con: - provvedimento di archiviazione (411) sentenza di non luogo a procedere (425) sentenza di non doversi procedere (529) Tale disciplina è posta dal codice senza distinguere i tipi di autorizzazione, tuttavia per quella riguardante i membri del governo vi è una complessa procedura regolata extra codice. 12.Gli atti d’indagine esperibili in carenza di una condizione di procedibilità In attesa del verificarsi della condizione di procedibilità il PM può compiere gli atti d’indagine necessari per assicurare le fonti di prova e se ricorrono i presupposti l’incidente probatorio (346), la PG deve immediatamente informare il PM (anche oralmente se vi è urgenza o reati di maggiore allarme) delle attività svolte per assicurare le fonti di prova e se questi ne fa richiesta deve trasmettere senza indugio la documentazione (112 disp att). Nel tempo tra richiesta di autorizzazione a procedere e adozione dell’atto autorizzativo non è consentito assumere alcuna iniziativa incidente sulle libertà fondamentali della persona interessata, può solo essere interrogata qualora ne faccia espressa richiesta, tali limiti non operano in caso di arresto in flagranza di un reato per cui è previsto l’arresto obbligatorio, tuttavia se l’autorizzazione a procedere o a compiere taluni atti sia prevista da norme costituzionali si applicano in via prioritaria queste e quelle ordinarie solo se compatibili. Se l’autorizzazione è necessaria contro un giudice della corte costituzionale fino a che non è concessa sono consentiti solo arresto e perquisizioni personali o domiciliari purché si configuri la flagranza di un delitto non colposo in casi tassativamente individuati. L’inosservanza di tali limitazioni comporta l’inutilizzabilità degli atti compiuti (343). Verificatasi la condizione di procedibilità il PM può determinarsi sull’esercizio dell’azione penale o continuare l’attività investigativa senza condizionamenti, salvo ovviamente quelli imposti dalla legge per motivi diversi (es 103). 13.L’immunità parlamentare Il 681 cost dispone che i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse (ogni manifestazione di volontà o opinione connessa alla funzione parlamentare anche fuori dal parlamento) e dei voti dati (qualsiasi espressione di voto) nell’esercizio delle loro funzioni; vi è dunque un peculiare meccanismo per cui è la camera di appartenenza a stabilire che per il fatto possa essere esercitata l’azione penale, tuttavia se di norma l’autorizzazione a procedere si fonda su valutazioni non giuridiche ma è il PM o il giudice ad apprezzare il fumus delicti, qui è la camera a stabilire se il fatto sia libera espressione o reato. Rilevata o eccepita l’immunità il giudice dispone anche d’ufficio l’immediata separazione dei procedimenti eventualmente riuniti, e se ritiene che essa si configuri provvede con sentenza in ogni stato e grado all’immediata declaratoria della causa di non punibilità e se non è stata ancora esercitata l’azione penale pronuncia decreto di archiviazione. Se invece ritiene che l’eccezione di parte non vada accolta trasmette copia degli atti alla camera cui appartiene o apparteneva il parlamentare con ordinanza non impugnabile indicante il fatto per cui è in corso il procedimento e le norme che si assumono violate fornendo gli elementi su cui si fonda il provvedimento; per consentire al giudice di stabilire subito se ricorrano o no le condizioni per dichiarare la non punibilità il PM nelle indagini se rileva la questione o gli è eccepita gli trasmette gli atti entro 10 giorni; la trasmissione degli atti alla camera comporta la sospensione del procedimento per massimo 90 giorni dalla ricezione anche se questa può disporre una proroga non superiore a 30 giorni; la sospensione non impedisce il compimento degli atti non ripetibili; la questione può essere sottoposta alla camera anche direttamente da chi assume che il fatto per cui è in corso il procedimento costituisca libera espressione e in tal caso la camera può chiedere al giudice di sospendere il procedimento. La camera comunica al giudice la sua deliberazione: - se favorevole all’applicazione dell’immunità è il giudice lo dichiara con sentenza e se il procedimento è nella fase delle indagini il PM presenta richiesta di archiviazione se sfavorevole è il procedimento riprende 14.L’autorizzazione a violare libertà fondamentali di membri del governo, di parlamentari e di giudici costituzionali Ulteriore limitazione riguarda la necessità di autorizzazione da parte dell’autorità competente per il compimento di atti contra libertatem (qualsiasi atto incidente sulle libertà personali è COSA DIVERSA DALL’AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE per cui la concessione dell’una non autorizza anche all’altro e viceversa) verso: - - - membri del governo è nei cui confronti si procede per un reato commesso nell’esercizio delle loro funzioni (reato ministeriale), è richiesta autorizzazione della camera competente, la camera è convocata di diritto e delibera non oltre 15 giorni dalla richiesta, dell’autorizzazione si può fare a meno solo se il soggetto è colto nell’atto di commettere un delitto non colposo tentato o consumato in casi espressamente indicati; le intercettazioni occasionali di comunicazioni tra membro del governo o parlamentare e terzi nel corso di procedimento a carico di questi ultimi non è utilizzabile senza autorizzazione, se si intende usarle sia verso terzi che verso il parlamentare il diniego di autorizzazione non comporta l’obbligo di distruzione della documentazione che resta utilizzabile limitatamente ai terzi parlamentari è coindagati o coimputati con un membro del governo in un reato ministeriale, è richiesta autorizzazione della camera competente con le stesse procedure di cui sopra; al di fuori di tale caso i parlamentari non possono essere destinatari di provvedimenti contra libertatem senza autorizzazione della camera di appartenenza, si può prescindere da questa se il soggetto è colto nell’atto di commettere un delitto per cui è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza o verso cui va eseguita una sentenza irrevocabile di condanna, l’autorizzazione è richiesta dall’autorità che ha emesso il provvedimento da eseguire indicando le norme che si assumono violate e gli elementi su cui si fonda il provvedimento, in attesa l’esecuzione rimane sospesa giudici costituzionali è per questi continua a operare il precedente regime per cui l’autorizzazione della Consulta è necessaria non solo per privare un suo membro della libertà ma anche per sottoporlo a procedimento penale, fermo che non sono perseguibili per le opinioni espresse e i voti nell’esercizio delle loro funzioni Titolo 2: Le indagini di Polizia Giudiziaria 15.Le direttive del magistrato del pubblico ministero per la conduzione delle indagini L’obiettivo del legislatore è un’investigazione unitaria sotto la direzione del PM e infatti il 326 dispone che PG e PM operano nelle indagini nell’ambito delle rispettive attribuzioni, definendo così i rapporti tra i due organi e infatti le indagini vanno compiute in funzione della determinazione che il PM alla loro conclusione è chiamato a compiere cioè esercitare l’azione penale quando non vi sono i presupposti per la richiesta di archiviazione (50) per cui deve disporre di più ampia capacità investigativa, egli informato della notizia di reato dispone le indagini stabilendo senza interferenze quali siano necessarie e in quale ordine vanno compiute; dunque al PM spetta la direzione delle indagini e la disponibilità della PG non limitata al singolo episodio ma che costituisce un vero rapporto costante di dipendenza funzionale. La notizia di reato è di solito appresa dalla PG che deve svolgere i necessari accertamenti e appena ha ricostruito pure nelle linee essenziali un fatto penalmente rilevante deve informare il PM, ciò non vuol dire soffocare l’iniziativa della PG ma è stata una soluzione cui si è giunti per contemperare due opposte esigenze: - esautorare del tutto l’iniziativa della PG può significare lasciare le indagini prive di stimolo con la perdita di fonti di prova sottrarre troppo a lungo la PG al controllo del PM può comportare sconfinamenti di poteri la soluzione è rispettosa dei rispettivi compiti: - PG è compiere gli atti occorrenti per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale PM è compiere ogni attività necessaria per le determinazioni inerenti l’esercizio dell’azione penale compresi gli accertamenti su fatti e circostanze favorevoli all’indagato (358) 16.L’obbligo della polizia giudiziaria di informare l’ufficio del pubblico ministero La PG acquisita la notizia di reato deve comunicare al PM gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi raccolti indicando le fonti di prova e le attività compiute, ciò indipendentemente dal modo in cui la notizia sia stata acquisita e deve avvenire SENZA RITARDO, ovviamente però il contenuto della comunicazione (che deve essere per iscritto) varia a seconda della modalità acquisitiva: - tramite l’attivarsi di altro soggetto è la PG cura la trasmissione dell’atto ricevuto dando conto delle attività d’iniziativa che ha ritenuto di dover compiere e inoltra la documentazione di quanto ha fatto in via d’investigazione urgente - - - direttamente è la comunicazione deve rispondere ai requisiti minimi per la denuncia (elementi essenziali del fatto, generalità di chi è indicato autore, della persona offesa, dei soggetti che appaiono in grado di fornire indicazioni su circostanze rilevanti, altre eventuali fonti di prova) in occasione dell’arresto di chi appare autore del fatto che si assume illecito è la PG deve informare il PM del luogo dell’arresto ed entro 24 ore porre l’arrestato a sua disposizione affinché conosca subito le ragioni che hanno determinato l’adozione della pre-cautela, il luogo e l’ora in cui è stata eseguita (386) negli altri casi quando siano compiuti atti che prevedono l’assistenza difensiva è l’informativa deve aver luogo entro 48 ore dal compimento dell’atto per reati di maggior allarme sociale o vi sono ragioni di urgenza è la comunicazione scritta va preceduta da informazione orale da trasmettere immediatamente il controllo sull’esatto adempimento dell’obbligo della PG di informare tempestivamente il PM è assicurato dalla necessità di indicare nella comunicazione la data di acquisizione della notizia di reato (347). 17.L’autonomia investigativa della polizia giudiziaria La PG svolge un’attività servente perché ciò che compie è in funzione alla determinazione del PM, la legge le assegna compiti precisi: (55) - prendere notizia dei reati impedire che dalla loro commissione scaturiscano ulteriori conseguenze ricercare le fonti di prova identificare i presunti autori del reato e ricercarli acquisire quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale l’ampiezza di tali compiti le impone di attivarsi anche la di fuori delle direttive del PM e infatti essa concorre alle sue determinazioni secondo le proprie attribuzioni, essa continua a operare anche dopo che il PM abbia assunto la direzione delle indagini prestando attenzione agli elementi emersi in via successiva ed eseguendo le indagini che questi suggeriscono e le fonti di prova che emergono, informando ovviamente subito il PM, ferma la sua discrezionalità le sue scelte investigative devono essere però attuative della programmazione del PM; per evitare dispersioni di energie è istituito un legame di subordinazione funzionale, che riduce la possibilità di un’autonoma gestione delle indagini, tramite disposizioni il cui fine è attuare un costante collegamento tra PG e PM. Una volta che il PM sia stato informato e abbia assunto la direzione delle indagini la PG non deve attendere le direttive ma è tenuta a svolgere i suoi compiti istituzionali raccogliendo ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e all’individuazione del presunto colpevole (348), ciò per evitare che la distinzione di poteri generi incertezze o disimpegni, e infatti l’esigenza di uno svolgimento unitario dell’investigazione che faccia capo al PM non ha impedito di valorizzare le professionalità della PG che con la sua capillare diffusione sul territorio ha notevole vantaggio nella conoscenza delle notizie di reato e nell’acquisizione delle fonti di prova. La volontà del legislatore di valorizzare l’iniziativa investigativa della PG è confermata dalla disciplina delle indagini per i reati di competenza del giudice di pace, acquisita infatti la notizia di reato questa compie tutti gli atti d’indagine per ricostruire il fatto e individuarne il presunto autore e solo all’esito informa il PM con relazione scritta che contiene (se la notizia risulta fondata) l’enunciazione del fatto in forma chiara e precisa con indicazione delle norme che si assumono violate; e al contrario il PM quando prende notizia di un reato di competenza del giudice di pace se non ritiene di richiedere l’archiviazione o formulare l’imputazione la trasmette alla PG perché proceda alle indagini impartendo se necessario le direttive, questa può chiedere al PM l’autorizzazione a compiere accertamenti irripetibili, interrogatori o confronti cui debba partecipare l’indagato, il PM dà l’autorizzazione quando non preferisce svolgere personalmente le indagini o i singoli atti, allo stesso modo provvede se è richiesta l’autorizzazione ad eseguire perquisizioni e sequestri nei casi in cui la PG non può procedervi di propria iniziativa. 18.Le attività atipiche e gli atti tipici d’indagine La PG quale organo investigativo agisce col compimento di: - - atti tipici: o identificazione della persona vero sui si avviano le indagini o assunzione d’informazioni da questa o raccolta di notizie da persone informate sui fatti o accertamenti e rilievi tecnici o perquisizioni e sequestri attività atipiche è sono attività d’indagine non delineate dal legislatore (es appostamenti, confidenze) cui la PG ricorre nella funzione di ricercare le fonti di prova e assicurare al procedimento le cose pertinenti al reato e le sue tracce o individuare l’autore del fatto; tale attività è indicata dal legislatore come categoria residuale ma non è descritta, riferimenti normativi: o 3481 prescrive alla PG di raccogliere ogni elemento utili alla ricostruzione del fatto e individuazione del presunto colpevole con un’ampia scelta investigativa che non vieta il compimento di atti solo perché non delineati dal legislatore o 3482 precisa che per conseguire i suoi fini istituzionali la PG procede tra l’altro alla ricerca delle cose e tracce del reato e all’individuazione delle persone informate e al compimento di atti espressamente indicati ribadendo l’eventualità che l’indagine richieda approfondimenti investigativi non incasellabili in un atto tipico riguardo la documentazione per gli atti tipici è verbale, per quelli atipici annotazione. 19.L’identificazione dell’indagato e l’assunzione d’informazioni L’identificazione dell’indagato è atto tipico d’indagine della PG, procedura: 1. invito al soggetto di dichiarare le generalità e quant’altro per identificarlo, preceduto dall’ammonimento sulle conseguenze per chi rifiuta di dare generalità o le dia false (66) 2. se risulta che il soggetto è segnalato anche sotto diverso nome come autore di altro reato la PG informa l’autorità giudiziaria competente (66bis) 3. se il soggetto rifiuta di farsi identificare o fornisce false generalità o documenti d’identificazione che sulla base di sufficienti elementi si ritengono falsi è accompagnato all’ufficio di PG e trattenuto per il tempo necessario all’identificazione (FERMO PER L’IDENTIFICAZIONE, è diverso per presupposti durata e procedura di convalida dal fermo di indiziato di grave reato) 4. l’identificazione può durare fino a 24 ore quando particolarmente complessa e in tal caso il soggetto può avvisare un familiare o convivente 5. la PG informa il PM dell’ora in cui il fermo è stato disposto con un ulteriore avviso se si superano le 12 ore 6. se il PM ritiene arbitrario il fermo ordina l’immediato rilascio, ciò può essere disposto dalla stessa PG e di ciò va informato il PM 7. l’identificazione può avvenire con rilievi dattiloscopici, fotografici, antropometrici o altri accertamenti con prelievo di capelli o saliva, in tale ultimo caso se non vi è il consenso dell’interessato la PG procede al prelievo coattivo nel rispetto della persona previa autorizzazione scritta (o orale poi confermata per iscritto) del PM (349) Compiuta l’identificazione la PG invita il soggetto a dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni (161) e se intende assumere sommarie informazioni e questo non si trovi in stato di arresto o di fermo lo invita a nominare un difensore di fiducia provvedendo in mancanza ad avvisare il difensore d’ufficio di turno, la presenza del difensore è requisito essenziale di validità dell’atto per cui se non è presente quello incaricato la PG richiede al PM di designarne un sostituto; prima dell’assunzione di sommarie informazioni la persona deve essere informata della facoltà di non rispondere e avvertita che le sue dichiarazioni potranno essere usate contro di lei (omissione => inutilizzabilità delle dichiarazioni nei confronti del soggetto) e che rendendo dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri potrà assumere in relazione a questi l’ufficio di testimone (omissione => inutilizzabilità delle dichiarazioni nei confronti degli altri e l’impossibilità di assumere l’ufficio di testimone); degli avvertimenti va dato atto nel verbale. La regola è che l’assunzione d’informazioni è solo verso l’indagato non ristretto nella libertà, deroga è però nei casi in cui ufficiali di PG contattino il soggetto sul luogo o nell’immediatezza del fatto, in tal caso possono anche senza il difensore assumere dall’indagato anche se arrestato in flagranza o fermato notizie e indicazioni utili ai per proseguire le indagini, è una circostanza eccezionale e di ciò che si assume è vietata ogni documentazione e ogni altra utilizzazione al di fuori dell’immediata prosecuzione delle indagini. Ulteriore ipotesi è quella delle spontanee dichiarazioni dell’indagato che può rilasciare alla PG, non è un atto di PG omologo all’interrogatorio ma dichiarazioni spontaneamente rese, di queste è consentito l’uso in dibattimento da parte di difensori e PM solo nell’esame dell’imputato e solo per evidenziare eventuali difformità e contraddizioni con quanto riferito al giudice e quanto dichiarato alla PG (350). 20.L’assunzione di notizie da persone informate sui fatti La PG può assumere sommarie informazioni anche dalle persone che sono a conoscenza dei fatti su cui si indaga e siano in grado di consentirne l’esatta ricostruzione e possono assumere la veste di testimone nel caso si arrivi a giudizio, non può però chiedere notizie sulle domande e risposte fatte dal difensore dell’indagato; la PG identificata la persona informata sui fatti (con poteri di accertamento diversi da quelli verso l’indagato, non sono consentiti rilievi) la convoca per rendere dichiarazioni chiedendo preliminarmente se è già stata sentita dal difensore dell’indagato e in caso positivo la avverte che non deve fornire informazioni sulle risposte date. Le persone convocate hanno l’obbligo di presentarsi, attenersi alle prescrizioni date per le esigenze delle indagini e riferire ciò che sanno sui fatti, l’assunzione delle notizie ha luogo osservando le norme sulla testimonianza dal 197 al 203 ciò per la possibilità di far comparire tali soggetti in qualità di testimone nell’eventuale giudizio e utilizzare quando dichiarato in sede di contestazioni nel corso dell’esame testimoniale in caso di contrasto fra quanto dichiarato al giudice e quanto riferito alla PG. 21.L’assunzione di sommarie informazioni da persona indagata o imputata, in separato procedimento penale, per fatti connessi o collegati L’assunzione d’informazioni da persona indagata o imputata in altro procedimento penale per fatti connessi (12) o collegati per vincoli diversi dall’unicità della fonte di prova (3712b) è atto tipico dell’ufficiale di PG assimilabile all’omologo atto del PM (363), questi deve avvisare la persona che è assistita da un difensore d’ufficio ma può nominarne uno di fiducia che va avvertito tempestivamente del diritto di assistere all’atto (3511bis), si applicano le disposizioni sull’interrogatorio a persona indagata o imputata in separato procedimento penale per fatti connessi o collegati (363 2102,3,4,6). 22.La conservazione delle tracce e delle cose pertinenti al reato Prima che il PM assuma la direzione delle indagini la PG è tenuta a compiere accertamenti e rilievi necessari a scongiurare il pericolo che le cose o tracce pertinenti al reato si alterino o disperdano o che lo stato dei luoghi subisca modifiche, finalizzata alla conservazione di dati suscettibili di alterazione o dispersione è la duplicazione di programmi e sistemi informatici (3542), accertamenti e rilievi possono avvenire anche sulla persona se vi è il pericolo di dispersione e modifica e non possa intervenire subito il PM ma devono essere diversi dall’ispezione personale che è atto riservato all’autorità giudiziaria (3543). 23.La perquisizione La perquisizione è l’attività di ricerca di persone o cose o tracce pertinenti al reato suscettibili di cancellazione o dispersione effettuata in un luogo (perquisizione locale), in un domicilio (perquisizione domiciliare) o su persone (perquisizione personale); a ciò sono legittimati anche ufficiali di PG anche in deroga alla regola che vieta perquisizioni locali o domiciliari prima delle ore 7 e dopo le ore 20 (3523 251); le ipotesi di intervento della PG, sempre che vi sia necessità e urgenza: - - ricerca dell’evaso ricerca di persona o cose o tracce pertinenti il reato suscettibili di essere cancellate o disperse, in caso di flagranza di reato esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare o ordine di carcerazione disposti dall’autorità giudiziaria competente per un delitto per cui è previsto arresto obbligatorio in flagranza effettuazione di un fermo di persona indiziata di delitto tali sono anche i presupposti dei nuovi casi di perquisizioni a iniziativa della PG con oggetto sistemi informatici o telematici (3521bis), specifiche norme riguardano poi le perquisizioni per la ricerca di: - denaro o valori prezzo della liberazione di persona sequestrata o provenienti da delitti di crimine organizzato davi, aerei, bagagli, mezzi di trasporto ed effetti personali nelle indagini per stupefacenti e immigrazione interi edifici o blocchi di edifici negli interventi nelle indagini di crimine organizzato in caso di fondato sospetto che vi siano armi o esplosivi o un latitante o evaso Il verbale è redatto di occasione di ogni perquisizione di PG e trasmesso non oltre 48 ore al PM del luogo della perquisizione che nelle successive 48 ore provvederà alla convalida (352). 24.Il sequestro Il sequestro è il mezzo di assicurazione e di acquisizione del corpo del reato e delle cose pertinenti il reato, è disposto dalla PG in occasione e all’esito dell’esercizio dei compiti istituzionali ex 55 (348), è disposto sulle cose pertinenti il reato e sul corpo del reato rinvenuti nel corso di accertamenti urgenti su luoghi o cose o persone effettuati allo scopo di curare che le tracce e le cose pertinenti il reato siano conservate, parimenti è disposto sulle cose pertinenti il reato o sul corpo del reato rinvenuti nel corso di una perquisizione; la PG deve enunciare a verbale le ragioni del provvedimento e consegnarne copia alla persona cui le cose sono sequestrate, questo è poi inoltrato non oltre 48 ore al PM per la convalida con decreto motivato (352 354 355). I limiti del sequestro di PG: - - plichi chiusi che l’ufficiale di PG deve solo acquisire e trasmetterli al PM per l’eventuale sequestro, se però ha fondato motivo di ritenere che contengano notizie utili alla ricerca e assicurazione delle fonti prova e vi sia il pericolo di dispersione a causa del ritardo ne informa col mezzo più rapido il PM che può autorizzare l’apertura immediata oggetti di corrispondenza per cui sia consentito il sequestro ex 254, una volta individuati presso gli uffici postali gli ufficiali di PG possono ordinare al preposto di sospendere l’inoltro per massimo 48 ore riservato al PM per disporre il sequestro (353) 25.Le operazioni sotto copertura Le operazioni sotto copertura sono le condotte (assistite da speciale causa di non punibilità estesa agli ausiliari alle persone interposte) nel corso di specifiche operazioni al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine a gravi delitti (pag 427) poste in essere da ufficiali di PG di strutture specializzate che simulano attività criminose o la loro agevolazione; le operazioni vanno disposte dagli organi di vertice di ciascun corpo o per delega dai responsabili almeno provinciali d’intesa con la direzione centrale dell’immigrazione e della polizia di frontiera; l’organo che la dispone de prima informare il PM competente comunicando se necessario o richiesto il nome dell’ufficiale e di eventuali ausiliari, il PM è informato nel corso dell’operazione delle modalità e dei soggetti che vi partecipano e dei risultati. Sempre per esigenze investigative è consentito all’ufficiale il ritardo o l’omissione di atti di propria competenza di cui va dato immediato avviso al PM, l’informativa è poi trasmessa al procuratore generale presso la corte d’appello e se è un’indagine di mafia al procuratore nazionale antimafia; parimenti il PM può ritenere opportuno ritardare l’esecuzione di un provvedimento cautelare o di esecuzione di pena o di sequestro o di fermo con decreto motivato che impartisce alla PG le disposizioni necessarie al controllo dello sviluppo dell’attività criminosa e informa di ciò l’autorità giudiziaria competente sul territorio interessato dall’operazione. Nel corso d’indagini per delitti con fine di terrorismo o eversione puniti con reclusione minima non inferiore a 5 anni o massima a 10 o per delitti di partecipazione ad associazione sovversiva o a banda armata gli ufficiali possono omettere o ritardare atti di propria competenza quando ciò sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori o individuare o catturare i presunti responsabili, di ciò è dato immediato avviso anche orale al PM delle indagini cui va trasmesso motivato rapporto entro 48 ore. Gli ufficiali di PG addetti a speciali unità antidroga beneficiano di speciale causa di non punibilità quando simulano reati al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine a delitti di stupefacenti, dell’esecuzione delle operazioni è data immediata e dettaglia comunicazione all’autorità giudiziaria e alla direzione centrale per i servizi antidroga indicando se necessario o richiesto il nominativo dell’ufficiale e di eventuali interposte persone impiegate. L’indebita rivelazione o divulgazione dei nomi degli ufficiali o agenti di PG che effettuano le operazioni è reato punito con reclusione da 2 a 6 anni. Titolo 3: Le indagini dell’ufficio del pubblico ministero 26.Il magistrato del pubblico ministero come dominus delle indagini Il PM assume il ruolo di antagonista dell’imputato e utilizza la fase delle indagini preliminari per la raccolta degli elementi necessari a rappresentare al giudice le ragioni dell’accusa, è proprio questo lo scopo delle indagini di cui egli è il dominus e in cui compie ogni attività necessaria per determinarsi in merito all’azione penale anche a favore dell’indagato (358); egli dispone di ampi poteri: - - - - delegare la PG a compiere attività d’indagine e atti specifici delegare altra procura per atti da compiersi fuori dalla circoscrizione e questa deve compiere solo l’atto richiesto salvo per ragioni di urgenza o altri gravi motivi appaiano necessari ulteriori atti (370) impiega la forza pubblica per il sicuro e ordinato compimento degli atti (378) si avvale di consulenti quando siano necessarie cognizioni tecniche, questi non possono rifiutare e sono avvertiti col decreto di citazione che se non compaiono salvo per legittimo impedimento può essere disposto l’accompagnamento coattivo (359) ordina l’accompagnamento della persona offesa e altri soggetti che intende ascoltare perché in grado di riferire circostanze utili, nel decreto di citazione si avvisa che non possono sottrarsi all’invito (377) se deve procedere a interrogatorio o confronto dell’indagato chiede al GIP di essere autorizzato a disporne l’accompagnamento per il tempo strettamente necessario (376) disporre la misura pre-cautelare del fermo e chiedere al giudice l’applicazione di misure cautelari 27.L’iscrizione della notizia di reato nel registro tenuto dall’ufficio del pubblico ministero Il procedimento penale parte con l’acquisizione di una notizia di reato, il primo adempimento è l’annotazione degli estremi di questa da parte di PG o PM secondo gli schemi di documentazione del relativo ufficio, lo scopo dell’annotazione: - la PG deve porre il PM in grado di sapere quanto tempo è trascorso dall’acquisizione alla trasmissione della notizia il PM deve dare conto della durata delle indagini Il PM deve iscrivere immediatamente nell’apposito registro ogni notizia di reato nonché (dal momento in cui è conosciuto) il nome della persona cui è attribuito, l’iscrizione può essere aggiornata in seguito in caso di modificazioni del fatto o dell’indagato (335); appena perviene in procura la notizia di reato la segreteria annota data e ora di ricezione e sottopone gli atti al procuratore, questi può esercitare direttamente la funzione investigativa o delegare un (o più in caso di complessità) altro magistrato, a questo punto gli atti tornano alla segreteria che forma il fascicolo dell’indagine, esso è intestato all’indagato se risulta e sono inseriti il certificato anagrafico e quello del casellario giudiziale e quello delle iscrizioni relativi a procedimenti penali in cui ha assunto già la qualità di imputato; la designazione di regola conferisce al PM la titolarità dell’intero procedimento per le indagini senza che possa essere sostituito. Analogo adempimento si ha per le notizie di reati di competenza del giudice di pace, quando la notizia è acquisita dalla PG l’iscrizione ha luogo a seguito della trasmissione della relazione scritta in cui è enunciato in forma precisa il fatto indicando le norme che si assumono violate. Iscritta la notizia di reato si avvia l’investigazione del PM con l’espletamento di mezzi di ricerca della prova, il compimento di atti omologhi dei mezzi di prova e l’espletamento di attività d’indagine di natura informale o atipica (ogni iniziativa non rientrante in schemi normativi che ne fissino le modalità); riguardo gli atti d’indagine descritti dalla legge si distinguono in: - - atti riservati è se l’indagato non ne ha conoscenza o atti comunque garantiti è pure se disposti riservatamente sono suscettibili di svolgersi con la presenza del difensore dell’indagato che ne viene a conoscenza atti non riservati è se l’indagato è avvisato vi assiste il difensore 28.I mezzi di ricerca della prova I mezzi di ricerca della prova sono mezzi investigativi tipizzati nelle forme di espletamento di cui ci si avvale per l’acquisizione di cose, tracce, dichiarazioni, documenti dotati di attitudine probatoria, sono: - ispezioni (personali e reali) perquisizioni (personali, locali e domiciliari) sequestri intercettazioni di comunicazioni o conversazioni il PM (ed entro certi limiti la PG) vi ricorre e ne usa i risultati per determinarsi sull’esercizio dell’azione penale, da essi dunque non dovrebbe scaturire valore probatorio per il giudizio in quanto la determinazione del giudice dovrebbe scaturire solo dalla prova formata nel contraddittorio dibattimentale, tuttavia in pratica finiscono nella valutazione del giudice di solito quando sono attività a sorpresa e in quanto tali per lo più irripetibili (es perquisizione). I mezzi di ricerca della prova però possono essere disposti anche dal giudice nel corso del processo, dunque la loro finalità generale è il conseguimento di risultati utili al perseguimento tanto delle finalità delle indagini preliminari (determinazione del PM sull’azione penale) quanto del processo (prova della rilevanza penale del fatto e prova della responsabilità dell’imputato). 29.L’ispezione L’ispezione è la ricerca, disposta con decreto motivato dall’autorità giudiziaria, di tracce e altri effetti materiali del reato eseguita sulla persona o in un luogo o su una cosa; se non vi sono tracce perché disperse si descrive lo stato attuale e nei limiti del possibile quello preesistente indicando il modo e il tempo e le cause delle eventuali modificazioni, vi è la possibilità di effettuare rilievi tecnici compatibili con la finalità dell’atto, l’ispezione può avvenire anche su sistemi informatici con accorgimenti tali da assicurare la conservazione dei dati (244), l’oggetto dell’ispezione è osservato sia per accertare le tracce e altri effetti materiali del reato che per individuare se possibile le sue cause, l’ispezione è atto d’indagine riservato quando è svolta in via di urgenza altrimenti va eseguita con la garanzia del difensore anche se non vi deve prendere parte l’indagato; i tipi di ispezione: - - - personale è nel procedervi occorre rispettare la dignità della persona, vi è obbligo di avvertire il soggetto della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia purché prontamente reperibile e dotata dei requisiti di capacità del testimone (245), può essere eseguita anche a mezzo di medico e l’autorità può astenersi dall’assistere, se non vi provvede questo e non vi sono ragioni di urgenza è eseguita da persona dello stesso sesso del soggetto locale è deve essere preceduta dalla consegna all’indagato o imputato o al soggetto che abbia la disponibilità del luogo che sia presente della copia del decreto che la dispone, può avere particolare rigore se l’autorità giudiziaria ricorre al potere di ordinare (enunciando nel verbale i motivi) che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse e in caso di violazione questo e fatto ricondurre coattivamente sul posto di cose è si applicano le stesse disposizioni dell’ispezione locale (246) 30.Il prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi Il PM quando occorre eseguire il prelievo di materiale biologico da persona vivente non consenziente per l’esame del DNA ne fa richiesta al GIP che se ricorrono le condizioni per le perizie comportanti il compimento di atti idonei a incidere sulla libertà personale (224bis) autorizza con ordinanza; in caso di urgenza il PM può disporre con decreto motivato lo svolgimento delle operazioni quando ha fondato motivo di ritenere che il ritardo possa procurare grave e irreparabile pregiudizio alle indagini, questo deve contenere gli stessi elementi a pena di nullità dell’ordinanza ex 224bis2 tra cui l’avviso della facoltà di farsi assistere da difensore o persona di fiducia e va convalidato dal GIP che il PM deve informare entro 48 ore, la convalida avviene con ordinanza e attiene sia al decreto dell’accertamento sia all’eventuale accompagnamento coattivo della persona e va disposta entro 48 ore e resa nota immediatamente con avviso al PM e al difensore; il mancato rispetto dei diritti della persona è sanzionato con la nullità delle operazioni (trattenuta oltre il tempo necessario, contrasto con divieti di legge, messa in pericolo dell’integrità fisica, sofferenze non lievi) o con la inutilizzabilità delle informazioni rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado (359bis). 31.La perquisizione La perquisizione è mezzo di ricerca del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato e della persona destinataria di un provvedimento restrittivo della libertà ed è disposta con decreto motivato dall’autorità giudiziaria, è delegabile a ufficiale di PG (2472,3) e essere di due tipi a seconda dell’oggetto: - - perquisizione locale o domiciliare è è disposta quando vi è fondato motivo di ritenere che in un luogo possa essere eseguito l’arresto dell’imputato o dell’indagato o dell’evaso o si possa rinvenire il corpo del reato o le cose a questo pertinenti, il decreto che la dispone va consegnato in copia all’indagato o all’imputato se presente e a chi abbia l’attuale disponibilità del luogo, in quel momento vanno avvisati della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia purché immediatamente reperibile e idonea ad assumere la veste di testimone ad atti processuali (120); in mancanza di tali persone destinatario è congiunto o convivente o collaboratore, in mancanza è il portiere o chi ne fa le veci, in mancanza copia del decreto è depositata in cancelleria o segreteria dell’autorità giudiziaria che procede e dell’avvenuto deposito è affisso avviso alla porta del luogo; nel procedere l’autorità giudiziaria con decreto motivato può disporre che siano perquisiti anche siano perquisiti anche soggetti presenti sul luogo se si ritiene possano occultare il corpo del reato o le cose pertinenti e può ordinare enunciando nel verbale i motivi che taluno non si allontani prima della conclusione e il trasgressore sia trattenuto o ricondotto coattivamente sul posto (250); in caso di perquisizione domiciliare è vietato procedervi prima delle 7 e dopo le 20 salvo in casi urgenti e per atto motivato dell’autorità giudiziaria (251) perquisizione personale è è disposta quando vi sia fondato motivo di ritenere che la persona occulti su di se il corpo del reato o le cose pertinenti, è eseguita nel rispetto della dignità umana, è preceduta dalla consegna di una copia del decreto al soggetto con avviso di farsi assistere da persona di fiducia purché prontamente reperibile e idonea (249) ed è eseguita se l’urgenza non lo impedisca da persona dello stesso sesso; può essere evitata quando si cerchi una cosa determinata e l’autorità giudiziaria inviti alla consegna e ciò avviene, in tal caso si procederà comunque a perquisizione solo se utile alla completezza delle indagini (2481) peculiari sottotipi: - - perquisizione presso banca è a tutela della riservatezza dell’attività bancaria è preceduta dalla richiesta di esibizione di quanto già invidiato come utile alle indagini o dal preventivo esame di dati e documenti necessario a individuare i dati utili alle indagini e non ancora noti, se si ottempera all’ordine si evita la perquisizione, solo se non si ottempera si procede e può farlo solo l’autorità giudiziaria (2482) perquisizione su sistemi informatici è è eseguita con misure tecniche capaci di impedire l’alterazione dei dati originali e garantirne la conservazione (2471bis) 32.Il sequestro probatorio Il sequestro a fini di prova è un mezzo di ricerca della prova e consiste nell’apprensione coattiva del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti; sono corpo del reato le cose su cui o mediante le quali il reato è stato commesso e quelle che ne sono prodotto o profitto o prezzo (253). Questione interpretativa è se la necessarietà per l’accertamento dei fatti sia requisito solo per le cose pertinenti al reato e non anche per il corpo del reato, grammaticalmente (“necessarie”) pare tale orientamento confermato ma ciò non è necessario per snaturare la funzione dell’istituto che è a fini di prova, per cui sia il corpo del reato che le cose pertinenti possono essere sottoposte a sequestro se necessarie all’accertamento dei fatti. Il sequestro probatorio è autonomo mezzo di ricerca della prova, spesso però è in consequenzialità alla perquisizione quando l’oggetto non sia stato già individuato (252); esso è disposto dall’autorità giudiziaria con decreto motivato salvo vi sia pericolo di alterazione o dispersione delle cose per cui è disposto dalla PG, in tal caso è eseguito da ufficiale che ne redige verbale in cui enuncia i motivi del provvedimento e ne consegna copia alla persona cui le cose sono state sequestrate e trasmette non oltre 48 ore il verbale al PM del luogo che entro altre 48 ore deve pronunciarsi con decreto motivato per convalidare il sequestro o ordinare la restituzione, nel primo caso è notificato in copia alla persona cui le cose sono state sequestrate (355). Particolari accorgimenti in ragione della natura delle cose: - - - corrispondenza è sequestrabile dall’autorità giudiziaria quando vi sia fondato motivo che sia spedita dal o diretta al indagato o imputato anche sotto nome diverso o per mezzo di persona di versa o quando la consideri comunque in relazione col reato, l’atto è delegabile ma il delegato è tenuto solo a eseguire il sequestro non potendo prendere conoscenza del contenuto (254), il 254bis disciplina il sequestro presso fornitori di servizi informatici assicurando la copia su supporti adeguati conforme all’originale che è conservato dal fornitore in banca è vi è grande tutela della riservatezza per valori o titoli o documenti presso banche sequestrati quando vi sia fondato motivo di ritenere che siano pertinenti al reato pur non appartenendo all’imputato o non iscritti a suo nome (255), è possibile delegazione alla PG solo se le indagini riguardano associazioni di tipo mafioso cose coperte dal segreto è distinguendo: o segreto professionale o d’ufficio => l’autorità giudiziaria valuta l’effettiva sussistenza di esso e l’assoluta indispensabilità delle cose, se dubita della rilevanza del vincolo e ritenga di non poter procedere senza l’acquisizione dispone gli accertamenti necessari alla verifica di fondatezza del segreto e se questo risulti infondato dispone il sequestro o segreto di Stato => la verifica è fatta dal Presidente del Consiglio su richiesta di conferma dell’autorità giudiziaria, se il segreto è confermato e gli atti sono ritenuti dal giudice essenziali alla definizione del procedimento è dichiarato il non doversi procedere per l’esistenza di un segreto di Stato, si ritiene non confermato se il Presidente non conferma entro 60 giorni dalla notifica della richiesta (256) Modalità esecutive: - delle operazioni è redatto verbale indicante: cose sequestrate, cautele adottate, specie e numero dei sigilli apposti, luogo della custodia (di solito cancelleria del giudice o segreteria del PM) indicandone le modalità e il custode che deve avere i requisiti di testimone e a cui può essere imposta cauzione (259) - - - le cose si assicurano con sigillo dell’ufficio giudiziario e sottoscrizioni dell’autorità giudiziaria e dell’ausiliario ma anche con altro mezzo informatico idoneo le cose sono annotate in apposito registro in cui la cancelleria o segreteria indica il numero del procedimento penale cui si riferiscono e i dati della persona cui appartengono e se noto di quella iscritta nel registro delle notizie di reato ed eventuali trasmissioni ad altri uffici e restituzioni le cose non possono essere rimosse dal luogo di custodia se non nei casi di legge, se i sigilli appaiono alterati si procede alla verificazione delle cose a cura della cancelleria o segreteria con relazione di verbale qualora occorra procedere alla rimozione dei sigilli l’autorità giudiziaria ne verifica l’integrità e compiuto l’atto per cui ciò era necessario vi è nuova sigillazione (261) In caso di necessità e su richiesta l’autorità giudiziaria può far estrarre copia degli atti sequestrati restituendo gli originali, se invece l’originale va mantenuto può essere rilasciata copia autenticata a coloro che lo detenevano legittimamente, i pubblici ufficiali possono rilasciare copie estratti o certificati dei documenti loro restituiti dall’autorità giudiziaria menzionando il sequestro, se il documento sequestrato fa parte di un volume da cui non può essere separato e l’autorità giudiziaria non ritiene di farne estrarre copia l’intero volume rimane in deposito giudiziario, il pubblico ufficiale addetto rilascia copie o estratti o certificati delle parti non sequestrate menzionando il sequestro parziale (258); in caso di dati informatici la copia va realizzata su adeguati supposti con procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità. Quando le cose possono alterarsi se ne ordina la: - - distruzione è sempre ordinata previo prelievo con atto garantito dalla presenza del difensore di campioni per le merci la cui custodia si difficile o particolarmente onerosa o pericolosa per la salute o l’igiene pubblica qualora sia risultato evidente con accertamento tecnico non ripetibile la violazione di divieti di fabbricazione o detenzione o commercializzazione; lo stesso avviene a iniziativa della PG se il sequestro è disposto in procedimento a carico di ignoti con oggetto merci contraffatte (260) alienazione è a cura della cancelleria o della segreteria a trattativa privata, prima è disposto se possibile previo avviso al difensore un prelievo di campione Il decreto motivato di sequestro dell’autorità giudiziaria (257) e il decreto di convalida del PM (355) possono formare oggetto di richiesta di riesame al tribunale della libertà proposta dall’indagato o imputato, dal difensore, dalla persona cui le cose sono state sequestrate e dalla persona che avrebbe diritto alla restituzione; dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione le cose sono restituite a chi ne abbia diritto salvo sia disposta la confisca, la restituzione può avvenire anche prima quando non sia più necessario il sequestro probatorio e il vincolo non sia posto per conversione a garanzia dei crediti nascenti dal reato o a fini preventivi (262); la restituzione da documentare con verbale è subordinata al pagamento delle spese di custodia e conservazione se non è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento o nei casi in cui le cose appartengano a persona diversa dall’imputato o il decreto di sequestro sia stato revocato; quando sono sequestrate cose che possono essere restituite previa esecuzione di specifiche prescrizioni l’autorità giudiziaria se l’interessato consente ordina la restituzioni impartendo le prescrizioni del caso e idonea cauzione a garanzia di queste (85 disp att); la restituzione è disposta dal giudice con ordinanza se non vi è dubbio sull’appartenenza delle cose e quando sono state sequestrate presso un terzo la restituzione può essere ordinata in favore di altri sentito questo in camera di consiglio, in caso di controversia sulla proprietà delle cose il giudice la rimette al giudice civile del luogo competente in primo grado mantenendo il sequestro; sulla restituzione di cose sequestrate in corso delle indagini provvede il PM con decreto motivato opponibile innanzi al giudice (263); il provvedimento di restituzione è comunicato all’avente diritto e al custode comunicando che le spese decorsi 30 giorni sono in ogni caso a carico dell’avente diritto alla restituzione e che le somme o valori sequestrati decorsi 3 mesi senza che siano ritirate sono devolute alla cassa delle ammende. Se l’avente diritto alla restituzione è ignoto o irreperibile il magistrato ordina la vendita stabilendone le modalità, questa è disposta poi in ogni momento se i beni non possono essere custoditi senza pericolo di deterioramento o rilevante dispendio e il provvedimento è comunicato all’avente diritto, se i beni hanno interesse scientifico o storico o artistico prima della vendita è avvisato il ministero della giustizia per la loro eventuale destinazione al museo criminale o altri istituti (ciò anche per beni confiscati); i beni rimasti invenduti sono distrutti su disposizione del magistrato, allo stesso modo quelli affidati alla cancelleria non ritirati, le somme e i valori sequestrati e quelle ricavate dalla vendita di beni sequestrati sono depositate presso i concessionari e decorsi 3 mesi (6 mesi se l’avente diritto è ignoto o irreperibile) se nessuno prova di avervi diritto o provveda al ritiro sono devolute alla cassa delle ammende dedotte le spese; in caso di sequestro di somme di denaro sono devolute allo Stato se trascorsi 5 anni dalla sentenza non definitiva non sia stata disposta la confisca e nessuno abbia richiesto la restituzione (2623bis). 33.Le acquisizioni di documenti, atti o altre cose presso le sedi dei servizi di informazione per la sicurezza L’autorità giudiziaria può acquisire documenti o atti o altre cose custoditi presso le sedi dei servizi di informazione per la sicurezza previo ordine di esibizione contenente la loro indicazione specifica, a questo esegue l’esame sul posto e l’acquisizione di quanto strettamente indispensabile all’indagine, se vi sia fondato motivo che ciò che è esibito è incompleto l’autorità giudiziaria informa il Presidente del Consiglio che provvede a disporre la consegna di ulteriori documenti oppure a confermare l’inesistenza di altro; l’intervento del Presidente è richiesto anche se l’acquisizione investa cose formate da un organismo estero e protette da vincolo di non divulgazione o verso le quali sia eccepito il segreto di Stato, in entrambi i casi esame e consegna sono sospesi, il tutto è sigillato e trasmesso al Presidente che entro 30 giorni deve autorizzare l’acquisizione o confermare l’esistenza del segreto (256bis 256ter). 34.L’intercettazione di comunicazioni o di conversazioni L’intercettazione consiste nella captazione di comunicazioni o conversazioni che si svolgono a distanza per mezzo di telefono o altri strumenti di telecomunicazione (intercettazione di telecomunicazioni) o tra persone presenti in un medesimo contesto ambientale (intercettazione ambientale) da parte di chi non è partecipe al colloquio né è destinatario delle comunicazioni. La disposizione avviene con decreto motivato del PM previa autorizzazione del GIP con decreto motivato ricordando l’eccezionalità dello strumento rispetto al diritto costituzionale alla segretezza delle comunicazioni (15 cost), i limiti di ammissibilità riguardano: - intercettazioni in generale è sono ammesse solo nei procedimenti per i reati ex pag 446 intercettazione ambientale è se avviene in abitazione o privata dimora e loro pertinenze deve esservi fondato motivo che in essi si stia svolgendo l’attività criminosa intercettazioni informatiche è sono ammesse anche quando le indagini riguardano reati commessi con l’impiego di tecnologie informatiche i presupposti sono: - assoluta indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini gravi indizi di reato Il decreto del PM che dispone l’intercettazione indica: - durata è non superiore a 15 giorni, prorogabile se persistano i presupposti dal GIP per periodi successivi di 15 giorni modalità è alle operazioni il PM procede personalmente ma può avvalersi dell’ausilio di ufficiale di PG (266 267), l’intercettazione è effettuata con appositi congegni che devono essere solo quelli nella procura presso il tribunale ordinario se però risultino inidonei o insufficienti e vi siano eccezionali ragioni di urgenza il PM può disporre con provvedimento motivato l’uso di impianti di pubblico servizio o in dotazione della PG, se poi oggetto di intercettazione sono comunicazioni informatiche sono utilizzabili anche impianti privati le comunicazioni intercettate sono registrate ed è redatto verbale delle operazioni in cui è trascritto sommariamente il contenuto e indica gli estremi del decreto che ha disposto l’intercettazione e la descrizione delle modalità di registrazione e annotazione del giorno e ora di inizio e cessazione e i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni; i nastri con le registrazioni sono sigillati e catalogati, nel registro delle intercettazioni che è custodito presso il PM sono annotati in ordine cronologico tutti i decreti a queste relativi, presso esso sono poi conservati i verbali e le registrazioni e vi rimangono per il tempo fissato dal PM salvo che il giudice proroghi, indipendentemente dal deposito il difensore ha diritto a ottenere la trasposizione delle registrazioni usate per l’adozione di un provvedimento cautelare dopo la sua notifica o esecuzione (268). Le registrazioni sono conservate fino alla sentenza definitiva ma gli interessati possono chiederne la distruzione a tutela della loro riservatezza quando la documentazione non sia necessaria per il procedimento, sulla richiesta decide il GIP che ha autorizzato o convalidato l’intercettazione con le garanzie difensive del rito camerale (127), allo stesso modo decide su richiesta del PM in caso di archiviazione degli atti, qualora sia ordinata la distruzione è eseguita sotto il controllo del giudice ed è redatto verbale (269). I divieti di utilizzazione dei risultati di intercettazione: - effettuate fuori dai casi di legge non regolarmente autorizzate eseguite con impianti diversi da quelli previsti - non verbalizzate a norma di legge relative a conversazioni o comunicazioni con oggetto fatti che le persone tenute al segreto conoscono per la loro attività salvo abbiano deposto su questi o li abbiano in altro modo divulgati in ogni stato e grado il giudice dispone che la documentazione relativa sia distrutta salvo costituisca corpo del reato (271) Utilizzabilità è i risultati delle intercettazioni valgono solo nel procedimento in relazione al quale sono state disposte e non sono utilizzabili in procedimenti penali diversi salvo siano indispensabili per l’accertamento di delitti per cui è obbligatorio l’arresto in flagranza, in tal caso i verbali e le registrazioni sono depositati presso l’autorità competente per tale procedimento che curerà di assicurare agli interessati l’esercizio del diritto di difesa (esame degli atti, ascolto delle registrazioni, presenza alle operazioni di trascrizione); in ogni caso sia il PM che i difensori hanno facoltà di esaminare i verbali e le registrazioni in precedenza depositati nel procedimento penale in cui le intercettazioni furono autorizzate (270). 35.L’intercettazione di comunicazioni di servizio di appartenenti al dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza Tali intercettazioni vanno subito secretate, custodite in luogo protetto la documentazione va trasmessa al Presidente del Consiglio indicando le informazioni di cui ci si intende avvalere per accertate se siano coperte da segreto di Stato, tutto ciò non preclude l’uso del materiale in caso di pericolo di inquinamento delle prove o di fuga o in presenza di necessità di intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto per cui vi è reclusione massima non inferiore a 4 anni, al di fuori di tali casi sono utilizzabili solo se entro 60 giorni il Presidente non opponga il segreto, in caso sia opposto il segreto l’autorità giudiziaria può sollevare conflitto di attribuzioni verso il Presidente e se questo è risolto nel senso della insussistenza del segreto i risultati sono utilizzabili (270bis). 36.L’intercettazione in deroga alla disciplina generale In casi tassativamente indicati sono consentite deroghe alla disciplina generale: - - urgenza è vi sia fondato motivo di ritenere che dal ritardo nell’avvio delle operazioni possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il PM dispone l’intercettazione con decreto motivato che va comunicato non oltre 24 ore al GIP che entro 48 ore decide sulla convalida con decreto motivato altrimenti vi è improsecuzione e inutilizzabilità dei risultati gravi delitti è fra cui mafia o terrorismo o minaccia telefonica l’intercettazione è consentita anche se gli indizi di reato sono appena sufficienti (si applicano le regole sull’utilizzabilità delle notizie fornite dagli informatori, 203) e l’intercettazione ambientale può essere disposta anche se non vi è motivo di ritenere che nel luogo si stia svolgendo attività criminosa, il PM e l’ufficiale di PG possono farsi coadiuvare da agenti di PG, la durata di è 40 giorno prorogabili dal GIP per periodi di 20 giorni o nei casi di urgenza dallo stesso PM 37.L’intercettazione preventiva Le intercettazioni preventive sono volte ad acquisire notizie concernenti la prevenzione di particolari delitti (quelli di cui le intercettazioni in deroga) ed effettuate da soggetti diversi da quelli appartenenti alle strutture di PG (ministro dell’interno e suoi delegati), la richiesta va presentata al Procuratore presso il tribunale distrettuale in cui si trova il soggetto o siano emerse le esigenze di prevenzione, può avere ad oggetto comunicazioni o conversazioni anche telematiche e tra presenti, il Procuratore autorizza solo se sono addotti elementi investigativi che giustifichino l’attività di prevenzione e l’azione intercettiva è ritenuta necessaria, la durata massima è 40 giorni prorogabili per periodi di 20 giorni con decreto motivato verificando la presenza dei presupposti; le operazioni sono eseguite anche con impianti diversi da quelli presso la procura purché individuati dall’autorizzazione. I supporti insieme al verbale delle operazioni e dei contenuti sono depositati entro 5 giorni dal termine delle operazioni presso la segreteria affinché il Procuratore verificata la conformità dell’attività all’autorizzazione possa disporre la distruzione immediata del tutto; l’autorizzazione può riguardare anche il tracciamento delle comunicazioni e l’acquisizione di dati esterni a queste relative in possesso degli operatori di telecomunicazioni; gli elementi così acquisiti sono utilizzabili nel procedimento solo a fini investigativi e non possono essere menzionati in atti di indagine o costituire oggetto di deposizione o essere altrimenti divulgate (226 disp att). 38.L’acquisizione di dati relativi al traffico telefonico o telematico La riservatezza delle comunicazioni può essere violata anche con l’acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico con atto motivato dell’autorità giudiziaria e con le garanzie di legge (152 cost), il fornitore del servizio per finalità di accertamento e repressione dei reati è tenuto a conservare per: - 24 mesi i dati del traffico telefonico 12 mesi i dati del traffico telematico 30 giorni i dati relativi alle chiamate senza risposta i dati (tabulati) forniscono informazioni sulle titolarità delle utenze, sulle località delle chiamata, sulla data e ora, sulla durata, ciò che non è comunicato è il contenuto. L’acquisizione è disposta dal PM con decreto motivato anche su istanza del difensore dell’imputato o indagato, della persona offesa, delle altre parti private; il difensore dell’imputato o indagato può chiedere direttamente al fornitore i dati relativi al proprio assistito con le modalità per la richiesta di documentazione alla PA (391quater), il trattamento di tali dati va effettuato nel rispetto del codice della privacy. Quando sia necessario per lo svolgimento di investigazioni preventive o per finalità di accertamento e repressione di specifici reati il ministro dell’interno o suoi delegati (226 disp att) possono ordinare ai fornitori di servizi di conservare e proteggere secondo le modalità indicate per un periodo non superiore a 90 giorni i dati relativi al traffico telematico (esclusi i contenuti), il provvedimento è prorogabile per una durata complessiva non superiore a 6 mesi può prevedere particolari modalità di custodia e l’indisponibilità dei dati da parte del fornitore o di terzi, è comunicato per iscritto entro 48 ore dalla notifica al destinatario al PM del luogo che se ve ne sono i presupposti lo convalida altrimenti perde efficacia; il fornitore cui è rivolto l’ordine di conservazione deve ottemperare senza ritardo fornendo immediata assicurazione dell’adempimento, è tenuto a mantenere il segreto sull’ordine e le attività svolte, in caso di violazione dell’obbligo risponde del reato di rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio ex 326 cp salvo più grave reato. 39.Gli atti omologhi dei mezzi di prova riservati Gli atti omologhi dei mezzi di prova sono accertamenti investigativi disposti dal PM e utilizzati per le determinazioni inerenti l’esercizio dell’azione penale, corrispondenti per contenuto a mezzi di prova che possono essere assunti dal giudice in occasione di incidente probatorio o nella fase di dibattimento: 1. accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici è perizia 2. ogni altra operazione tecnica su luoghi, persone e cose è perizia 3. individuazione di persone, cose e quant’altro possa formare oggetto di percezione sensoriale è ricognizione 4. assunzione di notizie dalla persona informata sui fatti è testimonianza 5. interrogatorio dell’indagato è esame della parte privata-imputato 6. confronto tra persone esaminate è confronto 7. interrogatorio di persona indagata o imputata in separato procedimento penale per fatti connessi o collegati è esame della persona sottoposta a separato processo per imputazioni connesse o collegate la distinzione riguarda: - legittimazione è gli atti omologhi sono assunti dal PM mentre i mezzi di prova dal giudice finalità è gli atti omologhi sono servono al PM per determinarsi sull’esercizio dell’azione penale mentre i mezzi di prova formano il convincimento del giudice tali atti sono compiuti a volte in assoluta segretezza mentre altre con la partecipazione del difensore dell’indagato, sono atti omologhi riservati gli accertamenti i rilievi segnaletici descrittivi o fotografici e ogni altra operazione tecnica su luoghi persone e cose che il PM reputi utile al fine della prosecuzione delle indagini e che non abbiano il carattere della irripetibilità (359) in quanto gli accertamenti tecnici irripetibili sono compiuti con le garanzie del contraddittorio, sono tali poi individuazione di persone, cose e quant’altro possa formare oggetto di percezione sensoriale (361), assunzione di notizie dalla persona informata sui fatti (362), interrogatorio di persona indagata o imputata in separato procedimento penale per fatti connessi o collegati (363). Negli accertamenti tecnici il PM può avvalersi di consulenti che non possono rifiutare la loro opera e al fine di essa possono assistere a specifici atti di indagine; quando deve assumere notizie da persona informata sui fatti il PM emette decreto di citazione indicante la persona e il giorno e ora e luogo di comparizione e l’autorità e l’avvertimento che in caso di mancata comparizione senza legittimo impedimento potrà essere disposto l’accompagnamento coattivo (377), si applicano le disposizioni sulla testimonianza (197 – 203), la persona informata dei fatti non può rendere dichiarazioni false o tacere a pena del reato di false informazioni, ma il PM non può chiedere informazioni sulle domande formulate dal difensore e le risposte date qualora la persona sia stata sentita in fase di investigazione difensiva (362); le norme sulla citazione di persona informata sui fatti (377) si osservano anche per l’interrogatorio dell’indagato o imputato in separato procedimento penale per fatti connessi o collegati, ottenuta la presenza della persona il PM prima dell’assunzione avverte che ha facoltà di non rispondere salvo l’obbligo di indicare le proprie generalità, la persona è assistita da un difensore che ha diritto di partecipare all’interrogatorio è poi avvertita che se renderà dichiarazioni concernenti la responsabilità di altri assumerà su questi l’ufficio di testimone salve le incompatibilità e le garanzie previste. 40.Le indagini collegate Già all’avvio del procedimento questo può riguardare più episodi, al diminuire dei casi di connessione ai fini della competenza del giudice si sono ampliate le ipotesi di collegamento delle indagini: - - indagini svolte da distinti uffici PM riferibili a fatti suscettibili in caso di esercizio dell’azione penale di dar luogo a imputazioni connesse indagini relative a reati che risultano commessi da più persone in danno le une delle altre o in occasione gli uni degli altri o per far conseguire o assicurare al presunto colpevole o ad altri il profitto o il prezzo o il prodotto o l’impunità indagini in cui la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un’altra circostanza o se più reati hanno in comune fonte di prova in tali casi esigenze di economicità e proficuità investigativa consigliano il coordinamento dei diversi uffici, tale collegamento può emergere da: - notizia di reato informazioni della PG espletamento di talune attività di indagine ricognizione apposita del PM il coordinamento avviene con: - scambio di atti e informazioni comunicazione delle direttive impartite alla PG compimento congiunto di specifici atti tutto ciò nel rispetto dell’autonomia del singolo ufficio del PM (371). Il procuratore generale presso la corte di appello svolge la funzione di tramite tra gli uffici PM su notizia degli stessi di un’ipotesi di collegamento o su notizia da parte di un ufficio PM che sta indagando su un reato di maggiore allarme sociale in tal caso il procuratore generale verificato se vi sia collegamento segnala la situazione ai procuratori interessati, in caso un coordinamento non sia stato promosso o pur se promosso non risulti effettivo il procuratore generale può riunire i PM che svolgono le indagini collegate e ottenere che tramite lo scambio di informazioni si realizzi il coordinamento (118bis disp att). Il procuratore nazionale antimafia esercita il coordinamento fra le procure per i reati di criminalità organizzata, ha funzioni di impulso per la funzionalità dell’impiego della PG e dei servizi delle forze di polizia e per la completezza e tempestività delle investigazioni, il coordinamento coinvolge magistrati della direzione nazionale e delle DDA che operano secondo i criteri di flessibilità e mobilità per ottenere ed elaborare informazioni; al fine di prevenire contrasti nel coordinamento il procuratore nazionale: - - impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive promuove riunioni con gli stessi per risolvere divergenze dispone l’applicazione temporanea presso una DDA di magistrati della direzione nazionale o di altre DDA o (con il loro consenso) di altre procure, ciò avviene per i procedimenti particolarmente complessi o in caso di inerzia investigativa con decreto motivato dopo aver sentito i procuratori interessati, l’applicazione non può superare 1 anno prorogabile per 1 anno in caso di necessità dell’ufficio, è immediatamente esecutiva e il decreto è trasmesso al CSM per l’approvazione e al ministro della giustizia, il magistrato applicato non può trattare affari diversi da quelli indicati nel decreto (110bis ord giud) provvede all’acquisizione ed elaborazione di notizie e informazioni attinenti la criminalità organizzata (371bis), a tal fine può accedere ai registri delle notizie di reato e alle banche dati delle DDA anche per realizzare collegamenti tra queste (117) 41.La risoluzione di contrasti tra uffici del PM Nel corso delle indagini preliminari può verificarsi un contrasto: - - negativo: caso tipico è quando nel corso delle indagini un PM ritiene di non poter investigare perché si tratta di un reato che una volta iniziata l’azione penale sarebbe di competenza di un giudice diverso da quello presso cui opera, e il PM presso il giudice che il primo ritiene competente ritiene che dovrebbe procedere questi è la questione è risolta dal procuratore generale presso la corte di appello o in caso gli uffici siano di diversi distretti provvede il procuratore generale presso la cassazione, gli atti di indagine compiuti prima della determinazione sono utilizzabili nei casi di legge, analoga procedura si ha per ogni altro conflitto negativo positivo: caso tipico è quando un PM ricevuta la notizia che presso altro ufficio sono in corso indagini a carico della stessa persona per il medesimo fatto in relazione al quale procede richiede inutilmente la trasmissione degli atti è la questione è risolta dal procuratore generale presso la corte di appello o in caso di PM presso diversi distretti il procuratore generale presso la cassazione che assunte le informazioni determina con decreto motivato secondo le regole sulla competenza del giudice quale PM deve procedere e a questo sono immediatamente trasmessi gli atti, tutto ciò salvo ovviamente uno dei due PM riconosca la legittimazione dell’atro trasmettendo spontaneamente gli atti, gli atti di indagine già compiuti sono utilizzabili nei casi di legge, analoga procedura si ha in ogni altro caso di conflitto positivo (54 54bis) riguardo i reati di criminalità organizzata: - contrasto tra più DDA o tra DDA e un ufficio PM di altro distretto è risolve il procuratore generale presso la cassazione sentito il procuratore nazionale antimafia contrasto tra DDA e ufficio PM dello stesso distretto è risolve il procuratore generale presso la corte di appello che informa il procuratore nazionale antimafia dei provvedimenti adottati (54ter) 42.Le indagini per reati ministeriali Le informative sui reati ministeriali sono presentate o inviate al PM presso il tribunale distrettuale competente per territorio, questo omessa ogni indagine entro 15 giorni trasmette con le sue richieste gli atti ad apposito collegio per le indagini istituito presso tale tribunale (3 giudici + 3 supplenti estratti a sorte tra quelli del distretto), di ciò da notizia poi ai soggetti interessati affinché possano presentare memorie al collegio o chiedere di essere ascoltati. Entro 90 giorni dal ricevimento il collegio compie gli accertamenti con gli stessi poteri del PM e del GIP (compreso incidente probatorio), prima della conclusione delle indagini i soggetti interessati possono presentare memorie e chiedere di essere ascoltati e prendere visione degli atti, si osserva il cpp, al termine delle indagini se ritiene che la notizia di reato non vada archiviata il collegio trasmette gli atti con relazione motivata al PM e questi li rimette al presidente della camera competente (pure se il procedimento riguardi anche soggetto che non sono membri del parlamento) oppure al senato se le persone appartengono a camere diverse o si debba procedere esclusivamente verso non parlamentari. Il presidente invia gli atti alla giunta competente per le autorizzazioni a procedere. La giunta riferisce all’assemblea con relazione scritta dopo aver sentito gli interessati se lo ritiene opportuno o è richiesto. L’assemblea si riunisce entro 60 dal ricevimento degli atti al presidente e può a maggioranza assoluta dei votanti negare l’autorizzazione qualora reputi insindacabilmente che l’inquisito abbia agito: - per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante per il perseguimento di un prevalente interesse pubblico nell’esercizio delle funzioni di governo del diniego è data comunicazione al collegio per le indagini che dispone l’archiviazione, in caso invece di concessione dell’autorizzazione gli atti sono restituiti al collegio che li trasmette al PM perché si attivi secondo il procedimento ordinario. 43.Le indagini per reati presidenziali Deputato alle indagini per tali reati è un comitato per le indagini composta dai membri della giunta per le autorizzazioni a procedere del senato e della camera e presieduto alternativamente per ogni legislatura dal presidente di queste, i referti e le denunzie pervenuti al presidente della camera sono trasmessi al comitato e viceversa, il comitato esperisce le indagini (durata massima 5 mesi + 3 mesi in caso di complessità) con gli stessi poteri del PM e del GIP, non necessita delle autorizzazioni previste per i parlamentari (paragrafo 14) e può delegare uno o più componenti alle indagini tuttavia sono sempre deliberati dal comitato intercettazioni perquisizioni e misure cautelari limitative della libertà personale inoltre è richiesta la sospensione dell’indagato dalla carica di Presidente della Repubblica da parte della Consulta, in casi eccezionali di necessità e urgenza tali provvedimenti sono adottati provvisoriamente dal presidente del comitato ma entro 10 giorni vanno convalidati dal comitato a pena di revoca, è sempre consentito agli interessati di presentare memorie e chiedere di essere ascoltati e prendere visione degli atti, si applica il cpp. Sezione 2: La partecipazione dell’indagato Titolo 1: Le garanzie di status dell’indagato 44.L’acquisizione dello status di indagato Indagato è colui al quale si attribuisce il reato con la notizia che il PM acquisisce d’iniziativa o riceve dalla PG o da altro pubblico ufficiale o da un privato; lo status di indagato: - acquisizione è iscrizione del nome nel registro delle notizie di reato mantenimento è fino a quando non acquisisce lo status di imputato riassunzione è o quando dopo l’archiviazione il PM ottiene dal giudice l’autorizzazione a riaprire le indagini per nuove investigazioni (414) o quando dopo la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova suscettibili di determinare il rinvio a giudizio e il giudice dispone su richiesta del PM la revoca della sentenza e la riapertura delle indagini (436) l’art 61 dispone che si estendono all’indagato i diritti e le garanzie dell’imputato e ogni altra disposizione salvo diversamente stabilito, non vi è però una sovrapposizione tout court fra i due statu ma ci si riferisce ai diritti che debbono trovare riconoscimento anche in una fase non processuale e ovviamente alle garanzie minime necessarie ad assicurare che si sia certi dell’identità fisica dell’interessato e della sua cosciente e consapevole partecipazione al procedimento penale. 45.L’accertamento dell’esistenza in vita della persona Il primo accertamento dell’autorità investigativa è verificare l’esistenza in vita dell’indagato, in caso di esito positivo si procede all’individuazione della persona nella sua esatta identità fisica, in caso di morte invece il PM deve immediatamente chiedere l’archiviazione per estinzione del reato (411) salvo ricorrano le condizioni per chiedere l’archiviazione per manifesta infondatezza della notizia di reato che per il suo carattere liberatorio va privilegiata, analogamente il giudice in ogni stato e grado sentiti il PM e il difensore se non deve pronunciare sentenza ex 129 dichiara con sentenza non luogo a procedere o non doversi precedere per estinzione del reato per morte del reo (69). 46.L’accertamento dell’identità fisica dell’indagato L’autorità giudiziaria (giudice e PM) nel primo atto in cui è presente l’indagato (o imputato) lo invita a una serie di dichiarazioni riguardanti: - generalità e quant’altro valga a identificarlo condizioni di vita se ha beni patrimoniali se è sottoposto ad altri procedimenti penali se ha riportato condanne anche all’estero (eventualmente) se ha esercitato o esercita pubblici uffici con l’ammonimento sulle conseguenze di chi si rifiuta o da false dichiarazione, pure se è impossibile l’identificazione anagrafica ma è certa l’identità fisica della persona è possibile compiere atti, in caso di erronee generalità si procede a rettifica con ordinanza in camera di consiglio e riportata sull’originale dell’atto con la procedura semplificata per la correzione degli errori materiali. Se invece per errore si procede verso un soggetto diverso il PM chiede l’archiviazione degli atti e se è stata già formulata l’imputazione il giudice in ogni stato e grado sentiti il PM e il difensore pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perché l’imputato non ha commesso il fatto (68). L’autorità giudiziaria deve poi accertare l’età dell’indagato o imputato e se ritiene che sia minorenne trasmette gli atti al PM presso il tribunale per i minorenni (67). 47.L’accertamento della capacità mentale dell’indagato L’indagato infermo di mente non è in grado di partecipare coscientemente al procedimento per cui il giudice deve disporre su richiesta di parte una perizia con le forme dell’incidente probatorio nelle cui more sono sospesi i termini per le indagini e il PM compie i soli atti che non richiedano la partecipazione cosciente dell’indagato, quando vi è pericolo nel ritardo possono essere assunti i mezzi di prova con le forme dell’incidente probatorio. All’esito può risultare che lo stato mentale del soggetto impedisce la cosciente partecipazione per cui il giudice dispone la sospensione del procedimento e nomina un curatore speciale (preferibilmente il rappresentante legale) con ordinanza ricorribile per cassazione dal PM dall’indagato dal difensore e dal curatore speciale, nella sospensione possono essere compiuti gli atti che possono essere compiuti nelle more della perizia. Analoga previsione vale per l’imputato per cui se non vi sono elementi per ritenere che non abbia la necessaria capacità mentale il giudice deve prima verificare se vi sono le condizioni per sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere e se la verifica è negativa dispone anche d’ufficio la perizia provvedendo ad assumere nelle more a richiesta del difensore i soli mezzi di prova che possano condurre al proscioglimento, l’assunzione può risultare urgente anche per il pericolo di inquinamento o dispersione in tali casi il giudice assume ogni altro mezzo di prova richiesto dalle parti, durate la perizia il processo è sospeso con ordinanza (salvo vada pronunciata sentenza di proscioglimento o non luogo a procedere) con cui nomina il curatore speciale che ha facoltà di presenziare agli atti sulla persona dell’imputato e a quelli cui questo ha facoltà di assistere, l’assunzione probatoria è la stessa possibile nel corso della perizia (70 71); decorsi 6 mesi dall’ordinanza o anche prima se vi è l’esigenza il giudice dispone ulteriore perizia e analogamente provvede ogni 6 mesi; la sospensione è revocata con ordinanza quando risulta che il soggetto è in grado di partecipare coscientemente alle indagini se indagato o se imputato quando deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere (72). Le condizioni di salute del soggetto possono rendere necessaria la cura presso il servizio psichiatrico per cui il giudice nel processo e il PM nelle indagini informa con il mezzo più rapido la competente autorità, in caso di urgenza il giudice decide d’ufficio il ricovero provvisorio in idonea struttura con ordinanza che decade con l’intervento dell’autorità competente, quando va ordinata custodia cautelare il giudice in luogo della traduzione in carcere ordina il ricovero provvisorio in struttura psichiatrica e assume i provvedimenti per prevenire la fuga (73). 48.Le altre garanzie Assistenza di un interprete (143). Le dichiarazioni rese dall’indagato o imputato nel corso del procedimento penale non possono formare oggetto di testimonianza (62). Prima dall’acquisizione dello status di indagato o imputato va avvertito dall’autorità giudiziaria e dalla PG che se rende dichiarazioni da cui emergono indizi di reità a suo carico potrebbero essere svolte indagini o formulata imputazione in tal senso, (nemo tenetur se detegere) l’assunzione di informazioni è interrotta e la persona è invitata a nominare un difensore, se questi doveva essere sin dall’inizio sentito come indagato o imputato le sue dichiarazioni non sono utilizzabili (63). Titolo 2: Il diritto all’informazione dell’indagato 49.Il diritto alla conoscenza del procedimento penale La struttura del procedimento per le indagini preliminari è caratterizzato dalla riservatezza per cui non può essere assicurata l’inviolabilità del diritto di difesa, infatti l’estensione all’indagato dei diritti dell’imputato (61) non è completa ma contempla solo il minimo diritto alla difesa se le indagini siano note all’indagato; dunque il riconoscimento di diritti all’indagato dipende da una scelta del PM e dunque l’esercizio del diritto di difesa dell’indagato non componente essenziale delle indagini per cui l’intervento difensivo è meramente eventuale in quanto tale fase non è obbligatoriamente diretta alla formulazione dell’accusa ma può ben concludersi con l’archiviazione, la difesa è però essenziale per il compimento di atti i cui effetti probatori possono estendersi al giudizio o per quelle iniziative che incidono sulle libertà costituzionalmente garantite che esigono adeguata tutela dell’interessato infatti quando sono adottate misure pre-cautelari e cautelari non si può parlare di riservatezza in quanto si instaura un dialogo tra indagato e PM concretizzato in un’imputazione provvisoria. Possono configurarsi 3 diverse situazioni: - - indagini riservate è se l’indagato è a piede libero e non vanno compiuti atti garantiti, questi rimane all’oscuro di tutto fino all’eventuale avviso di conclusione delle indagini indagini garantite è se l’indagato è a piede libero ma vanno compiuti atti che richiedono la presenza del difensore che però è limitata a tali atti che possono prevederne la presenza o la sola conoscenza del loro compimento limitazione della libertà personale è vi è doverosità dell’informazione disciplinata dal 386 e 388 in caso di misura pre-cautelare o cautelare la riservatezza delle indagini può durare solo per i termini di legge quindi non si estende ad un eventuale proroga che va comunicata all’interessato, ciò salvo per i delitti di criminalità organizzata (406). 50.Il diritto ad essere informato dell’iscrizione nel registro degli indagati L’interessato può richiedere alla segreteria del PM se vi sono iscrizioni a suo carico nel registro degli indagati, tuttavia non possono essere comunicate quelle relative ai reati di maggiore allarme sociale o quelle per cui il PM con decreto motivato vieta la comunicazione per non più di 3 mesi per ragioni di riservatezza, la certificazione dunque se vi sono o non vi sono iscrizioni ma solo quelle suscettibili di comunicazione (110bis disp att). 51.Il diritto a ricevere l’informazione di garanzia Indipendentemente dalla natura del reato se il PM deve compiere un atto cui il difensore ha diritto ad assistere invia all’indagato un’informazione di garanzia indicante: - norme che si assumono violate data e luogo del fatto invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia l’invio avviene con raccomandata con ricevuta di ritorno e in caso di irreperibilità del destinatario il PM può disporre la notifica tramite PG o ufficiale giudiziario (369). L’informazione è spedita solo se fino a quel momento l’indagato sia privo di difensore, se invece già ne ha nominato uno perché venuto a conoscenza delle indagini si avvisa direttamente il difensore; riguardo i minori l’informazione di garanzia e il decreto di fissazione d’udienza vanno notificati a pena di nullità anche a chi esercita la potestà di genitore (7 cpp min). 52.Il diritto a ricevere l’informazione sulle facoltà difensive Il PM quando deve compiere il primo atto cui il difensore ha diritto di assistere e comunque prima di spedire l’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio in funzione della richiesta di giudizio immediato deve a pena di nullità degli atti successivi notificare all’indagato la comunicazione della nomina del difensore d’ufficio informandolo che la difesa tecnica è obbligatoria e indicando i recapiti di questo, gli indica poi le facoltà e i diritti di legge e lo invita a nominare un difensore di fiducia avvertendo che in mancanza sarà assistito da quello d’ufficio, informa poi che ha l’obbligo di retribuirlo salvo non vi siano le condizioni per il patrocinio a spese dello Stato e in caso di insolvenza si procederà a esecuzione forzata (369bis). 53.Il diritto a essere informato della conclusione delle indagini L’indagato ha in ogni caso diritto a essere informato della conclusione delle indagini quando il PM non si sia già determinato per la richiesta di archiviazione, con l’avviso si contesta l’imputazione provvisoria, deve indicare: - sommaria enunciazione del fatto per cui si procede norme che si assumono violate data e luogo del fatto avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositato presso la segreteria del PM e che personalmente o tramite difensore ha facoltà di prenderne visione ed estrarne copia a questo punto l’interessato ha 20 giorni per esercitare tali facoltà: - presentare memorie produrre documenti depositare documentazione circa le investigazioni difensive - - chiedere il compimento di ulteriori atti di indagine è dalla lettera normativa pare che il PM abbia la facoltà di compierli o meno, tuttavia se così fosse non avrebbero senso le facoltà di cui sopra che sono appunto mirate a evitare richieste di rinvio a giudizio superflue, e infatti l’incipit della norma “se non deve formulare richiesta di archiviazione” non vuol dire che il PM sia determinato per l’esercizio dell’azione penale ma che allo stato non ha elementi per l’archiviazione e dunque le facoltà difensive potrebbero fornirglieli, altrimenti tali facoltà sarebbero inutili verso un PM già determinato all’azione penale e sarebbe preferibile esercitarle dinanzi al giudice (415bis) presentarsi per rilasciare dichiarazioni o chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio è l’atto deve essere compiuto Titolo 3: Il diritto alla difesa dell’indagato 54.Gli atti di indagine non riservati Gli atti di indagine non riservati si distinguono in: - atti partecipati è il preventivo avviso al difensore è elemento essenziale per la regolare formazione dell’atto: o sommarie informazioni assunte dalla PG dall’indagato o accertamenti tecnici non ripetibili o interrogatorio dell’indagato o ispezione non urgente o confronto cui debba partecipare l’indagato - atti comunque garantiti è non vi è l’obbligo di avviso al difensore (es atti a sorpresa) ma ha comunque facoltà di presenziare al compimento delle operazioni (356): o accertamenti e rilievi su persone diversi dall’ispezione personale o accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e sulle cose e l’apertura di un plico o perquisizione P o sequestro G o ispezione urgente o prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi P o perquisizione M o sequestro probatorio 55.Il diritto a partecipare agli accertamenti tecnici non ripetibili Gli accertamenti tecnici sono rilievi descrittivi o fotografici e ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, di solito il PM li svolge riservatamente (359) tuttavia vanno preceduti da avviso all’indagato qualora siano non ripetibili perché entreranno a far parte del fascicolo del dibattimento, è una particolare forma di perizia ordinata dal PM e non dal giudice cui procede un consulente di questo e non un perito che comunque è opportuno si confronti con quello dell’indagato. L’avviso deve indicare giorno luogo e ora per il compimento delle operazioni cui può assistere il difensore, questi se non condivide i motivi di urgenza può formulare riserva di promuovere incidente probatorio, il PM può superare tale eccezione solo se ritiene che col differimento le operazioni non potrebbero essere più utilmente compiute (360), tuttavia qualora compiuti senza che vi sia tale condizione di urgenza massima non potranno esserne utilizzati i risultati. Gli atti non ripetibili non sono tassativamente indicati (e inoltre l’espressione compare per il PM ex 360 mentre per la PG si parla di accertamenti urgenti ex 354) sia per l’impostazione di evitare l’elencazione di atti tipici del PM sia perché deve essere il giudice del dibattimento a valutare l’effettiva non ripetibilità (ma a ciò si può obiettare che prima di lui è il GUP a valutarlo e inoltre se la verifica è negativa comunque sono conosciuti dal giudice) sia per il divenire dell’esperienza teorica e pratica; si può ricavare però tale elencazione, per cui sono non ripetibili: - per il PM è atti riguardanti accertamenti su persone, luoghi e cose il cui stato è soggetto a modificazione per la PG è atti relativi alla conservazione delle pertinenze del reato e dello stato dei luoghi e delle cose suscettibili di mutamento prima dell’intervento dell’autorità giudiziaria tutti gli altri atti sono ripetibili. L’esigenza di compiere un accertamento tecnico non ripetibile può essere avvertita anche dal difensore, questi deve dare avviso al PM, analogamente se in occasione di un accesso ai luoghi si presenta la necessità di compiere atti non ripetibili deve consentire al PM di esercitare la facoltà di assistervi, in tal modo il verbale sarà inserito nel fascicolo del difensore e in quello del PM e confluiscono nel fascicolo per il dibattimento (391decies). Ipotesi particolare di accertamento tecnico è in tema di attività ispettive o di vigilanza, a carico dell’organo procedente vi è l’obbligo di avvisare l’interessato del giorno ora e luogo ove verranno effettuate le analisi di campioni (a prescindere se queste siano o meno soggette a revisione), quest’ultimo può presenziare alle operazioni eventualmente con un consulente, in caso poi sia consentita e sia richiesta la revisione di analisi l’organo incaricato deve avvisare l’interessato e il difensore del giorno ora e luogo affinché possa assistervi anche con un consulente; i verbali di analisi non ripetibili o di revisione di analisi sono raccolti nel fascicolo per il dibattimento (223 disp att). 56.Il diritto all’assistenza del difensore nell’interrogatorio Il PM se intende assumere l’interrogatorio dell’indagato deve inviare invito a presentarsi che indica: - giorno, ora, luogo autorità sommaria enunciazione del fatto avvertimento che in caso di mancata comparizione senza legittimo impedimento può essere disposto l’accompagnamento coattivo nomina del difensore di ufficio se la persona è priva di difensore con avviso che può nominare un difensore di fiducia (364) è notificato almeno 3 giorni prima salvo ragioni di urgenza lasciano comunque il tempo necessario a comparire (375), al difensore è dato avviso almeno 24 ore prima salvo casi di assoluta urgenza in cui dal ritardo possa derivare pregiudizio alla ricerca o assicurazione delle fonti di prova; dei motivi di deroghe e delle diverse modalità di avviso il PM deve darne indicazione specifica a pena di nullità dell’interrogatorio; il difensore ha comunque diritto di assistere e quando interviene può presentare richieste, osservazioni, riserve di cui è fatta menzione nel verbale (364). Prima che inizi l’interrogatorio il PM avverte l’indagato: - che ha facoltà di non rispondere (salvo per le generalità) ma comunque il procedimento seguirà il suo corso è in mancanza le dichiarazioni saranno inutilizzabili gli contesta il fatto in forma chiara e precisa e gli rende noti gli elementi di prova a carico, e se non vi sia pregiudizio per le indagini anche le fonti che se renderà dichiarazioni su fatti che riguardano la responsabilità altrui assumerà la veste di testimone è in mancanza le dichiarazioni saranno inutilizzabili verso il terzo e il soggetto non potrà divenire testimone (64 65) anche quando l’interrogatorio segue il fermo o l’arresto il PM deve porre il soggetto in grado di difendersi informandolo del fatto per cui si procede e delle ragioni del provvedimento e degli elementi a carico e (se non vi è pregiudizio) delle fonti (388). L’interrogatorio può conseguire anche a presentazione spontanea dell’indagato, se il PM gli contesta il fatto e lo ammette a esporre le sue discolpe l’atto equivale all’interrogatorio (374). 57.Il diritto di assistere all’ispezione, al confronto, alla perquisizione e al sequestro Ispezione è il difensore può assistervi previo avviso almeno 24 ore prima salvo i casi di assoluta urgenza se vi è fondato motivo che le tracce o altri effetti materiali del reato possano essere alterati o dispersi (364 365) Confronto è è di solito atto riservato perché sono esaminate congiuntamente due persone informate sui fatti che abbiano reso dichiarazioni discordanti, se però deve parteciparvi l’indagato il difensore è avvisato, il termine può essere abbreviato se vi è assoluta urgenza e pericolo per le fonti di prova ma il difensore va comunque tempestivamente avvisato e ha diritto ad assistere) Perquisizione e sequestro è il difensore ha diritto ad assistervi, in caso di perquisizione personale o ispezione sulla persona è possibile anche la presenza di una persona di fiducia 58.Il diritto all’esame dei verbali degli atti d’indagine non riservati e all’estrazione di copia Il difensore ha diritto a esaminare in segreteria estraendone copia i verbali di tutti gli atti non riservati di PM e PG, ciò nei 5 giorni successivi al deposito dell’atto (che va disposto entro 3 giorni dal compimento salvo il PM con decreto motivato lo ritardi per gravi motivi => contro il difensore può presentare opposizione al GIP ex 366) o all’avviso di deposito (se il compimento dell’atto non è stato preceduto da avviso al difensore ha diritto a essere avvisato del deposito). I verbali e le registrazioni di intercettazioni entro 5 giorni dalla conclusione delle operazioni sono depositati in segreteria su ordine del PM insieme ai relativi decreti, è indicato il tempo di durata del deposito prorogabile dal GIP, il deposito può essere ritardato su autorizzazione del giudice quando possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il deposito ha lo scopo di consentire ai difensori (cui è dato avviso) di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ma non estrarne copia ciò per annotare eventuali conversazioni manifestamente irrilevanti e indicarle al giudice chiedendone lo stralcio, solo quando il giudice ha disposto la trascrizione delle registrazioni i difensori hanno diritto ad avere copia di queste e della registrazione (268). Titolo 4: Le indagini difensive 59.Il diritto al controllo sulla competenza a svolgere le indagini L’indagato ha diritto ad accertarsi che il PM che conduce le indagini sia quello presso il giudice competente in caso di esercizio dell’azione penale, se ritiene che ciò non sia vero chiede la trasmissione degli atti al PM presso il giudice competente enunciando a pena di inammissibilità le ragioni, il PM ha 10 giorni dal deposito per decidere, se accoglie la richiesta trasmette gli atti dandone comunicazione al richiedente, altrimenti l’interessato deve sollecitare entro 10 giorni il procuratore generale presso la corte di appello (o la cassazione in caso di giudici di diversi distretti) a determinare quale PM debba procedere, questi provvede entro 20 giorni dal deposito della richiesta con decreto motivato comunicato alle parti e agli uffici, la richiesta non accolta può essere riproposta ma a pena di inammissibilità su fatti nuovi e diversi, le indagini compiute prima della trasmissione degli atti sono utilizzabili nei casi e nei modi di legge (54quater). 60.Il diritto a svolgere indagini difensive L’indagato ha diritto a collaborare a individuare fatti e circostanze utili per la decisione dunque ha diritto ad attivarsi per ricercare fonti di prova, a tal fine il difensore anche a mezzo di sostituti e consulenti e investigatori privati autorizzati (327bis) può assumere plurime iniziative: - colloqui con persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attività investigativa riceve dichiarazioni scritte assumere informazioni poi documentate chiedere documenti in possesso della PA ed estrarne copia a sue spese effettuare accessi per prendere visione dello stato di luoghi e cose accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico col consenso di chi ne ha la disponibilità, o in mancanza su autorizzazione del giudice 61.Il diritto ad acquisire informazioni Al fine di apprendere notizie il difensore può alla persona informata: - chiedere colloquio non documentato sollecitarla a rilasciare dichiarazione scritta sollecitarla a rendere informazioni che sono documentare con precise modalità in ogni caso il difensore resa nota la propria identità e lo scopo del colloquio deve specificare se intense solo conferire o vuole ricevere una dichiarazione o assumere informazioni indicando in tal ultimo caso la forma di documentazione, avverte la persona che: - ha l’obbligo di dichiarare se è sottoposta a indagini o imputata per fatti connessi - ha facoltà di non rispondere o non rendere la dichiarazione non può rivelare le domande eventualmente formulate dalla PG o dal PM e le risposte date è esposta alle responsabilità penali per falsa dichiarazioni le ragioni di tali avvertimenti sono plurime: - - alle persone già sentite da PG o PM non possono essere chieste notizie sulle domande o risposte per conferire con persona sottoposta a indagini o imputata per reato connesso o collegato o per ricevere dichiarazioni o informazioni va dato avviso almeno 24 ore prima al suo difensore la cui presenza è necessaria, sen on ha un difensore il giudice su richiesta del difensore investigante nomina un difensore d’ufficio le informazioni assunte dal difensore in violazione di tali norme non sono utilizzabili e commette un illecito disciplina di cui il giudice avvisa l’organo competente la persona che è in procinto di rilasciare dichiarazioni o informazioni deve essere consapevole che può incorrere nel reato di false informazioni al difensore (371ter cp) L’atto di assunzione di informazioni è riservato per cui non possono assistervi l’indagato e la persona offesa e le altre parti private, se la persona in grado di fornire informazioni utili si avvale della facoltà di non rispondere o non rendere la dichiarazione il difensore può optare tra: - chiedere al PM di disporne l’audizione affinché alla sua presenza possa formulare le domande (si estende la tutela penale per le false informazioni 371bis) chiedere al giudice che si proceda all’assunzione della testimonianza o all’esame della persona nelle forme dell’incidente probatorio ciò però non è possibile se la persona è imputata o indagata per fatti connessi. In caso di detenzione il difensore ha l’obbligo di munirsi di specifica informazione data dal giudice che procede sentiti il difensore della persona e il PM nel corso del processo o dal GIP nel corso delle indagini o dal magistrato di sorveglianza durante l’esecuzione della pena. Il difensore interrompe l’assunzione di informazioni qualora la persona renda dichiarazioni da cui emergano indizi di reità a suo carico, le precedenti dichiarazioni non sono utilizzabili contro questo (391bis). 62.La richiesta di documenti alla pubblica amministrazione Il difensore può chiedere alla PA la documentazione occorrente ai fini delle indagini difensive, la richiesta va rivolta a quella che ha formato il documento o lo detiene stabilmente, in caso di rifiuto il difensore chiede il sequestro del documento al PM che se ritiene la richiesta infondata la trasmette al GIP col suo parere affinché decida (391quater), la richiesta può essere rivolta anche al fornitore del servizio per ottenere i dati sul traffico telefonico o telematico, è rivolta direttamente al gestore per ottenere i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito, se invece vuole ottenere informazioni sull’intero traffico riguardante le utenze del suo assistito chiede al PM di emettere decreto motivato di acquisizione. 63.Il diritto ad accedere ai luoghi Il difensore può prendere visione dello stato dei luoghi e delle cose e procedere alla loro descrizione ed eseguire rilievi tecnici (391sexie), in caso di luoghi privati o non aperti al pubblico se non vi è consenso di chi ne ha la disponibilità chiede al giudice autorizzazione con decreto motivato che ne indica le modalità, la persona presente è avvertita della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia purché prontamente reperibile e idonea; non è consentito l’accesso ad abitazione e loro pertinenze salvo sia necessario accertare le tracce e gli effetti materiali del reato (391septies). Sezione 3: La partecipazione della persona offesa 64.La persona offesa dal reato La persona offesa è il titolare del bene penalmente tutelato, leso o esposto a pericolo dalla condotta illecita, collabora col PM e se danneggiato può richiedere risarcimento costituendosi parte civile, esercita le facoltà e i diritti di legge e partecipa al procedimento presentando memorie ed elementi di prova (quest’ultimo non in cassazione). Querelante è il titolare del diritto di querela e pone in essere con il suo atto di volontà la condizione per la procedibilità dell’azione penale. Danneggiato è colui che ha ricevuto un danno patrimoniale o non patrimoniale dal reato e ha diritto alle restituzioni e al risarcimento (185 cp). Gli inquirenti devono individuare la persona offesa se possibile identificandola nell’atto di denuncia (332) e nell’informativa con cui la PG riferisce la notizia di reato al PM (347), questa può nominare un solo difensore (il suo domicilio sarà presso questo) con dichiarazione resa all’autorità o consegnata dal difensore o con raccomandata (101), in caso di nomina di un nuovo difensore non ha effetto fino alla revoca del vecchio, il difensore impedito può designare un sostituto (102). I diritti e le facoltà del minore di anni 14 o interdetto per infermità di mente sono esercitati dal genitore o tutore, il minore che ha compiuto anni 14 e l’inabilitato possono esercitare direttamente facoltà e diritti ma possono farlo in loro vece genitore o curatore nonostante loro contraria dichiarazione di volontà, in caso manchi il rappresentante del minore di anni 14 o dell’infermo di mente o vi sia conflitto di interessi i diritti e facoltà sono esercitati da un curatore speciale (120 121); i prossimi congiunti possono esercitare facoltà e diritti dell’offeso defunto (90). Il minore vittima di delitti sessuali deve poter fruire dell’appoggio in ogni stato e grado derivante dalla presenza dei genitori o altra persona idonea da lui indicata e ammessa dall’autorità giudiziaria, al minore va poi assicurata l’assistenza dei servizi minorili. Esercitata l’azione penale l’offeso ha diritto a ricevere avviso: - giorno, ora e luogo dell’udienza preliminare insieme alla richiesta di rinvio a giudizio (419) data dell’udienza che il giudice fissa se non dichiara inammissibile la richiesta del Pm di revoca della sentenza di non luogo a procedere (435) all’offeso è assicurato il patrocinio a spese dello Stato per tutti i gradi. 65.Gli obblighi della persona offesa Sono poste per l’offeso regole comportamentali per renderne effettiva la partecipazione ed evitate iniziative pretestuose: - - - obbligo di ottemperare all’invito del PM che dispone la citazione quando deve procedere ad atti che ne richiedono la presenza (377) in caso l’offeso sia la principale fonte probatoria vanno conciliati i suoi interessi con quelli alla ricostruzione della realtà, per cui pur ammettendo le deposizioni dell’offeso e tutelando la sua personalità sono consentite verifiche per meglio individuarla: o il divieto a deporre su fatti che servono a definire la personalità dell’offeso è derogato quando il fatto dell’imputato o indagato va valutato in relazione al comportamento di tale persona (194) o si possono acquisire certificati del casellario giudiziario, documenti presso il servizio sociale e i servizi di sorveglianza, sentenze irrevocabili di qualsiasi giudice italiano e quelle straniere riconosciute se il fatto per cui si procede va valutato in relazione al suo comportamento o le sue qualità morali (236) qualora il perito per lo svolgimento dell’incarico richieda notizie alla persona offesa gli elementi così acquisiti sono utilizzabili solo ai fini della perizia (228) in caso di sentenza di non luogo a procedere o assoluzione perché l’imputato non ha commesso il fatto o il fatto non sussiste si condanna il querelante (salvo sia esente da colpa) alle spese anticipate dallo Stato, e se è richiesto lo condanna alle spese sostenute dall’imputato e se il querelante si è costituito parte civile a quelle sostenute dal responsabile civile (le spese sono comunque compensabile), contro il capo della sentenza che su ciò provvede può proporre impugnazione anche il querelante se vi è colpa grave il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all’imputato e al responsabile civile che ne hanno fatto domanda 66.Il diritto a essere informata dell’iscrizione nel registro delle notizie di reato La partecipazione dell’offeso alle indagini è strutturata sulla falsariga di quella dell’indagato, le medesime facoltà gli sono riconosciute in caso di comunicazione delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato o di informazione di garanzia o di accertamenti tecnici non ripetibili, questi con le stesse modalità può ottenere certificazione sull’esistenza d’iscrizioni . 67.Il diritto a ricevere l’informazione di garanzia e a controllare la competenza a svolgere le indagini L’offeso riceve dal PM quando deve essere compiuto un atto cui il suo difensore ha diritto di assistere, un’informazione di garanzia con indicazione delle norme violate e della data e luogo del fatto e invito a nominare un difensore di fiducia (369); l’offeso detenuto può presentare denunce impugnazioni dichiarazioni e richieste al direttore che le iscrive in apposito registro e le comunica all’autorità competente (123); l’offeso può presentare memorie o richieste scritte con deposito in cancelleria, su quest’ultime il giudice provvede entro 15 giorni (121); l’informazione di garanzia consente all’offeso di controllare la legittimazione a investigare del PM, in caso ritenga che appartiene a un altro si procede come per la richiesta dell’indagato. 68.Le forme di partecipazione difensiva L’offeso riceve avviso della data e luogo per il conferimento dell’incarico al consulente in caso di operazioni non ripetibili con invito a nominare un difensore e un consulente di parte, questi hanno diritto di assistere al conferimento dell’incarico e a partecipare agli accertamenti e formulare osservazioni e riserve (360); il difensore può esaminare in segreteria gli atti depositati ed estrarne copia e può presentare memorie e richieste scritte al PM (367); il denunciante e il querelante possono ottenere attestazione dall’autorità che una denuncia o querela è stata presentata o proposta; la persona offesa e il danneggiato possono ottenere dal Pm attestazione sulla mancata identificazione della persona cui il reato è attribuito; la persona offesa ha diritto a ricevere notifica della richiesta di archiviazione e di quella di proroga delle indagini se lo hanno richiesto (406 408); la fine di acquisire elementi utili per la sua difesa l’offeso può chiedere al PM di emettere decreto motivato per ottenere dal gestore del servizio dati sul traffico telefonico. 69.Le associazioni rappresentative degli interessi lesi dal reato I diritti e le facoltà dell’offeso possono essere fatti valere da enti e associazioni senza scopo di lucro cui anteriormente al fatto siano state riconosciute in forza di legge finalità degli interessi lesi dal reato (91) (es associazioni antiusura), l’esercizio è subordinato al consenso revocabile dell’offeso risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, può essere dato a un solo ente e se revocato non può essere più prestato a nessuno (92); per l’esercizio l’ente presenta all’autorità procedente un atto di intervento (contenuto necessario: indicazione del procedimento, denominazione dell’ente, sede, disposizioni di legge che lo autorizzano) insieme alla dichiarazione di consenso dell’offeso e alla procura al difensore se è stata conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata (la procura speciale può essere apposta anche in calce all’atto di intervento e l’autografia è attestata dal difensore, si presume conferita per un solo grado). Il difensore può compiere e riceve tutti gli atti del procedimento nell’interesse del rappresentato salvo la legge non glieli riservi, non può compiere atti che importino disposizione del diritto se non ha ricevuto espressamente il potere, il domicilio si intende eletto presso questo (100 101); l’atto di intervento (se presentato fuori udienza va notificato alle parti e produce effetto dall’ultima notificazione) ha efficacia per tutto il procedimento e può essere prodotto finché in dibattimento non siano compiuti gli adempimenti sulla costituzione delle parti (93 94); entro 3 giorni dalla notifica le parti possono opporsi con dichiarazione scritta all’intervento questa è notificata al legale rappresentante che entro 5 giorni può presentare deduzioni, se l’intervento è avvenuto prima dell’esercizio dell’azione penale decide il GIP, se è avvenuto nell’udienza preliminare l’opposizione va proposta prima dell’apertura della discussione mentre se in dibattimento prima delle questioni preliminari a pena di decadenza e il giudice provvede senza ritardo con ordinanza; in ogni stato e grado qualora il giudice accerti che non vi sono i requisiti per l’esercizio dei diritti e facoltà dispone anche d’ufficio con ordinanza l’esclusione dell’ente (95). Sezione 4: La conclusione delle indagini Titolo 1: La richiesta di archiviazione degli atti 70.L’obbligatorietà dell’azione penale Il 112 cost dispone che il PM ha l’obbligo di esercitare l’azione penale assicurando l’uguaglianza di trattamento tra tutti i cittadini scongiurando discriminazioni che si realizzerebbero qualora usasse metri di valutazione diversi di fronte a situazioni obiettivamente simili, vi sono una serie di accorgimenti per far si che il PM adempie l’obbligo: - alla funzione di PM sono adibiti magistrati appartenenti all’ordine giudiziario e quindi assistiti da prerogative d’indipendenza e autonomia il PM ha strumenti e tempo per svolgere le indagini necessarie e assumere le determinazioni sul se promuovere o no l’azione al PM si affianca la PG nel reperire la notizia di reato e svolgere indagini Il PM da un lato compie le indagini necessarie per le determinazioni inerenti l’esercizio dell’azione penale (326) dall’altro svolge accertamenti su fatti e circostanze a favore dell’indagato (358), ciò è stato imposto dalla legge-delega che ha previsto come scopo dell’intervento del PM l’accertamento di fatti specifici sia a carico che a discarico dell’indagato, se fossero consentite indagini parziali vi sarebbe un inconcepibile potere discrezionale in capo al PM invece l’obbligatorietà dell’azione penale è assicurata dalla sua obiettività. Il PM ha margini di discrezionalità solo quando dispone le indagini preliminari, organizza il lavoro investigativo e impiega la PG ciò per adattare l’intervento al caso concreto, ma una volta posta la regola concreta ad essa deve attenersi avendo cura di compiere solo le indagini utili e conferenti, vi è dunque una discrezionalità normativamente orientata per cui dagli elementi che ha acquisito è vincolato nel determinarsi sulla condotta successiva e in conclusione sul se richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale, ciò non contrasta con l’obbligatorietà dell’azione perché essa non scatta con l’acquisizione di una notizia di reato ma con la verifica che essa è fondata, e infatti il PM ha l’obbligo di esercitare l’azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione (50) e insieme alla PG deve compiere le indagini necessarie per le determinazioni inerenti l’esercizio dell’azione penale (326), i presupposti per la richiesta di archiviazione sono normativamente determinati in tal modo evitando disparità di trattamento e completando il quadro a conferma dell’obbligatorietà dell’azione penale. 71.La constatazione dell’inutilità del processo per i reati di competenza del giudice ordinario Il PM presenta al giudice la richiesta di archiviazione quando prende atto della inutilità del processo o della insostenibilità dell’accusa in giudizio sulla base delle risultanze delle indagini, non vi è dunque libera valutazione e ciò risponde a esigenze di economia processuale. 72.La constatazione dell’inutilità del processo per i reati commessi da minori Medesima regola vale per il PM presso il tribunale per i minori in quanto nel cpp min non vi è alcuna regola peculiare, peculiarità è però che l’eventuale avviso del procedimento è occasione per prendere atto della necessità di intervenire a tutela del minore assicurandogli per fini rieducativi adeguate forme di assistenza. 73.La constatazione dell’inutilità del processo per i reati ministeriali Analogamente procede il comitato per le indagini che dispone l’archiviazione se la notizia è infondata, ma anche quando è negata l’autorizzazione a procedere. 74.La constatazione dell’inutilità del processo per i reati attribuiti alla cognizione della corte costituzionale integrata Analogamente provvede il comitato per le indagini che con ordinanza motivata dispone l’archiviazione se ritiene che la notizia di reato sia manifestamente infondata. 75.La constatazione dell’inutilità del processo per i reati militari Analogamente procede il PM militare mancando una disposizione ad hoc nel cpmp e visto il generico rinvio al cpp. 76.I possibili contenuti della richiesta di archiviazione La inutilità del processo scaturisce da: - impossibilità di sostenere l’accusa in dibattimento per inidoneità degli elementi raccolti carenza di una condizione di procedibilità dell’azione esistenza di una causa di estinzione del reato inesistenza di una norma incriminatrice impossibilità di identificare l’autore del reato situazioni diverse ma poste sullo stesso piano per ragioni di economia processuale. Per le notizie di reato di competenza del giudice di pace a tali situazioni si aggiunge la circostanza che il fatto risulti caratterizzato da particolare tenuità, tuttavia la richiesta non è il GIP ma lo stesso giudice di pace. 77.L’infondatezza della notizia di reato L’archiviazione per manifesta infondatezza della notizia attesta l’inidoneità degli elementi raccolti dal PM a sostenere l’accusa in dibattimento (125 disp att), siccome in tema di prove il giudice svolge una funzione meramente integrativa e solo in via eccezionale sostitutiva l’impossibilità del PM di provare l’accusa ha come logica conseguenza la richiesta di archiviazione. 78.L’improcedibilità dell’azione l’estinzione del reato Impediscono l’approfondimento della fondatezza della notizia di reato la richiesta di archiviazione per estinzione del reato e quella per carenza di una condizione di procedibilità, sarebbe inutile infatti instaurare un giudizio dall’esito scontato, il legislatore ha scelto di deputate solo al processo l’obbligo per il giudice di verificare la fondatezza dell’imputazione e quindi pronunciarsi sul merito anche se dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso o non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato nonostante la presenza di una causa estintiva del reato o di improcedibilità dell’azione (129), dunque nei momenti anteriori la soluzione è l’archiviazione. 79.L’inesistenza di una norma incriminatrice L’archiviazione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato sta a significare che un fatto non ha mai corrisposto o non corrisponde più a un modello legale di incriminazione; nei procedimenti dinanzi al giudice di pace ulteriore ipotesi di richiesta di archiviazione è quando l’esiguità del danno o del pericolo derivante dalla condotta e l’occasionalità di questa e il live grado di colpevolezza denotino particolare tenuità del fatto, questa si accosta alla mancanza di una norma incriminatrice in quando la richiesta di archiviazione consegue a una valutazione di non offensivista della condotta. Anche in questo caso come nei precedenti il PM trasmette al giudice il fascicolo con la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini, i verbali degli atti compiuti dinanzi al GIP o al giudice di pace (408 – 411). 80.La mancata identificazione dell’autore del reato La richiesta di archiviazione perché è ignoto l’autore del reato è formulato dal PM che non sia riuscito a raccogliere elementi sufficienti a sostenere dinanzi al GIP l’opposta richiesta di autorizzazione a proseguire le indagini (415), la PG trasmette mensilmente le denunce a carico di ignoti e il PM inoltra al GIP una richiesta cumulativa di archiviazione con riferimento agli elenchi ricevuti ed eventuale indicazione delle denunce che intende escludere. Titolo 2: L’esercizio dell’azione penale 81.La contestazione della c.d. imputazione provvisoria Concluse le indagini il PM che non ritenga di dover chiedere l’archiviazione deve contestare l’addebito in via provvisoria all’indagato (imputazione provvisoria) con avviso inviato anche al difensore, contenuto essenziale di questo: - sommaria enunciazione del fatto per cui si procede norme che si assumono violate avvertimento che la documentazione relativa alle indagini è depositata presso la segreteria del PM e che può prenderne visione ed estrarne copia entro 20 giorni dalla notifica l’indagato ha facoltà di: - presentare memorie produrre documenti depositare documentazione relativa alle indagini difensive chiedere il compimento di atti di indagine è il PM ha 30 giorni per espletarle salvo una proroga di altri 60 giorni presentarsi per rilasciare dichiarazioni chiedere di essere sottoposto a interrogatorio è il PM è obbligato ad assumerlo il rispetto del termine è fondamentale per l’utilizzabilità delle dichiarazioni dell’indagato o del suo interrogatorio o dei nuovi atti di indagine, sono utilizzabili se compiuti entro il termine stabilito anche se è decorso quello per l’esercizio dell’azione penale o la richiesta di archiviazione (415bis). 82.I modi di esercizio dell’azione penale L’esercizio dell’azione penale non solo attesta l’impraticabilità dell’archiviazione ma è indicativo della scelta del PM per la definizione del procedimento penale, se infatti al caso che non sussistano i presupposti per l’inizio dell’azione corrisponde un’unica soluzione all’opposto sono molteplici le strade (pag 509), fra queste il codice elenca la richiesta di applicazione di pena ma non pare possa essere un modo di essere un modo di esercizio dell’azione penale. 83.La richiesta di rinvio a giudizio Il PM in via ordinaria chiede l’udienza preliminare per ottenere che il giudice all’esito di essa disponga il rinvio a giudizio dell’imputato, ciò avviene quando non ricorrono le condizioni per le modalità di introduzione alternative, a tal fine deposita in cancelleria (entro 30 giorni dalla chiusura delle indagini in caso di omicidio colposo in violazione delle norme sulla circolazione stradale o sugli infortuni sul lavoro) la richiesta che deve indicare: (417) - generalità dell’imputato e quant’altro per identificarlo generalità della persona offesa se identificata enunciazione in forma chiara e precisa del fatto e delle aggravanti e delle circostanze che possono implicare l’applicazione di misure di sicurezza specificando le relative norme indicazione delle fonti di prova acquisite domanda al giudice di emissione del decreto che dispone il giudizio data e sottoscrizione la richiesta è nulla se non è preceduta dall’avviso di conclusione delle indagini e dall’invito all’imputato a presentarsi per rendere interrogatorio (se richiesto), alla richiesta è unito: - - il fascicolo con la notizia di reato la documentazione delle indagini i verbali degli atti già compiuti dinanzi al giudice e le indagini riguardano più persone o imputazioni gli atti per la parte che si riferisce a quelle per cui è esercitata l’azione penale l’estratto del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione in cui sono raccolte le dichiarazioni rilevanti per il procedimento in esame se tra le persone esaminate nel corso delle indagini vi sono soggetti che hanno chiamato in reità o correità e sono sottoposti a regime di protezione il corpo del reato e le cose pertinenti al reato qualora non debbano essere custodite altrove al deposito della richiesta di rinvio a giudizio fa seguito la fissazione da parte del giudice, dell’udienza preliminare. 84.La richiesta di giudizio immediato L’udienza preliminare è il filtro della fondatezza dell’imputazione e quindi non è necessaria quando la notizia di reato sia sufficientemente sostenuta da elementi probatori: - ritenuto dal PM => richiesta di giudizio immediato circostanze oggettive => giudizio direttissimo il PM entro 90 giorni dall’iscrizione della notizia di reato se la prova appare evidente e i fatti da cui ciò emerge sono stati contestati all’indagato chiede al GIP di disporre con decreto il giudizio immediato, questo è un atto dovuto per il PM evitabile solo dimostrando che recherebbe pregiudizio alle indagini. La richiesta di giudizio immediato è depositata in cancelleria col fascicolo (notizia di reato, documentazione delle indagini, verbali degli atti compiuti dinanzi al GIP, 454), il giudice valuta la richiesta del PM in camera di consiglio e decide se accoglierla o restituirgli gli atti affinché proceda nei modi ordinari. Il termine di 90 giorni non corrisponde alla metà di quello ordinario per lo svolgimento delle indagini che infatti decorre non dalla iscrizione della notizia ma dalla sua attribuzione a un soggetto, quindi i due termini sono autonomi; l’osservanza del termine è presupposto di legalità dell’iniziativa la cui violazione è causa di nullità infatti il diritto dell’imputato all’udienza preliminare può venir meno solo quando emerge dalle indagini espletate nel termine un quadro di evidenza probatorio idoneo. Nuova ipotesi di giudizio immediato si ha quando si procede per un reato in relazione al quale l’indagato si trovi in stato di custodia cautelare e non vi sia pregiudizio per le indagini, in tal caso la richiesta va presentata entro 180 giorni dall’esecuzione della misura e comunque non prima della definizione dell’eventuale procedimento di riesame (309) o il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame (453). 85.La presentazione (o citazione) dell’imputato all’udienza per il giudizio direttissimo Il PM può presentare o citare l’indagato per il giudizio direttissimo dinanzi al giudice del dibattimento, questo: - può essere disposto è entro le 48 ore dall’arresto in flagranza quando l’arrestato è presentato direttamente al giudice del dibattimento per la convalida e il contestuale giudizio deve essere disposto: (salvo pregiudizio alle indagini) o entro 15 giorni dall’adozione della misura pre-cautelare quando è sollecitato dal PM dopo che ha ottenuto la convalida dell’arresto da parte del GIP o entro 15 giorni dall’iscrizione della notizia di reato quando si procede verso persona che nel corso dell’interrogatorio ha reso confessione come il giudizio immediato il giudizio direttissimo non è rito alternativo al dibattimento ma un giudizio dibattimentale introdotto in forma diversa, anche qui comunque vi è un controllo giurisdizionale ma non di merito come nel giudizio immediato ma di mera legalità (452) e infatti mentre nel primo caso il GIP che dispone il giudizio non può far parte del collegio giudicante nel secondo chi dispone il giudizio è lo stesso che giudica. Si ha diversa vocatio in iudicium: - presentazione è se l’imputato è stato arrestato in flagranza di reato o è in stato di custodia cautelare il PM lo fa condurre direttamente all’udienza citazione è se l’imputato è libero il PM lo cita a comparire all’udienza nel termine non inferiore a 3 giorni, l’atto di citazione ha la forma del decreto e indica: o generalità dell’imputato e altre indicazioni per identificarlo o eventualmente generalità della persona civilmente obbligata con indicazione dei difensori o persona offesa se identificata o enunciazione in forma chiara e precisa del fatto e delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza indicando le norme relative o giudice competente o luogo, giorno, ora di comparizione o avvertimento che non comparendo sarà giudicato in contumacia o data e sottoscrizione del PM la non identificazione certa dell’imputato e l’insufficienza delle indicazioni sul fatto e le circostanze e il giudice competenze e il tempo luogo e forme di comparizione rendono nullo l’atto di citazione. Il PM si sostituisce al GIP non solo nell’emissione del decreto ma provvede anche alla formazione del fascicolo per il dibattimento che costituito dal segretario sotto la sua vigilanza va trasmesso insieme al decreto di citazione alla cancelleria del giudice del giudizio, quando l’imputato è presentato al giudice del dibattimento per la convalida e il contestuale giudizio il fascicolo è formato subito dopo il giudizio di convalida dal PM presente all’udienza; il PM cura che al difensore dell’imputato sia notificato senza ritardo l’avviso della data fissata per il giudizio e poi è tenuto a depositare nella segreteria la documentazione sulle indagini per consentire al difensore di prenderne visione ed estrarne copia. 86.La richiesta di decreto penale di condanna Il PM la formula quando per reati perseguibili d’ufficio o quelli a querela se è stata validamente presentata e il querelante non si sia opposto ritiene che si debba applicare solo una pena pecuniaria anche in sostituzione di una pena detentiva, entro 6 mesi dall’iscrizione del nome dell’indagato inoltra al GIP la richiesta motivata con indicazione della misura della pena (diminuibile fino alla metà rispetto al minimo edittale) e trasmette il fascicolo delle indagini; tale procedura non è ammessa se deve essere applicata una misura di sicurezza personale (459). 87.La citazione diretta a giudizio davanti al tribunale ordinario in composizione monocratica La citazione diretta a giudizio è prevista per: - - tutte le contravvenzioni delitti di competenza del tribunale ordinario in composizione monocratica con pena reclusione massima non superiore a 4 anni o multa (non si tiene cono della continuazione, recidiva, circostanze diverse dalle aggravanti a effetto speciale o quelle per cui è prevista pena di specie diversa) ulteriori reati pag 516 in caso di imputazioni connesse per cui la citazione diretta è ammessa solo per alcune si ha per tutte richiesta di rinvio a giudizio. Il decreto di citazione a giudizio deve contenere: C A U S E D I N U L L I - generalità dell’imputato e altre indicazioni per identificarlo enunciazione in forma chiara e precisa del fatto e delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza indicando le norme relative giudice competente luogo, giorno, ora di comparizione avvertimento che non comparendo sarà giudicato in contumacia avvertimento che ha facoltà di nominare un difensore - - avvertimento che qualora vi siano i presupposti prima della dichiarazione di apertura del dibattimento può presentare richiesta di giudizio abbreviato o applicazione di pena su richiesta o domanda di oblazione eventualmente generalità della persona civilmente obbligata con indicazione dei difensori persona offesa se identificata data e sottoscrizione del PM avviso che il fascicolo delle indagini è depositato presso la segreteria del PM e ha facoltà di prenderne visione ed estrarne copia il decreto di citazione (da emettere entro 30 giorni in caso di delitto di lesioni colpose da veicoli o lavoro) è depositato dal PM in segreteria insieme al fascicolo con la documentazione e gli atti e le cose costituenti il corpo o pertinenza del reato, va notificato all’imputato e al difensore e alla persona offesa almeno 60 giorni prima della data per l’udienza di comparizione (45 in caso di urgenza motivata); ulteriore causa di nullità si ha in caso il decreto non è preceduto dall’avviso di conclusione delle indagini o dall’invito a presentarsi per rendere interrogatorio qualora l’indagato lo abbia richiesto nel termine. La data di comparizione non può essere fissata oltre 90 giorni dalla data di emissione del decreto se si procede per delitto di lesioni personali colpose da circolazione o lavoro, la mancata osservanza di ciò non produce conseguenze sulla regolarità dell’atto. Se il PM ha esercitato l’azione penale con citazione diretta per reato per cui è prevista l’udienza preliminare e tale eccezione è proposta subito dopo aver compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti in dibattimento il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al PM affinché richieda il rinvio a giudizio (550 – 552). 88.La citazione a giudizio davanti al giudice di pace Il PM cita l’imputato davanti al giudice di pace con atto indicante: C A U S E D I N U L L I T A - identificazione dell’imputato imputazione giudice competente luogo, giorno, ora della comparizione avvertimento che non comparendo è giudicato in contumacia avvertimento che ha facoltà di nominare un difensore di fiducia nome dell’offeso fonti di prova avviso che ha facoltà di visionare ed estrarre copia del fascicolo delle indagini depositato presso la segreteria del PM circostanze su cui deve vertere l’esame di testimoni o consulenti se viene chiesto sottoscrizione a pena di nullità del PM e dell’assistente giudiziario la citazione è notificata dall’ufficiale giudiziario all’imputato e al difensore e alla persona offesa almeno 30 giorni prima dell’udienza e depositata nella segreteria del PM insieme al fascicolo delle indagini e al corpo del reato e le cose pertinenti se non devono essere custodite altrove. Per i reati perseguibili d’ufficio e in caso di flagranza di reato o prova evidente il PM su richiesta della PG esercita l’azione penale con l’autorizzazione alla presentazione immediata dell’imputato a giudizio dinanzi al giudice di pace o in caso di particolare urgenza con la citazione contestuale dell’imputato per l’udienza dinanzi al giudice di pace. 89.La trasmissione al giudice di pace dell’imputazione formulata nel ricorso della persona offesa Per i reati procedibili a querela è la persona offesa che può citare a giudizio il soggetto cui è attribuito il reato dinanzi al giudice di pace con ricorso indicante: - giudice generalità del ricorrente indicazione del difensore del ricorrente indicazione delle altre persone offese dal medesimo reato conosciute generalità delle persone citate in giudizio descrizione in forma chiara e precisa del fatto e delle norme violate documenti di cui si chiede l’acquisizione fonti di prova e le circostanze su cui deve vertere l’esame di testimoni e consulenti richiesta di fissazione dell’udienza per procedere verso chi è citato in giudizio il ricorso va sottoscritto dalla persona offesa con firma autenticata dal difensore o dal suo legale rappresentante e dal difensore. La presentazione del ricorso produce gli stessi effetti della presentazione di querela, va previamente comunicato al PM con deposito di copia presso la segreteria e poi è presentato dal ricorrente con la prova dell’avvenuta comunicazione nella cancelleria del giudice di pace competente per territorio entro 3 mesi dalla notizia del fatto, la costituzione di parte civile deve avvenire a pena di decadenza con la presentazione del ricorso e la richiesta motivata di restituzione o risarcimento in esso equivale a ciò, il ricorso è inammissibile se: - presentato oltre il termine o fuori dai casi previsti non contiene i requisiti richiesti non è sottoscritto è insufficiente la descrizione del fatto o l’indicazione delle fonti di prova manca la prova della comunicazione al PM Il PM entro 10 giorni dalla comunicazione se lo ritiene inammissibile o manifestamente infondato o presentato dinanzi a giudice incompetente per territorio esprime parere contrario alla citazione altrimenti formula l’imputazione confermando o modificando l’addebito nel ricorso, il parere o l’imputazione sono comunque trasmessi al giudice di pace che se ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente infondato o appartiene alla competenza di altro giudice dispone la trasmissione degli atti al PM, in caso riconosca la propria incompetenza per territorio lo dichiara con ordinanza e restituisce gli atti al ricorrente che entro 20 giorni ha facoltà di reiterare il ricorso dinanzi al giudice competente a pena di inammissibilità, se non deve provvedere nei modi precedenti entro 20 giorni dal deposito convoca le parti in udienza con decreto indicante: C A U S E D I N U L L I T A - giudice luogo, giorno, ora di comparizione generalità della persona contro cui è presentato il ricorso con invito a comparire e avvertimento che non comparendo sarà giudicato in contumacia avviso a questo che ha facoltà di nominare un difensore e in mancanza sarà assistito da quello nominato col decreto trascrizione dell’imputazione formulata dal PM data e sottoscrizione del giudice e dell’ausiliario Il decreto insieme al ricorso è notificato dal ricorrente al PM e alla persona citata e al suo difensore e alle altre persone offese conosciute almeno 20 giorni prima l’udienza, il ricorso presentato da un offeso non impedisce l’intervento di altri con gli stessi diritti di questo, gli offesi possono costituirsi parte civile prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, la mancata comparizione di offesi cui il ricorso è stato notificato equivale a rinuncia al diritto di querela o alla remissione qualora sia stata già presentata. 90.L’esercizio dell’azione penale per i reati ministeriali Il collegio delle indagini trasmette il fascicolo al PM presso il tribunale distrettuale territorialmente competente e questo promuove l’azione penale nei modi ordinari, gli atti del collegio sono considerati ad ogni effetto compiuti nel corso del procedimento penale. 91.La messa in stato d’accusa per i reati presidenziali Il comitato per le indagini invia al parlamento la deliberazione della messa in stato di accusa e quest’ultimo investirà della cognizione la corte costituzionale integrata. Capitolo VII: IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Sezione 1: L’intervento nel corso delle investigazioni Titolo 1: Le funzioni di controllo e di garanzia 1.Il giudice per le indagini preliminari Il GIP è il giudice del tribunale ordinario o del tribunale per i minorenni al quale secondo le tabelle predisposte dal CSM sono attribuite le funzioni di giudice incaricato di adottare i provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari; non ogni giudice del tribunale è abilitato a farlo ma solo quello cui è stata assegnata questa specifica competenza funzionale per il diritto di conoscere il giudice naturale precostituito per legge, per cui solo a questi giudici sono preventivamente attribuite le funzioni di GIP affinché provvedano sulle richieste del PM e delle parti private e della persona offesa (328), il duplice riferimento a persona offesa e parti private può apparire improprio perché: - nel corso delle indagini non vi sono parti la persona offesa può diventare parte privata se si costituisce parte civile tuttavia non è un errore ma una previsione sintetica in quanto l’intervento del GIP non si limita alle indagini preliminari ma può esservi anche nella fase processuale (es quando vi è applicazione della pena). 2.L’estraneità del giudice per le indagini preliminari alla funzione investigativa Il carattere eventuale dell’intervento del GIP è sintomatico della sua estraneità all’attività investigativa per cui in ossequio al suo ruolo di organo imparziale non può ricercare fonti di prova o assumere la direzione delle indagini o parteciparvi, non è in contrasto con ciò la disposizione che gli consente di ordinare nuove indagini quando ritenga di non poter accogliere la richiesta di archiviazione del PM perché in tal caso è giudice SULLE indagini e non giudice PER le indagini cioè ha funzioni analoghe di quando è chiamato a decidere su richieste successive all’esercizio dell’azione penale (es applicazione della pena); il GIP ha ampi poteri decisori ma non svolge alcun sostegno all’accusa si limita a controllare che il PM si attenga alla legge, si avvale poi della PG e della forza pubblica per l’ordinato compimento degli atti cui procede (es accompagnamento coattivo) (131 – 133). 3.La garanzia della giurisdizione Il GIP è investito di una fondamentale funzione di garanzia, interviene oltre che in materia di libertà personale e nell’uso di mezzi di ricerca della prova in un campo vastissimo di attività (pag 525); il GIP interviene anche se le indagini riguardano reati di competenza del giudice di pace, le relative funzioni sono esercitate dal giudice di pace del luogo in cui ha sede il tribunale del circondario in cui è compreso l’ufficio del giudice di pace territorialmente competente, questi è investito di richieste di intercettazione, richiesta di sequestro respinta dal PM, opposizione contro il decreto del PM che decide sulla restituzione delle cose sequestrate, e poi terminate le indagini decide sulla richiesta di archiviazione o esamina la richiesta di riapertura delle indagini. Titolo 2: L’assunzione anticipata dei mezzi di prova 4.L’incidente probatorio L’incidente probatorio è l’istituto con cui si procede in presenza del giudice all’assunzione anticipata dei mezzi di prova con le forme del dibattimento in tali fasi: - indagini preliminari udienza preliminare atti preliminari al dibattimento sono fasi distinte appartenenti alla competenza funzionale di giudici diversi: GIP, GUP, giudice del dibattimento. Durante le indagini l’incidente probatorio può essere richiesto da: - PM indagato o persona offesa => può stimolare con richiesta il potere del PM (394) invece nelle fasi successive sono legittimate sia le parti necessarie che le parti eventuali costituite. Il codice elenca i mezzi di prova ammessi a tale istituto la cui finalità è sostanzialmente cautelare prevenendo con un rimedio eccezionale situazioni suscettibili di vanificare la portata accertativa del processo, e dunque come è eccezionale la privazione ante iudicium della libertà personale così è eccezionale la rinuncia a formare la prova in dibattimento. 5.La testimonianza Le ragioni per la pre-assunzione della testimonianza sono: - pericolo di morte o grave infermità (testimonianza a futura memoria) soggetto esposto a violenza o minaccia affinché non deponga o deponga il falso o allettato con offerta o promessa di denaro o altra utilità si prescinde dalle situazioni di pericolo per la genuinità dell’acquisizione probatoria nei casi a pag 529. 6.Il confronto I casi sono analoghi alla testimonianza. 7.L’esperimento giudiziale e la ricognizione L’esperimento giudiziale è pre-assunto quando coinvolga una persona o cosa o luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile. La pre-assunzione della ricognizione richiede particolari ragioni di urgenza che non consentono di rinviare l’atto al dibattimento. 8.L’esame dell’indagato e l’esame di persona indagata o imputata, in separato procedimento penale, per fatti connessi o collegati Nei processi per criminalità organizzata e in genere nei processi cumulativi per criminalità economica strumento di indagine fondamentale è il collaboratore di giustizia che operi la chiamata in reità o in correità, il legislatore ha tutelato il PM rispetto a tale fonte consentendogli di chiedere al giudice senza allegazione di circostanze dimostrative di pericolo o dispersione o inquinamento di procedere all’esame delle persone indagate o imputate in altro procedimento penale per fatti connessi o collegati a quello per cui si procede, la facoltà è riconosciuta anche all’indagato ma è ovvio il fine di agevolare le indagini di tale strumento. 9.La perizia I casi di pre-assunzione: - - perizia attinente a persona o cosa o luogo esposti a modificazione non evitabile o che comporti esecuzione degli accertamenti medici o prelievi di campioni biologici su persona vivente (giustificata dal periculum in mora) perizia sulla capacità mentale dell’indagato (giustificata dalla cosciente partecipazione al procedimento penale) perizia per trascrivere registrazioni di intercettazioni nel corso delle indagini (giustificata dal diritto di difesa, al contraddittorio e dalla utilizzabilità in dibattimento) perizia che se svolta durante il dibattimento ne potrebbe provocare una sospensione superiore a 60 giorni (giustificata dal principio di concentrazione, oralità e immediatezza) 10.Le occasioni di ricorso all’incidente probatorio La richiesta di incidente probatorio a seconda della fase: - indagini preliminari è da parte del PM o dell’indagato, l’offeso può sollecitare il PM, si procede d’ufficio invece per la trascrizione di intercettazioni (268) udienza preliminare è dalle parti costituite, l’offeso può sollecitare il PM atti preliminari al dibattimento è dalle parti costituite non è previsto incidente probatorio per i reati di competenza del giudice di pace. 11.I limiti temporali di esperibilità del mezzo di prova La richiesta di incidente probatorio va avanzata prima della scadenza dei termini di durata delle indagini, per il principio di ragionevole durata la presentazione in prossimità della scadenza va adeguatamente motivata, il giudice può concedere con decreto motivato proroga dei termini di durata delle indagini per il tempo dell’assunzione ma solo se risulti che la richiesta non avrebbe potuto essere formulata anteriormente, vi è possibilità di proroga dei termini di durata delle indagini che scadono durante l’esecuzione dell’incidente, di tali provvedimenti è informato dal GIP il procuratore generale presso la corte d’appello. In fase di udienza preliminare la richiesta va presentata nella cancelleria o in udienza anche al momento delle conclusioni, pronunciato il decreto che dispone il giudizio la richiesta è proponibile fino all’udienza per la trattazione del processo. 12.I requisiti della richiesta e il diritto alle controdeduzioni La richiesta deve contenere a pena di inammissibilità indicazione: - mezzo di prova da assumere fatti che ne costituiscono l’oggetto ragioni della rilevanza del mezzo persone verso cui si procede per i fatti del procedimento circostanze che rendono la prova non rinviabile al dibattimento (se previste) indicazione dei difensori delle persone verso cui si procede e della persona offesa e del suo difensore (se la richiesta è del PM) se la richiesta riguarda la testimonianza di minorenne o maggiorenne offeso per reati sessuali (e altri pag 533) il PM deve depositare tutti gli atti di indagine compiuti e l’indagato e il suo difensore e i difensori delle altre parti private hanno diritto a ottenerne copia. La richiesta va depositata in cancelleria insieme a eventuali cose o documenti, è notificata dal richiedente al PM e alle persone verso cui si procede, la prova della notificazione è depositata in cancelleria del GIP (395), entro 2 giorni dalla notificazione il PM e l’indagato o parti private possono presentare deduzioni sull’ammissibilità e fondatezza dell’iniziativa e produrre documenti o depositare cose o indicare altri fatti da provare ed eventuali ulteriori soggetti interessati all’esperimento del mezzo di prova; se la richiesta è del PM le deduzioni dell’indagato o dell’imputato o delle altre parti private sono depositate in segreteria che comunica senza ritardo al giudice le indicazioni necessarie per gli avvisi, l’indagato o l’imputato e le altre parti private possono prendere visione ed estrarre copia delle deduzioni da altri presentate (396). 13.Le facoltà del magistrato del pubblico ministero di ritardare l’incidente probatorio Il PM può chiedere al giudice di differire l’incidente probatorio richiesto dall’indagato quando pregiudicherebbe le indagini, la richiesta va presentata a pena di inammissibilità nella cancelleria del GIP entro 2 giorni dal deposito della richiesta di incidente probatorio e deve indicare gli atti di indagine che la procedura comprometterebbe e i tempi del differimento, il giudice valuta se vi è tale pericolo e se concorda fissa l’udienza di incidente probatorio non oltre il termine strettamente necessario al compimento degli atti in pericolo, l’ordinanza che accoglie la richiesta come quella che la dichiara inammissibile o la rigetta è comunicata al PM (397). 14.La decisione del giudice: l’inammissibilità, il rigetto, l’accoglimento della richiesta di incidente probatorio Entro 2 giorni dal deposito della prova della notifica della richiesta di incidente probatorio e comunque subito dopo la scadenza del termine per le deduzioni il giudice pronuncia ordinanza con cui: - - accoglie è stabilisce nei limiti della richiesta ed eventuali deduzioni l’oggetto della prova e le persone interessate, indica la data dell’udienza che non può avvenire oltre 10 giorni dall’ordinanza rigetta o dichiara inammissibile è immediatamente comunicata al PM e notificata ai soggetti interessati almeno 2 giorni prima è dato avviso del giorno e dell’ora e del luogo dell’udienza all’indagato e alle altre parti private, alla persona offesa, ai difensori e al PM; l’avviso avverte poi della possibilità nei 2 giorni precedenti l’udienza di prendere visione ed estrarre copia delle dichiarazioni della persona che deve essere esaminata. Se deve procedersi a più incidenti e non ne derivi ritardo si procede nella stessa udienza, in caso di ragioni d’urgenza e l’incidente non possa essere svolto nella circoscrizione del giudice competente è delegato il giudice del luogo (398); è ordinato accompagnamento coattivo dell’indagato o imputato la cui presenza sia essenziale all’assunzione del mezzo; i termini sono abbreviabili per assicurare l’assunzione del mezzo se vi è urgenza (399 400). 15.L’udienza per l’assunzione del mezzo di prova L’udienza si svolge con le forme per il dibattimento, in camera di consiglio e non sono previste questioni di ammissibilità e fondatezza della richiesta, è necessaria la partecipazione del PM e del difensore dell’indagato, se siamo nella fase delle indagini il difensore dell’offeso ha diritto di partecipare e può chiedere al giudice di rivolgere domande alle persone esaminate; l’indagato o imputato e l’offeso o la parte civile hanno diritto di assistere se debba essere esaminato un testimone o altra persona mentre negli altri casi vi partecipano solo su autorizzazione del giudice. L’istruzione probatoria attiene ai soli mezzi indicati dall’ordinanza di accoglimento, l’espletamento del mezzo oltre i limiti dell’ordinanza è consentito solo su autorizzazione del giudice ed è vietato verbalizzare dichiarazioni che esulino dall’oggetto di prova, in caso interessato all’assunzione sia un minore il giudice può stabilire modalità particolari, parimenti se sia un infermo di mente, l’udienza può svolgersi in luogo diverso dal tribunale come strutture specializzate o l’abitazione del minore. Le dichiarazioni testimoniali vanno documentate integralmente con mezzi di riproduzione o in carenza nelle forme della perizia o della consulenza tecnica, l’esame va verbalizzato in forma riassuntiva ed è facoltà delle parti richiedere la trascrizione della riproduzione. Quando non è possibile completare l’assunzione l’udienza è rinviata al giorno successivo non festivo salvo si impongano tempi diversi come nel caso l’attività si estenda a fatti o dichiarazioni riguardanti persone diverse da quelle interessate all’incidente e occorra procedere alle notificazione comunque il rinvio non può superare 3 giorni. Conclusa la procedura il verbale di udienza e le cose o documenti acquisiti sono trasmessi al PM arricchendo il fascicolo delle indagini dei verbali di prova e i difensori possono prenderne visione ed estrarne copia (401 402), questi faranno parte del fascicolo del dibattimento. 16.I limiti all’utilizzabilità degli atti assunti con incidente probatorio I limiti di utilizzabilità si fondano sul principio del contraddittorio: - - la sentenza irrevocabile di assoluzione (in dibattimento, in udienza preliminare, in giudizio abbreviato) dell’imputato pronunciata su prova assunta con incidente probatorio produce effetti nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento e dunque nei confronti del danneggiato solo se si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi i verbali dei mezzi di prova assunti in incidente probatorio sono utilizzabili in dibattimento solo verso gli imputati i cui difensori abbiano presenziato all’escussione probatoria tali verbali sono inutilizzabili verso il soggetto raggiunto da indizi di colpevolezza dopo l’esperimento del mezzo => si può provvedere però a rinnovare l’assunzione del mezzo in un nuovo incidente probatorio nel rispetto del contraddittorio => per i mezzi però irripetibili l’inutilizzabilità è esclusa se gli indizi di colpevolezza siano emersi successivamente al verificarsi della causa che ha dato vita alla irripetibilità (4031bis) Sezione 2: Il controllo sulle richieste del magistrato del pubblico ministero Titolo 1: L’archiviazione degli atti 17.Il controllo del giudice sulla richiesta di archiviazione La notizia di reato non può essere archiviata senza il controllo del giudice tenuto ad accertare che la richiesta non sia dovuta a inerzia o negligenza o volontà di disattendere l’obbligo dell’azione penale, quindi prerogativa del PM è l’esercizio dell’azione mentre del giudice è il controllo sul non esercizio, la non vincolatività della richiesta del PM è garanzia del principio di obbligatorietà dell’azione penale. 18.L’opposizione della persona offesa Il controllo del giudice può essere sollecitato dall’offeso che abbia chiesto di essere avvisato della determinazione per l’archiviazione del PM, ciò impedisce al giudice che la condivida di provvedere de plano e lo vincola a una procedura camerale cui possono partecipare l’indagato e l’offeso e il PM e i difensori, nell’avviso all’offeso è precisato che entro 10 giorni può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini indicante a pena di inammissibilità l’oggetto dell’investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova (4082,3). Se l’opposizione è priva dei requisiti il GIP dispone con decreto motivato l’archiviazione e restituisce gli atti al PM, nel caso contrario parte il procedimento in camera di consiglio previo avviso all’offeso (410) e agli altri interessati, l’offeso può ricorrere per cassazione contro il provvedimento di archiviazione a seguito di udienza camerale della cui fissazione non è stato avvisato. 19.L’udienza in camera di consiglio L’udienza in camera di consiglio è fissata anche indipendentemente dalle iniziative dell’offeso quando il giudice ritenga di non poter accogliere la richiesta di archiviazione, della fissazione dà comunicazione al procuratore generale presso la corte d’appello per consentirgli di esercitare l’avocazione e disporre eventualmente le indagini che ritiene indispensabili per formulare entro 30 giorni le sue richieste (412), l’avviso è comunicato al PM e notificato a indagato difensore e offeso, questi possono prendere visione degli atti che sono depositati in cancelleria fino all’udienza ed estrarne copia. Il contraddittorio in tale udienza è del tutto singolare e vede contrapposti l’offeso al PM (e indagato), all’esito dell’udienza il giudice: - individua e comunica al PM le indagini che a suo avviso sono ancora necessarie ordina al PM di formulare l’imputazione aderisce alla richiesta di archiviazione con ordinanza 20.L’ordinanza di archiviazione Il giudice pronuncia ordinanza di archiviazione quando ciò è disposto all’esito del contraddittorio camerale, questa è ricorribile per cassazione se: - non è stato rispettato il termine di 10 giorni tra avviso e udienza non siano stati sentiti gli interessati comparsi non sia stato sentito l’interessato detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione non sia stato tenuto conto di un legittimo impedimento 21.Il decreto di archiviazione L’archiviazione è disposta con decreto motivato quando il giudice decide senza contraddittorio, ciò avviene quando: - il giudice convalida la determinazione del PM e non vi sia obbligo di informare l’offeso in carenza di opposizione dell’offeso in caso di inammissibilità dell’opposizione esso è notificato al solo indagato verso cui è stata disposta la custodia cautelare e da tale momento decorre il termine di 2 anni per l’azione di riparazione per ingiusta detenzione (409). 22.L’archiviazione contro ignoti Il giudice archivia con decreto motivato anche all’esito di indagini su reato commesso da ignoto, il PM entro 6 mesi dall’iscrizione della notizia richiede l’archiviazione o l’autorizzazione a proseguire le indagini, nel primo caso il GIP pronuncia il decreto che restituisce gli atti al PM a meno che non ritenga che il reato sia da attribuire a persona già individuata per cui ne ordina l’iscrizione. 23.L’archiviazione della notizia di reato ministeriale Il collegio per le indagini dispone l’archiviazione con decreto non impugnabile sentito il PM che può richiedere precisandone i motivi il compimento di ulteriori indagini per un periodo non superiore a 60 giorni, dell’archiviazione il PM da comunicazione al presidente della camera competente, l’archiviazione è disposta anche per difetto di autorizzazione a procedere e in caso di procedimento riguardante più soggetti la camera indica a quali concorrenti non si riferisce il diniego. 24.L’archiviazione della notizia di reato presidenziale Il comitato per le indagini dispone l’archiviazione sia quando la notizia sia manifestamente infondata sia quando trasmette gli atti al giudice ordinario, la decisione è sottoposta al vaglio del parlamento: - - l’ordinanza è trasmessa ai presidenti delle camere per comunicarla alle assemblee se il parlamento è in disaccordo col comitato può chiedere che questo si orienti per la messa in stato di accusa (1/4 dei membri del parlamento) o per un supplemento di indagini (almeno 40 membri) nel primo caso il comitato ha 1 mese mentre nel secondo massimo 3 mesi se nessuna richiesta è presentata gli atti sono trasmessi all’archivio o all’autorità giudiziaria competente 25.L’archiviazione disposta dal giudice di pace Il giudice di pace dispone l’archiviazione per le stesse ragioni del GIP, con la richiesta il PM trasmette il fascicolo contenente la notizia e la documentazione delle indagini e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice, all’offeso che ha chiesto di essere informato è notificata copia con l’avviso che entro 10 giorni può visionare gli atti e presentare richiesta motivata di prosecuzione delle indagini indicando a pena di inammissibilità gli elementi di prova che giustificano il rigetto della richiesta o le ulteriori indagini necessaria; ulteriore fattispecie di archiviazione è quando il giudice ritiene non si debba procedere per tenuità del fatto, la richiesta è accolta solo se non risulta un interesse dell’offeso alla prosecuzione del procedimento. Titolo 2: La prosecuzione delle indagini 26.L’ordinanza di prosecuzione delle indagini La trasmissione degli atti per la richiesta di archiviazione può anche portare a un esito diverso: - ordine di proseguire le indagini è indicando quali indagini compiere e fissando un termine ordine di iscrivere il nome dell’indagato ordine di formulare l’imputazione è se gli atti evidenziano elementi sufficienti per esercitare l’azione a tali casi va aggiunta la richiesta del PM di riaprire le indagini alla luce di nuovi elementi che fanno ritenere la notizia fondata o (in caso di archiviazione contro ignoti) segnalano la possibilità di identificare il presunto autore del reato. 27.L’autorizzazione alla riapertura delle indagini Nulla esclude che le indagini siano riaperte dopo l’archiviazione, se è avvenuta per carenza di elementi idonei a sostenere l’accusa il PM non può riattivarsi senza un provvedimento del giudice che disponga la riapertura, tale situazione è riconducibile alla preclusione che si realizza quando in seguito al formarsi del giudicato su di un fatto sia iniziato un medesimo giudizio per il medesimo fatto per cui sarà dovuta sentenza di proscioglimento o non luogo a procedere in applicazione del ne bis in idem, altra fattispecie analoga è in caso di sentenza di non luogo a procedere all’esito dell’udienza preliminare per cui per essere esercitata l’azione per tale fatto occorre la revoca giudiziale della sentenza, tornando al caso in esame in carenza di autorizzazione alla riapertura delle indagini è preclusa l’iniziativa al PM e qualora agisse ugualmente il giudice investito dell’azione penale dovrà dichiarare il non luogo a procedere. Ottenuta l’autorizzazione il PM procede all’iscrizione (da tale momento decorrono i termini per le indagini) della notizia di reato e procede alle indagini (414). 28.Le nuove indagini per l’identificazione dell’autore del reato Entro 6 mesi dall’iscrizione della notizia di reato di cui è ignoto l’autore il PM deve chiedere archiviazione o autorizzazione a proseguire le indagini, il giudice può autorizzare la prosecuzione (415) ma non è chiaro se il termine entro cui il PM dovrà assumere le sue determinazioni sia quello originario o altri 6 mesi, la lettera della legge sembra orientata in quest’ultimo senso (405) tuttavia in tal modo potrebbero esservi strumentalizzazioni per eludere il limite di durata delle indagini. 29.L’ordinanza di formulazione dell’imputazione o d’iscrizione del nome dell’indagato nel registro Il giudice può ordinare al PM di formulare entro 10 giorni l’imputazione qualora ritenga le indagini espletate idonee a sostenere l’accusa (imputazione coatta), entro 2 giorni dalla formulazione il giudice fissa con decreto l’udienza preliminare (4095); il giudice inoltre può ordinare l’iscrizione della persona quando ritiene che il reato sia attribuibile a persona già individuata (415); se il giudice rileva che il PM ha erroneamente omesso di iscrivere l’indagato lo sollecita a farlo e ad assumere le determinazioni conseguenti; qualora il termine di durata delle indagini sia scaduto il PM deve formulare subito le sue richieste conclusive e solo se esso è ancora in decorrenza può attenderne l’esaurimento prima di formularle; anche il giudice di pace può ordinare al PM di formulare l’imputazione. Sezione 2: L’udienza preliminare 30.La fissazione dell’udienza preliminare Il giudice fissa la data dell’udienza preliminare su richiesta di rinvio a giudizio del PM entro 5 giorni dal deposito di questa (termine ordinatorio), il decreto di fissazione deve indicare giorno ora e luogo dell’udienza, tra deposito della richiesta e udienza non dovrebbe intercorrere termine superiore a 30 giorni (termine ordinatorio) (419), questi termini ristretti da conto dell’intenzione di dare continuità al procedimento. Il giudice che fissa l’udienza e si occupa degli adempimenti connessi appartiene all’ufficio GIP ma è persona diversa da quello intervenuto nel corso delle indagini vista l’incompatibilità di funzioni; il decreto di fissazione è notificato all’imputato e al difensore e all’offeso e comunicato al PM, all’imputato a pena di nullità va notificata copia della richiesta di rinvio a giudizio e va avvisato che se non compare sarà giudicato in contumacia; il difensore è avvisato della facoltà di prendere visione degli atti e cose trasmessi dal PM insieme alla richiesta e della facoltà di presentare memorie e produrre documenti; con l’avviso di udienza il PM e il difensore sono invitati anche a trasmettere la documentazione relativa a indagini svolte dopo la richiesta di rinvio a giudizio (indagini suppletive del PM e investigazioni difensive). Gli avvisi sono notificati e comunicati almeno 10 giorni prima l’udienza, entro lo stesso termine è notificata la citazione del responsabile civile e del civilmente obbligato (termini perentori) (419). 31.L’apertura dell’udienza: la costituzione delle parti e la rinnovazione degli avvisi L’udienza si svolge con la partecipazione necessaria del PM e del difensore, il primo accertamento del giudice deve essere relativo alla presenza di quest’ultimo mentre la presenza del primo rientra tra i doveri d’ufficio, se il difensore non è presente il giudice deve accertarne le ragioni: - mancata informazione è dispone la rinnovazione della notifica dell’avviso di udienza e fissa nuova udienza impedimento è il difensore fa pervenire al giudice richiesta di rinvio dell’udienza, il giudice nomina innanzitutto un difensore d’ufficio per il tempo di accertare: o l’impedimento sia stato prontamente comunicato e attesti l’assoluta impossibilità a essere presente o l’imputato non è assistito da altro difensore o l’imputato non chieda che si proceda in assenza del difensore impedito 32.Le vicende relative all’intervento dell’imputato L’imputato non è tenuto a partecipare all’udienza preliminare e non è tenuto a comunicare al giudice la sua decisione, può: - non presentarsi senza alcuna indicazione non presentarsi ma addurre un impedimento non presentarsi e chiedere o consentire che l’udienza si svolga in sua assenza comparire all’atto di costituzione e poi allontanarsi (sarà ritenuto presente) invece in caso di assenza incolpevole o involontaria vi è rinnovazione della notifica del decreto di fissazione dell’udienza se sia provato o appaia probabile che l’imputato incolpevolmente non ne abbia avuto conoscenza oche l’assenza sia dovuta ad assoluta impossibilità a comparire per forza maggiore o altro legittimo impedimento. Quando invece si ha conoscenza che le notificazioni sono regolari (atto di scienza) e manca la prova o è ritenuto improbabile la non conoscenza dell’atto o la sussistenza legittimo impedimento (atto di intelligenza) il giudice dichiara la contumacia dell’imputato con ordinanza sentite le parti, tali probabilità sono liberamente valutate dal giudice e ciò non può essere oggetto di discussione successiva o motivo di impugnazione, tuttavia l’ordinanza di contumacia è: - nulla è se si dimostra la sussistenza al momento della pronuncia della prova di mancata conoscenza dell’avviso o legittimo impedimento revocata è se la prova sopraggiunga dopo la pronuncia di contumacia ma prima della deliberazione conclusiva e qualora l’imputato dimostri che tale ritardo non è dipeso da sua colpa il giudice dispone l’assunzione o rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini della deliberazione conclusiva revocata l’ordinanza l’imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto a interrogatorio se l’udienza sia ancora in corso. 33.La discussione Esaminate eventuali richieste di ammissione di atti e documenti dalle parti il giudice dichiara aperta la discussione secondo tale sequenza: - - - il PM espone sinteticamente i risultati delle indagini e gli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio l’imputato presente può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto a interrogatorio, a istanza di parte questo è reso con le forme dell’esame delle parti private in dibattimento (498 499) i difensori delle parti private espongono le rispettive ragioni, nell’ordine: o parte civile o responsabile civile o civilmente obbligato o imputato il PM e i difensori possono replicare una sola volta terminata la discussione è verbalizzata in forma riassuntiva salvo sia disposto a istanza di parte la riproduzione o la stenotopia, se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti procede alla deliberazione (421). 34.L’ordinanza per l’integrazione delle indagini Terminata la discussione il giudice può non decidere se ritiene che le indagini siano incomplete indicando ulteriori indagini e fissando il termine per il compimento e la data della nuova udienza preliminare, ciò è comunicato al procuratore generale presso la corte d’appello che non decreto motivato può disporre l’avocazione delle indagini (421bis); si tratta di una disposizione in evidente contrasto col sistema accusatorio: - - - il controllo del giudice sul non esercizio dell’azione penale è imposto dal principio di obbligatorietà di essa ed è diverso dal controllo del GUP una volta che l’azione sia stata esercitata il GUP che ordina ulteriori indagini non dovrebbe poter assumere anche la deliberazione conclusiva perché chi è giudice PER le indagini è incompatibile con le funzioni di GUP (342bis) l’avocazione è stata introdotta per sopperire all’inerzia del PM nell’esercizio dell’azione penale, ma una volta promossa non si vede come si possa avocare per sindacare le determinazioni del PM 35.L’attività di integrazione probatoria Il giudice può non decidere allo stato degli atti perché dispone anche d’ufficio l’assunzione di mezzi di prova di cui appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere, se ciò non può avvenire immediatamente fissa una nuova udienza e dispone la citazione di testimoni periti consulenti persone sottoposte a separato procedimento per fatti connessi o collegati ammessi all’audizione o interrogatorio, quest’ultima attività è condotta dal giudice e il PM e i difensori possono porre domande a mezzo del giudice nell’ordine previsto, successivamente formulano e illustrano le rispettive conclusioni; l’imputato può chiedere di essere sottoposto all’interrogatorio eseguito a istanza di parte nelle forme per il dibattimento (422). 36.La modifica dell’imputazione e la contestazione di un fatto nuovo Se nel corso dell’udienza il fatto risulti diverso (variazione del fatto originario) da come è descritto nell’imputazione o emerga un reato connesso o una circostanza aggravante il PM modifica l’imputazione e la contesta all’imputato presente o la comunica al difensore, quando invece si configura a carico dell’imputato un fatto nuovo (altro fatto assolutamente distinto) non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio il PM su autorizzazione del giudice lo contesta all’imputato se questo vi consente (423). 37.La sentenza di non luogo a procedere Se nell’udienza preliminare emerge l’inutilità del passaggio alla fase dibattimentale il processo si arresta con sentenza di non luogo a procedere deliberata a seguito della dichiarazione di chiusura della discussione e del provvedimento va data immediata lettura che equivale a notificazione per i presenti, questo va poi depositato in cancelleria e le parti possono ottenerne copia, se non sia possibile l’immediata stesura dei motivi il giudice provvede non oltre 30 giorni dalla pronuncia (424), la sentenza contiene: N U L L I T A - intestazione “in nome del popolo italiano” indicazione del giudice generalità dell’imputato e delle altre parti private imputazione esposizione sommaria dei motivi di fatto e diritto su cui si fonda dispositivo con indicazione delle norme applicate data e sottoscrizione del giudice => in caso di impedimento è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa (diversamente dalla sentenza dibattimentale non riporta le conclusioni delle parti) 38.Le ragioni della declaratoria di non luogo a procedere La declaratoria di non luogo a procedere consegue: - - constatazione dell’esistenza di una di quelle condizioni per le quali il PM avrebbe dovuto chiedere l’archiviazione: (norma di chiusura del sistema di archiviazione) o causa di estinzione del reato o improcedibilità dell’azione penale o inesistenza di una norma che preveda il fatto come reato il fatto non sussiste l’imputato non lo ha commesso il fatto non costituisce reato l’imputato è persona non punibile i poteri decisori del GUP corrispondo a quelli del giudice del dibattimento ma la prospettiva è diversa per cui mentre il primo delibera il non luogo a procedere il secondo decide in termini di assoluzione, è dunque un giudizio sull’utilità della fase dibattimentale; in un solo caso il GUP dispone di poteri cognitivi analoghi a quelli del giudice del dibattimento quando cioè la pronuncia tenga conto delle circostanze nel giudizio di comparazione che è indubbiamente un giudizio sul merito dell’imputazione perché per poter esaminare le circostanze occorre aver accertato il reato almeno come corrispondenza del fatto a una fattispecie legale; il GUP non può pronunciare non luogo a procedere se dal proscioglimento consegue l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca (425). 39.I contenuti eventuali della sentenza di non luogo a procedere Contenuti eventuali: - - - condanna del querelante è in caso di proscioglimento del querelante per insussistenza del fatto, non si ha invece se l’imputato è prosciolto per non aver commesso il fatto e risulta che l’attribuzione del reato all’imputato non sia dipesa da colpa del querelante; se ne è fatta domanda è condannato alle spese sostenute dall’imputato e se si è costituito parte civile anche di quelle del responsabile civile; le spese possono essere compensate; se ha agito con colpa grave può essere condannato al risarcimento in favore dell’imputato e del responsabile civile che ne hanno fatta richiesta (427) eliminazione di vincoli alla libertà personale o al patrimonio dell’imputato è subito dopo la lettura del dispositivo il giudice ordina la liberazione dell’imputato in custodia cautelare e dichiara la cessazione delle altre misure cautelari personali (300 131bis); in caso di sequestro preventivo il giudice ordina che le cose sequestrate siano restituite all’avente diritto se ritenga di non dover disporre la confisca o il mantenimento del sequestro a garanzie dei crediti dello Stato o dell’obbligazioni civili derivanti dal reato (323) dichiarazione di falsità di documenti è avviene nel dispositivo e su ordine del giudice si ha cancellazione totale o parziale e se del caso ripristino o rinnovazione o riforma dell’atto o del documento se non siano stati pregiudicati diritti di terzi non intervenuti nel processo (4252 537) 40.L’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere Unica impugnazione possibile è il ricorso per cassazione promosso da: - PM procuratore generale presso la corte d’appello imputato (salvo trattasi di proscioglimento perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso) persona offesa => se pur identificata nella richiesta di rinvio a giudizio non ha ricevuto avviso dell’udienza o pur ricevuto non ha fruito del termine di 10 giorni parte civile la cassazione decide con procedimento in camera di consiglio (428). 41.La revoca della sentenza di non luogo a procedere Se dopo l’emanazione della sentenza sopravvengano o si scoprono nuove fonti di prova suscettibili di determinare il rinvio a giudizio il GIP può disporre su richiesta del PM la revoca della sentenza impugnata o non più impugnabile con i mezzi ordinari, e a seconda che le nuove fonti di prova siano state già acquisite o meno fissa l’udienza preliminare oppure ordina la riapertura delle indagini (434 – 437). Capitolo VIII: LA DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO PENALE Sezione 1: Nozioni 1.La nozione di definizione anticipata del processo penale Perseguendo obiettivi di semplificazione il legislatore ha introdotto meccanismi di definizione anticipata a volte ispirati a una logica puramente premiale altre volte ad una di celerità ed economica processuale, è così possibile che il procedimento si definisca prima dell’apertura del giudizio dibattimentale tramite i riti alternativi o semplificati (applicazione di pena su richiesta, decreto penale di condanna, oblazione => senza giudizio; giudizio abbreviato => mediante giudizio; le forme senza giudizio ha carattere di premialità mentre nell’abbreviato questa è solo eventuale). Distinta fattispecie è il proscioglimento anticipato nella fase degli atti preliminari al dibattimento che è riconducibile a una definizione anticipata motivata da esigenze di economia. Ad una diversa funzione rispondono i riti alternativi che consentono una rapida instaurazione del dibattimento per il venir meno della fase delle indagini, dell’udienza preliminare e degli atti preliminari al dibattimento => giudizio direttissimo; o della sola udienza preliminare => giudizio immediato. 2.La definizione del processo senza giudizio Hanno finalità deflattive l’applicazione della pena su richiesta, il decreto penale di condanna e l’oblazione, sono riti alternativi percorribili per limitate fasce di reati attivabili su base consensuale delle parti che rinunciano alle forme della giurisdizione, in particolare l’imputato sollecita o accetta una pena congruamente ridimensionata o chiede la definizione dell’illecito in via amministrativa, e il giudice rende una decisione non assunta nel rispetto dei principi naturali del giudizio, non si introduce infatti un processo pubblico ma vi è una rapida definizione con intervento di controllo del giudice che trasfonde nel provvedimento giurisdizionale destinato ad acquisire valore di giudicato la volontà delle parti; tali epiloghi non oggettivamente giurisdizionali possono avvenire anche dinanzi la corte di assise, la sede privilegiata è però dinanzi al tribunale ordinario, invece non sono applicabili dinanzi al giudice di pace. 3.La definizione del processo mediante giudizio non pubblico Il procedimento penale si conclude con un vero giudizio in caso giudizio abbreviato, questo è reso nel contraddittorio ma con forme diverse dal dibattimento, è sollecitato dall’imputato che sa di poter contare pur entro certi limiti delle garanzie del dibattimento, è una procedura che non incontra limiti circa la gravità del fatto oggetto di giudizio e si concreta in una forma di giurisdizione semplificata ma non meno garantita; non è applicabile però dinanzi al giudice di pace. Sezione 2: Il proscioglimento dibattimentale 4.Il proscioglimento nella fase preliminare al dibattimento La fase degli atti preliminari al dibattimento ha funzione preparatoria del giudizio dibattimentale ma anche finalità deflattive e dunque anche in questa il procedimento può esaurirsi in via anticipata con sentenza di proscioglimento in virtù del principio di economia processuale che impone costanti verifiche sull’utilità del dibattimento. 5.Le cause e condizioni del proscioglimento anticipato Il proscioglimento prima del dibattimento è previsto: - - l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita: o difetta una condizione di procedibilità o si sta procedendo verso persona diversa per errore sull’identità fisica dell’imputato o si procede per un fatto in relazione al quale l’imputato sia stato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale irrevocabili vi è causa estintiva del reato che rende inutile la prosecuzione del processo giudizio sul merito dell’imputazione allo stato degli atti (non è consentita alcuna integrazione probatoria) sulla base del fascicolo del dibattimento da cui emerga: o l’imputato non ha commesso il fatto o il fatto non costituisce reato o il fatto non è previsto dalla legge come reato il proscioglimento sul merito prevale su quello processuale in base al principio ex 129, ciò anche quando vi sia causa di pronuncia di non doversi procedere per estinzione del reato se dagli atti risulti evidente possibilità di proscioglimento nel merito. 6.La sentenza Se dagli atti emerge una causa che impone il proscioglimento nel merito il giudice pronuncia d’ufficio sentenza di assoluzione (129), in caso contrario sentite le parti se non si oppongono provvede in camera di consiglio con sentenza di non doversi procedere enunciando la causa nel dispositivo, questa è inappellabile salvo ricorso per cassazione ex 1117 cost. Sezione 3: L’applicazione di pena su richiesta 7.L’applicazione di pena su richiesta delle parti L’applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) è ipotesi di definizione anticipata del procedimento penale con sentenza equiparata a pronuncia di condanna con cui il giudice, verificata la corretta qualificazione giuridica del fatto anche riguardo le circostanze ratifica l’accordo tra imputato e PM su una pena, che deve essere contenuta entro limiti normativamente fissati, dopo averne valutato la congruità (elementi costitutivi = oggetto dell’accordo, limiti cronologici della formazione, poteri di intervento del giudice, valore della decisione). L’oggetto dell’accordo riguarda le imputazione relative a reati: - per i quali sia irrogabile una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva per i quali sia applicabile una pena detentiva che tenuto conto delle circostanze e della diminuzione premiale per il rito fino a 1/3 non superi i 5 anni per i reati pag 565 la pena non può essere superiore a 2 anni quando l’accordo muova dall’iniziativa dell’indagato/imputato può subordinare l’efficacia della richiesta alla sospensione condizionale della pena (se non supera i 2 anni), se ritiene che tale beneficio non possa essere concesso il giudice rigetta la richiesta (444). 8.I tempi e le forme della richiesta Le modalità di formazione dell’accordo che avviene sullo schema di richiesta + consenso sono diversificate in quanto condizionate dalla diversa cadenza temporale entro cui deve essere perfezionato in ragione della struttura del procedimento: - schema ordinario è richiesta e consenso vanno formulati già in sede di indagini fino al termine ultimo della formulazione delle conclusioni in udienza preliminare schemi alternativi: o decreto penale di condanna => in sede di opposizione entro 15 giorni dalla notificazione di questo o giudizio immediato => entro 15 giorni dalla notificazione del decreto che lo dispone o giudizio direttissimo o citazione diretta innanzi al tribunale monocratico => fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento il limite dello schema ordinario e dell’ultimo esaminato può essere superato quando il PM nel corso dell’udienza dibattimentale contesti un fatto diverso o un reato concorrente con quello dell’imputazione, se la nuova contestazione concerne un fatto già risultante dagli atti d’indagine al momento di esercizio dell’azione penale o se era già stata tempestivamente e ritualmente proposta la richiesta di applicazione di pena sulle originarie imputazioni l’imputato può chiedere al giudice del dibattimento l’applicazione della pena (516 517). Se la richiesta è presentata in udienza (preliminare o dibattimentale) l’accordo si perfezione oralmente altrimenti per iscritto, nel corso delle indagini l’indagato può manifestare la volontà di patteggiare a - - PM è per ottenerne il consenso se intende sottoporre al giudice una richiesta con l’accordo di entrambe le parti (richiesta congiunta) o includente il consenso scritto del PM è in tal caso il GIP fissa con decreto in calce alla richiesta l’udienza per la decisione assegnando un termine al richiedente per la notifica all’altra parte, nell’udienza gli interessati sono sentiti se compaiono GIP è fissa con decreto un termine per il consenso e dispone che sia notificato insieme alla richiesta a cura del richiedente, l’indagato non può revocare o modificare la richiesta prima di tale scadenza e il giudice fissa con provvedimento in calce alla richiesta l’udienza per la decisione solo a consenso prestato, la decisione avviene sempre in base al fascicolo del PM che va depositato in cancelleria almeno 3 giorni prima l’udienza (447), il giudice può disporre la comparizione dell’imputato per verificarne la volontà, il PM può dissentire dalla richiesta enunciando le ragioni ma può anche rivedere tale posizione prestando il consenso (446), il giudice può rigettare la richiesta se non ritiene congrua la pena, l’imputato in caso di dissenso del Pm o rigetto del GIP o GUP può rinnovare la richiesta fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di 1° e in tal caso se interviene il consenso del PM e la pena è congrua il giudice pronuncia immediatamente sentenza, decide invece autonomamente dal consenso del PM all’esito del dibattimento di 1° o nel giudizio di impugnazione se ritenga ingiustificato il dissenso e congrua la pena (448) 9.La sentenza che applica la pena concordata Il giudice esamina la richiesta solo dopo aver escluso la sussistenza di condizioni legittimanti una sentenza di proscioglimento (fatto non sussiste, imputato non lo ha commesso, fatto non reato, fatto non è previsto come reato) o di non doversi procedere per estinzione del reato o improcedibilità dell’azione; nell’esaminare la richiesta poi non esercita una mera funzione notarile ma deve trarre un proprio autonomo convincimento; la sentenza che applica la pena concordato è dunque un provvedimento motivato nell’esercizio della funzione giurisdizionale, il giudice deve quindi indicare le ragioni della decisione (non è sufficiente la mera enunciazione che vi è stata richiesta di parte), e l’esigenza della concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto (546) non è esclusa dalla particolare configurazione della sentenza. 10.L’estromissione della parte civile L’esigenza di massima valorizzazione dell’accordo e di semplificazione ha portato a trascurare gli aspetti connessi all’esercizio dell’azione civile, se vi è stata costituzione di parte civile il giudice non decide sulla domanda ma solo condanna l’imputato alle spese sostenute salvo ritenga di compensare, invece la decisione sugli effetti civili del reato è ammessa quando la richiesta di applicazione della pena avviene nel giudizio di impugnazione; non si applica la previsione ex 753 per cui la parte civile estromessa può attivarsi dinanzi al giudice civile ma la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi nemmeno se pronunciata dopo la chiusura del dibattimento 11.Gli effetti della sentenza La sentenza che applica la pena concordata tra le parti non è sentenza di condanna ma ad essa equiparata (es agli effetti della recidiva), se infligge pena detentiva non superiore a 2 anni non comporta la condanna alle spese né pene accessorie o misure di sicurezza salvo la confisca, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi e il reato si estingue se nel termine di 5 anni (delitti) o 2 (contravvenzioni) l’imputato non ne commetta un altro della stessa indole; ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare dinanzi alle pubbliche autorità circa l’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che è stato l’imputato a commetterlo (445). All’applicazione della pena concordata consegue sempre la confisca: - cose costituenti il presso del reato che non appartengono a estraneo ad esso cose la cui fabbricazione, detenzione o alienazione o il cui uso o porto costituisce reato che non siano di proprietà di estraneo prezzo o profitto del reato di usura beni di cui l’imputato non può giustificare la provenienza per i reati contro la PA e di crimine organizzato e altri reati economici armi, emblemi, materiali di propaganda per i reati di discriminazione razziale cose e profitto del reato di contrabbando salvo appartengano ad estraneo che li abbia acquistati ignorando senza colpa l’illecita provenienza prodotto o profitto dei reati societari l’area di realizzazione nel reato di discarica abusiva il mezzo di trasporto nel reato di trasporto illecito di rifiuti mezzo di trasporto o immobile per i reati di ingresso illegale nello Stato l’applicazione della pena è condizione ostativa per l’ammissione nello Stato dello straniero quando il procedimento abbia avuto ad oggetto reati per cui è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza o reati sessuali o ad oggetto stupefacenti. 12.L’applicazione di pena per reati di competenza del tribunale ordinario in composizione monocratica Qualora il PM eserciti l’azione penale con citazione diretta a giudizio dinanzi al tribunale monocratico mancando l’udienza preliminare l’applicazione della pena va richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, se si procede a giudizio direttissimo va formulata subito dopo l’udienza di convalida, in caso si proceda con decreto penale di condanna va richiesta con l’atto di opposizione. Sezione 4: Il decreto penale di condanna 13.Il decreto penale di condanna Il decreto penale di condanna è il provvedimento con cui il giudice nei procedimenti per reati perseguibili d’ufficio e in quelli procedibili a querela se il querelante non ha dichiarato di opporti applica su richiesta del PM una pena pecuniaria anche in sostituzione di una pena detentiva; è una forma di definizione anticipata del procedimento che presuppone l’acquiescenza del destinatario in quanto la condanna diviene definitiva se non si oppone al decreto, questo è reso a iniziativa del PM che chiede al GIP l’applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale, qualora il giudice accoglie la richiesta pronuncia decreto con cui applica la pena principale ma non le pene accessorie e concede la sospensione condizionale della pena, altrimenti (specie se va applicata misura di sicurezza personale) e se non debba pronunciare sentenza di proscioglimento restituisce gli atti al PM affinché proceda nelle forme ordinarie (459). Il reato si estingue in 5 o 2 anni se delitto o contravvenzione salvo il condannato commetta altro reato della stessa indole, con l’estinzione del reato si estingue ogni effetto penale, la condanna per decreto non è di ostacolo alla successiva sospensione condizionale della pena, il decreto non comporta pagamento delle spese e con esso il giudice ordina la confisca nei casi in cui è obbligatoria o la restituzione delle cose sequestrate, concede la sospensione condizionale e dichiara la responsabilità del civilmente obbligato (460). 14.I requisiti del decreto Il decreto penale di condanna contiene: - generalità dell’imputato generalità del civilmente obbligato enunciazione del fatto e circostanze e norme violate concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto della decisione e le ragioni dell’eventuale diminuzione di pena dispositivo avviso all’imputato e al civilmente obbligato che possono nominare un difensore e proporre opposizione entro 15 giorni dalla notifica e che in mancanza il decreto diviene esecutivo avviso all’imputato che può chiedere con opposizione il giudizio abbreviato, immediato o patteggiamento data e sottoscrizione del giudice e dell’ausiliario copia del decreto è notificata con il precetto di pagamento a condannato e difensore e al civilmente obbligato e comunicata al PM, se non è possibile la notificazione per irreperibilità il giudice revoca il decreto e restituisce gli atti al PM affinché proceda nelle forme ordinarie; il decreto non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. 15.L’opposizione al decreto penale di condanna Entro 15 giorni (a pena di inammissibilità ma è ammessa la restituzione nel termine ex 462) dalla notificazione del decreto il condannato e il civilmente obbligato possono proporre opposizione con dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice che lo ha pronunciato o in quello del luogo in cui l’opponente si trova (461); se il decreto riguarda più persone imputate per lo stesso reato e solo alcuni propongono opposizione l’esecuzione rimane sospesa verso i non opponenti fino alla definizione del giudizio conseguente all’opposizione con sentenza irrevocabile, stessa regola vale fra imputato e civilmente obbligato per cui l’opposizione di uno produce effetti anche per l’altro (463); la dichiarazione di opposizione deve indicare: - estremi del decreto di condanna data e giudice che lo ha emesso eventuale nomina di un difensore di fiducia eventuale richiesta di oblazione, patteggiamento, immediato, abbreviato => nel primo caso il giudice decide sulla domanda, nel secondo fissa con decreto un termine entro cui il PM deve esprimere il suo consenso e richiesta e decreto gli sono notificati a cura dell’opponente se però il consenso non è espresso è pronunciato decreto di giudizio immediato Nel giudizio conseguente l’opposizione il giudice revoca il decreto e può applicare una pena anche diversa e più grave e revocare i benefici concessi, il proscioglimento per il fatto non sussiste o non è previsto come reato o è stato commesso in presenza di causa di giustificazione comporta revoca del decreto anche verso i coimputati non opponenti (464); il giudice ordina l’esecuzione del decreto quando non è presentata opposizione o è ritenuta inammissibile perché tardiva o presentata da persona non legittimata o carente dell’indicazione degli estremi del decreto o della data o del giudice che lo ha emesso; contro l’ordinanza di inammissibilità dell’opposizione è ammesso ricorso per cassazione (461). 16.Il decreto penale di condanna per reati di competenza del tribunale ordinario in composizione monocratica Con l’atto di opposizione l’imputato chiede al giudice di pronunciare decreto di citazione a giudizio o procedere con giudizio abbreviato o decidere sulla richiesta di patteggiamento o oblazione, in dibattimento il giudice revoca il decreto e procede nelle forme ordinario, nel giudizio conseguente l’opposizione l’imputato non può chiedere l’abbreviato o il patteggiamento o l’oblazione (557). Sezione 5: L’oblazione 17.L’oblazione L’oblazione consiste nel pagamento di una somma di denaro e comporta l’estinzione del reato dichiarata dal giudice, è consentita per le contravvenzioni punite: - ammenda => la somma è 1/3 del massimo edittale e non vi sono limiti per richiederla (162) arresto o ammenda => è ½ e non è ammessa se vi è recidiva o abitualità o professionalità nel reato o permangono sue conseguenze dannose o pericolose che possono essere eliminate dal reo vi è sempre condanna alle spese e il giudice può respingere la richiesta avuto riguardo alla gravità del reato (162bis cp) 18.I limiti temporali per la presentazione della richiesta Pena: - ammenda è la richiesta può avvenire fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento in 1° arresto o ammenda è lo stesso, ma se la richiesta è respinta può essere riproposta fino al momento di inizio della discussione in entrambi i casi se nel corso dell’istruzione dibattimentale il PM contesti un fatto diverso o un reato concorrente l’imputato può proporre domanda di oblazione circa questi oltre il termine di cui sopra (516 517); se la richiesta è presentata nel corso delle indagini o entro 15 giorni dalla notifica del decreto di citazione innanzi al tribunale monocratico il PM ricevuta la richiesta la trasmette insieme al fascicolo delle indagini al GIP; il PM può avvisare l’interessato anche prima della richiesta di emissione di decreto penale di condanna della facoltà di essere ammesso all’oblazione informandolo che il pagamento estingue il reato, se non vi provvede della facoltà di chiedere l’oblazione è fatto menzione nel decreto di condanna. 19.La decisione del giudice Il giudice decide della domanda su parere del PM: - respinge è con ordinanza disponendo se del caso la restituzione degli atti al PM accoglie è con ordinanza fissando la somma da versare e dandone avviso all’interessato quando la domanda è proposta nel corso delle indagini il giudice avvenuto il versamento trasmette gli atti al PM per le sue determinazioni, in ogni altro caso dichiara con sentenza l’estinzione del reato; sulla domanda di oblazione presentata insieme all’opposizione a decreto penale di condanna il giudice decide prima di pronunciarsi sull’opposizione; sulla domanda di oblazione provvede anche il giudice di appello, se ritenga erroneo il rigetto della domanda in presentata in 1° sospende il dibattimento e fissa un termine massimo non superiore a 10 giorni per il pagamento delle somme e pronuncia sentenza di proscioglimento quando il pagamento abbia avuto luogo. Sezione 6: Il giudizio abbreviato 20.Il giudizio abbreviato Il giudizio abbreviato è una decisione di merito che su richiesta dell’imputato il giudice pronuncia allo stato degli atti (gli atti acquisiti al momento della richiesta) o previa integrazione probatoria (richiesta dall’imputato o imposta dal giudice), diminuendo di 1/3 la pena in caso di condanna. 21.La distinzione del giudizio abbreviato in tipico ed atipico L’abbreviato può essere celebrato in diverse occasioni per cui si distingue quello: - tipico è celebrato in udienza preliminare quindi presuppone l’esercizio dell’azione penale secondo lo schema ordinario atipico è è richiesto dall’imputato in luogo di altro rito alternativo attivato dal PM (direttissimo, immediato, patteggiamento, decreto) con la richiesta di abbreviato l’imputato rinviato ad immediato può chiedere di essere giudicato dal GIP e non dal giudice del dibattimento, l’imputato rinviato a direttissimo può scegliere il giudizio in camera di consiglio invece che il dibattimento in udienza pubblica, il condannato con decreto può chiedere di essere giudicato dal GIP, l’imputato che abbia chiesto l’abbreviato in udienza preliminare previa integrazione probatoria che si è visto respingere la richiesta può riproporla al giudice del dibattimento. L’abbreviato si svolge in camera di consiglio o in udienza pubblica se l’imputato ne fa richiesta, la sentenza che lo conclude ha gli stessi contenuti di quella dibattimentale, il giudice in caso di condanna riduce di 1/3 la pena tenendo conto di tutte le circostanze e all’ergastolo sostituisce 30 anni di reclusione mentre all’ergastolo con isolamento diurno l’ergastolo, la sentenza è notificata all’imputato che non sia comparso e in caso di impedimento del giudice è sottoscritta dal presidente del tribunale previa indicazione della causa (442). 22.Il giudizio abbreviato tipico In udienza preliminare l’imputato può chiedere (oralmente o con istanza scritta) di essere giudicato con rito abbreviato fino a che non siano rassegnate le conclusioni delle parti, a questo punto vi sono diverse modalità di svolgimento: - in forma semplificata è richiesto dall’imputato, il giudice lo dispone con ordinanza, giudica sul merito dell’imputazione secondo le previsioni dell’udienza preliminare senza procedere a integrazione probatoria e senza autorizzare modifiche all’imputazione, decide allo stato degli atti (= fascicolo delle indagini, atti e documenti eventualmente ammessi dal giudice dopo gli accertamenti circa la costituzione e prima di dichiarare aperta la discussione, - documentazione di indagini espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio); avviene in caso di: o richiesta in apertura di udienza preliminare o immediatamente prima della discussione o richiesta prima delle conclusioni ma all’esito di un udienza preliminare in cui vi è stata assunzione di mezzi di prova disposti dal giudice in udienza (422), è si un giudizio più ricco di elementi probatori ma sempre allo stato degli atti mediante integrazione probatoria: o richiesta dall’imputato è il giudice deve decidere sulla necessità dell’integrazione tendo conto degli atti già acquisiti e della compatibilità di questa con la speditezza del rito: § accoglimento => dispone con ordinanza l’abbreviato ammettendo i mezzi di prova e se ne riceve richiesta autorizzando il PM alla prova contraria § rigetto => la richiesta può essere riproposta fino alle conclusioni delle parti o disposta dal giudice è il giudice ritiene di non poter giudicare allo stato degli atti e si attiva per acquisire d’ufficio gli elementi necessari alla decisione in ogni caso lo stato degli atti può arricchirsi del contributo dichiarativo di imputato, testimoni, consulenti, persone sottoposte a procedimento per fatti collegati o connessi; tali iniziative portano però a un mutamento del quadro probatorio che può portare a modificare l’imputazione o a far emergere un fatto diverso o un reato connesso o un’aggravante, l’imputato entro 10 giorni deve decidere se: - - continuare con l’abbreviato => l’imputato può chiedere in relazione alle nuove contestazioni l’ammissione di nuovi mezzi di prova e il PM può chiedere che sia ammessa prova contraria, in tal caso comunque si vanifica la rapidità del rito (441bis) chiedere la forma ordinaria => il giudice revoca l ‘ordinanza di ammissione e gli atti probatori compiuti sono efficaci per la decisione all’esito dell’udienza preliminare Riguardo la parte civile: - abbreviato chiesto dopo la sua costituzione => può scegliere se proseguire in sede penale o agire in sede civile costituzione successiva all’ordinanza di ammissione dell’abbreviato => equivale ad accettazione del rito 23.Il giudizio abbreviato atipico conseguente a rinvio a giudizio immediato La trasformazione di immediato in abbreviato presuppone richiesta dell’imputato ma solo quando la richiesta per l’immediato sia stata avanzata dal PM e non da egli stesso, la richiesta va depositata con la prova della notifica al PM nella cancelleria del GIP entro 15 giorni dalla notifica del decreto che dispone l’immediato o dalla notifica al difensore dell’avviso della data di esso; se la richiesta è ritenuta ammissibile il giudice fissa con decreto l’udienza e ne fa dare avviso almeno 5 giorni prima al PM e all’imputato e al difensore e all’offeso; valgono le stesse regole del giudizio tipico; in caso di rigetto di una richiesta subordinata a integrazione probatoria l’imputato può rinnovarla fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di 1° (458); peculiarità rispetto all’abbreviato tipico sono allora atto introduttivo e competenza funzionale del giudice, è ferma però la regola dell’incompatibilità per cui il GIP che lo celebra è diverso da quello che abbia assunto nelle indagini atti a contenuto non meramente ordinatorio. 24.Il giudizio abbreviato atipico conseguente alla presentazione (o citazione) in dibattimento per il giudizio direttissimo Il direttissimo può convertirsi in abbreviato su richiesta dell’imputato da presentare nella fase introduttiva del dibattimento, legittimato a giudicare è però il giudice del dibattimento che prima di dichiararlo aperto dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio con rito abbreviato; se all’imputato è stata modificata l’imputazione e chiede che si prosegua con le forme ordinarie il giudice revoca l’ordinanza dell’abbreviato e fissa l’udienza per il direttissimo (452). 25.Il giudizio abbreviato atipico conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna Con l’opposizione al decreto l’imputato può chiedere l’abbreviato, il giudice fissa con decreto l’udienza la cui data va comunicata almeno 5 giorni prima a PM e imputato e difensore e offeso, se l’imputato cui è stata modificata l’imputazione chiede di procedere nelle forme ordinarie il giudice revoca l’ordinanza dell’abbreviato e fissa l’udienza per il giudizio conseguente all’opposizione; l’imputato può ripresentare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento se il giudice la rigetti perché subordinata a integrazione. 26.Il giudizio abbreviato atipico conseguente alla reiterazione in dibattimento della richiesta d’integrazione probatoria L’imputato che in udienza preliminare ha presentato richiesta di abbreviato subordinata a integrazione probatoria non accolta per ritenuta incompatibilità con le esigenze di celerità del rito o per ritenuta non necessarietà di ulteriore integrazione ha facoltà di ripresentare la richiesta fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento in 1°, in caso di accoglimento il giudice dispone con ordinanza il giudizio abbreviato. 27.Il giudizio abbreviato innanzi al tribunale ordinario in composizione monocratica Si applicano le regole dell’abbreviato tipico se il PM eserciti l’azione penale con richiesta di rinvio a giudizio (556), l’abbreviato va richiesto prima della dichiarazione di apertura del dibattimento se manca l’udienza preliminare, sono ammesse conversione del direttissimo in abbreviato ma la richiesta va formulata subito dopo l’udienza di convalida e il giudizio si celebra dinanzi al giudice del dibattimento, è ammessa richiesta di abbreviato in sede di opposizione al decreto penale di condanna. Sezione 7: La definizione anticipata del procedimento a carico di minori 28.La definizione anticipata del procedimento penale a carico del minore Le forme di definizione anticipata del procedimento a carico di minore tengono conto delle finalità della giustizia minorile, lo scopo è concludere il procedimento il più rapidamente possibile per ridurre al minimo i disagi e agevolare il reinserimento, per questo non sono applicabili patteggiamento e decreto penale, invece sono applicabili il direttissimo e l’immediato se non pregiudichino le esigenze educative del minore e in particolare nel primo caso solo se sia possibile compiere accertamenti sulla personalità del minore e nel contempo assicurargli assistenza affettiva e psicologica, nessun limite vi è per l’abbreviato; le peculiarità di tale giurisdizione non sono però nella limitata applicabilità dei riti ma nelle peculiari forme di definizione quali il non luogo a procedere per tenuità del fatto e l’affidamento in prova, con potenziamento dunque dell’udienza preliminare. 29.La sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto Tale sentenza è pronunciata su richiesta del PM se nel corso delle indagini risulti la tenuità e occasionalità della condotta e l’ulteriore corso del procedimento possa pregiudicare le esigenze rieducative, il giudice provvede in camera di consiglio sentiti l’imputato e l’esercente potestà e l’offeso, dispone con ordinanza la restituzione degli atti al PM se invece non accoglie la richiesta; la sentenza è appellabile dal minore e dal procuratore generale presso la corte di appello, la corte d’appello decide in camera di consiglio disponendo la restituzione degli atti al PM perché provveda nelle forme ordinarie in caso di non conferma; la sentenza di non luogo a procedere per tenuità del fatto è pronunciata d’ufficio nell’udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nell’immediato; fermo è l’obbligo del giudice di pronunciare in ogni stato e grado anche d’ufficio sentenza di non luogo a procedere quando l’imputato è minore di anni 14. 30.L’affidamento ai servizi minorili e la messa alla prova Il minore può essere affidato ai servizi minorili per attività di osservazione trattamento e sostegno, il giudice sentite le parti decide con ordinanza quando ritenga di dover valutare la personalità del minore all’esito della prova e impartendo prescrizioni a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione con l’offeso, l’ordinanza è ricorribile per cassazione da parte del PM del minore e del difensore; l’affidamento comporta sospensione del processo e messa alla prova del minore per non più di 3 per reati puniti con l’ergastolo o reclusione massima non inferiore a 12 anni e negli altri casi per non più di 1 anno; l’affidamento è disposto in base a un progetto di intervento elaborato dai servizi minorili che deve prevedere il coinvolgimento dei familiari e degli operatori della giustizia; il giudice è informato periodicamente dai servizi, sono proposte modifiche al progetto, abbreviazioni o la revoca del provvedimento di sospensione in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni, ricevute le relazioni il giudice può sentire senza formalità gli operatori e il minore; decorso il periodo di sospensione il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se tenuto conto del comportamento del minore e dell’evoluzione della sua personalità ritiene che la prova abbia dato esito positivo, altrimenti procede nelle forme ordinarie. 31.La sentenza di non luogo a procedere La sentenza di non luogo a procedere è un possibile esito dell’udienza preliminare quando l’imputato consente alla definizione del procedimento in tale fase, indipendentemente dal suo consento il giudice può pronunciarla se non suppone alcun accertamento di responsabilità. 32.La condanna a pena pecuniaria o a sanzione sostitutiva In caso non proceda con non luogo a procedere il giudice su richiesta del PM pronuncia sentenza di condanna a una pena pecuniaria o sanzione sostitutiva, la pena può essere diminuita fino alla metà del minimo edittale. 33.L’opposizione Contro la sentenza di condanna o di non luogo a procedere con cui sia stata presupposta responsabilità dell’imputato con perdono giudiziale o difetto di imputabilità l’imputato o il difensore con procura speciale possono proporre opposizione con atto depositato in cancelleria del giudice che l’ha emessa entro 5 giorni dalla pronuncia (o dalla notifica se l’imputato non era comparso); con l’opposizione si richiede il giudizio dinanzi al tribunale per i minorenni, è inammissibile se presentata fuori termine o da persona non legittimata e ciò è dichiarato con ordinanza ricorribile per cassazione, la sentenza diviene irrevocabile se non opposta o non impugnata l’ordinanza di inammissibilità dell’opposizione; se non vi è inammissibilità il GUP trasmette l’atto di opposizione con il fascicolo per il dibattimento al tribunale per i minorenni, l’esecuzione della sentenza di condanna a carico di più minori imputati per lo stesso reato è sospesa verso i non opponenti fino a quando il giudizio conseguente l’opposizione non sia definito con sentenza irrevocabile; in caso di urgente necessità il giudice con decreto può adottare provvedimenti civili temporanei a protezione del minore immediatamente esecutivi ma che decadono dopo 30 giorni. 34.Il giudizio conseguente all’opposizione Nel giudizio conseguente l’opposizione il tribunale per i minorenni revoca la sentenza e qualora pervenga a condanna può applicare una pena anche diversa e più grave così come può revocare i benefici già concessi; se proscioglie l’imputato perché il fatto non sussiste o non è previsto come reato o è stato commesso in presenza in causa di giustificazione revoca la sentenza di condanna anche verso i coimputati non opponenti. Capitolo IX: L’INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO DIBATTIMENTALE Sezione 1: Il decreto che dispone il giudizio 1.Il decreto che dispone il giudizio Il decreto che dispone il giudizio è atto introduttivo del giudizio dibattimentale emesso dal GUP in tutti i casi in cui l’imputato non abbia chiesto patteggiamento o abbreviato e non si sia potuta pronunciare sentenza di non luogo a procedere, contenuto: N U L L I T A - generalità dell’imputato fatto per cui si procede incluse le circostanze che possono far applicare misure di sicurezza luogo, giorno, ora della comparizione e sezione del tribunale (se vi sono) con rispetto del termine dilatorio tra decreto e dibattimento avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia generalità delle altre parti private indicazione dei difensori norme violate indicazione sommaria delle fonti di prova e fatti a cui si riferiscono dispositivo giudice competente per il giudizio data e sottoscrizione del giudice e dell’ausiliario che lo assiste è letto immediatamente dopo la conclusione dell’udienza e per le parti presenti ciò ha valore di notificazione, va invece notificato almeno 20 giorni prima del dibattimento al contumace e alle altre parti private non presenti e all’imputato e offeso che pur presenti si siano allontanati; in caso di dipendenti delle PA per i reati contro la PA il decreto va comunicato alle relative amministrazioni. 2.La formazione del fascicolo per il dibattimento Il rinvio a giudizio comporta per il giudice che lo dispone l’onere di sovraintendere alla formazione del fascicolo per il dibattimento, non è una mera formalità ma un attività in contraddittorio finalizzata a individuare atti destinati ad avere diretta influenza probatoria nel dibattimento, alla formazione si provvede alla conclusione dell’udienza preliminare o su richiesta di parte in apposita udienza non oltre 15 giorni (431). 3.Il contenuto del fascicolo per il dibattimento Nel fascicolo per il dibattimento rientrano atti di indagine irripetibili, atti a contenuto giurisdizionale, e su accordo delle parti atti del fascicolo del PM e documenti delle indagini difensive. Sezione 2: Il decreto che dispone il giudizio immediato 4.I casi di giudizio immediato Il giudizio immediato è il giudizio dibattimentale disposto su richiesta del PM o dell’imputato o d’ufficio, prima era previsto come forma esemplare per i reati commessi in udienza penale, oggi ha carattere di generalità pur se applicato prevalentemente dinanzi al giudice collegiale in quanto può essere disposto dinanzi al tribunale monocratico solo nei casi in cui sia prevista la celebrazione dell’udienza preliminare o a seguito di opposizione al decreto di condanna; dunque giudizio immediato è formula che racchiude una pluralità di procedure. 5.La richiesta di giudizio immediato del magistrato del pubblico ministero La richiesta di immediato da parte del PM deve rispettare tali condizioni: - - - va presentata entro 90 giorni dall’iscrizione della notizia di reato, se però l’indagato è in custodia cautelare il termine è 180 giorni dall’esecuzione della misura deve emergere la prova evidente della necessità del dibattimento è ciò deve emergere dall’accertamento del giudice che ritenga la sussistenza di elementi sufficienti a sostenere l’accusa in dibattimento con una valutazione analoga a quella all’esito dell’udienza preliminare con cui dispone il giudizio (improprietà di linguaggio: non si può parlare di prova perché la formazione di questa non è il fine delle indagini) non può essere inoltrata se l’indagato non sia stato interrogato sui fatti in oggetto o non sia stato mezzo in condizione di sottoporsi ad interrogatorio con invito a presentarsi, in caso di indagato in custodia cautelare la richiesta va presentata dopo la definizione dell’udienza di riesame dell’ordinanza cautelare o dopo il decorso del termine per la richiesta di riesame è è causa di nullità la mancanza della preventiva contestazione dell’addebito all’imputato per cui se non vi è stato interrogatorio occorre invito (ricevuto) a presentarsi e ciò è sufficiente per cui è valido anche se non si presenta per libera scelta altrimenti l’invito va rinnovato (dunque l’immediato non è proponibile verso l’irreperibile) in caso di processo cumulativo il PM chiede l’immediato solo per alcuni degli imputati o alcune delle imputazioni se sia possibile la separazione al ricorrere di tali condizioni il PM è tenuto alla richiesta di immediato salvo derivi grave pregiudizio alle indagini, l’opera di questo è controllata dal giudice che ricevuti il fascicolo delle indagini e il corpo e le cose pertinenti al reato decide se rigettare la richiesta ordinando la restituzione degli atti al PM o accoglierla emettendo il decreto con cui dispone il giudizio (455); in caso di richiesta verso indagato in custodia cautelare il rigetto consegue all’eventuale revoca o annullamento dell’ordinanza cautelare per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. 6.La richiesta di giudizio immediato dell’imputato Il decreto di giudizio immediato è pronunciato anche per scelta dell’imputato che ricevuto notifica dell’avviso della data dell’udienza preliminare vi rinuncia chiedendo subito il dibattimento, in tal caso l’emissione del decreto è automatica e il giudice non compie alcuna valutazione di ammissibilità nel merito della richiesta (attività dovuta meramente ordinatoria), la domanda va presentata almeno 3 giorni prima dell’udienza in cancelleria e notificata al PM e all’offeso (419 453). L’iniziativa dell’imputato risponde a una logica totalmente diversa da quella del PM per cui non vi si possono estendere i presupposti (brevità del termine => perché l’imputato non sa quando è iscritta la notizia di reato; preventiva contestazione) e le condizioni (evidenza probatoria => riguarda la valutazione del PM; possibilità di separazione), e infatti l’imputato nell’udienza preliminare ha ben poche facoltà difensive, può indicare mezzi di prova ma sono ammessi solo se il giudice li ritenga decisivi per il proscioglimento per cui a meno che l’imputato non ha una prova a discarico molto robusta è controproducente per lui la riproposizione in dibattimento di una prova già valutata irrilevante nell’udienza preliminare, inoltre saltando l’udienza preliminare si presenta a giudizio in seguito a una richiesta del PM certo verificata dal giudice ma non in contraddittorio che è cosa ben diversa dal decreto conclusivo dell’udienza preliminare, inoltre nel corso dell’udienza preliminare il giudice può integrare l’impianto accusatorio disponendo ulteriori indagini quando non ritenga complete quelle svolte (421bis). In conclusione qualora l’imputato non disponga di una prova a discarico evidente è da un punto di vista difensivo conveniente saltare l’udienza preliminare, perciò il giudice non può far altro che accogliere la richiesta perché non può sindacare il merito dell’attività difensiva. 7.La richiesta di giudizio immediato dell’opponente a decreto penale Se l’imputato si oppone a decreto di condanna e non chiede l’abbreviato o patteggiamento o oblazione non ha altra scelta che l’immediato. 8.Il giudizio immediato disposto d’ufficio Nel caso di cui sopra e in caso in cui il PM non abbia prestato consenso al patteggiamento nel termine (464) vi è disposizione d’ufficio, ciò per ragione di competenza funzionale in quanto essendo il GIP a disporre il rinvio a giudizio in accoglimento della richiesta di immediato si è previsto che in caso di richiesta di dibattimento in sede di opposizione al decreto di condanna fosse ancora il GIP a disporla cui inoltre appartiene la competenza a emettere detto decreto. 9.Il decreto che dispone il giudizio immediato Il decreto che dispone il giudizio immediato ha lo stesso contenuto di quello che dispone il giudizio all’esito dell’udienza preliminare, le cause di nullità sono le stesse, non può però essere comunicato oralmente in quanto il giudice decide in assenza delle parti, va comunicato al PM e notificato all’imputato e al suo difensore e all’offeso (non vi sono altri private non essendovi stata udienza preliminare e dunque occasione di costituzione) almeno 30 giorni prima la data dell’udienza dibattimentale; il provvedimento che accoglie la richiesta del PM contiene poi l’avviso all’imputato (a pena di nullità) di chiedere l’abbreviato o il patteggiamento (456 457); gli adempimenti cui è tenuto il giudice dopo la pronuncia del decreto sono analoghi a quelli in caso di rinvio a giudizio a seguito dell’udienza preliminare. Sezione 3: L’introduzione del giudizio direttissimo 10.I casi di giudizio direttissimo Il giudizio direttissimo è il giudizio dibattimentale introdotto con assoluta immediatezza rispetto all’epoca di commissione del fatto a iniziativa del PM o dell’imputato, i casi sono: - presentazione dell’arrestato in flagranza innanzi al giudice del dibattimento entro 48 ore dall’arresto per la convalida e il contestuale giudizio direttissimo se l’arresto non è convalidato ma vi è accordo tra PM e arrestato di procedervi presentazione dell’arrestato all’udienza entro 30 giorni dall’arresto già convalidato dal GIP (salvo non pregiudichi gravemente le indagini) presentazione o citazione all’udienza entro 30 giorni dall’iscrizione della notizia di reato dell’indagato che nel corso dell’interrogatorio abbia reso confessione (salvo non pregiudichi gravemente le indagini) sono tutte situazioni di rilevanza oggettiva, in caso di connessione vi è separazione salvo le indagini relative agli ulteriori reati restino pregiudicate gravemente, il rito ordinario prevale sul direttissimo qualora la riunione risulti indispensabile (449); si prescinde dalle condizioni di cui sopra e si procede al direttissimo salvo siano necessarie speciali indagini nei reati di armi e esplosivi, discriminazione, manifestazione sportiva, immigrazione; al direttissimo si sostituisce il rito ordinario ogni volta che a parere del giudice del dibattimento risulti promosso fuori dai casi previsti (452). 11.L’udienza per il giudizio direttissimo Riguardo l’udienza si distingue: - imputato sia stato presentato all’udienza è il PM gli contesta l’imputazione prima di procedere all’esposizione concisa dei fatti e dei mezzi di prova di cui chiede l’ammissione imputato sia stato citato per l’udienza è la contestazione è omessa perché già fatta formalmente con la notifica del decreto PM, imputato e parte civile possono presentare direttamente in udienza testimoni senza citazione, il presidente avvisa l’imputato che ha facoltà di conversione nell’abbreviato o patteggiamento e ha diritto a disporre di un termine non superiore a 10 giorni per preparare la difesa, se l’imputato se ne avvale il dibattimento è sospeso sino all’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine (451). 12.Il giudizio direttissimo dinanzi al tribunale ordinario in composizione monocratica Unica particolarità è l’introduzione in caso di arresto in flagranza distinguendo se il PM: - - ordina alla PG di porre l’arrestato a sua disposizione è il PM si attiva entro 48 ore dall’arresto per la presentazione dell’arrestato dinanzi al giudice del dibattimento per la convalida e il conseguente giudizio direttissimo, se questo non tiene udienza la fissa a richiesta del PM entro 48 ore successive non ordina ciò è la PG conduce l’arrestato direttamente dinanzi al giudice del dibattimento per la convalida dell’arresto e il contestuale giudizio sulla base dell’imputazione del PM, se il giudice non tiene udienza la fissa appena ricevuta la notizia dell’arresto entro 48 ore da questo, l’arrestato rimane a disposizione del giudice e non è condotto nella casa circondariale, in udienza il giudice autorizza l’ufficiale o agente di PG a una relazione orale e si procede immediatamente a giudizio direttissimo se l’arresto è convalidato (558) 13.Il giudizio a presentazione immediata innanzi al giudice di pace La presentazione immediata a giudizio innanzi al giudice di pace è effettuata direttamente dalla PG su autorizzazione del PM per reati perseguibili d’ufficio e in caso di flagranza di reato o prova evidente, l’autorizzazione è domandata con richiesta depositata in segreteria indicante: - generalità dell’imputato e difensore persone offese descrizione in forma chiara e precisa del fatto e norme violate fonti di prova a carico generalità dei testimoni e consulenti con indicazione delle circostanze su cui deve vertere l’esame richiesta di fissazione dell’udienza per procedere il PM esprime parere contrario o autorizza solo dopo aver valutato: - insussistenza di condizioni per la richiesta di archiviazione sussistenza dei presupposti per la presentazione immediata fondatezza della richiesta competenza per territorio del giudice di pace l’autorizzazione va concessa entro 15 giorni dalla richiesta e indica: - data e ora del giudizio nomina di un difensore d’ufficio se l’imputato ne è privo eventuale modifica dell’addebito avviso all’imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia avviso che ha diritto di nominare un difensore di fiducia e in mancanza sarà assistito da quello d’ufficio avviso che il fascicolo delle indagini è presso la segreteria del PM e che le parti possono prendere visione e estrarre copia della documentazione copia della richiesta di autorizzazione e dell’autorizzazione sono notificate senza ritardo a imputato e difensore, il giudizio si celebra con le forme del dibattimento dinanzi il giudice di pace, offeso e testimoni possono essere citati anche oralmente dall’ufficiale giudiziario, PM e imputato e parte civile presentano direttamente a dibattimento i propri testimoni e consulenti, l’imputato è avvisato della facoltà di chiedere un termine per la difesa non superiore a 7 giorni e se lo fa il dibattimento è sospeso fino all’udienza immediatamente successiva alla scadenza di questo. 14.Il giudizio a citazione contestuale innanzi al giudice di pace Viene disposto su richiesta della PG dal PM in casi particolari: - imputato sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà gravi e comprovate ragioni di urgenza col provvedimento con cui questi accoglie la richiesta di autorizzazione alla presentazione immediata avanzata dalla PG; è un giudizio fissato in maniera rapida introdotto con la presentazione dell’imputato in vinculis (salvo non voglia partecipare) dinanzi al giudice di pace o la citazione dell’imputato libero a mezzo notifica della richiesta di citazione contestuale e del provvedimento di autorizzazione; copia della richiesta e del provvedimento del PM sono comunicati immediatamente al difensore; per il dibattimento vi sono le stesse regole del giudizio a presentazione immediata con la differenza che alla citazione orale dell’offeso e dei testimoni può prevedere anche la PG e che il termine a difesa eventualmente concesso all’imputato non può superare 48 ore; si procede nelle forme della presentazione immediata o della citazione contestuale dell’imputato per i reati di ingresso e soggiorno illegale nello Stato. Capitolo X: IL GIUDIZIO DIBATTIMENTALE Sezione 1: La fase degli atti preliminari al dibattimento 1.Gli atti preliminari al dibattimento La fase degli atti preliminari al dibattimento è costituita dalle attività in prevalenza di natura preparatoria che preludono allo svolgimento del dibattimento, caratteristica di tale fase è la presenza di distinte competente funzionali (per i giudici) e attribuzioni istituzionali (per il PM) in capo a organi diversi e in via eventuale anche in capo al giudice del dibattimento se si debba disporre un proscioglimento pre-dibattimentale (469): - - nei procedimenti per reati di competenza di giudice collegiale e del tribunale monocratico a seguito di udienza preliminare le competenze sono: o GIP: § dispone il giudizio immediato richiesto dal PM (455 457) o dall’opponente a decreto penale (464) § provvede alla formazione del fascicolo per il dibattimento o GUP: § dispone il rinvio a giudizio ordinario (424 429) o immediato richiesto dall’imputato (419) § provvede nel contraddittorio alla formazione del fascicolo per il dibattimento (431) o PM: § ordina la citazione dell’imputato per il giudizio direttissimo § provvede alla formazione del fascicolo per il dibattimento (450) o presidente del tribunale ordinario o corte di assise: § anticipa o differisce la data d’udienza fissata nel decreto che dispone il giudizio ordinario o immediato o nel decreto di citazione per il giudizio direttissimo (465) § autorizza la citazione dei testimoni indicati nella lista (4682) § provvede ove occorra rinnovare la citazione a giudizio o la sua notificazione § decide sull’assunzione con incidente probatorio dei mezzi di prova non rinviabili (467) nei procedimenti per reati di competenza del tribunale monocratico investito della cognizione con citazione diretta: o PM: § emette decreto di citazione diretta a giudizio (550 552) § ordina la citazione dell’imputato per il giudizio direttissimo (558) § provvede in entrambi i casi alla formazione del fascicolo per il dibattimento (553 549 550) o GIP: § pronuncia decreto che dispone il giudizio su richiesta dell’opponente a decreto penale (557) § in caso di giudizio dibattimentale assume gli atti urgenti fin tanto che il decreto non sia trasmesso al tribunale monocratico (554) o presidente del tribunale: § anticipa o differisce la data di udienza dibattimentale § rinnova la citazione a giudizio o relativa notifica § autorizza la citazione dei testimoni indicati in lista § assume con la procedura dell’incidente probatorio i mezzi di prova non rinviabili purché il fascicolo sia già nella materiale disponibilità del tribunale Negli adempimenti di tale fase rientra la formazione dei ruoli delle udienze dibattimentali dinanzi al tribunale e corte di assise, a ciò provvede sempre il presidente del tribunale ordinario che comunica al GIP ai fini dell’emissione del decreto che dispone il giudizio ordinario o al PM ai fini del decreto che dispone il giudizio immediato e di quello di citazione diretta a giudizio il giorno e l’ora della comparizione e quando occorre anche la sezione dinanzi la quale le parti devono comparire. Tale fase è omessa se il PM presenti direttamente l’arrestato al giudice per la convalida dell’arresto e il conseguente giudizio direttissimo. 2.La garanzia del doppio fascicolo L’attività più rilevante di tale fase è la formazione del fascicolo per il dibattimento, torna allora la distinzione tra: - procedimento per le indagini preliminari processo che si riflette nella garanzia del doppio fascicolo: - fascicolo delle indagini è tutti gli atti di indagine di PG e PM e gli atti di investigazione difensiva fascicolo per il dibattimento è tutti gli atti formati nel dibattimento lo scopo è la non contaminazione del giudizio del giudice con gli elementi acquisiti nel corso delle indagini, l’obiettivo dell’assoluta originalità del fascicolo e del giudizio sarebbe raggiunto pienamente solo eliminando la distanza temporale tra materia e forma del processo cioè se il dibattimento avvenisse in contestualità col fatto, ma poiché è impensabile una giustizia così rapida è inevitabile una fase antecedente al dibattimento, il compito affidato a questa determina la misura dell’originalità, nel nostro sistema in essa non vi sono poteri di istruzione probatoria ma è possibile solo acquisire elementi utili alla determinazione del PM, ciò però è vero solo in parte perché per esigenze di non dispersione e per scelte consensuali delle parti si consente l’accesso al fascicolo del dibattimento di atti del fascicolo delle indagini: - atti irripetibili risultanze dell’incidente probatorio atti di indagine consensualmente recuperati dalle parti 3.Il fascicolo delle parti Il fascicolo delle indagini preliminari comincia a costituirsi con l’iscrizione della notizia di reato e raccoglie la documentazione in forma di verbale o annotazione di: - - attività di indagine di PG e PM eventuale attività suppletiva di indagine a seguito del deposito della richiesta di rinvio a giudizio e fino all’udienza preliminare eventuale attività svolta in funzione difensiva atti acquisiti nel corso dell’eventuale udienza preliminare il suo verbale atti di indagine integrativi del PM e investigazioni difensive successive all’emissione del decreto che dispone il giudizio ai fini delle rispettive richieste al giudice del dibattimento (430) eventuali atti compiuti dal GIP o dal tribunale del riesame (decisione di riesame, appello de libertate) o dalla cassazione (ricorso de libertate) per tutta la durata delle indagini non esiste un fascicolo del giudice e gli atti da lui eventualmente compiuti sono trasmessi al PM. 4.Il fascicolo per il dibattimento Il fascicolo per il dibattimento si costituisce in funzione dell’eventuale giudizio dibattimentale, contiene: - - certificati del casellario giudiziale e documenti utili al giudizio sulla personalità dell’imputato e dell’offeso (se necessario) e i documenti utili per la valutazione della credibilità di un testimone atti relativi alla procedibilità dell’azione penale e l’esercizio dell’azione civile verbali degli atti non ripetibili verbali degli atti assunti nell’incidente probatorio documenti acquisiti all’estero tramite rogatoria verbali degli atti non ripetibili acquisiti all’estero tramite rogatoria i verbali degli atti assunti all’estero tramite rogatoria se si tratta di atti al cui compimento i difensori sono stati posti in grado di assistere ed esercitare le facoltà della legge italiana corpo del reato e cose pertinenti al reato (SONO ALLEGATI) atti di indagine e documentazione relativa alle investigazioni difensive di cui le parti hanno concordato l’acquisizione formato il fascicolo è trasmesso alla cancelleria del giudice competente per il giudizio insieme al decreto che lo dispone, è allegato l’eventuale provvedimento impositivo di una misura cautelare in corso di esecuzione, la formazione del fascicolo del dibattimento è attività ordinariamente riservata al giudice che provvede nel contraddittorio, eccezionalmente è rimessa al segretario del PM quando è ordinata citazione a giudizio direttissimo dell’imputato libero e al PM se il giudizio direttissimo è a carico di imputato in vinculis che vi provvede in occasione della presentazione dell’imputato all’udienza o all’esito dell’udienza di convalida se richiesta; dinanzi al tribunale monocratico se il PM procede con citazione diretta a giudizio forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice con il decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione (553). 5.Le facoltà dei difensori Disposto il rinvio a giudizio i difensori possono esaminare ed estrarre copia degli atti del fascicolo del PM, di quelli di indagine integrativa del PM e degli atti e documenti del fascicolo del dibattimento, possono prendere visione nel luogo in cui si trovano delle cose sequestrate (466). 6.L’onere del deposito della lista testimoniale Il diritto alla prova si esercita con richiesta di ammissione di mezzi di prova, l’esercizio della prova diretta è subordinato a un onere di discovery per cui le parti che intendano avvalersi di testimonianza o perizia o consulenza o esame di persona imputata o indagata in separato procedimento per fatti connessi o collegati devono a pena di inammissibilità depositare in cancelleria almeno 7 giorni prima l’udienza dibattimentale la lista dei nomi delle persone da esaminare indicando le circostanze su cui esaminarli (468); se la lista non è depositata in tempo la parte decade dal diritto alla prova diretta salvo dimostri di non aver potuto adempiere (493). 7.Il libero esercizio del diritto alla prova contraria Per colui che voglia provare il contrario di quanto addotto come prova diretta dalla controparte non vi è alcun adempimento (4684). 8.L’autorizzazione alla citazione delle persone indicate nella lista Il deposito della lista testimoniale assicura la par condicio: - consentendo a ciascuna parte di conoscere le circostanze di fatto che la controparte intende provare legittimando l’imputato e le altre parti private a ottenere la citazione dei propri testi alle stesse condizioni dell’accusa la citazione è autorizzata dal presidente del tribunale o della corte di assise che può escludere dalla lista (senza pregiudicare la eventuale futura ammissione in dibattimento) le testimonianze vietate e quelle manifestamente sovrabbondanti, può stabilire che la citazione dei soggetti sia effettuata per la prima data fissata per il dibattimento o eventuali successive udienze. Testimoni e consulenti indicati nelle liste possono essere sia citati che direttamente presentati al dibattimento, lo stesso per testimoni e periti e consulenti a prova contraria, la citazione del perito nominato nell’incidente probatorio è ordinata d’ufficio dal presidente, la parte che intende chiedere in dibattimento l’acquisizione dei verbali di mezzi di prova o della documentazione di atti di altro procedimento penale deve farne menzione scritta unitamente al deposito della lista, se il verbale contiene dichiarazioni e la stessa o altra parte abbia chiesto nella lista la citazione della persona che le ha rese l’autorizzazione alla citazione sarà data solo dopo che in sede di decisione sulle richieste di prova in dibattimento abbia acquisito il verbale del mezzo di prova e ammesso l’esame della persona da citare. 9.Il compimento di attività probatorie urgenti Se vi sono le condizioni di urgenza dell’incidente probatorio il presidente del tribunale o della corte di assise provvede a richiesta di parte osservando le forme del dibattimento, della data di assunzione è dato avviso almeno 24 ore prima al PM e all’offeso e ai difensori, il verbale degli atti compiuti è inserito nel fascicolo per il dibattimento (467); in caso di competenza del tribunale monocratico senza udienza preliminare l’assunzione è operata dal GIP fino a quando il decreto di citazione a giudizio insieme al fascicolo per il dibattimento non sia trasmesso al giudice del dibattimento (554). 10.L’anticipazione o il differimento dell’udienza Ricevuto il decreto che dispone il giudizio il presidente del tribunale o della corte di assise può per giustificati motivi anticipare l’udienza o differirla per una sola volta curando che il provvedimento sia comunicato al PM e alle parti private e all’offeso e ai difensori (465). Sezione 2: Il dibattimento Titolo 1: Le formalità di apertura 11.Il dibattimento e l’udienza dibattimentale Il dibattimento è la fase destinata all’esperimento del complesso di attività finalizzate alla formulazione del giudizio, si evolve attraverso momenti: - atti introduttivi del dibattimento è costituzione delle parti e risoluzione di eventuali questioni preliminari istruzione probatoria è ammissione e esecuzione dei mezzi di prova discussione finale è requisitoria del PM, discussione dei difensori delle parti private, rispettive conclusioni attraverso una o più udienze, formula che designa sia il tempo che il giudice secondo un ruolo e un calendario predeterminati destina alla celebrazione dei dibattimenti sia il luogo destinato a ciò. Nella formazione dei ruoli va data priorità assoluta a processi: - con rito direttissimo con rito immediato a carico di imputati detenuti anche se per reato diverso a carico di persona sotto arresto o fermo di indiziato o a misura cautelare anche se revocata o non più efficace a carico di persona cui sia contestata la recidiva reiterata hanno poi priorità i dibattimenti relativi a delitti: - puniti con reclusione massima non inferiore a 4 anni di maggiore allarme sociale di crimine organizzato o terrorismo in violazione delle norme sul lavoro o circolazione stradale o immigrazione il ruolo è affisso dalla cancelleria all’ingresso dell’aula almeno 1 giorno prima l’udienza, ai dibattimenti si procede secondo l’ordine del ruolo secondo gli orari indicati nel decreto che dispone il giudizio salvo che per urgenza o altro giustificato motivo il giudice ordini diversamente. L’udienza dibattimentale si celebra in apposita aula la cui struttura da conto della sua funzione per cui i banchi per PM e difensori sono allo stesso livello di fronte al giudice, le parti private siedono affianco ai difensori (salvo in recinti per ragioni di sicurezza), il seggio per le persone da esaminare è collocato in modo da consentire una visione agevole sia al giudice che alle parti; per ragioni di sicurezza i dibattimenti di reati di crimine organizzato possono svolgersi in aule protette. 12.I poteri di disciplina dell’udienza La disciplina dell’udienza è affidata al presidente del collegio o al giudice monocratico che possono: - - avvalersi della forza pubblica vietare l’accesso all’aula a minori, sottoposto a misure di prevenzione, chi è in stato di ebrezza o squilibrio mentale, persona armata o in possesso di oggetti molesti espellere dall’aula le persone che turbino il regolare svolgimento dell’udienza allontanare dall’aula l’imputato irriguardoso che è poi riammesso anche d’ufficio ma se persevera può essere espulso, è salvo però il diritto di sottoporsi all’esame o prendere per ultimo la parola (475) limitare l’ammissione all’aula a un certo numero di persone sono provvedimenti assunti oralmente senza formalità che incidendo sulla pubblicità dell’udienza sono eccezionali e adottabili per atto di competenza funzionale del presidente. Alla disciplina provvede il PM in caso di assenza del collegio o del suo presidente o del giudice monocratico (es ritiro per deliberare) (470). L’imputato può rendere dichiarazioni che ritiene opportune purché attengano all’imputazione e non intralcino l’istruzione dibattimentale, se non si attiene all’oggetto del giudizio è ammonito e qualora persista gli è tolta la parola (474 494). 13.I poteri del dibattimento I poteri di direzione del dibattimento sono affidati al presidente del collegio o al giudice monocratico (pag 621). Al collegio è invece affidata la conduzione del dibattimento perché rientra nella sua competenza funzionale (pag 622). 14.La costituzione delle parti Prima di dare inizio al dibattimento il presidente del collegio o il giudice monocratico controlla chele parti siano regolarmente costituite, se è assente il difensore dell’imputato ne designa uno immediatamente reperibile, siamo nella fase degli atti introduttivi al dibattimento per la quale valgono le stesse disposizioni circa la costituzione delle parti nell’udienza preliminare (484). 15.La partecipazione al dibattimento a distanza Casi: - reati di crimine organizzato o terrorismo o banda armata quando vi sono gravi ragioni di sicurezza o il dibattimento sia di particolare complessità e si debbano evitare ritardi detenuto verso cui è stata sospesa per gravi motivi di ordine e sicurezza il trattamento dei benefici penitenziari detenuto all’estero non trasferibile in Italia (se previsto da accordi internazionali) la partecipazione a distanza è disposta anche d’ufficio nella fase degli atti preliminari al dibattimento dal presidente del tribunale o della corte d’assise o dal giudice monocratico con decreto motivato, nel corso del dibattimento provvede il collegio con ordinanza; la partecipazione a distanza richiede un collegamento audiovisivo idoneo ad assicurare la contestualità anche in caso siano coinvolti più imputati, l’assistenza difensiva è assicurata da un difensore in aula e uno presso l’imputato che possono consultarsi riservatamente, un ausiliario del giudice è presente presso l’imputato per attestarne l’identità e verificare che non vi siano impedimenti ai suoi diritti, se la presenza dell’imputato in aula è indispensabile il giudice sentite la parti dispone la traduzione di questo per il tempo necessario a compiere l’atto. In caso di collegamento internazionale si attuano i trattati relativi, l’imputato ha diritto all’interprete e si applicano in quanto compatibili le disposizioni circa l’impedimento a comparire dell’imputato o del difensore nei casi in cui l’imputato non acconsenta alla partecipazione a distanza o rifiuti di assistere al dibattimento). 16.Le questioni preliminari Le questioni preliminari sono tali perché vanno esposte a pena di decadenza immediatamente dopo il compimento per la prima volta delle attività relative all’accertamento della costituzione delle parti (elenco pag 625), sono discusse in limiti di tempo strettamente necessari alla loro illustrazione senza replica dal PM e da un difensore per ogni parte privata, il giudice decide immediatamente con ordinanza (491). 17.La dichiarazione d’apertura del dibattimento Compiute le attività circa la costituzione delle parti il presidente del collegio o il giudice monocratico dichiara aperto il dibattimento e invita l’ausiliario a dare lettura dell’imputazione (492). 18.Le questioni incidentali Sono prive di oggetto determinato e proponibili dalle parti in ogni momento del dibattimento, il giudice sentite le parti nei limiti di tempo strettamente necessari per illustrare una questione o controbattere ad altra questione decide immediatamente con ordinanza (478). Titolo 2: I principi naturali del giudizio 19.La pubblicità La pubblicità consente e rende effettivo il controllo della collettività sul regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in adesione del dettato costituzionale che vuole la giustizia amministrata in nome del popolo (1011 cost), tale garanzia si attua solo se il dibattimento si svolga in forma originale ed esalta l’esercizio del diritto alla difesa, è possibile derogarvi in ossequio anche alle carte internazionali facendo si che il dibattimento si svolga a porte chiuse in tali casi in cui la pubblicità possa: - nuocere al buon costume nuocere alla pubblica igiene nuocere alla sicurezza o riservatezza di testimoni o imputati comportare la diffusione di notizie che devono restare segrete nell’interesse dello Stato in presenza di manifestazioni che turbino il regolare svolgimento dell’udienza il provvedimento che dispone ciò è pronunciato dal collegio sentite le parti in forma di ordinanza che vieta di ammettere nell’aula d’udienza persone diverse da quelle autorizzate a partecipare, le persone che devono essere ascoltate sono sentite secondo l’ordine in cui vengono chiamate e vi rimangono per il tempo strettamente necessario. In caso di delitti sessuali alla regola della pubblicità si deroga su iniziativa dell’offeso che chieda la celebrazione a porte chiuse, si procede in tal modo sempre quando l’offeso è minore (472 473), si procede a porte chiuse anche quando si debba procedere a ricognizione di persona verso cui sia stato emesso decreto di cambiamento delle generalità perché sotto protezione o ad altro atto che implichi l’osservazione del corpo per il tempo strettamente necessario. 20.Il contraddittorio Il contraddittorio è la regola di giudizio che per dettato costituzionale connota ogni processo informato a criteri volti ad assicurare condizioni di parità tra le parti innanzi al giudice imparziale e terzo (111 cost), si riassume nel brocardo audiatur altera pars in cui il giudice decide la lite dopo ave raccolto le ragioni delle parti e i mezzi di prova da loro chiesti, a garanzia del contraddittorio vi è la separazione dei fascicoli. 21.La concentrazione Il complesso degli atti che costituiscono il dibattimento in tutte le sue fasi deve concentrarsi sia nello spazio che nel tempo, nel primo caso la concentrazione si specifica nel principio di localizzazione, nel secondo in quello della continuità. La localizzazione impone che il dibattimento si attui per intero in apposito luogo l’aula d’udienza, salvo talune eccezioni (pag 630). La continuità impone che una volta iniziato il dibattimento si svolga senza interruzioni per concludersi rapidamente, per questo è possibile in rinvio quando non è esauribile in una sola udienza al giorno seguente non festivo ed è possibile sospenderlo solo per ragioni di assoluta necessità (pag 631) e per un tempo massimo complessivo non superiore a 10 giorni esclusi i festivi (477); qualora la decisione sull’esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia civile o amministrativa di particolare complessità il giudice ordina la sospensione del dibattimento solo se la legge non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa e sia già in corso un procedimento presso l’autorità competente; la sospensione è disposta con ordinanza ricorribile per cassazione e valida fino a che la questione non sia stata decisa con sentenza passata in giudicato ma il giudice anche d’ufficio può revocarla se il giudizio civile o amministrativo non si sia concluso nel termine di 1 anno (479); ordinata la sospensione il giudicato può proseguire il dibattimento se il giudice civile o amministrativo tardi a pervenire. 22.L’immediatezza L’immediatezza designa il contatto diretto senza intermediazioni tra la fonte della prova e il giudice, l’esame di questa avviene in sua presenza che non è passiva in quanto: - - il presidente del collegio o il giudice monocratico interviene per assicurare la pertinenza delle domande e la genuinità delle risposte e la lealtà dell’esame e la correttezza delle contestazioni (499), decide immediatamente senza formalità sulle opposizione formulate nel corso dell’esame (504) il presidente anche su richiesta di altro componente del collegio può rivolgere domande al soggetto esaminato e sulla base dei risultati di mezzi di prova assunti a iniziativa delle parti o a seguito delle letture disposte può indicare alle parti temi nuovi o più ampi utili alla completezza dell’esame (506) fondamentale per il principio in esame è che lo stesso giudice che abbia partecipato al dibattimento concorra alla deliberazione della decisione a pena di nullità assoluta (525). 23.L’oralità L’oralità è garanzia che si assicura quando i dati di conoscenza utilizzabile per la decisione sono forniti al giudice attraverso il discorso parlato, tale principio corrobora gli altri: - pubblicità => consente al pubblico di percepire concentrazione => consente la più sollecita successione degli atti contraddittorio => consente il confronto tra le parti immediatezza => consente un accesso diretto alla fonte tuttavia non è pensabile che tutti gli atti su cui il giudice è legittimato a fondare la decisione siano tutti originali cioè rispettosi di tutti i principi esaminati, riguardo gli atti precedenti al dibattimento non si rinuncia all’oralità in quanto è data lettura dei verbali anche se si rinuncia all’immediatezza, invece si rinuncia a entrambi i principi per gli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento di cui il giudice in luogo della lettura può indicare quelli utilizzabili ai fini della decisione e ciò equivale alla lettura (511). Titolo 3: L’istruzione probatoria 24.L’indicazione dei fatti da provare e le richieste di prova L’istruzione dibattimentale muove dall’indicazione del PM dei fatti da provare seguita dall’indicazione dei mezzi di prova di cui chiede l’ammissione, successivamente nell’ordine i difensori di parte civile responsabile civile civilmente obbligato e imputato indicano i fatti che intendono provare e chiedono l’ammissione dei rispettivi mezzi di prova; le parti possono poi concordare l’acquisizione di atti predibattimentali. L’indicazione dei temi di prova è il momento costitutivo del contraddittorio, tuttavia è difficile ipotizzare che non vi sia influenza di atti delle indagini preliminari nonostante siano stati concepiti esclusivamente per la determinazione sull’esercizio dell’azione penale e la prova sia stata concepita solo come elemento di giudizio formato nel dibattimento con le garanzie della giurisdizione, invece pervengono al giudice tramite il fascicolo del dibattimento non solo le risultanze di incidenti probatori e atti irripetibili che per loro stessa natura non possono essere ripetuti ma anche altri atti tramite meccanismi come contestazioni o letture o dichiarazioni di utilizzabilità o accordo delle parti, senza considerare che vi sono casi in cui il procedimento penale è definito al di fuori del dibattimento allo stato degli atti e dunque sulla base delle risultanze delle indagini preliminari. 25.La decisione sulle richieste di prova Sentite le parti il giudice provvede con ordinanza all’ammissione dei mezzi di prova, se è chiesto l’esame di soggetto non indicato in lista il giudice lo ammette solo se la parte dimostri di non aver potuto provvedere alla tempestiva indicazione (493), sono esclusi i mezzi di prova vietati dalla legge e quelli che appaiono manifestamente superflui o irrilevanti (190), la decisione del giudice sulle istanze probatorie è informata al diritto alla prova contraria, è consentito formulare eccezioni in tema di ammissibilità dei mezzi di prova. Il contraddittorio fonda l’intera disciplina: sentite le parti il giudice può revocare con ordinanza l’ammissione di mezzi che risultino superflui o ammetterne taluni già esclusi, prima che il giudice provveda sulla domanda le parti hanno facoltà di esaminare i documenti di cui è chiesta l’ammissione; la parte può rinunciare col consenso dell’altra all’assunzione di mezzi di prova ammessi a sua richiesta (4954bis); riguardo la richiesta di acquisizione di documentazione relativa ad atti di altro processo quando si sollecita anche l’escussione della persona che ha reso le dichiarazioni il giudice ammette il mezzo di prova testimoniale solo dopo l’acquisizione della documentazione solo se riguardi fatti o circostanze diverse da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni o il giudice o una parte lo ritenga assolutamente necessario in base a specifiche esigenze (190bis), è una regola generale ma pensata specificamente per i processi di crimine organizzato, riguardo invece solo questi la citazione del testimone per l’udienza è autorizzata dal presidente del collegio dopo che in dibattimento il giudice ha ammesso l’esame (4684bis). 26.L’ordine di assunzione dei mezzi di prova Ordine di assunzione dei mezzi richiesti da: - PM parte civile responsabile civile civilmente obbligato imputato può essere seguito anche ordine diverso concordato dalle parti ma è essenziale che sia preventivamente stabilito (496). L’istruzione deve avere il carattere della continuità per cui se non è possibile provvedervi nella stessa udienza il dibattimento è sospeso per il tempo strettamente necessario e il giudice fissa la data della nuova udienza (509). 27.L’assunzione della testimonianza I testimoni sono esaminati uno dopo l’altro nell’ordine deciso dalla parte che li ha indicati, su fatti determinati (194 499) e solo su quanto può costituire oggetto di prova, oggetto della testimonianza sono i fatti: (187) - - che si riferiscono all’imputazione alla punibilità alla determinazione della pena o della misura di sicurezza da cui dipende l’applicazione di norme processuali inerenti la responsabilità civile (se vi è costituzione di parte civile) ineriscono la moralità dell’imputato solo se si tratta di fatti specifici utili a qualificarne la personalità in relazione al fatto per cui si procede e alla pericolosità sociale ineriscono la personalità dell’offeso solo se il fatto dell’imputato debba essere valutato anche in relazione al comportamento di questo riguardano voci correnti nel pubblico e apprezzamenti personali solo se non sia possibile scinderli dalla deposizione sui fatti (194) non possono essere fatti da cui potrebbe emergere una responsabilità penale del testimone (198) fatti che ha appreso dalla narrazione di altra persona (testimonianza indiretta), se il giudice a richiesta di parte o d’ufficio dispone che questa sia chiamata a deporre e l‘esame non ha luogo la dichiarazione è utilizzabile solo se il motivo è morte o infermità o irreperibilità (195) sono escluse le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento penale dall’indagato o dall’imputato (62) una volta identificato il testimone è avvertito dal presidente del collegio o giudice monocratico a pena di nullità della deposizione dell’obbligo di dire la verità e della responsabilità che assume in caso di testimonianza falsa o reticente ed è invitato a rispondere alle domande rivolte dalla parte che ne ha chiesto l’esame (497), se il teste rende dichiarazioni contraddittorie o incomplete o contrastanti con le prove già acquisire il presidente glielo fa rilevare rinnovando se del caso l’avvertimento dell’obbligo di dire la verità (207). Particolari forme di testimonianza sono: - - - esame a domicilio è in caso di teste impossibilitato a presentarsi in udienza per legittimo impedimento su richiesta di parte se il giudice decide di sentirlo nel luogo in cui si trova il presidente comunica alle parti il giorno ora e luogo dell’esame, il pubblico non è ammesso, le parti private sono rappresentate dai difensori, l’imputato interessato può parteciparvi personalmente se ne fa richiesta (502) esame a distanza è in caso di gravi difficoltà per la comparizione del teste e vi sono strumenti idonei il giudice a richiesta di parte può disporlo tramite collegamento audiovisivo che assicuri la contestualità, un suo ausiliario è presso il teste per attestarne le generalità e assicurare le cautele del caso e redarre verbale delle operazioni; altri casi sono: o persona che ha reso dichiarazioni in altro procedimento se i verbali sono già stati acquisiti o persona ammessa a programma di protezione o si procede per reati di crimine organizzato è obbligatorio salvo il giudice ritenga assolutamente necessaria la presenza in aula o persona protetta destinataria di decreto di cambiamento delle generalità o testimone o perito che si trovi all’estero testimonianza di autorità: o capo dello Stato => è assunta nella sede in cui esercita tale funzione o agente diplomatico all’estero => tramite richiesta per mezzo del ministero della giustizia all’autorità consolare del luogo salvo il giudice ritenga la comparizione indispensabile o agente diplomatico straniero => nel rispetto delle convenzioni internazionali o presidente di una camera, presidente del consiglio, presidente della corte costituzionale => è assunta a loro richiesta nella sede in cui esercitano le funzioni salvo il giudice ritenga la comparizione indispensabile (205 206) 28.L’esame del perito e del consulente tecnico Identica procedura per l’esame del teste si segue per quello del perito e del consulente tecnico, questi però possono avvalersi di documenti, note scritte e pubblicazioni acquisibili al fascicolo del dibattimento anche d’ufficio (501). 29.L’esame della parte privata Le regole della testimonianza si estendono all’esame dell’imputato, coimputato nel medesimo reato verso cui si proceda congiuntamente, imputato giudicato nello stesso processo per fatti connessi o collegati che non sia sentito come testimone, parte civile non esaminata come testimone, responsabile civile e civilmente obbligato che richiedano o acconsentano l’esame (208 503); ovviamente le parti essendo interessate al processo non hanno l’obbligo di rispondere secondo verità, se rifiutano di rispondere ne è fatta menzione nel verbale; si applicano le disposizioni esaminate per la testimonianza, tuttavia all’esame dell’imputato non si applicano quelle relative alla testimonianza indiretta (209). 30.L’esame di persona indagata o imputata, in separato procedimento penale, per fatti connessi o collegati All’assunzione dell’esame di persona sottoposta a separato procedimento penale per fatti legati a quello per cui si procede da vincoli di connessione o collegamento probatorio si procede a richiesta di parte o d’ufficio se la necessità derivi da riferimenti operati da un testimone (210), si applicano le disposizioni esaminate per la testimonianza; se deve essere esaminato un collaboratore di giustizia il giudice a richiesta di parte dispone che sia acquisito dal fascicolo del PM il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione limitatamente alle parti concernenti la responsabilità degli imputati di quel processo; a richiesta di parte il giudice dispone l’acquisizione di copia per estratto del registro del direttore del carcere in cui sono annotati il nome del soggetto, quello di chi ha svolto il colloquio a fini investigativi, data e ora di inizio e fine, nonché di copia per estratto del registro carcerario per la parte relativa ai colloqui a fini investigativi intervenuti col collaborante. 31.L’esame diretto, il controesame e il riesame L’escussione del testimone segue l’iter della examination e cross examination: - esame diretto è è condotto dalla parte che ha chiesto l’ammissione e completato dalle parti portatrici di un interesse comune controesame è da parte dei contraddittori riesame è l’escussione è completata dalla parte che ha condotto l’esame l’escussione del minore invece è condotta dal presidente del collegio su domande e contestazioni delle parti, può avvalersi dell’ausilio di un familiare o uno psicologo e se ritiene che l’esame diretto non gli sia nocivo dispone con ordinanza la prosecuzione nelle forme ordinarie, se ritiene necessario o una parte lo richiede stabilisce luogo e tempo e modalità particolari, l’udienza stessa può svolgersi in luogo diverso dal tribunale come strutture specializzate o l’abitazione del teste. Le dichiarazioni testimoniali vanno documentate integralmente con mezzi di riproduzione e se ciò non è possibile con le forme della perizia, è necessaria poi verbalizzazione in forma riassuntiva, invece la trascrizione della riproduzione è disposta solo a richiesta di parte. Particolare modalità è l’esame attraverso un vetro specchio con un impianto citofonico, avviene per il minore offeso da reati sessuali su richiesta sua o del difensore e per l’infermo di mente vittima del reato; infine per l’esame di persona ammessa a programma di protezione si assumono le cautele necessarie. 32.Le regole di escussione L’escussione di fonte di prova è occasione in cui maggiormente si avverte la presenza del collegio in funzione di vigilanza sul rispetto delle regole, in particolare il presidente deve vigilare affinché l’esame sia condotto senza ledere il rispetto della persona intervenendo per assicurare la pertinenza delle domande e la genuinità delle risposte e lealtà dell’esame e la correttezza delle contestazioni, può consentire al teste di consultare documenti da lui redatti, vi sono regole diverse per: - - esame diretto è è finalizzato ad evidenziare l’elemento utile a chi ha richiesto l’ammissione e dunque è fondamentale per il diritto alla prova, non può essere condotto con domande suggestive, ciò per evitare il pericolo di deposizioni concordate controesame è è finalizzato al controllo di veridicità sulle dichiarazioni rese, sono consentite tutte le domande idonee allo scopo comprese quelle suggestive cioè quelle che suggerendo la risposta sono capaci di disorientare un testimone non veritiero; il tentativo di far cadere in contraddizione il teste non può però dar luogo ad addebiti di slealtà perché non va screditata la persona ma le dichiarazioni tutte le domande devono essere tali da non nuocere alla sincerità della risposta (divieto di domande nocive) (499). 33.Le contestazioni La veridicità delle risposte è controllabile con il meccanismo delle contestazioni per evidenziare divergenze tra quanto dichiarato in dibattimento dal testimone e quanto affermato come persona informata sui fatti nel corso delle indagini o dell’udienza preliminare contenuto nel fascicolo delle parti, la contestazione va effettuata dopo la deposizione attraverso lettura delle dichiarazioni precedenti che sono valutate dal giudice ai fini della credibilità. Le dichiarazioni del teste nelle indagini o in udienza preliminare possono essere acquisite al fascicolo del dibattimento se risulti che la divergenza di deposizione trova causa in una intimidazione o allettamento quando per circostanze emerse in dibattimento vi siano elementi accertati dal giudice a richiesta di parte per ritenere ciò, analogamente per le dichiarazioni assunte in sede di integrazione probatoria (422) dal GUP sono acquisite al fascicolo del dibattimento e valutate ai fini della prova verso le parti che hanno partecipato alla loro assunzione; l’istituto si applica anche all’esame di periti e consulenti e persone verso cui si proceda separatamente per imputazioni connesse o collegate dal punto di vista probatorio. In parte analogo è il discorso per le contestazioni nel corso dell’esame delle parti private, a prescindere dai casi di cui sopra confluiscono nel fascicolo del dibattimento le dichiarazioni assunte dal PM cui il difensore abbia potuto assistere e quelle assunte dal giudice in sede di interrogatorio del soggetto destinatario di misura pre-cautelare o cautelare personale o a seguito di integrazione probatoria disposta in udienza preliminare (503). Le parti possono servirsi per le contestazioni anche di dichiarazioni rese in altro procedimento qualora manchi il consenso dell’imputato all’acquisizione del verbale che le contiene. Alla luce dell’istituto in esame il bilanciamento tra principio di oralità-immediatezza ed esigenza di non dispersione non è stato ottenuto con la possibilità di contestare alla persona che si sta esaminando ciò che ha detto in precedenza ma con l’inclusione delle dichiarazioni utilizzate per la contestazione tra i dati probatori che il giudice può porre a base della decisione; dunque il metodo orale non è veicolo esclusivo della formazione della prova in dibattimento (500). 34.La perizia La perizia è disposta dal giudice d’ufficio o su richiesta di parte, il perito è citato a comparire per rendere il parere, se la complessità del quesito non consente una risposta immediata il giudice con ordinanza sospende il dibattimento e fissa entro 60 giorni una nuova udienza alla quale il perito dovrà comparire per la risposta designando un componente del collegio perché sovraintenda alle operazioni peritali (508); quando lo ritiene necessario il giudice dispone la consegna al perito di documenti in originale o di altri oggetti e ordina che sia estratta copia autenticata; nei procedimenti per falsificazione di valuta perito è un tecnico della Banca d’Italia o del tesoro e se il giudice non ha sede a Roma vi è rogatoria al GIP di Roma con ordinanza con cui formula i quesiti e indica le parti e i difensori da convocare e trasmette gli atti anche in copia e il corpo del reato e i documenti occorrenti; nei procedimenti per falsità di atti il giudice ordina la presentazione di scritture di comparazione detenute presso pubblici ufficiali o comunque quando non vi sia dubbio sull’autenticità e ordinando se necessario perquisizioni o sequestri, il giudice può disporre anche che l’imputato rilasci se possibile alla presenza del perito una scrittura di comparazione facendo menzione dell’eventuale rifiuto e di quant’altro utile per valutare la genuinità della scrittura. 35.Le acquisizioni documentali Documenti sono scritti o rappresentazioni di persone o cose con qualsiasi mezzo, è vietata l’acquisizione se contengono informazioni su voci correnti nel pubblico o sulla moralità delle parti dei testimoni dei consulenti e dei periti (234) e di documenti contenenti dichiarazioni anonime che non siano corpo del reato o provengano dall’imputato (240); le parti hanno facoltà di esaminare i documenti di cui è chiesta l’ammissione e quelli ammessi sono inseriti nel fascicolo del dibattimento (515); il giudice dispone la traduzione se necessario (242) e autorizza la cancelleria a rilasciare a chi lo richiede copia autenticata del documento salvo debba rimanere segreto (243), trasmette al PM dopo la definizione del procedimento copia del documento che reputa falso qualora ciò non sia accertato con la sentenza di condanna (241). Tra i documenti sono comprese le sentenze irrevocabili acquisibili ai fini della prova del fatto in esse accertato e valutabili per l’attendibilità (238bis). Diversa disciplina riguarda: - - - - verbali di mezzi di prova assunti in altro procedimento penale è sono acquisiti su richiesta scritta espressa col deposito della lista testimoniale anche se il procedimento non è stato definito con sentenza in giudicato purché assunti nell’incidente probatorio o in dibattimento (in quanto non sono le uniche modalità di formazione della prova); sono utilizzabili solo verso gli imputati i cui difensori abbiano partecipato all’assunzione del mezzo verbali di mezzi di prova assunti in giudizio civile è possono essere acquisiti se il giudizio sia definito con sentenza passata in giudicato; è utilizzabile solo verso l’imputato nei cui confronti faccia stato la sentenza civile documentazione di atti diversi è è sempre acquisibile previa richiesta scritta in sede di deposito della lista testimoniale la documentazione di atti irripetibili anche per cause sopravvenute altri verbali contenenti dichiarazioni è possono essere acquisiti solo col consenso dell’imputato, se il verbale ha contenuto dichiarativo è prevista la possibilità che insieme alla richiesta di acquisizione sia chiesta anche la citazione del dichiarante che può essere autorizzata dal presidente del collegio solo dopo che il collegio abbia disposto l’acquisizione della documentazione e ammesso l’esame, per i reati di crimine organizzato la citazione avviene solo se ritenuta indispensabile (238 190bis); sono utilizzabili solo verso l’imputato che vi consenta, in mancanza di consenso sono utilizzabili per le contestazioni nell’esame del testimone o parti private e in tal modo potrebbero entrare nel fascicolo del dibattimento Sintesi: - - l’acquisizione può avere a oggetto non solo i verbali di mezzi di prova ma pure la documentazione di altri atti il consenso delle parti rileva solo per l’acquisizione di verbali di atti a contenuto dichiarativo diversi dai verbali di mezzi di prova o atti irripetibili anche senza consenso i verbali di dichiarazioni sono utilizzabili per le contestazioni alle parti è riconosciuto il diritto di ottenere l’esame delle persone che abbiano reso precedenti dichiarazioni anche se queste siano contenute in verbali di mezzi di prova (salvo per il minore di anni 16 nei delitti sessuale, e per i reati di crimine organizzato => è necessaria la dimostrazione di specifiche esigenze che rendano necessario l’esame) i verbali di atti compiuti in altro procedimento acquisiti al fascicolo del dibattimento non sono per ciò solo utilizzabili ai fini della decisione dovendo il giudice disporne anche d’ufficio la lettura, non è quindi sufficiente che le parti abbiano potuti esaminarli come per i documenti in senso stretto (511bis) 36.L’integrazione probatoria ex officio L’istruzione probatoria si fonda sul riconoscimento alle parti del diritto alla prova ma non esclude casi di prova officiosa (190), questi per quanto riguarda la fase dibattimentale sono: - potere d’intervento del presidente del collegio nell’esame di testimone o altra parte privata è si applica sia per indicare alle parti temi di prova nuovi o più ampi utili alla completezza - - dell’esame sia per porre domande ai testimoni e ai periti e ai consulenti e alle parti già esaminate, le domande sono rivolte solo dopo il controesame e resta salvo il diritto delle parti di concludere l’esame secondo l’ordine prestabilito (506) ammissione anche d’ufficio di nuovi mezzi di prova è il giudice la ordina conclusa l’istruzione dibattimentale sia su richiesta delle parti che d’ufficio (507) se risulti assolutamente necessario (es testimonianza diretta: per la sua utilizzabilità occorre la presenza del teste di riferimento), ciò può riguardare sia gli atti assunti in dibattimento che quelli acquisiti al fascicolo del dibattimento su accordo delle parti introduzione di mezzi di prova necessari all’accertamento dei fatti rispetto i quali le parti siano rimasti inerti o siano decadute è ha la funzione di riequilibrare le posizioni delle parti e dunque valorizzare il contraddittorio 37.Le letture consentite La lettura di atti in precedenza formati è operata sia in sede di contestazioni che per recuperare elementi di prova non ottenibili attraverso l’escussione diretta della fonte, il principio di non dispersione interferisce anche qui con quello di oralità-immediatezza, conseguenza della lettura è l’inserimento dei verbali degli atti letti nel fascicolo del dibattimento (515) equiparandoli atti compiuti nel dibattimento e dunque il giudice potrà addivenire alla prova del fatto anche in base ad atti formati altrove. Letture consentite: - - - - verbali di dichiarazioni rese al PM o alla PG (su delega del PM) o al difensore della parte privata o al giudice, durante le indagini o l’udienza preliminare, dall’imputato contumace o assente o che rifiuti di sottoporsi ad esame; sono però inutilizzabili le dichiarazioni nei confronti di altri senza il loro consenso verbale dell’interrogatorio reso dall’imputato in udienza preliminare con le forme dell’esame dibattimentale alla presenza del coimputato e del suo difensore verbale di dichiarazioni dell’imputato se nel corso del dibattimento emergano elementi concreti che facciano ritenere che sia sottoposto a minaccia o allettamento per non deporre o deporre il falso (5131 5141) a richiesta di parte verbali delle dichiarazioni rese al PM o alla PG (su delega del PM) o al difensore della parte privata o al giudice, durante le indagini o l’udienza preliminare, dalla persona giudicata in separato processo per il medesimo reato quando non sia possibile ottenerne la presenza nonostante l’accompagnamento coattivo né sia possibile assumerne l’esame per fatti e circostanze imprevedibili al momento in cui rese le dichiarazioni; se la persona si presenta ma si avvale della facoltà di tacere il giudice dispone la lettura dei verbali delle precedenti dichiarazioni solo su accordo delle parti (5132) sempre lette anche d’ufficio le dichiarazioni precedentemente rese dall’imputato o coimputato assunte con le forme dell’incidente probatorio (5133) - - - - a richiesta di parte gli atti assunti dalla PG o dal PM o dai difensori delle parti private o dal giudice nel corso dell’udienza preliminare quando ne sia divenuta impossibile la ripetizione per fatti o circostanze imprevedibili (5121) verbali di dichiarazioni rese da persona residente all’estere anche a seguito di rogatoria internazionale quando sia stata citata e non sia comparsa e non sia assolutamente possibile ottenerne la presenza per l’esame in dibattimento (512bis) verbali relativi all’acquisizione e alle operazioni di distruzione degli atti concernenti intercettazioni illegali e dei documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni (5121bis) le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia al PM o alla PG oltre il termine entro cui va redatto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione sono valutabili ai fini della prova dei fatti in esse affermati contro le persone diverse dal dichiarante solo se per fatti o circostanze imprevedibili ne sia divenuta impossibile la ripetizione 38.La lettura o la dichiarazione di utilizzabilità dei verbali degli atti inseriti, ab origine o in limine litis, nel fascicolo per il dibattimento La lettura della documentazione degli atti nel fascicolo del dibattimento è sempre consentita, possono dunque essere letti gli atti compiuti anteriormente al dibattimento ma confluiti nel fascicolo per disposizione dell’organo che ha ordinato la vocatio in iudicium o per accordo delle parti, la lettura dei verbali delle dichiarazioni orali di querela o di istanza può disporsi ai soli fini dell’accertamento dell’esistenza della condizione di procedibilità (511). In luogo della lettura il giudice anche d’ufficio può indicare specificamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione e ciò equivale alla loro lettura (dichiarazione di utilizzabilità), tuttavia ciascuna parte può ottenere la lettura di verbali di dichiarazioni, invece riguardo altri atti il giudice è vincolato alla richiesta di lettura solo se si delinea un serio disaccordo sul loro contenuto; la facoltà di chiedere la lettura o l’indicazione degli atti è attribuita anche agli enti e associazioni intervenuti in giudizio. 39.La lettura della documentazione, già acquisita al fascicolo dibattimentale, relativa ad atti compiuti in altri procedimenti Il giudice per poter usare i verbali di mezzi di prova e in genere la documentazione relativa ad atti compiuti in altro procedimento già acquisita quale prova documentale al fascicolo del dibattimento deve disporne anche d’ufficio la lettura; si procede a lettura solo dopo l’escussione della fonte diretta se si stratta di atti a contenuto dichiarativo e sia stato disposto l’esame del dichiarante (511bis). 40.Le letture vietate Al di fuori dei casi di cui sopra è vietata la lettura e quindi l’impiego a fini decisionali della documentazione di atti diversi da quelli assunti in fase di istruzione dibattimentale, tuttavia riguardo gli atti compiuti dalla PG l’ufficiale o agente esaminato come teste può servirsi dei verbali e altra documentazione ma solo in aiuto della memoria per cui è vietata la lettura (514). 41.La modifica dell’imputazione e la correlazione tra accusa e sentenza Regola fondamentale di civiltà giuridica è la correlazione tra accusa e sentenza, nel nostro ordinamento non è applicato in maniera rigorosa la qual cosa avrebbe dovuto comportare in ogni caso di modifica dell’imputazione l’interruzione del dibattimento e l’avvio di nuove indagini da parte del PM per determinarsi sull’esercizio dell’azione penale, ma così non è per cui è possibile una sentenza su un’accusa diversa da quella in base alla quale si è instaurato il giudizio in tali casi: - - modifica della contestazione è il PM modifica l’imputazione e procede alla relativa contestazione se il fatto risultato diverso nel corso del dibattimento non appartenga alla competenza di un giudice superiore contestazione suppletiva è se emerge un reato connesso (concorso formale di reati o continuazione) o una circostanza aggravante il PM procede alla nuova contestazione purché la cognizione non appartenga a un giudice superiore (in entrambi i casi il giudice può rilevare d’ufficio o gli interessati possono eccepire a pena di decadenza subito dopo la nuova contestazione o in caso di concessione di un termine a difesa o di sospensione del dibattimento prima di ogni altro atto dell’udienza fissata per la prosecuzione del dibattimento: a) che la cognizione appartiene al tribunale collegiale e invece è stato investito il giudice monocratico; b) che doveva essere celebrata l’udienza preliminare invece non celebrata; 516 517) - nuova contestazione è se emerge un fatto assolutamente nuovo e per il quale si debba procedere d’ufficio si procede solo se l’imputato acconsenta alla contestazione del nuovo fatto (518) Salvo la contestazione abbia ad oggetto la recidiva il presidente del collegio informa l’imputato che ha diritto a un termine a difesa la cui concessione può comportare sospensione del dibattimento per un tempo non inferiore al termine per comparire ma non superiore a 40 giorni, il dibattimento è sospeso con fissazione di una nuova udienza per la prosecuzione sempre in tali termini anche quando il PM chieda che la modifica della contestazione o la contestazione suppletiva sia inserita nel verbale del dibattimento in vista della notifica per estratto all’imputato contumace o assente; l’imputato può sempre chiedere l’ammissione di nuovi mezzi di prova così come le altre parti private e il PM (519 520); in relazione al fatto diverso o al reato concorrente contestato l’imputato può chiedere oblazione o patteggiamento se abbia formulato analoga richiesta riguardo le originarie imputazioni o se la modifica della contestazione o la contestazione suppletiva sia intervenuta in relazione a un fatto già risultante dagli atti d’indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale (516 517). Il principio di correlazione tra contestazione e sentenza esige che il giudice possa diversamente qualificare il fatto solo se il reato non ecceda la sua competenza, non risulti attribuito alla cognizione del tribunale collegiale anziché monocratico, non sia tra quelli per cui è prevista udienza preliminare e non si sia tenuta; inoltre se il giudice accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che ha introdotto il giudizio o da come risultante dalla modifica dell’imputazione dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al PM; la sentenza di condanna pronunciata per un fatto nuovo o per un reato concorrente o per una circostanza aggravante è nulla in relazione a tali elementi se resa in violazione di tale disciplina (521 522). 42.I reati commessi in udienza Il potere di arresto di chi commette un reato in udienza è del PM, è escluso però l’arresto per reati concernenti il contenuto di una deposizione testimoniale (476) ciò per impedire la turbativa dell’acquisizione del dato probatorio, quando sia in discussione quel che il testimone riferisce la valutazione sulla falsità è rinviata per cui in caso di indizi del reato di falsa testimonianza il giudice rimette gli atti al PM alla fine della fase processuale in cui il testimone ha prestato il suo ufficio in base a una valutazione comparativa col resto del materiale probatorio (207), vi è invece immediata trasmissione degli atti al PM se il testimone rifiuti di deporre. 43.La discussione Conclusa l’istruttoria dibattimentale segue la discussione finale in cui prendono la parola in tale ordine: - PM difensore della parte civile difensore del responsabile civile difensore del civilmente obbligato difensore dell’imputato visto l’ampio spazio dialettico nella fase antecedente questa si riduce alla mera formulazione e illustrazione delle conclusioni; in caso di reati di maggiore allarme sociale anche se connessi con altri reati nel corso della discussione le parti formulano e illustrano le conclusioni anche in ordine alla separazione dei processi motivata dal fatto che taluno degli imputati in stato di custodia cautelare per scadenza dei termini e carenza di altro titolo di detenzione sarebbe rimesso in libertà in caso di condanna. Il presidente dirige la discussione limitandosi a impedire divagazioni o ripetizioni o interruzioni (523), terminata dichiara chiuso il dibattimento (524) e provvede agli adempimenti formali, appone il visto sul verbale di udienza sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale redattore affinché sia incluso al fascicolo del dibattimento insieme alla trascrizione della stenotopia (483). 44.La documentazione del dibattimento Tutto quanto compiuto in udienza è documentato dal verbale d’udienza che l’ausiliario redige indicando: - luogo, data e ora di apertura e chiusura nomi e cognomi dei giudici del PM generalità dell’imputato delle altre parti e dei loro rappresentanti nomi e cognomi dei difensori impedimento a comparire se conosciuto di coloro che sarebbero dovuti intervenire descrizione di quanto l’ausiliario ha fatto, ha constatato o è avvenuto in sua presenza dichiarazioni ricevute da lui o da altro pubblico ufficiale che assiste dichiarazioni specificando se rese spontaneamente o su domanda (riportandola) e se è avvenuta con consultazione di note scritte (136 480) descrizione delle attività svolte in udienza riproduzione in forma sintetica delle richieste e conclusioni del PM e dei difensori riproduzione in forma integrale dei provvedimenti dati oralmente dal presidente (481) assunzione dei mezzi di prova: o generalità di testimoni, consulenti, periti, parti private, interpreti o menzione dell’impegno a dire la verità assunto con la lettura della formula di rito o riproduzione in forma diretta delle domande poste dalle parti o dal presidente e delle risposte delle persone esaminate o in caso di verbale in forma riassuntiva su ordine del giudice (140) il presidente del collegio vigila affinché sia riprodotta nell’originaria genuina espressione la parte essenziale delle dichiarazioni con la descrizione delle circostanze nelle quali sono rese se queste possano servire a valutarne la credibilità (510) gli allegati al verbale: - provvedimenti del giudice pubblicati in udienza mediante lettura memorie presentati dalle parti a sostegno delle loro richieste o conclusioni su richiesta di parte nei limiti strettamente necessari ogni dichiarazione non contraria alla legge cui abbiano interesse nell’attività di vigilanza sull’esatta riproduzione delle attività dibattimentali il presidente dispone che l’ausiliario dia lettura di singole parti del verbale al fine di verificarne la fedeltà e la completezza, decide poi con ordinanza sulle domande di rettificazione o cancellazione (482). 45.L’udienza di comparizione davanti al tribunale ordinario in composizione monocratica Il PM forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice con il decreto di citazione subito dopo la notificazione (553), fino alla trasmissione il GIP assume eventuali atti urgenti e provvede sulle misure cautelari (554); almeno 7 giorni prima l’udienza dibattimentale le parti devono depositare a pena di inammissibilità le liste dei soggetti da esaminare, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento può essere chiesto patteggiamento o abbreviato o oblazione; in caso di reato perseguibile a querela il giudice verifica se il querelante sia disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare. In giudizio le parti indicano dopo la dichiarazione di apertura i fatti che intendono provare e chiedono l’ammissione dei mezzi di prova, eventualmente concordano l’acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti di indagine o investigazione difensiva, per il resto si osservano le norme ordinarie (555). 46.Il dibattimento davanti al tribunale ordinario in composizione monocratica Si osservano le norme per il dibattimento dinanzi al giudice collegiale con tali peculiarità: - - il verbale d’udienza è redatto solo in forma riassuntiva se le parti vi consenta e il giudice non ritenga necessaria la redazione integrale l’esame e il controesame dei testimoni può essere condotto dal giudice su domande e contestazioni delle parti se queste consensualmente lo chiedano (disposizione difficile da giustificare in termini di snellimento, pare un ritorno al codice abrogato) la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa di sostituzione in caso di impedimento del giudice (559) 47.L’udienza di comparizione davanti al giudice di pace Il giudice di pace ha funzione essenzialmente conciliativa per cui compito primario per i reati procedibili a querela è la composizione bonaria e riguardo le ipotesi di danno derivante da reato la sollecitazione a condotte riparatorie, la fase di giudizio si articola quindi in: - udienza di comparizione dibattimento Fissata l’udienza di comparizione il PM o la persona offesa (a seconda da chi sia partita l’iniziativa) deposita in cancelleria del giudice di pace l’atto di citazione a giudizio con le relative notifiche almeno 7 giorni prima, se non ha provveduto con l’atto introduttivo la parte che chiede l’esame deve depositare la lista nello stesso termine, il giudice anche d’ufficio rinnova se occorre la convocazione o la citazione a giudizio o le relative notificazioni; la mancata comparizione dell’offeso o del suo procuratore speciale (salvo caso fortuito o forza maggiore) determina improcedibilità del ricorso salvo l’imputato o l’offeso chieda che si proceda al giudizio, con l’ordinanza di improcedibilità il giudice condanna il ricorrente alle spese e se fatta domanda al risarcimento del citato; se il giudice constata che il reato contestato non rientra tra quelli per cui è ammessa la citazione in giudizio in base a istanza dell’offeso trasmette gli atti al PM salvo l’imputato chieda di procedere ugualmente al giudizio. Il ricorrente può presentare istanza di fissazione di nuova udienza se prova che la mancata comparizione sia dovuta a caso fortuito o forza maggiore al giudice a pena di decadenza entro 10 giorni dalla cessazione di questi, se accoglie l’istanza convoca le parti per una nuova udienza invitando il ricorrente a provvedere alle notifiche, se la respinge pronuncia decreto motivato impugnabile con ricorso al tribunale monocratico che decide con ordinanza inoppugnabile. In udienza in presenza di reato procedibile a querela il giudice promuove la conciliazione e se necessario rinvia l’udienza per non più di 2 mesi, quanto dichiarato dalle parti nel corso dell’attività conciliativa non è utilizzabile ai fini della deliberazione in caso di insuccesso di ciò, l’imputato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento può chiedere oblazione, se la conciliazione avviene è redatto verbale attestante la remissione di querela o la rinuncia al ricorso al giudice e la relativa accettazione (entrambi hanno gli stessi effetti). 48.Il dibattimento davanti al giudice di pace Dichiarato aperto il dibattimento il giudice ammette i mezzi di prova richiesti dalle parti escludendo quelli vietati dalla legge o superflui o irrilevanti, invita poi le parti a indicare gli atti da inserire nel fascicolo per il dibattimento, se non si può procedere immediatamente fissa altra udienza per il giudizio autorizzando ciascuna parte alla citazione dei propri teste e consulenti, la parte che omette la citazione decade dalla prova, su accordo delle parti l’esame può essere condotto dal giudice in base alle domande e contestazioni di queste; è ammessa l’integrazione probatoria di ufficio che può essere motivata dalla inerzia di parte. Il verbale di udienza è di regola in forma riassuntiva, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale ordinario in caso di impedimento del giudice menzionandolo, la motivazione della sentenza in forma abbreviata è dettata direttamente a verbale o depositata in cancelleria entro 15 giorni dalla lettura del dispositivo; tali regole si applicano anche al giudizio a seguito di presentazione immediata o citazione contestuale dell’imputato. Peculiari esiti del giudizio: - - - estinzione per tenuità del fatto è se l’imputato e l’offeso non si oppongano il giudice può dichiarare con sentenza la tenuità del fatto quando rispetto all’interesse tutelato è esiguo il danno o il pericolo anche in relazione alla sua occasionalità e al grado di colpevolezza tenendo conto poi del pregiudizio per l’imputato in caso di condanna condotte riparatorie è il processo si estingue all’esito di condotte riparatorie, sentite le parti e l’eventuale offeso il giudice dichiara ciò con sentenza enunciandone la causa nel dispositivo se l’imputato vi ha provveduto prima dell’udienza di comparizione con restituzioni o risarcimento e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato con modalità che il giudice ritenga adeguare; il processo può essere sospeso per non più di 3 mesi se l’imputato dimostri di non aver potuto provvedere in precedenza e chieda di poter provvedere alla riparazione, con l’ordinanza di sospensione il giudice incarica un ufficiale di PG o un operatore del servizio sociale di verificare l’effettività delle attività riparatorie condanna è in caso di condanna a permanenza domiciliare (a casa sabato e domenica) il condannato può chiedere l’esecuzione continuativa della pena; il giudice se ritiene di poter applicare in luogo della permanenza domiciliare il lavoro di pubblica utilità indica nella sentenza il tipo e la durata in modo che l’imputato o il difensore possa valutare se avanzare apposita richiesta in tal senso, per acquisirla il giudice fissa nuova udienza e una volta acquisita integra il dispositivo della sentenza e ne dà lettura Sezione 3: Gli atti successivi al dibattimento 49.L’equità del giudizio Il termine equità indica una forma di giurisdizione più complessa di quella di diritto, la linea di demarcazione fra le due è il principio di legalità che separa l’intervento creativo del legislatore da quello applicativo del giudice, quest’ultimo però non è un meccanico esecutore in quanto anch’egli adattando la norma al caso concreto compie un’attività creativa che tuttavia deve muoversi all’interno dei principi fissati dalla norma; equità è dunque l’applicazione equilibrata della norma giuridica, equa udienza è quella che dà alle garanzie individuali portata effettiva. 50.Il principio del libero convincimento del giudice Il principio del libero convincimento del giudice è fondamentale per l’intero processo, nel ricostruire il fatto deve essere libero di valutare il materiale probatorio senza essere vincolati a pregiudizi formulati dalla legge, ciò non vuol dire però prova a valutazione libera in quanto vi è l’esigenza di limiti a garanzia della giustizia del procedimento: - - - legalità del procedimento probatorio è vi sono regole puntuali per l’assunzione dei mezzi di prova, norma centrale è il 526 (a base della deliberazione solo i mezzi di prova legittimamente acquisiti nel dibattimento, sono escluse le dichiarazioni di chi non si sia voluto sottoporre a esame da parte dell’imputato) collocata in modo strategico subito prima delle regole sulla deliberazione come avvertimento al giudice sull’adempimento dei suoi doveri e a riconferma della inutilizzabilità degli elementi di prova acquisiti in violazione della legge (191), è l’utilizzabilità che dà contenuto al diritto alla prova fissando un rapporto di consequenzialità tra forma e acquisizione probatoria per cui sono utilizzabili solo le prove assunte in dibattimento nel rispetto del contraddittorio, in tale ottica vanno lette le previsioni che limitano tassativamente i casi di prova officiosa e quelle che connotano il nuovo rito in termini di massima proiezione delle connotazioni specifiche del modello accusatorio (es 188 193 190) regole di valutazione è indicano i criteri che vanno seguiti dal giudice nel valutare il dato probatorio come quello per cui gli indizi hanno valore probatorio solo se gravi precisi e concordanti (1922) o ancora si esclude che l’affermazione di responsabilità possa fondarsi solo sulla chiamata in reità o in correità (1923,4) obbligo di motivazione è il giudice deve dar conto dei risultati probatori acquisiti e dei criteri in base ai quali li ha valutati (1921), deve procedere all’esposizione concisa ma esaustiva dei motivi di fatto e diritto su cui si fonda la decisione indicando gli elementi di prova a base di essa e l’enunciazione delle ragioni che hanno indotto a ritenere non attendibili gli elementi di prova contrari (546), in tal modo la parte ha certezza che gli elementi di prova introdotti per effetti dell’esercizio del relativo diritto assumono comunque rilevanza che sarà eventualmente controllabile in sede di impugnazione 51.La deliberazione della sentenza Esaurita la fase pubblica del dibattimento il giudice procede in forma segreta alla deliberazione della decisione, le regole che governano ciò si ispirano all’immediatezza intesa come: - - immutabilità della composizione dell’ufficio giudicante: o alla deliberazione concorrono a pena di nullità gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento e qualora i supplenti debbano intervenire in sostituzione dei titolari impediti i provvedimenti adottati conservano efficacia se non espressamente revocati (525) o ordine della deliberazione: § questioni preliminari non ancora risolve e ogni altra questione procedurale § questioni di fatto e diritto concernenti l’imputazione e quelle relative alle misure di sicurezza § questioni riguardanti la responsabilità civile o ogni membro del collegio esprime il voto dopo aver manifestato la propria opinione su ogni questione, nel tribunale ordinario vota per primo il giudice meno anziano e per ultimo il presidente, nella corte d’assise votano prima i giudici popolari dal meno anziano o in caso di più di 2 opinioni sull’entità della pena o della misura di sicurezza si accorpano quelle più vicine finché non sia raggiunta la maggioranza, in ogni altro caso prevale la soluzione più favorevole all’imputato (527) continuità spazio-temporale tra dibattimento e decisione è la sentenza va deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento e la deliberazione non può essere sospesa se non in caso di assoluta necessità (525), uno di questi è quello relativo alla lettura del verbale d’udienza redatto con stenotipia o l’ascolto o visione di riproduzione di atti del dibattimento che avvengono normalmente in camera di consiglio con l’intervento dell’ausiliario e se del caso del tecnico incaricato della documentazione (528) e invece la sospensione si giustifica con la necessità per esigenze di segretezza di deliberare senza la presenza dell’ausiliario e delle parti (125) 52.La sentenza La sentenza ha un duplice contenuto perché è a un tempo una dichiarazione di volontà e un atto d’intelligenza: esprime l’applicazione della norma nel caso (dispositivo: dichiarazione di non doversi procedere, assoluzione, condanna) concreto e dà ragione di tale applicazione (motivazione: esposizione dei motivi di fatto e diritto su cui si fonda la decisione); gli altri requisiti sono: - intestazione “in nome del popolo italiano” indicazione del giudice generalità dell’imputato e delle altre parti private imputazione conclusioni delle parti - data e sottoscrizione del giudice (collegio => presidente ed estensore => impedimento del primo provvede il più anziano, del secondo provvede il solo presidente) cause di nullità della sentenza sono: (546 1253) - mancanza o incompletezza del dispositivo mancanza della sottoscrizione del giudice mancanza della motivazione non è vizio la contraddittorietà della motivazione che rileva solo se integra l’ipotesi di carenza. 53.La redazione della motivazione della sentenza La redazione della motivazione è di regola contestuale al dispositivo, quando non sia possibile procedere alla redazione immediata si provvede non oltre 15 giorni dalla pronuncia o in un termine maggiore che non può superare 90 giorni in caso di motivazione particolarmente complessa per il numero delle parti o la quantità e gravità delle imputazioni, il maggior termine è indicato nel dispositivo; se il giudice ha disposto la separazione perché taluno dei condannati è in stato di custodia cautelare e per la scadenza dei termini e la carenza di altri titoli di detenzione sarebbe rimesso in libertà provvede alla motivazione per ciascuno dei processi separati con precedenza alla motivazione di condanna degli imputati in custodia cautelare, il termine per il deposito è raddoppiato per la motivazione della sentenza senza precedenza (544), a tal fine il presidente del tribunale può prorogare su richiesta motivata del giudice i termini per il deposito una solva volta e per massimo 90 giorni esonerando il giudice estensore da altri incarichi, in ogni caso il provvedimento è comunicato al CSM. 54.La pubblicazione della sentenza Il primo atto successivo alla deliberazione è la pubblicazione mediante lettura in udienza del dispositivo redatto e sottoscritto dal presidente, a ciò può seguire la lettura della motivazione o una sua esposizione riassuntiva quando sia stata redatta contestualmente, ciò giova alla pubblicità e al controllo sociale (545). 55.Il deposito della sentenza Se la sentenza non è depositata in cancelleria immediatamente dopo la pubblicazione o entro i termini previsti o entro i termini indicati l’avviso di deposito va comunicato al PM e notificato alle parti private che hanno diritto d’impugnazione e al difensore dell’imputato, in ogni caso l’avviso con estratto della sentenza è notificato all’imputato contumace e comunicato al procuratore generale presso la corte di appello (548). 56.La correzione della sentenza La procedura di rettifica delle sentenza è la stessa per la correzione di errori materiali (130), si provvede se occorra completare la motivazione insufficiente o manchi o sia incompleto alcuno degli altri requisiti (547). 57.La sentenza di non doversi procedere Viene pronunciata quando l’azione penale non doveva essere iniziata o proseguita per: - mancanza della condizione di procedibilità o di proseguibilità dell’azione che emerga con certezza dagli atti o la prova dell’esistenza sia insufficiente o contraddittoria (529) estinzione del reato quando sussista una causa d’estinzione o sia dubbia l’esistenza di questa (531) 58.La sentenza di assoluzione Nel merito il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo quando: - - vi è la prova che il fatto non sussiste, che l’imputato non lo ha commesso, che il fatto non costituisce reato, che il reato è stato commesso da persona non imputabile manchi la prova della colpevolezza o sia insufficiente o contraddittoria => il dubbio è in favore dell’imputato che va assolto quando dagli atti non emerga la prova piena e inequivocabile della sua responsabilità vi è causa di giustificazione o di non punibilità o la ricorrenza sia dubbia il fatto non è previsto come reato con tale sentenza il giudice applica nei casi previsti le misure di sicurezza (530), inoltre come nel caso precedente vi è liberazione dell’imputato in custodia cautelare e la dichiarazione di cessazione di altre misure cautelari personali (532) e la restituzione delle cose oggetto di sequestro preventivo salvo debbano essere confiscate o mantenute in sequestro a garanzia dell’esecuzione delle disposizioni patrimoniali della sentenza (323); indipendentemente dall’affermazione di responsabilità dell’imputato viene dichiarata la pronuncia di falsità dei documenti nel dispositivo della sentenza con l’ordine (salvo pregiudichi terzi non intervenuti come parti) di cancellazione o ripristino o rinnovazione o riforma del documento (537). 59.La sentenza di condanna La sentenza di condanna è pronunciata se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio, con essa si applica la pena e l’eventuale misura di sicurezza (533) e si impone il pagamento delle spese comprese quelle per il mantenimento per la custodia cautelare (535), se riguarda più reati il giudice stabilisce la pena per ciascuno quindi determina la pena da applicare secondo le norme sul concorso o la continuazione, nei casi di legge dichiara il condannato delinquente o contravventore abituale o professionale o per tendenza. La pena detentiva entro 2 anni è sostituibile con la semidetenzione, quella entro 1 anno con la libertà controllata e quella entro 6 mesi con la pena pecuniaria; nei processi per reati di maggiore allarme sociale anche se connessi ad altri il giudice nel pronunciare la sentenza di condanna può disporre la separazione delle imputazioni anche verso lo stesso condannato quando taluno dei condannati si trova in stato di custodia cautelare e sarebbe rimesso in libertà per scadenza dei termini o carenza di titoli di detenzione (533); se applica una pena pecuniaria il giudice condanna il civilmente obbligato a pagare in caso di insolvibilità del condannato (534). Con la sentenza di condanna che concede la sospensione condizionale della pena il giudice ordina la liberazione dell’imputato in custodia cautelare e dichiara la cessazione delle altre misure cautelari personali (532), ulteriori disposizioni possono riguardare la concessione della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (533), l’ordina di pubblicazione della sentenza su uno o più giornali (531), la pronuncia sulla falsità di documenti (537); possono poi essere disposte prescrizioni particolari in ragione della natura del reato (es per reati commessi in competizioni sportive il divieto di accesso ai luoghi di esse). 60.La pronuncia sulle questioni civili Nel pronunciare la sentenza di condanna il giudice decide sulla domanda della parte civile, se l’accoglie condanna l’imputato al risarcimento provvedendo alla liquidazione quando gli elementi acquisiti la consentano salvo vi sia competenza di altro giudice altrimenti pronuncia condanna generica e rimette le parti dinanzi al giudice civile accordando a richiesta della parte civile una provvisionale nei limiti del danno provato, questa è immediatamente esecutiva invece la condanna alla restituzione e al risarcimento è dichiarata provvisoriamente esecutiva a richiesta della parte civile quando vi siano giusti motivi, la condanna la risarcimento si estende al responsabile civile citato o intervenuto di cui sia riconosciuta la responsabilità (538 – 540). L’accoglimento della domanda della parte civile non comporta automaticamente condanna alle spese di questa potendo il giudice disporre la compensazione, parimenti può disporla in caso di spese in favore dell’imputato quando sia rigettata la domanda della parte civile o l’imputato sia assolto per cause diverse dal difetto di imputabilità, se la parte civile ha agito con colpa grave il giudice può condannarla al risarcimento dei danni all’imputato o al responsabile civile (541); il querelante può essere condannato alle spese e a risarcire il danno al responsabile civile e all’imputato se l’assoluzione vi è perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso (542); è prevista la pubblicazione della sentenza come riparazione del danno (543). Capitolo XI: LE IMPUGNAZIONI Sezione 1: Le disposizioni generali 1.La nozione d’impugnazione L’impugnazione è il rimedio che in casi tassativi la legge accorda alle parti e talvolta a soggetti che parti non sono per rimuovere gli effetti pregiudizievoli di un provvedimento giurisdizionale che ritengono ingiusto o illegittimo; la funzione è consentire il perfezionamento per gradi della cognizione fino ad addivenire alla certezza, ciò tramite l’instaurazione di un nuovo giudizio che sostituisca il provvedimento reputato ingiusto oppure sostituisca o elimini il provvedimento considerato illegittimo. 2.La distinzione delle impugnazioni La decisione è definitiva quando sia passato attraverso le possibili impugnazioni ovvero il titolare dell’impugnazione abbia deciso di accettarla non esercitando il diritto in tempo utile, distinzioni: - - - prima: o ordinarie => producono il giudicato qualora siano state esperite tutte o non siano più esperibili o straordinarie => presuppongono il giudicato sono dunque rimedi eccezionali seconda: o principali => avverso la decisione del giudice sul fatto per cui si è avviato il procedimento penale o incidentali => avverso decisioni che incidentalmente sono adottate dal giudice nel corso del procedimento mai con sentenza ma con ordinanza o decreto (es ordinanza cautelare) terza: o di merito => si sollecita la riforma di una decisione reputata ingiusta con un nuovo giudizio sul fatto già deciso o di legittimità => si vuole far invalidare il provvedimento in cui il giudizio si è trasfuso per vizi del medesimo l’ultima distinzione non è così netta in quanto anche la cassazione può pronunciare sul merito come la corte d’appello può rilevare vizi di legittimità. 3.La tassatività delle impugnazioni Ogni impugnazione si risolve in una nuova decisione e dunque un nuovo giudizio che potrebbe essere soggetto ad errore, la cose potrebbe protrarsi all’infinito per cui vi è la necessità di contenere i controlli e ritenere il giudizio non più ripetibile dopo la sua eventuale rinnovazione e l’espletamento di un controllo sulla legalità del giudizio di merito; l’esigenza di certezza delle statuizioni impone che ange gli strumenti per il controllo del giudizio siano indicati dalla legge che stabilisce: - quando un provvedimento è soggetto a impugnazione (tassatività dei casi) quale mezzo può essere utilizzato (tassatività dei mezzi) è ammette deroghe per cui un provvedimento impugnabile non può essere privato del controllo per l’erronea scelta del mezzo per cui il giudice incompetente trasmetterà l’impugnazione a quello competente (5685) I mezzi di impugnazione: - - - - appello: o come impugnazione ordinaria => introduce il 2° di giudizio sul merito o come impugnazione incidentale => introduce il controllo collegiale nel merito di un provvedimento cautelare ricorso per cassazione: o come impugnazione ordinaria => sottopone il provvedimento (cautelare o decisorio) a un controllo di legittimità o come impugnazione straordinaria => elimina da una sentenza della cassazione un errore di fatto revisione => è impugnazione straordinaria che sostituisce con una pronuncia di assoluzione una sentenza di condanna o un decreto penale di condanna irrevocabili riesame => è impugnazione incidentale che verifica anche nel merito provvedimenti incidenti sulle libertà costituzionali revoca della sentenza di non luogo a procedere => è impugnazione straordinaria esperibile per la sopravvenienza o la scoperta di nuovi elementi di accusa quando la sentenza pronunciata all’esito dell’udienza preliminare non sia più impugnabile con i mezzi ordinari opposizione al decreto penale di condanna => si sollecita la definizione oggettivamente giurisdizionale o il patteggiamento o l’oblazione di una controversia penale che il giudice aveva ritenuto di risolvere inaudita altera parte le ultime due pur diverse strutturalmente dalle altre impugnazioni hanno la medesima funzione. L’impugnazione di un provvedimento al di fuori dei casi previsti determina sempre pronuncia d’inammissibilità connessa alla prescritta inoppugnabilità del provvedimento, il principio di tassatività dei casi si integra con quello di immediata ricorribilità di tutti i provvedimenti in tema di libertà personale e tutte le sentenze escluse quelle sulla competenza suscettibili di dar luogo a un conflitto di giurisdizione o competenza (ciò perché è investita di ciò comunque la cassazione) (5682); non deroga al principio di tassatività dei casi (perché il legislatore non poteva prevedere che siano emessi) la possibilità di ricorrere per cassazione contro quei provvedimenti del tutto estranei agli schemi normativi (provvedimenti abnormi). 4.L’impugnabilità del provvedimento Il giudizio d’impugnazione non opera automaticamente, la legge individua i casi in cui i provvedimenti sono impugnabili (impugnabilità oggettiva) e i soggetti in astratto abilitati all’esercizio di tale potere (diritto ad impugnare) e per quali ragioni può essere fatto valere (interesse ad impugnare); impugnabilità significa mancanza di divieti normativi al controllo del provvedimento, salvo specifici casi in cui la legge prevede l’inoppugnabilità oggettiva di norma una pronuncia diviene definitiva ed esecutiva all’esito dei giudizi d’impugnazione che la legge consenta, il 2° di giurisdizione è assicurato contro ogni sentenza di 1°, il regime dell’appello è diversificato perché non può essere proposto indistintamente contro tutte le sentenze di 1° e non è proponibile negli stessi casi da tutte le parti, il ricorso per cassazione può essere proposto anche per saltum intervenendo direttamente sulla sentenza di 1° ciò però non è previsto in tutti i casi in cui è possibile l’appello per cui si ha conversione del ricorso per cassazione in appello quando la parte lamenti: - la mancata assunzione di un mezzo di prova decisivo di cui abbia fatto richiesta la mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione ciò perché il giudice di appello è più idoneo ad assumere la prova e a integrare la motivazione. Ulteriore ipotesi di conversione si ha quando di più parti legittimate ad impugnare alcune propongano appello altre ricorso per saltum per cui si ha conversione in appello (580) salvo chi ha proposto quest’ultimo dichiari di rinunciarvi entro 15 giorni dalla notificazione del ricorso, in tal caso è l’appello che si converte in ricorso e le parti devono presentare entro 15 giorni dalla rinuncia all’appello nuovi motivi se l’atto di appello non aveva i requisiti per valere come ricorso cioè riguardava solo il merito (569). L’impugnazione delle ordinanze: - quelle riguardanti la libertà personale è indipendentemente dal contesto processuale in cui sono emesse sono impugnabili in via immediata le altre è occorre far riferimento alla fase processuale per cui quelle emesse nella fase degli atti preliminari al dibattimento o nella fase del dibattimento sono impugnabili solo con la sentenza anche se questa è impugnata solo per connessione con l’ordinanza (586) 5.Il diritto a impugnare e l’interesse a impugnare La legittimazione a impugnare è l’attribuzione per legge a determinati soggetti della potestà d’impugnazione, è requisito necessario ma non sufficiente per instaurare il giudizio di impugnazione in quanto occorre per chi è legittimato che dalla pronuncia derivi un pregiudizio alle ragioni fatte valere o non soddisfi le domande avanzate nel corso del procedimento penale, questo è l’interesse ad impugnare che fa della potestà di impugnare un potere d’iniziativa rapportato a un effettivo interesse al controllo del provvedimento (5683,4). 6.L’impugnazione dell’imputato I titolari del diritto di impugnazione: - - - impugnazioni principali ordinarie: o imputato o responsabile civile o civilmente obbligato o PM o parte civile o persona offesa o querelante impugnazioni principali straordinarie: o condannato e suoi congiunti, per la revisione o condannato e procuratore generale, per il ricorso straordinario per cassazione impugnazioni incidentali: o indagato o imputato o altri soggetti interessati a impugnare provvedimenti di cautela reale Riguardo l’imputato il diritto d’impugnazione può essere esercitato da: (571) - lui personalmente procuratore speciale difensore non revocato o che non abbia rinunciato e risulti essere tale al momento del deposito del provvedimento difensore nominato in funzione dell’impugnazione tutore curatore speciale Vista la stretta connessione con le statuizioni penali l’impugnazione della pronuncia di condanna o assoluzione estende i suoi effetti anche alle statuizioni civili quando vi sia interdipendenza col capo o col punto della sentenza impugnato, l’imputato può anche impugnare la sentenza ai soli effetti civili cioè i capi relativi alla condanna alle restituzioni spese e risarcimento ma anche le disposizioni della sentenza di assoluzione o non luogo a procedere circa le domande proposte dall’imputato per il risarcimento e la rifusione delle spese (4272-4 5412 542), quest’ultima impugnazione è proposta con lo stesso mezzo di quella delle disposizioni penali (574); quando deve dichiarare il reato estinto per amnistia o prescrizione verso l’imputato contro cui è stata pronunciata condanna anche generica alle restituzioni o risarcimento verso la parte civile il giudice decide sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili (578). 7.L’impugnazione del responsabile civile Il responsabile civile si può avvalere degli stessi mezzi d’impugnazione dell’imputato e può contestare sia le disposizioni relative alla responsabilità penale che quelle relative alla condanna in solido con l’imputato alle restituzioni spese e risarcimento, può poi impugnare le disposizioni della sentenza di assoluzione o non luogo a procedere circa le domande verso la parte civile o il querelante per risarcimento e spese (575 5412 542). 8.L’impugnazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria Il civilmente obbligato può impugnare con gli stessi mezzi dell’imputato sia i capi della sentenza relativi alla sua condanna al pagamento di una somma pari alla pena pecuniaria inflitta all’imputato (534) sia quelli che riflettono la responsabilità penale di quest’ultimo (575). 9.L’impugnazione dell’ufficio del pubblico ministero Legittimati a impugnare nell’interesse dell’accusa sono: - PM che nel dibattimento ha presentato le conclusioni procuratore della repubblica presso il tribunale ordinario => può interloquire sulla volontà espressa dal PM procuratore generale della repubblica presso la corte d’appello => può integrare o modificare le determinazioni del procuratore della repubblica e proporre impugnazione nonostante l’impugnazione del PM o la sua acquiescenza (570) 10.L’impugnazione della parte civile La parte civile può interloquire solo sugli effetti civili del provvedimento per cui in caso di condanna può impugnare i capi che riguardano l’azione civile e in caso di proscioglimento può impugnare ai soli effetti della responsabilità civile, può poi impugnare la sentenza pronunciata all’esisto dell’abbreviato quando abbia consentito a ciò (5761), riguardo gli effetti penali non è riconosciuto autonomo potere d’intervento ma può solo sollecitare l’iniziativa del PM con richiesta motivata, se questo non vi aderisce deve spiegarne le ragioni con decreto motivato da notificare al richiedente (572); la parte civile può poi presentare ricorso per cassazione nei casi in cui è ammesso (606) contro la sentenza di non luogo a procedere. 11.L’impugnazione della persona offesa e degli enti esponenziali L’offeso e gli enti rappresentativi possono solo sollecitare l’iniziativa del PM come la parte civile, l’offeso che abbia chiesto la citazione a giudizio dell’imputato può impugnare anche agli effetti penali la sentenza di proscioglimento del giudice di pace negli stessi casi in cui è ammessa l’impugnazione del PM, l’offeso può poi ricorrere per cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere per lamentare il mancato avviso di fissazione della data dell’udienza preliminare o il mancato rispetto del termine dilatorio tra avviso e udienza. 12.L’impugnazione del querelante Il querelante condannato a pagare le spese allo Stato o spese e risarcimento al responsabile civile e all’imputato prosciolto perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso può impugnare sia la sentenza di non luogo a procedere che quella di assoluzione ai soli effetti della responsabilità civile (4724 5762). 13.La forma dell’impugnazione L’impugnazione va proposta a pena di inammissibilità con dichiarazione scritta indicante: - provvedimento impugnato data del provvedimento giudice che lo ha emesso capi o punti della decisione cui si riferisce richieste che si formulano motivi dell’impugnazione: indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta (581) possono essere aggiunti motivi nuovi da presentare in cancelleria del giudice dell’impugnazione fino a 15 giorni prima l’udienza, l’inammissibilità della dichiarazione di impugnazione si estende a questi ultimi (5854), anche l’impugnazione per i soli interessi civili è proposta con le forme di quella penale (5731). 14.La presentazione dell’impugnazione L’atto d’impugnazione può essere presentato personalmente o a mezzo di un incaricato, il destinatario è il cancelliere del giudice che ha emesso il provvedimento, ricevuto l’atto vi appone indicazione del presentante e del giorno, lo sottoscrive e lo unisce agli atti del procedimento e se richiesto rilascia attestazione della ricezione; la dichiarazione può essere presentata anche nella cancelleria del tribunale ordinario o giudice di pace del luogo dell’impugnante privato o ad un agente consolare all’estere che deve trasmetterla alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento (582). 15.La spedizione dell’impugnazione In luogo della presentazioni le parti e i difensori possono proporre impugnazione con spedizione di telegramma o raccomandata alla cancelleria del giudice del provvedimento e si considera proposta il giorno della spedizione, la sottoscrizione delle parti private va autenticata da notaio o altra persona autorizzata o dal difensore, il pubblico ufficiale allega agli atti del procedimento la busta con l’atto d’impugnazione dopo aver indicato il giorno in cui è pervenuto e apposta la sottoscrizione (583). 16.La notificazione dell’impugnazione Tutte le parti intervenute nel processo devono prendere conoscenza dell’impugnazione ai fini del contraddittorio per cui il pubblico ufficiale che riceve l’atto d’impugnazione (che deve essere ricevuto in numero di copie sufficienti) lo notifica alle altre parti private e lo comunica al PM senza ritardo (584). 17.La trasmissione degli atti L’ausiliario del giudice che riceve l’impugnazione deve trasmettere alla cancelleria del giudice dell’impugnazione il provvedimento impugnato con l’atto d’impugnazione e gli atti del procedimento, con ciò termina il grado di giudizio (salvo sia impugnazione incidentale) (590). 18.Le cause d’inammissibilità dell’impugnazione L’impugnazione è inammissibile quando: - non sono osservate le forme prescritte le modalità di presentazione il rispetto dei termini perentori a pena di decadenza vi è carenza di legittimazione di interesse il provvedimento è inoppugnabile vi è rinunzia all’impugnazione (per le ordinanze rese nella fase degli atti preliminari al dibattimento o nel dibattimento) è stata impugnata la sola ordinanza disgiunta dalla sentenza conclusiva del grado (586) l’inammissibilità è dichiarata anche d’ufficio in ogni stato e grado con ordinanza notificata all’impugnante e soggetta a ricorso per cassazione, nel dichiararla il giudice dispone l’esecuzione del provvedimento impugnato (591). 19.La decadenza dal diritto ad impugnare per decorso del termine La pronuncia giurisdizionale diviene definitiva tanto dopo l’esperimento dei mezzi di impugnazione quanto nel caso le parti decidano di non impugnare o rinuncino all’impugnazione, siccome per impugnare occorre indicare i motivi e formulare richieste precise è previsto un termine per impugnare per consentire l’esame delle ragioni del provvedimento, tali ragioni sono conoscibili dal momento del deposito in cancellerie. I termini per impugnare: - - 15 giorni dalla lettura (per tutte le parti presenti o che dovevano esserlo) => per il provvedimento pubblicato in udienza con lettura del dispositivo e subito motivato 15 giorni dalla notifica alle parti o comunicazione al PM dell’avviso di deposito => per la pronuncia emessa a seguito di procedimento in camera di consiglio (127) 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito => per i provvedimenti resi in udienza con motivazione non contestuale quando il giudice vi provvede non oltre 15 giorni dalla pronuncia 45 giorni dalla scadenza del termine per il deposito => quando per la complessità il giudice si riserva di motivare oltre 15 giorni ma entro 90 giorni dalla pronuncia negli ultimi due casi se il deposito non avviene il termine decorre dalla comunicazione e notificazione dell’avvenuto deposito. Per il contumace il termine decorre dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione dell’avviso di deposito con estratto del provvedimento in cancelleria, per l’impugnazione del procuratore generale presso la corte d’appello verso tutti i provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice del distretto (esclusa la corte d’appello) il termine decorre dalla comunicazione dell’avviso di deposito che va eseguita con l’estratto del provvedimento, l’avviso di deposito di una pronuncia in 1° è notificato per la difesa all’imputato e al difensore e quando la decorrenza del termine è diversa per questi opera per entrambi il termine che scade per ultimo (548 585). 20.La rinuncia all’impugnazione proposta La rinuncia all’impugnazione può essere: - tacita è è lasciato inutilmente decorrere il termine per impugnare espressa è in riferimento ad un’impugnazione proposta va espressa con dichiarazione nelle forme e nei modi di quella di impugnazione ovvero direttamente in udienza dibattimentale prima che abbia inizio la discussione o la rinuncia del PM può avvenire da parte di quello presso: § il giudice a quo => può rinunciare solo all’impugnazione da lui proposta fino all’apertura del dibattimento § il giudice ad quem => può rinunciare anche all’impugnazione proposta da altro PM fino all’inizio della discussione in caso di impugnazione trattata in camera di consiglio il PM impugnante può rinunciare prima dell’udienza, successivamente può rinunciare il PM presso il giudice ad quem anche se l’impugnazione è stata proposta da altro PM (589); l’imputato può rinunciare all’impugnazione proposta dal suo difensore, tra le due volontà è la sua che prevale (571). 21.L’effetto devolutivo dell’impugnazione L’effetto devolutivo dell’impugnazione si realizza sotto un duplice profilo: - soggettivo è la cognizione del processo è attribuita a un giudice diverso e di grado superiore a quello che ha emesso il provvedimento oggettivo è il giudice dell’impugnazione è investito della cognizione nei limiti di ciò che è impugnato: o effetto totalmente devolutivo => è impugnata la decisione in tutti i capi e punti o effetto parzialmente devolutivo => solo alcuni impugnazioni: - giudice di pace => tribunale monocratico tribunale ordinario => corte d’appello corte d’assise => corte d’assise d’appello tribunale per i minorenni => sezione di corte d’appello per in minorenni cassazione => giudici di 1° e 2° a seconda che l’impugnazione produca l’effetto devolutivo si distinguono: - impugnazioni devolutive è appello, ricorso per cassazione impugnazioni non devolutive è opposizione al decreto penale di condanna, revoca della sentenza di non luogo a procedere (perché attribuiscono la cognizione allo stesso giudice che ha adottato il provvedimento), revisione (la corte d’appello ha la cognizione di un processo dinanzi a un giudice di grado inferiore, pari o superiore), mezzi d’impugnazione de libertate (possono riguardare decisioni assunte da un giudice di grado inferiore, pari o superiore) Capo della decisione è la statuizione sulla singola pretesa avanzata nel processo penale che in quanto suscettibile di esaurire da sola il contenuto di una sentenza può essere considerata in modo autonomo (es sentenza che si occupa di più imputati o di più imputazioni) Punto della decisione è un tema enucleabile dalla res iudicanda trattato e deciso dal giudice con autonoma statuizione (varie questioni che sono risolte autonomamente) L’ambito della devoluzione è individuato dai motivi dell’impugnazione che indicano i capi e i punti della decisione accompagnati da richieste specifiche sorrette da specifiche ragioni. 22.L’effetto sospensivo dell’impugnazione L’esecutività della pronuncia giurisdizionale è sospesa durante i termini per impugnare e fino all’esito del giudizio d’impugnazione, a tale regola a fanno eccezione le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà personale che non hanno effetto sospensivo, eccezioni a tale eccezione si hanno in caso di: - ricorso per cassazione dell’interessato contro la decisione del tribunale della libertà che abbia accolto l’appello del PM contro l’ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione di misura cautelare personale - riforma del tribunale della libertà a seguito di appello del PM della pronuncia con cui è stata disposta la revoca di misura in precedenza applicata, durante il termine per proporre ricorso per cassazione e fino all’esito del giudizio ciò per il favor libertatis (588). L’impugnazione per i soli interessi civili non sospende l’esecuzione delle disposizioni penali (573) e neanche dei capi civili, però a richiesta dell’imputato o del responsabile civile la corte d’appello può disporre revoca o sospensione della provvisoria esecuzione (ordinata dal giudice di 1° su richiesta della parte civile) della condanna alla restituzione e al risarcimento; sempre a richiesta dell’imputato o del responsabile civile la corte d’appello può disporre la sospensione dell’esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale quando vi siano gravi motivi; entrambe le decisioni sono adottate con ordinanza in camera di consiglio immediatamente esecutiva (540 600 605). La cassazione può sospendere in pendenza del ricorso l’esecuzione della condanna civile quando possa derivare grave e irreparabile danno, ciò a richiesta dell’imputato o del responsabile civile, è disposto con ordinanza in camera di consiglio (612). 23.L’effetto estensivo dell’impugnazione L’impugnazione si estende ai soggetti non impugnanti, salvo sia fondata su motivi esclusivamente personali l’impugnazione proposta da un imputato giova ai coimputati in caso di concorso di persone in uno stesso reato e di riunione di processi per reati diversi (solo se i motivi riguardino violazioni della legge processuale); l’impugnazione proposta dall’imputato si estende al responsabile civile e al civilmente obbligato e viceversa anche per gli effetti penali (587). 24.La condanna alle spese nei giudizi d’impugnazione Il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l’impugnazione condanna la parte privata che l’ha proposta al pagamento delle spese, anche i coimputati che hanno partecipato al giudizio d’impugnazione sono condannati in solido con l’imputato impugnante, nei giudizi d’impugnazione per i soli interessi civili la parte privata dichiarata soccombente è condannata alle spese, per l’imputato alla condanna penale consegue il pagamento delle spese anche per i precedenti gradi di giudizio pure nell’ipotesi in cui all’esito di questi sia stato prosciolto (592). Sezione 2: I mezzi d’impugnazione ordinari Titolo 1: L’appello 25.L’appello L’appello è il mezzo di impugnazione ordinario che consente a un giudice di grado superiore di rivedere in forma critica il giudizio pronunciato dal giudice di primo grado, con esso ci si doglia di solito dell’ingiustizia della decisione che visto il principio del libero convincimento ma intesa in senso soggettivo per l’appellante. 26.I provvedimenti appellabili Non è possibile elencare le possibili cause di ingiustizia ma si possono individuare provvedimenti non appellabili in quanto incapaci di determinare pregiudizi, in applicazione del principio di tassatività, sono appellabili: (5931,2) - - - sentenze di condanna a conclusione dell’abbreviato o del dibattimento o eccezione: § quando la condanna è alla sola pena dell’ammenda (5933) § per il solo PM rispetto alla sentenza che conclude l’abbreviato se il giudice non ha modificato il titolo di reato (4433) sentenze di proscioglimento per reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa a conclusione del dibattimento sentenze di proscioglimento all’esito dell’abbreviato o eccezione => per il solo imputato, è possibile appello solo contro le sentenze di assoluzione per difetto di imputabilità per vizio totale di mente (4431) sentenze del giudice di pace: o il PM solo contro le sentenze di condanna a una pena diversa da quella pecuniaria o l’imputato anche contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna (anche generica) al risarcimento 27.La legittimazione all’appello Legittimati all’appello sono: - difesa: (ognuno per suo conto nel termine di legge) o imputato o tutore o curatore speciale - - o difensore accusa: (si attivano in via alternativa e/o sostitutiva) o PM del dibattimento o procuratore della repubblica presso il tribunale o procuratore generale della repubblica presso la corte d’appello altre parti: o responsabile civile col mezzo dell’imputato o civilmente obbligato o parte civile solo per gli interessi o querelante civili 28.Il giudice d’appello Sono giudici di appello: - tribunale monocratico, su: o sentenze del giudice di pace corte d’appello, su: o sentenze del GIP o del GUP o del tribunale ordinario § all’interno della corte d’appello vi sono: • sezione per i minorenni, su: o provvedimenti del tribunale per i minorenni • corte di assise d’appello, su: o sentenze della corte di assise o del GIP per reati di competenza o del GUP della corte d’assise (596) 29.L’ambito di cognizione del giudice d’appello; 30.Il divieto di reformatio in peius La cognizione del giudice di appello non corrisponde strettamente alle sole questioni specifico oggetto di doglianza in quanto il giudice di appello deve stabilire se la conclusione del giudice di 1° sia aderente alle emergenze processuali, tale controllo pur orientato dall’indicazione dei capi e punti che secondo l’appellante vanno rettificati deve comunque consentire al giudice di trarre dall’individuazione dell’errore nella decisione tutte le conseguenze che la sua eliminazione comporti, per questo si distinguono valutazioni che il giudice può assumere: - ex officio: o sospensione condizionale della pena o non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale o applicazione di attenuanti o giudizio di compensazione tra circostanze - accoglimento dell’appello di parte: o PM, a seconda che la sentenza sia § confermata: • pene accessorie • misure di sicurezza § modificata una sentenza di proscioglimento: • pronunciare sentenza di condanna • applicare misure di sicurezza e ogni altro provvedimento § modificata una sentenza di condanna • dare al fatto una definizione giuridica più grave • mutare la specie della pena o aumentarne la quantità • revocare benefici • applicare misure di sicurezza e ogni altro provvedimento purché nei limiti della competenza per materia del giudice di 1° o imputato è vi è il divieto di reformatio in peius che impedisce di irrogare una pena più grave, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, revocare benefici, prosciogliere per causa meno favorevole di quella della sentenza appellata, il potere del giudice è limitato a: § qualificazione giuridica più grave del fatto sempre che non sia superata la competenza per materia del giudice di 1° 31.L’appello incidentale La regola del divieto di reformatio in peius subisce eccezione con l’appello incidentale, la parte non impugnante può proporlo entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’atto di gravame anche se aveva originariamente prestato acquiescenza alla decisione (595), ciò non è una sorta di rimessione in termini ma serve a completare il contraddittorio; l’appello incidentale è collegato a quello principale per cui perde efficacia in caso di inammissibilità di quest’ultimo o rinuncia ad esso, l’appello incidentale è rimedio per contrastare le pretese dell’appellante, tuttavia un’ulteriore interpretazione di tale strumento può essere quella di uno strumento deterrente. Si prevede infatti che se l’appello incidentale è presentato dall’accusa i poteri cognitivi del giudice sono gli stessi di quelli che avrebbe in caso questa avesse presentato appello principale (per cui in caso di sentenza di condanna può aggravare la posizione dell’imputato, in caso di proscioglimento può pronunciare condanna). L’intento deterrente pare confermato dal 595 secondo cui sono esclusi tali effetti verso il coimputato non appellante che non abbia partecipato al giudizio d’appello. 32.Gli atti preliminari al giudizio di appello Il giudizio in appello ha luogo se non debba essere dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione si svolge secondo le regole del giudizio di 1° in quanto applicabili, anche qui vi sono gli atti preliminari al dibattimento destinati alla citazioni delle parti interessate, il giudice monocratico o il presidente della corte emette il decreto di citazione che indica: N U L L I T A - imputato e suo difensore giorno, luogo, ora di comparizione (non inferiore a 20 giorni) avvertimento che in caso di non comparizione l’imputato sarà giudicato in contumacia giudice altre parti private e loro difensori data e sottoscrizione del giudice e dell’ausiliario destinatari della citazione sono: (598 601) - imputato appellante o anche se non appellante responsabile civile civilmente obbligato parte civile querelante che abbia proposto appello o sia destinatario dell’appello dell’imputato per gli interessi 33.La decisione in camera di consiglio Il dibattimento pubblico non ha luogo in caso l’appello abbia ad oggetto esclusivamente: - specie o misura della pena applicabilità delle attenuanti generiche applicabilità di sanzioni sostitutive concessione di benefici in tal caso è celebrato con la forma abbreviata della decisione in camera di consiglio (127) e di ciò è fatta menzione nel decreto di citazione (6012), la partecipazione delle parti all’udienza non è indispensabile salvo sia disposta l’assunzione di nuovi mezzi di prova, l’udienza è rinviata se vi è legittimo impedimento dell’imputato che ha manifestato la volontà di comparire (599); ulteriori ipotesi di procedura camerale: - - domanda della parte civile di provvisoria esecuzione della condanna a restituzioni e risarcimento già avanzata in 1° con esito negativo domanda dell’imputato o del responsabile civile di revoca o sospensione della provvisoria esecuzione della condanna alle restituzioni e al risarcimento disposta dal giudice di 1° o di sospensione dell’esecuzione della condanna alla provvisionale (600) appello contro la sentenza pronunciata all’esito del giudizio abbreviato (4434) 34.Il dibattimento in appello L’appello è trattato in pubblica udienza, il dibattimento si avvia con la relazione sulla causa svolta dal giudice monocratico o dal presidente del collegio o suo delegato e si articola con le modalità del 1°, al fine di valutare la fondatezza delle doglianze il giudice può disporre anche d’ufficio lettura di atti del 1° o antecedenti (nei limiti delle disposizioni per il 1°) (602). Il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale per la riassunzione di mezzi di prova già acquisiti in 1° o per l’assunzione di nuovi mezzi solo quando ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, qualora però i nuovi mezzi siano sopravvenuti o scoperti dopo il 1° il giudice dispone l’assunzione a richiesta di parte nel rispetto dei criteri del 190, alle stesse condizioni va disposta la rinnovazione quando la richiesta proviene dall’imputato contumace in 1° che dimostri di non essere comparso per caso fortuito o forza maggiore o mancata conoscenza incolpevole della vocatio in iudicium. Sulla richiesta di rinnovazione il giudice provvede con ordinanza nel contraddittorio, inoltre dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in ogni caso se la ritiene assolutamente necessaria; all’istruttoria si procede se possibile immediatamente o in altra udienza entro non oltre 10 giorni (603). La discussione segue l’ordine del 1° (523) (602). 35.La sentenza di appello La decisione è assunta in forma di sentenza che può essere riguardo la pronuncia appellata di: - annullamento : o se nel procedimento di 1° si è verificata una nullità assoluta da cui sia derivata nullità del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di 1° o se nel procedimento di 1° si è verificata una nullità a regime intermedio non sanata da cui sia derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di 1° dichiarata la nullità con sentenza il giudice rinvia gli atti a quello che procedeva quando si è prodotto il vizio (185), in caso di vizio non sanato che non riconducibile alla nullità a regime intermedio o non incidente sulla decisione impugnata il giudice dispone la rinnovazione dell’atto nullo qualora ritenga che esso fornisca elementi necessari al giudizio oppure dichiarata la nullità decide nel merito o se non sono state rispettate le disposizioni in tema di nuove contestazioni o le regole in base alle quali è ripartita la competenza tra i giudici di 1° in caso di difetto di contestazione non necessariamente è annullata l’intera sentenza dal giudice ma può limitarsi alla parte di essa affetta da nullità cioè quella riguardante la contestazione non rituale: 1. condanna per fatto diverso => nullità dell’intero atto e trasmissione al giudice di 1° 2. condanna per reato concorrente o fatto nuovo non ritualmente contestati => nullità del relativo capo della sentenza, eliminazione della pena corrispondente, notizia al PM per le sue determinazioni 3. applicazione di aggravante non ritualmente contestata => è esclusa e se occorre vi è nuovo giudizio di comparazione e rideterminazione della pena 4. erronea contestazione di aggravante per cui è stabilita pena di specie diversa da quella ordinaria o aggravante a effetto speciale => nullità della parte della sentenza relativa, trasmissione degli atti al giudice di 1° salvo il giudice di appello ritenga prevalenti o equivalenti le attenuanti per cui provvede egli stesso riguardo l’annullamento per violazione delle regole di competenza è disposto quando il giudice d’appello riconosca l’incompetenza per materia per difetto o per territorio o per connessione purché tale incompetenza sia stata nel 1° ritualmente eccepita e l’eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello, in tal caso è disposta trasmissione al PM presso il giudice di 1° ritenuto competente salvo per il caso di incompetenza per connessione per cui la trasmissione è direttamente al giudice di 1° (24); in caso di incompetenza per materia per eccesso non rileva per cui il giudice di appello decide comunque nel merito - o se l’imputato contumace in 1° dinanzi al giudice di pace provi di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore o non aver avuto conoscenza del provvedimento di citazione senza colpa ovvero in caso di atto di citazione per il 1° notificato mediante consegna al difensore l’imputato non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento conferma riforma => i possibili contenuti sono quelli esaminati a proposito dei poteri cognitivi del giudice copia del provvedimento è trasmessa senza ritardo con gli atti a cura della cancelleria al giudice di 1° quando sia competente per l’esecuzione e non sia proposto ricorso per cassazione (605). N.B. In caso di non rituale contestazione per reato concorrente o fatto nuovo o di aggravante il giudice d’appello se annulla una sentenza della corte d’assise o del tribunale collegiale dispone la trasmissione ad altra sezione della stessa corte o tribunale o in mancanza alla corte o tribunale più vicina; se annulla una sentenza di un tribunale monocratico o di un GIP o di un GUP dispone la trasmissione degli atti al medesimo tribunale ma il giudice deve essere diverso da quello che ha emesso la sentenza annullata (604) Titolo 2: Il ricorso per cassazione 36.Il ricorso per cassazione Il ricorso per cassazione è il mezzo d’impugnazione ordinario mediante il quale si chiede l’invalidazione per violazione di legge di un provvedimento emesso in 1° (ricorso per saltum) o in 2° da un giudice di merito; l’attività tipica del giudice di legittimità è l’accertamento giudiziale del vizio e il conseguente annullamento dell’atto ma la cui eventuale rinnovazione è effettuata dal giudice del rinvio. 37.I motivi del ricorso per cassazione Le sentenze del giudice di appello sono sempre ricorribili per cassazione, quelle di 1° lo sono o perché dichiarate dalla legge inappellabili o perché si propone ricorso per saltum. I motivi del ricorso: (606) - - esercizio da parte del giudice di una potestà non consentita ai pubblici poteri o riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi inosservanza o erronea applicazione della legge penale o altre norme giuridiche di cui si debba tener conto nell’applicazione della legge penale così come l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità, decadenza mancata assunzione di un mezzo di prova decisivo quando la parte ne abbia fatto richiesta pure nel corso dell’istruzione dibattimentale mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame la cassazione è l’unico giudice con competenza funzionale di legittimità, la sua funzione è nomofilattica cioè assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale e il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni. 38.I provvedimenti ricorribili per cassazione Il ricorso per cassazione può essere proposto anche contro provvedimenti giurisdizionali, diversi dalla sentenza conclusiva di un grado di giudizio, che espressamente la legge processuale dichiari ricorribili (pag 723). 39.La legittimazione a ricorrere per cassazione Legittimati a ricorrere per cassazione sono: - - - - imputato => può impugnare le sentenze inappellabili anche se pronunciate dal giudice di pace e per saltum quelle che è legittimato ad appellare (569 607), deve essere assistito da difensore cassazionista a pena di inammissibilità del ricorso (613) procuratore generale presso la corte d’appello => contro ogni sentenza di appello o inappellabile o contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello o inappellabile procuratore presso il tribunale => contro ogni sentenza inappellabile della corte d’assise, del tribunale ordinario, del GUP, del GIP o del giudice di pace e contro la sentenza di non luogo a procedere; può proporre ricorso per saltum contro sentenze appellabili emesse dal tribunale ordinario o dal GUP o dal GIP o dal giudice di pace l’offeso => che ha chiesto la citazione a giudizio dell’imputato dinanzi al giudice di pace può ricorrere contro le sentenze di proscioglimento e di condanna a pena pecuniaria e per saltum ove non ritenga di dover proporre appello contro sentenza di condanna che applica una pena diversa da quella pecuniaria 40.L’ambito di cognizione della corte di cassazione Il ricorso attribuisce alla cassazione la cognizione del procedimento penale limitatamente ai motivi proposti, in più ha la cognizione ex lege delle questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado e di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d’appello (609), il giudizio investe questioni di diritto e solo eccezionalmente di fatto. 41.Gli atti preliminari al giudizio di cassazione Dopo l’invio del provvedimento impugnato, dell’atto d’impugnazione e degli atti del procedimento alla cancelleria della cassazione da parte della cancelleria del giudice a quo esperite le formalità conseguenti alla presentazione dell’atto di impugnazione (590), si avvia la fase degli atti preliminari al giudizio di cassazione deputata alle attività per la trattazione del ricorso cui provvedono diversi organi, all’assegnazione provvede il primo presidente disponendo l’attribuzione alle singole sezioni (5 giudici) o su richiesta del procuratore generale o delle parti o d’ufficio alle sezioni unite (9 giudici) quando le questioni siano di speciale importanza o occorra dirimere un contrasto fra sezioni; il ricorso alle sezioni unite può essere disposto con ordinanza anche da una sezione cui sia stato affidato il ricorso quando d’ufficio o su richiesta di parte ritenga che la questione possa dar luogo a un contrasto giurisprudenziale (618). 42.L’esame di ammissibilità del ricorso Il presidente della corte se rileva una causa di inammissibilità del ricorso lo assegna ad apposita sezione il cui presidente fissa la data per la decisione in camera di consiglio, la cancelleria dà comunicazione del deposito degli atti e della data dell’udienza al procuratore generale e ai difensori almeno 30 giorni prima enunciando la causa di inammissibilità, si applicano le disposizioni sul procedimento in camera di consiglio, in caso non sia dichiarata l’inammissibilità gli atti sono rimessi al presidente. Al di fuori di tale ipotesi il presidente della corte provvede ad assegnare i ricorsi alle sezioni secondo i criteri delle leggi di ordinamento giudiziario (610 611), la data per la trattazione è fissata dal primo presidente in caso di sezioni unite o dal presidente della sezione, tali organi designano il relatore e dispongono la riunione o separazione dei giudizi quando giovi alla speditezza; almeno 30 giorni prima l’udienza la cancelleria ne dà avviso al procuratore generale presso la cassazione e ai difensori indicando se il ricorso sarà deciso in udienza pubblica o in camera di consiglio, tale termine per consentire al ricorrente di presentare in cancelleria motivi nuovi nel numero di copie necessarie per tutte le parti (585) che però non possono riguardare doglianze diverse da quelle consentite o violazioni di legge coperte dal giudicato perché non dedotte con i motivi d’appello (606), ciò non vale ovviamente nel ricorso per saltum o contro provvedimenti inappellabili (610). 43.La decisione in camera di consiglio La cassazione decide in camera di consiglio nei casi di legge (pag 726), ciò è regolato dalle norme per il procedimento in camera di consiglio e avviene senza intervento dei difensori, la corte giudica sulle richieste del procuratore generale, sui motivi e le memorie che possono essere anche di replica da presentare fino a 5 giorni prima l’udienza (611). 44.Il dibattimento nel giudizio di cassazione Quando la corte decide in udienza pubblica si applicano le norme del 1°, non è consentita la partecipazione delle parti privati che possono comparire solo a mezzo difensore, il dibattimento si avvia con la relazione della causa del presidente della sezione o consigliere delegato preceduta dalla verifica della costituzione delle parti e la regolarità degli avvisi, vi è poi la requisitoria del PM e l’esposizione delle ragioni della parte civile, responsabile civile, civilmente obbligato e imputato (614), le esposizioni delle ragioni delle parti private per le quali non sono ammesse repliche si fonda sui motivi proposti (585). 45.La deliberazione, la pubblicazione e il deposito della sentenza La corte delibera in camera di consiglio subito dopo terminata l’udienza, ciò è differito solo se per la complessità della questione il presidente lo ritenga indispensabile, la deliberazione è collegiale secondo le norme del 1° (527) così come i requisiti della sentenza (546) che è pubblicata subito dopo la deliberazione mediante lettura del dispositivo (615); conclusa la deliberazione il presidente o il consigliere designato redige la motivazione secondo le norme del 1°, la sentenza è sottoscritta dal presidente e dall’estensore e depositata in cancelleria non oltre 30 giorni dalla deliberazione; il presidente dispone che la corte si riunisca in camera di consiglio per la lettura e l’approvazione del testo della motivazione, sulle proposte di rettifica o integrazione o cancellazione la corte delibera senza formalità (617). 46.La declaratoria di inammissibilità e il rigetto del ricorso La pronuncia può essere di: - - inammissibilità è consegue alla constatazione che il ricorso si fonda su motivi diversi da quelli consentiti o manifestamente infondati, va dichiarata anche quando i motivi denunciano violazioni di legge non dedotte in appello su cui quindi si è formato il giudicato (ciò non vale in caso di ricorso per saltum e rispetto alle questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado e a quelle che non sarebbe stato possibile produrre in appello, 606) rigetto è quando non sono ritenute condivisibili le critiche al provvedimento, è una declaratoria d’infondatezza nel merito della doglianza diversa dalla manifesta infondatezza che invece da luogo a inammissibilità in tali due casi la cancelleria trasmette a quella del giudice della decisione gli atti e la copia del solo dispositivo affinché sia eseguita annotazione della decisione in margine o in fine dell’originale del provvedimento impugnato (625), inoltre la parte privata ricorrente è condannata a pagare le spese del procedimento, in caso di rigetto può essere poi condannata a pagare una somma alla cassa delle ammende, ciò anche in caso di inammissibilità salvo la corte accerti che non vi è stata colpa (616) - accoglimento è annullamento del provvedimento con rinvio o senza rinvio, totale o parziale 47.L’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato I casi di annullamento senza rinvio sono: - - - il fatto non è previsto come reato, il reato è estinto, l’azione penale non doveva essere iniziata o proseguita, la decisione impugnata consiste in un provvedimento non consentito dalla legge, la condanna è stata pronunciata per errore di persona, il provvedimento contiene disposizioni che eccedono i poteri della giurisdizione è in tali casi la corte non deve aggiungere null’altro, mentre in altri deve assumere ulteriori determinazioni il reato non appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario è vi è trasmissione degli atti all’autorità competente in relazione a un reato concorrente o a un fatto nuovo (522) è la corte dispone che del provvedimento sia data notizia al PM per le sue determinazioni contraddizione fra la sentenza o l’ordinanza impugnata e un’altra anteriore concernente la stessa persona e oggetto pronunciata da giudice penale è la corte ordina l’esecuzione della prima sentenza o ordinanza e in caso di sentenze di condanna quella che ha inflitto la pena meno grave (669) decisione in 2° su materia per cui non è ammesso appello è è investita del giudizio la corte previa qualificazione dell’impugnazione come ricorso ogni volta la corte ritenga superfluo il rinvio o possa procedere alla determinazione della pena o dare i provvedimento necessari (620 621) in tutte queste ipotesi la cancelleria della cassazione trasmette gli atti e la copia della sentenza a quella del giudice della decisione affinché sia eseguita annotazione in margine o in fine all’originale del provvedimento impugnato (625), quando si deve far cessare una misura cautelare o una pena accessoria o una misura di sicurezza la cancelleria comunica immediatamente il dispositivo al procuratore generale presso la cassazione perché dia le disposizioni occorrenti (626). 48.La rettificazione di errori non determinanti annullamento La rilevanza di un errore di diritto non determina di per sé l’annullamento della decisione in quanto in taluni casi la corte può provvedere alla rettifica: - errore che non abbia avuto influenza decisiva sul dispositivo è la corte specifica nella sentenza le censure e le rettificazioni occorrenti sentenza impugnata in cui si debba solo rettificare la specie o la quantità di pena per errore di denominazione o di computo o in caso di sopravvenienza di legge più favorevole all’imputato e non siano necessari nuovi accertamenti di fatto (619) la cancelleria della corte trasmette gli atti e la copia della sentenza a quella del giudice della decisione affinché sia eseguita l’annotazione sul provvedimento (625). 49.L’annullamento parziale della sentenza impugnata Se l’annullamento non è pronunciato per tutte le disposizione della sentenza si forma il giudicato su quelle che non hanno connessione essenziale con la parte annullata, quando occorre la corte dichiara nel dispositivo quali parti divengono irrevocabili, se vi omette può riparare in camera di consiglio con ordinanza pronunciata d’ufficio o su domanda senza formalità del giudice del rinvio o del PM presso questo o della parte privata interessata; la deliberazione in camera di consiglio è assunta senza osservare le forme del rito camerale (127) e l’ordinanza conclusiva della procedura va trascritta in margine o in fine della sentenza e in ogni copia rilasciata posteriormente (624). 50.L’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato L’annullamento con rinvio comporta l’esatta individuazione del giudice competente per il nuovo giudizio, se è annullata un’ordinanza gli atti sono trasmessi al giudice che l’ha pronunciata che provvede uniformandosi alla pronuncia suprema; se è annullata una sentenza: - - di condanna del giudice di 1° grado è quando ciò avviene perché il giudice di appello non abbia rilevato la nullità nelle forme e nei modi previsti (604) gli atti sono trasmessi al giudice di 1°, negli altri casi invece al giudice competente per l’appello (569) del tribunale monocratico o del GUP o del GIP è gli atti sono trasmessi al medesimo tribunale ordinario ma il giudice deve essere diverso da quello della pronuncia - di corte d’assise d’appello o corte d’appello o corte di assise o tribunale collegiale o giudice di pace è il giudizio è rinviato ad altra sezione, se non vi è allo stesso giudice più vicino (623) in caso di annullamento della sentenza di appello la cassazione dispone la cessazione di eventuali misure cautelari in corso di esecuzione. 51.L’annullamento ai soli effetti civili della sentenza impugnata La corte può annullare anche solo le disposizioni o i capi che riguardino l’azione civile, l’accoglimento del ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell’imputato comporta il rinvio se occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello anche se l’annullamento ha ad oggetto una sentenza inappellabile (622). 52.il giudizio di rinvio conseguente ad annullamento In ogni caso di annullamento con rinvio la cancelleria della cassazione trasmette gli atti con la copia della sentenza al giudice del rinvio (625), è consentita la partecipazione al giudizio di rinvio anche all’imputato condannato con la sentenza annulla che non abbia proposto ricorso in quanto l’annullamento in favore del ricorrente giova anche al non ricorrente salvo sia disposto per motivi esclusivamente personali (effetto estensivo delle impugnazioni), tale imputato va citato e ha facoltà di intervenire nel giudizio di rinvio (627); la decisione sulla competenza è vincolante per il giudice del rinvio potendo tale designazione essere rivista solo qualora nel giudizio emergano nuovi fatti comportanti una diversa definizione giuridica idonea a determinare un difetto di competenza per materia (25). Il giudice del rinvio deve uniformarsi alla sentenza della cassazione anche per ciò che concerne ogni altra questione di diritto decisa, prende cognizione nel merito invece con gli stessi poteri del giudice la cui sentenza è stata annullata, in caso di annullamento di sentenza di appello se le parti ne fanno richiesta il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale; non possono rilevarsi nl rinvio nullità anche assolute o inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi o nelle indagini (627), al rinvio si estende il divieto di reformatio in peius, la sentenza del rinvio può essere impugnata con ricorso per cassazione se è di appello e col mezzo previsto dalla legge se è di 1°, l’impugnazione è consentita per i soli motivi non riguardanti i punti già decisi dalla cassazione o per inosservanza dell’obbligo del giudice del rinvio di uniformarsi alle questioni di diritto decise da questa (628). 53.La richiesta di correzione di errore materiale o di fatto Si può chiedere alla cassazione di correggere l’errore materiale o di fatto contenuto nei suoi provvedimenti con richiesta a favore del condannato su iniziativa sua o del procuratore generale entro 180 giorni dal deposito del provvedimento, la presentazione del ricorso non sospende gli effetti del provvedimento ma in caso di eccezionale gravità la corte provvede con ordinanza alla sospensione, la cassazione d’ufficio in ogni momento può rilevare l’errore materiale, se la richiesta è proposta fuori dai casi previsi o riguardando la correzione di un errore di fatto è proposta fuori termine la corte anche d’ufficio ne dichiara con ordinanza l’inammissibilità, analoga pronuncia adotta se la richiesta è manifestamente infondata, in caso contrario procede in camera di consiglio e se accoglie la richiesta adotta i provvedimenti necessari per la correzione (625bis). Sezione 3: I mezzi di impugnazione straordinari Titolo 1: Il giudicato penale 54.Il giudicato penale Il giudicato penale si forma quando la decisione del giudice non è più soggetta a impugnazione ed è quindi definitiva perché sono stati esperiti gli ordinari mezzi di impugnazione o sono inutilmente decorsi i termini per proporli, tale principio si ricava dall’interrelazione che il codice pone fra esecutività (contrassegno tipico del giudicato) e irrevocabilità della decisione per cui salva norma contraria le sentenze pronunciate in giudizio acquistano forza esecutiva quando sono divenute irrevocabili (6501) e la loro irrevocabilità consegue all’avvenuto esperimento dei mezzi di impugnazione ordinaria o all’inutile decorso del termine per proporli; più precisamente l’irrevocabilità della sentenza è subordinata all’inutile decorso del termine per proporre appello o ricorso per cassazione o per impugnare l’ordinanza che abbia dichiarato inammissibile l’appello proposto, alla sentenza di rigetto o alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso per cassazione (6481,2), l’irrevocabilità può conseguire anche all’accoglimento del ricorso nei casi in cui la cassazione pur condividendo le censure ritiene superfluo un nuovo giudizio di merito e dispone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata (620). Fra i provvedimenti irrevocabili il legislatore non ha posto le sentenze di non luogo a procedere e ha invece dettato per loro autonoma disciplina stabilendo che hanno forza esecutiva quando non sono più soggette a impugnazione (6502), ciò per non cadere nella contraddizione di attribuire l’aggettivo irrevocabile a un provvedimento disciplinato come revocabile (434), è vero che la sentenza all’esito dell’udienza preliminare è revocabile ma se non muta la situazione di fatto che ne ha generato l’adozione la sentenza di non luogo a procedere divenuta definitiva non può essere attaccata e questo è un effetto dell’irrevocabilità, e inoltre se l’irrevocabilità fosse connotato delle sole sentenze non suscettibili di revoca le sentenze di proscioglimento in dibattimento o in abbreviato sarebbero per natura irrevocabili e non in quanto già sottoposte o non più assoggettabili a impugnazione siccome per esse il sistema non contempla alcuna possibilità di revoca mentre quelle di condanna proprio in conseguenza del passaggio in giudicato perderebbero la caratteristica di provvedimenti irrevocabili in quanto revocabili nel giudizio di revisione. In conclusione le due formule “non più impugnabile” e “irrevocabile” descrivono lo stesso fenomeno cioè la formazione del giudicato che sottende l’esigenza di porre un limite alla sindacabilità dei provvedimenti giurisdizionali. Riguardo il decreto penale di condanna va ricordato che è impugnabile in via ordinaria mediante opposizione e in via straordinaria mediante revisione e tale ultimo rimedio è esperibile solo in caso di mancato o non rituale esperimento del primo, per cui il decreto diviene irrevocabile e quindi esecutive se non impugnato con opposizione o se è stata dichiarata inammissibile. 55.La flessibilità del giudicato penale Il giudicato non produce effetti definitivi tali da impedire una rivisitazione della condanna palesemente ingiusta o illegittima e della sentenza di non luogo a procedere che essendo un provvedimento allo stato degli atti può giustificare in caso sopravvengano nuovi elementi di accusa una riapertura delle indagini ed eventualmente il rinvio a giudizio dell’imputato prosciolto (tutto ciò previa revoca giudiziale della sentenza emessa all’esito dell’udienza preliminare); riparano invece all’ingiustizia della condanna la revisione e altri rimedi che il legislatore appresta nella fase dell’esecuzione riservando al giudice il potere cognitivo necessario a modificare con le forme del giudizio la decisione definitiva quando vengano meno ad esempio i presupposti normativi della condanna o per caducazione del titolo esecutivo; la flessibilità del giudicato di condanna è principio fondamentale di un sistema civile. 56.Il divieto di bis in idem Non contrasta con la flessibilità del giudicato il divieto per cui una persona condannata o prosciolta non può essere nuovamente sottoposta a processo penale per il medesimo fatto neanche se sia diversamente considerato per il titolo o il grado o le circostanze e il giudice in ogni stato e grado pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento se nonostante il divieto il processo si avvia (649); il divieto vale per il processo e non per le indagini preliminari, la duplice formula di proscioglimento e non luogo a procedere sottolinea l’immanenza dell’obbligo del giudice di chiudere il processo appena si avveda della violazione del divieto, l’effetto preclusivo del ne bis in idem non opera quando il proscioglimento è stato disposto per morte dell’imputato o mancanza di una condizione di procedibilità e successivamente si accerti l’erronea dichiarazione della morte o si avveri la condizione (69 345), tali previsioni non sono eccezioni al principio in quanto si riferiscono a situazioni in cui il processo non si è concluso con un giudizio ma con una battuta di arresto per un ostacolo, non si tratta dunque di un nuovo procedimento ma dello stesso. 57.L’efficacia del giudicato penale nei giudizi non penali Il giudicato penale ha effetti anche in altri giudizi civili o amministrativi che riguardino: - domanda di risarcimento del danno causato dal reato restituzione di cose sottratte con la condotta criminosa in tali due casi il giudicato penale ha efficacia verso l’imputato e la parte civile e il responsabile civile citato o intervenuto sempre che la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva per cui è causa (654), in caso in giudicato sia un condanna ha efficacia vincolante sia verso il condannato che il responsabile civile citato o intervenuto (651), in caso di assoluzione non ha effetto nei giudizi civili e amministrativi salvo la parte civile si sia costituita nel processo penale e abbia presentato le conclusioni in tal caso la sentenza accerta che il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso o la commesso in adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà (stessa efficacia ha la sentenza di assoluzione all’esito dell’abbreviato se la parte civile lo ha accettato (652) - giudizio di responsabilità disciplinare è la sentenza di assoluzione ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce reato o l’imputato non lo ha commesso, quella di condanna quanto all’accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato non lo ha commesso (653). Titolo 2: La revisione 58.La revisione La revisione della sentenza di condanna, di quella che applica la pena concordata e del decreto penale di condanna è ammessa nei casi di legge i ogni tempo a favore dei condannati, è strutturata per il controllo della giustizia e della legalità di provvedimenti giurisdizionali già divenuti irrevocabili (629) e in quanto tale è rimedio straordinario, limite all’ammissibilità della domanda è l’idoneità degli elementi che la supportano a condurre una volta accertati al proscioglimento o l’assoluzione del condannato (631). 59.I casi di revisione L’enunciazione dei casi di revisione è tassativa: - - - quando i fatti a fondamento del provvedimento contrastino con quelli a fondamento di altra pronuncia irrevocabile di un giudice penale quando il provvedimento abbia ritenuto sussistente il reato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo (statu familia, cittadinanza o altra questione pregiudiziale) che sia stata successivamente revocata condanna pronunciata in conseguenza della falsità di atti o in giudizio o in conseguenza di altro fatto previsto dalla legge come reato sopravvenienza o scoperta di nuovi elementi di prova che da soli o uniti a quelli già valutati dimostrino che il condannato debba essere prosciolto o pronuncia di condanna resa per errore di norme verso persona che risulti diversa da quella contro cui doveva essere disposta, sempre che non sia stata in qualità di imputato (630 668) processo ritenuto ingiusto dalla CEDU perché lesivo dei diritti minimi dell’individuo e la violazione abbia condizionato l’accertamento dei fatti posti a fondamento della condanna sempre che permangano effetti pregiudizievoli 60.I soggetti legittimati alla richiesta di revisione Legittimati: - condannato prossimo congiunto tutore erede procuratore generale presso la corte d’appello nel cui distretto fu pronunciata la condanna all’istanza di revisione va allegata in copia autenticata i provvedimenti giurisdizionali la cui inconciliabilità col giudicato e la cui falsità si pongano a presupposto della revisione, la richiesta deve indicare poi a pena di inammissibilità le specifiche ragioni e le prove che la giustificano e va presentata personalmente o a mezzo procuratore speciale nella cancelleria della corte d’appello il cui distretto è determinato dalla legge con riferimento allo spostamento di competenza territoriale dei procedimenti riguardanti magistrati (632 (633); in caso di morte del condannato dopo la domanda il presidente della corte d’appello nomina un curatore che ne eserciterà i diritti nel processo (638). 61.La richiesta di revisione in danno del collaboratore di giustizia La revisione tende per definizione a una reformatio in melius vi è un caso però in cui produce reformatio in peius cioè quando il procuratore generale presso la corte d’appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza si accorga che le attenuanti per collaboratori di giustizia sono state applicate per effetto di dichiarazioni false o reticenti o prenda atto che il beneficiario ha commesso entro 10 anni dal giudicato della sentenza un delitto per cui sia obbligatorio l’arresto in flagranza; insieme alla richiesta questo informa il tribunale di sorveglianza e il magistrato di sorveglianza quando il beneficiario abbia ottenuto anche benefici penitenziari, nel corso del giudizio di revisione il giudice su richiesta del PM può disporre l’applicazione di misure cautelari, in caso di accoglimento della richiesta di revisione il giudice riforma la sentenza di condanna e determina la nuova misura della pena. Non si ricorre alla revisione quando le condizioni per la richiesta emergano prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile per cui gli atti da cui risultino le predette situazioni sono trasmessi al PM presso il giudice della sentenza o se gli atti sono già stati trasmessi al giudice dell’impugnazione al PM presso questo, tuttavia gli atti sono trasmessi al PM presso la corte d’appello che ha pronunciato la sentenza se è sentenza d’appello; il PM nei 30 giorni successivi può chiedere la restituzione nel termine per proporre impugnazione sul punto relativo all’applicazione delle attenuanti. 62.Il giudizio di revisione Pregiudiziale al giudizio di revisione è il giudizio di ammissibilità, la corte d’appello emette ordinanza d’inammissibilità quando non risulti la sussistenza delle condizioni legittimanti la revisione della sentenza di condanna o non siano rispettati i requisiti di forma e sostanza richiesti o la domanda appaia manifestamente infondata, questa è ricorribile per cassazione a iniziativa del condannato e del richiedente, il ricorso tende a ottenere l’avvio del giudizio di revisione, in caso di accoglimento e quindi di annullamento dell’ordinanza preclusiva la cassazione investe del giudizio una corte d’appello diversa da quella dell’ordinanza determinata secondo la competenza dei processi a magistrati (634). La corte d’appello provvede sulla revisione emettendo decreto di citazione che instaura il giudizio che ha ad oggetto la sola disamina delle ragioni indicate nella richiesta di revisione (636) che deve fondarsi sul nuovo materiale probatorio e i nuovi elementi non essendo consentito un proscioglimento sulla base della sola diversa valutazione di elementi già valutati (6373). Il giudizio di revisione può concludersi con: - - sentenza di rigetto è la condanna è confermata e l’istante è condannato al pagamento delle spese, vi è ripresa dell’esecuzione della pena o misura di sicurezza qualora la corte d’appello l’avesse sospesa, ciò è possibile in qualunque momento applicando se è il caso con ordinanza ricorribile per cassazione la misura coercitiva di divieto di espatrio o obbligo di presentazione alla PG o divieto o obbligo di dimora o arresti domiciliari che se non osservati producono revoca dell’ordinanza e ripresa dell’esecuzione della pena o misura di sicurezza (635); la revisione può essere riproposta sulla base di elementi diversi (641) sentenza di accoglimento è revoca la condanna, assolve il condannato, ordina la restituzione delle somme pagate per l’esecuzione di pene pecuniarie e misure di sicurezza patrimoniali e spese processuali e di mantenimento in carcere e per il risarcimento alla parte civile citata per il giudizio di revisione, ordina la restituzione delle cose confiscate non illecite, su richiesta dell’interessato è pubblicata per estratto nel comune in cui fu pronunciata la sentenza o in quello di ultima residenza del condannato o con pubblicazione disposta dal presidente della corte d’appello ed eseguita dalla cancelleria con spese a carico della cassa per le ammende su un giornale indicato dal richiedente (642) Titolo 3: La revoca della sentenza di non luogo a procedere 63.La revoca della sentenza di non luogo a procedere La revoca della sentenza di non luogo a procedere è il rimedio per il PM per rimuovere gli effetti preclusivi che discendono dal passaggio in giudicato della sentenza pronunciata all’esito dell’udienza preliminare, è mezzo di impugnazione straordinario perché rivolto contro una sentenza già definitiva e quindi esecutiva, tale mezzo si desume dal 60 per cui lo status di imputato si conserva sino a quando la sentenza di non luogo a procedere sia impugnabile e si riassume in caso di revoca di questa, e tale sentenza una volta in giudicato produce effetti analoghi da quelli discendenti dall’irrevocabilità di una sentenza pronunciata in giudizio e infatti in caso di proscioglimento l’imputato non può essere sottoposto per lo stesso fatto a nuovo procedimento penale. Perché nei suoi confronti possa invece instaurarsi occorre un mutamento della pregressa situazione probatoria su cui si è fondata la sentenza di non luogo a procedere e che il GIP su richiesta del PM disponga la revoca (in difetto di ciò se l’azione è comunque promossa si ha sentenza di non luogo a procedere). 64.La richiesta del magistrato del pubblico ministero Il PM può chiedere la revoca adducendo la sopravvenienza o la scoperta di nuove fonti di prova che da sole o insieme a quelle già acquisite possano determinare il rinvio a giudizio dell’imputato; nella richiesta il PM indica le nuove fonti di prova e specifica se sono già state acquisite o siano da acquisire sollecitando nel primo caso il rinvio a giudizio e nel secondo la riapertura delle indagini (434). 65.Le determinazioni del giudice per le indagini preliminari Il GIP se non dichiara inammissibile la richiesta designa un difensore all’imputato che ne sia privo e fissa l’udienza in camera di consiglio e fa dare avviso della data al PM e all’imputato e al difensore e all’offeso, in udienza valuta la fondatezza della richiesta e se revoca la sentenza: - fissa l’udienza preliminare è di cui va dato avviso agli interessati sarà tenuta da un giudice diverso da quello che l’ha disposta per la regola dell’incompatibilità ordina la riapertura delle indagini è l’ordinanza che dispone la riapertura delle indagini contiene indicazione di un termine improrogabile non superiore a 6 mesi entro cui il PM qualora non debba chiedere l’archiviazione trasmette alla cancelleria del giudice la richiesta di rinvio a giudizio (435 436) contro l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di revoca il PM può proporre ricorso per cassazione per inosservanza o erronea applicazione della legge processuale o altre norme giuridiche di cui debba tenere conto nell’applicazione della legge penale, per mancata assunzione di un mezzo di prova decisivo o per mancanza o manifesta illogicità della motivazione quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato (437). Sezione 4: Le impugnazioni incidentali de libertate 66.I mezzi d’impugnazione dei provvedimenti di cautela personale e reale Le impugnazioni incidentali de libertate sono rimedi esperibili contro provvedimenti cautelari personali e reali, queste sono appello, ricorso per cassazione e riesame, proponibili a volte alternativamente a volte congiuntamente in successione, differenze fra tali impugnazioni e quelle principali: - incidentalità della procedura esperibile in costanza del giudizio sul fatto e non al suo esito il controllo non verte sull’imputazione ma sul provvedimento cautelare in caso di provvedimento cautelare reale a fini di prova imposto dal PM si ha il singolare fenomeno di una parte che impugna il provvedimento dell’atto di un’altra parte di norma non vi è effetto sospensivo gli organi tipici d’appello cioè corte d’appello e corte d’assise d’appello non hanno cognizione Il tribunale de libertate o tribunale del riesame è il tribunale ordinario collegiale del luogo in cui ha sede la corte d’appello o la sezione distaccata nella cui circoscrizione è compreso l’ufficio del giudice che ha emesso l’ordinanza sulla libertà personale, e il tribunale ordinario collegiale del capoluogo della provincia in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il sequestro; pure se l’organo è lo stesso in funzione di riesame e di appello le procedure sono distinte, i termini per la decisione sono: - 10 giorni => riesame 20 giorni => appello 30 giorni => ricorso per cassazione l’inutile decorso solo del primo termine produce perenzione dell’ordinanza impositiva mentre negli altri casi non accade nulla, le procedure si distinguono per la natura dei giudizio pur se il procedimento è sempre in camera di consiglio con presenza delle parti (127) e dei difensori e con la garanzia della conoscibilità degli atti su cui si fonda il provvedimento impugnato visto il suo deposito in cancelleria, tuttavia mentre i motivi a sostegno della richiesta di riesame sono enunciabili tanto contestualmente che in via successiva con la facoltà di enunciarne altri nuovi dinanzi al tribunale del riesame facendone dare atto a verbale prima dell’inizio della discussione quelli a sostegno della dichiarazione di appello devono essere necessariamente contestuali, inoltre sia per appello che per riesame è previsto che gli atti restino depositati in cancelleria fino all’udienza quelli per l’appello sono gli atti su cui si fonda l’ordinanza appellata mentre per il riesame quelli presentati a fondamento della richiesta di applicazione della misura formulata dal PM e tutti gli elementi in favore dell’indagato o imputato comprese le eventuali memorie e deduzioni già presentate; ciascun mezzo di impugnazione deve essere sempre sorretto dall’interesse a impugnare. 67.Il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale Il riesame è il mezzo d’impugnazione dei provvedimenti impositivi di misure cautelari reali e personali allo scopo di rimuovere gli effetti pregiudizievoli del provvedimento, peculiarità è che questo è un controllo tanto sulla legalità quanto sul merito circa il corretto uso del potere cautelare; in tema di libertà personale è esperibile dall’indagato/imputato e dal suo difensore solo contro le ordinanze impositive di una misura coercitiva applicata in “prima battuta” perché se conseguisse all’appello del PM contro il rigetto di una richiesta in tal senso il provvedimento impositivo sarebbe già reso all’esito di un’impugnazione da parte del medesimo tribunale. La richiesta è presentata nella cancelleria del tribunale de libertate personalmente dall’interessato o suo incaricato o difensore anche con telegramma o raccomandata, il termine è 10 giorni dall’esecuzione o dalla notificazione dell’ordinanza se proposta dall’indagato/imputato o dall’avviso del deposito in cancelleria se dal difensore; nel termine non si computano i giorni (fino a 5) per cui è possibile differire il diritto del colloquio col difensore (104), con la richiesta possono essere enunciati anche i motivi che la sorreggono ma il richiedente può esporli o enunciarne nuovi dinanzi al giudice, le forme di presentazione sono quelle degli ordinari mezzi di impugnazione, l’ausiliario effettua gli adempimenti per l’individuazione del richiedente e la registrazione del giorno del ricevimento e per la sottoscrizione della richiesta (582 583). Investito della richiesta il presidente del tribunale de libertate cura che sia dato avviso all’autorità procedente che entro il giorno successivo e non oltre il 5° deve trasmettere gli atti, non solo quelli a fondamento della pronuncia ma anche tutti gli altri eventualmente sopravvenuti favorevoli all’interessato (291), gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà per il difensore di esaminarli ed estrarre copia fino al giorno dell’udienza. L’udienza è in camera di consiglio con partecipazione del PM e dell’indagato/imputato e del suo difensore, a questi va dato avviso della data dell’udienza almeno 3 giorni prima (127); la decisione deve avvenire entro 10 giorni dalla ricezione degli atti altrimenti la misura perde efficacia, il termine si considera rispettato anche se il giudice deposita il solo dispositivo dell’ordinanza e provvede poi alla motivazione nei successivi 5 giorni (128); effetto caducatorio si ha anche in caso gli atti non siano trasmessi all’autorità che procede nel termine massimo di 5 giorni. Il collegio esamina anche nel merito e quando non deve dichiarare l’inammissibilità della richiesta annulla o riforma o conferma l’ordinanza impugnata, annullamento e riforma possono essere decisi anche per motivi diversi da quelli della richiesta e la conferma può fondarsi pure su ragioni non indicate nel provvedimento; i motivi di annullamento sono connessi al rilievo della carenza di uno dei requisiti formali dell’ordinanza o dei presupposti e condizioni legittimanti l’applicazione delle misure (309). 68.L’appello de libertate L’appello de libertate è esperibile dal PM, dall’indagato/imputato, dal difensore contro le ordinanze impositive di misure cautelari personali fuori dai casi in cui è ammessa la richiesta di riesame (310), quest’ultimo è infatti mezzo d’impugnazione specifico (consentito solo al destinatario e al difensore) con oggetto l’ordinanza che impone la misura coercitiva, l’appello invece è a valenza generale proponibile contro ogni ordinanza in materia cautelare personale sia dal PM che dall’indagato/imputato e difensore con le stesse forme del riesame dinanzi allo stesso tribunale. Oggetto di appello sono le ordinanze che: - revocano, sostituiscono o dichiarano estinte le misure ne mutano le modalità esecutive riguardano la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare riguardano la proroga dei suddetti termini nella fase delle indagini il giudice procedente emette quando abbia rigettato anche solo in parte la richiesta di applicazione di misura cautelare (PM) applica la misura interdittiva (non impugnabile con riesame) dell’appello è dato immediato avviso all’autorità che procede che entro il giorno successivo trasmette gli atti, questi fino all’udienza sono in cancelleria con facoltà di esaminarli ed estrarne copia, il procedimento è in camera di consiglio (127), la decisione può essere di: - inammissibilità conferma del provvedimento riforma del provvedimento in caso di accoglimento dell’appello del PM il tribunale può disporre l’applicazione della misura che sia stata negata dal GIP ma l’esecuzione è sospesa finché la pronuncia di accoglimento non sia divenuta definitiva cioè all’esito del ricorso per cassazione (310). 69.Il ricorso per cassazione de libertate Il ricorso per cassazione per violazione di legge può essere proposto: - per saltum da parte dell’indagato/imputato e difensore contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva => rende inammissibile la richiesta di riesame come 3° di giudizio dopo appello o riesame da parte del PM, indagato/imputato, difensore è proponibile entro 10 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’avviso di deposito del provvedimento presentandolo nella cancelleria del giudice che lo ha reso che cura che sia dato immediato avviso all’autorità procedente che entro il giorno successivo trasmette gli atti; i motivi del ricorso devono essere contestuali ma i ricorrenti possono enunciarne di nuovi prima della discussione, la corte decide entro 30 giorni dalla ricezione degli atti con le forme per la camera di consiglio (311); il ricorso per cassazione è l’unico rimedio contro le ordinanze emesse in sede di convalida dell’arresto o del fermo (391). 70.Il riesame dei provvedimenti di cautela reale La richiesta di riesame anche nel merito è esperibile (senza effetto sospensivo) contro: - - - decreto di sequestro preventivo pronunciato dal giudice => dall’indagato/imputato, difensore, persona cui le cose sono state sequestrate, persona che avrebbe diritto alla restituzione (322) ordinanza di sequestro conservativo => da chiunque vi abbia interesse (318) decreto di sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti il reato => dall’indagato/imputato, persona cui le cose sono state sequestrate, persona che avrebbe diritto alla restituzione (257) decreto di convalida del sequestro probatorio urgente => da indagato, difensore, persona cui le cose sono state sequestrate, persona che avrebbe diritto alla restituzione (355) la richiesta con cui possono essere contestualmente enunciati i motivi ferma la possibilità di enunciarne di nuovi dinanzi al giudice è presentata con le forme delle impugnazioni ordinarie nella cancelleria entro 10 giorni dall’esecuzione del provvedimento di sequestro o dalla diversa data in cui l’interessato ne ha avuto conoscenza, la cancelleria subito avviso all’autorità procedente che entro il giorno successivo trasmette gli atti su cui si fonda il provvedimento, l’avviso d’udienza va comunicato al PM e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta almeno 3 giorni prima, fino all’udienza gli atti restano in cancelleria. Il tribunale decide entro 10 giorni dalla ricezione degli atti con procedimento in camera di consiglio (127) ed entro tale termine a pena di perenzione se non deve dichiara l’inammissibilità della richiesta annulla riforma o conferma il provvedimento; la revoca del provvedimento di sequestro può essere anche parziale ma non può mai essere disposta quando riguardi beni oggetto di confisca obbligatoria; se vi è contestazione sulla proprietà del bene gli atti sono rimessi al giudice civile mantenendo il sequestro (324). 71.L’appello in materia di provvedimenti di cautela reale L’appello è esperibile dal PM, dall’indagato/imputato, dal difensore, dalla persona cui le cose sono state sequestrate, da quella che avrebbe diritto alla restituzione, contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo, non ha effetto sospensivo ed proponibile anche contro il decreto di revoca del sequestro preventivo emesso nel corso delle indagini dal PM (321 322bis). 72.Il ricorso per cassazione in materia di provvedimenti di cautela reale Contro il decreto di sequestro preventivo è previsto in alternativa al riesame il ricorso per saltum in cassazione per violazione di legge (rende inammissibile il riesame), vanno contestualmente allegati i motivi anche se non è precluso presentarne nuovi, sono ricorribili dal PM e dall’indagato/imputato e dal difensore dalla persona cui le cose sono state sequestrate e da quella che avrebbe diritto alla restituzione le ordinanze del tribunale in sede di riesame o appello in temi di provvedimenti di cautela reale (325). Sezione 5: I controlli a fini riparatori 73.La procedura per la riparazione dell’errore giudiziario Il giudizio di riparazione dell’errore giudiziario tende a ottenere come riparazione: - una somma di denaro costituzione di una rendita vitalizia accoglienza in un istituto a spese dello Stato quando sia stata accolta la domanda di revisione e sia intervenuta una sentenza di proscioglimento, la condizione è che il condannato non abbia dato causa per dolo o colpa grave all’errore, la domanda va proposta in forma scritta a pena di inammissibilità entro 2 anni dal giudicato della sentenza di revisione, insieme ai documenti a sostegno va depositata nella cancelleria della corte d’appello che ha pronunciato la sentenza. In caso di morte del condannato anche prima del giudizio di revisione la domanda di riparazione come quella di prosecuzione della revisione può essere presentata dal curatore nominato dal presidente della corte d’appello (638), e dagli aventi diritto alla riparazione (coniuge, discendenti e ascendenti, fratelli, affini entro il 1°, persone legate da adozione che non siano in situazione di indegnità), tuttavia solo uno può presentare la domanda con obbligo di indicare gli altri aventi diritto, a tali soggetti non può mai essere assegnata una somma maggiore di quella che sarebbe stata liquidata al prosciolto ed è ripartita equitativamente in ragione delle conseguenze per ciascuno dell’errore. Il giudizio avviene nella forma dei procedimenti in camera di consiglio (127) ed è deciso con ordinanza ricorribile per cassazione, la domanda di riparazione e il provvedimento di fissazione d’udienza vanno comunicati al PM e notificati agli interessati (tutti gli aventi diritto + ministro del tesoro presso l’avvocatura dello stato) almeno 10 giorni prima l’udienza, è consentito ai destinatari formulare richieste che a pena di decadenza dal diritto di presentare domanda di riparazione successivamente alla chiusura del procedimento penale vanno depositate in cancelleria fino a 5 giorni prima l’udienza, quando la riparazione è corrisposta per effetto di revisione di sentenza di condanna pronunciata in conseguenza di falsità di atti o in giudizio o altro fatto previsto come reato lo Stato si surroga fino alla concorrenza della somma pagata nel diritto al risarcimento dei danni contro il responsabile (643 – 647). 74.La procedura per la riparazione per l’ingiusta detenzione Si applicano le norme sulla riparazione dell’errore giudiziario, la domanda è proponibile entro 2 anni dalla sentenza (di non luogo a procedere, assoluzione, non doversi procedere, condanna definitiva, archiviazione notificata) per ottenere una somma a titolo di riparazione per l’ingiusta detenzione subita o per la custodia cautelare o per l’arresto in flagranza o per il fermo di indiziato di delitto; legittimazione è a chi con sentenza definitiva sia stato liberato dall’imputazione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste o non costituisce reato o non è previsto come reato, salvo abbia concorso a dare causa per dolo o colpa grave alla custodia cautelare. Il soggetto sottoposto a custodia cautelare può esperire tale rimedio anche se non sia stato prosciolto nel merito delle imputazioni qualora il periodo di custodia ante iudicium sia superiore alla pena irrogata in via definitiva o risulti accertato con decisione irrevocabile (giudicato cautelare) che il vincolo alla libertà vi è stato in spregio dei presupposti per l’esercizio del potere cautelare o in assenza delle condizioni per la convalida in caso di arresto in flagranza o fermo di indiziato; il condannato ha diritto a riparazione anche per detenzione ingiusta a causa di erroneo ordine di esecuzione. L’entità della riparazione non può mai superare 500mila euro, il diritto alla riparazione è escluso per la parte di custodia cautelare computate ai fini della determinazione della misura di una pena o sofferta anche in forza di altro titolo, il diritto non competente neppure per quella parte di custodia cautelare che sia stata sofferta prima dell’abrogazione della norma incriminatrice quando con sentenza o con provvedimento di archiviazione si dichiari il fatto non più previsto dalla legge come reato (314 315). Capitolo XII: L’ESECUZIONE PENALE Sezione 1: L’esecutività e l’irrevocabilità dei provvedimenti giurisdizionali penali 1.Premessa Il fenomeno punitivo si compone del momento del giudicare e di quello del punire, strumentalmente collegati, e infatti il punire non è dato solo dalla pena ma già il giudizio è pena esso stesso. 2.L’irrevocabilità Sono irrevocabili: - - sentenza pronunciata in giudizio contro cui non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione sentenza impugnabile quando l’impugnazione non sia stata proposta e sia decorso il termine o sia decorso il termine per impugnare l’ordinanza che ha dichiarato inammissibile l’impugnazione sentenza contro cui è stato proposto ricorso per cassazione dichiarato inammissibile o rigettato decreto penale di condanna quando sia decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l’ordinanza che ha dichiarato inammissibile l’opposizione 3.La forza esecutiva La regola per cui la pena può essere eseguita solo quando la condanna sia divenuta irrevocabile non è assoluta, vi sono casi in cui una condanna irrevocabile non è eseguita (sospensione condizionale) e casi in cui è eseguita condanna non irrevocabile. 4.Il rinvio dell’esecuzione Prima di porrei n esecuzione una sentenza di condanna a pena detentiva il PM è tenuto ad accertare che il provvedimento non rientri tra i casi di rinvio dell’esecuzione (684): - obbligatorio: o donna incinta o madre di prole di età inferiore a 1 anno - o persona affetta da AIDS conclamata o altra grave deficienza immunitaria o malattia particolarmente grave facoltativo: o presentata domanda di grazia (max 6 mesi) o persona in stato di grave infermità fisica o madre di prole di età inferiore a 3 anni il rinvio non può essere disposto se vi è pericolo di commissione di delitti; stessi principi valgono per l’esecuzione di una misura di sicurezza; l’esecuzione di una misura di sicurezza aggiunta a pena detentiva è sempre rinviata dovendosi eseguire solo se la pena sia stata scontata o dopo che sia altrimenti estinta, parimenti è rinviata l’esecuzione di misura di sicurezza aggiunta a pena non detentiva dovendo l’esecuzione avvenire solo dopo che la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile, l’esecuzione di misura di sicurezza temporanea non detentiva aggiunta a misura detentiva ha luogo solo dopo la sua esecuzione, se la misura deve essere eseguita verso l’autore di un delitto consumato o tentato con violenza o l’uso di armi e vi è concreto pericolo che il soggetto lo commetta nuovamente il giudice può ordinare il ricovero in casa di cura o altro luogo di cura. Sezione 2: L’intervento giurisdizionale nella fase dell’esecuzione penale Titolo 1: Il giudice dell’esecuzione 5.La giurisdizione della fase esecutiva Nella fase dell’esecuzione non ci si limita a prendere atto della decisione resa all’esito del giudizio di cognizione ma si perseguono fini protesi alla personalizzazione della pena e all’individualizzazione del trattamento penitenziario per scopi di rieducazione e risocializzazione, per cui anche in tale fase sono valorizzate le garanzie della giurisdizione, essa è devoluta al: - giudice dell’esecuzione è competenza funzionale a decidere ogni questione che possa insorgere in relazione al provvedimento da eseguire magistratura di sorveglianza è compito di individualizzare il trattamento penitenziario e verificare l’adeguatezza della pena rispetto al fine della rieducazione 6.Il titolo esecutivo e i criteri d’individuazione del giudice dell’esecuzione Oggetto dell’esecuzione e titolo esecutivo costituente il fondamento di questa è l’atto del giudice (sentenza, decreto) che ha conseguito il carattere della definitività perché non più impugnabile con i mezzi ordinari. Il giudice dell’esecuzione è chiamato a riscontrare la sussistenza e i requisiti del titolo esecutivo e in caso di difetto sospendere con ordinanza l’esecuzione, questi è il giudice che ha deliberato il provvedimento da eseguire (6651): - - giudice di 1° qualora: o non vi siano state impugnazioni o vi sia stato appello che ha confermato il provvedimento o lo ha modificato solo in relazione alla pena, le misure di sicurezza, le disposizioni civili o vi sia stato ricorso per cassazione (per saltum, provvedimento inappellabile, provvedimento di appello che non ha apportato modifiche sostanziali) dichiarato inammissibile o rigettato o si concluda con annullamento senza rinvio giudice del rinvio => in caso di annullamento con rinvio giudice di appello quando: o ha modificato sostanzialmente la decisione impugnata o negli altri casi di ricorso per cassazione In caso di più provvedimenti resi da giudici diversi è giudice dell’esecuzione: - giudice che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo giudice collegiale in caso di provvedimenti di tribunale monocratico e collegiale - giudice ordinario in caso di provvedimenti emessi da un giudice ordinario e giudice speciale (665) giudice ordinario in caso di provvedimenti emessi da un giudice ordinario e giudice di pace tribunale collegiale nel cui circondario ha sede il giudice di pace in caso di provvedimenti pronunciati da questo e da un giudice speciale Cognizione del giudice dell’esecuzione: - revocare provvedimenti applicare cause estintive del reato e della pena applicare la disciplina del concorso formale di reati e del reato continuato dichiarare la falsità di documenti correggere errori di nome nella condanna risolvere dubbi sull’identità fisica del detenuto pene accessorie confisca restituzione delle cose sequestrate 7.La revoca di provvedimento pronunciato per il medesimo fatto e contro la stessa persona Il principio del ne bis in idem comporta che in ogni stato e grado ogni giudice è tenuto a pronunciare sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento indicando la causa nel dispositivo (649), dunque anche il giudice dell’esecuzione che ordina in caso di pluralità di condanne l’esecuzione di quella meno grave, così come in caso di più decisioni di non luogo a procedere con formule diverse, più decreti penali, sentenze e decreti penali di condanna, decisioni ad oggetto il fatto giudicato in concorso formale con altri fatti o quale episodio di un reato continuato; in caso di sentenza di proscioglimento e sentenza o decreto penale di condanna il giudice revoca il proscioglimento solo se consegua a una causa estintiva del reato intervenuta successivamente al giudicato della condanna; quando le pene sono diverse l’interessato può indicare la sentenza da eseguire, in caso di inerzia provvede il giudice facendo eseguire: - pena pecuniaria => in caso di condanne a pena pecuniaria e a pena detentiva pena di minore entità => in caso di condanna a pene di specie diversa arresto o ammenda => in caso di pene di uguale entità sanzione sostitutiva => in caso di condanne a pena detentiva e alla semidetenzione o alla libertà controllata pena pecuniaria => in caso di condanna a pena pecuniaria e alla semidetenzione o alla libertà controllata l’esecuzione totale o parziale della sentenza revocata si computa agli effetti dell’esecuzione della pena rimasta in vigore (669). 8.La revoca di un provvedimento per abolizione del reato L’abrogazione e la declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma incriminatrice comportano la cessazione dell’esecuzione e di tutti gli effetti penali della condanna e il dovere del giudice dell’esecuzione di revocare sentenze o decreti penali di condanna e sentenze di proscioglimento per estinzione del reato o per mancanza di imputabilità o perché il fatto non è previsto come reato (673); il giudice dell’esecuzione è legittimato a revocare la sospensione condizionale della pena, la grazia, l’amnistia o l’indulto condizionati, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (674). 9.L’applicazione di cause estintive del reato e della pena Cause di estinzione del reato e della pena pag 768; all’applicazione di amnistia e indulto il giudice dell’esecuzione provvede senza formalità con ordinanza comunicata al PM e notificata all’interessato a ciò segue la sospensione dell’esecuzione con liberazione del condannato detenuto o la cessazione delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative; l’amnistia e indulto pag 769. 10.La rideterminazione della pena in applicazione della disciplina del concorso formale di reati e del reato continuato Può accadere che per effetto di trattazioni separate l’imputato non abbia avuto accesso al regime sanzionatorio attenuato previsto dalla disciplina in tema di concorso formale di reati e di reato continuato, vi è posto rimedio nella fase della esecuzione da parte del giudice dell’esecuzione applicando la relativa disciplina se non sia stata espressamente esclusa dal giudice della cognizione (671). 11.Il dubbio sull’identità fisica del detenuto Quando vi è ragione di dubitare dell’identità fisica della persona arrestata per esecuzione di pena o a seguito di evasione il giudice la interroga e compie anche a mezzo della PG ogni indagine utile alla sua identificazione, la persona è subito liberata se il giudice riconosce che non si tratta della persona verso cui il provvedimento andava eseguito, la decisione è adottata senza formalità con ordinanza comunicata al PM e notificata all’interessato per la proposizione di eventuale opposizione davanti allo stesso giudice del PM dell’interessato e del difensore; la liberazione è disposta anche se l’identità rimane incerta ma il giudice invita il PM a svolgere le indagini, in caso di evidente errore di persona la liberazione può essere ordinata in via provvisoria dal PM del luogo dove l’arrestato si trovi con provvedimento che resta efficace fino all’intervento del giudice competente, se la persona detenuta deve essere giudicata per altri reati l’ordinanza è comunicata anche all’autorità giudiziaria procedente (667). 12.La correzione dell’errore di nome In caso di persona condannata in luogo di un'altra per errore di nome il giudice dell’esecuzione procede alla rettifica col rimedio della rettificazione delle sentenze e dei decreti penali di condanna inficiati da errori non determinanti nullità e non comportanti una modificazione essenziale dell’atto solo se la persona è stata citata come imputato per il giudizio (130), la mancata citazione è condizione per l’avvio della procedura di revisione essendo vicenda analoga alla sopravvenienza di nuove prove che sole o unite a quelle già valutate dimostrino che il condannato andava prosciolto (668). 13.La dichiarazione di falsità dei documenti Ogni interessato alla pronuncia della falsità di un atto o documento può chiedere se la questione non sia stata oggetto di impugnazione al giudice dell’esecuzione di provvedere, questi accerta la falsità in base agli atti processuali e dispone la cancellazione o con annotazione della sentenza o dell’ordinanza a margine di ciascuna pagina e attestazione in apposito verbale allegato al documento o con inserimento in verbale del testo del documento su cui ha provveduto, il documento resta allegato al verbale che ne costituisce parte integrante (675). 14.Il procedimento di esecuzione Il giudice dell’esecuzione non assume iniziative d’ufficio ma agisce su richiesta del PM, dell’interessato o del difensore: - senza formalità con ordinanza comunicata al PM e notificata all’interessato (es per dichiarare amnistia o indulto) sentito solo il PM con decreto notificato all’interessato e ricorribile per cassazione (es per decisione di inammissibilità di una richiesta) con ordinanza all’esito di udienza camerale nel contraddittorio delle parti è è il procedimento di esecuzione di cui sono informate le parti con avviso almeno 10 giorni prima dell’udienza, l’interessato che lo richieda è sentito personalmente e se è detenuto o internato in luogo fuori la circoscrizione del giudice è sentito prima dell’udienza dal PM del luogo salvo il giudice opti per la traduzione; in udienza il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui ha bisogno, se occorre assume mezzi di provai n contraddittorio, si avvale di memorie eventualmente presentate dalle parti prima dell’udienza; la decisione è con ordinanza ricorribile per cassazione, il ricorso non sospende l’esecuzione salvo il giudice non disponga diversamente (666); tale disciplina si estende al procedimento di esecuzione dinanzi al giudice di pace, contro il decreto del giudice di pace che dichiari inammissibile la richiesta e contro l’ordinanza che decida su questa l’interessato può proporre entro 15 giorni dalla notificazione ricorso per motivi di legittimità al tribunale monocratico del circondario che decide con ordinanza non impugnabile, con il procedimento di esecuzione il giudice di pace modifica anche le modalità di esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità 15.Le questioni concernenti le iscrizioni nei casellari giudiziali Sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti decide con le forme per il procedimento di esecuzione il tribunale ordinario o il tribunale per i minorenni dove ha sede l’ufficio nel cui ambito è nata la persona o il tribunale monocratico di Roma per gli stranieri o apolidi; per le questioni riguardanti le sanzioni amministrative dipendenti da reato e illeciti amministrativi dipendenti da reato la competenza è del tribunale monocratico di Roma che decide con le forme per il procedimento di esecuzione. Titolo 2: La magistratura di sorveglianza 16.Premessa Oggi la pena assume una finalità rieducativa tesa alla risocializzazione del condannato, il legislatore ha inteso creare un sistema processuale armonico che semplificasse il compito degli operatori, così per un verso si è mantenuta in capo al giudice dell’esecuzione la specifica competenza a decidere ogni questione possa insorgere relativamente all’esecuzione, per altro verso si è riservato alla magistratura di sorveglianza l’intervento in materie in cui appariva prevalente il giudizio sulla funzionalità ed efficienza della pena, in relazione al fine ultimo della rieducazione. 17.Gli organi della magistratura di sorveglianza La magistratura di sorveglianza si compone di: - - magistrato di sorveglianza è organo monocratico istituito nelle sedi dei tribunali ordinari o PM => magistrati della procura presso il tribunale ordinario della sede dell’ufficio di sorveglianza tribunale di sorveglianza è organo collegiale a composizione mista istituito nei capoluoghi di distretto di corte d’appello o PM => magistrati della procura generale presso la corte d’appello (678) per entrambi PM è quello presso il giudice dell’esecuzione qualora il provvedimento che l’uno o l’altro organo deve rendere disponga la carcerazione o la scarcerazione (6591). Riguardo la competenza si stabilisce che se l’interessato è detenuto o internato è competente per territorio il giudice di sorveglianza (= magistrato o tribunale di sorveglianza) con giurisdizione sull’istituto in cui si trova all’atto dell’inizio del procedimento di sorveglianza, se invece è libero qualora la legge non disponga diversamente è competente per territorio il giudice di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l’interessato ha la residenza o domicilio; se non è determinabile secondo i predetti criteri la competenza appartiene al giudice di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza e nel caso di più sentenze a quello del luogo in cui fu pronunciata quella divenuta irrevocabile per ultima (677); per i condannati che collaborano con la giustizia competente per territorio è l’ufficio nel cui territorio devono eleggere domicilio (Roma). 18.Il procedimento di sorveglianza Il procedimento di sorveglianza è disciplinato per relationem dal rinvio a quello di esecuzione, si svolge in camera di consiglio confluendo in un’ordinanza, l’udienza si celebra con partecipazione necessaria del difensore e del PM, l’interessato è sentito se lo chiede, il giudice di sorveglianza può chiedere all’autorità competente documenti e informazioni che reputi necessari per la decisione e assumere mezzi di prova nel contraddittorio delle parti; se si procede verso persona sottoposta a osservazione scientifica della personalità è acquisita la relativa documentazione e se occorre la consulenza dei tecnici del trattamento; l’ordinanza che lo definisce è ricorribile per cassazione, l’impugnazione proposta non ha effetto sospensivo se l’ordinanza non disponga diversamente (678). 19.La competenza ratione materiae del magistrato di sorveglianza La competenza del magistrato di sorveglianza investe: - - per funzione: o vigila sull’organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e sull’attuazione del trattamento rieducativo dei condannati o dispone l’ammissione al lavoro esterno o provvede sui permessi ai detenuti e sulle licenze ai semiliberi e agli internati o decide sui reclami in merito alla qualifica lavorativa, alla mercede, allo svolgimento di attività di tirocinio e lavoro, alle assicurazioni sociali, alle sanzioni disciplinari per materia è lo porta talvolta anche ad adottare provvedimenti de plano cioè caratterizzati dalla carenza di ogni connotato di giurisdizionalità oggettiva e assunti al di fuori dell’iter del procedimento di sorveglianza come nel caso in cui modifica le prescrizioni imposte all’affidato alla luce delle relazioni del servizio sociale, interviene poi anche se in via provvisoria su temi devoluti alla competenza del tribunale di sorveglianza (pag 777) 20.La competenza del tribunale di sorveglianza: le misure alternative alla detenzione Spettano al tribunale di sorveglianza l’adozione, sostituzione e revoca di misure alternative alla detenzione in carcere e il rinvio dell’esecuzione di pene detentive. 21.L’affidamento in prova al servizio sociale Con l’affidamento in prova al servizio sociale la pena inflitta è espiata se non superiore a 3 anni sotto la guida del servizio sociale, la misura ha finalità rieducativa previo giudizio di compatibilità con la necessità di prevenire la commissione di reati sulla base dei risultati dell’osservazione della personalità del condannato condotta collegialmente per almeno 1 mese in istituto; all’atto dell’affidamento è redatto verbale contenente le prescrizioni a cui il condannato deve attenersi riguardo i suoi rapporti col servizio sociale, la dimora, la libertà di movimento, il divieto di frequentare determinati locali e il lavoro. L’affidamento è revocato se il comportamento dell’affidato è contrario alla legge e alle prescrizioni dettate, col provvedimento di revoca il tribunale di sorveglianza determina la residua pena da espiare tenendo conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il trascorso periodo di affidamento in prova, la revoca preclude benefici penitenziari per 3 anni, la preclusione non si estende al condannato minorenne perché è fondamentale una valutazione individualizzante, l’esito positivo della prova estingue la pena e ogni altro effetto penale, all’affidamento in prova accedono soggetti liberi e agli arresti domiciliari nonché soggetti già detenuti in carcere; previsioni specifiche riguardano l’affidamento in prova di tossicodipendente sotto programma terapeutico e il condannato affetto da AIDS conclamata o grave deficienza immunitaria in cura, tali situazioni vanno rigorosamente documentate, il tribunale di sorveglianza o in via provvisoria il magistrato decide in base a certificazione attestante: - stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza tipo di programma terapeutico struttura ove realizzarlo modalità di realizzazione 22.La detenzione domiciliare La detenzione domiciliare è usufruibile sia per condanne a pena della reclusione che all’arresto, fa eccezione la vicenda custodiale connotata dai presupposti legittimanti il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena, può espiare la pena nella propria abitazione o altro luogo di cura o assistenza: - - - chi all’inizio dell’esecuzione o dopo essa abbia compiuto 70 anni ma non sia stato dichiarato delinquente abitale o professionale o per tendenza e non sia stato condannato con l’aggravante della recidiva, sono esclusi però i condannati per delitti sessuali in caso di reclusione non superiore a 4 anni (sia o no parte di residua maggior pena) o arresto: donna incinta, madre di prole di età inferiore a 10 anni con lei convivente, padre esercente la potestà di prole di età inferiore a 10 anni con lui convivente quando la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata, persona in condizione di salute che richieda continui controlli, persona di età superiore a 60 anni se parzialmente inabile, minore di 21 anni per esigenze di studio e lavoro e famiglia in caso di recidiva reiterata è fissato per il godimento del beneficio il limite di pena non superiore a 3 anni anche se costituente parte residua di maggior pena sempre, quando la condanna sia a pena detentiva non superiore a 2 anni anche se parte residua di maggior pena se non vi sono i presupposti per l’affidamento in prova al servizio sociale e la misura sia idonea a scongiurare il pericolo che il soggetto possa commettere altri reati, ciò non si applica ai recidivi reiterati e ai condannati per delitti per cui è fatto divieto di concessione di benefici penitenziari, si prescinde dai limiti indicati se il destinatario sia affetto da aids conclamata o grave deficienza immunitaria in cura 23.La detenzione domiciliare speciale La detenzione domiciliare speciale si applica quando non vi sono le condizioni per l’applicazione dell’ordinanza di detenzione domiciliare dopo l’espiazione di almeno 1/3 della pena o 15 anni in caso di ergastolo al fine di provvedere alla cura e all’assistenza dei figli alle condannate madri di prole di età non superiore a 10 anni, il beneficio si estende al padre se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri; nel disporla il tribunale di sorveglianza fissa le modalità di attuazione e precisa il periodo di tempo che la persona può trascorrere all’esterno del domicilio e detta la prescrizioni circa gli interventi del servizio sociale, questo controlla la condotta del soggetto e lo aiuta riferendo periodicamente al magistrato. Al compimento del 10° anno del figlio il detenuto domiciliare può domandare che il tribunale disponga la proroga del beneficio se ricorrono i requisiti per la semilibertà, può disporre l’ammissione all’assistenza all’esterno dei figli minori tenuto conto del comportamento del condannato nel corso della misura nonché della durata di questa e della pena residua; la persona ammessa alla detenzione domiciliare speciale assente senza giustificato motivo per non più di 12 ore può essere soggetta a revoca della misura, se l’assenza si protrae per maggior tempo è denunciata per il delitto di evasione alla cui condanna consegue la revoca del beneficio. 24.La semilibertà La semilibertà consiste nella possibilità di trascorrere parte del giorno fuori dall’istituto penitenziario per partecipare ad attività lavorative o istruttive o utili alla risocializzazione, ciò se vi sono progressi nel corso del trattamento penitenziario, è concedibile sia in caso di condanna all’arresto che alla reclusione e possono usufruirne anche i condannati per delitto di crimine organizzato e all’ergastolo, ai fini della concedibilità è necessario che abbia scontato: - ½ della pena in caso di condanna all’arresto o alla reclusione non superiore a 6 mesi 2/3 in caso di condanna per un delitto per cui non sono concedibili i benefici penitenziari o il soggetto è recidivo reiterato ¾ se il soggetto è recidivo reiterato e si tratta di condanna per un delitto ostativo ai benefici penitenziari 20 anni in caso di ergastolo quando mancano i presupposti per l’affido in prova il condannato per reati diversi da quelli di crimine organizzato può godere della semilibertà anche prima dell’espiazione di metà della pena; se la pena detentiva da espiare non è superiore a 6 mesi il condannato che ha dimostrato di volersi reinserire nella società può essere ammesso al beneficio anche dopo l’esecuzione della pena che il magistrato può sospendere fino alla decisione del tribunale sulla misura. La semilibertà è revocabile in ogni momento con conseguente impossibilità di accesso a ogni altro beneficio penitenziario per 3 anni, il divieto non si applica al minore, la semilibertà non può essere mai concessa a condannato colpevole di evasione e non può essere concessa più di una volta al condannato recidivo reiterato. 25.La liberazione condizionale La liberazione condizionale è concedibile al condannato che durante l’esecuzione della pena abbia tenuto un comportamento idoneo a far ritenere sicuro il ravvedimento, abbia scontato una certa quantità di pena e trovandosi nella possibilità di provvedere abbia adempiuto alle obbligazioni civili dal reato; se la liberazione non è concessa per difetto del requisito del ravvedimento la richiesta non può essere riproposta prima che siano decorsi 6 mesi dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il rigetto (6822), se concessa consegue la sospensione dell’esecuzione dell’eventuale misura di sicurezza detentiva; il regime di esecuzione si sostanzia in un regime omologo alla libertà vigilata, la persona liberata dover adempiere agli obblighi di quest’ultima e tenere buona condotta e in caso di trasgressione o condanna per reato della stessa indole il beneficio è revocato dal tribunale che determina la pena detentiva ancora da espiare; ipotesi speciale di liberazione condizionale è per i condannati per reati con finalità di terrorismo che si siano dissociati. 26.Il differimento dell’esecuzione della pena detentiva e di sanzioni sostitutive Il tribunale di sorveglianza che decide in favore del rinvio dell’esecuzione ordina se occorre la liberazione del detenuto e adotta i provvedimenti conseguenti (6841), il differimento dell’esecuzione può essere disposto anche dal magistrato che ritenendo sussistenti presupposti perché il tribunale decida in favore del rinvio interviene con suo provvedimento valevole fino alla decisione di questo cui sono subito trasmessi gli atti (6842). 27.La riabilitazione Salvo la legge disponga diversamente la riabilitazione estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, è concessa decorsi 3 anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o in altro modo estinta e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta, il termine è 8 anni per i recidivi e 10 per i delinquenti professionali abituali o per tendenza e decorre dal giorno in cui è stato revocato l’ordine di assegnazione a colonia agricola o casa di lavoro; ne sono esclusi i condannati sottoposti a misura di sicurezza non revocata diversa dall’espulsione dello straniero e della confisca e chi non abbia adempiuto alle obbligazioni civili e non abbia dato prova della impossibilità di adempiere; il procedimento si avvia a iniziativa dell’interessato, la riabilitazione è revocata se il riabilitato commette entro 7 anni delitto non colposo riportando condanna a reclusione non inferiore a 2 anni o pena più grave, la revoca è disposta con la stessa sentenza di condanna o autonoma ordinanza del tribunale di sorveglianza. 28.I benefici penitenziari concedibili al collaboratore di giustizia I condannati per i delitti pag 784 possono essere ammessi a godere di benefici penitenziari solo in caso di collaborazione con la giustizia che si ha sia quando il soggetto si adoperi per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori sia quando aiuti concretamente l’autorità nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e l’individuazione e la cattura dei colpevoli, il requisito della collaborazione non è richiesto se è impossibile o irrilevante, è necessario però che siano acquisiti elementi capaci di escludere ogni attualità di collegamenti col crimine organizzato mafioso o terroristico sulla base di informazioni acquisite tramite il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza; i condannati per crimine organizzato o terrorismo che hanno posto in essere anche dopo la condanna condotte collaborative che consentano la concessione delle attenuanti possono godere della liberazione condizionale, permessi premio, detenzione domiciliare a loro richiesta o su proposta dei procuratori generali presso le corti d’appello interessati o del procuratore nazionale antimafia che comunque devono esprimere il parere sulla richiesta fornendo ogni informazioni utile sulla collaborazione, su richiesta del magistrato o tribunale di sorveglianza allegano alla proposta o al parere copia del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione e in caso di persona sotto protezione il provvedimento applicativo, esprimono poi valutazione sulla condotta e sulla pericolosità sociale del condannato e precisano se si sia mai rifiutato di sottoporsi a interrogatorio o esame o altro atto d’indagine nel corso dei procedimenti in cui hanno prestato la collaborazione, indicano poi gli altri elementi rilevanti ai fini dell’accertamento del ravvedimento. Acquisiti la proposta e il parere il tribunale o il magistrato di sorveglianza se ritiene sussistenti i presupposti valuta l’importanza della collaborazione e il ravvedimento ed esclusi elementi indicativi di collegamenti col crimine organizzato adotta il provvedimento di concessione anche in deroga alla normativa generale, se la collaborazione dopo la condanna riguarda fatti diversi da quelli per cui è stata pronunciata i benefici possono essere concessi in deroga alle disposizioni vigenti solo dopo l’emissione della sentenza di 1° concernente i fatti oggetto della collaborazione che ne confermi i requisiti di attendibilità. 29.I limiti alla concedibilità di benefici ai condannati per reati di particolare allarme sociale e ai recidivi I benefici penitenziari non possono essere concessi quando vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti col crimine organizzato o se la condanna riguarda reati pag 786, i condannati per violenza sessuale possono accedere ai benefici penitenziari solo in base ai risultati dell’osservazione della personalità per almeno 1 anno, è escluso l’ammissione al lavoro esterno e ai permessi premio e all’affidamento in prova e alla detenzione domiciliare e alla semilibertà per il condannato che ha posto una condotta punibile come delitto di evasione; i permessi premio possono essere concessi ai detenuti cui è stata applicata la recidiva reiterata dopo l’espiazione di 1/3 della pena in caso di condannati ad arresto o reclusione non superiore a 3 anni invece dopo la ½ in caso di reclusione superiore a 3 anni e invece dopo 2/3 in caso di reclusione per delitti ostativi ai benefici penitenziari indicati al 4bis ord. giud. Sezione 3: L’esecuzione delle pene, delle misure di sicurezza e di altre sanzioni 30.Le funzioni del magistrato del pubblico ministero L’esecuzione dei provvedimenti del giudice spetta al PM presso il giudice dell’esecuzione (6551), deroghe: - cessazione di misura cautelare o pena accessoria o misura di sicurezza deliberata dalla Cassazione => procuratore generale presso la cassazione esecuzione di una sentenza penale straniera => procuratore generale presso la corte d’appello che ha deliberato il riconoscimento possibilità di delega per singoli atti al altro PM di sede diversa (6552) il PM adotta i provvedimenti in forma di ordine o decreto consegnati o notificati all’interessato e in alcuni casi anche al difensore. 31.L’esecuzione delle pene detentive L’esecuzione di una sentenza di condanna a pena detentiva è ordinata dal PM, l’ordine di esecuzione contiene: - generalità del destinatario imputazione dispositivo del provvedimento disposizioni necessarie all’esecuzione va eseguito con consegna al condannato non detenuto per altra causa nel rispetto della persona il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze dell’esecuzione (277) e notificato al difensore, in caso il destinatario sia condannato già detenuto va comunicato al ministro della giustizia e notificato all’interessato (656). Nel disporre l’ordine di esecuzione il PM provvede al computo della pena da eseguire tenendo conto delle prescrizioni circa il computo della custodia cautelare già subita e le pene espiate senza titolo e delle prescrizioni che il legislatore detta circa il concorso di pene, va sempre computato il periodo di custodia cautelare successivo al reato oggetto di condanna da eseguire indipendentemente dal fatto che sia relativa allo stesso o altro reato o subita all’estero; va poi computato il periodo di pena detentiva espiata per reato diverso in epoca successiva al reato la cui pena si deve eseguire quando la relativa condanna sia stata revocato o sia intervenuto indulto o amnistia (657). Determinazione della pena in caso di soggetto condannato per reati diversi con più provvedimenti a pene detentive temporanee della stessa specie: - più ergastoli => ergastolo con isolamento diurno da 6 mesi a 3 anni - ergastolo e detenzione superiore a 5 anni => ergastolo con isolamento diurno da 2 a 18 mesi più detenzioni inferiori a 24 anni => si computa un’unica pena non superiore al quintuplo di quella in relazione al reato più gravi o comunque ad anni 30 più detenzioni non inferiori a 24 anni => ergastolo più arresti => arresto non superiore a 6 anni le pene di specie diversa si eseguono tutte distintamente per intero e per ultima l’arresto. Al computo della pena provvede il PM presso il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo o se i provvedimenti provengono da giudici ordinari e speciali il PM presso il giudice ordinario (663), il computo è formalizzato in un decreto da notificare al condannato e al difensore. L’esecuzione della pena a condannato libero o detenuto ai domiciliari è sospesa con apposito decreto dal PM se non superi i 3 anni o i 6 anni in caso di tossicodipendente in corso di terapia, ordine di esecuzione e decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore con avviso della facoltà di presentare entro 30 giorni istanza per l’affidamento in prova al servizio sociale o la detenzione domiciliare o la semilibertà o per avere i benefici previsti per i tossicodipendenti, l’avviso è corredato con avvertimento che in carenza d’istanza l’esecuzione avrà corso immediato ed è rinnovato quando sia provato o probabile che il condannato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, a tal fine il PM può assumere le necessarie informazioni anche presso il difensore; la sospensione è esclusa in caso di: - applicazione della recidiva reiterata il condannato sia in custodia cautelare in carcere tossicodipendenti che si trovino ai domiciliari condanna per delitti pag 790 32.L’esecuzione delle pene pecuniarie La riscossione delle pene pecuniarie, sanzioni e spese è intorno all’1%, la disciplina è in parte del codice e in parte in un TU, il procedimento è costituito da due fasi: - meramente amministrativa => preposti sono la cancelleria del giudice dell’esecuzione e il concessionario dei servizi di riscossione eventuale => dinanzi al magistrato di sorveglianza relativa alla rateizzazione o alla conversione per insolvibilità passato in giudicato o divenuto definitivo il provvedimento di condanna il condannato è invitato al pagamento e avvertito che se non adempie entro 1 mese dall’avviso si avrà iscrizione a ruolo, è poi invitato a depositare la ricevuta di pagamento entro 10 giorni dal versamento; decorso inutilmente il termine la cancelleria iscrive a ruolo e invece il concessionario, entro 20 giorni dalla prima comunicazione da parte di questo dell’infruttuoso esperimento del pignoramento su tutti i beni la cancelleria investe il PM che trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente per la conversione; a questo punto vi è un procedimento in camera di consiglio che: - se accerta che il condannato è solvibile => si restituiscono gli atti al PM se accerta che non è solvibile => il magistrato può disporre rateizzazione se non sia stata disposta con la sentenza di condanna, differire la conversione della pena pecuniaria per non più di 6 mesi decorsi i quali se l’insolvenza perdura è disposto nuovo differimento o conversione, convertire la pena pecuniaria in libertà controllata o lavoro sostitutivo il condannato può chiedere al PM che i periodi di custodia cautelare e di pena detentiva espiata senza titolo siano computati per la rideterminazione della pena pecuniaria (657). In caso di plurime condanne pecuniaria si applicano tutte entro il limite massimo di 15493 € se multe e 3098 € se ammende, il limite è elevato a 64557 € per multe e 12911 € per ammende qualora il giudice si sia avvalso della facoltà di aumento. 33.L’esecuzione delle pene accessorie Per l’esecuzione di pene accessorie inflitte con la sentenza di condanna il PM trasmette l’estratto della sentenza: - alla PG indicando le pene accessorie da eseguire al giudice civile se vi è interdizione legale o decadenza o sospensione dalla potestà di genitore al giudice dell’esecuzione se si tratta di pene accessorie che predeterminate dalla legge nella specie e durata conseguono di diritto a una sentenza di condanna e non si sia provveduto con questa tranne nell’ultimo caso il PM provvede al computo della durata della pena accessoria: - - interdizione ai pubblici uffici e da una professione o arte e da uffici direttivi e sospensione della potestà genitoriale vanno calcolate detraendo la misura interdittiva di contenuto corrispondente eventualmente disposta pene accessorie della stessa specie si applicano tutte durata massima delle pene accessorie temporanee non può superare i 10 anni si è interdizione dai pubblici uffici o professione o arte, 5 anni in caso di sospensione dall’esercizio di professione o arte 34.L’esecuzione delle misure di sicurezza Riguardo le misure di sicurezza patrimoniali in caso di confisca delle le cose non aventi destinazione specifica sono vendute a cura della cancelleria del giudice dell’esecuzione, sono distrutte se la vendita è inopportuna; riguardo le misure di sicurezza personali bisogna distinguere tra misure: - ordinate in sentenza => l’esecuzione è rimessa al PM presso il magistrato di sorveglianza investito dal PM presso il giudice dell’esecuzione - applicate in via provvisoria nel corso del procedimento => l’esecuzione è rimessa al PM presso il giudice che ha emesso il provvedimento che lo comunica in copia all’autorità di pubblica sicurezza e se del caso emette ordine d’esecuzione con cui dispone la consegna o la liberazione dell’interessato si prevede poi che: - l’esecuzione di una misura di sicurezza aggiunta a pena detentiva avviene dopo che la seconda sia stata scontata o altrimenti estinta l’esecuzione di una misura di sicurezza aggiunta a pena non detentiva va disposta solo dopo che la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile esecuzione di una misura di sicurezza temporanea non detentiva aggiunta a misure di sicurezza detentive ha luogo solo dopo l’esecuzione di queste ultime le misure di espulsione dell’extracomunitario e allontanamento del cittadino comunitario sono eseguite dal questore 35.L’esecuzione delle sanzioni sostitutive L’esecuzione di semidetenzione e libertà controllata è rimessa al controllo del PM che trasmette l’estratto della sentenza di condanna al magistrato di sorveglianza competente (661), l’ordinanza con cui quest’ultimo indica le modalità esecutive è trasmessa per l’esecuzione alla PG che consegna copia dell’ordinanza al condannato libero o la trasmette al direttore dell’istituto in cui è detenuto che provvede alle dimissioni informando subito la PG, questa nell’eseguire l’ordinanza ingiunge al condannato di attenersi alle prescrizioni imposte e procede al ritiro di armi o patente o passaporto o all’apposizioni delle formule prescritte per l’uso limitato di tali documenti, di tali adempimenti è fatto verbale e data notizia al questore e agli uffici interessati; il condannato può chiedere al PM che le sanzioni sostitutive espiate e i periodi di custodia cautelare e quelli detentivi senza titolo siano computati in relazione alla sanzione sostitutiva, il computo è formalizzato con decreto notificato al condannato e al suo difensore (657). 36.L’esecuzione della pena della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità Il PM cura l’esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità inflitti dal giudice di pace, la sentenza penale irrevocabile è trasmessa per estratto a cura della cancelleria del PM del circondario dove ha sede il giudice che emesso l’ordine di esecuzione lo trasmette insieme all’estratto della sentenza contenente le modalità esecutiva alla PG che ricevutolo ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni, se questo è detenuto copia è notificata anche al direttore dell’istituto che informa la PG delle dimissioni del condannato e dalla dimissione inizia a decorrere la pena. 37.L’esecuzione di altre sanzioni pecuniarie Nel corso del procedimento penale possono essere irrogate sanzioni amministrative pecuniarie (es testimone citato che non compare senza legittimo impedimento) (133) queste sono devolute alla cassa delle ammende, i relativi provvedimenti sono revocabili dal giudice su richiesta dell’interessato o del PM prima della conclusione della fase del procedimento in cui sono adottati; per l’esecuzione delle sanzioni conseguenti alle violazioni amministrative nel processo penale il PM trasmette l’estratto della sentenza esecutiva all’autorità amministrativa competente. Sezione 4: L’esecuzione della condanna alle spese e le iscrizioni nei casellari giudiziali 38.Le spese anticipate dallo Stato Le spese processuali sono quelle che lo Stato anticipa per lo svolgimento del procedimento penale, il recupero non è dovuto se è un processo di prevenzione o di esecuzione o di sorveglianza salvo non ci sia stata condanna della cassazione, le spese: - - - ente condannato per l’illecito amministrativo è tenuto alle spese indennità di viaggio e atti fuori sede sono corrisposte a domanda dell’interessato spese processuali, sanzioni amministrative, spese di mantenimento dei detenuti sono quantificate dal cancelliere del giudice dell’esecuzione che notifica al debitore l’invito al pagamento con avvertenza che altrimenti si procederà ad iscrizione a ruolo decorso il termine per l’adempimento e sarà investito il concessionario della riscossione, il debitore può accedere a dilazione di pagamento ma il mancato versamento di una rata produce decadenza dal beneficio spese difensive e dei consulenti sono liquidate con decreto di pagamento dell’autorità giudiziaria che ha proceduto, nel giudizio di cassazione provvede il giudice del rinvio o il giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, il decreto è titolo di pagamento della spesa opponibile dinanzi al giudice monocratico che procede secondo il processo speciale in materia di onorari difensivi spese per l’esecuzione di un mandato di arresto europeo nel territorio nazionale o delle misure reali adottate sono a carico dello Stato, le altre a carico dell’autorità che ha emesso il mandato o la misura 39.Le spese per la pubblicazione della sentenza di condanna Le spese per la pubblicazione in un giornale di una sentenza penale gravano sul condannato, il direttore responsabile è tenuto a eseguire la pubblicazione ordinata dal giudice a richiesta del PM o della persona obbligata o autorizzata a provvedervi, in caso non adempia è condannato in solido con l’editore e con il proprietario della tipografia al pagamento di una somma alla cassa delle ammende, la pubblicazione di sentenza di condanna a sanzione amministrativa dipendente da reato è a spese dell’ente sanzionato. 40.Le iscrizioni nei casellari giudiziali Definizioni: - casellario giudiziale è insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e ammnistrativi riferiti a soggetti determinati - - casellario dei carichi pendenti è è l’insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari riferiti a soggetti determinati che hanno la qualità di imputato anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari che applicano agli enti con personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità le sanzioni amministrative dipendenti da reato anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato è insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari che si applicano agli enti con personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità cui è stato contestato l’illecito amministrativo dipendente da reato sono istituti con funzione sussidiaria e complementare strutturati su base territoriale come: - ufficio iscrizione ufficio territoriale ufficio locale ufficio centrale la funzione è lo scambio e la conservazione dei dati iscritti che la legge indica analiticamente prescrivendo che ciascuna iscrizione si connoti di un numero identificativo del procedimento e un codice identificativo e indicando l’ufficio preposto alle iscrizioni e alle eliminazioni. 41.L’eliminazione delle iscrizioni dai casellari giudiziali Le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate al compimento di anni 80 o alla morte della persona, sono poi eliminate le iscrizioni pag 800, se sono state applicate misure di sicurezza i termini decorrono dalla revoca di questa e se è stata applicata o sostituita con provvedimento giudiziario di esecuzione è eliminata anche l’iscrizione di questo, le iscrizioni relative a minori sono eliminate al compimento di anni 18 eccetto quelle relative al perdono giudiziale che sono eliminate al compimento di anni 21 ed eccetto quelle relative ai provvedimenti di condanna a pena detentiva anche se condizionalmente sospesa. 42.I certificati dei casellari giudiziali Ogni interessato ha diritto senza motivazione di conoscere eventuali iscrizioni a suo carico, è previsto il rilascio di: - - - certificato generale è riporta le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a eccezione di quelle pag 801, se è stata dichiarata riabilitazione speciale per fatti commessi da minori di anni 18 non è riportata alcuna iscrizione certificato penale è riporta le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a eccezione di quelle pag 801-802 se è stata dichiarata riabilitazione speciale per fatti commessi da minori di anni 18 non è riportata alcuna iscrizione certificato civile è riporta le iscrizioni nel casellario giudiziale relative ai provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione non revocati, provvedimenti amministrativi di espulsione e provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso contro questi, provvedimenti concernenti le pene accessorie portanti limitazioni alla capacità del condannato le distinzioni fra i certificati riguardano solo la certificazione rilasciata a richiesta di parte, se invece è chiesta dagli organi della giurisdizione penale e dal PM per ragioni di giustizia penale il certificato conterrà tutte le iscrizioni, uguale diritto appartiene alle PA quando il certificato è necessario per provvedere a un atto delle loro funzioni in relazione a quella persona, il PM o il difensore può chiedere previa autorizzazione del giudice procedente lo stesso certificato concernente l’offeso o un testimone quando debba essere valutata la qualità morale o la credibilità, nei certificati spediti per ragioni di elettorato non si fa menzione delle condanne e altri provvedimenti che non abbiano influenza sul diritto elettorale. Capitolo XIII: I RAPPORTI CON LE AUTORITA’ GIURISDIZIONALI STRANIERE Sezione 1: I principi generali 1.Le forme di collaborazione tra Stati in materia di giustizia penale La collaborazione in materia penale non può prescindere dal contesto internazionale in cui il nostro paese è inserito per effetto di trattati internazionali e in modo ancor più stringente per l’appartenenza all’UE in virtù della quale si hanno più forti modalità di cooperazione quali l’Eurojust e il mandato di arresto europeo. 2.La gerarchia delle fonti Plurime fonti normative regolano la materia dei rapporti con le autorità straniere, prevalenza è data alle fonti pattizie e poi vi sono le norme di diritto internazionale generale, solo residuale è il cpp (696). 3.Il principio di specialità Il trasferimento di una persona imputata o condannata da uno Stato all’altro è sempre regolato dal principio di specialità per il quale la persona non può essere sottoposta a procedimento penale né privata della libertà personale né consegnata ad altro Stato per un fatto anteriore alla consegna e diverso da quello per cui è stata disposta, la garanzia non opera per scelta dell’interessato con rinuncia espressa dinanzi all’autorità giudiziaria dello Stato richiesto in presenza del difensore e dell’interprete ma può anche essere argomentata da atti concludenti (es la permanenza nel territorio dello Stato di emissione del mandato benché decorsi 45 giorni dalla sua definitiva liberazione). 4.Il rispetto degli obblighi internazionali Nel rispetto del principio di specialità si procede a esecuzione del mandato di arresto europeo verso persona che si trovi nel nostro paese perché estradata da uno Stato terzo solo dopo l’assenso di questo. Sezione 2: Il mandato di arresto europeo Titolo 1: Disposizioni di carattere generale 5.L’adeguamento della decisione-quadro del Consiglio dell’Unione europea ai principi dell’ordinamento interno Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno stato UE in vista dell’arresto e della consegna da parte di altro stato UE di una persona a fini di esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o di esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale per fatti commessi dopo il 7 agosto 2002; l’istituto è stato partorito dalla decisione quadro 2002/584/GAI recepita nel nostro ordinamento dalla l 69/2005 ma non in maniera passiva perché sono state fatte salve da essa le garanzie dei diritti costituzionali fondamentali cui si è aggiunta l’ulteriore garanzia della riserva parlamentare come unica procedura per l’adesione a modificazioni dell’istituto. 6.L’autorità centrale Le autorità giudiziarie interessate alla consegna di persona raggiunta da mandato di arresto europeo sono assistite dal ministero della giustizia che ha il ruolo di autorità centrale, trasmette all’autorità giudiziaria competente il mandato che riceve dallo Stato richiedente (Stato membro di emissione) così come inoltra il mandato dell’autorità giudiziaria italiana allo Stato membro di esecuzione, non si esclude comunque che nei limiti degli accordi internazionali e a condizione di reciprocità vi possa essere corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie e se ciò avviene è l’autorità giudiziaria competente a informare il ministro della ricezione o emissione di un mandato, resta ferma la competenza del ministro circa i modi e le intese relative alla consegna. Titolo 2: La procedura passiva 7.La competenza della corte di appello La consegna di un imputato o condannato richiesta tramite MAE deve conseguire a una decisione favorevole della corte d’appello, la competenza è a quella nel cui distretto il soggetto ha residenza o dimora o domicilio al momento del ricevimento del provvedimento, se non è in tal modo determinabile la competenza è alla corte di Roma, in caso di più mandato per lo stesso fatto a carico di più persone la competenza è della corte nel cui distretto hanno residenza o dimora o domicilio il maggior numero di essi, altrimenti la corte di Roma, se la persona è stata arrestata sulla PG la competenza è alla corte nel cui distretto è avvenuto l’arresto. 8.I contenuti del mandato Il mandato in lingua italiana deve indicare: - l’autorità giudiziaria dello Stato di emissione la persona ricercata la natura e la qualificazione giuridica del reato il momento e il luogo di consumazione il grado di partecipazione al reato e le altre conseguenze in difetto la corte tramite il ministro della giustizia richiede la necessaria integrazione, la consegna è consentita solo in base a una richiesta cui è allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che la giustificano. 9.La doppia punibilità e la consegna obbligatoria La clausola della doppia punibilità impone che il mandato sia eseguito solo per un fatto previsto come reato anche dalla legge italiana, ulteriore condizione è che il fatto sia punito dallo Stato di emissione con pena o misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima non inferiore a 12 mesi senza tener conto delle aggravanti, inoltre se il mandato è emesso in esecuzione di una sentenza di condanna la pena o misura di sicurezza deve avere durata non inferiore a 4 mesi, si prescinde dalla doppia punibilità con consegna obbligatoria per alcune fattispecie di reato. 10.Il rifiuto di consegna Elenco dei casi di rifiuto pag 811 e 812. 11.L’avvio del procedimento di consegna e il giudizio cautelare Ricevuto il mandato il ministro della giustizia lo trasmette al presidente della corte d’appello che ne dà comunicazione al procuratore generale e procede agli adempimenti sulla competenza, verificata questa e compiuti gli atti urgenti riunisce la corte affinché decida sentito il procuratore sull’eventuale adozione di una misura cautelare, questa è imposta a prescindere dai limiti di pena e dagli indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari dovendo vagliare solo il pericolo di fuga; se la misura è applicata il presidente procede all’interrogatorio entro 5 giorni dall’esecuzione e nel corso di questo informa la persona del contenuto del mandato e della procedura di esecuzione e della facoltà di consentire o dissentire alla consegna, all’interrogatorio presenzia il difensore avvertito almeno 24 ore prima, dell’ordinanza impositiva della misura è data comunicazione a richiesta dell’arrestato ai familiari o se è straniero all’autorità consolare; entro 20 giorni dall’esecuzione della misura il presidente fissa con decreto l’udienza in camera di consiglio per la decisione e contestualmente dispone il deposito del mandato e della documentazione allegata, il decreto è comunicato al procuratore generale e notificato all’interessato e al difensore almeno 8 giorni prima dell’udienza; a condizione di reciprocità lo Stato di emissione può intervenire nel giudizio facendosi rappresentare da un avvocato abilitato. 12.L’arresto a iniziativa della polizia giudiziaria e i provvedimenti conseguenti L’iniziativa della PG è prevista quando abbia appreso dell’emissione di un mandato attraverso la segnalazione da parte dell’autorità dello Stato di emissione nel Sistema di informazione Schengen, l’ufficiale di PG che ha proceduto all’arresto informa il soggetto del mandato e del contenuto e della possibile di acconsentire alla consegna e della facoltà di nominare un difensore e del diritto all’interprete, il difensore è avvisato tempestivamente dell’arresto, nel verbale di arresto si dà atto degli adempimenti svolti e degli accertamenti per l’identificazione, l’arrestato è posto non oltre 24 ore a disposizione del presidente della corte d’appello nel cui distretto è avvenuto l’arresto per la convalida che va resa entro 48 ore dalla ricezione del verbale, informato il procuratore generale il presidente sente l’arrestato alla presenza del difensore e se necessario dell’interprete, il ministro comunica allo Stato richiedente l’arresto ai fini della trasmissione del mandato, l’arresto perde efficacia se entro 10 giorni non avviene tale trasmissione, l’arresto non è convalidato se risulta evidente che sia stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi di legge. 13.Il consenso alla consegna Il procedimento per l’esame della richiesta di consegna si conclude rapidamente quando l’arrestato esprima il consenso alla consegna alla presenza del difensore e se necessario dell’interprete di cui si dà atto in verbale, ciò autorizza la corte a provvedere sulla richiesta di esecuzione sentito il procuratore generale e il difensore e se comparso l’interessato, la decisione è resa con ordinanza. 14.I provvedimenti provvisori in attesa della decisione In attesa della decisione provvedimento provvisorio è l’interrogatorio che su richiesta dello Stato di emissione il presidente autorizza quando il mandato sia stato emesso nel corso di un procedimento penale e occorra svolgere indagini urgenti ritenute necessarie dallo Stato di emissione, l’interrogatorio è effettuato da un magistrato della corte secondo le regole dello Stato di emissione alla presenza della persona eventualmente designata da questo e se necessario dell’interprete; altro provvedimento provvisorio è il trasferimento temporaneo per l’interrogatorio dell’arrestato nello Stato di emissione disposto in luogo dell’autorizzazione all’interrogatorio dal presidente della corte d’appello, ciò non pregiudica il diritto dell’interessato a partecipare all’udienza per la decisione sul mandato e quindi a un rapido rientro, il presidente comunica al ministro l’adozione del provvedimento affinché ne informi lo Stato di emissione anche per le necessarie intese in ordine alla data di assunzione dell’atto o alle condizioni e durata del trasferimento. 15.La decisione Se lo Stato di emissione non integra la documentazione necessaria la corte respinge la richiesta, altrimenti disposto eventualmente d’ufficio o a iniziativa di parte ogni accertamento necessario decide con sentenza sentiti il procuratore generale e il difensore e l’interessato e il rappresentante dello Stato di emissione entro 60 giorni (max 90) dall’esecuzione della misura cautelare a pena di perenzione, l’impossibilità di rispettare il termine per forza maggiore fa comunicata al ministra che la comunica allo Stato di emissione, in assenza di cause ostative la corte pronuncia sentenza con cui dispone la consegna della persona se il titolo a fondamento del mandato è una sentenza irrevocabile di condanna o qualora il titolo sia un provvedimento cautelare se sussistono gravi indizi di colpevolezza; la sentenza è letta in udienza e ciò equivale a notificazione alle parti anche se non presenti, è poi comunicata al ministro che informa lo Stato di emissione. 16.Il concorso di plurime richieste di consegna In caso di più mandati da più Stati verso la stessa persona la corte decide quale vada eseguito tenuto conto di: - gravità dei reati luogo in cui sono stati commessi date di emissione dei mandati se sono stati emessi nel corso di un procedimento penale o in esecuzione di una sentenza di condanna a tal fine può disporre ogni necessario accertamento, se la richiesta di esecuzione confligge con una richiesta di estradizione di uno Stato terzo la corte sentito il ministro decide a quale dare precedenza tenuto conto di: - gravità dei fatti ordine di presentazione delle richieste ogni altro elemento utile La sentenza che da esecuzione al mandato è ricorribile per cassazione anche nel merito a iniziativa dell’interessato o del suo difensore o del procuratore generale presso la corte d’appello entro 10 giorni dalla conoscenza legale del provvedimento, la cassazione decide in camera di consiglio entro 15 giorni dalla ricezione degli atti, copia del provvedimento è inviata al ministro, in caso di annullamento con rinvio gli atti sono trasmessi al giudice del rinvio che decide non oltre 20 giorni dalla data di ricezione. 17.La consegna La consegna deve avvenire entro 10 giorni dalla sentenza irrevocabile che da esecuzione al mandato o all’ordinanza che recepisce il consenso nei modi e secondo le intese assunte tramite il ministro, il mancato rispetto del termine per forza maggiore va comunicato al ministro che informa lo Stato di emissione, il ritardo dà luogo a sospensione dell’esecuzione del mandato comunicata al ministro, questi va informato poi del venir meno delle cause giustificative della sospensione affinché possa concordare con lo Stato di emissione una nuova data di consegna; diverso caso di rinvio si ha se il destinatario sia sotto processo penale nel nostro paese o debba eseguire altra pena per reato diverso da quello del mandato, lo Stato di emissione può ottenere comunque il trasferimento temporaneo disposto dalla corte sentita l’autorità giudiziaria competente per il procedimento in corso o per l’esecuzione della sentenza. 18.Le garanzie per la consegna e il divieto di estradizione successiva Se il mandato ha ad oggetto l’esecuzione di una pena comminata all’esito di un processo celebrato in assenza dell’imputato la consegna è subordinata alla condizione che lo Stato di emissione fornisca assicurazioni sufficienti sulla possibilità che il soggetto sia sottoposto a nuovo processo; se il reato oggetto del mandato è punito con pena a vita l’esecuzione è subordinata alla condizione che lo Stato di emissione preveda la revisione della pena o l’applicazione di misure di clemenza cui il soggetto ha diritto; se il mandato tende all’avvio di un procedimento penale verso un cittadino italiano o un residente la consegna è subordinata alla condizione che dopo il processo la pena sia eseguita in Italia; la consegna è sempre subordinata al divieto che la persona sia consegna a un altro Stato in esecuzione di altro mandato per un reato anteriore alla consegna senza il preventivo assenso della corte che ha disposto l’esecuzione del mandato, o estradata verso uno Stato terzo senza assenso a ciò; la corte può consentite alla consegna ad altro Stato UE solo se il reato per cui è richiesto possa dar luogo a consegna, la decisione va resa sentito il procuratore generale entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; si prescinde dal consenso della corte per la consegna a Stato UE quando non trovi applicazione il principio di specialità che accade se non ricorrono le condizioni cui è subordinata l’attuazione della garanzia o l’interessato mostri di volervi rinunciare perché pur avendo avuto la possibilità di farlo non ha lasciato il territorio dello Stato di emissione entro 45 giorni successivi alla scarcerazione definitiva o dopo averlo lasciato vi abbia fatto ritorno o abbia consentito con dichiarazione resa all’autorità giudiziaria e raccolta a verbale alla consegna ad altro Stato UE. 19.La richiesta di transito della persona da consegnare La richiesta di transito nello Stato di persona che va consegnata ad altro Stato è ricevuta dal ministro della giustizia che può non accettarla se non ha ricevuto informazioni su: - identità e cittadinanza della persona esistenza del mandato natura e qualificazione del reato con data e luogo di commissione se il ricercato è cittadino italiano o residente e il transito sia richiesto a fini di esecuzione di una pena o misura di sicurezza privativa della libertà in caso la richiesta riguardi un cittadino italiano o residente il ministro può subordinare il transito a condizione che la persona torni in Italia per scontare la pena. Titolo 3: La procedura attiva di consegna 20.L’emissione del mandato di arresto europeo Il MAE è emesso se debba essere applicata: - misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari pena detentiva misura di sicurezza personale detentiva verso un imputato o condannato che risieda o sia domiciliato o dimori in uno Stato UE, il mandato è trasmesso al ministro per la traduzione e la trasmissione previa comunicazione al servizio per la cooperazione internazionale di polizia, se è ignoto il luogo di residenza o domicilio o dimora ma risulta possibile che la persona si trovi nello Stato UE l’autorità giudiziaria raccoglie le informazioni utilizzando il sistema di informazione Schengen in cui una segnalazione equivale a MAE; se la persona gode di immunità o privilegio riconosciuto da uno Stato terzo o un organismo internazionale l’autorità giudiziaria provvede a inoltrare la richiesta di revoca di questo; i contenuti del mandato: - identità e cittadinanza del ricercato autorità giudiziaria emittente natura e qualificazione giuridica del reato descrizione del fatto contestato con epoca e luogo di commissione e in caso di concorso il grado di partecipazione del ricercato pena inflitta in caso di sentenza irrevocabile o pena minima e massima 21.La perdita di efficacia del mandato d’arresto europeo Il MAE perde efficacia in caso di revoca, annullamento, perenzione del provvedimento restrittivo che lo giustifica, il procuratore generale presso la corte d’appello informa il ministro per la comunicazione allo Stato richiesto. Titolo 4: Le misure reali 22.Il sequestro e la consegna di beni Nella procedura attiva di consegna il procuratore generale presso la corte d’appello richiede allo Stato di esecuzione la consegna dei beni oggetto del provvedimento di sequestro o di confisca trasmettendo copia del provvedimento di sequestro; analoga possibilità vi è nella procedura passiva in cui su richiesta dello Stato di emissione o d’ufficio la corte può disporre sia il sequestro a fini di prova che a fini di confisca del prodotto o profitto o prezzo del reato nella disponibilità del ricercato, è la richiesta a dover indicare il fine in mancanza il presidente invita a indicarlo, la corte provvede sentito il procuratore generale con decreto motivato ricorribile per cassazione, la consegna delle cose ha luogo secondo le modalità fissate tramite il ministro, i beni sono consegnati anche se il mandato non può essere eseguito per decesso o fuga. 23.Il concorso di sequestri Se i beni di cui è chiesto il sequestro sono già oggetto di sequestro disposto dall’autorità giudiziaria italiana in un procedimento penale o civile in corso e di essi sia prevista la confisca la consegna è disposta solo per fini probatori e previo nullaosta dell’autorità procedente fatti salvi i diritti acquisiti sui beni dallo Stato italiano o da terzi. Sezione 3: L’estradizione Titolo 1: Le nozioni e le distinzioni 24.L’estradizione L’estradizione è un mezzo per la consegna di un imputato o di un condannato concesso a Stati non UE o a Stati UE che interagiscono con Stati terzi o a Stati UE per richieste di consegna relative a fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore della legge istitutiva del MAE, la normativa è predisposta in funzione delle garanzie che lo Stato richiesto intende assicurare a chi è nel suo territorio. 25.L’estradizione attiva o dall’estero La richiesta è disposta per la consegna di un imputato verso cui vada eseguito un provvedimento restrittivo della libertà personale o un condannato verso cui debba procedersi a esecuzione della pena inflitta con sentenza di condanna irrevocabile. 26.L’estradizione passiva o per l’estero La richiesta è ricevuta per la consegna di una persona per l’esecuzione di una sentenza straniera di condanna a pena detentiva o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale, vi è il principio per cui l’estradizione è concessa se l’estradando non debba essere giudicato o non debba eseguirsi sentenza di condanna pronunciata dall’autorità italiana (705). 27.L’esetensione dell’estradizione per l’estero e la riestradizione Concluso il procedimento di estradizione con la consegna lo Stato estero può presentare nuova domanda di estradizione per fatto commesso anteriormente alla consegna (estensione dell’estradizione), è poi possibile che lo Stato estero sia a sua volta richiesto da altro Stato dell’estradizione del soggetto (riestradizione), in entrambi i casi occorre ulteriore delibazione della corte d’appello, però il consenso dell’interessato ricavabile dalle dichiarazioni rese dinanzi a un giudice dello Stato richiedente rende superfluo l’intervento della corte. 28.L’estradizione di transito Il transito attraverso il nostro Stato di persona estradata da uno Stato estero ad altro Stato estero è autorizzato su domanda dello Stato ricevente dal ministro della giustizia, ciò non è richiesto se il transito avviene per via aerea senza scali, l’autorizzazione del ministro presuppone il consenso dell’estradato espresso dinanzi al giudice che ha concesso l’estradizione o in via alternativa e subordinata la decisione favorevole della corte d’appello che interviene a iniziativa del ministro che trasmette al procuratore generale la domanda di estradizione di transito formulata dallo Stato ricevente con i documenti allegati affinché investa la corte di appello di Roma che deciderà in camera di consiglio; l’estradizione di transito è negata se: - la persona è stata estradato per fatti non previsti come reato dalla legge italiana o per reato politico vi è ragione di ritenere che subirà atti discriminatori o persecutori o trattamento disumano in violazione dei diritti della persona (712) Titolo 2: L’estradizione attiva o dall’estero 29.La domanda Competente a domandare a uno Stato estero l’estradizione di un imputato o un condannato verso cui vada eseguito un provvedimento restrittivo della libertà personale è il ministro della giustizia di sua iniziativa o su sollecitazione del procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto pena il procedimento o sia stata pronunciata la condanna, esaminata la documentazione inviata dal procuratore il ministro aderisce o disattende o differisce l’esame della richiesta (720). 30.La concessione dell’estradizione Lo Stato estero può accogliere la domanda o subordinarne la concessione all’accettazione da parte dello Stato italiano delle condizioni che detta, il ministro decide se accettarle e può farlo solo se non contrastino con i principi generali dell’ordinamento, se accettate le condizioni vincolano anche l’autorità giudiziaria procedente (720). 31.Il computo della custodia cautelare Il ministro può ordinare ricerche all’estero del soggetto o chiedere allo Stato di disporne in via provvisoria l’arresto, se eseguito da tale momento si computa il tempo della custodia cautelare. Titolo 3: L’estradizione passiva o per l’estero 32.I limiti all’estradizione per l’estero L’accoglimento di una domanda di estradizione è subordinato alla preventiva verifica giurisdizionale dell’insussistenza dei divieti posti dalla legge: - reato politico reato punito con la morte motivo di ritenere che l’estradato sarà sottoposto ad atti discriminatori e degradanti (698) 33.L’investitura del ministro Lo Stato richiedente deve inoltrare la domanda al ministro della giustizia, questo ha ampi poteri selettivi operando una prima delibazione della domanda potendo decidere di non sottoporla all’autorità giudiziaria se ritiene che debba essere respinta (703), in caso di più domande stabilisce l’ordine di precedenza tenendo conto delle circostanze del caso (697); alla domanda di estradizione va allegata: - copia del provvedimento restrittivo o della sentenza di condanna alla pena detentiva relazione sui fatti addebitati all’estradando indicando tempo e luogo di commissione e qualificazione giuridica testo delle norme applicabili con indicazione della pena dati segnaletici e ogni altra possibile informazione sull’identità e la nazionalità del soggetto (700) 34.Gli accertamenti del procuratore generale La domanda di estradizione con la documentazione è trasmessa al procuratore generale presso la corte d’appello che provvede agli accertamenti necessari anche con richieste di informazioni alle autorità straniere tramite il ministro, dispone la comparizione del soggetto per l’identificazione e raccogliere l’eventuale consenso, sottopone entro 3 mesi le sue determinazioni alla corte depositandole in cancelleria insieme agli atti e alle eventuali cose sequestrate, gli aventi diritto (interessato, difensore, rappresentante dello Stato) nei 10 giorni dalla notifica dell’avviso di deposito possano estrarne copia e presentare memorie (703). Decorso il termine il presidente fissa l’udienza per la decisione ordinando che sia dato avviso al procuratore e all’interessato e al difensore, il decreto è notificato al rappresentante dello Stato che a condizione di reciprocità può intervenire nel procedimento tramite avvocato abilitato, nell’udienza la corte assume informazioni e dispone gli accertamenti necessari e delibera sentiti il PM e il difensore e l’estradando e il rappresentante dello Stato presenti. La competenza è nell’ordine: (701) 1. corte d’appello nel cui distretto il soggetto ha la residenza, dimora o domicilio al momento della ricezione della domanda 2. corte d’appello che ha ordinato l’arresto provvisorio 3. corte d’appello che ha provveduto alla convalida dell’arresto 4. corte d’appello di Roma 35.I contenuti della decisione La decisione è assunta in camera di consiglio con sentenza ricorribile per cassazione (706), in carenza di convenzione la sentenza è di accoglimento se vi sono gravi indizi di colpevolezza o esista sentenza irrevocabile di condanna e per lo stesso fatto non sia avviato un procedimento penale o pronunciata sentenza irrevocabile nel nostro paese, è negata l’estradizione in caso: - per il reato la persona è stata o sarà sottoposta a procedimento penale che non assicuri il rispetto dei diritti fondamentali la sentenza da eseguire contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento vi è motivo di ritenere che l’interessato sarà sottoposto a discriminazioni o trattamenti degradanti (705) la sentenza contraria all’estradizione preclude una sentenza successiva favorevole se non sono prospettati elementi nuovi (707). 36.La fase amministrativa dell’estradizione La sentenza favorevole all’estradizione non vincola a ciò in quanto vi è una decisione finale del ministro, dunque la procedura si articola in 3 fasi: - fase politico amministrativa di preventiva delibazione del ministro fase giurisdizionale di accoglimento da parte della corte d’appello fase politico amministrativa di decisione finale del ministro nell’ultima fase è concessa l’estradizione con provvedimento del ministro entro 45 giorni dalla ricezione del verbale che dà atto del consenso o dalla notizia della scadenza del termine per impugnare la sentenza della corte di appello o dal deposito della sentenza di cassazione, il provvedimento è comunicato allo Stato richiedente, decorsi 15 giorni (o 35 se vi è proroga) senza che lo Stato estero abbia provveduto a prendere in consegna l’estradando il provvedimento perde efficacia, l’estradizione già deliberata può essere sospesa se l’estradando debba essere giudicato nel territorio dello Stato o se in questo debba scontare una pena per altri reati, sentita l’autorità giudiziaria competente per il procedimento o l’esecuzione della pena il ministro può anche convenire che la pena inflitta sia eseguita nello Stato richiedente (708 709). 37.L’applicazione provvisoria di misure cautelari Quando nello Stato richiedente sia stato emesso provvedimento restrittivo della libertà personale o sentenza di condanna a pena detentiva e giunga al ministro formale attestazione della volontà di presentare domanda di estrazione in relazione a un reato attribuito a persona identificata su cui incombe pericolo di fuga il ministro può ottenere con richiesta motivata che la corte d’appello disponga in via provvisoria una misura coercitiva prima che la domanda di estradizione sia pervenuta; se la richiesta dello Stato estero è in tal senso la corte può anche applicare su richiesta del ministro una misura cautelare reale ordinando il sequestro del corpo o delle cose pertinenti il reato; la competenza a disporre la misura appartiene nell’ordine a: - corte d’appello nel cui distretto la persona ha residenza, dimora o domicilio corte d’appello nel cui distretto la persona s trovi corte d’appello di Roma il ministro dà comunicazione allo Stato dell’applicazione, le misure cautelari sono revocate se la domanda di estradizione e la documentazione relativa non pervenga entro 40 giorni da detta comunicazione (715). 38.L’arresto a iniziativa della polizia giudiziaria Nei casi di urgenza quando ricorrono le condizioni per l’applicazione provvisoria di misure cautelari la PG può procedere all’arresto informando subito il ministro, non oltre 48 ore la PG pone l’arrestato a disposizione del presidente della corte d’appello nel cui distretto l’arresto è avvenuto, quando non decide per la liberazione il presidente pronuncia ordinanza di convalida e dispone l’applicazione di una misura coercitiva, il provvedimento va reso entro 96 ore dall’arresto, il ministro è informato affinché si pronunci sul mantenimento della misura che è revocata se non ne chieda il mantenimento entro 10 giorni dalla convalida (716). 39.L’applicazione di misure coercitive al di fuori dei casi di urgenza L’estradando può essere sottoposto a richiesta del ministro a misure cautelari disposte dalla corte d’appello o in pendenza di ricorso per cassazione da questa se vi sono ragioni per ritenere che sussistano le condizioni per una sentenza favorevole all’estradizione; sono revocate se dall’inizio dell’esecuzione sia trascorso 1 anno senza che la corte d’appello abbia pronunciato sentenza favorevole all’estradizione o 1 anno e mezzo in caso di ricorso per cassazione, i termini sono prorogabili a richiesta del procuratore generale quando occorra procedere ad accertamenti particolarmente complessi per non più di 3 mesi (714); i provvedimenti cautelari sono comunicati dopo la loro esecuzione al procuratore generale presso la corte d’appello e notificati all’interessato e al difensore per l’eventuale ricorso in cassazione (719). Sezione 2: Le rogatorie internazionali Titolo 1: La rogatoria all’estero 40.Premessa La rogatoria è lo strumento di cui ci si avvale a fini di cooperazione per la raccolta in territorio estero di atti di indagine o atti processuali, è una forma di assistenza giudiziaria minore o accessoria per il compimento di comunicazioni e notificazioni e attività di acquisizione probatoria, si distingue rogatoria all’estero (da autorità italiana) e rogatoria dall’estero (autorità italiana destinataria). 41.La trasmissione di rogatoria Le rogatorie dirette ad autorità straniere sono trasmesse al ministro della giustizia per inoltro in via diplomatica, entro 30 giorni questi comunica l’avvenuto inoltro o il rifiuto all’autorità giudiziaria richiedente, in caso di inerzia questa può provvedere direttamente all’inoltro per via consolare ma il ministro è informato e può disporre con decreto che sia bloccata la rogatoria, nel formulare la domanda l’autorità giudiziaria specifica le modalità di assistenza e indica gli elementi necessari per l’utilizzazione processuale degli atti richiesti; copie delle rogatorie disposte in ambito di processi per crimine organizzato sono trasmesse al procuratore nazionale antimafia (727). 42.L’immunità temporanea della persona citata Se la rogatoria ha ad oggetto la citazione di un testimone o un perito o un imputato questi qualora compaia non può essere sottoposto a restrizione della libertà in esecuzione di pena o misura di sicurezza per fatti anteriori alla notifica della citazione, l’immunità cessa quando trascorsi 15 giorni dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta e avendone avuta la possibilità questi non lasci lo Stato o vi ritorni volontariamente (728). 43.I limiti all’utilizzabilità degli atti probatori assunti per rogatoria L’acquisizione di documenti o mezzi di prova in violazione di convezioni internazionali e norme internazionali in materia di rogatoria produce inutilizzabilità di quanto acquisito, se lo Stato estero ha posto condizioni alla utilizzabilità degli atti richiesti l’autorità giudiziaria italiana è vincolata al rispetto di queste, se lo Stato estero dà esecuzione alla rogatoria con modalità diverse da quelle indicate dall’autorità richiedente gli atti sono inutilizzabili, l’inutilizzabilità di atti e dichiarazioni è rilevabile o eccepibile in ogni stato e grado (729). Titolo 1: La rogatoria dall’estero 44.L’esame della richiesta La richiesta di un’autorità giudiziaria straniera del compimento di atti funzionali alla celebrazione di procedimento penale estero è esaminata in primis dal ministro della giustizia che dà corso alla rogatoria investendo l’autorità giudiziaria se: - escluda pregiudizi alla sovranità, sicurezza o altri interessi primari dello Stato riconosca la conformità degli atti da compiersi ai principi fondamentali dell’ordinamento non vi siano fondate ragioni che considerazioni discriminatorie possano influire negativamente nel processo salvo l’imputato vi abbia dato liberamente consenso in caso di citazione di testimone o perito o imputato lo Stato richiedente offra idonee garanzie di immunità della persona citata (723) 45.La garanzia giurisdizionale Competente a disporre o negare la rogatoria è la corte d’appello del luogo in cui deve procedersi al compimento degli atti richiesti, o se la richiesta riguarda atti che vanno compiuti in più distretti è quella designata dalla cassazione (724), la corte decide ricevuti gli atti previa requisitoria del procuratore generale, l’esecuzione è negata se: - gli atti sono vietati dalla legge contrari ai principi dell’ordinamento il fatto per cui si procede non è previsto come reato dalla legge italiana vi sono fondate ragioni per ritenere che intenti discriminatori possano influire negativamente sul processo e non vi sia consenso dell’imputato l’esecuzione della rogatoria è sospesa se può pregiudicare indagini o processi in corso dinanzi l’autorità giudiziaria italiana (724). 46.L’esecuzione della rogatoria Nell’ordinare l’esecuzione della rogatoria la corte d’appello delega uno dei suoi componenti o il GIP presso il tribunale del luogo dove gli atti devono compiersi, alla rogatoria provvede il secondo su richiesta del PM se la richiesta di assistenza giudiziaria provenga da autorità amministrativa straniera (726ter); se l’autorità giudiziaria straniera chiede la citazione di testimoni residenti o dimoranti in Italia è il PM del luogo in cui deve essere eseguita che provvede alla notificazione (726); alla richiesta di notificazione all’imputato residente o dimorante nello Stato provvede il PM del luogo in cui va eseguita (726bis); gli atti richiesti vanno compiuti secondo le norme procedurali interne e si osservano forme particolari espressamente richieste dall’autorità straniera se non contrastanti con i principi dell’ordinamento (725) (per evitare l’inutilizzabilità). Sezione 5: L’esecuzione e il riconoscimento di provvedimenti giurisdizionali penali Titolo 1: L’esecuzione all’estero di sentenze e di provvedimenti cautelari del giudice penale italiano 47.L’esecuzione all’estero di sentenze penali italiane La possibilità che sentenze penali italiane siano eseguite all’estero è subordinata all’espletamento di apposita procedura e alla sussistenza delle condizioni richieste, l’esecuzione è consentita solo in caso di sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale se il condannato presi consenso e gli organi giurisdizionali competenti ritengano che l’esecuzione soddisfi l’esigenza costituzionale di reinserimento sociale, l’esecuzione all’estero di condanna restrittiva della libertà personale è ammissibile in carenza di consenso se il condannato si trovi all’estero e l’estradizione sia stata rifiutata o non sia possibile; l’iniziativa è del ministro della giustizia che nei casi previsti dagli accordi internazionali domanda l’esecuzione all’estero di sentenze penali o acconsente a richieste di Stati esteri (742). 48.La decisione della corte di appello L’esecuzione all’estero di condanna a pena detentiva non è ammessa senza deliberazione favorevole della corte d’appello nel cui distretto fu pronunciata la condanna, il procedimento è attivato dal procuratore generale investito dal ministro, la corte delibera con sentenza in camera di consiglio verificando la sussistenza delle condizioni, il condannato che intende consentire all’esecuzione lo dichiara all’autorità giudiziaria italiana o a quella consolare o all’autorità giudiziaria estera; contro la sentenza è possibile ricorso per cassazione da parte del procuratore generale presso la corte d’appello e dall’interessato (743 744); l’esecuzione all’estero della pena rende necessario regolare i rapporti tra esecuzione all’estero ed esecuzione in Italia, dal momento in cui inizia l’esecuzione nello Stato richiesto e per tutta la sua durata l’esecuzione della pena nello Stato italiano è sospesa e nello Stato italiano non può più essere eseguita la pena che secondo le leggi dello Stato richiesto sia stata interamente espiata (746). 49.La richiesta di misure cautelari all’estero Il ministro domanda la custodia cautelare del condannato a una pena restrittiva della libertà personale che si trovi all’estero o l’emissione di un provvedimento di sequestro in funzione di confisca, nei casi previsti da accordi internazionali il ministro può chiedere allo Stato estero lo svolgimento di indagini utili ai individuare beni suscettibili di confisca e può chiederne il sequestro (745). Titolo 2: Il riconoscimento di sentenze penali straniere 50.Il riconoscimento di sentenze penali straniere Il riconoscimento di sentenze penali straniere per gli effetti del cp consente all’esito di udienza dinanzi la corte d’appello competente che la sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata all’estero verso: - cittadini italiani apolidi o stranieri residenti nello Stato persone sottoposte a procedimento penale nello Stato produca nel nostro ordinamento effetti giuridici sul piano penale: (730) - recidiva o altro effetto penale della condanna dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere l’applicazione di una pena accessoria o misura di sicurezza il riconoscimento è richiesto dal ministro della giustizia anche quando a norma di un trattato debba avere esecuzione o debba produrre altri effetti nello Stato una sentenza penale estera (731), il riconoscimento può essere chiesto anche per far valere in giudizio le disposizioni penali di una sentenza straniera o conseguire le restituzioni o il risarcimento o altri effetti (732); la sentenza straniera non può essere riconosciuta se: (733) - non è divenuta irrevocabile secondo la legge estera contiene disposizioni contrarie ai principi dell’ordinamento è stata pronunciata da giudice non indipendente o non imparziale è stata pronunciata in absentia dell’imputato o in violazione di diritti fondamentali della persona è relativa a un fatto non previsto dalla legge italiana come reato attiene a fatto per cui la persona sia stata già giudicata con sentenza irrevocabile ha ad oggetto beni la cui confisca non sarebbe possibile secondo la legge italiana 51.I criteri di determinazione della pena Nel pronunciare il riconoscimento la corte d’appello determina la pena che va eseguita convertendo quella fissata nella sentenza straniera in una delle pene previste per lo stesso fatto dalla legge italiana, l’adeguamento è nel rispetto del disposto straniero e del massimo edittale per lo stesso fatto dal cp, se la pena non è stabilita il giudice la determina avvalendosi dei suoi poteri discrezionali; se la sentenza straniera ha disposto la sospensione condizionale la corte concede il beneficio; se il provvedimento ha liberato il condannato sotto condizione si ha sostituzione con la liberazione condizionale ma il magistrato di sorveglianza non può aggravare il trattamento sanzionatorio (735). 52.L’applicazione di misure coercitive Su richiesta del procuratore generale la corte d’appello può applicare a titolo di anticipazione della pena da eseguire una misura coercitiva al condannato che sia nello Stato, contro i provvedimenti di applicazione o revoca o sostituzione della misura è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge da parte del procuratore generale o l’interessato o il difensore; la misura ha validità temporanea per cui è revocata se dalla sua esecuzione sono trascorsi 6 mesi senza che la corte abbia pronunciato il riconoscimento o in caso di ricorso per cassazione contro questo 10 mesi senza che la sentenza di riconoscimento sia divenuta irrevocabile (736). 53.L’esecuzione conseguente al riconoscimento Il riconoscimento divenuto irrevocabile comporta l’esecuzione della pena secondo la legge italiana, la pena espiata nello Stato estero è computata, il procuratore presso la corte d’appello che ha riconosciuto (equiparata al giudice che ha emesso la condanna) provvede d’ufficio all’esecuzione della sentenza di riconoscimento (738); il riconoscimento costituisce ostacolo all’estrazione e rende operante il ne bis in idem (739); se l’esecuzione riguarda pena pecuniaria le somme ricavate sono versate alla cassa delle ammende oppure allo Stato estero a condizione di reciprocità e sempre che vi sia richiesta (740). Titolo 3: Il riconoscimento di provvedimenti stranieri di confisca 54.Il riconoscimento di sentenza penale straniera ai fini dell’esecuzione di una confisca Il riconoscimento di una sentenza penale straniera può essere richiesto anche a fini di esecuzione di una confisca, la corte nel pronunciarlo la ordina, se l’esecuzione riguarda un provvedimento straniero di confisca consistente nel pagamento di una somma pari al valore del prezzo o del profitto o del prodotto del reato si segue la procedura per l’esecuzione delle pene pecuniarie e nella determinazione della somma si può anche superare il limite massimo di pena italiano. 55.Il sequestro di cose assoggettabili a confisca Nelle more del riconoscimento il procuratore generale può sollecitare la corte d’appello a ordinare il sequestro, l’ordinanza che accoglie la richiesta è ricorribile per cassazione senza effetto sospensivo, l’esecuzione del sequestro è regolata dalle disposizioni relative al sequestro preventivo (737). 56.Le indagini e il sequestro a fini di confisca L’autorità giudiziaria straniera può chiedere a quella italiana di disporre il sequestro o svolgere indagini su beni suscettibili di divenire oggetto di una successiva richiesta di confisca o di procedere al loro sequestro, la richiesta è ricevuta dal ministro che la trasmette con gli atti al procuratore presso la corte d’appello competente per il riconoscimento, il sequestro perde efficacia se entro 2 anni lo Stato estero non chieda la confisca; la richiesta di sequestro o d’indagini a esso finalizzate è respinta se vi sono ragioni per ritenere che non sussistano le condizioni per la successiva esecuzione della confisca o se gli atti richiesti siano contrari ai principi dell’ordinamento o siano vietati dalla legge o non sarebbero consentiti qualora si procedesse nello Stato italiano per gli stessi fatti (737bis); nei casi previsti da accordi internazionali le cose confiscate sono devolute allo Stato estero se ne abbia fatta espressa richiesta e il provvedimento sia stato riconosciuto nel nostro Stato, la devoluzione è ordinata dalla corte che ha riconosciuto, copia del provvedimento è trasmessa al ministro che concorda con lo Stato estero le modalità di devoluzione. Capitolo XIV: L’ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI 1.Premessa La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato può essere contestata e accertata anche in corso di un processo penale solo se espressamente prevista insieme alla relativa sanzione da una legge entrata in vigore prima della commissione del reato. 2.I criteri attributivi della responsabilità amministrativa Possono essere ritenuti responsabili gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità, sono esonerati da responsabilità: - Stato enti pubblici territoriali altri enti pubblici non economici enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale l’ente è responsabile per i reati che nel suo interesse o a suo vantaggio sono commessi da determinati soggetti: - le persone che rivestono funzione di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente nel suo complesso o una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale chi esercita anche di fatto la gestione e controllo dell’ente persone che sono sottoposte alla direzione o vigilanza di chi rappresenta amministra o dirige l’ente o alla direzione o vigilanza di una sua autonoma unità organizzativa la responsabilità è esclusa solo se: - si provi l’adozione e l’efficace attuazione di modelli di organizzazione idonei a prevenire reati il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione non vi è stata omissione di vigilanza o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di controllo il modello di organizzazione deve rispondere a precisi requisiti in relazione alla natura e dimensione dell’ente e dell’attività, questo è efficace se: - individua in relazione alla natura e all’estensione dei suoi poteri le attività nel cui ambito possono essere commessi reati - predispone protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire prevede modalità di reperimento e gestione delle risorse finanziarie destinate all’attività nel cui ambito possono essere commessi reati prescrive obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli fissa un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello 3.Le fattispecie di reato I delitti che possono dar luogo a illeciti amministrativi sono numerose fattispecie: - contro la PA e l’amministrazione della giustizia contro la fede pubblica contro la persona contro il patrimonio mediante frode contro l’industria e il commercio delitti con finalità di terrorismo e crimine organizzato delitti societari 4.Le sanzioni Le sanzioni amministrative per gli illeciti dipendenti da reato sono: - - sanzione pecuniaria è quantificata per quote da 100 a 1000 ciascuna delle quali vale da 258 € a 1549 € in base alle condizioni economiche dell’ente, è sempre applicabile e quantificata in base alla gravità del fatto e al grado di responsabilità dell’ente e dell’attività eventualmente svolta per eliminare le conseguenze e prevenire ulteriori illeciti; variazioni: o riduzione di ½ => e non può superare 103.291 € se l’autore abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente vi abbia tratta un vantaggio solo minimo, e inoltre se il danno patrimoniale è di particolare tenuità o riduzione da 1/3 a ½ => se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di 1° l’ente abbia risarcito il danno ed eliminato le conseguenze dannose e reso operante un modello organizzativo idoneo a prevenire reati di tal specie o riduzione da ½ a 2/3 => quando vi sono entrambe le condizioni di cui sopra o sanzione per l’illecito più grave aumentata fino al triplo => l’ente è responsabile di più reati commessi con un’unica azione od omissioni o nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva (l’ammontare della sanzione non può superare la somma di tutte quelle per ciascun illecito) sanzioni interdittive è possono essere disposte solo per i reati per cui siano espressamente previste sempreché l’ente abbia tratto un profitto di rilevante entità e si tratti di reati - commessi da soggetti in posizione apicale, oppure da soggetti sottoposti all’altrui direzione e la commissione del reato sia stata agevolata da carenze organizzative; tali sanzioni si applicano poi in caso di reiterazione degli illeciti (ente condannato in via definitiva una volta che commette un altro illecito dipendente da reato entro 5 anni), nell’applicarle il giudice deve tener conto degli stessi criteri di quelle pecuniarie e applicare quella più grave solo se altra meno grave risulti inadeguata, è possibile l’applicazione di più sanzioni, l’interdizione va da 3 mesi a 2 anni, tali sanzioni non si applicano quando prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di 1° l’ente abbia risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze e le carenze organizzative che hanno prodotto il reato e messo a disposizione il profitto ai fini della confisca, le sanzioni sono: o interdizione dall’esercizio dell’attività o sospensione o revoca delle autorizzazioni o licenze o divieto di contrattare con la PA o esclusione da agevolazioni e contributi o divieto di pubblicizzare beni o servizi confisca è sempre ordinata con la sentenza di condanna pubblicazione della sentenza siccome dall’interruzione dell’attività può derivare pregiudizio all’economia o all’occupazione è previsto il commissariamento dell’ente per un periodo pari alla durata della sanzione quando sia destinatario un ente che svolge pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità o quando in relazione alle condizioni economiche ciò sia opportuno, con la sentenza che dispone la prosecuzione dell’attività sono indicati i poteri del commissario, il profitto dalla prosecuzione viene confiscato, il commissariamento è escluso quando l’interruzione dell’attività sia sanzione interdittiva applicata in via definitiva che avviene quando l’ente sia usato allo scopo unico di consentire la commissione di gravi reati; l’irrogazione di una sanzione vincola il soggetto che svolge l’attività dell’ente a osservarne gli obblighi a pena di reclusione da 6 mesi a 3 anni, inoltre verso l’ente nel cui interesse è stato commesso il reato si applica sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 600 quote con la confisca del profitto, se dal reato ha tratto un profitto rilevante si applicano altre sanzioni interdittive. 5.La responsabilità patrimoniale e le vicende modificative dell’ente Per il pagamento delle sanzioni pecuniarie l’ente risponde solo col suo patrimonio, i crediti dello Stato da illeciti amministrativi sono privilegiati e a tal fine la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria, le vicende modificative dell’ente non fanno venir meno la responsabilità, le sanzioni interdittive si applicano agli enti a cui è rimasto o è stato trasferito anche in parte il ramo di attività nel cui ambito il reato è stato commesso, l’ente risultante dalla fusione o dalla scissione può chiedere che la sanzione interdittiva sia sostituita da sanzione pecuniaria; gli enti beneficiari della scissione sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall’ente nei limiti del patrimonio netto trasferito al singolo ente cui è stato trasferito il ramo in cui è stato compiuto il reato, fusione e scissione rilevano anche ai fini della reiterazione; analoga responsabilità vi è in caso di cessione di azienda per cui il cessionario è obbligato in solido salvo il beneficio di escussione nei limiti del valore dell’azienda, l’obbligazione è limitata alle sanzioni pecuniarie di cui era a conoscenza, le stesse disposizioni si applicano al conferimento di azienda. 6.Le regole per l’accertamento e l’applicazione delle sanzioni amministrative La cognizione è del giudice competente per i reati da cui dipendono gli illeciti e non si da luogo a procedimento per l’illecito se l’azione penale non è iniziata o proseguita per mancanza di una condizione di procedibilità, esercitata l’azione il procedimento per l’illecito è riunito a quello penale e la separazione è consentita in casi tassativi: - sospensione del procedimento penale per incapacità dell’imputato definizione del procedimento penale con abbreviato, patteggiamento o decreto penale vicende specifiche che necessitano la separazione all’ente si estendono le norme dettate per l’imputato è previsto che l’ente che intenda partecipare al procedimento si costituisca a mezzo del proprio rappresentante legale che non sia imputato del reato cui dipende l’illecito amministrativo, la costituzione va effettuata a pena di inammissibilità con dichiarazione contente: - denominazione dell’ente e generalità del legale rappresentante nome e cognome del difensore e indicazione della procura sottoscrizione del difensore dichiarazione o elezione di domicilio la procura conferita nelle forme previste è depositata nella segreteria del PM o in cancelleria o presentata in udienza insieme alla dichiarazione di partecipazione, in assenza del legale rappresentante l’ente costituito è rappresentato dal difensore, l’ente non costituito è dichiarato contumace. 7.Le disposizioni sui mezzi di prova Vi è il divieto di assunzione in qualità di testimone dell’imputato del reato da cui dipende l’illecito o della persona che rappresenta l’ente se faceva ciò all’epoca dei fatti, questo può essere interrogato ed esaminato nelle forme della persona sottoposta a separato processo per imputazioni connesse o collegate. 8.L’applicazione delle misure cautelari In presenza di gravi indizi di responsabilità dell’ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e di fondati e specifici elementi che fanno ritenere il concreto pericolo di reiterazione il PM può chiedere l’applicazione in via cautelare di una sanzione interdittiva presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda compresi quelli a favore dell’ente, sulla richiesta il giudice che procede provvede con ordinanza indicando le modalità applicative, questa è notificata all’ente dal PM, in caso di richiesta fuori udienza il giudice fissa la da avvisando il PM l’ente e i difensori che possono esaminare i documenti su cui si fonda, nell’udienza si osservano le norme del procedimento in camera di consiglio; nell’applicare le misure cautelari il giudice tiene conto delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto e la misura deve essere proporzionata al fatto, l’interdizione può essere disposta solo quando ogni altra misura risulti inadeguata e in alternativa si può disporre il commissariamento. Le misure possono essere sospese se l’ente chiede di provvede agli adempimenti cui la legge condizione l’esclusione di sanzioni interdittive, se ritiene di accogliere la richiesta il giudice sentito il PM determina una somma a titolo di cauzione e dispone la sospensione della misura indicando il termine entro cui vanno realizzate le condotte, in caso di mancata o incompleta realizzazione la misura è ripristinata e la cauzione è devoluta alla cassa delle ammende; sono revocate se la condotta riparatoria è posta in essere ed è ordinata la restituzione della cauzione, sono revocate anche d’ufficio quando risultino mancanti le condizioni di applicabilità e l’ente provveda a risarcire il danno e a eliminare le conseguenze del reato e a colmare le carenze organizzative e a mettere a disposizione il profitto ai fini della confisca. Se le esigenze cautelari risultano attenuate o non vi è più proporzionalità col fatto il giudice a richiesta del PM o dell’ente sostituisce la misura con altra meno grave o con modalità meno gravose; il PM e il difensore possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia cautelare indicando contestualmente i motivi e anche ricorso per cassazione per violazione di legge. Riguardo le cautelare reali il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca e se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria e ogni altra somma il PM in ogni stato e grado può chiedere il sequestro conservativo di mobili e immobili o di somme dell’ente. 9.Le indagini preliminari e l’udienza preliminare L’accertamento parte con l’annotazione nel registro delle notizie di reato dell’illecito amministrativo con gli elementi identificativi dell’ente e del legale rappresentante e del reato da cui dipende l’illecito, da ciò decorre il termine delle indagini, l’iscrizione è comunicata con le modalità ordinarie, il PM procede secondo le modalità delle indagini preliminari, l’informazione di garanzia invita l’ente a dichiarare o eleggere domicilio per le notifiche e l’avvertimento sulle formalità per partecipare al procedimento, all’esito delle indagini il PM può orientarsi per: - archiviazione è pronuncia decreto motivato comunicato al procuratore presso la corte d’appello che entro 6 mesi può contestare all’ente l’illecito da reato proseguo del procedimento è si passa all’udienza preliminare ed eventualmente al dibattimento, è possibile però anche abbreviato patteggiamento e decreto penale, in udienza preliminare il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o improcedibilità quando l’illecito non sussiste o gli elementi risultino inidonei a sostenere l’accusa in giudizio, in alternativa provvede con decreto che dispone il giudizio, questo indica a pena di nullità: o identificazione dell’ente o o o o o contestazione dell’illecito enunciazione in forma chiara e precisa del fatto del reato da cui l’illecito dipende i relativi articoli di legge le fonti di prova 10.La definizione anticipata Il procedimento per responsabilità amministrativa può definirsi in via anticipata con: - - abbreviato è se manca l’udienza preliminare può essere chiesto prima della dichiarazione di apertura del dibattimento a seguito di udienza di comparizione per citazione diretta o in sede di opposizione al decreto penale o subito dopo l’udienza di convalida, non è ammesso se è prevista applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva patteggiamento è è consentito se il giudizio verso l’imputato è definibile con patteggiamento e nei casi in cui vi è sola sanzione pecuniaria per l’illecito decreto penale è quando vi è sola sanzione pecuniaria per l’illecito il PM può presentare al GIP richiesta motivata di emissione del decreto indicando la misura della sanzione, il giudice se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità e ritiene di accogliere la richiesta emette il decreto e restituisce gli atti al PM la riduzioni di pena si applicano sulla quantità della sanzione pecuniaria e sulla durata di quella interdittiva. 11.Il giudizio Il giudizio segue le forme ordinarie, se non è sospeso perché prima del dibattimento di 1° l’ente abbia chiesto di riparare dimostrando di essere stato impossibilitato a farlo prima e il giudice abbia accolto la richiesta si conclude con sentenza che può attestare l’insussistenza del fatto, dichiarare il non doversi procedere o applicare le sanzioni; in caso di vicende modificative la sentenza è pronunciata verso gli enti risultanti indicando l’ente originario, in caso di sentenza di non doversi procedere il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari. 12.Le impugnazioni Contro la sentenza che applica le sanzioni diverse da quelle interdittive l’ente può proporre impugnazione nei modi e nei casi dell’imputato del reato da cui dipende l’illecito, può invece sempre proporre appello contro la sentenza che applica sanzioni interdittive; le impugnazioni proposte dall’imputato e dall’ente giovano all’altro purché non fondate su motivi esclusivamente personali, alle sentenze verso l’ente si applicano le disposizioni in tema di revisione ma non quelle in tema di riparazione dell’errore giudiziario e risarcimento del danno. 13.L’esecuzione Competente per l’esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è il giudice dell’esecuzione (665), questi autorizza su richiesta dell’ente il compimento di atti di gestione ordinaria se la sentenza ha applicato l’interdizione dall’attività, provvede in tema di conversione di misure interdittive in caso di condotte riparatorie tardive e l’ente abbia chiesto entro 20 giorni dalla notifica della sentenza la conversione in sanzione pecuniaria, a ciò provvede entro 10 giorni il giudice in camera di consiglio eventualmente disponendo prima la sospensione dell’esecuzione; decide sulla richiesta del PM di nomina del commissario giudiziale, questo riferisce ogni 3 mesi al giudice e al PM sull’andamento e terminato l’incarico trasmette relazione; il giudice dell’esecuzione decide sulla confisca. Ogni organo avente giurisdizione in ordine all’illecito dipendente da reato ha diritto di ottenere per ragioni di giustizia il certificato di tutte le iscrizioni verso l’ente, uguale diritto è del PM e dell’ente e delle PA per provvedere a un atto delle loro funzioni; i provvedimenti giudiziari definitivi che applicano le sanzioni amministrative e quelli relativi all’esecuzione di esse e ogni altro provvedimento che concerne quelli già iscritto sono riportati nell’anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative; nell’anagrafe dei carichi pendenti da illeciti amministrativi dipendenti da reato sono iscritti i provvedimenti con cui è contestato all’ente l’illecito e ogni altro provvedimento giudiziario che decide sulla contestazione dell’illecito amministrativo.