Tesi di Sara Ferraro, matricola n. 40864 " IL GIUDIZIO ABBREVIATO

Tesi di Sara Ferraro, matricola n. 40864
" IL GIUDIZIO ABBREVIATO "
Relatore: Chiar.mo Prof. Filippo Dinacci
SINTESI:
Il giudizio abbreviato è uno dei principali riti semplificati introdotti
dall'ordinamento con il nuovo codice di procedura penale, allo scopo
di deflazionare il dibattimento penale e garantire un'amministrazione
della giustizia più celere ed efficace.
Esso è stato oggetto di profonde trasformazioni, prima per l'effetto di
alcune importanti sentenze della Corte Costituzionale e, poi, grazie
alla Legge n. 479 del 1999 (c.d. Legge Carotti) ed altri successivi
provvedimenti legislativi di minore portata. Tali innovazioni sono
servite a fronteggiare la crisi della giustizia penale, permettendo un
più ampio ricorso a forme di definizione del processo alternative al
giudizio ordinario.
L'ammissibilità del rito, anteriormente alla suddetta novella, risultava
dipendente dalla richiesta dell'imputato a cui doveva fare seguito il
consenso del P.M. e ad una positiva valutazione del giudice sulla
decidibilità del giudizio "allo stato degli atti". Nel valutare le
modifiche
intervenute,
deve
evidenziarsi
come
all'imputato,
nell'ipotesi di richiesta semplice, sia stato attribuito un vero e proprio
diritto ad usufruire del giudizio abbreviato con la conseguente
riduzione di pena in caso di condanna. Le modifiche hanno, inoltre,
affermato il diritto dell'accusato di "difendersi provando" dandogli la
possibilità di optare per la proposizione di una richiesta condizionata
all'acquisizione di ulteriore materiale probatorio, rigettabile dal
giudice (differentemente dalla richiesta semplice) qualora la stessa
non sia necessaria e compatibile con le finalità di economia
processuale proprie del procedimento.
Passando all'esame dettagliato della nuova disciplina, nel primo
capitolo ho analizzato lo svolgimento del giudizio abbreviato semplice
e del giudizio abbreviato complesso con la connessa esegesi dei
presupposti della richiesta e delle norme relative alla disciplina
dell'udienza.
Il secondo capitolo è riservato al ruolo del giudice nel giudizio
abbreviato. Nella prima parte della trattazione l'attenzione è posta
sulla normativa relativa al giudice compatibile, al giudice competente
soffermandosi, poi, sul principio dell'immutabilità del giudice. Nella
seconda parte, invece, si approfondiscono i limiti ai poteri istruttori
del giudice, il cui esercizio deve restare un'eccezione rispetto
all'attività svolta dalle parti.
I capitoli tre e quattro sono dedicati al materiale probatorio su cui si
deve fondare la decisione del giudice sia nel giudizio abbreviato
semplice che in quello complesso. Vengono esaminati, pertanto, gli
atti contenuti nel fascicolo del P.M., nel fascicolo del difensore, ivi
compresa la documentazione delle parti relativa alle indagini
eventualmente espletate a seguito della richiesta di rinvio a giudizio.
Nell'esaminare i parametri legali di ammissibilità dell'integrazione
probatoria e del conseguente diritto del P.M. alla prova contraria, ci si
è soffermati sul problema delle nuove contestazioni e della
conseguente modificabilità della volontà dell'imputato di scelta del
rito.
L'ultimo capitolo è dedicato all'analisi della decisione e della
riduzione di pena collegata alla scelta del rito. In tale prima parte, ci si
focalizza, in particolare, sugli elementi probatori utilizzabili per la
decisione, individuando, nell'art. 191 c.p.p., la generale disciplina di
riferimento delle varie cause di inutilizzabilità ed il divieto d'uso come
limite conoscitivo della verità. Il lavoro è completato dalla disciplina
dell'appello, congegnata originariamente secondo limiti rispondenti
alle finalità di economia processuale. Si affrontano, poi, con riguardo
alle sentenze di proscioglimento le innovazioni apportate dalle leggi
479 del 1999 e 46 del 2006 sino ad arrivare all'attuale regime
disegnato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 320 del 2007,
che ha restituito al P.M. il potere di appellare le sentenze di
proscioglimento pronunciate ad esito del giudizio abbreviato.