Relazione La non fallibilità dell’imprenditore agricolo Marzio 1 Indice Introduzione..........................................................................................pag. 3 Capitolo 1 1.1 L’imprenditore agricolo.....................................................................pag. 4 1.2 L’impresa agricola e la sua identificazione........................................pag. 5 1.3 Le attività agricole essenziali.............................................................pag. 6 1.4 L’imprenditore occulto......................................................................pag. 7 1.5 L’esclusione dal fallimento dell’imprenditore agricolo.....................pag. 8 Capitolo 2 2.1 Le società agricole............................................................................pag.10 2.2 Tipologia e limiti di esercizio delle attività connesse.......................pag.11 2.3 La responsabilità dei soci nei confronti delle obbligazioni sociali...pag. 13 2.4 Le procedure in situazione di sovraindebitamento...........................pag. 14 2.5 Le cause e le varie tipologie di sovraindebitamento.........................pag. 18 Capitolo 3 3.1 La crisi: procedura di gestione.........................................................pag. 22 3.2. Fasi del procedimento della composizione della crisi.....................pag. 23 3.3 Gli organismi di composizione della crisi........................................pag. 28 Capitolo 4 4.1 Riflessioni conclusive......................................................................pag. 31 Bibliografia..........................................................................................pag. 33 Sitografia...............................................................................................pag. 34 2 Introduzione Nella presente relazione ho voluto trattare la non fallibilità dell’imprenditore agricolo, dividendo il presente lavoro in tre parti. Nella prima parte ho descritto la figura dell’imprenditore agricolo che è un tipo di imprenditore che esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo alla selvicoltura, all’allevamento di bestiame e le varie attività connesse, come ad esempio attività che riguardano la trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli 1 . La sua figura si può sovrapporre a quella dell’imprenditore commerciale considerando il fatto che l’imprenditore agricolo si occupa dell’impresa agricola, ossia un’organizzazione sempre più complessa e simile a quella commerciale. Le imprese agricole prevedono l’utilizzo di mezzi tecnici più avanzati e al ricorso di capacità professionali sempre più specializzate. Nella seconda parte, infatti, ho trattato le società agricole, in quanto l’imprenditore agricolo è anche chi esercita attività, anche in forma societaria, produttive, avvalendosi di attrezzature meccaniche sofisticate. Il legislatore ha posto l’accento solo sul ciclo biologico, ovvero qualunque sia l’apparato produttivo e le tecnologie utilizzati l’attività è qualificata come agricola quando finalizzata alla cura o allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase di esso, di carattere animale o vegetale. Nella terza parte ho descritto ampiamente quando una società entra in crisi e quali sono le procedure per la risoluzione della stessa. 1 Articolo 2135 Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) [Aggiornato al 28/02/2021] Imprenditore agricolo 3 Capitolo 1 1.1L’imprenditore agricolo L’imprenditore agricolo è un tipo di imprenditore che esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo alla selvicoltura, all’allevamento di bestiame e le varie attività connesse, come ad esempio attività che riguardano la trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli 2 . Per attività come coltivazione di fondo, selvicoltura e allevamento di animali, di cui si cita nell’articolo, si intendono tutte quelle attività dirette alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, per le quali si possono utilizzare il fondo, il bosco, le acque dolci o marine. Quando si parla di attività connesse si intendono tutti quei lavori diretti alla manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge 3 . Per imprenditori agricoli si intendono anche le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi che si occupano delle attività prima descritte4. Dall’analisi di tale norma, si evince che l’elemento fondamentale per individuare la figura dell’imprenditore agricolo risulta essere il rapporto tra questi e la terra, 5 ciò in quanto le attività agricole produttive si differenziano da quelle commerciali per l’essere connessi proprio con la terra, la quale costituisce un fattore specifico della produzione. Questo concetto è stato ripreso anche nella sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 2012, in cui si è sottolineato come l’organizzazione della struttura produttiva dell’imprenditore agricolo non può, in alcun modo, 2 Articolo 2135 Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) [Aggiornato al 28/02/2021] Imprenditore agricolo 3 Campobasso G.F., Manuale di diritto commerciale, UTET Giuridica, 2017 4 Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 5 Cass. 5 dicembre 2003, n. 17251, Foro.it, 2003. 4 prescindere dal permanente strumentale collegamento con il fondo. 6 Con la riforma legislativa del 2001 l’imprenditore agricolo non si occupa più della tradizionale attività agricola, ma ad attività più moderne che ricorrono all’utilizzo di tecnologie sempre più avanzate e ciò avvicina l’imprenditore agricolo all’imprenditore commerciale7. 1.2 L’impresa agricola e la sua identificazione La figura dell’imprenditore agricolo e quella dell’imprenditore commerciale si vanno a sovrapporre sempre più, considerando anche il fatto che l’imprenditore agricolo si occupa dell’impresa agricola. Con quest’ultima si intende un’organizzazione sempre più complessa e simile a quella commerciale. Le imprese agricole prevedono l’utilizzo di mezzi tecnici più avanzati e al ricorso di capacità professionali sempre più specializzate. Inoltre, un ulteriore avvicinamento dell’impresa agricola a quella commerciale si può ravvisare nella definizione stessa di impresa agricola, in quanto non necessariamente il prodotto dell’impresa agricola è destinato alla vendita, ma tuttavia, nonostante le dimensioni può anche essere esercitata in modo professionale ed organizzato al fine della produzione e dello scambio dei prodotti, e, tale orientamento richiama in maniera evidente l’articolo 2082 del codice civile che definisce l’imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi8. Un altro aspetto che rende l’impresa agricola simile a quella commerciale è relativo alla questione del licenziamento, in quanto anche in ambito agricolo vi sono i licenziamenti individuali come per altri settori. I licenziamenti individuali, nell’ambito del settore agricolo, risultano regolati dalla legge 11 maggio 1990, n.108, che ha modificato, le leggi n.604 del 1966 e n.300 del 19709. Ai sensi dell’articolo 1, il regime di tutela reale del posto di lavoro si applica nei confronti del datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore 10, il 6 Corte Cost., 2012, n. 104. Il collegamento con il fondo può intendersi oggi anche “virtuale” ovvero strutture produttive che si avvalgono della terra come strumento di supporto. In tal senso si veda Cass. 24995 del 10/12/2010. 8 Articolo 2082 Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) [Aggiornato al 28/02/2021] Imprenditore 9 Caiafa A., La crisi da sovraindebitamento:la disciplina specifica per l’imprenditore agricolo, Convegno internazionale Unicredit, 2012 10 Cass., 4 dicembre 2012, n. 21714/2012, Diritto.it 7 5 quale occupi, se agricolo, più di cinque dipendenti, in ciascuna sede, ovvero nell’ambito dello stesso Comune, qualora ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunga il richiamato limite. Ove l’imprenditore agricolo occupi meno di sei dipendenti, il recesso potrà da questo essere attuato secondo quanto previsto dall’articolo 2 della legge n. 108 del 1990 e le conseguenze saranno quelle da esso discendenti ed individuate nell’obbligo della riassunzione, ovvero della corresponsione di una indennità risarcitoria. La disciplina limitativa dei licenziamenti varia, con riferimento all’attività agricola, nel senso che è ancorata alla prestazione svolta nell’ambito dell’impresa, indipendentemente dal fatto che il lavoro abbia, o meno, il carattere della agrarietà. Il criterio per l’applicazione delle norme sulla tutela dei licenziamenti si ricava pertanto dagli articoli 2082, 2135 e 2195 del codice civile che definiscono la figura dell’imprenditore agricolo. La scelta del legislatore sembra, al contrario, essere coerente con il sistema previsto in ragione della riconosciuta possibilità, per le imprese agricole, di poter gestire, in assenza di un apposito sostegno normativo, le situazioni di crisi ovvero l’insolvenza, in conseguenza della circostanza di averle il legislatore considerate escluse dall’articolo 1 della legge fallimentare, riformata e corretta, per il fatto di fare questo riferimento a quegli imprenditori che svolgono una attività commerciale. 1.3 Le attività agricole essenziali Le attività agricole essenziali dell’imprenditore agricolo consistono nella coltivazione del fondo, che è finalizzata all’ottenimento di un raccolto, alla selvicoltura, ossia alla coltura del bosco, in quanto il solo sfruttamento non è considerato attività agricola, all’allevamento di animali di qualunque specie, compresa l’itticoltura. L’imprenditore agricolo, come specificato precedentemente, è anche chi esercita attività, anche in forma societaria, produttive, avvalendosi di attrezzature meccaniche sofisticate. Il legislatore ha posto l’accento solo sul ciclo biologico, ovvero qualunque sia l’apparato produttivo e le tecnologie utilizzati l’attività è qualificata come agricola quando 6 finalizzata alla cura o allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase di esso, di carattere animale o vegetale. Il legislatore pone però il vincolo del potenziale collegamento delle attività al fondo, al bosco, alle acque dolci, salmastre o marine, che non è quindi requisito essenziale, ma deve essere possibile. Ciò per evitare che vengano caratterizzate come agricole attività invece inerenti alla manipolazione genetica, e, più in generale, a cibi biologici artificiali, non naturali11. 1.4 L’imprenditore occulto Nell’ambito delle imprese agricole vi può essere, come negli altri settori economici, la figura dell’imprenditore occulto. L’imprenditore occulto è colui che gestisce l’attività d’impresa senza apparire come imprenditore di fronte ai terzi. Questa figura permette di associare, in ambito legislativo, l’imprenditore occulto al fallimento, in quanto obbligato in solido col prestanome, pur non avendone i requisiti formali. Tra imprenditore occulto e imprenditore apparente giuridicamente c’è un contratto di mandato senza rappresentanza; l’imprenditore occulto è il mandante e quello apparente il mandatario 12 . L’imprenditore occulto esegue la parte economica dell’attività d’impresa, prende le decisioni aziendali e incassa gli utili; mentre l’imprenditore apparente esegue le decisioni e percepisce una somma fissa mensile, infatti di solito è nullatenente. Quando nell’impresa tutto va bene non ci sono problemi, ma quando vanno male la situazione si complica perchè per i creditori dell’imprenditore apparente perché quest’ultimo è nullatenente. Diciamo però che può anche verificarsi il caso in cui l’imprenditore occulto viene scoperto e dunque ci si chiede come si dovrebbero comportare i creditori, venuti a sapere dell’esistenza di questo imprenditore. Vi sono, quindi, due soggetti: l’imprenditore palese, che è colui che spende il nome pur non gestendo l’impresa e l'imprenditore occulto, che è colui che gestisce realmente l’impresa senza apparire come imprenditore di fronte ai terzi13. Per questo caso possibile, ci sono diverse tesi sostenute da diversi giuristi. La prima tesi è di tipo etico, e sostiene 11 http://www.infonotizia.it/le-attivita-agricole-essenziali-dellimprenditore-agricolo-diritto-commerciale/ La Manna Di Salvo D., La figura dell’imprenditore occulto nella dottrina della giurispludenza, UNI Service, 2004 13 Ibidem 12 7 che, finché le cose per l’imprenditore occulto sono andate bene, lui ha incassato, e dunque sarebbe giusto che l’imprenditore si assuma le responsabilità anche in caso le cose non dovessero andare bene. La seconda tesi e di tipo giuridico e si rifà alla legge fallimentare l’articolo 14714 che dice che se una società fallisce, falliscono anche tutti i soci che la compongono, quindi secondo questa teoria anche l’imprenditore occulto fallisce con gli altri soci. 1.5 L’esclusione dal fallimento dell’imprenditore agricolo Secondo l’articolo 1 della Legge Fallimentare15 sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo solamente gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale. Da questa affermazione ne deriva che l’imprenditore agricolo, così come definito dall’articolo 2135 del codice civile di cui sopra specificato, è colui che esercita attività di coltivazione, selvicoltura, allevamento e tutte le attività a queste collegate, pertanto tale imprenditore non sarebbe assoggettabile al fallimento. La giurisprudenza ha progressivamente esteso la definizione di imprenditore agricolo, dovuto principalmente al fatto che è avvenuta una crescente industrializzazione dell’agricoltura, infatti con la legge del 5 marzo 2001, n.57 16 si è promosso la modernizzazione del settore agricolo e la razionalizzazione della disciplina di riferimento passando anche attraverso la definizione della nozione degli imprenditori operanti nel settore secondo le indicazioni della legislazione comunitaria 17 . Secondo tale normativa le attività dell’imprenditore agricolo non sono legate esclusivamente alla terra, ma riguardano anche le attività connesse e strumentali dell’attività agricola. Abbiamo già specificato nei paragrafi precedenti che secondo l’articolo 2135 comma 3 del codice civile le attività connesse riguardano la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti ottenuti Articolo 147 Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) [Aggiornato al 28/02/2021] Società con soci a responsabilità illimitata 15 Articolo 1 Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) [Aggiornato al 28/02/2021] Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo 16 Legge 5 marzo 2001, n. 57 Ripubblicazione del testo della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante: "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati", corredato delle relative note. (Legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 66 del 20 marzo 2001) 17 Ibidem 14 8 prevalentemente dalla coltivazione del fondo o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata. Pertanto è fondamentale stabilire il confine tra imprenditore agricolo e l’imprenditore agricolo che svolga anche attività di natura commerciale o industriale, proprio al fine di circoscrivere l’ambito applicativo della Legge Fallimentare. L’imprenditore agricolo, secondo la Corte di Cassazione, è soggetto all’applicazione della disciplina fallimentare soltanto quando risulti accertato che svolga attività commerciale, in misura maggiore rispetto a quella agricola, pertanto risulta esonerato dal fallimento l’imprenditore che, in concreto, svolga in misura prevalente attività agricola, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda agricola18. La Cassazione ha ribadito come, ai fini dell’accertamento della fallibilità dell’imprenditore agricolo, competa a chi solleciti la dichiarazione di fallimento allegare e dimostrare l’esistenza di un’attività commerciale che si affianchi a quella agricola, affinché sia possibile constatare il ricorrere del presupposto richiesto dall’articolo 1, comma 1, della Legge Fallimentare. Di contro, il debitore che invoca l’esenzione dal fallimento deve provare che le attività commerciali eventualmente svolte nell’ambito delle attività connesse di cui al citato articolo 2135, comma 3 del codice civile, siano prodotti commercializzati ottenuti prevalentemente attraverso la coltivazione del fondo o l’allevamento degli animali. 18 Corte di cassazione sentenza n. 16614 depositata il 8 agosto 2016 fallimento – dichiarazione di fallimento – imprese soggette – imprenditore agricolo – esenzione dal fallimento – limiti – imprenditore agricolo per connessione – requisiti – onere della prova – fattispecie 9 Capitolo 2 2.1 Le società agricole Per società agricola si intende, in primo luogo, quella società di persone, di capitali o cooperativa che abbia come oggetto esclusivo l’attività dell’agricoltura e delle attività ad esse connesse, individuate nell’articolo 2135 del codice civile 19 . La società agricola, in secondo luogo, deve sempre contenere come ragione sociale l’indicazione di società agricola. Nella società di persone è necessario che almeno uno dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo e professionale o coltivatore diretto. Nelle società di capitali, invece, sarà l’amministratore ad avere la qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto. Nelle società cooperative, infine, l’amministratore in questione dovrà essere anche socio 20 . Secondo la circolare n.50/E/2010 dell’Agenzia delle entrate, sono identificate come società agricole anche quelle che realizzano attività commerciali, industriali, ipotecarie e immobiliari a patto che siano finalizzate a migliorare l’attività agricola. La società che effettui attività di locazione, comodato o affitto di immobili per uso abitativo resta agricola se queste attività sono marginali, con introiti non oltre il dieci per cento del ricavo complessivo. Fra le società agricole più conosciute, rientrano le cooperative agricole e i consorzi. La cooperativa agricola ha come finalità coltivazione, traformazione, conservazione, distribuzione di prodotti agricoli e zootecnici, oltre che scopo mutualistico tra i soci che la costituiscono, il consorzio, invece, identifica l’aggregazione volontaria legalmente riconosciuta dai diversi produttori, che istituiscono una disciplina e regole comuni per lo svolgimento di determinate attività d’impresa21. Le società agricole, in possesso di requisiti sopra elencati, possono inoltre usufruire di tutte le agevolazioni fiscali in materia di imposte indirette e creditizie, prima riservate esclusivamente ai coltivatori diretti. In fase di acquisto dei terreni, 19 Articolo 2135 Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) [Aggiornato al 28/02/2021] Imprenditore agricolo 20 De Stefanis C., Imprenditore agricolo professionale, società agricola e agriturismo, Maggioli, 2014 21 Ibidem 10 ad esempio, la società potrà richiedere le agevolazioni relative all’arrotondamento della piccola proprietà contadina. Possiamo affermare che la società agricola è introdotta dal medesimo decreto che disciplina la figura dell’imprenditore agricolo professionale (Decreto legge 99/2004) e non costituisce una nuova forma giuridica in quanto tutte le società, indipendentemente dalla natura giuridica, di persone o capitali, possono qualificarsi come società agricola, purché abbiano determinati requisiti. I requisiti normativi ineriscono l’oggetto sociale che deve consistere nell’esercizio esclusivo dell’attività agricola e la ragione o denominazione sociale deve contenere l’indicazione di società agricola. Lo svolgimento esclusivo delle attività elencate nell’articolo 2135 del codice civile deve concretizzarsi effettivamente, in quanto lo scopo del legislatore è quello di incentivare le società che effettivamente svolgano in modo esclusivo le attività agricole. 2.2 Tipologia e limiti di esercizio delle attività connesse L’imprenditore agricolo, per definirsi tale, deve svolgere attività agricole che sono state individuate dall’articolo 2135 più volte menzionato nel presente lavoro. Accanto alle attività di coltivazione, selvicoltura e allevamento di animali vi sono altre a queste collegate, che si caratterizzano per essere attività commerciali e pertanto sono esercitabili anche da chi, ad esempio la società semplice, per definizione non può svolgere attività commerciale. Queste attività si dividono in connesse tipizzate, in quanto previste e definite dal codice civile stesso e connesse non tipizzate, in quanto definite tali da una norma secondaria. Indipendentemente dal tipo di attività è richiesto che il soggetto sia un imprenditore agricolo è questo già sta a significare che la sua sarà un’attività agricola connessa. Con la riforma del 2001 si è introdotto il requisito di prevalenza, ossia che la società agricola si riferisce tale quando svolge maggiormente attività agricola. Da un punto di vista fiscale c’è da fare una precisazione, in relazione alle varie attività connesse non è previsto lo stesso trattamento, infatti l’articolo 32 del 11 testo unico delle imposte sui redditi22 introduce un’ulteriore variabile. Le attività che sono produttive di un reddito agrario sono ricomprese in un decreto di emanazione ministeriale, che viene emanato con cadenza biennale, in modo tale, da poter seguire l’evoluzione dell’agricoltura; infatti, non si può dimenticare come principio cardine che tali attività siano comunque riconducibili in un contesto di agrarietà, da intendersi anche quale evoluzione della tecnica. Il dato civilistico prevede che le attività connesse di prodotto, manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti, fattispecie che vengono riprese anche dall’articolo 32 suddetto e, tuttavia, come confermato dalle circolari n. 44/E/200223 e n. 44/E/200424, siano connesse alla produttività di un reddito agrario e che vi sia sempre un passaggio consistente nella manipolazione o trasformazione. Tali considerazioni non valgono nel momento in cui l’imprenditore agricolo si dedichi, ad esempio, alla vendita dei propri prodotti. In sintesi di quanto detto si può affermare che le attività connessee sono produttive di reddito agrario, nella condizione in cui rientrino tra quelle individuate dal decreto ministeriale che a cadenza biennale, che prevede, a eccezione dei propri prodotti, una fase di manipolazione o trasformazione e che, da ultimo, rispettino il requisito della prevalenza. Tale ultimo requisito consiste nell’utilizzare in maniera prevalente i prodotti derivanti dalla propria attività agricola. Per quanto riguarda il concetto di prevalenza hi richiamato le due circolari (n.44/E/2002 e n.44/E/2004) che esplicitano le modalità di verifica del requisito della prevalenza in ragione di prodotti omogenei (parametro quantitativo) o meno (parametro del valore economico) senza entrare nel merito di una valutazione in caso di azienda multiprodotto. Nel caso di aziende che producono più prodotti bisogna effettuare la verifica di prevalenza su ogni prodotto. 22 Articolo 32 Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) [Aggiornato al 28/02/2021] Reddito agrario 23 Circolare dell’Agenzia delle Entrate (CIR) N.44/E del 14 maggio 2002 24 Circolare dell’Agenzia delle Entrate (CIR) N.44/E del 15 novembre 2004 12 2.3 La responsabilità dei soci nei confronti delle obbligazioni sociali La responsabilità dei soci nei confronti delle obbligazioni sociali è un tema che coinvolge trasversalmente le diverse tipologie di società, pertanto anche quelle agricole. I soci che compongono queste società hanno la rappresentanza e quindi le obbligazioni nascenti da contratto o da ogni altro fatto idoneo a produrre in conformità dell’ordinamento giuridico 25 e la società risponde anche delle obbligazioni nascenti da fatto illecito. Si tratta di un aspetto strettamente correlato a quello della autonomia patrimoniale, ovvero della insensibilità reciproca tra il patrimonio della società e i patrimoni dei singoli soci. In particolare nel caso di società di persone che sono costituite dall’esercizio in comune di un’impresa agricola o di un’attività professionale, la responsabilità incombe sia sulla società stessa, sia su ciascun socio personalmente ed illimitatamente. Spetta cioè al creditore decidere se aggredire il patrimonio sociale ovvero quello di uno o più soci. Lo stesso patrimonio sociale è esposto agli attacchi dei creditori particolari dei soci, i quali, sia pure subordinatamente al fatto che gli altri beni del socio debitore siano insufficienti a soddisfarli, possono chiedere in ogni tempo la liquidazione della sua quota. Peraltro, il socio che richiede il pagamento di un’obbligazione sociale può domandare che il creditore si rivolga prima alla società, purché indichi i beni sociali sui quali il creditore possa soddisfarsi. Tuttavia, con patto espresso da portare a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, la responsabilità personale dei soci può essere limitata a coloro che hanno agito in nome e per conto della società. Nelle società in nome collettivo, invece, vi è la responsabilità solidale e illimitata di tutti i soci per le obbligazioni sociali26 . Nelle società semplici, invece, la responsabilità dei soci non ha mai effetti sui terzi27, pertanto i creditori possono contare, per l’adempimento delle obbligazioni, sia sul patrimonio della società e sia su quello dei singoli soci. Infine, a mezzo tra la società in nome collettivo e la società di capitali vi è la società in accomandita semplice, in cui i soci accomandatari rispondono solidalmente ed illimitatamente 25 Articolo 1173 Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) [Aggiornato al 28/02/2021] Fonti delle obbligazioni 26 Articolo 2291 Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) [Aggiornato al 28/02/2021] Nozione 27 Ibidem 13 per le obbligazioni sociali; gli altri soci, chiamati accomandanti, rispondono per tali obbligazioni limitatamente alla quota conferita. Per quanto concerne le società di capitali la situazione è nettamente diversa, in particolare per quanto riguarda la società per azioni28per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Questo comporta, da un lato, che la responsabilità del socio è limitata, e dall’altro lato i creditori non hanno altra garanzia se non quella costituita dal patrimonio sociale. Il fatto che i soci abbiano una responsabilità limitata comporta un incentivo per la partecipazione dei risparmiatori, infatti nel peggiore dei casi questi perderanno il conferimento cui si sono impegnati nei confronti della società, senza che il loro residuo patrimonio personale possa essere messo a repentaglio. Tuttavia, qualora le società per azioni, abbiano costituito uno o più patrimoni con specifici affari, i soci non rispondono con tutto il loro patrimonio, bensì sui cespiti dedicati potranno soddisfare solo quei creditori che vantino diritti in relazione allo specifico affare29. Nelle società in accomandita per azioni, a differenza della società per azioni, sono rappresentate da azioni e i soci, chiamati accomandatari, oltre che essere amministratori della società sono responsabili illimitatamente delle obbligazioni sociali 30 . Infine vi sono le società a responsabilità limitata, così chiamate per il fatto che i soci rispondono dei debiti sociali limitatamente ai conferimenti, come nella società per azioni, per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio31. 2.4 Le procedure in situazione di sovraindebitamento Il sovraindebitamento è una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni32. L’articolo vigente specifica, inoltre, che il sovraindebitamento è la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio Articolo 2325 Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262)[Aggiornato al 28/02/2021] Responsabilità Ibidem 30 Donativi V., Società, Wolters Kluwer, 2019 31 Ibidem 32 Legge 27 gennaio 2012, n. 3 Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonchè di composizione delle crisi da sovraindebitamento. 28 29 14 prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente 33 . Considerando quest’ultima definizione si può dedurre che i presupposti oggettivi sono tre: il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte, il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte e l’incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte. Il primo presupposto, che può esser definito come rischio d’insolvenza, è rappresentato da un perdurante squilibrio patrimoniale. Con il termine patrimonio si fa riferimento all’insieme di beni capaci di convertirsi, tramite operazioni di liquidazione in disponibilità finanziarie, mentre con squilibrio si fa riferimento ad una situazione che si viene a manifestare quando i beni che costituiscono il patrimonio non siano prontamente in grado di produrre in termini monetari, in una determinata unità di tempo, le disponibilità finanziarie34. Lo squilibrio deve essere documentato da colui che vuole accedere alla procedura di gestione della crisi da sovraindebitamento, dimostrando che i beni che compongono il proprio patrimonio, non hanno più la capacità di produrre un ricavo tale da ridurre i debiti scaduti o in scadenza. Questo presupposto è stato definito statico35, perché per poter provare il sovraindebitamento, bisogna ricorrere allo stato patrimoniale e quindi ad un confronto tra attività e passività. Questo concetto sembra essere stato adeguato per gli imprenditori non fallibili e sui professionisti, in quanto per essi risulta più semplice dimostrare la condizione di squilibrio, visto che possono adottare sistemi contabili e strumenti di rendicontazione finanziaria incrociati allo stato patrimoniale. Il contrario avviene per i debitori consumatori che non ricorrono a questi strumenti contabili per dimostrare la condizione di crisi che diventa alquanto ardua. Si può ricorrere in questo caso ad una rielaborazione per valori contrapposti che confronti le obbligazioni assunte e i beni prontamente liquidabili. Per risolvere questo problema sono stati avviati degli studi per creare dei sistemi che quantifichino l’indebitamento dei debitori consumatori e delle 33 Ibidem AA.VV., Sovraindebitamento e usura, Ipsoa, 2012 35 Ibidem 34 15 famiglie, definendo una misura costruita sul modello del life cycle e del reddito36. Il livello di consumo così definito è fissato in base alle risorse attese nell’intero ciclo di vita. Infine, lo squilibrio patrimoniale deve essere caratterizzato per il perdurare nel tempo, cioè non deve essere un fenomeno temporaneo od occasionale; questa ulteriore precisazione fa anche comprendere il motivo per cui l’analisi basata sul raffronto tra le voci dello stato passivo deve tener conto anche del progetto economico o dallo stile di consumo del debitore. La non occasionalità della situazione, stabilita dal legislatore, ha anche la finalità di costituire un filtro per i comportamenti opportunistici che possono mettere in atto i debitori, i quali potrebbero alterare lo stato di crisi provvisoria in cui riversano per approfittare dell’istituto e ottenere l’esdebitazione e il risanamento dei debiti. Con la nozione obbligazioni assunte, si devono invece considerare sia i debiti ex lege, sia quelli di natura involontaria, ricordando che i soggetti in crisi possono essere anche i consumatori che hanno assunto obbligazioni per scopi estranei all’attività d’impresa, che si ritrovano in uno stato di sovraindebitamento anche indipendente dalla propria volontà. Con il termine insolvenza vera e propria il legislatore concentra l’attenzione sull’incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni e si sottolinea come questo presupposto non si basi su una situazione di fatto, bensì su di un giudizio. Questa locuzione, richiama in modo esplicito il concetto di insolvenza espresso nell’articolo 5, comma 2, della legge fallimentare afferma che lo stato d’insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, che stanno a dimostrare che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni 37 . Presupposto oggettivo del fallimento è quindi una generale situazione di difficoltà economica riguardante l’impresa, percepibile all’esterno della realtà aziendale, che genera l’impossibilità di far fronte regolarmente alle obbligazioni assunte. Pur non essendo esplicitamente previsto dalla legge, si ritiene comunque che tale situazione non debba essere momentanea e transitoria, ma che debba consistere in una condizione 36 37 Baldini M., Toso S., Disugualianza, povertà e politiche pubbliche, Il Mulino, 2009 TITOLO II - Del Art. 5 Stato d'insolvenza fallimento Capo I - Della dichiarazione di fallimento 16 ormai patologica dell’impresa, tale da non consentirle di onorare le obbligazioni assunte con mezzi ordinari. Quindi il sovraindebitamento differisce dall’insolvenza, in quanto il primo va a delineare una situazione di crisi che perdura nel tempo, in cui si possono ritrovare anche le persone fisiche non assoggettabili alla legge fallimentare e quindi si configura una insolvenza civile; il secondo, invece, indica l’incapacità di far fronte ad obbligazione connesse all’attività d’impresa commerciale. Il sovraindebitamento è diverso dal concetto di crisi che intende anche l’insolvenza ed è stato concepito per far rientrare come beneficiario della procedura anche l’imprenditore commerciale che si ritrovi in una condizione meno grave dell’insolvenza sancita dall’articolo 5 della legge fallimentare38. In conclusione si può affermare che il sovraindebitamento, racchiuda in se l’insolvenza civile, che è diversa dall’insolvenza commerciale che è prevista dalla legge fallimentare; a loro volta il sovraindebitamento e l’insolvenza sono concetti diversi dalla crisi, poiché quest’ultima rileva una situazione economica meno grave dell’insolvenza (Fig 1). SOVRAINDEBITAMENTO INSOLVENZA CIVILE = INSOLVENZA COMMERCIALE CRISI Fig 1 Schema riepilogativo dei concetti di sovraindebitamento, insolvenza civile e crisi, elaborazione propria 38 Articolo 5 Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) [Aggiornato al 28/02/2021] Stato d'insolvenza 17 2.5 Le cause e le varie tipologie di sovraindebitamento Una volta stabilito il sovraindebitamento bisogna comprendere quali sono le cause che comportano le famiglie e gli imprenditori non fallibili a non riuscire più ad adempiere in maniera regolare alle obbligazioni assunte. Possiamo classificare tali fattori in tre macrocategorie39: fattori inerenti l’andamento dell’economia in generale, come l’innalzamento dei tassi d’interesse sui prestiti, l’aumento della pressione fiscale e del costo della vita. Fattori totalmente estranei alla volontà ed al controllo, riguardanti spiacevoli imprevisti come la perdita del posto di lavoro, l’insorgere di gravi malattie, decessi, soprattutto quando questi vanno a colpire direttamente la fonte di reddito. Fattori generati da un cattivo controllo, ad esempio, nella gestione familiare dei redditi, come l’esagerata propensione al consumismo, dettata a volte da esigenze di status sociale, che spingono a livelli di spesa eccessivi, molto superiori rispetto alle effettive possibilità economiche, per l’intrinseco bisogno di sentire di appartenere ad un certo strato sociale40. Un’altra causa da prendere in considerazione è quella della volontà e della premeditazione del consumatore di contrarre obbligazioni e di non adempiervi, utilizzando come mezzo di indebitamento il ricorso fraudolento al credito. Le tre cause del fenomeno del sovraindebitamento prima descritte si rifanno a tre diversi ambiti: economico, sociologico e psicologico. Per quanto riguarda l’aspetto economico rispecchia la situazione economica in Italia tra il 2008 e il 2009 che ha visto una forte stagnazione dovuto all’inflazione che è aumentata a causa dell’aumento dei prezzi delle materie prime, che avendo un forte impatto sui consumi ha decretato una forte decelerazione in tutti i settori economici. Questo fenomeno ha comportato un aumento del tasso di disoccupazione, che rappresenta l’impossibilità di raggiungere in breve tempo uno stato di crescita per l’economia, la quale si basa sulla crescita della domanda interna e, in particolare, 39 40 G. Fauceglia, Il nuovo diritto della crisi e dell’insolvenza, Giappichelli, 2019 Ibidem 18 sui consumi delle famiglie. Dal 2009 ad oggi la situazione economica in Italia è andata peggiornado verificandosi una vera e propria recessione. Dal punto di vista sociologico l’analisi delle cause del sovraindebitamento è avvenuto attraverso una ricerca statistica su un campione di soggetti che tramite l’analisi dei dati raccolti ha dato la possibilità di tratteggiare un profilo di famiglia sovraindebitata. Lo studio effettuato da Adiconsum41 nel 2006, si è focalizzato su un nucleo familiare il cui numero di componenti è in media di 3/4 persone, nel quale sono solitamente presenti figli studenti o figli adulti disoccupati e quindi economicamente dipendenti dalla famiglia o impiegati in lavori sommersi e/o saltuari. La mancanza di un reddito adeguato nelle nuove generazioni, delinea una condizione di rischio per la quale i figli permangono nella famiglia di origine anche in età adulta, senza contribuire alle spese e pesando economicamente anche per lungo tempo. Anche la fase di vita successiva, legata allo svincolo dei figli dalla famiglia sembrerebbe delinearsi come una fase nella quale si inseriscono fattori di indebitamento, in quanto queste sembrano costituire una sostanziale fonte di supporto economico per le giovani coppie che non sono in grado di sostenere autonomamente le spese per la formazione del nuovo nucleo familiare. Dal punto di vista psicologico, quando si parla di sovraindebitamento si fa riferimento all’incapacità prevalentemente delle famiglie di gestire adeguatamente le spese a fronte di un cambiamento strutturale. È un fenomeno psicologico ormai riconosciuto in economia, per il quale i comportamenti delle persone non si modificano immediatamente al mutare delle condizioni socio-economiche, di conseguenza a fronte di una diminuzione o a un aumento di reddito, è possibile assistere ad un mantenimento dello stile di vita, delle spese e delle aspettative precedenti all’avvenuto cambiamento. Tra le famiglie più esposte al rischio di indebitamento vi sono quelle nelle quali sono presenti portatori di handicap o persone con malattie croniche o gravi, in quanto devono sostenere costi elevati per le cure mediche. Il reddito principale delle famiglie analizzate 42 deriva primariamente dal lavoro dipendente del capo famiglia e si caratterizza per essere, 41 S. LANDI, Il sovraindebitamento: analisi dei casi pervenuti al fondo di prevenzione usura Adiconsum, 2006 42 Ibidem 19 anche nelle fasce più alte, fortemente indebitato e di conseguenza, insufficiente a coprire le spese o ad accantonare quote di risparmio. La tipologia di creditore per eccellenza è la banca, seguita dalle finanziarie alle quali le famiglie si rivolgono più che altro per accedere a finanziamenti, al credito al consumo o per usufruire dei nuovi sistemi di accesso al credito quali le carte revolving e per acquisti contingenti e legati, a beni come l’hi-tech, mobilio per la casa e per l’acquisto di automobili. In questi casi, la situazione di sovraindebitamento è stata il frutto dell’assunzione di obbligazione nel corso del tempo derivante dalla incapacità dei consumatori di valutare i rischi connessi a certe tipologie di spesa, di monitorare adeguatamente le conseguenti uscite e la capacità di assolvere ai debiti contratti nonché di fare previsioni per il futuro rispetto anche a possibili imprevisti43. La ricerca mette quindi in evidenza un dato allarmante, il sovraindebitamento non riguarda più esclusivamente le fasce povere, ma sempre più le famiglie di ceto medio e può sopraggiungere durante tutto l’arco del ciclo di vita della famiglia o dell’impresa. Non esistono più fasi della vita sicure, dove vi è una certa sicurezza economica e altre dove vi sono situazioni di debito, ma bensì un percorso caratterizzato da alti e bassi In questi ultimi anni, a causa della crisi economica, sempre più commercianti, famiglie, e piccoli imprenditori, rimangono prigionieri del sovraindebitamento. Diversi sono stati gli studi che hanno studiato questo fenomeno, il più importante è quello di Luisa Anderloni che nel 1997 44 , che delinea due tipi di sovraindebitamento: attivo e passivo. Per sovraindebitamento attivo si indica uno stato d’emergenza economica dovuto ad un’eccessiva propensione al consumo dell’individuo. L’aspetto grave di questo indebitamento è che l’individuo così come la società continua a spendere senza avere le capacità reddituali, anche nel futuro45. Per sovraindebitamento passivo si intende, invece, l’incidenza di fattori imprevedibili e non dipendenti dalla volontà del soggetto, che fanno si che la fonte di reddito venga a mancare, comportando l’insorgere di passività incolmabili46. Si 43 Ibidem Anderloni L., Il sovraindebitamento in Italia e in Europa, in L’usura in Italia:ricerca coordinata da Roberto Ruozi, EGEA, 1997 45 Ibidem 46 AA.VV., La composizione della crisi da sovraindebitamento, Maggioli, 2013 44 20 annoverano, a tal proposito, i casi di perdita dell’occupazione, di separazione coniugale, di grave malattia, di perdita o deprezzamento di beni patrimoniali che riducono la ricchezza dell’individuo e in via diretta o indiretta, la capacità di rimborso delle passività47. 47 Ibidem 21 Capitolo 3 3.1 La crisi: procedura di gestione La procedura di gestione della crisi da sovraindebitamento non è una procedura parallela al fallimento, ma si caratterizza per essere messa in atto volontariamente dal debitore. Il debitore versa in una situazione di squilibrio patrimoniale e di incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, allora viene data la possibilità di stipulare un accordo che assicuri il pagamento dei creditori rimasti estranei all’accordo stesso48. Nella precedente legge del 201249 era previsto che l’accordo tra il debitore e i creditori si creava, in seguito alle adesioni individuali dei singoli creditori ad una proposta contrattuale ed idonea, fondata sulle le regole generali del codice civile, che vincolava al rispetto del contratto i creditori aderenti. Con la vigente legge si parla sempre di accordo, ma di accordo preventivo, in quanto la realizzazione dell’accordo da parte del debitore è prevista nell’articolo 6, comma 1, della legge del 2012, che pone rimedio alle situazioni di sovraindebitamento consentendo al debitore di concludere un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni50. Secondo la presente norma il soggetto che propone l’accordo deve essere un debitore non fallibile e non sottoponibile alla altre procedure concorsuali. L’accordo che viene formulato dal debitore, nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, si configura in realtà come un patto tra il debitore ed i propri creditori. Questo, viene elaborato sulla base di una proposta del debitore e redatto con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi, avente ad oggetto un piano di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti. Il contenuto del patto prevede che ci sia un regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili e la previsione di scadenze e modalità di pagamento dei creditori51. Il contenuto di tale Cordopatri M., Presupposti di ammissibilità, in Composizione della crisi e sovraindebitamento, Il civilista, Giuffrè, 2013 49 La legge 27 gennaio 2012 n. 3 sul Sovraindebitamento- Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche’ di composizione delle crisi da sovraindebitamento. 50 Ibidem 51 Ibidem 48 22 accordo prevede la proposta di accordo o il piano del debitore della soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma. Nel caso in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell’accordo la proposta deve essere sottoscritta da un terzo 52 . Fondamentale è il principio del silenzio-assenso introdotto dall’articolo 11 della legge di gestione della crisi da sovraindebitamento. Questo principio consente ai creditori che non hanno manifestato il consenso alla proposta entro i dieci giorni precedenti l’udienza fissata per l’omologazione, di essere consenzienti nei termini in cui la proposta è stata loro comunicata. I contenuti in comune ed obbligatori del piano dell’accordo sono l’assicurazione del regolare pagamento e la previsione delle scadenze e della modalità di pagamento dei creditori, con le relative garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti e delle modalità per l’eventuale liquidazione dei beni53. Stabiliti questi aspetti il resto del contenuto del piano può variare in base alla modalità di soddisfare i debiti, che non deve essere necessariamente in denaro. Vi può essere un accordo in cui il debitore si accorda con il creditore a soddisfare i suoi debiti con la cessione dei redditi futuri o con i crediti muniti di privilegio come pegno e ipoteca. Questa possibilità di variabilità e di scelta permette che l’accordo possa essere facilmente raggiunto. 3.2 Fasi del procedimento della composizione della crisi Passando ad analizzare il procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento54, possiamo affermare che esso è composto principalmente da quattro fasi: la fase di avvio, fase di raccolta dei consensi, fase di omologazione e la fase di esecuzione dell’accordo (Fig.2 ). Di Mario R., Grasselli D., Posca D., La procedura fallimentare e la gestione dell’insolvenza, Maggioli 2013 53 Fabiani M., Diritto della crisi e dell’insolvenza, Zanichelli, 2017 54 Legge 27 gennaio 2012, n. 3 Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonchè di composizione delle crisi da sovraindebitamento 52 23 Fasi del procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento 1) Fase di avvio: inizia con il deposito della proposta di accordo 2) Fase di raccolta consensi che deve raggiungere il 60% dei creditori 3) Fase di omologazione 4) Fase di esecuzione dell’accordo Fig.2 Schema delle fasi del procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, elaborazione propria La prima fase prende avvio con il deposito della proposta di accordo presso il Tribunale del luogo di residenza o sede del debitore e l’unico soggetto legittimato all’avvio del procedimento è esclusivamente il sovraindebitato, con esclusione di qualsiasi legittimazione in capo ai creditori, anche nel caso di debitoreimprenditore. I creditori possono solo agire in via esecutiva e possono, altresì, ricorrere per la dichiarazione di fallimento del debitore che eserciti attività d’impresa, ma non hanno la possibilità di avanzare proposte di accordo. È prevista anche la collaborazione con l’organismo di composizione della crisi che in realtà è l’ammissibilità della proposta. Il momento del deposito della proposta è importante in quanto è da questo momento che parte il rapporto processuale tra 24 debitore e giudice, poi, in un secondo momento realizza anche un legame tra proponente e creditori all’esito di un primo positivo vaglio giudiziale di ammissibilità55. La domanda contiene gli elementi necessari ai fini della verifica giudiziale richiesta, al cui esito positivo sono subordinate la comunicazione della proposta ai creditori e la realizzazione temporanea di effetti protettivi del patrimonio del debitore. La proposta deve comprendere una serie di documenti, come un elenco dei creditori e dei relativi crediti, un elenco dei beni del debitore, un elenco degli atti di disposizione patrimoniale compiuti negli ultimi cinque anni dal debitore, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e nel caso di imprenditore le scritture contabili degli ultimi tre esercizi con dichiarazione attestativa della conformità all’originale, un elenco delle spese correnti per il sostentamento del debitore e della sua famiglia, un certificato dello stato di famiglia, una attestazione sulla fattibilità del piano redatta dall’organismo di composizione della crisi che assiste il debitore 56 . Il momento del deposito dei documenti è fondamentale per dar via al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento. Il corredo documentale deve essere completo, perchè da questo dipende l’ammissibilità della domanda e la giustificazione di provare l’esistenza dei presupposti di ammissibilità alla procedura di gestione della crisi da sovraindebitamento. La presenza di tutti i documenti può aiutare il giudice ad individuare quei debitori sovraindebitati che possiedono il requisito della meritevolezza, che viene riconosciuta al debitore in base alla condotta attuata nel passato e da cui dipende l’ammissibilità della domanda 57 ; infatti gli atti di disposizione compiuti dal debitore negli ultimi cinque anni assume particolare rilevanza informativa rispetto alle valutazioni del giudice e dei creditori, fornendo ai creditori, soprattutto a coloro che resteranno estranei all’accordo, indicazioni utili all’esercizio di azioni di reintegrazione del patrimonio che fosse stato illegittimamente depauperato tramite il ricorso ad azioni revocatorie o di annullamento di atti dispositivi58. Un documento importante è l’elenco di tutti i 55 Ibidem Ferro M., L’avvio del procedimento: il deposito della proposta, in Sovraindebitamento e usura, Milano, 2012 57 http://www.dirittobancario.it/approfondimenti/fallimento/le-nuove-procedure-di-sovraindebitamento 58 Ibidem 56 25 creditori, con le indicazioni delle somme dovute, comprese di interessi, specificandone misura e modalità di determinazione59. Anche le scritture contabili dell’impresa del debitore che svolge attività d’impresa, accompagnate da dichiarazione attestativa della conformità all’originale, sono un documento importante. In mancanza di ulteriori specificazioni, le scritture contabili oggetto di deposito devono essere individuate sulla base della normativa civilistica e fiscale e delle tipologie imprenditoriali considerate. Un ulteriore documento è l’attestazione di fattibilità del piano redatta dall’Organismo di Composizione della Crisi del ricorrente che lo assiste nella proposizione della domanda, nella predisposizione della proposta e del piano.60 Ciò si desume dalla lettura coordinata dell’ articolo 9 e dell’articolo 17 della legge 3/2012, che disciplina i compiti affidati all’Organismo di Composizione della Crisi e che permette di assumere che l’attestazione in questione debba ricomprendere anche quella di veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, della cui verifica se ne può occupare sia l’Organismo Composizione della Crisi sia il professionista. Attraverso l’attestazione, gli organi predisposti dalla procedura garantiscono che la proposta abbia le sue fondamenta su basi serie ed attendibili che ne rendono possibile l’attuabilità. Stabilito il contenuto dell’accordo ed eseguito il suo deposito, viene fissata immediatamente dal giudice la data dell’udienza disponendo la comunicazione del decreto e la proposta a ciascun creditori. Fondamentale è stabilire la data dell’udienza in modo immediato, infatti se il giudice ritiene che la proposta soddisfa i requisiti si fissa immediatamente l’udienza61. Dopo la fase di avvio la proposta del debitore viene comunicata ai creditori, così vi è la fase di raccolta dei consensi. Il primo comma dell’ articolo 11 della legge 3/2012, dispone che i creditori facciano pervenire, all’organismo di composizione della crisi, una dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta. L’elemento predominante nel primo comma dell’articolo è proprio il consenso alla proposta espresso dai creditori. Il consenso è determinante in quanto, il silenzio 59 Ibidem Ibidem 61 Verde F., Il sovraindebitamento, Cacucci Editore, 2014 60 26 dei creditori nei giorni che precedono l’udienza fissata dal Tribunale, vale, come precedentemente descritto, come assenso. L’accordo si ritiene raggiunto solo se viene approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza nella misura del sessanta per cento dei creditori. Nel momento in cui l’organismo della composizione dell’accordo accerti il mancato raggiungimento delle adesioni vi è la sospensione della procedura preparatoria, con immediata trasmissione degli atti al giudice che emana il decreto di improcedibilità. Nel caso in cui l’esito dell’accordo è positivo si entra nella terza fase della procedura, ossia quella dell’omologazione dell’accordo dell’articolo 12 della legge 3/2012. Prima di procedere all’omologazione, il giudice verifica se siano state messe in atto dal debitore azioni in frode ai creditori prima di procedere alla verifica dei presupposti dell’omologazione, che consistono nel raggiungimento della percentuale del sessanta per cento dei crediti e nella fattibilità del piano62. A seguito del raggiungimento dell’accordo l’organismo trasmette una relazione al giudice avente ad oggetto i consensi espressi, alla quale deve allegare le contestazioni ricevute ed un’attestazione definitiva sulla fattibilità del piano. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni che vengono allegate alla relazione e un’attestazione definitiva sulla fattibilità del piano63. Affinché il piano sia fattibile le risorse per il pagamento regolare dei creditori devono coprire almeno il trenta per cento del debito complessivo; tale fabbisogno potrà diminuire nel momento in cui le adesioni raccolte superino la soglia minima. La fattibilità del piano prevede anche il regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo, compreso l’integrale pagamento dei titolari dei crediti privilegiati non oggetto di rinuncia. Si procede quindi alla fase di omologazione anche in presenza di contestazioni circa la convenienza dell’accordo da parte dei creditori non aderenti o esclusi dall’accordo, previa autorizzazione del giudice64. Tutti i soggetti sovraindebitati, incluso il debitore civile, hanno la possibilità di beneficiare dell’accordo precedentemente descritto e della procedura di 62 Ibidem Ibidem 64 D’Amora R., Minutoli G. l'omologazione dell'accordo, in sovraindebitamento e usura, Ipsoa, 2012 63 27 liquidazione del patrimonio, disciplinata dalle norme comprese tra gli articoli 14ter e 14-terdecies65, quindi ci avviamo verso la fase di esecuzione dell’accordo. Questo strumento, si pone come alternativa alla composizione della crisi, di cui possono usufruire quei debitori sovraindebitati. L’elemento caratterizzante di questo strumento, consiste nella facoltà attribuita al debitore di potersi avvalere del procedimento di liquidazione attraverso due percorsi alternativi: il primo che può essere definito fisiologico, che inizia con la domanda di liquidazione presentata dal debitore e culmina con il decreto di apertura; il secondo, invece, può essere definito patologico, in quanto si conclude con la conversione di un accordo avente esito negativo, e la conseguente apertura del procedimento di liquidazione 66. La procedura di liquidazione è volontaria e deve avere due presupposti, il primo, definito positivo, prevede che il debitore si trovi in uno stato di sovraindebitamento, mentre il secondo presuppone che il debitore non sia stato soggetto a procedure concorsuali diverse dalla composizione della crisi da sovraindebitamento e liquidazione del patrimonio e che non vi abbia fatto ricorso nei cinque anni precedenti. La procedura di liquidazione può essere definita, in conclusione, come un procedimento esecutivo - espropriativo concorsuale, avente carattere tendenzialmente volontario, che consentirebbe di beneficiare della successiva esdebitazione.67 3.3 Gli organismi di composizione della crisi Il principale organo della fase di esecuzione dell’accordo è l’Organismo di composizione della crisi, che ha il compito di controllare l’esatto adempimento della proposta di accordo, del piano del consumatore e la risoluzione di eventuali difficoltà che possono insorgere. L’organismo di composizione della crisi è costituito da enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità. L’Organismo di composizione della crisi, quindi, ha il compito di sorvegliare sulla diligenza prestata dal debitore nell’osservare gli impegni assunti nonché sull’eventuale venir meno delle condizioni di attuabilità del piano. 65 La legge 27 gennaio 2012 n. 3 sul Sovraindebitamento- Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche’ di composizione delle crisi da sovraindebitamento. 66 Ibidem 67 Marzio F., La nuova composizione della crisi da sovraindebitamento, Giuffrè Editore, 2013 28 Il gestore della crisi o il professionista nominato in sede giudiziale ha un ruolo ausiliario del giudice delegato, al quale l’incaricato ha il dovere di segnalare il mancato pagamento di crediti qualificati, la sussistenza delle condizioni per l’annullamento dell’accordo o del piano del consumatore, il compimento di atti e pagamenti in violazione della proposta, ogni circostanza che possa rendere il piano inattuabile. Questa funzioni ausiliarie sono una garanzia di serietà della proposta ed assicurano il riequilibrio delle discordanze informative che normalmente caratterizzano queste procedure, anche in considerazione dell’eterogeneità dei componenti del ceto creditorio, spesse non muniti di strumenti diretti di controllo sulla solvibilità del debitore 68 . L’Organismo della composizione della crisi ha l’obbligo di comunicare ai creditori ogni eventuale irregolarità commessa dal debitore e allo stesso tempo ha la facoltà di risolvere eventuali difficoltà insorte durante il procedimento, assumendo di fatto funzione di mediatore, ma senza possibilità di vincolare le parti con le proprie determinazioni. Il Codice della crisi prevede che l’organismo ha una funzione di informazione, trasmettendo al giudice delegato un riepilogo semestrale sullo stato di esecuzione e una relazione finale dell’esecuzione stessa. Queste relazioni, oltre al giudice, verranno trasmesse anche ai creditori a titolo informativo69. L’ausilio dell’organismo è stato previsto per offrire supporto tecnico ad un soggetto che si può trovare in difficoltà non potendo contare sulla disponibilità di propri professionisti di fiducia. I professionisti che operano all’interno di questo organismo hanno diverse funzioni che di seguito riporto in modo sintetico: assumano ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all’esecuzione dello stesso. È da ritenere che tale regola valga anche per l’assistenza al debitore che intende presentare domanda per l’apertura della procedura di liquidazione; verifichino la veridicità dei dati contenuti nella proposta del debitore e nei documenti allegati, ed attestino la fattibilità del piano. Anche in questo caso 68 69 Cuonzo R., Diritto privato degli istituti preconcorsuali, Torino, 2016 Ibidem 29 l’accertamento riguarda sia la procedura di accordo del debitore non consumatore, sia il piano del consumatore; eseguano le pubblicità e le comunicazioni disposte dal giudice nell’ambito dei tre procedimenti in esame. Le comunicazioni sono effettuate a mezzo posta elettronica certificata se l’indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo telefax o lettera raccomandata; su disposizione del giudice, svolgono le funzioni di liquidatore e di gestore del patrimonio oggetto del piano70. Per poter svolgere la sua attività l’organismo, nel rispetto del Codice della privacy e con l’autorizzazione del giudice, può accedere ad una serie di banche dati pubbliche, come l’anagrafe tributaria, sistema di informazioni creditizie, archivio centrale informatizzato delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti71. Il buon esito della procedura di composizione della crisi dipende soprattutto, dalla capacità dell’ordinamento di garantire la formazione e l’operatività di organismi idonei ad agire in maniera efficace, rapida e soddisfacente per comporre la crisi. Questi devono essere imparziali rispetto al debitore e ai creditori coinvolti nel procedimento, al fine di essere insieme al giudice, garanti del funzionamento dell’intera procedura. Questi organismi hanno la funzione di essere risolutori della crisi economica e svolgono la propria mansione ricoprendo il ruolo di intermediario tra il soggetto indebitato e la procedura di composizione, rendendo più agevole la stipula degli accordi e svolgendo al tempo stesso anche le funzioni di consulenza, attestazione, relazione, vigilanza ed esecuzio 70 Panziani L., La composizione della crisi da sovraindebitamento dopo il d.l. 179/2012, in Treccani.it, 2013 71 Ibidem 30 Capitolo 4 4.1 Riflessioni conclusive La situazione dell’infallibilità dell’imprenditore agricolo è delicata in quanto nella recente sentenza della Corte di Cassazione72 è stato ripreso il concetto dell’esonero dell’assoggettamento della procedura fallimentare dell’imprenditore agricolo, che viene meno nel momento in cui non sussiste, di fatto, il collegamento funzionale con la terra, intesa come fattore produttivo, o quando le attività connesse citate dal già ricordato articolo 2135 del codice civile, assumano un rilievo prevalente e sproporzionato rispetto a quelle caratteristiche, ovvero quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura. Da qui è inevitabile tracciare una linea di confine tra le ipotesi di assoggettamento al fallimento dell’imprenditore agricolo, come peraltro già individuato da precedenti sentenze. La Suprema Corte ritiene che l’attività connessa debba inserirsi necessariamente nel ciclo dell’economia agricola, mentre ha carattere economico o industriale l’attività connessa che risponde e a scopi commerciali o industriali, realizzando utilità del tutto indipendenti dall’impresa agricola, o prevalenti rispetto alle attività utili per soddisfare esigenze collegate alla produzione agricola. Pertanto per poter ravvisare o meno la presenza di un imprenditore agricolo non è importante la sua forma giuridica, bensì è fondamentale cercare di valutare la presenza della prevalenza dell’attività principale su quella connessa, si deduce che una simile valutazione non potrà che essere effettuata caso per caso. Ad esempio, potrebbe essere assoggettato a fallimento l’imprenditore che, pur agricolo, svolge le sue attività di coltivazione, allevamento e silvicoltura in modo marginale rispetto ad altre attività come quelle di compravendita di immobili rurali, e così via. In conclusione si può affermare che un imprenditore che esercita realmente ed effettivamente attività agricola, e non ha compiuto attività che escludono da tale ambito, non andrà incontro al fallimento; mentre se l’imprenditore, pur agricolo nella forma, ha sostanzialmente svolto un’attività di tipo commerciale, potrà essere assoggettato alla procedura fallimentare. 72 Corte di cassazione sentenza n. 16614 depositata il 8 agosto 2016 31 L’imprenditore agricolo, quindi, è sempre più vicino all’attuale imprenditore commerciale e che in determinati settori del comparto primario, grazie all’evoluzione tecnologica, ha portato a investimenti considerevoli di capitale; ma nonostante ciò il principio di infallibilità non è stato oggetto di modifica neppure con il varo del nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, ragion per cui l’imprenditore agricolo rimarrà, anche successivamente al 15 agosto 2020, un soggetto non fallibile73. La semplice iscrizione sul Registro delle Imprese di un’impresa in qualità di soggetto che esercita un’attività agricola non rappresenta un elemento sufficiente contro la fallibilità, per questo motivo è sempre necessario procedere a una verifica dell’effettiva attività esercitata. Nel momento in cui si rinviene allo svolgimento effettivo e reale di un’attività commerciale, ecco che viene meno l’attività agricola e la società, al sussistere dei parametri richiesti, diviene fallibile. L’indagine sulle attività esercitate deve essere svolta in modo completo e non si deve limitare alla verifica del rispetto dei requisiti formali, per cui dovrà essere effettivamente verificata l’attività svolta e i parametri richiesti, nel momento in cui l’impresa non si limiti a svolgere attività agricole ma siano esercitate anche attività connesse per le quali è richiesto sempre il rispetto del parametro della prevalenza, di cui abbiamo parlato precedentemente. La connessione delle attività, quindi, tutte le volte dovrà essere verificata in ragione dei prodotti oggetto dell’attività in presenza, di attività connessa, di prodotto o dei mezzi e delle risorse umane utilizzate connesse all’azienda. Una volta accertato in sede di merito l’esercizio di attività commerciale, in misura prevalente rispetto all’attività agricola contemplata in via esclusiva dall’oggetto sociale di un’impresa agricola costituita in forma societaria, questa resta assoggettabile a fallimento. 73 https://www.ecnews.it/lattivita-agricola-non-sempre-salva-dal-fallimento/ 32 Bibliografia Anderloni L., Il sovraindebitamento in Italia e in Europa, in L’usura in Italia:ricerca coordinata da Roberto Ruozi, EGEA, 1997 Apice U., Mancinelli S., il fallimento e gli altri procedimenti di composizione della crisi, Giampichelli, 2012 AA.VV., La composizione della crisi da sovraindebitamento, Maggioli, 2013 AA.VV., Sovraindebitamento e usura, Ipsoa, 2012 Baldini M., Toso S., Disuguaglianza, povertà e politiche pubbliche, Il Mulino, 2009 Caiafa A., La crisi da sovraindebitamento:la disciplina specifica per l’imprenditore agricolo, Convegno internazionale Unicredit, 2012 Campobasso G.F., Manuale di diritto commerciale, UTET Giuridica, 2017 Cordopatri M., Presupposti di ammissibilità, in Composizione della crisi e sovraindebitamento, Il civilista, Giuffrè, 2013 Cuonzo R., Diritto privato degli istituti preconcorsuali, Torino, 2016 D’Amora R., Minutoli G. l'omologazione dell'accordo, in sovraindebitamento e usura, Ipsoa,2012 De Stefanis C., Imprenditore agricolo professionale, società agricola e agriturismo, Maggioli, 2014 Di Mario R., Grasselli D., Posca D., La procedura fallimentare e la gestione dell’insolvenza, Maggioli 2013 Donativi V., Società, Wolters Kluwer, 2019 Fauceglia G. , Il nuovo diritto della crisi e dell’insolvenza, Giappichelli, 2019 Ferro M., L’avvio del procedimento: il deposito della proposta, in Sovraindebitamento e usura, Milano, 2012 Fondazione Nazionale dei Commercialisti, L’impresa agricola in Italia Profili civilistici, giuslavoristici, contabili e fiscali, Edizione Gennaio 2017 33 La Manna Di Salvo D., La figura dell’imprenditore occulto nella dottrina della giurisprudenza, UNI Service, 2004 Marzio F., La nuova composizione della crisi da sovraindebitamento, Giuffrè Editore, 2013 Panziani L., La composizione della crisi da sovraindebitamento dopo il d.l. 179/2012, in Treccani.it, 2013. 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