caricato da nicola.salmo

Differenze S.r.l. e S.p.a

annuncio pubblicitario
Differenze S.r.l. e S.p.A. dopo la riforma del Diritto Societario
S.r.l.
I.
S.p.A.
Capitale sociale
10.000 euro ► art. 2463 c.c.
II.
120.000 euro ► art. 2327 c.c.
Durata
Non è prevista l’indicazione della durata
della società ► art. 2463 c.c. = nasce una
srl a tempo indeterminato e viene
riconosciuto ai soci il diritto di recedere (art.
2473 c.c)
III.
► art. 2328 c.c.
Può essere costituita anche senza la
determinazione di una durata = la durata
indeterminata dovrà pero essere menzionata
nell’atto costitutivo e deve essere
riconosciuta ai soci la facoltà di recedere
Conferimenti
L’atto costitutivo può prevedere il
conferimento di tutti gli elementi dell’attivo
suscettibile di valutazione economica ►
art. 2464 c.c. : = possono essere conferiti
anche prestazioni d’opera e di servizi
- non sono
accessorie
più
previste
Prestazioni di opere o di servizi non possono
formare oggetto di conferimento ► art.
2342 c.c. comma 5
► art. 2345 c.c.: oltre ai conferimenti l’atto
costitutivo può stabilire l’obbligo dei soci di
prestazioni eseguire:
▪ prestazioni accessorie non consistenti in
denaro
▪ apporti (diversi dai conferimenti) da parte
di soci o anche di terzi altresì di opere o
servizi
Possono essere emessi strumenti finanziari,
rimettendo agli statuti la determinazione
delle caratteristiche partecipative = strumenti
finanziari forniti di diritti patrimoniali o
anche di diritti amministrativi, escluso il voto
nell’assemblea generale ► art. 2349,2346
sesto comma c.c.
La perizia necessaria per i beni in natura ed La perizia deve essere redatta da un perito
i crediti può essere redatta da un revisore nominato dal Tribunale. ► art. 2343 c.c.
contabile nominato dalla parte. ► art. 2465
c.c.
Non esiste alcun obbligo di verifica per il Il valore dei conferimenti deve essere
valore dei conferimenti.
verificato dagli amministratori entro 180
giorni. ► art. 2343 c.c.
312-00017-0007/2004-0021
1
IV.
Finanziamento strutturale
► art. 2483 c.c.
► art. 2410, 2412 c.c.
Se l’atto costitutivo lo prevede possono
essere
emessi
“titoli
di
debito”
sottoscrivibili unicamente da investitori
professionali soggetti a vigilanza. Tali titoli
di debito possono altresì circolare, ma il
cedente risponde del loro rimborso se
l’acquirente è diverso da un investitore
professionale o da un socio della società
Possono essere emessi obbligazioni per un
ammontare massimo al doppio della somma
tra capitale e riserve risultanti dall’ ultimo
bilancio approvato
V.
L’emissione è deliberata dagli amministratori
e non più dall’assemblea ► art. 2410 c.c
salvo l’ipotesi di prestito convertibile.
Finanziamento soci
► art. 2467 c.c.
E disposto che il rimborso dei finanziamenti
dei soci è postergato rispetto agli altri
creditori e, se avvenuto nell’anno
antecedente al fallimento, deve essere
restituito.
Non è espressamente prevista una
disposizione normativa. L’art. 2497 –
quinquies però estende la disciplina dell’art.
2467 ai finanziamenti erogati dalla società
che esercita attività di direzione e
coordinamento nei confronti delle sottoposte.
VI.
Patrimoni destinati
specifico affare
ad
un
Per le spa viene riconosciuta la possibilità di
costituire patrimoni dedicati al compimento
di un specifico affare ► art. 2447 bis s.s.
c.c.
È stato generalizzato l’istituto della
separazione patrimoniale per realizzare
operazioni economiche il cui contenuto non è
più fissato dalla legge, ma è determinato
dall’autonomia privata.
Sono fisati due modelli:
a) patrimoni destinati: la società può
costituire “uno o più patrimoni separati,
ciascuno dei quali destinato ad una specifico
affare ► art. 2447 bis comma 1, lett.a c.c.
b) finanziamenti destinati: la società può
stipulare, con soggetti terzi, uno o più
contrattti finalizzati al finanziamento di
specifici affari, nei quali si preveda che al
rimborso dello stesso siano destinati “i
proventi dell’affare stesso o almeno parte di
312-00017-0007/2004-0021
2
essi, i quali costituiscono essi stessi un
patrimonio autonomo ► art. 2447 bis
comma 1 lett. b e art. 2447 decies c.c.
VII.
Amministrazione e controllo
► art. 2475 c.c.
► art. 2380 c.c.
Salvo diversa disposizione dell’atto
costitutivo l’amministrazione è affidata a
uno o più soci (ed in caso di più
amministratori, l’atto costitutivo può
prevedere che essi agiscano disgiuntamente
o congiuntamente, ma non necessariamente
in modo collegiale.
La
gestione
dell’impresa
spetta
esclusivamente agli amministratori
= principio della assoluta indipendenza
gestionale da parte degli amministratori
Previsione di tre diverse forme
amministrazione e controllo:
(1) sistema tradizionale (vedi allegato 1)
(2) sistema dualistico (vedi allegato 2)
(3) sistema monastico (vedi allegato 3)
di
► art. 2476 comma 2 c.c.
I
soci
che
non
partecipano
all’amministrazione hanno diritto di avere
dagli
amministratori
notizie
sullo
svolgimento degli affari sociali e di
consultare, anche tramite professionisti di
loro fiducia i libri sociali ed i documenti
relativi all’amministrazione.
► art. 2477 c.c.
Il collegio sindacale accorpa in sé le
funzioni di legittimità e di controllo
contabile, salvo diversa disposizione
dell’atto costitutivo.
VIII.
Assemblea e decisioni dei soci
► art. 2479 c.c.
► art. 2363 c.c.
Sono previste due tecniche decisionali I soci decidono riuniti in assemblea e rimane
diversi:
la distinzione tra assemblea ordinaria e
312-00017-0007/2004-0021
3
straordinaria.
1) Le decisioni dei soci possono essere
assunte anche con metodi diversi da quello
assembleare (decisioni a distanza tramite
consultazione scritta o consenso espresso per
iscritto) se lo è previsto nell’atto costitutivo.
L’assemblea ordinaria è regolarmente
costituita con l’intervento di tanti soci che
rappresentino almeno la metà del capitale
sociale ► art. 2368 comma 1 c.c.
2) L’assemblea resta obbligatoria per la
decisione sulle materie indicate nei numeri 4)
e 5) del secondo comma del art. 2479
(modificazioni dell’atto costitutivo; decisione
di compiere operazioni che comportano una
sostanziale
modificazione
dell’oggetto
sociale determinato nell’atto costitutivo o
una rilevante modificazione dei diritti dei
soci) e quando ne venga fatta richiesta da
almeno un amministratore o da soci che
rappresentino almeno un terzo del capitale
sociale oppure quando l’atto costitutivo non
prevede la formazione della volontà sociale
in modi diversi dall’assemblea
L’assemblea straordinaria nelle società
che fanno ricorso al mercato di rischio è
regolarmente costituita con la presenza di
tanti soci che rappresentino la meno la metà
del capitale sociale o la maggioranza
percentuale prevista dallo statuto ► art. 2368
comma 2 c.c.
L’assemblea straordinaria in seconda
convocazione è regolarmente costituita con
la partecipazione di oltre un terzo del capitale
sociale ► art. 2369 comma 3 c.c.
In caso di mancata convocazione:
tra l’assemblea si reputa regolarmente costituita
in forma totalitaria quando è presente l’
intero capitale sociale con la maggioranza dei
L’assemblea dei soci di cui al art. 2479 bis è componenti degli organi amministrativi e di
regolarmente costituita con la presenza di controllo.
tanti soci che rappresentano almeno la metà
del capitale sociale. In caso di mancata
convocazione: l’assemblea si reputa
regolarmente costituita in forma totalitaria
quando l’ intero capitale sociale e tutti gli
amministratori e i sindaci siano presenti o
informati.
Non esiste più alcuna distinzione
assemblea ordinaria e straordinaria
IX.
Maggioranze
► art. 2479 c.c.
► art. 2368, 2369 c.c.
1. Decisioni dei soci
Le decisioni dei soci come previsto dal
terzo comma del art. 2479 sono prese con il
voto favorevole dei soci che rappresentano
almeno la metà del capitale sociale, salvo
312-00017-0007/2004-0021
- L’assemblea ordinaria ha un quorum
costitutivo pari alla metà del capitale sociale
e delibera a maggioranza assoluta, salvo che
lo statuto richieda una maggioranza più
elevata.
4
diversa disposizione dell’atto costitutivo.
2. Decisione in sede assembleare
► art. 2479 bis, comma 4 c.c.
L’assemblea
dei
soci
delibera
a
maggioranza assoluta e nel caso previsto
dai numeri 4) e 5) del comma 2 dell’art.
2479
c.c.
(modificazioni
dell’atto
costitutivo;
decisione
di
compiere
operazioni che comportano una sostanziale
modificazione
dell’oggetto
sociale
determinato nell’atto costitutivo o una
rilevante modificazione dei diritti dei soci)
con il voto favorevole dei soci che
rappresentano almeno la metà del capitale
sociale.
- L’assemblea straordinaria non ha un
quorum costitutivo ma deve deliberare con il
voto favorevole di tanti soci che
rappresentino più della metà del capitale
sociale, se lo statuto non richiede una
maggioranza più elevata; nelle società che
fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio l’assemblea straordinaria delibera con
il voto favorevole di almeno i due terzi del
capitale rappresentato in assemblea.
In seconda convocazione ► art. 2369 c.c.
l’assemblea ordinaria delibera sugli oggetti
che avrebbero dovuto essere trattati nella
prima, qualunque sia la parte di capitale
rappresentata e delibera con la maggioranza
prevista da art. 2368 cioè con maggioranza
assoluta.
L’assemblea
convocazione
di almeno
rappresentato
comma 3 c.c.
straordinaria in seconda
delibera con il voto favorevole
i due terzi del capitale
in assemblea ► art. 2369
Lo statuto può richiedere maggioranze più
elevate, tranne che per l'approvazione del
bilancio e per la nomina e la revoca delle
cariche sociali.
Nelle società che non fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio è necessario,
anche in seconda convocazione, il voto
favorevole di tanti soci che rappresentino più
di un terzo del capitale sociale per le
deliberazioni concernenti il cambiamento
dell'oggetto sociale, la trasformazione della
società, lo scioglimento anticipato, la proroga
della società, la revoca dello stato di
liquidazione, il trasferimento della sede
sociale all'estero e l'emissione delle azioni di
cui al secondo comma dell'art. 2351 c.c.
312-00017-0007/2004-0021
5
X. Responsabilità degli amministratori
► art. 2476 c.c.
► art. 2392 c.c.:
Non è previsto espressamente un dovere di Gli amministratori devono adempiere i
diligenza. Si ritiene applicare per analogia doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto
lo stesso obbligo di diligenza degli costitutivo con la diligenza del mandatario.
amministratori delle spa.
XI.
Azione di responsabilità
► art. 2476 comma 3 c.c.
► art. 2393 c.c.
L’azione di responsabilità è promossa da
ciascun socio.
L’azione di responsabilità è promossa in
seguito a deliberazione dell’assemblea, anche
se la società è in liquidazione.
► art. 2393 bis c.c.
L’azione di responsabilità può essere
esercitata dai soci che rappresentino almeno
un quinto del capitale sociale o la diversa
misura prevista nello statuto, comunque non
superiore al terzo.
Nelle società che fanno ricorso al mercato
del capitale di rischio, l’azione può essere
esercitata dai soci che rappresentino un
ventesimo del capitale sociale o la minore
misura prevista nello statuto.
In caso di gravi irregolarità nella gestione
della società, il socio può altresì chiedere
che sia adottato provvedimento cautelare di
revoca degli amministratori medesimi ►
art. 2476 comma 3 c.c.
La deliberazione dell’azione di responsabilità
importa la revoca dall’ufficio degli
amministratori contro cui è proposta,
purché sia presa col voto favorevole di
almeno un quinto del capitale sociale. In
questo caso l’assemblea stessa provvede alla
loro sostituzione. ► art. 2393 IV. comma
Sono altresì solidamente responsabili con
gli amministratori i soci che hanno
intenzionalmente deciso o autorizzato il
compimento di atti dannosi per la società, i
soci o i terzi ► art. 2476 comma 7 c.c.
Gli amministratori rispondono anche se l’atto
dannoso gli è stato di fatto imposto dai soci,
mentre questi ultimi nessuna responsabilità
assumono.
312-00017-0007/2004-0021
6
Non è espressamente prevista una respon- ►art. 2394 c.c.
creditori sociali
sabilità verso creditori sociale
Responsabilità
verso
Non è espressamente prevista un azione di ►art. 2394 bis c.c. Azione di responsabilità
responsabilità nelle procedure concor- nelle procedure concorsuali
suali.
XII.
Rinunzio all’esercizio dell’azione
di responsabilità
► art. 2476 comma c.c.
► art. 2393 comma 5 c.c.
Rinuncia o transazione da parte della
società,
purché
vi
consenta
una
maggioranza dei soci rappresentante almeno
i due terzi del capitale sociale e purché non
si oppongano tanti soci che rappresentano
almeno il decimo del capitale sociale.
La società può rinunziare e può transigere
purché la rinunzia e la transazione siano
approvate con espressa deliberazione
dell’assemblea, e purché non vi sia il voto
contrario di una minoranza di soci che
rappresenti almeno il quinto del capitale
sociale o, nelle società che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio, almeno un
ventesimo del capitale sociale, ovvero la
misura prevista nello statuto per l’esercizio
dell’azione sociale di responsabilità ai sensi
dei commi primo e secondo dell’articolo
2393- bis c.c.
XIII. Trasferimento delle partecipazioni
Circolazione delle azioni
► art. 2469 comma 2 c.c.
► art. 2355 bis c.c.
L’atto
costitutivo
può
prevedere Limiti alla circolazione delle azioni
l’intrasferibilità delle partecipazioni
Lo statuto può, per un periodo non
superiore a cinque anni dalla costituzione
della società o dal momento in cui il divieto
viene introdotto, vietare il trasferimento delle
azioni nominative e delle azioni per cui non è
stato emesso un titolo azionario.
312-00017-0007/2004-0021
7
ALLEGATO 1:
SISTEMA TRADIZIONALE
COLLEGIO SINDACALE
Assemblea dei soci
Nomina:
REVISORE CONTABILE
ORGANO AMMINISTRATIVO
L’Assemblea dei soci delibera sulle materie previste dalla legge e dallo statuto. In particolare: approva il
bilancio, nomina gli amministatori, i sindaci e il revisore contabile, ne determina i compensi, delibera sulla
responsabilità degli ammministratori e dei sindaci per gli atti compiuti.
All’ORGANO AMMINISTRATIVO spetta in via esclusiva la gesitione dell’impresa e può essere monocratico
(AMMINISTRATORE UNICO) o collegiale (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE). In questa seconda ipotesi il consiglio
di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni o parte di esse ad un comitato esecutivo composto da
alcuni dei suoi membri o ad un unico amministratore delegato.
Il COLLEGIO SINDACALE rappresenta l’organo di controllo del sistema definito tradizionale. Vigila
sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo amministrativo e contabile. Si compone di tre o cinque membri. Solo
uno dei tre o cinque membri effettivi deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili; gli altri
possono essere scelti fra gli iscritti in altri albi professionali o fra i professori universitari di ruolo in materie
economiche o giuridiche.
Il REVISORE CONTABILE ha il compito di esercitare il controllo dei conti. Deve essere iscritto all’albo dei
Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazie e Giusitizia. Ė nominato nell’atto costitutivo o
dall’assemblea.
Il controllo contabile si concretizza in:
ƒ
ƒ
ƒ
verifica trimestrale della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione di fatti di
gestione;
verifica in merito al bilancio, sulla rispondenza dello stesso alle scritture contabili ed alla normativa
di riferimento;
esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.
Le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del
bilancio consolidato, se lo statuto lo prevede, possono accorpare tale funzione in capo al COLLEGIO SINDACALE,
in tal caso tutti i membri del Collegio Sindacale devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.
312-00017-0007/2004-0021
8
ALLEGATO 2:
SISTEMA DUALISTICO
REVISORE CONTABILE
ASSEMBLEA DEI SOCI
Delibera sulle materie previste dalla legge e dallo statuto. In
particolare:
ƒ
ƒ
nomina il Consiglio di Sorveglianza;
determina il compenso ad esso spettante,
se non è stabilito nello statuto;
delibera sulla responsabilità dei consiglieri
di sorveglianza;
delibera sulla distribuzione degli utili
nomina il revisore contabile se questo non
è indicato nell’atto costitutivo.
ƒ
ƒ
ƒ
Il controllo contabile delle società che adottano il
sistema dualistico può essere affidato esclusivamente
ad un revisore contabile ovvero ad una società di
revisione. Per le società che fanno ricorso al mercato
del capitale di rischio, è obbligatorio che il controllo
contabile sia affidato a una società di revisione. Il
Revisore Contabile, singolo professionista o società,
E’ nominato nell’atto costitutivo o dall’assemblea dei
soci e deve comunque essere iscritto nel Registro dei
Revisori Contabili.
Il controllo contabile si concretizza in:
ƒ verifica trimestrale della regolare tenuta della
contabilità e della corretta rilevazione dei
fatti di gestione;
ƒ verifica del bilancio di esercizio con
redazione di un’apposita relazione.
CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
E’ l’organo di controllo della società. E’ nominato nell’atto costitutivo e successivamente dall’assemblea dei soci.
Quando lo statuto non dispone diversamente, almeno un membro del Consiglio di Sorveglianza deve essere iscritto
nell’albo dei Revisori Contabili. I membri devono avere gli stessi requisiti di indipendenza previsti per il Collegio
Sindacale. E’ composto da un numero di membri non inferiore a tre. La nomina dura tre esercizi ed è rinnovabile.
Non possono essere membri del Consiglio di Sorveglianza dipendenti, amministratori, procuratori o consulenti
della società o di società da questa controllate o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o
da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita che ne compromettano l’indipendenza.
Compiti del Consiglio di Sorveglianza:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
nomina e revoca i componenti del Consiglio di Gestione e ne determina il compenso;
approva il bilancio d’esercizio e – ove redatto – il bilancio consolidato;
esercita le funzioni del Collegio Sindacale ex art. 2403 c.c.;
promuove l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;
presenta la denunzia al Tribunale contro gli amministratori di cui all’art. 2409c.c.;
riferisce almeno una volta all’anno all’assemblea sull’attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti
censurabili rilevanti.
CONSIGLIO DI GESTIONE
E’ l’organo amministrativo a cui compete in via esclusiva la gestione e la rappresentanza della società. Viene
nominato nell’atto costitutivo e successivamente dal Consiglio di Sorveglianza. La nomina non può durare per più
di tre anni ed è rinnovabile.
312-00017-0007/2004-0021
9
ALLEGATO 3:
SISTEMA MONISTICO
REVISORE CONTABILE
ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei Soci:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
delibera sulle materie previste dalla legge e
dallo statuto;
approva il bilancio;
nomina il Consiglio di Amministrazione;
nomina il Revisore Contabile;
delibera sulla responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti.
Il controllo contabile delle società che adottano il
sistema dualistico può essere affidato esclusivamente
ad un revisore contabile ovvero ad una società di
revisione. Per le società che fanno ricorso al mercato
del capitale di rischio, è obbligatorio che il controllo
contabile sia affidato a una società di revisione. Il
Revisore Contabile, singolo professionista o società,
E’ nominato nell’atto costitutivo o dall’assemblea dei
soci e deve comunque essere iscritto nel Registro dei
Revisori Contabili.
Il controllo contabile si concretizza in:
ƒ verifica trimestrale della regolare tenuta della
contabilità e della corretta rilevazione dei
fatti di gestione;
ƒ verifica del bilancio di esercizio con
redazione di un’apposita relazione.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il C.d.A elegge al proprio interno il comitato per il controllo della gestione e ne determina il numero dei suoi
componenti. Almeno un terzo dei componenti del CdA deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti
per i membri del collegio sindacale.
COMITATO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE
(1/3 dei membri del CDA)
I membri del Comitato per il Controllo della Gestione
non possono svolgere funzioni esecutive.
Il Comitato ha le stesse funzioni, doveri e poteri del
Collegio Sindacale tradizionale.
MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
FUNZIONI ESECUTIVE
(2/3 dei membri del CDA)
A loro competono in via esclusiva la gestione e la
rappresentanza della società Si possono conferire le
funzioni esecutive ad uno o più componenti.
Degli amministratori che fanno parte del Comitato per il
Controllo sulla Gestione almeno uno deve essere iscritto
nell’albo dei revisori. Essi devono essere in possesso di
eventuali particolari requisiti di onorabilità e
professionalità ove contenuti nello statuto.
Principali compiti del Consiglio di Sorveglianza:
ƒ
ƒ
ƒ
Vigila sulla adeguatezza della struttura
organizzativa della società, del sistema di
controllo e del sistema amministrativo e
contabile, nonché sulla sua idoneità a
rappresentare correttamente i fatti di gestione
Elegge al suo interno, a maggioranza assoluta
dei suoi membri, il presidente;
Svolge gli ulteriori compiti affidategli dal
Consiglio di Amministrazione con particolare
riguardo ai rapporti con i soggetti incaricati del
controllo contabile.
312-00017-0007/2004-0021
10
312-00017-0007/2004-0021
11
Scarica