CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Quando parliamo di cessazione può avvenire da entrambe il lati del nostro rapporto:
1. Volontà del dipendente (parliamo di dimissioni)
2. Volontà del datore (parliamo di licenziamento)
Quali sono le cause di cessazione di rapporto di lavoro subordinato?
1. Scadenza del termine (quando abbiamo un contratto di lavoro determinato)
2. Morte del lavoratore
3. Recesso del lavoratore (dimissioni)
4. Recesso del datore di lavoro (licenziamento)
5. Accordo delle parti (risoluzione consensuale)
6. Mancato rientro in azienda a seguito di un provvedimento di reintegra
7. Impossibilità sopravvenuta della prestazione
8. Cause di forza maggiore
Le motivazioni non devono essere motivate per esempio “mi dimetto…non devo dire il perché”
Il codice civile prevede che il lavoratore possa interrompere il rapporto in qualsiasi momento e
non deve fare giustificazione ma deve però dare un preavviso di 8 giorni minimo, in modo tale
che il datore abbia modo di riorganizzarsi (se non viene dato il preavviso, si sottrae all’ultimo
stipendio il corrispondente delle ore lavorative del preavviso non dato).
Il datore di lavoro non può interrompere il rapporto quando vuole, ma solo se si verifica:
GIUSTA CAUSA -> si ritiene giusta una causa che non consenta la prosecuzione anche
⁃
momentanea del rapporto di lavoro.
La giusta causa è determinata da fatti di particolare gravità essenziali al rapporto di lavoro.
In genere i contratti collettivi indicano i comportamenti che legittimano il licenziamento per giusta
causa che è detto anche licenziamento in tronco, poiché non sussiste l’obbligo di preavviso.
Comportamenti di tale tipo sono ad esempio: un dipende che commette un furto; un atto di
violenza di un lavoratore nei confronti di un altro dipendente.; uso del telefono durante l’orario di
lavoro; falsificazione del badge; ritardi ripetuti sul posto di lavoro; diffamazione ei confronti
dell’azienda
Sono tutti comportamenti che fanno venire meno la fiducia su cui deve essere improntato il
rapporto di lavoro, essendo ininfluente l’assenza di danno patrimoniale.
⁃
GIUSTIFICATO MOTIVO -> sussiste quando vi è un notevole inadempimento degli obblighi
contrattuali del prestatore di lavoro.
soggettivo: quando dipende
da un comportamento
negligente del lavoratore (es.
insufficiente rendimento
prolungato nel tempo) o da
ripetute infrazioni disciplinari
In questo caso è previsto che
il datore di lavoro dia il
permesso
oggettivo: è determinato da ragioni
inerenti all’attività produttiva,
all’organizzazione del lavoro e al regolare
funzionamento di essa
In questo caso, il datore di lavoro per
poter licenziare deve però provare che i
lavoratori non possono essere adibiti ad
altri settori dell’azienda non interessati ai
mutamenti in corso
Il licenziamento va sempre motivavo per iscritto e la lettera di licenziamento va datata, firmata e
va data una copia al lavoratore.
Se il datore di lavoro non segue queste cose incorre a delle sanzioni
Dopo il licenziamento (legittimo o illegittimo), o alle dimissioni per qualunque motivo, il lavoratore
ha diritto all’indennità di fine rapporto
La disciplina del licenziamento ha subito nel tempo varie modifiche, dovute al fatto che
l’ordinamento giuridico ha riservato sempre più attenzione e maggiore tutela ai lavoratori.
Gli articoli 2118 e 2119 del codice civile prevedono semplicemente la libertà di recesso da ambo
le parti, ma già a partire dal dopoguerra si è incominciato a regolamentare in modo più specifico
il licenziamento.
ARTICOLO 2118 - RECESSO DEL CONTRATTO
TEMPO INDETERMINATO
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di
lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel
termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative,
dagli usi o secondo equità.
In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso
l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo
della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo
di preavviso.
La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel
caso di cessazione del rapporto per morte del
prestatore di lavoro.
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
ARTICOLO 2119 - RECESSO PER GIUSTA CAUSA
Ciascuno dei contraenti puo' recedere dal contratto
prima della scadenza del termine, se il contratto e' a
tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto
e' a tempo indeterminato, qualora si verifichi una
causa che non consenta la prosecuzione, anche
provvisoria, del rapporto. Se il contratto e' a tempo
indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per
giusta causa compete l'indennita' indicata nel secondo
comma dell'articolo precedente.
Non costituisce giusta causa di risoluzione del
contratto il fallimento dell'imprenditore o la
liquidazione coatta amministrativa dell'azienda.
Si tratta di quei casi in cui il datore di lavoro decide di
mandare via il dipendente perché quest’ultimo ha violato i
suoi obblighi ed i suoi doveri che gli derivano dal rapporto
di lavoro, ponendo in essere delle condotte gravi che
giustificano il suo allontanamento dall’azienda
CASI IN CUI E’ VIETATO LICENZIARE:
casi di matrimonio; maternità; dipendente in malattia;
dipendente che sciopera
DIMISSIONI IN BIANCO: tipologia di dimissioni da considerarsi illegittime in quando
consistono nel far firmare al lavoratore le proprie dimissioni al momento
dell’assunzione o nello svolgimento del rapporto