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LA COSTITUZIONE ITALIANA
LA STORIA
• Unificazione d’Italia nel 1861
• Vittorio Emanuele II di Savoia, re di Sardegna, pose alla base
dell’ordinamento dello Stato lo “Statuto Albertino”
• “Monarchia parlamentare”
• 1922 Vittorio Emanuele III scelse
come primo ministro Benito
Mussolini
• 1925 furono emanate le cosiddette
leggi fasciste e le leggi razziali
• 1943 il re dichiarò il duce
decaduto
• L’8 settembre del 1943 venne
firmato l’armistizio con gli
anglo-americani
• Il 2 giugno 1946 si svolse una
consultazione popolare per
eleggere l’Assemblea
Costituente (556 membri)
• Il popolo scelse la forma
repubblicana
• All’Assemblea Costituente, fu
affidato il compito di scrivere il
testo della Costituzione.
• La Costituzione fu approvata
il 22 dicembre 1947 ed entrò
in vigore il 1 gennaio del 1948.
CARATTERI DELLA COSTITUZIONE
La costituzione della Repubblica italiana è la raccolta delle norme
fondamentali dello Stato.
I caratteri della costituzione sono:
• La popolarità
• La rigidità
• La lunghezza
• La compromissorietà
• La programmaticità
• La democraticità
COSTITUZIONE
139 Articoli
Principi
fondamentali
Parte prima
Parte seconda
Disposizioni
transitorie e finali
Art.1-12
Art.13-54
Art.55-139
18 Articoli
Riguardano i principi
fondamentali:
•Democrazia
•Uguaglianza
•Lavorista
•Pluralistico
•Indivisibilità
della Repubblica
•Riconoscimento
dei diritti
inviolabili
•Tutela delle
minoranze
linguistiche
Sono dedicati ai diritti
e i doveri :
•Rapporti civili
•Rapporti etico-sociali
•Rapporti economici
•Rapporti politici
Riguardano
l'ordinamento della
Repubblica. I
principali organi
dello Stato sono :
•Parlamento
•Governo
•Presidente della
Repubblica
•Regioni,Province,
Comuni
•Magistratura
•Corte
costituzionale
Riguardano le
disposizioni
transitorie e finali:
•Sono 18 articoli
•Contengono le
norme per passare
dallo Statuto alla
nuova Costituzione
Articolo 138
• Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi
costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due
successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e
sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di
ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando,
entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda
un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori
o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta
a referendum non è promulgata se non è approvata dalla
maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella
seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di
due terzi dei suoi componenti.
ITER LEGISLATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
PRIMA VOTAZIONE
INTERVALLO
SECONDA VOTAZIONE
APPROVAZIONE
(CON MAGGIORANZA
ASSOLUTA)
PUO’ ESSERE CHIESTO UN
REFERENDUM ENTRO TRE MESI
APPROVAZIONE
(CON MAGGIORANZA
QUALIFICATA 2/3)
PROMULGAZIONE DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PUÒ ESSERE CHIESTO UN
REFERENDUM ENTRO TRE
MESI
SE NON VIENE
CHIESTO LA LEGGE
E’ APPROVATA
PROMULGAZIONE DEL
PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
PROMULGAZIONE DEL
PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
SE VIENE CHIESTO LA LEGGE E’
APPROVATA SOLO SE LA
MAGGIORANZA DEI CITTADINI
VOTA FAVOREVOLMENTE
PROMULGAZIONE DEL
PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA