La Costituzione Italiana
La costituzione è la legge fondamentale della Repubblica italiana.
È stata approvata dall’Assemblea Costituente, il 22 dicembre del 1947 ed entrò in vigore il 1° gennaio del
1948. Esattamente 100 anni dopo lo Statuto Albertino.
È composta da 139 articoli e si compone di due parti: la prima, dedicata ai diritti e ai doveri dei cittadini ed ai
rapporti civili, economici ed etico sociali; la seconda, descrive l’Ordinamento della Repubblica, che fu
istituita in Italia, tramite un referendum a suffragio universale, il 2 giugno 1946 che ha sancito il passaggio
dalla forma monarchica a quella repubblicana dello stato (il coronamento del sogno risorgimentale). Risultante
da un momento di concordia fra i Padri Costituenti, appartenenti ai diversi partiti che hanno assunto il
compito di ricostruire l’ordinamento dello Stato all’uscita dalla guerra, la nostra Carta costituzionale è
caratterizzata da due coordinate fondamentali. È una carta: programmatica e rigida.
1. Programmatica, in quanto assegna alle forze politiche il compito di rendere effettivi gli obiettivi che i
costituenti si erano prefissati, attraverso la promulgazione di leggi non contrastanti con la “legge
fondamentale”. Tali obiettivi sono la costruzione di un ordinamento repubblicano e democratico,
attraverso il riconoscimento di diritti di libertà e l’enunciazione di una serie di principi sociali, che
impegnano la Repubblica a “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale” che impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e di fatto minano l’effettiva eguaglianza tra i cittadini (art. 3),
senza distinzione di razza, sesso o religione o di opinioni politiche; a “promuovere le condizioni che
rendono effettivo il diritto al lavoro” (art. 4); a “promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca
scientifica e tecnica” e a tutelarne il patrimonio artistico e storico (art. 9) e a inserirsi in un quadro di
norme internazionali (art. 10). Questi articoli esemplificano la natura programmatica della costituzione.
2. Rigida, ossia tutelata da norme che la rendono difficilmente modificabile. Per la promulgazione di
leggi di revisione della Costituzione sono necessarie alcune regole contenute nell’articolo 138 (*).
Il primo organo di tutela della carta costituzionale è la Corte costituzionale che ha il compito di vagliare sulla
compatibilità delle leggi, vecchie e nuove, con la Costituzione stessa.
La costituzione è stata redatta sotto l’impegno di onorare la memoria di quanto i padri costituenti si lasciavano
alle spalle nell’immediato dopoguerra: e questo spiega l’esplicito rifiuto della guerra come mezzo per dirimere
le questioni tra gli stati (art. 11), la messa al bando della pena di morte (art. 27) e il divieto di ricostituzione del
partito fascista ( disposizione finale XII) oltre che la indiscutibilità della forma repubblicana (art. 139).
La volontà di superare in modo irreversibile la tragica e fallimentare esperienza nazifascista, si può desumere
da due cose:
a. dall’insieme delle regole, volte alla prevenzione di un eccesso di poteri in mano all’esecutivo (al
governo);
b. dall’ “invenzione”delle Regioni, create per bilanciare l’accentramento del potere Statale.
Parlamentare e non presidenziale, come quella francese o americana, la Repubblica italiana poggia sulla
centralità del Parlamento, al quale è affidato il compito di promulgare le leggi.
La figura del Presidente della Repubblica (capo dello Stato), che garantisce e rappresenta l’unità del paese,
conferma, indirettamente, il ruolo di centralità del Parlamento italiano. Al Parlamento, infatti, è affidata
l’elezione del Presidente, in seduta, congiunta e plenaria, delle due camere di cui è composto (= la camera e il
senato), insieme anche ai rappresentanti di tutte le regioni.
Art.138(*).- Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna
Camera con due successive deliberazioni ad un intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a
maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono
sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un
quinto dei membri di una Camera o cinquecento mila elettori o cinque consigli regionali. La Legge sottoposta
a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi non si fa luogo a
referendum se la legge non è stata approvata, nella seconda votazione, da ciascuna delle Camere, a
maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Di seguito gli articoli fondamentali:
Art. 1
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni
sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale.
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza,
di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo
questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una
funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Art. 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono
dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle
esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Art. 6
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Art.7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non
richiedono procedimento di revisione costituzionale.[1]
Art. 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto
non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. [2]
Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Art. 10
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati
internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla
Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla
legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. [3]
Art. 11
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione
delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di
sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce
le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali
dimensioni.
A pag. 326 di Studiare Storia (vol. II): le differenze con lo “Statuto Albertino”.