È una società di capitali in cui:
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (≠ per le società in accomandita
per azioni che hanno sia soci accomandatari illimitatamente responsabili che soci accomandanti
limitatamente responsabili)
La partecipazione alla società è rappresentata da azioni (≠ della società a responsabilità limitata, dato che in
essa le partecipazioni non possono essere rappresentate da azioni)
Caratteri essenziali:
1) personalità giuridica  la società è considerata un soggetto di diritto distinto dalle persone dei soci e gode di
perfetta autonomia patrimoniale
2) responsabilità limitata  ogni socio è solo limitatamente responsabile ad eseguire solo i conferimenti
promessi e possono prestabilire quanta parte della propria ricchezza esporre al rischio. I soci non assumono
responsabilità personale e quindi i creditori della società possono soddisfarsi solo con il patrimonio sociale.
3) Organizzazione corporativa  nelle spa sono presenti 3 organi distinti: assemblea, organo di gestione,
organo di controllo. L’assemblea utilizza un principio maggioritario (calcolato in proporzione alla quota di
capitale sottoscritta e al numero di azioni possedute) “maggioranza per capitale”. Il potere decisionale in
assemblea è maggiore per coloro che rischiano di più e che quindi possiedono più azioni.
4) Azioni  quote di partecipazione-tipo standardizzate e omogene. Le azioni conferiscono a chi le possiede
ugual valore e ugual diritto. Sono liberamente trasferibili e la loro circolazione è regolata dalla disciplina dei
titoli di credito. In questo modo si favorisce il pronto smobilizzo dei titoli e il ricambio delle persone dei soci
per agevolare e spronare quella parte di azionisti, i piccoli risparmiatori, ad investire in azioni.
Spa chiuse: NON fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e sono regolate dalle norme del codice civile
Spa aperte: fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (regolate dalla CONSOB) e si dividono in:
Spa diffuse  società con azioni diffuse tra il pubblico (secondo i limiti definiti dalla CONSOB, minimo 200
soci)
Spa quotate  società con azioni quotate in mercati regolamentati (disciplina del TUF)
Codice civile
(tutte le spa)
CONSOB (spa aperte)
TUF (spa quotate)
Costituzione
La costituzione delle spa è data da:
1) Stipulazione dell’atto costitutivo
2) Iscrizione dell’atto costitutivo al registro delle imprese
La stipulazione dell’atto costitutivo può avvenire in 2 modi:
Stipulazione simultanea: quando l’atto costitutivo viene stipulato immediatamente dai soci fondatori, ovvero
coloro che assumo l’iniziativa e ne sottoscrivono interamente il capitale sociale iniziale
Stipulazione per pubblica sottoscrizione: avviene quando l’iniziativa parte dai soci promotori che, a differenza
dei fondatori, raccolgo il capitale iniziale fra il pubblico.
Forma dell’atto costitutivo: l’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico (da un notaio) a pena di nullità
Contenuto dell’atto costitutivo:
Generalità dei soci (anche fondatori o promotori) e il numero di azioni assegnate a ciascun socio
Denominazione (il solo vincolo è l’indicazione ‘spa’ e non potranno essere utilizzate denominazioni già
esistenti) e sede sociale (dove si trova l’amministrazione e l’organo di controllo) e secondarie
Oggetto sociale (tipo di attività economica che si svolge)
Ammontare del capitale sottoscritto e versato (MINIMO 120000€)
Numero e valore nominale delle azioni
Norme secondo cui gli utili devono essere ripartiti
Benefici accordati a promotori (possono partecipare agli utili non superando il 10% degli utili netti e con una
durata non superiore a 5 anni) e fondatori
Nomina dei primi sindaci e amministratori
Durata della società  può essere anche a tempo indeterminato e in questo caso se le azioni non sono
quotate i soci possono recedere liberamente con un preavviso di almeno 180 gg.
L’omissione di una o più indicazioni legittima il rifiuto del notaio di stipulare l’atto costitutivo.
Si possono utilizzare due distinti documenti:
Atto costitutivo, più sintetico
Lo statuto, più analitico (costituito da norme societarie)
Lo statuto è parte integrante dell’atto costitutivo e in caso di contrasti tra i due documenti prevale quello più specifico
e analitico, lo statuto.
Le condizioni per la costituzione:
a) Capitale sociale non inferiore a 120000 €
b) Capitale sottoscritto per intero
c) Per quanto riguarda i conferimenti, deve essere versato presso la banca il 25% dei conferimenti in denaro (o
del 100% nel caso di spa unipersonale)
I conferimenti in denaro devono essere versati prima della stipula dell’atto costitutivo e restano vincolati
presso la banca fino al completamento dell’iscrizione al registro delle imprese. Sono consegnati solo agli
amministratori dopo che questi hanno provato l’iscrizione al registro delle imprese. Le somme di denaro
vengono restituite ai sottoscrittori solo se la società non è iscritta al registro delle imprese entro 90 gg dalla
stipulazione dell’atto costitutivo.
Iscrizione al registro delle imprese
Stipulato l’atto costitutivo, il notaio lo deve depositare entro 20 giorni presso l’ufficio del registro delle imprese (nella
sede della società scritta nell’atto), se egli non vi provvede, devono intervenire gli amministratori nominati nell’atto,
al deposito. Nell’inerzia di entrambi (punita con sanzione amministrativa pecuniaria) ogni socio può provvedere al
deposito dell’atto a spese della società.
Il notaio prima di depositare l’atto deve verificare la legalità formale e sostanziale dell’atto stesso, in modo da
controllare che la società che sta nascendo rispetti la legge (sanzione amministrativa per il notaio che deposita un atto
costitutivo che non rispetti la legge).
Se il controllo ha esito positivo il notaio deposita l’atto e chiede l’iscrizione della società al registro delle imprese.
L’ufficio verifica solo la regolarità formale. Una volta iscritta, la società acquista la personalità giuridica e quindi viene
ad esistenza  efficacia costitutiva dell’iscrizione; diventa così un soggetto di diritto autonomo e distinto rispetto alle
persone dei soci (NON ESISTE SPA IRREGOLARE!!!)
Può capitare che tra il momento della costituzione e quello dell’iscrizione vengono eseguite delle operazioni per dare
sollecito all’avvio dell’attività e ne rispondono illimitatamente e solidalmente verso i terzi coloro che hanno agito
poiché la società ancora non è diventata un soggetto di diritto. La società resta automaticamente vincolata solo se le
operazioni compiute in suo nome erano necessarie per la costituzione inoltre la società può decidere di accollarsi o
meno le obbligazioni derivanti da operazioni non necessarie alla costituzione, ma ciò non toglie la responsabilità
illimitata verso i terzi di chi ha agito.
La nullità delle società per azioni
La nullità può essere differente a seconda che avvenga prima o dopo l’iscrizione della spa nel registro delle imprese,
che determina l’efficacia costitutiva.
Prima dell’iscrizione: esiste un contratto di società che è valido solo tra le parti, di conseguenza il contratto
può essere nullo quando lo prevede la disciplina generale dei contratti (es. per oggetto sociale illecito)
-
Dopo l’iscrizione: esiste una società, la sanzione può consistere solo nello scioglimento della società, si fa
riferimento alla disciplina della nullità delle spa.
Può dichiararsi nulla, una volta iscritta al registro delle imprese, la società:
a) Che non ha stipulato l’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico
b) Che ha oggetto sociale illecito
c) Che ha redatto un atto costitutivo in cui mancano  denominazione, conferimenti, ammontare del capitale
sociale o oggetto sociale.
È costituita da un atto unilaterale di un unico socio fondatore
Per le obbligazioni risponde solo la società con il proprio patrimonio
L’unico socio sarà illimitatamente responsabile verso i terzi per operazioni sociali prima dell’iscrizione della società nel
registro.
Il socio inoltre deve versare integralmente (al momento della sottoscrizione) i conferimenti in denaro (in caso di
unicità sopravvenuta, deve versarli entro 90gg).
Nella spa di un unico socio bisogna indicare negli atti (ma non nella denominazione) che la società è unipersonale per
agevolare i terzi  PUBBLICITA’ LEGALE
I dati anagrafici dell’unico socio devono essere iscritti nel registro delle imprese dagli amministratori. Nell’inerzia di
questi ultimi può provvedere il socio  la mancata registrazione comporta a responsabilità illimitata.
Nella spa unipersonale, di norma, il socio non ha responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali a eccezione di due
comportamenti:
Il socio acquista la responsabilità illimitata quando non sono stati liberati integralmente i conferimenti (non li
ha versati tutti)
Il socio acquista la responsabilità illimitata quando non è stata data pubblicità legale del tipo di spa 
unipersonale.
La responsabilità illimitata viene a meno per le obbligazioni sorte dopo che i conferimenti sono stati eseguiti o dopo
che è stata fatta pubblicità legale.
Conferimenti
La disciplina dei conferimenti ha due finalità:
Principio di effettività  i conferimenti promessi dai soci devono essere effettivamente versati e acquisiti
dalla società
Valutazione attendibile e aggiornata  il valore dei conferimenti diversi dal denaro deve essere veritiero e
aggiornato.
I conferimenti possono essere:
a) Conferimenti in denaro: nelle spa i conferimenti devono essere effettuati in denaro (salvo eccezioni). È
disposto l’obbligo del versamento immediato presso ad una banca del 25% dei conferimenti, questa
percentuale resta vincolata fino a quando la società non ottiene l’efficacia costitutiva ed è trasferita solo ai
soci amministratori che provino l’effettiva iscrizione al registro delle imprese.
Se entro 90 gg la società non risulta iscritta allora i sottoscrittori di tali somme devono essere rimborsati
poiché il contratto decorsi 90 giorni non è più efficace.
Una volta costituita la società, i soci amministratori possono chiedere in qualsiasi momento il versamento
ancora dovuto corrispondente ai conferimenti di ciascun socio.
Dal titolo azionario devono risultare i versamenti ancora dovuti e in caso di trasferimento delle azioni sia
l’alienante che il socio attuale hanno l’obbligo del versamento dei conferimenti residui (in particolare,
l’alienante risponde solo entro 3 anni dall’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci  la società potrà
rivolgersi all’alienante solo dopo aver chiesto infruttuosamente i versamenti al nuovo socio acquirente).
Il socio acquirente che, quindi, non effettua i versamenti residui diventa socio moroso: non può esercitare
diritto di voto. La società può vendere coattivamente le azioni del socio moroso, prima offrendole ad altri soci
per un corrispettivo non inferiore ai versamenti ancora dovuti e poi se non ci sono offerte può venderle ad
una banca. Se nemmeno la banca è disposta a prenderle allora gli amministratori possono dichiarare
decaduto il socio trattenendo i conferimenti già versati. Le azioni del socio escluso restano nel patrimonio
sociale entro 1 anno con la possibilità di rimetterle in circolazione. Decorso inutilmente l’anno le azioni
vengono annullate riducendo il capitale sociale per l’ammontare corrispondente.
b) Conferimenti diversi dal denaro: non possono essere conferimenti le prestazioni d’opera. Ci sono limiti anche
per i beni in natura e i crediti ovvero il socio con questi conferimenti deve eseguire tutti gli atti necessari per
fare in modo che la società acquisti la piena titolarità e disponibilità del bene conferito.
Sono vietati conferimenti di cose generiche, future o altrui. Possono essere oggetto del conferimento anche
diritti di godimento.
I conferimenti diversi dal denaro devono essere sottoposti ad un procedimento di valutazione  la
valutazione deve essere oggettiva e veritiera e soprattutto non deve assegnare a conferimenti un valore
nominale superiore a quello reale.
Il procedimento di valutazione si articola in 2 fasi:
Chi conferisce beni diversi dal denaro deve presentare una relazione giurata di stima, fatta da un esperto
nominato dal tribunale con in possesso requisiti di onorabilità e professionalità.
L’esperto risponde ai danni causati a società, soci e terzi per valutazioni sbagliate. La valutazione deve
approvare che il valore del conferimento è almeno pari a quello che è stato attribuito per la determinazione
del capitale sociale. Infine viene allegata all’atto costitutivo e depositata presso l’ufficio del registro delle
imprese.
Il valore della valutazione è provvisorio e dura 180 giorni, dopodiché gli amministratori devono controllare le
valutazioni e se sono dubbiosi procedere ad una revisione di stima. Se dalla nuova stima risulta un valore
inferiore di oltre 1/5 rispetto a quello indicato nella stima iniziale allora la società deve ridurre
proporzionalmente il capitale sociale e annullare le azioni che rimangono scoperte.
Il socio che non vuole ridurre la propria partecipazione può scegliere, in alternativa, o di versare la differenza
in denaro o di recedere dalla società (con diritto alla restituzione in natura del bene conferito).
Le azioni sono quote di partecipazioni-tipo omogenee e standardizzate e liberamente trasferibili.
Sono rappresentate da titoli azionari.
Sono caratterizzate da:
Indivisibilità  l’azione è l’unità minima per partecipare al capitale sociale e unità di misura per i diritti
sociali. Essendo indivisibile, se più soggetti diventano comproprietari di un’unica azione (per eredità) devono
allora eleggere un rappresentante comune
Uguaglianza dei diritti  “conferiscono ai loro possessori uguali diritti” è un’uguaglianza relativa (è possibile
creare categorie di azioni con diritti diversi, es. azioni ordinarie e azioni speciali) e oggettiva (poiché uguali
sono i diritti che ogni azione attribuisce ma i soci possono possedere diverse quantità di azioni e quindi hanno
diritti diversi. Più il numero di azioni possedute è elevato, più si hanno diritti significativi  uguaglianza
oggettiva dei diritti MA disuguaglianza soggettiva degli azionisti
Autonomia  le azioni sono autonome, distinte, il socio potrà disporre delle azioni in maniera separata.
“Conferiscono ai loro possessori uguale valore”  Valore delle azioni
1) Azioni con valore nominale: è il rapporto tra capitale sociale/numero totale di azioni in circolazione. Ogni
azione rappresenta una frazione del capitale sociale. Il valore nominale rimane invariato rispetto alle vicende
patrimoniali della società. È iscritto nell’atto costitutivo insieme al valore del capitale sociale e il numero delle
azioni in circolazione. È modificabile solo con modifica dell’atto costitutivo.
2) Azioni senza valore nominale: il titolo azionario (e l’atto costitutivo) indica solo il valore del capitale sociale
sottoscritto e il numero totale delle azioni. La partecipazione al capitale del singolo azionista è data dalla
percentuale del numero complessivo delle azioni emesse. Il loro valore varia a seconda delle vicende
patrimoniali della società.
3) Valore di emissione: in nessun caso il valore complessivo può essere inferiore all’ammontare globale del
capitale sociale  le azioni non possono essere emesse per una somma inferiore al loro valore nominale ma
possono essere emesse per una somma superiore al loro valore nominale (emissione con sovrapprezzo).
4) Valore reale (diverso da quello di emissione): il valore reale si ottiene dividendo il patrimonio netto (entrate
– uscite) della società per il numero delle azioni. Questo valore varia nel tempo in base alle vicende
economiche ed è scritto nel bilancio.
5) Valore di mercato: (solo per le azioni quotate in mercati regolamentati) è un valore che risulta giornalmente
dai listini ufficiali e indica il prezzo di scambio delle azioni in quel determinato giorno.
Le categorie speciali di azioni
Le categorie speciali di azioni forniscono diritti diversi da quelli tipici (patrimoniali e amministrativi). Per diverse
categorie di azioni (ordinarie, speciali, …) le deliberazioni devono essere approvate sia dall’assemblea generale che da
quella speciale.
Contenuto della partecipazione azionaria: i diritti delle azioni di categoria speciale sono diritti di gruppo e non diritti
individuali. La società gode di ampia autonomia nel modellare la partecipazione azionaria tenendo conto, però, di un
limite  divieto di emettere azioni con voto plurimo (azioni che attribuiscono ciascuna più di un voto). Si possono
emettere azioni senza diritto di voto, azioni con voto limitato (a particolari argomenti), azioni con voto subordinato (al
verificarsi di particolari eventi).
Categorie di azioni speciali:
Azioni privilegiate: attribuiscono ai loro titolari un diritto di preferenza nella distribuzione degli utili e/o nel
rimborso del capitale al momento dello scioglimento della società. Unico vincolo  divieto del patto leonino
(patto con cui uno o più soci sono esclusi dalla partecipazione agli utili/perdite). Sono azioni che possono
essere emesse anche senza limitazioni dei diritti amministrativi (diritto di voto)
Azioni correlate: sono azioni fornite di diritti patrimoniali collegati all’attività sociale di un particolare settore.
Lo statuto deve stabilire i costi e i ricavi imputabili al settore, le modalità di rendicontazione, … ecc
Azioni di risparmio: queste azioni hanno come obiettivo incentivare l’investimento in azioni offrendo ai
risparmiatori titoli che meglio rispondono ai loro interessi. Possono essere emesse solo da società quotate,
non possono superare la metà del capitale sociale e garantiscono l’anonimato perché possono essere emesse
al portatore.
Sono prive di diritti di voto sia nelle assemblee ordinarie che in quelle straordinarie (no diritti amministrativi).
Sono però dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale.
Azioni e strumenti finanziari partecipativi
Si distinguono dalle azioni e dalle obbligazioni, non fanno parte del capitale sociale e non garantiscono la
partecipazione all’attività sociale. Possono essere forniti di diritti patrimoniali e diritti amministrativi (con esclusione
del diritto di voto nell’assemblea generale). Sono però dotati di diritto di voto per argomenti specifici iin assemblea
speciale.
La circolazione delle azioni
La circolazione (o emissione) delle azioni può esserci nelle spa chiuse ma non è obbligatoria, in quanto lo statuto può
escluderne l’emissione  in questo caso la qualità di socio in queste spa è provata dall’iscrizione nel libro dei soci e il
trasferimento dei soci fa riferimento alla disciplina della cessione del contratto.
Nelle spa aperte (quotate e diffuse) la circolazione delle azioni è basata su registrazioni contabili, con l’annullamento
dei titoli una volta trasferiti al fine di semplificare e rendere più sicuro il mercato. Il trasferimento avviene secondo la
disciplina dei titoli di credito.
Le azioni devono essere nominative ma esistono casi in cui possono essere al portatore (in anonimato) come nel caso
delle azioni di risparmio. Hanno entrambe una propria disciplina.
I vincoli sulle azioni
Le azioni possono formare oggetto di usufrutto o di pegno.
Pegno = si costituisce con la consegna al creditore della cosa (azione) che conferisce l’esclusiva disponibilità della cosa.
Esercizio dei diritti sarà diverso per le relative azioni.
Diritto di voto: è di competenza del creditore pignoratizio e usufruttuario, dovranno esercitarlo in modo da
non ledere gli interessi del socio, pena il risarcimento dei danni nei suoi confronti. Nel caso di sequestro, il
voto è esercitato dal custode.
Altri diritti amministrativi: spettano disgiuntamente sia al socio che al creditore pignoratizio o
all’usufruttario
Diritto di opzione: spetta al socio e solo ad esso possono essere attribuite le nuove azioni sottoscritte.
In caso di aumento gratuito del capitale, il pegno e l’usufrutto o sequestro si estendono alle azioni di nuova emissione.
È regolata diversamente il versamento delle somme dovute delle azioni nuove emesse e non ancora liberate:
In caso di pegno  è il socio che deve provvedere al versamento
In caso di usufrutto  è l’usufruttuario che deve provvedere al versamento, salvo il diritto alla restituzione di
tale somma al termine dell’usufrutto.
I limiti alla circolazione delle azioni
Abbiamo detto che le azioni sono liberamente trasferibili, ma ciò presenta due tipologie di limiti.
Limiti legali (stabiliti dalla legge):
a) Le azioni liberate con conferimenti diversi dal denaro non possono essere trasferite prima del controllo
della loro valutazione
b) Le azioni con prestazioni accessorie non sono trasferibili senza il consenso del consiglio di
amministrazione
Limiti convenzionali (nascono da accordi tra i soci):
a) Patti parasociali  hanno lo scopo di evitare l’ingresso in società di terzi non graditi. Questi patti
vincolano solo i soci contraenti e in caso di violazione devono risarcire i danni. Non sono scritti nell’atto
costitutivo
b) Limiti statutari  risultano scritti nell’atto costitutivo e vincolano tutti i soci (anche futuri). Sono limiti
che vietano la circolazione delle azioni per un periodo non superiore ai 5 anni dalla costituzione della
società o dall’introduzione di questo limite.
Le operazioni della società sulle proprie azioni
Le operazioni della società sulle proprie azioni sono in genere vietate.
Ci sono 3 situazioni:
1) Sottoscrizione: la società non può sottoscrivere azioni proprie, sia per quanto riguarda la sottoscrizione
diretta (in nome della società) sia per quella indiretta (compiuta da terzi in nome proprio ma per conto della
società). La sottoscrizione è vietata perché darebbe luogo ad un incremento del capitale sociale nominale
senza alcun incremento del capitale reale. Se il divieto è violato non si annulla la sottoscrizione ma le azioni
sottoscritte devono essere liberate (fare il versamento dell’importo sottoscritto) dai soggetti che hanno
materialmente violato il divieto.
2) Acquisto di azioni proprie: può dar luogo ad una riduzione del capitale reale senza la riduzione del capitale
sociale nominale. Queste conseguenze non si verificano quando nell’acquisto vengono impiegate somme
corrispondenti agli utili od a altre eccedenze di bilancio disponibili. Quindi l’operazione è consentita ma
rispettando 4 condizioni:
le somme impiegate nell’acquisto non possono eccedere l’ammontare degli utili e delle riserve distribuibili in
bilancio
le azioni acquistate devono essere interamente liberate
l’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea ordinaria, che ne determina le condizioni
solo nelle spa aperte, il valore nominale delle azioni acquistate non può eccedere 1/5 del capitale sociale
Le azioni che violano queste condizioni saranno vendute entro un anno dall’acquisto, in mancanza si dovrà procedere
con annullamento e riduzione proporzionale al valore delle azioni del capitale sociale.
Le obbligazioni sono titoli di credito (nominativi o al portatore) che conferiscono uguali diritti e uguale valore a chi le
possiede. Si tratta di un’operazione di finanziamento e chi detiene le obbligazioni ha un credito nei confronti della
società (che è in debito).
Azioni  assegnano la qualità di socio e il diritto di partecipazione agli utili. L’azionista ha il diritto di rimborso solo
nel momento della liquidazione della società e solo se rimangono residui attivi dopo la soddisfazione dei creditori
(compresi gli obbligazionisti). La sua quota di liquidazione può essere uguale, inferiore o superiore al valore nominale
del conferimento eseguito.
Obbligazioni  assegnano la qualità di creditore nei confronti della società. L’obbligazionista ha diritto ad interessi
(remunerazione periodica fissa) normalmente indipendente dalle vicende economiche della società ed ha il diritto di
rimborso del valore nominale (iniziale) del capitale prestato alla scadenza stabilita.
Tipi di obbligazioni
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obbligazioni ordinarie: gli interessi sono misurati in proporzione agli utili di bilancio della società emittente
obbligazioni strutturate: hanno lo scopo di neutralizzare gli effetti della svalutazione monetaria e gli interessi
fanno riferimento all’andamento del mercato finanziario
obbligazioni subordinate: il diritto degli obbligazionisti al pagamento degli interessi ed al rimborso del
capitale è subordinato all’integrale soddisfacimento degli altri creditori (ma non degli azionisti).
obbligazioni con warrant: l’obbligazionista ha il diritto di opzione, e quindi di sottoscrivere o acquistare
azioni dalla società emittente ma la sua posizione di creditore della società non si estingue (a differenza di
quelle convertibili).
obbligazioni convertibili in azioni: l’obbligazionista può convertire il proprio credito in un’azione e quindi
diventare socio di una società (emittente o di un’altra società collegata a quella emittente  procedimento
indiretto). La conversione avviene sulla base di un rapporto di cambio prefissato, utilizzando come
conferimento le somme già versate al momento dell’acquisto delle obbligazioni.
Per emettere obbligazioni convertibili: il capitale sociale precedentemente sottoscritto deve essere stato
integralmente versato e, inoltre, queste obbligazioni devono essere emesse per una somma non inferiore al
loro valore nominale. Vengono deliberate dall’assemblea straordinaria (che determina il rapporto di cambio).
Procedimento di emissione
La disciplina stabilisce che la spa può emettere obbligazioni per una somma non eccedente il doppio del valore del
capitale sociale sottoscritto, della riserva legale e riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato.
La società può annullare questo limite quando sussistono tre condizioni:
le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate a investitori istituzionali (professionali) soggetti a
vigilanza, che rispondono illimitatamente in caso di trasferimento delle obbligazioni a soggetti non
professionali
le obbligazioni sono garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società
ricorrono ragioni di economia nazionale
La società che ha emesso obbligazioni non può ridurre volontariamente il capitale sociale o distribuire riserve se non
risulta rispettato il limite legale per le obbligazioni che restano in circolazione. È consentita, però, la riduzione
obbligatoria per perdite.
L’emissione di obbligazioni (tranne che per quelle convertibili) viene deliberata dagli amministratori. La delibera di
emissione deve risultare da un verbale redatto da un notaio (che controlla la legalità) ed è iscritta nel registro delle
imprese. L’ammontare delle obbligazioni emesse e quelle estinte deve risultare da un apposito libro delle
obbligazioni.
Organizzazione di gruppo degli obbligazionisti
Tutela gli interessi degli obbligazionisti ed è costituita da assemblea degli obbligazionisti (nomina e revoca
rappresentante comune e delibera su modificazioni delle condizioni di prestito; è convocata da amministratori o dal
rappresentante) e da un rappresentante comune degli obbligazionisti (può restare in carica per un periodo non
superiore a tre anni ed è rieleggibile).
L’organizzazione di gruppo non priva il singolo obbligazionista del potere di tutelare i propri diritti nei confronti della
società. Sono escluse le azioni individuali che sono incompatibili con le deliberazioni dell’assemblea.
È l’organo composto dalle persone dei soci. Lo scopo è quello di creare la volontà della società nelle materie stabilite
dalla legge o dall’atto costitutivo.
Il criterio di decisione è il principio maggioritario calcolato sulla base delle quote di capitale possedute e le decisioni
vincolano tutti i soci, anche se dissenzienti o assenti.
L’assemblea a seconda dell’oggetto si distingue in:
Assemblea ordinaria: approva bilancio, nomina amministratori, sindaci e presidente del collegio sindacale e il
soggetto che si occupa della revisione legale dei conti, determina il compenso di amministratori e sindaci,
delibera sulla responsabilità di amministratori e sindaci.
Assemblea straordinaria: delibera su modificazioni dello statuto, sulla nomina, sostituzione e poteri dei
liquidatori.
L’assemblea è:
Unica e generale  se la società ha emesso solo azioni ordinarie
Generale e affiancata da assemblee speciali  se la società ha emesso diverse categorie di azioni che
conferiscono diritti amministrativi.
Procedimento assembleare
La convocazione dell’assemblea è decisa dall’amministrazione (o dal consiglio di gestione).
I casi in cui la convocazione è obbligatoria sono:
Gli amministratori devono convocare l’assemblea ordinaria almeno una volta l’anno (entro 120gg dalla
chiusura dell’esercizio per consentire l’approvazione del bilancio).
Gli amministratori devono convocare senza ritardo l’assemblea quando ne sia fatta richiesta dai soci che
rappresentano almeno 1/10 del capitale sociale (o 1/20 per le spa aperte). Nella domanda vanno indicati gli
argomenti da trattare. Se gli amministratori non ne provvedono, la convocazione dell’assemblea è ordinata
dal tribunale (solo se il rifiuto degli amministratori risulti ingiustificato  richiesta di minoranza).
La convocazione dell’assemblea deve essere disposta dal collegio sindacale ogni volta che è obbligatoria e gli
amministratori non vi hanno provveduto.
Procedura di convocazione: l’assemblea è convocata nel comune in cui ha sede principale la società.
Nelle spa chiuse  la convocazione è effettuata mediante la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale, 15 gg
prima della riunione.
Nelle spa aperte  l’avviso di convocazione deve essere effettuato non meno di 30 gg prima dalla riunione, sul sito
internet della società (e altre modalità fissate dalla Consob).
Ai soci intervenuti che raggiungono 1/3 del capitale sociale è consentito chiedere (e ottenere) il rinvio della riunione
di non oltre 5 gg. Il diritto di rinvio può essere esercitato una sola volta per lo stesso soggetto.
Verbalizzazione: le delibere assembleari devono essere riportate in un verbale, sottoscritto dal presidente e dal
segretario. Se si tratta di un’assemblea straordinaria il verbale deve obbligatoriamente essere redatto da un notaio.
I verbali poi dovranno essere trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea.
Costituzione dell’assemblea
Quorum costitutivo  è la parte del capitale sociale che deve essere rappresentata in assemblea perché questa sia
regolarmente costituita e possa iniziare.
Quorum deliberativo  è la parte del capitale sociale che si deve esprimere a favore di una determinata
deliberazione perché questa sia approvata.
La disciplina si distingue per:
Assemblea ordinaria: per la prima convocazione quorum costitutivo è almeno ½ del capitale sociale
(ovviamente con diritto di voto). Quorum deliberativo è la maggioranza assoluta delle azioni che hanno
votato a favore. In seconda convocazione il quorum costitutivo non è richiesto mentre il quorum deliberativo
è la maggioranza delle azioni che hanno votato a favore. È evitata la paralisi decisionale.
-
Assemblea straordinaria di spa chiuse: in prima convocazione il quorum costitutivo coincide con quello
deliberativo ovvero voto favorevole della maggioranza assoluta; in seconda convocazione il quorum
costitutivo è pari a più di 1/3 del capitale sociale e il quorum deliberativo è 2/3 del capitale sociale dei voti
favorevoli.
-
Assemblea straordinaria di spa aperte: quorum costitutivo minimo pari a ½ del capitale sociale in prima
convocazione e più di 1/3 in seconda convocazione; per il quorum deliberativo è previsto sia in prima che in
seconda convocazione 2/3 del capitale rappresentato in assemblea.
Diritto di intervento: possono intervenire in assemblea tutti coloro a cui spetta il diritto di voto (oltre ai soci anche il
creditore pignoratizio e l’usufruttuario), in particolare:
Spa non quotate: il diritto di voto deve sussistere il giorno stesso della riunione.
Spa quotate: il diritto di voto viene determinato considerando la situazione esistente al termine della
giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto, precedente alla riunione.
La rappresentanza in assemblea: gli azionisti possono scegliere di partecipare all’assemblea sia personalmente sia
attraverso un rappresentante (per agevolare il raggiungimento delle maggioranze). Nelle spa chiuse lo statuto può
escludere o limitare la facoltà di farsi rappresentare. La delega deve essere scritta e deve contenere il nome del
rappresentante. La delega è sempre revocabile (annullabile).
Spa non quotate: la rappresentanza non può essere conferita ad una serie di soggetti (amministratori,
sindaci, società da essa controllate, …). Una stessa persona non può essere rappresentata da più di 20 soci e,
se si tratta di spa aperte, non più di 50, 100 o 200 soci.
Spa quotate: la delega può essere assegnata in via elettronica, la società è tenuta a nominare per ciascuna
assemblea un soggetto al quale gli azionisti conferiscono la delega senza spese.
Limitazioni all’esercizio del diritto di voto: se prevalgono interessi extrasociali da parte della maggioranza, a danno
della società, le delibere approvate sono annullabili. L’azionista è in conflitto di interessi quando durante la riunione
ha un particolare interesse personale contrastante con quello della società. Per annullare la delibera in conflitto di
interessi sono richieste due condizioni essenziali:
Prova di resistenza: il voto dell’azionista deve essere determinante
Danno potenziale: la delibera può danneggiare la società
 I soci amministratori non possono votare per deliberazioni riguardanti la loro responsabilità
 la delibera è annullabile quando è ispirata al solo scopo di danneggiare i soci
Sindacati di voto: sono patti parasociali con cui alcuni soci si impegnano a decidere prima della riunione il modo in cui
votare in assemblea. Possono essere occasionali o permanenti. Si può decidere che il modo in cui votare debba essere
deciso all’unanimità o a maggioranza dei soci sindacati.
Il patto parasociale produce effetti solo tra i soci e non nei confronti della società, motivo per cui il voto deciso in
assemblea resta valido anche se non ha rispettato il patto parasociale. Però il socio che ha violato il patto è tenuto a
risarcire il danno agli altri aderenti al patto.
Per evitare che siano alterati i poteri all’interno dell’assemblea, si è stabilito che:
Nelle società non quotate  i sindacati di voto non possono avere durata superiore a 5 anni
Nelle società quotate  i sindacati di voto non possono avere una durata superiore a 3 anni
Deliberazioni assembleari invalide
Distinguiamo annullabilità con nullità.
Delibere annullabili: tutte le delibere che non sono conformi alla legge/statuto ma anche  la partecipazione
all’assemblea di persone non legittimate, l’invalidità di singoli voti o il loro errato punteggio, l’incompletezza o
l’inesattezza del verbale.
L’impugnativa: (azione che esprime la delibera invalida) può essere proposta solo dai soggetti previsti dalla legge (soci
assenti, dissenzienti, astenuti, amministratori, sindaci, …), non compete ai soci che hanno votato a favore della
delibera. Possono eseguire l’impugnativa solo coloro che raggiungono l’uno per mille del capitale sociale nelle spa
aperte e il 5% nelle altre.
L’impugnativa deve essere proposta entro 90 gg dalla deliberazione o entro 90 gg dal deposito della deliberazione.
L’azione di annullamento è proposta in tribunale e i soci impugnanti devono dimostrare di aver raggiunto il numero
prescritto di azioni. Se questo non avviene, il giudice può solo risarcire il danno ma non può pronunciare
l’annullamento della delibera.
L’annullamento ha effetto per tutti i soci ed obbliga gli amministratori a prendere provvedimenti (restano salvi i diritti
acquistati in buona fede dai terzi dall’approvazione della delibera). L’annullamento non è valido se la delibera è
sostituita con un’altra presa in conformità della legge o dall’atto costitutivo.
Delibere nulle: ci sono esclusivamente 3 casi
Oggetto impossibile o illecito (contrario alle norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume)
Mancata convocazione dell’assemblea (escluso il caso di irregolarità dell’avviso)
Mancanza del verbale (può essere sanata con effetto retroattivo mediante la verbalizzazione eseguita prima
dell’assemblea successiva)
Nullità può essere fatta valere da chiunque, anche rilevata d’ufficio. Possono essere impugnate senza limiti di tempo
solo le delibere che modificano l’oggetto sociale in attività illecite (per gli altri casi il termine è di entro 3 anni).
Spa non quotate  può avere sia amministratore unico che una pluralità di amministratori
Spa quotate  c’è una pluralità di amministratori (con lo scopo di eleggere un amministratore da parte dei soci in
minoranza e un amministratore indipendente).
Il numero dei componenti del CdA può essere determinato senza limiti dallo statuto.
Il CdA può avere uno o più organi delegati:
Comitato esecutivo: è un organo collegiale
Amministratori delegati: sono organi unipersonali, se ci sono più amministratori delegati possono scegliere
di agire disgiuntamente o congiuntamente; ad essi è affidata la rappresentanza della società
Gli organi delegati hanno due funzioni: controllano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della
società sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e riferiscono periodicamente (ogni 6 mesi) al CdA e al
collegio sindacale l’andamento della gestione e la sua previsione.
Il CdA, oltre a dare ordini e direttive agli organi delegati, ha il potere-dovere di:
Valutare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile
Esaminare i piani strategici e finanziari della società
Valutare in generale l’andamento della gestione (sulla base della relazione degli organi delegati)
Rapporto assemblea-amministratori: gli amministratori sono l’organo a cui è affidata in via esclusiva la gestione
dell’impresa sociale e hanno il compito di svolgere tutte le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.
Per legge devono svolgere le seguenti funzioni:
Potere gestorio  decidono su tutti gli argomenti riguardanti la gestione della società, che non siano
riservati all’assemblea
Tutti o alcuni hanno la rappresentanza generale della società
Danno impulso all’attività dell’assemblea: la convocano, danno attuazione alle delibere dell’assemblea e
hanno il potere-dovere di impugnare quelle che violano la legge.
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Tengono le scritture contabili e devono redigere annualmente il bilancio (che poi sarà sottoposto ad
approvazione dall’assemblea)
Hanno obblighi pubblicitari
Gli amministratori sono personalmente responsabili sia civilmente che penalmente.
Nomina e cessazione della carica: i primi amministratori sono nominati nell’atto costitutivo. Per i restanti se ne
occupa l’assemblea ordinaria.
Il numero degli amministratori è fissato dallo statuto. Possono essere soci o non soci.
Sono previste cause di:
Ineleggibilità: l’interdetto, l’inabilitato, il fallito.
Incompatibilità: comportano solo che l’interessato è tenuto ad optare tra l’uno o l’altro ufficio senza rendere
invalida la delibera di nomina.
Gli amministratori durano in carica 3 anni, sono rieleggibili.
Sono cause di cessazione dall’ufficio prima della scadenza del termine:
Revoca: da parte dell’assemblea che può essere deliberata salvo il diritto degli amministratori al risarcimento
danni se non sussiste giusta causa
Rinuncia: dismissioni da parte degli amministratori  hanno effetto immediato se resta in carica la
maggioranza degli amministratori. In caso contrario ha effetto solo dopo che la maggioranza si sia ricostruita
Decadenza: dall’ufficio per una delle cause di ineleggibilità
Morte
La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto solo dal momento in cui l’amministrazione è
stata ricostruita. Gli amministratori scaduti restano in carica a pieni poteri fino all’accettazione della nomina da parte
dei nuovi amministratori.
Compenso e Divieti: gli amministratori hanno diritto ad un compenso (es… partecipazione agli utili) di cui le modalità
vengono stabilite nell’atto costitutivo o dall’assemblea nel momento della nomina. Per gli amministratori delegati, il
compenso è stabilito dal CdA.
Per quanto riguarda i divieti, gli amministratori della spa non possono essere illimitatamente responsabili in altre
società concorrenti né essere amministratori o esercitare un’altra attività in società concorrenti. L’inosservanza di
questi divieti porta alla revoca dell’ufficio ed al risarcimento dei danni alla società.
Consiglio di Amministrazione
Amministratore unico: riunisce in sé ed esercita tutte le funzioni proprie dell’amministrazione.
Consiglio di amministrazione (CdA): l’amministrazione è affidata a più persone, c’è un presidente scelto dal consiglio
stesso se non è già stato nominato dall’assemblea. L’attività è esercitata collegialmente.
Generalmente il CdA è convocato dal presidente dello stesso che fissa l’ordine del giorno, coordina i lavori e opera
affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie scritte all’ordine del giorno.
Per la validità delle deliberazioni del CdA  Delibere consiliari; hanno un quorum costitutivo che è la maggioranza
degli amministratori in carica e un quorum deliberativo della maggioranza assoluta dei presenti.
Il voto è per teste, non è ammesso il voto per rappresentanza.
Le deliberazioni approvate vanno poi scritte nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del CdA.
Possono essere impugnate quelle delibere che non rispettano la legge o lo statuto, ma l’impugnativa può essere
proposta solo dagli amministratori assenti, dissenzienti e dal collegio sindacale (non dai soci!!!) entro 90 gg dalla data
della deliberazione o dal deposito.
Quando la delibera consiliare leda direttamente un diritto soggettivo del socio, questi ha diritto di agire
giudizialmente per far annullare la delibera.
La delibera del CdA o dell’organo delegato che può arrecare danno alla società (danno potenziale) è impugnabile
quando:
L’amministratore interessato ha votato e il suo voto è stato determinante (prova di resistenza)
Sono stati violati gli obblighi di trasparenza (non ha dato notizia della determinata operazione), di astensione
(se si tratta dell’organo delegato non si è astenuto dal compiere l’operazione) e motivazione (non ha
motivato le ragioni di tale operazione).
La rappresentanza della società: Gli amministratori che hanno anche il potere di rappresentanza devono essere
indicati nell’atto costitutivo o nella deliberazione di nomina soggetta a pubblicità legale (per essere nota ai terzi).
Bisogna specificare se gli amministratori rappresentati hanno il potere di agire disgiuntamente (firma disgiunta) o
congiuntamente (firma congiunta).
Per tutelare l’affidamento ai terzi:
È inopponibile ai terzi la mancanza di potere rappresentativo dovuta a invalidità dell’atto di nomina (salvo
che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza)
La società resta vincolata verso i terzi anche se gli amministratori hanno violato eventuali limiti posti dalla
società ai loro poteri di rappresentanza.
Responsabilità degli amministratori verso la società
Gli amministratori sono responsabili civilmente del loro operato verso tre soggetti
1) Responsabilità verso la società: gli amministratori che non adempiono i loro doveri con impegno sono tenuti
al risarcimento dei danni. Gli amministratori non sono responsabili per i risultati negativi della gestione non
imputabili a loro.
“Gli amministratori sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno
fatto nulla per impedirne il compimento o eliminarne/attenuarne le conseguenze”
Ne risponderanno per culpa di vigilando (colpa sottostante alle responsabilità per colpa degli altri) e se
costretti a risarcire il danno potranno avere il diritto di regresso per l’intero apporto nei confronti degli
amministratori responsabili.
La responsabilità non si estende all’amministratore esonerato da colpa che:
Abbia fatto notare senza ritardo il disaccordo nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del CdA
Del suo disaccordo dia immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale
L’esercizio dell’azione di responsabilità contro gli amministratori deve essere deliberato dall’assemblea
ordinaria a maggioranza di 2/3 dei componenti. Deve essere esercitato entro 5 anni dalla cessazione
dell’amministratore in carica.
2) Responsabilità verso i creditori sociali:
Gli amministratori sono responsabili verso i creditori sociali solo per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla
conservazione dell’integrità del patrimonio sociale
L’azione può essere proposta solo quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei
loro crediti
L’azione può essere esercitata dai singoli creditori sociali finché la società solvibile; in caso di fallimento
l’azione può essere esercitata solo dal curatore.
Quello che corrispondono gli amministratori (a titolo di risarcimento del danno) spetta direttamente ai
creditori fino al soddisfacimento del loro credito.
3) Responsabilità verso i singoli soci o terzi:
quando viene compiuto un atto illecito da parte degli amministratori nell’esercizio del loro ufficio
quando si produce un danno diretto al patrimonio del singolo socio o del singolo terzo
(controllo interno)
Il collegio sindacale è un organo di controllo interno delle spa con funzioni di vigilanza sull’amministrazione della
società.
Composizione:
Società non quotate  il collegio sindacale si compone di 3 o 5 membri effettivi a cui si aggiungono 2 membri
supplenti. Almeno un sindaco effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei
revisori legali tenuto dal Ministero dell’Economia e delle finanze.
Società quotate  minimo 3 sindaci effettivi e 2 supplenti. Almeno un membro effettivo deve essere eletto
dalla minoranza
I primi sindaci sono nominati nell’atto costitutivo e i successivi dall’assemblea ordinaria.
Nel registro dei revisori legali possono iscriversi persone fisiche in possesso di specifici requisiti di professionalità ed
onorabilità.
Cause di ineleggibilità: non possono essere nominati sindaci
Il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori
Coloro che sono legati alla società da un rapporto di lavoro
Per quanto riguarda l’incompatibilità valgono le stesse regole degli amministratori (scelta tra 2 uffici).
Il compenso dei sindaci deve essere predeterminato e rimanere invariabile in corso di carica (stabilito dall’assemblea
se non è stabilito nello statuto).
I sindaci restano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili.
Cause di cessazione:
L’assemblea può revocare i sindaci solo per giusta causa
Quando il sindaco non assiste alle assemblee o abbandona 2 riunioni del CdA senza giustificato motivo
Morte
Rinuncia
Decadenza
Negli ultimi tre casi (morte, rinuncia, decadenza) subentrano automaticamente i supplenti.
I nuovi sindaci (ex supplenti) restano in carica fino alla successiva assemblea che provvederà alla nomina dei sindaci
effettivi e supplenti ripristinando il numero iniziale.
Nomina e cessazione vanno iscritte nel registro delle imprese dagli amministratori (che hanno obbligo di pubblicità
legale).
Il controllo sull’amministrazione
Funzione primaria è il controllo sull’attività dell’amministrazione al fine di assicurare che la stessa venga svolta nel
rispetto della legge e dell’atto costitutivo. Vigila sull’assetto organizzativo, contabile e amministrativo della società.
I sindaci hanno il potere-dovere di intervenire alle riunioni dell’assemblea del CdA e del comitato esecutivo (organo
delegato amministrativo) e la possibilità di impugnare le delibere.
Sugli amministratori gravano obblighi di comunicazione circa l’attività sociale nei confronti del collegio sindacale.
Scambi di comunicazione importanti devono essere effettuati anche tra collegio sindacale e soggetti incaricati di
controllo contabile:
Nelle società quotate: il collegio sindacale deve comunicare alla Consob le irregolarità riscontrate nell’attività
di vigilanza. I sindaci hanno il potere-dovere di ispezionare e chiedere notizie circa l’andamento dei compiti
amministrativi. Il collegio sindacale può convocare l’assemblea se trova gravi irregolarità e può chiedere il
controllo giudiziario esterno (vedi fine).
La revisione legale è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nel registro legale dei conti.
Il revisore esterno è nominato per la prima volta nell’atto costitutivo (successivamente l’incarico è dell’assemblea).
Il revisore legale o la società di revisione devono essere soggetti indipendenti dalla società controllata. L’incarico di
revisione contabile ha durata di 3 esercizi ed è rinnovabile.
L’incarico può essere revocato dall’assemblea solo per giusta causa.
Controllo giudiziario esterno sulla gestione esercitato dall’autorità giudiziaria in presenza di situazioni patologiche
che alterano il funzionamento della società.
Per le società quotate il controllo esterno è fatto dalla Consob (organo pubblico che esegue controlli finanziari per
tutelare gli investitori e garantire trasparenza del mercato).
Controllo giudiziario sulla gestione: È una forma di intervento dell’autorità giudiziaria nella vita della società allo
scopo di ripristinare la legalità dell’amministrazione.
Il procedimento inizia solo se c’è fondato sospetto che gli amministratori (NON I SINDACI), in violazione dei loro
doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità tali da arrecare danno alla società.
Le gravi irregolarità possono essere denunciate da:
Soci
Collegio sindacale
Pubblico ministero (solo per le spa aperte)
Consob (solo per le spa aperte)
Il procedimento inizia con la denuncia e si articola in due fasi:
Fase istruttoria  deve accertare l’irregolarità e individuare i provvedimenti da adottare per rimuoverla. Il
tribunale interroga amministratori e sindaci e può far eseguire l’ispezione dell’amministrazione. Si può
evitare l’ispezione e quindi spese se l’assemblea sostituisce amministratori e sindaci con soggetti di adeguata
professionalità che agiscono per eliminare le violazioni.
Provvedimenti  se i nuovi soggetti risultano insufficienti per eliminare le violazioni, il tribunale può revocare
gli amministratori e nominare un amministratore giudiziario che può solo compiere atti di ordinaria
amministrazione, per altri atti deve essere autorizzato dal tribunale.
Le modificazioni dello statuto avvengono quando ci sono cambiamenti del contenuto oggettivo del contratto sociale
(atto costitutivo o statuto). La modifica del contratto può avvenire sia per nuove clausole ma anche per modificazioni
di clausole esistenti. Tutto ciò che riguarda la modificazione dello statuto rientra di competenza dell’assemblea
straordinaria. Il notaio, dopo aver verbalizzato la delibera dell’assemblea, verifica che la modifica sia stata effettuata
rispettando la legge e, entro 30 gg, ne richiede l’iscrizione nel registro delle imprese.
La delibera produce effetti solo dopo l’iscrizione.
Il diritto di recesso: è concesso quando sussistono
Cause inderogabili (obbligatorie)  il recesso può essere esercito dai soci che non hanno partecipato
all’approvazione delle delibere riguardanti: la modifica dell’oggetto sociale, il trasferimento della società,
l’annullamento dello stato di liquidazione, le modificazioni riguardanti diritto di voto o di partecipazione).
In tutti questi casi il recesso non può essere soppresso dallo statuto ed è nullo ogni patto volto ad escluderlo.
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Cause derogabili dallo statuto  il recesso spetta ai soci che non hanno partecipato all’approvazione delle
delibere riguardanti: la continuazione (proroga) della società, l’introduzione o la rimozione di vincoli alla
circolazione delle azioni.
Tutti i soci possono recedere liberamente dalla società a tempo indeterminato non quotata, con preavviso di 180
giorni.
Le azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso non possono essere vendute ma devono essere depositate
nella società.
Nelle spa non quotate  il valore delle azioni è determinato dagli amministratori (sentito il parere del collegio
sindacale e del soggetto incaricato della revisione dei conti) tenendo conto della consistenza patrimoniale della
società.
Nelle spa quotate  il valore delle azioni è determinato dalla media aritmetica dei prezzi di chiusura 6 mesi che
precedono la convocazione dell’assemblea.
I soci hanno diritto di conoscere il valore del rimborso che gli aspetta 15 giorni prima precedenti alla data
dell’assemblea fissata. Le azioni che il socio recede devono essere offerte in opzione agli altri soci (o possessori di
azioni convertibili) in proporzione al numero delle azioni possedute. Per la parte non acquistata dai soci, le azioni
possono essere collocate sul mercato. In caso di mancato collocamento del mercato le azioni vengono rimborsate con
l’acquisto da parte della società ma solo se possiede utili o riserve disponibili. In assenza, deve essere convocata
l’assemblea straordinaria per la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società. I creditori possono
opporsi alla riduzione del capitale sociale e se l’opposizione viene accolta, la società si scioglie.
Le modificazioni del capitale sociale
Aumento del capitale sociale:
A pagamento (reale)  la società vuole procurarsi nuovi conferimenti. Per fare ciò deve emettere nuove
azioni a pagamento, che vengono sottoscritte dai soci attuali o da terzi (che poi diventeranno soci). Non è
consentito eseguire un aumento del capitale fino a che le azioni precedentemente emesse non siano
interamente liberate.
Lo statuto può attribuire agli amministratori (che ne risponderanno solidalmente per i danni arrecati a
soci/terzi) la facoltà di aumentare il capitale sociale  aumento delegato
Per i conferimenti diversi dal denaro: gli amministratori iscrivono nel registro delle imprese (insieme alla
deliberazione di aumento del capitale fatta dall’assemblea straordinaria) una dichiarazione contenente le
informazioni e la valutazione, fatta con metodi alternativi, dei conferimenti diversi dal denaro. Con metodi
alternativi poiché l’amministratore può evitare di procurare la stima giurata dell’esperto ma se viene
richiesto entro 30 giorni dopo l’iscrizione, deve provvedere alla stima di valutazione. Infatti il conferimento
non può essere eseguito (l’azione non può essere liberata) prima dei 30 giorni. Qualora non sia richiesta la
nuova stima, gli amministratori (dopo che il conferimento è stato eseguito) iscrivono nel registro delle
imprese l’attestazione che l’aumento di capitale è stato eseguito.
Per i conferimenti in denaro: il versamento del 25% deve essere effettuato direttamente alla società.
Il diritto di opzione: è il diritto dei soci attuali di essere preferiti ai terzi nella sottoscrizione dell’aumento di
capitale sociale a pagamento. Il diritto di opzione ha un proprio valore economico che l’azionista può
monetizzare concedendolo ai terzi. Il diritto di opzione ha per oggetto le azioni di nuova emissione di
qualsiasi categoria e le obbligazioni convertibili in azioni emesse dalla società.
Il diritto di opzione è attribuito a ciascun azionista in proporzione al numero di azioni già possedute. Per
esercitarlo la società deve concedere agli azionisti un termine non inferiore a 30 giorni che decorre
dall’iscrizione dell’offerta di opzione nel registro delle imprese.
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Gratuito (Nominale)  non da luogo a nuovi conferimenti e non determina incrementi del patrimonio
sociale. È posto in essere dall’assemblea straordinaria imputando a capitale le riserve e gli altri fondi
disponibili iscritti nel bilancio. Non è imputabile a capitale la riserva legale.
Se le riserve e i fondi disponibili sono utilizzati per aumento del capitale sociale gratuito allora ciò vuol dire
che non potranno essere utilizzati per la loro distribuzione ai soci. L’aumento nominale del capitale sociale
verrà effettuato o aumentando il valore nominale delle azioni oppure emettendo nuove azioni (in
quest’ultimo caso le azioni avranno le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione e saranno assegnate
ai soci gratuitamente).
Riduzione del capitale sociale:
Per rimborso (Reale)  potrebbe essere un’azione pericolosa per i creditori sociali per questo sono previste
cautele sostanziali e procedimentali.
Il capitale sociale non può essere ridotto al di sotto di 120000 euro; se la società ha emesso obbligazioni, la
riduzione reale non può esserci se non si è rispettato il limite legale all’emissione delle obbligazioni; l’avviso
dell’assemblea deve indicare ragioni e modalità di riduzione per informare preventivamente i soci.
La delibera di riduzione del capitale sociale può essere messa in pratica solo decorsi 90 giorni dall’iscrizione
della stessa nel registro delle imprese: entro questo termine i creditori sociali anteriori all’iscrizione possono
opporsi alla delibera di riduzione. L’opposizione sospende l’esecuzione della delibera fino all’esito della del
giudizio sulla stessa.
La riduzione può avere luogo mediante la liberazione dei soci dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti o
attraverso il rimborso agli stessi del capitale.
Agli azionisti rimborsati vengono rilasciati dei titoli chiamati azioni di godimento: attribuiscono diritti
patrimoniali (di partecipazione agli utili ma solo dopo aver pagato degli interessi legali) ma non attribuiscono
diritto di voto.
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Per perdite (Nominale)  consiste nell’adeguare la cifra del capitale sociale nominale all’attuale minor valore
del capitale reale. La società non è obbligata a ridurre il capitale sociale finché la perdita non sia superiore a
1/3. Se la società ha emesso obbligazioni, questa riduzione può essere effettuata solo rispettando il limite
legale dell’emissione delle azioni. La riduzione è obbligatoria quando il capitale è diminuito di oltre 1/3 in
conseguenza di perdite.
Si distingue la disciplina se:
 Minimo legale non è stato intaccato: gli amministratori devono convocare l’assemblea straordinaria e
sottoporle una situazione patrimoniale aggiornata (si tratta di un bilancio infrannuale). L’assemblea prende
gli opportuni provvedimenti, se entro l’esercizio la perdita non risulta diminuita di oltre 1/3, l’assemblea
ordinaria deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza la riduzione sarà
disposta di ufficio dal tribunale su richiesta di amministratori o sindaci.
 Minimo legale è stato intaccato: l’assemblea è convocata dagli amministratori e deve necessariamente
deliberare o la riduzione del capitale sociale (e un contemporaneo aumento del capitale ad una cifra
superiore al minimo legale) o la trasformazione della società. Se ciò non avviene la società si scioglie ed entra
in stato di liquidazione.
La spa si scioglie ed entra in stato di liquidazione con il verificarsi delle seguenti cause:
Decorso il termine di durata (fissato nell’atto costitutivo), il termine può essere prorogato: viene concesso il
diritto di recesso a quei soci che non hanno concorso all’approvazione della delibera di proroga.
Conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo: impossibilità deve essere
assoluta e definitiva
Riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale
La delibera dell’assemblea straordinaria di scioglimento della società in seguito al recesso di uno o più soci
La deliberazione dell’assemblea straordinaria di scioglimento anticipato
Non è più causa di scioglimento la dichiarazione di fallimento della società.
Verificata la causa di scioglimento, gli amministratori devono accettarla e (se non sussistono disguidi) dare pubblicità
ai terzi della dichiarazione di accertamento (del CdA) o delibera assembleare attraverso l’iscrizione al registro delle
imprese. Accanto alla denominazione della società deve essere aggiunta la dicitura ‘in stato di liquidazione’. Gli effetti
dello scioglimento decorrono dal momento successivo all’iscrizione nel registro delle imprese.
In caso di inerzia, gli amministratori sono illimitatamente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società,
dai creditori sociali e dai terzi.
La società in stato di liquidazione: Il verificarsi di una causa di scioglimento non determina l’immediata estinzione
della società; ma si devono pagare prima i creditori sociali e si deve ripartire tra i soci l’eventuale residuo attivo.
Gli amministratori: restano in carica fino alla nomina dei liquidatori, possono eseguire solo operazioni
riguardanti la gestione della società con lo scopo di mantenere integro il patrimonio sociale, in attesa di
consegnarlo ai liquidatori. Se violano questa limitazione ne rispondono solidalmente e illimitatamente
Il collegio sindacale: continua a svolgere la sua attività di controllo, anche nei confronti dei liquidatori
La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione con delibera dell’assemblea straordinaria 8ha solo
effetto dopo 60 giorni dall’iscrizione al registro, in questo tempo i creditori sociali possono porre opposizione)
Ai soci che non hanno concorso alla deliberazione di revoca è riconosciuto il diritto di recesso.
Il procedimento di liquidazione: si apre con la nomina di uno o più liquidatori con delibera dell’assemblea
straordinaria. Nell’inerzia dell’assemblea i liquidatori sono nominati dal tribunale. I liquidatori restano in carica per
tutta la durata del procedimento. Con l’iscrizione nel registro delle imprese dei liquidatori, gli amministratori cessano
la carica e devono consegnare ai liquidatori i libri sociali e la situazione dei conti.
I liquidatori devono agire con diligenza e professionalità
I liquidatori devono compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.
L’attività che svolgono i liquidatori inizia con il pagamento dei creditori sociali fino alla loro piena soddisfazione del
credito. Se i fondi disponibili risultano insufficienti alla soddisfazione dei creditori, i liquidatori possono chiedere
versamenti ancora dovuti ai soci.
Solo successivamente il residuo attivo potrà essere ripartito tra i soci  i liquidatori devono redigere il bilancio finale
di liquidazione indicando la parte spettante a ciascun socio nella divisione dell’attivo. Questo bilancio deve essere
approvato dai singoli soci. Approvato il bilancio, i liquidatori chiedono la cancellazione della società dal registro delle
imprese. Infine dopo la cancellazione la società si estingue.
I creditori sociali rimasti insoddisfatti possono far valere il proprio diritto:
Nei confronti dei soci (fino a soddisfazione del loro credito)
Nei confronti dei liquidatori (se il mancato pagamento è per colpa dei liquidatori)
La cancellazione dal registro delle imprese determina l’estinzione della spa anche se vi sono creditori insoddisfatti.
I creditori possono richiedere il fallimento entro 1 anni dalla cancellazione della società dal registro delle imprese.