Documentazione

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RIUNIONE ILLUSTRATIVA
VALUTAZIONE CAMPI ELETTROMAGNETICI
ED ARGOMENTI VARI IN MATERIA
DI SICUREZZA SUL LAVORO
DOCUMENTAZIONE
13 OTTOBRE 2016
indicazioni per il datore di lavoro
La bozza di valutazione che segue viene proposta in sede di prima applicazione.
Il testo deve essere letto attentamente in quanto si è cercato di renderlo completo per le
varie situazioni che potrebbero presentarsi in una sorta di normalità e che vanno depurate
di quanto non corrispondenti all’effettiva realtà. Qualora, invece, nell’attività vi fossero
situazioni non considerate si dovrà procedere all’integrazione eventualmente anche con
l’apporto di un esperto.
Per facilitare detta opera di adeguamento le parti che presumibilmente potrebbero
richiedere variazioni con maggiore probabilità sono state scritte in rosso. Effettuate le
eventuali variazioni, ovviamente le scritte rosse devono essere eliminate. Ove, invece, non
fossero effettuate variazioni occorre trasformare in nero le scritte rosse oppure eliminarle
totalmente se le stesse indicassero elementi inesistenti nella situazione reale.
Con il medico competente occorre stabilire una sorta di procedura per quanto concerne le
dichiarazioni dei lavoratori di essere portatori di dispositivi medici impiantati attivi o passivi
o di utilizzare dispositivi medici sul corpo.
NB - le parti in verde rappresentano solo un richiamo a leggi o spiegazioni chiarificatrici e
devono ovviamente essere eliminate dal testo della valutazione.
-+-+-+-+-+-+-+-+Informazioni per i lavoratori
Devono essere distribuite a tutti i lavoratori, previa illustrazione verbale.
La tabella posta quasi all’inizio riguardante valori di campi magnetici di apparecchiature
domestiche ha lo scopo, secondo alcuni psicologi del lavoro, di sollecitare la curiosità
degli ascoltatori, di fatto obbligati a partecipare alla riunione spesso con poco interesse.
Inserire, pur mantenendo l’argomento, qualcosa di non impegnativo o addirittura di
singolare, potrebbe destare l’interesse estensibile all’intera riunione, se non troppo lunga.
Naturalmente la tabella può essere tolta.
Campi elettromagnetici
Criteri integrativi specifici
art. 28/81, comma 2, lettera a) una relazione sulla valutazione di tutti i
rischi…………………….., nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione
stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che
…………….
Qualora nelle altre sezioni del documento di valutazione dei rischi esistente questa
specificazione mancasse occorre toglierla.
Lo spettro elettromagnetico viene tradizionalmente diviso in una sezione ionizzante,
comprendente raggi X e gamma, dotati di energia sufficiente per ionizzare direttamente
atomi e molecole, ed in una non ionizzante. Quest’ultima viene a sua volta suddivisa, in
funzione della frequenza, in una sezione ottica e in una non ottica (0 Hz – 300 GHz).
ionizzazione: processo in virtù del quale l’atomo acquista una carica elettrica
La seconda sezione comprende le microonde, le radiofrequenze, i campi elettrici e
magnetici a frequenza estremamente bassa (ELF: Extremely Low Frequency), fino ai
campi elettrici e magnetici statici ed è oggetto della presente valutazione, eseguita:
- in aderenza e pieno riferimento al Documento UE “Guida non vincolante di buone
prassi per l’attuazione della direttiva 2013/35/UE relativa ai Campi
Elettromagnetici”” (prevista dall’art. 14, lettera d) della direttiva di riferimento e
genericamente richiamata nell’art. 209 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. ) e
specificatamente sulla base della sezione 3.2 e relativa tabella, in applicazione di
quanto previsto dall’art. 4 comma 2 della direttiva di riferimento sopra richiamata e
dall’art. 209/81
In linea generale, molte attività svolte nei luoghi di lavoro generano campi elettromagnetici,
con l’utilizzo di apparecchiature elettriche e di molti comuni dispositivi di comunicazione.
Nel settore dei cantieri temporanei o mobili, nei luoghi di lavoro normalmente il livello di
esposizione è modesto come poco avanti sarà evidenziato e non comporta specifici rischi
per i lavoratori salvo che per soggetti con problemi particolari.
Dal decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. risulta che i rischi per il lavoratore possono
derivare dagli effetti provocati direttamente dal campo sul corpo (art. 207, lettera b) o dagli
effetti indiretti causati dalla presenza di oggetti nel campo (art. 207 lettera c).
207 b) effetti biofisici diretti, provocati direttamente nel corpo umano presente all’interno
del campo: effetti termici – effetti non termici
207 c) effetti indiretti provocati dalla presenza di un oggetto nel campo con possibilità di:
interferenza con attrezzature
rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici
innesco di detonatori
correnti di contatto
Alcuni lavoratori – come sopra accennato - potrebbero essere particolarmente a rischio a
causa dei campi elettromagnetici e tra questi rientrano i portatori di dispositivi medici
impiantabili attivi o di dispositivi medici passivi, i portatori di dispositivi medici indossati sul
corpo e le lavoratrici in gravidanza.
La tabella 3.2 della Guida sopra richiamata elenca molte attività lavorative,
apparecchiature e luoghi di lavoro comuni ed indica la necessità o meno di effettuare una
valutazione per:
• lavoratori non particolarmente a rischio;
• lavoratori particolarmente a rischio;
• i lavoratori con dispositivi impiantabili attivi.
Detta tabella si basa sull’impiego di apparecchiature conformi alle norme, sottoposte ad
una corretta manutenzione e utilizzate per i fini previsti dal fabbricante, come sono tutte
quelle utilizzate nell’attività dell’azienda.
Nella tabella, a lato delle varie attività elencate vi sono tre colonne: la prima per i lavoratori
non a rischio, la seconda per lavoratori a rischio esclusi quelli con dispositivi
impiantabili attivi e la terza per lavoratori a rischio con dispositivi impiantabili attivi.
Nelle tre diverse colonne, in corrispondenza alle varie attrezzatura o attività, può
comparire:
- si se la valutazione specifica per quella attività deve essere eseguita
- no se non vi è necessità della valutazione specifica, in quanto il valore di
esposizione è nei limiti ammessi.
In applicazione di quanto prescritto dall’art. 210 bis del decreto legislativo 81/2008 s.m.i.,
ai lavoratori ed al loro rappresentante sono state fornite le informazioni di cui ai punti
a),b),c) del medesimo articolo ed è stata contemporaneamente formulata specifica
richiesta di dichiarare con sollecitudine di essere portatori di dispositivi medici impiantati
attivi o passivi o di utilizzare dispositivi medici sul corpo (art. 210 comma 3).
Tutto ciò premesso ed in attesa di detta dichiarazione, che sarà raccolta dal medico
competente o, comunque, a lui sottoposta , per le varie attività che nell’azienda vengono
svolte si procede alla valutazione come segue:
Attività di ufficio
Apparecchiature audiovisive - per esempio televisori, lettori DVD – non richiedono
valutazione specifica.
Apparecchiature audiovisive contenenti trasmettitori a radiofrequenza possono costituire
rischio per soggetti con dispositivi impiantabili attivi. Per questi soggetti e per altri che
nell’esame possono trovarsi in simili condizioni deve esser interessato il medico
competente, come specificato oltre.
Apparecchiature di comunicazione e reti cablate non richiedono specifica valutazione, al
pari di apparecchiature informatiche, termoventilatori e ventilatori elettrici.
Ciò vale anche per le apparecchiature per ufficio (computer, fotocopiatrici, distruggi
documenti, stampanti, ecc.) nonché per telefoni fissi e fax.
Elettrodomestici come frigorifero e forno a microonde sono anch’essi senza particolari
problemi nel normale uso. Per il microonde è necessaria la buona condizione delle
guarnizioni, che vengono verificate frequentemente e sostituite quando necessario.
Magazzino
L’attività di magazzino è principalmente la pulizia delle attrezzature e la loro manutenzione
nonché lo stoccaggio corretto.
Dette attività non richiedono normalmente l’utilizzo di attrezzature elettriche.
L’eventuale esistenza di carroponte per il sollevamento e trasporto dei materiali non
influisce sul fenomeno in corso di valutazione.
In taluni casi vengono eseguite operazioni di riparazione che possono richiedere l’utilizzo
di saldatrice ad arco. Le operazioni relative sono di durata molto limitata e di frequenza
assai modesta.
Nella citata tabella 3.2 del documento UE questa attività è definita:
“Procedimenti di saldatura ad arco manuali (compresi MIG, MAG, TIG), seguendo le
buone prassi” e non richiede valutazione specifica salvo che per soggetti con dispositivi
impiantabili attivi.
Buona pratica resa nota ed oggetto di frequente richiamo per i lavoratori addetti ad ogni
attività e particolarmente per chi salda è di fare attenzione alla posizione dei cavi ed
allontanare i cavi di alimentazione dal corpo. Ciò al fine di ridurre l’esposizione ed anche
per migliorare l’ergonomia di lavoro.
Apparecchiature per la verniciatura ed il rivestimento nonché caricabatterie ad
accoppiamento non induttivo non richiedono valutazione specifica per alcuno.
Gruppo generatore: la segregazione mediante barriera antiavvicinamento posta ad almeno
un metro e cinquanta di distanza costituisce misura di sicurezza valida in senso generale.
L’avvicinamento è ammesso solo per le operazioni di messa in moto e spegnimento.
Ciò, naturalmente, vale anche per l’attività di cantiere.
Sempre nella tabella di riferimento 3.2 sopra richiamata per i generatori la valutazione non
è richiesta salvo che per eventuali soggetti con dispositivi impiantabili attivi.
Cantiere
Nell’attività di cantiere le apparecchiature elettriche sono di vario tipo e, sempre con
riferimento alla tabella 3.2 di cui alla guida UE citata, sono considerate specificatamente le
varie attrezzature:
- macchinari per cantiere - betoniere, vibratori, gru, macchine varie elettriche,
elevatori, con attività in stretta prossimità
- utilizzo di utensili elettrici portatili e trasportabili come trapani, levigatrici, seghe
circolari, smerigliatrici angolari, ecc.
Sia per i macchinari, sia per gli utensili la valutazione è necessaria solo per soggetti con
dispositivi impiantabili attivi.
Nella valutazione viene necessariamente tenuta in debita evidenza la metodologia
secondo la quale si svolge l’attività di cantiere, ben differente da quella normalmente
svolta nelle attività di stabilimento, dove gran parte delle attrezzature elettriche richiedono
la permanenza di un soggetto lavoratore nelle immediate vicinanze a differenza di ciò che
avviene nell’attività di costruzione, dove la “stretta prossimità” prevista dalla tabella di
riferimento è di fatto caso assai raro e, comunque, ritrovabile solo in talune ipotesi nell’uso
di utensili portatili.
Questo dato di fatto è di notevole importanza agli effetti della modesta esposizione dei
soggetti al rischio in esame e rappresenta caratteristica semplificatrice per ciò che attiene
la sicurezza in quanto incrementando pur modestamente la distanza dalla sorgente
l’intensità del campo diminuisce notevolmente.
Il medico competente, che ha collaborato alla presente valutazione, deve indicare con la
massima cura al datore di lavoro i lavoratori che a causa di propri problemi di salute
connessi all’utilizzo di dispositivi impiantabili attivi o per altri motivi non possono essere
adibiti alle attività nelle quali vi possa essere esistenza di campi elettromagnetici come
sopra nei vari casi indicato.
Nel caso di acquisto di nuove attrezzature elettriche verrà richiesta al fabbricante
dichiarazione circa l’entità del campo elettromagnetico generato.
Il decreto legislativo n. 17/2010 – Macchine – nell’Allegato I, punto 1.7.4.2. Contenuto
delle istruzioni – prescrive che il manuale deve contenere determinate informazioni ed al
punto v):
se la macchina può emettere radiazioni non ionizzanti che potrebbero nuocere alle
persone, in particolare se portatrici di dispositivi medici impiantabili attivi o non attivi,
le informazioni riguardanti le radiazioni emesse per l'operatore e le persone
esposte.
La presente valutazione è stata effettuata previa consultazione con il RLS.
-+-+-+-+-+-+-+-+Problema particolare potrebbe sorgere con l’uso dei telefoni cellulari che, secondo
la tabella della Guida UE, verrebbe a costituire rischio per i portatori di dispositivi
attivi (terza colonna della tabella 3.2).
Ciò se venissero forniti cellulari aziendali, presumibilmente a tecnici o a preposti.
Nel caso che qualche soggetto di dette categorie dovesse informare di essere
portatore di dispositivi attivi potrebbe convenire evitare la fornitura di cellulare
aziendale.
Informazione dei lavoratori
Campi elettromagnetici
Se un cavo, un utensile, una lampada da tavolo o quella sul comodino a fianco del letto, il
rasoio elettrico o il forno a microonde ha il filo elettrico con la spina infilata nella presa di
corrente si crea un campo elettrico, anche se la lampada è spenta o il rasoio non è in
funzione o il forno è anch’esso spento.
Se si accende la lampada o il rasoio o il forno si crea un campo magnetico.
Ciò avviene per ogni apparecchiatura elettrica.
Una caratteristica del campo è quella di diminuire notevolmente la propria intensità
allontanandosi dalla sorgente per cui con l’incremento pur modesto della distanza le
variazioni del campo sono notevoli come risulta, a titolo di curiosità, dalla tabella seguente
riguardante apparecchi di uso comune:
Apparecchio
elettrico
A 3 cm di
distanza (µT)
A 30 cm di
distanza (µT)
A 1 m di distanza
(µT)
Asciugacapelli
6 – 2000
0.01 – 7
0.01 – 0.03
Rasoio elettrico
15 – 1500
0.08 – 9
0.01 – 0.03
Aspirapolvere
200 – 800
2 – 20
0.13 – 2
Lampada a
fluorescenza
40 – 400
0.5 – 2
0.02 – 0.25
Forno a microonde
73 – 200
4–8
0.25 – 0.6
Le notevoli variazioni alla medesima distanza dall’origine dipendono da differenze
costruttive di minore o maggiore schermatura.
E’ stata recepita in Italia la direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di
salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi
elettromagnetici).
Ad introdurre la normativa comunitaria in Italia è il decreto legislativo 1 agosto 2016, n.
159, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2016, in vigore dal 2
settembre 2016.
In particolare, il decreto modifica e integra le previsioni già presenti in materia nel Titolo
VIII, capo IV, del Decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
La norma impone che non possono essere superati i valori limite di esposizione ed indica
il livello di azione che rappresenta la quantità oltre la quale occorre assumere in iniziative
per contenere il rischio.
I campi elettromagnetici sul luogo di lavoro possono causare effetti diretti o indiretti.
Tra gli effetti diretti potrebbero verificarsi i seguenti:
− vertigini e nausea
− effetti su organi sensoriali, nervi e muscoli provocati da campi a bassa frequenza.
Relativamente al settore delle costruzioni, considerata la tipologia di attività svolta e visti i
dati di letteratura, il rischio risulta di lieve entità e nell’attività di ufficio è ancora minore.
E’ richiesta una valutazione specifica, elaborata conformemente alle guide pratiche della
Commissione europea, solo per lavoratori particolarmente a rischio che per l’attività
fossero esposti al rischio in esame:
-
-
-
lavoratori che portano dispositivi medici impiantati attivi (stimolatori cardiaci,
defibrillatori cardiaci, impianti cocleari, impianti nel tronco encefalico, protesi
dell’orecchio interno, neurostimolatori, codificatori della retina, pompe impiantate
per l’infusione di farmaci)
lavoratori che portano dispositivi medici passivi (protesi articolari, chiodi, piastre,
viti, clip chirurgiche, clip per aneurisma, stent, protesi valvolari cardiache, anelli per
annuloplastica, impianti contraccettivi
metallici
e
tipi di dispositivi medici
impiantabili)
lavoratori portatori di dispositivi medici indossati sul corpo (pompe esterne per
infusione di ormoni, ecc)
lavoratrici in gravidanza.
Pertanto è necessario che i lavoratori portatori di dispositivi medici impiantati attivi o
passivi e di dispositivi medici sul corpo dichiarino tale stato al datore di lavoro o al medico
competente, come prescritto dall’articolo 210 del D. Lgs. n.81/08 e s.m.i.. Con riferimento
alle lavoratrici che svolgono attività di ufficio, deve essere dichiarato lo stato di gravidanza,
ancorché l’attività di ufficio preveda livello di rischio molto modesto.
Laddove un lavoratore segnali effetti indesiderati o inattesi sulla salute, come, ad esempio,
quelli sopra elencati, deve segnalarli ed il datore di lavoro, in accordo con il medico
competente, prenderà le iniziative opportune al riguardo in funzione delle caratteristiche
della situazione riscontrata: valutazione specifica, esami medici, misure tecniche ed
organizzative, ecc.
Una buona pratica di interesse comune per i lavoratori ed in particolare per chi esegue pur
modeste saldature riguarda i cavi di alimentazione per i quali occorre fare attenzione ad
allontanarli dal corpo. Ciò al fine di ridurre l’esposizione ed anche per migliorare
l’ergonomia di lavoro.
Il datore di lavoro……………………………………….
La presente informativa è stata illustrata da………...............in data……………………..
e quindi distribuita con firma del lavoratore per ricevuta e per impegno a dichiarare
l’eventuale situazione personale di portatore di dispositivi medici impiantati attivi o passivi
e di dispositivi medici sul corpo
………………………………………………
CAMPI ELETTROMAGNETICI
Direttiva 2013/35/UE
Disposizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori ai campi
elettromagnetici ed abrogazione della direttiva 2004/40/UE
Recepita con il Decreto Legislativo n. 159 del 1 agosto 2016, che ha apportato modifiche
al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81:
sostituzione degli articoli 206 – 207 – 208 – 209 – 210 – 211 – 212 – 219
inserimento di un nuovo articolo 210-bis
Entrata in vigore 2 settembre 2016
Questa comune lampada, che potrebbe essere sul comodino o sulla scrivania ha,
naturalmente, un cavo per l’alimentazione munito di spina.
Se la spina viene infilata nella presa di corrente si genera un campo elettrico, a lampada
spenta.
Inserendo l’interruttore della lampada la lampadina si accende e si genera un campo
magnetico per la circolazione della corrente.
L’intensità dei campi elettrici è massima vicino a una carica, o a un conduttore carico, e
diminuisce rapidamente allontanandosi da questi. I conduttori, come ad esempio i metalli,
schermano molto efficacemente i campi elettrici. Altri mezzi, come i materiali da
costruzione e gli alberi, hanno una certa capacità di schermatura. Ad esempio, i campi
elettrici prodotti all’esterno da linee ad alta tensione sono attenuati dalle pareti, dagli edifici
e dagli alberi. Quando gli elettrodotti sono interrati, il campo elettrico in superficie è a
malapena misurabile
I campi magnetici derivano dal moto delle cariche elettriche. L’intensità del campo
magnetico si misura in ampere al metro (A/m); in genere, nella ricerca sui campi
elettromagnetici, gli scienziati usano invece un’altra grandezza a questa collegata,
l’induzione magnetica (misurata in tesla, T, o nei suoi sottomultipli come il microtesla, µT).
A differenza dei campi elettrici, un campo magnetico si produce soltanto quando un
apparecchio è acceso e circola della corrente elettrica.
Come i campi elettrici, anche quelli magnetici sono massimi vicino alla loro sorgente e
diminuiscono rapidamente allontanandosi. I campi magnetici non vengono bloccati dai
materiali comuni, come le pareti degli edifici.
Campi elettrici
Campi magnetici
1. I campi elettrici derivano dalla tensione
2. La loro intensità si misura in volt al metro
(V/m)
1. I campi magnetici derivano dalla corrente
elettrica circolante
2. La loro intensità si misura in ampere al
metro (A/m). Generalmente, i ricercatori
usano al suo posto una grandezza
associata, l’induzione magnetica (di solito
misurata in microtesla, µT, o in millitesla,
mT)
3. Un campo elettrico può essere presente
anche se un apparecchio è spento
3. I campi magnetici esistono solo se un
apparecchio è acceso e circola una corrente
4. L’intensità del campo elettrico diminuisce
con la distanza dalla sorgente
4. L’intensità del campo magnetico
diminuisce con la distanza dalla sorgente
5. La maggior parte dei materiali scherma in
qualche misura i campi elettrici
5. I campi magnetici non sono schermati
dalla maggior parte dei materiali
Sorgenti naturali di campi elettromagnetici
I campi elettromagnetici sono presenti ovunque nel nostro ambiente, ma sono invisibili
all'occhio umano. I campi elettrici sono prodotti dall'accumulo localizzato di cariche
elettriche nell'atmosfera, associato con i temporali.
Il campo magnetico terrestre provoca l'orientamento dell'ago della bussola in direzione
Nord-Sud ed è usato dagli uccelli e dai pesci per le loro migrazioni.
-+-+-+-+-+-+-+-+Con l’occasione ricordiamo che c’è l’art. 84 del decreto 81/2009:
Art. 84. Protezioni dai fulmini
1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature,
siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme tecniche.
è stata eseguita la valutazione per uffici e magazzino ??
“Guida non vincolante di buone prassi per l’attuazione della direttiva 2013/35/UE
relativa ai Campi Elettromagnetici”
Tabella 3.2.
Richiesta della valutazione
Tipo di apparecchiatura o luogo
di lavoro
L a v o r a t o r i
non
particolarmente
particolarmente
a rischio
esclusi quelli
a rischio
con dispositivi
impiantabili
attivi
Ufficio
Televisori, lettori DVD
Computer
ed
apparecchiature
informatiche
Termoventilatori, ventilatori
Apparecchiature ufficio (fotocopiatrici,
distruggi documenti, aggraffatrici,
ecc.)
Telefoni fissi, fax
Forni a microonde, tostapane
Apparecchi riscaldamento
Apparecchi illuminazione
Magazzino, officina
Macchine utensili (trapano a colonna,
tornio, pressa, ecc.)
Procedimento saldatura ad arco
(compreso MIG, MAG, TIG)
Apparecchiature per la verniciatura
ed il rivestimento
Caricabatterie ad accoppiamento non
induttivo
Edilizia, cantiere
Macchine da cantiere (betoniere, gru,
vibratori, ecc.) in stretta prossimità
Utensili elettrici mobili/trasportabili
(trapani, levigatrici, seghe, ecc.)
con dispositivi
impiantabili
attivi
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
si
no
no
si
no
no
no
no
no
no
no
no
si
no
no
si
Tabella 3.1 — Lavoratori particolarmente a rischio ai sensi della direttiva
relativa ai campi elettromagnetici
Esempi
Lavoratori portatori di dispositivi medici Stimolatori cardiaci, defibrillatori cardiaci,
impiantabili attivi
impianti cocleari, impianti nel tronco
encefalico, protesi dell’orecchio interno,
neurostimo - latori, codificatori della retina,
pompe impiantate per l’infusione di farmaci
Lavoratori portatori di dispositivi medici Protesi articolari, chiodi, piastre, viti, clip
impiantabili passivi contenenti metallo
chirurgiche, clip per aneurisma, stent,
protesi valvolari cardiache, anelli per
annuloplastica,
impianti
contraccettivi
metallici e tipi di
dispositivi medici impiantabili
Lavoratori portatori di dispositivi medici Pompe esterne per infusione di ormoni
indossati sul corpo
Lavoratrici in gravidanza
INTERPELLI
Decreto 81/2008 e s.m.i.
Art. 12. Interpello
1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici
nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori ………………………………
2. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è istituita, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per gli interpelli composta
……………………………………….
3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 costituiscono criteri
interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Art. 26/81 - Documenti che l’impresa appaltatrice è obbligata a consegnare al
committente – interpello 3/2014
la Commissione fornisce le seguenti indicazioni
per il rispetto degli adempimenti previsti dal comma 1 dell’art. 26 del decreto 81/2008 e
s.m.i. l’acquisizione
-
del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato
dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del
possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale
sono elementi sufficienti a soddisfare la valutazione dell’idoneità tecnico-professionale
Aggiornamento coordinatori sicurezza – interpello 19/2014
Assenze consentite
la Commissione fornisce le seguenti indicazioni
Anche in considerazione del fatto che detto aggiornamento può essere distribuito
nell’arco del quinquennio, la frequenza deve essere necessariamente pari al 100%
delle 40 ore prescritte
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Aggiornamento coordinatori sicurezza – interpello 17/2013
Mancato completamento delle 40 ore entro i cinque anni.
Aggiornamento superiore alle 40 ore: l’eccedenza può valere per l’aggiornamento
successivo?
la Commissione fornisce le seguenti indicazioni
Il mancato aggiornamento entro i cinque anni comporta l’impossibilità di esercitare
l’attività di coordinatore fino a quando le 40 ore saranno completate.
Le eventuali ore di aggiornamento oltre le 40 non costituiscono credito formativo per gli
anni successivi.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Dotazione economica del Servizio di Prevenzione e
•
Protezione (SPP) interno all'azienda – interpello 22/2014
'
la Commissione fornisce le seguenti indicazioni
Le previsioni dell'art. 31, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 sono dirette ad
assicurare che il Servizio di prevenzione e protezione disponga di tutto quanto
necessario allo svolgimento dei compiti di cui all'art.33, comma l , avuto riguardo
alla complessità aziendale e ai rischi presenti.
In relazione alle modalità per realizzare tali finalità, la scelta di
assegnare un budget è rimessa alla discrezionalità dell'organizzazione aziendale.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Baraccamenti di cantiere – stima del coordinatore per la progettazione dei costi –
interpello 25/2014
la Commissione fornisce le seguenti indicazioni
Il punto 4.1.3 dell’allegato XV stabilisce che “le singole voci dei costi per la sicurezza
vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che
comprende la posa in opera ed il successivo smontaggio, l’eventuale manutenzione e
l’ammortamento”.
Pertanto le spese di manutenzione dei baraccamenti vanno ricomprese tra i costi della
sicurezza.
Parimenti le spese di riscaldamento/condizionamento, nonché di pulizia, risultando
necessarie per il corretto utilizzo devono essere ricomprese tra i costi della sicurezza.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Lavoratori autonomi – verifica dell’idoneità tecnico-professionale nell’ambito del titolo
IV del decreto 81/2008 s.m.i.
la Commissione fornisce le seguenti indicazioni
Premesso che l’art. 21/81 prevede che i lavoratori autonomi hanno la facoltà di
beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione specifici
in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che l’allegato XVII indica tra i documenti
che il lavoratore autonomo deve presentare gli attestati inerenti la propria formazione e
la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal decreto 81 (come, ad
esempio, nel caso della formazione necessaria per effettuare lavori in ambienti
confinati, obbligatoria anche per lavoratori autonomi).
Pertanto, un committente o un’impresa affidataria sono tenuti a verificare il possesso,
da parte del lavoratore autonomo, della documentazione di cui all’allegato XVII, ma
non ad esigere l’esibizione degli attestati inerenti la formazione e l’idoneità sanitaria,
salvo quanto sopra evidenziato.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+- Presenza contemporanea di più imprese affidatarie nel medesimo cantiere.
- Obbligo dell’impresa affidataria di essere anche esecutrice di tutte o parte delle
opere.
- Modalità per la verifica dell’idoneità delle imprese affidatarie.
- Modalità ed assiduità per la verifica da parte del datore di lavoro dell’impresa
affidataria delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati
interpello 13/2014
la Commissione fornisce le seguenti indicazioni
-
Il committente può stipulare diversi contratti e, conseguentemente nel cantiere
possono esservi più imprese affidatarie
(art. 89, comma 1, lettera i del decreto 81”008 e s.m.i. – impresa affidataria:
impresa titolare del contratto di appalto con il committente……)
-
L’impresa affidataria può eseguire direttamente l’opera impegnando proprie
risorse umane e materiali ovvero appaltare l’intera opera o parte di essa ad
imprese subappaltatrici o a lavoratori autonomi, con l’obbligo di rispettare
quanto disciplinato dall’art. 97/81
-
L’idoneità delle imprese affidatarie deve essere effettuata con le modalità di
cui all’allegato XVII al decreto 81/2008 e s.m.i.
-
“il legislatore ha assegnato all’impresa affidataria l’importante ruolo di
verificare concretamente in cantiere il rispetto delle prescrizioni poste a tutela
della sicurezza e della salute dei lavoratori. Si tratta di compiti di
coordinamento e di gestione operativa del cantiere, con controllo del livello di
sicurezza in tutte le lavorazioni svolte sia dai propri lavoratori, sia dai
subappaltatori” (parere del 22/07/2010 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici
Nell’ultimo punto la Commissione ha ritenuto di inserire un parere
dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (parere 22/07/2010)
che però riguarda un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la
partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di
personale deputato alla esecuzione dei lavori.
L’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto
di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al
committente.
Modalità e assiduità delle verifiche devono essere valutate tenendo conto di
vari fattori, quali la complessità dell’opera, la varie fasi di lavoro, l’evoluzione e
le caratteristiche dei lavori.
Interpello 16/2015
L’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha avanzato istanza di interpello per
conoscere il parere di questa Commissione in merito “alla corretta interpretazione della
figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi ai sensi dell’art. 136 del decreto
81/2009, e in particolare ai compiti ad esso assegnati e ai requisiti di formazione, anche in
confronto con quelli ricadenti sul preposto ex articolo 2 comma 1, lettera e)”.
la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
L’individuazione della figura del preposto, ai sensi dell’art. 2, comma. 1, lett. e), d.lgs. n.
81/2008, non è obbligatoria in azienda ma è una scelta del datore di lavoro in
base all’organizzazione ed alla complessità della sua azienda. Il preposto è un soggetto
dotato di un potere gerarchico e funzionale, sia pure limitato, e di adeguate competenze
professionali al quale il datore di lavoro fa ricorso in genere allorquando non può
personalmente sovraintendere alla attività lavorativa e controllare l’attuazione delle
direttive da lui impartite. Lo stesso preposto è destinatario ope legis dello svolgimento
delle funzioni esplicitate nell’art. 19 del d.lgs. n. 81/2008.
Pertanto mentre la necessità di ricorrere all’individuazione di uno o più preposti, ai sensi
dell’art. 2, co 1, lett. e) del d.lgs. n. 81/2008. è strettamente correlata all’organizzazione
aziendale che, facoltativamente, ogni datore di lavoro si è data, esistono alcuni casi
particolari (come ad esempio per il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali,
lavori di demolizione, montaggio e smontaggio dei ponteggi, ecc.), in cui il legislatore
richiede specificatamente che i lavori siano effettuati sotto la diretta sorveglianza di un
soggetto preposto e gerarchicamente sovraordinato ai lavoratori che effettuano tali attività,
che ovviamente può essere lo stesso datore di lavoro purché abbia seguito gli appositi
corsi di formazione.
Da ciò discende che il preposto addetto al controllo nelle fasi di montaggio e smontaggio
dei ponteggi deve partecipare, oltre ai corsi di formazione o aggiornamento disciplinati
dall’Allegato XXI del d.lgs. n. 81/2008, anche al corso di formazione previsto dall’art. 37.
co. 7, del d.lgs. n. 81/2008.
Si pone in evidenza, inoltre, che il d.lgs. n. 81/2008 prevede la presenza di un preposto
anche nell’ambito di altre attività ritenute pericolose quali quella relativa alla costruzione,
sistemazione, trasformazione o smantellamento di una paratoia o di un cassone nei
cantieri temporanei o mobili per le quali è ugualmente richiesta la diretta sorveglianza di
un preposto (art. 149. co. 2, d.lgs. n. 81/2008) così come per i lavori di demolizione negli
stessi cantieri edili che devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e
condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di
collegamento e di quelle eventuali adiacenti (art. 151 d.lgs. n. 81/2008).
Per tali figure non è prevista dal decreto alcuna formazione specifica aggiuntiva rispetto a
quella di cui all’articolo 37, comma 7 del d.lgs. n. 81 del 2008, nell’ambito della quale
dovranno, pertanto, essere trattati i rischi e le misure concernenti tali attività.
interpello n. 7/2016
art. 97- 3-ter. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro
dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata
formazione.
L’allegato XVII al decreto 81- Idoneità tecnico professionale – al primo punto specifica:
01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori
almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le
specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97.
Occorre evidenziare che il legislatore non ha stabilito il livello di formazione minimo degli
addetti all’attuazione dell’art. 97, per cui vi sono non poche difficoltà per soddisfare
l’obbligo posto in capo al committente o al responsabile dei lavori.
Per risolvere il problema è stato proposto interpello all’apposita Commissione, che ha
fornito le seguenti indicazioni:
In relazione alla verifica dell’obbligo di cui all’art. 97, c. 3-ter, del decreto 81, occorre
evidenziare che il legislatore non ha stabilito il livello di formazione minima degli addetti
all’attuazione del citato art. 97. Pertanto si ritiene che il committente o il responsabile dei
lavori, acquisendo attraverso la verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese
(allegato XVII d.lgs. n. 81/2008) “il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della
propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui
all’articolo 97”, dovrà verificarne l’avvenuta specifica formazione con le modalità che riterrà
più opportune, anche attraverso la richiesta di eventuali attestati di formazione o mediante
autocertificazione del datore di lavoro dell’impresa affidataria.
VARIE
quanto segue è stato oggetto in vari tempi di circolari
Uso di scale a pioli nelle attività di cantiere
Alfine di chiarire ciò che la legge stabilisce in proposito appare necessario l’esame degli
articoli 107 e 111, comma 3, del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.
Art. 107. Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota:
attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad
altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.
Art. 111. Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota
3. Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in
quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è
giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure
delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.
La semplice lettura dei testi riportati evidenzia:
•
•
l’attività su scala a pioli (semplice o doppia) è possibile senza prescrizioni
particolari ove l’altezza di possibile caduta dell’operatore sia non superiore a metri
2
l’attività su scala a pioli (semplice o doppia) con l’operatore esposto al rischio di
caduta da un’altezza superiore a metri 2 (ossia per attività/posto di lavoro in quota)
è possibile solo se si tratta di un lavoro di breve durata con rischio limitato oppure
se le caratteristiche non modificabili dei luoghi non consentono altri sistemi ritenuti
più sicuri
Ovviamente, la posizione del lavoratore sulla scala è legata all’altezza del punto di
intervento: se, ad esempio, dovesse chiudere un buco su una parete posto a metri 2,5 di
altezza opererà stando attorno ad un metro da terra e, quindi, con rischio di caduta da
altezza inferiore a 2 metri, senza necessità di particolari misure, mentre se il buco fosse a
metri 4,5 di altezza dovrà portarsi oltre due metri, con rischio di caduta da altezza
superiore a metri 2, ricadendo quindi nell’ipotesi di posto di lavoro in quota con le
limitazioni sopra indicate dalla legge.
Impianti elettrici - verifiche e controlli
D.P.R. n. 462/2001 –impone la denuncia dell’impianto di terra entro 30 giorni
dalla messa in funzione mediante invio all’INAIL ed alla ASL o ARPA della dichiarazione di
conformità rilasciata dall’installatore qualificato al fine della verifica
-
l’articolo 86 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. ha introdotto un ulteriore
obbligo a carico del datore di lavoro, ossia il controllo dell’impianto secondo le
indicazioni delle norme di buona tecnica per accertare lo stato di buona
conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, controllo che può essere
eseguito – come conviene – dal medesimo installatore qualificato.
-
è prevista l’emanazione di un decreto interministeriale di concerto con la
Conferenza permanente per i rapporti di Stato, Regioni e province autonome di
Trento e Bolzano, ma il controllo prescritto deve essere comunque eseguito, anche
in assenza di tale decreto, con verbalizzazione o relazione datata firmata, da tenere
a disposizione dell’organo di controllo.
-
la determinazione della frequenza dei controlli – legata al tipo di impianto, agli
ampliamenti o modifiche ed anche alla cura nell’utilizzo – è lasciata al datore di
lavoro.
Sorveglianza sanitaria.
-
nell’art. 18 del decreto 81/2008 e s.m.i. “Obblighi del datore di lavoro e del
dirigente”, al comma 1, lettera g) “inviare i lavoratori alla visita medica entro le
scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico
competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico”
-
La norma è tassativa ed anche ritardi modestissimi nel rispetto dei tempi previsti
sono oggetto di contravvenzione.
Ricordare anche che l’art. 41/81 e s.m.i. prescrive nel comma 2, lettera e ter), la visita
medica precedente la ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata
superiore ai 60 giorni continuativi.
Nel mese di maggio 2015 fu organizzata una riunione sugli obblighi dell’impresa
affidataria, con distribuzione di documentazione relativa (bozza di verbale per la
sospensione dei lavori del subappaltatore, bozze verbali per le riunioni artt. 95 e 96 del
decreto 81/2008 s.m.i.)
Un recentissimo infortunio ha portato alla ribalta l’ adempimento di tali obblighi: in un
cantiere lo stoccaggio del legname – specificatamente puntelli di legno accatastati fino
all’altezza di quasi 5 metri – ha provocato la caduta di un puntello del peso di circa 18
chilogrammi che ha colpito alla spalla un lavoratore che transitava provocando una
frattura.
Il funzionario dell’organo di vigilanza ha contestato all’impresa affidataria il mancato
adempimento di quanto prescritto dall’art. 97, comma 3, del decreto 81/2009 s.m.i. ed al
CSE l’art. 92 punto e).
La prognosi per l’infortunato è superiore a 40 giorni, per cui dovrebbe aprirsi il
procedimento penale.
Ponteggio metallico – verifica degli elementi prima del montaggio (D.L.gs 81/08 e
s.m.i. – allegato XIX)
Il sottoscritto……………………………………… nella sua qualità di (indicare la qualifica o
mansione, tenendo conto del tipo e dello scopo della revisione)
ha provveduto il…………………………….presso (cantiere o magazzino)
alla revisione
degli elementi di ponteggio metallico (indicare, possibilmente, la marca ed il tipo) da
impiegare nel cantiere di…………………………….
Dopo attento esame dei singoli elementi condotto secondo le indicazioni dell’allegato XIX
al Decreto L.gs 81/08 e s.m.i., sono stati selezionati quelli in possesso dei requisiti
richiesti dalle norme vigenti(1) e che, quindi, possono essere utilizzati.
firma del revisionatore
………………………………………
(1) tra i requisiti richiesti dalle norme vigenti deve essere considerata anche la prescritta
difesa dagli agenti nocivi esterni (verniciatura/catramatura)
Ponteggio metallico fisso dopo montaggio
Il sottoscritto ………………………………………………..responsabile del cantiere
sito……………………………………ha proceduto il giorno…………………all’esame del
ponteggio installato nel cantiere, al fine di assicurarsi che il montaggio sia stato eseguito
conformemente al progetto ed a regola d’arte.
L’attento esame condotto ha portato alla conferma di quanto sopra.
Il responsabile del cantiere
……………………………………………..
Verifiche durante l'uso dei ponteggi metallici fissi (D.L.gs 81/08 e s.m.i. – allegato
XIX) ad intervalli periodici
n°
regolare
verifica
Controllare che il disegno esecutivo:
1
Sia conforme allo schema tipo fornito dal fabbricante del ponteggio;
Sia firmato dal responsabile del cantiere per conformità agli schemi tipo
forniti dal fabbricante del ponteggio;
Sia tenuto in cantiere, a disposizione degli organi di vigilanza,
unitamente alla copia del libretto di cui all'autorizzazione ministeriale.
si
no
2
Controllare che per i ponteggi di altezza superiore a 20 metri e per i
ponteggi non conformi agli schemi tipo:
Sia stato redatto il progetto, firmato da un ingegnere o architetto
abilitato a norma di legge all'esercizio della professione;
Che tale progetto sia tenuto in cantiere a disposizione dell'autorità di
vigilanza, unitamente alla copia del libretto di cui all'autorizzazione
ministeriale.
3
4
5
6
Controllare che vi sia la documentazione dell'esecuzione, da parte del
responsabile di cantiere, dell'ultima verifica del ponteggio di cui trattasi, al
fine di assicurarne l'installazione corretta ed il buon funzionamento.
Controllare che qualora siano montati sul ponteggio tabelloni pubblicitari,
graticci, teli o altre schermature sia stato redatto apposito calcolo,
eseguito da Ingegnere o da Architetto abilitato a norma di legge
all'esercizio della professione, in relazione all'azione del vento
presumibile per la zona ove il ponteggio è montato. In tale calcolo deve
essere tenuto conto del grado di permeabilità delle strutture servite.
Controllare che sia mantenuto un distacco corretto tra il bordo interno
dell'impalcato del ponteggio e l’opera servita (cm 20)
Controllare che sia mantenuta l'efficienza dell'elemento parasassi,
capace dì intercettare la caduta del materiale dall'alto.
7
Controllare il mantenimento dell'efficienza del serraggio dei giunti,
secondo le modalità previste dal fabbricante del ponteggio, riportate nel
libretto di cui all'autorizzazione ministeri aIe.
8
Controllare il mantenimento dell'efficienza del serraggio dei collegamenti
fra gli elementi del ponteggio, secondo le modalità previste dal
fabbricante del ponteggio, riportate nel libretto di cui all'autorizzazione
ministeriale.
Controllare il mantenimento dell'efficienza degli ancoraggi, secondo le
modalità previste dal fabbricante del ponteggio riportate nel libretto di cui
all'autorizzazione ministeriale.
9
Controllare il mantenimento della verticalità dei montanti, ad esempio con
10
11
l'utilizzo del filo a piombo.
Controllare il mantenimento dell'efficienza delle controventature di
pianta e di facciata mediante:
controllo visivo della linearità delle aste delle diagonali di facciata e delle
diagonali in pianta;
controllo visivo dello stato di conservazione dei collegamenti ai montanti
delle diagonali di facciata e delle diagonali in pianta;
controllo visivo dello stato di conservazione degli elementi di impalcato
aventi funzione di controventatura in pianta.
12
Controllare il mantenimento in opera dei dispositivi di blocco degli
elementi di impalcato
13
Controllare il mantenimento in opera dei dispositivi di blocco o dei sistemi
antisfilamento dei fermapiedi
Data……………………………
Verifica dei ponteggi dopo violente perturbazioni atmosferiche o
interruzione del lavoro (art. 137 D.Lgs 81/2008 s.m.i.)
elementi verificati
verticalità montanti
serraggio giunti
efficienza ancoraggi
e controventi
varie
condizioni
eventuali interventi
data…………………………
verificatore: nome
prolungata
qualifica
Verifica periodica delle condizioni dei DPI
Cantiere…………………………………Data………………………………………
Lavoratore
elmetto
Condizioni dei DPI in dotazione
calzature
guanti
altro
DPI in cantiere a disposizione
DPI
Cinture/imbracature di sicurezza
Cuffie a protezione dell’udito
Condizioni
Il verificatore………………………………
art.77 comma 4, lettera a)del decreto 81/2008 e s.m.i.
il datore di lavoro mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni di igiene
mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le
eventuali indicazioni fornite dal fabbricante
Ricordare che le imbracature anticaduta devono essere verificate annualmente dal
fabbricante o da un soggetto indicato dal fabbricante
Verifica del funzionamento degli interruttori differenziali (uffici, magazzino, officina,
cantiere)
E’ ben nota l’importante funzione svolta dagli interruttori differenziali (cosiddetti salvavita)
per la sicurezza dei lavoratori.
Come ogni apparecchiatura, peraltro, anche gli interruttori differenziali possono non
intervenire quando sarebbe necessario.
Il mancato intervento può dipendere da fattori diversi, come l’interruzione del conduttore di
protezione in qualche punto del circuito oppure un vero guasto dell’apparecchiatura.
Il primo problema è di competenza dell’elettricista, mentre il secondo può essere
facilmente evitato, o almeno ridotto, mediante una semplice prova consistente nel premere
il pulsante apposito installato sull’interruttore.
Per l’effettuazione di questa verifica, priva di rischi per l’esecutore, deve essere attuata la
seguente procedura:
•
•
•
•
con cadenza quindicinale (o secondo le indicazioni del fabbricante) si dovrà
provvedere alla verifica del funzionamento degli interruttori differenziali installati
premendo l’apposito pulsante, cosa che deve provocare lo scatto
dell’apparecchiatura
la prova deve essere programmata in orario di pausa o a fine giornata o prima
dell’inizio del lavoro, in quanto se è pur vero che – come già evidenziato - non vi
sono rischi per il verificatore, l’improvvisa mancanza di corrente seguita dal
ripristino potrebbe costituire fattore di rischio per chi utilizza apparecchiature
elettriche ovvero essere causa di seri problemi per talune apparecchiature
elettroniche
l’esito della verifica, con data e firma del verificatore, deve essere riportato sul
modulo che segue insieme al numero o sigla identificativa dell’interruttore
qualora l’interruttore non scattasse, deve essere avvertito immediatamente il
responsabile lasciando disinserito l’interruttore ed esponendo avviso di divieto di
utilizzo
interruttore
data
esito
regolare
irregolare
provvedimenti assunti
firma
Scarica