RIUNIONE ILLUSTRATIVA VALUTAZIONE CAMPI ELETTROMAGNETICI ED ARGOMENTI VARI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO DOCUMENTAZIONE 13 OTTOBRE 2016 indicazioni per il datore di lavoro La bozza di valutazione che segue viene proposta in sede di prima applicazione. Il testo deve essere letto attentamente in quanto si è cercato di renderlo completo per le varie situazioni che potrebbero presentarsi in una sorta di normalità e che vanno depurate di quanto non corrispondenti all’effettiva realtà. Qualora, invece, nell’attività vi fossero situazioni non considerate si dovrà procedere all’integrazione eventualmente anche con l’apporto di un esperto. Per facilitare detta opera di adeguamento le parti che presumibilmente potrebbero richiedere variazioni con maggiore probabilità sono state scritte in rosso. Effettuate le eventuali variazioni, ovviamente le scritte rosse devono essere eliminate. Ove, invece, non fossero effettuate variazioni occorre trasformare in nero le scritte rosse oppure eliminarle totalmente se le stesse indicassero elementi inesistenti nella situazione reale. Con il medico competente occorre stabilire una sorta di procedura per quanto concerne le dichiarazioni dei lavoratori di essere portatori di dispositivi medici impiantati attivi o passivi o di utilizzare dispositivi medici sul corpo. NB - le parti in verde rappresentano solo un richiamo a leggi o spiegazioni chiarificatrici e devono ovviamente essere eliminate dal testo della valutazione. -+-+-+-+-+-+-+-+Informazioni per i lavoratori Devono essere distribuite a tutti i lavoratori, previa illustrazione verbale. La tabella posta quasi all’inizio riguardante valori di campi magnetici di apparecchiature domestiche ha lo scopo, secondo alcuni psicologi del lavoro, di sollecitare la curiosità degli ascoltatori, di fatto obbligati a partecipare alla riunione spesso con poco interesse. Inserire, pur mantenendo l’argomento, qualcosa di non impegnativo o addirittura di singolare, potrebbe destare l’interesse estensibile all’intera riunione, se non troppo lunga. Naturalmente la tabella può essere tolta. Campi elettromagnetici Criteri integrativi specifici art. 28/81, comma 2, lettera a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi…………………….., nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che ……………. Qualora nelle altre sezioni del documento di valutazione dei rischi esistente questa specificazione mancasse occorre toglierla. Lo spettro elettromagnetico viene tradizionalmente diviso in una sezione ionizzante, comprendente raggi X e gamma, dotati di energia sufficiente per ionizzare direttamente atomi e molecole, ed in una non ionizzante. Quest’ultima viene a sua volta suddivisa, in funzione della frequenza, in una sezione ottica e in una non ottica (0 Hz – 300 GHz). ionizzazione: processo in virtù del quale l’atomo acquista una carica elettrica La seconda sezione comprende le microonde, le radiofrequenze, i campi elettrici e magnetici a frequenza estremamente bassa (ELF: Extremely Low Frequency), fino ai campi elettrici e magnetici statici ed è oggetto della presente valutazione, eseguita: - in aderenza e pieno riferimento al Documento UE “Guida non vincolante di buone prassi per l’attuazione della direttiva 2013/35/UE relativa ai Campi Elettromagnetici”” (prevista dall’art. 14, lettera d) della direttiva di riferimento e genericamente richiamata nell’art. 209 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. ) e specificatamente sulla base della sezione 3.2 e relativa tabella, in applicazione di quanto previsto dall’art. 4 comma 2 della direttiva di riferimento sopra richiamata e dall’art. 209/81 In linea generale, molte attività svolte nei luoghi di lavoro generano campi elettromagnetici, con l’utilizzo di apparecchiature elettriche e di molti comuni dispositivi di comunicazione. Nel settore dei cantieri temporanei o mobili, nei luoghi di lavoro normalmente il livello di esposizione è modesto come poco avanti sarà evidenziato e non comporta specifici rischi per i lavoratori salvo che per soggetti con problemi particolari. Dal decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. risulta che i rischi per il lavoratore possono derivare dagli effetti provocati direttamente dal campo sul corpo (art. 207, lettera b) o dagli effetti indiretti causati dalla presenza di oggetti nel campo (art. 207 lettera c). 207 b) effetti biofisici diretti, provocati direttamente nel corpo umano presente all’interno del campo: effetti termici – effetti non termici 207 c) effetti indiretti provocati dalla presenza di un oggetto nel campo con possibilità di: interferenza con attrezzature rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici innesco di detonatori correnti di contatto Alcuni lavoratori – come sopra accennato - potrebbero essere particolarmente a rischio a causa dei campi elettromagnetici e tra questi rientrano i portatori di dispositivi medici impiantabili attivi o di dispositivi medici passivi, i portatori di dispositivi medici indossati sul corpo e le lavoratrici in gravidanza. La tabella 3.2 della Guida sopra richiamata elenca molte attività lavorative, apparecchiature e luoghi di lavoro comuni ed indica la necessità o meno di effettuare una valutazione per: • lavoratori non particolarmente a rischio; • lavoratori particolarmente a rischio; • i lavoratori con dispositivi impiantabili attivi. Detta tabella si basa sull’impiego di apparecchiature conformi alle norme, sottoposte ad una corretta manutenzione e utilizzate per i fini previsti dal fabbricante, come sono tutte quelle utilizzate nell’attività dell’azienda. Nella tabella, a lato delle varie attività elencate vi sono tre colonne: la prima per i lavoratori non a rischio, la seconda per lavoratori a rischio esclusi quelli con dispositivi impiantabili attivi e la terza per lavoratori a rischio con dispositivi impiantabili attivi. Nelle tre diverse colonne, in corrispondenza alle varie attrezzatura o attività, può comparire: - si se la valutazione specifica per quella attività deve essere eseguita - no se non vi è necessità della valutazione specifica, in quanto il valore di esposizione è nei limiti ammessi. In applicazione di quanto prescritto dall’art. 210 bis del decreto legislativo 81/2008 s.m.i., ai lavoratori ed al loro rappresentante sono state fornite le informazioni di cui ai punti a),b),c) del medesimo articolo ed è stata contemporaneamente formulata specifica richiesta di dichiarare con sollecitudine di essere portatori di dispositivi medici impiantati attivi o passivi o di utilizzare dispositivi medici sul corpo (art. 210 comma 3). Tutto ciò premesso ed in attesa di detta dichiarazione, che sarà raccolta dal medico competente o, comunque, a lui sottoposta , per le varie attività che nell’azienda vengono svolte si procede alla valutazione come segue: Attività di ufficio Apparecchiature audiovisive - per esempio televisori, lettori DVD – non richiedono valutazione specifica. Apparecchiature audiovisive contenenti trasmettitori a radiofrequenza possono costituire rischio per soggetti con dispositivi impiantabili attivi. Per questi soggetti e per altri che nell’esame possono trovarsi in simili condizioni deve esser interessato il medico competente, come specificato oltre. Apparecchiature di comunicazione e reti cablate non richiedono specifica valutazione, al pari di apparecchiature informatiche, termoventilatori e ventilatori elettrici. Ciò vale anche per le apparecchiature per ufficio (computer, fotocopiatrici, distruggi documenti, stampanti, ecc.) nonché per telefoni fissi e fax. Elettrodomestici come frigorifero e forno a microonde sono anch’essi senza particolari problemi nel normale uso. Per il microonde è necessaria la buona condizione delle guarnizioni, che vengono verificate frequentemente e sostituite quando necessario. Magazzino L’attività di magazzino è principalmente la pulizia delle attrezzature e la loro manutenzione nonché lo stoccaggio corretto. Dette attività non richiedono normalmente l’utilizzo di attrezzature elettriche. L’eventuale esistenza di carroponte per il sollevamento e trasporto dei materiali non influisce sul fenomeno in corso di valutazione. In taluni casi vengono eseguite operazioni di riparazione che possono richiedere l’utilizzo di saldatrice ad arco. Le operazioni relative sono di durata molto limitata e di frequenza assai modesta. Nella citata tabella 3.2 del documento UE questa attività è definita: “Procedimenti di saldatura ad arco manuali (compresi MIG, MAG, TIG), seguendo le buone prassi” e non richiede valutazione specifica salvo che per soggetti con dispositivi impiantabili attivi. Buona pratica resa nota ed oggetto di frequente richiamo per i lavoratori addetti ad ogni attività e particolarmente per chi salda è di fare attenzione alla posizione dei cavi ed allontanare i cavi di alimentazione dal corpo. Ciò al fine di ridurre l’esposizione ed anche per migliorare l’ergonomia di lavoro. Apparecchiature per la verniciatura ed il rivestimento nonché caricabatterie ad accoppiamento non induttivo non richiedono valutazione specifica per alcuno. Gruppo generatore: la segregazione mediante barriera antiavvicinamento posta ad almeno un metro e cinquanta di distanza costituisce misura di sicurezza valida in senso generale. L’avvicinamento è ammesso solo per le operazioni di messa in moto e spegnimento. Ciò, naturalmente, vale anche per l’attività di cantiere. Sempre nella tabella di riferimento 3.2 sopra richiamata per i generatori la valutazione non è richiesta salvo che per eventuali soggetti con dispositivi impiantabili attivi. Cantiere Nell’attività di cantiere le apparecchiature elettriche sono di vario tipo e, sempre con riferimento alla tabella 3.2 di cui alla guida UE citata, sono considerate specificatamente le varie attrezzature: - macchinari per cantiere - betoniere, vibratori, gru, macchine varie elettriche, elevatori, con attività in stretta prossimità - utilizzo di utensili elettrici portatili e trasportabili come trapani, levigatrici, seghe circolari, smerigliatrici angolari, ecc. Sia per i macchinari, sia per gli utensili la valutazione è necessaria solo per soggetti con dispositivi impiantabili attivi. Nella valutazione viene necessariamente tenuta in debita evidenza la metodologia secondo la quale si svolge l’attività di cantiere, ben differente da quella normalmente svolta nelle attività di stabilimento, dove gran parte delle attrezzature elettriche richiedono la permanenza di un soggetto lavoratore nelle immediate vicinanze a differenza di ciò che avviene nell’attività di costruzione, dove la “stretta prossimità” prevista dalla tabella di riferimento è di fatto caso assai raro e, comunque, ritrovabile solo in talune ipotesi nell’uso di utensili portatili. Questo dato di fatto è di notevole importanza agli effetti della modesta esposizione dei soggetti al rischio in esame e rappresenta caratteristica semplificatrice per ciò che attiene la sicurezza in quanto incrementando pur modestamente la distanza dalla sorgente l’intensità del campo diminuisce notevolmente. Il medico competente, che ha collaborato alla presente valutazione, deve indicare con la massima cura al datore di lavoro i lavoratori che a causa di propri problemi di salute connessi all’utilizzo di dispositivi impiantabili attivi o per altri motivi non possono essere adibiti alle attività nelle quali vi possa essere esistenza di campi elettromagnetici come sopra nei vari casi indicato. Nel caso di acquisto di nuove attrezzature elettriche verrà richiesta al fabbricante dichiarazione circa l’entità del campo elettromagnetico generato. Il decreto legislativo n. 17/2010 – Macchine – nell’Allegato I, punto 1.7.4.2. Contenuto delle istruzioni – prescrive che il manuale deve contenere determinate informazioni ed al punto v): se la macchina può emettere radiazioni non ionizzanti che potrebbero nuocere alle persone, in particolare se portatrici di dispositivi medici impiantabili attivi o non attivi, le informazioni riguardanti le radiazioni emesse per l'operatore e le persone esposte. La presente valutazione è stata effettuata previa consultazione con il RLS. -+-+-+-+-+-+-+-+Problema particolare potrebbe sorgere con l’uso dei telefoni cellulari che, secondo la tabella della Guida UE, verrebbe a costituire rischio per i portatori di dispositivi attivi (terza colonna della tabella 3.2). Ciò se venissero forniti cellulari aziendali, presumibilmente a tecnici o a preposti. Nel caso che qualche soggetto di dette categorie dovesse informare di essere portatore di dispositivi attivi potrebbe convenire evitare la fornitura di cellulare aziendale. Informazione dei lavoratori Campi elettromagnetici Se un cavo, un utensile, una lampada da tavolo o quella sul comodino a fianco del letto, il rasoio elettrico o il forno a microonde ha il filo elettrico con la spina infilata nella presa di corrente si crea un campo elettrico, anche se la lampada è spenta o il rasoio non è in funzione o il forno è anch’esso spento. Se si accende la lampada o il rasoio o il forno si crea un campo magnetico. Ciò avviene per ogni apparecchiatura elettrica. Una caratteristica del campo è quella di diminuire notevolmente la propria intensità allontanandosi dalla sorgente per cui con l’incremento pur modesto della distanza le variazioni del campo sono notevoli come risulta, a titolo di curiosità, dalla tabella seguente riguardante apparecchi di uso comune: Apparecchio elettrico A 3 cm di distanza (µT) A 30 cm di distanza (µT) A 1 m di distanza (µT) Asciugacapelli 6 – 2000 0.01 – 7 0.01 – 0.03 Rasoio elettrico 15 – 1500 0.08 – 9 0.01 – 0.03 Aspirapolvere 200 – 800 2 – 20 0.13 – 2 Lampada a fluorescenza 40 – 400 0.5 – 2 0.02 – 0.25 Forno a microonde 73 – 200 4–8 0.25 – 0.6 Le notevoli variazioni alla medesima distanza dall’origine dipendono da differenze costruttive di minore o maggiore schermatura. E’ stata recepita in Italia la direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici). Ad introdurre la normativa comunitaria in Italia è il decreto legislativo 1 agosto 2016, n. 159, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2016, in vigore dal 2 settembre 2016. In particolare, il decreto modifica e integra le previsioni già presenti in materia nel Titolo VIII, capo IV, del Decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. La norma impone che non possono essere superati i valori limite di esposizione ed indica il livello di azione che rappresenta la quantità oltre la quale occorre assumere in iniziative per contenere il rischio. I campi elettromagnetici sul luogo di lavoro possono causare effetti diretti o indiretti. Tra gli effetti diretti potrebbero verificarsi i seguenti: − vertigini e nausea − effetti su organi sensoriali, nervi e muscoli provocati da campi a bassa frequenza. Relativamente al settore delle costruzioni, considerata la tipologia di attività svolta e visti i dati di letteratura, il rischio risulta di lieve entità e nell’attività di ufficio è ancora minore. E’ richiesta una valutazione specifica, elaborata conformemente alle guide pratiche della Commissione europea, solo per lavoratori particolarmente a rischio che per l’attività fossero esposti al rischio in esame: - - - lavoratori che portano dispositivi medici impiantati attivi (stimolatori cardiaci, defibrillatori cardiaci, impianti cocleari, impianti nel tronco encefalico, protesi dell’orecchio interno, neurostimolatori, codificatori della retina, pompe impiantate per l’infusione di farmaci) lavoratori che portano dispositivi medici passivi (protesi articolari, chiodi, piastre, viti, clip chirurgiche, clip per aneurisma, stent, protesi valvolari cardiache, anelli per annuloplastica, impianti contraccettivi metallici e tipi di dispositivi medici impiantabili) lavoratori portatori di dispositivi medici indossati sul corpo (pompe esterne per infusione di ormoni, ecc) lavoratrici in gravidanza. Pertanto è necessario che i lavoratori portatori di dispositivi medici impiantati attivi o passivi e di dispositivi medici sul corpo dichiarino tale stato al datore di lavoro o al medico competente, come prescritto dall’articolo 210 del D. Lgs. n.81/08 e s.m.i.. Con riferimento alle lavoratrici che svolgono attività di ufficio, deve essere dichiarato lo stato di gravidanza, ancorché l’attività di ufficio preveda livello di rischio molto modesto. Laddove un lavoratore segnali effetti indesiderati o inattesi sulla salute, come, ad esempio, quelli sopra elencati, deve segnalarli ed il datore di lavoro, in accordo con il medico competente, prenderà le iniziative opportune al riguardo in funzione delle caratteristiche della situazione riscontrata: valutazione specifica, esami medici, misure tecniche ed organizzative, ecc. Una buona pratica di interesse comune per i lavoratori ed in particolare per chi esegue pur modeste saldature riguarda i cavi di alimentazione per i quali occorre fare attenzione ad allontanarli dal corpo. Ciò al fine di ridurre l’esposizione ed anche per migliorare l’ergonomia di lavoro. Il datore di lavoro………………………………………. La presente informativa è stata illustrata da………...............in data…………………….. e quindi distribuita con firma del lavoratore per ricevuta e per impegno a dichiarare l’eventuale situazione personale di portatore di dispositivi medici impiantati attivi o passivi e di dispositivi medici sul corpo ……………………………………………… CAMPI ELETTROMAGNETICI Direttiva 2013/35/UE Disposizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici ed abrogazione della direttiva 2004/40/UE Recepita con il Decreto Legislativo n. 159 del 1 agosto 2016, che ha apportato modifiche al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81: sostituzione degli articoli 206 – 207 – 208 – 209 – 210 – 211 – 212 – 219 inserimento di un nuovo articolo 210-bis Entrata in vigore 2 settembre 2016 Questa comune lampada, che potrebbe essere sul comodino o sulla scrivania ha, naturalmente, un cavo per l’alimentazione munito di spina. Se la spina viene infilata nella presa di corrente si genera un campo elettrico, a lampada spenta. Inserendo l’interruttore della lampada la lampadina si accende e si genera un campo magnetico per la circolazione della corrente. L’intensità dei campi elettrici è massima vicino a una carica, o a un conduttore carico, e diminuisce rapidamente allontanandosi da questi. I conduttori, come ad esempio i metalli, schermano molto efficacemente i campi elettrici. Altri mezzi, come i materiali da costruzione e gli alberi, hanno una certa capacità di schermatura. Ad esempio, i campi elettrici prodotti all’esterno da linee ad alta tensione sono attenuati dalle pareti, dagli edifici e dagli alberi. Quando gli elettrodotti sono interrati, il campo elettrico in superficie è a malapena misurabile I campi magnetici derivano dal moto delle cariche elettriche. L’intensità del campo magnetico si misura in ampere al metro (A/m); in genere, nella ricerca sui campi elettromagnetici, gli scienziati usano invece un’altra grandezza a questa collegata, l’induzione magnetica (misurata in tesla, T, o nei suoi sottomultipli come il microtesla, µT). A differenza dei campi elettrici, un campo magnetico si produce soltanto quando un apparecchio è acceso e circola della corrente elettrica. Come i campi elettrici, anche quelli magnetici sono massimi vicino alla loro sorgente e diminuiscono rapidamente allontanandosi. I campi magnetici non vengono bloccati dai materiali comuni, come le pareti degli edifici. Campi elettrici Campi magnetici 1. I campi elettrici derivano dalla tensione 2. La loro intensità si misura in volt al metro (V/m) 1. I campi magnetici derivano dalla corrente elettrica circolante 2. La loro intensità si misura in ampere al metro (A/m). Generalmente, i ricercatori usano al suo posto una grandezza associata, l’induzione magnetica (di solito misurata in microtesla, µT, o in millitesla, mT) 3. Un campo elettrico può essere presente anche se un apparecchio è spento 3. I campi magnetici esistono solo se un apparecchio è acceso e circola una corrente 4. L’intensità del campo elettrico diminuisce con la distanza dalla sorgente 4. L’intensità del campo magnetico diminuisce con la distanza dalla sorgente 5. La maggior parte dei materiali scherma in qualche misura i campi elettrici 5. I campi magnetici non sono schermati dalla maggior parte dei materiali Sorgenti naturali di campi elettromagnetici I campi elettromagnetici sono presenti ovunque nel nostro ambiente, ma sono invisibili all'occhio umano. I campi elettrici sono prodotti dall'accumulo localizzato di cariche elettriche nell'atmosfera, associato con i temporali. Il campo magnetico terrestre provoca l'orientamento dell'ago della bussola in direzione Nord-Sud ed è usato dagli uccelli e dai pesci per le loro migrazioni. -+-+-+-+-+-+-+-+Con l’occasione ricordiamo che c’è l’art. 84 del decreto 81/2009: Art. 84. Protezioni dai fulmini 1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme tecniche. è stata eseguita la valutazione per uffici e magazzino ?? “Guida non vincolante di buone prassi per l’attuazione della direttiva 2013/35/UE relativa ai Campi Elettromagnetici” Tabella 3.2. Richiesta della valutazione Tipo di apparecchiatura o luogo di lavoro L a v o r a t o r i non particolarmente particolarmente a rischio esclusi quelli a rischio con dispositivi impiantabili attivi Ufficio Televisori, lettori DVD Computer ed apparecchiature informatiche Termoventilatori, ventilatori Apparecchiature ufficio (fotocopiatrici, distruggi documenti, aggraffatrici, ecc.) Telefoni fissi, fax Forni a microonde, tostapane Apparecchi riscaldamento Apparecchi illuminazione Magazzino, officina Macchine utensili (trapano a colonna, tornio, pressa, ecc.) Procedimento saldatura ad arco (compreso MIG, MAG, TIG) Apparecchiature per la verniciatura ed il rivestimento Caricabatterie ad accoppiamento non induttivo Edilizia, cantiere Macchine da cantiere (betoniere, gru, vibratori, ecc.) in stretta prossimità Utensili elettrici mobili/trasportabili (trapani, levigatrici, seghe, ecc.) con dispositivi impiantabili attivi no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no si no no si no no no no no no no no si no no si Tabella 3.1 — Lavoratori particolarmente a rischio ai sensi della direttiva relativa ai campi elettromagnetici Esempi Lavoratori portatori di dispositivi medici Stimolatori cardiaci, defibrillatori cardiaci, impiantabili attivi impianti cocleari, impianti nel tronco encefalico, protesi dell’orecchio interno, neurostimo - latori, codificatori della retina, pompe impiantate per l’infusione di farmaci Lavoratori portatori di dispositivi medici Protesi articolari, chiodi, piastre, viti, clip impiantabili passivi contenenti metallo chirurgiche, clip per aneurisma, stent, protesi valvolari cardiache, anelli per annuloplastica, impianti contraccettivi metallici e tipi di dispositivi medici impiantabili Lavoratori portatori di dispositivi medici Pompe esterne per infusione di ormoni indossati sul corpo Lavoratrici in gravidanza INTERPELLI Decreto 81/2008 e s.m.i. Art. 12. Interpello 1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori ……………………………… 2. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per gli interpelli composta ………………………………………. 3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza. -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- Art. 26/81 - Documenti che l’impresa appaltatrice è obbligata a consegnare al committente – interpello 3/2014 la Commissione fornisce le seguenti indicazioni per il rispetto degli adempimenti previsti dal comma 1 dell’art. 26 del decreto 81/2008 e s.m.i. l’acquisizione - del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale sono elementi sufficienti a soddisfare la valutazione dell’idoneità tecnico-professionale Aggiornamento coordinatori sicurezza – interpello 19/2014 Assenze consentite la Commissione fornisce le seguenti indicazioni Anche in considerazione del fatto che detto aggiornamento può essere distribuito nell’arco del quinquennio, la frequenza deve essere necessariamente pari al 100% delle 40 ore prescritte -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- Aggiornamento coordinatori sicurezza – interpello 17/2013 Mancato completamento delle 40 ore entro i cinque anni. Aggiornamento superiore alle 40 ore: l’eccedenza può valere per l’aggiornamento successivo? la Commissione fornisce le seguenti indicazioni Il mancato aggiornamento entro i cinque anni comporta l’impossibilità di esercitare l’attività di coordinatore fino a quando le 40 ore saranno completate. Le eventuali ore di aggiornamento oltre le 40 non costituiscono credito formativo per gli anni successivi. -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- Dotazione economica del Servizio di Prevenzione e • Protezione (SPP) interno all'azienda – interpello 22/2014 ' la Commissione fornisce le seguenti indicazioni Le previsioni dell'art. 31, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 sono dirette ad assicurare che il Servizio di prevenzione e protezione disponga di tutto quanto necessario allo svolgimento dei compiti di cui all'art.33, comma l , avuto riguardo alla complessità aziendale e ai rischi presenti. In relazione alle modalità per realizzare tali finalità, la scelta di assegnare un budget è rimessa alla discrezionalità dell'organizzazione aziendale. -+-+-+-+-+-+-+-+-+- Baraccamenti di cantiere – stima del coordinatore per la progettazione dei costi – interpello 25/2014 la Commissione fornisce le seguenti indicazioni Il punto 4.1.3 dell’allegato XV stabilisce che “le singole voci dei costi per la sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende la posa in opera ed il successivo smontaggio, l’eventuale manutenzione e l’ammortamento”. Pertanto le spese di manutenzione dei baraccamenti vanno ricomprese tra i costi della sicurezza. Parimenti le spese di riscaldamento/condizionamento, nonché di pulizia, risultando necessarie per il corretto utilizzo devono essere ricomprese tra i costi della sicurezza. -+-+-+-+-+-+-+-+-+- Lavoratori autonomi – verifica dell’idoneità tecnico-professionale nell’ambito del titolo IV del decreto 81/2008 s.m.i. la Commissione fornisce le seguenti indicazioni Premesso che l’art. 21/81 prevede che i lavoratori autonomi hanno la facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che l’allegato XVII indica tra i documenti che il lavoratore autonomo deve presentare gli attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal decreto 81 (come, ad esempio, nel caso della formazione necessaria per effettuare lavori in ambienti confinati, obbligatoria anche per lavoratori autonomi). Pertanto, un committente o un’impresa affidataria sono tenuti a verificare il possesso, da parte del lavoratore autonomo, della documentazione di cui all’allegato XVII, ma non ad esigere l’esibizione degli attestati inerenti la formazione e l’idoneità sanitaria, salvo quanto sopra evidenziato. -+-+-+-+-+-+-+-+-+- Presenza contemporanea di più imprese affidatarie nel medesimo cantiere. - Obbligo dell’impresa affidataria di essere anche esecutrice di tutte o parte delle opere. - Modalità per la verifica dell’idoneità delle imprese affidatarie. - Modalità ed assiduità per la verifica da parte del datore di lavoro dell’impresa affidataria delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati interpello 13/2014 la Commissione fornisce le seguenti indicazioni - Il committente può stipulare diversi contratti e, conseguentemente nel cantiere possono esservi più imprese affidatarie (art. 89, comma 1, lettera i del decreto 81”008 e s.m.i. – impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente……) - L’impresa affidataria può eseguire direttamente l’opera impegnando proprie risorse umane e materiali ovvero appaltare l’intera opera o parte di essa ad imprese subappaltatrici o a lavoratori autonomi, con l’obbligo di rispettare quanto disciplinato dall’art. 97/81 - L’idoneità delle imprese affidatarie deve essere effettuata con le modalità di cui all’allegato XVII al decreto 81/2008 e s.m.i. - “il legislatore ha assegnato all’impresa affidataria l’importante ruolo di verificare concretamente in cantiere il rispetto delle prescrizioni poste a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Si tratta di compiti di coordinamento e di gestione operativa del cantiere, con controllo del livello di sicurezza in tutte le lavorazioni svolte sia dai propri lavoratori, sia dai subappaltatori” (parere del 22/07/2010 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici Nell’ultimo punto la Commissione ha ritenuto di inserire un parere dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (parere 22/07/2010) che però riguarda un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori. L’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente. Modalità e assiduità delle verifiche devono essere valutate tenendo conto di vari fattori, quali la complessità dell’opera, la varie fasi di lavoro, l’evoluzione e le caratteristiche dei lavori. Interpello 16/2015 L’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito “alla corretta interpretazione della figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi ai sensi dell’art. 136 del decreto 81/2009, e in particolare ai compiti ad esso assegnati e ai requisiti di formazione, anche in confronto con quelli ricadenti sul preposto ex articolo 2 comma 1, lettera e)”. la Commissione fornisce le seguenti indicazioni. L’individuazione della figura del preposto, ai sensi dell’art. 2, comma. 1, lett. e), d.lgs. n. 81/2008, non è obbligatoria in azienda ma è una scelta del datore di lavoro in base all’organizzazione ed alla complessità della sua azienda. Il preposto è un soggetto dotato di un potere gerarchico e funzionale, sia pure limitato, e di adeguate competenze professionali al quale il datore di lavoro fa ricorso in genere allorquando non può personalmente sovraintendere alla attività lavorativa e controllare l’attuazione delle direttive da lui impartite. Lo stesso preposto è destinatario ope legis dello svolgimento delle funzioni esplicitate nell’art. 19 del d.lgs. n. 81/2008. Pertanto mentre la necessità di ricorrere all’individuazione di uno o più preposti, ai sensi dell’art. 2, co 1, lett. e) del d.lgs. n. 81/2008. è strettamente correlata all’organizzazione aziendale che, facoltativamente, ogni datore di lavoro si è data, esistono alcuni casi particolari (come ad esempio per il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali, lavori di demolizione, montaggio e smontaggio dei ponteggi, ecc.), in cui il legislatore richiede specificatamente che i lavori siano effettuati sotto la diretta sorveglianza di un soggetto preposto e gerarchicamente sovraordinato ai lavoratori che effettuano tali attività, che ovviamente può essere lo stesso datore di lavoro purché abbia seguito gli appositi corsi di formazione. Da ciò discende che il preposto addetto al controllo nelle fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi deve partecipare, oltre ai corsi di formazione o aggiornamento disciplinati dall’Allegato XXI del d.lgs. n. 81/2008, anche al corso di formazione previsto dall’art. 37. co. 7, del d.lgs. n. 81/2008. Si pone in evidenza, inoltre, che il d.lgs. n. 81/2008 prevede la presenza di un preposto anche nell’ambito di altre attività ritenute pericolose quali quella relativa alla costruzione, sistemazione, trasformazione o smantellamento di una paratoia o di un cassone nei cantieri temporanei o mobili per le quali è ugualmente richiesta la diretta sorveglianza di un preposto (art. 149. co. 2, d.lgs. n. 81/2008) così come per i lavori di demolizione negli stessi cantieri edili che devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti (art. 151 d.lgs. n. 81/2008). Per tali figure non è prevista dal decreto alcuna formazione specifica aggiuntiva rispetto a quella di cui all’articolo 37, comma 7 del d.lgs. n. 81 del 2008, nell’ambito della quale dovranno, pertanto, essere trattati i rischi e le misure concernenti tali attività. interpello n. 7/2016 art. 97- 3-ter. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione. L’allegato XVII al decreto 81- Idoneità tecnico professionale – al primo punto specifica: 01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97. Occorre evidenziare che il legislatore non ha stabilito il livello di formazione minimo degli addetti all’attuazione dell’art. 97, per cui vi sono non poche difficoltà per soddisfare l’obbligo posto in capo al committente o al responsabile dei lavori. Per risolvere il problema è stato proposto interpello all’apposita Commissione, che ha fornito le seguenti indicazioni: In relazione alla verifica dell’obbligo di cui all’art. 97, c. 3-ter, del decreto 81, occorre evidenziare che il legislatore non ha stabilito il livello di formazione minima degli addetti all’attuazione del citato art. 97. Pertanto si ritiene che il committente o il responsabile dei lavori, acquisendo attraverso la verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese (allegato XVII d.lgs. n. 81/2008) “il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97”, dovrà verificarne l’avvenuta specifica formazione con le modalità che riterrà più opportune, anche attraverso la richiesta di eventuali attestati di formazione o mediante autocertificazione del datore di lavoro dell’impresa affidataria. VARIE quanto segue è stato oggetto in vari tempi di circolari Uso di scale a pioli nelle attività di cantiere Alfine di chiarire ciò che la legge stabilisce in proposito appare necessario l’esame degli articoli 107 e 111, comma 3, del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. Art. 107. Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile. Art. 111. Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota 3. Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. La semplice lettura dei testi riportati evidenzia: • • l’attività su scala a pioli (semplice o doppia) è possibile senza prescrizioni particolari ove l’altezza di possibile caduta dell’operatore sia non superiore a metri 2 l’attività su scala a pioli (semplice o doppia) con l’operatore esposto al rischio di caduta da un’altezza superiore a metri 2 (ossia per attività/posto di lavoro in quota) è possibile solo se si tratta di un lavoro di breve durata con rischio limitato oppure se le caratteristiche non modificabili dei luoghi non consentono altri sistemi ritenuti più sicuri Ovviamente, la posizione del lavoratore sulla scala è legata all’altezza del punto di intervento: se, ad esempio, dovesse chiudere un buco su una parete posto a metri 2,5 di altezza opererà stando attorno ad un metro da terra e, quindi, con rischio di caduta da altezza inferiore a 2 metri, senza necessità di particolari misure, mentre se il buco fosse a metri 4,5 di altezza dovrà portarsi oltre due metri, con rischio di caduta da altezza superiore a metri 2, ricadendo quindi nell’ipotesi di posto di lavoro in quota con le limitazioni sopra indicate dalla legge. Impianti elettrici - verifiche e controlli D.P.R. n. 462/2001 –impone la denuncia dell’impianto di terra entro 30 giorni dalla messa in funzione mediante invio all’INAIL ed alla ASL o ARPA della dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore qualificato al fine della verifica - l’articolo 86 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. ha introdotto un ulteriore obbligo a carico del datore di lavoro, ossia il controllo dell’impianto secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica per accertare lo stato di buona conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, controllo che può essere eseguito – come conviene – dal medesimo installatore qualificato. - è prevista l’emanazione di un decreto interministeriale di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti di Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ma il controllo prescritto deve essere comunque eseguito, anche in assenza di tale decreto, con verbalizzazione o relazione datata firmata, da tenere a disposizione dell’organo di controllo. - la determinazione della frequenza dei controlli – legata al tipo di impianto, agli ampliamenti o modifiche ed anche alla cura nell’utilizzo – è lasciata al datore di lavoro. Sorveglianza sanitaria. - nell’art. 18 del decreto 81/2008 e s.m.i. “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, al comma 1, lettera g) “inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico” - La norma è tassativa ed anche ritardi modestissimi nel rispetto dei tempi previsti sono oggetto di contravvenzione. Ricordare anche che l’art. 41/81 e s.m.i. prescrive nel comma 2, lettera e ter), la visita medica precedente la ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi. Nel mese di maggio 2015 fu organizzata una riunione sugli obblighi dell’impresa affidataria, con distribuzione di documentazione relativa (bozza di verbale per la sospensione dei lavori del subappaltatore, bozze verbali per le riunioni artt. 95 e 96 del decreto 81/2008 s.m.i.) Un recentissimo infortunio ha portato alla ribalta l’ adempimento di tali obblighi: in un cantiere lo stoccaggio del legname – specificatamente puntelli di legno accatastati fino all’altezza di quasi 5 metri – ha provocato la caduta di un puntello del peso di circa 18 chilogrammi che ha colpito alla spalla un lavoratore che transitava provocando una frattura. Il funzionario dell’organo di vigilanza ha contestato all’impresa affidataria il mancato adempimento di quanto prescritto dall’art. 97, comma 3, del decreto 81/2009 s.m.i. ed al CSE l’art. 92 punto e). La prognosi per l’infortunato è superiore a 40 giorni, per cui dovrebbe aprirsi il procedimento penale. Ponteggio metallico – verifica degli elementi prima del montaggio (D.L.gs 81/08 e s.m.i. – allegato XIX) Il sottoscritto……………………………………… nella sua qualità di (indicare la qualifica o mansione, tenendo conto del tipo e dello scopo della revisione) ha provveduto il…………………………….presso (cantiere o magazzino) alla revisione degli elementi di ponteggio metallico (indicare, possibilmente, la marca ed il tipo) da impiegare nel cantiere di……………………………. Dopo attento esame dei singoli elementi condotto secondo le indicazioni dell’allegato XIX al Decreto L.gs 81/08 e s.m.i., sono stati selezionati quelli in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti(1) e che, quindi, possono essere utilizzati. firma del revisionatore ……………………………………… (1) tra i requisiti richiesti dalle norme vigenti deve essere considerata anche la prescritta difesa dagli agenti nocivi esterni (verniciatura/catramatura) Ponteggio metallico fisso dopo montaggio Il sottoscritto ………………………………………………..responsabile del cantiere sito……………………………………ha proceduto il giorno…………………all’esame del ponteggio installato nel cantiere, al fine di assicurarsi che il montaggio sia stato eseguito conformemente al progetto ed a regola d’arte. L’attento esame condotto ha portato alla conferma di quanto sopra. Il responsabile del cantiere …………………………………………….. Verifiche durante l'uso dei ponteggi metallici fissi (D.L.gs 81/08 e s.m.i. – allegato XIX) ad intervalli periodici n° regolare verifica Controllare che il disegno esecutivo: 1 Sia conforme allo schema tipo fornito dal fabbricante del ponteggio; Sia firmato dal responsabile del cantiere per conformità agli schemi tipo forniti dal fabbricante del ponteggio; Sia tenuto in cantiere, a disposizione degli organi di vigilanza, unitamente alla copia del libretto di cui all'autorizzazione ministeriale. si no 2 Controllare che per i ponteggi di altezza superiore a 20 metri e per i ponteggi non conformi agli schemi tipo: Sia stato redatto il progetto, firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione; Che tale progetto sia tenuto in cantiere a disposizione dell'autorità di vigilanza, unitamente alla copia del libretto di cui all'autorizzazione ministeriale. 3 4 5 6 Controllare che vi sia la documentazione dell'esecuzione, da parte del responsabile di cantiere, dell'ultima verifica del ponteggio di cui trattasi, al fine di assicurarne l'installazione corretta ed il buon funzionamento. Controllare che qualora siano montati sul ponteggio tabelloni pubblicitari, graticci, teli o altre schermature sia stato redatto apposito calcolo, eseguito da Ingegnere o da Architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, in relazione all'azione del vento presumibile per la zona ove il ponteggio è montato. In tale calcolo deve essere tenuto conto del grado di permeabilità delle strutture servite. Controllare che sia mantenuto un distacco corretto tra il bordo interno dell'impalcato del ponteggio e l’opera servita (cm 20) Controllare che sia mantenuta l'efficienza dell'elemento parasassi, capace dì intercettare la caduta del materiale dall'alto. 7 Controllare il mantenimento dell'efficienza del serraggio dei giunti, secondo le modalità previste dal fabbricante del ponteggio, riportate nel libretto di cui all'autorizzazione ministeri aIe. 8 Controllare il mantenimento dell'efficienza del serraggio dei collegamenti fra gli elementi del ponteggio, secondo le modalità previste dal fabbricante del ponteggio, riportate nel libretto di cui all'autorizzazione ministeriale. Controllare il mantenimento dell'efficienza degli ancoraggi, secondo le modalità previste dal fabbricante del ponteggio riportate nel libretto di cui all'autorizzazione ministeriale. 9 Controllare il mantenimento della verticalità dei montanti, ad esempio con 10 11 l'utilizzo del filo a piombo. Controllare il mantenimento dell'efficienza delle controventature di pianta e di facciata mediante: controllo visivo della linearità delle aste delle diagonali di facciata e delle diagonali in pianta; controllo visivo dello stato di conservazione dei collegamenti ai montanti delle diagonali di facciata e delle diagonali in pianta; controllo visivo dello stato di conservazione degli elementi di impalcato aventi funzione di controventatura in pianta. 12 Controllare il mantenimento in opera dei dispositivi di blocco degli elementi di impalcato 13 Controllare il mantenimento in opera dei dispositivi di blocco o dei sistemi antisfilamento dei fermapiedi Data…………………………… Verifica dei ponteggi dopo violente perturbazioni atmosferiche o interruzione del lavoro (art. 137 D.Lgs 81/2008 s.m.i.) elementi verificati verticalità montanti serraggio giunti efficienza ancoraggi e controventi varie condizioni eventuali interventi data………………………… verificatore: nome prolungata qualifica Verifica periodica delle condizioni dei DPI Cantiere…………………………………Data……………………………………… Lavoratore elmetto Condizioni dei DPI in dotazione calzature guanti altro DPI in cantiere a disposizione DPI Cinture/imbracature di sicurezza Cuffie a protezione dell’udito Condizioni Il verificatore……………………………… art.77 comma 4, lettera a)del decreto 81/2008 e s.m.i. il datore di lavoro mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni di igiene mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante Ricordare che le imbracature anticaduta devono essere verificate annualmente dal fabbricante o da un soggetto indicato dal fabbricante Verifica del funzionamento degli interruttori differenziali (uffici, magazzino, officina, cantiere) E’ ben nota l’importante funzione svolta dagli interruttori differenziali (cosiddetti salvavita) per la sicurezza dei lavoratori. Come ogni apparecchiatura, peraltro, anche gli interruttori differenziali possono non intervenire quando sarebbe necessario. Il mancato intervento può dipendere da fattori diversi, come l’interruzione del conduttore di protezione in qualche punto del circuito oppure un vero guasto dell’apparecchiatura. Il primo problema è di competenza dell’elettricista, mentre il secondo può essere facilmente evitato, o almeno ridotto, mediante una semplice prova consistente nel premere il pulsante apposito installato sull’interruttore. Per l’effettuazione di questa verifica, priva di rischi per l’esecutore, deve essere attuata la seguente procedura: • • • • con cadenza quindicinale (o secondo le indicazioni del fabbricante) si dovrà provvedere alla verifica del funzionamento degli interruttori differenziali installati premendo l’apposito pulsante, cosa che deve provocare lo scatto dell’apparecchiatura la prova deve essere programmata in orario di pausa o a fine giornata o prima dell’inizio del lavoro, in quanto se è pur vero che – come già evidenziato - non vi sono rischi per il verificatore, l’improvvisa mancanza di corrente seguita dal ripristino potrebbe costituire fattore di rischio per chi utilizza apparecchiature elettriche ovvero essere causa di seri problemi per talune apparecchiature elettroniche l’esito della verifica, con data e firma del verificatore, deve essere riportato sul modulo che segue insieme al numero o sigla identificativa dell’interruttore qualora l’interruttore non scattasse, deve essere avvertito immediatamente il responsabile lasciando disinserito l’interruttore ed esponendo avviso di divieto di utilizzo interruttore data esito regolare irregolare provvedimenti assunti firma