, . Per la mancata consegna di un pap test Referto in ritardo, si al danno da perdita di chance Selene Passasi Spetta il risarcimento del danno daperditadi chance perla morte di una paziente malata di cancro, informata in ritardo del suo stato di salute. La donna ha infatti perso,perilritardo,laconcreta possibilità di vivere il tempo restante nel modo meno doloroso possibile. Lo ha affermato il Tribunale di Trento, conia s entenza 893 del 22 settembre 2oi6 (giudice Attanasio). Lacausaprendelemosse dalla citazioneper danni dell'ospedale e dell'aziendasanitariapresentata dal vedovo della paziente, alla quale nel 2007 venne riscontrato un carcinoma, mediante un pap test eseguito su prescrizione del medico che l'aveva visitata in intra-moenia. Mala donna apprese la diagnosi solo cinque mesi dopo, quando la figlia ritirò il referto.Lapazienteiniziòlachemioterapiamamori amaggio de12o08 a seguito diuno shock settico.Ilvedovo presentò quindi domanda di risarcimento dei danni morali e materiali e da perdita di chance per tardiva informazione sull'esito dell'esame: l'amministrazione, vista la gravità del referto, avrebbe dovuto contattare immediatamente lapaziente. Il Tribunale, premesso che l'indagine va condotta in base al criterio del "più probabile che non", boccia la domanda di risarcimento del danno da morte (provocata dallo shock settico e non dalla patologia tumorale), mariconoscelaperditadi chance, pur riducendo di netto la somma chiesta dal ricorrente. Si tratta infatti di domande distinte secondo il giudice, che si allinea alla sentenza 21245/2012 della Cassazione, prendendo le distanze dalla tesi dell'infrazionabilità del diritto al risarcimento causato da una determinata condotta, affermata dall a pronuncia 17879/2on della Cassazione. Il giudice definisce la perdita di chance come«perditadellapossibilità consistente di conseguire il risultato utile di cui risul ti provata lasussistenza».Dato chenelgenerale dovere d'informazione del paziente rientra quello di dargli notizia degli esiti degli accertamenti, specie se positivi, il danno da perdita di chance è ravvisabile nei casi in cui il malato, anche se una pronta informativa non avrebbe potuto salvarlo, abbia comunque, per via del ritardo o dell'inadempimento, perso delle opportunità che statisticamente aveva (si veda la sentenza 7195/2o14dellaCassazione).Nella vicenda esaminata dal giudice, la paziente, se la comunicazione del referto delpaptestfosse stata fatta senza ritardo, «avrebbe potuto sottoporsi al solo intervento chirurgico, evitando così il trattamento chemioterapico e le deterioricondizionidivita che essonecessariamente comporta sotto il profilo sia fisico che psicologico». La chance persa, e quindi il danno, siidentificano in questo caso «nellapossibili tàdiconservare,durante ildecorso dellamalattia,unamigli ore qualitàdell avita» (sentenza 23846/2008 della Cassazione). Il tribunale ha quindi riconosciuto al vedovo il risarcimento del danno daperditadichance,maperun importo ridotto rispetto a quello richiesto perché il danno è stato calcolato in base alla durata del ciclo chemioterapico. Un ulteriore risarcimento, più elevato, sempre per la perdita di chancemain questo caso «consistente nella perdita della possibilità di sopravvivenza», è stato riconosciuto per ilritardo nellagestione dell'emergenza a seguito dello schock settico. ® RIPRCS ZION E RISERVATA