Cassazione Civile
DEPOSITO (C ONTRATTO DI) - OBBLIGAZIONI E C ONTRATTI - RESPONSABILITA' C IVILE
C ass. civ. Sez. III, Sent., 03-02-2012, n. 1619
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco - Presidente
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere
Dott. UCCELLA Fulvio - rel. Consigliere
Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 1837/2008 proposto da:
ECOCLEAN SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante Sig. P.P.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S TOMMASO D'AQUINO 47, presso
lo studio dell'avvocato CASTAGNINO Flora, che la rappresenta e difende
unitamente all'avvocato PERCOCO FEDERICA giusta delega in atti;
- ricorrente contro
C.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 26,
presso lo studio dell'avvocato MORELLI Massimo, che lo rappresenta e
difende giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 13703/2007 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il
04/07/2007; R.G.N. 79039/2005. udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 21/12/2011 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;
udito l'Avvocato NICOLETTA GERVASI per delega;
udito l'Avvocato MASSIMO MORELLI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE
Ignazio, che ha concluso per l'accoglimento.
Fatto
Diritto
P.Q.M.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Roma, quale giudice di appello, il 4 luglio 2007 condannava
la società Euroclean al risarcimento dei danni subiti da C.C., nella misura
di Euro 1.500,00 oltre spese di lite, che aveva consegnati alcuni abiti alla
stessa per la pulitura e che erano andati distrutti a causa di un incendio
verificatosi nel locale di lavanderia, dovuto ad atti vandalici.
Il Tribunale riformava integralmente la decisione del Giudice di Pace di
Roma che aveva respinto la domanda del C., argomentando che fosse
difficile definire un incendio provocato da atti vandalici come caso fortuito.
Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione la EUROCLEAN
s.r.l., affidandosi a tre motivi.
Resiste con controricorso P.P.M., erede del C., che ha depositato memoria.
Motivi della decisione
1.-Osserva il Collegio che ai fini metodologici, va considerato che dalle fasi
di merito si evince in modo inequivoco che il rapporto giuridico intercorso
tra le parti ebbe qualificarsi come contratto d'opera, cui è accessoria l'
obbligazione di deposito.
E ciò è tanto più vero che con l'unico motivo di appello il C. censurava la
sentenza di primo grado in questi termini:
"violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1256, 1177, 2697 c.c.".
Infatti, l'appellante precisava che la EUROCLEAN non aveva usato la
diligenza qualificata di cui all'art. 1176 c.c., comma 2, e, comunque, ex
art. 1256 c.c., non trattandosi di risarcimento in forma specifica, l'
obbligazione poteva e doveva essere estinta per equivalente in danaro (v.
p. 4 atto di appello, riportato a p. 8 ricorso e non disconosciuta in questa
sede dal resistente).
2.-Ciò posto, è evidente, altresì, che ci si trova dinanzi ad un contratto
d'opera (lavaggio di capi di abbigliamento, affidati per l'occasione a
soggetto qualificato), che include ai sensi dell'art. 1177 c.c. l'obbligazione
di custodire la merce fino alla riconsegna nei modi dovuti, per cui risponde
di inadempimento all'accessoria obbligazione di i custodia, colui che si è
obbligato alla relativa prestazione tipica del contratto concluso, qualora la
merce consegnata va perduta o distrutta.
Infatti, in tal caso, il depositario è tenuto a provare, se la cosa va perduta
o distrutta, di avere osservato la diligenza del buon padre di famiglia,
ossia che la perdita o la distruzione è avvenuta per causa a lui non
imputabile (Giurisprudenza costante: di recente Cass. n. 6048/10; Cass. n.
20995/03).
La qualificazione del rapporto su cui le parti hanno accettato il
contraddittorio, per come emerge dagli atti di causa, induce a sottolineare
che erroneamente il giudice dell'appello abbia argomentato e statuito nel
caso in esame, circa una responsabilità extracontrattuale che era stata
dedotta solo nella comparsa conclusionale dall'appellante C..
In tal modo argomentando, e di riflesso statuendo, il giudice a quo ha
dato credito ad una vera e propria mutatio libelli.
Infatti, se corrisponde al vero che il giudice del merito ha il potere di
interpretare la domanda, al di là della formulazione delle parti, è ormai jus
receptum che questo potere va coordinato con il sistema tipico della
impugnazione e, quindi, in ragione dell'effetto devolutivo della stessa,
deve ritenersi precluso al giudice di secondo grado di mutare la
qualificazione data dal giudice di primo grado e accettata dalle parti e
ribadita anche con l'atto di impugnazione.
Nel caso in esame, come già ricordato, le conclusioni di cui alla citazione
di appello riguardavano l'errata applicazione di alcuni principi in tema di
responsabilità contrattuale. Solo nella comparsa conclusionale, che, come
è noto, ha carattere illustrativo delle ragioni esposte e precisate in sede di
conclusioni (v. Cass. n. 6354/96), come, peraltro, lo stesso resistente
riconosce, vi fu un mutamento di causa petendi.
Di qui, l'accoglimento del primo motivo (violazione e falsa applicazione
degli artt. 112 e 345 c.p.c. con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3),
corredato da conferente quesito di diritto, con l'assorbimento degli altri
due motivi.
La sentenza impugnata va, quindi, cassata e nell'ambito del motivo
accolto va rinviata al Tribunale di Roma, in diversa composizione, che
provvedere anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, e
nell'ambito del motivo accolto cassa e rinvia al Tribunale di Roma, in
diversa composizione, che provvedere anche sulle spese del presente
giudizio di cassazione.
c.c. art. 1176
c.c. art. 1177
c.c. art. 1777
c.c. art. 1778
c.c. art. 2222
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