LA PERDITA DI “CHANCE” CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE DELL’AVVOCATO Il risarcimento del danno per perdita di una chance rappresenta una tematica che suscita oggi un sempre maggiore interesse. La giurisprudenza ha infatti identificato questa nuova tipologia di pregiudizio inserendola nel sistema della responsabilità civile con proprie caratteristiche. La teorizzazione di questa nuova tipologia di danno, si inserisce nel più generale processo di allargamento delle frontiere del danno risarcibile, processo che si è spinto fino al punto di accordare la risarcibilità a situazioni giuridiche soggettive diverse dai diritti soggettivi assoluti e, segnatamente, ai diritti relativi e alle stesse aspettative legittime. I Giudici affermano che la chance, intesa come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, “non è una mera aspettativa di fatto, ma un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d’autonoma valutazione (quale) perdita della 1 possibilità di conseguire un qualsivoglia risultato utile”. La perdita di chance non costituisce dunque un caso di sottrazione al patrimonio del danneggiato d’utilità già acquisite, né rappresenta un’ipotesi d’utilità future, ma certe. Chi perde una chance perde non un incremento patrimoniale ma una speranza d’incremento patrimoniale. La perdita di chance non è una deminutio patrimonii, quanto, piuttosto, una deminutio spei. La perdita di chance, pertanto, si considera come “un’attitudine attuale del soggetto e non futura, costituente economicamente una componente del patrimonio professionale del soggetto, in modo molto simile ad un avviamento professionale dello stesso”. Il passaggio obbligato, per aderire a tale impostazione teorica, era quello di accantonare la concezione secondo cui solo la lesione del diritto assoluto poteva dar luogo a risarcimento: snodo superato dal giudice di legittimità, il quale ha da tempo affermato che anche la 2 lesione del diritto di credito e dell’aspettativa legittima, costituisce danno risarcibile. Quando si verifica il danno, l’utilità si considera già presente nel patrimonio del danneggiato proprio nella forma della possibilità di conseguire un risultato favorevole. La chance, quindi, viene considerata risarcibile di per sé, poiché ad essa viene attribuito un valore economico, il quale, esistendo già nel patrimonio del danneggiato, va qualificato come danno emergente. Ulteriore conseguenza è che il danno da perdita di chance è un danno presente e non un danno futuro. La perdita della possibilità di guadagnare un risultato utile si risolve per esempio, in una lesione della libertà contrattuale, e pertanto in danno emergente da perdita di una possibilità attuale. La riparazione del danno da perdita di chance è realizzabile, reintegrazione di per regola nella equivalente, forma attraverso della un risarcimento del danno espresso in una somma monetaria. 3 Infatti, se la perdita della chance si è, di fatto, verificata, essa sarà normalmente riparabile attraverso il risarcimento del danno per equivalente, mentre, se non si è ancora realizzata (poiché la possibilità favorevole ancora sussiste) non sarà configurabile “un vero e proprio” danno da perdita di chance. La quantificazione del danno da perdita di chance costituisce la seconda delle fasi del processo logico che il giudice deve seguire. Ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 916/1973 che “in tema di risarcimento del danno per mancato lucro futuro, il giudice, come in ogni valutazione del danno deve compiere un processo logico che si articola in due fasi distinte: la prima relativa alla certezza del danno, la seconda relativa alla sua quantificazione; mentre, quando il danno deriva dalla perdita di un bene o dal venir meno di un situazione di vantaggio, la certezza della sua esistenza è in re ipsa, per cui resta solo il problema della sua corretta determinazione, per la quale il giudice deve trarre argomenti dalle prove dedotte 4 ricorrendo, nel caso, a criteri equitativi. Quando si tratta di danni consistenti nel mancato sorgere di una situazione di dell’esistenza vantaggio, del danno anche il deve problema essere risolto unicamente sul piano della prova”. La determinazione del quantum debeatur in relazione al danno da perdita di chance va effettuata rapportando il danno risarcibile alla valutazione della probabilità perduta, nel senso che il danno deve essere quantificato sulla base delle concrete probabilità di guadagno. Nell’ambito del risarcimento per perdita di chance ha assunto, negli anni, un’importante rilevanza la giurisprudenza inerente alla responsabilità dei professionisti, ed in particolar modo degli avvocati. Per comprenderla appieno è necessario un breve excursus sulla natura di questo tipo di responsabilità, ed in particolare sulle conseguenze dell’inadempimento dell’obbligazione di mandato professionale assunta dal legale, nei confronti del cliente. 5 Il contratto di patrocinio è sostanzialmente un rapporto di mandato retribuito, che viene disciplinato dalle norme generali sulla responsabilità contrattuale. Come il medico, il notaio, cosi anche l’avvocato o il commercialista, ove svolga funzioni di legale davanti le commissioni tributarie, risponde del proprio errore professionale, se questo deve attribuirsi a colpa, se egli cioè non ha adottato nello svolgere la sua attività professionale la diligenza del buon professionista. Dopo, quindi un breve disamina sulla complessa problematica della responsabilità del professionista; delle differenze tra il concetto di “ obbligazione di mezzi” e “ obbligazione di risultato”; si procede direttamente all’analisi significative in tema delle di sentenze più responsabilità del professionista nel danno da perdita di chance. In concreto si analizzerà: A) la colpa professionale dell’avvocato e la chance di vittoria del cliente; B) la responsabilità del professionista presentazione del ricorso alla per mancata commissione tributaria; C) la responsabilità dell’avvocato per negligente perdita della lite tra “ certezza” e 6 “probabilità” di un diverso esito del giudizio; D) l’errore dell’avvocato, l’appello tardivo e la chance di vincere il processo. Perdita della chance di vincere il processo- Il nodo cruciale dell’intera tematica viene ad individuarsi, non tanto nell’accertamento della colpa professionale, quanto piuttosto nella verifica di un danno certo e attuale che fosse casualmente riconducibile alla medesima condotta colposa. Infatti, per esempio, il diniego di tutela risarcitoria al cliente soccombente per la palese negligenza del suo patrocinatore, deriva proprio dalla difficoltà di provare con certezza che qualora la condotta del professionista fosse stata diligente, l’esito del giudizio sarebbe stato favorevole. A questo punto si viene così a creare un danno, qualificabile come lucro cessante, che può essere risarcito solo in quanto “conseguenza” dell’inadempimento. Consistendo quest’ultimo in una condotta omissiva del professionista, il “collegamento giuridico” tra fatto e conseguenze dannose non può che fondarsi su 7 un giudizio ipotetico e, perciò, probabilistico circa l’esito che il processo avrebbe avuto qualora il legale avesse compiuto tempestivamente l’atto richiesto. Appare chiaro quindi, che presumere ragionevolmente un certo comportamento delle parti nel corso di un processo ipotetico implica una valutazione basata sull’id quod plerumque accidit. La “ ragionevole certezza” ,richiamata nelle sentenze prese in esame,è intesa come parametro alla stregua del quale operare l’accertamento del nesso di causalità, altro non può significare se non elevato grado di probabilità. Nell’ambito di tale trattazione, più volte, esponendo le problematiche della responsabilità del professionista per il danno da perdita di chance, è stata accennato il profilo della perdita di chance nella responsabilità medica. Responsabilità medica che ha molti punti in comune con la responsabilità del professionista ma numerose sono anche le problematiche che differenziano, ad esempio la perdita di chance di vincere un processo; dalla perdita di chance di guarigione. 8 Importante è quindi valutare, seppur sommariamente, anche la responsabilità medica ed il danno da perdita di chance. In fine si analizzerà lo stadio attuale degli studi sul danno da perdita di chance e le critiche mosse a questa tipologia di danno. In concreto, la perdita di una “possibilità favorevole” si delinea quale danno risarcibile a condizione che il danneggiato dimostri, anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, la sussistenza di un valido elemento causale tra il fatto e la ragionevole probabilità della verificazione futura del danno”. Danno che non dev’ essere meramente ipotetico od eventuale, bensì concreto ed attuale e che quindi, non va commisurato alla perdita del risultato, ma alla mera possibilità di conseguirlo. In questo modo sono state superate le obiezioni di molti interpreti che, in passato, avevano qualificato la chance quale lesione di un interesse di mero fatto, come tale irrisarcibile. 9 La chance si pone allora quale “ entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d’autonoma valutazione, onde la sua perdita, id est la perdita della possibilità di conseguire un qualsivoglia risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura una lesione all’integrità del patrimonio la cui risarcibilità è , quindi conseguenza immediata e diretta del verificarsi di un danno concreto ed attuale”. 10