La responsabilità civile della pa (art. 28 Cost., artt. 1218 e 2043 c.c.) Art. 28 della Costituzione A) I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. B) In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici (responsabilità diretta). Art. 1218 c.c. (responsabilità contrattuale): Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Artt. 1337 e 1338 c.c. (responsabilità precontrattuale): Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede. Se una parte, conoscendo o dovendo conoscere l ’ esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all’altra parte, è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto. Art. 2043 c.c. (responsabilità extracontrattuale): Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Un ’ attività dannosa è imputabile alla pa quando sussiste un rapporto di occasionalità necessaria con il servizio prestato dall’amministrazione Un danno è ingiusto anche quando sia inferto ad un interesse legittimo (Cass., n. 500/1999) Tutela giurisdizionale (art. 7 della legge Tar, come modificato dalla legge n. 205 del 2000) Il ga, nell ’ ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica L ’ azione di annullamento è pregiudiziale all’azione di condanna Tutela giurisdizionale (art. 7, comma 4, c.p.a.) Sono attribuite alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali, pure se introdotte in via autonoma. La responsabilità dei funzionari è limitata alle ipotesi di dolo e di colpa grave La responsabilità della pa richiede unicamente la dimostrazione di un oggettivo disfunzionamento