02 Il testamento biologico e l`eutanasia in Europa

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9-01-2007
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DAL DIRITTO NAZIONALE
Il testamento biologico
e l’eutanasia
in Europa
Un quadro normativo frammentario A livello europeo non c’è ancora una disciplina uniforme che stabilisca
la rilevanza delle direttive anticipate1 e del testamento
biologico nei singoli Stati membri. Sono state adottate solo norme di principio.
Nel 1976 il Consiglio di Europa2 ha adottato una raccomandazione3, la n. 779, circa i diritti dei malati e dei morenti, nella quale si afferma che i diritti da garantire ai malati sono: dignità, integrità, informazione, cure, rispetto
della volontà e diritto a non soffrire inutilmente.
Manca, in Europa, una disciplina
uniforme in merito alla rilevanza
del testamento biologico
Nella raccomandazione vengono individuati tre casi in cui
sussiste il problema circa la possibilità di rinunciare o meno al prolungamento delle cure: malato preagonico,
analgesia invasiva e presenza di dichiarazioni di volontà con le quali persone capaci di intendere e volere rifiutano trattamenti idonei a prolungare la loro vita.
Nel 1997 è stata adottata la Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina, sottoscritta anche dall’Italia,
1
Disposizioni che un soggetto può impartire in ordine a scelte concernenti la propria salute per il tempo in cui si trovasse in stato di incapacità.
2
Organizzazione istituita nel 1949, con sede a Strasburgo, cui aderiscono 43 Stati europei, anche non appartenenti all’UE. È chiamata a
discutere e promuovere iniziative per la soluzione di problemi comuni ai Paesi europei.
3
Atti emanati dal Consiglio d’Europa. Non hanno efficacia giuridica
negli Stati europei fino a quando i loro conenuti non sono recepiti
dalle leggi nazionali.
100
nella quale vengono fissate norme di principio relative
alla protezione della persona in tutte le sue condizioni
esistenziali (salute, malattia ecc.). In particolare, l’art. 9
prevede che la volontà espressa anteriormente da un
paziente, che al momento del trattamento non sarà in
grado di manifestare la sua volontà, sarà presa in considerazione.
È interessante analizzare la rilevanza del testamento biologico in Spagna ed in Olanda poiché nel primo caso si
tratta di un Paese, come l’Italia, fortemente cattolico, mentre il secondo è il primo Paese europeo nel quale è stata
adottata una legislazione relativa all’eutanasia ed alla rilevanza da attribuire alle direttive anticipate e al testamento
biologico.
Il legislatore spagnolo non riconosce
il testamento biologico ma tutela
la volontà di una persona in merito
alle cure a cui sarà sottoposta
L’esperienza spagnola… Nel 1989 in Spagna
la Conferenza episcopale
ha proposto una forma di
testamento vital: le dichiarazioni in esso contenute dovrebbero essere
considerate come espressione della volontà di chi
le ha sottoscritte circa le
terapie che si intendono
praticare. Il documento
della Conferenza episcopale spagnola prevede
anche alcune disposizioni
quali il rifiuto di rimedi
sproporzionati o straordinari in situazioni dove
non è prospettabile la
guarigione, il rifiuto dell’eutanasia attiva, l’applicazione di cure palliative, il desiderio di pace e
della presenza dei familiari oltre che della assistenza religiosa per i malati terminali.
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AL DIRITTO COMUNITARIO
Il testamento vital non è espressamente riconosciuto dal
legislatore spagnolo.
Tuttavia si ammette che una persona capace di intendere
e di volere possa manifestare la volontà di non essere
mantenuta in vita artificialmente e di non dover essere
sottoposta a trattamenti medici sproporzionati, con riferimento ai possibili benefici di cui potrebbe giovarsi, nell’eventualità di una futura impossibilità di rinnovare la
propria volontà.
… e quella olandese L’Olanda è l’unico Paese, allo stato attuale, che ha approvato una legge che non elimina i
reati di eutanasia e di suicidio assistito ma pone delle
condizioni in presenza delle quali i medici che aiuteranno
i pazienti a ricorrere alla “dolce morte” saranno scriminati. La legge riconosce in modo esplicito la validità di
una dichiarazione scritta del paziente in cui questi esprime l’intenzione di ricorrere all’eutanasia.
Il medico, però, deve avere informato il paziente sulla situazione attuale e futura e sulla non esistenza di una soluzione alternativa alla morte. Il medico dovrà essere sicuro che il paziente abbia fatto una scelta volontaria, ben
meditata, a fronte della previsione di sofferenze insopportabili. È inoltre tenuto a consultarsi con un collega indipendente, che dovrà verificare il rispetto delle
condizioni previste dalla
legge e dare per iscritto il
proprio consenso.
Per quanto riguarda i minori fra i 12 e i 16 anni è
necessaria l’approvazione
del genitore o del tutore,
mentre se i minori hanno
un’età compresa tra i 16 e i
18 anni i genitori devono
essere solo consultati.
È prevista anche l’esistenza di commissioni di verifica che dovranno controllare il rispetto di tutte le
condizioni stabilite dalla
legge e, in caso di mancato rispetto, presentare denuncia alla magistratura.
Tratto e adattato
da Ilaria Perinu,
Il testamento biologico
LESSICO
Definisci sinteticamente i termini evidenziati nel testo.
RIPASSO…
1. Nel nostro ordinamento come classificheresti il diritto alla salute? A quale categoria di diritti appartiene? Quali sono le caratteristiche di questa categoria?
2. Che cosa è la capacità di intendere e di volere?
3. Come si definisce nel nostro ordinamento colui
che è temporaneamente sprovvisto di questa capacità?
4. Chi è il tutore? Da chi è nominato? Per quali soggetti?
5. Anche in Italia la legge, quando parla di minorenni,
in alcuni casi tratta diversamente coloro che hanno
già compiuto i 16 anni. Sai fare qualche esempio
concreto?
… PER COMPRENDERE IL TESTO
1. Esiste in Europa una disciplina comune su testamento biologico e/o eutanasia?
2. Nella raccomandazione n. 779/1976 si parla di casi
in cui è possibile rinunciare al prolungamento delle
cure. Quali sono questi casi?
3. In che cosa consiste il testamento vital? Da chi è stato redatto? Ha il valore di una legge dello Stato?
4. L’Olanda non ha abrogato i reati di eutanasia e di
suicidio assistito, e tuttavia consente l’eutanasia. Come è giuridicamente possibile questo?
APPROFONDISCO E RIFLETT0
1. In Italia esiste una legge che preveda il testamento
biologico? E una legge che preveda l’eutanasia?
2. In Olanda la legge stabilisce che nel caso in cui un
minore tra i 16 e i 18 anni richieda l’eutanasia, i genitori devono essere soltanto ascoltati mentre non è
necessaria la loro approvazione. Quale è la tua opinione in proposito?
3. In base a ciò che hai finora letto e studiato, prova a
riflettere attentamente sull’eutanasia e sul testamento biologico, e a discuterne con i tuoi compagni, con
l’insegnante e con chi vive con te.
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