SALVA Società di Mutuo Soccorso Sede sociale e Direzione

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SALVA Società di Mutuo Soccorso Sede sociale e Direzione Generale Via Arrigoni, 31 - 35010 Vigonza (PD)
Tel. +39 049 6226044 – Fax +39 049 89368330 [email protected] www.salvamutua.com
Codice Fiscale, Partita I.v.a. e iscrizione al Registro delle Imprese di Padova n. 04689260281 Rea di Padova n. 410310
Società autorizzata all’esercizio del mutuo soccorso ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818 e successive modifiche
attuate dall’art 23 della Legge 17 Dicembre 2012, n.221, Conversione in Legge, con modificazioni del decreto legge
18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese".
CHI È SALVA – SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO
Le mutue sono state istituite e sono regolamentate dalla Legge 3818 del 15 aprile 1886
recentemente rivista dall’art 23 della Legge 17 Dicembre 2012, n.221, Conversione in Legge,
con modificazioni del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti
per la crescita del Paese”
Tali leggi stabiliscono che:
Le società di mutuo soccorso non hanno finalità di lucro, ma perseguono finalità di interesse
generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso l'esclusivo
svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di una o più delle seguenti attività:
a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed
invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura
delle malattie e degli infortuni;
c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci
deceduti;
d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in
condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali
personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.
Salva e una società di mutuo soccorso istituita ai sensi delle predette leggi, è iscritta all’albo
Albo Società Cooperative Iscritta con il numero C100081 ai sensi e per gli effetti dell’ex art.23
c.1 d.l. n.179/2012 alla categoria societa' di mutuo soccorso.
Essa ha come obiettivo primario quello di:

Erogare sussidi economici ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio
economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari.

Erogare servizi di assistenza e ricollocamento lavorativo.

Tutelare economicamente i soci nel proprio ambito lavorativo e familiare.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Possono essere soci di Salva tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta, compresi i
minori di età, considerato che in tal caso i rapporti con la Società saranno svolti da chi esercita
la potestà genitoriale o la tutela nel pieno rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia
di partecipazione di minori di età in società.
Socio ordinario: tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta purché in regola con il
versamento della quota e degli eventuali contributi determinati dall’Assemblea. La loro
ammissione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione di Salva.
• sottoscrivendo la domanda di ammissione fornita da Salva;
• pagando la quota di adesione una tantum fissata da Salva in € 10 (dieci/00), da pagare in
un’unica rata alla sottoscrizione della domanda di ammissione a Socio. L’ammontare della
quota potrà essere modificato di anno in anno con deliberazione del Cda;
 il relativo impegno a pagare i contributi associativi e aggiuntivi nella misura stabilita dal
Consiglio di amministrazione. Il contributo associativo annuale è fissato in Euro 5,00
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Società autorizzata all’esercizio del mutuo soccorso ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818 e successive modifiche
attuate dall’art 23 della Legge 17 Dicembre 2012, n.221, Conversione in Legge, con modificazioni del decreto legge
18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese".
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(cinque/00) e potrà essere modificato di anno in anno con delibera del Cda.Il Socio
Ordinario in virtù della adesione alla Mutua e al pagamento del contributo associativo
annuale, avrà diritto a quanto riportato nel regolamento aggiuntivo denominato “Contributo
Associativo annuale” .
Per le persone fisiche non residenti nel territorio italiano, il domicilio è equiparato alla
residenza ogni qual volta tale riferimento sia contenuto nello Statuto, nel Regolamento e nelle
clausole delle prestazioni allegate a quest’ultimo.
Soci invitanti le persone fisiche che introducono all’interno della mutua per determinate
tipologie di servizi i cosiddetti soci invitati che possono essere stranieri; il beneficiario dei
servizi mutualistici è l’invitato. I Soci invitanti ed i soci invitati devono versare i contributi
associativi, non hanno diritto di voto, non possono partecipare alle assemblee, non possono
essere eletti a cariche sociali.
Socio onorario: le persone fisiche o giuridiche che attraverso la loro adesione possono
favorire in modo rilevante il perseguimento degli scopi della società. Non hanno diritto di
usufruire delle prestazioni erogate dalla società.
Soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche che effettuano conferimenti patrimoniali, a
titolo di liberalità, per il raggiungimento degli scopi sociali. I Soci sostenitori non devono
versare i contributi associativi, non hanno diritto di voto, non possono partecipare alle
assemblee, non possono essere eletti a cariche sociali e non hanno diritto ad ogni e qualsiasi
assistenza mutualistica.
Soci partecipanti sono le persone giuridiche che ne facciano richiesta attraverso la
sottoscrizione del modulo di adesione, per sé stessi e/o i propri dipendenti/associati/iscritti.
Possono essere soci partecipanti anche le persone fisiche che rientrano nella richiesta di cui
sopra, attraverso la sottoscrizione del modulo da parte della Società, Associazione, Azienda,
Enti di cui fanno parte ed anche a seguito di convenzioni sottoscritte, definite in base alle
previsioni contenute in contratti collettivi di lavoro, sia nazionali che integrativi e aziendali degli
stessi. In caso di interruzione della convenzione per la quale hanno aderito alla Mutuo
Soccorso, i partecipanti, su loro richiesta scritta, possono acquisire la qualifica di soci ordinari.
I soci partecipanti non hanno diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali. Tra
i soci partecipanti dovrà essere nominato per ogni Società/Associazione/Azienda/Ente un socio
ordinario che dovrà essere indicato negli appositi moduli forniti dalla Mutuo Soccorso. Sono
considerati altresì soci partecipanti le persone facenti parte del nucleo famigliare dei soci
ordinari che abbiano fatto richiesta di sussidi per i famigliari stessi.
Socio fruitore sono tutte le persone fisiche, purché siano dipendenti, associati, iscritti di un
Socio Aderente che ha sottoscritto specifiche convenzioni. Possono farne richiesta attraverso il
modulo di adesione per se stessi e/o il proprio nucleo famigliare. Il Socio Fruitore ha l’obbligo
del versamento della quota associativa, non ha diritto al voto, non può essere eletto alle
cariche sociali, ma ha diritto ai sussidi ed alle prestazioni e assistenze mutualistiche indicate
nelle convenzioni a lui accessibili.
Soci aderenti, sono le persone giuridiche, Società, Associazione, Azienda, Enti che abbiano
aderito a specifiche convenzioni deliberate. I Soci Aderenti non sono tenuti al versamento di
quote associative ne di alcun contributo. Non hanno diritto ad usufruire dei Sussidi né di
prestazioni e di assistenze mutualistiche di alcun tipo, né direttamente, né nominando persone
fisiche a tale scopo. Altresì i soci Aderenti non hanno diritto di voto e non possono partecipare
alla composizione degli organi sociali.
LA FISCALITÀ
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Lo Stato agevola l’adesione a enti (senza scopo di lucro) o casse (mutue) aventi fine
esclusivamente assistenziale, sia nei casi di adesione collettiva che per quella individuale,
seppur con modalità diverse :
1. Per il singolo o per la famiglia, dall’imposta lorda sono detraibili, il 19% della somma
corrispondente al piano mutualistico prescelto (eccetto i contributi associativi di base
annuale), versati dagli stessi a società di mutuo soccorso così come previsto dall’art.
15, comma 1, lett.1-bis) del T.U.I.R.
2. Per i dipendenti e le aziende non concorrono a formare reddito da lavoro, i contributi di
assistenza sanitaria, versati dal datore di lavoro o lavoratore, a fini assistenziali,
esclusivamente in favore di enti o casse, così come previsto dall’art. 51 del T.U.I.R.;
DETRAZIONI EX. ART 15 TUIR
I contributi associativi versati dai Soci alle Società di Mutuo Soccorso operanti nei settori
previsti dall’art. 1 della legge 3818 del 1886 quale é Salva società di mutuo soccorso, sono
detraibili dalle imposte fino al massimo di € 1.291,14. (art 15 del TUIR – Testo Unico Imposte
sui Redditi DPR 917/1986). Rientrano in tale agevolazione anche i liberi professionisti con
partita iva.
La detrazione dei contributi associativi versati ad una Società di Mutuo Soccorso non fa cumulo
con le detrazioni previste per le polizze vita e infortuni. Per altro i premi relativi alle polizze
sottoscritte con Compagnie di assicurazione non sono fiscalmente detraibili.
DETRAZIONI EX. ART 51 TUIR
Le Società di Mutuo Soccorso perseguendo finalità esclusivamente assistenziale possono
fungere da cassa di assistenza sanitaria.
La normativa applicabile ai contributi versati ad una cassa di assistenza in relazione ai redditi
di lavoro dipendente, è quella prevista dall’ art. 51, comma 2, lett.a) del TUIR (testo unico
delle imposte sui redditi) approvato con D.P.R. 22/12/86 n. 917 e successive modifiche ed
integrazioni che contiene, appunto, la disciplina dei contributi versati dal datore di lavoro e dal
lavoratore stabilendo condizioni e limiti per la non concorrenza degli stessi al reddito di lavoro
dipendente. Il comma 2 del predetto articolo recita: “non concorrono a formare
reddito":
a) .... i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o
casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di
accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il
decreto del Ministro della salute… per un importo non superiore complessivamente ad €
3.615,20. .. “.
Dal 2010 i contributi di assistenza sanitaria sono deducibili fino all’importo di 3615,20 euro a
condizione che gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso (a questi equiparate),
operino negli ambiti di intervento stabiliti con il Decreto del Ministro della Salute.
Tale Decreto ha stabilito che per poter beneficiare della deducibilità, i Fondi Sanitari
collettivi aziendali previsti dall’art 51 comma 2, lett.a) del TUIR debbano, a far tempo
dal 2010, destinare almeno il 20% delle erogazioni, complessivamente garantite ai
propri assistiti a prestazioni socio-sanitarie e/o di assistenza odontoiatrica.
Il beneficio fiscale viene accordato ai contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di
lavoro o dal lavoratore solo se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:
I contributi devono essere versati ad una cassa avente esclusivamente finalità assistenziale; Il
versamento dei contributi alla cassa di assistenza deve essere previsto da uno specifico
contratto o accordo collettivo o da un regolamento aziendale.
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Il contributo versato dal lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro direttamente dalla
retribuzione lorda del dipendente,a monte dell’imposizione fiscale. Pertanto, la certificazione
che il datore di lavoro deve rilasciare ai propri dipendenti in qualità di sostituto d’imposta a
norma dell’art. 7bis del D.P.R. 29/9/73 n. 600 (modello CUD), dovrà indicare in apposita
casella l’ammontare dei contributi sanitari versati alla cassa di assistenza che non hanno
concorso a formare il reddito di lavoro dipendente.
La copertura sanitaria deve riguardare tutti i dipendenti appartenenti alla medesima
categoria,ma è possibile diversificare le prestazioni tra dirigenti, quadri, impiegati, operai.
Per il datore di lavoro l’importo dei contributi versati alla cassa di assistenza costituisce costo
per lavoro dipendente integralmente deducibile dal reddito d’impresa calcolato ai fini IRES.
Un’ulteriore agevolazione di cui usufruiscono i contributi a carico del datore di lavoro versati
alle Casse di assistenza è la ridotta aliquota contributiva sociale prevista dall’ art. 6, del D. lgs
2 Settembre 1997 n. 314. I suddetti contributi, in luogo della contribuzione sociale ordinaria,
sono infatti soggetti ad un contributo di solidarietà del 10% che deve essere devoluto alle
gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori.
Il lavoratore dipendente nel momento in cui ottiene dalla cassa di assistenza il rimborso delle
spese sanitarie sostenute, potrà avvalersi, in sede di dichiarazione personale dei redditi, della
deduzione dal reddito o della detrazione d’imposta nella misura del 19% che spetta
sull’importo che eccede 129,11 euro, limitatamente alla parte di spesa rimasta
effettivamente a suo carico e non rimborsata dalla cassa di assistenza.
Le prestazioni sanitarie erogate dalla cassa di assistenza sono esenti da qualunque
tipo di tassazione ai sensi dell'art.6, comma 2, del TUIR.
L’ Azienda può anche stabilire di intervenire solo in parte al pagamento dei contributi per la
cassa o il fondo, ma comunque può avere interesse a favorirlo quale incentivo allo spirito di
gruppo aziendale che può ripercuotersi positivamente nelle relazioni industriali e
quindi sul rendimento produttivo.
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