Storia del diritto romano - Università degli Studi dell`Insubria

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DAI GRACCHI A SILLA
LA NASCITA DELLE PRIME FORME DI POTERE PERSONALE
GAIO MARIO DI ARPINO (HOMO NOVUS)
console per la prima volta nel 107 a.C., imposto dagli equites nel comando
della guerra contro Giugurta re di Numidia (la guerra fu vinta in 2 anni,
Giugurta fu catturato e ucciso e il regno fu assegnato a suo fratello Gauda,
debole di mente e di provata fedeltà)
Mario formò in tale occasione l’esercito arruolando (cosa mia vista) volontarii
fra i nullatenenti (capite censi) -> inizio formazione eserciti professionali,
mercenari, fedeli non più alla res publica ma al loro comandante, bisognosi
di essere sempre operativi in quanto alimentati dalla speranza di vittorie e di
bottino
Rivestì il consolato dal 104 al 100 (guerra contro le tribù germaniche dei
Teutoni e i Cimbri; non si fece ricorso alla prassi della prorogatio imperii e
alla nomina a pro console per evitare che altri, i consoli, potessero rivestire
un imperium superiore al suo)
L’elezione al consolato del 100 a.C. (il sesto)
fu alquanto contrastata, Mario, temendo
di essere politicamente isolato, fece causa
comune con Lucio Appuleio Saturnino
(tribuno della plebe nel 103, nel 100 -> lex
agraria, che assegnava ai veterani di
Mario le terre della Gallia) e con Gaio
Servilio Glaucia (tribuno della plebe nel
101, nel 100 pretore)
Fu una breve alleanza, Glaucia con l’appoggio di
Saturnino presentò la sua candidatura al consolato
rompendo gli equilibri (Mario si oppose, accusandolo di
non avere rispettato le procedure richieste; Glaucia e
Saturnino vennero poi accusati di avere eliminato Gaio
Memmio anch’egli candidato al consolato, la nobilitas,
gli equites e la plebs urbana e Mario fecero causa
comune, i due ex tribuni vennero arrestati e linciati
dalla folla)
QUESTIONE CONCERNENTE L’ESTENSIONE
DELLA CITTADINANZA ROMANA (AGLI ITALICI)
Durante la guerra contro i Cimbri e i Teutoni, Mario aveva conferito la
cittadinanza romana a singoli soldati o ad intere unità alleate di
estrazione italica, come compenso per atti di valore
Altri alleati italici si erano fatti iscrivere nelle liste del censimento senza
averne diritto
• 95 a.C. Lex Licinia Mucia (rogata da Lucio Licinio Crasso, l’oratore,
e da Quinto Mucio Scevola, il giurista) quaestio contro chi si
comportasse da cittadino senza esserlo)
• 91 a.C. il tribuno Marco Livio Druso propose che si concedesse la
cittadinanza romana agli Italici federati (rogatio Livia de civitate
Latinis et sociis danda, 90 a.C. poco prima della votazione venne
assassinato)
BELLUM SOCIALE (91-88)
• Obiettivo socii italici: ottenere la cittadinanza romana o, diversamente,
l’indipendenza, dando vita a una nuova struttura politica di tipo federale
Corfinium = Italica)
• 90 a.C. Lex Iulia de civitate latinis (et sociis) danda (proposta dal
console Lucio Giulio Cesare, lontano parente del futuro dittatore) ->
concesse la cittadinanza a tutti gli italici che non avessero preso le armi
• 89 a.C. Lex Plautia Papiria de civitate sociis danda -> concesse la
cittadinanza a tutti coloro che entro 60 gg., residenti in Italia, avessero
dichiarato a Roma al pretore peregrinus di volere divenire cittadini
• 89 a.C. Lex Pompeia de Transpadaniis (proposta dal console Pompeo
Strabone) -> riconobbe il ius Latii ai popoli situati tra il Po e le Alpi,
dunque fuori dall’Italia propriamente intesa
• I nuovi cives non vennero iscritti in tutte le 35 tribù ma solo in 8-10
LUCIO CORNELIO SILLA
Console nell’88 a.C.
Gli fu affidato il comando della guerra contro Mitridate VI,
re del Ponto, in Asia Minore (preferito a Caio Mario)
Caio Mario venne a patti con i populares, in particolare
con il tribuno della plebe Publio Sulpicio Rufo del quale
sostenne le proposte volta a:
- ricomprendere i nuovi cives italici in tutte le 35 tribù
- ‘ut Sillae imperium abrogeretur’ -> il trasferimento del
comando della guerra contro Mitridate VI da Silla a
Mario
• Silla muove dalla Campania, ove si trovava il suo
esercito, e marcia su Roma (dentro il pomerio).
• Con un s.c. ultimum fece dichiarare Caio Mario che
fuggì in Africa e Publio Sulpicio Rufo che fu ucciso
hostes rei publicae (il senato dichiarò la nullità delle
leggi sulpicie, cassate perché ritenute imposte con la
forza).
• RIFORME 88 A.C.
• Lex de comitiis centuriatis et de tribunicia potestate
• Lectio senatus (600 anche tra i suoi seguaci e i sui
soldati)
• Ripristinato l’ordine riparte per il Ponto (87-83 a.C.)
• Mario ne approfitta per tornare a Roma (L. Cornelio
Cinna suo partigiano viene eletto console per l’87,
terrà il consolato sino all’84; si attuano vendette e
stragi)
• Mario assunto il 7^ consolato muore agli inizi dell’86
a.C.
• Cinna assassinato nell’84 (Ancona) dai suoi
stessi soldati ammutinatisi innanzi alla
prospettiva di muovere contro Silla
• Nell’83 a.C. Silla sbarca a Brindisi e il 25
agosto dell’82 entra in armi a Roma (inizio
guera civile)
• Mancando i consoli, i senatori proclamarono l’interregnum;
divenuto interrex il princeps senatus Lucio Valerio Flacco,
partigiano di Silla, propose nell’82 a.C. una Lex Valeria de Sulla
dictatore legibus scribundis et rei publicae constituendae (per 3
anni 81-79 a.C.? 24 littori)
• Liste di proscrizione, aperte sino al 1 giungo dell’81 (beni
immobili venduti e terreni confiscati e assegnati ai veterani,
l’unico modo per sfuggire all’esecuzione sommaria era l’esilio, i
discendenti perdevano il ius honorum, in pratica venivano
emarginati del tutto dalla vita pubblica: 600 cavalieri e 90 senatori
furono uccisi)
LEGES CORNELIAE 88-82 a.C.
-
de comitiis centuriatis
de tribunicia potestate (imago sine re)
Iudiciaria (queaestiones perpetuae attribuite alla nobilitas senatoria)
de provinciis ordinandis (proconsules e propraetores - imperium domi /
imperium militiae)
- De magistratibus (30 anni l’età questoria, 40 e 43 quelle minime per
rivestire la pretura e il consolato; anticipò da novembre a luglio l’elezione
dei consoli per l’anno successivo)
- 8 pretori, 20 questori
- 15 auguri e 15 pontefici
- frumentationes (abolite)
79 a.C. Silla si ritira a vita privata (morì nel marzo del 78)
GNEO POMPEO
79 a.C. eletti al consolato Marco Emilio Lepido (Quinto Lutazio
Catulo)
Tentativo di Lepido di rescindere gli acta di Silla
Sue proposte:
Richiamo a Roma dei proscritti e restituzione a loro e ai loro figli dei
diritti politici perduti e dei patrimoni confiscati, ripristino delle
frumentationes, restituzione ai legittimi proprietari delle terre
confiscate da Silla e assegnate ai veterani, ripristino dei poteri dei
tribuni della plebe
Per impedire la piena realizzazione di tali obiettivi il senato ricorse
ancora una volta allo strumento del senatusconsultum ultimum
(Lepido fu dichiarato hostis rei publicae)
I due eserciti della repubblica, quello al comando di Lepido e quello
al comando di Catulo si fronteggiarono (Catulo beneficiò anche
dell’intervento di Gneo Pompeo (figlio di Pompeo Strabone) che
riuscì ad arruolare un gran numero di truppe)
Lepido, sconfitto, morì in Sardegna ove si era rifugiato
Nello stesso tempo Roma dovette affrontare
- Ripresa conflitto contro Mitridate 74 a.C. (Lucio Licinio Lucullo)
- Rivolta schiavi in Italia meridionale 73-71, cui aderirono anche i
più poveri fra i contadini liberi (gladiatore trace Spartaco) ->
sconfitti dall’esercito romano guidato da Lucio Licinio Crasso
(Luvania, 71) e definitivamente annientati dall’esercito di
Pompeo che ritornava dalla Spagna ove aveva sconfitto gli ultimi
seguaci di Lepido che ivi si erano rifugiati
Alleanza elettorale tra Pompeo e Crasso (eletti consoli nel 70)
In quell’anno:
Lex Pompeia Licinia de tribunicia potestate 70 a.C.
Lex Aurelia iudiciaria, proposta dal pretore Lucio Aurelio Cotta 70 a.C. (1/3
senatori - 1/3 equites equo publico - 1/3 equites equo privato)
Ascesa di Pompeo: attribuzione comandi e poteri straordinarii
• 67 a.C. Lex Gabinia de bello piratico (tribuno Aulo Gabinio, concesso a
Pompeo privato cittadino, l’imperium proconsolare triennale, su tutto il
Mediterraneo e per 50 miglia entro la terra ferma, comando di 20 legioni e
flotta di 500 navi)
• 66 a.C. Lex Manilia de imperio Cn. Pompei (conferito un imperium
triennale comprensivo del governatorato delle province d’Asia, Bitinia e
Cilicia, per condurre la guerra contro Mitridate VI conclusa con successo
nel 63: Mitridate si suicidò -> esonerato Lucio Licinio Lucullo che stava
conducendo il conflitto, peraltro, vittoriosamente)
• Ristabilito l’ordine in Oriente, Pompeo nel dicembre del 62 a.C. tornò
in Italia (congeda l’esercito a Brindisi, nel gennaio 61 arriva nei pressi di
Roma e ottiene il trionfo)
Non era forse stato animato da intenti legalitari, bensì dal fatto di ritenersi
arbitro della politica romana
Invece la maggioranza della nobilitas si schierò contro di lui
Nonostante l’appoggio datogli da Cicerone, il senato non ratificò
l’ordinamento da lui dato alla nuove province di: Bitinia-Ponto e Siria,
né una legge agraria a favore dei di lui veterani
Politicamente isolato, decide di riallearsi con Licinio Crasso, grazie anche
alla mediazione operata da Caio Giulio Cesare, pretore nel 62, quindi
proconsole della Spagna ulteriore (messosi in luce in occasione della
congiura di L. Sergio Catilina, 63 a.C.),
I^ Triumvirato, per 5 anni: accordo privato
• Cesare, console nel 59, fece votare una serie di
provvedimenti favorevoli agli altri due triumviri
• 2 Leges agrariae pro veterani anche se estesa ai patres
familias con almeno 3 filii, dichiarava l’inalienabilità
dei lotti (motivi graccani);
• Lex de provincia Asiae con la quale concesse ai
publicani amici di Crasso, che avevano l’appalto del
tributo asiatico, una forte riduzione dei loro impegni),
• Fece approvare l’assetto dato da Pompeo alla BitiniaPonto e alla Siria
• in cambio ottenne con la
• Lex Vatinia de provincia Caesaris (tribuno cesariano P.
Vatinio),
• l’imperium sulle due poovince della Gallia Cisalpina (con
l’aggiunta dell’Illirico) e della Gallia Narbonese e il
comando di 4 legioni (per 5 anni: dall’1-3-59 all’1.3.54)
• - Luglio 56 a.C. a Lucca (la città più meriodionale della
provincia delle Gallie) prorogato il Triumvirato per altri 5
anni (Giulia, figlia di Cesare, sposa di Pompeo)
• - Pompeo e Crasso (consoli per il 55 a.C., quindi il primo
governo della Spagna - in realtà rimase a Roma e vi
mandò dei legati -, il secondo della Siria, vi morirà nel 53
a Carre, Mesopotamia nord-occidentale)
• - 55 a.C. Cesare si vide da una lex Pompeia Licinia de
provincia C. Iulii Caesaris prorogato per altri 5 anni (fino
a tutto il 49) il proconsolato sulle Gallie e sull’Illirico
• - 54 a.C. muore Giulia
• 53-52 periodo di disordini a Roma: elezioni ritardate,
dilagare corruzione da parte dei candidati, abuso del
veto da parte dei tribuni (interreges)
• - febbraio 52 a.C., un s.c.u.: Pompeo è eletto, a seguito
di proposta presentata dall’interrex Servio Sulpicio,
previo parere favorevole del senato, che ora teme
l’eccessiva popolarità di Cesare, consul sine collega
(cumula il consolato e il proconsolato)
• Cesare ambisce a presentarsi nel 49 candidato al consolato per il 48
a.C. (dopo un decennio dal consolato del 59 a.C.) senza lasciare la
sua provincia e, quindi, senza dismettere l’imperium proconsolare,
per il qaule chiede gli venga concessa una proroga di 1 anno (in
modo che non debba scadere l’1.3.50, sebbene le Gallie fossero
oramai pacificate) e il controllo dell’esercito (temeva che, una volta
dismesso l’imperium e tornato a Roma, il senato lo potesse accusare
per le malversazioni e gli eccidi compiuti nelle Gallie)
• Un plebiscito proposto collettivamente dai tribuni plebis nel 52 a.C.
gli accordò la facoltà di candidarsi pur essendo assente da Roma.
• Si diffuse ad arte la notizia che il proconsolato di Cesare era
scaduto il 1 marzo del 50 (i 5 anni sarebbero, cioè, decorsi a
partire dalla lex Pompeia di proroga e non dalla scadenza del
primo quinquennio, nel 54).
• - una Lex Pompeia de iure magistratuum aveva stabilito che i
candidati al consolato dovessero essere inderogabilmente
presenti a Roma, sebbene un plebiscito ad hoc per Cesare, lo
avesse autorizzato a candidarsi da assente
• In ogni caso il senato dichiarò Cesare decaduto dal
proconsolato con la fine del 50
• - Delibera del senato del dicembre 50 a.C., su proposta
del tribuno C. Scribonio Curione, perché sia Cesare sia
Pompeo depongano l’imperium (370 voti favorevoli 22 contrari). Pompeo non accettò
• Il 27 dicembre con una lettera Cesare si dichiarò
pronto a dare esecuzione da parte sua a tale delibera
del senato, ma i senatori il 1^ gennaio 49 si
rimangiarono la precedente decisione e deliberarono
che Pompeo conservasse l’imperium mentre Cesare
avrebbe dovuto congedare l’esercito
• 7 gennaio 49 a.C. il senato vota il s.c. ultimum Cesare è dichiarato
hostis rei publicae
• Tra il 10 e l’11 gennaio 49 a.C. Cesare passa con l’esercito il Rubicone
(occupa Rimini)
• Entra in Roma il 1 aprile 49 a.C.
• Pompeo fugge con le sue truppe e parte del senato a Brindisi ove si
imbarca per la penisola Balcanica
• Cesare (dictator rei gerundae causa dal dicembre del 49 e console
nell’anno successivo, quando depose la dittatura) muove quindi verso la
Spagna ove si trovavano i luogotenenti di Pompeo che costringe alla
resa, si volge, quindi, verso il rivale in Oriente, giunge in Epiro e qui lo
assedia senza fortuna a Durazzo (costa illirica); si dirige in Tessaglia,
Pompeo non riesce ad approfittare del momento favorevole, a Farsalo
avviene lo scontro decisivo che vede la vittoria di Cesare (9 agosto 48)
• Pompeo si ripara in Egitto (Tolomeo XIII e la sorella-(sposa) maggiore Cleopatra
VII), psera di trovarvi asilo e aiuto dal momento che era stato lui a ristabilire sul
trono il padre del sovrano regnante, ma viene assassinato dai cortigiani del re
• Cesare muove guerra a Tolomeo XIII (Pompeo era pur sempre un senatore romano
e Cesare era per definizione un ‘vincitore clemente’)
• Nel gennaio del 47 Tolomeo XIII sconfitto muore annegato nel Nilo durante la fuga
• Cesare ebbe da Cleopatra il suo unico figlio maschio, Tolomeo-Cesarione
• Successiva campagna contro Farnace (figlio di Mitridate): celebre frase: ‘veni, vidi,
vici’
• Estate del 46, battaglia di Tapso, sulla costa orientale dell’attuale Tunisia, (suicidio di
Catone, presso il presidio di Utica), la Numidia divenne provincia Romana
• Ultimo focolaio di resistenza pompeiana in Spagna, dove si erano rifugiati i figli di
Pompeo, Gneo e Sesto, marzo 45 battaglia di Munda (tra Siviglia e Malaga)
CARICHE CESARE
CONCENTRAZIONE DI ENORMI POTERI
Dittatore nel 49 (dal 2 al 12 dicembre), nel 48 dittatore rei gerundae
causa a tempo indeterminato e contemporaneamente al
consolato prima per 5 poi per 10 anni consecutivi.
Nel febbraio 46 anche la dittatura gli venne conferita per 10 anni),
nel 45 consul sine conlega, agli inizi del 44 (circa un mese prima
del cesaricidio) la dittatura l’ebbe a vita (dictator reipublicae
constituendae), congiunta al titolo, anch’esso vitalizio di
imperator (Plutarco vene in tutto ciò la nascita di una tirannide:
Cesare univa al potere sovrano della dittatura la prerogativa di
non doverla deporre)
Titolare della tribunicia potestas nel 48 (a vita), della inviolabilità
tribunizia senza limiti di spazio nel 45;
Titolare della praefectura morum (poteri censori) nel 46
Pontefice massimo
Titolare del potere di designare la metà dei candidati alle
magistrature
Fu stabilito che apparisse sempre in pubblico con
l’26abbigliamento del trionfatore
Una sua statua fu collocata nel tempio di Quirino
Il mese Quintilis prese il nome Iulius
Appellato Imperator e Pater patriae (novello Romolo)
Nel 44 vennero coniate monete con l’effigie di Cesare capite
velato, quale pontifex maximus e con la corona di alloro
quale imperator perpetuo: fino ad allora nelle monete della
res publica erano stati rappresentati solo gli dei o i grandi
personaggi del passato da tempo defunti, ora per la prima
volta vi è inciso il ritratto di un uomo vivente, come era in
uso nelle monarchie di stampo ellenistico.
Del resto nelle province orientali Cesare era venerato quale
dio, già nel 48 a.C. un decreto delle città della provincia
d’Asia lo aveva celebrato quale ‘DIO PER RIVELAZIONE
DI MARTE E DI VENERE E COMUNE SALVATORE
DELLA VITA DELL’UOMO’
SI AFFIEVOLISCE (VIENE MENO?) IL CONFINE TRA L’UOMO E LA
DIVINITA’
ASPIRAZIONI MONARCHICHE (ADFECTATIO REGNI)? SPEDIZIONE
CONTRO I PARTI, FURONO DIFFUSE DICERIE SECONDO CUI
SAREBBE STATO PROFETIZZATO CHE IL REGNO PARTICO
SAREBBE STATO SCONFITTO DA UN REX, DI RITORNO DALLA
CELEBRAZIONE DELLE FERIAE LATINAE CESARE FU SALUTATO
COL TITOLO DI REX, CHE EGLI RESPINSE INFASTIDITO, IL 15
FEBBRAIO, ALLA FESTA DEI LUPERCALI, M. ANTONIO GLI OFFRI’
UN DIADEMA, CHE EGLI RIFIUTO’
CONGIURA, CIRCA 60 CONGIURATI, A CAPO: MARCO BRUTO, CASSIO
LONGINO, DECIMO BRUTO, TARDA MATTINA DEL 15 MARZO, IN
SENATO, ALMENO 23 PUGNALATE, SMISE OGNI RESISTENZA
QUANDO RICONOBBE BRUTO TRA GLI ASSALITORI
LEGES IULIAE
• 46 a.C. De provinciis (diverse province ottennero la civitas
optimo iure e altre il ius Latii)
• 46 a.C. De magistratibus
• 46 a.C. iudiciaria
• 46 a.C. agraria
• Il senato accresciuto da 600 a 900 membri Immissione di
cesariani, provenienti non solo dai ceti alti municipali, ma anche
dalle province e dall’esercito)
• Gli edili portati da 4 a 6
• I questori portati da 20 a 40
• I pretori raddoppiati, 16
CARICHE CESARE
Titolare della tribunicia potestas nel 48 (a vita)
Titolare della praefectura morum (poteri censori) nel 46
Titolare del potere di designare la metà dei candidati alle magistrature
Dittatore rei publicae constituendae causa nel: 49, 48 (a tempo indeterminato),
febbraio 46 (per 10 anni), agli inizi del 44 a vita
Console nel: 48, 46 (per 5 anni consecutivi), 45 (consul sine conlega), console
(per 10 anni)
Con alcuni atti pubblici di elevato valore simbolico, egli diede l’impressione,
confidando nel consenso delle masse popolari, di contemplare fra i progetti
d’innovazione costituzionale la creazione di una figura di monarca, un re
che ovviamente si sarebbe identificato con la sua persona.
L’assassinio di Cesare fu ordito e perpetrato, con spettacolare simbolismo,
nella sede dell’assemblea senatoriale (15 marzo del 44 a.C.)
DALLA MORTE DI CESARE ALLA
NASCITA DEL PRINCIPATO
Ottavio (23 settembre del 63, Giulia, sorella di
Cesare, era sua nonna, prozio), adottato e
istituito erede testamentario: prese il nome di
Caius Iulius Caesar Octavianus, poi, dal 27
a.C., Imperator Caesar Augustus (tria
nomina, praenomen, nomen, cognomen,
eccezionali)
M. Emilio Lepido (console nel 46 e nel 44 magister equitum
del dittatore Cesare) già nella notte fra il 15 e il 16 marzo
fece occupare il foro dalle truppe
Il 17 marzo M. Antonio (già valente generale e magister
equitum nel 48-46 di Cesare, ora console) convocò il
senato. Politica di compromesso: amnistia per i congiurati
(MA BRUTO E’ UN UOMO D’ONORE), confermati
nello loro cariche pubbliche e riconoscimento degli acta
Caesaris (lex Antonia de actis Caesaris confirmandis)
Antonio si impadronì delle carte e degli averi di Cesare,
affidatigli dalla vedova Calpurnia
RES GESTAE DIVI AUGUSTI
Monumentum Ancyranum (latino-greco) - Apolloniense
(greco) - Antiochenum (latino-greco)
Struttura
1. Praescriptio
2. Capp. 1-14: cariche ricoperte, onori attribuiti ad Augusto
3. Capp. 15-24: impensae fatte a favore della res publica
4. Capp. 25-34: le res gestae vere e proprie ovvero le imprese
militari compiute da Augusto
Svet. Aug., 101
Le vergini vestali consegnarono assieme a tre rotoli contrassegnati nello
stesso modo, il testamento che Augusto aveva fatto un anno e quattro
mesi prima di morire, sotto il consolato di Lucio Planco e Caio Silio, tre
giorni prima delle none di aprile e che aveva depositato presso di loro:
era scritto in due codici parte di suo pugno e parte dai suoi liberti Polibio
e Ilarione. Il tutto venne aperto e letto in Seanto. In uno dei tre rotoli
aveva riunito le disposizioni per il funerale, nell’altro aveva fatto un
elenco delle sue imprese con l’ordine di inciderlo su tavole di
bronzo da porsi davanti al suo Mausoleo, nell’ultimo aveva scritto
una relazione sommaria di tutto l’Impero: quanti soldati vi fossero
stto le insegne, e dove dislocati; quanto denaro vi fosse nell’erario e nel
fisco, quante e quali delle imposte arretrate fossero ancora da riscuotere
• Cap. I
• All’età di 19 anni, di mia iniziativa e a mie spese, misi insieme un
esercito per mezzo del quale ottenni la liberazione della res publica,
la quale era oppressa dalla dominazione di una fazione. Per tale
ragione il Senato, essendo consoli Gaio Pansa e Aulo Irzio, decretò,
a titolo di onore, di annoverarmi all’interno del suo ordine,
attribuendomi il rango di consolare relativamente all’espressione del
mio parere e mi attribuì l’imperium. Ordinò che io, quale
propretore, assieme con i consoli, provvedessi a che la res publica
non avesse a subire alcun danno. Nello stesso anno, inoltre, essendo
stati uccisi in battaglia entrambi i consoli, il popolo mi attribuì la
carica di console e quella di triumviro per la ricostituzione della res
publica’
C. Ottavio si trovava ad Apollonia dove si stava dedicando agli
studi.
Appreso dell’assassinio di Cesare, partì per Roma (vi arrivò
alla fine di aprile)
Cesare nel testamento lo aveva designato figlio adottivo e
nominato suo erede per 3/4 dell’asse ereditario
Forte dell’appoggio dei veterani di Cesare, stanziati in
Campani, si rivolse ad Antonio per reclamare quanto gli
spettava
• L’ora del confronto armato arrivò quando Antonio volle
assumere quale provincia, in luogo della Macedonia, la Gallia
Cisalpina, provincia che aveva già nel propretore Decimo Bruto
il governatore incaricato (lex de permutatione provinciarum,
giugno 44, per cinque anni) - accuse rivoltegli da Cicerone
(Filippiche).
• Alla fine del 44 si diresse verso la Cisalpina per prenderne
possesso
• S.c.u.
• Ottaviano reclutò tra i veterani del prozio un esercito privato
(crimen maiestatis?).
• Bellum Mutinense - Antonio è costretto a ritirarsi nella Gallia
Transalpina (Lepido)
Entrambi i consoli, Irzio e Pansa, morirono in battaglia
Ottaviano, si rifiutò di ottemperare all’ordine del senato di
mettersi a disposizione di Decimo Bruto (cesaricida), presentò
la sua candidatura a console per il 43 e, innanzi all’opposizione
senatoria, marciò alla testa dei suoi soldati verso Roma; console
non ancora ventenne
• Lex Pedia contro i cesaricidi in un primo tempo
ammistiati
• Accordo di Bologna tra Ottaviano, Antonio e M. Emilio
Lepido, una successiva lex Titia del 27 novembre 43 a.C.
istituiva la nuova magistratura dei IIIviri rei publicae
constituendae, di durata quinquennale
Nell’ottobre del 42, a Filippi (cittadina della Tracia), i cesariani
alleati annientarono gli eserciti dei cesaricidi (Bruto e Cassio si
tolsero la vita)
Si rese necessario per i tre triumviri procedere ad una precisa
ripartizione territoriale
Lepido -> l’Africa
Antonio -> l’Oriente e le Gallie
Ottaviano -> la Spagna (e il compito di sistemare in Italia almeno
10000 veterani - alle assegnazioni di terra a favore di questi si
oppose Lucio, fratello di Antonio, console nel 41, si addivenne
allo scontro, guerra di Perugia, in realtà le truppe del console
defezionarono)
R.G., Cap. VII
Fui uno dei triumviri per la ricostituzione
della res publica per 10 anni di seguito
[Tri]umv[i]rum rei pu[blicae c]on[s]ti[tuendae fuit per
continuos an]nos [decem.
Nel settembre del 37 (Taranto), la carica triumvirale,
scaduta l’31.12.38 (fu rinnovata per altri 5 anni (fino al
31.12.33 o 32?) - rimasto nel frattempo vedovo (morte
di Fulvia) Antonio sposò Ottavia, sorella di Ottaviano
Peraltro, nel 35 a.C. Emilio Lepido, che pretese per sé la
Sicilia, fu del tutto esautorato (diarchia), conservò la
sola carica di pontefice massimo, sino alla sua morte 12
d.C.
Il legame stretto da Antonio con la regina d’Egitto Cleopatra
Fra il 46 e il 44 era stata ospite di Cesare a Roma (TolomeoCesarione), tornata in Egitto si era sbarazzata del fratello
Tolomeo XIV,
nel 41 conobbe Antonio a Tarso, in Cilicia e indusse il triumviro a
seguirla ad Alessandria.
Dopo l’accordo di Taranto Antonio fece ritorno in Egitto,
riconobbe i gemelli avuti da Cleopatra (Alessandro Elio e
Cleopatra Selene), Cesarione venne ufficialmente
dichiarato figlio di Cesare e re, insieme con sua madre,
dell’Egitto
Antonio appariva (almeno agli occhi dei romani) come un
monarca (aveva disposto arbitrariamente del territorio
romano), desideroso di fondare una dinastia orientale
Venuto in possesso di importanti informazioni circa il
contenuto del testamento di Antonio, Ottaviano divulgò la
notizia che questi, oltre a precostituire eredità ingenti per i
figli generati da lui e da Cesare con Cleopatra, aveva altresì
disposto per la propria sepoltura ad Alessandria.
Fu dichiarata da parte del senato (e dei feziali) guerra alla
regina d’Egitto (provincia affidata ad Ottaviano)
R.G. Cap. XXV
…Tutta l’Italia spontaneamente giurò nelle mie
parole e mi proclamò comandante della guerra
in cui vinsi ad Azio. Giurarono sulle mie stesse
parole le province delle Gallie, della Spagna,
dell’Africa, della Sicilia e della Sardegna…
32 a.C. Coniuratio Italiae et provinciarum
Occidentis
• La decisione della guerra si ebbe il 2
settembre del 31 a.C., con la battaglia
navale di Azio (golfo di Ambracia).
• Un anno più tardi Ottaviano conquistò
Alessandria e l’Egitto, Antonio e
Cleopatra si tolsero la vita (1 agosto 30
ingresso
dell’esercito
romano
ad
Alessandria)
R.G. Cap. XXXIV
Durante il 6^ e il 7^ consolato, dopo che posi fine alle
guerre civili, essendo titolare la mia persona per consenso
universale di ogni supremo potere, rimisi la res publica
alle libere decisioni del senato e del popolo romano. Per
questo mio merito fui appellato tramite senatoconsulto
‘Augusto’…. Da allora fui superiore a tutti per auctoritas,
ma non ebbi alcuna potestà maggiore degli altri cives, i
quali mi furono anche colleghi nella magistratura.
Già titolare della tribunicia potestas (31)
Già princeps senatus (28)
Già console (rivestì ininterrottamente la
magistratura dal 31 al 23 a.C.)
Il 13 gennaio del 27 a.C. Ottaviano propose
al Senato la rinuncia ai propri poteri
straordinari (restitutio rei publicae)
In cambio il 15 o il 16 gennaio il Senato sancì l’attribuzione a Cesare
Ottaviano del
titolo di Augustus (In tal modo si equiparò, implicitamente,
Ottaviano all’eroe eponimo della città, al suo fondatore, Romolo)
Dell’imperium proconsulare decennale sulle province di frontiera:
es. Spagne, le Gallie, la Siria (presenza esercito) - legati di rango
consolare o pretorio, definiti, proprio per questo, legati Augusti
il Senato avrebbe continuato ad amministrare le province attraverso
proconsoli di rango consolare o pretorio, estratti a sorte, tra gli ex
consoli e gli ex pretori, secondo il modo tradizionale
23 a.C. giugno, Augusto decise, di rinunciare al
consolato,
In cambio, il Senato e il popolo gli accordarono la
potestà tribunizia a titolo vitalizio
• accompagnata dal diritto di convocare il Senato e di
poter fare una relatio (proposta) per primo in ogni
seduta di quest’assemblea (ius primae relationis).
• 23 a.C.
• Il senato e il popolo precisarono che l’imperium del
principe, diventato proconsolare, dopo la sua rinuncia al
consolato, non si sarebbe estinto quando avesse passato
il pomerium e sarebbe stato, a titolo vitalizio e, in ogni
caso, superiore a quello dei governatori delle province,
quindi esteso a tutte le province dell’Impero, non
soltanto a quelle attribuite ad Augusto nel 27, ma anche,
se necessario, alle province senatorie
• Conformemente
alla
tradizione,
l’imperium
proconsulare implicava il comando dell’esercito (maius
et infinitum)
LA C.D. LEX REGIA DE IMPERIO
VESPASIANI (dicembre 69 - febbraio 70)
TITUS FLAVIUS VESPASIANUS (17.11.9 – 23.6.79)
ADVENTUS GENS FLAVIA (Tito 79-81, Domiziano 81-96,
Nerva 96-98) - 1 luglio del 69 d.C.
• Svet. Vesp., 6.3: Tiberio Alessandro, prefetto dell’Egitto, fece
giurare le sue legioni in nome di Vespasiano (al momento legatus
Augusti pro praetore in Giudea – dalla fine del 66), nel giorno delle
calende di luglio che in seguito venne considerato come il primo
giorno del suo principato; quindi, il quinto giorno prima delle idi di
luglio (3 luglio), l’esercito di Giudea prestò giuramento in sua
presenza (cfr. anche Tac. Hist. 2.79-80)
• Si esaurisce la gens Iulio-Claudia (Tiberio 14-37, Caligola
37-41, Claudio 41-54, Nerone 54-9.6.68), fino ad allora
unica legittima detentrice del potere, trasmesso in domo,
quasi unius familiae hereditas
• L’ascesa di Vespasiano avviene nell’anno dei tre
imperatori (Galba acclamato imperator subito dopo la
morte di Nerone dai pretoriani, Otone acclamato sempre
dai pretoriani il 15 gennaio del 69, Vitellio, investito del
potere dal senato nell’aprile 69), nel longus et unus annus
(Tac. orat. 17), con lui sale al soglio imperiale
un’inopinatus ac novus princeps al quale auctoritas et
quasi maiestas quaedam deerat, appartenente ad una
casata sine ullis maiorum imaginibus
•
•
Vespasiano era un homo novus, un provinciale uscito da una famiglia di
soldati e di banchieri, (il rappresentante di quelle borghesie italiche che
sino a poche generazioni prima estranee addirittura, non già al potere
romano, ma alla civitas romana – peraltro, non sarebbero passati 50 anni
dall’ascesa del primo imperatore d’origine italica, che un altro suo grande
successore sarebbe a sua volta stato estratto dal mondo provinciale: lo spagnolo
Traiano)
Vespasiano nacque il 17 novembre del 9 d.C., in Sabina, in un villaggio non
grande, di nome Falacrinae, nei pressi di Rieti; suo nonno T. Flavio Petrone,
centurione o ‘richiamato’ (evocatus), di parte pompeiana nel corso della guerra
civile, riuscì a fuggire dallo scontro di Farsalo, ottenuto il perdono (da Cesare)
esercitò il mestiere di cambiavalute. Suo figlio, cognominato Sabino, militare di
carriera fu banchiere in Svizzera (Helvetia), dove morì. Gli sopravvissero la
moglie, Vespasia Polla e due figli nati da lei, il maggiore dei quali, Sabino, giunse
fino alla prefettura urbana, mentre il minore, Vespasiano, divenne imperatore
• Tac. Hist. 1.4.2: La scomparsa di Nerone all’inizio fu
accolta con gioia, ma poi generò sentimenti diversi, non
solo a Roma, tra i senatori, il popolo, la guarnigione, ma
anche presso tutte le legioni e i loro comandanti, poichè
era stato scoperto questo segreto dell’impero
(arcanum imperii), la possibilità che l’imperatore
fosse eletto fuori di Roma (quindi dall’esercito,
senza la partecipazione del senato e del popolo)
• Tac. Hist. 4.3.3: At Romae senatus cuncta
principibus solita Vespasiano decernit
• A Roma i senatori (all’indomani della
morte di Vitellio, avvenuta il 20 o il 21
dicembre del 69) decretarono a Vespasiano
tutti insieme i poteri soliti per i principi
•
•
•
•
(RI)SCOPERTA c.d. Lex regia de imperio Vespasiani
1346/7 (al termine dei lavori di ristrutturazione della Basilica di San Giovanni in
Laterano) Cola di Rienzo (1313-1354, presentò la c.d. lex regia de imperio Vespasiani al
pubblico, facendola alloggiare davanti al coro dei canonici della Basilica Lateranense,
in un riquadro circondato da un affresco
lettera da lui medesimo indirizzata intorno al 1350 all’arcivesco di Praga Ernesto di
Pardubitz tabula magna erea, sculptis literis antiquitus insignita, quam
Bonifacio Papa VIII in odium imperii accultavit et de ea quodam altare
construxit, a tergo literis occultatis. Ego autem ante tribunatus assumpcionem
posui illam in medio Lateranensis ecclesiae ornatam, in loco videlicet eminenti
ut possit ab omnibus inspici atque legi, et sic ornata adhuc permanet et intacta
(Epistolario di Cola di Rienzo, a cura di A. Gabrielli, Roma 1890, Fonti per la storia
d’Italia pubblicate dall’Istituto storico italiano. Epistolari. Secolo XIV, 6, p. 165).
La tavola fu poi trasferita in Campidoglio nel 1576 e oggi è conservata nella sala
del Fauno dei Musei Capitolini
LA C.D. LEX DE IMPERIO VESPASIANI
I
[---]
foedusue cum quibus uolet facere liceat, ita uti licuit diuo Aug(usto), Ti(berio)
Iulio Caesari Aug(usto), Tiberioque Claudio Caesari Aug(usto) Germanico;
[---]
e che possa concludere trattati con chi voglia, così come fu concesso al divo
Augusto, a Tiberio Giulio Cesare Augusto, a Tiberio Claudio Cesare Augusto
Germanico
II
utique ei senatum habere, relationem facere remittere, senatus consulta per relationem
discessionemque facere liceat ita uti licuit diuo Aug(usto), Ti(berio) Iulio Caesari Aug(usto),
Ti(berio) Claudio Caesari Augusto Germanico; (uacat)
E che possa convocare il senato, presentare la propria relazione, respingere le proposte, fare
votare i senatoconsulto su sua relazione o attraverso la procedura per discessionem, così come
fu concesso al divo Augusto, a Tiberio Giulio Cesare Augusto, a Tiberio Claudio Cesare
Augusto Germanico
•
III
utique cum ex uoluntate auctoritateue iussu mandatuue eius praesenteue eo senatus habebitur,
omnium rerum ius perinde habeatur seruetur, ac si e lege senatus edictus esset habereturque;
E che ogni qualvolta il senato sarà convocato su sua volontà, o col suo avallo o su suo ordine o
mandato, o in sua presenza, ogni diritto sarà considerato rispettato, come se l’editto del senato
fosse emanato secondo la legge
IV
utique quos magistratum potestatem imperium curationemue cuius rei petentes senatui
populoque Romano commendauerit quibusue suffragationem suam dederit promiserit,
eorum comitis quibusque extra ordinem ratio habeatur; (uacat)
E che di coloro che egli abbia raccomandato al senato o al popolo romano oppure ai
quali abbia dato o promesso la propria preferenza, per la loro aspirazione a una
magistratura, a una potestà, a un potere o alla cura di qualche settore, si tenga conto
extra ordinem
•
V
utique ei fines pomerii proferre promouere cum ex re publica censebit esse liceat, ita
uti licuit Ti(berio) Claudio Caesari Aug(usto) Germanico; (uacat)
E che possa spostare e aumentare i confini del pomerium, come stabilirà nell’interesse
dello stato, così come fu concesso a Tiberio Claudio Cesare Augusto Germanico
VI
utique quaecunque ex usu rei publicae maiestate diuinarum huma<na>rum publicarum priuatarumque rerum
esse {e} censebit ei agere facere ius potestasque sit, ita uti diuo Aug(usto), Tiberioque Iulio Caesari Aug(usto),
Tiberioque Claudio Caesari Aug(usto) Germanico fuit; (uacat)
E che gli sia riconosciuto il diritto e il potere di agire e di fare qualsiasi cosa riterrà utile alla res publica e
consono alla maiestas delle cose divine e umane, pubbliche e private così come fu riconosciuto al divo
Augusto, a Tiberio Giulio Cesare Augusto e a Tiberio Claudio Cesare Augusto Germanico
•
VII
utique quibus legibus plebeiue scitis scriptum fuit, ne diuus Aug(ustus), Tiberiusue Iulius Caesar Aug(ustus),
Tiberiusque Claudius Caesar Aug(ustus) Germanicus tenerentur, iis legibus plebisque scitis Imp(erator) Caesar
Uespasianus solutus sit; quaeque ex quaque lege rogatione diuum Aug(ustum), Tiberiumue Iulium Caesarem
Aug(ustum), Tiberiumue Claudium Caesarem Aug(ustum) Germanicum facere oportuit, ea omnia Imp(eratori)
Caesari Uespasiano Aug(usto) facere liceat;
e che l’imperatore Cesare Vespasiano sia esonerato dall’osservanza di quelle leggi e di quei plebisciti dai quali
erano esplicitamente esonerati il divo Augusto, Tiberio Giulio Cesare Augusto, Tiberio Claudio Cesare
Augusto Germanico; e che l’imperatore Cesare Vespasiano Augusto possa fare tutto ciò che dovessero (o
potessero?) fare in base a una qualche legge o rogazione il divo Augusto, Tiberio Giulio Cesare Augusto,
Tiberio Claudio Cesare Augusto Germanico
VIII
utique quae ante hanc legem rogatam acta gesta decreta imperata ab Imperatore Caesare Uespasiano Aug(usto)
iussu mandatuue eius a quoque sunt ea perinde iusta rataq(ue) sint ac si populi plebisue iussu acta essent.
(il senato dispone che) gli atti, i decreti e gli ordini compiuti prima dell’approvazione di questa legge
dall’imperatore Cesare Vespasiano Augusto oppure da altri su suo ordine o su suo mandato, siano considerati
legittimi e validi, come se si trattasse di ordini del popolo o della plebe (ossia come se fossero stati compiuti in
base a legge o plebiscito)
•
(uacat) sanctio (uacat)
si quis huiusce legis ergo aduersus leges rogationes plebisue scita senatusue consulta fecit fecerit, siue quod eum
ex lege rogatione plebisue scito s(enatus)ue c(onsulto) facere oportebit non fecerit huius legis ergo, id ei ne
fraudi esto, neue quit ob eam rem populo dare debeto neue cui de ea re actio neue iudicatio esto neue quis de
ea re apud [s]e agi sinito. (uacat)
Se qualcuno, in obbedienza a questa legge, ha fatto o farà qualcosa in violazione di leggi, rogazioni, plebisciti o
senatoconsulti, oppure non farà, in obbedienza a questa legge, quanto sarebbe tenuto a fare in base a una legge,
una rogazione, un plebiscito o un senatoconsulto, da ciò non gli derivi danno, né sia tenuto per tale motivo a
risarcire il popolo, né da ciò nasca una azione o un giudizio, né alcuno possa agire per questo motivo
D. 1.4.1pr.-1 (Ulp. 1 Inst.): Quod principi placuit, legis habet vigorem: utpote cum lege regia, quae
de imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem conferat.
Quel che ha desiderato il principe, ha vigore di legge: ciò in quanto il popolo gli conferisce tutto il
suo imperium e la potestas con una legge regia, che viene emanata riguardo al suo imperium.
•
Inst. 1.2.6: Sed et quod principi placuit, legis habet vigorem, cum lege regia, quae de imperio eius
lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem concessit
Ma quel che ha desiderato il principe, ha vigore di legge, dato che il popolo gli ha conferito tutto il
suo imperium e la potestas con una legge regia, che viene emanata riguardo al suo imperium
•
C. Deo Auctore, § 7 (= C. 1.17.1.7): …cum enim lege antiqua, quae regia nuncupabatur, omne ius
omnisque potestas populi Romani in imperatoriam translata sunt potestatem…
…con una legge antica, che era chiamata ‘regia’, tutto il diritto e tutto il potere del popolo Romano
sono stati trasferiti nel potere dell’imperatore….
•
Gaio Inst. 1.5: Constitutio principis est quod imperator decreto vel epistula constituit: nec unquam
dubitatum est quin id legis vicem optineat, cum imperator per legem imperium accipiat
La constitutio principis è ciò che l’imperatore stabilisce per decreto o con un editto o con
un’epistola; e non si è mai dubitato che essa faccia le veci della legge, dato che lo stesso
imperatore assume l’imperium per mezzo di una legge
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ANCORA SULLE FONTI DEL DIRITTO
NEL PRINCIPATO
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Giuristi I sec. d.C.
SCUOLE PROCULIANI - SABINIANI
Derivano dal contrasto personale tra i giuristi:
M. Antistio Labeone (oppositore del nuovo corso politico, non andò oltre alla pretura, 6
mesi dell’anno a Roma a insegnare e a dare responsi e 6 mesi in campagna a dettare
opere scientifiche, gli si attribuiscono oltre 400 libri: una opera sulle XII Tavole, un
comm. ad edictum, raccolte di responsi)
C. Ateio Capitone (libri de iure pontificio e 11 libri coniectaneorum = di congetture, su
vari problemi di diritto, soprattuto di diritto pubblico)
Il nome le scuole lo presero dagli allievi diretti di Capitone
Masurio Sabino (l. 3 iuris civilis - commentati da altri giuristi: Pomponio, Paolo, Ulpiano l. ad edictum praetoris urbanis, l. responsorum, Cassio Longino: libri iuris civilis)
e di Labeone
Proculo (libri di epistulae, l. responsorum)
- sabiniano si definisce ancora Salvio Giuliano, età imp. Adriano (117-138) il quale, però, in
un certo senso rappresenta al meglio come una sintesi tra le due scuole (90 ll. di Digesta)
• Giuristi II sec. d.C. (dinastia Antonini: Antonino Pio 138-161, Marco Aurelio
161-180, Commodo 180-192)
• Salvio Giuliano
• (Sesto) Pomponio (almeno 150 l. ad edictum, 36 l. ad Sabinum, 39 ad Q.
Mucium, 20 ll. di Epistulae, liber singularis Enchiridii)
• Gaio (4 l. Institutionum - ritrovate in un Codex rescriptus della Biblioteca
Capitolare di Verona, nel 1816 dallo storico e diplomatico Niebuhr, leggendo le
Epistulae di S. Gerolamo che nel IX secolo erano state riprodotte, previa
cancellazione dell’antica scrittura, sullo stesso codice pergamenaceo + altri
frammenti papiracei e pergamenacei venuti alla luce in Egitto e pubblicati nel
1927 e nel 1933 - 32 ll. ad edictum provinciale, 2 ll. ad edictum aedilium
curulium, 7 ll. rerum cottidianarum, 6 ll. ad legem XII tabularum)
• Florentino (12 ll. Institutionum)
• Ulpio Marcello (Digesta)
• Quinto Cervidio Scevola (6 ll. responsorum, 20 ll. quaestionum, 40 ll. Digesta)
• Giuristi III sec. d.C. (Severi: Settimio Severo 193-211, Caracalla 211-217,
Eliogabalo, 218-222, Severo Alessandro 222-235)
• (Emilio) Papiniano (37 ll. quaestionum, 19 ll. responsorum, 2 ll.. definitionum) fatto uccidere da Caracalla per non avere voluto celebrare l’assissinio del di lui
fratellastro Geta, a. 213
• (Giulio) Paolo (78 ll. ad edictum praetoris, 2 ll. ad edictum aedilium curulium,
26 l. quaestionum, 23 l. responsorum, 16 l. ad Sabinum, 59 l. singulares)
• (Domizio) Ulpiano (80 ll. ad edictum praetoris, 3 ll. ad edictum aedilium
curulium, 51 l. ad Sabinum)
• (Erennio) Modestino (19 ll. responsorum, 10 ll. regularum, ll. 12 digestorum, 9
ll. differentiarum), la sua morte - 254 d.C. - segna la fine della giurisprudenza
classica, fonte principale del diritto romano
• ATTIVITA’ DI CONSULENZA (RESPONSUM)
• LETTERATURA GIURIDICA (PREPARAZIONE E PUBBLICAZIONE DI
OPERE SCIENTIFICHE)
• TIPOLOGIE
• 1) opere di casistica, raccolte dei pareri (l. responsorum), talvolta formulati
rivolgendosi ai discepoli (scuola, insegnamento) su loro istanza e poer loro uso sopra
fattispecie fittizie (l. quaestionum), talvolta mettendo insieme responsa e quaestiones
in vaste raccolte, ordinate secondo lo schema dell’Editto pretorio (l. digestorum)
• 2) opere di commento al ius civile, meglio alle prime opere sistematiche che avevano
trattato di diritto civile (l. ad Mucium, l. ad Sabinum)
• 3) opere di commento a singole leges, alle XII Tavole
• 4) opere di commento alle fonti del ius honorarium (l. ad edictum)
• 5) opere di carattere didattico (Institutiones, l. regularum, l. sententiarum, Manualia,
Enchiridia)
• 4) opere monografiche su singoli istituti
• LETTERATURA COL TEMPO SEMPRE
PIU’ INGENTE
• ANCHE PERCHE’ I COMMENTARII
DIVENNERO SEMPRE PIU’ MINUZIOSI
• ES.
• Comm. ad edictum di Ulpiano 81 ll., di Paolo
78 ll.; ad Sabinum di Ulpiano + di 51 ll.; i
Digesta di Giuliano 90 ll.
• IUS PUBLICE RESPONDENDI (da Augusto)
• In forza di un provvedimento dell’Imperatore Adriano
(prima metà II sec. d.C.) i responsi vincolano i
magistrati e i giudici solo se sono conformi (problema
rappresentato dal ius controversum)
• 5) CONSTITUTIONES (LEGES) PRINCIPIS (IMPERATORIS)
• D. 1.4.1pr. (Ulp. Inst.): Quod principi placuit legis habet vigorem (= ciò che
piacque al principe ha vigore di legge)
•
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•
•
•
1) EDICTUM
2) MANDATUM
3) DECRETUM
4) EPISTULA
5) RESCRIPTUM (SUBSCRIPTIO)
1) + 2) = LEGES GENERALES
3) + 4) + 5) = LEGES SPECIALES
Età tardoantica (postclassica, tardo imperiale, basso imperiale, del
dominato) dal 284 d.C.: ascesa al trono imperiale di Diocleziano
(o dal 254 d.C. morte di Modestino)
• Le costituzioni imperiali rappresentano l’UNICA
FONTE CREATRICE DI NUOVO DIRITTO
• (non sono più tali: lex publica, senatus consultum,
edicta magistratuum, giurisprudenza)
• Contrapposizione tra LEGES /IURA (VETERA)
• PROBLEMA:
CONOSCIBILITA’,
CERTEZZA DEL DIRITTO
- C.D. LEGGE DELLE CITAZIONI
- COMPILAZIONI
1. si hanno opere che raccolgono leges
2. opere che raccolgono e rielaborano iura
3. opere che raccolgono e rielaborano leges e
iura
LEGGE DELLE CITAZIONI
•
•
CTh. 1.4.3 Impp. Theodosius et Valentinianus AA. ad senatum
•
Ravenna, 7.11.426
Confermiamo tutti quanti gli scritti di Papiniano, Paolo, Gaio, Ulpiano e Modestino, in
modo che a Gaio sia attribuita la stessa autorità che a Paolo a Ulpiano e agli altri, e
possano essere citati passi dell’intera sua opera. Anche la dottrina di coloro i cui trattati e
opinioni tutti i suddetti utilizzarono nelle loro opere vogliamo che sia valida; e cioè la
dottrina di Scevola, Sabino, Giuliano e Marcello e di tutti coloro che quei giuristi citarono,
purché tuttavia i loro libri, per l’incertezza dovuta all’antichità vengano confermati
mediante la collazione dei manoscritti. Quando poi vengono prodotte diverse opinioni
prevalga il maggior numero di autori oppure, qualora il numero sia uguale, preceda
l’autorità di quella parte in cui spicca Papiniano, persona d’eccezionale ingegno, che come
prevale sui singoli, così è meno autorevole rispetto a due.……. Quando poi siano citate in
egual numero opinioni contrastanti di quei giuristi, la cui autorità è riconosciuta uguale, la
prudenza dei giudici sceglierà quali siano da seguire…..….
OPERE CHE RACCOLGONO LEGES
(= costituzioni imperiali)
• Raccolte private
• 1) CODEX GREGORIANUS (tale Gregorio? Raccoglie rescritti a partire
da Adriano sino a Diocleziano, fine III sec. d.C., diviso in almeno 15 libri,
a loro volta suddivisi in titoli - non pervenutoci direttamente, ricostruibile
attraverso le leggi romano-barbariche)
• 2) CODEX HERMOGENIANUS (giurista Ermogeniano? Raccoglie per lo
più rescritti di Diocleziano degli anni 293-294 distribuiti in un solo libro
diviso ion titoli - non pervenutoci direttamente, ricostruibile attraverso le
leggi romano-barbariche)
• Raccolta ufficiale
• 3) CODEX THEODOSIANUS (429-439 d.C.; non pervenuto nella sua
integrità, se ne ha, però, una conoscenza ampia grazie a diversi manoscritti
e alle leggi romano-barbariche)
•
•
CTh. 1.1.5 Impp. Theodosius et Valentinianus AA. ad senatum
Sul modello dei Codici Gregoriano ed Ermogeniano decretiamo siano raccolte tutte le
costituzioni che l’illustre Costantino e dopo di lui i divini principi e noi stessi
proponemmo fondate sulla forza degli editti e sulla sacra generalità. E in primo luogo i
titoli, che sono termini che delimitano gli argomenti, devono essere separati in modo tale
che quando una sola costituzione, espressa in diversi capitoli, si riferisca a più titoli, ogni
cosa venga collocata ove è più opportuna;….. dimostrando attraverso la composizione
dell’opera stessa che le leggi posteriori hanno maggiore validità; inoltre anche le parole
stesse delle costituzioni pertinenti all’argomento devono essere conservate, eliminando
quelle che sono state aggiunte alla cosa da stabilire non per intrinseca necessità……
ammettiamo tuttavia che questo codice ed i precedenti sono stati composti per i più
diligenti, all’intenzione dottrinale dei quali si attribuisce di voler conoscere anche quelle
regole che, affidate al silenzio, caddero in desuetudine, valevoli solo per i casi del loro
tempo. E da questi tre codici, e dai trattati e dai responsi dei giuristi attinenti ai singoli
titoli, grazie all’opera degli stessi uomini che redigeranno il terzo codice, sarà prodotto un
altro codice, che non permetterà alcun errore né alcuna ambiguità il quale, chiamato col
nostro nome, mostrerà le regole che tutti dovranno seguire o evitare (Codex magisterium
vitae) ... . Data a Costantinopoli il 26 marzo del 429
• CTh. 1.1.6 Impp. Theodosius et Valentinianus AA. ad senatum
• Tutte le costituzioni edittali e generali, comprese quelle che si ordinò che valessero o
fossero pubblicate in determinate province o in determinati luoghi, che il divo
Costantino e i successivi principi e noi stessi proponemmo, siano differenziate dai
titoli, indicatori degli argomenti, in modo che le più recenti possano apparire non
solo mediante il conteggio dei consoli e dei giorni, ma anche mediante l’ordine della
composizione. E se qualcosa di esse sia divisa in più capitoli, ciascuno di essi, distinto
dagli altri, sia posto sotto il titolo adeguato; e tralasciate in ogni costituzione le cose
non pertinenti all’argomento da definire sia lasciato il solo diritto. Affinché questo,
riassunto in brevità, rifulga con chiarezza, diamo a coloro che si apprestano a
quest’opera la potestà di togliere le parole superflue e di aggiungere le necessarie e di
mutare le ambigue e di emendare le irragionevoli, naturalmente allo scopo che con
questi mezzi spicchi illuminata ciascuna costituzione……. Data a Costantinopoli il
20 dicembre del 435
OPERE CHE RIELABORANO IURA
(ovvero scritti della giurisprudenza classica - fine didattico)
• Epitome Gai (riassunto in 2 libri delle Institutiones di Gaio,
pervenutoci grazie alla Lex Romana Wisigothorum)
• Scholia Sinaitica (commento greco ai libri ad Sabinum di
Ulpiano ritrovato in un manoscritto appartenente ad un
monastero del Monte Sinai)
• Tituli ex corpore Ulpiani (insieme di brani desunti dalle
opere ulpianee e dalle Istituzioni di Gaio)
OPERE CHE RACCOLGONO LEGES E IURA
•
•
•
•
•
Vaticana Fragmenta (compilazione a catena redatta da un privato attorno al 320, 378
frammenti ci sono pervenuti grazie ad un codice manoscritto della fine del IV sec.,
conservato nella Biblioteca Vaticana e scoperto nel 1821 dal cardinale Angelo Mai: i
frammenti concernono quasi tutti testi giurisprudenziali di: Paolo, Papiniano, Ulpiano,
affiancati da costituzioni, in particolare di Diocleziano)
Collatio legum Mosaicarum et Romanarum o Lex Dei (compilazione di cui esistono 3
manoscritti: Vienna, Vercelli, Berlino, che pone a confronto principi e istituti di diritto
romano con principi e istituti di diritto mosaico; le massime romane sono derivate in parte
da costituzioni imperiali, in parte da testi giurisprudenziali di Paolo, Gaio, Papiniano,
Modestino, Ulpiano )
Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti (riporta vari pareri dati ad un avvocato da un
ignoto giurista, il quale utilizzava sia costituzioni sia brani tratti dalle Pauli Sententiae)
Pauli sententiae (antologia in 5 libri, cotituita da passi tratti sia da Paolo sia da altri giuristi
con l’aggiunta di brevi riassunti di costituzioni)
Tituli ex corpore Ulpiani (in realtà una epitome delle Istituzioni di Gaio completata da
alcune definizioni e classificazioni desunte da opere ulpianee)
LEGGI ROMANO-BARBARICHE
Si tratta di modeste compilazioni di scritti giurisprudenziali e di
leges imperiali pubblicate dai re germanici di Occidente sul
finire del V sec. d.C. (476 d.C.: deposizione di Romolo
Augustolo da parte di Odoacre, che ottenne dall’Imperatore
d’Oriente Zenone il titolo di patricius, quindi la dignità di suo
rappresentante in Italia).
Scopo: a) enucleare quelle regole del diritto romano che i re
barbari volevano si applicassero anche alle loro popolazioni
(riconosciuta supremazia del diritto romano) - b) enucleare
quelle regole del diritto romano che i re barbari volevano
continuare ad applicare ai sudditi di nazionalità romana
Edictum Theodorici (pubblicato in Italia, intorno al 500 d.C., da Teodorico il Grande re degli
Ostrogoti, nella sua qualità di governatore della prefettura Italica, in nome dell’Imperatore
d’Oriente Zenone - si applicò ai romani e agli ostrogoti - si compone di 154 articoli - fonti
utilizzate: Codici Gregoriano, Ermogeniano, Teodosiano, Novelle postteodosiane, Pauli
Sententiae, Institutiones Gai)
Lex Romana Burgundionum (compilata, intorno al 500 d.C., su iniziativa del re dei Burgundi
Gundobado - si applicò ai soli sudditi romani nei loro rapporti - fonti utilizzate: le stesse
dell’Edictum Theodorici)
Lex Romana Wisigothorum (pubblicata nel 506 d.C. dal re visigoto Alarico II - è detta anche
Breviarium Alaricianum - si applicò solo ai sudditi romani della Gallia meridionale e della
Spagna nei loro rapporti - fonti utilizzate: Codici Gregoriano, Ermogeniano, Teodosiano,
Novelle Postteodosiane, Pauli Sententiae, Epitome Gai, un passo isolato dei Responsa di
Papiniano - ogni testo, eccezione fatta per l’Epitome Gai, è accompagnato da una
INTERPRETATIO)
COMPILAZIONE DI GIUSTINIANO
• Haec quae necessario (ciò che è necessario) 13.2.528, dispone la
compilazione del Novus Codex
• - Summa rei publicae (tuitio) (la sicurezza fondamentale dell’Impero)
7.4.529, dispone la pubblicazione del Novus Codex
• - Deo auctore (grazie a Dio) 15.12.530, dispone la compilazione del
Digesto
• - Imperatoriam maiestatem (la maestà dell’imperatore) 21.11.533, dispone
la pubblicazione delle Institutiones
• - Tanta (providentia) (così grande è la provvidenza) –
Dedkeò (Dio ci diede) 16.12.533, dispongono la
pubblicazione del Digesto
• - Omnem (sanctionem) (il complesso delle norme vigenti) 16.12.533,
riforma l’ordinamento degli studi del diritto
• - Cordi (nobis est) (è nostra costante preoccupazione) 16.11.534, dispone la
pubblicazione del Codex repetitae praelectionis (riedizione del primo
Codice)
HAEC QUAE NECESSARIO
(INDIRIZZATA AL SENATO)
•
Realizzando un progetto la cui necessità era stata avvertita da molti nostri predecessori, che tuttavia non
avevano osato portarlo a compimento,…abbiamo deciso di operare per il bene di tutti e di ovviare alla
lungaggine dei giudizi; abbiamo dunque stabilito che, eliminata la moltitudine di costituzioni comprese
nei 3 Codici, Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano, e di quelle emanate successivamente…venga
compilato un solo Codice, intitolato al nostro felice nome, che raccolga tanto le costituzioni contenute
nei codici suddetti quanto quelle emanate successivamente. 1. …l’eccellentissimo Giovanni, ex quaestor
sacri palatii…il magnifico Triboniano (6 posto, in totale 10 commissari, funzionari imperiali). 2. Questi
stessi sono stati da noi espressamente incaricati, una volta eliminati tanto i proemi superflui rispetto alla
sostanza delle leggi quanto le costituzioni simili e contraddittorie…quanto, infine, quelle oramai cadute
in desuetudine, di ricavare dagli stessi tre Codici e dalle più recenti costituzioni, certe, chiare e concise
leggi e di collocarle nei titoli opportuni, aggiungendo, togliendo, mutando, addirittura, le
parole…riunendo in un unico corpo le disposizioni sparse in varie costituzioni…hanno valore di legge
generale le costituzioni destinate a singoli soggetti…una volta che siano state inserite nel nuovo Codice
per l’utilità del loro contenuto.
SUMMA REI PUBLICAE (INDIRIZZATA A MENA
PREFETTO DEL PRETORIO E PREFETTO DELLA CITTA’
DI COSTANTINOPOLI)
• ….. 3. Abbiamo dunque stabilito di notificare al tuo alto ufficio questo
Codice, che avrà vigore in eterno, affinchè sappiano sia i contendenti sia
gli eloquentissimi avvocati che non sarà loro permesso citare, nel corso
dei dibattimenti giudiziari, costituzioni tratte dai 3 Codici sopra citati o
costituzioni che fino ad ora erano qualificate Novellae, ma che
dovranno servirsi solo delle costituzioni inserite in questo nostro Codice
(crimen falsi)…con eventuale aggiunta degli scritti degli antichi giuristi. 5.
…in ogni provincia soggetta al nostro dominio dovrà essere inviata una
copia del Codice, recante il nostro augusto visto, affinché in tale modo
tutti possano conoscere le costituzioni del nostro Codice…
DEO AUCTORE (INDIRIZZATA A TRIBONIANO
QUAESTOR SACRI PALATI)
1. … La nostra prima preoccupazione è stata quella di prendere in esame le costituzioni emanate dai nostri
predecessori, di correggerle e renderle chiare e comprensibili, affinché, riunite in un solo Codice… . 2. Una
volta compiuta e pubblicata tale opera in un solo volume, intitolato al nostro fulgido nome, e liberatici così
dell’impresa di minor mole e di minor impegno, ci siamo sollecitamente rivolti alla revisione completa e totale
del diritto, alla raccolta e alla elaborazione di tutto il diritto romano, al fine di presentare, riunito in un solo
codice, quanto era disseminato nei volumi di tanti autori, risultato che nessuno ha mai osato sperare o solo
desiderare, anche a noi l’impresa appariva assai difficile, anzi impossibile… 3. …abbiamo deciso di affidare a te
questo lavoro, avendo avute chiare prove del tuo ingegno nel corso della compilazione del nostro Codice, ed
abbiamo stabilito che tu scegliessi come collaboratori persone di tua fiducia… . 4. Vi ordiniamo, dunque, di
esaminare e di ritoccare le opere di diritto romano degli antichi giuristi, ai quali i Sacri Imperatori concessero il
potere di creare e di interpretare il diritto, affinché da questo complesso di scritti, una volta eliminata, nei limiti
del possibile, ogni ripetizione e discordanza, si tratta l’opera che, da sola, possa sostituirli tutti. Per la verità
anche altri giuristi scrissero opere di diritto, ma tali scritti non furono citati né utilizzati da alcun autore: non
riteniamo perciò opportuno appensantire con la loro mole la nostra compilazione. 5. …questo materiale dovrà
essere distribuito in 50 libri e sotto titoli determinati…
DEO AUCTORE (INDIRIZZATA A TRIBONIANO
QUAESTOR SACRI PALATI)
……Tutti i giuristi godano della stessa autorità, senza che ad alcuno si riconoscano prerogative e preferenze:
in effetti ognuno può risultare superiore agli altri sotto determinati profili, ma nessuno è superiore agli
altri in assoluto. 6. Non dovrete necessariamente seguire, come più giusta ed equa, l’opinione condivisa
da numerosi autori, dal momento che, talvolta, la tesi di uno solo, anche del meno qualificato, può
risultare più esatta di quella condivisa da molti o addirittura dai più autorevoli. A tutti i giuristi, le cui
opere risulteranno inserite in questo codice, sia riconosciuta autorità come se le loro affermazioni
promanassero da costituzioni imperiali o fossero state pronunciate dalla nostra divina maestà. E a buon
diritto tutto diventa opera nostra, poiché è da noi conferita loro ogni autorità… 11. Ordiniamo perciò
che questi due codici siano considerati fonti di diritto … a questi si aggiunga eventualmente un terzo
testo che potrà da noi essere promulgato in forma di Istituzioni… 12. Abbiamo stabilito di attribuire il
titolo di Digesta o di Pandette alla nostra raccolta…a nessun giurista sarà concesso di farne commenti e
di oscurare con la sua verbosità la chiarezza dell’opera… 13. Inoltre, affinchè in futuro non sorgano
dubbi e incertezze a causa della grafia, disponiamo che il testo del medesimo codice venga trascritto
senza l’impiego di sigle ed abbreviazioni
TANTA (INDIRIZZATA AL SENATO E A TUTTI I POPOLI)
• 10. Tale è stato il nostro rispetto nei confronti degli antichi, da non permettere che
fosse taciuto il nome dei giuristi, ma dai Digesti risulta il nome del giurista autore di
ogni frammento; … A tutto questo è stata riconosciuta le stessa autorità in modo che
tutto ciò che ivi risulta scritto sia da considerare emanante dalla nostra volontà, opera
nostra. 12. Una volta conclusa, questa compilazione del diritto romano risulta
composta di tre volumi (cioè Istituzioni, Digesti o Pandette e Costituzioni) ed è stata
portata a termine nel corso di tre anni, anche se all’inizio, quando appena era stato
abbozzato il progetto, tutto faceva pensare che nemmeno un decennio sarebbe stato
sufficiente… 18. Tuttavia, mentre le opere delle divinità sono perfette, il diritto degli
uomini varia in perpetuo e nulla vi è in esso di immutabile…ci sono perciò buoni
motivi per ritenere che in futuro si verificheranno situazioni che non sono in alcun
modo previste dalle leggi. In tale caso si richieda l’intervento dell’Imperatore… 20.
Perché poi non ignoriate da quali libri degli antichi sono stati tratti i frammenti per la
composizione di quest’opera, abbiamo stabilito che anche questa indicazione venga
inserita all’inizio dei nostri Digesti: sarà così oltremodo evidente da quali giuristi e da
quali delle loro opere e da quale sterminata massa di scritti è stato ricavato questo
tempio del diritto romano.
TEORIE CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE
DEI DIGESTA GIUSTINIANEI
• 1) Teoria delle ‘masse’ (Bluhme): all’interno di ogni titolo dei
Digesta i frammenti non si succedono in modo casuale, bensì
secondo gruppi di opere (‘masse’), che ritornano costantemente,
anche se non nello stesso ordine (4 masse; a) sabiniana, b) edittale,
c) papinianea, d) appendix); i compilatori giustinianei avrebbero
operato inizialemente suddivisi in 3 sottocommissioni, solo in un
secondo momento avrebbero proceduto alla indizione di riunioni
plenarie (Honoré)
• 2) teoria del Predigesto o dei Predigesta (Hofmann, Peters):
presuppone l’esistenza di una o più compilazioni a catena, risalenti
al V sec. d.C., di scritti giurisprudenziali classici, utilizzate nelle
scuole come antologie di scritti giurisprudenziali, cui i compilatori
giustinianei avrebbero attinto
IMPERATORIAM (INDIRIZZATA AI GIOVANI
DESIDEROSI DI APPRENDERE IL DIRITTO)
2. E dopo avere restituito alle costituzioni imperiali, prima confuse, una chiara
armonia, abbiamo rivolto ogni nostra cura alla massa sterminata dell’antica
giurisprudenza, con il favore celeste abbiamo condotto a termine questa impresa
apparentemente disperata, andando fino in fondo. 3. Compiuta quest’opera con
l’assenso divino, abbiamo convocato il magnifico magister officiorum ed ex
quaestor sacri palati Triboniano, nonché Teofilo e Doroteo, illustri professori di
diritto…ed abbiamo specificamente dato loro l’incarico di comporre un’opera di
Istituzioni…. 4. Dunque dopo i 50 libri di Digesti o Pandette, nei quali è stato
raccolto tutto l’antico diritto romano (ius vetus, antiquum),…abbiamo stabilito di
trattare in quattro libri le presenti istituzioni, che contengono gli elementi
fondamentali di tutto il diritto. 6. … questo volume di Istituzioni, composto
utilizzando tutti i manuali di Istituzioni scritti dagli antichi giuristi, e in
particolare le opere del nostro Gaio, tanto le Istituzioni quanto le Res
cottidianae, infine molti altri commentari; noi abbiamo letto la nuova opera,
l’abbiamo attentamente esaminata e le abbiamo attribuito l’identico valore delle
nostre costituzioni
CORDI (INDIRIZZATA AL SENATO)
• Pr. …All’inizio del nostro governo ci proponemmo di emendare di
ogni difetto e di riunire in un solo Codice le costituzioni imperiali
sparse in vari volumi e il cui testo generava incertezza a causa di
somiglianze e differenze, tale compito venne condotto a termine da
uomini preparati e capaci, e da noi successivamente ratificato, come
mostrano le due costituzioni qui sopra premesse. 1.
Successivamente, quando volgemmo lo sguardo all’antico diritto,
predisponemmo 50 decisiones ed emanammo molte altre
costituzioni in vista del compimento dell’opera progettata (tam
quinquaginta decisiones fecimus quam alias ad commodum
propositi operis pertinentes plurimas constitutiones promulgavimus);
in seguito a tali costituzioni un gran numero di antiche norme è stato
modificato e riassunto in brevi proporzioni…
• 2. Ma le nostre nuove decisioni e costituzioni, emanate dopo la redazione del nostro
Codice, circolavano alla rinfusa al di fuori del Codice stesso e sembravano richiedere
un nostro provvidenziale intervento…ci è sembrato perciò indispensabile raccogliere
quelle nostre stesse costituzioni e, dopo averle opportunamente divise in capitoli,
assegnarle a titoli adatti al copmplesso delle disposizioni, unendole alle precedenti
costituzioni. Tutto ciò è stato compiuto dall’eccelso Triboniano, magister officiorum,
ex quaestor sacri palati, che ha presieduto a tutta la nostra opera legislativa, dal
magnifico Doroteo, questorio e professore eminente di diritto a Berito, da Mena,
Costantino e Giovanni, eloquentissimi avvocati di quell’alma città. 3. Noi abbiamo
autorizzato i sopra citati magnifici e sapientissimi collaboratori a fare tutto ciò ed a
procedere anche, quando se ne presentasse la necessità, a correzioni del testo…gli
stessi sono stati altresì incaricati di eliminare le costituzioni superflue o superate da
nostre successive disposizioni e quelle simili o contraddittorie… 4. …non potrà citarsi
alcuna altra costituzione al di fuori della presente raccolta, a meno che in futuro una
diversa situazione richieda un nuovo provvedimento, da prendersi con nostra
costituzione…di cui si terrà conto in altra compilazione, tale compilazione verrà
indicata col nome di Novellae constitutiones
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