IL CERTIFICATO MEDICO

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IL CERTIFICATO MEDICO1
• IL CERTIFICATO MEDICO: CHE COS’È?
“ Il certificato è una attestazione scritta di fatti, aventi rilevanza giuridica, riscontrati dal medico
nell’esercizio della sua attività, destinata a provarne la verità”.
• OBIETTIVI DEL CERTIFICATO MEDICO:
1) Conferire rilevanza giuridica nei confronti di terzi a fatti che il medico accerta come veri;
2) la certificazione deve sempre e comunque essere preceduta dalla valutazione clinica del
paziente;
3) il dato clinico deve essere tenuto ben distinto dai sintomi lamentati o da quanto riferito dal
paziente.
• IL MEDICO PUÓ RIFIUTARSI DI CERTIFICARE?
1) Il medico deve sempre rifiutarsi di redigere certificati che non corrispondono al vero;
2) il medico deve rifiutarsi di certificare fatti che non sono stati da lui constatati direttamente;
3) il medico non può certificare quando non riveste particolari qualifiche espressamente
richieste dalla normativa vigente.
• REQUISITI DEL CERTIFICATO MEDICO:
Il certificato medico ha tre principali requisiti:
1) REQUISITI SOSTANZIALI;
2) REQUISITI FORMALI;
3) CONTENUTO
1) REQUISTI SOSTANZIALI:
Nome, cognome, qualifica, n. iscrizione O.M., domicilio, tel. del medico certificatore;
generalità complete della persona a cui si riferisce (nome, cognome, data di nascita);
oggetto della certificazione;
precisazione dell’epoca a cui si riferisce il contenuto;
descrizione dei referti obiettivi;
luogo e data di compilazione;
timbro e firma leggibile.
2) REQUISITI FORMALI:
Il certificato dev’essere:
privo di abrasioni e correzioni che possano far sorgere il dubbio di alterazioni o
contraffazioni dell’atto (nel caso fosse indispensabile apportare una correzione, questa
dev’essere indicata a chiare lettere e controfirmata con firma leggibile);
redatto con una grafia chiara e comprensibile che non dia luogo ad equivoci;
intellegibile nella terminologia usata e nel significato;
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Le informazioni sono tratte dalla relazione “Il certificato medico: come dev’essere redatto il certificato medico”
presentata dal Dott. Antonio Valeri, Medico del Lavoro e Specialista in Igiene e Medicina Preventiva, durante il corso
di aggiornamento, organizzato dal Centro Polifunzionale il 28 marzo 2008, sul tema “La certificazione della disabilità
visiva: l’invalidità e la cecità civile”.
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coerente tra quanto constatato obiettivamente e quanto dichiarato.
3) CONTENUTO DEL CERTIFICATO:
Il contenuto si compone di tre parti:
SOGGETTIVITÁ: è la sintomatologia riferita dal paziente;
OGGETTIVITÁ: è l’obiettività rilevata dal medico;
GIUDIZIO MEDICO: la diagnosi e la prognosi
Riepilogando, il certificato deve avere i seguenti requisiti:
VERIDICITÁ
CHIAREZZA
COMPLETEZZA
PRECISIONE
CONTENUTO
• REATI CONNESSI CON LA CERTIFICAZIONE:
Falso materiale: riguarda la parte formale dell’atto; il medico risponde di falso materiale se
nella redazione del certificato commette alterazioni o contraffazioni mediante cancellature,
abrasioni, aggiunte successive miranti a far apparire adempiute le condizioni richieste per la
sua validità.
Falso ideologico: si intende la falsa rappresentazione della realtà, cioè attestare per autentici
fatti non rispondenti a verità; si tratta di attestazione volutamente mendace per fatti o
condizioni inesistenti. Non è pertanto soddisfatto il requisito della veridicità dei fatti ossia
dei dati obiettivi e controllabili. Presupposto essenziale di questi reati è il dolo, cioè
l’intenzionalità e non quindi l’errore commesso in buona fede (certificato erroneo).
Il certificato compiacente: è il certificato che tende con terminologia volutamente
imprecisa e criptica ad alterare una situazione o minimizzandola o rendendola comunque
sproporzionata. Tale certificazione, non corrispondente al requisito di veridicità, da un punto
di vista giuridico si configura sempre come dichiarazione mendace e pertanto come reato di
falsità ideologica.
Truffa: il certificato medico può determinare la costituzione di diritti a favore del
richiedente con possibili oneri risarcitori a carico di terzi, tra cui anche lo stato; di
conseguenza false attestazioni possono costituire anche il reato di truffa. L’ Ente pubblico
può ovviamente esercitare una azione di rivalsa nei confronti del medico per il danno
patrimoniale, che si aggiunge così all’azione penale.
Violazione della privacy o del segreto professionale: i contenuti del certificato medico
sono coperti dal segreto professionale ai sensi dell’art. 10 del codice di Deontologia Medica
e della legge 196 del 2003 (protezione dei dati personali). Il rilascio del certificato
direttamente al paziente rende implicita la sussistenza del consenso informato da parte del
richiedente.
Il rilascio del certificato a soggetti diversi dall’interessato, senza il suo preventivo consenso,
o la certificazione di circostanze non richieste, può costituire una forma di violazione del
segreto professionale e della privacy.
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• ESEMPIO DI CERTIFICATO MEDICO OCULISTICO
Dott . Pinco Pallino
Specialista in Oculistica - Pd 421
Via Tal dei Tali, n. - Padova - tel. 049 XXXXXXX
SI CERTIFICA CHE
Il sig. Antonio Rossi – nato a Padova il XX.XX.XX
PRESENTA LA SEGUENTE SOGGETTIVITÁ:
PRESENTA LA SEGUENTE OBIETTIVITÁ OCULARE:
VISUS NATURALE OD_____________________OS______________________
VISUS CORRETTO OD_____________________OS______________________
SEGMENTO ANTERIORE OD________________________________________
SEGMENTO ANTERIORE OS________________________________________
TONO OD____________________________OS____________________________
FUNDUS OD__________________________OS__________________________
RESIDUO PERIMETRICO BINOCULARE PERCENTUALE____________% (eventuale)
*CONCLUSIONI______________________________________________________
*Nel certificato ci dev’essere l’eventuale indicazione che la minorazione visiva non è migliorabile con
intervento chirurgico o con lenti.
MINORATI DELLA VISTA – DEFINIZIONI:
CIECHI TOTALI (Art. 2, L. 138/01): “Ai fini della presente legge, si definiscono ciechi
totali:
- coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
- coloro che hanno la mera percezione dell’ombra e della luce o del moto della mano in
entrambi gli occhi o nell’occhio migliore;
- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3%”.
N.B.: - Conta dita inferiore a 10 cm;
- la valutazione va effettuata nell’occhio migliore.
CIECHI PARZIALI (Art. 3, L. 138/01): “Si definiscono ciechi parziali:
- coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio
migliore, anche con eventuale correzione;
- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10%”.
IPOVEDENTI GRAVI (Art. 4, L. 138/01): “Si definiscono ipovedenti gravi:
- coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio
migliore, anche con eventuale correzione;
- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30%”.
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IPOVEDENTI MEDIO-GRAVI (Art. 5, L. 138/01): “ Si definiscono ipovedenti mediogravi:
- coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio
migliore, anche con eventuale correzione;
- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50%”.
IPOVEDENTI LIEVI (Art. 6, L. 138/01): “Si definiscono ipovedenti lievi:
- coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio
migliore, anche con eventuale correzione;
- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 60%”.
PRIVI DELLA VISTA (Art. 6, L. 482/68): “Agli effetti della presente legge si intendono
privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno residuo visivo non
superiore a 1/10 in entrambi gli occhi con eventuale correzione”.
NON VEDENTI (Art. 1, comma 2, L. 68/99): “Agli effetti della presente legge si
intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo
visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione”.
In sostanza la certificazione medico-oculistica, al di là dei parametri previsti dalla L. 138/2001,
dovrà fare riferimento all’acuità visiva riportata dal D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.
NOTA:
Nel corso di aggiornamento “La certificazione della disabilità visiva:
l’invalidità e la cecità civile”, tenutosi a Padova presso l’Istituto “L.
Configliachi” il 28/03/2008, si è concordemente convenuto quanto segue:
1) Il conta dita risultante dall’esame obiettivo deve riferirsi ad
un’effettiva misurazione e non alla mera percezione della sola
estremità delle dita;
2) Il conta dita inferiore a 10 cm. si deve esprimere quale motus manus;
3) Il motus manus va sempre espresso come “pura e semplice
percezione dei movimenti della mano” all’altezza dell’occhio, senza
riferimenti ad un’ipotetica distanza.
Dott. Giovanni Sato
Oculista Centro di Ipovisione
per l’Età Adulta
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