IL CERTIFICATO MEDICO1 • IL CERTIFICATO MEDICO: CHE COS’È? “ Il certificato è una attestazione scritta di fatti, aventi rilevanza giuridica, riscontrati dal medico nell’esercizio della sua attività, destinata a provarne la verità”. • OBIETTIVI DEL CERTIFICATO MEDICO: 1) Conferire rilevanza giuridica nei confronti di terzi a fatti che il medico accerta come veri; 2) la certificazione deve sempre e comunque essere preceduta dalla valutazione clinica del paziente; 3) il dato clinico deve essere tenuto ben distinto dai sintomi lamentati o da quanto riferito dal paziente. • IL MEDICO PUÓ RIFIUTARSI DI CERTIFICARE? 1) Il medico deve sempre rifiutarsi di redigere certificati che non corrispondono al vero; 2) il medico deve rifiutarsi di certificare fatti che non sono stati da lui constatati direttamente; 3) il medico non può certificare quando non riveste particolari qualifiche espressamente richieste dalla normativa vigente. • REQUISITI DEL CERTIFICATO MEDICO: Il certificato medico ha tre principali requisiti: 1) REQUISITI SOSTANZIALI; 2) REQUISITI FORMALI; 3) CONTENUTO 1) REQUISTI SOSTANZIALI: Nome, cognome, qualifica, n. iscrizione O.M., domicilio, tel. del medico certificatore; generalità complete della persona a cui si riferisce (nome, cognome, data di nascita); oggetto della certificazione; precisazione dell’epoca a cui si riferisce il contenuto; descrizione dei referti obiettivi; luogo e data di compilazione; timbro e firma leggibile. 2) REQUISITI FORMALI: Il certificato dev’essere: privo di abrasioni e correzioni che possano far sorgere il dubbio di alterazioni o contraffazioni dell’atto (nel caso fosse indispensabile apportare una correzione, questa dev’essere indicata a chiare lettere e controfirmata con firma leggibile); redatto con una grafia chiara e comprensibile che non dia luogo ad equivoci; intellegibile nella terminologia usata e nel significato; 1 Le informazioni sono tratte dalla relazione “Il certificato medico: come dev’essere redatto il certificato medico” presentata dal Dott. Antonio Valeri, Medico del Lavoro e Specialista in Igiene e Medicina Preventiva, durante il corso di aggiornamento, organizzato dal Centro Polifunzionale il 28 marzo 2008, sul tema “La certificazione della disabilità visiva: l’invalidità e la cecità civile”. 1 coerente tra quanto constatato obiettivamente e quanto dichiarato. 3) CONTENUTO DEL CERTIFICATO: Il contenuto si compone di tre parti: SOGGETTIVITÁ: è la sintomatologia riferita dal paziente; OGGETTIVITÁ: è l’obiettività rilevata dal medico; GIUDIZIO MEDICO: la diagnosi e la prognosi Riepilogando, il certificato deve avere i seguenti requisiti: VERIDICITÁ CHIAREZZA COMPLETEZZA PRECISIONE CONTENUTO • REATI CONNESSI CON LA CERTIFICAZIONE: Falso materiale: riguarda la parte formale dell’atto; il medico risponde di falso materiale se nella redazione del certificato commette alterazioni o contraffazioni mediante cancellature, abrasioni, aggiunte successive miranti a far apparire adempiute le condizioni richieste per la sua validità. Falso ideologico: si intende la falsa rappresentazione della realtà, cioè attestare per autentici fatti non rispondenti a verità; si tratta di attestazione volutamente mendace per fatti o condizioni inesistenti. Non è pertanto soddisfatto il requisito della veridicità dei fatti ossia dei dati obiettivi e controllabili. Presupposto essenziale di questi reati è il dolo, cioè l’intenzionalità e non quindi l’errore commesso in buona fede (certificato erroneo). Il certificato compiacente: è il certificato che tende con terminologia volutamente imprecisa e criptica ad alterare una situazione o minimizzandola o rendendola comunque sproporzionata. Tale certificazione, non corrispondente al requisito di veridicità, da un punto di vista giuridico si configura sempre come dichiarazione mendace e pertanto come reato di falsità ideologica. Truffa: il certificato medico può determinare la costituzione di diritti a favore del richiedente con possibili oneri risarcitori a carico di terzi, tra cui anche lo stato; di conseguenza false attestazioni possono costituire anche il reato di truffa. L’ Ente pubblico può ovviamente esercitare una azione di rivalsa nei confronti del medico per il danno patrimoniale, che si aggiunge così all’azione penale. Violazione della privacy o del segreto professionale: i contenuti del certificato medico sono coperti dal segreto professionale ai sensi dell’art. 10 del codice di Deontologia Medica e della legge 196 del 2003 (protezione dei dati personali). Il rilascio del certificato direttamente al paziente rende implicita la sussistenza del consenso informato da parte del richiedente. Il rilascio del certificato a soggetti diversi dall’interessato, senza il suo preventivo consenso, o la certificazione di circostanze non richieste, può costituire una forma di violazione del segreto professionale e della privacy. 2 • ESEMPIO DI CERTIFICATO MEDICO OCULISTICO Dott . Pinco Pallino Specialista in Oculistica - Pd 421 Via Tal dei Tali, n. - Padova - tel. 049 XXXXXXX SI CERTIFICA CHE Il sig. Antonio Rossi – nato a Padova il XX.XX.XX PRESENTA LA SEGUENTE SOGGETTIVITÁ: PRESENTA LA SEGUENTE OBIETTIVITÁ OCULARE: VISUS NATURALE OD_____________________OS______________________ VISUS CORRETTO OD_____________________OS______________________ SEGMENTO ANTERIORE OD________________________________________ SEGMENTO ANTERIORE OS________________________________________ TONO OD____________________________OS____________________________ FUNDUS OD__________________________OS__________________________ RESIDUO PERIMETRICO BINOCULARE PERCENTUALE____________% (eventuale) *CONCLUSIONI______________________________________________________ *Nel certificato ci dev’essere l’eventuale indicazione che la minorazione visiva non è migliorabile con intervento chirurgico o con lenti. MINORATI DELLA VISTA – DEFINIZIONI: CIECHI TOTALI (Art. 2, L. 138/01): “Ai fini della presente legge, si definiscono ciechi totali: - coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi; - coloro che hanno la mera percezione dell’ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore; - coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3%”. N.B.: - Conta dita inferiore a 10 cm; - la valutazione va effettuata nell’occhio migliore. CIECHI PARZIALI (Art. 3, L. 138/01): “Si definiscono ciechi parziali: - coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione; - coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10%”. IPOVEDENTI GRAVI (Art. 4, L. 138/01): “Si definiscono ipovedenti gravi: - coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione; - coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30%”. 3 IPOVEDENTI MEDIO-GRAVI (Art. 5, L. 138/01): “ Si definiscono ipovedenti mediogravi: - coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione; - coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50%”. IPOVEDENTI LIEVI (Art. 6, L. 138/01): “Si definiscono ipovedenti lievi: - coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione; - coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 60%”. PRIVI DELLA VISTA (Art. 6, L. 482/68): “Agli effetti della presente legge si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi con eventuale correzione”. NON VEDENTI (Art. 1, comma 2, L. 68/99): “Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione”. In sostanza la certificazione medico-oculistica, al di là dei parametri previsti dalla L. 138/2001, dovrà fare riferimento all’acuità visiva riportata dal D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834. NOTA: Nel corso di aggiornamento “La certificazione della disabilità visiva: l’invalidità e la cecità civile”, tenutosi a Padova presso l’Istituto “L. Configliachi” il 28/03/2008, si è concordemente convenuto quanto segue: 1) Il conta dita risultante dall’esame obiettivo deve riferirsi ad un’effettiva misurazione e non alla mera percezione della sola estremità delle dita; 2) Il conta dita inferiore a 10 cm. si deve esprimere quale motus manus; 3) Il motus manus va sempre espresso come “pura e semplice percezione dei movimenti della mano” all’altezza dell’occhio, senza riferimenti ad un’ipotetica distanza. Dott. Giovanni Sato Oculista Centro di Ipovisione per l’Età Adulta 4