Azienda per l Assistenza Sanitaria n.5 Friuli Occidentale Prot. n. 0068993 / P Data 22/10/2016 Class via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone (PN) - Italy C.F. e P.I. 01772890933 PEC: [email protected] Dipartimento di Prevenzione Direttore: dott. Lucio Bomben Struttura Complessa – Sanità Animale Direttore sostituto: dott. Enzo Re Referente per la pratica: dott. Enzo Re telefono: +39 0434 369834 mail: [email protected] Responsabile del procedimento: dott. Enzo Re telefono: +39 0434 369834 mail: [email protected] - SISTEMA GESTIONE QUALITA’ UNI EN ISO 9001:2008 CERTIFICATO CERTIQUALITY n. 23750 Riferimenti documenti precedenti: // Allegati: // AI SIG.RI SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Servizio Sanità Pubblica Veterinaria - TRIESTE ALLA DIREZIONE CENTRALE AGRICOLTURA UDINE AL COMANDO CARABINIERI PER LA SALUTE – NAS UDINE ALLA PREFETTURA DI PORDENONE ALLA QUESTURA DI PORDENONE AL COMANDO GRUPPO CARABINIERI DI PORDENONE AL COMANDO GUARDIA DI FINANZA DI PORDENONE AL COMANDO POLIZIA STRADALE DI PORDENONE AL CORPO FORESTALE REGIONALE ALL’ASSOCIAZIONE ALLEVATORI FRIULI VENEZIA GIULIA ALLA FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI ALL’UNIONE AGRICOLTORI DI PORDENONE ALLA CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI PORDENONE ALL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DELLE VENEZIE – SEZ. PN Oggetto: Focolaio di Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) – Provvedimenti di polizia veterinaria al fine di limitare la diffusione del virus. IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VISTA la conferma di un focolaio di Febbre catarrale degli ovini - Blue tongue, in seguito indicata semplicemente BT, nel comune di Caneva (PN), notificato in SIMAN e presente nel sito del Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche CESME; VISTA la nota della DGSAF n. 23649 del 14.10.2016 - Misure urgenti di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (Bluetongue) sierotipo BTV4 nella Regione Veneto e aree limitrofe nonché modifica dell'allegato A del provvedimento n. 5662 del 14 marzo 2014 e successive modifiche, con cui, al fine di evitare la diffusione del virus, è stato definito “territorio con infezione in atto” quell’area ricadente nel raggio di 20 km da un focolaio confermato e definisce zona soggetta a restrizione tutto il territorio della provincia di Pordenone; VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n.1265; VISTO il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n.320 del 8.02. 1954; VISTA la Legge 23 Gennaio 1968 n. 34, Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche; VISTA la Legge 23 Dicembre 1978 n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale; VISTA la Legge 2 Giugno 1988 n. 218, Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali; Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale); originale disponibile presso l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”. VISTO il Regolamento (CE) n.1069/2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano; VISTO il Reg. CE 24.09.2009 n. 1099, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento; VISTO il D.L.vo 22 Maggio 1999 n. 196, Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina; VISTO il Regolamento CE n. 999/2001 del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e successive modificazioni; VISTA la Direttiva 2000/75/CE del 20 novembre 2000 che stabilisce disposizioni specifiche di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini; VISTO il D.L.vo 9 Luglio 2003 n. 225 che recepisce la Direttiva 2000/75/CE del 20 novembre 2000; VISTO il Reg. CE 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007 relativo alle misure di applicazione della Direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie recettive alla febbre catarrale, e successive modifiche; VISTA la nota DGSAF n. 5662 del 14.03.2014 e successive modifiche e integrazioni, che attribuisce in particolare al Servizio veterinario dell’ASL il compito di definire di volta in volta l’elenco delle aziende ricadenti nei “territori con infezione in atto” e di darne adeguata comunicazioni ai Sindaci dei Comuni coinvolti ed agli allevatori interessati dai divieti allo spostamento degli animali; PRESO ATTO che le normative in vigore relative alla malattia non prevedono l’abbattimento obbligatorio degli animali ammalati, infetti o sospetti di infezione, né prevedono indennizzi agli allevatori per l’abbattimento o le perdite sofferte a causa della malattia; ci possono essere tuttavia delle situazioni in cui diventa necessario ricorrere all’abbattimento degli animali gravemente ammalati a motivo del loro benessere e al fine di porre fine alle inutili sofferenze e i proprietari e i detentori degli animali possono richiedere l’abbattimento degli animali ammalati al fine di limitare la trasmissione del virus agli altri animali; VERIFICATO dalla lettura scientifica che il virus della BT non costituisce alcun pericolo per la salute umana, né mediante contatto diretto con gli animali infetti, è attraverso i prodotti derivati e nemmeno dagli infetti vettori; RITENUTO necessario, su specifica proposta del responsabile del competente Servizio veterinario di Sanità animale, adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione dell’epidemia, a completamento di quanto già previsto dalle disposizioni ministeriale o regionali; ORDINA 1. È definito “territorio con infezione in atto” l’intero territorio dei Comuni che rientrano per almeno il 30 per cento nell’area dei 20 km dal focolaio infetto da BT, sierotipo 4 (BTV4). 2. Ai fini dell’attuazione dei provvedimenti di polizia veterinaria previsti e adottati con il presente atto, sono considerati “territori con infezione in atto” i Comuni di Caneva, Polcenigo, Budoia, Aviano, Sacile, Fontanafredda, Roveredo in Piano, San Quirino, Porcia, Pordenone, Brugnera, Prata di Pordenone, Pasiano di Pordenone. Sarà cura del Servizio veterinario trasmettere l’elenco degli allevamenti che rientrano nel “territorio con infezione in atto”, suscettibile di modifiche a seguito dell’aggiornamento del censimento. 3. I veterinari ufficiali sono tenuti ad effettuare una visita clinica su tutti gli allevamenti ovini presenti nei “territori con infezione in atto” indicati, con cadenza settimanale; 4. In caso di sospetto di malattia sulla base della sintomatologia clinica, i veterinari ufficiali provvedono ad attuare quanto previsto dalla nota DGSAF n. 5662 del 14.03.2014 e successive modifiche e integrazioni al fine di confermare o escludere la malattia e adottano i primi provvedimenti scritti nei confronti degli allevamenti interessati, al fine di evitare la diffusione del virus; 5. Nei focolai i veterinari ufficiali sono autorizzati a decidere l’abbattimento degli animali gravemente ammalati per motivi di benessere animale, al fine di porre fine alle inutili sofferenze; per lo stesso motivo o al fine di limitare la trasmissione del virus agli altri animali, i proprietari e detentori possono chiedere al Servizio veterinario l’abbattimento degli animali ammalati. 6. Nessun indennizzo è dovuto da parte della pubblica amministrazione per l’abbattimento degli animali o –2– per le perdite economiche determinate dalla malattia. 7. Dal territorio soggetto a restrizione è vietato lo spostamento di animali delle specie sensibili alla Blue Tongue (BT), del loro sperma, ovuli ed embrioni verso aree indenni della regione, del paese o del resto del territorio comunitario. 8. Le movimentazioni verso le aree indenni, in deroga al punto precedente, e all’interno dei territori soggetti a restrizione sono autorizzate con specifici provvedimenti del Ministero della Salute e della Regione Friuli Venezia Giulia e applicate di volta in volta dai veterinari ufficiali di questa ASL, in base all’evoluzione epidemiologica della malattia. 9. Ulteriori deroghe possono essere rilasciate dal Servizio veterinario, sulla base della valutazione del rischio della diffusione del virus, valutata caso per caso e in particolare per le movimentazioni di animali in altitudine. 10. I veterinari ufficiali possono adeguare immediatamente le disposizioni relative alle movimentazioni degli animali che il Ministero della Salute o la Regione dovessero emanare successivamente alla presente ordinanza. RACCOMANDA ai proprietari e detentori degli animali sensibili alla BT di provvedere, per quanto possibile, al trattamento con insetticidi e/o prodotti insetto repellenti all’interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione e sugli animali stessi; di eliminare o quantomeno ridurre per quanto possibile i luoghi ecologicamente propizi all’insediamento e moltiplicazione degli insetti vettori e proteggere gli animali dall’attacco degli insetti ematofagi durante le ore notturne. Le violazioni alla presente ordinanza e alle normative che disciplinano le movimentazioni degli animali delle specie sensibili alla BT, del loro sperma, ovuli ed embrioni, saranno punite ai sensi delle norme vigenti. A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241, avverso al presente provvedimento potrà essere proposto ricorso ordinario al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla notifica dello stesso. La Polizia Municipale, gli Agenti di Forza Pubblica, il Servizio Veterinario ed il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’AAS n. 5 “Friuli Occidentale”, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza. IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Dott. Lucio Bomben (firmato digitalmente) –3–