Che cos'è la C.I.T.E.S. La sigla C.I.T.E.S., significa "Convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora", cioè "convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e flora minacciate d'estinzione". e' nota più semplicemente come "Convenzione di Washington" perchè firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n° 874. E’ nata dall'esigenza di controllare il commercio degli animali e delle piante (vivi, morti o parti e prodotti derivati), in quanto lo sfruttamento commerciale è, assieme alla distruzione degli ambienti naturali nei quali vivono, una delle principali cause dell'estinzione e rarefazione in natura di numerose specie. La C.I.T.E.S., che è compresa nelle attività del programma delle nazioni unite per l'ambiente (UNEP), è entrata in vigore in Italia nel 1980 ed è attualmente applicata da oltre 130 stati. In Italia l'attuazione della Convenzione di Washington è affidata a diversi ministeri: ambiente, finanze commercio con l'estero, ma la parte più importante è svolta dal ministero delle politiche agricole, come prevede la legge, tramite il servizio CITES, che cura la gestione amministrativa ai fini della certificazione e del controllo tecnico-specialistico per il rispetto della convenzione. Il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato è strutturato in un centro di coordinamento, 24 uffici territoriali denominati servizi certificazione CITES (in sigla s.c.c.), con funzione di rilascio certificati, accertamento infrazioni e controllo territoriale, e in 16 nuclei operativi Cites ( in sigla NOC.) presso le dogane, con funzione di verifica merceologica, controllo documentale e verifica della movimentazione commerciale, nonché accertamento di illeciti. ORGANISMI INTERNAZIONALI: A livello mondiale: Segretariato CITES di Ginevra (UNEP); A livello Unione Europea: Commissione Europea - DG Ambiente; Organismi di gestione a livello nazionale: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Tutela del Territorio; Ministero delle Politiche Agricole e forestali; Ministero del commercio. L'Autorità di Gestione principale in Italia è istituita presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio mentre l'Autorità per l'emissione dei certificati e per i controlli sul territorio è istituita presso il Ministero per le Risorse Agricole - Corpo Forestale dello Stato e presso il Ministero delle Attività Produttive che cura il rilascio delle licenze di importazione relative ad animali e piante vive ed ai prodotti derivati da piante ed animali di provenienza extracomunitaria. ORGANI DECISIONALI: A livello mondiale: Conferenza degli Stati Parte che si svolge ogni due anni; è organizzata dal Segretariato della Convenzione, e vi partecipano tutti i Paesi che aderiscono alla Convenzione. In questa sede vengono discusse le modalità di applicazione della Convenzione stessa; vengono emendate le Appendici che elencano le specie oggetto di tutela e viene controllata l'applicazione della Convenzione negli Stati Parte. Comitato Permanente - Comitato Piante - Comitato Animali A livello Unione Europea: Comitato CITES Le Autorità di Gestione CITES di ogni Stato Membro sono rappresentate in Commissione Europea (art. 18 del Regolamento (CE) 338/97) per esaminare ed adottare le misure da assumere per l'applicazione della CITES nella Comunità Europea. Gruppo di Enforcement Ogni Stato Membro designa i propri rappresentanti in Commissione per assicurare l'osservanza delle disposizioni dei Regolamenti e le indagini sulle violazioni -art.14 Regolamento (CE) 338/97. MISURE CHE LE PARTI DEVONO ADOTTARE: Emanazione della normativa nazionale in attuazione della Convenzione; Sanzioni penali contro il commercio e la detenzione di esemplari protetti; Confisca ed eventuale rinvio allo stato esportatore; Elaborazione di rapporti periodici in merito all'applicazione della Convenzione; Tenuta dei registri relativi al commercio di esemplari o parti delle specie iscritte nelle appendici I, II e III; Comunicazione al governo depositario della Convenzione del nome e dell'indirizzo dell'Autorità preposta all'applicazione della Convenzione; Comunicazione al Segretariato delle variazioni nelle designazioni e autorizzazioni; Trasmissione, su richiesta del Segretariato o di qualunque Autorità amministrativa designata di timbri, sigilli e altri mezzi utilizzati per autenticare permessi o certificati; Presentazione alla Conferenza delle Parti di emendamenti alle appendici della Convenzione. ORGANISMI SCIENTIFICI: A livello mondiale: Comitato Piante (con rappresentanti regionali) Comitato Animali (con rappresentanti regionali). A livello Unione Europea: Gruppo di Revisione Scientifica dove sono rappresentate le Autorità Scientifiche di ogni stato Membro sono presso la Commissione Europea . Le specie minacciate o controllate Le specie a rischio d'estinzione prese in considerazione nella CITES sono suddivise in tre appendici: appendice I: specie gravemente minacciate di estinzione per le quali è rigorosamente vietato il commercio; appendice II: specie il cui commercio è regolamentato per evitare sfruttamenti incompatibili con la loro sopravvivenza: gli esemplari devono essere accompagnati da documento d'esportazione numerato. appendice III: specie protette da singoli Stati per regolamentare le esportazioni dai loro territori. La convenzione non esclude che alcuni Stati possano adottare misure di protezione più rigorose per la protezione delle stesse specie o di altre specie selvatiche. La Convenzione C.I.T.E.S. non è il solo documento internazionale volto alla salvaguardia delle specie a rischio d'estinzione. L'Europa di recente si è data delle regole sul punto: si tratta del regolamento (CE) 338/97 del consiglio del 9 dicembre 1996 poi aggiornato con il regolamento (CE) n° 2724/2000 della Commissione del 30 novembre 2000. Esso mira a controllare il commercio di queste specie attraverso la definizione di condizioni per la loro importazione, l'esportazione o la riesportazione e la circolazione all'interno dell'Unione Europea. Nei quattro allegati, c’è un elenco delle specie contemplati dal regolamento che impone requisiti comuni per il rilascio, l'uso e la presentazione dei documenti relativi alla l'importazione nella Comunità, l'esportazione e la riesportazione al di fuori della Comunità, la vendita e qualsiasi altra transazione commerciale nella Comunità di esemplari delle specie elencate nell'allegato A. Questi documenti, fatte salve le misure più rigorose che gli Stati possono adottare membri, sono validi in tutta la Comunità. Definizioni del reg. 338/97: ART. 2 - "esemplare": qualsiasi pianta o animale, vivo o morto, delle specie elencate negli allegati da A a D; qualsiasi parte o prodotto che da essi derivi, contenuto o meno in altre merci, nonché qualsiasi altra merce, se da un documento di accompagnamento, o dall’imballaggio, dal marchio, dall’etichetta o da ogni altra circostanza, risulti trattasi di parti o di prodotti derivati da animali o da piante appartenenti a queste specie, salvo esplicita esclusione di tali parti o prodotti dall’applicazione delle disposizioni del presente regolamento o di quelle correlate all’allegato ove è elencata la relativa specie, in base ad una indicazione in tal senso contenuta nei rispettivi allegati. Si considera appartenente ad una delle specie elencate negli allegati da A a D l'esemplare, animale o pianta, di cui almeno un «genitore » appartenga a una specie ivi elencata, o che di tale animale o pianta sia parte o prodotto. Qualora i «genitori» di tale animale o pianta siano di specie elencate in allegati diversi, ovvero di specie una sola delle quali vi figuri, si applicano le disposizioni dell'allegato più restrittivo. allegato A: specie che figurano nell'appendice I della C.I.T.E.S. e per le quali gli stati europei non hanno avanzato riserve; qualsiasi specie in via d'estinzione che sia oggetto di commercio internazionale. L'introduzione nella Comunità di esemplari di specie di cui all'allegato A del presente regolamento è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione, di una licenza di importazione rilasciata da un organo di gestione dello Stato membro di destinazione. L'esportazione o riesportazione dalla Comunità di esemplari delle specie inserite nell'allegato A è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità di esportazione, di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione rilasciati dall'organo di gestione dello Stato membro nel cui territorio si trovano gli esemplari. Gli esemplari delle specie elencate nell'allegato A, che sono nati e allevati in cattività o riprodotti artificialmente, sono soggetti alla disciplina riguardante gli esemplari delle specie elencate nell'allegato B. allegato B: specie che figurano nell'appendice II della C.I.T.E.S., salvo quelle elencate nell'allegato A; specie che figurano nell'appendice I della C.I.T.E.S. per le quali è stata avanzata una riserva da parte di qualche paese europeo; ogni altra specie non compresa nelle appendici I e II della C.I.T.E.S. quali specie oggetto di un volume di scambi internazionali che potrebbero essere incompatibili con il mantenimento della popolazione; specie per le quali si è stabilito che l'inserimento nell'ambiente naturale delle comunità europea costituisce un pericolo ecologico. L'elenco comprende oltre 10.000 specie delle quali le più comuni sono: tutte le specie, che non risultino iscritte all'appendice I, di scimmie, lupi, orsi, lontre, felini, zebre, pecari, ippopotami, tartarughe di terra, coccodrilli, gechi, camaleonti, cobra, salamandre, storioni, farfalle della specie ornitottere, sanguisughe, conchiglie tridacne, coralli madreporari a forma complessa, alcune palme, cactus, felci arboree, aloe, orchidee, ciclamini etc. L’introduzione degli esemplari inseriti nell'allegato B del presente regolamento è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alle previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero d'introduzione, di una licenza d'importazione rilasciata da un organo di gestione dello Stato membro di destinazione. L'esportazione o riesportazione dalla Comunità di esemplari delle specie inserite negli allegati B e C è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità doganali, di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione rilasciati dall'organo di gestione dello Stato membro nel cui territorio gli esemplari si trovano. allegato C: specie elencate nell'appendice III della C.I.T.E.S. diverse da quelle elencate negli allegati A o B e per le quali gli stati membri non hanno formulato riserve; specie elencate nell'appendice II della C.I.T.E.S. per le quali è stata avanzata una riserva. L'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie elencate nell'allegato C è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione, di una notifica d'importazione. allegato D: specie non elencate negli allegati da A a C per le quali il volume delle importazioni in comunità europea giustifica una vigilanza; specie elencate nell'appendice III della C.I.T.E.S. per le quali è stata avanzata una riserva. L'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie elencate nell'allegato D del presente regolamento è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione, di una notifica di importazione. Le licenze di importazione ed esportazione devono essere richieste prima dell’arrivo in dogana di animali, piante o parti di essi; in mancanza di licenza gli esemplari possono essere confiscati e far incorrere nei rigori della legge. In caso di ri-esportazione dall’Italia, verso un qualsiasi paese estero non appartenente all’Unione Europea, di fauna, flora o parti di esse, già importate in territorio nazionale, la relativa richiesta di certificato dovrà essere inoltrata al ministero delle politiche agricole e forestali - Corpo forestale dello Stato servizio C.I.T.E.S.. La Commissione può in qualsiasi momento imporre restrizioni sulle importazioni generale o solo per alcuni paesi di origine, e dispone la pubblicazione trimestrale di un elenco di queste restrizioni nella gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Qualora uno Stato membro respinge una domanda di una licenza o un certificato, va informata immediatamente la Commissione, la quale, mette in guardia gli altri Stati membri. Il regolamento stabilisce le eccezioni per i nati in cattività e allevati o riprodotti artificialmente, per gli esemplari in transito , per gli esemplari che sono effetti personali o domestici o per le istituzioni scientifiche. Gli Stati membri devono designare gli uffici doganali in cui vanno completati i controlli e le formalità per le specie contemplate dal regolamento, designare gli organi di gestione e le autorità scientifiche competenti per l’attuazione del regolamento, controllare il rispetto delle norme e penalizzare i truffatori. Il regolamento stabilisce uno scambio di informazioni tra i diversi organismi coinvolti nell'attuazione del regolamento: gli Stati membri, la Commissione, il segretariato della CITES, ecc. La Commissione e gli Stati membri devono elaborare relazioni annuali specificando il volume degli scambi di esemplari e ogni due anni scrivere report dettagliati.