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Che cos'è la C.I.T.E.S.
La sigla C.I.T.E.S., significa "Convention on international trade in endangered
species of wild fauna and flora", cioè "convenzione sul commercio
internazionale di specie di fauna e flora minacciate d'estinzione". e' nota più
semplicemente come "Convenzione di Washington" perchè firmata a
Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n° 874.
E’ nata dall'esigenza di controllare il commercio degli animali e delle piante
(vivi, morti o parti e prodotti derivati), in quanto lo sfruttamento commerciale
è, assieme alla distruzione degli ambienti naturali nei quali vivono, una delle
principali cause dell'estinzione e rarefazione in natura di numerose specie.
La C.I.T.E.S., che è compresa nelle attività del programma delle nazioni unite
per l'ambiente (UNEP), è entrata in vigore in Italia nel 1980 ed è attualmente
applicata da oltre 130 stati.
In Italia l'attuazione della Convenzione di Washington è affidata a diversi
ministeri: ambiente, finanze commercio con l'estero, ma la parte più
importante è svolta dal ministero delle politiche agricole, come prevede la
legge, tramite il servizio CITES, che cura la gestione amministrativa ai fini della
certificazione e del controllo tecnico-specialistico per il rispetto della
convenzione.
Il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato è strutturato in un centro di
coordinamento, 24 uffici territoriali denominati servizi certificazione CITES (in
sigla s.c.c.), con funzione di rilascio certificati, accertamento infrazioni e
controllo territoriale, e in 16 nuclei operativi Cites ( in sigla NOC.) presso le
dogane, con funzione di verifica merceologica, controllo documentale e verifica
della movimentazione commerciale, nonché accertamento di illeciti.
ORGANISMI INTERNAZIONALI:
A livello mondiale: Segretariato CITES di Ginevra (UNEP);
A livello Unione Europea: Commissione Europea - DG
Ambiente;
Organismi di gestione a livello nazionale: Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e della Tutela del Territorio; Ministero
delle Politiche Agricole e forestali; Ministero del commercio.
L'Autorità di Gestione principale in Italia è istituita presso il Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio mentre l'Autorità per
l'emissione dei certificati e per i controlli sul territorio è istituita presso il
Ministero per le Risorse Agricole - Corpo Forestale dello Stato e presso il
Ministero delle Attività Produttive che cura il rilascio delle licenze di
importazione relative ad animali e piante vive ed ai prodotti derivati da piante
ed animali di provenienza extracomunitaria.
ORGANI DECISIONALI:
A livello mondiale: Conferenza degli Stati Parte che si svolge
ogni due anni; è organizzata dal Segretariato della Convenzione, e
vi partecipano tutti i Paesi che aderiscono alla Convenzione. In
questa sede vengono discusse le modalità di applicazione della
Convenzione stessa; vengono emendate le Appendici che elencano
le specie oggetto di tutela e viene controllata l'applicazione della
Convenzione negli Stati Parte.
Comitato Permanente - Comitato Piante - Comitato Animali
A livello Unione Europea:

Comitato CITES
Le Autorità di Gestione CITES di ogni Stato Membro sono rappresentate
in Commissione Europea (art. 18 del Regolamento (CE) 338/97) per
esaminare ed adottare le misure da assumere per l'applicazione della
CITES nella Comunità Europea.

Gruppo di Enforcement
Ogni Stato Membro designa i propri rappresentanti in Commissione per
assicurare l'osservanza delle disposizioni dei Regolamenti e le indagini
sulle violazioni -art.14 Regolamento (CE) 338/97.
MISURE CHE LE PARTI DEVONO ADOTTARE:

Emanazione della normativa nazionale in attuazione della Convenzione;

Sanzioni penali contro il commercio e la detenzione di esemplari protetti;

Confisca ed eventuale rinvio allo stato esportatore;

Elaborazione di rapporti periodici in merito all'applicazione della
Convenzione;

Tenuta dei registri relativi al commercio di esemplari o parti delle specie
iscritte nelle appendici I, II e III;

Comunicazione al governo depositario della Convenzione del nome e
dell'indirizzo dell'Autorità preposta all'applicazione della Convenzione;

Comunicazione al Segretariato delle variazioni nelle designazioni e
autorizzazioni;

Trasmissione, su richiesta del Segretariato o di qualunque Autorità
amministrativa designata di timbri, sigilli e altri mezzi utilizzati per
autenticare permessi o certificati;

Presentazione alla Conferenza delle Parti di emendamenti alle appendici
della Convenzione.
ORGANISMI SCIENTIFICI:
A livello mondiale:

Comitato Piante (con rappresentanti regionali)

Comitato Animali (con rappresentanti regionali).
A livello Unione Europea:
Gruppo di Revisione Scientifica dove sono rappresentate le Autorità
Scientifiche di ogni stato Membro sono presso la Commissione Europea .
Le specie minacciate o controllate
Le specie a rischio d'estinzione prese in considerazione nella CITES sono
suddivise in tre appendici:
appendice I: specie gravemente minacciate di estinzione per le quali è
rigorosamente vietato il commercio;
appendice II: specie il cui commercio è regolamentato per evitare
sfruttamenti incompatibili con la loro sopravvivenza: gli esemplari devono
essere accompagnati da documento d'esportazione numerato.
appendice III: specie protette da singoli Stati per regolamentare le
esportazioni dai loro territori.
La convenzione non esclude che alcuni Stati possano adottare misure di
protezione più rigorose per la protezione delle stesse specie o di altre specie
selvatiche.
La Convenzione C.I.T.E.S. non è il solo documento internazionale volto alla
salvaguardia delle specie a rischio d'estinzione. L'Europa di recente si è data
delle regole sul punto: si tratta del regolamento (CE) 338/97 del consiglio del 9
dicembre 1996 poi aggiornato con il regolamento (CE) n° 2724/2000 della
Commissione del 30 novembre 2000.
Esso mira a controllare il commercio di queste specie attraverso la definizione
di condizioni per la loro importazione, l'esportazione o la riesportazione e la
circolazione all'interno dell'Unione Europea.
Nei quattro allegati, c’è un elenco delle specie contemplati dal regolamento
che impone requisiti comuni per il rilascio, l'uso e la presentazione dei
documenti relativi alla l'importazione nella Comunità, l'esportazione e la
riesportazione al di fuori della Comunità, la vendita e qualsiasi altra
transazione commerciale nella Comunità di esemplari delle specie elencate
nell'allegato A. Questi documenti, fatte salve le misure più rigorose che gli
Stati possono adottare membri, sono validi in tutta la Comunità.
Definizioni del reg. 338/97:
ART. 2 - "esemplare": qualsiasi pianta o animale, vivo o morto, delle specie
elencate negli allegati da A a D;
qualsiasi parte o prodotto che da essi derivi, contenuto o meno in altre merci,
nonché qualsiasi altra merce, se da un documento di accompagnamento, o
dall’imballaggio, dal marchio, dall’etichetta o da ogni altra circostanza, risulti
trattasi di parti o di prodotti derivati da animali o da piante appartenenti a
queste specie, salvo esplicita esclusione di tali parti o prodotti
dall’applicazione delle disposizioni del presente regolamento o di quelle
correlate all’allegato ove è elencata la relativa specie, in base ad una
indicazione in tal senso contenuta nei rispettivi allegati.
Si considera appartenente ad una delle specie elencate negli allegati da A a D
l'esemplare, animale o pianta, di cui almeno un «genitore » appartenga a una
specie ivi elencata, o che di tale animale o pianta sia parte o prodotto.
Qualora i «genitori» di tale animale o pianta siano di specie elencate in allegati
diversi, ovvero di specie una sola delle quali vi figuri, si applicano le
disposizioni dell'allegato più restrittivo.
allegato A: specie che figurano nell'appendice I della C.I.T.E.S. e per le quali
gli stati europei non hanno avanzato riserve; qualsiasi specie in via
d'estinzione che sia oggetto di commercio internazionale.
L'introduzione nella Comunità di esemplari di specie di cui all'allegato A del
presente regolamento è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e
alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione,
di una licenza di importazione rilasciata da un organo di gestione dello Stato
membro di destinazione.
L'esportazione o riesportazione dalla Comunità di esemplari delle
specie inserite nell'allegato A è subordinata all'attuazione delle verifiche
necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono
assolte le formalità di esportazione, di una licenza di esportazione o di un
certificato di riesportazione rilasciati dall'organo di gestione dello Stato
membro nel cui territorio si trovano gli esemplari.
Gli esemplari delle specie elencate nell'allegato A, che sono nati e allevati in
cattività o riprodotti artificialmente, sono soggetti alla disciplina riguardante gli
esemplari delle specie elencate nell'allegato B.
allegato B: specie che figurano nell'appendice II della C.I.T.E.S., salvo quelle
elencate nell'allegato A; specie che figurano nell'appendice I della C.I.T.E.S.
per le quali è stata avanzata una riserva da parte di qualche paese europeo;
ogni altra specie non compresa nelle appendici I e II della C.I.T.E.S. quali
specie oggetto di un volume di scambi internazionali che potrebbero essere
incompatibili con il mantenimento della popolazione; specie per le quali si è
stabilito che l'inserimento nell'ambiente naturale delle comunità europea
costituisce un pericolo ecologico.
L'elenco comprende oltre 10.000 specie delle quali le più comuni sono:
tutte le specie, che non risultino iscritte all'appendice I, di scimmie, lupi, orsi,
lontre, felini, zebre, pecari, ippopotami, tartarughe di terra, coccodrilli, gechi,
camaleonti, cobra, salamandre, storioni, farfalle della specie ornitottere,
sanguisughe, conchiglie tridacne, coralli madreporari a forma complessa,
alcune palme, cactus, felci arboree, aloe, orchidee, ciclamini etc.
L’introduzione degli esemplari inseriti nell'allegato B del presente regolamento
è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alle previa
presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero d'introduzione, di una
licenza d'importazione rilasciata da un organo di gestione dello Stato
membro di destinazione.
L'esportazione o riesportazione dalla Comunità di esemplari delle
specie inserite negli allegati B e C è subordinata all'attuazione delle
verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale in cui
vengono assolte le formalità doganali, di una licenza di esportazione o di
un certificato di riesportazione rilasciati dall'organo di gestione dello Stato
membro nel cui territorio gli esemplari si trovano.
allegato C: specie elencate nell'appendice III della C.I.T.E.S. diverse da quelle
elencate negli allegati A o B e per le quali gli stati membri non hanno formulato
riserve; specie elencate nell'appendice II della C.I.T.E.S. per le quali è stata
avanzata una riserva.
L'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie elencate
nell'allegato C è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla
previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione, di
una notifica d'importazione.
allegato D: specie non elencate negli allegati da A a C per le quali il volume
delle importazioni in comunità europea giustifica una vigilanza; specie elencate
nell'appendice III della C.I.T.E.S. per le quali è stata avanzata una riserva.
L'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie elencate nell'allegato D
del presente regolamento è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie
e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione,
di una notifica di importazione.
Le licenze di importazione ed esportazione devono essere richieste prima
dell’arrivo in dogana di animali, piante o parti di essi; in mancanza di licenza
gli esemplari possono essere confiscati e far incorrere nei rigori della legge.
In caso di ri-esportazione dall’Italia, verso un qualsiasi paese estero non
appartenente all’Unione Europea, di fauna, flora o parti di esse, già importate
in territorio nazionale, la relativa richiesta di certificato dovrà essere inoltrata
al ministero delle politiche agricole e forestali - Corpo forestale dello Stato servizio C.I.T.E.S..
La Commissione può in qualsiasi momento imporre restrizioni sulle
importazioni generale o solo per alcuni paesi di origine, e dispone la
pubblicazione trimestrale di un elenco di queste restrizioni nella gazzetta
ufficiale dell'Unione europea.
Qualora uno Stato membro respinge una domanda di una licenza o un
certificato, va informata immediatamente la Commissione, la quale, mette in
guardia gli altri Stati membri.
Il regolamento stabilisce le eccezioni per i nati in cattività e allevati o
riprodotti artificialmente, per gli esemplari in transito , per gli esemplari che
sono effetti personali o domestici o per le istituzioni scientifiche.
Gli Stati membri devono designare gli uffici doganali in cui vanno completati i
controlli e le formalità per le specie contemplate dal regolamento, designare gli
organi di gestione e le autorità scientifiche competenti per l’attuazione del
regolamento,
controllare il rispetto delle norme e penalizzare i truffatori.
Il regolamento stabilisce uno scambio di informazioni tra i diversi organismi
coinvolti nell'attuazione del regolamento: gli Stati membri, la Commissione, il
segretariato della CITES, ecc.
La Commissione e gli Stati membri devono elaborare relazioni
annuali specificando il volume degli scambi di esemplari e ogni due anni
scrivere report dettagliati.