11.7.2001 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee IT L 189/5 REGOLAMENTO (CE) N. 1400/2001 DELLA COMMISSIONE del 10 luglio 2001 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata comunitaria stabilita dal presente regolamento, possono continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Consiglio e del Parlamento europeo (4). LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1230/2001 della Commissione (2), in particolare l'articolo 9, considerando quanto segue: (1) (2) (5) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali nella colonna 1 della presente regolamento corrispondenti codici precisamente in virtù colonna 3. regole generali, le merci descritte tabella figurante nell'allegato del debbono essere classificate nei NC indicati nella colonna 2, e delle motivazioni indicate nella (4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale e che non sono conformi alla legislazione Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/ 92, per un periodo di tre mesi. Articolo 3 Il presente regolamento entra in virore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2001. Per la Commissione Frederik BOLKESTEIN Membro della Commissione (1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. (2) GU L 168 del 23.6.2001, pag. 6. (3) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. (4) GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17. L 189/6 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee IT 11.7.2001 ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazione (1) (2) (3) Dosatore per sapone liquido in forma di contenitore di metallo comune, sul quale è montato una semplice pompa a pistone azionata da un dispositivo a pulsante consistente in una molla a scatto, un pistone che sigilla, un'asta e un tubetto a pistone. 8479 89 98 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 8479, 8479 89 e 8479 89 98 9504 10 00 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 3b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 6 del capitolo 85, nonché dal testo dei codici NC 8524, 8524 39, 8524 39 90, 9504 e 9504 10 00 Cfr. fotografia (*) Apparecchio presentato in una scatola per la vendita al dettaglio, costituito da una consolle corredata di un dispositivo di comando con impugnatura avente un cavo di connessione, di un lettore CD-ROM, di un cavo per collegare la consolle ad apparecchiature audio/video e di un cavo di alimentazione elettrica. Delle diverse funzioni svolte dall'apparecchio (tra cui i video-giochi, la lettura di CD audio e di DVD video, l'elaborazione automatica dei dati, ecc.), la funzione di video-giochi conferisce al prodotto il carattere essenziale e, pertanto, determina la classificazione come consolle da gioco della voce 9504 La consolle comprende, in particolare, i seguenti componenti: — un'unità di elaborazione centrale (CPU), — una scheda di memoria principale DRAM da 32 MB, — un lettore DVD, — un processore (chip) grafico, — 2 entrate di collegamento USB (Universal Serial Bus), — 2 entrate per impugnature di comando, — 2 alloggiamenti per schede di memoria, — un'entrata di connessione audio/video (IEEE 1394), — un'uscita per connessione digitale ottica. Oltre al dispositivo di comando con impugnatura, alla consolle possono essere collegati diversi altri elementi quali: una tastiera, un mouse, un apparecchio ricevente per la televisione, un monitor da computer o una stampante. Uno specifico alloggiamento posto all'interno della consolle permette l'incorporazione di un disco rigido e di una scheda Ethernet. L'apparecchio è in grado di eseguire: — il trattamento di programmi particolari per l'esecuzione dei video-giochi, — la trasformazione delle informazioni digitali da videodischi DVD o da CD audio in segnali audio-video riprodotti da televisori o da sistemi audio, — la programmazione in linguaggio «YABASIC». L'impugnatura di comando dispone di diversi pulsanti utilizzati principalmente per i videogiochi. Il CD-ROM comprende il linguaggio di programmazione «YABASIC», diversi video-giochi e dei video-films. Cfr. fotografia (*) (*) Le fotografie hanno un carattere puramente indicativo. 8524 39 90 11.7.2001 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 189/7