11.7.2001
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
IT
L 189/5
REGOLAMENTO (CE) N. 1400/2001 DELLA COMMISSIONE
del 10 luglio 2001
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
comunitaria stabilita dal presente regolamento, possono
continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo
di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo
12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del
Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice
doganale comunitario (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Consiglio e del Parlamento europeo (4).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23
luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed
alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1230/2001 della Commissione (2), in particolare l'articolo 9,
considerando quanto segue:
(1)
(2)
(5)
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è
necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole
generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure
tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di
merci.
(3)
In applicazione di tali
nella colonna 1 della
presente regolamento
corrispondenti codici
precisamente in virtù
colonna 3.
regole generali, le merci descritte
tabella figurante nell'allegato del
debbono essere classificate nei
NC indicati nella colonna 2, e
delle motivazioni indicate nella
(4)
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti,
rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in
materia di classificazione delle merci nella nomenclatura
doganale e che non sono conformi alla legislazione
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi
al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in
allegato devono classificate nella nomenclatura combinata nei
corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta
tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità
doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono
continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni
dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/
92, per un periodo di tre mesi.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in virore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2001.
Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 168 del 23.6.2001, pag. 6.
(3) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
(4) GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.
L 189/6
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
IT
11.7.2001
ALLEGATO
Descrizione delle merci
Classificazione
(codice NC)
Motivazione
(1)
(2)
(3)
Dosatore per sapone liquido in forma di contenitore di metallo comune, sul quale è montato una
semplice pompa a pistone azionata da un dispositivo a pulsante consistente in una molla a scatto,
un pistone che sigilla, un'asta e un tubetto a
pistone.
8479 89 98
La classificazione è determinata dalle disposizioni
delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione
della nomenclatura combinata nonché dal testo
dei codici NC 8479, 8479 89 e 8479 89 98
9504 10 00
La classificazione è determinata dalle disposizioni
delle regole generali 1, 3b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 6
del capitolo 85, nonché dal testo dei codici NC
8524, 8524 39, 8524 39 90, 9504 e 9504 10 00
Cfr. fotografia (*)
Apparecchio presentato in una scatola per la
vendita al dettaglio, costituito da una consolle
corredata di un dispositivo di comando con impugnatura avente un cavo di connessione, di un
lettore CD-ROM, di un cavo per collegare la
consolle ad apparecchiature audio/video e di un
cavo di alimentazione elettrica.
Delle diverse funzioni svolte dall'apparecchio (tra
cui i video-giochi, la lettura di CD audio e di DVD
video, l'elaborazione automatica dei dati, ecc.), la
funzione di video-giochi conferisce al prodotto il
carattere essenziale e, pertanto, determina la classificazione come consolle da gioco della voce 9504
La consolle comprende, in particolare, i seguenti
componenti:
— un'unità di elaborazione centrale (CPU),
— una scheda di memoria principale DRAM da
32 MB,
— un lettore DVD,
— un processore (chip) grafico,
— 2 entrate di collegamento USB (Universal
Serial Bus),
— 2 entrate per impugnature di comando,
— 2 alloggiamenti per schede di memoria,
— un'entrata di connessione audio/video (IEEE
1394),
— un'uscita per connessione digitale ottica.
Oltre al dispositivo di comando con impugnatura,
alla consolle possono essere collegati diversi altri
elementi quali: una tastiera, un mouse, un apparecchio ricevente per la televisione, un monitor da
computer o una stampante.
Uno specifico alloggiamento posto all'interno della
consolle permette l'incorporazione di un disco
rigido e di una scheda Ethernet.
L'apparecchio è in grado di eseguire:
— il trattamento di programmi particolari per
l'esecuzione dei video-giochi,
— la trasformazione delle informazioni digitali da
videodischi DVD o da CD audio in segnali
audio-video riprodotti da televisori o da
sistemi audio,
— la programmazione in linguaggio «YABASIC».
L'impugnatura di comando dispone di diversi
pulsanti utilizzati principalmente per i videogiochi.
Il CD-ROM comprende il linguaggio di programmazione «YABASIC», diversi video-giochi e dei
video-films.
Cfr. fotografia (*)
(*) Le fotografie hanno un carattere puramente indicativo.
8524 39 90
11.7.2001
IT
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
L 189/7