consumatore - GARANTEASY

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LA GARANZIA È DI
MODA?
La disciplina legale della garanzia
in Italia e nei principali mercati
internazionali.
CONCEPT IDEA
Made In Italy = QUALITA’ = DURATA
GARANZIA
VANTAGGIO COMPETITIVO
DIFFERENZIANTE
Garanzia Made in Italy
Mappatura dello studio
IL QUADRO NORMATIVO NEL MERCATO EUROPEO
In Europa, la tutela dei consumatori si fonda sul principio dettato dal Trattato
sul funzionamento del’Unione Europea, Titolo XV, articolo 169:
“Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello
elevato di protezione dei consumatori, la Comunità contribuisce a tutelare la
salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a
promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione
per la salvaguardia dei propri interessi”.
L’Unione Europea ha regolamentato diversi aspetti della tutela del
consumatore (E-Commerce, la responsabilità dei produttori, la vendita dei beni
di consumo, la tutela della salute, etc.).
La Direttiva 1999/44/CE armonizza all’interno della comunità europea la tutela
del consumatore in ambito di vendita di beni di consumo e concorre alla
realizzazione e al consolidamento del Mercato Unico Europeo.
DISCIPLINA ITALIANA
Introduzione del Codice del Consumo con il D.Lgs 206/2005 che prevede:
i.la razionalizzazione dell’intera disciplina del diritto dei consumatori
(“consumer protection”).
ii.la previsione della garanzia legale, cioè quel sistema rimediale concesso al
compratore nel caso in cui il prodotto risulti viziato o non conforme al suo
corretto utilizzo.
iii.i termini della garanzia legale previsti in 24 mesi dal giorno della consegna
del bene (oltre a 2 mesi per la denuncia dalla scoperta del vizio).
iv.il venditore finale è responsabile della garanzia legale.
DISCIPLINA ITALIANA
v.
i sistemi rimediali, senza spese per il consumatore:
•
la riparazione o sostituzione del bene acquistato;
•
adeguata riduzione del prezzo di vendita (in accordo tra le parti in base alla natura
del vizio e del prodotto);
•
risoluzione del contratto (restituzione del bene al venditore e rimborso del
prezzo).
vi. l’azione di regresso, cioè il diritto del venditore finale di rivalersi sulla
catena distributiva o sul produttore per i costi di riparazione o sostituzione
o rimborso del prezzo.
La durata del diritto è di 1 anno ed è rinunciabile dalle parti.
vii. la clausola di “salvezza” per il venditore, cioè l’obbligo del consumatore a
scegliere il rimedio meno oneroso tra sostituzione e riparazione.
DISCIPLINA NEGLI ALTRI STATI EUROPEI
Le principali differenze di applicazione del Codice di Consumo negli altri stati
europei si riscontrano principalmente:
• nella definizione di:
 “consumatore”;
 “produttore”;
 “bene di consumo”;
 “conformità del bene”.
•
nella durata e nei termini della garanzia legale;
•
nei sistemi rimediali;
•
nell’azione di regresso.
DISCIPLINA IN NORD AMERICA - U.S.A
La disciplina americana, regolata dal Magnuson-Moss Act del 1975, prevede:
i.
la concessione della garanzia sui beni di consumo a discrezione
dell’impresa (non è un obbligo di legge, ma una scelta del produttore!);
ii.
nel caso di concessione del certificato di garanzia, l’obbligatorietà
dell’applicazione della legge federale;
iii.
la non applicazione alle garanzie verbali;
iv.
l’applicazione esclusivamente ai prodotti (e non ai servizi);
v.
la gratuità della garanzia del prodotto in favore del consumatore.
DISCIPLINA IN NORD AMERICA - CANADA
In Canada, la disciplina relativa al “consumer protection” è competenza delle
dieci provincie canadesi.
Ciascuna provincia ha la propria legge che regola la garanzia sui prodotti di
consumo.
In generale, la garanzia legale prevista permette la concessione di sistemi
rimediali simili in tutte le provincie.
Come negli Stati Uniti, la concessione della garanzia sui beni di consumo è a
discrezione dell’impresa o del venditore (non è quindi un obbligo di legge, ma
una scelta!).
DISCIPLINA IN SUD AMERICA - ARGENTINA
In Argentina, si applica la Ley n. 24.240 del 13 ottobre 1993, così modificata
con la Ley n. 26.361 del 3 aprile 2008, che prevede:
i.medesime definizioni di “consumatore”, “professionista” e “bene di
consumo” rispetto all’Italia;
ii.la durata della garanzia legale dal giorno della consegna del bene:
•
6 mesi per i beni nuovi;
•
3 mesi per i beni usati.
iii.i sistemi rimediali sono a carico del “responsabile di garanzia”;
iv.possibilità di estensione del periodo minimo della garanzia legale.
DISCIPLINA IN SUD AMERICA - BRASILE
In Brasile la disciplina, regolata dal Codigò de Proteção e Defesa do
Consumador emesso con la Lei n. 8078 del 11 settembre 1990, prevede che:
i.il consumatore sia definito come persona fisica e persona giuridica (solo in
caso sia il destinatario finale);
ii.la durata della garanzia legale di 1 mese, termine prorogabile dal produttore
in accordo con il consumatore, mediante accettazione scritta, sino a 6 mesi;
iii.l’azione di regresso in favore del venditore finale nei confronti della catena
distributiva.
DISCIPLINA IN SUD AMERICA - CILE
In Cile, la disciplina, regolata dalla Ley 19.496 del 7 marzo 1997, prevede che:
i.le definizioni e i sistemi rimediali siano i medesimi dei paesi europei;
ii.nel caso in cui vengano commessi dei danni, o più in generale illeciti, da
parte del produttore o del negoziante, gli stessi siano passibili di una sanzione
pecuniaria calcolata dalla legge;
iii.la durata della garanzia legale è di 3 mesi dalla consegna del bene.
CONCLUSIONI
i.
La legge prevede un tipo di tutela nella vendita dei beni di consumo la cui
applicazione in tutti i paesi presenta diverse similitudini.
ii. I sistemi rimediali concessi sono i medesimi.
iii. E’ differente il termine di durata della garanzia legale (ad eccezione di molti
paesi europei).
iv. La Direttiva 1999/44/CE armonizza le legislazioni degli stati membri ed
elimina parzialmente il fattore concorrenziale.
v. Gli U.S.A. e il Canada favoriscono l’aspetto concorrenziale con la
concessione di una garanzia legale gratuita a discrezione delle imprese.
vi. I paesi sudamericani avvantaggiano maggiormente il produttore anziché il
consumatore con la concessione di brevi termini di garanzia legale.
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