Utilizzo dell`istituto dello sponsor

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COMUNE DI SPILIMBERGO
(Provincia di Pordenone)
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REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO
DELL’ISTITUTO DELLO SPONSOR
Approvato con Deliberazione Consiliare n. 61 del 29/09/2008
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELL’ISTITUTO DELLO SPONSOR
ART 1 - FINALITA’
1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione in attuazione delle disposizioni
contenute nell’art. 43 della L. 449/97, dell’art. 119 del D.Lgs. 267/00 e del CCRL ’02, del Comune
di Spilimbergo.
2. Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l’innovazione della organizzazione, a
realizzare maggiori economie ed una migliore qualità dei Servizi istituzionali.
ART. 2 – CONTENUTO
1. I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti privati e/o associazioni
senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o
attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio dell’Ente.
2. Il risultato della sponsorizzazione deve comportare un’economia di bilancio, totale o parziale,
rispetto alla previsione di spesa, in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per
l’Ente, del previsto risultato per lo sponsor.
3. La sponsorizzazione può riguardare: iniziative culturali, sociali, sportive, attività di promozione
del territorio, di valorizzazione del patrimonio comunale e dell’assetto urbano, dell’innovazione
tecnologica, della formazione.
ART 3 – DEFINIZIONI
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per “contratto di sponsorizzazione” un contratto mediante il quale il Comune offre,
nell’ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a fornire a titolo
gratuito una determinata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione
sociale in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;
b) per “sponsorizzazione” ogni contributo in denaro, beni, servizi, prestazioni o interventi
provenienti da terzi, a titolo gratuito allo scopo di promuovere la propria ragione sociale;
c) per “sponsor” il soggetto privato che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione;
d) per “spazio pubblicitario”: lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di
volta in volta messe a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor.
2. La sponsorizzazione può essere attivata:
- su iniziativa dell’amministrazione comunale, cui deve essere assicurata idonea e
preventiva pubblicità;
- su iniziativa dei soggetti privati (imprenditori, società, ditte individuali,
associazioni).
ART. 4 – SCELTA DELLO SPONSOR
1. La scelta viene effettuata mediante un avviso pubblicato all’albo comunale, sul sito internet ed
inviato alle associazioni di categoria nonché alle ditte private ed alle associazioni che operano sul
territorio ed a tutti coloro che faranno richiesta nei termini previsti dall’avviso.
2. L’avviso deve contenere:
- l’oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor secondo i contenuti,
di volta in volta, definiti dallo specifico progetto di sponsorizzazione;
- l’esatta determinazione dell’offerta per lo spazio pubblicitario;
- le modalità ed i termini di presentazione dell’offerta;
3. L’offerta deve essere presentata in forma scritta ed indica:
- il bene, il Servizio, l’attività o la prestazione che si intende sponsorizzare;
- l’accettazione delle condizioni specificatamente previste nel progetto.
4. L’offerta deve, inoltre, essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni:
- l’inesistenza delle condizioni ostative a contrarre con la pubblica amministrazione e di ogni
altra condizione limitativa della capacità contrattuale;
- l’inesistenza di impedimenti derivanti dall’applicazione della normativa antimafia;
- la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);
- il nominativo del legale rappresentante (solo per le persone giuridiche).
5. L’offerta deve contenere, altresì, l’impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli
adempimenti inerenti e conseguenti il messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni.
6. Le offerte pervenute sono valutate dal Responsabile del Servizio, nel quale si colloca l’attività
che deve essere sponsorizzata, nel rispetto dei criteri definiti nello specifico progetto, con priorità,
nella scelta, verso coloro che avranno offerto i contributi più elevati fino a concorrenza
dell’importo presunto dell’iniziativa.
ART. 5 – CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
1. Il contratto è sottoscritto dallo sponsor e dal Responsabile del Servizio interessato e stabilisce:
- l’importo erogato dallo sponsor;
- la parte di attività che intende finanziare;
- il diritto dello sponsor di utilizzare lo spazio pubblicitario;
- gli obblighi assunti dallo sponsor;
- le clausole di tutela in caso di inadempienze;
- la durata del contratto.
2. Con la sottoscrizione del contratto viene, anche autorizzata l’utilizzazione dello spazio
pubblicitario espressamente indicato dal singolo progetto.
ART. 6 – INDIVIDUAZIONE INIZIATIVE DI SPONSORIZZAZIONE
1. Le iniziative di sponsorizzazione vengono prioritariamente individuate nell’ambito degli obiettivi
del P.R.O. assegnate al titolare di posizione organizzativa.
2 Nel corso dell’anno la Giunta Comunale, può formulare indirizzi specifici per l’attivazione di
iniziative di sponsorizzazione non contemplate dal P.R.O.
3. Il ricorso alle sponsorizzazioni può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le
prestazioni previste a carico del Bilancio dell’Ente nei capitoli di spesa ordinaria ad esclusione del
materiale che può essere manipolato dai minori.
ART. 7 – MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE DELLO SPONSOR
1. L’attività di pubblicizzazione dello sponsor da parte del Comune potrà essere realizzata nei
seguenti modi:
- nel caso di manifestazioni e progetti di tipo culturale, sportivo, sociale finanziate con
risorse economiche derivanti dalla sponsorizzazione, il logo dello sponsor potrà essere
inserito nel materiale pubblicitario, relativo alle iniziative, nel sito web del comune con le
modalità specificate nel singolo progetto;
- nel caso di interventi di valorizzazione del territorio, del patrimonio comunale e di assetto
urbano con forme di pubblicità visibili all’esterno, specificate nel singolo progetto e/o nel
bando.
ART. 8 – VINCOLI ALL’UTILIZZO DELLA SPONSORIZZAZIONE
1. Non è consentito l’uso dello sponsor in tutti quei casi in cui si ravvisi:
- un conflitto di interessi tra attività pubblica e quella privata;
- un danno all’immagine e/o alle iniziative dell’Ente;
- si reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
- la propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- la propaganda collegata alla produzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico
o a sfondo sessuale;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, incitamento alla violenza
o contrarie alla morale;
- sostanze dopanti;
- prodotti privi del marchio CE.
ART. 9 – UTILIZZO RISPARMI
1. Le somme stanziate in bilancio, nei capitoli interessati alla sponsorizzazione che non risultano
utilizzate a seguito della stipula del contratto di sponsor sono considerate risparmi di spesa.
2. Tali risparmi vengono utilizzati con le seguenti finalità:
- finanziamento fondo per salario accessorio, senza vincolo di destinazione, nella misura del
20% del totale delle economie realizzate; tale percentuale verrà elevata al 40%, del totale
delle economie realizzate, qualora le attività di ricerca dello sponsor vengano effettuate dal
personale interessato al di fuori dell’orario di lavoro. In tale caso il 30% finanzia il fondo
senza vincolo di destinazione; mentre il 10% va diviso tra il personale interessato come
individuato dal Responsabile di Servizio;
- la restante quota costituisce economia di bilancio.
ART. 10 – ASPETTI FISCALI
1.Il valore della fatturazione per la sponsorizzazione corrisponde all’importo della somma
stanziata in bilancio per la specifica iniziativa. La fatturazione può coincidere con l’intero
stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura, mediante
sponsorizzazione, dei risultati del capitolo interessato.
2. Il valore della fatturazione correlata alla promozione dell’immagine dello sponsor (spazio
pubblicitario) è pari all’importo specificato al comma 1.
ART. 11 – VERIFICHE E CONTROLLI
1.Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Servizio comunale
competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i
contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
2.Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor e,
in caso di inadempimento danno luogo alla risoluzione del contratto per inadempimento o agli
altri effetti, di volta in volta, previsti nello specifico contratto.
ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. I dati raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le
finalità previste dallo stesso.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 e 13 del D.Lgs.
196/03.
3. Titolare del trattamento è il Comune di Spilimbergo, in persona del Sindaco pro-tempore.
Responsabile del trattamento è il Responsabile di Servizio competente per materia.
4. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti e possono essere oggetto di trattamento
cartaceo o informatico, nonché oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e
privati in relazione alle finalità del presente regolamento.
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