Obblighi in materia di pubblicità di autovetture nuove La commercializzazione di autovetture nuove impone, ai titolari dei punti vendita e concessionari, l’osservanza di alcuni obblighi diretti a fornire al consumatore informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2. In particolare, nel caso di realizzazione di campagne pubblicitarie, attraverso materiale promozionale (annunci pubblicitari sui giornali, opuscoli, manuali tecnici), occorre che il contenuto del messaggio pubblicitario contenga necessariamente “i valori ufficiali relativi al consumo ufficiale di carburante ed alle emissioni specifiche ufficiali di CO2delle autovetture”(art. 6 DPR 84/2003). I contenuti dei messaggi pubblicitari devono rispettare, dunque, i seguenti requisiti minimi: - essere di facile lettura e avere la stessa evidenza rispetto alle informazioni principali fornite nel materiale promozionale; - essere facilmente comprensibili anche ad una lettura superficiali; - deve figurare il consumo ufficiale. Se sono specificati più modelli è indicato il valore relativo al consumo ufficiale di carburante di ciascuno dei modelli specificati o l’intervallo tra il valore di consumo più elevato. Il consumo è espresso come uno o più dei seguenti rapporti: litri per 100 chilometri (1/100 Km), chilometri per litro (Km/1). Tutti i valori numerici sono espressi al primo decimale. Tali valori possono essere espressi in unità differenti qualora siano compatibili con le disposizioni contenute sulle unità di misura indicate nel DPR 802/1982 e successive modifiche e integrazioni. Se il materiale promozionale contiene solo un riferimento alla marca e non ad una versione o ad un modello particolare non devono essere forniti dati relativi al consumo di carburante (allegato IV del DPR 84/2003). Anche nei punti vendita che espongono, vendono od offrono in leasing autovetture nuove i responsabili sono tenuti ad osservare ulteriori obblighi di informazione per i consumatori: - su ciascun modello di autovettura esposto o nelle vicinanze dello stesso apporre un’etichetta relativa al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 ; - esporre in modo visibile nel punto vendita un manifesto o uno schermo di visualizzazione contenente l’elenco dei dati ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni specifiche di CO2 di tutte le autovetture nuove esposte, messe in vendita o in leasing. I contenuti minimi e il formato del manifesto o dello schermo sono indicati nell’allegato III del DPR 802/1982. I responsabili dei punti vendita rendono inoltre disponibile ai consumatori la guida al risparmio di carburante e alle emissioni specifiche di CO2 delle autovetture nuove, che ogni anno il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministeri dell’Ambiente e dei Trasporti, pubblicano anche sui rispettivi siti internet. Infine si informa che la vigilanza sull’osservanza dei predetti obblighi di informazione spetta alla Camera di Commercio dove la testata giornalistica è registrata ovvero dove ha sede il punto vendita. L’Ente camerale provvede poi ad informare periodicamente il Ministero dello Sviluppo Economico in merito alle eventuali violazioni accertate. Sono infatti previste sanzioni (dai 250 ai 1.000 euro) per chiunque non fornisce, o fornisce in modo incompleto, le informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni specifiche di CO2 delle autovetture nuove (art. 11 DPR 84/2003).