L`etichettatura dei prodotti alimentari

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L’etichettatura dei prodotti alimentari
La direttiva 2000/13 CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti
alimentari nonché la relativa pubblicità, definisce l’etichettatura come
l’insieme “delle menzioni, indicazioni, marchi di fabbrica o di commercio,
immagini o simboli riferentisi ad un prodotto alimentare e figuranti su
qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, anello o fascetta che
accompagni tale prodotto alimentare o che ad esso si riferisca”.
L’etichettatura degli alimenti deve rispondere ad alcuni requisiti tali da:
a) non indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto
alimentare e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità,
sulla conservazione, sull'origine o la provenienza, sul modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto
stesso;
b) non attribuire al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede;
c) non suggerire che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti
alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche;
d) non attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana.
Fanno eccezione per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, le acque minerali ed i prodotti alimentari
destinati ad un'alimentazione particolare.
Il perseguimento degli obbiettivi sopra elencati viene garantito da una serie di indicazioni che devono
essere obbligatoriamente riportate in etichetta; sulla confezione di un alimento infatti, devono essere
specificate:
1) la sua denominazione di vendita (ad esempio mozzarella o yogurt); La denominazione
di vendita comporta inoltre un'indicazione dello stato fisico in cui si trova il prodotto
alimentare o del trattamento specifico da esso subito (ad esempio: in polvere, liofilizzato,
surgelato, concentrato, affumicato), se l'omissione di tale indicazione può confondere
l'acquirente;
2) l'elenco degli ingredienti; L'indicazione degli ingredienti deve essere in ordine di peso
decrescente e non è richiesta nel caso: degli ortofrutticoli freschi (non siano sbucciati,
tagliati),
delle
acque
gassificate,
dalla
cui
denominazione
si
rilevi
quest'ultima
caratteristica, degli aceti di fermentazione provenienti esclusivamente da un solo prodotto
di base e purché non siano stati aggiunti altri ingredienti;dei formaggi, del burro,del latte
e delle creme di latte fermentati, purché non siano stati aggiunti ingredienti diversi da
sostanze del latte, enzimi e colture di microrganismi necessari alla fabbricazione o
ingredienti diversi dal sale necessario alla fabbricazione di formaggi che non siano freschi
o fusi; dei prodotti costituiti da un solo ingrediente, a condizione che la denominazione di
vendita sia identica al nome dell'ingrediente, o a condizione che la denominazione di
vendita consenta di determinare la natura dell'ingrediente senza rischio di confusione;
3) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti se per esempio figurano nella
denominazione di vendita o se sono messi in rilievo nell'etichettatura con parole,
immagini o con una rappresentazione grafica o se risultano essenziali per caratterizzare
un prodotto alimentare e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso per
la sua denominazione o il suo aspetto;
4) il quantitativo netto, per i prodotti alimentari in imballaggi preconfezionati;
5) il termine minimo di conservazione (ovvero la data fino alla quale lo stesso conserva le
sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione) indicato con la dicitura
«da consumarsi preferibilmente entro il…», o «da consumarsi preferibilmente entro
fine…» e, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di
scadenza preceduta dalle parole:”da consumarsi entro”;
6) le condizioni particolari di conservazione e di utilizzazione (per esempio:“conservare a
+4°C” o “conservare in luogo fresco ed asciutto”);
7) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante;
8) il luogo d'origine o di provenienza, se tale indicazione risulta fondamentale per far
comprendere al consumatore l'origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare e
quindi non indurlo in errore;
9) le istruzioni per l'uso, quando la loro omissione non consenta all'acquirente di fare un
uso appropriato del prodotto alimentare (per esempio. “da consumarsi previa cottura”);
10) gli eventuali allergeni presenti (Direttiva CE 2003/89).
Inoltre, per alcuni prodotti alimentari, può essere obbligatorio riportare in etichetta il valore nutrizionale.
La Direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990 definisce l’etichettatura nutrizionale come
l’insieme delle dichiarazioni relative al valore energetico del prodotto ed ad alcuni nutrienti (proteine,
carboidrati, grassi, fibre alimentari, sodio, vitamine e sali minerali).
L'etichettatura nutrizionale è facoltativa ma diviene
obbligatoria quando una informazione nutrizionale figura
in etichetta o nella presentazione o nella pubblicità dei
prodotti alimentari; per informazione nutrizionale si
intende una descrizione e un messaggio pubblicitario che
affermi, suggerisca o richiami che un alimento possiede
particolari caratteristiche nutrizionali inerenti la sua energia (valore calorico) o i suoi nutrienti (per
esempio mozzarella light).
E’ possibile inoltre, riportare in etichetta indicazioni nutrizionali e sulla salute ma le stesse devono essere
basate su prove scientifiche generalmente accettate. L'operatore del settore alimentare deve inoltre
giustificare l'impiego di tali indicazioni e le autorità competenti possono effettuare delle verifiche. Inoltre
alcune diciture sono consentite solo se rispettano i parametri fissati dalla normativa. Ad esempio
l'indicazione che un alimento è a basso contenuto calorico è permessa solo se il prodotto contiene non più
di 40 kcal (170 kJ)/100 g per i solidi o più di 20 kcal (80 kJ)/100 ml per i liquidi (Regolamento (CE) N.
1924/2006).
Queste disposizioni generali che si applicano trasversalmente agli alimenti sono state affiancate da
normative verticali che disciplinano produzioni specifiche.
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