ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI MOLISE ADERENTE CONFESERCENTI REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL MARCHIO DI GARANZIA “IO VENDO SICURO”- SETTORE CALZATURIERO Art. 1 Finalità del regolamento Al fine di garantire la trasparenza e la correttezza nei rapporti fra le imprese e i consumatori, la Camera di Commercio di Campobasso istituisce un sistema volontario di autoregolamentazione per le aziende in possesso dei requisiti previsti dalle seguenti norme generali. Art. 2 Marchio di garanzia La Camera di Commercio concede, a titolo gratuito e in uso non esclusivo, il Marchio di Garanzia “Io vendo sicuro” alle imprese in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 3. Il suddetto marchio si ottiene presentando apposita richiesta all’Ente camerale. L’idoneità al rilascio del marchio è valutata da una commissione interna, composta dal Segretario Generale, dal Dirigente e da un funzionario dell’Area Regolazione del Mercato. Il marchio potrà essere esposto dalle imprese concessionarie nella sede aziendale in aggiunta ai propri contrassegni o marchi pubblicitari. Le imprese potranno inoltre utilizzare il marchio nella documentazione aziendale e in ogni altra forma di comunicazione pubblicitaria. Art. 3 Requisiti per il rilascio del marchio L’impresa può presentare la domanda in carta libera per l’utilizzo del marchio, qualora: a) sia regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Campobasso; b) non sia sottoposta a procedure concorsuali ed in regola con il pagamento del diritto annuale a favore della Camera di Commercio di Campobasso; c) non sia incorsa in sanzioni da parte degli organi di controllo sulla sicurezza prodotti negli ultimi 5 anni; d) sottoscriva l’impegno a rispettare le regole di comportamento di seguito indicate, nonché quelle previste nel Patto di garanzia; e) assicuri che l’attività verrà svolta nel rispetto delle norme relative alla sicurezza e alla tutela ambientale; f) si impegni a partecipare a corsi di formazione e aggiornamento organizzati dalla Camera di commercio di Campobasso o dalle Associazioni di categoria in materia di sicurezza prodotti e contraffazione. Nel caso si tratti di un fabbricante, deve inoltre: -garantire la fornitura dell’etichetta o del contrassegno, nonché l’esattezza delle informazioni ivi contenute. Nel caso si tratti di un importatore, deve inoltre: -garantire la fornitura dell’etichetta o del contrassegno, nonché l’esattezza delle informazioni ivi contenute, qualora il fabbricante non risieda nell’UE. Nel caso si tratti di un distributore, deve inoltre: -garantire che il prodotto calzaturiero rechi l’etichetta o il contrassegno appropriato previsto dalla normativa. Nel casi si tratti di un commerciante, deve inoltre: -verificare che i prodotti calzaturieri che pone in vendita siano etichettati correttamente; -esporre il cartello con la simbologia in modo che sia visibile al pubblico. Art. 4 Revoca del marchio di garanzia La Camera di Commercio si riserva il diritto di esaminare a campione le aziende concessionarie del marchio al fine di verificare il mantenimento dei requisiti ed il puntuale rispetto degli impegni assunti di cui all’Art. 3. La concessione del marchio di garanzia può essere revocata con provvedimento del Segretario Generale, previa acquisizione di parere conforme della Commissione interna responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica. La revoca del marchio impedisce all’impresa di presentare una nuova domanda di concessione del Marchio di garanzia per almeno 3 anni. Nel caso di revoca o di cessazione dell’iniziativa, l’azienda è tenuta alla restituzione del marchio e a non fregiarsi più dello stesso nella documentazione e la pubblicità.