CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NAPOLI SERVIZIO REGOLAZIONE DEL MERCATO E TUTELA DEL CONSUMATORE IL CALENDARIO DEL CONSUMATORE 2008 GENNAIO 2008 lun mar mer gio ven sab dom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 MATERIALE ELETTRICO A BASSA TENSIONE Per materiale elettrico a bassa tensione si intende ogni materiale elettrico destinato ad essere adoperato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1000 v in corrente alternata e, fra 75 e 1500 v, in corrente continua. La normativa comunitaria di riferimento ne prevede la libera circolazione negli Stati membri solo se è costruito conformemente alla regola d’arte, valida all’interno della Comunità, in materia di sicurezza, e se non compromette la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni, fermo restando l’obbligo di istallazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione, Prima dell’immissione in commercio, il materiale deve essere munito della marcatura CE, che attesta la conformità alle disposizioni della direttiva, compresa la valutazione di conformità. La marcatura CE è apposta dal fabbricante o dal suo mandatario sul prodotto o, in alternativa, sull’imballaggio, sulle avvertenze d’uso o sul certificato di garanzia, in modo visibile , facilmente leggibile e indelebile. DIRETTIVA CEE 73/23-93/68 FEBBRAIO 2008 lun mar mer gio ven sab dom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 RECIPIENTI SEMPLICI A PRESSIONE Per recipiente semplice a pressione si intende qualunque recipiente saldato soggetto ad una pressione interna relativa superiore a 0,5 bar, destinato a contenere aria o azoto e non destinato ad essere esposto alla fiamma. Inoltre la pressione massima di esercizio del recipiente deve essere inferiore o pari a 30 bar e il prodotto di tale pressione per la capacità del recipiente (PS /V) raggiunge al massimo 10.000 bar/l. La domanda di certificazione CE è presentata dal fabbricante o da un suo mandatario ad un organismo autorizzato che, esaminata la documentazione tecnica di costruzione, per verificarne l’idoneità, e sottoposto a prove idonee il recipiente per verificarne la conformità, redige un attestato di certificazione. La marcatura CE, seguita dal numero distintivo dell’organo che ha effettuato il controllo, va apposta sul recipiente. E’ prevista la possibilità di utilizzare una targhetta segnaletica predisposta in modo da non poter essere riutilizzata e contenente uno spazio libero per l’eventuale aggiunta di altri dati. DIRETTIVA CEE 87/404-93/68 MARZO 2008 lun mar mer gio ven sab dom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 SICUREZZA DEI GIOCATTOLI Per giocattolo si intende qualsiasi prodotto concepito o manifestamente destinato ad essere utilizzato a fini di gioco da bambini di età inferiore ai 14 anni. I giocattoli possono essere immessi sul mercato solo se non compromettono la sicurezza e/o la salute degli utilizzatori e dei terzi, quando siano utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne sia fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini. La certificazione CE, richiesta dal fabbricante e rilasciata da un organismo abilitato, attesta che il modello di un giocattolo soddisfa i requisiti previsti. Prima della commercializzazione il fabbricante deve apporre la marcatura CE sul giocattolo o sull’imballaggio in maniera visibile, leggibile e indelebile, o in alternativa su un’etichetta o su un foglio informativo, nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o composti di elementi di piccole dimensioni. E’ vietato apporre sui giocattoli marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato e il simbolo grafico. DIRETTIVA CEE 88/378-93/68 APRILE 2008 lun mar mer gio ven sab dom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 COMPATIBILITA’ ELETTROMAGNETICA Per compatibilità elettromagnetica si intende l’idoneità di un dispositivo, di un apparecchio o di un sistema a funzionare nel proprio campo elettromagnetico in modo soddisfacente e senza produrre a sua volta perturbazioni elettromagnetiche inaccettabili per tutto ciò che viene interessato da tale campo. Le perturbazioni elettromagnetiche possono essere costituite da un rumore elettromagnetico, da un segnale non desiderato o da una alterazione dello stesso mezzo di propagazione. Il fabbricante o il suo mandatario appongono la marcatura CE di conformità sull’apparecchio ovvero sull’imballaggio, sulle istruzioni per l’uso o sul tagliando di garanzia. Ogni altro marchio apposto non deve limitare la visibilità e la leggibilità della marcatura CE. Ogni apparecchio deve essere munito di un’avvertenza che contenga le informazioni necessarie per permetterne una utilizzazione conforme alla destinazione. DIRETTIVA CEE 89/336-93/68-93/95 MAGGIO 2008 lun mar mer gio ven sab dom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 MACCHINE Per macchina si intende un insieme di pezzi o organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro, e eventualmente con azionatori, con circuiti di comando e di potenza, ecc. connessi solidalmente per un’applicazione ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento e il condizionamento di un materiale. Inoltre, si considera macchina, un’attrezzatura intercambiabile che modifica la funzione di una macchina, commercializzata per essere montata su una macchina o su una serie di macchine diverse o su un trattore dall’operatore stesso, nei limiti in cui tale attrezzatura non sia un pezzo di ricambio o un utensile. Il fabbricante deve adottare tutte le misure per eliminare il rischio di infortuni durante l’esistenza prevedibile della macchina, comprese le fasi di montaggio e smontaggio anche se tale rischio fosse la conseguenza di una situazione anormale ma prevedibile. Ogni macchina deve recare in modo chiaro,visibile e indelebile: la marcatura CE, l’anno di costruzione, il nome e l’indirizzo del fabbricante, la designazione della serie o del tipo. DIRETTIVA CEE 89/392-91/368-93/44-93/68 GIUGNO 2008 lun mar mer gio ven sab dom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Per dispositivo di protezione individuale si intende qualsiasi dispositivo o articolo destinato a essere indossato o tenuto da una persona affinché essa sia protetta nei confronti di uno o più rischi che potrebbero metterne in pericolo la salute e la sicurezza. I requisiti essenziali di salute e sicurezza sono di tre tipi: -di carattere generale applicabili a tutti i DPI (principi di progettazione, innocuità, fattori di confort e di efficacia, nota informativa del fabbricante) -supplementari comuni a diverse categorie -supplementari specifici per i rischi da prevenire. La marcatura CE deve essere apposta su ogni DPI fabbricato in modo da essere visibile, leggibile e indelebile per tutta la durata di vita prevista del dispositivo. In caso di impossibilità dovute alle caratteristiche del prodotto, la marcatura può essere apposta sull’imballaggio. DIRETTIVA CEE 89/686-93/68-93/95 LUGLIO 2008 lun mar mer gio ven sab dom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 STRUMENTI PER PESARE NON AUTOMATICI Per strumento per pesare si intende uno strumento di misura che serve per determinare la massa di un corpo utilizzando la forza di gravità che agisce su di esso. Uno strumento per pesare, inoltre, può servire per determinare altre grandezze, quantità, parametri o caratteristiche connesse con la massa. Per strumento per pesare a funzionamento non automatico s’intende uno strumento per pesare che necessita l’intervento di un operatore durante la pesatura. Requisiti essenziali cui devono soddisfare gli strumenti: -metrologici (unità di massa, classi di precisione, classificazione, precisione) -progettazione e costruzione (requisiti generali, indicazione dei risultati della pesatura e di altri valori di peso, livellamento, azzeramento, dispositivi di tara e di prefissazione della tara, requisiti supplementari per strumenti per la vendita diretta al pubblico di portata massima non superiore a 100 Kg). In caso di apposizione indebita della marcatura CE il fabbricante ha l’obbligo di conformare lo strumento alle disposizioni. Se non ottempera vengono adottate le misure per vietare l’immissione sul mercato o garantire il ritiro dal commercio. DIRETTIVA CEE 90/384-93/68 AGOSTO 2008 lun mar mer gio ven sab dom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 APPARECCHI A GAS Per apparecchio a gas si intende un apparecchio utilizzato per la cottura, il riscaldamento, la produzione di acqua calda, il raffreddamento, l’illuminazione e il lavaggio, i quali bruciano combustibili gassosi ed hanno eventualmente una temperatura normale dell’acqua non superiore a 105°C. Sono assimilati agli apparecchi i bruciatori ad aria soffiata e i corpi di scambio calore attrezzati con i bruciatori precipitati. Per combustibile gassoso si intende qualsiasi combustibile che sia allo stato gassoso ad una temperatura di 15°C e ad una pressione di 1 bar. Ogni apparecchio deve essere progettato e costruito in modo da poter funzionare in condizioni di sicurezza e non presentare pericoli per le persone, gli animali domestici ed i beni qualora venga usato normalmente. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE su ciascun apparecchio e redige una dichiarazione di conformità. La marcatura è seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato responsabile del controllo CE. DIRETTIVA CEE 396/90-93/68 SETTEMBRE 2008 lun mar mer gio ven sab dom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 APPARECCHIATURE RADIO E APPARECCHIATURE TERMINALI DI TELECOMUICAZIONI L’ apparecchiatura radio è definito come il prodotto, o un suo componente essenziale, in grado di comunicare mediante l’emissione e/o la ricezione di onde radio impiegando lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni terrestri/spaziali. Le onde radio sono onde elettromagnetiche di frequenza compresa tra 9 kHz e 3000 GHz, propagate nello spazio senza guida artificiale. L’apparecchiatura terminale di telecomunicazione è un prodotto che consente la telecomunicazione, o un suo componente essenziale, destinato ad essere connesso in qualsiasi modo ad interfacce di reti pubbliche di telecomunicazione. Devono essere costruiti sia tenendo conto della protezione e della salute dell’utente o di qualsiasi altra persona, sia attenendosi alle norme di compatibilità elettromagnetica. La marcatura CE di conformità è apposta sotto la responsabilità del fabbricante ad ogni apparecchio conforme a tutti i requisiti essenziali pertinenti. Va indicata sul prodotto o sulla placca di identificazione, sull’imballaggio e sulla documentazione che accompagna il prodotto. DIRETTIVA CE 1999/5 OTTOBRE 2008 lun mar mer gio ven sab dom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 CALDAIE AD ACQUA CALDA La caldaia è l’unità centrale scambiatore termico – bruciatore destinata a trasmettere all’acqua il calore prodotto dalla combustione. Possono essere alimentate con combustibili liquidi o gassosi aventi una potenza nominale pari o superiore a 4 KW e pari o inferiore a 400 KW. Sono escluse dalla normativa le caldaie alimentate da altri combustibili, le cucine, gli impianti di erogazione istantanea di acqua calda per usi igienici, le caldaie prodotte a unità, le unità di cogenerazione (ossia generazione simultanea in un unico processo di energia termica ed elettrica e/o di energia meccanica) di cui alla direttiva 2004/8. Le caldaie devono rispettare i requisiti di rendimento in funzionamento sia alla potenza nominale sia a carico parziale del 30%. Prima dell’immissione sul mercato, gli apparecchi commercializzati separatamente devono essere contrassegnati dalla marcatura CE apposta in modo visibile, leggibile e indelebile e corredati della dichiarazione di conformità. DIRETTIVA CE 92/42-93/68-2004/8 NOVEMBRE 2008 lun mar mer gio ven sab dom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ASCENSORI L’ascensore è un apparecchio che collega piani definiti mediante una cabina, destinata al trasporto di persone e cose, che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15 gradi, . L’installatore è la persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità della progettazione, della fabbricazione, dell’installazione e della commercializzazione, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità. La marcatura CE deve essere apposta in ogni cabina di ascensore in modo chiaro e visibile, inoltre deve essere apposta su ciascun componente di sicurezza o, se ciò non è possibile, su un’ etichetta fissata al componente di sicurezza. Ogni cabina deve essere anche dotata di una targa ben visibile nella quale siano indicati in modo chiaro il carico nominale di esercizio espresso in chilogrammi e il numero massimo di persone che possono prendervi posto. DIRETTIVA CE 95/16 DICEMBRE 2008 lun mar mer gio ven sab dom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 FRIGORIFERI E CONGELATORI DI USO DOMESTICO Gli elettrodomestici di refrigerazione comprendono frigoriferi, scomparti per cibi surgelati, congelatori e loro combinazioni di uso domestico, alimentati dalla rete elettrica. Possono essere immessi sul mercato solo se il consumo elettrico dell’apparecchio in questione è inferiore o uguale al consumo di energia elettrica massimo consentito per la sua categoria, calcolato secondo delle procedure definite mediante un’equazione lineare in funzione del volume dell’apparecchio, inteso come somma ponderata dei volumi dei diversi scomparti, con diverse equazioni stabilite per ciascuna categoria. Se la media aritmetica supera il valore massimo consentito, maggiorato del 10%, l’apparecchio è considerato non conforme. All’atto dell’immissione sul mercato devono recare la marcatura CE apposta in maniera leggibile, visibile e indelebile sull’elettrodomestico e, se del caso sull’imballaggio. DIRETTIVA CE 96/57-2005/32