Amundi Eureka Sviluppo USA 2018 – Fondo a formula

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI (KIID)
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono
disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarla a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all’opportunità di investire.
Amundi Eureka Sviluppo USA 2018 – Fondo a formula
ISIN al portatore: IT0004789043 – Società di gestione: Amundi SGR S.p.A. – Gruppo Crédit Agricole
Obiettivi e politica d’investimento
Amundi Eureka Sviluppo USA 2018 (il Fondo) è un fondo comune di investimento mobiliare armonizzato alla Direttiva
2009/65/CE. In particolare, è un fondo strutturato, vale a dire un fondo che ha l’obiettivo di riconoscere agli investitori, ad
una certa data prestabilita, il rendimento determinato dall’applicazione di una formula, la cui realizzazione è assicurata
da un soggetto garante (il capitale iniziale non è interamente garantito).
Investendo nel Fondo Lei potrà beneficiare, alla Scadenza della Formula (14 dicembre 2018), di una Performance
legata all’andamento dell’indice azionario Russel 2000 (indice che rappresenta le 2000 imprese americane di tipo
small cap presenti nell’indice Russell 3000), secondo la relazione definita dalla Formula. L’Indice si intende nella
versione “price index”, che non tiene conto del reinvestimento dei dividendi.
Il patrimonio del Fondo può essere investito principalmente in:
–
titoli obbligazionari e monetari emessi da governi, società e organismi internazionali, selezionati fra quelli che
offrono ottime o buone capacità di assolvere i propri impegni finanziari (rating “investment grade”);
–
azioni;
–
altri fondi comuni di investimento e sicav (“OICR”), selezionati fra quelli che abbiano una politica di investimento
compatibile con quella del Fondo.
Il Fondo effettua pronti contro termine finalizzati ad una gestione più efficiente del portafoglio.
Per realizzare l’obiettivo di investimento, il Fondo investe inoltre in derivati non quotati (c.d. “OTC”), ossia contratti,
stipulati con una o più controparti opportunamente selezionate, i quali prevedono che il Fondo, a una certa data
prestabilita, riceva il pagamento di un ammontare pari al rendimento derivante dall’applicazione della Formula in cambio
del versamento alle controparti dei flussi monetari derivanti dalla gestione del suo patrimonio.
Successivamente alla Scadenza della Formula, il Fondo sarà costituito da strumenti finanziari di natura monetaria, da
depositi bancari e da liquidità.
I proventi realizzati dal Fondo vengono reinvestiti nella gestione medesima.
Le sarà possibile richiedere il rimborso delle quote del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo, al valore unitario della quota
del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR, ovvero al primo valore utile successivo (il calcolo è
settimanale, con riferimento a ciascun venerdì), secondo le modalità descritte nel Prospetto.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di rimborsare il proprio
capitale prima della Scadenza della Formula.
Funzionamento della Formula
Il Valore della Quota Garantito, alla data di Scadenza della Formula, è determinato in funzione dei seguenti elementi:
–
il Valore della Quota Iniziale di Euro 5,
–
una Performance legata all’andamento dell’Indice.
La Formula è rappresentata dalla seguente equazione:
Valore della Quota Garantito = Valore della Quota Iniziale
× (100% + Performance)
La Performance è calcolata in base al Rendimento dell’Indice. Più in dettaglio, qualora il Rendimento dell’Indice sia
positivo o uguale a 0, la Performance è pari al Rendimento dell’Indice fino al valore massimo previsto dalla Formula di
41%. Qualora, invece, il Rendimento dell’Indice sia negativo, la Performance è:
–
pari a 0,00% (Valore della Quota Garantito uguale al Valore della Quota Iniziale) se il Prezzo di Riferimento Finale
dell’Indice è superiore o uguale al 70% del Prezzo di Riferimento Iniziale dello stesso;
–
negativa, pari alla differenza tra il Rendimento dell’Indice e -30%, se il Prezzo di Riferimento Finale dell’Indice è
inferiore al 70% del Prezzo di Riferimento Iniziale dello stesso.
Alcune definizioni
 Valore della Quota Garantito: valore della quota risultante dall’applicazione della Formula il 14 dicembre 2018.
 Rendimento dell’Indice (RIND) = (Prezzo di Riferimento Finale/ Prezzo di Riferimento Iniziale) - 1.

Prezzo di Riferimento Iniziale (PRI): la media dei prezzi di chiusura dell’Indice rilevati alle date del 2, 3, 4, 5 e 9
ottobre 2012.
Pagina 1 di 3

Prezzo di Riferimento Finale (PRF): la media dei prezzi di chiusura dell’Indice rilevati alle date del 26, 27, 28, 29 e
30 novembre 2018.
Qualora a tali date non sia disponibile un prezzo di chiusura, sarà considerato il prezzo di chiusura rilevato nel primo
giorno lavorativo successivo in cui l’Indice viene quotato.
Per maggiori informazioni sulla Formula, consultare il Regolamento del Fondo.
Esempi illustrativi
Nelle Tabelle seguenti si riportano alcuni possibili scenari del rendimento potenziale dell’investimento nel Fondo al
termine del periodo minimo raccomandato per la detenzione delle quote (14 dicembre 2018). Essi non rappresentano
una previsione delle performance future del Fondo e possono non avere la stessa probabilità di realizzazione.
Scenari di mercato sfavorevole o molto sfavorevole (rendimento basso o negativo)
Alla Scadenza della Formula, il Rendimento dell’Indice è negativo.
Valore della Quota
PRI
PRF
RIND
Esempio
Performance
Garantito (€)
Rendimento annualizzato
0,00%
1 a)
838,94 797,00 -5%
0,00%
5,000
-2,58%
1 b)
838,94 461,42 -45% -45% – (70% - 100%) = -15%
4,250
Esempio 1 a): il Prezzo di Riferimento Finale è superiore al 70% del Prezzo di Riferimento Iniziale (ovvero il
Rendimento dell’Indice è superiore a -30%), quindi la Performance è pari a 0,00%. Il Valore della Quota Garantito è
pari al 100% del Valore della Quota Iniziale.
Esempio 1 b): il Prezzo di Riferimento Finale è inferiore al 70% del Prezzo di Riferimento Iniziale (ovvero il
Rendimento dell’Indice è inferiore a -30%), pertanto la Performance Finale è negativa, pari alla differenza tra il
Rendimento dell’Indice e -30%. Il Valore della Quota Garantito è pari all’85% del Valore della Quota Iniziale. Il
Valore della Quota Garantito è inferiore al valore della quota iniziale a cui avvengono le sottoscrizioni.
Scenari di mercato favorevole (rendimento alto)
Alla Scadenza della Formula, il Rendimento dell’Indice è positivo.
PRI
Esempio
PRF
RIND
Valore della Quota
Garantito (€)
Performance
Rendimento annualizzato
5,69%
2
838,94 1.325,53 58%
41%
7,050
Esempio 2): il Rendimento dell’Indice è superiore al valore massimo previsto dalla Formula. La Performance è
pertanto positiva e pari a 41%. Il Valore della Quota Garantito è pari al 141% del Valore della Quota Iniziale.
Scenari di mercato neutro (rendimento medio)
Alla Scadenza della Formula, il Rendimento dell’Indice è positivo.
Esempio
PRI
PRF
RIND
Performance
Valore della Quota
Garantito (€)
Rendimento
annualizzato
2,98%
3
838,94 1.006,73 20%
20%
6,000
Esempio 3: il Rendimento dell’Indice è positivo, ma inferiore al valore massimo previsto dalla Formula. La
Performance è quindi positiva, pari al valore del Rendimento dell’Indice. Il Valore della Quota Garantito è pari al
120% del Valore della Quota Iniziale.
Il Prezzo di Riferimento Iniziale (la media dei prezzi di chiusura dell’Indice alle date del 2, 3, 4, 5 e 9 ottobre 2012) è
stato pari a 838,94.
Il Rendimento dell’Indice al 31/12/2012 è stato negativo e pari a -2,41%.
I rimborsi richiesti in date diverse dalla data di Scadenza della Formula sono regolati sulla base dei valori di mercato del
giorno di riferimento. In tali casi la Garanzia non opera.
Profilo di rischio-rendimento
rischio più basso
rischio più alto
rendimento di norma più basso
1
2
3
rendimento di norma più alto
4
5
6
7
I dati storici utilizzati per calcolare l’Indicatore sintetico
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il
futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non
rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo
potrebbe cambiare nel tempo.
La categoria più bassa non è esente da rischi.
Il Fondo è classificato nella categoria 3 in relazione ai
risultati passati in termini di volatilità (misura della
variabilità dei prezzi) dei suoi investimenti. Questa
categoria corrisponde al livello di rischio e rendimento
caratteristico di un fondo a formula che beneficia di un
livello di protezione del capitale fino al 30% di ribasso del
mercato azionario di riferimento.
È comunque prevista una Garanzia a favore del Fondo
che consiste nell’obbligo assunto dal Soggetto Garante di
versare al Fondo, alla Scadenza della Formula, ovvero il
14 dicembre 2018, una determinata somma di denaro al
fine di ottenere il Valore della Quota Garantito, secondo le
Pagina 2 di 3
modalità, le condizioni ed i limiti previsti nel Prospetto. I
rimborsi richiesti in date diverse dalla data di Scadenza
della Formula sono regolati sulla base dei valori di
mercato del giorno di riferimento.
Altri rischi non adeguatamente rilevati dall’Indicatore
sintetico e che potrebbero avere un impatto negativo sul
Fondo sono:
–
Rischio di credito: l’eventualità che un emittente di
uno strumento finanziario in cui investe il Fondo non
corrisponda allo stesso, alle scadenze previste, tutto
o parte del capitale e/o degli interessi maturati.
–
Rischio di liquidità: l’eventualità che gli strumenti
finanziari in cui investe il Fondo non si trasformino
prontamente in moneta senza perdita di valore.
–
–
–
Rischio di controparte: l’eventualità che la controparte
di un’operazione effettuata per conto del Fondo
(incluso il Soggetto Garante) non adempia l’impegno
assunto.
Rischio connesso all’utilizzo di strumenti derivati:
l’eventualità che la variazione dei prezzi di mercato
delle attività sottostanti in cui il Fondo investe abbia
un impatto amplificato in termini di guadagno o di
perdita sul valore del Fondo (effetto leva).
Rischi operativi e rischi legati alla custodia delle
attività, connessi ad eventi esterni ed a cause di forza
maggiore.
Tali rischi (eccetto quello di controparte, con riferimento al
Soggetto Garante) non incidono sul Valore della Quota
Garantito, in considerazione della Garanzia.
Spese
Le spese da Lei sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo ed i costi di commercializzazione e
collocamento dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale del suo investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di
sottoscrizione
Spesa di
rimborso
Nessuna
5,50%, di cui 0,50% al Fondo
Questa è la percentuale massima che può essere
prelevata dal suo capitale prima che sia investito
(sottoscrizione) o disinvestito (rimborso).
Costi e spese a carico del Fondo
Spese correnti
1,795%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissione legate al rendimento
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono
misure massime. Sono previste spese di rimborso più
basse: dal 4/10/2013 4,50%, di cui 0,50% al Fondo;
dal 10/10/2014 3,50%, di cui 0,50% al Fondo; dal
9/10/2015 2,50%, di cui 0,50% al Fondo; dal
7/10/2016 1,50%, di cui 0,50% al Fondo; dal
29/09/2017 0,50%, interamente al Fondo; nessuna dal
14/12/2018. In alcuni casi Lei potrebbe pagare di
meno. Può informarsi di ciò presso il suo consulente
finanziario o intermediario distributore.
Le spese correnti sono relative all’anno precedente,
conclusosi il 31 dicembre 2012. Le spese correnti
possono variare di anno in anno e non comprendono
le commissioni legate al rendimento.
Nessuna
Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il Regolamento del Fondo, disponibile nel sito internet
www.amundi.com/ita.
Informazioni pratiche
Banca depositaria del Fondo: State Street Bank S.p.A..
Soggetto Garante del Fondo: Amundi Finance S.A..
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il
Prospetto e il rendiconto annuale o la relazione
semestrale più recenti, disponibili in lingua italiana nel
nostro sito internet www.amundi.com/ita. Tali documenti
Le saranno forniti gratuitamente inviando una richiesta
scritta ad Amundi SGR S.p.A., Piazza Cavour 2, 20122
Milano, oppure all’e-mail [email protected]. I
documenti contabili del Fondo sono disponibili anche
presso la Banca depositaria.
L’offerta del Fondo si è chiusa in data 27 settembre 2012
e pertanto non è più possibile sottoscrivere nuove quote.
Il valore unitario della quota del Fondo, con indicazione
della relativa data di riferimento, è pubblicato
giornalmente sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul nostro
sito internet www.amundi.com/ita.
Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana, che
può avere impatti sulla sua posizione fiscale personale.
Amundi SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto
del Fondo.
ll Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob.
Amundi SGR S.p.A. è autorizzata in Italia da Banca d’Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 14 ottobre 2013.
Pagina 3 di 3
Amundi SGR S.p.A. appartenente al Gruppo Crédit Agricole
Amundi Eureka Sviluppo USA 2018
Offerta al pubblico di quote del fondo comune di investimento mobiliare
aperto di diritto italiano armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE
Si raccomanda la lettura del Prospetto - costituito dalla Parte I
(Caratteristiche del fondo e modalità di partecipazione) e dalla Parte II
(Illustrazione dei dati periodici di rischio/rendimento e costi del fondo)
- messo gratuitamente a disposizione dell’investitore su richiesta del
medesimo per le informazioni di dettaglio. Il Regolamento di gestione
del fondo forma parte integrante del Prospetto, al quale è allegato.
Il Prospetto è volto ad illustrare all’investitore le principali caratteristiche dell’investimento proposto.
Data di deposito in Consob della Copertina: 2 agosto 2012
Data di validità della Copertina: dal 27 agosto 2012
La pubblicazione del Prospetto non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento
proposto.
Avvertenza:
La partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinata dal Regolamento di gestione del fondo.
Avvertenza:
Il Prospetto non costituisce un’offerta o un invito in alcuna giurisdizione nella quale detti offerta o invito
non siano legali o nella quale la persona che venga in possesso del Prospetto non abbia i requisiti
necessari per aderirvi. In nessuna circostanza il Modulo di sottoscrizione potrà essere utilizzato se
non nelle giurisdizioni in cui detti offerta o invito possano essere presentati e tale Modulo possa essere
legittimamente utilizzato.
A company of Crédit Agricole / Société Générale
AMUNDI EUREKA SVILUPPO USA 2018
PARTE I del Prospetto
Caratteristiche del Fondo e modalità di partecipazione
Data di deposito in Consob della Parte I: 9 ottobre 2013
Data di validità della Parte I: dal 14 ottobre 2013
A) INFORMAZIONI GENERALI
1. LA SGR
Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A., appartenente al Gruppo Crédit
Agricole, di nazionalità italiana, con sede legale in Milano, Piazza Cavour 2, tel. 02
00651, sito Internet www.amundi.com/ita, indirizzo di posta elettronica
[email protected], costituita in data 5 luglio 2007 con atto del Notaio Mario
Notari di Milano ed iscritta al n. 251 dell’Albo ex art. 35, 1° comma del D.Lgs. 58/98, in
virtù di delibera n. 1061 del 24 ottobre 2007 della Banca d’Italia, è la Società di Gestione
del Risparmio del Fondo (di seguito anche la “SGR”).
La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2100 e la chiusura dell’esercizio
sociale è stabilita al 31 dicembre di ogni anno.
Il Capitale sociale è di Euro 15.000.000, sottoscritto e interamente versato. Azionista
unico della società è Amundi SA.
Le attività svolte dalla SGR sono le seguenti:
a) la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la
promozione, l’istituzione e l’organizzazione di fondi comuni di investimento e
l’amministrazione dei rapporti con i partecipanti, nonché la gestione del patrimonio di
OICR, di propria o altrui istituzione, in tal caso anche in regime di delega, mediante
l’investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti o altri beni mobili o
immobili;
b) la prestazione del servizio di gestione di portafogli;
c) l’istituzione e la gestione di fondi pensione aperti nonché la gestione, in regime di
delega, di fondi pensione aperti di altrui istituzione o di fondi pensione chiusi, italiani
ed esteri;
d) la gestione in regime di delega conferita da parte di soggetti che prestano il servizio
di gestione di portafogli di investimento; da parte di organismi di investimento
collettivo esteri (ivi incluse funzioni di natura amministrativa); da parte di Investitori
Istituzionali italiani ed esteri nei limiti previsti tempo per tempo dagli ordinamenti ad
essi rispettivamente relativi;
e) la commercializzazione di quote o azioni di OICR;
f) lo svolgimento dell’attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti
finanziari.
Funzioni aziendali affidate a terzi in outsourcing
Sono state affidate a soggetti esterni le seguenti funzioni aziendali:
– gestione delle attività di valorizzazione della quota;
– elaborazione grafica dei rendiconti periodici;
– stampa e postalizzazione corrispondenza ordinaria con la clientela;
– elaborazione delle segnalazioni di vigilanza prisma e trasmissione alle scadenze
stabilite;
– gestione operativa e/o manutenzione di sistemi informativi (hardware e software) e
servizi di facility management;
– gestione dell’archivio documenti cartaceo e ottico.
Organo Amministrativo
L’organo amministrativo della SGR è il Consiglio di Amministrazione, composto da 8
membri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L’attuale Consiglio, in carica fino
all’assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2015, è così composto:
Presidente:
- Fathi JERFEL, nato a Kairouan (Tunisia) il 16.05.1959
Vice-Presidente:
- Giampiero MAIOLI, nato a Vezzano sul Crostolo (RE) il 01.11.1956
Amministratore Delegato:
- Michel PELOSOFF, nato a Parigi (Francia) il 6.02.1959
Amministratori indipendenti:
- Paul – Henry de LA PORTE DU THEIL, nato a Parigi (Francia) il 09.08.1947
Amministratori:
- Giovanni CARENINI, nato a Milano il 05.07.1961
- Ariberto FASSATI, nato a Milano il 4.08.1946
- Pascal BLANQUÉ, nato a Béziers (Francia) il 24.09.1964
- Palma MARNEF, nata a Parigi (Francia) il 22.03.1964
Fathi Jerfel
Laureato in Ingegneria, è Directeur Général Délégué e
Amministratore di Amundi S.A. (già Crédit Agricole Asset
Management S.A.) e ricopre cariche di amministratore nelle
seguenti altre società del Gruppo: Amundi Alternative Investments
Holding, Amundi Alternative Investments S.A.S., Amundi Finance
S.A., Amundi Hellas Mfmc S.A., Amundi Immobilier S.A., Amundi
Investment Solutions S.A., Amundi IS Americas Inc, Amundi
Japan Ltd, Amundi Private Equity Funds, BFT Gestion, Ca
2 di 25
Cheuvreux, Dna, Etoile Gestion, Iks Kb, Lcl Actions France,
Société Générale Gestion, Structura e Wafa Gestion.. In
precedenza ha ricoperto incarichi dirigenziali in Crédit Lyonnais.
Dal 2003 è membro del comitato esecutivo di Amundi S.A..
Giampiero Maioli
Amministratore Delegato della Cassa di Risparmio di Parma e
Piacenza e Senior Country Officer per l’Italia del Gruppo Crédit
Agricole. In precedenza, dal 1996, è stato Direttore Area
Lombardia del Credito Commerciale e, dal 2002, Responsabile
Marketing, Direttore Commerciale e poi Direttore Generale di
Cariparma S.p.A.. È inoltre consigliere di Banca Popolare
FriulAdria, Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A., Crédit Agricole
Leasing Italia Srl, Emporiki Bank e Crédit Agricole Vita S.p.A..
Michel Pelosoff
Laureato presso l’HEC di Parigi. Presso il Crédit Lyonnais nella
direzione finanziaria e nel controllo di gestione fino al 1991; ricopre
in seguito la carica di direttore degli investimenti presso la “Union
des assurances Fédérales (UAF)”. Dal 2001 rientra in Crédit
Lyonnais A.M. partecipando attivamente al processo di
integrazione con Crédit Agricole Asset Management avvenuto nel
2004. Dal giugno 2005 ricopre la carica di Presidente – Direttore
generale di Amundi Immobilier (già Crédit Agricole Asset
Management Immobilier), nonchè membro del Comitato Esecutivo
di Amundi S.A. (già Crédit Agricole Asset Management S.A.) dal
luglio 2004. Attualmente è altresì Presidente di Amundi RE Italia
SGR S.p.A., Consigliere di Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A.
e membro del Consiglio direttivo di Assogestioni.
Paul Henri
de La Porte du Theil Diplomato presso l'Ecole Nationale de l'Aéronautique in Francia,
dal 1975 presso la Caisse Nationale de Crédit Agricole, all'interno
della quale ha ricoperto, dal 1991, la carica di Responsabile della
Divisione di Asset Management. In seguito ricopre la carica di
Direttore Generale di Amundi S.A. e di Amundi Group S.A..
Attualmente è presidente dell’AGF (Associazione di categoria
francese tra le società di gestione del risparmio).
Giovanni Carenini
Laureato in Economia e Commercio presso l’Università
Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano, attualmente è Condirettore
Generale di Amundi SGR S.p.A. e Consigliere di Amministrazione
di Amundi RE ITALIA SGR S.p.A. Dal 1987 ricopre ruoli di
crescente responsabilità nell’ambito del Gruppo Crédit Lyonnais
(poi Gruppo Crédit Agricole) in Italia e all’estero. In particolare dal
2004 è Amministratore Delegato di Crédit Lyonnais Asset
Management SIM S.p.A. e dal 2005 responsabile della funzione di
controllo interno di Crédit Agricole Asset Management SGR S.p.A.
Ariberto Fassati
Laureato in Economia e Commercio presso l’Università
Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano, è Presidente di Cassa di
3 di 25
Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Presidente di Crédit
Agricole Leasing Italia S.r.l., Vice Presidente di Cassa di
Risparmio della Spezia S.p.A., Vice Presidente di Banca Popolare
Friuladria S.p.A. e ricopre cariche di amministratore nelle seguenti
altre società del Gruppo: Crédit Agricole Suisse, Crédit Agricole
Vita S.p.A. e Agos Ducato S.p.A.. Attualmente è membro del
Comitato Esecutivo dell’ABI.
Pascal Blanqué
Laureato presso l’École Normale Supérieure and Sciences Po, è
Directeur Général Délégué e Amministratore di Amundi S.A..
Direttore degli Investimenti dal 2005, inizia la sua carriera presso
la banca Paribas nel 1991 nella gestione istituzionale e privata. Di
seguito svolge la funzione di strategista nell’allocazione degli attivi
di Paribas Asset Management a Londra e ricopre la carica di
direttore della ricerca economica di Paribas. Nel maggio del 2000
entra nel gruppo Crédit Agricole dove è nominato direttore degli
studi economici.
Palma Marnef
Dal 2004 presso Amundi S.A. (già Crédit Agricole Asset
Management S.A.) dove ricopre la carica di responsabile delle
aree Europa/Regione Mediterranea in seno alla Direzione per lo
Sviluppo delle Entità Internazionali, in precedenza ha ricoperto le
cariche di responsabile dell’International Client Servicing e di
responsabile del Controllo, Sviluppo e Coordinamento delle filiali
estere presso Crédit Lyonnaise A.M., di responsabile del Supporto
Commerciale Internazionale presso Banque de Gestion Privèe e di
responsabile del Servizio Filiali Internazionali presso Banque
Hervet.
Organo di controllo
L’organo di controllo della SGR è il collegio sindacale, composto da 3 membri che
durano in carica 3 anni e sono rieleggibili; l’attuale collegio, i cui membri rimangono in
carica fino all’assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2015, è così
composto:
Presidente:
- Bruno RINALDI, nato a Iseo (BS) il 26.02.1945
Sindaci effettivi:
- Filippo DI CARPEGNA BRIVIO, nato a Meda (MI) il 05.09.1950
- Patrizia FERRARI, nata a Milano il 29.04.1966
Sindaci supplenti:
- Marco ETTORRE, nato a Parma il 24.04.1970
- Maurizio DATTILO, nato a Milano il 19.03.1963
4 di 25
Bruno Rinaldi
Ragioniere Commercialista, Consulente del Lavoro e
Revisore Contabile. Attualmente ricopre la carica di
Sindaco Effettivo presso I2 Capital S.p.A. e di ENPAP. In
passato ha svolto la medesima funzione presso Intesa BCI
Sistemi e Servizi S.p.A., Banca di Credito Cooperativo di
Ossimo; ha ricoperto l’incarico di Consigliere di
Amministrazione presso Cassa di Risparmio di Ascoli
Piceno, Cassa di Risparmio di Fermo, CARIVITA S.p.A. e
Fondo Pensione PREVICLAV.
Filippo Di Carpegna Brivio
Laureato in Economia e Commercio all’Università Cattolica
di Milano. Dottore Commercialista e Revisore Contabile.
Svolge attività professionale in materia fiscale e societaria.
In passato ha ricoperto incarichi dirigenziali in Citibank –
filiale di Milano e in Cariplo.
Patrizia Ferrari
Laureata in Economia e Commercio all’Università L.
Bocconi di Milano. A far data dal 1991 svolge la sua attività
presso lo Studio Tributario Deiure, Ha maturato esperienze
in campo tributario, societario, nel settore delle fusioni e
acquisizioni societarie e nel settore bancario/finanziario.
Nel 1992 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della
professione di Dottore Commercialista e nel 1995 quella di
Revisore Contabile.
Marco Ettorre
Laureato
in
Economia
e
Commercio.
Dottore
Commercialista e Revisore Contabile. Svolge attività
professionale in materia fiscale e societaria. È altresì
Sindaco effettivo di Amundi RE Italia SGR S.p.A.
Maurizio Dattilo
Laureato
in
Economia
e
Commercio.
Dottore
Commercialista e Revisore Contabile. Svolge attività
professionale in materia fiscale e societaria. È altresì
Sindaco effettivo di Amundi RE Italia SGR S.p.A.
Altri fondi istituiti dalla SGR
Oltre ai Fondi disciplinati dal presente Prospetto, Amundi SGR S.p.A. ricopre il ruolo di:
- SGR GESTORE e PROMOTRICE dei fondi mobiliari: Amundi Absolute; Amundi
Formula Garantita Equity Recall 2013; Amundi Formula Garantita Equity Recall DUE
2013; Amundi Formula Garantita Emerging Market Equity Recall 2013; Amundi Formula
Garantita High Diversification 2014; Amundi Formula Garantita Emerging Market Equity
Recall 2014; Amundi Formula Garantita Equity Recall 2014; Amundi Più; Amundi
Liquidità; Amundi Obbligazionario Breve Termine; Amundi Obbligazionario Euro; Amundi
Equipe 1; Amundi Equipe 2; Amundi Equipe 3; Amundi Equipe 4; Amundi Europe Equity;
Amundi Global Equity; Amundi Global Emerging Equity; Amundi Eureka Double Call;
5 di 25
Amundi Eureka Dragon; Amundi Corporate 3 anni; Amundi Eureka Ripresa 2014;
Amundi Eureka Double Win 2013; Amundi Eureka Ripresa DUE 2014; Amundi Eureka
Doppia Opportunità 2014; Amundi Eureka Cina Ripresa 2015, Amundi Eureka Settori
2016; Amundi Eureka Oriente 2015; Amundi Eureka Ripresa 2016; Amundi Eureka
Materie Prime 2015; Amundi Eureka CINA 2015; Amundi Eureka Brasile 2016; Amundi
Eureka Crescita Italia 2015; Amundi Eureka Crescita Finanza 2015; Amundi Eureka
Europa Emergente Ripresa 2017; Amundi Eureka BRIC 2017; Amundi Eureka Sviluppo
Energia 2016; Amundi Eureka Crescita Cina 2017; Amundi Eureka Sviluppo Materie
Prime 2016; Amundi Eureka Crescita Azionaria 2017; Amundi Eureka Sviluppo USA
2016; Amundi Eureka Progetto Imprese Verdi 2017; Amundi Eureka Crescita Valore
2017; Amundi Eureka Crescita Settore Immobiliare 2017; Amundi Eureka Crescita
Finanza 2017; Amundi Eureka BRICT Progetto 2017; Amundi Eureka Crescita Azionaria
DUE 2017; Amundi Eureka Sviluppo Mercati Emergenti 2017; Amundi Eureka Crescita
Taiwan 2018; Amundi Eureka Crescita Italia 2018; Amundi Eureka Materiali Industriali
Doppia Opportunità 2018; Amundi Eureka Mercati Emergenti 2018; Amundi Eureka
Crescita Valore 2018; Amundi Eureka Utilities Doppia Opportunità 2018; Amundi Eureka
Energia Doppia Opportunità 2018; Amundi Eureka Sviluppo Germania 2018; Amundi
Eureka Sviluppo USA 2018; Amundi Eureka Sviluppo Italia-Francia-Spagna 2018;
Amundi Eureka Sviluppo Russia 2018; Amundi Eureka Sviluppo Grande Cina 2018;
Amundi Crescita Area Euro 2019; Amundi Traguardo 3%; Amundi Eureka Italia Doppia
Opportunità 2019; Amundi Meta 2018; Amundi Meta 2018 DUE; Amundi Meta 2018
TRE; Amundi Diversificazione Attiva 2018; Amundi Meta 2018 PREMIUM; Amundi Meta
2018 QUATTRO; Amundi Diversificazione Attiva 2018 DUE; Amundi Meta Plus 2019
Area Euro; Amundi Meta 2019 PREMIUM; Amundi Meta Plus 2019 Area Euro DUE;
Amundi Orizzonte 2019 Cedole e Dividendi; Amundi Diversificazione Attiva 2018 TRE;
Amundi Orizzonte 2019 Cedole e Dividendi DUE.
- SGR GESTORE dei fondi mobiliari: (i) BancoPosta Trend, BancoPosta Corporate 2014
e BancoPosta Obbligazionario Giugno 2017 promossi da BancoPosta Fondi S.p.A.
SGR; (ii) Arca Capitale Garantito Dicembre 2013, Arca Formula Eurostoxx 2015 e Arca
Formula II Eurostoxx 2015 promossi da Arca SGR S.p.A; (iii) Gestielle Doppia
Opportunità 2015 promosso da Aletti Gestielle SGR S.p.A..
- SGR PROMOTRICE del fondo immobiliare Amundi Soluzione Immobiliare.
2. LA BANCA DEPOSITARIA
State Street Bank S.p.A., con sede legale in Milano, Via Ferrante Aporti, 10, è la banca
depositaria del Fondo (di seguito anche la “Banca Depositaria”). Le funzioni di emissione
e rimborso dei certificati rappresentativi delle quote del Fondo sono espletate dalla
Banca Depositaria per il tramite dell’Ufficio Controlli Banca Depositaria, dislocato presso
la sede di Via Nizza 262/57 – Palazzo Lingotto – Torino. Le funzioni di consegna e ritiro
dei certificati sono invece svolte dalla Banca Depositaria per il tramite di Intesa Sanpaolo
S.p.A. presso la Filiale di Milano – Corso di Porta Nuova 7.
I prospetti contabili del Fondo sono disponibili presso la sede legale della Banca
Depositaria.
3. LA SOCIETÀ DI REVISIONE
Reconta Ernst & Young S.p.A. con sede in Via della Chiusa, 2, Milano è la società di
revisione della SGR e del Fondo.
6 di 25
4. GLI INTERMEDIARI DISTRIBUTORI
Il collocamento delle quote del Fondo avviene, oltre che da parte della SGR che opera
presso la propria sede sociale, anche da parte di:
 Banca Popolare FriulAdria S.p.A., con Sede Legale in Pordenone, Piazza XX
Settembre 2, che ha attivato anche tecniche di comunicazione a distanza (banca
telefonica);
 Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., con Sede Legale in Parma, Via
Università 1, che ha attivato anche tecniche di comunicazione a distanza (banca
telefonica);
 Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A., con Sede Legale in La Spezia, Corso
Cavour 86, che ha attivato anche tecniche di comunicazione a distanza (banca
telefonica).
5. IL FONDO
Il fondo comune d’investimento è un patrimonio collettivo costituito dalle somme versate
da una pluralità di partecipanti ed investite in strumenti finanziari. Ciascun partecipante
detiene un numero di quote, tutte di uguale valore e con uguali diritti, proporzionale
all’importo che ha versato a titolo di sottoscrizione. Il patrimonio del fondo costituisce
patrimonio autonomo e separato da quello della SGR e dal patrimonio dei singoli
partecipanti, nonché da quello di ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR;
delle obbligazioni contratte per suo conto, il fondo risponde esclusivamente con il proprio
patrimonio.
Il fondo è “mobiliare” poiché il suo patrimonio è investito esclusivamente in strumenti
finanziari. E’ “aperto” in quanto il risparmiatore può ad ogni data di valorizzazione della
quota richiedere il rimborso parziale o totale di quelle già sottoscritte.
Caratteristiche del Fondo
Il Fondo è stato istituito nel corso della seduta del 15 dicembre 2011 del Consiglio di
Amministrazione della SGR, ed il relativo Regolamento di Gestione non è stato
sottoposto all’approvazione specifica della Banca d’Italia in quanto rientra nei casi in cui
l’approvazione si intende rilasciata in via generale. Il Fondo è operativo dal 22 marzo
2013.
La SGR ha affidato ad Amundi SA, appartenente al Gruppo Crédit Agricole, specifiche
scelte d’investimento nel quadro di criteri di allocazione del risparmio definiti di tempo in
tempo dal Gestore, ai sensi dell’art. 33, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Soggetti preposti alle effettive scelte di investimento
La gestione del Fondo è effettuata da Amundi SGR S.p.A.. Il Consiglio di
Amministrazione definisce gli orientamenti generali di investimento tenendo conto del
Regolamento di Gestione e della politica di gestione di ciascun fondo, disponendo i piani
operativi di gestione dei portafogli cui l’Amministratore Delegato conferisce esecutività
avvalendosi dell’Area Investimenti.
Il soggetto preposto all’Area Investimenti della SGR, responsabile delle scelte finali di
investimento relative al patrimonio gestito è il dottor Simone Facchinato, nato a Treviso il
2 gennaio 1972. Laureato in Matematica presso l’Università di Padova, opera nel
Gruppo Crédit Agricole dal 2006 prima come responsabile Financial Engineering e dal
dicembre 2007 come Responsabile Marketing. Nel 1996 lavora come gestore di
7 di 25
portafogli obbligazionari presso Arca SGR. In seguito ricopre la carica di responsabile
Asset Allocation e Gestione del Rischio Clienti Istituzionali, dove si occupa della
gestione dei portafogli bilanciati della clientela istituzionale. Nel 2002 viene nominato
responsabile Sviluppo della Clientela Istituzionale e dal 2005 anche responsabile
Sviluppo Prodotti, sia per il mercato istituzionale sia per il mercato retail.
6. I SOGGETTI CHE PRESTANO LA GARANZIA E CONTENUTO DELLA GARANZIA
Il soggetto garante è Amundi Finance S.A., appartenente al Gruppo Crédit Agricole, con
sede in 90, Boulevard Pasteur 75015 Parigi (Francia) (di seguito anche il “Soggetto
Garante”), iscritta al registro camerale delle società di Parigi al n. PARIS B 421304601.
La Società, autorizzata in qualità di Istituto di credito dall’Autorité de Controle Prudentiel
(Banque de France), è soggetta al controllo della Commission Bancaire.
La Garanzia consiste nell’obbligo assunto dal Soggetto Garante, a prima richiesta scritta
della SGR, ogni e qualsiasi eccezione rimossa, di versare al Fondo, in un giorno
predefinito, una determinata somma di denaro al fine di ottenere il Valore della Quota
Garantito, secondo le modalità, le condizioni ed i limiti di seguito previsti.
La prestazione della Garanzia dipende, in via esclusiva, dalla solvibilità del Garante e
dalla capacità dello stesso di onorare l’obbligo assunto. La SGR non assume alcun
obbligo in termini di Garanzia di rendimento o di restituzione del capitale investito.
La Garanzia opera a favore del Fondo alla Scadenza della Formula, ovvero 14 dicembre
2018.
Le richieste di rimborso relative al giorno in cui il valore della quota è garantito, al pari
delle richieste di rimborso relative a date differenti, dovranno essere presentate nei
termini e con le modalità stabilite dalla Parte B), art. 6.3 del Regolamento di Gestione.
I rimborsi richiesti relativamente a date diverse sono regolati sulla base dei valori di
mercato del giorno di riferimento, tenuto conto delle commissioni di rimborso di cui al
paragrafo 17.1 della Parte I del Prospetto.
La Garanzia non opererà nell’ipotesi di mutamenti del quadro legislativo tali da impedire
alla SGR di svolgere l’attività di cui agli artt. 33 e 36 del D.Lgs. 58/98 ed al Garante di
prestare la Garanzia ai sensi dell’art. 15-bis del Decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze n. 228/99 e del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio
adottato dalla Banca d’Italia. Parimenti la Garanzia non opererà nell’ipotesi in cui si
dovessero verificare eventi bellici di portata tale da coinvolgere la nazione italiana e tali
da determinare l’impossibilità per la SGR di svolgere l’attività di gestione. Non sono
fattispecie idonee ad escludere l’applicazione della Garanzia eventuali sospensioni o
interruzioni temporanee delle linee telematiche e/o delle telecomunicazioni e/o della
produzione, erogazione o distribuzione di fonti di energia.
Mutamenti della normativa fiscale applicabile non sono ricompresi nella Garanzia. Nel
caso in cui tali mutamenti avessero impatti sul Valore della Quota Garantito, la SGR si
impegna a rendere noto ai sottoscrittori le conseguenze per i medesimi e per il Fondo.
7. RISCHI GENERALI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE AL FONDO
La partecipazione ad un fondo comporta dei rischi connessi alle possibili variazioni del
valore delle quote, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti
finanziari in cui vengono investite le risorse del fondo.
L’andamento del valore della quota del fondo può variare in relazione alla tipologia di
strumenti finanziari e ai settori di investimento, nonché ai relativi mercati di riferimento.
8 di 25
In particolare, per apprezzare il rischio derivante dall’investimento del patrimonio del
Fondo in strumenti finanziari occorre considerare i seguenti elementi:
a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ciascun strumento
finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari della società emittente, dall’andamento
dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno
accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle
azioni è connessa alle prospettive reddituali delle società emittenti e può essere tale da
comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore
delle obbligazioni è influenzato dall’andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle
valutazioni della capacità del soggetto emittente di far fronte al pagamento degli
interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza;
b) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro
attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle
caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In generale i titoli trattati su
mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente
smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L’assenza di una quotazione ufficiale
rende inoltre complesso l’apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui
determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
c) rischio connesso alla valuta di denominazione: per l’investimento in strumenti
finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo,
occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento
del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti;
d) rischio connesso all’utilizzo di strumenti derivati: l’utilizzo di strumenti derivati
consente di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi
inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (effetto leva). Di conseguenza una
variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in
termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia
uso della leva;
e) rischio di credito e di controparte: trattasi del rischio che un emittente di uno
strumento finanziario in cui investe il Fondo ovvero una controparte di un’operazione
effettuata per conto del Fondo medesimo risultino inadempienti, vale a dire non
corrispondano al Fondo alle scadenze previste tutto o parte del capitale e/o degli
interessi maturati ovvero non adempiano all’impegno assunto come controparte in
operazioni concluse con il Fondo. Tali inadempimenti – che possono derivare, ad
esempio, da situazioni di fallimento, dall’avvio di altre procedure concorsuali ovvero
dall’adozione di altre misure o interventi applicabili in situazioni di crisi nonché da ogni
altra situazione che comporti il mancato adempimento degli obblighi assunti –
determinano un impatto negativo sul valore complessivo del Fondo, se tale evento
dovesse verificarsi prima della Scadenza della Formula. Tale evento non avrà invece
effetti sul Valore della Quota Garantito relativo al giorno di Scadenza della Formula, in
considerazione della Garanzia;
f) rischi operativi inclusi quelli legati alla custodia delle attività, connessi ad eventi
esterni ed a cause di forza maggiore;
g) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre
l’investitore a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere
regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi
da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di
appartenenza degli emittenti.
9 di 25
La presenza di tali rischi può comportare la possibilità di non ottenere, al momento del
rimborso, la restituzione del capitale. Invece gli stessi rischi (eccetto quello di
controparte, con riferimento al Soggetto Garante) non incidono sul Valore della Quota
Garantito, in considerazione della Garanzia (cfr. par. 16 della presente Parte I).
8. STRATEGIA PER L’ESERCIZIO DEI DIRITTI INERENTI AGLI STRUMENTI FINANZIARI
Ove richiesto dalle caratteristiche del servizio di gestione prestato in relazione al Fondo,
la SGR applica e mantiene una strategia efficace e adeguata per l’esercizio dei diritti di
intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti, al
fine di assicurare che tali diritti siano esercitati nell’esclusivo interesse dei partecipanti
agli OICR. La SGR rende disponibile ai partecipanti una descrizione della strategia
sopra indicata ed i relativi aggiornamenti sul proprio sito Internet.
9. BEST EXECUTION
Per l’esecuzione delle operazioni disposte per conto del Fondo, la SGR si avvale dei
principali operatori del mercato nazionale ed internazionale.
La SGR, nell’ambito del servizio di gestione collettiva, adotta tutte le misure ragionevoli
e mette in atto meccanismi efficaci per ottenere il miglior risultato possibile sia quando
esegue le decisioni di negoziare (gli Ordini), sia quando trasmette ordini a terze parti
selezionate per la loro esecuzione.
La SGR ha quindi definito rispettivamente una strategia di esecuzione e una strategia di
trasmissione degli Ordini, allo scopo di ottenere il miglior risultato possibile per gli
investitori cui presta il servizio di gestione collettiva del risparmio.
La Società, pur riservandosi la facoltà di trasmettere ed eseguire direttamente, in ogni
momento, gli Ordini per conto dei portafogli gestiti nonché il diritto di impartire istruzioni
per ciascuno degli Ordini e/o delle decisioni di investimento, al fine di conseguire
maggiore efficienza nei processi produttivi e di avvalersi di specifiche competenze
professionali di terzi, esternalizza a Amundi Intermédiation S.A., appartenente al Gruppo
Crédit Agricole, le attività riguardanti la trasmissione e/o l’esecuzione di Ordini aventi ad
oggetto gli strumenti finanziari (esclusi gli OICR) di taluni portafogli gestiti (come di volta
in volta specificato dalle procedure aziendali vigenti).
La SGR sottopone periodicamente a monitoraggio l’efficacia delle misure di esecuzione
e delle strategie di trasmissione degli Ordini e, se del caso, corregge eventuali carenze;
inoltre, riesamina le misure e le strategie adottate con periodicità almeno annuale e,
comunque, quando si verificano circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di
ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per i portafogli gestiti.
La SGR mette a disposizione sul proprio sito Internet informazioni più dettagliate, tra cui
l’elenco degli intermediari negoziatori ed il documento informativo sulle strategie di
esecuzione e di trasmissione degli ordini nel servizio di gestione collettiva del risparmio.
10. INCENTIVI
In conformità alla normativa applicabile, la SGR ha concluso con soggetti terzi accordi
aventi ad oggetto compensi, commissioni o prestazioni non monetarie.
Incentivi corrisposti a terzi
La SGR retrocede commissioni agli intermediari distributori di cui si avvale per il
collocamento delle quote dei Fondi. Tali pagamenti trovano giustificazione nel fatto che il
10 di 25
distributore è in grado di aumentare la qualità del servizio fornito all’investitore attraverso
una o più delle seguenti prestazioni:
• abbinamento al servizio di collocamento del servizio di consulenza in materia di
investimenti;
• messa a disposizione di una più ampia gamma di prodotti, con una conseguente
prospettiva di “architettura aperta”;
• assistenza nelle fasi di collocamento e, soprattutto, di post vendita nel corso della
durata del rapporto contrattuale, secondo le modalità definite dallo stesso distributore.
La SGR, in base alla convenzione di collocamento con il distributore, riconosce allo
stesso una parte della propria remunerazione per il servizio di gestione in relazione alle
masse collocate, prevedendo a favore dello stesso:
- la retrocessione della “commissione di sottoscrizione” a carico dell’investitore o della
“commissione di collocamento” a carico del Fondo, se previste (e comunque tra loro
alternative), ovvero in subordine l’eventuale pagamento di “commissioni una tantum”,
- la retrocessione di una quota parte della “commissione di gestione”.
La misura della quota parte del riconoscimento economico al distributore è direttamente
proporzionale all’insieme dei servizi che lo stesso si attiva per rendere nell’interesse
dell’investitore. Non sono previsti riconoscimenti che seguano la variabilità del risultato
della gestione (eventuale “commissione di performance”) e, comunque, il riconoscimento
non è collegato al raggiungimento di dati volumi distributivi (“bonus”).
Con particolare riferimento al Fondo di cui al presente Prospetto la SGR, in relazione
all’attività di collocamento del Fondo e al servizio di assistenza offerti all’investitore
successivamente alla fase di sottoscrizione e per tutta la durata dell’investimento,
riconosce al distributore:
- a titolo di commissione di distribuzione: il pagamento di “commissioni una tantum” in
percentuale sulla raccolta netta registrata nel periodo di collocamento delle quote del
Fondo;
- a titolo di commissione di mantenimento: il pagamento di una percentuale sul
patrimonio medio del Fondo.
Tali riconoscimenti sono comunicati all’investitore dallo stesso soggetto distributore
nell’ambito delle operazioni di sottoscrizione. L’incidenza media di tali riconoscimenti
sulla commissione di gestione è indicata nella Parte II del presente Prospetto.
Ulteriori dettagli sono disponibili su richiesta dell’investitore.
Incentivi ricevuti da terzi
Nell’attività di gestione collettiva, la SGR ha attivato procedure di selezione degli OICR
da inserire nei portafogli gestiti che, in generale, prescindono dal riconoscimento di
eventuali incentivi e si basano sulla qualità e consistenza dei risultati e della trasparenza
nella comunicazione, nonché sulla solidità del processo d’investimento valutato da un
apposito team di analisi, comunque nell’esclusivo interesse dei partecipanti e al fine di
una più efficiente composizione dei portafogli.
La SGR, qualora dall’investimento in parti dell’OICR terzo ottenga incentivi nella forma di
retrocessioni commissionali, provvede ad attribuire il vantaggio economico al patrimonio
degli OICR gestiti.
La SGR non percepisce benefici monetari da parte degli “intermediari negoziatori”, di cui
si avvale per la compravendita degli strumenti finanziari per conto degli OICR gestiti, né
di incentivi, che possano assumere la forma di retrocessioni delle commissioni di
negoziazione/intermediazione corrisposte dalla SGR.
11 di 25
Quanto alla percezione di utilità non monetarie sotto forma di ricerche, studi, analisi dei
mercati o di singoli strumenti finanziari da parte di qualificati “uffici studi” (aventi ad
oggetto, ad esempio, l’individuazione di nuove opportunità di investimento mediante
analisi specifiche riguardanti singole imprese; la formulazione di previsioni relative ad un
settore di riferimento, ad una industria ovvero ad una determinata area geografica), la
SGR valuta, coerentemente con le strategie di esecuzione/trasmissione degli ordini dalla
stessa poste in essere e comunicate all’investitore, i casi in cui la prestazione di tali
servizi si traduca in un effettivo accrescimento della qualità del servizio fornito
all’investitore, senza che ciò ostacoli, ma anzi agevoli, l’obbligo di servire al meglio gli
interessi degli OICR e, quindi, dell’investitore stesso. Ulteriori dettagli sono disponibili su
richiesta dell’investitore.
11. RECLAMI
Per eventuali reclami l’investitore può rivolgersi alla SGR inoltrando comunicazione in
forma scritta all’indirizzo della sede della medesima SGR.
I reclami sono trattati dall’ufficio Client Administration con il supporto della funzione di
controllo di conformità (Compliance).
Il processo di gestione dei reclami attinenti alla prestazione dei servizi di gestione
collettiva si conclude indicativamente in 90 giorni dal ricevimento del reclamo. La SGR
ha definito un processo al quale partecipano una pluralità di strutture, in modo da
garantire un esame articolato della problematica emergente dal reclamo. La lettera di
risposta al reclamo viene inviata tempestivamente, al fine di comporre il reclamo nei
termini sopra indicati, a mezzo raccomandata A/R al domicilio indicato dall’investitore.
B) INFORMAZIONI SULL’INVESTIMENTO
Denominazione
del Fondo
“Amundi Eureka Sviluppo USA 2018 – Fondo a Formula”
o, in breve, “Amundi Eureka Sviluppo USA 2018”
Data di istituzione
Fondo comune di investimento mobiliare di diritto italiano
armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE
15 dicembre 2011
ISIN portatore
IT0004789043
12. TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO
Tipologia di
gestione del
Fondo
Valuta di
denominazione
Structured fund
Avvertenza: l’obiettivo di rendimento/protezione non
costituisce
garanzia
di
rendimento
minimo
dell’investimento finanziario.
Euro
12 di 25
13. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK)
In relazione allo stile di gestione adottato, non è possibile individuare un parametro di
riferimento (benchmark) rappresentativo della politica d’investimento del Fondo, ma è
possibile individuare una misura di rischio alternativa.
Volatilità
Circa 3,00%.
annualizzata
Tale misura è coerente con la misura di rischio espressa
dall’Indicatore sintetico di cui al par. 15.
14. PERIODO MINIMO RACCOMANDATO
6 anni.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale prima della Scadenza
della Formula.
15. PROFILO DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO
Rischio più basso
Rischio più alto
Indicatore
Rendimento solitamente più basso
Rendimento solitamente più alto
sintetico del grado
di rischio
2
1
3
4
5
6
7
connesso
all’investi-mento
L’indicatore sintetico classifica il Fondo su una scala da 1 a 7
nel Fondo
sulla base della volatilità storica annua dello stesso in un
periodo di 9 anni. La scala, in ordine ascendente da sinistra a
destra, rappresenta i livelli di rischio e rendimento potenziale
dal più basso al più elevato.
Il Fondo è stato classificato nella categoria 3 sulla base dei
risultati passati in termini di volatilità dei suoi investimenti.
Questa categoria corrisponde al livello di rischio e rendimento
caratteristico di un fondo strutturato che beneficia di un livello di
protezione del capitale fino al 30% di ribasso del mercato
azionario di riferimento.
Avvertenza: I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore
sintetico potrebbero non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio/rendimento
dell’OICR.
Avvertenza: La categoria di rischio/rendimento indicata
potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione
dell’OICR potrebbe cambiare nel tempo.
13 di 25
Meccanismo di
funzionamento
della Formula
Indice
Russell 2000
La Formula determina il valore finale della quota alla data del
14 dicembre 2018 (Scadenza della Formula) in assenza di
variazioni del regime fiscale applicabile al Fondo (Valore della
Quota Garantito). Tale valore è dato dalla capitalizzazione dei
seguenti elementi:
–
il valore della quota iniziale riferito al giorno in cui avviene la
sottoscrizione, pari a Euro 5 (Valore della Quota Iniziale) e
–
una Performance stabilita in base al verificarsi di
determinate condizioni relative all’andamento dell’Indice.
Bloomberg
Ticker
RTY Index
Descrizione
Indice di mercato rappresentativo delle
2000 imprese americane di tipo small cap
presenti nell’indice Russell 3000. Valuta
dell’Indice: USD
L’Indice si intende nella versione “price index”, che non tiene
conto della ricapitalizzazione dei dividendi.
Valore della Quota Garantito = Valore della Quota Iniziale •
(100% + Performance)
Definizioni
Prezzo di Riferimento Iniziale – la media dei prezzi di
chiusura dell’Indice rilevati alle date del 2, 3, 4, 5 e 9 ottobre
2012.
Prezzo di Riferimento Finale – la media dei prezzi di chiusura
dell’Indice rilevati alle date del 26, 27, 28, 29 e 30 novembre
2018.
Qualora a tali date non sia disponibile un prezzo di chiusura
sarà considerato il prezzo di chiusura rilevato nel primo giorno
lavorativo successivo in cui l’Indice viene quotato.
Rendimento dell’Indice = (Prezzo di Riferimento Finale –
Prezzo di Riferimento Iniziale) / Prezzo di Riferimento Iniziale
MaxPerf% = 41%
Modalità di determinazione del Valore della Quota Garantito
Se il Prezzo di Riferimento Finale è superiore o uguale al 70%
del Prezzo di Riferimento Iniziale, allora:
a) qualora il Rendimento dell’Indice sia positivo o uguale a
0, la Performance è pari al Rendimento dell’Indice e
comunque non superiore a MaxPerf%.
14 di 25
Performance = Min {MaxPerf%; Rendimento dell’Indice}
b) qualora il Rendimento dell’Indice sia negativo, la
Performance è pari a 0 (Valore della Quota Garantito
pari al Valore della Quota Iniziale).
Performance = 0
Se il Prezzo di Riferimento Finale è inferiore al 70% del Prezzo
di Riferimento Iniziale allora la Performance è NEGATIVA e pari
alla differenza tra il Rendimento dell’Indice e (70% - 100%).
Performance = Rendimento dell’Indice - (70% - 100%) < 0
La Formula è più analiticamente illustrata nel Regolamento di
gestione (art. 2, Parte B).
Esempi illustrativi
Negli esempi seguenti si riportano alcuni possibili scenari del
rendimento potenziale dell’investimento nel Fondo al termine
dell’orizzonte temporale d’investimento consigliato (Scadenza
della Formula).
Scenari di mercato sfavorevole o molto sfavorevole (rendimento basso o negativo)
Alla Scadenza della Formula, il Rendimento dell’Indice è negativo.
Valore della
Rendimento
Esemp PR P
RIND
Performance
RF
Quota Garantito
annualizzato
io
I
(€)
0,00%
1 a) 83 797, -5%
0,00%
5,000
83
461,
-45%
–
(70%
100%)
=
-2,58%
1 b)
-45%
4,250
Esempio 1 a): il Prezzo di Riferimento Finale è superiore al 70% del Prezzo di Riferimento
Iniziale (ovvero il Rendimento dell’Indice è superiore a -30%), quindi la Performance è pari a
0,00%. Il Valore della Quota Garantito è pari al 100% del Valore della Quota Iniziale.
Esempio 1 b): il Prezzo di Riferimento Finale è inferiore al 70% del Prezzo di Riferimento
Iniziale (ovvero il Rendimento dell’Indice è inferiore a -30%), pertanto la Performance Finale è
negativa, pari alla differenza tra il Rendimento dell’Indice e -30%. Il Valore della Quota
Garantito è pari all’85% del Valore della Quota Iniziale. Il Valore della Quota Garantito è
inferiore al valore della quota iniziale a cui avvengono le sottoscrizioni.
Scenari di mercato favorevole (rendimento alto)
Alla Scadenza della Formula, il Rendimento dell’Indice è positivo.
Valore della
Rendimento
Esemp PR P
RIND
Performance
RF
Quota
Garantito
annualizzato
io
I
(€)
83 1.32 58%
5,69%
2
41%
7,050
Esempio 2): il Rendimento dell’Indice è superiore al valore massimo previsto dalla Formula. La
Performance è pertanto positiva e pari a 41%. Il Valore della Quota Garantito è pari al 141%
del Valore della Quota Iniziale.
Scenari di mercato neutro (rendimento medio)
Alla Scadenza della Formula, il Rendimento dell’Indice è positivo.
Valore della
Rendimento
PRI
PRF
RIND
Esempio
Performance
Quota
annualizzato
Garantito (€)
15 di 25
2,98%
3
838,94 1.006,73 20%
20%
6,000
Esempio 3: il Rendimento dell’Indice è positivo, ma inferiore al valore massimo previsto dalla
Formula. La Performance è quindi positiva, pari al valore del Rendimento dell’Indice. Il Valore
della Quota Garantito è pari al 120% del Valore della Quota Iniziale.
Gli scenari sono esempi illustrativi del funzionamento della formula del Fondo e non
rappresentano una previsione di ciò che potrebbe accadere; inoltre tali scenari
potrebbero non avere la stessa probabilità di realizzazione.
16. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO
Categoria del
Flessibile garantito
Fondo
Principali tipologie
Investimento al più principale in strumenti finanziari di natura
di strumenti
azionaria, obbligazionaria e monetaria. Il Fondo può investire
finanziari e valuta di in misura al più principale in OICR armonizzati e non
denominazione
armonizzati la cui politica di investimento risulti compatibile
con quella del Fondo stesso.
Investimento in depositi bancari al più contenuto.
Il Fondo investe inoltre in strumenti finanziari derivati OTC.
L’investimento in strumenti finanziari emessi o garantiti da
Stati membri dell’UE, da loro enti locali, da Stati aderenti
all’OCSE o da organismi pubblici internazionali di cui fanno
parte uno o più stati membri dell’UE può essere superiore al
35% del patrimonio del Fondo.
Al termine del periodo di validità della Garanzia il portafoglio
del Fondo sarà costituito, in via esclusiva, da strumenti
finanziari di natura monetaria, da depositi bancari e da
liquidità.
La valuta di denominazione principale degli strumenti
finanziari di natura obbligazionaria e monetaria è l’Euro; non
sono previsti vincoli in ordine alla valuta di denominazione
degli strumenti finanziari di natura azionaria.
La scala qualitativa della rilevanza degli investimenti
(principale, prevalente, significativo, contenuto, residuale) è
illustrata nel Glossario.
Aree
geografiche/mercati
di riferimento
Categorie di
emittenti e/o settori
industriali
Europa, America, Asia e Pacifico
Componente obbligazionaria: governi, enti governativi e
sovranazionali, emittenti societari.
Componente azionaria: non sono previsti vincoli in ordine alle
categorie di emittenti.
Diversificazione degli investimenti nei vari settori industriali.
16 di 25
Specifici fattori di
rischio
Duration del portafoglio: decrescente con l’avvicinarsi della
Scadenza della Formula.
Rating: investimento in obbligazioni con rating almeno pari
all’investment grade.
Paesi Emergenti: con riferimento alla componente
obbligazionaria, è escluso l’investimento in strumenti finanziari
di emittenti di Paesi Emergenti; con riferimento alla
componente azionaria, il fondo può investire in strumenti
finanziari di emittenti di Paesi Emergenti in misura al più
residuale.
Operazioni in
strumenti derivati
Garanzia
L’utilizzo degli strumenti derivati è finalizzato:
alla copertura dei rischi;
alla buona gestione del Fondo;
all’investimento.
L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non
può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo.
L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati è
pari agli impegni assunti dal Fondo in relazione a transazioni
in strumenti finanziari derivati, determinati in conformità alla
normativa applicabile (metodo degli impegni).
Il verificarsi di eventi di carattere eccezionale (situazioni
anomale determinate da eventi estremi nei singoli titoli,
mancanza di una controparte per la stipula dello swap, ecc.)
può far sì che l’obiettivo di rendimento/protezione non venga
realizzato. L’ottenimento del Valore della Quota Garantito è
comunque assicurato dal Soggetto Garante.
È prevista una Garanzia a favore del Fondo che consiste
nell’obbligo assunto dal Soggetto Garante, in assenza di
variazioni del regime fiscale applicabile al Fondo, a prima
richiesta scritta della SGR, ogni e qualsiasi eccezione
rimossa, di versare al Fondo, in un giorno predefinito, una
determinata somma di denaro al fine di ottenere il Valore della
Quota Garantito, secondo le modalità, le condizioni ed i limiti
previsti nel Regolamento di gestione.
Il Valore della Quota Garantito, esclusivamente per le quote il
cui rimborso è richiesto alla Scadenza della Formula, é pari al
valore della quota determinato secondo l’applicazione della
Formula, e in particolare:
- negli esempi 1 a), 2) e 3), descritti in “Esempi illustrativi”, il
Valore della Quota Garantito è almeno pari al Valore della
Quota Iniziale a cui avvengono le sottoscrizioni, pari a
Euro 5,00 (garanzia sul 100% del capitale);
- con riferimento all’esempio 1 b), descritto in “Esempi
Illustrativi”, il Valore della Quota Garantito è inferiore al
17 di 25
Valore della Quota Iniziale
sottoscrizioni, pari a Euro 5,00.
a
cui
avvengono
le
La prestazione della Garanzia dipende, in via esclusiva, dalla
solvibilità del Soggetto Garante e dalla capacità dello stesso di
onorare l’obbligo assunto. La SGR non assume alcun obbligo
in termini di garanzia di rendimento o di restituzione del
capitale investito.
La Garanzia non opererà nell’ipotesi di mutamenti del quadro
legislativo tali da impedire alla SGR di svolgere l’attività di cui
agli artt. 33 e 36 del D.Lgs. 58/98 ed al Garante di prestare la
Garanzia ai sensi dell’art. 15-bis del Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze n. 228/99 e del Regolamento
sulla gestione collettiva del risparmio adottato dalla Banca
d’Italia. Parimenti la Garanzia non opererà nell’ipotesi in cui si
dovessero verificare eventi bellici di portata tale da
coinvolgere la nazione italiana e tali da determinare
l’impossibilità per la SGR di svolgere l’attività svolta ai sensi
del Regolamento di Gestione. Non sono fattispecie idonee ad
escludere l’applicazione della Garanzia eventuali sospensioni
o interruzioni temporanee delle linee telematiche e/o delle
telecomunicazioni e/o della produzione, erogazione o
distribuzione di fonti di energia.
Mutamenti della normativa fiscale applicabile non sono
ricompresi nella Garanzia. Nel caso in cui tali mutamenti
avessero impatti sul Valore della Quota Garantito, la SGR si
impegna a rendere noto ai sottoscrittori le conseguenze per i
medesimi e per il Fondo.
La Garanzia opera esclusivamente per le quote il cui rimborso
è richiesto alla Scadenza della Formula.
Le richieste di rimborso relative al giorno in cui il valore della
quota è garantito, al pari delle richieste di rimborso relative a
date differenti, dovranno essere presentate nei termini e con le
modalità stabilite dal Regolamento di gestione del Fondo Parte B.
I rimborsi richiesti in date diverse sono regolati sulla base dei
valori di mercato del giorno di riferimento, tenuto conto delle
commissioni di rimborso di cui alla successiva Sez. C. par.
17.1 lettera b).
18 di 25
Tecnica di gestione
Al fine di ottenere il Valore della Quota Garantito, determinato
secondo l’applicazione della Formula descritta in precedenza,
il Fondo investe in strumenti finanziari derivati OTC.
Il portafoglio del Fondo si compone di due parti: una
componente monetaria/obbligazionaria/azionaria ed una
componente che consiste in uno o più strumenti derivati OTC.
Con riferimento alla prima componente, sono selezionati
quegli strumenti finanziari che consentono di generare un
flusso monetario che, diminuito dei costi addebitabili al Fondo,
verrà ceduto mediante uno o più contratti derivati OTC,
stipulati con controparti di elevato standing. La componente
derivativa prevede che, a fronte di tale flusso, il Fondo riceva
un flusso corrispondente alla partecipazione ai rendimenti del
mercato derivante dall’applicazione della Formula.
Completata la costruzione del portafoglio iniziale del Fondo, la
gestione diviene passiva.
Destinazione dei
proventi
Il Fondo è ad accumulazione dei proventi.
Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute
nella relazione degli amministratori all’interno del rendiconto annuale d’esercizio.
C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)
17. ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE E ONERI A CARICO DEL FONDO
17.1 ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE
Gli oneri direttamente a carico del sottoscrittore del Fondo sono indicati nelle seguenti
tabelle:
a) Diritti fissi
Diritti fissi a carico del sottoscrittore
Per ogni versamento in unica soluzione
Per l’emissione del certificato al portatore o
nominativo (prevista esclusivamente per un
controvalore minimo di 100 quote), per la
conversione dei certificati da nominativi al portatore
e viceversa, nonché per il loro frazionamento o
raggruppamento
Per il rimborso di spese di spedizione dei certificati,
emissione degli stessi e delle spese postali e
amministrative connesse
19 di 25
Importo in euro
5,00
25,00 a favore della Banca
Depositaria
Esborsi effettivamente
sostenuti
b) una commissione di rimborso da applicare sul controvalore delle quote da
rimborsare determinato sulla base del valore unitario della quota iniziale,
parzialmente riaccreditata al Fondo, secondo le seguenti modalità:
Intervallo
Commissione di
rimborso
Dall’avvio del Fondo al 3 ottobre 2013
Dal 4 ottobre 2013 al 9 ottobre 2014
Dal 10 ottobre 2014 all’8 ottobre 2015
Dal 9 ottobre 2015 al 6 ottobre 2016
Dal 7 ottobre 2016 al 28 settembre 2017
Dal 29 settembre 2017 alla data di
Scadenza della Formula (esclusa)
Successivamente alla Scadenza della
Formula (inclusa)
5,50%
4,50%
3,50%
2,50%
1,50%
0,50%
Quota
riaccreditata al
Fondo
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0%
0%
Non sono previste retrocessioni della commissione di rimborso a favore dei soggetti
collocatori.
17.2 ONERI A CARICO DEL FONDO
17.2.1 ONERI DI GESTIONE
E’ prevista una provvigione unica su base annuale, nella misura di seguito indicata,
comprensiva di tutti i costi a carico del Fondo sotto indicati ad eccezione di quelli di cui
al par. 17.2.2.
Intervallo
Provvigione Unica
Dall’avvio del Fondo alla data di Scadenza della Formula
Successivamente alla Scadenza della Formula
2,00%
0,50%
Per perseguire l’equilibrio finanziario del Fondo, la SGR si riserva la facoltà di modulare
l’applicazione della Provvigione Unica entro le aliquote massime sopra indicate.
Tali variazioni scaturiscono, ad esempio, (i) dall’impossibilità di determinare – prima del
termine del Periodo di Raccolta – l’esatto nozionale delle operazioni in derivati
necessarie ad assicurare la Perfomance, (ii) da situazioni in cui i rimborsi richiesti dai
partecipanti, per la loro entità e le condizioni di mercato, comportino smobilizzi di attività
tali da generare eventuali oneri aggiuntivi non compensati dalla quota riaccreditata al
Fondo della commissione di rimborso ovvero introiti supplementari alimentati anche
dalla quota riaccreditata al Fondo della commissione di rimborso.
Tale commissione è calcolata settimanalmente sul Valore Iniziale della quota
moltiplicato per il numero delle quote in circolazione al momento del calcolo e prelevata
20 di 25
trimestralmente dalle disponibilità di quest’ultimo nel primo giorno lavorativo di ogni
mese successivo al trimestre di calcolo ed è comprensiva dei seguenti oneri:
- la commissione di garanzia da corrispondersi a favore del Soggetto Garante;
- gli oneri dovuti alla Banca Depositaria per l'incarico svolto, compresivi delle spese
legate alle attività generali di regolamento delle operazioni;
- i costi connessi con l’acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo (es, costi
di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari);
- le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del
Fondo; i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli
obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti (es, gli avvisi inerenti la
liquidazione del fondo) purché tali oneri non attengano a propaganda o a pubblicità o
comunque al collocamento delle quote;
- le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della
legge o delle disposizioni di vigilanza;
- le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo, ivi compreso quello
finale di liquidazione;
- gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e per le spese connesse (es, le
spese di istruttoria);
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del Fondo;
- il contributo di vigilanza, che la SGR è tenuta a versare annualmente alla Consob
per i fondi.
Il Fondo può investire almeno il 10% dell’attivo in quote di altri OICR, Gli OICR oggetto
di investimento sono gravati dalle commissioni di gestione previste nei rispettivi
regolamenti.
La misura massima delle commissioni di gestione applicabili dagli OICR sottostanti è
pari al 2%, Le retrocessioni da parte dei gestori terzi saranno accreditate al Fondo.
Il Fondo, inoltre, diversificando i suoi investimenti potrebbe non investire affatto negli
OICR aventi la massima provvigione di gestione su indicata.
La provvigione di gestione applicata agli OICR collegati è dedotta dal compenso
riconosciuto alla SGR.
17.2.2 ALTRI ONERI
Fermi restando gli oneri di gestione indicati al punto 17.2.1 sono a carico del Fondo gli
oneri fiscali di pertinenza del fondo.
Le commissioni di negoziazione non sono quantificabili a priori in quanto variabili.
I costi relativi alla garanzia sono compresi nella provvigione unica di gestione.
Le spese e i costi annuali effettivi sostenuti dal Fondo nell’ultimo anno sono indicati nella
Parte II del Prospetto.
18. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
È possibile concedere in fase di collocamento agevolazioni in forma di esenzione totale
dei diritti fissi, La SGR si riserva inoltre la possibilità di ridurre fino al 100% la quota non
riaccreditata al Fondo della commissione di rimborso,
21 di 25
19. REGIME FISCALE
Il Fondo non è soggetto alle imposte sui redditi e all’Irap. Il Fondo percepisce i redditi di
capitale al lordo delle ritenute e delle imposte sostitutive applicabili, tranne talune
eccezioni. In particolare, il Fondo rimane soggetto alla ritenuta alla fonte sugli interessi e
altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi da società residenti non quotate,
alla ritenuta sugli interessi e altri proventi dei conti correnti e depositi bancari esteri,
compresi i certificati di deposito, nonché alla ritenuta sui proventi delle cambiali
finanziarie e a quella sui proventi dei titoli atipici.
D) INFORMAZIONI SULLE MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO
20. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE
L’offerta del Fondo si è chiusa in data 27 settembre 2012 e pertanto non è più possibile
sottoscrivere nuove quote.
21. MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE QUOTE
E’ possibile richiedere il rimborso delle quote in qualsiasi giorno lavorativo senza dover
fornire alcun preavviso.
Il rimborso delle quote può avvenire in un’unica soluzione – parziale o totale – secondo
le modalità indicate all’art. 6,3 del Regolamento di gestione del Fondo.
Per la descrizione delle modalità di richiesta del rimborso delle quote nonché dei termini
di valorizzazione e di effettuazione del rimborso si rinvia al Regolamento di gestione del
Fondo.
Gli oneri applicabili alle operazioni di rimborso sono indicati alla precedente Sez. C. par. 17.1.
22. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE
OPERAZIONI
SUCCESSIVE
ALLA
PRIMA
SOTTOSCRIZIONE
Durante il Periodo di Raccolta il partecipante al Fondo può effettuare versamenti
successivi, Ai sensi dell’art. 30, comma 6, del Decreto Legislativo n. 58 del 1998,
l’efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni
decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. In tal caso,
l’esecuzione della sottoscrizione avverrà una volta trascorso il periodo di
sospensiva di sette giorni. Entro tale termine l’investitore può comunicare il
proprio recesso senza spese né corrispettivo alla SGR o ai soggetti incaricati del
collocamento.
Ai versamenti successivi non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per
un eventuale ripensamento da parte dell’investitore, a condizione che al
partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto
aggiornato con l’informativa relativa al fondo oggetto della sottoscrizione.
A fronte di ogni operazione viene applicato il diritto fisso previsto alla precedente Sez. C. par. 18.1.
22 di 25
23. PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO
La sottoscrizione delle quote può essere effettuata direttamente dal sottoscrittore anche
mediante tecniche di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni
di legge e regolamentari vigenti. A tal fine la SGR e/o i soggetti incaricati del
collocamento possono attivare servizi “on line” che, previa identificazione dell’investitore
e rilascio di password o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire
richieste di acquisto via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione
delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. I soggetti che hanno
attivato servizi “on line” per effettuare le operazioni di acquisto mediante tecniche di
comunicazione a distanza sono indicati al paragrafo 4.
Gli investimenti successivi durante il Periodo di Raccolta e le richieste di rimborso
possono essere effettuati direttamente dal sottoscrittore – oltre che mediante Internet –
anche tramite il servizio di banca telefonica.
Il solo mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione mediante tecniche di
comunicazione a distanza è il bonifico bancario.
L’utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai
fini della valorizzazione delle quote emesse. In ogni caso, le disposizioni inoltrate in un
giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.
L’utilizzo di Internet o del servizio di banca telefonica non comporta variazioni degli oneri
indicati al paragrafo 17.
Previo assenso dell’investitore, la lettera di conferma dell’avvenuta operazione può
essere inviata in forma elettronica (mediante e-mail inoltrata direttamente o tramite il
soggetto collocatore) in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza.
Sussistono procedure di controllo delle modalità di sottoscrizione e di rimborso per
assicurare la tutela degli interessi dei partecipanti al Fondo e scoraggiare pratiche
abusive.
A fronte di ogni operazione di sottoscrizione e rimborso, la SGR invia all’avente diritto,
entro un giorno lavorativo dalla data di regolamento, una lettera di conferma
dell’avvenuta operazione, il contenuto della quale è specificato nella parte C) del
Regolamento di Gestione del Fondo.
Tutte le comunicazioni, comprese quelle di cui al successivo paragrafo 25, vengono
effettuate al sottoscrittore al recapito da questi indicato, intendendosi così assolto ogni
onere informativo nei confronti di tutti gli eventuali cointestatari.
E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
24. VALORIZZAZIONE DELL’INVESTIMENTO
Il valore unitario della quota è pubblicato giornalmente sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”,
con indicazione della relativa data di riferimento, Il valore unitario della quota può essere
altresì rilevato sul sito Internet della SGR indicato alla precedente Sez. A. par. 1.
Per ulteriori informazioni si rinvia alla Parte A e all’art. V. Parte C del Regolamento di
gestione.
23 di 25
25. INFORMATIVA AI PARTECIPANTI
La SGR o i soggetti collocatori inviano annualmente ai partecipanti le informazioni
relative ai dati periodici di rischio-rendimento e costi del Fondo riportate nella Parte II del
Prospetto, nonché le variazioni, non altrimenti comunicate ai sensi del regolamento della
Banca d’Italia, delle informazioni contenute nel KIID. Previo assenso del partecipante,
tali informazioni possono essere inviate tramite mezzi elettronici.
26. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE
L’investitore può richiedere alla SGR l’invio, anche a domicilio, dei seguenti ulteriori
documenti:
a) il Prospetto (costituito dalla Parte I e dalla Parte II);
b) le Informazioni chiave per gli investitori (KIID);
c) il Regolamento di gestione del Fondo;
d) l’ultimo rendiconto annuale e l’ultima relazione semestrale pubblicati.
La sopra indicata documentazione dovrà essere richiesta per iscritto a Amundi SGR
S.p.A., Piazza Cavour 2, Milano, indirizzo di posta elettronica [email protected],
che ne curerà l’inoltro a stretto giro di posta all’indirizzo indicato dal richiedente. L’invio
ai partecipanti dei predetti documenti è gratuito.
L’investitore può anche richiedere la situazione riassuntiva delle quote detenute, nei casi
previsti dalla normativa vigente.
I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso la SGR e la Banca
depositaria.
La documentazione indicata ai parr. 25 e 26, potrà essere inviata, ove richiesto
dall’investitore, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a
distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e
consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto
duraturo.
Il KIID, le Parti I e II del Prospetto, il Regolamento di gestione, i documenti contabili del
Fondo, il Documento Informativo in materia di Incentivi e Reclami, il Documento
Informativo sulle strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini nel servizio di
gestione collettiva del risparmio, il Documento Informativo sulla politica di gestione delle
situazioni di conflitto di interesse e il Documento di sintesi della strategia per l’esercizio
dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti sono
pubblicati sul sito Internet della SGR www.amundi.com/ita. Il partecipante può anche
richiedere la situazione riassuntiva delle quote detenute, nei casi previsti dalla normativa
vigente.
24 di 25
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Amundi SGR S.p.A. si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle
informazioni contenute nel presente Prospetto, nonché della loro coerenza e
comprensibilità.
Il Rappresentante legale
L’Amministratore Delegato
(Michel Pelosoff)
25 di 25
Amundi Eureka Sviluppo USA 2018
PARTE II del Prospetto
Illustrazione dei dati periodici di rischio/rendimento e costi del Fondo
Data di deposito in Consob della Parte II: 9 ottobre 2013
Data di validità della Parte II: dal 14 ottobre 2013
1. Dati periodici di rischio/rendimento del Fondo
Fondo
Tipologia di gestione
Amundi Eureka Sviluppo USA 2018 – Fondo a Formula
Structured fund
Avvertenza: l’obiettivo di rendimento/protezione non costituisce garanzia di
rendimento minimo dell’investimento finanziario.
Categoria
Flessibile garantito
Rendimento annuo del Fondo
Il calcolo dei risultati include le spese
correnti e le commissioni legate al
rendimento.
20
I dati di rendimento del fondo non
includono i costi di sottoscrizione (né
eventuali di rimborso) a carico
dell’investitore.
10
0
Dal 1° luglio 2011 la tassazione è a
carico
dell’investitore.
I
dati
di
rendimento del Fondo sono esposti al
netto degli oneri fiscali fino al 30 giugno
2011, al lordo successivamente.
-10
-20
2008
2009
2010
2011
2012
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
1 di 2
I dati non sono sufficienti a fornire agli
investitori un’indicazione utile per i
risultati ottenuti nel passato.
Misura di rischio
In relazione allo stile di gestione
adottato, non è possibile individuare un
parametro di riferimento (benchmark)
rappresentativo
della
politica
d’investimento del Fondo, ma è
possibile individuare una misura di
rischio alternativa.
Ex ante: volatilità annualizzata pari a circa 3,00%. Tale misura è
coerente con la misura di rischio rischio-rendimento (SRRI) di cui al
“Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori” (KIID).
Ex post: n.d.
Inizio collocamento
27 agosto 2012
Durata del fondo
31 dicembre 2050
Valuta delle quote
Euro
Patrimonio netto al 28/12/2012 (milioni di euro)
76,17
Valore della quota al 28/12/2012 (euro)
5,116
La SGR ha affidato ad Amundi S.A., appartenente al Gruppo Crédit Agricole, specifiche scelte d’investimento nel
quadro di criteri di allocazione del risparmio da essa definiti di tempo in tempo.
Quota parte percepita in media dai collocatori nel 2012 con riferimento agli oneri a carico del sottoscrittore e del
Fondo.
Diritti fissi
0,00%
Commissione di rimborso
0,00%
Provvigione unica
71%
2. Costi e spese sostenuti dal Fondo
Spese correnti
0,420%
Le spese correnti sono relative all’anno precedente, conclusosi il 31 dicembre 2012. Esse possono variare di anno
in anno e non includono le commissioni legate al rendimento ed i costi delle operazioni di portafoglio, salvo le
spese di sottoscrizione/rimborso sostenute dal Fondo per l’acquisto o vendita di quote di altri OICR.
Nella quantificazione degli oneri fornita non si tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo.
Inoltre, la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul Sottoscrittore, da
pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso.
Ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal Fondo nell’ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa del
rendiconto del Fondo.
2 di 2
Amundi SGR SpA
Capitale Sociale € 15.000.000 - Sede Sociale: Piazza Missori, 2 - 20122 Milano
Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 05816060965
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all’Albo delle Società di Gestione di Risparmio al n° 251
Sito internet: www.amundi.com/ita
APPENDICE
GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI UTILIZZATI NEL PROSPETTO
A
Aree geografiche:
– Area Euro: Austria, Belgio, Francia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo,
Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Slovenia, Cipro, Malta, Slovacchia, Estonia;
– Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia,
Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi,
Polonia, Portogallo, Romania, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna,
Svezia, Ungheria;
– Nord America: Canada e Stati Uniti d’America;
– Pacifico: Australia, Giappone, Hong Kong, Nuova Zelanda, Singapore;
– Paesi Emergenti: Paesi caratterizzati da una situazione politica, sociale ed economica instabile e
che presentano un debito pubblico con rating basso (di norma inferiore all’investment grade) e
sono, quindi contraddistinti da un significativo rischio di insolvenza.
Per un elenco completo si rimanda al sito www.worldbank.org.
B
Banca depositaria: Soggetto preposto alla custodia del patrimonio di un fondo/comparto e al
controllo della gestione al fine di garantire il criteri di separatezza contabile e i principi di correttezza e
di trasparenza amministrativa.
Benchmark: Portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato
a valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione delle linee
guida della politica di investimento di alcune tipologie di fondi.
C
Capitale investito: Parte dell’importo versato che viene effettivamente investita dalla SGR in quote di
fondi. Esso è determinato come differenza tra il Capitale Nominale e le commissioni di sottoscrizione,
nonché, ove presenti, gli altri costi applicati al momento del versamento.
Capitale nominale: Importo versato per la sottoscrizione di quote/azioni di fondi/comparti al netto dei
diritti fissi d’ingresso.
Capitalizzazione: Prodotto tra il valore di mercato degli strumenti finanziari e il numero degli stessi in
circolazione.
Categoria: La categoria del fondo è un attributo dello stesso volto a fornire un’indicazione sintetica
della sua politica di investimento.
Classe: Articolazione di un fondo in relazione alla politica commissionale adottata e ad ulteriori
caratteristiche distintive.
Commissioni di gestione: Compensi pagati alla SGR mediante addebito diretto sul patrimonio del
fondo per remunerare l’attività di gestione in senso stretto. Sono calcolati quotidianamente sul
patrimonio netto del fondo/comparto e prelevati ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In
genere, sono espressi su base annua.
1 di 5
Commissioni di incentivo (o di performance): Commissioni riconosciute al gestore del fondo per
aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. In alternativa possono
essere calcolate sull’incremento di valore della quota del fondo in un determinato intervallo temporale.
Nei fondi con gestione “a benchmark” sono tipicamente calcolate in termini percentuali sulla differenza
tra il rendimento del fondo e quello del benchmark.
Commissioni di sottoscrizione: Commissioni pagate dall’investitore a fronte dell’acquisto di quote di
un fondo.
Comparto: Strutturazione di un fondo ovvero di una Sicav in una pluralità di patrimoni autonomi
caratterizzati da una diversa politica di investimento e da un differente profilo di rischio.
Conversione (c.d. Switch): Operazione con cui il sottoscrittore effettua il disinvestimento di quote dei
fondi sottoscritti e il contestuale reinvestimento del controvalore ricevuto in quote di altri fondi.
D
Destinazione dei proventi: Politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione
agli investitori ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.
Duration: Scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa è generalmente espressa
in anni e corrisponde alla media ponderata delle date di corresponsione dei flussi di cassa (c.d. cash
flows) da parte del titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna data sono pari al valore attuale dei flussi di
cassa ad essa corrispondenti (le varie cedole e, per la data di scadenza, anche il capitale). È una
misura approssimativa della sensibilità del prezzo di un titolo obbligazionario a variazioni nei tassi di
interesse.
E
Exchange Traded Funds (ETF): Un OICR di cui almeno una categoria di quote o di azioni viene
negoziata per tutto il giorno su almeno un mercato regolamentato oppure un sistema multilaterale di
negoziazione con almeno un market maker che si adoperi per garantire che il valore di borsa delle sue
quote o azioni non vari significativamente rispetto al suo valore complessivo netto (NAV) ed,
eventualmente, rispetto ala suo NAV indicativo.
F
Fondo comune di investimento: Patrimonio autonomo suddiviso in quote di pertinenza di una
pluralità di sottoscrittori e gestito in monte.
Fondo aperto: Fondo comune di investimento caratterizzato dalla variabilità del patrimonio gestito
connessa al flusso delle domande di nuove sottoscrizioni e di rimborsi rispetto al numero di quote in
circolazione.
Fondo indicizzato: Fondo la cui strategia è replicare o riprodurre l’andamento di un indice o di indici,
per esempio attraverso la replica fisica o sintetica.
G
Gestore delegato: Intermediario abilitato a prestare servizi di gestione di patrimoni, il quale gestisce,
anche parzialmente, il patrimonio di un OICR sulla base di una specifica delega ricevuta dalla Società
di gestione del risparmio in ottemperanza ai criteri definiti nella delega stessa.
L
Leva finanziaria: Effetto in base al quale risulta amplificato l’impatto sul valore del portafoglio delle
variazioni dei prezzi degli strumenti finanziari in cui il fondo è investito. La presenza di tale effetto è
connessa all’utilizzo di strumenti derivati.
M
Mercati regolamentati: Per mercati regolamentati si intendono quelli iscritti dalla Consob nell’elenco
previsto dall’art. 63, comma 2, ovvero nell’apposita sezione prevista dall’art. 67, comma 1, del D.Lgs.
2 di 5
n. 58/98. Oltre a questi sono da considerarsi mercati regolamentati anche quelli indicati nella lista
approvata dal Consiglio Direttivo della Assogestioni pubblicata sul sito internet www.assogestioni.it.
Modulo di sottoscrizione: Modulo sottoscritto dall’investitore con il quale egli aderisce al
fondo/comparto – acquistando un certo numero delle sue quote/azioni – in base alle caratteristiche e
alle condizioni indicate nel Modulo stesso.
N
NAV indicativo: Una misura del valore infragiornaliero del NAV di un UCITS ETF in base alle
informazioni più aggiornate. Il NAV indicativo non è il valore al quale gli investitori sul mercato
secondario acquistano e vendono le loro quote o azioni.
O
Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): I fondi comuni di investimento e le
Sicav.
OICR collegati: OICR istituiti o gestiti dalla SGR o da Società di gestione del gruppo di appartenenza
della SGR.
P
Periodo minimo raccomandato per la detenzione dell’investimento: orizzonte temporale minimo
raccomandato espresso in termini di anni e determinato in relazione al grado di rischio ed alla
tipologia di gestione.
Piano di accumulo (PAC): Modalità di sottoscrizione delle quote di un fondo/comparto mediante
adesione ai piani di risparmio che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l’investimento nel
fondo/comparto effettuando più versamenti successivi.
Piano di Investimento di Capitale (PIC): Modalità di investimento in fondi realizzata mediante un
unico versamento.
Q
Quota: Unità di misura di un fondo comune di investimento. Rappresenta la “quota parte” in cui è
suddiviso il patrimonio del fondo. Quando si sottoscrive un fondo si acquista un certo numero di quote
(tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.
R
Rating o merito creditizio: In relazione al rating dell’emittente (Issuer Rating), è un indicatore
sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato o impresa) che emette strumenti finanziari di
natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di assolvere i propri obblighi
relativamente a rimborsi del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed i
tempi previsti delle obbligazioni emesse.
In relazione al singolo strumento finanziario, il rating è un indicatore della qualità e del rischio dello
strumento ed esprime la capacità dell’emittente, tenuto conto delle caratteristiche dello stesso titolo
(garanzie, grado di subordinazione, ecc.), di assolvere agli obblighi relativi.
Le due principali agenzie internazionali indipendenti che assegnano il rating sono Moody’s e Standard
& Poor’s. Entrambe prevedono diversi livelli di rischio a seconda dell’emittente o dell’emissione
considerati:
Rating alto: da Aaa a Aa3 Moody’s / da AAA a AA- S&P. Valutazione attribuita agli emittenti o alle
emissioni che offrono altissime garanzie di solvibilità.
Rating medio: da A1 a Baa3 Moody’s / da A+ a BBB- S&P. Valutazione attribuita agli emittenti o alle
emissioni che offrono una buona capacità di fronteggiare i propri impegni finanziari.
Rating basso: C per entrambe le agenzie (al di sotto del cosiddetto “investment grade” pari a Baa3
Moody’s o BBB- S&P). Valutazione attribuita agli emittenti o alle emissioni caratterizzate da scarse
capacità di fronteggiare i propri impegni finanziari.
3 di 5
Il livello base di rating affinché l’emittente o l’emissione sia caratterizzato da adeguate capacità di
assolvere ai propri impegni finanziari è rappresentato dal cosiddetto investment grade (pari a Baa3 di
Moody’s o BBB- di Standard & Poor’s).
Regolamento di gestione del fondo (o Regolamento del fondo): Documento che completa le
informazioni contenute nel Prospetto di un fondo. Il Regolamento di un fondo deve essere approvato
dalla Banca d’Italia e contiene l’insieme di norme che definiscono le modalità di funzionamento di un
fondo ed i compiti dei vari soggetti coinvolti, e regolano i rapporti con i sottoscrittori.
Replica sintetica di un indice: la modalità di replica realizzata attraverso l’utilizzo di uno strumento
derivato (tipicamente un total return swap).
Replica fisica di un indice: modalità di replica realizzata attraverso l’acquisto di tutti i titoli inclusi
nell’indice in proporzione pari ai pesi che essi hanno nell’indice o attraverso l’acquisto di un campione
di titoli scelto in modo da creare un portafoglio sufficientemente simile a quello dell’indice ma con un
numero di componenti inferiore che ottimizza perciò i costi di transazione.
Rilevanza degli investimenti:
Definizione
Principale
Prevalente
Significativo
Contenuto
Residuale
Controvalore dell’investimento rispetto al totale dell’attivo
> 70%
Compreso tra il 50% e il 70%
Compreso tra il 30% e il 50%
Compreso tra il 10% e il 30%
< 10%
I suddetti termini di rilevanza sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo,
posti i limiti definiti nel relativo regolamento.
S
Società di gestione: Società autorizzata alla gestione collettiva del risparmio nonché ad altre attività
disciplinate dalla normativa vigente ed iscritta ad apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia ovvero la
società di gestione armonizzata abilitata a prestare in Italia il servizio di gestione collettiva del
risparmio e iscritta in un apposito elenco allegato all’albo tenuto dalla Banca d’Italia.
Società di investimento a capitale variabile (in breve Sicav): Società per azioni la cui costituzione
è subordinata alla preventiva autorizzazione della Banca d’Italia e il cui statuto prevede quale oggetto
sociale esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto tramite offerta al pubblico delle
proprie azioni. Può svolgere altre attività in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. Le
azioni rappresentano pertanto la quota-parte in cui è suddiviso il patrimonio.
Statuto della Sicav: Documento che completa le informazioni contenute nel Prospetto. Lo Statuto
della Sicav deve essere approvato dalla Banca d’Italia e contiene tra l’altro l’insieme di norme che
definiscono le modalità di funzionamento della Sicav ed i compiti dei vari soggetti coinvolti, e regolano
i rapporti con i sottoscrittori.
Swap a rendimento totale (total return swap): Il total return swap è un’operazione in base alla
quale un soggetto (acquirente di protezione) cede ad un altro soggetto (venditore di protezione) il
rischio e il rendimento di un sottostante (reference assets), a fronte di un flusso che viene pagato a
determinate scadenze. Il flusso monetario periodico è in genere collegato ad un indicatore di mercato
sommato ad uno spread.
T
Tipologia di gestione di fondo/comparto: La tipologia di gestione del fondo/comparto dipende dalla
politica di investimento che lo/la caratterizza. Si distingue tra cinque tipologie di gestione tra loro
alternative: la tipologia di gestione “market fund” deve essere utilizzata per i fondi/comparti la cui
politica di investimento è legata al profilo di rischio-rendimento di un predefinito segmento del mercato
dei capitali; le tipologie di gestione “absolute return”, “total return” e “life cycle” devono essere
4 di 5
utilizzate per fondi/comparti la cui politica di investimento presenta un’ampia libertà di selezione degli
strumenti finanziari e/o dei mercati, subordinatamente ad un obiettivo in termini di profilo di rischio
(“absolute return”) o di rendimento (“total return” e “life cycle”); la tipologia di gestione “fondi strutturati”
deve essere utilizzata per i fondi che forniscono agli investitori, a certe date prestabilite, rendimenti
basati su un algoritmo e legati al rendimento, all’evoluzione del prezzo o ad altre condizioni di attività
finanziarie, indici o portafogli di riferimento.
Tracking error: La volatilità della differenza tra il rendimento del fondo/comparto indicizzato e il
rendimento dell’indice o degli indici replicati.
U
UCITS ETF: Un ETF armonizzato alla direttiva 2009/65/CE.
V
Valore del patrimonio netto: Il valore del patrimonio netto, anche definito NAV (Net Asset Value),
rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del fondo,
al netto delle passività gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento.
Valore della quota/azione: Il valore unitario della quota di un fondo, anche definito unit Net Asset
Value (uNAV), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del fondo/comparto (NAV) per il
numero delle quote/azioni in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.
Value At Risk (VaR): è una misura di rischio che quantifica la massima perdita potenziale, su un
determinato orizzonte temporale, e all’interno di un dato livello di probabilità (c.d. intervallo di
confidenza).
Volatilità: È l’indicatore della rischiosità di mercato di un dato investimento. Quanto più uno strumento
finanziario è volatile, tanto maggiore è l’aspettativa di guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite.
5 di 5
Amundi Eureka Sviluppo USA 2018
Supplemento di aggiornamento
relativo al Prospetto depositato il 2 aprile 2013 e valido dal 5 aprile 2013
Data di deposito in Consob del Supplemento di aggiornamento: 27 giugno 2013
Data di validità del Supplemento di aggiornamento: dal 1° luglio 2013
Dal 30 giugno 2013 è efficace la fusione di Amundi Investment Solutions S.A., con sede
legale in Francia, Parigi, 91-93 boulevard Pasteur, nella sua controllante Amundi S.A., con
sede legale in Francia, Parigi, 90 boulevard Pasteur.
In conseguenza di tale operazione, i riferimenti ad Amundi Investment Solutions S.A.
contenuti nel Prospetto del Fondo sono aggiornati come segue:
•
nel paragrafo “Caratteristiche del Fondo”, art. 5, Sez. A), Parte I,
“La SGR ha affidato ad Amundi S.A., appartenente al Gruppo Crédit Agricole,
specifiche scelte d’investimento nel quadro di criteri di allocazione del risparmio
definiti di tempo in tempo dal Gestore, ai sensi dell’art. 33, comma 3, del D.Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58.”
•
nella Sez. 1, Parte II:
“La SGR ha affidato ad Amundi S.A., appartenente al Gruppo Crédit Agricole,
specifiche scelte d’investimento nel quadro di criteri di allocazione del risparmio da
essa definiti di tempo in tempo.”
Amundi Eureka Sviluppo USA 2018
REGOLAMENTO
Il presente Regolamento è stato approvato dall’organo amministrativo della SGR che, dopo
averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza
delle ipotesi di cui all’art. 39, comma 3-bis del D.Lgs. n. 58/98 (Testo unico della finanza),
relative all’approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente
Regolamento non è stato sottoposto all’approvazione specifica della Banca d’Italia in quanto
rientra nei casi in cui l’approvazione si intende rilasciata in via generale.
A) SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL PRODOTTO
Il presente Regolamento si compone di tre parti:
a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di Funzionamento.
Denominazione, tipologia,
durata e dimensione del
Fondo
Società di Gestione del
Risparmio
Banca Depositaria
Fondo comune di investimento mobiliare aperto armonizzato
strutturato (di seguito “Fondo”):
“Amundi Eureka Sviluppo USA 2018 – Fondo a Formula”
o, in breve,
“Amundi Eureka Sviluppo USA 2018”.
La durata del Fondo è fissata al 31/12/2050 salvo proroga da
assumersi con deliberazione almeno 2 anni prima della
scadenza.
La dimensione del Fondo è compresa tra un minimo di 3
milioni di quote ed un massimo di 200 milioni quote
(orientativamente compreso tra 15 milioni di euro e 1 miliardo
di euro).
Amundi SGR S.p.A. (di seguito “SGR”) appartenente al
Gruppo Crédit Agricole - iscritta al n. 251 dell’albo delle SGR,
con sede in Milano, Piazza Cavour 2.
Il sito Internet della SGR è: www.amundi.com/ita
State Street Bank S.p.A. (di seguito “Banca Depositaria”), con
sede legale in Milano, Via Ferrante Aporti, 10; iscritta al n.
5461 dell’albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia.
Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati
rappresentativi delle quote del Fondo sono svolte dalla Banca
Depositaria per il tramite dell’Ufficio Controlli Banca
Depositaria dislocato presso la sede di Via Nizza 262/57 –
Palazzo Lingotto – Torino. Le funzioni di consegna e ritiro dei
Ed. gennaio 2014
Periodicità di calcolo del
valore della quota e
quotidiano di riferimento
per la pubblicazione del
suo valore nonché delle
modifiche regolamentari
Soggetto Garante
certificati sono invece svolte dalla Banca Depositaria per il
tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la Filiale di Milano –
Corso di Porta Nuova 7. I prospetti contabili del Fondo sono
disponibili presso la sede legale della Banca Depositaria.
Il valore unitario della quota del Fondo è calcolato con
cadenza settimanale, con riferimento a ciascun venerdì.
Qualora tale giorno sia di chiusura delle Borse Valori Nazionali
o della Borsa Euronext, di festività nazionali italiane o francesi,
il calcolo verrà effettuato con riferimento al primo giorno
lavorativo successivo.
Il valore unitario della quota, espresso in Euro, è pubblicato
sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”. Sul medesimo quotidiano è
pubblicato, mediante avviso, il contenuto di ogni modifica
regolamentare.
Amundi Finance S.A., appartenente al Gruppo Crédit Agricole,
con sede in 90, Boulevard Pasteur 75015 Parigi (Francia),
iscritta al registro camerale delle società di Parigi al n. PARIS
B 421304601. La Società, autorizzata in qualità di Istituto di
credito dal Comitato degli Istituti di Credito e delle Imprese di
Investimento (Banque de France), è soggetta al controllo della
Commission Bancaire.
2 di 17
B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Il presente Regolamento si compone di tre parti:
a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di Funzionamento.
1. POLITICA D’INVESTIMENTO DEL FONDO
1. E’ un Fondo strutturato il cui obiettivo di gestione, in assenza di variazioni del regime
fiscale applicabile al Fondo, è permettere ai partecipanti di beneficiare di una
Performance stabilita in base al verificarsi di determinate condizioni relative
all’andamento dell’indice Russell 2000 (Indice).
In caso di cambiamento del regime fiscale applicabile al Fondo, gli obiettivi dello stesso
verranno rideterminati e comunicati ai partecipanti.
Per una descrizione più dettagliata della Formula, si veda l’art. 2 del presente
Regolamento.
2. Il patrimonio del Fondo potrà essere investito in proporzioni flessibili in funzione delle
aspettative sulla dinamica dei mercati finanziari e nei limiti previsti dalla normativa
vigente.
Il patrimonio del Fondo potrà essere investito fino al 100% in strumenti finanziari di
natura obbligazionaria e monetaria di emittenti governativi e societari appartenenti ai
Paesi dell’OCSE, con rating pari all’investment grade, nonché in depositi bancari fino al
20%.
Il Fondo può altresì investire in azioni senza alcun vincolo in ordine all’area geografica,
alla categoria di emittente, al settore di attività e alla valuta di denominazione, fino al
100% delle proprie attività.
Il patrimonio del Fondo potrà altresì essere investito in parti di OICR armonizzati e non
armonizzati a condizione che la politica d’investimento dagli stessi attuata risulti
compatibile con quella del Fondo stesso.
Al fine di conseguire l’obiettivo di gestione, il Fondo investe, altresì, in strumenti
finanziari derivati, anche OTC, stipulati con una o più controparti di elevato standing che
prevedono lo scambio dei flussi monetari derivanti dalle diverse componenti del
portafoglio di cui ai precedenti paragrafi, al netto dei costi addebitabili al Fondo, con la
partecipazione ai rendimenti del mercato come descritta al precedente comma 1.
3. Lo stile di gestione è finalizzato al conseguimento dell’obiettivo di gestione espresso
dalla Formula.
4. Al termine del periodo di validità della Formula, il portafoglio del Fondo sarà costituito, in
via esclusiva, da strumenti finanziari di natura monetaria, da depositi bancari e da
liquidità.
5. Il patrimonio del Fondo potrà essere investito, nei limiti previsti dalla normativa vigente e
in conformità alla specifica politica di investimento sopra descritta, nei seguenti
strumenti:

strumenti finanziari di cui all’art.1, comma 2, lett. a) e b) del TUF quotati in mercati
regolamentati;
strumenti finanziari del mercato monetario di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) del TUF
non quotati;

strumenti finanziari derivati quotati che abbiano ad oggetto attività in cui il Fondo può
investire, indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute;

strumenti finanziari derivati di cui all’art. 1, comma 2, lett. h), del TUF (“derivati creditizi”)
quotati;

strumenti finanziari derivati non quotati (“strumenti derivati OTC”);

strumenti finanziari di cui all’art.1, comma 2, lett. a) e b) del TUF diversi da quelli
indicati nel primo alinea;

parti di OICR armonizzati;

parti di OICR non armonizzati aperti;
 depositi bancari presso banche aventi sede in uno Stato membro dell'UE o
appartenente al "Gruppo dei dieci" (G-10).
Gli investimenti, coerentemente con lo specifico indirizzo del Fondo, sono disposti nel
rispetto dei divieti e dei limiti indicati per i fondi aperti armonizzati dal Regolamento sulla
gestione collettiva del risparmio adottato dalla Banca d’Italia.
Il patrimonio del Fondo può essere investito in strumenti finanziari di uno stesso
emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari
sono emessi o garantiti da uno Stato dell’UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente
all’OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più
Stati membri dell’UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno
sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% del totale
delle attività del Fondo.
Nella selezione degli investimenti denominati in valuta diversa dall’Euro viene tenuto
conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell’elemento valutario e della
conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio. Il rischio di cambio non sarà
oggetto di copertura sistematica.
La SGR ha la facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio e tecniche
negoziali aventi ad oggetto strumenti finanziari, finalizzate ad una buona gestione del
Fondo.
Resta comunque ferma la possibilità di detenere transitoriamente una parte del
patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà da parte del
gestore di assumere, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre
specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela degli interessi dei partecipanti.
La SGR ha, inoltre, facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati – nei limiti e alle
condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza – con finalità di:

copertura dei rischi presenti nel portafoglio del Fondo;

buona gestione del Fondo: arbitraggio (per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli
strumenti derivati e il loro sottostante), efficienza del processo di investimento (minori
costi di intermediazione, rapidità di esecuzione), gestione del credito d’imposta;

investimento, al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato.
L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati, in relazione a tutte le finalità
sopra indicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo.
La valuta di denominazione del Fondo è l’Euro.
La SGR si impegna a rendere note all’investitore, tramite la relazione semestrale
nonché il rendiconto, le scelte generali d’investimento effettuate e le ragioni a queste
sottostanti.
Ai sensi del presente Regolamento per mercati regolamentati si intendono, oltre quelli
iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 63, comma 2 o nell’apposita sezione prevista
dall’articolo 67, comma 1 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, quelli indicati nella lista
approvata dal Consiglio Direttivo dell’Assogestioni e pubblicata nel sito Internet

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
4 di 17
dell’associazione stessa, dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale nonché
Taiwan.
1.1. LIMITI ALLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Fermi restando i limiti e i divieti previsti dalla normativa vigente, è escluso l’investimento in
azioni, warrant e diritti di opzione – ove non quotati e non destinati alla quotazione - emessi o
collocati da società del Gruppo di appartenenza della SGR o da soci della medesima SGR.
Il Fondo può negoziare strumenti finanziari con altri patrimoni gestiti dalla SGR. L’operazione
di negoziazione, che deve essere preventivamente autorizzata sulla base di un’apposita
procedura interna, è consentita solamente qualora la negoziazione risulti compatibile con gli
obiettivi di investimento dei Fondi, conforme a decisioni di investimento e strategie
preventivamente adottate, conveniente per tutti i Fondi coinvolti ed effettuata nel rispetto del
principio della c.d “best execution”. Tali operazioni sono oggetto di specifiche attività di
controllo.
Il Fondo può altresì acquistare titoli di società finanziate da società del Gruppo di
appartenenza della medesima SGR.
Il patrimonio del Fondo può essere, inoltre, investito in parti di altri organismi di investimento
collettivo del risparmio (OICR) promossi o gestiti dalla SGR o da altre SGR del Gruppo
(OICR collegati) o da altre società agli stessi legati tramite controllo comune o con una
considerevole partecipazione diretta o indiretta.
2. FORMULA
La Formula determina il valore finale della quota alla data del 14 dicembre 2018 (Scadenza
della Formula) in assenza di variazioni del regime fiscale applicabile al Fondo (Valore della
Quota Garantito). Tale valore è dato dalla capitalizzazione dei seguenti elementi:
 il valore della quota iniziale riferito al giorno in cui avviene la sottoscrizione, pari a euro 5
(Valore della Quota Iniziale) e
 una Performance stabilita in base al verificarsi di determinate condizioni relative
all’andamento dell’Indice.
Indice
Ticker
Russell 2000
RTY Index
Descrizione
Indice di mercato rappresentativo
delle 2000 imprese americane di
tipo small cap presenti nell’indice
Russell 3000.
Valuta dell’Indice: USD
L’Indice si intende nella versione price index che non tiene conto della ricapitalizzazione dei
dividendi.
Valore della Quota Garantito = Valore della Quota Iniziale · (100% + Performance)
Definizioni
“Prezzo di Riferimento Iniziale” – la media dei prezzi di chiusura dell’Indice rilevati alle date
del 2, 3, 4, 5 e 9 ottobre 2012.
“Prezzo di Riferimento Finale” – la media dei prezzi di chiusura dell’Indice rilevati alle date
del 26, 27, 28, 29 e 30 novembre 2018.
Qualora a tali date non sia disponibile un prezzo di chiusura sarà considerato il prezzo di
chiusura rilevato nel primo giorno lavorativo successivo in cui l’Indice viene quotato.
5 di 17
Rendimento dell’Indice = (Prezzo di Riferimento Finale – Prezzo di Riferimento Iniziale) /
Prezzo di Riferimento Iniziale
MaxPerf%= 41%
CASO 1
Se il Prezzo di Riferimento Finale è superiore o uguale al 70% del Prezzo di Riferimento
Iniziale, allora:
a) qualora il Rendimento dell’Indice sia positivo o uguale a 0, la Performance è pari al
Rendimento dell’Indice e comunque non superiore a MaxPerf%
Performance = Min {MaxPerf%; Rendimento dell’Indice}
b) qualora il Rendimento dell’Indice sia negativo, la Performance è pari a 0. (Valore della
Quota Garantito pari al Valore della Quota Iniziale)
Performance = 0
CASO 2
Se il Prezzo di Riferimento Finale è inferiore al 70% del Prezzo di Riferimento Iniziale allora
: la Performance è NEGATIVA e pari alla differenza tra il Rendimento dell’Indice e (70% 100%).
Performance = Rendimento dell’Indice - (70% - 100%) < 0
Con riferimento allo caso 2 il Valore della Quota Garantito è inferiore al Valore della Quota
Iniziale.
La tabella di seguito riportata descrive un esempio di calcolo della Formula:
CASO 1
Il Prezzo di Riferimento Finale è superiore o uguale al 70% del Prezzo di Riferimento Iniziale
:
a) Ipotesi: Rendimento dell’Indice ≥ 0
Prezzo di Riferimento Iniziale 100
Prezzo di Riferimento Finale 128,12
MaxPerf%
41%
Rendimento dell’Indice = 128,12 – 100 = 28,12% ≥ 0
Performance = 28,12% < 41%
Valore della Quota Garantito = 5 * (100% + 28,12%) = 6,406
b) Ipotesi: Rendimento dell’Indice < 0
Prezzo di Riferimento Iniziale 100
Prezzo di Riferimento Finale 88
Rendimento dell’Indice = 88 – 100 = -12% < 0
Performance = 0
Valore della Quota Garantito= 5 * (100% + 0%) = 5
6 di 17
CASO 2
Il Prezzo di Riferimento a Scadenza è inferiore al 70% del Prezzo Medio di Riferimento
Iniziale:
Ipotesi: Rendimento dell’Indice < -30%
Prezzo di Riferimento Iniziale
100
Prezzo di Riferimento Finale
65
Rendimento dell’Indice = 65 – 100 = -35%
Performance NEGATIVA = (-35% + 30%) = - 5% < 0
Valore della Quota Garantito = 5 * (100% + [-5%]) = 5 * (100% - 5%) = 4,75
3. GARANZIA
1. La Garanzia consiste nell’obbligo assunto dal Soggetto Garante, a prima richiesta scritta
della SGR, ogni e qualsiasi eccezione rimossa, di versare al Fondo, in un giorno
predefinito, una determinata somma di denaro al fine di ottenere il Valore della Quota
Garantito, secondo le modalità, le condizioni ed i limiti di seguito previsti.
2. Il Valore della Quota Garantito, esclusivamente per le quote il cui rimborso è richiesto alla
Scadenza della Formula, é pari al valore della quota determinato secondo l’applicazione
della Formula.
Con riferimento ai casi 1. a) e 1. b) di cui al precedente articolo 2, il Valore della Quota
Garantito è almeno pari al Valore della Quota Iniziale a cui avvengono le sottoscrizioni,
pari a Euro 5 (garanzia sul 100% del capitale).
Invece con riferimento al caso 2 di cui al precedente articolo 2, il Valore della Quota
Garantito è inferiore al Valore della Quota Iniziale a cui avvengono le sottoscrizioni, pari a
Euro 5.
3. Le richieste di rimborso, anche relative al giorno in cui il valore della quota è garantito,
dovranno essere presentate nei termini e con le modalità stabilite dal presente
Regolamento all’art. 6.3 della Parte B.
4. I rimborsi richiesti con riferimento a date diverse dalla data di Scadenza della Formula,
sono regolati sulla base dei valori di mercato del giorno di riferimento, tenuto conto delle
commissioni di rimborso di cui all’art. 5.1.
5. La prestazione della Garanzia dipende, in via esclusiva, dalla solvibilità del Garante e
dalla capacità dello stesso di onorare l’obbligo assunto, fermo restando quanto previsto
al successivo comma 6. La SGR non assume alcun obbligo in termini di garanzia di
rendimento o di restituzione del capitale investito.
6. La Garanzia non opererà nell’ipotesi di mutamenti del quadro legislativo tali da impedire
alla SGR di svolgere l’attività di cui agli artt. 33 e 36 del D.Lgs. 58/98 ed al Garante di
prestare la Garanzia ai sensi dell’art. 15-bis del Decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze n. 228/99 e del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio adottato
dalla Banca d’Italia. Parimenti la Garanzia non opererà nell’ipotesi in cui si dovessero
verificare eventi bellici di portata tale da coinvolgere la nazione italiana e tali da
determinare l’impossibilità per la SGR di svolgere l’attività svolta ai sensi del presente
Regolamento. Non sono fattispecie idonee ad escludere l’applicazione della garanzia
eventuali sospensioni o interruzioni temporanee delle linee telematiche e/o delle
telecomunicazioni e/o della produzione, erogazione o distribuzione di fonti di energia.
Mutamenti della normativa fiscale applicabile non sono ricompresi nella garanzia. Nel
caso in cui tali mutamenti avessero impatti sul Valore della Quota Garantito, la SGR si
impegna a rendere noto ai sottoscrittori le conseguenze per i medesimi e per il Fondo.
7. La SGR si riserva in ogni momento la facoltà di stipulare ulteriori contratti di Garanzia che
comporteranno un’apposita modifica del presente Regolamento.
7 di 17
4. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITA’ DI RIPARTIZIONE.
Il Fondo di cui al presente Regolamento, è del tipo ad accumulazione. I proventi realizzati
non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del
Fondo.
5. SPESE ED ONERI A CARICO DEI PARTECIPANTI E DEL FONDO
5.1 SPESE A CARICO DEI SINGOLI PARTECIPANTI
1. La SGR ha il diritto di prelevare:
- un diritto fisso pari a 5 euro su ogni versamento in unica soluzione;
- una commissione di rimborso da applicare sul controvalore delle quote da rimborsare
determinato sulla base del valore unitario della quota iniziale, parzialmente riaccreditata
al Fondo, secondo le seguenti modalità:
Intervallo
Dall’avvio del fondo al 3 ottobre 2013)
Dal 4 ottobre 2013 al 9 ottobre 2014
Dal 10 ottobre 2014 all’8 ottobre 2015
Dal 9 ottobre 2015 al 6 ottobre 2016
Dal 7 ottobre 2016 al 28 settembre 2017
Dal 29 settembre 2017 alla data di Scadenza
della Formula (esclusa)
Successivamente alla Scadenza della Formula
(inclusa)
-
Commissione di
rimborso
5,50%
4,50%
3,50%
2,50%
1,50%
Quota riaccreditata
al Fondo
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0%
0%
le imposte e tasse eventualmente dovute in relazione alla stipula del contratto di
sottoscrizione, alle comunicazioni di conferma dell’investimento e del disinvestimento.
2. E’ previsto un diritto fisso pari a 25,00 Euro in favore della Banca Depositaria, per
l’emissione del certificato rappresentativo delle quote (prevista esclusivamente per un
controvalore minimo di 100 quote), per la sua conversione, nonché per il suo
frazionamento o raggruppamento. E’ inoltre previsto il rimborso, limitatamente agli
effettivi esborsi di tutte le spese di spedizione, postali e di corrispondenza, sostenute per
l’invio dei certificati di partecipazione al domicilio del partecipante, quando questi lo
richieda, la cui misura è indicata di volta in volta al partecipante medesimo. E’ altresì
previsto il rimborso, limitatamente agli effettivi esborsi di tutte le spese di spedizione,
postali e di corrispondenza, sostenute per l’invio degli assegni emessi a fronte della
richiesta di rimborso delle quote, la cui misura è indicata di volta in volta al partecipante
medesimo.
5.2 SPESE A CARICO DEL FONDO
1. Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:
a) una provvigione unica, secondo quanto di seguito riportato, su base annuale comprensiva
di tutti i costi a carico del Fondo ad eccezione di quelli sotto indicati. Tale commissione è
calcolata settimanalmente sul valore iniziale della quota moltiplicato per il numero delle
quote in circolazione al momento del calcolo e prelevata trimestralmente dalle disponibilità
di quest’ultimo nel primo giorno lavorativo di ogni mese successivo al trimestre di calcolo.
8 di 17
Intervallo
Dall’avvio del Fondo alla data di Scadenza della Formula
Successivamente alla Scadenza della Formula
Provvigione Unica
2,00%
0,50%
La SGR si riserva la facoltà di applicare la Provvigione Unica in misura ridotta rispetto alle
aliquote sopra indicate; questo al fine di compensare eventuali oneri supplementari a
carico del Fondo legati (i) alla impossibilità di determinare – prima del termine del Periodo
di Raccolta - l’esatto ammontare delle operazioni in derivati necessarie ad assicurare la
Perfomance e/o (ii) a situazioni in cui le richieste di rimborso, per la loro entità e tenuto
conto della situazione di mercato, richiederebbero smobilizzi tali da arrecare pregiudizio
all’interesse dei partecipanti del Fondo.
L’esatta incidenza di tale provvigione sarà riportata nei documenti contabili periodici.
b) gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni.
2. Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle
disponibilità del Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.
3. Sul fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi
alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli OICR collegati acquisiti e, dal compenso
riconosciuto alla SGR, è dedotta la remunerazione complessiva che il gestore dei fondi
collegati percepisce.
6. SOTTOSCRIZIONE, OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI E RIMBORSO
6.1 PERIODO DI RACCOLTA E AMMONTARE DEL FONDO
1. La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire esclusivamente durante il periodo
2.
di raccolta al pubblico (Periodo di Raccolta). Il Periodo di Raccolta iniziale decorre dal 27
agosto 2012 e si conclude il 27 settembre 2012.
Il Periodo di Raccolta potrà avere una durata inferiore in caso di raggiungimento
anticipato della dimensione massima del Fondo o a seguito di decisione della SGR.
Durante tale periodo, i soggetti incaricati del collocamento raccolgono le richieste di
partecipazione, le quali saranno valorizzate alla data di avvio di operatività del Fondo,
con valore della quota pari a euro 5. L’obbligo dei collocatori di inoltrare le domande di
sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno
lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, rende possibile la sottoscrizione
presso i predetti entro il 26 settembre 2012.
La SGR comunicherà l’eventuale prolungamento, chiusura anticipata o riapertura del
Periodo di Raccolta mediante apposita pubblicazione sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”.
La SGR si riserva la facoltà di incrementare le dimensioni del Fondo indicate nella Parte
A) Scheda Identificativa del Prodotto.
6.2 SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE
1. Salvo quanto previsto all’articolo I delle Modalità di Funzionamento del presente
Regolamento, alla sottoscrizione delle quote del Fondo si applica la seguente disciplina.
2. La sottoscrizione delle quote del Fondo si attua con le modalità di partecipazione
descritte nel presente articolo.
L’importo minimo previsto per ciascuna sottoscrizione è di 250,00 Euro.
3. La sottoscrizione delle quote di partecipazione si realizza tramite:
 compilazione e sottoscrizione di un apposito modulo, predisposto dalla SGR, contenente
l’indicazione delle generalità del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari del Fondo
che si intende sottoscrivere, dell’importo del versamento (al lordo delle commissioni di
sottoscrizione e delle eventuali altre spese) espresso in cifre o successivamente
9 di 17
determinabile qualora l’importo derivi dal rimborso di altri prodotti finanziari (di cui al
modulo da allegare alla domanda di sottoscrizione), della divisa di denominazione del
versamento, del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il
riconoscimento degli importi ai conti del Fondo.
La domanda di partecipazione può essere redatta in forma libera, se raccolta nell’ambito
dell’offerta agli investitori professionali di cui all’art. 30, comma 2, del D.Lgs 58/98.
Tale modulo è inoltrato alla SGR, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati del
collocamento.
Le domande di partecipazione convenzionalmente si considerano ricevute se pervenute
alla SGR entro le ore 15.30.
Qualora il Fondo raggiunga, prima del termine del Periodo di Raccolta, l’ammontare
massimo di quote, indicato nella Scheda Identificativa, la SGR si riserva la facoltà di
accettare le ulteriori sottoscrizioni eventualmente raccolte dai collocatori prima che gli
stessi siano informati del raggiungimento del predetto limite.
 versamento del corrispettivo alla SGR mediante:
a) bonifico bancario a favore di “Amundi SGR S.p.A. – fondo Amundi Eureka Sviluppo
USA 2018”. Per le sottoscrizioni presso gli sportelli bancari incaricati del
collocamento si può provvedere alla copertura del bonifico anche a mezzo contanti
ovvero addebito in conto corrente;
b) bonifico bancario a favore del conto intestato al soggetto collocatore; in caso di
contestuale sottoscrizione di più fondi per il tramite di un soggetto collocatore, il
sottoscrittore potrà disporre un unico bonifico di ammontare pari alla somma dei
corrispettivi delle singole sottoscrizioni;
c) assegno bancario o circolare non trasferibile salvo buon fine all’ordine di “Amundi
SGR S.p.A. – fondo Amundi Eureka Sviluppo USA 2018”;
d) assegno bancario o circolare non trasferibile salvo buon fine all’ordine del soggetto
collocatore; in caso di contestuale sottoscrizione di più fondi per il tramite di un
soggetto collocatore, il sottoscrittore potrà versare un unico assegno intestato allo
stesso di ammontare pari alla somma dei corrispettivi delle singole sottoscrizioni.
La SGR si impegna a trasmettere alla Banca Depositaria gli assegni ricevuti entro il
giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di
valuta indicati sul modulo di sottoscrizione.
4. La domanda di sottoscrizione è inefficace e la SGR la respinge ove essa sia incompleta,
alterata o comunque non conforme a quanto previsto nel presente Regolamento.
5. Qualora allo scadere del termine del Periodo di Raccolta di cui al precedente paragrafo
6.1, il Fondo risulti sottoscritto per un numero di quote inferiore a quello indicato nella
Scheda Identificativa, la SGR comunica, mediante apposita pubblicazione sul quotidiano
“Il Sole 24 Ore” ai Partecipanti l’abbandono del progetto.
6.3 RIMBORSO DELLE QUOTE
1. Salvo quanto previsto all’articolo VI delle Modalità di Funzionamento del presente
Regolamento al rimborso delle quote si applica la seguente disciplina.
2. La richiesta di rimborso, con allegati i relativi certificati di partecipazione, qualora le quote
non siano incluse nel certificato cumulativo depositato presso la Banca Depositaria, deve
avvenire mediante domanda scritta, sottoscritta dall’avente diritto, inviata alla SGR per il
tramite di un soggetto incaricato del collocamento o spedita direttamente a mezzo
raccomandata A.R., oppure presentata dal sottoscrittore presso la sede della SGR.
3. Il rimborso, al netto della commissione applicabile ai sensi del paragrafo 5.1, comma 1,
può avvenire:
 per contanti;
 a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato al richiedente;
10 di 17
a mezzo accredito a favore di società terze - pur non appartenenti al Gruppo - per
prodotti/servizi collocati da società partecipate anche indirettamente dalla SGR o
dalla capogruppo della SGR, o da società con le quali la SGR o la capogruppo della
SGR intrattengano rapporti di natura commerciale, limitatamente alle quote collocate
direttamente per il tramite di queste;
 a mezzo assegno circolare o bancario emesso all’ordine del richiedente.
Nel caso in cui il sottoscrittore richieda l’invio del mezzo di pagamento al recapito indicato
nella domanda di rimborso, ciò avverrà a sue spese.
4. Le domande di rimborso, purché pervenute presso la SGR entro le ore 15.30, si
considerano convenzionalmente ricevute:
 in giornata, se relative a:
 quote sottoscritte presso la sede della SGR e presentate o spedite direttamente
alla SGR medesima;
 quote sottoscritte per il tramite di un soggetto collocatore e presentate, per l’inoltro
alla SGR, al collocatore medesimo che vi provvede nel rispetto dell’art. I, comma
3, parte C del presente Regolamento;
 il primo giorno lavorativo successivo se relative a quote sottoscritte tramite un
soggetto collocatore e presentate o spedite direttamente alla SGR.
Esclusivamente in relazione alle domande di rimborso relative al giorno di Scadenza
della Formula, è possibile inoltrare le richieste, nel mese precedente la predetta data con
esplicito riferimento al giorno in cui il valore della quota è garantito.
Il rimborso può avvenire unicamente in Euro.
5. Se la richiesta di rimborso è riferita a certificati detenuti dalla Banca Depositaria, ed in
attesa del riscontro del buon fine del titolo di pagamento, l’erogazione dell’importo da
rimborsare è sospesa, sino a che sia accertato il buon fine del titolo di pagamento ovvero
sia decorso il termine previsto per la proroga della consegna materiale del certificato,
secondo quanto previsto dall’art. II, comma 5 delle Modalità di Funzionamento del
presente Regolamento.
Durante il periodo di sospensione, le somme liquidate a favore del richiedente vengono
depositate presso la Banca Depositaria in apposito conto vincolato intestato allo stesso,
da liberarsi solo al verificarsi delle condizioni sopra descritte.

6.4 VALORE UNITARIO DELLA QUOTA
Si prevede che in caso di errore nel calcolo del valore unitario delle quote del Fondo in
misura non superiore allo 0,1% del valore corretto (“soglia di irrilevanza dell’errore”), una
volta ricalcolato il valore corretto della quota, non è necessario porre in essere le attività
indicate nella Parte C) Modalità di Funzionamento, art. V, comma 4.
7. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Limitatamente alla prima valorizzazione a decorrere dalla data di inizio di operatività del
Fondo, il valore della quota sarà pari a 5,00 Euro.
11 di 17
C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b)
Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di Funzionamento.
I. PARTECIPAZIONE AL FONDO
1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro
successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo
corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell’art.1411 c.c. – i collocatori a
inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e
non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro
l’orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni
millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo
l’importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore
unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista
la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al
primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro l’orario indicato nella
“parte B) Caratteristiche del Prodotto” del presente Regolamento, notizia certa della
sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta
riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di
bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere
antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.
58/98.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal
Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi
stessi. Nel caso di richieste di passaggio ad altro fondo o comparto (switch) il
Regolamento delle due operazioni deve avvenire secondo le modalità indicate nella
"parte B) Caratteristiche del Prodotto".
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del
Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo
utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d’Italia, dalla BCE ovvero tassi di
cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionali nel giorno
di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la SGR procede alla liquidazione
delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito,
salvo ogni maggiore danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di
conferma dell’avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di
ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo
versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero
di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono sottoscritte nonché il
giorno cui tale valore si riferisce.
11. L’importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle
sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal
sottoscrittore.
12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di
riferimento.
13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri, di
qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.
II. QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE
1. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse,
esclusivamente in forma nominativa. I certificati in forma al portatore sono stati emessi
sino al 31 dicembre 2013.
2. La Banca Depositaria, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i
certificati nei luoghi indicati nella Scheda Identificativa, a partire dal primo giorno
lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può
sempre chiedere – sia all’atto della sottoscrizione sia successivamente - l’emissione del
certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l’immissione delle
stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso la
Banca Depositaria con rubriche distinte per singoli partecipanti. E’ facoltà della Banca
procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato
cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può
chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza
in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la
corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà
sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione in forma nominativa dei
certificati in circolazione emessi in forma al portatore, nonché il frazionamento o
raggruppamento dei certificati emessi in forma nominativa.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all’avente diritto può
essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di
pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.
III. ORGANI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI
1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e
l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell’ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della
funzione di controllo da parte del delegante e della Banca Depositaria.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a
svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le
proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del
Regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare
soluzioni di continuità nell’operatività del Fondo.
IV. SPESE A CARICO DELLA SGR
1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico
del Fondo o dei partecipanti.
13 di 17
V. VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE
1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia,
con la periodicità indicata nella Scheda Identificativa, dividendo il valore complessivo
netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo
giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne
facciano richiesta.
2. Il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota ne sospende il calcolo in
situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR
sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore
che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota
determina il valore unitario della quota e la SGR provvede alla sua divulgazione con le
modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno
pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo
delle quote, la SGR:
a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non
reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un
importo inferiore al dovuto, ove l’importo da ristorare sia di ammontare contenuto e
correlato ai costi relativi all’emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di
tale soglia è comunicata nell’ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai
partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota
un comunicato stampa contenente un’idonea informativa dell’accaduto. Il comunicato
potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo
restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei
casi in cui l’entità dell’errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della
stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR –
ferma restando la descrizione dell’evento nel rendiconto di gestione del Fondo – può
astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
VI. RIMBORSO DELLE QUOTE
1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso
totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti
dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del
Fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare
- se emessi - deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere
presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato
del collocamento.
3. La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR
ha predisposto moduli standard - contiene:
 la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
 le generalità del richiedente;
 il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell’importo da
rimborsare;
 in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato
rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori - anche ai sensi dell’art.1411 c.c. - ad
inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo
14 di 17
successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l’orario previsto nel
successivo punto 5.
5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di
ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le
domande pervenute alla SGR entro l'orario indicato nella parte B) (“Caratteristiche del
Prodotto”) del presente Regolamento.
6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del
Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo
successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non
raggiunga l’ammontare dell’importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa
disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell’importo disponibile.
7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, nella parte B (“Caratteristiche del Prodotto”) è
indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro fondo/comparto (switch) è
considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in
queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote
differenti da quelle ordinarie.
8. La SGR provvede, tramite la Banca Depositaria, al pagamento dell’importo nel più breve
tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è
pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di
rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in
relazione all’andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave
pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si
intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
10. L’estinzione dell’obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del
mezzo di pagamento da parte dell’avente diritto.
VII. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO
1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso
secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L’efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi
le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei
partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica
stessa. Tali modifiche oltre che pubblicate sono comunicate a ciascun partecipante.
Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei
partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano
comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell’entrata in vigore
delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di
accumulazione già stipulati.
3. La sostituzione del Soggetto Garante non comporta aggravi nei confronti dei
partecipanti e avviene senza soluzione di continuità con riferimento alla garanzia
prestata, pertanto l’efficacia della revoca o della rinuncia dell’incarico è sospesa sino
a che:

un altro soggetto, in possesso dei requisiti di legge, accetti l’incarico in
sostituzione del soggetto garante precedente;

la conseguente modifica regolamentare sia approvata dalla Banca d’Italia.
4. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni
economiche più favorevoli per i partecipanti.
5. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle
modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota,
sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell’interesse dei partecipanti.
15 di 17
6. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno
richiesta.
VIII. LIQUIDAZIONE DEL FONDO
1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda
Identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche
prima di tale data:

in caso di scioglimento della SGR;

in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte
della SGR, all’attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di
riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un’efficiente
prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall’organo amministrativo della SGR. La
SGR informa preventivamente l’Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla
liquidazione.
3. Dell’avvenuta delibera viene informato l’Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà
secondo le seguenti modalità:
a) l’annuncio dell’avvenuta delibera di liquidazione del Fondo, deve essere
pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della
quota. Dalla data della delibera è sospesa l’emissione e il rimborso delle quote;
b) la SGR provvede a liquidare l’attivo del Fondo nell’interesse dei partecipanti, sotto
il controllo dell’organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto
dall’organo amministrativo e portato a conoscenza dell’Organo di Vigilanza,
realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di
liquidazione, accompagnato da una relazione degli Amministratori, e un piano di
riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in
base al rapporto fra l’ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle
quote in circolazione;
d) la Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione
della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del
proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori
restano depositati e affissi presso la SGR, la Banca Depositaria nonché diffusi
sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con
l’indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i
singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di
liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
f) la Banca Depositaria, su istruzioni della SGR provvede al rimborso delle quote
nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed
annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel
corso della procedura di liquidazione;
g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far
tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso la Banca
Depositaria in un conto intestato alla SGR con l’indicazione che si tratta di averi
della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell’avente
diritto ovvero il numero di serie;
h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso
secondo quanto indicato alla precedente lettera g) si prescrivono a favore della
SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle
operazioni di rimborso di cui alla lettera e);
16 di 17
i)
la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto
riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.
17 di 17