INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire. Amundi Eureka Sviluppo USA 2018 – Fondo a formula ISIN al portatore: IT0004789043 – Società di gestione: Amundi SGR S.p.A. – Gruppo Crédit Agricole Obiettivi e politica d’investimento Amundi Eureka Sviluppo USA 2018 (il Fondo) è un fondo comune di investimento mobiliare armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE. In particolare, è un fondo strutturato, vale a dire un fondo che ha l’obiettivo di riconoscere agli investitori, ad una certa data prestabilita, il rendimento determinato dall’applicazione di una formula, la cui realizzazione è assicurata da un soggetto garante (il capitale iniziale non è interamente garantito). Investendo nel Fondo Lei potrà beneficiare, alla Scadenza della Formula (14 dicembre 2018), di una Performance legata all’andamento dell’indice azionario Russel 2000 (indice che rappresenta le 2000 imprese americane di tipo small cap presenti nell’indice Russell 3000), secondo la relazione definita dalla Formula. L’Indice si intende nella versione “price index”, che non tiene conto del reinvestimento dei dividendi. Il patrimonio del Fondo può essere investito principalmente in: – titoli obbligazionari e monetari emessi da governi, società e organismi internazionali, selezionati fra quelli che offrono ottime o buone capacità di assolvere i propri impegni finanziari (rating “investment grade”); – azioni; – altri fondi comuni di investimento e sicav (“OICR”), selezionati fra quelli che abbiano una politica di investimento compatibile con quella del Fondo. Il Fondo effettua pronti contro termine finalizzati ad una gestione più efficiente del portafoglio. Per realizzare l’obiettivo di investimento, il Fondo investe inoltre in derivati non quotati (c.d. “OTC”), ossia contratti, stipulati con una o più controparti opportunamente selezionate, i quali prevedono che il Fondo, a una certa data prestabilita, riceva il pagamento di un ammontare pari al rendimento derivante dall’applicazione della Formula in cambio del versamento alle controparti dei flussi monetari derivanti dalla gestione del suo patrimonio. Successivamente alla Scadenza della Formula, il Fondo sarà costituito da strumenti finanziari di natura monetaria, da depositi bancari e da liquidità. I proventi realizzati dal Fondo vengono reinvestiti nella gestione medesima. Le sarà possibile richiedere il rimborso delle quote del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo, al valore unitario della quota del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR, ovvero al primo valore utile successivo (il calcolo è settimanale, con riferimento a ciascun venerdì), secondo le modalità descritte nel Prospetto. Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di rimborsare il proprio capitale prima della Scadenza della Formula. Funzionamento della Formula Il Valore della Quota Garantito, alla data di Scadenza della Formula, è determinato in funzione dei seguenti elementi: – il Valore della Quota Iniziale di Euro 5, – una Performance legata all’andamento dell’Indice. La Formula è rappresentata dalla seguente equazione: Valore della Quota Garantito = Valore della Quota Iniziale × (100% + Performance) La Performance è calcolata in base al Rendimento dell’Indice. Più in dettaglio, qualora il Rendimento dell’Indice sia positivo o uguale a 0, la Performance è pari al Rendimento dell’Indice fino al valore massimo previsto dalla Formula di 41%. Qualora, invece, il Rendimento dell’Indice sia negativo, la Performance è: – pari a 0,00% (Valore della Quota Garantito uguale al Valore della Quota Iniziale) se il Prezzo di Riferimento Finale dell’Indice è superiore o uguale al 70% del Prezzo di Riferimento Iniziale dello stesso; – negativa, pari alla differenza tra il Rendimento dell’Indice e -30%, se il Prezzo di Riferimento Finale dell’Indice è inferiore al 70% del Prezzo di Riferimento Iniziale dello stesso. Alcune definizioni Valore della Quota Garantito: valore della quota risultante dall’applicazione della Formula il 14 dicembre 2018. Rendimento dell’Indice (RIND) = (Prezzo di Riferimento Finale/ Prezzo di Riferimento Iniziale) - 1. Prezzo di Riferimento Iniziale (PRI): la media dei prezzi di chiusura dell’Indice rilevati alle date del 2, 3, 4, 5 e 9 ottobre 2012. Pagina 1 di 3 Prezzo di Riferimento Finale (PRF): la media dei prezzi di chiusura dell’Indice rilevati alle date del 26, 27, 28, 29 e 30 novembre 2018. Qualora a tali date non sia disponibile un prezzo di chiusura, sarà considerato il prezzo di chiusura rilevato nel primo giorno lavorativo successivo in cui l’Indice viene quotato. Per maggiori informazioni sulla Formula, consultare il Regolamento del Fondo. Esempi illustrativi Nelle Tabelle seguenti si riportano alcuni possibili scenari del rendimento potenziale dell’investimento nel Fondo al termine del periodo minimo raccomandato per la detenzione delle quote (14 dicembre 2018). Essi non rappresentano una previsione delle performance future del Fondo e possono non avere la stessa probabilità di realizzazione. Scenari di mercato sfavorevole o molto sfavorevole (rendimento basso o negativo) Alla Scadenza della Formula, il Rendimento dell’Indice è negativo. Valore della Quota PRI PRF RIND Esempio Performance Garantito (€) Rendimento annualizzato 0,00% 1 a) 838,94 797,00 -5% 0,00% 5,000 -2,58% 1 b) 838,94 461,42 -45% -45% – (70% - 100%) = -15% 4,250 Esempio 1 a): il Prezzo di Riferimento Finale è superiore al 70% del Prezzo di Riferimento Iniziale (ovvero il Rendimento dell’Indice è superiore a -30%), quindi la Performance è pari a 0,00%. Il Valore della Quota Garantito è pari al 100% del Valore della Quota Iniziale. Esempio 1 b): il Prezzo di Riferimento Finale è inferiore al 70% del Prezzo di Riferimento Iniziale (ovvero il Rendimento dell’Indice è inferiore a -30%), pertanto la Performance Finale è negativa, pari alla differenza tra il Rendimento dell’Indice e -30%. Il Valore della Quota Garantito è pari all’85% del Valore della Quota Iniziale. Il Valore della Quota Garantito è inferiore al valore della quota iniziale a cui avvengono le sottoscrizioni. Scenari di mercato favorevole (rendimento alto) Alla Scadenza della Formula, il Rendimento dell’Indice è positivo. PRI Esempio PRF RIND Valore della Quota Garantito (€) Performance Rendimento annualizzato 5,69% 2 838,94 1.325,53 58% 41% 7,050 Esempio 2): il Rendimento dell’Indice è superiore al valore massimo previsto dalla Formula. La Performance è pertanto positiva e pari a 41%. Il Valore della Quota Garantito è pari al 141% del Valore della Quota Iniziale. Scenari di mercato neutro (rendimento medio) Alla Scadenza della Formula, il Rendimento dell’Indice è positivo. Esempio PRI PRF RIND Performance Valore della Quota Garantito (€) Rendimento annualizzato 2,98% 3 838,94 1.006,73 20% 20% 6,000 Esempio 3: il Rendimento dell’Indice è positivo, ma inferiore al valore massimo previsto dalla Formula. La Performance è quindi positiva, pari al valore del Rendimento dell’Indice. Il Valore della Quota Garantito è pari al 120% del Valore della Quota Iniziale. Il Prezzo di Riferimento Iniziale (la media dei prezzi di chiusura dell’Indice alle date del 2, 3, 4, 5 e 9 ottobre 2012) è stato pari a 838,94. Il Rendimento dell’Indice al 31/12/2012 è stato negativo e pari a -2,41%. I rimborsi richiesti in date diverse dalla data di Scadenza della Formula sono regolati sulla base dei valori di mercato del giorno di riferimento. In tali casi la Garanzia non opera. Profilo di rischio-rendimento rischio più basso rischio più alto rendimento di norma più basso 1 2 3 rendimento di norma più alto 4 5 6 7 I dati storici utilizzati per calcolare l’Indicatore sintetico potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa non è esente da rischi. Il Fondo è classificato nella categoria 3 in relazione ai risultati passati in termini di volatilità (misura della variabilità dei prezzi) dei suoi investimenti. Questa categoria corrisponde al livello di rischio e rendimento caratteristico di un fondo a formula che beneficia di un livello di protezione del capitale fino al 30% di ribasso del mercato azionario di riferimento. È comunque prevista una Garanzia a favore del Fondo che consiste nell’obbligo assunto dal Soggetto Garante di versare al Fondo, alla Scadenza della Formula, ovvero il 14 dicembre 2018, una determinata somma di denaro al fine di ottenere il Valore della Quota Garantito, secondo le Pagina 2 di 3 modalità, le condizioni ed i limiti previsti nel Prospetto. I rimborsi richiesti in date diverse dalla data di Scadenza della Formula sono regolati sulla base dei valori di mercato del giorno di riferimento. Altri rischi non adeguatamente rilevati dall’Indicatore sintetico e che potrebbero avere un impatto negativo sul Fondo sono: – Rischio di credito: l’eventualità che un emittente di uno strumento finanziario in cui investe il Fondo non corrisponda allo stesso, alle scadenze previste, tutto o parte del capitale e/o degli interessi maturati. – Rischio di liquidità: l’eventualità che gli strumenti finanziari in cui investe il Fondo non si trasformino prontamente in moneta senza perdita di valore. – – – Rischio di controparte: l’eventualità che la controparte di un’operazione effettuata per conto del Fondo (incluso il Soggetto Garante) non adempia l’impegno assunto. Rischio connesso all’utilizzo di strumenti derivati: l’eventualità che la variazione dei prezzi di mercato delle attività sottostanti in cui il Fondo investe abbia un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul valore del Fondo (effetto leva). Rischi operativi e rischi legati alla custodia delle attività, connessi ad eventi esterni ed a cause di forza maggiore. Tali rischi (eccetto quello di controparte, con riferimento al Soggetto Garante) non incidono sul Valore della Quota Garantito, in considerazione della Garanzia. Spese Le spese da Lei sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo ed i costi di commercializzazione e collocamento dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale del suo investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento Spesa di sottoscrizione Spesa di rimborso Nessuna 5,50%, di cui 0,50% al Fondo Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal suo capitale prima che sia investito (sottoscrizione) o disinvestito (rimborso). Costi e spese a carico del Fondo Spese correnti 1,795% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissione legate al rendimento Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. Sono previste spese di rimborso più basse: dal 4/10/2013 4,50%, di cui 0,50% al Fondo; dal 10/10/2014 3,50%, di cui 0,50% al Fondo; dal 9/10/2015 2,50%, di cui 0,50% al Fondo; dal 7/10/2016 1,50%, di cui 0,50% al Fondo; dal 29/09/2017 0,50%, interamente al Fondo; nessuna dal 14/12/2018. In alcuni casi Lei potrebbe pagare di meno. Può informarsi di ciò presso il suo consulente finanziario o intermediario distributore. Le spese correnti sono relative all’anno precedente, conclusosi il 31 dicembre 2012. Le spese correnti possono variare di anno in anno e non comprendono le commissioni legate al rendimento. Nessuna Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il Regolamento del Fondo, disponibile nel sito internet www.amundi.com/ita. Informazioni pratiche Banca depositaria del Fondo: State Street Bank S.p.A.. Soggetto Garante del Fondo: Amundi Finance S.A.. Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il Prospetto e il rendiconto annuale o la relazione semestrale più recenti, disponibili in lingua italiana nel nostro sito internet www.amundi.com/ita. Tali documenti Le saranno forniti gratuitamente inviando una richiesta scritta ad Amundi SGR S.p.A., Piazza Cavour 2, 20122 Milano, oppure all’e-mail [email protected]. I documenti contabili del Fondo sono disponibili anche presso la Banca depositaria. L’offerta del Fondo si è chiusa in data 27 settembre 2012 e pertanto non è più possibile sottoscrivere nuove quote. Il valore unitario della quota del Fondo, con indicazione della relativa data di riferimento, è pubblicato giornalmente sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul nostro sito internet www.amundi.com/ita. Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana, che può avere impatti sulla sua posizione fiscale personale. Amundi SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo. ll Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob. Amundi SGR S.p.A. è autorizzata in Italia da Banca d’Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 14 ottobre 2013. Pagina 3 di 3 Amundi SGR S.p.A. appartenente al Gruppo Crédit Agricole Amundi Eureka Sviluppo USA 2018 Offerta al pubblico di quote del fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE Si raccomanda la lettura del Prospetto - costituito dalla Parte I (Caratteristiche del fondo e modalità di partecipazione) e dalla Parte II (Illustrazione dei dati periodici di rischio/rendimento e costi del fondo) - messo gratuitamente a disposizione dell’investitore su richiesta del medesimo per le informazioni di dettaglio. Il Regolamento di gestione del fondo forma parte integrante del Prospetto, al quale è allegato. Il Prospetto è volto ad illustrare all’investitore le principali caratteristiche dell’investimento proposto. Data di deposito in Consob della Copertina: 2 agosto 2012 Data di validità della Copertina: dal 27 agosto 2012 La pubblicazione del Prospetto non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto. Avvertenza: La partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinata dal Regolamento di gestione del fondo. Avvertenza: Il Prospetto non costituisce un’offerta o un invito in alcuna giurisdizione nella quale detti offerta o invito non siano legali o nella quale la persona che venga in possesso del Prospetto non abbia i requisiti necessari per aderirvi. In nessuna circostanza il Modulo di sottoscrizione potrà essere utilizzato se non nelle giurisdizioni in cui detti offerta o invito possano essere presentati e tale Modulo possa essere legittimamente utilizzato. A company of Crédit Agricole / Société Générale AMUNDI EUREKA SVILUPPO USA 2018 PARTE I del Prospetto Caratteristiche del Fondo e modalità di partecipazione Data di deposito in Consob della Parte I: 9 ottobre 2013 Data di validità della Parte I: dal 14 ottobre 2013 A) INFORMAZIONI GENERALI 1. LA SGR Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A., appartenente al Gruppo Crédit Agricole, di nazionalità italiana, con sede legale in Milano, Piazza Cavour 2, tel. 02 00651, sito Internet www.amundi.com/ita, indirizzo di posta elettronica [email protected], costituita in data 5 luglio 2007 con atto del Notaio Mario Notari di Milano ed iscritta al n. 251 dell’Albo ex art. 35, 1° comma del D.Lgs. 58/98, in virtù di delibera n. 1061 del 24 ottobre 2007 della Banca d’Italia, è la Società di Gestione del Risparmio del Fondo (di seguito anche la “SGR”). La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2100 e la chiusura dell’esercizio sociale è stabilita al 31 dicembre di ogni anno. Il Capitale sociale è di Euro 15.000.000, sottoscritto e interamente versato. Azionista unico della società è Amundi SA. Le attività svolte dalla SGR sono le seguenti: a) la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, l’istituzione e l’organizzazione di fondi comuni di investimento e l’amministrazione dei rapporti con i partecipanti, nonché la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, in tal caso anche in regime di delega, mediante l’investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti o altri beni mobili o immobili; b) la prestazione del servizio di gestione di portafogli; c) l’istituzione e la gestione di fondi pensione aperti nonché la gestione, in regime di delega, di fondi pensione aperti di altrui istituzione o di fondi pensione chiusi, italiani ed esteri; d) la gestione in regime di delega conferita da parte di soggetti che prestano il servizio di gestione di portafogli di investimento; da parte di organismi di investimento collettivo esteri (ivi incluse funzioni di natura amministrativa); da parte di Investitori Istituzionali italiani ed esteri nei limiti previsti tempo per tempo dagli ordinamenti ad essi rispettivamente relativi; e) la commercializzazione di quote o azioni di OICR; f) lo svolgimento dell’attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari. Funzioni aziendali affidate a terzi in outsourcing Sono state affidate a soggetti esterni le seguenti funzioni aziendali: – gestione delle attività di valorizzazione della quota; – elaborazione grafica dei rendiconti periodici; – stampa e postalizzazione corrispondenza ordinaria con la clientela; – elaborazione delle segnalazioni di vigilanza prisma e trasmissione alle scadenze stabilite; – gestione operativa e/o manutenzione di sistemi informativi (hardware e software) e servizi di facility management; – gestione dell’archivio documenti cartaceo e ottico. Organo Amministrativo L’organo amministrativo della SGR è il Consiglio di Amministrazione, composto da 8 membri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L’attuale Consiglio, in carica fino all’assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2015, è così composto: Presidente: - Fathi JERFEL, nato a Kairouan (Tunisia) il 16.05.1959 Vice-Presidente: - Giampiero MAIOLI, nato a Vezzano sul Crostolo (RE) il 01.11.1956 Amministratore Delegato: - Michel PELOSOFF, nato a Parigi (Francia) il 6.02.1959 Amministratori indipendenti: - Paul – Henry de LA PORTE DU THEIL, nato a Parigi (Francia) il 09.08.1947 Amministratori: - Giovanni CARENINI, nato a Milano il 05.07.1961 - Ariberto FASSATI, nato a Milano il 4.08.1946 - Pascal BLANQUÉ, nato a Béziers (Francia) il 24.09.1964 - Palma MARNEF, nata a Parigi (Francia) il 22.03.1964 Fathi Jerfel Laureato in Ingegneria, è Directeur Général Délégué e Amministratore di Amundi S.A. (già Crédit Agricole Asset Management S.A.) e ricopre cariche di amministratore nelle seguenti altre società del Gruppo: Amundi Alternative Investments Holding, Amundi Alternative Investments S.A.S., Amundi Finance S.A., Amundi Hellas Mfmc S.A., Amundi Immobilier S.A., Amundi Investment Solutions S.A., Amundi IS Americas Inc, Amundi Japan Ltd, Amundi Private Equity Funds, BFT Gestion, Ca 2 di 25 Cheuvreux, Dna, Etoile Gestion, Iks Kb, Lcl Actions France, Société Générale Gestion, Structura e Wafa Gestion.. In precedenza ha ricoperto incarichi dirigenziali in Crédit Lyonnais. Dal 2003 è membro del comitato esecutivo di Amundi S.A.. Giampiero Maioli Amministratore Delegato della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza e Senior Country Officer per l’Italia del Gruppo Crédit Agricole. In precedenza, dal 1996, è stato Direttore Area Lombardia del Credito Commerciale e, dal 2002, Responsabile Marketing, Direttore Commerciale e poi Direttore Generale di Cariparma S.p.A.. È inoltre consigliere di Banca Popolare FriulAdria, Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A., Crédit Agricole Leasing Italia Srl, Emporiki Bank e Crédit Agricole Vita S.p.A.. Michel Pelosoff Laureato presso l’HEC di Parigi. Presso il Crédit Lyonnais nella direzione finanziaria e nel controllo di gestione fino al 1991; ricopre in seguito la carica di direttore degli investimenti presso la “Union des assurances Fédérales (UAF)”. Dal 2001 rientra in Crédit Lyonnais A.M. partecipando attivamente al processo di integrazione con Crédit Agricole Asset Management avvenuto nel 2004. Dal giugno 2005 ricopre la carica di Presidente – Direttore generale di Amundi Immobilier (già Crédit Agricole Asset Management Immobilier), nonchè membro del Comitato Esecutivo di Amundi S.A. (già Crédit Agricole Asset Management S.A.) dal luglio 2004. Attualmente è altresì Presidente di Amundi RE Italia SGR S.p.A., Consigliere di Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A. e membro del Consiglio direttivo di Assogestioni. Paul Henri de La Porte du Theil Diplomato presso l'Ecole Nationale de l'Aéronautique in Francia, dal 1975 presso la Caisse Nationale de Crédit Agricole, all'interno della quale ha ricoperto, dal 1991, la carica di Responsabile della Divisione di Asset Management. In seguito ricopre la carica di Direttore Generale di Amundi S.A. e di Amundi Group S.A.. Attualmente è presidente dell’AGF (Associazione di categoria francese tra le società di gestione del risparmio). Giovanni Carenini Laureato in Economia e Commercio presso l’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano, attualmente è Condirettore Generale di Amundi SGR S.p.A. e Consigliere di Amministrazione di Amundi RE ITALIA SGR S.p.A. Dal 1987 ricopre ruoli di crescente responsabilità nell’ambito del Gruppo Crédit Lyonnais (poi Gruppo Crédit Agricole) in Italia e all’estero. In particolare dal 2004 è Amministratore Delegato di Crédit Lyonnais Asset Management SIM S.p.A. e dal 2005 responsabile della funzione di controllo interno di Crédit Agricole Asset Management SGR S.p.A. Ariberto Fassati Laureato in Economia e Commercio presso l’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano, è Presidente di Cassa di 3 di 25 Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Presidente di Crédit Agricole Leasing Italia S.r.l., Vice Presidente di Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A., Vice Presidente di Banca Popolare Friuladria S.p.A. e ricopre cariche di amministratore nelle seguenti altre società del Gruppo: Crédit Agricole Suisse, Crédit Agricole Vita S.p.A. e Agos Ducato S.p.A.. Attualmente è membro del Comitato Esecutivo dell’ABI. Pascal Blanqué Laureato presso l’École Normale Supérieure and Sciences Po, è Directeur Général Délégué e Amministratore di Amundi S.A.. Direttore degli Investimenti dal 2005, inizia la sua carriera presso la banca Paribas nel 1991 nella gestione istituzionale e privata. Di seguito svolge la funzione di strategista nell’allocazione degli attivi di Paribas Asset Management a Londra e ricopre la carica di direttore della ricerca economica di Paribas. Nel maggio del 2000 entra nel gruppo Crédit Agricole dove è nominato direttore degli studi economici. Palma Marnef Dal 2004 presso Amundi S.A. (già Crédit Agricole Asset Management S.A.) dove ricopre la carica di responsabile delle aree Europa/Regione Mediterranea in seno alla Direzione per lo Sviluppo delle Entità Internazionali, in precedenza ha ricoperto le cariche di responsabile dell’International Client Servicing e di responsabile del Controllo, Sviluppo e Coordinamento delle filiali estere presso Crédit Lyonnaise A.M., di responsabile del Supporto Commerciale Internazionale presso Banque de Gestion Privèe e di responsabile del Servizio Filiali Internazionali presso Banque Hervet. Organo di controllo L’organo di controllo della SGR è il collegio sindacale, composto da 3 membri che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili; l’attuale collegio, i cui membri rimangono in carica fino all’assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2015, è così composto: Presidente: - Bruno RINALDI, nato a Iseo (BS) il 26.02.1945 Sindaci effettivi: - Filippo DI CARPEGNA BRIVIO, nato a Meda (MI) il 05.09.1950 - Patrizia FERRARI, nata a Milano il 29.04.1966 Sindaci supplenti: - Marco ETTORRE, nato a Parma il 24.04.1970 - Maurizio DATTILO, nato a Milano il 19.03.1963 4 di 25 Bruno Rinaldi Ragioniere Commercialista, Consulente del Lavoro e Revisore Contabile. Attualmente ricopre la carica di Sindaco Effettivo presso I2 Capital S.p.A. e di ENPAP. In passato ha svolto la medesima funzione presso Intesa BCI Sistemi e Servizi S.p.A., Banca di Credito Cooperativo di Ossimo; ha ricoperto l’incarico di Consigliere di Amministrazione presso Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, Cassa di Risparmio di Fermo, CARIVITA S.p.A. e Fondo Pensione PREVICLAV. Filippo Di Carpegna Brivio Laureato in Economia e Commercio all’Università Cattolica di Milano. Dottore Commercialista e Revisore Contabile. Svolge attività professionale in materia fiscale e societaria. In passato ha ricoperto incarichi dirigenziali in Citibank – filiale di Milano e in Cariplo. Patrizia Ferrari Laureata in Economia e Commercio all’Università L. Bocconi di Milano. A far data dal 1991 svolge la sua attività presso lo Studio Tributario Deiure, Ha maturato esperienze in campo tributario, societario, nel settore delle fusioni e acquisizioni societarie e nel settore bancario/finanziario. Nel 1992 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista e nel 1995 quella di Revisore Contabile. Marco Ettorre Laureato in Economia e Commercio. Dottore Commercialista e Revisore Contabile. Svolge attività professionale in materia fiscale e societaria. È altresì Sindaco effettivo di Amundi RE Italia SGR S.p.A. Maurizio Dattilo Laureato in Economia e Commercio. Dottore Commercialista e Revisore Contabile. Svolge attività professionale in materia fiscale e societaria. È altresì Sindaco effettivo di Amundi RE Italia SGR S.p.A. Altri fondi istituiti dalla SGR Oltre ai Fondi disciplinati dal presente Prospetto, Amundi SGR S.p.A. ricopre il ruolo di: - SGR GESTORE e PROMOTRICE dei fondi mobiliari: Amundi Absolute; Amundi Formula Garantita Equity Recall 2013; Amundi Formula Garantita Equity Recall DUE 2013; Amundi Formula Garantita Emerging Market Equity Recall 2013; Amundi Formula Garantita High Diversification 2014; Amundi Formula Garantita Emerging Market Equity Recall 2014; Amundi Formula Garantita Equity Recall 2014; Amundi Più; Amundi Liquidità; Amundi Obbligazionario Breve Termine; Amundi Obbligazionario Euro; Amundi Equipe 1; Amundi Equipe 2; Amundi Equipe 3; Amundi Equipe 4; Amundi Europe Equity; Amundi Global Equity; Amundi Global Emerging Equity; Amundi Eureka Double Call; 5 di 25 Amundi Eureka Dragon; Amundi Corporate 3 anni; Amundi Eureka Ripresa 2014; Amundi Eureka Double Win 2013; Amundi Eureka Ripresa DUE 2014; Amundi Eureka Doppia Opportunità 2014; Amundi Eureka Cina Ripresa 2015, Amundi Eureka Settori 2016; Amundi Eureka Oriente 2015; Amundi Eureka Ripresa 2016; Amundi Eureka Materie Prime 2015; Amundi Eureka CINA 2015; Amundi Eureka Brasile 2016; Amundi Eureka Crescita Italia 2015; Amundi Eureka Crescita Finanza 2015; Amundi Eureka Europa Emergente Ripresa 2017; Amundi Eureka BRIC 2017; Amundi Eureka Sviluppo Energia 2016; Amundi Eureka Crescita Cina 2017; Amundi Eureka Sviluppo Materie Prime 2016; Amundi Eureka Crescita Azionaria 2017; Amundi Eureka Sviluppo USA 2016; Amundi Eureka Progetto Imprese Verdi 2017; Amundi Eureka Crescita Valore 2017; Amundi Eureka Crescita Settore Immobiliare 2017; Amundi Eureka Crescita Finanza 2017; Amundi Eureka BRICT Progetto 2017; Amundi Eureka Crescita Azionaria DUE 2017; Amundi Eureka Sviluppo Mercati Emergenti 2017; Amundi Eureka Crescita Taiwan 2018; Amundi Eureka Crescita Italia 2018; Amundi Eureka Materiali Industriali Doppia Opportunità 2018; Amundi Eureka Mercati Emergenti 2018; Amundi Eureka Crescita Valore 2018; Amundi Eureka Utilities Doppia Opportunità 2018; Amundi Eureka Energia Doppia Opportunità 2018; Amundi Eureka Sviluppo Germania 2018; Amundi Eureka Sviluppo USA 2018; Amundi Eureka Sviluppo Italia-Francia-Spagna 2018; Amundi Eureka Sviluppo Russia 2018; Amundi Eureka Sviluppo Grande Cina 2018; Amundi Crescita Area Euro 2019; Amundi Traguardo 3%; Amundi Eureka Italia Doppia Opportunità 2019; Amundi Meta 2018; Amundi Meta 2018 DUE; Amundi Meta 2018 TRE; Amundi Diversificazione Attiva 2018; Amundi Meta 2018 PREMIUM; Amundi Meta 2018 QUATTRO; Amundi Diversificazione Attiva 2018 DUE; Amundi Meta Plus 2019 Area Euro; Amundi Meta 2019 PREMIUM; Amundi Meta Plus 2019 Area Euro DUE; Amundi Orizzonte 2019 Cedole e Dividendi; Amundi Diversificazione Attiva 2018 TRE; Amundi Orizzonte 2019 Cedole e Dividendi DUE. - SGR GESTORE dei fondi mobiliari: (i) BancoPosta Trend, BancoPosta Corporate 2014 e BancoPosta Obbligazionario Giugno 2017 promossi da BancoPosta Fondi S.p.A. SGR; (ii) Arca Capitale Garantito Dicembre 2013, Arca Formula Eurostoxx 2015 e Arca Formula II Eurostoxx 2015 promossi da Arca SGR S.p.A; (iii) Gestielle Doppia Opportunità 2015 promosso da Aletti Gestielle SGR S.p.A.. - SGR PROMOTRICE del fondo immobiliare Amundi Soluzione Immobiliare. 2. LA BANCA DEPOSITARIA State Street Bank S.p.A., con sede legale in Milano, Via Ferrante Aporti, 10, è la banca depositaria del Fondo (di seguito anche la “Banca Depositaria”). Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati rappresentativi delle quote del Fondo sono espletate dalla Banca Depositaria per il tramite dell’Ufficio Controlli Banca Depositaria, dislocato presso la sede di Via Nizza 262/57 – Palazzo Lingotto – Torino. Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati sono invece svolte dalla Banca Depositaria per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la Filiale di Milano – Corso di Porta Nuova 7. I prospetti contabili del Fondo sono disponibili presso la sede legale della Banca Depositaria. 3. LA SOCIETÀ DI REVISIONE Reconta Ernst & Young S.p.A. con sede in Via della Chiusa, 2, Milano è la società di revisione della SGR e del Fondo. 6 di 25 4. GLI INTERMEDIARI DISTRIBUTORI Il collocamento delle quote del Fondo avviene, oltre che da parte della SGR che opera presso la propria sede sociale, anche da parte di: Banca Popolare FriulAdria S.p.A., con Sede Legale in Pordenone, Piazza XX Settembre 2, che ha attivato anche tecniche di comunicazione a distanza (banca telefonica); Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., con Sede Legale in Parma, Via Università 1, che ha attivato anche tecniche di comunicazione a distanza (banca telefonica); Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A., con Sede Legale in La Spezia, Corso Cavour 86, che ha attivato anche tecniche di comunicazione a distanza (banca telefonica). 5. IL FONDO Il fondo comune d’investimento è un patrimonio collettivo costituito dalle somme versate da una pluralità di partecipanti ed investite in strumenti finanziari. Ciascun partecipante detiene un numero di quote, tutte di uguale valore e con uguali diritti, proporzionale all’importo che ha versato a titolo di sottoscrizione. Il patrimonio del fondo costituisce patrimonio autonomo e separato da quello della SGR e dal patrimonio dei singoli partecipanti, nonché da quello di ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni contratte per suo conto, il fondo risponde esclusivamente con il proprio patrimonio. Il fondo è “mobiliare” poiché il suo patrimonio è investito esclusivamente in strumenti finanziari. E’ “aperto” in quanto il risparmiatore può ad ogni data di valorizzazione della quota richiedere il rimborso parziale o totale di quelle già sottoscritte. Caratteristiche del Fondo Il Fondo è stato istituito nel corso della seduta del 15 dicembre 2011 del Consiglio di Amministrazione della SGR, ed il relativo Regolamento di Gestione non è stato sottoposto all’approvazione specifica della Banca d’Italia in quanto rientra nei casi in cui l’approvazione si intende rilasciata in via generale. Il Fondo è operativo dal 22 marzo 2013. La SGR ha affidato ad Amundi SA, appartenente al Gruppo Crédit Agricole, specifiche scelte d’investimento nel quadro di criteri di allocazione del risparmio definiti di tempo in tempo dal Gestore, ai sensi dell’art. 33, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Soggetti preposti alle effettive scelte di investimento La gestione del Fondo è effettuata da Amundi SGR S.p.A.. Il Consiglio di Amministrazione definisce gli orientamenti generali di investimento tenendo conto del Regolamento di Gestione e della politica di gestione di ciascun fondo, disponendo i piani operativi di gestione dei portafogli cui l’Amministratore Delegato conferisce esecutività avvalendosi dell’Area Investimenti. Il soggetto preposto all’Area Investimenti della SGR, responsabile delle scelte finali di investimento relative al patrimonio gestito è il dottor Simone Facchinato, nato a Treviso il 2 gennaio 1972. Laureato in Matematica presso l’Università di Padova, opera nel Gruppo Crédit Agricole dal 2006 prima come responsabile Financial Engineering e dal dicembre 2007 come Responsabile Marketing. Nel 1996 lavora come gestore di 7 di 25 portafogli obbligazionari presso Arca SGR. In seguito ricopre la carica di responsabile Asset Allocation e Gestione del Rischio Clienti Istituzionali, dove si occupa della gestione dei portafogli bilanciati della clientela istituzionale. Nel 2002 viene nominato responsabile Sviluppo della Clientela Istituzionale e dal 2005 anche responsabile Sviluppo Prodotti, sia per il mercato istituzionale sia per il mercato retail. 6. I SOGGETTI CHE PRESTANO LA GARANZIA E CONTENUTO DELLA GARANZIA Il soggetto garante è Amundi Finance S.A., appartenente al Gruppo Crédit Agricole, con sede in 90, Boulevard Pasteur 75015 Parigi (Francia) (di seguito anche il “Soggetto Garante”), iscritta al registro camerale delle società di Parigi al n. PARIS B 421304601. La Società, autorizzata in qualità di Istituto di credito dall’Autorité de Controle Prudentiel (Banque de France), è soggetta al controllo della Commission Bancaire. La Garanzia consiste nell’obbligo assunto dal Soggetto Garante, a prima richiesta scritta della SGR, ogni e qualsiasi eccezione rimossa, di versare al Fondo, in un giorno predefinito, una determinata somma di denaro al fine di ottenere il Valore della Quota Garantito, secondo le modalità, le condizioni ed i limiti di seguito previsti. La prestazione della Garanzia dipende, in via esclusiva, dalla solvibilità del Garante e dalla capacità dello stesso di onorare l’obbligo assunto. La SGR non assume alcun obbligo in termini di Garanzia di rendimento o di restituzione del capitale investito. La Garanzia opera a favore del Fondo alla Scadenza della Formula, ovvero 14 dicembre 2018. Le richieste di rimborso relative al giorno in cui il valore della quota è garantito, al pari delle richieste di rimborso relative a date differenti, dovranno essere presentate nei termini e con le modalità stabilite dalla Parte B), art. 6.3 del Regolamento di Gestione. I rimborsi richiesti relativamente a date diverse sono regolati sulla base dei valori di mercato del giorno di riferimento, tenuto conto delle commissioni di rimborso di cui al paragrafo 17.1 della Parte I del Prospetto. La Garanzia non opererà nell’ipotesi di mutamenti del quadro legislativo tali da impedire alla SGR di svolgere l’attività di cui agli artt. 33 e 36 del D.Lgs. 58/98 ed al Garante di prestare la Garanzia ai sensi dell’art. 15-bis del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 228/99 e del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio adottato dalla Banca d’Italia. Parimenti la Garanzia non opererà nell’ipotesi in cui si dovessero verificare eventi bellici di portata tale da coinvolgere la nazione italiana e tali da determinare l’impossibilità per la SGR di svolgere l’attività di gestione. Non sono fattispecie idonee ad escludere l’applicazione della Garanzia eventuali sospensioni o interruzioni temporanee delle linee telematiche e/o delle telecomunicazioni e/o della produzione, erogazione o distribuzione di fonti di energia. Mutamenti della normativa fiscale applicabile non sono ricompresi nella Garanzia. Nel caso in cui tali mutamenti avessero impatti sul Valore della Quota Garantito, la SGR si impegna a rendere noto ai sottoscrittori le conseguenze per i medesimi e per il Fondo. 7. RISCHI GENERALI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE AL FONDO La partecipazione ad un fondo comporta dei rischi connessi alle possibili variazioni del valore delle quote, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le risorse del fondo. L’andamento del valore della quota del fondo può variare in relazione alla tipologia di strumenti finanziari e ai settori di investimento, nonché ai relativi mercati di riferimento. 8 di 25 In particolare, per apprezzare il rischio derivante dall’investimento del patrimonio del Fondo in strumenti finanziari occorre considerare i seguenti elementi: a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari della società emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali delle società emittenti e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall’andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità del soggetto emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza; b) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In generale i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L’assenza di una quotazione ufficiale rende inoltre complesso l’apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali; c) rischio connesso alla valuta di denominazione: per l’investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti; d) rischio connesso all’utilizzo di strumenti derivati: l’utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva; e) rischio di credito e di controparte: trattasi del rischio che un emittente di uno strumento finanziario in cui investe il Fondo ovvero una controparte di un’operazione effettuata per conto del Fondo medesimo risultino inadempienti, vale a dire non corrispondano al Fondo alle scadenze previste tutto o parte del capitale e/o degli interessi maturati ovvero non adempiano all’impegno assunto come controparte in operazioni concluse con il Fondo. Tali inadempimenti – che possono derivare, ad esempio, da situazioni di fallimento, dall’avvio di altre procedure concorsuali ovvero dall’adozione di altre misure o interventi applicabili in situazioni di crisi nonché da ogni altra situazione che comporti il mancato adempimento degli obblighi assunti – determinano un impatto negativo sul valore complessivo del Fondo, se tale evento dovesse verificarsi prima della Scadenza della Formula. Tale evento non avrà invece effetti sul Valore della Quota Garantito relativo al giorno di Scadenza della Formula, in considerazione della Garanzia; f) rischi operativi inclusi quelli legati alla custodia delle attività, connessi ad eventi esterni ed a cause di forza maggiore; g) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre l’investitore a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti. 9 di 25 La presenza di tali rischi può comportare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale. Invece gli stessi rischi (eccetto quello di controparte, con riferimento al Soggetto Garante) non incidono sul Valore della Quota Garantito, in considerazione della Garanzia (cfr. par. 16 della presente Parte I). 8. STRATEGIA PER L’ESERCIZIO DEI DIRITTI INERENTI AGLI STRUMENTI FINANZIARI Ove richiesto dalle caratteristiche del servizio di gestione prestato in relazione al Fondo, la SGR applica e mantiene una strategia efficace e adeguata per l’esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti, al fine di assicurare che tali diritti siano esercitati nell’esclusivo interesse dei partecipanti agli OICR. La SGR rende disponibile ai partecipanti una descrizione della strategia sopra indicata ed i relativi aggiornamenti sul proprio sito Internet. 9. BEST EXECUTION Per l’esecuzione delle operazioni disposte per conto del Fondo, la SGR si avvale dei principali operatori del mercato nazionale ed internazionale. La SGR, nell’ambito del servizio di gestione collettiva, adotta tutte le misure ragionevoli e mette in atto meccanismi efficaci per ottenere il miglior risultato possibile sia quando esegue le decisioni di negoziare (gli Ordini), sia quando trasmette ordini a terze parti selezionate per la loro esecuzione. La SGR ha quindi definito rispettivamente una strategia di esecuzione e una strategia di trasmissione degli Ordini, allo scopo di ottenere il miglior risultato possibile per gli investitori cui presta il servizio di gestione collettiva del risparmio. La Società, pur riservandosi la facoltà di trasmettere ed eseguire direttamente, in ogni momento, gli Ordini per conto dei portafogli gestiti nonché il diritto di impartire istruzioni per ciascuno degli Ordini e/o delle decisioni di investimento, al fine di conseguire maggiore efficienza nei processi produttivi e di avvalersi di specifiche competenze professionali di terzi, esternalizza a Amundi Intermédiation S.A., appartenente al Gruppo Crédit Agricole, le attività riguardanti la trasmissione e/o l’esecuzione di Ordini aventi ad oggetto gli strumenti finanziari (esclusi gli OICR) di taluni portafogli gestiti (come di volta in volta specificato dalle procedure aziendali vigenti). La SGR sottopone periodicamente a monitoraggio l’efficacia delle misure di esecuzione e delle strategie di trasmissione degli Ordini e, se del caso, corregge eventuali carenze; inoltre, riesamina le misure e le strategie adottate con periodicità almeno annuale e, comunque, quando si verificano circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per i portafogli gestiti. La SGR mette a disposizione sul proprio sito Internet informazioni più dettagliate, tra cui l’elenco degli intermediari negoziatori ed il documento informativo sulle strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini nel servizio di gestione collettiva del risparmio. 10. INCENTIVI In conformità alla normativa applicabile, la SGR ha concluso con soggetti terzi accordi aventi ad oggetto compensi, commissioni o prestazioni non monetarie. Incentivi corrisposti a terzi La SGR retrocede commissioni agli intermediari distributori di cui si avvale per il collocamento delle quote dei Fondi. Tali pagamenti trovano giustificazione nel fatto che il 10 di 25 distributore è in grado di aumentare la qualità del servizio fornito all’investitore attraverso una o più delle seguenti prestazioni: • abbinamento al servizio di collocamento del servizio di consulenza in materia di investimenti; • messa a disposizione di una più ampia gamma di prodotti, con una conseguente prospettiva di “architettura aperta”; • assistenza nelle fasi di collocamento e, soprattutto, di post vendita nel corso della durata del rapporto contrattuale, secondo le modalità definite dallo stesso distributore. La SGR, in base alla convenzione di collocamento con il distributore, riconosce allo stesso una parte della propria remunerazione per il servizio di gestione in relazione alle masse collocate, prevedendo a favore dello stesso: - la retrocessione della “commissione di sottoscrizione” a carico dell’investitore o della “commissione di collocamento” a carico del Fondo, se previste (e comunque tra loro alternative), ovvero in subordine l’eventuale pagamento di “commissioni una tantum”, - la retrocessione di una quota parte della “commissione di gestione”. La misura della quota parte del riconoscimento economico al distributore è direttamente proporzionale all’insieme dei servizi che lo stesso si attiva per rendere nell’interesse dell’investitore. Non sono previsti riconoscimenti che seguano la variabilità del risultato della gestione (eventuale “commissione di performance”) e, comunque, il riconoscimento non è collegato al raggiungimento di dati volumi distributivi (“bonus”). Con particolare riferimento al Fondo di cui al presente Prospetto la SGR, in relazione all’attività di collocamento del Fondo e al servizio di assistenza offerti all’investitore successivamente alla fase di sottoscrizione e per tutta la durata dell’investimento, riconosce al distributore: - a titolo di commissione di distribuzione: il pagamento di “commissioni una tantum” in percentuale sulla raccolta netta registrata nel periodo di collocamento delle quote del Fondo; - a titolo di commissione di mantenimento: il pagamento di una percentuale sul patrimonio medio del Fondo. Tali riconoscimenti sono comunicati all’investitore dallo stesso soggetto distributore nell’ambito delle operazioni di sottoscrizione. L’incidenza media di tali riconoscimenti sulla commissione di gestione è indicata nella Parte II del presente Prospetto. Ulteriori dettagli sono disponibili su richiesta dell’investitore. Incentivi ricevuti da terzi Nell’attività di gestione collettiva, la SGR ha attivato procedure di selezione degli OICR da inserire nei portafogli gestiti che, in generale, prescindono dal riconoscimento di eventuali incentivi e si basano sulla qualità e consistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché sulla solidità del processo d’investimento valutato da un apposito team di analisi, comunque nell’esclusivo interesse dei partecipanti e al fine di una più efficiente composizione dei portafogli. La SGR, qualora dall’investimento in parti dell’OICR terzo ottenga incentivi nella forma di retrocessioni commissionali, provvede ad attribuire il vantaggio economico al patrimonio degli OICR gestiti. La SGR non percepisce benefici monetari da parte degli “intermediari negoziatori”, di cui si avvale per la compravendita degli strumenti finanziari per conto degli OICR gestiti, né di incentivi, che possano assumere la forma di retrocessioni delle commissioni di negoziazione/intermediazione corrisposte dalla SGR. 11 di 25 Quanto alla percezione di utilità non monetarie sotto forma di ricerche, studi, analisi dei mercati o di singoli strumenti finanziari da parte di qualificati “uffici studi” (aventi ad oggetto, ad esempio, l’individuazione di nuove opportunità di investimento mediante analisi specifiche riguardanti singole imprese; la formulazione di previsioni relative ad un settore di riferimento, ad una industria ovvero ad una determinata area geografica), la SGR valuta, coerentemente con le strategie di esecuzione/trasmissione degli ordini dalla stessa poste in essere e comunicate all’investitore, i casi in cui la prestazione di tali servizi si traduca in un effettivo accrescimento della qualità del servizio fornito all’investitore, senza che ciò ostacoli, ma anzi agevoli, l’obbligo di servire al meglio gli interessi degli OICR e, quindi, dell’investitore stesso. Ulteriori dettagli sono disponibili su richiesta dell’investitore. 11. RECLAMI Per eventuali reclami l’investitore può rivolgersi alla SGR inoltrando comunicazione in forma scritta all’indirizzo della sede della medesima SGR. I reclami sono trattati dall’ufficio Client Administration con il supporto della funzione di controllo di conformità (Compliance). Il processo di gestione dei reclami attinenti alla prestazione dei servizi di gestione collettiva si conclude indicativamente in 90 giorni dal ricevimento del reclamo. La SGR ha definito un processo al quale partecipano una pluralità di strutture, in modo da garantire un esame articolato della problematica emergente dal reclamo. La lettera di risposta al reclamo viene inviata tempestivamente, al fine di comporre il reclamo nei termini sopra indicati, a mezzo raccomandata A/R al domicilio indicato dall’investitore. B) INFORMAZIONI SULL’INVESTIMENTO Denominazione del Fondo “Amundi Eureka Sviluppo USA 2018 – Fondo a Formula” o, in breve, “Amundi Eureka Sviluppo USA 2018” Data di istituzione Fondo comune di investimento mobiliare di diritto italiano armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE 15 dicembre 2011 ISIN portatore IT0004789043 12. TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO Tipologia di gestione del Fondo Valuta di denominazione Structured fund Avvertenza: l’obiettivo di rendimento/protezione non costituisce garanzia di rendimento minimo dell’investimento finanziario. Euro 12 di 25 13. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK) In relazione allo stile di gestione adottato, non è possibile individuare un parametro di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica d’investimento del Fondo, ma è possibile individuare una misura di rischio alternativa. Volatilità Circa 3,00%. annualizzata Tale misura è coerente con la misura di rischio espressa dall’Indicatore sintetico di cui al par. 15. 14. PERIODO MINIMO RACCOMANDATO 6 anni. Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale prima della Scadenza della Formula. 15. PROFILO DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO Rischio più basso Rischio più alto Indicatore Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più alto sintetico del grado di rischio 2 1 3 4 5 6 7 connesso all’investi-mento L’indicatore sintetico classifica il Fondo su una scala da 1 a 7 nel Fondo sulla base della volatilità storica annua dello stesso in un periodo di 9 anni. La scala, in ordine ascendente da sinistra a destra, rappresenta i livelli di rischio e rendimento potenziale dal più basso al più elevato. Il Fondo è stato classificato nella categoria 3 sulla base dei risultati passati in termini di volatilità dei suoi investimenti. Questa categoria corrisponde al livello di rischio e rendimento caratteristico di un fondo strutturato che beneficia di un livello di protezione del capitale fino al 30% di ribasso del mercato azionario di riferimento. Avvertenza: I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio/rendimento dell’OICR. Avvertenza: La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione dell’OICR potrebbe cambiare nel tempo. 13 di 25 Meccanismo di funzionamento della Formula Indice Russell 2000 La Formula determina il valore finale della quota alla data del 14 dicembre 2018 (Scadenza della Formula) in assenza di variazioni del regime fiscale applicabile al Fondo (Valore della Quota Garantito). Tale valore è dato dalla capitalizzazione dei seguenti elementi: – il valore della quota iniziale riferito al giorno in cui avviene la sottoscrizione, pari a Euro 5 (Valore della Quota Iniziale) e – una Performance stabilita in base al verificarsi di determinate condizioni relative all’andamento dell’Indice. Bloomberg Ticker RTY Index Descrizione Indice di mercato rappresentativo delle 2000 imprese americane di tipo small cap presenti nell’indice Russell 3000. Valuta dell’Indice: USD L’Indice si intende nella versione “price index”, che non tiene conto della ricapitalizzazione dei dividendi. Valore della Quota Garantito = Valore della Quota Iniziale • (100% + Performance) Definizioni Prezzo di Riferimento Iniziale – la media dei prezzi di chiusura dell’Indice rilevati alle date del 2, 3, 4, 5 e 9 ottobre 2012. Prezzo di Riferimento Finale – la media dei prezzi di chiusura dell’Indice rilevati alle date del 26, 27, 28, 29 e 30 novembre 2018. Qualora a tali date non sia disponibile un prezzo di chiusura sarà considerato il prezzo di chiusura rilevato nel primo giorno lavorativo successivo in cui l’Indice viene quotato. Rendimento dell’Indice = (Prezzo di Riferimento Finale – Prezzo di Riferimento Iniziale) / Prezzo di Riferimento Iniziale MaxPerf% = 41% Modalità di determinazione del Valore della Quota Garantito Se il Prezzo di Riferimento Finale è superiore o uguale al 70% del Prezzo di Riferimento Iniziale, allora: a) qualora il Rendimento dell’Indice sia positivo o uguale a 0, la Performance è pari al Rendimento dell’Indice e comunque non superiore a MaxPerf%. 14 di 25 Performance = Min {MaxPerf%; Rendimento dell’Indice} b) qualora il Rendimento dell’Indice sia negativo, la Performance è pari a 0 (Valore della Quota Garantito pari al Valore della Quota Iniziale). Performance = 0 Se il Prezzo di Riferimento Finale è inferiore al 70% del Prezzo di Riferimento Iniziale allora la Performance è NEGATIVA e pari alla differenza tra il Rendimento dell’Indice e (70% - 100%). Performance = Rendimento dell’Indice - (70% - 100%) < 0 La Formula è più analiticamente illustrata nel Regolamento di gestione (art. 2, Parte B). Esempi illustrativi Negli esempi seguenti si riportano alcuni possibili scenari del rendimento potenziale dell’investimento nel Fondo al termine dell’orizzonte temporale d’investimento consigliato (Scadenza della Formula). Scenari di mercato sfavorevole o molto sfavorevole (rendimento basso o negativo) Alla Scadenza della Formula, il Rendimento dell’Indice è negativo. Valore della Rendimento Esemp PR P RIND Performance RF Quota Garantito annualizzato io I (€) 0,00% 1 a) 83 797, -5% 0,00% 5,000 83 461, -45% – (70% 100%) = -2,58% 1 b) -45% 4,250 Esempio 1 a): il Prezzo di Riferimento Finale è superiore al 70% del Prezzo di Riferimento Iniziale (ovvero il Rendimento dell’Indice è superiore a -30%), quindi la Performance è pari a 0,00%. Il Valore della Quota Garantito è pari al 100% del Valore della Quota Iniziale. Esempio 1 b): il Prezzo di Riferimento Finale è inferiore al 70% del Prezzo di Riferimento Iniziale (ovvero il Rendimento dell’Indice è inferiore a -30%), pertanto la Performance Finale è negativa, pari alla differenza tra il Rendimento dell’Indice e -30%. Il Valore della Quota Garantito è pari all’85% del Valore della Quota Iniziale. Il Valore della Quota Garantito è inferiore al valore della quota iniziale a cui avvengono le sottoscrizioni. Scenari di mercato favorevole (rendimento alto) Alla Scadenza della Formula, il Rendimento dell’Indice è positivo. Valore della Rendimento Esemp PR P RIND Performance RF Quota Garantito annualizzato io I (€) 83 1.32 58% 5,69% 2 41% 7,050 Esempio 2): il Rendimento dell’Indice è superiore al valore massimo previsto dalla Formula. La Performance è pertanto positiva e pari a 41%. Il Valore della Quota Garantito è pari al 141% del Valore della Quota Iniziale. Scenari di mercato neutro (rendimento medio) Alla Scadenza della Formula, il Rendimento dell’Indice è positivo. Valore della Rendimento PRI PRF RIND Esempio Performance Quota annualizzato Garantito (€) 15 di 25 2,98% 3 838,94 1.006,73 20% 20% 6,000 Esempio 3: il Rendimento dell’Indice è positivo, ma inferiore al valore massimo previsto dalla Formula. La Performance è quindi positiva, pari al valore del Rendimento dell’Indice. Il Valore della Quota Garantito è pari al 120% del Valore della Quota Iniziale. Gli scenari sono esempi illustrativi del funzionamento della formula del Fondo e non rappresentano una previsione di ciò che potrebbe accadere; inoltre tali scenari potrebbero non avere la stessa probabilità di realizzazione. 16. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO Categoria del Flessibile garantito Fondo Principali tipologie Investimento al più principale in strumenti finanziari di natura di strumenti azionaria, obbligazionaria e monetaria. Il Fondo può investire finanziari e valuta di in misura al più principale in OICR armonizzati e non denominazione armonizzati la cui politica di investimento risulti compatibile con quella del Fondo stesso. Investimento in depositi bancari al più contenuto. Il Fondo investe inoltre in strumenti finanziari derivati OTC. L’investimento in strumenti finanziari emessi o garantiti da Stati membri dell’UE, da loro enti locali, da Stati aderenti all’OCSE o da organismi pubblici internazionali di cui fanno parte uno o più stati membri dell’UE può essere superiore al 35% del patrimonio del Fondo. Al termine del periodo di validità della Garanzia il portafoglio del Fondo sarà costituito, in via esclusiva, da strumenti finanziari di natura monetaria, da depositi bancari e da liquidità. La valuta di denominazione principale degli strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria è l’Euro; non sono previsti vincoli in ordine alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari di natura azionaria. La scala qualitativa della rilevanza degli investimenti (principale, prevalente, significativo, contenuto, residuale) è illustrata nel Glossario. Aree geografiche/mercati di riferimento Categorie di emittenti e/o settori industriali Europa, America, Asia e Pacifico Componente obbligazionaria: governi, enti governativi e sovranazionali, emittenti societari. Componente azionaria: non sono previsti vincoli in ordine alle categorie di emittenti. Diversificazione degli investimenti nei vari settori industriali. 16 di 25 Specifici fattori di rischio Duration del portafoglio: decrescente con l’avvicinarsi della Scadenza della Formula. Rating: investimento in obbligazioni con rating almeno pari all’investment grade. Paesi Emergenti: con riferimento alla componente obbligazionaria, è escluso l’investimento in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti; con riferimento alla componente azionaria, il fondo può investire in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti in misura al più residuale. Operazioni in strumenti derivati Garanzia L’utilizzo degli strumenti derivati è finalizzato: alla copertura dei rischi; alla buona gestione del Fondo; all’investimento. L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati è pari agli impegni assunti dal Fondo in relazione a transazioni in strumenti finanziari derivati, determinati in conformità alla normativa applicabile (metodo degli impegni). Il verificarsi di eventi di carattere eccezionale (situazioni anomale determinate da eventi estremi nei singoli titoli, mancanza di una controparte per la stipula dello swap, ecc.) può far sì che l’obiettivo di rendimento/protezione non venga realizzato. L’ottenimento del Valore della Quota Garantito è comunque assicurato dal Soggetto Garante. È prevista una Garanzia a favore del Fondo che consiste nell’obbligo assunto dal Soggetto Garante, in assenza di variazioni del regime fiscale applicabile al Fondo, a prima richiesta scritta della SGR, ogni e qualsiasi eccezione rimossa, di versare al Fondo, in un giorno predefinito, una determinata somma di denaro al fine di ottenere il Valore della Quota Garantito, secondo le modalità, le condizioni ed i limiti previsti nel Regolamento di gestione. Il Valore della Quota Garantito, esclusivamente per le quote il cui rimborso è richiesto alla Scadenza della Formula, é pari al valore della quota determinato secondo l’applicazione della Formula, e in particolare: - negli esempi 1 a), 2) e 3), descritti in “Esempi illustrativi”, il Valore della Quota Garantito è almeno pari al Valore della Quota Iniziale a cui avvengono le sottoscrizioni, pari a Euro 5,00 (garanzia sul 100% del capitale); - con riferimento all’esempio 1 b), descritto in “Esempi Illustrativi”, il Valore della Quota Garantito è inferiore al 17 di 25 Valore della Quota Iniziale sottoscrizioni, pari a Euro 5,00. a cui avvengono le La prestazione della Garanzia dipende, in via esclusiva, dalla solvibilità del Soggetto Garante e dalla capacità dello stesso di onorare l’obbligo assunto. La SGR non assume alcun obbligo in termini di garanzia di rendimento o di restituzione del capitale investito. La Garanzia non opererà nell’ipotesi di mutamenti del quadro legislativo tali da impedire alla SGR di svolgere l’attività di cui agli artt. 33 e 36 del D.Lgs. 58/98 ed al Garante di prestare la Garanzia ai sensi dell’art. 15-bis del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 228/99 e del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio adottato dalla Banca d’Italia. Parimenti la Garanzia non opererà nell’ipotesi in cui si dovessero verificare eventi bellici di portata tale da coinvolgere la nazione italiana e tali da determinare l’impossibilità per la SGR di svolgere l’attività svolta ai sensi del Regolamento di Gestione. Non sono fattispecie idonee ad escludere l’applicazione della Garanzia eventuali sospensioni o interruzioni temporanee delle linee telematiche e/o delle telecomunicazioni e/o della produzione, erogazione o distribuzione di fonti di energia. Mutamenti della normativa fiscale applicabile non sono ricompresi nella Garanzia. Nel caso in cui tali mutamenti avessero impatti sul Valore della Quota Garantito, la SGR si impegna a rendere noto ai sottoscrittori le conseguenze per i medesimi e per il Fondo. La Garanzia opera esclusivamente per le quote il cui rimborso è richiesto alla Scadenza della Formula. Le richieste di rimborso relative al giorno in cui il valore della quota è garantito, al pari delle richieste di rimborso relative a date differenti, dovranno essere presentate nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento di gestione del Fondo Parte B. I rimborsi richiesti in date diverse sono regolati sulla base dei valori di mercato del giorno di riferimento, tenuto conto delle commissioni di rimborso di cui alla successiva Sez. C. par. 17.1 lettera b). 18 di 25 Tecnica di gestione Al fine di ottenere il Valore della Quota Garantito, determinato secondo l’applicazione della Formula descritta in precedenza, il Fondo investe in strumenti finanziari derivati OTC. Il portafoglio del Fondo si compone di due parti: una componente monetaria/obbligazionaria/azionaria ed una componente che consiste in uno o più strumenti derivati OTC. Con riferimento alla prima componente, sono selezionati quegli strumenti finanziari che consentono di generare un flusso monetario che, diminuito dei costi addebitabili al Fondo, verrà ceduto mediante uno o più contratti derivati OTC, stipulati con controparti di elevato standing. La componente derivativa prevede che, a fronte di tale flusso, il Fondo riceva un flusso corrispondente alla partecipazione ai rendimenti del mercato derivante dall’applicazione della Formula. Completata la costruzione del portafoglio iniziale del Fondo, la gestione diviene passiva. Destinazione dei proventi Il Fondo è ad accumulazione dei proventi. Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli amministratori all’interno del rendiconto annuale d’esercizio. C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE) 17. ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE E ONERI A CARICO DEL FONDO 17.1 ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE Gli oneri direttamente a carico del sottoscrittore del Fondo sono indicati nelle seguenti tabelle: a) Diritti fissi Diritti fissi a carico del sottoscrittore Per ogni versamento in unica soluzione Per l’emissione del certificato al portatore o nominativo (prevista esclusivamente per un controvalore minimo di 100 quote), per la conversione dei certificati da nominativi al portatore e viceversa, nonché per il loro frazionamento o raggruppamento Per il rimborso di spese di spedizione dei certificati, emissione degli stessi e delle spese postali e amministrative connesse 19 di 25 Importo in euro 5,00 25,00 a favore della Banca Depositaria Esborsi effettivamente sostenuti b) una commissione di rimborso da applicare sul controvalore delle quote da rimborsare determinato sulla base del valore unitario della quota iniziale, parzialmente riaccreditata al Fondo, secondo le seguenti modalità: Intervallo Commissione di rimborso Dall’avvio del Fondo al 3 ottobre 2013 Dal 4 ottobre 2013 al 9 ottobre 2014 Dal 10 ottobre 2014 all’8 ottobre 2015 Dal 9 ottobre 2015 al 6 ottobre 2016 Dal 7 ottobre 2016 al 28 settembre 2017 Dal 29 settembre 2017 alla data di Scadenza della Formula (esclusa) Successivamente alla Scadenza della Formula (inclusa) 5,50% 4,50% 3,50% 2,50% 1,50% 0,50% Quota riaccreditata al Fondo 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0% 0% Non sono previste retrocessioni della commissione di rimborso a favore dei soggetti collocatori. 17.2 ONERI A CARICO DEL FONDO 17.2.1 ONERI DI GESTIONE E’ prevista una provvigione unica su base annuale, nella misura di seguito indicata, comprensiva di tutti i costi a carico del Fondo sotto indicati ad eccezione di quelli di cui al par. 17.2.2. Intervallo Provvigione Unica Dall’avvio del Fondo alla data di Scadenza della Formula Successivamente alla Scadenza della Formula 2,00% 0,50% Per perseguire l’equilibrio finanziario del Fondo, la SGR si riserva la facoltà di modulare l’applicazione della Provvigione Unica entro le aliquote massime sopra indicate. Tali variazioni scaturiscono, ad esempio, (i) dall’impossibilità di determinare – prima del termine del Periodo di Raccolta – l’esatto nozionale delle operazioni in derivati necessarie ad assicurare la Perfomance, (ii) da situazioni in cui i rimborsi richiesti dai partecipanti, per la loro entità e le condizioni di mercato, comportino smobilizzi di attività tali da generare eventuali oneri aggiuntivi non compensati dalla quota riaccreditata al Fondo della commissione di rimborso ovvero introiti supplementari alimentati anche dalla quota riaccreditata al Fondo della commissione di rimborso. Tale commissione è calcolata settimanalmente sul Valore Iniziale della quota moltiplicato per il numero delle quote in circolazione al momento del calcolo e prelevata 20 di 25 trimestralmente dalle disponibilità di quest’ultimo nel primo giorno lavorativo di ogni mese successivo al trimestre di calcolo ed è comprensiva dei seguenti oneri: - la commissione di garanzia da corrispondersi a favore del Soggetto Garante; - gli oneri dovuti alla Banca Depositaria per l'incarico svolto, compresivi delle spese legate alle attività generali di regolamento delle operazioni; - i costi connessi con l’acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo (es, costi di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari); - le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del Fondo; i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti (es, gli avvisi inerenti la liquidazione del fondo) purché tali oneri non attengano a propaganda o a pubblicità o comunque al collocamento delle quote; - le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza; - le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione; - gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e per le spese connesse (es, le spese di istruttoria); - le spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del Fondo; - il contributo di vigilanza, che la SGR è tenuta a versare annualmente alla Consob per i fondi. Il Fondo può investire almeno il 10% dell’attivo in quote di altri OICR, Gli OICR oggetto di investimento sono gravati dalle commissioni di gestione previste nei rispettivi regolamenti. La misura massima delle commissioni di gestione applicabili dagli OICR sottostanti è pari al 2%, Le retrocessioni da parte dei gestori terzi saranno accreditate al Fondo. Il Fondo, inoltre, diversificando i suoi investimenti potrebbe non investire affatto negli OICR aventi la massima provvigione di gestione su indicata. La provvigione di gestione applicata agli OICR collegati è dedotta dal compenso riconosciuto alla SGR. 17.2.2 ALTRI ONERI Fermi restando gli oneri di gestione indicati al punto 17.2.1 sono a carico del Fondo gli oneri fiscali di pertinenza del fondo. Le commissioni di negoziazione non sono quantificabili a priori in quanto variabili. I costi relativi alla garanzia sono compresi nella provvigione unica di gestione. Le spese e i costi annuali effettivi sostenuti dal Fondo nell’ultimo anno sono indicati nella Parte II del Prospetto. 18. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE È possibile concedere in fase di collocamento agevolazioni in forma di esenzione totale dei diritti fissi, La SGR si riserva inoltre la possibilità di ridurre fino al 100% la quota non riaccreditata al Fondo della commissione di rimborso, 21 di 25 19. REGIME FISCALE Il Fondo non è soggetto alle imposte sui redditi e all’Irap. Il Fondo percepisce i redditi di capitale al lordo delle ritenute e delle imposte sostitutive applicabili, tranne talune eccezioni. In particolare, il Fondo rimane soggetto alla ritenuta alla fonte sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi da società residenti non quotate, alla ritenuta sugli interessi e altri proventi dei conti correnti e depositi bancari esteri, compresi i certificati di deposito, nonché alla ritenuta sui proventi delle cambiali finanziarie e a quella sui proventi dei titoli atipici. D) INFORMAZIONI SULLE MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO 20. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE L’offerta del Fondo si è chiusa in data 27 settembre 2012 e pertanto non è più possibile sottoscrivere nuove quote. 21. MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE QUOTE E’ possibile richiedere il rimborso delle quote in qualsiasi giorno lavorativo senza dover fornire alcun preavviso. Il rimborso delle quote può avvenire in un’unica soluzione – parziale o totale – secondo le modalità indicate all’art. 6,3 del Regolamento di gestione del Fondo. Per la descrizione delle modalità di richiesta del rimborso delle quote nonché dei termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso si rinvia al Regolamento di gestione del Fondo. Gli oneri applicabili alle operazioni di rimborso sono indicati alla precedente Sez. C. par. 17.1. 22. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA SOTTOSCRIZIONE Durante il Periodo di Raccolta il partecipante al Fondo può effettuare versamenti successivi, Ai sensi dell’art. 30, comma 6, del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, l’efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. In tal caso, l’esecuzione della sottoscrizione avverrà una volta trascorso il periodo di sospensiva di sette giorni. Entro tale termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo alla SGR o ai soggetti incaricati del collocamento. Ai versamenti successivi non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell’investitore, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l’informativa relativa al fondo oggetto della sottoscrizione. A fronte di ogni operazione viene applicato il diritto fisso previsto alla precedente Sez. C. par. 18.1. 22 di 25 23. PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO La sottoscrizione delle quote può essere effettuata direttamente dal sottoscrittore anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine la SGR e/o i soggetti incaricati del collocamento possono attivare servizi “on line” che, previa identificazione dell’investitore e rilascio di password o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di acquisto via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. I soggetti che hanno attivato servizi “on line” per effettuare le operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati al paragrafo 4. Gli investimenti successivi durante il Periodo di Raccolta e le richieste di rimborso possono essere effettuati direttamente dal sottoscrittore – oltre che mediante Internet – anche tramite il servizio di banca telefonica. Il solo mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza è il bonifico bancario. L’utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle quote emesse. In ogni caso, le disposizioni inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. L’utilizzo di Internet o del servizio di banca telefonica non comporta variazioni degli oneri indicati al paragrafo 17. Previo assenso dell’investitore, la lettera di conferma dell’avvenuta operazione può essere inviata in forma elettronica (mediante e-mail inoltrata direttamente o tramite il soggetto collocatore) in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza. Sussistono procedure di controllo delle modalità di sottoscrizione e di rimborso per assicurare la tutela degli interessi dei partecipanti al Fondo e scoraggiare pratiche abusive. A fronte di ogni operazione di sottoscrizione e rimborso, la SGR invia all’avente diritto, entro un giorno lavorativo dalla data di regolamento, una lettera di conferma dell’avvenuta operazione, il contenuto della quale è specificato nella parte C) del Regolamento di Gestione del Fondo. Tutte le comunicazioni, comprese quelle di cui al successivo paragrafo 25, vengono effettuate al sottoscrittore al recapito da questi indicato, intendendosi così assolto ogni onere informativo nei confronti di tutti gli eventuali cointestatari. E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 24. VALORIZZAZIONE DELL’INVESTIMENTO Il valore unitario della quota è pubblicato giornalmente sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”, con indicazione della relativa data di riferimento, Il valore unitario della quota può essere altresì rilevato sul sito Internet della SGR indicato alla precedente Sez. A. par. 1. Per ulteriori informazioni si rinvia alla Parte A e all’art. V. Parte C del Regolamento di gestione. 23 di 25 25. INFORMATIVA AI PARTECIPANTI La SGR o i soggetti collocatori inviano annualmente ai partecipanti le informazioni relative ai dati periodici di rischio-rendimento e costi del Fondo riportate nella Parte II del Prospetto, nonché le variazioni, non altrimenti comunicate ai sensi del regolamento della Banca d’Italia, delle informazioni contenute nel KIID. Previo assenso del partecipante, tali informazioni possono essere inviate tramite mezzi elettronici. 26. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE L’investitore può richiedere alla SGR l’invio, anche a domicilio, dei seguenti ulteriori documenti: a) il Prospetto (costituito dalla Parte I e dalla Parte II); b) le Informazioni chiave per gli investitori (KIID); c) il Regolamento di gestione del Fondo; d) l’ultimo rendiconto annuale e l’ultima relazione semestrale pubblicati. La sopra indicata documentazione dovrà essere richiesta per iscritto a Amundi SGR S.p.A., Piazza Cavour 2, Milano, indirizzo di posta elettronica [email protected], che ne curerà l’inoltro a stretto giro di posta all’indirizzo indicato dal richiedente. L’invio ai partecipanti dei predetti documenti è gratuito. L’investitore può anche richiedere la situazione riassuntiva delle quote detenute, nei casi previsti dalla normativa vigente. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso la SGR e la Banca depositaria. La documentazione indicata ai parr. 25 e 26, potrà essere inviata, ove richiesto dall’investitore, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo. Il KIID, le Parti I e II del Prospetto, il Regolamento di gestione, i documenti contabili del Fondo, il Documento Informativo in materia di Incentivi e Reclami, il Documento Informativo sulle strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini nel servizio di gestione collettiva del risparmio, il Documento Informativo sulla politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse e il Documento di sintesi della strategia per l’esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti sono pubblicati sul sito Internet della SGR www.amundi.com/ita. Il partecipante può anche richiedere la situazione riassuntiva delle quote detenute, nei casi previsti dalla normativa vigente. 24 di 25 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ Amundi SGR S.p.A. si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nel presente Prospetto, nonché della loro coerenza e comprensibilità. Il Rappresentante legale L’Amministratore Delegato (Michel Pelosoff) 25 di 25 Amundi Eureka Sviluppo USA 2018 PARTE II del Prospetto Illustrazione dei dati periodici di rischio/rendimento e costi del Fondo Data di deposito in Consob della Parte II: 9 ottobre 2013 Data di validità della Parte II: dal 14 ottobre 2013 1. Dati periodici di rischio/rendimento del Fondo Fondo Tipologia di gestione Amundi Eureka Sviluppo USA 2018 – Fondo a Formula Structured fund Avvertenza: l’obiettivo di rendimento/protezione non costituisce garanzia di rendimento minimo dell’investimento finanziario. Categoria Flessibile garantito Rendimento annuo del Fondo Il calcolo dei risultati include le spese correnti e le commissioni legate al rendimento. 20 I dati di rendimento del fondo non includono i costi di sottoscrizione (né eventuali di rimborso) a carico dell’investitore. 10 0 Dal 1° luglio 2011 la tassazione è a carico dell’investitore. I dati di rendimento del Fondo sono esposti al netto degli oneri fiscali fino al 30 giugno 2011, al lordo successivamente. -10 -20 2008 2009 2010 2011 2012 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 1 di 2 I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato. Misura di rischio In relazione allo stile di gestione adottato, non è possibile individuare un parametro di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica d’investimento del Fondo, ma è possibile individuare una misura di rischio alternativa. Ex ante: volatilità annualizzata pari a circa 3,00%. Tale misura è coerente con la misura di rischio rischio-rendimento (SRRI) di cui al “Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori” (KIID). Ex post: n.d. Inizio collocamento 27 agosto 2012 Durata del fondo 31 dicembre 2050 Valuta delle quote Euro Patrimonio netto al 28/12/2012 (milioni di euro) 76,17 Valore della quota al 28/12/2012 (euro) 5,116 La SGR ha affidato ad Amundi S.A., appartenente al Gruppo Crédit Agricole, specifiche scelte d’investimento nel quadro di criteri di allocazione del risparmio da essa definiti di tempo in tempo. Quota parte percepita in media dai collocatori nel 2012 con riferimento agli oneri a carico del sottoscrittore e del Fondo. Diritti fissi 0,00% Commissione di rimborso 0,00% Provvigione unica 71% 2. Costi e spese sostenuti dal Fondo Spese correnti 0,420% Le spese correnti sono relative all’anno precedente, conclusosi il 31 dicembre 2012. Esse possono variare di anno in anno e non includono le commissioni legate al rendimento ed i costi delle operazioni di portafoglio, salvo le spese di sottoscrizione/rimborso sostenute dal Fondo per l’acquisto o vendita di quote di altri OICR. Nella quantificazione degli oneri fornita non si tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del Fondo. Inoltre, la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul Sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso. Ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal Fondo nell’ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa del rendiconto del Fondo. 2 di 2 Amundi SGR SpA Capitale Sociale € 15.000.000 - Sede Sociale: Piazza Missori, 2 - 20122 Milano Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 05816060965 Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all’Albo delle Società di Gestione di Risparmio al n° 251 Sito internet: www.amundi.com/ita APPENDICE GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI UTILIZZATI NEL PROSPETTO A Aree geografiche: – Area Euro: Austria, Belgio, Francia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Slovenia, Cipro, Malta, Slovacchia, Estonia; – Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria; – Nord America: Canada e Stati Uniti d’America; – Pacifico: Australia, Giappone, Hong Kong, Nuova Zelanda, Singapore; – Paesi Emergenti: Paesi caratterizzati da una situazione politica, sociale ed economica instabile e che presentano un debito pubblico con rating basso (di norma inferiore all’investment grade) e sono, quindi contraddistinti da un significativo rischio di insolvenza. Per un elenco completo si rimanda al sito www.worldbank.org. B Banca depositaria: Soggetto preposto alla custodia del patrimonio di un fondo/comparto e al controllo della gestione al fine di garantire il criteri di separatezza contabile e i principi di correttezza e di trasparenza amministrativa. Benchmark: Portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione delle linee guida della politica di investimento di alcune tipologie di fondi. C Capitale investito: Parte dell’importo versato che viene effettivamente investita dalla SGR in quote di fondi. Esso è determinato come differenza tra il Capitale Nominale e le commissioni di sottoscrizione, nonché, ove presenti, gli altri costi applicati al momento del versamento. Capitale nominale: Importo versato per la sottoscrizione di quote/azioni di fondi/comparti al netto dei diritti fissi d’ingresso. Capitalizzazione: Prodotto tra il valore di mercato degli strumenti finanziari e il numero degli stessi in circolazione. Categoria: La categoria del fondo è un attributo dello stesso volto a fornire un’indicazione sintetica della sua politica di investimento. Classe: Articolazione di un fondo in relazione alla politica commissionale adottata e ad ulteriori caratteristiche distintive. Commissioni di gestione: Compensi pagati alla SGR mediante addebito diretto sul patrimonio del fondo per remunerare l’attività di gestione in senso stretto. Sono calcolati quotidianamente sul patrimonio netto del fondo/comparto e prelevati ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In genere, sono espressi su base annua. 1 di 5 Commissioni di incentivo (o di performance): Commissioni riconosciute al gestore del fondo per aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. In alternativa possono essere calcolate sull’incremento di valore della quota del fondo in un determinato intervallo temporale. Nei fondi con gestione “a benchmark” sono tipicamente calcolate in termini percentuali sulla differenza tra il rendimento del fondo e quello del benchmark. Commissioni di sottoscrizione: Commissioni pagate dall’investitore a fronte dell’acquisto di quote di un fondo. Comparto: Strutturazione di un fondo ovvero di una Sicav in una pluralità di patrimoni autonomi caratterizzati da una diversa politica di investimento e da un differente profilo di rischio. Conversione (c.d. Switch): Operazione con cui il sottoscrittore effettua il disinvestimento di quote dei fondi sottoscritti e il contestuale reinvestimento del controvalore ricevuto in quote di altri fondi. D Destinazione dei proventi: Politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli investitori ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima. Duration: Scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa è generalmente espressa in anni e corrisponde alla media ponderata delle date di corresponsione dei flussi di cassa (c.d. cash flows) da parte del titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna data sono pari al valore attuale dei flussi di cassa ad essa corrispondenti (le varie cedole e, per la data di scadenza, anche il capitale). È una misura approssimativa della sensibilità del prezzo di un titolo obbligazionario a variazioni nei tassi di interesse. E Exchange Traded Funds (ETF): Un OICR di cui almeno una categoria di quote o di azioni viene negoziata per tutto il giorno su almeno un mercato regolamentato oppure un sistema multilaterale di negoziazione con almeno un market maker che si adoperi per garantire che il valore di borsa delle sue quote o azioni non vari significativamente rispetto al suo valore complessivo netto (NAV) ed, eventualmente, rispetto ala suo NAV indicativo. F Fondo comune di investimento: Patrimonio autonomo suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di sottoscrittori e gestito in monte. Fondo aperto: Fondo comune di investimento caratterizzato dalla variabilità del patrimonio gestito connessa al flusso delle domande di nuove sottoscrizioni e di rimborsi rispetto al numero di quote in circolazione. Fondo indicizzato: Fondo la cui strategia è replicare o riprodurre l’andamento di un indice o di indici, per esempio attraverso la replica fisica o sintetica. G Gestore delegato: Intermediario abilitato a prestare servizi di gestione di patrimoni, il quale gestisce, anche parzialmente, il patrimonio di un OICR sulla base di una specifica delega ricevuta dalla Società di gestione del risparmio in ottemperanza ai criteri definiti nella delega stessa. L Leva finanziaria: Effetto in base al quale risulta amplificato l’impatto sul valore del portafoglio delle variazioni dei prezzi degli strumenti finanziari in cui il fondo è investito. La presenza di tale effetto è connessa all’utilizzo di strumenti derivati. M Mercati regolamentati: Per mercati regolamentati si intendono quelli iscritti dalla Consob nell’elenco previsto dall’art. 63, comma 2, ovvero nell’apposita sezione prevista dall’art. 67, comma 1, del D.Lgs. 2 di 5 n. 58/98. Oltre a questi sono da considerarsi mercati regolamentati anche quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo della Assogestioni pubblicata sul sito internet www.assogestioni.it. Modulo di sottoscrizione: Modulo sottoscritto dall’investitore con il quale egli aderisce al fondo/comparto – acquistando un certo numero delle sue quote/azioni – in base alle caratteristiche e alle condizioni indicate nel Modulo stesso. N NAV indicativo: Una misura del valore infragiornaliero del NAV di un UCITS ETF in base alle informazioni più aggiornate. Il NAV indicativo non è il valore al quale gli investitori sul mercato secondario acquistano e vendono le loro quote o azioni. O Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): I fondi comuni di investimento e le Sicav. OICR collegati: OICR istituiti o gestiti dalla SGR o da Società di gestione del gruppo di appartenenza della SGR. P Periodo minimo raccomandato per la detenzione dell’investimento: orizzonte temporale minimo raccomandato espresso in termini di anni e determinato in relazione al grado di rischio ed alla tipologia di gestione. Piano di accumulo (PAC): Modalità di sottoscrizione delle quote di un fondo/comparto mediante adesione ai piani di risparmio che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l’investimento nel fondo/comparto effettuando più versamenti successivi. Piano di Investimento di Capitale (PIC): Modalità di investimento in fondi realizzata mediante un unico versamento. Q Quota: Unità di misura di un fondo comune di investimento. Rappresenta la “quota parte” in cui è suddiviso il patrimonio del fondo. Quando si sottoscrive un fondo si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo. R Rating o merito creditizio: In relazione al rating dell’emittente (Issuer Rating), è un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato o impresa) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di assolvere i propri obblighi relativamente a rimborsi del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed i tempi previsti delle obbligazioni emesse. In relazione al singolo strumento finanziario, il rating è un indicatore della qualità e del rischio dello strumento ed esprime la capacità dell’emittente, tenuto conto delle caratteristiche dello stesso titolo (garanzie, grado di subordinazione, ecc.), di assolvere agli obblighi relativi. Le due principali agenzie internazionali indipendenti che assegnano il rating sono Moody’s e Standard & Poor’s. Entrambe prevedono diversi livelli di rischio a seconda dell’emittente o dell’emissione considerati: Rating alto: da Aaa a Aa3 Moody’s / da AAA a AA- S&P. Valutazione attribuita agli emittenti o alle emissioni che offrono altissime garanzie di solvibilità. Rating medio: da A1 a Baa3 Moody’s / da A+ a BBB- S&P. Valutazione attribuita agli emittenti o alle emissioni che offrono una buona capacità di fronteggiare i propri impegni finanziari. Rating basso: C per entrambe le agenzie (al di sotto del cosiddetto “investment grade” pari a Baa3 Moody’s o BBB- S&P). Valutazione attribuita agli emittenti o alle emissioni caratterizzate da scarse capacità di fronteggiare i propri impegni finanziari. 3 di 5 Il livello base di rating affinché l’emittente o l’emissione sia caratterizzato da adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finanziari è rappresentato dal cosiddetto investment grade (pari a Baa3 di Moody’s o BBB- di Standard & Poor’s). Regolamento di gestione del fondo (o Regolamento del fondo): Documento che completa le informazioni contenute nel Prospetto di un fondo. Il Regolamento di un fondo deve essere approvato dalla Banca d’Italia e contiene l’insieme di norme che definiscono le modalità di funzionamento di un fondo ed i compiti dei vari soggetti coinvolti, e regolano i rapporti con i sottoscrittori. Replica sintetica di un indice: la modalità di replica realizzata attraverso l’utilizzo di uno strumento derivato (tipicamente un total return swap). Replica fisica di un indice: modalità di replica realizzata attraverso l’acquisto di tutti i titoli inclusi nell’indice in proporzione pari ai pesi che essi hanno nell’indice o attraverso l’acquisto di un campione di titoli scelto in modo da creare un portafoglio sufficientemente simile a quello dell’indice ma con un numero di componenti inferiore che ottimizza perciò i costi di transazione. Rilevanza degli investimenti: Definizione Principale Prevalente Significativo Contenuto Residuale Controvalore dell’investimento rispetto al totale dell’attivo > 70% Compreso tra il 50% e il 70% Compreso tra il 30% e il 50% Compreso tra il 10% e il 30% < 10% I suddetti termini di rilevanza sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo, posti i limiti definiti nel relativo regolamento. S Società di gestione: Società autorizzata alla gestione collettiva del risparmio nonché ad altre attività disciplinate dalla normativa vigente ed iscritta ad apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia ovvero la società di gestione armonizzata abilitata a prestare in Italia il servizio di gestione collettiva del risparmio e iscritta in un apposito elenco allegato all’albo tenuto dalla Banca d’Italia. Società di investimento a capitale variabile (in breve Sicav): Società per azioni la cui costituzione è subordinata alla preventiva autorizzazione della Banca d’Italia e il cui statuto prevede quale oggetto sociale esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto tramite offerta al pubblico delle proprie azioni. Può svolgere altre attività in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. Le azioni rappresentano pertanto la quota-parte in cui è suddiviso il patrimonio. Statuto della Sicav: Documento che completa le informazioni contenute nel Prospetto. Lo Statuto della Sicav deve essere approvato dalla Banca d’Italia e contiene tra l’altro l’insieme di norme che definiscono le modalità di funzionamento della Sicav ed i compiti dei vari soggetti coinvolti, e regolano i rapporti con i sottoscrittori. Swap a rendimento totale (total return swap): Il total return swap è un’operazione in base alla quale un soggetto (acquirente di protezione) cede ad un altro soggetto (venditore di protezione) il rischio e il rendimento di un sottostante (reference assets), a fronte di un flusso che viene pagato a determinate scadenze. Il flusso monetario periodico è in genere collegato ad un indicatore di mercato sommato ad uno spread. T Tipologia di gestione di fondo/comparto: La tipologia di gestione del fondo/comparto dipende dalla politica di investimento che lo/la caratterizza. Si distingue tra cinque tipologie di gestione tra loro alternative: la tipologia di gestione “market fund” deve essere utilizzata per i fondi/comparti la cui politica di investimento è legata al profilo di rischio-rendimento di un predefinito segmento del mercato dei capitali; le tipologie di gestione “absolute return”, “total return” e “life cycle” devono essere 4 di 5 utilizzate per fondi/comparti la cui politica di investimento presenta un’ampia libertà di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati, subordinatamente ad un obiettivo in termini di profilo di rischio (“absolute return”) o di rendimento (“total return” e “life cycle”); la tipologia di gestione “fondi strutturati” deve essere utilizzata per i fondi che forniscono agli investitori, a certe date prestabilite, rendimenti basati su un algoritmo e legati al rendimento, all’evoluzione del prezzo o ad altre condizioni di attività finanziarie, indici o portafogli di riferimento. Tracking error: La volatilità della differenza tra il rendimento del fondo/comparto indicizzato e il rendimento dell’indice o degli indici replicati. U UCITS ETF: Un ETF armonizzato alla direttiva 2009/65/CE. V Valore del patrimonio netto: Il valore del patrimonio netto, anche definito NAV (Net Asset Value), rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del fondo, al netto delle passività gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento. Valore della quota/azione: Il valore unitario della quota di un fondo, anche definito unit Net Asset Value (uNAV), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del fondo/comparto (NAV) per il numero delle quote/azioni in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione. Value At Risk (VaR): è una misura di rischio che quantifica la massima perdita potenziale, su un determinato orizzonte temporale, e all’interno di un dato livello di probabilità (c.d. intervallo di confidenza). Volatilità: È l’indicatore della rischiosità di mercato di un dato investimento. Quanto più uno strumento finanziario è volatile, tanto maggiore è l’aspettativa di guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite. 5 di 5 Amundi Eureka Sviluppo USA 2018 Supplemento di aggiornamento relativo al Prospetto depositato il 2 aprile 2013 e valido dal 5 aprile 2013 Data di deposito in Consob del Supplemento di aggiornamento: 27 giugno 2013 Data di validità del Supplemento di aggiornamento: dal 1° luglio 2013 Dal 30 giugno 2013 è efficace la fusione di Amundi Investment Solutions S.A., con sede legale in Francia, Parigi, 91-93 boulevard Pasteur, nella sua controllante Amundi S.A., con sede legale in Francia, Parigi, 90 boulevard Pasteur. In conseguenza di tale operazione, i riferimenti ad Amundi Investment Solutions S.A. contenuti nel Prospetto del Fondo sono aggiornati come segue: • nel paragrafo “Caratteristiche del Fondo”, art. 5, Sez. A), Parte I, “La SGR ha affidato ad Amundi S.A., appartenente al Gruppo Crédit Agricole, specifiche scelte d’investimento nel quadro di criteri di allocazione del risparmio definiti di tempo in tempo dal Gestore, ai sensi dell’art. 33, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.” • nella Sez. 1, Parte II: “La SGR ha affidato ad Amundi S.A., appartenente al Gruppo Crédit Agricole, specifiche scelte d’investimento nel quadro di criteri di allocazione del risparmio da essa definiti di tempo in tempo.” Amundi Eureka Sviluppo USA 2018 REGOLAMENTO Il presente Regolamento è stato approvato dall’organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all’art. 39, comma 3-bis del D.Lgs. n. 58/98 (Testo unico della finanza), relative all’approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente Regolamento non è stato sottoposto all’approvazione specifica della Banca d’Italia in quanto rientra nei casi in cui l’approvazione si intende rilasciata in via generale. A) SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL PRODOTTO Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di Funzionamento. Denominazione, tipologia, durata e dimensione del Fondo Società di Gestione del Risparmio Banca Depositaria Fondo comune di investimento mobiliare aperto armonizzato strutturato (di seguito “Fondo”): “Amundi Eureka Sviluppo USA 2018 – Fondo a Formula” o, in breve, “Amundi Eureka Sviluppo USA 2018”. La durata del Fondo è fissata al 31/12/2050 salvo proroga da assumersi con deliberazione almeno 2 anni prima della scadenza. La dimensione del Fondo è compresa tra un minimo di 3 milioni di quote ed un massimo di 200 milioni quote (orientativamente compreso tra 15 milioni di euro e 1 miliardo di euro). Amundi SGR S.p.A. (di seguito “SGR”) appartenente al Gruppo Crédit Agricole - iscritta al n. 251 dell’albo delle SGR, con sede in Milano, Piazza Cavour 2. Il sito Internet della SGR è: www.amundi.com/ita State Street Bank S.p.A. (di seguito “Banca Depositaria”), con sede legale in Milano, Via Ferrante Aporti, 10; iscritta al n. 5461 dell’albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia. Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati rappresentativi delle quote del Fondo sono svolte dalla Banca Depositaria per il tramite dell’Ufficio Controlli Banca Depositaria dislocato presso la sede di Via Nizza 262/57 – Palazzo Lingotto – Torino. Le funzioni di consegna e ritiro dei Ed. gennaio 2014 Periodicità di calcolo del valore della quota e quotidiano di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle modifiche regolamentari Soggetto Garante certificati sono invece svolte dalla Banca Depositaria per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la Filiale di Milano – Corso di Porta Nuova 7. I prospetti contabili del Fondo sono disponibili presso la sede legale della Banca Depositaria. Il valore unitario della quota del Fondo è calcolato con cadenza settimanale, con riferimento a ciascun venerdì. Qualora tale giorno sia di chiusura delle Borse Valori Nazionali o della Borsa Euronext, di festività nazionali italiane o francesi, il calcolo verrà effettuato con riferimento al primo giorno lavorativo successivo. Il valore unitario della quota, espresso in Euro, è pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”. Sul medesimo quotidiano è pubblicato, mediante avviso, il contenuto di ogni modifica regolamentare. Amundi Finance S.A., appartenente al Gruppo Crédit Agricole, con sede in 90, Boulevard Pasteur 75015 Parigi (Francia), iscritta al registro camerale delle società di Parigi al n. PARIS B 421304601. La Società, autorizzata in qualità di Istituto di credito dal Comitato degli Istituti di Credito e delle Imprese di Investimento (Banque de France), è soggetta al controllo della Commission Bancaire. 2 di 17 B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di Funzionamento. 1. POLITICA D’INVESTIMENTO DEL FONDO 1. E’ un Fondo strutturato il cui obiettivo di gestione, in assenza di variazioni del regime fiscale applicabile al Fondo, è permettere ai partecipanti di beneficiare di una Performance stabilita in base al verificarsi di determinate condizioni relative all’andamento dell’indice Russell 2000 (Indice). In caso di cambiamento del regime fiscale applicabile al Fondo, gli obiettivi dello stesso verranno rideterminati e comunicati ai partecipanti. Per una descrizione più dettagliata della Formula, si veda l’art. 2 del presente Regolamento. 2. Il patrimonio del Fondo potrà essere investito in proporzioni flessibili in funzione delle aspettative sulla dinamica dei mercati finanziari e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Il patrimonio del Fondo potrà essere investito fino al 100% in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria di emittenti governativi e societari appartenenti ai Paesi dell’OCSE, con rating pari all’investment grade, nonché in depositi bancari fino al 20%. Il Fondo può altresì investire in azioni senza alcun vincolo in ordine all’area geografica, alla categoria di emittente, al settore di attività e alla valuta di denominazione, fino al 100% delle proprie attività. Il patrimonio del Fondo potrà altresì essere investito in parti di OICR armonizzati e non armonizzati a condizione che la politica d’investimento dagli stessi attuata risulti compatibile con quella del Fondo stesso. Al fine di conseguire l’obiettivo di gestione, il Fondo investe, altresì, in strumenti finanziari derivati, anche OTC, stipulati con una o più controparti di elevato standing che prevedono lo scambio dei flussi monetari derivanti dalle diverse componenti del portafoglio di cui ai precedenti paragrafi, al netto dei costi addebitabili al Fondo, con la partecipazione ai rendimenti del mercato come descritta al precedente comma 1. 3. Lo stile di gestione è finalizzato al conseguimento dell’obiettivo di gestione espresso dalla Formula. 4. Al termine del periodo di validità della Formula, il portafoglio del Fondo sarà costituito, in via esclusiva, da strumenti finanziari di natura monetaria, da depositi bancari e da liquidità. 5. Il patrimonio del Fondo potrà essere investito, nei limiti previsti dalla normativa vigente e in conformità alla specifica politica di investimento sopra descritta, nei seguenti strumenti: strumenti finanziari di cui all’art.1, comma 2, lett. a) e b) del TUF quotati in mercati regolamentati; strumenti finanziari del mercato monetario di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) del TUF non quotati; strumenti finanziari derivati quotati che abbiano ad oggetto attività in cui il Fondo può investire, indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute; strumenti finanziari derivati di cui all’art. 1, comma 2, lett. h), del TUF (“derivati creditizi”) quotati; strumenti finanziari derivati non quotati (“strumenti derivati OTC”); strumenti finanziari di cui all’art.1, comma 2, lett. a) e b) del TUF diversi da quelli indicati nel primo alinea; parti di OICR armonizzati; parti di OICR non armonizzati aperti; depositi bancari presso banche aventi sede in uno Stato membro dell'UE o appartenente al "Gruppo dei dieci" (G-10). Gli investimenti, coerentemente con lo specifico indirizzo del Fondo, sono disposti nel rispetto dei divieti e dei limiti indicati per i fondi aperti armonizzati dal Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio adottato dalla Banca d’Italia. Il patrimonio del Fondo può essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno Stato dell’UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all’OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell’UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% del totale delle attività del Fondo. Nella selezione degli investimenti denominati in valuta diversa dall’Euro viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell’elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio. Il rischio di cambio non sarà oggetto di copertura sistematica. La SGR ha la facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio e tecniche negoziali aventi ad oggetto strumenti finanziari, finalizzate ad una buona gestione del Fondo. Resta comunque ferma la possibilità di detenere transitoriamente una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà da parte del gestore di assumere, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela degli interessi dei partecipanti. La SGR ha, inoltre, facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati – nei limiti e alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza – con finalità di: copertura dei rischi presenti nel portafoglio del Fondo; buona gestione del Fondo: arbitraggio (per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati e il loro sottostante), efficienza del processo di investimento (minori costi di intermediazione, rapidità di esecuzione), gestione del credito d’imposta; investimento, al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato. L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati, in relazione a tutte le finalità sopra indicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. La valuta di denominazione del Fondo è l’Euro. La SGR si impegna a rendere note all’investitore, tramite la relazione semestrale nonché il rendiconto, le scelte generali d’investimento effettuate e le ragioni a queste sottostanti. Ai sensi del presente Regolamento per mercati regolamentati si intendono, oltre quelli iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 63, comma 2 o nell’apposita sezione prevista dall’articolo 67, comma 1 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo dell’Assogestioni e pubblicata nel sito Internet 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 4 di 17 dell’associazione stessa, dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale nonché Taiwan. 1.1. LIMITI ALLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE Fermi restando i limiti e i divieti previsti dalla normativa vigente, è escluso l’investimento in azioni, warrant e diritti di opzione – ove non quotati e non destinati alla quotazione - emessi o collocati da società del Gruppo di appartenenza della SGR o da soci della medesima SGR. Il Fondo può negoziare strumenti finanziari con altri patrimoni gestiti dalla SGR. L’operazione di negoziazione, che deve essere preventivamente autorizzata sulla base di un’apposita procedura interna, è consentita solamente qualora la negoziazione risulti compatibile con gli obiettivi di investimento dei Fondi, conforme a decisioni di investimento e strategie preventivamente adottate, conveniente per tutti i Fondi coinvolti ed effettuata nel rispetto del principio della c.d “best execution”. Tali operazioni sono oggetto di specifiche attività di controllo. Il Fondo può altresì acquistare titoli di società finanziate da società del Gruppo di appartenenza della medesima SGR. Il patrimonio del Fondo può essere, inoltre, investito in parti di altri organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) promossi o gestiti dalla SGR o da altre SGR del Gruppo (OICR collegati) o da altre società agli stessi legati tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta. 2. FORMULA La Formula determina il valore finale della quota alla data del 14 dicembre 2018 (Scadenza della Formula) in assenza di variazioni del regime fiscale applicabile al Fondo (Valore della Quota Garantito). Tale valore è dato dalla capitalizzazione dei seguenti elementi: il valore della quota iniziale riferito al giorno in cui avviene la sottoscrizione, pari a euro 5 (Valore della Quota Iniziale) e una Performance stabilita in base al verificarsi di determinate condizioni relative all’andamento dell’Indice. Indice Ticker Russell 2000 RTY Index Descrizione Indice di mercato rappresentativo delle 2000 imprese americane di tipo small cap presenti nell’indice Russell 3000. Valuta dell’Indice: USD L’Indice si intende nella versione price index che non tiene conto della ricapitalizzazione dei dividendi. Valore della Quota Garantito = Valore della Quota Iniziale · (100% + Performance) Definizioni “Prezzo di Riferimento Iniziale” – la media dei prezzi di chiusura dell’Indice rilevati alle date del 2, 3, 4, 5 e 9 ottobre 2012. “Prezzo di Riferimento Finale” – la media dei prezzi di chiusura dell’Indice rilevati alle date del 26, 27, 28, 29 e 30 novembre 2018. Qualora a tali date non sia disponibile un prezzo di chiusura sarà considerato il prezzo di chiusura rilevato nel primo giorno lavorativo successivo in cui l’Indice viene quotato. 5 di 17 Rendimento dell’Indice = (Prezzo di Riferimento Finale – Prezzo di Riferimento Iniziale) / Prezzo di Riferimento Iniziale MaxPerf%= 41% CASO 1 Se il Prezzo di Riferimento Finale è superiore o uguale al 70% del Prezzo di Riferimento Iniziale, allora: a) qualora il Rendimento dell’Indice sia positivo o uguale a 0, la Performance è pari al Rendimento dell’Indice e comunque non superiore a MaxPerf% Performance = Min {MaxPerf%; Rendimento dell’Indice} b) qualora il Rendimento dell’Indice sia negativo, la Performance è pari a 0. (Valore della Quota Garantito pari al Valore della Quota Iniziale) Performance = 0 CASO 2 Se il Prezzo di Riferimento Finale è inferiore al 70% del Prezzo di Riferimento Iniziale allora : la Performance è NEGATIVA e pari alla differenza tra il Rendimento dell’Indice e (70% 100%). Performance = Rendimento dell’Indice - (70% - 100%) < 0 Con riferimento allo caso 2 il Valore della Quota Garantito è inferiore al Valore della Quota Iniziale. La tabella di seguito riportata descrive un esempio di calcolo della Formula: CASO 1 Il Prezzo di Riferimento Finale è superiore o uguale al 70% del Prezzo di Riferimento Iniziale : a) Ipotesi: Rendimento dell’Indice ≥ 0 Prezzo di Riferimento Iniziale 100 Prezzo di Riferimento Finale 128,12 MaxPerf% 41% Rendimento dell’Indice = 128,12 – 100 = 28,12% ≥ 0 Performance = 28,12% < 41% Valore della Quota Garantito = 5 * (100% + 28,12%) = 6,406 b) Ipotesi: Rendimento dell’Indice < 0 Prezzo di Riferimento Iniziale 100 Prezzo di Riferimento Finale 88 Rendimento dell’Indice = 88 – 100 = -12% < 0 Performance = 0 Valore della Quota Garantito= 5 * (100% + 0%) = 5 6 di 17 CASO 2 Il Prezzo di Riferimento a Scadenza è inferiore al 70% del Prezzo Medio di Riferimento Iniziale: Ipotesi: Rendimento dell’Indice < -30% Prezzo di Riferimento Iniziale 100 Prezzo di Riferimento Finale 65 Rendimento dell’Indice = 65 – 100 = -35% Performance NEGATIVA = (-35% + 30%) = - 5% < 0 Valore della Quota Garantito = 5 * (100% + [-5%]) = 5 * (100% - 5%) = 4,75 3. GARANZIA 1. La Garanzia consiste nell’obbligo assunto dal Soggetto Garante, a prima richiesta scritta della SGR, ogni e qualsiasi eccezione rimossa, di versare al Fondo, in un giorno predefinito, una determinata somma di denaro al fine di ottenere il Valore della Quota Garantito, secondo le modalità, le condizioni ed i limiti di seguito previsti. 2. Il Valore della Quota Garantito, esclusivamente per le quote il cui rimborso è richiesto alla Scadenza della Formula, é pari al valore della quota determinato secondo l’applicazione della Formula. Con riferimento ai casi 1. a) e 1. b) di cui al precedente articolo 2, il Valore della Quota Garantito è almeno pari al Valore della Quota Iniziale a cui avvengono le sottoscrizioni, pari a Euro 5 (garanzia sul 100% del capitale). Invece con riferimento al caso 2 di cui al precedente articolo 2, il Valore della Quota Garantito è inferiore al Valore della Quota Iniziale a cui avvengono le sottoscrizioni, pari a Euro 5. 3. Le richieste di rimborso, anche relative al giorno in cui il valore della quota è garantito, dovranno essere presentate nei termini e con le modalità stabilite dal presente Regolamento all’art. 6.3 della Parte B. 4. I rimborsi richiesti con riferimento a date diverse dalla data di Scadenza della Formula, sono regolati sulla base dei valori di mercato del giorno di riferimento, tenuto conto delle commissioni di rimborso di cui all’art. 5.1. 5. La prestazione della Garanzia dipende, in via esclusiva, dalla solvibilità del Garante e dalla capacità dello stesso di onorare l’obbligo assunto, fermo restando quanto previsto al successivo comma 6. La SGR non assume alcun obbligo in termini di garanzia di rendimento o di restituzione del capitale investito. 6. La Garanzia non opererà nell’ipotesi di mutamenti del quadro legislativo tali da impedire alla SGR di svolgere l’attività di cui agli artt. 33 e 36 del D.Lgs. 58/98 ed al Garante di prestare la Garanzia ai sensi dell’art. 15-bis del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 228/99 e del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio adottato dalla Banca d’Italia. Parimenti la Garanzia non opererà nell’ipotesi in cui si dovessero verificare eventi bellici di portata tale da coinvolgere la nazione italiana e tali da determinare l’impossibilità per la SGR di svolgere l’attività svolta ai sensi del presente Regolamento. Non sono fattispecie idonee ad escludere l’applicazione della garanzia eventuali sospensioni o interruzioni temporanee delle linee telematiche e/o delle telecomunicazioni e/o della produzione, erogazione o distribuzione di fonti di energia. Mutamenti della normativa fiscale applicabile non sono ricompresi nella garanzia. Nel caso in cui tali mutamenti avessero impatti sul Valore della Quota Garantito, la SGR si impegna a rendere noto ai sottoscrittori le conseguenze per i medesimi e per il Fondo. 7. La SGR si riserva in ogni momento la facoltà di stipulare ulteriori contratti di Garanzia che comporteranno un’apposita modifica del presente Regolamento. 7 di 17 4. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITA’ DI RIPARTIZIONE. Il Fondo di cui al presente Regolamento, è del tipo ad accumulazione. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo. 5. SPESE ED ONERI A CARICO DEI PARTECIPANTI E DEL FONDO 5.1 SPESE A CARICO DEI SINGOLI PARTECIPANTI 1. La SGR ha il diritto di prelevare: - un diritto fisso pari a 5 euro su ogni versamento in unica soluzione; - una commissione di rimborso da applicare sul controvalore delle quote da rimborsare determinato sulla base del valore unitario della quota iniziale, parzialmente riaccreditata al Fondo, secondo le seguenti modalità: Intervallo Dall’avvio del fondo al 3 ottobre 2013) Dal 4 ottobre 2013 al 9 ottobre 2014 Dal 10 ottobre 2014 all’8 ottobre 2015 Dal 9 ottobre 2015 al 6 ottobre 2016 Dal 7 ottobre 2016 al 28 settembre 2017 Dal 29 settembre 2017 alla data di Scadenza della Formula (esclusa) Successivamente alla Scadenza della Formula (inclusa) - Commissione di rimborso 5,50% 4,50% 3,50% 2,50% 1,50% Quota riaccreditata al Fondo 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0% 0% le imposte e tasse eventualmente dovute in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione, alle comunicazioni di conferma dell’investimento e del disinvestimento. 2. E’ previsto un diritto fisso pari a 25,00 Euro in favore della Banca Depositaria, per l’emissione del certificato rappresentativo delle quote (prevista esclusivamente per un controvalore minimo di 100 quote), per la sua conversione, nonché per il suo frazionamento o raggruppamento. E’ inoltre previsto il rimborso, limitatamente agli effettivi esborsi di tutte le spese di spedizione, postali e di corrispondenza, sostenute per l’invio dei certificati di partecipazione al domicilio del partecipante, quando questi lo richieda, la cui misura è indicata di volta in volta al partecipante medesimo. E’ altresì previsto il rimborso, limitatamente agli effettivi esborsi di tutte le spese di spedizione, postali e di corrispondenza, sostenute per l’invio degli assegni emessi a fronte della richiesta di rimborso delle quote, la cui misura è indicata di volta in volta al partecipante medesimo. 5.2 SPESE A CARICO DEL FONDO 1. Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da: a) una provvigione unica, secondo quanto di seguito riportato, su base annuale comprensiva di tutti i costi a carico del Fondo ad eccezione di quelli sotto indicati. Tale commissione è calcolata settimanalmente sul valore iniziale della quota moltiplicato per il numero delle quote in circolazione al momento del calcolo e prelevata trimestralmente dalle disponibilità di quest’ultimo nel primo giorno lavorativo di ogni mese successivo al trimestre di calcolo. 8 di 17 Intervallo Dall’avvio del Fondo alla data di Scadenza della Formula Successivamente alla Scadenza della Formula Provvigione Unica 2,00% 0,50% La SGR si riserva la facoltà di applicare la Provvigione Unica in misura ridotta rispetto alle aliquote sopra indicate; questo al fine di compensare eventuali oneri supplementari a carico del Fondo legati (i) alla impossibilità di determinare – prima del termine del Periodo di Raccolta - l’esatto ammontare delle operazioni in derivati necessarie ad assicurare la Perfomance e/o (ii) a situazioni in cui le richieste di rimborso, per la loro entità e tenuto conto della situazione di mercato, richiederebbero smobilizzi tali da arrecare pregiudizio all’interesse dei partecipanti del Fondo. L’esatta incidenza di tale provvigione sarà riportata nei documenti contabili periodici. b) gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni. 2. Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi. 3. Sul fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli OICR collegati acquisiti e, dal compenso riconosciuto alla SGR, è dedotta la remunerazione complessiva che il gestore dei fondi collegati percepisce. 6. SOTTOSCRIZIONE, OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI E RIMBORSO 6.1 PERIODO DI RACCOLTA E AMMONTARE DEL FONDO 1. La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire esclusivamente durante il periodo 2. di raccolta al pubblico (Periodo di Raccolta). Il Periodo di Raccolta iniziale decorre dal 27 agosto 2012 e si conclude il 27 settembre 2012. Il Periodo di Raccolta potrà avere una durata inferiore in caso di raggiungimento anticipato della dimensione massima del Fondo o a seguito di decisione della SGR. Durante tale periodo, i soggetti incaricati del collocamento raccolgono le richieste di partecipazione, le quali saranno valorizzate alla data di avvio di operatività del Fondo, con valore della quota pari a euro 5. L’obbligo dei collocatori di inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, rende possibile la sottoscrizione presso i predetti entro il 26 settembre 2012. La SGR comunicherà l’eventuale prolungamento, chiusura anticipata o riapertura del Periodo di Raccolta mediante apposita pubblicazione sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”. La SGR si riserva la facoltà di incrementare le dimensioni del Fondo indicate nella Parte A) Scheda Identificativa del Prodotto. 6.2 SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE 1. Salvo quanto previsto all’articolo I delle Modalità di Funzionamento del presente Regolamento, alla sottoscrizione delle quote del Fondo si applica la seguente disciplina. 2. La sottoscrizione delle quote del Fondo si attua con le modalità di partecipazione descritte nel presente articolo. L’importo minimo previsto per ciascuna sottoscrizione è di 250,00 Euro. 3. La sottoscrizione delle quote di partecipazione si realizza tramite: compilazione e sottoscrizione di un apposito modulo, predisposto dalla SGR, contenente l’indicazione delle generalità del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari del Fondo che si intende sottoscrivere, dell’importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese) espresso in cifre o successivamente 9 di 17 determinabile qualora l’importo derivi dal rimborso di altri prodotti finanziari (di cui al modulo da allegare alla domanda di sottoscrizione), della divisa di denominazione del versamento, del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi ai conti del Fondo. La domanda di partecipazione può essere redatta in forma libera, se raccolta nell’ambito dell’offerta agli investitori professionali di cui all’art. 30, comma 2, del D.Lgs 58/98. Tale modulo è inoltrato alla SGR, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati del collocamento. Le domande di partecipazione convenzionalmente si considerano ricevute se pervenute alla SGR entro le ore 15.30. Qualora il Fondo raggiunga, prima del termine del Periodo di Raccolta, l’ammontare massimo di quote, indicato nella Scheda Identificativa, la SGR si riserva la facoltà di accettare le ulteriori sottoscrizioni eventualmente raccolte dai collocatori prima che gli stessi siano informati del raggiungimento del predetto limite. versamento del corrispettivo alla SGR mediante: a) bonifico bancario a favore di “Amundi SGR S.p.A. – fondo Amundi Eureka Sviluppo USA 2018”. Per le sottoscrizioni presso gli sportelli bancari incaricati del collocamento si può provvedere alla copertura del bonifico anche a mezzo contanti ovvero addebito in conto corrente; b) bonifico bancario a favore del conto intestato al soggetto collocatore; in caso di contestuale sottoscrizione di più fondi per il tramite di un soggetto collocatore, il sottoscrittore potrà disporre un unico bonifico di ammontare pari alla somma dei corrispettivi delle singole sottoscrizioni; c) assegno bancario o circolare non trasferibile salvo buon fine all’ordine di “Amundi SGR S.p.A. – fondo Amundi Eureka Sviluppo USA 2018”; d) assegno bancario o circolare non trasferibile salvo buon fine all’ordine del soggetto collocatore; in caso di contestuale sottoscrizione di più fondi per il tramite di un soggetto collocatore, il sottoscrittore potrà versare un unico assegno intestato allo stesso di ammontare pari alla somma dei corrispettivi delle singole sottoscrizioni. La SGR si impegna a trasmettere alla Banca Depositaria gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta indicati sul modulo di sottoscrizione. 4. La domanda di sottoscrizione è inefficace e la SGR la respinge ove essa sia incompleta, alterata o comunque non conforme a quanto previsto nel presente Regolamento. 5. Qualora allo scadere del termine del Periodo di Raccolta di cui al precedente paragrafo 6.1, il Fondo risulti sottoscritto per un numero di quote inferiore a quello indicato nella Scheda Identificativa, la SGR comunica, mediante apposita pubblicazione sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” ai Partecipanti l’abbandono del progetto. 6.3 RIMBORSO DELLE QUOTE 1. Salvo quanto previsto all’articolo VI delle Modalità di Funzionamento del presente Regolamento al rimborso delle quote si applica la seguente disciplina. 2. La richiesta di rimborso, con allegati i relativi certificati di partecipazione, qualora le quote non siano incluse nel certificato cumulativo depositato presso la Banca Depositaria, deve avvenire mediante domanda scritta, sottoscritta dall’avente diritto, inviata alla SGR per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento o spedita direttamente a mezzo raccomandata A.R., oppure presentata dal sottoscrittore presso la sede della SGR. 3. Il rimborso, al netto della commissione applicabile ai sensi del paragrafo 5.1, comma 1, può avvenire: per contanti; a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato al richiedente; 10 di 17 a mezzo accredito a favore di società terze - pur non appartenenti al Gruppo - per prodotti/servizi collocati da società partecipate anche indirettamente dalla SGR o dalla capogruppo della SGR, o da società con le quali la SGR o la capogruppo della SGR intrattengano rapporti di natura commerciale, limitatamente alle quote collocate direttamente per il tramite di queste; a mezzo assegno circolare o bancario emesso all’ordine del richiedente. Nel caso in cui il sottoscrittore richieda l’invio del mezzo di pagamento al recapito indicato nella domanda di rimborso, ciò avverrà a sue spese. 4. Le domande di rimborso, purché pervenute presso la SGR entro le ore 15.30, si considerano convenzionalmente ricevute: in giornata, se relative a: quote sottoscritte presso la sede della SGR e presentate o spedite direttamente alla SGR medesima; quote sottoscritte per il tramite di un soggetto collocatore e presentate, per l’inoltro alla SGR, al collocatore medesimo che vi provvede nel rispetto dell’art. I, comma 3, parte C del presente Regolamento; il primo giorno lavorativo successivo se relative a quote sottoscritte tramite un soggetto collocatore e presentate o spedite direttamente alla SGR. Esclusivamente in relazione alle domande di rimborso relative al giorno di Scadenza della Formula, è possibile inoltrare le richieste, nel mese precedente la predetta data con esplicito riferimento al giorno in cui il valore della quota è garantito. Il rimborso può avvenire unicamente in Euro. 5. Se la richiesta di rimborso è riferita a certificati detenuti dalla Banca Depositaria, ed in attesa del riscontro del buon fine del titolo di pagamento, l’erogazione dell’importo da rimborsare è sospesa, sino a che sia accertato il buon fine del titolo di pagamento ovvero sia decorso il termine previsto per la proroga della consegna materiale del certificato, secondo quanto previsto dall’art. II, comma 5 delle Modalità di Funzionamento del presente Regolamento. Durante il periodo di sospensione, le somme liquidate a favore del richiedente vengono depositate presso la Banca Depositaria in apposito conto vincolato intestato allo stesso, da liberarsi solo al verificarsi delle condizioni sopra descritte. 6.4 VALORE UNITARIO DELLA QUOTA Si prevede che in caso di errore nel calcolo del valore unitario delle quote del Fondo in misura non superiore allo 0,1% del valore corretto (“soglia di irrilevanza dell’errore”), una volta ricalcolato il valore corretto della quota, non è necessario porre in essere le attività indicate nella Parte C) Modalità di Funzionamento, art. V, comma 4. 7. DISPOSIZIONI TRANSITORIE Limitatamente alla prima valorizzazione a decorrere dalla data di inizio di operatività del Fondo, il valore della quota sarà pari a 5,00 Euro. 11 di 17 C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di Funzionamento. I. PARTECIPAZIONE AL FONDO 1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo. 2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione. 3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell’art.1411 c.c. – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l’orario previsto nel successivo punto 5. 4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l’importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota. 5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro l’orario indicato nella “parte B) Caratteristiche del Prodotto” del presente Regolamento, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante. 6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 58/98. 7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi. Nel caso di richieste di passaggio ad altro fondo o comparto (switch) il Regolamento delle due operazioni deve avvenire secondo le modalità indicate nella "parte B) Caratteristiche del Prodotto". 8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d’Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionali nel giorno di riferimento. 9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno. 10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell’avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce. 11. L’importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore. 12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento. 13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri, di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento. II. QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE 1. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, esclusivamente in forma nominativa. I certificati in forma al portatore sono stati emessi sino al 31 dicembre 2013. 2. La Banca Depositaria, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda Identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni. 3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all’atto della sottoscrizione sia successivamente - l’emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l’immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria con rubriche distinte per singoli partecipanti. E’ facoltà della Banca procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti. 4. A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione in forma nominativa dei certificati in circolazione emessi in forma al portatore, nonché il frazionamento o raggruppamento dei certificati emessi in forma nominativa. 5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all’avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento. III. ORGANI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI 1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza. 2. Nell’ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e della Banca Depositaria. 3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell’operatività del Fondo. IV. SPESE A CARICO DELLA SGR 1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei partecipanti. 13 di 17 V. VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE 1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda Identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta. 2. Il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota ne sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione. 3. Al cessare di tali situazioni il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota determina il valore unitario della quota e la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione. 4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR: a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l’importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all’emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell’ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti; b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un’idonea informativa dell’accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l’entità dell’errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell’evento nel rendiconto di gestione del Fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa. VI. RIMBORSO DELLE QUOTE 1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo. 2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare - se emessi - deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento. 3. La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene: la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento; le generalità del richiedente; il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare; il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell’importo da rimborsare; in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso; gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente. 4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori - anche ai sensi dell’art.1411 c.c. - ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo 14 di 17 successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l’orario previsto nel successivo punto 5. 5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro l'orario indicato nella parte B) (“Caratteristiche del Prodotto”) del presente Regolamento. 6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l’ammontare dell’importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell’importo disponibile. 7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, nella parte B (“Caratteristiche del Prodotto”) è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro fondo/comparto (switch) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie. 8. La SGR provvede, tramite la Banca Depositaria, al pagamento dell’importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso. 9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all’andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso. 10. L’estinzione dell’obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell’avente diritto. VII. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO 1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. 2. L’efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche oltre che pubblicate sono comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell’entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati. 3. La sostituzione del Soggetto Garante non comporta aggravi nei confronti dei partecipanti e avviene senza soluzione di continuità con riferimento alla garanzia prestata, pertanto l’efficacia della revoca o della rinuncia dell’incarico è sospesa sino a che: un altro soggetto, in possesso dei requisiti di legge, accetti l’incarico in sostituzione del soggetto garante precedente; la conseguente modifica regolamentare sia approvata dalla Banca d’Italia. 4. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti. 5. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell’interesse dei partecipanti. 15 di 17 6. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta. VIII. LIQUIDAZIONE DEL FONDO 1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda Identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data: in caso di scioglimento della SGR; in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all’attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un’efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi. 2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall’organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l’Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione. 3. Dell’avvenuta delibera viene informato l’Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità: a) l’annuncio dell’avvenuta delibera di liquidazione del Fondo, deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l’emissione e il rimborso delle quote; b) la SGR provvede a liquidare l’attivo del Fondo nell’interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell’organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall’organo amministrativo e portato a conoscenza dell’Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono; c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli Amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l’ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione; d) la Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione; e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, la Banca Depositaria nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l’indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese; f) la Banca Depositaria, su istruzioni della SGR provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione; g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso la Banca Depositaria in un conto intestato alla SGR con l’indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell’avente diritto ovvero il numero di serie; h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lettera g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lettera e); 16 di 17 i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse. 17 di 17