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“LE INIZIATIVE LEGISLATIVE E IL MOBBING” - Rocchina STAIANO
1. Le iniziative legislative in Italia sul mobbing nella XIII E XIV Legislatura.
I “primi” progetti di legge sul mobbing sono stati presentati nella XIII Legislatura1 e possono essere
distinti in due gruppi a seconda della ratio che seguono: il primo gruppo è costituito dalle proposte
nn. 18132, 66673 e 72354 che prevedono l’applicazione di sanzioni penali nei confronti del mobber;
invece, il secondo, dagli altri progetti5, i quali sono orientati verso una tutela di tipo privatistico.
Prima della conclusione della XIII Legislatura, i progetti di legge nn.1813 e 6667 e il disegno di
legge n.6410, sono stati assegnati all’esame dell’XI Commissione Permanente (Lavoro pubblico e
privato) della Camera6 che ha iniziato, nel marzo 2000, solamente la discussione.
Invece, nell’attuale Legislatura (cioè la XIV) giacciono in Parlamento ben tredici iniziative
legislative7, le quali ad eccezione del disegno di legge n.12908, sono accomunati da una serie di
1
Sul punto cfr. R. STAIANO, Le prospettive legislative sul fenomeno mobbing in Italia, a cura di (BOTTA, LONGOBARDO,
STAIANO e ZINGAROPOLI), Mobbing, stress e diritti violati, ESI, Napoli, 2003, p. 163.
2
Proposta di legge n.1813, presentata il 9 luglio 1996, di iniziativa dei Deputati Cicu ed Altri (Forza Italia) “Norme
per la repressione del terrorismo psicologico nei luoghi di lavoro”.
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Proposta di legge n.6667, presentata il 5 gennaio 2000, di iniziativa del Deputato Fiori (All. Naz.) “Disposizioni per
la tutela della persona da violenze morali e persecuzioni psicologiche”.
4
Proposta di legge n.7235, presentata il 26 luglio 2000, di iniziativa dei Deputati Volontà ed Altri (Misto-CDU)
“Disposizioni per la tutela dei lavoratori nell’ambito dei rapporti di lavoro”.
5
Mi riferisco a: disegno di legge n.4265, presentato il 13 ottobre 1999, di iniziativa dei Senatori Tapparo ed Altri
(Dem. Sin.) “Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell’ambito dell’attività
lavorativa”; disegno di legge n.4313, presentato il 2 novembre 1999, di iniziativa del Senatore De Luca (Verdi-Ulivo)
“Disposizioni a tutela dei lavoratori e delle lavoratrici dalla violenza psicologica”; disegno di legge n.4512, presentato
il 2 marzo 2000, di iniziativa dei Senatori Tomassini ed Altri (Forza Italia) “Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla
violenza o dalla persecuzione psicologica”; disegno di legge n.6410, presentato il 30 settembre 1999, di iniziativa dei
Senatori Benvenuto ed Altri (Dem. Sin. Comunisti) “Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla violenza e dalla
persecuzione psicologica” e proposta di legge n.4802, presentata il 25 settembre 2000, di iniziativa del Senatore
Magnalbò (All. Naz.) “Norme per contrastare il fenomeno del mobbing”.
6
L’XI Commissione ha, inoltre, acquisito anche pareri di associazioni sindacali di lavoratori e di datori di lavoro. In
questo contesto, a mio parere, va segnalata la relazione della Confindustria, presentata il 13 settembre 2000, la quale si è
espressa in maniera molto negativa sulle proposte allora in discussione; affermando che un intervento legislativo in
materia non avrebbe fatto altro che “avere come unico effetto quello di determinare una burocratizzazione e un
irrigidimento dei meccanismi decisionali all’interno dell’impresa, una comprensione, se non vanificazione dell’esercizio
del potere direttivo e/o organizzativo del datore di lavoro, lasciando esclusivamente spazio ad interventi di mera
strumentalizzazione da parte di coloro che, pur non essendo vittime di un sistema che li pone al di sotto dei loro meriti,
tentino, attraverso queste discipline, di ottenere risultati e/o riconoscimenti non corrispondenti alla propria
responsabilità”.
7
Alcuni progetti di legge dell’attuale Legislatura, in particolare i nn. 122, 266, 422, 870, 924, 986, 1242, 1280 e 1290,
sono stati assegnati il 16 aprile 2002 alla 11° Commissione Lavoro e previdenza sociale e discussi congiuntamente nella
seduta n.79 del 29 maggio 2002. Per un’analisi dettagliata ed approfondita dei singoli progetti di legge sul mobbing
attualmente giacenti in Parlamento v.: R. STAIANO, Violenza psicologica: non c’è legge, ma proliferano le proposte, in
Concertando, 2002, n.34, p.4 e R. STAIANO, Le prospettive legislative sul fenomeno mobbing in Italia, a cura di
(BOTTA, LONGOBARDO, STAIANO e ZINGAROPOLI), Mobbing, stress e diritti violati, ESI, Napoli, 2003, p. 158.
comuni denominatori: considerare il mobbing solo sotto il profilo civile, vale a dire come un illecito
civile; individuare il campo di azione del provvedimento; definire in maniera puntuale il concetto di
violenze morali e persecuzioni psicologiche che abbraccia forme di mobbing orizzontale, verticale o
tra pari; prevedere “precise” responsabilità disciplinari nei confronti del mobber e di chi denuncia
fatti che risultino inesistenti per ottenere vantaggi per se o per gli altri; dare adeguate azioni di
tutela con la possibilità per il lavoratore di scegliere o le procedure di conciliazione previste dai
contratti collettivi oppure il ricorso al giudice del lavoro; ripristinare le situazioni professionali
colpite dalle azioni di mobbing e il loro risarcimento; dichiarare la nullità o l’annullabilità di tutti
quegli atti e provvedimento che possono condizionare il lavoratore colpito da mobbing ed, infine,
prevedere la pubblicità nell’azienda dei provvedimenti di condanna assunti dal giudice; attribuire ai
datori di lavoro, alle rispettive rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ed, in alcuni casi anche ai
rappresentati dei lavoratori per la sicurezza (RLS) le azioni di prevenzione e di informazione che
vanno attuate per prevenire e controllare il mobbing ed i suoi effetti.
2. Il mobbing e le iniziative legislative dell’attuale legislatura.
Nella XV legislatura, è stata presentata al Senato, il 1° novembre 2006, il disegno di legge n. 584 di
Ripamonti, in tema di mobbing.
La presente legge stabilisce i principi fondamentali per la tutela di lavoratori e lavoratrici contro la
violenza o la persecuzione psicologica nell’ambito dell’attività lavorativa. Considerando: a)
violenza o persecuzione psicologica nell’ambito dell’attività lavorativa: atti, atteggiamenti o
comportamenti ripetuti nel tempo in modo sistematico o abituale adottati dal datore di lavoro, dal
committente, dall’utilizzatore ai sensi dell’art. 20 D. Lgs. 276/2003, da superiori, ovvero da colleghi
di pari grado o di grado inferiore che portano ad un degrado delle condizioni di lavoro idoneo a
compromettere la salute o la professionalità o la dignità della lavoratrice e del lavoratore; b)
diagnosi di sindrome correlata: diagnosi che, in base al protocollo di cui all’allegato I, soddisfa le
seguenti condizioni: riscontro di un’anamnesi positiva per violenza o persecuzione psicologica,
Il disegno di legge n.1290, di iniziativa del Senatore Eufemi (UDC: CCD-CDU-DE), intitolato “Norme generali
contro la violenza psicologica” contiene tre elementi di novità.
Innanzitutto, agli autori dei comportamenti illeciti è riconosciuta una responsabilità penale e, quindi, vi è la previsione
del mobbing come reato.
In secondo luogo, vi è la presa in considerazione di una fattispecie di mobbing, poco diffusa in Italia, che è perpetrata da
chiunque, trovandosi in posizione lavorativa gerarchicamente sottordinata, eserciti violenza psicologica su taluno dei
lavoratori gerarchicamente sopraordinati.
Invece, il terzo elemento di novità è il mobbing esterno, che si ha quando un’organizzazione partitica o sindacale adotti
“strategie con lo scopo di provocare trasferimenti o dimissioni o licenziamenti di uno o più lavoratori, ovvero altre
misure amministrative pregiudizievoli nei loro confronti, per esercitare potere ingiustificato tra il personale interessato”.
Cfr. R. STAIANO, Le prospettive legislative sul fenomeno mobbing in Italia, a cura di (BOTTA, LONGOBARDO, STAIANO
e ZINGAROPOLI), Mobbing, stress e diritti violati, ESI, Napoli, 2003, p. 175.
8
accertamento di disturbi fisici o psicopatologici o psicosomatici o del comportamento, diagnosticati
secondo le indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità, l’essere tali disturbi conseguenza
della violenza o persecuzione psicologica nell’ambito dell’attività lavorativa, anche in presenza di
patologie preesistenti.
Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutte le tipologie di lavoro, pubblico e
privato, indipendentemente dalla loro natura, nonché dalla mansione svolta e dalla qualifica
ricoperta.
Qualora la presente legge non rechi disposizioni più specifiche, si applicano le disposizioni del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, in materia di tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori.
1. I datori di lavoro o i committenti, pubblici o privati, ovvero gli utilizzatori ai sensi dell’articolo
20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e le rappresentanze sindacali: a) valutano i
rischi relativi alle situazioni di violenza o persecuzione psicologica nell’ambito dell’attività
lavorativa, a norma dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni; b) adottano, in collaborazione con il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione e con il medico competente, previa consultazione del rappresentante per la
sicurezza, le misure organizzative e gestionali necessarie ai fini della prevenzione delle situazioni di
violenza morale o psichica in occasione di lavoro, ivi comprese apposite regole di comportamento,
tenendo conto anche dell’esigenza di promuovere condizioni di pari opportunità; ne richiedono
l’osservanza da parte dei singoli lavoratori e permettono ai lavoratori di verificarne l’applicazione
mediante il rappresentante per la sicurezza; c) in collaborazione con il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione e con il medico competente, previa consultazione del rappresentante per la
sicurezza, prendono appropriati provvedimenti nel caso di individuata situazione di violenza morale
o psichica in occasione di lavoro, al fine di garantirne la pronta cessazione; d) assicurano che
ciascun lavoratore e rappresentante per la sicurezza riceva una formazione specifica e adeguata in
ordine ai rischi relativi alle situazioni di violenza morale o psichica in occasione di lavoro e alle
misure adottate per la prevenzione delle predette situazioni.
I lavoratori osservano le misure organizzative e gestionali adottate dal datore di lavoro ai fini della
prevenzione delle Il rappresentante per la sicurezza: a) promuove l’elaborazione, l’individuazione e
l’attuazione delle misure di prevenzione delle situazioni di violenza o di persecuzione psicologica
nell’ambito dell’attività lavorativa; b) segnala immediatamente al datore di lavoro o ai committenti,
pubblici o privati, ovvero agli utilizzatori ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e alle rappresentanze sindacali, le presunte situazioni di violenza o
persecuzione psicologica nell’ambito dell’attività lavorativa individuate nel corso della sua attività
e, qualora ritenga che non siano stati presi provvedimenti idonei, informa i centri di cui all’articolo
3, se istituiti, e i servizi di prevenzione e protezione dell’Azienda unità sanitaria locale
territorialmente competente. situazioni di violenza o persecuzione psicologica nell’ambito
dell’attività lavorativa.