NOTIZIARIO DIPENDENTI PAGINA 3 Tlc e Internet Provider: scatta l’obbligo di segnalazione di “data breach” Pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 26 Aprile, il provvedimento emanato dal Garante per la Privacy – in attuazione della direttiva europea in materia di dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche – obbliga le società di comunicazione e gli internet provider a segnalare gli abusi sulla privacy e le violazioni dei propri database, a seguito di attacchi informatici o di eventi calamitosi per cui può verificarsi la perdita, la diffusione indebita o la distruzione dei dati. Autodenuncia in caso di violazioni: parte dalle TLC il nuovo obbligo di pubblicità che sarà esteso a tutti i titolari con il nuovo Regolamento Europeo Fissando gli adempimenti da osservare in caso di “data breach” l’Autorità stabilisce che è compito esclusivo dei fornitori dei servizi telefonici e di accesso ad internet comunicare eventuali violazioni di dati. L´obbligo deve essere adempiuto entro 24 ore dalla scoperta dell´evento. Per facilitare la comunicazione il Garante ha predisposto un apposito modello, disponibile sul suo sito (www.garanteprivacy.it). Oltre che all’Autorità – nei casi più gravi – dovrà essere informato entro tre giorni anche ciascun utente coinvolto, facendo riferimento a una serie di parametri fondamentali quali il grado di pregiudizio che la perdita o la distruzione dei dati può comportare (furto di identità, danno fisico, danno alla reputazione); l’"attualità" dei dati (dati più recenti possono rivelarsi più interessanti per i malintenzionati); la qualità (finanziari, sanitari, giudiziari etc.) e la quantità dei dati coinvolti. Nel caso in cui sia stato dimostrato l’utilizzo di misure di sicurezza e sistemi di cifratura e di anonimizzazione tali da rendere i dati inintelligibili non è obbligatoria la comunicazione agli utenti, anche se il Garante ha comunque la facoltà di imporla. Provider e società telefoniche sono tenute a tenere un inventario – costantemente aggiornato – delle violazioni subite al fine di consentire lo svolgimento delle attività di accertamento del Garante, compilato in modo da fornire informazioni precise in merito alle circostanze e alle conseguenze delle infrazioni subite e ai provvedimenti adottati. E’ prevista una multa che va da 25mila a 150mila euro per la mancata o ritardata comunicazione della violazione all’Autorità, mentre le sanzioni per l’omessa o mancata comunicazione agli utenti vanno dai 150 euro ai 1000 euro per ogni società, ente o persona interessata. Infine, la multa prevista per la mancata tenuta dell’inventario aggiornato partendo da un minimo di 20mila euro può arrivare sino ai 120mila euro. Fonte: Consulente legale informatico – Avv. Frediani Pentha servizi Integrati per le imprese PAG. 3