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Energia Elettrica
venerdì 27 maggio 2016
Quale sistema tariffario per l'auto elettrica?
Mobilità alternativa
Un'analisi dell'avvocato Emilio Sani, partner dello studio legale Macchi Di Cellere Gangemi, sui
diversi regimi tariffari per i diffirenti tipi di colonnine di ricarica per le auto elettriche - e per i diversi
scenari di diffusione della mobilità alternativa.
La disciplina della ricarica dei veicoli elettrici. Principi generali e struttura delle tariffe per
la ricarica
Alla luce della normativa comunitaria, le ricariche per veicoli elettrici si possono sostanzialmente
dividere in:
• Ricariche aperte al pubblico gestite in concorrenza in bassa tensione con connessione
dedicata;
• Ricariche private non accessibili al pubblico collegate all'utenza domestica in bassa tensione;
• Ricariche private non accessibili al pubblico per usi non domestici e ricariche private in edifici
residenziali separate rispetto all'utenza domestica
• Ricariche connesse a punti in media tensione.
Il regime tariffario per l'approvvigionamento di energia è diverso per ognuna di queste fattispecie.
Le ricariche aperte al pubblico in concorrenza
Chiunque può gestire una colonnina elettrica aperta al pubblica e destinata
all'approvvigionamento dei veicoli elettrici. Il trentesimo considerando della Direttiva 94/2014
stabilisce che “La creazione e il funzionamento di punti di ricarica dei veicoli elettrici dovrebbero
essere ispirati ai principi di un mercato concorrenziale con accesso aperto a tutte le parti interessate
nello sviluppo ovvero nell'esercizio delle infrastrutture di ricarica” e l'Articolo 4 comma 11 della stessa
direttiva stabilisce che gli operatori dei sistemi di distribuzione devono operare su base non
discriminatoria con qualsiasi persona che apra o gestisca punti di ricarica accessibili al pubblico.
Nonostante il gestore del servizio di ricarica aperto al pubblico poi a sua volta ritrasferisca ai terzi
l'energia elettrica acquistata sembra doversi individuare nel gestore della colonnina il cliente finale e il
titolare del dispacciamento in prelievo ai fini dell'acquisto di elettricità. Il gestore della colonnina (e
non l'automobilista che fa rifornimento in quella area di servizio) è infatti il soggetto al quale è
garantito il diritto di poter acquistare energia elettrica in concorrenza da ciascun fornitore nell'unione
dall'articolo 4 comma 8 della direttiva comunitaria 94/2014.
La ricarica aperta al pubblica in bassa tensione può usufruire di una tariffa diversa dalle tariffe
ordinarie per usi non domestici. Considerato che attualmente le colonnine sono sotto-utilizzate questa
tariffa è commisurata al consumo di energia e non prevede valori fissi. Qualora il tasso di utilizzo
delle colonnine aumenti nel futuro sarà presumibilmente più conveniente abbandonare questa tariffa
e utilizzare la tariffa ordinaria altri usi.
Per i punti di prelievo in media tensione di ricariche aperte al pubblico l'Autorità pe l'Energia
Elettrica il Gas e il Sistema Idrico ha invece escluso ogni differenziazione tariffaria per l'energia
destinata alla ricarica dei veicoli. Si tratta di fattispecie oggi non rilevante ma che potrebbe avere
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importanza nel prossimo futuro con il diffondersi di sistema di ricarica più potenti e veloci. La riforma
in via di approvazione (Articolo 3 comma 2 lett. b del Milleproroghe) del meccanismo di
remunerazione degli oneri, con parziale passaggio degli oneri di sistema dalla remunerazione in
funzione del consumo a quella fissa, potrà aumentare le difficoltà, in fase di avviamento, ai punti di
ricarica in media tensione. Questi, infatti, potrebbero (almeno in fase di start up) non avere volumi
sufficienti per ripagare le componenti fisse. Sarebbe quindi auspicabile che l'Autorità riconsiderasse
anche in media tensione la possibilità di tariffe dedicate ai punti di prelievo destinati in via esclusiva o
prevalente alla ricarica.
Mancano nella disciplina tariffaria misure di modulazione della domanda per favorire la ricarica in
momenti di domanda di elettricità ridotte, come potrebbero essere sconti sugli oneri di bolletta in
fasce orarie di maggiore domanda. La previsione di tali strumenti è da ritenersi perlomeno in
prospettiva necessaria ai sensi sia dei principi della direttiva 2012/27 (quarantacinquesimo
considerando), che del ventottesimo considerando della Direttiva 2014/94, che impongono di
incoraggiare attraverso strumento tariffari la ricarica in periodi non di punta.
La ricarica dell'utente con uso domestico e non domestico per uso proprio
L'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico con Deliberazione 654/2015 ha
disciplinato le tariffe da applicare all'energia destinata alle ricariche elettriche per uso proprio. Si
distinguono le seguenti categorie:
(i) uso domestico con consumi per ricarica inseriti all'interno della normale bolletta domestica.
Tale opzione non risulta conveniente sino a che vi sia in via transitoria una tariffa progressiva, che
prevede che più si consuma più aumentano i costi unitari dell'energia. Sarà invece conveniente
quando, in attuazione della riforma della bolletta domestica, sarà completamente superata la
progressività delle tariffe e vi sarà una struttura al contrario degressiva, perché gli oneri di
distribuzione saranno quantificati in misura fissa. Infatti, la extra-energia richiesta (in aggiunta ai
normali consumi domestici) per la ricarica sostanzialmente non pagherà quelle componenti degli
oneri di rete o di sistema che verranno prevista in misura fissa e non a consumo (oneri di
distribuzione e oneri di sistema in edifici non “prima casa”).
(ii) uso privato, ma con connessione diversa rispetto a quella domestica (edificio a uso non
residenziale o unità residenziale con connessione separata per la ricarica elettrica). Tale opzione
prevede un valore unitario costante degli oneri di rete e di sistema e quindi non sconta gli effetti
negativi della attuale progressività della tariffa domestica. A seguito delle disposizioni del
Milleproroghe (Articolo 3 comma 2) anche tale tariffa diventerà parzialmente degressiva perché una
parte ancora da determinarsi degli oneri di sistema verrà spostata dalla tariffa a consumo a quella
fissa. Anche a tale tariffa a regime potranno dunque riferirsi le considerazioni di cui al punto (i).
La autoproduzione da fonte rinnovabile
Infine va considerata la possibilità di alimentare i punti di ricarica attraverso sistemi di autoproduzione da fonte rinnovabile non solo per i punti di prelievo privati, ma anche per le infrastrutture
di ricarica pubblica, alla luce fra l'altro del fatto che il dispacciamento in prelievo è riferito al gestore
del servizio di ricarica pubblico e non al proprietario dell'autoveicolo.. Nonostante gli indubbi vantaggi
ambientali della integrazione fra mobilità elettrica e autoproduzione da fonte rinnovabile, le politiche
pubbliche di sostegno alle colonnine non stanno prevedendo specifiche forme di incentivazione in
proposito. Alla energia auto-consumata possono comunque applicarsi le agevolazioni previste dalla
disciplina vigente, in termini di esenzioni dal pagamento degli oneri (Articolo 24 DL 91/2014), ove ve
ne siano i presupposti. Chi installa sul tetto del proprio capannone o della propria abitazione un
impianto fotovoltaico (se non apre un punto di connessione specifico per la ricarica) potrà utilizzare
per la propria ricarica elettrica l'energia autoprodotta da fonte rinnovabile in esenzione dalla totalità o
quasi degli oneri.
Conclusioni
La disciplina tariffaria attuale è condizionata dallo scarso utilizzo delle colonnine e dal fatto che
gli impianti attuali hanno tempi di ricarica che impediscono la erogazione di grandi quantità di energia.
Le esigenze dovrebbero cambiare con la progressiva diffusione degli autoveicoli elettrici e
l'auspicabile futuro intenso utilizzo delle colonnine. In tale prospettiva infatti le tariffe fisse che oggi
sono sicuramente penalizzanti premieranno chi ha le colonnine più utilizzate e con maggiore capacità
di erogazione, perché gli importi fissi potranno essere ripagati più velocemente e una volta ripagati
tutto il consumo extra sarà guadagno. Rimarrà il problema dei punti di rifornimento non collocati in
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zone urbane o suburbane che potrebbero continuare anche in futuro a non avere un traffico tale da
sostenere le tariffe fisse e per le quali potrebbe dunque continuare ad essere opportuno un sistema
fondato su componenti variabili, o meglio ancora un sistema che stimoli la alimentazione di tali punti
attraverso impianti di autoproduzione da fonte rinnovabile.
Va poi considerato che il ventottesimo considerando della direttiva 2014/94 prevede che la
ricarica dovrebbe contribuire alla stabilità della rete elettrica. Auspicabilmente ad esito del
procedimento in corso da parte dell'Autorità per la riforma del dispacciamento e dei servizi alle reti di
trasmissione e distribuzione, i titolari di punti di ricarica dovrebbero poter rendere servizi per la
stabilità della rete elettrica ottenendone un ricavo, che potrebbe essere significativo e contribuire
dunque in modo sostanziale alla scelta a favore della mobilità elettrica.
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