Copyright © RIP Srl Energia Elettrica venerdì 27 maggio 2016 Quale sistema tariffario per l'auto elettrica? Mobilità alternativa Un'analisi dell'avvocato Emilio Sani, partner dello studio legale Macchi Di Cellere Gangemi, sui diversi regimi tariffari per i diffirenti tipi di colonnine di ricarica per le auto elettriche - e per i diversi scenari di diffusione della mobilità alternativa. La disciplina della ricarica dei veicoli elettrici. Principi generali e struttura delle tariffe per la ricarica Alla luce della normativa comunitaria, le ricariche per veicoli elettrici si possono sostanzialmente dividere in: • Ricariche aperte al pubblico gestite in concorrenza in bassa tensione con connessione dedicata; • Ricariche private non accessibili al pubblico collegate all'utenza domestica in bassa tensione; • Ricariche private non accessibili al pubblico per usi non domestici e ricariche private in edifici residenziali separate rispetto all'utenza domestica • Ricariche connesse a punti in media tensione. Il regime tariffario per l'approvvigionamento di energia è diverso per ognuna di queste fattispecie. Le ricariche aperte al pubblico in concorrenza Chiunque può gestire una colonnina elettrica aperta al pubblica e destinata all'approvvigionamento dei veicoli elettrici. Il trentesimo considerando della Direttiva 94/2014 stabilisce che “La creazione e il funzionamento di punti di ricarica dei veicoli elettrici dovrebbero essere ispirati ai principi di un mercato concorrenziale con accesso aperto a tutte le parti interessate nello sviluppo ovvero nell'esercizio delle infrastrutture di ricarica” e l'Articolo 4 comma 11 della stessa direttiva stabilisce che gli operatori dei sistemi di distribuzione devono operare su base non discriminatoria con qualsiasi persona che apra o gestisca punti di ricarica accessibili al pubblico. Nonostante il gestore del servizio di ricarica aperto al pubblico poi a sua volta ritrasferisca ai terzi l'energia elettrica acquistata sembra doversi individuare nel gestore della colonnina il cliente finale e il titolare del dispacciamento in prelievo ai fini dell'acquisto di elettricità. Il gestore della colonnina (e non l'automobilista che fa rifornimento in quella area di servizio) è infatti il soggetto al quale è garantito il diritto di poter acquistare energia elettrica in concorrenza da ciascun fornitore nell'unione dall'articolo 4 comma 8 della direttiva comunitaria 94/2014. La ricarica aperta al pubblica in bassa tensione può usufruire di una tariffa diversa dalle tariffe ordinarie per usi non domestici. Considerato che attualmente le colonnine sono sotto-utilizzate questa tariffa è commisurata al consumo di energia e non prevede valori fissi. Qualora il tasso di utilizzo delle colonnine aumenti nel futuro sarà presumibilmente più conveniente abbandonare questa tariffa e utilizzare la tariffa ordinaria altri usi. Per i punti di prelievo in media tensione di ricariche aperte al pubblico l'Autorità pe l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico ha invece escluso ogni differenziazione tariffaria per l'energia destinata alla ricarica dei veicoli. Si tratta di fattispecie oggi non rilevante ma che potrebbe avere 27/05/2016 Pagina 2 di 3 importanza nel prossimo futuro con il diffondersi di sistema di ricarica più potenti e veloci. La riforma in via di approvazione (Articolo 3 comma 2 lett. b del Milleproroghe) del meccanismo di remunerazione degli oneri, con parziale passaggio degli oneri di sistema dalla remunerazione in funzione del consumo a quella fissa, potrà aumentare le difficoltà, in fase di avviamento, ai punti di ricarica in media tensione. Questi, infatti, potrebbero (almeno in fase di start up) non avere volumi sufficienti per ripagare le componenti fisse. Sarebbe quindi auspicabile che l'Autorità riconsiderasse anche in media tensione la possibilità di tariffe dedicate ai punti di prelievo destinati in via esclusiva o prevalente alla ricarica. Mancano nella disciplina tariffaria misure di modulazione della domanda per favorire la ricarica in momenti di domanda di elettricità ridotte, come potrebbero essere sconti sugli oneri di bolletta in fasce orarie di maggiore domanda. La previsione di tali strumenti è da ritenersi perlomeno in prospettiva necessaria ai sensi sia dei principi della direttiva 2012/27 (quarantacinquesimo considerando), che del ventottesimo considerando della Direttiva 2014/94, che impongono di incoraggiare attraverso strumento tariffari la ricarica in periodi non di punta. La ricarica dell'utente con uso domestico e non domestico per uso proprio L'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico con Deliberazione 654/2015 ha disciplinato le tariffe da applicare all'energia destinata alle ricariche elettriche per uso proprio. Si distinguono le seguenti categorie: (i) uso domestico con consumi per ricarica inseriti all'interno della normale bolletta domestica. Tale opzione non risulta conveniente sino a che vi sia in via transitoria una tariffa progressiva, che prevede che più si consuma più aumentano i costi unitari dell'energia. Sarà invece conveniente quando, in attuazione della riforma della bolletta domestica, sarà completamente superata la progressività delle tariffe e vi sarà una struttura al contrario degressiva, perché gli oneri di distribuzione saranno quantificati in misura fissa. Infatti, la extra-energia richiesta (in aggiunta ai normali consumi domestici) per la ricarica sostanzialmente non pagherà quelle componenti degli oneri di rete o di sistema che verranno prevista in misura fissa e non a consumo (oneri di distribuzione e oneri di sistema in edifici non “prima casa”). (ii) uso privato, ma con connessione diversa rispetto a quella domestica (edificio a uso non residenziale o unità residenziale con connessione separata per la ricarica elettrica). Tale opzione prevede un valore unitario costante degli oneri di rete e di sistema e quindi non sconta gli effetti negativi della attuale progressività della tariffa domestica. A seguito delle disposizioni del Milleproroghe (Articolo 3 comma 2) anche tale tariffa diventerà parzialmente degressiva perché una parte ancora da determinarsi degli oneri di sistema verrà spostata dalla tariffa a consumo a quella fissa. Anche a tale tariffa a regime potranno dunque riferirsi le considerazioni di cui al punto (i). La autoproduzione da fonte rinnovabile Infine va considerata la possibilità di alimentare i punti di ricarica attraverso sistemi di autoproduzione da fonte rinnovabile non solo per i punti di prelievo privati, ma anche per le infrastrutture di ricarica pubblica, alla luce fra l'altro del fatto che il dispacciamento in prelievo è riferito al gestore del servizio di ricarica pubblico e non al proprietario dell'autoveicolo.. Nonostante gli indubbi vantaggi ambientali della integrazione fra mobilità elettrica e autoproduzione da fonte rinnovabile, le politiche pubbliche di sostegno alle colonnine non stanno prevedendo specifiche forme di incentivazione in proposito. Alla energia auto-consumata possono comunque applicarsi le agevolazioni previste dalla disciplina vigente, in termini di esenzioni dal pagamento degli oneri (Articolo 24 DL 91/2014), ove ve ne siano i presupposti. Chi installa sul tetto del proprio capannone o della propria abitazione un impianto fotovoltaico (se non apre un punto di connessione specifico per la ricarica) potrà utilizzare per la propria ricarica elettrica l'energia autoprodotta da fonte rinnovabile in esenzione dalla totalità o quasi degli oneri. Conclusioni La disciplina tariffaria attuale è condizionata dallo scarso utilizzo delle colonnine e dal fatto che gli impianti attuali hanno tempi di ricarica che impediscono la erogazione di grandi quantità di energia. Le esigenze dovrebbero cambiare con la progressiva diffusione degli autoveicoli elettrici e l'auspicabile futuro intenso utilizzo delle colonnine. In tale prospettiva infatti le tariffe fisse che oggi sono sicuramente penalizzanti premieranno chi ha le colonnine più utilizzate e con maggiore capacità di erogazione, perché gli importi fissi potranno essere ripagati più velocemente e una volta ripagati tutto il consumo extra sarà guadagno. Rimarrà il problema dei punti di rifornimento non collocati in 27/05/2016 Pagina 3 di 3 zone urbane o suburbane che potrebbero continuare anche in futuro a non avere un traffico tale da sostenere le tariffe fisse e per le quali potrebbe dunque continuare ad essere opportuno un sistema fondato su componenti variabili, o meglio ancora un sistema che stimoli la alimentazione di tali punti attraverso impianti di autoproduzione da fonte rinnovabile. Va poi considerato che il ventottesimo considerando della direttiva 2014/94 prevede che la ricarica dovrebbe contribuire alla stabilità della rete elettrica. Auspicabilmente ad esito del procedimento in corso da parte dell'Autorità per la riforma del dispacciamento e dei servizi alle reti di trasmissione e distribuzione, i titolari di punti di ricarica dovrebbero poter rendere servizi per la stabilità della rete elettrica ottenendone un ricavo, che potrebbe essere significativo e contribuire dunque in modo sostanziale alla scelta a favore della mobilità elettrica. © Tutti i diritti riservati E' vietata la diffusione e o riproduzione anche parziale in qualsiasi mezzo e formato. 27/05/2016