Presentazione di PowerPoint

annuncio pubblicitario
Prodotti alimentari:
Etichettatura e marketing
Iacopo Berti
- A) Parte Generale: la disciplina delle pratiche
commerciali scorrette
- B) Etichettatura e pubblicità di prodotti alimentari
(descrizioni interventi)
- C) Claims salutistici
A) Le pratiche commerciali scorrette
- Il D.Lgs. 146 del 2007 ha modificato il codice del
consumo introducendo la disciplina delle pratiche
commerciali scorrette (Direttiva CE 29/2005 – unfair
commercial practices) in sostituzione della pubblicità
ingannevole.
- Direttiva di armonizzazione massima
- Competenza attribuita all’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato già competente per la
precedente disciplina della pubblicità ingannevole
A) Le pratiche commerciali scorrette
Ampliamento fattispecie rispetto alla pubblicità
ingannevole (PI): non solo la comunicazione commerciale
ma tutte condotte relative a rapporto impresa/consumatore
• qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione,
comunicazione commerciale, ivi compresa la pubblicità e la
commercializzazione del prodotto, posta in essere da un
professionista in relazione alla promozione, vendita o
fornitura (anche post acquisto ) di un prodotto ai
consumatori (art. 18, lettera d).
L’art. 20 precisa che una pratica commerciale scorretta è:
¾ contraria alla diligenza professionale
¾ falsa o è idonea a falsare in misura apprezzabile il
comportamento economico del consumatore medio al quale
è diretta
A) Le pratiche commerciali scorrette
Necessità di un nesso tra la condotta posta in essere dall’impresa e
la promozione, la vendita o la prestazione di beni o servizi ai
consumatori
Natura non occasionale della condotta: qualora manchi la
dimostrazione della astratta/potenziale diffusività sotto il profilo
quantitativo, geografico, della ripetizione in un arco temporale
significativo, nonché dell’identità dei comportamenti osservati,
deve escludersi “che essi possano ex se assurgere al rilievo di
pratica” (Tar del Lazio, sentenza n. 3694 del 6 aprile 2009)
In relazione ai messaggi pubblicitari, destinati a raggiungere una
platea indifferenziata di soggetti, la potenziale lesività di
interessi collettivi è in re ipsa; per contro, in relazione a condotte
commerciali di diversa natura si pone il problema
dell’accertamento della consistenza della fattispecie (onere di
provare una vera e propria pratica, piuttosto che di (una serie di)
disservizi puntuali, incombe all’Autorità)
A) Le pratiche commerciali scorrette
Le pratiche scorrette sono: a) ingannevoli; b) aggressive
Art. 23 e 26 elenco di pratiche per sé ingannevoli o
aggressive
• valutazione secondo standard diligenza: specifica
competenza ed attenzione che ragionevolmente i
consumatori attendono da un professionista nei loro
confronti rispetto ai principi generali di correttezza e buona
fede nel settore di attività del professionista.
• consumatore medio/target di riferimento: quello
ragionevolmente informato, attento ed avveduto,
tenendo conto di fattori sociali, culturali e linguistici,
(definizione CGE)
A) Le pratiche commerciali scorrette
Nuovi criteri di analisi della comunicazione
pubblicitaria, non solo veridicità e trasparenza – come
nell’ambito della PI - ma anche per la sua sostanziale
correttezza (ad es.: limitata disponibilità di posti per
una promozione effettuata da un vettore aereo)
Valutazione secondo lo standard del normale grado di
diligenza, competenza, attenzione che ci si può
ragionevolmente attendere dal professionista, attesa
la qualità e natura della sua attività
Diligenza riferita sempre all’alterazione del
comportamento dei consumatori: condizionamento
della capacità di prendere una decisione commerciale
che altrimenti non avrebbero preso.
A) Le pratiche commerciali scorrette
Ampliamento poteri istruttori e sanzionatori (art. 27):
• procedibilità d’ufficio (indagini da parte degli uffici anche
su segnalazioni poco dettagliate; interesse pubblico)
• attivazione (nov. 2007) di un call center per ricognizione
delle pratiche ricorrenti NUMERO VERDE “800.166.661”
• poteri istruttori e ispettivi uguali a quelli previsti in materia
di concorrenza;
• poteri cautelari, audita e inaudita altera parte;
• interventi di moral suasion;
• accettazione degli impegni che rimuovono i profili di
illegittimità: no in caso di manifesta scorrettezza e gravità;
• rafforzamento dei poteri sanzionatori: massimo edittale da
50 mila a 500 mila Euro per singola pratica.
B) Etichettatura e pubblicità ingannevole di prodotti alimentari
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•
•
•
La denominazione del prodotto: i casi del “Filu e ferru” e dell’Aceto
Balsamico; Condimento Tradizioni Reggiane (PI6609); Il lardo di Arnad
le Vieux”(PI4162); Verdi Spumante (PS2807)
La composizione del prodotto: Patè di fegato d’anatra Jensen’s
(PI5216); i casi degli omogeneizzati (in particolare PI6264 e PI6462);
Ditta C.A.R.N.J (PI4344);
Le attestazioni di qualità: Ovito-Magicannuccia approvati FIMP(PS411)
La provenienza del prodotto e le modalità di produzione: Salmone
KV Nordic (PI5156)
Pericolosità: Volantino Red Bull (PS2115)
Pubblicità comparativa: I casi delle acque minerali (PI4968 - Acqua
minerale silvana; PI5969 - Acqua Sant’Anna)
Claims ambientali: Acqua San Benedetto (PS4026)
Macchine per caffè con sistema a cialde: Nespresso (PS348); Nims
Lavazza Gratis (PS3118)
B) segue: Denominazione di origine:
i casi del Filu e ferru (PI 5468; PI4817; PI4818; PI4819; PI4847)
L’utilizzo in etichetta di una serie di immagini tradizionali riferibili alla
Sardegna, oltre che di particolari indicazioni (quali: “FiluFerru prodotto
tipico sardo”, “Acquavite di vinacce a sa sarda”, “prodotto ancor oggi
nel pieno rispetto della tradizione distillatoria isolana”, “Prodotto e
imbottigliato” in località sarde) sono stati ritenuti scorretti in quanto
suscettibili di indurre a ritenere, contrariamente al vero, che i prodotti in
discussione siano acquaviti o grappe tipiche della Sardegna, distillate
sull’isola secondo una metodologia tradizionale
• Dalle informazioni acquisite è emerso che le acquaviti in questione erano
prodotte utilizzando distillati forniti da produttori non aventi sede in
Sardegna o utilizzando vitigni non di provenienza sarda. La principale fase
produttiva, la “distillazione”, era svolta fuori della Sardegna
• Quanto alla denominazione “Filu e ferru”, la Regione Sardegna ha
indicato che rappresenta un “sinonimo” del termine “acquavite”. Tale
denominazione, isolatamente, non è stata considerata valutabile ai sensi
della normativa in materia di pubblicità ingannevole, in quanto non mira
a garantire la specifica provenienza delle materie utilizzate nel processo
produttivo come avviene con i marchi di origine per i prodotti DOP ed IGP
B) segue: Denominazione di origine: i casi dell’aceto balsamico
(PI4624;PI4624A;PI4624B;PI4624C;PI4624D)
• Non costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole la diffusione
(tramite etichetta e/o volantini del messaggio pubblicitario volto a
promuovere dei prodotti qualificabili come “Aceto Balsamico di Modena”
(ABM), recanti il sigillo del Consorzio Aceto Balsamico di Modena (CABM),
nonché l’indicazione “Cermet – Prodotto Certificato”. Nello specifico, i
messaggi contestati non sono suscettibili di creare nei consumatori
confusione tra i prodotti pubblicizzati (ABM) ed i più pregiati prodotti
DOP Aceto Balsamico Tradizionale di Modena (ABTM - Dop).
• In primo luogo è emerso che il Cermet svolgeva attività di certificazione
di prodotto per l’ABM già prima di svolgere la stessa per l’ABTM Dop
• Inoltre si tratta di prodotti tra i quali sussistono numerose differenze:
- l’enorme differenza tra i prezzi praticati ai consumatori (tra i 5,00 ed
i 10,00 euro per una confezione di 250/500 ml di ABM, e di almeno
70,00 euro per una confezione di 100 ml di ABTM);
- la diversa foggia e dimensione delle bottiglie con cui vengono
commercializzati (l’ABTM, oltre a recare il sigillo comunitario giallo e
blu riservato ai prodotti Dop, deve essere commercializzato, per
espressa previsione di legge, in una bottiglia avente una prestabilita
foggia ed una capienza che non ha mai superato i 100 ml, mentre
l’ABM può essere venduto in confezioni aventi contenuto non inferiore
a 250 ml e, ovviamente, di foggia diversa rispetto alla prima).
B) segue: Denominazione di origine:
PI6609 – Condimento Tradizioni Reggiane
(Adunanza 20 marzo 2008; Provvedimento n. 14032; Boll.11/2008)
• È stata ritenuta ingannevole la confezione del prodotto “Condimento
tradizioni Reggiane”, dal momento che, contrariamente a quanto
lasciato intendere dal messaggio (attraverso l’impiego di parole quali
“tradizioni” e “tradizionale”, nonché di diciture quali “Riserva Acetaia”),
il prodotto non era un aceto balsamico tradizionale, né tantomeno
apparteneva a una selezione speciale tale da poterlo considerare un
aceto balsamico che può fregiarsi del marchio DOP.
• Nel febbraio 2009 è stato avviato un procedimento di inottemperanza nel
corso del quale si è accertato che il professionista, in violazione della
precedente delibera, ha continuato a commercializzare il prodotto in
maniera indebita; le nuove confezioni infatti, pur oggetto di parziali
modifiche (ma caratterizzate dalle medesime parole “tradizioni” e
“riserva” già oggetto di valutazione e di inibitoria), erano
sostanzialmente latrici del medesimo contenuto ingannevole.
• L’Autorità ha avuto altresì modo di evidenziare che l’utilizzo di un segno
distintivo quale un marchio, sia pure da lungo tempo e in modo pacifico,
non esclude di per sé che esso, in un determinato momento storico e alla
luce di determinati elementi, possa assumere valenza decettiva.
B) segue: Denominazione di origine:
PI4162 - Il Lardo Di “Arnad Le Vieux”
(Adunanza 10 luglio 2003; Provvedimento n. 12207 ; Boll.28/2003)
• Le etichette apposte sulle confezioni del lardo comune (non DOP)
prodotto dalla società Arnad Le Vieux S.r.l. sono state ritenute idonee ad
indurre in errore i consumatori, spingendoli a confondere le confezioni di
lardo comune con le confezioni di lardo a denominazione di origine
protetta “Lard d’Arnad”. Esiste infatti uno speciale tipo di lardo al quale
è stata attribuita (Reg. CE 1263/1996) la denominazione “DOP” con la
dizione “Valle d’Aosta Lard d’Arnad”.
• I messaggi pubblicitari inseriti sulle confezioni denunciate erano
caratterizzati da modalità grafiche che potevano indurre ad accostare
l’indicazione “Arnad” a quella di “lardo”. La riproduzione delle due
scritte (“Arnad” e “lardo”) con gli stessi colori, con analoghi caratteri
tipografici di stampa e con un rilievo grafico complessivamente molto
simile è stata ritenuta suscettibile di essere percepita dai consumatori
come un’indicazione circa l’origine geografica del prodotto spingendoli a
ritenere, erroneamente, che si tratti del lardo DOP (Lard d’Arnad).
• L’ingannevolezza dei messaggi pubblicitari contestati risulta aggravata
nei casi in cui è presente sulle confezioni realizzate dalla società anche il
bollino recante l’indicazione “Produit typique de la Vallée d’Aoste”
B) segue: La denominazione del prodotto:
PS2807 - Verdi Spumante
(Adunanza 26 agosto 2009; Provvedimento n. 20235; Boll.35/2009)
• L’Autorità ha ritenuto scorrette, sotto distinti profili, le attività di
promozione svolte dalla società Bosca S.p.A. per i prodotti “Verdi
Spumante” (una bevanda alcolica a base di vino e cereali fermentati) e
“Toselli Spumante senz’alcol” (una bevanda analcolica a base di
“moscato ed altre uve pregiate”)
• In particolare, l’analisi di scorrettezza si è riferita all’utilizzo del termine
“spumante” ai fini della denominazione e commercializzazione dei due
prodotti, in quanto nessuno dei due era un “vino spumante”
• La legislazione di settore vieta l’utilizzo del termine “vino spumante” per
bevande prive dei requisiti che caretterizzano tale prodotto e stabiliti
normativamente; inoltre, per chiunque ponga in vendita prodotti lato
sensu confondibili con il vino spumante, vi è uno specifico obbligo di
distinguere il proprio prodotto dai vini spumanti
• Per tali ragioni le condotte di Bosca sono state ritenute scorrette in
quanto idonee a lasciare intendere che i prodotti commercializzati erano
qualificabili come vini spumanti e non semplicemente delle bevande
(rispettivamente a base di cereali e di uva) che producono spuma
B) segue: La composizione del prodotto:
PI/5216 - Paté di fegato d’anatra Jensen’s
(Adunanza 8 marzo 2007; Provvedimento n. 16588; Boll.10/2007)
È stata ritenuta scorrettezza la denominazione “paté” seguita
dall’indicazione di “fegato d’anatra”, nonché la raffigurazione del
medesimo volatile che compare sulla parte frontale della
confezione del prodotto: tali indicazioni lasciavano intendere,
contrariamente al vero, che il patè (in realtà un pasticcio di carni
varie) sia costituito prevalentemente da fegato d’anatra
L’ingannevolezza dell’informazione non può considerarsi temperata
dal prezzo esiguo del prodotto, non potendo costituire un
elemento idoneo ad avvertire il consumatore che il prodotto sia
un comune pasticcio di carne.
B) segue: La composizione del prodotto:
PI6264 - Omogeneizzati al prosciutto della Mellin; PI6462 Omogeneizzati al prosciutto della Nestlè
(Adunanza 13 febbraio 2008; Provvedimenti n. 18015 e 18021; Boll.6/2008)
• È stata ritenuta scorretta l’apposizione, sulla parte frontale di due
omogeneizzati (a marchi Nestlè e Mellin), della dicitura
“omogeneizzato PROSCIUTTO”, contrassegnata da un asterisco, in
quanto le risultanze istruttorie hanno dimostrato che i prodotti
erano, in realtà, a base di carne di coscia di maiale non stagionata
• L’indicazione sul fondo e/o sul retro della confezione della
dicitura “coscia di maiale non stagionata” (come spiegazione
dell’indicazione contrassegnata dall’asterisco), è stata ritenuta
inidonea a fornire al consumatore un’evidente ed immediata
percezione della natura del prodotto (sia per la collocazione nella
confezione, sia per i ridottissimi caratteri grafici utilizzati).
B) segue: La composizione del prodotto:
PI4344 - Ditta C.A.R.N.J.- Salsiccia di tacchino
(Adunanza 5 febbraio 2004; Provvedimento n. 12881; Boll.6/2004)
• L’Autorità ha ritenuto scorretta la denominazione del prodotto
“Salsiccia di Tacchino”: il sostantivo salsiccia non è di per sé
sufficiente ad allertare i consumatori circa la pur dichiarata
presenza di suino nel prodotto. Nonostante “salsiccia” nella lingua
italiana identifichi “carne di suino o di bue triturata e insaccata
in budella”, l’indicazione “di tacchino” lascia intendere che il
prodotto abbia una composizione diversa da quella tipica della
salsiccia a base di suino, sostanziandosi in carne di tacchino
insaccata.
• Tale affermazione non può considerarsi adeguatamente chiarita
dalle ulteriori informazioni presenti in etichetta, nella quale
compaiono le indicazioni tacchino, suino ecc. senza però che
siano specificate la percentuali di tali ingredienti.
• L’attestazione contestata induce il consumatore a ritenere,
contrariamente al vero, che il prodotto sia composto in modo
nettamente predominante da carne di tacchino e solo in minima
parte da una percentuale di suino.
B) segue: Attestazioni di qualità:
PS411 - Ovito-magicannuccia Approvati FIMP
(Adunanza 31 luglio 2008; Provvedimento n. 18700; Boll.30/2008)
È stato ritenuto scorretto l’utilizzo nei messaggi pubblicitari e sulle
confezioni di alcuni prodotti per bambini (uova, cannucce, creme e
sandali) della dicitura “approvato FIMP - Federazione dei Medici
Pediatri”.
L’utilizzo di tale dicitura conseguiva ad un vero e proprio contratto
commerciale fra la Federazione Medici Pediatri e diverse imprese
produttrici di beni alimentari e di largo consumo. La qualificazione dei
prodotti come “approvato” da FIMP è risultata, avere natura e funzione
esclusivamente commerciale senza essere supportata da alcuna verifica o
richiesta di specifici standard qualitativi, e quindi essere falsa e
ingannevole in quanto idonea a influenzare le scelte dei consumatori,
accreditando i prodotti di specifiche caratteristiche qualitative
asseritamente verificate da una categoria di professionisti che gode di
uno specifico affidamento relativamente ai prodotti destinati ai bambini
Tale condotta è stata, inoltre, ritenuta in contrasto con l’articolo 23,
lettera d) in quanto non risultava l’esistenza e lo svolgimento di alcuna
procedura di approvazione dei prodotti.
Sanzione complessiva di 695.000, di cui a FIMP (300000)
B) segue: Provenienza del prodotto:
PI/5156 – Salmone affumicato KV Nordic
(Adunanza 12 luglio 2006; Provvedimento n. 15697; Boll.28/2006)
In relazione a tre distinti prodotti (“Salmone Norvegese Affumicato”,
“Salmone Irlandese Affumicato”, e “Salmone Scozzese Affumicato”),
sono state ritenute ingannevoli le diciture quali “Viene lavorato con
grande passione avvalendosi dell’antica tradizione della famiglia Visser e
seguendo le rigorose procedure di pulitura, salatura e affumicatura
tramandate da generazione in generazione”, in quanto lasciano
intendere che il processo di lavorazione di tali prodotti rispondesse a una
tradizione tramandata per anni, mentre non risultava alcuna particolare
specializzazione del professionista nella lavorazione del salmone.
Parimenti scorretta è l’indicazione “Prodotto da: Koenvisser – Olanda”, in
quanto induce a credere che il “Salmone Norvegese affumicato” fosse
prodotto dalla famiglia Koenvisser in Olanda, quando, in realtà, proveniva
da allevamenti norvegesi e la lavorazione era effettuata in polonia
A fronte del rinvenimento sul mercato di confezioni identiche a quelle
censurate, si è ritenuto che le iniziative intraprese dall’operatore non
potessero essere soddisfacenti: l’apposizione di una mera etichettatura
aggiuntiva è stato ritenuto un rimedio transitorio e inefficace e non
consente di qualificare come disguido scusabile l’ulteriore circolazione
delle confezioni censurate.
B) segue: Pericolosità:
PS2115 - Volantino Red Bull
(Adunanza del 19 febbraio 2009; Provvedimento n. 19541; Boll. 7/2009)
L’Autorità ha ritenuto scorretta la diffusione da parte della società Red Bull
S.r.l. di un pieghevole diretto a reclamizzare la bevanda “Red Bull –
energy drink”. Il volantino promuoveva il consumo della bevanda anche
per fronteggiare stati di sonnolenza alla guida con espressioni quali: “il
compagno di viaggio ideale per chi percorre lunghi tragitti”, “se gli occhi
si chiudono e la strada verso casa sembra interminabile, è ora di
ascoltare un po’ di buona musica ritmata e rinfrescare la mente con una
lattina di Red Bull”.
L’Autorità ha evidenziato la grave scorrettezza del messaggio, idoneo a
porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori attraverso
claims che indurrebbero a trascurare la normale regola di prudenza e
vigilanza, che impone di fermarsi in caso di guida in stato di sonnolenza
La condotta della società è stata ritenuta vieppiù grave in ragione
dell’idoneità del pieghevole, distribuito altresì nei tipici luoghi di ritrovo
di giovani e giovanissimi, a raggiungere minori che già guidino autoveicoli
o motocicli per cui è necessario il rilascio di una patente, minacciando la
loro sicurezza e inducendoli a trascurare le normali regole di prudenza e
guidare il proprio mezzo in preda a stati di sonnolenza.
Sanzione di 80.000 euro
B) segue: Pericolosità:
PS5039 Gancia Spumante - Sganciamoci
(Adunanza del 21 luglio 2010; Provvedimento n. 21380; Boll. 29/2010)
• La campagna pubblicitaria raffigurava due giovani sorridenti,
seduti senza casco su uno scooter la cui sagoma è rappresentata
con le bollicine; la guidatrice rivolge lo sguardo all’indietro, verso
l’altro passeggero, quest’ultimo ritratto a braccia alzate e con le
gambe rivolte verso l’esterno. Il messaggio ha come titolo
“Sganciamoci”, come sottotitolo “Vivi anche tu una nuova
leggerezza” e come payoff “Straordinari momenti di vita reale”.
• Possibile violazione articolo 21, commi 3 e 4, trascurare le
normali regole di prudenza e vigilanza.
• Gancia si è immediatamente impegnata a non diffondere più il
messaggio, ovvero a diffondere una nuova versione ove lo scooter
è fermo.
• L’Autorità ha chiuso il procedimento con accettazione degli
impegni
B) segue: Pubblicità comparativa:
PI/4968 Acqua minerale Silvana
(Adunanza 8 febbraio 2006; Provvedimento n. 15190; Boll.6/2006)
A seguito di attribuzione dell’onere della prova, il professionista non ha
presentato evidenze in merito al riferimento al basso contenuto di nitrati
che renderebbe il prodotto “la più pura [acqua] imbottigliata in tutto il
territorio nazionale”. Le affermazioni pubblicitarie sono state dunque
ritenute inesatte
Le affermazioni adottate nel contesto del messaggio sono tali da causare
immotivato discredito alle altre acque minerali citate nel messaggio. In
particolare, sono stati diffusi riferimenti negativi espressi con toni
particolarmente forti e sproporzionati rispetto all'obiettivo commerciale
della comunicazione, associando i prodotti concorrenti ai seguenti
slogan:“campi di granturco con l’uso certo di anticrittogamici”, “le altre
regioni dovranno continuare a bere l’acqua San Benedetto e potranno
consolarsi vedendo la pubblicità con le rondini e il parco inesistenti” ; “I
dipendenti e collaboratori dell’azienda che imbottiglia l’acqua Silvana
hanno l’abitudine di tenere in auto alcune bottiglie di acqua Silvana
perché se viene loro prospettato di bere la Galvanina o la Fonte Sana […]
preferiscono bere anche nel ristorante un’acqua senza nitrati […]”
B) segue: Pubblicità comparativa:
PI/5169 – Acqua Sant’Anna
(Adunanza 27 luglio 2006; Provvedimento n. 15764; Boll.30/2006)
• I messaggi attuavano una comparazione dell’Acqua minerale “Sant’Anna”
con “alcune delle migliori acque minerali italiane”, mediante la
prospettazione di una medesima tabella comparativa nella quale, per
ciascuna acqua minerale, vengono riportati i dati forniti dai singoli
produttori in etichetta.
• I messaggi non sono stati ritenuti scorretti in quanto
- il contenuto non appare ingannevole: le caratteristiche dell’acqua
“Sant’Anna” e delle altre acque minerali indicate nei messaggi
appaiono veritiere;
- il confronto soddisfa il requisito dell’omogeneità: l’oggetto della
comparazione sono beni che soddisfano gli stessi bisogni o si
propongono gli stessi obiettivi (i beni sono in concorrenza tra loro in
quanto sostituibili dal lato della domanda);
- il messaggio confronta oggettivamente una o più caratteristiche
essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative dei prodotti
comparati;
- la comparazione è non è denigratoria:secondo il costante
orientamento dell’Autorità, i riferimenti comparativi non degenerano
in discredito quando si ponga in essere un confronto obiettivo e
puntuale, ossia informativo e avente lo scopo di mettere in evidenza i
vantaggi del prodotto pubblicizzato.
B) segue: Claims ambientali:
PS/4026 Acqua San Benedetto – La scelta naturale
(Adunanza 10 dicembre 2009; Provvedimento n. 20559; Boll.52/2009)
Nella valutazione dell’ingannevolezza di specifici e quantificati vanti
ambientali, quali “costanti investimenti in ricerca che dal 1983 hanno
permesso di ridurre almeno del 30% la quantità di plastica impiegata e
quindi di contenere il consumo di energia”, “ha ridotto l’impiego di
plastica per singola bottiglia in quantità pari al 58% per la 0,5 L”, si è
espresso l’orientamento, precisato anche nelle linee guida comunitarie,
secondo cui tali dati debbano trovare riscontro in idonea
documentazione giustificativa che attesti, prima del loro utilizzo
pubblicitario, la oggettiva verificabilità delle prestazioni vantate
I messaggi collegati alla produzione di una nuova linea di bottiglie San
Benedetto in Pet, denominata “eco-friendly”, sono stati ritenuti
scorretti in quanto le affermazioni dirette a enfatizzarne la
compatibilità ambientale e, quindi, a caratterizzare in modo netto il
prodotto rispetto a quelli concorrenti con riguardo ad una caratteristica,
che poteva influenzare le scelte di acquisto dei consumatori, erano
sfornite di qualsiasi evidenza documentale attendibile e verificabile
Sanzione di 70.000 euro
B) segue: Macchine per caffè con sistema a cialde:
PS348 - Nespresso-sconto Di 50 Euro Presso Nespresso Club
(Adunanza 24 settembre 2008; Provvedimento n. 18899; Boll. 36/2008)
• È stata ritenuta scorretta la pratica commerciale posta in essere da
Nespresso attraverso messaggi nei quali, nel promuovere la propria
gamma di macchine da caffè, proponeva ai destinatari uno sconto di 50
euro.
• In realtà, le modalità di adesione alle promozioni, illustrate
separatamente, precisavano che l’importo di 50 euro era riconosciuto
soltanto nel caso di acquisto di capsule di caffè Nespresso e non sul
prezzo di acquisto della macchina da caffè; in tal modo si induceva in
errore il consumatore medio riguardo all’oggetto dell’agevolazione
promessa omettendo informazioni rilevanti per una decisione consapevole
• Il consumatore sulla base delle modalità di presentazione dei messaggi,
era portato a ritenere di poter acquistare una macchina a sistema
Nespresso beneficiando di uno sconto di 50 euro sul prezzo della stessa,
mentre detto importo veniva riconosciuto soltanto dopo l’acquisto della
macchina ed unicamente in relazione all’acquisto di capsule di caffè,
risultando quindi, da un lato, avere natura diversa - buono acquisto e non
buono sconto - e dall’altro riferirsi ad un bene diverso - capsule e non
macchine per caffè.
• Sanzione di 180.000
B) segue: Macchine per caffè con sistema a cialde:
PS3118 - Nims Lavazza Gratis
(Adunanza 25 febbraio 2010; Provvedimento n. 20827; Boll. 8/2010)
• L’Autorità ha chiuso con impegni il procedimento concernente la pratica
posta in essere dalle società Nims e Lavazza, consistente nella diffusione,
attraverso internet e mediante pieghevoli, di messaggi pubblicitari diretti
a promuovere la fornitura in comodato d’uso di una macchine per
espresso e cappuccino in associazione alla vendita delle cialde
compatibili. In particolare i messaggi erano incentrati sul claim principale
di gratuità della macchina e non consentivano ai destinatari una piena
valutazione e comprensione del contenuto economico della promozione.
• Nel caso in esame, tuttavia, tali carenze informative non risultate tali da
integrare gli estremi di una pratica manifestamente scorretta e grave
• Gli impegni presentati sono stati ritenuti idonei a far venire meno i
possibili profili di scorrettezza contestati in sede di avvio, prevedendo:
- l’astensione dall’ulteriore diffusione dei messaggi oggetto del
procedimento;
- la completezza e correttezza di tutte le prossime iniziative
promozionali e pubblicitarie di Nims ed evitando la reiterazione degli
aspetti di ambiguità lamentati;
- l’implementazione di un sistema di controllo preventivo da parte di
Lavazza su tutte le future iniziative promozionali e pubblicitarie di
Nims relative ai prodotti a marchio “Lavazza”
C) I CLAIMS SALUTISTICI
• Claims salutistici posti su etichette dei prodotti e
utilizzati nella comunicazione pubblicitaria
• Reg. CE 1924/06 consente l’utilizzo di tali claims,
fornendo una serie di principi ed anche precise
prescrizioni per l’ammissibilita e valutazione di tali
indicazioni, indica procedure di approvazione, ma non
attribuisce ad uno specifico organo poteri di
enforcement, misure di controllo e sanzioni
• Specifica diligenza richiesta per questa tipologia di
comunicazione: rispetto principi generali del Reg.
Claims; particolare cautela richiesta dal Ministero
Salute: stile di vita sano, dieta varia ed equilibrata,
valutazione critica da parte dei consumatori
C) I CLAIMS SALUTISTICI
• Analisi della pratica sotto 4 diversi profili:
• A) Verifica se claim rientra tra quelli comunicati e
ammessi, anche in via temporanea
• B) Verifica presenza delle avvertenze generali e delle
diciture e rispetto dei principi generali richiesti dal
Reg. Claims
• C) Verifica della comunicazione commerciale nel suo
complesso ovvero di tutti gli elementi della
comunicazione che possono rilevare come omissioni o
informazioni ingannevoli: in particolare analisi
dell’enfasi utilizzata per valutare se vi sono
esagerazioni sui benefici, equivoci sulla natura del
prodotto o sui rischi derivanti dalla sua assunzione
C) I CLAIMS SALUTISTICI
PS195 Alixir-vivi al meglio in Boll. 31/2008
• 4 linee di prodotti alimentari - Cor, Immunitas, Iuvenis and
Reguralis - addizionati di specifiche sostanze per ottenere
un effetto funzionale
• Valutazione delle diciture contenute sulle etichette nonchè
del contenuto della comunicazione commerciale volto ad
enfatizzare le proprietà salutistiche dei prodotti
5 diversi profili di scorrettezza
• 1) claim salutistico “rallenta l’invecchiamento cellulare”
posto sulle confezioni dei prodotti e utilizzato nella
comunicazione commerciale;
• 2) programma alimentare suggerito in relazione ai prodotti
della linea Alixir: - completezza del programma (singoli e
limitati benefici); - giuste quantità sostanze e difficoltà di
assunzione (giuste? Dieta varia ed equilibrata); inadeguatezza in ragione del rilevante apporto calorico
C) I CLAIMS SALUTISTICI
PS195 Alixir-vivi al meglio in Boll. 31/2008
• 3) impropria presentazione della dicitura obbligatoria
relativa alla “dieta sana ed equilibrata” in quanto
suggerito da esperti Barilla e in associazione a prodotti
Alixir;
• 4) scorretto confronto con alimenti comuni volta ad
evidenziare l’inadeguatezza alimentare degli stessi (600 g di
aglio, 200 g di cipolla, 4 tazze di the verde);
• 5) “il segreto di vivere al meglio – vivi più a lungo”
espressioni volte ad attribuire un’efficacia generale di tali
prodotti sull’organismo: promesse non ricollegabili
all’assunzione di prodotti alimentari/ no cautela
Sanzione amministrativa pari a 200 mila
C) I CLAIMS SALUTISTICI
PS 917 MILA Benessere Attivo in Boll. 32/2008
• Oggetto: diciture contenute sull’etichetta di due yogurt
drink nonché nella comunicazione commerciale:
• A) Ai frutti rossi “brucia grassi”: “facilitare l’attacco delle
riserve di grasso; intervenire/aiutare a ridurre assorbimento
degli zuccheri e dei grassi; risveglio/regolazione del
metabolismo; aiutare controllo del peso”
• B) Al the verde: “rallentare i processi dell’invecchiamento
cellulare; neutralizzare i radicali liberi, responsabili
dell’invecchiamento cellulare; ringiovanisci”
• Scorrettezza circa l’efficacia dei prodotti: veicolano il
convincimento che l’assunzione dei prodotti consenta un
calo ponderale attraverso l’eliminazione del grasso o un
contrasto contro l’invecchiamento cellulare
• Riferimento al Regolamento claims/Assenza di valide
sperimentazioni o studi clinici
• Sanzione pari a 100.000
C) I CLAIMS SALUTISTICI
PS 2O Danacol in Boll. 19/2009
• Ampia campagna pubblicitaria con spot per promuovere tale
yogurt come soluzione per i problemi di colesterolo
• Non si è contestata una certa efficacia del prodotto, in
relazione al suo contenuto di fitosteroli (Reg. 608/04),
limitata alle forme più lievi e in combinazione con una dieta
corretta e in un cambio di stile di vita (nei casi più
importanti insieme ad un trattamento farmacologico)
• La campagna stampa era invece basata sul concetto
ingannevole che per controllare, prevenire o ridurre il
colesterolo e il susseguente rischio cardio-vascolare, era
sufficiente evitare eccessi alimentari e prendere Danacol,
presentato come un semplice, naturale ed efficace
soluzione
• Si è ritenuto scorretto promorre tale prodotto come
soluzione per il colesterolo
C) I CLAIMS SALUTISTICI
PS 2O Danacol in Boll. 19/2009
• Specifiche e dirette promesse derivanti dall’assunzione del
prodotto : “riduce il colesterore in tre settimane”
• Presentare il colesterolo in modo semplicistico: hai
mangiato troppo a Natale, prendi Danacol
• Assenza di indicazioni che permettevano ai consumatori di
comprendere in quali situazioni Danacol poteva essere
preso, chi ne poteva beneficiare e in quale misura, il suo
ruolo complementare ad una dieta e ad un cambio di stile di
vita
• Uso di un logo di un’associazione medica nei messaggi o nei
contenuti anche di carattere informativo per dare
credibilità al prodotto: confusione sulla natura del prodotto
• Assenza di un riferimento alle limitazioni che erano
obbligatorie sulla confezione (es: max 3 g. die)
• Sanzione amministrativa pari a 250.000 euro
C) I CLAIMS SALUTISTICI
PS 649 ProActiv in Boll. 19/2009
• La campagna ProActiv, fatta attraverso messaggi radio
e giornali, era collegata ad una campagna di
prevenzione diretta alle donne oltre i 40 anni, in
cooperazione con la Società Italiana Cardiologia,
basata sulla modificazione fisiologica nel livello di
colesterolo
• La correlazione fra i messaggi pubblicitari e la
campagna pubblicitaria, era volta a creare
consapevolezza e allarme e creare un susseguente
bisogno per il quale Proactiv era la valida soluzione,
mentre in realtà ha un’efficacia limitata
C) I CLAIMS SALUTISTICI
PS 649 ProActiv in Boll. 19/2009
• Gli annunci erano incompleti e ingannevoli, in quanto
mancavano di una chiara indicazione sul possibile e
limitato uso di ProActiv
• Scorretto confronto con alimenti comuni per
evidenziare l’efficacia del prodotto (8 kg di arance, 12
kg di carote, 42 kg di pomodori)/ contrario al principio
della dieta varia e bilanciata
• Assenza di qualsiasi riferimento alle limitazioni che
sono obbligatorie sulla confezione (es: max 3 g. die)
• Incompleto riferimento a test e studi menzionati nella
pubblicità
• Sanzione amministrativa pari a 100.000 euro
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